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27 novembre 2008

Legge 2.0 - libri

Iusreporter.it segnala:

    Legge 2.0

    il Web tra legislazione e giurisprudenza

    di Elvira Berlingieri

    Milano, Apogeo

    2008

     

    Un libro per scoprire come gestire la comunicazione in Rete dal punto di vista legale. Tutto quello che serve conoscere per districarsi tra leggi e normative che hanno a che fare con il Web 2.0 e più in generale con la rete Internet

     

    I problemi giuridici collegati a blog, wiki e podcast e più in generale ai vari sistemi di content management del Web 2.0 (Facebook, YouTube, Flickr ecc.), universi virtuali compresi (Second Life), sono molti, e spesso non evidenti o male interpretati. Questo testo li analizza, affiancandoli a suggerimenti per comunicare e operare in Rete nel rispetto di leggi e normative. L'approccio è divulgativo e pratico. Molta attenzione è dedicata al tema del diritto d'autore e della proprietà intellettuale: oggi più che mai in Rete fenomeni come la violazione del copyright e il plagio si manifestano in una maniera tale da rendere difficile l'azione sia degli organi di controllo come la SIAE, sia delle istituzioni che hanno il compito di interpretare e quindi sanzionare queste violazioni. Ma oltre a questo altri aspetti meritano e necessitano attenzione: la libertà di espressione, il diritto nei mondi metaforici, la tutela dei dati personali, le responsabilità dei fornitori di servizi Internet. A ognuno di questi temi è dedicato un capitolo di questo libro pensato e scritto per affrontare da un un punto di vista legale la comunicazione ai tempi del Web 2.0.

     

    Argomenti in breve

    • La proprietà intellettuale e il diritto d'autore in Internet

    • Il file sharing e la tutela dei diritti d'autore

    • La SIAE e i contenuti digitali

    • Il valore giuridico delle licenze Creative Commons

    • Responsabilità e diritti dei soggetti che erogano servizi web

    • La libertà di espressione in Rete

    • Il diritto in Second Life e nei mondi metaforici

    • La tutela della privacy e dei dati personali in Rete

         

        L'autrice

        Elvira Berlingieri si occupa di diritto d'autore e proprietà intellettuale, tutela del software e diritto delle nuove tecnologie, conciliazione e mediazione. È consulente legale presso privati e pubbliche amministrazioni. Docente e relatore in diversi master e corsi di perfezionamento, tiene cicli di lezioni al master in e-Medicine dell'Università di Firenze su diritto d'autore e nuove tecnologie, problemi giuridici dell'informazione in Rete e strumenti di comunicazione nel Web 2.0. Collabora con Apogeonline scrivendo di diritto e tecnologia e gestisce un blog - ElvLog - dove riflette e discute del difficile rapporto tra legge e Internet.

         

      Apogeonline - Legge 2.0

       

       

       

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      A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

      Il Garante privacy sanziona le informative incomplete

      Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Il Garante privacy sanziona le informative incomplete
      Occorre specificare bene modalità del trattamento e soggetti ai quali possono essere comunicati i dati

      L'informativa sulla privacy relativa a dati personali raccolti via web deve contenere tutte le informazioni elencate nel Codice in materia di protezione dei dati personali. Lo ha ribadito il Garante privacy che ha ingiunto ad una società il pagamento di seimila euro. La società, tramite il proprio sito web, raccoglieva i dati personali di cittadini interessati a ricevere informazioni sui servizi offerti, che riguardavano l'assistenza allo studio e la preparazione agli esami universitari. Nel sito, in particolare, venivano raccolti indirizzi e-mail e numeri di telefonia mobile, specificando che il recapito telefonico fornito dagli interessati sarebbe stato utilizzato esclusivamente "per un contatto da parte di un commerciale". Il Garante aveva contestato alla società la violazione prevista dal Codice (omessa o inidonea informativa all'interessato). La società non aveva dato corso al pagamento in misura ridotta e si era anzi opposta sostenendo non solo che l'informativa proposta conteneva tutte le informazioni specificate nel Codice, ma anche che gli indirizzi e-mail e i numeri di cellulare raccolti non potessero essere definiti dati personali, sia perché non in grado di identificare una persona, sia perché non compresi tra le tipologie annoverate nella definizione di dato personale fornita dal Codice. Tali motivazioni sono state ritenute inadeguate a giustificare il comportamento dell'azienda. "L'informativa fornita dalla società era gravemente carente" - ha commentato il relatore del provvedimento di ingiunzione, Giuseppe Fortunato -.

      Agli interessati, infatti, non era dato sapere né le modalità del trattamento dei propri dati, né i soggetti ai quali potessero essere comunicati. Addirittura, gli estremi identificativi del titolare del trattamento riportati sul sito erano incompleti. Nel provvedimento viene inoltre chiarito come il numero di telefonia mobile e l'indirizzo e-mail siano appunto dati personali, tanto che una specifica sezione del Codice è stata dedicata alla disciplina dei trattamenti di dati personali effettuati tramite comunicazioni elettroniche".

