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(Gli aggiornamenti del sito riprenderanno il 7 gennaio 2009)
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Il Blog di www.iusreporter.it, il sito per la ricerca giuridica sul Web e il diritto delle nuove tecnologie curato dall'Avv. Giuseppe Briganti del Foro di Urbino - E-mail: contatti@iusreporter.it
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(Gli aggiornamenti del sito riprenderanno il 7 gennaio 2009)
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
PRESA D'ATTO DELLA GIURISPRUDENZA DI UN 'PROBLEMA GRAFOLOGIA': OPINABILITA' DELLA STESSA E CONSEGUENTE NECESSITA' DI ATTEGGIAMENTO VALUTATIVO RIGOROSO
GIORGIO VANACORE
AVVOCATO IN NAPOLI
La quanto mai opinabilità della grafologia e, coevamente, il suo largo impiego in giurisprudenza civile e /o penale, ha indotto ai giudici ad un atteggiamento quanto mai cauto ed al contempo rigorista nell'accogliere questa o quella tesi grafologica:
Cfr. Cass., sez. lav., 20 maggio 2004 n. 9631, in parte motiva: «Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia d'una scrittura disconosciuta, ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base d'ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità . . . In relazione a questo particolare elemento probatorio è da osservarsi che, anche se ogni umano aspetto della persona è oggettivamente irripetibile (e di alcuni - come le impronte digitali, i lineamenti del volto, le vibrazioni della voce, e la stessa iride - esaminati e differenziati da sofisticati strumenti, l'attuale tecnologia può affermare - o negare - con certezza l'appartenenza ad una specifica persona), ed è tale anche la forma della scrittura (e questa irripetibilità ne giustifica la comparazione), tuttavia la verifica dell'irripetibilità di questo particolare aspetto, fondata sulla - pur pregevole - umana valutazione recata da una consulenza grafologica, inevitabilmente affidata ad elementi (svolazzi, pressioni, curve, lunghezze, altezze) allo stato non matematicamente ponderabili, assume, oggettivamente, un rilievo probatorio di ben limitata consistenza»...
Leggi l’articolo qui: http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=111
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Marketing selvaggio: scattano nuovi divieti del Garante
Prosegue l'azione del Garante privacy contro il marketing selvaggio e le telefonate promozionali indesiderate. Dopo l'intervento del settembre scorso, l'Autorità ha vietato ad altre due società specializzate nella creazione e nella vendita di banche dati (Edipro s.r.l., Addressvitt), l'ulteriore trattamento di dati personali di milioni di utenti. I dati, nello specifico numeri telefonici, erano stati raccolti e utilizzati illecitamente, senza cioè aver informato gli interessati e senza che questi avessero fornito uno specifico consenso alla cessione delle loro informazioni personali ad altre società.
Il divieto (dei provvedimenti è stato relatore Mauro Paissan) è scattato anche per altre aziende (Capital casa, Eurocasa, Italia Adverlab) che hanno acquistato da queste società data base allo scopo di poter contattare gli utenti e promuovere i loro prodotti e servizi tramite call center.
Dalle ispezioni effettuate dal Nucleo speciale funzione pubblica e privacy e dagli ispettori del Garante presso società che hanno fornito i data base è emerso che alcuni dati degli utenti erano stati raccolti e ceduti a terzi senza informare gli interessati, o informandoli in maniera inadeguata, e senza un loro preventivo specifico consenso.
Da parte loro le aziende che avevano acquistato i dati e li avevano utilizzati a fini di marketing telefonico (il cosiddetto “telemarketing”), non si erano preoccupate di accertare, come prevede invece la disciplina sulla protezione dei dati, che gli abbonati avessero acconsentito alla comunicazione dei propri dati e al loro uso a fini commerciali.
La mancata osservanza del divieto dell'Autorità espone anche a sanzioni penali.
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Marketing telefonico: scattano i divieti del Garante alle chiamate indesiderate
Stop del Garante privacy al marketing selvaggio e alle telefonate promozionali indesiderate. L’Autorità - con alcuni provvedimenti di cui è stato relatore Mauro Paissan - ha vietato ad alcune società specializzate nella creazione e nella vendita di banche dati (Ammiro Partners, Consodata e Telextra), l’ulteriore trattamento di dati personali di milioni di utenti. I dati, nello specifico numeri telefonici, erano stati raccolti e utilizzati illecitamente, senza cioè aver informato gli interessati e senza che questi avessero fornito uno specifico consenso alla cessione delle loro informazioni personali ad altre società.
Il divieto è scattato anche per altre aziende, come Wind, Fastweb, Tiscali e Sky, che hanno acquistato da queste società i data base allo scopo di poter contattare gli utenti e promuovere i loro prodotti e servizi tramite call center.
