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29 settembre 2008

Concorso 80 posti collaboratore amministrativo Ministero dell'Interno: attenzione, tra i quiz uno "strano" quesito in materia di privacy...

Diritto delle nuove tecnologie (Copyright immagine ba1969) Nel Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 5 agosto 2008 sono stati pubblicati i "Quesiti a risposta multipla relativi alla prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, a 80 posti per l’accesso al profilo professionale di collaboratore amministrativo".

Il concorso cui si riferiscono i quesiti è il seguente:

Concorso pubblico, per esami, a 80 posti per l’accesso al profilo professionale di collaboratore amministrativo, area funzionale terza, posizione economica F1 (ex C1), del ruolo del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno. Indetto con d.m. del 26/5/2008, pubblicato nella G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 42, del 30/5/2008 per le esigenze degli uffici periferici del Ministero dell’Interno, da ripartire nell’ambito delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto e Trentino Alto Adige limitatamente agli uffici ubicati nell’ambito della provincia di Trento.

 

Un accorto lettore mi segnala in proposito che tra i quesiti di diritto pubblico resi noti dal Ministero vi è il seguente (http://concorsiciv.interno.it):

200. Con il ricorso giurisdizionale al Garante per la protezione dei dati personali può essere chiesto:

A) L'adozione delle misure necessarie, il risarcimento del danno, ove richiesto, oltre che l'emanazione di provvedimenti provvisori quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile.

B) Solo il risarcimento del danno eventualmente subito.

C) L'emanazione di provvedimenti provvisori che blocchino in tutto o in parte il trattamento, ma non il risarcimento del danno eventualmente subito.

D) L'adozione delle misure necessarie, esclusi i provvedimenti provvisori.

 

Stando al Ministero, per tutti i quesiti pubblicati la risposta esatta è, o dovrebbe essere, sempre quella contrassegnata con la lettera "A".

Ora, a mente del Codice della privacy, il Garante per la protezione dei dati personali non mi risulta possa provvedere sul risarcimento del danno. L'interessato che intende chiedere il risarcimento del danno deve infatti rivolgersi al giudice... dunque la risposta A non mi pare possa essere quella esatta...

Ma ancor più a monte: il ricorso al Garante privacy viene definito "giurisdizionale"...

 

Mi sfugge forse qualcosa?!

 

Il Ministero avverte in ogni caso che

Si comunica che la Commissione esaminatrice provvederà ad individuare i quesiti, da sottoporre ai candidati, che non presentino errori o anomalie di qualsiasi tipo.

 

Avv. Giuseppe Briganti

 



Risposte
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A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Blog: secondo la Cassazione ai blog non e' applicabile la normativa sulla stampa!

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Cassazione penale , sez. V, sentenza 12.06.2008 n° 24018

Diffamazione on line – blog – responsabilità – precisazioni

Dalla motivazione della sentenza:

...In particolare - e a parte l'infecondo tentativo di estendere, in campo penale, alle comunicazioni telematiche la normativa sulla stampa, specie in un caso, come quello di specie, in cui il sito internet non risulti neppure soggetto a registrazione, anch'esso che potesse esserlo, il che imponeva di considerare gravante comunque sulla imputata, indiscussa autrice dello scritto, l'onere di provare con assoluta certezza che altri, e a sua insaputa, avesse introdotto il differente "titolo e sottotitolo" del pezzo - la corte territoriale avrebbe dovuto anzitutto dar conto, in modo effettivamente esauriente, del ragionamento in forza del quale era possibile affermare, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che "Il barbiere della sera" fosse un "blog", nel quale occorreva avere una password per accedere al sito, in possesso esclusivo del gestore, proprietario o titolare, cui spettava la confezione del titolo e la presentazione del pezzo inviato...

Fonte: Altalex - Diffamazione on line, blog, responsabilità, precisazioni

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Anagrafe tributaria: il Garante privacy impone rigorose misure di sicurezza sugli accessi da parte degli enti esterni

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) [v. Provv. 18 settembre 2008]

Anagrafe tributaria: il Garante privacy impone rigorose misure di sicurezza sugli accessi da parte degli enti esterni

Si è conclusa la prima fase dell'attività ispettiva del Garante sull'Anagrafe tributaria, l'importante banca dati dell'amministrazione finanziaria, contenente milioni di dati dei contribuenti italiani. Molti i punti di criticità riscontrati: mancata conoscenza del numero complessivo degli utenti che accedono al sistema informativo e della loro effettiva identità; scarsa capacità di monitoraggio su eventuali accessi anomali o utilizzi impropri di password e credenziali; inadeguate misure tecnologiche a protezione dei dati contenuti nel data base.

L'Anagrafe tributaria è un delicato e complesso sistema informativo al quale ha accesso - attraverso diversi strumenti telematici (applicativi Siatel, Puntofisco, Entratel, servizi web etc.) - un numero enorme di utenti, tra i quali comuni, regioni, province, università, asl, tribunali, camere di commercio, enti previdenziali, gestori telefonici, forze di polizia, con migliaia e migliaia di punti di accesso. Il solo sistema di collegamento web Siatel viene utilizzato da 9.400 enti convenzionati e 60.000 utenze, mentre Puntofisco da circa 180 enti e 18.000 utenze.

Per porre rimedio alle carenze riscontrate - che mettono a rischio i dati di tutti i contribuenti italiani - l'Autorità (composta da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha imposto all'Agenzia delle entrate una articolata serie di misure, sia tecnologiche che organizzative, per innalzare i livelli di sicurezza degli accessi all'Anagrafe tributaria da parte degli enti esterni e rendere il trattamento dei dati effettuato conforme alle norme sulla protezione dei dati.

Queste nel dettaglio le principali misure che dovranno essere adottate dall'Agenzia delle entrate secondo una precisa tempistica (da tre mesi ad un anno, a seconda della complessità degli adempimenti).

Accessi
Ricognizione periodica degli enti che accedono all'Anagrafe tributaria e verifica delle effettiva necessità di mantenere attivi gli accessi concessi, anche riguardo al numero delle utenze. Blocco degli accessi non conformi alle norme di legge o a quanto previsto dalle convenzioni stipulate con gli enti.

Censimento aggiornato di tutti i flussi di trasferimento dei dati da e verso l'Anagrafe tributaria e di tutti gli accessi di tipo interattivo. L'Agenzia dovrà specificare per ciascun flusso o accesso l'identità dei soggetti legittimati a farlo, la base normativa, la finalità istituzionale, la natura e la qualità dei dati trasferiti o a cui si è avuto accesso, la frequenza ed il volume dei trasferimenti o degli accessi, il numero di soggetti che utilizzano la procedura.

Compartimentazione (cronologica, geografica, per tipologia) dei dati visualizzabili: ciascun utente legittimato potrà accedere ai soli dati necessari a svolgere i compiti di cui è incaricato con l'indicazione obbligatoria del numero della pratica per la quale si consulta il data base.

Adozione di sistemi di allarme per eventuali comportamenti anomali o a rischio, e controlli periodici sugli accessi degli enti esterni e sull'attività svolta da Sogei Spa.

Sistemi di autenticazione
Censimento delle postazioni dei terminali dai quali si ha accesso ai dati, in modo da realizzare procedure di autenticazione più sicure a seconda degli incaricati o dei profili di autorizzazione assegnati.

Adozione di sistemi di "autenticazione rafforzata" (password a scadenza immediata, tessere smart card dotate di Pin) per ridurre la possibilità di usi impropri, cessione o sottrazione delle credenziali di accesso.

Implementazione di un sistema di certificazione digitale per gestire l'identità elettronica dei sistemi informatici e degli utenti della banca dati.

Accessi contemporanei con le medesime credenziali solo in casi eccezionali.

Abilitazioni e autorizzazioni agli utenti
Tracciamento degli utenti che accedono via web, livello minimo di accesso ai dati con limitazioni quantitative e qualitative delle interrogazioni, anche al fine di evitare duplicazioni improprie di banche dati da parte di soggetti esterni. La gestione via web dei flussi di dati deve avvenire su canali di connessione sicuri.