       

      Garante per la protezione dei dati personali

       

       

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      A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

      24 novembre 2008

      C.T.U. PERCIPIENTE ED ONERE DELLA PROVA

      Diritto (Copyright immagine xlucas) Iusreporter.it - Documenti

      C.T.U. PERCIPIENTE ED ONERE DELLA PROVA

       

      DI GIORGIO VANACORE

      AVVOCATO IN NAPOLI

      GIORGIOVANACOREAVV@LIBERO.IT

       

       

      E’ noto il principio secondo cui la c.t.u., nelle cc.dd. scienze tecniche, operando quale strumento di accertamento di fatti non altrimenti acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni specialistiche (cd. c.t.u. percipiente), e non già di valutazione di fatti già acclarati (cd. c.t.u. deducente), assurge a vera e propria a fonte oggettiva di prova e non già a mero mezzo di valutazione, e cio’, si badi bene, senza comportare, in capo all’allegante, il venir meno dell’onere della prova: giur. costante, in seno a cui leggasi Cass. 26 aprile - 22 giugno 2005 n. 13401: «Se il giudice affida al consulente il semplice incarico di valutare fatti già accertati o dati preesistenti, la funzione del consulente è deducente e la sua attività non può produrre prova; se, viceversa, al consulente è conferito l’incarico dì accertare fatti non altrimenti accertabili che con l’impiego di tecniche particolari, il consulente è percipiente, la consulenza costituisce fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo» (ex plurimis, Cass. 8 gennaio 2004 n. 88, idd., 21 luglio 2003 n. 11332, 16 maggio 2003 n. 7635, 30 gennaio 2003 n. 1512, 4 novembre 2002 n. 15399, 31 luglio 2002 n. 11359, 15 aprile 2002 n. 5422, 7 marzo 2001 n. 3343, 12 dicembre 2000, n. 15630, 17 agosto 2000 n. 10916, 20 giugno 2000, n. 8395; nella giur. di merito, Trib. Monza 17 gennaio 2007, Trib. Bari, sez. Modugno, 26 luglio 2005). In dottrina, tra tutti, Boni, I poteri istruttori delle parti e del Giudice. In particolare: problemi in tema di ammissibilità della prova per testimoni in relazione ai limiti previsti dal codici civile; consulenza tecnica d’ufficio; tecniche di redazione dei provvedimenti, Relazione dell’11 giugno 2003 in Roma ad un corso di formazione per magistrati, 16; Comoglio, Le prove civili, Torino, 1998, 490 ss.; De Tilla, Il consulente tecnico nella elaborazione giurisprudenziale, in Giust. Civ., 1993, II, 63; Suriano, I poteri istruttori delle parti e del giudice. Ammissione, assunzione e valutazione della prova, con particolare riguardo alla consulenza tecnica d’ufficio, Relazione del 15 maggio 2002 in Roma ad un corso di formazione per magistrati, 2-3; Zuliani, La fase istruttoria nel processo civile ordinario: ammissione, acquisizione, assunzione e valutazione delle prove, Relazione del 16 - 20 giugno 2003 in Roma a ad un corso di formazione per magistrati, 26. Pregevole rassegna degli orientamenti in Morlini, I poteri ufficiosi del giudice ed in particolare la consulenza tecnica d’ufficio, 49 e s., in http://appinter.csm.it/incontri/relaz/12754.pdf.

       




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      Caso Carlo Ruta: un approfondito commento sui rapporti Internet e stampa

      Diritto delle nuove tecnologie (Copyright immagine ba1969) Alessia Sorgato, L'ultima minaccia (nota a Tribunale di Modica, Sentenza 8 maggio 2008, dep. 6 agosto 2008, n. 194/08)
      Caso Carlo Ruta: un approfondito commento sui rapporti Internet e stampa

      La sentenza

      L’Ultima minaccia, ovvero il titolo di una pellicola epocale, ambientata nel mondo del giornalismo ([1]), ma volendo anche provocatoria definizione della sentenza con cui il Giudice di Ragusa, sez. distaccata di Modica, ha condannato un blogger per il reato di stampa clandestina (artt. 5 e 16 L. n. 47 del 1948).

      Le reazioni provocate dalla notizia sono state immediate e numerose ([2]), e si sono in certi casi spinte fino ad ipotizzare che la decisione costituisca un attacco alla rete ed una nuova minaccia alla libertà di manifestazione del pensiero, che internet deve (o dovrebbe) garantire, peraltro giunta a breve distanza temporale dall’altra nota condanna, pronunciata dal Tribunale di Aosta ([3]) per diffamazione aggravata.

      In breve: la vicenda processuale

      Gli atti più rilevanti del procedimento, con una buona dose di coerenza intellettuale, sono pubblicati su internet ([4]): se ne evince che la denuncia-querela porta la firma del Procuratore della Repubblica il quale, dopo aver ricordato che ai sensi della vigente legge 7 marzo 2001 n. 62, si considera ogni prodotto realizzato “su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o informatico, destinato alla pubblicazione o comunque alla diffusione di informazioni presso il pubblico, con ogni mezzo, anche elettronico”, e che la giurisprudenza sarebbe costante nel ritenergli applicabili le norme sull’editoria di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, ne sostiene l’avvenuta violazione nel caso concreto ove, oltre a non essere indicati luogo e data di pubblicazione, nome e domicilio dello stampatore, nome del proprietario della testata e del direttore responsabile, mancherebbe altresì il riferimento alla preventiva registrazione ([5]).

      Richiesto alla Polizia Postale catanese di recuperare documentalmente l’attività esperita dall’imputato attraverso il suo sito, è stato acquisito un tabulato trasmesso dalla “Internet Archivi Wayback Machine” (www.archive.org) , contenente i dati relativi ai tre anni di funzionamento: nel 2002 risultano 6 aggiornamenti, 19 nel 2003 e 13 nel 2004...

      Leggi su Penale.it

       

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      A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

      Cassazione e Internet: i diritti di cronaca e di critica discendono dall’art. 21 della Costituzione e spettano ad ogni individuo, anche non giornalista e anche su Internet (Cass. 31392/2008)

      Diritto e Internet (Copyright immagine clix) CASSAZIONE SEZIONE V PENALE Sentenza 1 - 25 luglio 2008, n. 31392:

      <<...La diffamazione tramite internet costituisce certamente un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi del comma III dell'art. 595 cp, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità.