“Se qualcuno vuole entrare in casa nostra – commenta Paissan – deve bussare. Così, se qualcuno vuole chiamarci per vendere un prodotto o un servizio, deve avere il nostro consenso per usare il nostro numero telefonico. Il Garante vuole difendere i cittadini che si sentono molestati da telefonate non desiderate. In questo modo si tutelano anche gli operatori di telemarketing che si comportano correttamente”.
Ai provvedimenti inibitori si è giunti dopo ripetuti richiami e ispezioni, effettuate sia presso le società che avevano formato i data base e venduto i dati sia presso operatori telefonici e aziende che li avevano acquistati e i call center che contattavano gli utenti. Numerosi sono stati gli abbonati che hanno segnalato al Garante la ricezione di chiamate promozionali indesiderate effettuate da e per conto di diversi operatori telefonici o aziende che promuovevano beni o servizi. Dalle verifiche effettuate presso le società che hanno fornito i data base è emerso che i dati degli utenti erano stati raccolti e ceduti a terzi senza informare gli interessati, o informandoli in maniera inadeguata, e senza un loro preventivo specifico consenso. Una delle società, peraltro, offriva sul proprio sito i dati di oltre 15 milioni di famiglie italiane suddivise per redditi e stili di vita, senza che gli interessati fossero stati informati o avessero dato il loro assenso alla comunicazione dei dati a terzi.
Da parte loro le aziende e le compagnie telefoniche che hanno acquistato i dati e li hanno utilizzati a fini di marketing telefonico (il cosiddetto teleselling), non si sono preoccupate di accertare, come prevede invece la disciplina sulla protezione dei dati, che gli abbonati avessero acconsentito alla comunicazione dei propri dati e al loro uso a fini commerciali.
La mancata osservanza del divieto dell’Autorità espone anche a sanzioni penali.
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Iusreporter.it segnala:
Proprieta' intellettuale e diritto della concorrenza
Trattato diretto da Andrea Sirotti Gaudenzi
Volume primo
Opere dell'ingegno e diritti di proprieta' industriale
di Andrea Sirotti Gaudenzi

Editore: Utet Giuridica
Anno: 2008
Pagine: 592
Prezzo: € 70,00
Il primo volume dei quattro che vanno a comporre il “Trattato breve di Proprieta' intellettuale e Diritto della Concorrenza” raccoglie i principali argomenti in tema di proprietà intellettuale e concorrenza.
L’opera segue un impianto sistematico, affrontando inizialmente le tematiche del diritto d'autore, per poi approfondire gli istituti del codice della proprietà industriale e per concludere con l’analisi della “competition law”.
PIANO DELL’OPERA
- Il diritto d'autore e i diritti connessi
- Il fondamento del diritto d’autore
- Le opere dell'ingegno
- L'autore
- Contenuto e durata del diritto di autore
- I diritti connessi
- Il diritto industriale
- La proprieta' industriale
- I diritti di proprieta' industriale
- Il marchio e i segni distintivi
- I segni distintivi dell'impresa
- Il marchio di impresa nella disciplina nazionale
- Trasferimento e licenza del marchio
- L’estinzione del marchio
- Fonti comunitarie e marchio
- Segni distintivi, indicazioni di origine e provenienza e marcatura dei prodotti
- La ditta
- Altri segni tipici e atipici
- Il nome a dominio aziendale
- I modelli
- La disciplina dei modelli nel nuovo Codice dei diritti della proprieta' industriale
- Il modello di utilita'
- Il brevetto per invenzione
- L'invenzione e il brevetto
- Le invenzioni brevettabili
- Le invenzioni del lavoratore dipendente e i contratti di ricerca
- I diritti di brevetto
- Decadenza e nullità del brevetto
- Cessioni e licenze
- Gli sviluppi del brevetto per invenzione: le biotecnologie brevettabili
- Altri diritti di proprieta' industriale
- Le topografie dei prodotti a semiconduttori
- Le informazioni aziendali segrete
- Le nuove varieta' vegetali
- Le tutele delle opere dell'ingegno
- La violazione della proprieta' intellettuale
- La violazione della proprieta' industriale
- Imprese e concorrenza
- Libertà di impresa e concorrenza
- La concorrenza sleale
- La comunicazione commerciale
- I segni distintivi della persona il nome, l’identità e l’immagine
- Il nome della persona
- La tutela dell’immagine e dell’identità personale
Notiziario Giuridico Telematico diretto da Andrea Sirotti Gaudenzi
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Gli scritti del concorso di Magistratura D.M. 23.2.2004 svoltesi a Milano - Rho presso la Fiera Internazionale nei giorni 19 - 20 - 21 novembre 2008.- 1
di Avv. Matteo di Bari
Premessa.-
Quest'anno, come noto, le prove scritte (i temi) del concorso di magistratura sono passate da due a tre.