Definizione di soglie relative al numero di utenti che possono essere abilitati da ciascun ente ad accedere all'Anagrafe tributaria.

Tempestiva disabilitazione all'accesso del personale adibito ad altre mansioni o non più in servizio e adeguamento costante dei profili di autorizzazione.

Nelle convenzioni che disciplinano l'accesso all'Anagrafe tributaria, l'Agenzia deve prevedere elevati requisiti di idoneità per gli "amministratori locali" (soggetti preposti all'abilitazione delle utenze all'interno dei vari enti convenzionati) e l'istituzione della figura del "supervisore unico".

Devono essere previste limitazioni orarie per gli accessi di determinate categorie di utenti.

Il Garante ha già programmato per i prossimi mesi un'ulteriore attività di controllo sul sistema informativo della fiscalità, con particolare riguardo alla struttura degli archivi, alla tipologia delle informazioni raccolte, alle modalità con le quali i dati confluiscono nel data base e alle modalità con le quali vengono trattati all'interno.

Con questa iniziativa, così articolata e ampia, il Garante intende anche anticipare l'enorme lavoro di messa in sicurezza della gestione delle banche dati tributarie e fiscali che la realizzazione del federalismo fiscale renderà sempre più complessa e strategica.

 

Garante Privacy

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

ONERE DELLA PROVA NEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE EX ART. 5 L. 604/1966 - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Diritto (Copyright immagine xlucas) Iusreporter.it - Documenti

ONERE DELLA PROVA NEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

EX ART. 5 L. 604/1966

GIORGIO VANACORE

AVVOCATO IN NAPOLI

 

L’art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604 sui licenziamenti individuali pone testualmente a carico del datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo dell’atto di recesso, non deflettendo dalla regola generale dell’art. 2697 c.c., in quanto, come ha posto in chiaro la dottrina giuslavoristica, onerare il datore della prova della sussistenza dei requisiti per far luogo a licenziamento – ex art. 5 l. 604/1966 –, non equivale ad invertire l’onus probandi, ma semplicemente a richiedergli l’allegazione, in piena coerenza con l’art. 2697 c.c., del fatto costitutivo della fattispecie genetica della facoltà di licenziare, ovvero, del fatto impeditivo dell’azione di annullamento del recesso intrapresa dal lavoratore (Grandi – Pera, Commentario breve alle leggi sul lavoro, comm. all’art. 5 l. 604/1966, Padova, 2001, 965, Centofanti, La Cassazione e i licenziamenti disciplinari, in Giur. it., 1977, I, 1, Pera, loco ult. cit., Napoli, La stabilità reale nel rapporto di lavoro, Milano, 1979, 181; contra, sul punto, la datata e superata Pret. Milano, 28 ottobre 1981)...

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25 settembre 2008

Videosorveglianza: ispezioni del Garante privacy in tutta Italia

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Videosorveglianza: ispezioni del Garante privacy in tutta Italia
In crescita il collegamento tra sistemi privati e pubblici e l'uso di sistemi miniaturizzati

Sono in corso in tutta Italia ispezioni su 40 sistemi di videosorveglianza installati da comuni, scuole, ospedali, società private, istituti di vigilanza che trattano dati personali anche per conto terzi. Il Garante privacy, che si avvale della collaborazione del Comando unità speciali della Guardia di finanza, intende verificare il rispetto delle regole già fissate dall'Autorità con il provvedimento generale del 2004 e disegnare un quadro aggiornato sull'attuale impiego dei sistemi di videosorveglianza in diversi ambiti, sia pubblici sia privati. É in crescita costante, infatti, il ricorso alle telecamere di controllo in aree aperte al pubblico e in aree private così come l'utilizzo di tecnologie sofisticate e sistemi miniaturizzati.

Gli accertamenti del Garante mirano anche a far emergere eventuali aspetti non ancora specificamente disciplinati dalla normativa.

Sempre più frequente risulta la condivisione, soprattutto in ambito locale, di sistemi di videosorveglianza tra soggetti privati e pubblici (ad es., tutela di beni aziendali e prevenzione e repressione dei reati), senza una adeguata regolamentazione dei casi in cui le immagini raccolte possono essere utilizzate. In forte sviluppo anche l'uso di Internet per la trasmissione di dati ripresi dalle telecamere, con conseguenti problemi di sicurezza nella comunicazione telematica qualora i dati non siano protetti da efficaci sistemi di codifica. In continuo aumento anche l'impiego di dispositivi miniaturizzati o camuffati che, non essendo immediatamente percepibili come le tradizionali telecamere, richiedono un'informativa agli utenti ben visibile e completa. Sempre più spesso, poi, sono istituti di vigilanza privatii a gestire sistemi di ripresa di soggetti diversi presso un'unica centrale operativa, con una rilevante concentrazione di immagini.

Attraverso i controlli l'Autorità intende acquisire elementi che consentano di verificare, in particolare, l'informazione data al pubblico, il rispetto delle misure di sicurezza, i tempi di conservazione delle immagini in caso di registrazione, i soggetti ai quali i dati vengono comunicati.

I soggetti da sottoporre ad ispezione sono stati individuati tenendo conto della dimensione dei sistemi di videosorveglianza, della loro incidenza in aree aperte al pubblico con una elevata presenza di persone e di minori, dell'utilizzo di tecnologie particolarmente sofisticate o di telecamere non facilmente rilevabili.

Roma, 25 settembre 2008

Garante per la protezione dei dati personali

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Condannata Tiscali Spa per diffusione illecita di immagini di opere d'arte

Diritto delle nuove tecnologie (Copyright immagine ba1969) Condannata Tiscali Spa per diffusione illecita di immagini di opere d’arte

Comunicato stampa SIAE:

Decisiva sentenza di condanna contro la pirateria digitale delle opere d’arte. Accogliendo la domanda della Società Italiana Autori Editori il Tribunale di Roma ha condannato la Società di telecomunicazioni Tiscali per aver diffuso nel proprio sito Tiscali-Arte immagini di opere tutelate dalla legge sul diritto d’autore, senza richiedere l’autorizzazione né corrispondere i diritti d’autore. La riproduzione on line di opere tutelate e la relativa comunicazione al pubblico non possono infatti essere attuate senza il consenso degli autori. Molte opere di oltre 170 pittori famosi, tra cui Balla, Chagall, De Chirico, Francesconi, Giacometti, Guttuso, Klimt, Magritte, Mirò, Morandi, Picasso, Severini, Sironi, Tadini, erano state riprodotte nella sezione “Arte” del sito Internet di Tiscali, con possibilità per gli utenti di ingrandire, stampare o inviare le relative immagini. La Società Tiscali aveva eccepito la legittimità della riproduzione di tali opere - in quanto funzionale all’informazione su mostre, musei e tutto ciò che accadeva nel mondo dell’arte - secondo quanto previsto dall’art. 65, 2°comma della legge sul diritto d’autore, che consente la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere protette, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo su avvenimenti di attualità. Il Tribunale, avendo riscontrato la mancanza di tali presupposti (e cioè la citazione temporanea ed attuale di un’opera, in relazione a una mostra o a un’esposizione di opere d’arte in corso e la sussistenza del mero scopo informativo), ha disposto l’inibizione della riproduzione, con ordine di immediata rimozione delle opere dal sito Internet, con la condanna di Tiscali al risarcimento danni alla SIAE - patrimoniali e non, quantificati in 40.000 euro - e la pubblicazione della sentenza sui due principali quotidiani italiani, Corriere e Repubblica. Le riproduzioni di opere in formato digitale erano, infatti, conservate nel sito per più giorni ed erano consultabili dopo anni, con possibilità di essere riprodotte in cartoline e utilizzate per giochi interattivi e avevano ad oggetto interi repertori di opere. Niente “diritto di cronaca”, ma riproduzione illecita di opere tutelate, con vero e proprio scopo di lucro, come dimostra l’inserzione di annunci pubblicitari nella pagina web.