      In realtà peraltro, poiché è certamente possibile, attraverso i normali strumenti di dotazione di un qualsiasi personal computer, procedere alla stampa della "pagina web", il giornale telematico sembrerebbe quasi costituire un tertium genus tra la stampa e, appunto, gli altri mezzi di pubblicità.

      Cosa certa è, comunque, che, essendo ormai internet un (potente) mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione), anche -evidentemente- attraverso di esso si estrinseca quel diritto di esprimere le proprie opinioni, diritto che costituisce uno dei cardini di una democrazia matura e che, per tale ragione, figura in posizione centrale nella vigente Carta costituzionale.

      I diritti di cronaca e di critica, in altre parole, discendono direttamente -e senza bisogno di mediazione alcuna- dall'art 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all'individuo uti civis.

      Chiunque, per tanto, e con qualsiasi mezzo (scil. anche tramite internet), può riferire fatti e manifestare opinioni e chiunque -nei limiti dell'esercizio di tale diritto (limiti, da anni, messi a punto dalla giurisprudenza)- può "produrre" critica e cronaca...>>

       

      Il testo completo della sentenza su www.ricercagiuridica.comCASSAZIONE SEZIONE V PENALE Sentenza 1 - 25 luglio 2008, n. 31392

       

      A cura dell’Avv. Giuseppe Briganti

       

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      20 novembre 2008

      Multa a gestore telefonico che non risponde al Garante privacy

      Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Multa a gestore telefonico che non risponde al Garante privacy

      Chi non fornisce all'Autorità informazioni o documenti che gli sono stati richiesti è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria. È quanto accaduto a un gestore telefonico al quale il Garante ha ordinato di pagare una multa di 20.000 euro per violazione della norma del Codice privacy che stabilisce, appunto, l'obbligo di fornire informazioni richieste dall'Autorità.

      Il provvedimento è stato adottato a seguito della segnalazione di una signora che lamentava di ricevere telefonate indesiderate da parte di un sistema automatizzato di chiamata senza operatore, senza che fosse stato preventivamente chiesto e ottenuto il consenso. In questi casi la normativa stabilisce che per effettuare telefonate attraverso l'uso di sistemi automatizzati di chiamata è necessario aver acquisito prima il consenso degli interessati.

      Il Garante, che aveva già invitato la società a fornire ogni informazione in merito all'utilizzo del sistema, non avendo ricevuto risposta ha contestato la violazione. Trascorsi i termini che il gestore telefonico aveva per presentare scritti difensivi e documenti o per effettuare il pagamento previsto in misura ridotta, l'Autorità ha applicato la sanzione pecuniaria prevista dal Codice privacy tenendo conto della gravità della

       

      www.garanteprivacy.it

       

       

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      A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

      INTERNET, LEVI: NESSUNA LIMITAZIONE A LIBERTA’ RETE

      Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) INTERNET, LEVI: NESSUNA LIMITAZIONE A LIBERTA’ RETE

      Dichiarazione di Ricky Levi (Pd), portavoce Governo ombra

      La rete come spazio di libertà e opportunità di sviluppo, come ineguagliabile strumento, sotto qualsiasi latitudine e regime, per il libero scambio di informazioni ed opinioni e come potente mezzo per la crescita economica, di singole imprese e dell’intera società.

      Queste sono le convinzioni con le quali ci siamo avvicinati al mondo di internet quando, col passato governo e nella passata legislatura, ci siamo messi al lavoro per avviare l’editoria italiana ad una riforma non più rinviabile nel tempo e tale da consentirle di rispondere in modo efficace alle sfide del nostro tempo.

      Sul progetto allora elaborato e che sto ora riproponendo al Parlamento, si stanno manifestando tra gli utenti di internet diffuse preoccupazioni. Si teme, in particolare, che vengano introdotte regole che limitino la semplicità dell’accesso alla rete e la libertà d’espressione che essa naturalmente permette.

      Si tratta di paure totalmente infondate.

      Ciononostante, penso che si possa serenamente convenire sull’utilità di un pausa di riflessione.

      Dal mondo (e penso ai passi avanti che sono stati fatti per il riconoscimento dei diritti d’autore sui brani musicali e sui libri scaricati da internet, ai tanti esempi di operatori che hanno cancellato dai loro siti notizie risultate errate o offensive, alle relazioni tra le maggiori imprese della rete e le autorità antitrust per contemperare i valori della libera iniziativa e dell’apertura dei mercati) ci arrivano, sempre più numerosi, i segnali di una rete che, senza perdere in libertà, trova le forme di una matura e condivisa responsabilità.

      Sono fiducioso che, a partire da questi segnali, sia possibile trovare un’intesa che consenta a tutti di trarre il meglio dalle opportunità offerte da internet.

      Per la vastissima consultazione e il grande lavoro di analisi e riflessione su cui è stato costruito, considero il progetto di legge che ho depositato alla Camera una base preziosa per un confronto nel Parlamento e con gli operatori che porti finalmente a varare una organica riforma dell’editoria.

      Per queste ragioni, prima che il progetto di legge venga offerto alla discussione parlamentare in un testo definitivo, cancellerò dal testo il breve capitolo su internet. Discuteremo insieme se e come riempire quel vuoto.

       

      http://www.partitodemocratico.it

       

       

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      17 novembre 2008

      Privacy: paziente puo’ avere foto interventi chirurgia plastica

      Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Paziente può avere foto interventi chirurgia plastica
      Anche le foto scattate prima e dopo gli interventi di chirurgia plastica contengono dati personali e i pazienti hanno il diritto di accedervi.

      Lo ha chiarito il Garante privacy nell'accogliere il ricorso di una donna che si era vista negare da due medici l'accesso alle fotografie scattate prima e dopo alcuni interventi di liposuzione cui si era sottoposta. La signora, prima di rivolgersi all'Autorità, aveva chiesto più volte copia delle fotografie degli interventi ai due medici che gliele avevano negate sostenendo che la paziente non aveva mai chiarito di quale materiale volesse entrare in possesso e soprattutto affermavano che, trattandosi di dati sanitari, doveva motivare la richiesta.