Mentre l'anno scorso - a ottobre - i candidati furono costretti ad affrontare due prove a sorteggio tra il civile, il penale e l'amministrativo (ed uscirono civile ed amministrativo), quest'anno le prove erano direttamente tre.
Dunque un maggiore sforzo psicofisico (la prova di per sé richiede resistenza fisica e psichica)2 protratto su tre giorni (6 se si calcolano anche i giorni per la consegna codici).-
Ancora una volta - dunque - si è tenuta la prova del concorso di Magistratura: uno dei concorsi considerati più difficili - in Italia - tra quelli in materia di diritto e riservati ai laureati in giurisprudenza, forse secondo soltanto al notariato.3
La formazione dei magistrati - secondo il redattore di questo bando - non può prescindere da una preparazione completa in tutti e tre i campi del diritto: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo...
Leggi l’articolo qui: http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=110
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Le ultime novità normative per documenti contabili, fiscali, assicurativi e del lavoro da tenere digitalmente e portare in conservazione "sostitutiva" (*)
di Avv. Andrea Lisi
Presidente dell'Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti (ANORC - www.anorc.it)
Professore a contratto Università del Salento - Scuola Professioni Legali - Facoltà di Giurisprudenza
Coordinatore del Digital&Law Department - Studio Legale Lisi - www.studiolegalelisi.it
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Il 2008 ci lascia con molte, importanti novità normative in materia di archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva dei documenti.
Tenuta informatica del Libro Unico del Lavoro
Prima di tutto va segnalata la possibilità di tenere in modo digitale il Libro Unico del Lavoro (di seguito LUL). Si deve ricordare, infatti, che, in sostituzione dei Libri Paga e Matricola, l'art. 39 del D. L. n. 112 del 25/062008 (convertito, con modificazioni, in legge n. 133 del 6/08/2008) ha previsto l'istituzione e la tenuta del LUL nel quale devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Successivamente è intervenuto il Decreto del Ministero del Lavoro del 9 luglio 2008 a specificare le varie modalità di tenuta e conservazione del LUL. In particolare, nel decreto è previsto che, tra le varie modalità di tenuta e conservazione ammissibili, è possibile la tenuta e conservazione su supporti magnetici "sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati, garantendo oltre la consultabilità, in ogni momento, anche la inalterabilità e la integrità dei dati, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); tali sistemi sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione, previa apposita comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato". La Circolare n. 20 del 21/08/2008 del M.L. e la nota Inail del 10/09/2008 hanno già fornito i primi chiarimenti interpretativi, specificando che il LUL deve essere conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane o altre piccole imprese (e, in caso di Gruppi di imprese, dalla società capogruppo). Ma la novità più rilevante è costituita proprio dalla possibilità di tenere conservare digitalmente il LUL, venendo meno quanto precedentemente disposto dalla Circolare 33/2003 che rendeva di fatto impossibile la tenuta dei Libri paga e matricola in formato elettronico. Oggi le regole sono allineate al Codice dell'amministrazione digitale, come specificate dalla Circolare n. 20...
Il testo completo qui: http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=108
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Modifiche al Codice Privacy: che fine fa il DPS?
Avv. Graziano Garrisi
(Digital&Law Department - Studio Legale Lisi - www.studiolegalelisi.it)
Con la Legge n° 133/2008 (di conversione del D.L. n° 122/2008, ovvero la c.d. "manovra d'estate"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008, sono state apportate alcune rilevanti modifiche al Codice Privacy, finalizzate al completamento di quel processo di semplificazione iniziato dal Garante con un suo provvedimento del 19 giugno 2008 (Semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili). Le novità introdotte assumono rilevanza soprattutto all'interno di quelle PMI che trattano dati personali sensibili caratterizzati unicamente dallo stato di salute dei propri dipendenti (come, ad esempio, certificati medici debitamente anonimizzati mediante la non menzione della diagnosi) o dati relativi all'adesione ad organizzazioni sindacali ovvero a carattere sindacale, effettuando il trattamento di tali dati per le sole finalità di gestione del rapporto di lavoro, anche in relazione a norme e regolamenti.
Ebbene, il legislatore ha esonerato i Titolari che trattano tali dati personali dalla redazione e, conseguentemente, dall'aggiornamento del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza), introducendo, in sostituzione, l'obbligo di un'autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000): si tratta, sostanzialmente, di attestare in un documento ad hoc di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza previste dall'art. 34 del D.Lgs. 196/2003 (ad eccezione del DPS naturalmente) e le altre misure previste dall'Allegato B, ad eccezione del DPS.