[SIAE] Società Italiana degli Autori ed Editori

 

 

Sulla sentenza si veda anche:

 

PI: Opere tutelate, anche sul web


Il Tribunale della Capitale ha accolto la domanda della SIAE e ha recentemente condannato Tiscali ad un risarcimento di 40mila euro. Oggetto del contendere, la pubblicazione online, sul sito Tiscali Arte, di alcune immagini di opere appartenenti al repertorio SIAE. Una sentenza che, sottolinea SIAE, ribadisce il principio secondo cui anche per la pubblicazione online delle opere depositate è richiesto il consenso degli autori.

Nella sentenza numero 8481/08, il giudice romano si rifà direttamente alla legge sul diritto d'autore (633/1941), ed in particolare agli articoli 12, 13 e 16 che regolano il diritto esclusivo di pubblicazione e trasmissione delle opere da parte dell'autore su qualsiasi mezzo...

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Avvocati: si' alle specializzazioni e alle societa' multidisciplinari

Legge (Copyright immagine dynamix) Avvocati: sì alle specializzazioni e alle società multidisciplinari

I legali potranno conseguire il titolo di specialista e costituire società non di capitali

Roma 19/9/2008. Il Consiglio nazionale forense fissa i primi punti saldi della riforma dell’ordinamento professionale. Nel primo plenum dedicato interamente al tema della riforma, che si è tenuto oggi nella sede di via del Governo vecchio, il Cnf ha già compiuto alcune scelte innovative rispetto alla situazione attuale.
Innanzitutto ha deciso di disciplinare le specializzazioni, che dovranno essere conseguite con modalità che saranno concordate con gli Ordini e Associazioni più rappresentative. Un apposito regolamento prevederà l’elenco delle specializzazioni riconosciute, i percorsi formativi e professionali di durata almeno biennale, le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e alle scuole per il conseguimento del titolo di specialista. Le ore di formazione minime sono state fissate in 250. La commissione d’esame sarà designata dal Cnf e composta da consiglieri nazionali, professori universitari, componenti indicati dalle associazioni forensi riconosciute. Il conseguimento del titolo di specialista non comporterà riserva di attività professionale.
In secondo luogo, il Cnf lascia spazio alla costituzione di società tra avvocati, non di capitali, aperte anche ad altri professionisti iscritti ad albi che appartengono a categorie che saranno individuate successivamente con regolamento.
Con una attenzione rivolta ai giovani, il Cnf ha deciso di non introdurre barriere anagrafiche per la elezione ai Consiglio dell’Ordine locali. La bozza di articolato prevedeva infatti che l’elettorato passivo maturasse dopo cinque anni di iscrizione all’albo, previsione che è stata espunta.
Per quanto riguarda l’assetto organizzativo dell’avvocatura, manifestando sensibilità verso le istanze di decentramento diffuse sul territorio e sempre nel rispetto dell’autonomia degli ordini locali, il Cnf ha approvato la formulazione che riconosce ai consigli dell’ordine la facoltà di costituire Unioni regionali o interregionali che potranno, se delegate dagli ordini che ne fanno parte, interloquire con le regioni, gli enti locali e le università. Le Unioni dovranno comunicare il proprio statuto al Cnf.
In merito al Congresso forense, l’articolo 1 della bozza esaminato ieri stabilisce che l’Organismo espresso dal Congresso, ove costituito, potrà fornire indicazioni, insieme con i Consigli dell’ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative e la Cassa di previdenza, sui regolamenti di attuazione della nuova legge professionale che saranno emanati dal Cnf.
La discussione in seno al Cnf riprenderà il 26 settembre: il plenum ha deciso di attendere le ulteriori osservazioni dagli Ordini che ne hanno fatto richiesta. Il testo che il Cnf sta esaminando, d’altra parte, è già il frutto di un intenso confronto con tutte le componenti dell’avvocatura, che ha avuto anche momenti pubblici come l’assemblea generale aperta agli Ordini, all’Oua e a tutte le associazioni, che si è tenuta a Roma lo scorso 5 settembre.

Consiglio Nazionale Forense - Visualizzazione dettagli

 

 

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22 settembre 2008

Mediazione in materia civile e commerciale: la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

Europa (Copyright immagine svilen001) Iusreporter.it - Documenti

Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

Gazzetta ufficiale L 136 del 24/05/2008

Mediazione in materia civile e commerciale: la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale - Il testo del provvedimento è disponibile su Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

 

 

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Privacy: attenzione a non conservare i dati dei clienti a tempo indeterminato

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Attenzione a non conservare i dati dei clienti a tempo indeterminato

Le aziende che raccolgono dati dei loro clienti, anche di quelli potenziali, non possono tenerli a tempo indeterminato.
Sulla base di questo principio l'Autorità per la privacy ha imposto ad una società di individuare, entro il 15 luglio 2008, tempi massimi di conservazione dei dati personali raccolti e utilizzati.
L'azienda commercializza oggetti per la casa in occasione di visite dimostrative effettuate dai propri incaricati. I potenziali clienti richiedono un incontro e forniscono, per telefono o tramite il sito della società, i dati personali per venire contattati.
Dagli accertamenti dell'Autorità per verificare il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali riguardo le vendite a distanza, è emerso che l'azienda conservava non soltanto i dati anagrafici e i recapiti dei clienti che avevano poi comperato i prodotti, ma anche le schede anagrafiche (circa 400.000) di quanti non avevano effettuato alcun acquisto.
Dalle verifiche è risultato anche che la società raccoglieva i dati dei clienti non soltanto per organizzare incontri dimostrativi, ma anche per successivi contatti. Tuttavia, sia l'informativa fornita ai clienti dal call center, sia quella presente sul sito web dell'azienda, risultava incompleta e inadeguata. Inoltre, pur essendo presente la finalità di marketing, non veniva richiesto  uno specifico consenso per poter utilizzare i dati anche a questo scopo. L'azienda dovrà quindi riformulare correttamente l'informativa.
Per quanto riguarda il periodo di conservazione, il Garante ha ribadito che i dati non possono essere conservati per un periodo superiore a quello necessario per il perseguimento dello scopo per i quale essi vengono raccolti e utilizzati.
"I dati che un cliente ha fornito non possono tendenzialmente essere utilizzati a tempo indefinito. Non è possibile che per il solo fatto di aver una volta soltanto acquistato un bene si debba essere contattati per altre offerte - ha dichiarato Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento. - "Inoltre, è bene ricordare che per
utilizzare i dati a fini di marketing occorre l'espresso e chiaro consenso del cliente. Per questo rivolgo un invito alle associazioni imprenditoriali di categoria e alle associazioni di consumatori, affinché vigilino su una corretta applicazione delle norme a protezione dei dati e segnalino al Garante i casi di violazione. Solo una chiara policy-privacy nel mondo imprenditoriale e associativo, chiaramente condivisa e vigorosamente perseguita, - ha concluso Fortunato - può far si che i cittadini non vengano disturbati da offerte sgradite e che gli imprenditori che operano correttamente non subiscano danni da quelli senza scrupoli".

Garante Privacy

 

 

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OBBLIGO DATORIALE DI RIPESCAGGIO DEL LAVORATORE LICENZIATO INDIVIDUALMENTE: APPROFONDIMENTI SUI CC.DD. FATTI NEGATIVI - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

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OBBLIGO DATORIALE DI RIPESCAGGIO DEL LAVORATORE LICENZIATO INDIVIDUALMENTE: APPROFONDIMENTI SUI CC.DD. FATTI NEGATIVI

GIORGIO VANACORE

AVVOCATO IN NAPOLI

GIORGIOVANACOREAVV@LIBERO.IT

La giurisprudenza e la dottrina giuslavoristiche da almeno un quindicennio richiedono all’impresa recedente, a supporto della legittimità del licenziamento individuale, l’onere della prova liberatoria dell’impossibilità di un’utile (e perciò senza sacrificio apprezzabile) reimpiegabilità del lavoratore nel comparto aziendale in mansioni diverse da quelle precedentemente rivestite (cd. regola del repêchage; Cfr., ex multis, Cass., sez. lav., 20 novembre 2001, n. 14592, idd., 11 agosto 1998, n. 7904, 4 settembre 1997, n. 8505, in Dir. lav., 1998, II, 178, 19 luglio 1993, n. 6814, in Mass. giur. lav., 1993; tra la in Giur. merito, Trib. Roma, sez. lav., 12 febbraio 2003, id., 19 luglio 2002, Trib. Milano, sez. lav., 27 dicembre 2001, id., 31 ottobre 2000, 30 ottobre 2000. In dottrina, per tutti, Ichino, Sulla nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in Riv. it. dir. lav., 2002, I, 481 e ss.).

