La compensazione delle spese non è puro esercizio di discrezione del giudice
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno finalmente posto un punto fermo sull'annosa questione della discrezionalità del giudice in ordine alla compensazione, parziale o totale, delle spese processuali sotto il regime anteriore alla novella introdotta con la legge 28 dicembre 2005, n. 263.
È quanto emerge dalla recente sentenza n. 20598 del 30 luglio 2008, emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, che hanno disatteso l'orientamento più volte seguito secondo cui il Giudice, nella scelta di compensare o meno le spese del giudizio, non era obbligato a specificarne i motivi.
I Giudici di legittimità, infatti, componendo un contrasto insorto nella giurisprudenza hanno affermato la necessità che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per "giusti motivi" deve trovare nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se a tal fine non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purchè tuttavia le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito.
In particolare l'obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese dovrà ritenersi assolto, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare le regolazione delle spese adottata...
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti




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