      L'Autorità, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, nell'accogliere il ricorso ha ordinato ai due medici di comunicare alla paziente i dati personali che la riguardano, in particolare le fotografie realizzate prima e dopo gli interventi chirurgici, dando conferma, entro un termine, dell'avvenuto adempimento.

      Nel provvedimento il Garante evidenzia che l'interessato ha diritto di accedere a tutti i dati personali che lo riguardano, in qualunque documento, supporto anche visivo o archivio essi siano contenuti, senza dover fornire giustificazioni della necessità di ottenere tali informazioni. La motivazione, erroneamente richiesta dai medici in questo caso, è necessaria invece quando l'accesso ai dati contenuti nelle cartelle cliniche è effettuato da parte di terzi diversi dall'interessato.

      Ai sensi del Codice Privacy, infatti, l'esercizio del diritto d'accesso ai dati conservati dal titolare del trattamento consente all'interessato di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati o, quando la loro estrazione risulti particolarmente difficoltosa, la consegna in copia dei documenti che li contengono, comprese le informazioni sullo stato di salute riportate su fotografie, filmati, radiografie, ecc.

      Le spese sostenute per il procedimento dovranno essere liquidate dai due medici direttamente a favore della signora.

      Garante per la protezione dei dati personali

       

       

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      SULL’APPLICABILITA’ DIRETTA E LA PREVALENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO. RESPONSABILITA’ DELLO STATO PER OMESSA, RITARDATA E/O INADEGUATA ATTUAZIONE DI DIRETTIVA COMUNITARIA - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

      Europa (Copyright immagine svilen001) Iusreporter.it - Documenti

      SULL'APPLICABILITA' DIRETTA E LA PREVALENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO. RESPONSABILITA' DELLO STATO PER OMESSA, RITARDATA E/O INADEGUATA ATTUAZIONE DI DIRETTIVA COMUNITARIA


      GIORGIO VANACORE

      AVVOCATO IN NAPOLI

      GIORGIOVANACOREAVV@LIBERO.IT


      1)

      1.1. - Il tema della responsabilità dello Stato membro verso il cittadino per omessa, ritardata od inadeguata attuazione di direttiva comunitaria, va necessariamente preceduto dalla trattazione dei due fondamentali principi del diritto comunitario in rapporto al diritto interno, elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina comunitaria:

      a) l'applicabilità diretta;

      b) la prevalenza (altrimenti detta, primautè, primazia, primato, supremazia, superiorità).

      1.2. - Sull'applicabilità diretta del diritto comunitario nel diritto interno, la nota sentenza C.G.C.E. 5 febbraio 1963 (causa 28/62, Van Genden en Loos) ha definito il diritto comunitario quale ordinamento distinto da quello degli stati membri e con un'autonomia e dignità sue proprie:

      «La Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro diritti sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini . . . L'art. 12 del Trattato CEE ha valore precettivo ed attribuisce ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare».

      1.3. - Sulla prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno, l'altrettanto nota C.G.C.E. 15 luglio 1964 (causa 6/64, Costa c. Enel) ha stabilito l'integrazione del primo nei singoli diritti nazionali:

      «Il Trattato CEE ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell'ordinamento giuridico degli stati membri . . . Il trasferimento, effettuato dagli Stati a favore dell'ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del trattato implica . . . una limitazione definitiva di loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile col sistema della Comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia . . . Il principio della prevalenza del diritto comunitario si risolve allora, in sostanza, nell'impossibilità per gli Stati di far prevalere, contro un ordinamento giuridico da essi accettato a condizione di reciprocità, un provvedimento unilaterale ulteriore».

      1.4. - Al fine di salvaguardare la norma comunitaria rispetto alla norma interna difforme da essa, C.G.C.E. 9 marzo 1978 (causa 106/77, Simmenthal), compiendo un ulteriore passo in avanti, ha affermato il potere del giudice nazionale di disapplicare la seconda:

      «Qualsiasi giudice nazionale, adìto nell'ambito della sua competenza, ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni contrastanti della legge interna, sia anteriore sia successiva alla norma comunitaria».

      Conff., ex plurimis, C.G.C.E. 8 aprile 1976 (causa 43/75, Defrenne), 21 giugno 1974 (causa 2/74, Reyners), 3 aprile 1968 (causa 28/67, Molkerei); per l'Italia, Corte cost. 18 aprile 1991 n. 168, idd., 6 ottobre 1981 n. 176, 29 dicembre 1977 n. 163, 28 luglio 1976 n. 205, 30 ottobre 1975 n. 232, 27 dicembre 1973 n. 183, Cons. St. 7 novembre 1962 n. 778, Cass. 4 agosto 1977 n. 3461, id., 22 aprile 1976 n. 1445); in dottrina, per tutti, Fois, Rapporti tra diritto interno e diritto comunitario, in Enc. Giur. Treccani, XXV, Roma, 1988...

