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29 aprile 2009

Formazione permanente: Il Cnf stabilisce i crediti che gli avvocati dovranno conseguire nei trienni transitori

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Formazione permanente: Il Cnf stabilisce i crediti che gli avvocati
dovranno conseguire nei trienni transitori

I legali dovranno ottenere 68 crediti fermativi nel triennio 2009-2011;
83 crediti nel triennio successivo 2010-2012

Roma 14/4/2009. <<Il Consiglio nazionale forense ha approvato nella seduta amministrativa del 9 aprile scorso una circolare ( N. 12-C-2009) sul Regolamento della formazione continua relativa alla progressione nell’introduzione dell’obbligo formativo per gli avvocati iscritti all’albo, con l’obiettivo di indicare il totale dei crediti formativi e i minimi annui che i nuovi iscritti all’albo dovranno conseguire nel relativo triennio formativo.
Questo per garantire una maggiore uniformità nell’applicazione del Regolamento e per rispettare la stessa relazione di accompagnamento secondo cui “è necessario un rodaggio ed una graduale entrata a regime che abitui tutti gli iscritti alle novità, permettendo di alleviare il peso organizzativo che grava sui Consigli dell’Ordine”.

Sulla base di calcoli, fondati su criteri di proporzionalità e progressività, i regimi previsti sono i seguenti:
per il triennio formativo 2009-2011 ogni iscritto nell’anno 2008, per il quale il triennio formativo ha inizio il 1° gennaio 2009, dovrà conseguire almeno 68 crediti formativi (di cui almeno 9 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia) con un minimo di:
• 12 crediti per il 2009
• 18 crediti per il 2010
• 20 crediti per il 2011.
Per il triennio formativo 2010-2012, il totale dei crediti per ogni iscritto nell’anno 2009, per il quale il triennio formativo ha inizio il 1° gennaio 2010, sale a 83 (di cui almeno 12 in materia di ordinamento professionale, previdenziale e deontologia) , con un minimo di:
• 18 crediti per il 2010
• 20 crediti per il 2011
• 20 crediti per il 2012.


Secondo le disposizioni del Regolamento, l’obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica (articolo 2). In particolare è previsto che:

a) in via transitoria gli iscritti all’albo anteriormente alla data del 1° gennaio 2008 per il triennio formativo 2008-2010 devono conseguire 50 crediti formativi con un minimo di 9 crediti nel 2008, 12 crediti nel 2009 e 18 crediti nel 2010;

b) dal primo gennaio 2011 il sistema andrà a regime e gli iscritti all’albo anteriormente alla data del primo gennaio 2011 dovranno conseguire almeno 90 crediti, di cui almeno 15 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di 20 per ogni anno>>.

 

www.consiglionazionaleforense.it

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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