Non inopportuno è compulsare la casistica giurisprudenziale sul punto, che ha considerato assolto l’onere de quo nei casi seguenti:

a) decorso di oltre un anno tra il licenziamento e la prima assunzione di un dipendente di pari qualifica rispetto al licenziato ed un periodo di oltre otto mesi tra il licenziamento e la prima copertura di un posto equipollente (App. Torino, 13 dicembre 2006);

b) fatto che i residui posti di lavoro, riguardanti mansioni equivalenti, fossero al tempo del licenziamento stabilmente occupati da altri lavoratori, o che, dopo il licenziamento e per un congruo periodo, non sia stata effettuata alcuna nuova assunzione (Trib. Salerno, 20 marzo 2003, Trib. Roma, 12 febbraio 2003, cit.);

c) chiusura di un ufficio con unico addetto – id est, il lavoratore licenziato –, al fine di concentrare l’attività svolta da questi presso altra unità produttiva, caso in cui si è comunque pretesa dal lavoratore la prova della conformità di una tale soluzione alla razionalità nel modificare l’assetto organizzativo del lavoro (Trib. Milano, 27 dicembre 2001)...

OBBLIGO DATORIALE DI RIPESCAGGIO DEL LAVORATORE LICENZIATO INDIVIDUALMENTE: APPROFONDIMENTI SUI CC.DD. FATTI NEGATIVI - Leggi l'articolo su Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

 

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18 settembre 2008

Conferenza stampa presentazione Festival del Diritto

Piacenza 25/28 settembre 2008

http://www.festivaldeldiritto.it

 

Segnalato da diritto2punto0 su Twitter

 

 

 

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No a mail e fax indesiderati. Anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle, quando si usano sistemi automatizzati e' obbligatorio il consenso

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) No a mail e fax indesiderati
Anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle, quando si usano sistemi automatizzati è obbligatorio il consenso

Prosegue l'azione del Garante privacy contro lo spamming. L'Autorità ha vietato l'ulteriore trattamento illecito dei dati personali a cinque società che inviavano pubblicità tramite fax e posta elettronica senza il preventivo consenso degli interessati.

In tutti i casi il Garante è intervenuto a seguito delle segnalazioni da parte di alcuni utenti che continuavano a ricevere e-mail e fax indesiderati nonostante non avessero mai manifestato alcun consenso all'uso dei dati. Dagli accertamenti è risultato, infatti, che le società ricavavano le informazioni personali da elenchi telefonici "categorici" (come le Pagine Gialle) e da registri pubblici, anche tramite Internet, e inviavano sistematicamente lo spam.

Le società non richiedevano il consenso prima dell'invio dei messaggi promozionali. Alcune di queste fornivano l'informativa con la richiesta di consenso insieme alla pubblicità, contestualmente all'invio del primo fax o e-mail che aveva già un contenuto di carattere commerciale.

L'Autorità ha ribadito, invece, che quando si usano sistemi automatizzati per inviare messaggi promozionali a scopo di marketing è comunque necessario acquisire prima il consenso del destinatario, anche quando i dati siano reperiti dagli elenchi categorici o dagli albi pubblici.

Gli utenti avevano inoltre lamentato anche la concreta impossibilità di opporsi al trattamento da parte di tre società, malgrado i diversi tentativi di far cessare l'invio dei messaggi indesiderati. Il Garante ha, dunque, prescritto a tre delle cinque società di predisporre le misure idonee a rendere agevole ed effettivo l'esercizio dei diritti dell'interessato, dando all'Autorità un documentato ed immediato riscontro circa l'avvenuto adempimento.

[doc. web nn. 1520263, 1520217, 1520250 e 1520243]

 

Garante Privacy

 


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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Le CONTROVERSIE nell'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA - Milano, novembre 2008

Le CONTROVERSIE
nell’INTERMEDIAZIONE
FINANZIARIA

CORSO INTENSIVO

il corso è in fase
di accreditamento
presso l’Ordine
degli Avvocati di Milano

Milano 25/26 novembre 2008

 

Info

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

15 settembre 2008

IL PRINCIPIO CODICISTICO CIVILE DELL'ONUS PROBANDI E LE SUE ATTENUAZIONI - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Iusreporter.it - Documenti

IL PRINCIPIO CODICISTICO CIVILE DELL’ONUS PROBANDI E LE SUE ATTENUAZIONI

Giorgio Vanacore

Avvocato

giorgiovanacoreavv@libero.it

Com’è noto ai più, il codice civile italiano dedica all’onere della prova la disposizione generale dell’art. 2697, disegnando in capo a chi agisce in giudizio un onere della prova dei fatti costituenti il fondamento e chi propone l’eccezione di quella dei fatti modificativi/estintivi.

A questi ultimi la dottrina aggiunge, com’è noto, i fatti impeditivi (intesi quali fatti speculari rispetto ai costitutivi od anche, secondo altra opzione dottrinaria, quale fatti autonomi in rapporto di occasionalità con il diritto dedotto).

I rilievi finora svolti sono confortati dall’esame delle eccezioni al principio posto dall’art. 2697 c.c., in seno alle quali si collocano...

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Il bluetooth marketing e' spam ? - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Internet e diritto (Copyright immagine spekulator) Iusreporter.it - Documenti

Il bluetooth marketing è spam ?

di Stefano Bendandi

Il marketing si arricchisce continuamente di nuove opportunità e, tra queste, si fa un gran parlare di marketing di prossimità.

Il marketing di prossimità è una tecnica che fa uso di strumenti e metodi attraverso i quali risulta possibile instaurare forme di comunicazione, generalmente di natura promozionale o informativa, con gli individui presenti all'interno di un area circoscritta (cinema, caffè, aree commerciali, fiere, aeroporti, ecc...).

Ci troviamo quindi di fronte ad un espressione particolare di marketing territoriale, dove l'aggettivo territoriale deve essere inteso nel senso che la comunicazione avviene sul territorio senza un target predefinito.

Una particolare estensione del marketing di prossimità è rappresentata dal bluetooth marketing o advertising che consiste, appunto, nell'impiego di una rete di comunicazione wireless, basata sul protocollo bluetooth, attraverso la quale i messaggi sono indirizzati ai terminali mobili degli utenti (pda, smartphone, computer portatili, ecc...) che si trovano in un area specifica...

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Lanciato in Italia il primo servizio di "certificazione" del processo di fatturazione elettronica e conservazione digitale dei documenti

Lanciato in Italia il primo servizio di “certificazione” del processo di fatturazione elettronica e conservazione digitale dei documenti

Il servizio sarà presentato ufficialmente durante i lavori del “II Forum Nazionale sulla Dematerializzazione dei Documenti”, il 18 settembre 2008, ed è stato già sottoposto all’attenzione di ANORC - Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva – che l’ha valutato positivamente

Viene lanciato in Italia il primo servizio di verifica per giudicare la Qualità e la Sicurezza nei processi di fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva.

IMQ, ente indipendente, immetterà sul mercato il nuovo servizio di attestazione , consentendo a imprese e pubbliche amministrazioni di liberarsi dalla carta con tranquillità e attraverso un sistema di controllo dei sistemi di conservazione. Ciò implicherà un notevole risparmio a fronte di una maggiore efficienza organizzativa, rappresentata da una riduzione degli adempimenti burocratici e del ricorso ai pubblici ufficiali.
ANORC - Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva, ha sottoposto il sistema di valutazione targato IMQ a una rigorosa verifica, tenendo in considerazione i requisiti espressi nella normativa vigente relativi ad aspetti organizzativo/procedurali, di sicurezza delle informazioni e fiscali.