Ad un primo esame di tale modifica al Codice Privacy balza subito agli occhi un'importante conseguenza ovvero la non applicazione della sanzione penale prevista dall'art. 169 del D.Lgs. 196/2003 in tema di "Misure di sicurezza" a tutti coloro che sino ad oggi non si erano ancora dotati di un aggiornato DPS (o non avevano provveduto ad aggiornarlo); in questo modo si evita una pesante sanzione penale che può arrivare all'arresto sino a 2 anni o all'applicazione di un'ammenda da 10.000,00 a 50000,00 euro...
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Il fatto del danneggiato e le ripercussioni sull’illecito civile dal lato dell’autore. Cenni in giurisprudenza
Giorgio Vanacore
Avvocato in Napoli
Il comportamento del danneggiato e le sue ripercussioni sulla graduazione della responsabilita’ in capo al danneggiante in ambito civilistico è preso in considerazione dall’art. 1227, comma 2, c.c., che, dà al fatto del danneggiato che, inserendosi in un processo causale, assume efficacia esclusiva autonoma nella causazione del danno, un’idoneità elisiva all’illecito posto in essere dall’autore, come correntemente afferma la giurisprudenza:
«L'inosservanza del dovere di diligenza posto a carico del danneggiato dall'art. 1227, comma 2, c.c. si configura come fatto totalmente o parzialmente impeditivo della responsabilità del danneggiante. . .» (Cass. 10 novembre 2000, n. 14630);
«L'onere di ordinaria diligenza richiesto ex art. 1227 comma 2 c.c. al creditore per limitare il danno da inadempimento va esteso anche a quei comportamenti positivi attraverso cui il danno possa essere evitato o ridotto con certezza. . .» (Trib. Rovereto 16 marzo 1998);
«Quando il fatto del danneggiato si inserisce in un rapporto di causalità prodotto dall'azione di un terzo in modo tale da risultare da solo idoneo a cagionare il danno esso acquisisce rilevanza giuridica esclusiva rispetto alla produzione dell'evento dannoso» (Cass. 7 aprile 1988, n. 2737);
«Ai sensi dell'art. 1227, 2° comma, c. c. il danneggiato, come in genere il creditore, deve contenere il danno nei limiti che rappresentano una diretta conseguenza della colpa del debitore o del danneggiante, non aggravando, con il fatto proprio, le conseguenze dannose che gli derivano dall'inadempimento o dal fatto illecito altrui, ma non è tenuto ad assoggettarsi ad un'attività abnorme e più onerosa di quel che comporti l'uso di un'ordinaria diligenza . . .» (App. Genova 6 marzo 1985).
A graduare la responsabilità in capo all’autore supporta, invece, il I comma dell’art. 1227 c.c. in parola, che afferma:
«Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate».
Giorgio Vanacore
Avvocato in Napoli
ART. 2702 C.C. ED IDONEITA’ PROBATORIA DELLA SOTTOSCRIZIONE ALLA SCRITTURA
GIORGIO VANACORE
AVVOCATO IN NAPOLI
Com’e noto, a mente dell’art. 2702 c.c., la sottoscrizione alla scrittura vale, fino a querela di falso, a conferirle la sola prova della provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrivente (cd. estrinseco), e ciò a condizione che vi sia un riconoscimento espresso della medesima da parte di colui contro cui è prodotta, ovvero se questa è considerata legalmente come riconosciuta.
Sulla valenza probatoria dell’art. 2702 c.c., degno di nota l’unanime indirizzo che riconosce valore meramente indiziario ai verbali ispettivi redatti dai funzionari dell’Inps:
«I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un’attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria; il materiale raccolto dal verbalizzante deve, quindi, essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all’opponente l’onere di fornire la prova dell’insussistenza dei fatti contestatigli» (così, Cass., sez. lav., 12 agosto 2004 n. 15702; conf. id., 14 gennaio 2004 n. 405 29 novembre 1989 n. 5327, Cass., sez. un., 3 dicembre 1996 n. 916; tra la giur. di merito, Trib. Ivrea, 10 marzo 2005, App. Milano, 5 dicembre 1980, Pretura Treviso, 27 gennaio 1993).
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Note legali
Testi senza carattere di ufficialità
Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali - 27 novembre 2008
G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e, in particolare gli articoli 33 ss., nonché il relativo Allegato B) contenente il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza;
VISTO l'art. 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, con il quale è stato, fra l'altro, modificato l'art. 34 del Codice;
RITENUTA l'esigenza di individuare alcune modalità semplificate di applicazione del predetto disciplinare tecnico da parte dei "soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale", nonché rispetto a "trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani", nel rispetto dei diritti degli interessati (comma 1-bis art. 34 cit.);
RILEVATA l'ulteriore esigenza che di tali modalità semplificate, da aggiornare periodicamente, sia data la più ampia pubblicità anche attraverso il sito Internet dell'Autorità (http://www.garanteprivacy.it);
VISTO il parere del Ministro per la semplificazione normativa formulato con nota del 21 novembre 2008, sullo schema preliminare del presente provvedimento trasmesso con nota del 3 novembre 2008;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
PREMESSO
Il presente provvedimento individua modalità semplificate di applicazione delle misure minime di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito indicato come Allegato B).
