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CLAUSOLE VESSATORIE E DANNI ALLA PERSONA DEL CONSUMATORE:
CODICE CIVILE, DEL CONSUMO ED ESAME DELLA GIURISPRUDENZA
GIORGIO VANACORE
AVVOCATO IN NAPOLI
A) Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., «Non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità . . .».
È noto che quest'ultima norma sia interpretata nel senso che la cd. clausola vessatoria, per dirsi valida, debba ricevere autonoma e separata collocazione nel contesto delle condizioni generali del contratto, sì da suscitare l'attenzione particolare del sottoscrittore (ex plurr., Cass. 20 giugno 1997 n. 5533, id., 11 ottobre 1990 n. 9998; Arb. Roma 26 novembre 1998).
Piu' in dettaglio, si legga la recente disposizione di forma - sostanza dell'art. 35, comma 1, del d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (cd. codice del consumo), che così recita:
«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile».
In modo più stringente che l'art. 1341, comma 2, c.c., la disposizione in esame codifica il cd. principio della trasparenza, che esige la conformità della clausola ai due seguenti requisiti:.
a) chiarezza, che postula la necessità che la proposta sia formulata dal professionista mediante caratteri semplici e leggibili, tali da consentire il comodo accesso del consumatore al testi contrattuale;
b) comprensibilità, che postula un linguaggio ed una terminologia accessibili (ex plurr., Chinè, Consumatore (contratti del), Enc. giur., [agg.], IV, 423)...
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti



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