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23 febbraio 2009

Commento al nuovo art. 2215bis cod. civ.: ma siamo sicuri che la "marcatura temporale" è la "marca temporale"?

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Commento al nuovo art. 2215bis cod. civ.: ma siamo sicuri che la "marcatura temporale" è la "marca temporale"?

di Andrea Lisi (*) e Simonetta Zingarelli (**)

Il nuovo articolo 2215bis del codice civile italiano prevede l'apposizione della marcatura temporale e della firma digitale ogni tre mesi per la regolare tenuta informatica di libri, repertori e scritture. Ma cosa intende il legislatore per "marcatura temporale"? Siamo sicuri che questo termine si riferisca alla "marca temporale"?

Procediamo con ordine.

In quest'ultimo periodo il legislatore ci ha abituati a legislazioni in materia di diritto dell'informatica non particolarmente felici. Diciamo pure che l'art. 16 del Decreto "anti-crisi" (D. L. 185/2008, oggi convertito in Legge n. 2/2009) è un tipico esempio di sciatteria legislativa e contiene un agglomerato di norme frutto di compromessi dell'ultimo minuto (1). Compito del giurista dovrebbe essere quello di verificare le intenzioni del legislatore (che a volte sono buone) e provare con la sua interpretazione a non accodarsi alla lettera della norma e fornire così una visione più lucida e sistematica dell'ordinamento giuridico sottoposto al suo esame.

Norma di particolare rilievo contenuta in questa recente legislazione è proprio il comma 12 bis dell'art. 16 attraverso il quale è stato introdotto nel codice civile l'art. 2215 bis. Tale norma ha un innegabile pregio perché legittima finalmente nel nostro codice i documenti informatici, ma dà adito anche a non poche perplessità.

Nel nuovo art. 2215 bis c.c. si legge:" i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.

Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma."

Ciò che si vuol evidenziare è che, nonostante il legislatore abbia conferito visibilità ai documenti informatici nel nostro codice civile (2), l'articolo introdotto può consentire letture interpretative non in linea con il sistema giuridico ormai consolidato in tema di formazione e conservazione dei documenti informatici, come contenuto nel Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005), nelle normative tecniche dallo stesso richiamate (Deliberazione CNIPA n. 11/2004 e DPCM 13 gennaio 2004) e nelle recenti normative di settore (relative ai documenti fiscali, del lavoro e assicurativi)...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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