La disciplina sulle misure minime di sicurezza
I soggetti che trattano dati personali sono tenuti a proteggerli attraverso adeguate misure di sicurezza.
Alcune di esse sono individuate puntualmente dal Codice e delineano il livello minimo di protezione dei dati: si tratta delle misure indicate dagli articoli 33 ss. del Codice, da adottare nei modi previsti dall'Allegato B).
Di recente sono state introdotte con disposizione di legge alcune semplificazioni relative ai trattamenti effettuati con strumenti elettronici da parte dei soggetti che utilizzano soltanto dati personali non sensibili e che trattano, come unici dati sensibili, quelli inerenti allo stato di salute o alla malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero all'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.
Per questi casi, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (art. 34, comma 1, lett. g) del Codice) è stata sostituita da un obbligo di autocertificazione (resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte (art. 29 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133).
In relazione ai trattamenti sopra menzionati, nonché a quelli effettuati da chiunque per correnti finalità amministrative e contabili in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante deve individuare modalità semplificate di applicazione dell'Allegato B) sentito il Ministro per la semplificazione normativa.
Tale individuazione avviene mediante il presente provvedimento, che sarà aggiornato con cadenza periodica.
Semplificazione per taluni trattamenti
Come il Garante ha già evidenziato nel provvedimento del 19 giugno 2008 (in Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2008, n. 152 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1526724), nonché mediante la segnalazione al Parlamento e al Governo in materia di misure minime di sicurezza del 19 giugno 2008, da parte di taluni titolari del trattamento le medesime misure di sicurezza possono essere attuate in modo semplificato, alla luce dell'esperienza applicativa e senza diminuire dal punto di vista sostanziale le cautele volte a prevenire determinati rischi (art. 34, comma 1 bis, del Codice, come introdotto dall'art. 29 cit.).
Sono state pertanto individuate alcune nuove modalità volte a semplificare incisivamente l'applicazione di varie regole contenute nell'Allegato B).
L'obiettivo è garantire egualmente un idoneo livello di sicurezza tenendo conto delle ridotte dimensioni di alcune realtà organizzative, nonché della particolare natura di alcuni trattamenti a fini esclusivamente amministrativo-contabili. Ciò, sulla base di una dettagliata ricognizione delle singole questioni e di approfondimenti svolti in ordine alle questioni applicative che sono state poste a vario titolo all'attenzione di questa Autorità, in particolare attraverso quesiti e segnalazioni.
Le modalità semplificate elencate nell'unito prospetto potranno essere applicate immediatamente dai soggetti interessati.
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:
...
Il testo completo del provvedimento:
http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=104
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Come rottamare il pc in tutta tranquillità. Le indicazioni del Garante per la cancellazione sicura dei dati
Non si sa mai chi può sbirciare nella tua spazzatura elettronica. Per questo il Garante privacy ha messo a punto una serie di indicazioni per evitare che, al momento di dismettere apparecchiature elettriche ed elettroniche (anzitutto pc, ma anche cd rom o dvd), rimangano in memoria nomi, indirizzi mail, rubriche telefoniche, foto, filmati, numero di conto bancario, dati personali in generale, anche di tipo sensibile come quelli sanitari, riferiti non solo all'utilizzatore, ma anche a terzi.
Da oggi in poi, privati cittadini, professionisti, ma anche aziende pubbliche che intendono dismettere il proprio "usato" o consegnarlo ai punti di raccolta per lo smaltimento dovranno preoccuparsi di cancellare in maniera definitiva - anche con l'aiuto degli stessi rivenditori o se proprio necessario di tecnici specializzati - i dati personali memorizzati. Questo innanzitutto allo scopo di non esporsi e non esporre altri a rischi anche gravi, come ad esempio la manipolazione di dati e il furto di identità.
Sempre più frequenti sono i casi in cui si segnala il ritrovamento di dati personali all'interno di apparecchi elettronici (compresi i telefonini), non solo nei casi in cui essi siano ceduti ad un rivenditore per la dismissione o la rivendita, ma anche quando siano dati in consegna per riparazioni o sostituzione di componenti.
Le misure suggerite dal Garante per una "rottamazione" sicura di pc e dispositivi elettronici (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) hanno dunque l'obiettivo di richiamare tutti gli utilizzatori sulla necessità di assicurare una reale ed effettiva cancellazione dei dati o venga garantita la loro non intelligibilità. Le misure possono essere adottate sia nel momento preliminare della memorizzazione dei dati sia in quello successivo della loro distruzione.