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      13 novembre 2008

      L’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA NELLE CORTI DI MERITO: LO STATO DELL’ARTE AD UN ANNO DALLE SEZIONI UNITE – Rimini, 28/11/2008

      L’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
      NELLE CORTI DI MERITO:
      LO STATO DELL’ARTE AD UN ANNO
      DALLE SEZIONI UNITE

      Tribunale di Rimini,
      28 novembre 2008, ore 14.45
      Aula Falcone - Borsellino,
      via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 11,
      Rimini

      P R O G R A M M A
      I Sessione dei lavori
      Ore 14.45 Saluti ed introduzione
      Avv. Luca Zamagni – Presidente della
      Consulta Giuridica della Federconsumatori
      Emilia-Romagna
      Ore 15.00 Le fonti di disciplina dei contratti di
      investimento nell'applicazione giurisprudenziale
      Prof. Avv. Daniele Maffeis – Professore
      Associato presso l’Università degli Studi di
      Brescia
      Ore 15.30 L’informativa al cliente nella giurisprudenza
      Dr. Francesco Cortesi – Giudice presso il
      Tribunale di Forlì
      Ore 16.00 Nullità, risarcimento, annullamento e
      risoluzione nelle controversie fra investitori ed
      intermediari finanziari
      Avv. Valerio Sangiovanni – Avvocato in
      Milano e in Francoforte sul Meno – dottore
      di ricerca in diritto dei mercati finanziari,
      Università degli Studi di Heidelberg
      II Sessione dei lavori
      Ore 16.45 Gli effetti restitutori dell'accoglimento della
      domanda di nullità
      Dr. Luigi Bettini – Giudice presso il
      Tribunale di Mantova
      Ore 17.15 Collocamento riservato e rivendita al dettaglio:
      dal vuoto di tutela al nuovo art. 100 bis
      Avv. Raffaele Viglione – Dottore di ricerca
      in diritto delle obbligazioni presso
      l’Università degli Studi di Ferrara
      Ore 17.45 Dibattito
      Ore 18.15 Conclusioni
      Modera: Dr.ssa Carla Fazzini – Giudice presso il
      Tribunale di Rimini

       

      L’evento formativo è accreditato dall’Ordine
      degli Avvocati di Rimini per n. 4 crediti
      formativi.
      Iscrizione libera ma obbligatoria presso il
      sito:
      www.avvocati.rimini.it

       

       

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      A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

      Privacy e investigazioni difensive: varato il codice di deontologia per avvocati e investigatori privati

      Legge (Copyright immagine dynamix) Investigazioni difensive: varato  il codice di deontologia  per avvocati e investigatori  privati
      Informativa semplificata, rigorose misure organizzative e tecniche a protezione dei dati. Per gli investigatori privati conservazione a tempo delle informazioni raccolte

      Varato il codice deontologico privacy per avvocati e investigatori privati. Le garanzie individuate dalle associazioni di categoria, hanno ricevuto l'ok del Garante. Il codice fissa le tutele per il trattamento dei dati personali dei clienti da parte di avvocati e investigatori privati, dalla fase propedeutica l'instaurazione di un giudizio fino alla fase successiva alla sua definizione. Semplificazione degli adempimenti e tutele effettive per i clienti, i cardini del codice.

      Le nuove regole di condotta
      Avvocati e investigatori privati potranno informare la clientela una tantum, anche oralmente in modo  semplice e colloquiale sull'uso che verrà fatto dei loro dati personali. L'informativa scritta potrà anche essere affissa nello studio o pubblicata sul sito web.

      Il codice specifica che sia gli avvocati che gli investigatori privati devono adottare adeguate misure di sicurezza dei sistemi informatici per evitare accessi abusivi o furti di dati e custodire con cura  fascicoli e documentazione, in modo da evitare che personale non autorizzato o estranei  possano prenderne visione.

      Gli avvocati, in particolare, devono fornire anche concrete istruzioni al personale di studio affinché si pongano speciali cautele in caso di utilizzo di registrazioni audio/video, di tabulati telefonici, di perizie ecc. e devono vigilare affinché si eviti l'uso ingiustificato di informazioni che potrebbero comportare gravi rischi per il cliente. Atti  e documenti, una volta estinto il procedimento o il mandato, possono essere conservati in originale o in copia, solo se risultino necessari per altre esigenze difensive della parte assistita o dell'avvocato.

      Gli investigatori, da parte loro, non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Le investigazioni sono lecite solo se l'incarico è conferito per iscritto da un difensore o da un altro soggetto. L'incarico ricevuto va eseguito personalmente: ci si può avvalere di altri investigatori privati se nominati all'atto del conferimento oppure successivamente purché tale possibilità sia stata prevista. Conclusa l'attività investigativa, e comunicati i risultati al difensore o a chi ha conferito l'incarico, i dati raccolti devono essere  cancellati. L'archivio deve essere periodicamente controllato e contenere solo informazioni pertinenti ed indispensabili.

      Il rispetto del codice costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali.

      Il codice di deontologia, che verrà presto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il 1 gennaio 2009 ed è stato sottoscritto dal Consiglio nazionale forense, dall'Unione camere penali, dell'Unione camere civili, dall'Unione avvocati europei, dall'Associazione italiana giovani avvocati, dall'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, da Federpol e da Aipros.

       

      Garante Privacy

       

       

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      A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

      10 novembre 2008

      Internet: le comunita’ che creano contenuti - Forum on Internet Right 2 - Massimo Melica

      YouTube - Forum on Internet Right 2 - Massimo Melica

       

       

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      A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

      Privacy e Social Network, ecco le regole - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

      Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Iusreporter.it - Documenti

      Privacy e Social Network, ecco le regole

      Avv. Antonino Polimeni - Dott. Mauro Priolo

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      15 Ottobre 2008: in occasione della Conferenza internazionale delle Autorità di protezione dei dati, settanta authority preposte alla sorveglianza e al rispetto della privacy nei vari paesi si sono riunite per discutere e fare il punto della situazione analizzando l'attività di vigilanza e i rischi dovuti all'innovazione delle tecnologie.

      Il principale e scontato argomento della discussione è ovviamente "internet". Ma nello specifico, i garanti, durante questa conferenza (giunta ormai alla trentesima edizione) si sono soffermati in particolare su un fenomeno che, soprattutto in questi ultimi mesi, sta letteralmente invadendo la rete: i social network.

