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05 maggio 2009

CLAUSOLE VESSATORIE E DANNI ALLA PERSONA DEL CONSUMATORE: CODICE CIVILE, DEL CONSUMO ED ESAME DELLA GIURISPRUDENZA - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Legge (Copyright immagine dynamix)Iusreporter.it - Documenti

CLAUSOLE VESSATORIE E DANNI ALLA PERSONA DEL CONSUMATORE:

CODICE CIVILE, DEL CONSUMO ED ESAME DELLA GIURISPRUDENZA


GIORGIO VANACORE

AVVOCATO IN NAPOLI

GIORGIOVANACOREAVV@LIBERO.IT


A)
Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., «Non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità . . .».

È noto che quest'ultima norma sia interpretata nel senso che la cd. clausola vessatoria, per dirsi valida, debba ricevere autonoma e separata collocazione nel contesto delle condizioni generali del contratto, sì da suscitare l'attenzione particolare del sottoscrittore (ex plurr., Cass. 20 giugno 1997 n. 5533, id., 11 ottobre 1990 n. 9998; Arb. Roma 26 novembre 1998).

Piu' in dettaglio, si legga la recente disposizione di forma - sostanza dell'art. 35, comma 1, del d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (cd. codice del consumo), che così recita:

«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile».

In modo più stringente che l'art. 1341, comma 2, c.c., la disposizione in esame codifica il cd. principio della trasparenza, che esige la conformità della clausola ai due seguenti requisiti:.

a) chiarezza, che postula la necessità che la proposta sia formulata dal professionista mediante caratteri semplici e leggibili, tali da consentire il comodo accesso del consumatore al testi contrattuale;

b) comprensibilità, che postula un linguaggio ed una terminologia accessibili (ex plurr., Chinè, Consumatore (contratti del), Enc. giur., [agg.], IV, 423)...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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