L’esito della verifica di ANORC sul sistema di certificazione è stato positivo e, a tal proposito, sarà proprio l’Associazione a presentare ufficialmente l’innovativo servizio ai rappresentanti del CNIPA e dell’Agenzia delle Entrate che interverranno in qualità di relatori durante il “II Forum Nazionale sulla Dematerializzazione”, che si terrà a Lecce il 18 settembre 2008.

Per maggiori dettagli sul Forum Nazionale visitare il sito www.anorc.it o telefonare al n. 0832/256065

Comunicato stampa ufficiale del Forum alla pagina: http://www.anorc.it/documenti/comunicato%20stampa%20forum.pdf

A cura di Silvia Montinari
Marketing&Comunicazione ANORC

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

11 settembre 2008

Forum Nazionale: esperti a confronto su dematerializzazione e fatturazione elettronica

Forum2008 18 settembre 2008 - Forum Nazionale: esperti a confronto su dematerializzazione e fatturazione elettronica
A cura di Silvia Montinari – Marketing & Comunicazione ANORC – Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva – www.anorc.it

Le aziende e le pubbliche amministrazioni sono ormai pronte per dire definitivamente addio alla carta e passare al digitale. Molti i progetti sui processi di innovazione digitale a livello nazionale e internazionale. La gestione documentale attraverso la conservazione sostitutiva è, infatti, il processo evolutivo culturale del secolo.
Tuttavia, tanti sono ancora i dubbi in materia. A che punto siamo con la dematerializzazione dei documenti amministrativi e fiscali? I sistemi di applicazione tecnico-informatici necessari per avviare i processi di dematerializzazione sono conformi alla macchinosa normativa in materia? Riusciremo a creare uno standard qualitativo univoco e accettato a livello europeo?
Sulla scia del primo Forum, tenutosi circa un anno fa, ANORC – Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva - organizza il Secondo Forum Nazionale sulla Dematerializzazione dei Documenti che si propone, dunque, di capire se qualcosa è cambiato rispetto allo scorso anno e se la macchina della dematerializzazione ha effettivamente avviato i motori ed è pronta a partire. Un confronto istituzionale tra i massimi esperti del settore, referenti delle pubbliche amministrazioni e rappresentanti di società che hanno già avviato progetti di dematerializzazione, aiuterà a sciogliere i dubbi.
II FORUM sulla DEMATERIALIZZAZIONE rappresenta un evento di eccezionale importanza, anche considerate le novità che il legislatore ci ha già riservato nella Manovra estiva (Decreto Legge 112/2008). Tale Manovra contiene, infatti, una norma che consente il trasferimento di quote di Srl anche attraverso un documento informatico con firma digitale, senza l'utilizzo dell'atto notarile, con conseguenze rilevanti in materia di conservazione di documenti informatici. Inoltre, siamo in dirittura di arrivo con le nuove regole tecniche che sostituiranno la deliberazione CNIPA n. 11/2004 e si attende il decreto attuativo sulla fatturazione elettronica per le PA. Da non dimenticare, infine, la recentissima circolare n. 20/2008 del Ministero del Lavoro che tratta del nuovo libro unico e stabilisce le regole di dettaglio per la conservazione sostitutiva di tale documento.
Il II Forum Nazionale sulla Dematerializzazione, che si terrà a Lecce il 18 settembre 2008, consentirà, pertanto, un confronto su tutte le novità normative di cui sopra e di discutere sulle tante altre problematiche concrete.
La manifestazione si rivolge a tutti coloro che vogliono essere aggiornati sulle ultime novità in materia di dematerializzazione, quindi, a manager, dirigenti e funzionari che sono chiamati a gestire i complessi sistemi di conservazione sostitutiva e fatturazione elettronica, ma, anche, a professionisti specializzati e referenti delle istituzioni, che potranno confrontarsi con i massimi esperti del settore sui temi in oggetto.
Il Forum Nazionale sulla Dematerializzazione dei Documenti  è un progetto ideato e coordinato dall’Avv. Andrea Lisi, Presidente di ANORC – Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva.

PARTECIPERANNO AL FORUM IN QUALITÀ DI RELATORI*:
Ministro Renato Brunetta* - Ministero per la PA e l’Innovazione; Ministro Raffaele Fitto - Ministero agli Affari Regionali; Dr. Fabio Pistella* - Presidente CNIPA; Prof.ssa Francesca Panuccio – Università di Messina - Cons. Floretta Rolleri – Componente del Collegio CNIPA; Jos Dumortier, Professor of law – Interdisciplinary Centre for Law & IT-K.U. Leuven; Mr. Stefan Engel-Flechsig, Legal Counsel; Jean-Marc Rietsch - Presidente Fedisa - Fédération de l’ILM (Information Lifecycle Management), du Stockage et de l’Archivage; Avv. Antonio Nuzzolo – Agenzia delle Entrate; Dr. Enrico Barboglio – Segretario Xplor - Avv. Andrea Lisi - Presidente ANORC; D.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni –Direttore “Il Tacco d’Italia”; Avv. Giorgio Confente – Vice Presidente ANORC; D.ssa Simonetta Zingarelli – Segretaria ANORC; Avv. Luca Giacopuzzi – Membro Comitato Direttivo ANORC; Dr. Vincenzo Gambetta - Membro Comitato Direttivo ANORC; Dr. Natale Fornaro – Membro Comitato Direttivo ANORC; Avv. Fabio Tommasi - Membro Comitato Direttivo ANORC; Avv. Augusto Sebastio – Socio ANORC; D.ssa Anna Luigia Cazzato - Agenzia delle Entrate; Ing. Giovanni Manca - Responsabile Ufficio sicurezza CNIPA; D.ssa Enrica Massella Ducci Teri* - Responsabile Sezione Conservazione
Documenti Digitali CNIPA - Dr. Bruno Bartoloni - Comando Generale della Guardia di Finanza; Avv. Augusto Sebastio – Socio ANORC.
* Invitato a partecipare. In attesa di conferma

PER INFO:
www.anorc.it - segreteria@anorc.it – Tel.0832/256065 – Fax. 0832/520140
D.ssa Silvia Montinari – Marketing&Comunicazione ANORC
E’ possibile iscriversi entro il 16 settembre 2008. Posti disponibili: 150

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Avvocati: intesa vicina sull'ordinamento professionale

Legge (Copyright immagine dynamix) Avvocati: intesa vicina sull’ordinamento professionale
Nell’assemblea organizzata dal Consiglio nazionale forense accordo di massima sui principi di riforma della legge professionale