      Difatti, il contenuto della risoluzione della predetta conferenza del 17/10/2008 evidenzia l'urgenza e la necessità di colmare le lacune legislative presenti nel settore della salvaguardia della privacy all'interno delle community, lasciando intravedere, al contempo, importanti possibili sviluppi normativi a difesa degli utenti.

      Per capire la rilevanza del fenomeno proviamo qui a specificarne la portata e la consistenza.

      I social network sono delle comunità virtuali on line a cui milioni di soggetti si iscrivono comunicando i propri dati personali e per mezzo dei quali gli utenti possono scambiare notizie, immagini e informazioni personali.

      Ad oggi, in Italia, su 24 milioni di navigatori in Internet (41% della popolazione), gli iscritti ai social network sarebbero 4,7 milioni (dati Feltrinelli confrontati con Nielsen Simmarco e Forrester).

      Il rischio maggiore, sottolineato alla conferenza di Strasburgo, è quello di perdere il controllo dell'utilizzo dei propri dati una volta pubblicati in rete ed il conseguente pericolo della riproduzione dei dati da parte di altri membri della rete o di terzi non autorizzati, esterni alla comunità...

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      04 novembre 2008

      Conti correnti: e' gratuito l'accesso ai dati personali dei familiari defunti

      Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Conti correnti: è gratuito l'accesso ai dati personali dei familiari defunti
      L'accesso ai dati personali contenuti nella documentazione bancaria riguardante una persona defunta deve essere garantito gratuitamente ai familiari.

      Il principio è stato ribadito dall'Autorità per la protezione dei dati personali (relatore Mauro Paissan), che ha accolto il ricorso presentato da un cittadino che aveva chiesto ad una banca la comunicazione di tutti i dati personali relativi al padre scomparso riguardanti i rapporti che questi aveva intrattenuto con l'istituto di credito.

      Avendo ricevuto una risposta parziale e incompleta, accompagnata da una richiesta di versamento in favore della banca a fronte delle spese da sostenere per fornire l'ulteriore documentazione esistente, l'uomo si era rivolto al Garante chiedendo che ordinasse alla banca di estrapolare e comunicare i dati personali relativi al defunto.

      La banca aveva affermato di aver seguito le norme del Testo unico bancario, che pone a carico del cliente o di colui che gli succede a qualunque titolo i costi per la copia della documentazione.

      Il provvedimento del Garante ha dato ragione alle richieste avanzate dall'interessato, il cui diritto all'accesso ai dati personali del familiare defunto, tutelato dal Codice privacy, risulta essere ben distinto dall'accesso alla documentazione bancaria regolamentato dal Testo unico bancario, che consente al cliente di ottenere copia di atti interi e documenti bancari contenenti o meno dati personali. Il diritto d'accesso ai dati previsto dalla normativa sulla privacy non implica di per sé l'obbligo di fornire copia dei documenti che li contengono al loro interno, ma prevede che i dati personali dell'interessato debbano essere estrapolati dagli archivi e dai documenti che li contengono, e comunicati in dettaglio all'interessato. Nei casi in cui l'estrapolazione risulti particolarmente difficoltosa, la richiesta può essere soddisfatta anche attraverso la consegna di copie dei documenti contenenti i dati personali dell'interessato, con l'oscuramento di quelli relativi a terzi.

      Il Garante ha così ribadito come il diritto di accesso ai dati personali debba essere garantito gratuitamente, ordinando alla banca di accogliere le richieste del ricorrente e di pagare i costi del procedimento.

      www.garanteprivacy.it

       

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      03 novembre 2008

      Garanti privacy mondiali sui social network: raccomandazioni a utenti e fornitori di servizi

      Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Garanti privacy mondiali su Social network: raccomandazioni a utenti e fornitori di servizi

      Gli utenti dei servizi di social network valutino con attenzione se e cosa pubblicare in rete: c'è il rischio di perdere il controllo dei propri dati. Informazioni e immagini potrebbero riemergere in tempi successivi, ad es. in occasione della presentazione di una domanda d'impiego. I fornitori di servizi, da parte loro, devono informare adeguatamente gli utenti sulle conseguenze che potrebbe avere l'immissione in rete di dati personali. Devono inoltre garantire che i dati degli utenti non siano estratti dai motori di ricerca se non con il loro previo consenso. Agli utenti deve essere consentito di limitare la visibilità dell'intero profilo, così come di recedere facilmente dal servizio e di cancellare ogni informazione pubblicata sul social network.

      Le raccomandazioni giungono dalle 78 Autorità di protezione dei dati con la "Risoluzione sulla tutela della privacy nei servizi di social network", una delle sei approvate a conclusione  della 30^ conferenza internazionale, tenuta a Strasburgo dal 15 al 17 ottobre.

      La risoluzione evidenzia che i servizi di social network, pur offrendo una gamma del tutto nuova di opportunità comunicative possono comportare anche  rischi per la privacy sia degli utenti sia di terzi. I dati personali contenuti nel proprio profilo sono, infatti, disponibili pubblicamente e globalmente, anche attraverso enormi quantità di foto e  di video  e possono raggiungere l'intera comunità degli abbonati, che può essere formata anche da alcuni milioni di persone. I dati possono essere copiati da altri membri della rete o da terzi esterni e venire utilizzati per costruire profili personali o essere ripubblicati altrove.

      Le Autorità Garanti raccomandano quindi agli utenti di valutare bene quali dati inserire nel proprio profilo creato sui social network: soprattutto i minori dovrebbero evitare di fornire l'indirizzo e il numero telefonico di casa. Opportuno inoltre, l'uso di uno pseudonimo. Occorre prestare particolare attenzione anche alla privacy degli altri, soprattutto se si pubblicano dati personali o fotografie senza il loro consenso.