Misure tecniche preventive
È bene proteggere i file usando una password di cifratura, oppure memorizzare i dati su hard disk o su altri supporti magnetici usando sistemi di cifratura automatica al momento della scrittura.
Misure tecniche di cancellazione sicura
La cancellazione sicura delle informazioni su disco fisso o su altri supporti magnetici è ottenibile con programmi informatici di "riscrittura" che provvedono - una volta che l'utente abbia eliminato dei file dall'unità disco con i normali strumenti previsti dai sistemi operativi (ad es., con l'uso del "cestino" o con comandi di cancellazione) - a scrivere ripetutamente nelle aree vuote del disco. Si possono anche utilizzare sistemi di formattazione a basso livello degli hard disk o di "demagnetizzazione", in grado di garantire la cancellazione rapida delle informazioni.
Smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici
Per la distruzione degli hard disk e di supporti magnetici non riscrivibili, come cd rom e dvd, è consigliabile l'utilizzo di sistemi di punzonatura o deformazione meccanica o di demagnetizzazione ad alta intensità o di vera e propria distruzione fisica.
Con questo provvedimento il Garante intende sviluppare una nuova consapevolezza e indicare i modi con i quali rispettare i dati degli altri e tutelarsi rispetto ai propri – commenta Giuseppe Fortunato - La vecchia regola aurea, aggiornata ai nostri tempi vale anche in questo caso: "Non fare ai dati degli altri quello che non vorresti fosse fatto ai tuoi".
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Garante metterà a disposizione sul suo sito www.garanteprivacy.it un documento con le istruzioni per favorire quanto più possibile una cancellazione sicura dei dati.
Roma, 5 dicembre 2008
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona
umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione...
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
La Biblioteca giuridico-economica “Giovanni Ghirotti”
Della Fondazione Cassa di risparmio di Cesena
in collaborazione con
CESDET – Centro Studi di Diritto europeo delle telecomunicazioni
presenta
LA GIORNATA DI STUDIO
La Proprietà intellettuale
nella Società dell’Informazione
Con il patrocinino di
Comune di Cesena
Corte Arbitrale Europea – Sezione Romagna
19 dicembre 2008 - ore 14,30 – 17,30
Sala “Biagio Dradi Maraldi” - Cassa di Risparmio di Cesena
Via Tiberti, 5 – Cesena
Quali sono le regole di Internet, della televisione, delle comunicazioni elettroniche? Esistono norme per l'editoria on line? Spesso si ritiene che l'effettiva tutela delle opere di ingegno sia minata dalle nuove tecnologie. Quali sono i sistemi di protezione? Qual e' il ruolo della SIAE? E cosa possono fare effettivamente gli utenti dei "newmedia"? A queste domande si cerchera' di dare risposta nel corso della giornata.
Programma
Apertura dei lavori
Giordano Conti
(Sindaco di Cesena)
Internet, Tv e New Media: diritti
e doveri degli operatori e degli utenti
Andrea Sirotti Gaudenzi
(avvocato, docente universitario, presidente del CESDET)
Le responsabilità penali e la rete
Mirko Margiocco
(magistrato, giudice del Tribunale di Cesena)
Sistemi di protezione delle opere di ingegno e copie private
Alberto Baratella
(avvocato, membro della Corte Arbitrale Europea)
Modera l’incontro
Paolo Morelli
(giornalista, “Il Resto del Carlino”)
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA
La partecipazione all’evento formativo, accreditato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Forlì - Cesena, dà diritto all’acquisizione di 3 crediti formativi.
Per informazioni: tel. 0547.21225 – fax 0547.21326
www.ghirotti.it - www.dirittoeuropeo.it
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Niente diagnosi nei certificati per malattia
Il datore di lavoro pubblico non è legittimato a raccogliere certificati di malattia dei dipendenti con l'indicazione della diagnosi. In assenza di specifiche disposizioni, il lavoratore assente per malattia deve fornire un certificato contenente esclusivamente la prognosi con la sola indicazione dell'inizio e della durata dell'infermità.
Lo ha ribadito il Garante privacy vietando al Ministero della giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) il trattamento dei dati personali idonei a rilevare lo stato di salute del personale del Corpo della polizia penitenziaria relativi all'indicazione della diagnosi dei certificati di malattia.
Il provvedimento (di cui è stato relatore Mauro Paissan) è stato adottato a seguito della segnalazione di un sindacato il quale lamentava il fatto che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria richiedesse certificati medici del personale di polizia penitenziaria indicanti, oltre alla prognosi, anche la diagnosi.