Introduzione del principio di terzietà nel procedimento disciplinare e divieto di costituire società di capitali, con l’impegno di approfondire le tematiche degli studi associati.
L’avvocatura ha segnato ieri un passaggio importante verso un testo condiviso di riforma dell’ordinamento professionale. L’occasione è stata fornita dall’assemblea convocata dal Consiglio nazionale forense a Roma proprio per riprendere il filo del confronto, avviato prima dell’estate, con gli ordini locali, l’Organismo unitario dell’avvocatura e le Unioni distrettuali, le associazioni forensi con l’obiettivo di raggiungere un accordo su un testo di riforma della professione condiviso da tutte le componenti dell’avvocatura. L’invito a lavorare in sintonia, ricercando un’ intesa il più larga possibile, è stato ribadito in apertura dei lavori dal presidente del Cnf, Guido Alpa, che ha ricordato la disponibilità del ministro della giustizia Alfano, rinnovata nell’incontro avuto con le professioni giuridico- economiche lo scorso 28 agosto, a fare propria una proposta di legge professionale a condizione che raccogliesse il maggior consenso interno. Sul tavolo, ad oggi, c’è una bozza di riforma predisposta dalla commissione legislativa del Cnf che ieri l’assemblea ha convenuto di assumere come testo base e sulla quale sono già pervenute osservazioni da parte di numerosi ordini, Unioni e associazioni e sul quale si continuerà a lavorare. “Certamente non mancano aspetti sui quali il consenso non è ancora maturato, ma invito tutti a trovare una soluzione condivisa che il ministro si aspetta. Come Cnf lavoreremo e andremo avanti. Non potremo impedire dissociazioni, certo, ma è nostra intenzione portare in consiglio un testo e poi trasmetterlo al ministro”. Alpa ha espresso apprezzamento per il risultato di aver ottenuto dalla politica, in maniera trasversale, il riconoscimento della specialità della professione forense come compartecipe alla giurisdizione e della necessità di una legge professionale autonoma. Convincimento raccolto nel corso del seminario sulla giustizia organizzato due giorni fa dall’Udc e dai socialisti. Piuttosto, quello che preoccupa l’avvocatura è l’intenzione manifestata più volte anche dal ministro della giustizia di studiare forme di giurisdizione disciplinare comune alle professioni giuridiche, spogliandone gli ordini.
Gli interventi che si sono susseguiti nell’affollata assemblea hanno convenuto che comunque quella offerta dalla congiuntura politica sia una occasione da non perdere e su alcuni punti sono emerse delle convergenze. Proprio sul procedimento disciplinare, per esempio, è un dato acquisito quello della necessità di separare la fase istruttoria da quella decisionale per garantire terzietà di giudizio, e si studieranno le soluzioni operative. Sulla opportunità di costituire società di capitali, invece, l’avvocatura è nettamente contraria per sventare ogni pericolo di assimilazione tra società professionali e società commerciali. Si è andata profilando convergenza anche sulla potestà regolamentare del Cnf, che dovrà disciplinare aspetti specifici della professione, esercitata però dopo una consultazione preventiva di ordini e associazioni.
Rimangono aperte alcune questioni come quella dell’accesso e del ruolo delle scuole forensi, quella delle specializzazioni professionali e del loro riconoscimento, che vede agguerrite le associazioni forensi specialistiche, il riconoscimento legislativo del congresso forense e quello delle Unioni distrettuali. Punti sui quali il confronto proseguirà nei prossimi giorni.
Il Consiglio nazionale forense ha fissato per il 19 settembre una riunione intermedia per sintetizzare le varie posizioni e predisporre un testo da varare entro settembre.

Bozza testo riforma Ordinamento della professione di Avvocato

 

Consiglio Nazionale Forense

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

08 settembre 2008

Siti web: l'Unione europea intende reprimere le truffe delle suonerie

Europa (Copyright immagine svilen001) Politica dei consumatori: l’UE intende reprimere le truffe delle suonerie

Meglena Kuneva, Commissario UE per i consumatori, ha annunciato i risultati di un’indagine su scala UE avente per oggetto i siti web che offrono servizi legati alla telefonia mobile come ad esempio suonerie e wallpaper. L’indagine condotta su più di 500 siti web nei 27 Stati membri, in Norvegia e Islanda ha riscontrato che l’80% dei siti controllati richiedeva ulteriori indagini poiché si sospettava violassero le norme UE a tutela dei consumatori. Molti dei siti web controllati sono rivolti a bambini e a giovani. Tra i problemi riscontrati vi sono: informazioni poco chiare sui prezzi ovvero prezzi incompleti, prezzi che non comprendono le tasse o il caso dei consumatori che non sono informati del fatto che stanno sottoscrivendo un abbonamento. Diversi siti web non forniscono le prescritte informazioni per poter contattare il commerciante che offre il servizio. Altri problemi concernono le informazioni fuorvianti come nel caso di informazioni scritte a caratteri molto piccoli o difficili da reperire su un sito web o nel caso in cui la parola “gratis” sia usata per irretire i consumatori in contratti di lunga durata. Le violazioni variano anche in termini di gravità. Gli europei possiedono più di 495 milioni di telefoni mobili. Si è stimato che nel 2007, in Europa, alle sole suonerie corrispondesse fino al 29% del mercato complessivo di “servizi aggiuntivi” nel campo della telefonia mobile (tale cifra rappresenta un aumento del 10% rispetto al 2006). Nel 2007 il valore delle vendite di suonerie in Europa è stato stimato a 691 Mio EUR. Sette paesi – Norvegia, Finlandia, Svezia, Lettonia, Islanda, Romania, Grecia – pubblicano i nomi dei siti web che sono risultati presentare irregolarità (MEMO/08/516).

"Quest’azione su scala UE è una risposta diretta a centinaia di reclami dei consumatori pervenuti alle autorità nazionali. Troppe persone sono oggetto di sgradite e costose sorprese a causa di oneri poco chiari, canoni e abbonamenti a suonerie di cui vengono a conoscenza soltanto quando vedono la bolletta del telefonino. Si condurrà un'azione repressiva su scala europea per individuare ognuno di questi commercianti sleali. Dobbiamo però inviare un chiaro messaggio, soprattutto agli adolescenti e ai bambini - state attenti! I problemi sono nascosti nelle clausole scritte in piccolo! Nel mondo del web ci sono molti commercianti onesti, ma per evitare sorprese quando acquistate questo tipo di servizi, controllate sempre le clausole scritte in piccolo e accertatevi che non state firmando un contratto per più di quello che avevate concordato."

L’indagine a tappeto (Sweep)

L’indagine a tappeto (Sweep) è un nuovo tipo di indagine e di azione repressiva a livello dell’UE. Gli Stati membri effettuano simultaneamente controlli coordinati delle pagine web per individuare le violazioni al diritto in materia di consumatori in un settore particolare. Essi procedono a contattare gli operatori che risultino presentare irregolarità e li invitano a chiarire la loro posizione e/o ad apportare interventi correttivi.

Lo Sweep consacrato ai servizi di telefonia mobile si è svolto tra il 2 e il 6 giugno. Le autorità di forza pubblica di tutta Europa hanno controllato i siti web di telefonia mobile per identificare quelli che sembrassero violare il diritto UE a tutela dei consumatori - la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE), la direttiva sui contratti a distanza (1997/7/CE) e la direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE).

I risultati

Lo Sweep si è concentrato su 3 tipi di pratiche nel settore della telefonia mobile che violano i diritti dei consumatori (informazioni poco chiare sul prezzo dell’offerta, informazioni in merito al commerciante, pubblicità ingannevole).

  • L’80% dei siti web controllati è stato sottoposto a ulteriore indagine. Il numero totale di siti web controllati è stato di 558, mentre il numero di quelli che si è ritenuto dovessero essere sottoposti a ulteriori indagini è di 466. Il numero di casi che richiedevano potenzialmente una cooperazione transfrontaliera tra le diverse autorità nazionali, vale a dire i casi CPC (Consumer Protection Co-operation Network – Rete per la cooperazione nella tutela dei consumatori) è di 76. Per la ripartizione per paese si rinvia a (MEMO/08/516).
  • Il 50% dei siti web controllati si rivolgeva a bambini (279 siti web su 558). Questi siti web usavano caratteri dei cartoni animati, personaggi televisivi noti o richiedevano il consenso dei genitori. Lo stesso livello elevato di irregolarità (80%) è stato riscontrato anche per questi siti.
  • Molti siti web hanno presentato molteplici irregolarità. Le cifre sono le seguenti (vedi MEMO/08/516 per particolari):
  • Circa il 50% di tutti i siti controllati ha rivelato qualche irregolarità in merito all’informazione sul prezzo dell’offerta (268 siti web su 558). Su diversi siti web i prezzi e gli oneri aggiuntivi per i canoni non sono indicati chiaramente o non vi si fa affatto riferimento – fino al momento in cui il consumatore riceve la bolletta del telefonino. I prezzi non comprendevano tutte le tasse, nel caso di un abbonamento la parola abbonamento non era chiaramente menzionata o non era chiara la durata dell’abbonamento.
  • Più del 70% di tutti i siti web controllati non presentava alcune delle informazioni necessarie per contattare il commerciante – il nome del commerciante, il suo indirizzo o i particolari per contattarlo sono risultati incompleti (399 siti web su 558). Questo è in violazione della normativa UE - la direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE prescrive l’indicazione dei dettagli dell’erogatore del servizio, compreso un indirizzo di posta elettronica.
  • Più del 60% dei siti web controllati presentava le informazioni in modo fuorviante (344 su 558). Le informazioni relative al contratto erano sì disponibili sul sito, ma scritte in caratteri molto piccoli o difficili da trovare. Determinati beni e servizi sono pubblicizzati quali “gratuiti”, ma questo serve solo ad ingannare il cliente che poi si rende conto che vi sono degli oneri o che si ritrova vincolato a un contratto.