      I fornitori di servizi di social network, a loro volta, devono prevedere configurazioni tecniche orientate a favorire la privacy degli utenti ed informarli in modo corretto e trasparente sulle conseguenze che potrebbero derivare dalla pubblicazione di dati personali in un profilo.

      Devono adottare, inoltre, adeguate misure di sicurezza per impedire che soggetti esterni  possano raccogliere o scaricare in massa (attraverso software spia) i dati contenuti nel profilo.

      Garante per la protezione dei dati personali

       

       

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      A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

      Il diritto di recesso nelle aste on line tra dettaglianti e consumatori - ebook gratuito

      Rocco Gianluca Massa, responsabile di International Traders, studioso di commercio elettronico nonché ebayer di vecchia data, ha scritto un e-book dedicato al diritto di recesso su eBay.it.

      Il volume, in formato PDF e scaricabile grauitamente dal link sottostante, con una esposizione chiara e comprensibile anche ai non addetti ai lavori, affronta la tematica del diritto di recesso nelle compravendite concluse in occasione di un'asta on line tra dettagliante e consumatore.

      Un argomento oggetto di sicuro interesse per moltissimi ebayers, ma al quale, nonostante eBay.it vanti un numero di utenti registrati pari a 5 milioni, nessuno sembra aver mai dedicato una disamina giuridica approfondita.

      Il diritto di recesso nelle aste on line tra dettaglianti e consumatori

       

       

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      A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

      La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali: Regolamento Roma II

      Europa (Copyright immagine svilen001) La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali: Regolamento "Roma II"

      Il regolamento "Roma II" determina il diritto applicabile alle obbligazioni extracontrattuali in caso di conflitto di leggi, senza tuttavia armonizzare il diritto sostanziale degli Stati membri. Dal 2009 si applica in tutti gli Stati membri dell'Unione europea (UE), salvo la Danimarca, nelle materie civili e commerciali ad eccezione di determinati ambiti, come i rapporti di famiglia o la responsabilità dello Stato.

      ATTO

      Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007 , sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")

      SINTESI

      Il regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale, come la responsabilità da prodotti, il negotiorum gestio o la culpa in contrahendo (obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali). In applicazione dall'11 gennaio 2009 in tutti gli Stati membri salvo la Danimarca, il regolamento intende armonizzare non già il diritto sostanziale degli Stati relativo alle obbligazioni extracontrattuali, bensì le loro regole di conflitto di leggi. Tali regole designeranno quindi la legge nazionale applicabile a una obbligazione extracontrattuale, quale che sia il paese del giudice adito. In generale, la legge applicabile è :

      • quella del paese in cui si verifica il danno; o, in mancanza,
      • quella del paese in cui risiedono abitualmente sia il presunto responsabile, sia la parte lesa nel momento in cui il danno si verifica; o, in mancanza,
      • quella del paese con cui il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti che con i paesi di cui sopra.

      Infine, il regolamento autorizza le parti a scegliere di comune accordo la legge applicabile alla loro obbligazione.

      Per alcuni settori, quali la responsabilità per prodotti difettosi o la proprietà intellettuale, sono previste norme specifiche. Sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento, in particolare, le materie fiscali, doganali o amministrative, la responsabilità dello Stato, i rapporti di famiglia e i regimi patrimoniali tra coniugi.

      Stabilire la legge applicabile: armonizzare le regole di conflitto dei paesi dell'UE

      Il regolamento "Roma II" sarà applicato dai giudici degli Stati membri dall'11 gennaio 2009 (data di applicazione). Si applicherà anche a fatti che abbiano dato origine a danni verificatisi anteriormente a tale data, ossia a tutti i fatti verificatisi a decorrere dal 20 agosto 2007 (data di entrata in vigore).

      La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali stabilita a norma del regolamento disciplina in particolare:

      • la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili;
      • i motivi di esonero, limitazione e ripartizione della responsabilità;
      • l'esistenza, la natura e la valutazione del danno o l'indennizzo chiesto;
      • i provvedimenti che possono essere presi da un giudice per prevenire o inibire lesioni o danni ovvero per fissare le modalità di risarcimento (secondo la legge processuale nazionale);
      • la trasferibilità del diritto alla richiesta di risarcimento o indennizzo, anche per via successoria;
      • i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito;
      • la responsabilità per fatto altrui;
      • il modo di estinzione delle obbligazioni nonché le norme di prescrizione e di decadenza.

      Come norma generale (articolo 4), la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese. Se esiste un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese, si applica la legge di quest'ultimo. Tale collegamento potrebbe fondarsi, ad esempio, su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto. Il regolamento ha carattere universale, cioè la legge designata si applica anche se si tratta della legge di un paese terzo.

      Il regolamento prevede tuttavia una libertà di scelta per le parti, le quali possono determinare la legge applicabile a un'obbligazione extracontrattuale con un accordo posteriore al verificarsi del fatto che ha determinato il danno, oppure (se tutte le parti esercitano un'attività commerciale) mediante un accordo liberamente negoziato prima del verificarsi del fatto che ha determinato il danno. La scelta dev'essere espressa o risultare in modo non equivoco dalle circostanze e non deve pregiudicare i diritti dei terzi. È importante notare che questa libertà di scelta è esclusa per alcuni settori, quali la violazione dei diritti di proprietà intellettuale (si veda oltre). Inoltre, qualora sia scelta la legge di un paese diverso da quello in cui sono ubicati tutti gli elementi della situazione, non è permesso derogare convenzionalmente alle norme di applicazione necessaria. Se scelgono di applicare la legge di un paese terzo, le parti non possono derogare convenzionalmente all'applicazione delle disposizioni comunitarie se tutti gli elementi pertinenti alla situazione sono ubicati in uno o più Stati membri dell'Unione europea.