La normativa prevede che la raccolta da parte del datore di lavoro di certificazioni mediche dei dipendenti comprensive di diagnosi è consentita solo se espressamente prevista da specifiche disposizioni. Dalla documentazione trasmessa dal sindacato all'Autorità non è invece risultato che le disposizioni normative citate dal Dap fossero idonee per acquisire informazioni personali relative alla diagnosi. Il Dipartimento fondava erroneamente tale richiesta su alcune direttive contenute in una circolare, la quale faceva riferimento a determinati articoli del Codice privacy (attinenti non all'acquisizione della diagnosi sulle certificazioni mediche, bensì al consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali) e a due leggi (che riguardavano genericamente la facoltà di disporre accertamenti sulle assenze dei dipendenti e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del ministero).
Nel provvedimento, l'Autorità ha sottolineato anche che, ai fini del riconoscimento dei congedi di malattia, non risulta indispensabile trattare il dato personale relativo alla diagnosi. Contestualmente al divieto di trattamento dei dati, il Garante ha prescritto al Ministero della giustizia di impartire le disposizioni opportune al fine di conformare il trattamento dei dati alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, dando comunicazione delle determinazioni adottate.
Garante per la protezione dei dati personali
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Iusreporter.it segnala:
Computer Forensics
di Andrea Ghirardini, Gabriele Faggioli
Milano, Apogeo
2008
Per Computer Forensics si intende l’applicazione di un metodo investigativo scientifico al mondo digitale per ricavare elementi, informazioni, prove da portare in sede processuale. Un investigatore deve cioè essere in grado di avvicinarsi a un sistema informativo per determinare se esso sia stato utilizzato in attività illecite o non autorizzate, avendo cura di non alterare le possibili prove. La scena del crimine può quindi essere un computer (desktop, notebook o palmare) con tutte le sue componenti hardware, un supporto rimovibile (CD, DVD, iPod e così via), una rete come qualsiasi altro media digitale.
Ma c’è di più. Poiché la disciplina coinvolge la materia legale, quello che può essere presentato in sede processuale in un Paese può non aver valore dove vige una legislazione differente. Quindi è necessario sapere che tipo di prova, opportunamente trattata, può essere considerata valida in Italia. Scritto a quattro mani, da un esperto di indagini forensi nel “mondo elettronico” e da un legale specializzato negli aspetti giuridici degli illeciti digitali, questo libro fornisce delle risposte a tutte queste problematiche.
Argomenti in breve
Computer Forensics: indagini forensi in campo informatico
Il panorama giuridico italiano
Acquisizione del dato: sequestro, intercettazione e duplicazione
Il laboratorio del computer forenser
L’analisi di media, partizioni e volumi
Investigare su un file system
Tool e programmi di analisi
investigare con Helix Knoppix
Metodologia di analisi generale
Analisi di un sistema Windows, Mac OS X e Linux
Analisi dei file di log
Network Forensics
Analisi di supporti rimovibili e media non convenzionali
Gli autori
Andrea Ghirardini lavora da circa 15 anni nel campo della sicurezza informatica. A circa metà della sua carriera ha iniziato a interessarsi di Computer Forensics. Certificato CISSP e socio CLUSIT, presta la sua opera di consulenza sia a Forze dell’Ordine, sia a organizzazioni private, e sino a oggi ha partecipato a oltre 250 indagini che spaziano dalla violazione informatica in senso stretto, a reati come lo spaccio di stupefacenti, la criminalità eversiva e le frodi fiscali.Il laboratorio della sua azienda, @ PSS Srl, rappresenta sul territorio italiano uno dei massimi punti di riferimento per l’utilizzo di sistemi open-source nelle indagini informatiche e telematiche. Potete trovarlo sul suo blog: Computer Forensics ovviamente.
Gabriele Faggioli, legale, è specializzato in contrattualistica, informatica e telematica, in information & telecommunication law e negli aspetti legali della sicurezza informatica. È docente del MIP - Politecnico di Milano, dove tiene interventi sulle tematiche legali e contrattuali dell'informatica, dei sistemi di telecomunicazione e dei sistemi informativi. È membro del Comitato Tecnico Scientifico del CLUSIT.
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Iusreporter.it segnala:
Analisi forense con Photoshop
di George Reis
Milano, Apogeo
2008
Questo libro è dedicato al trattamento delle immagini digitali per analisi forensi. L’autore, forte delle sua esperienza investigativa, porta la materia fuori dai laboratori, nel mondo reale, tra scene del crimine e aule di tribunale. Il recupero e l’analisi delle prove partono da immagini digitali, che opportunamente trattate possono rilevare evidenze, tracce e impronte, dettagli fondamentali per ricostruire tempi, modi e moventi di un crimine. Ma ancora prima è necessario padroneggiare metodi e protocolli, attraverso i quali garantire la validità della prova ottenuta e la sua presentabilità in un’aula di giustizia. Il software di riferimento è Adobe Photoshop, che insieme a Bridge e Camera Raw si dimostra in grado di soddisfare anche le esigenze dell’investigatore più esperto. Gli esempi presentati si adattano a tutte le versioni CS del programma, solo in alcuni casi è necessario disporre di Photoshop CS2 o CS3.