Qual è il prossimo passo?

Le società verranno contattate dalle autorità nazionali che chiederanno loro di chiarire i problemi identificati o di porvi rimedio. Coloro che non lo facessero saranno soggetti a un’azione legale che comporterà multe o la chiusura del loro sito web.

Per quanto concerne i casi transfrontalieri, le autorità nazionali collaboreranno con quelle di altri paesi dell’UE. Nel primo semestre del 2009 dette autorità dovranno presentare una relazione sui risultati della loro azione.

Rapid - Press Releases - EUROPA

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Il progetto "Codice Internet": divulgare la Rete in Italia

 

..."Obiettivi
Il progetto Codice Internet, in linea con la direzione intrapresa dall’Unione europea con il piano d’azione i2010 - la prima iniziativa della Commissione europea adottata nel quadro del partenariato rinnovato di Lisbona per la crescita e l'occupazione, che fa seguito ai due piani d'azione e-Europe 2002 e e-Europe 2005 che definivano le azioni da realizzare per promuovere le ICT in Europa –, si propone pertanto di declinare all’interno delle proprie iniziative divulgative, i numerosi contenuti attinenti alla rete al fine di sensibilizzare e motivare l’opinione pubblica ad abbracciare la cultura digitale. Di seguito – in base alle tematiche prioritarie individuate dall’Ue in termini di priorità al fine di una sempre maggiore diffusione della cultura digitale nella società europea – un’esposizione schematica dei principali temi che il progetto affronterà, grazie alle diverse attività in programma. I vari argomenti saranno affrontati a seconda dei contesti e con un’attenzione particolare alle differenti fasce demografiche alle quali ci si intende rivolgere (bambini, giovani, adulti, terza età, famiglie, ecc.), al fine di sensibilizzare il maggior numero di persone possibile sugli argomenti di carattere generale, ma anche e soprattutto sui servizi alla persona resi disponibili grazie alla rete.
Internet e Politica
• Servizi pubblici ai cittadini: come agevolarli?
• La modernizzazione e il miglioramento dell’efficienza nella P.A (e-governement)
• Libertà di espressione e censura
• I politici italiani e la rete
• Comunicazione politica online: il nuovo rapporto tra elettore e politico
• Movimenti e mobilitazioni politiche spontanee
• Le infrastrutture della rete
Internet e Economia
• E-business – nuove opportunità di impresa
• E-commerce – le nuove frontiere del commercio online
• Comunicazione e pubblicità online
• La gestione del risparmio online: banche, assicurazioni e finanza
• L’azienda online: un’opportunità innovativa per fare impresa
• Il turismo online, una vetrina per l’Italia
Internet e Scienza & Ambiente
• Internet e ricerca
• Internet e sostenibilità ambientale
• La condivisione del sapere grazie alla rete
• Le nuove possibilità della medicina online
• L’infomobilità: vantaggi per le persone e per le aziende
• Internet a impatto ambientale zero
Internet e Diritto
• Gli aspetti giuridici della regolamentazione della rete
• Il diritto d’autore nell’era di Internet
• Il download di file dalla rete e il fenomeno del peer-to-peer
• La gestione della privacy online
• Net neutrality: la libertà di accesso alla rete
Internet e Società
• Internet e un nuovo modo di relazionarsi
• Dating online
• Identità virtuale: un nuovo modo di vivere la propria vita
• La rete per il tempo libero
• Video giochi e giochi online
• Il rapporto con la religione online
• Il web al servizio del settore no-profit e onlus
• La rete e le nuove generazioni
• La telefonia mobile e Internet
Internet e Informazione
• Pluralismo e facilità di accesso alle nuove fonti d'informazione
• Editoria tradizionale e editoria online
• I nuovi media (iptv, webradio, ecc.)
• Social media, blog e personal publishing: gli strumenti di pubblicazione a disposizione di tutti
Internet e Cultura
• La condivisione del sapere attraverso la rete
• Banche dati online (fotografia, musica, film, audiolibri, ecc.)
• Internet e Arte
• E-learning e tele-didattica
Internet e Crisi economica
• Il lavoro online e il tele-lavoro
• Risparmiare online"...

 

http://www.codiceinternet.it/

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Nuove regole tecnico-operative per il processo telematico: il decreto del Ministro della Giustizia del 17/07/2008 - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Diritto e Internet (Copyright immagine clix)Iusreporter.it - Documenti

Decreto 17 luglio 2008 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2.­8.­2008 n. 180 ­ Suppl. Ordinario n.184)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, in sostituzione del decreto del Ministro della Giustizia del 14 ottobre 2004 n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2004, n. 272, S.O.

Il Ministro della Giustizia
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L egge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 , recante " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (Testo A) e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264, recante "Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.123 , recante "Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti " e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2001;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia 14 ottobre 2004, recante "Regole tecnico­operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile>> e, in particolare, l’articolo 61, secondo il quale << Le regole tecnico-­operative sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale ".
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale e successive modificazioni;
Rilevata la necessità di modificare le regole tecnico-­operative sostituendo il decreto del Ministro della Giustizia 14 ottobre 2004;
Sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
DECRETA
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-­operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Re pubblica 13 febbraio 2001 n.123.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) SICI: sistema informatico civile come definito nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123;
b) gestore centrale: struttura tecnico ­organizzativa che, nell’ambito del dominio giustizia, come definito all’articolo 1, comma 1, lettera e) del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, fornisce i servizi di accesso al SICI ed i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici processuali fra il SICI ed i soggetti abilitati, secondo le norme riportate nel presente decreto;
c) gestore locale: sistema informatico che fornisce i servizi di accesso al singolo ufficio giudiziario o all'ufficio notifiche esecuzioni e protesti (UNEP), ed i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici processuali fra il gestore centrale ed il singolo ufficio giudiziario o UNEP;
d) certificazione del difensore: attestazione al difensore di iscrizione all'albo, all’albo speciale, al registro dei praticanti abilitati ovvero di possesso della qualifica che legittima l’esercizio della difesa e l'assenza di cause ostative allo svolgimento dell'attività difensiva;
e) punto di accesso: struttura tecnico­organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati, esterni al SICI, i servizi di connessione al gestore centrale e di trasmissione telematica dei documenti informatici relativi al processo, nonché la casella di posta elettronica certificata, secondo le regole tecnico­operative riportate nel presente decreto;
f) autenticazione: operazione di identificazione in rete del titolare della carta nazionale dei servizi o di altro dispositivo crittografico, contenente un certificato di autenticazione, secondo la previsione dell’art.62.
g) firma digitale: firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, di cui al decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.10.
h) fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo d’ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati depositati su supporto cartaceo.
i) soggetti abilitati: tutti i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. In particolare si intende per:
1.1 soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gl i ausiliari del giudice.
1.2 soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali.
1.3 soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni privati e i soggetti abilitati esterni pubblici.
1.4 soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP j) casella di posta elettronica certificata per il processo telematico (CPECPT): indirizzo elettronico, per il processo telematico, dei soggetti abilitati...