      Per gli arricchimenti senza causa, compresa la ripetizione dell'indebito, si applica la legge che disciplina una relazione esistente tra le parti, come quella derivante da un contratto o da un fatto illecito che presenti uno stretto collegamento con tale arricchimento senza causa. Se non esiste una relazione tra le parti, ma queste ultime hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il fatto che determina l'arricchimento senza causa, si applica la legge di tale paese. In tutti gli altri casi, si applica la legge del paese in cui l'arricchimento senza causa si è prodotto. Quando l'arricchimento senza causa presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, si applica la legge di quest'ultimo. Analogamente, per la negotiorum gestio si applica la legge che disciplina una relazione esistente delle parti o, in mancanza, la legge della residenza abituale o, in mancanza, la legge del paese in cui si è svolta la gestione d'affari o, infine, la legge del paese con cui esistono collegamenti manifestamente più stretti. Per quanto riguarda la culpa in contrahendo (obbligazioni extracontrattuali derivanti da trattative precontrattuali), è applicabile la legge che si applica al contratto, a prescindere dal fatto che questo sia stato effettivamente concluso o meno. La nozione di culpa in contrahendo è autonoma ai fini del regolamento e non va necessariamente interpretata ai sensi del diritto nazionale. Se la legge applicabile non può essere determinata, si applica la legge del paese in cui si verifica il danno, oppure quella del paese in cui le parti hanno la loro residenza abituale (se si tratta di un solo paese), oppure quella del paese con cui esistono collegamenti manifestamente più stretti.

      Per determinati settori specifici, il regolamento prevede le seguenti norme specifiche:

      • Responsabilità da prodotti. Si applica la legge del paese in cui la persona che ha subito il danno risiedeva abitualmente, quando si è verificato il danno, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese; in mancanza, la legge del paese in cui è stato acquistato il prodotto; in mancanza, la legge del paese in cui il danno si è verificato, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese. Si applica tuttavia la legge del paese in cui il presunto responsabile risiede abitualmente qualora tale persona non potesse ragionevolmente prevedere la commercializzazione del prodotto in uno dei paesi di cui sopra. Se il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso, come un contratto esistente tra le parti, si applica la legge di quest'altro paese.
      • Concorrenza sleale e atti limitativi della libera concorrenza. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da un atto di concorrenza sleale è quella del paese sul cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori. Qualora, invece, tale atto leda esclusivamente gli interessi di un dato concorrente, si applica la norma generale prevista dall'articolo 4. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una restrizione della concorrenza, è quella del paese sul cui mercato la restrizione ha o potrebbe avere effetto. Qualora la restrizione abbia o possa avere effetto sul mercato di più di un paese, chi promuove un'azione di risarcimento danni dinanzi al giudice del domicilio del convenuto può invece scegliere la legge del giudice adito, purché il mercato in tale Stato membro sia interessato. Se l'attore agisce nei confronti di più di un convenuto dinanzi a detto giudice, può scegliere di fondare la sua pretesa esclusivamente sulla legge di detto giudice, qualora la restrizione della concorrenza interessi il mercato dello Stato membro di quest'ultimo. Non si può derogare alla legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da un atto di concorrenza sleale o da un atto limitativo della libera concorrenza con un accordo ai sensi dell'articolo 14, che prevede la libertà di scelta per le parti al fine di determinare di comune accordo la legge applicabile a un'obbligazione extracontrattuale.
      • Danno ambientale. Si applica la norma generale sopra citata, a meno che la persona che chiede il risarcimento dei danni scelga di fondare le sue pretese sulla legge del paese in cui si è verificato il fatto che ha determinato il danno.
      • Violazione dei diritti di proprietà intellettuale. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, è quella del paese per il quale la protezione è chiesta. Non si può derogare a tale disposizione con un accordo ai sensi dell'articolo 14.
      • Attività sindacale. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale per quanto concerne la responsabilità di un lavoratore, di un datore di lavoro o di un sindacato per danni causati da un'attività sindacale, prevista o conclusa, è quella del paese in cui tale attività è destinata a svolgersi o si è svolta.

      Esclusione di alcuni settori dal campo di applicazione

      Il regolamento non si applica alle materie fiscali, doganali o amministrative, né alla responsabilità dello Stato. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del regolamento le obbligazioni extracontrattuali che derivano:

      • dai rapporti di famiglia o da rapporti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari;
      • da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a rapporti che hanno effetti comparabili al matrimonio, nonché dalle successioni;
      • da cambiali, assegni, vaglia cambiari ed altri strumenti negoziabili;
      • dal diritto di società, associazioni e persone giuridiche su aspetti quali la costituzione, la capacità giuridica, la responsabilità dei soci ecc.;
      • dai rapporti tra i costituenti, i fiduciari e i beneficiari di un trust costituito per iniziativa volontaria;
      • da un danno nucleare;
      • da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

      Rapporti con altre convenzioni internazionali in vigore

      Il regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti e che disciplinano le obbligazioni extracontrattuali. In virtù dell'articolo 29, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione tali convenzioni entro l'11 luglio 2008. Dopo tale data, devono comunicare alla Commissione ogni eventuale denuncia di tali convenzioni. Pertanto, tale articolo è applicabile già a decorrere dall'11 luglio 2008, mentre il regolamento si applica dal 2009.

      Tuttavia il regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal regolamento stesso.

      Studio sull'applicazione del regolamento

      Entro il 31 dicembre 2008 la Commissione presenterà uno studio relativo alla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, che tenga conto delle disposizioni relative alla libertà di stampa e di espressione nei mezzi d'informazione.

      Entro il 20 agosto 2011 la Commissione presenterà una relazione sull'applicazione del regolamento, corredata, se del caso, di proposte di modifica.

       

      Fonte: SCADPlus: La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali - regolamento Roma II

       

      Il testo del Regolamento su IRdoc

       

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