Argomenti in breve
Le regole base delle indagini su immagini digitali
Gestire le immagini in modo da non alterare le prove
Lavorare nel rispetto dello scenario legislativo italiano
Metodologia di lavoro con Photoshop, Bridge e Camera Raw
Prestare attenzione ai metadati
Presentazioni efficaci per l’aula di giustizia
Tecniche e strumenti per misurare i dettagli
Correggere le distorsioni, ridurre i disturbi, controllare la sfocatura e migliorare il contrasto
Selezione e analisi dei fotogrammi video
Nel CD allegato
Immagini, script e plug-in degli esempi presentati nel testo.
L'autore
George Reis ha un’esperienza di 15 anni come fotografo forense e investigatore presso il Dipartimento di Polizia di Newport Beach (California).
Nel corso degli anni ha introdotto nel suo dipartimento l’utilizzo delle tecnologie digitali per l’elaborazione delle immagini.
Ha fondato Imaging Forensics, Inc., società che offre servizi di addestramento e consulenza per le forze di Polizia, procuratori, avvocati civili e della difesa, su temi come “Fotografia forense”, “Photoshop per l’analisi dei video forensi”, “Photoshop per l’analisi delle impronte digitali” e vari altri argomenti correlati. Ha partecipato a migliaia di indagini tra gli Stati Uniti e il Canada.
Apogeonline - Analisi forense con Photoshop
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
La Commissione europea va ancora più lontano per aiutare i consumatori
Ti è mai capitato di essere vittima di una pratica commerciale sleale?
La Direzione generale Salute e consumatori della Commissione europea sta lanciando una campagna per sensibilizzare maggiormente i consumatori sui loro diritti. Tramite la Direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali (UCP), la recente legislazione europea indica criteri ben definiti in base ai quali poter giudicare se delle pratiche commerciali sono sleali, compresa una “lista nera” di pratiche commerciali sleali che sono sempre e comunque proibite. Per fare un esempio, una pratica commerciale può essere una pubblicità ingannevole o falsa. La lista nera completa con relativi esempi è pubblicata sul sito: www.isitfair.eu.
La Campagna (www.isitfair.eu)
La campagna è mirata ai consumatori di tutte le età, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili come gli adolescenti e le persone anziane. Il fulcro della campagna è il sito web www.isitfair.eu, che prende il nome dallo slogan della campagna: “E' scorretto?” Ma niente paura: non si tratta di un barboso sito istituzionale, anzi “E' scorretto?” è un sito che offre tra l’altro:
A nessuno piace farsi spennare. Per questo la campagna è così importante. Aiuterà i consumatori a essere più informati sui loro diritti e a far sì che tutte le attività commerciali rispettino le regole.
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Rivoluzione nel decreto legge "anti-crisi": PEC obbligatoria per tutti e piena dematerializzabilità dei documenti originali analogici unici!
di Andrea Lisi
Presidente dell'Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti (ANORC - www.anorc.it)
Docente a contratto Università del Salento - Scuola Professioni Legali - Facoltà di Giurisprudenza
Coordinatore del Digital&Law Department - Studio Legale Lisi - www.studiolegalelisi.it
Il decreto legge "anti-crisi" approvato ieri, 28 novembre 2008, dal Consiglio di Ministri, contiene delle inattese novità in materia di digitalizzazione documentale.
Come da tempo ci hanno abituato un po' tutti i governi italiani precedenti, si approfitta della legislazione d'urgenza per far entrare in vigore nel nostro ordinamento norme delicate che, per poter essere inserite seguendo un iter legislativo "normale", avrebbero dovuto attendere molto di più, a causa dei variegati interessi che esse vanno a toccare.
E' successo anche questa volta con l'atteso decreto "anti-crisi" il quale prevede, tra le misure per la riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, rilevanti modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) e al Regolamento per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (D.P.R. n. 68/2005).
Da una parte si rende obbligatoria la PEC per pubbliche amministrazioni, società e professionisti iscritti agli albi (1), dall'altra si conferisce un'ulteriore, forte spinta ai processi di dematerializzazione del cartaceo (2)...
http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=101
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
La
mediazione in materia civile e commerciale
Guida breve al Decreto legislativo 28/2010
E-book
di Giuseppe Briganti
Scaricalo su Lulu
Avvocato
non solo "guerriero"
altri approcci possibili per un avvocato "multidimensionale"
E-book
di Giuseppe Briganti
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