Nuove regole tecnico-operative per il processo telematico: il decreto del Ministro della Giustizia del 17/07/2008 - Disponibile su Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

 

 

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04 settembre 2008

Giustizia e privacy: arrivano le regole per consulenti e periti dei magistrati

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Giustizia e privacy: arrivano le regole per consulenti e periti dei magistrati

Arrivano le regole per i periti e i consulenti di giudici e pubblici ministeri. Nelle informative al magistrato solo dati necessari per adempiere all’incarico ricevuto; conservazione a tempo delle informazioni raccolte; incroci di dati solo su autorizzazione della magistratura; rigorose misure per evitare che i dati vengano indebitamente divulgati. Il Garante privacy ha adottato le linee guida, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, con le quali si danno indicazioni rigorose sulla gestione delle informazioni raccolte e degli archivi di questi professionisti, che, operando su incarico di autorità giudiziaria, talvolta più di una  e per giudizi differenti, vengono a conoscenza e accumulano una grande quantità di dati personali.

Solo dati necessari
Il consulente e il perito, nominati dal giudice o dal pubblico ministero nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi, possono raccogliere e trattare lecitamente dati personali nei limiti in cui è necessario per adempiere all'incarico ricevuto e solo nell'ambito dell'accertamento demandato. Le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, "specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza", non pertinenti all'oggetto della perizia, né contenere informazioni personali di soggetti estranei al procedimento.

L'eventuale utilizzo incrociato di dati è consentito se chiaramente collegato alle indagini che sono state delegate e se autorizzato dalle singole autorità giudiziarie interessate.

Conservazione e cancellazione dei dati
Una volta espletato l'incarico, l'ausiliario dei giudice deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione fornitagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta. Al di fuori delle ipotesi stabilite per legge o da specifiche autorizzazioni del magistrato, il consulente e il perito non possono, quindi, conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su carta, le informazioni personali raccolte nel corso dell'incarico.

Comunicazione delle informazioni
Le informazioni acquisite nel corso dell'accertamento possono essere comunicate alle parti con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalle norme sulla segretezza e riservatezza degli atti processuali. Eventuali comunicazioni di dati a terzi, se ritenute indispensabili per le finalità dell'indagine, devono rispettare quanto stabilito per legge o essere preventivamente autorizzate dal magistrato.

Misure di sicurezza
Fino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell'attività svolta, consulenti e periti sono obbligati ad adottare misure tecniche ed organizzative per evitare una indebita divulgazione delle informazioni o alla loro perdita o distruzione.

Il provvedimento è stato inviato al Ministero della giustizia e al C.S.M.

Garante Privacy

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Corso di Approfondimento in English for Contract & Company Law - Roma e Bologna, novembre 2008

Corso di Approfondimento in English for Contract & Company Law

A Roma, 7 e 8 Novembre, 21 e 22 Novembre 2008

A Bologna, 14 e 15 Novembre, 28 e 29 Novembre 2008

Questo percorso formativo di secondo livello, già sperimentato con successo lo scorso maggio a Roma, concentra l’attenzione sul campo dei contratti e delle società ed è la naturale conseguenza delle numerose edizioni del Corso di Inglese Legale e Traduzione Giuridica svolte negli anni precedenti.

Il corso mira a favorire lo specifico approfondimento, per quanto riguarda la lingua inglese, di questi due settori del diritto. In particolare alcuni dei temi principali oggetto di studio sono:

1° modulo  A deep inside perspective throughout Contract Law

 The content and the illegality of a contract, breve introduzione sulle formule espressive principali della contrattualistica ed esame di alcuni punti principali riguardanti le clausole contrattuali e la loro validità.

 Varieties of contracts, consta di uno studio sistematico attraverso un’articolata serie di tipologie contrattuali, approfondendone le caratteristiche intrinseche, la terminologia specifica e sviluppando una serie di esercitazioni mirate.

 Intellectual property rights, è uno studio sintetico dei più significativi aspetti di questa disciplina con particolare riferimento agli strumenti contrattuali atti a regolamentare i diritti di privativa.

2° modulo The new challenges of Companies

 Corporate governance, consiste nella disamina degli elementi principali, coadiuvata dalla lettura, analisi e interpretazioni di testi concernenti questo campo.

 Corporate finance, spiegazione dei  punti più rilevanti che afferiscono il settore degli strumenti finanziari, la terminologia e i documenti più significativi.

 Takeovers and M&A, è una sintetica panoramica su: le Opa,  le fusioni e acquisizioni, mettendo in risalto le formule espressive principali e alcuni concetti di base.

Scarica il programma, il calendario e la scheda di iscrizione da  www.englishfor.it il Sito dell’Inglese per Scopi Speciali

Per ulteriori informazioni:

339.6494908

info@englishfor.it

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

01 settembre 2008

Avvocatlog. Avvocati e praticanti on-line. Il social network dei professionisti italiani

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Avvocatlog. Avvocati e praticanti on-line
Il social network dei professionisti italiani

La comunita' per avvocati e praticanti di Iusreporter.it
Domiciliazioni e collaborazioni

 

Per trovare con facilità un domiciliatario o un collaboratore in tutta Italia
Per offrire la propria disponibilità a domiciliazioni e collaborazioni
Per stabilire contatti professionali
Per discutere coi colleghi degli argomenti di comune interesse
Per rimanere aggiornati sulle ultime novità giuridiche

Dal 2001 Iusreporter.it consente agli avvocati e praticanti avvocati suoi utenti di segnalare la propria disponibilità a domiciliazioni e collaborazioni.

Ciò avviene innanzitutto grazie al Gruppo domiciliazioni e collaborazioni di Iusreporter.it, che raccoglie ad oggi oltre 500 studi legali.

Al fine di facilitare ancor di più i contatti tra i professionisti, a questo Gruppo si aggiunge oggi anche Avvocatlog, il Gruppo di Iusreporter su Linkedin, il noto servizio di social network, dove gli utenti possono pubblicare il proprio profilo professionale stabilendo connessioni tra loro.

Viene messo così a disposizione degli iscritti un database da utilizzare per trovare e contattare rapidamente e con semplicità il collega più adatto sulla base delle esigenze del momento.

Iscriviti gratuitamente!

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

IX Conferenza Internazionale Il Diritto in Internet, Firenze 30-31 ottobre 2008

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Il 30 e 31 ottobre 2008 si svolgerà a Firenze la IX Conferenza internazionale "Law via the Internet" organizzata dall'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITTIG-CNR) in qualità di membro della rete dei Legal Information Institutes (LIIs).

Per l'ITTIG è un grande onore e privilegio poter ospitare la Conferenza la cui prima edizione si è svolta nel 1997 a Sydney. A questa prima edizione, ne sono seguite altre che, coinvolgendo sempre studiosi di tutte le parti del mondo, hanno centrato la loro attenzione su alcune fra le problematiche fondamentali emergenti dal rapporto fra le nuove tecnologie e il diritto.

L'ITTIG è adesso lieta di dare il benvenuto agli studiosi ed agli esperti provenienti da tutto il mondo che lavorano per l'accesso libero al diritto e che si occupano a diverso titolo della diffusione dell'informazione giuridica.

La Conferenza

L'evoluzione dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche nel campo del diritto ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo delle modalità di creazione e accesso del dato giuridico.
Sulla base di questa premessa ormai consolidata, la Conferenza di Firenze intende concentrarsi sul bene "informazione giuridica digitale" e analizzarne i suoi aspetti soprattutto alla luce dell'idea di libertà della cultura e della conoscenza giuridica digitale e del progresso tecnologico che plasma/modella il diritto.
In questa interazione tra sviluppo tecnologico e diritto, l'accesso libero all'informazione costituisce semplicemente un primo, seppur fondamentale passo.
Al tema dell'accesso all'informazione è infatti inscindibilmente connesso quello della sua qualità , che vuol dire garantire, fra l'altro, che l'informazione sia completa, affidabile, comprensibile.
In questo modo la piena conoscenza di una informazione giuridica di qualità permette ai cittadini un esercizio consapevole ed effettivo dei diritti che l'ordinamento giuridico attribuisce e tutela.
Per il cittadino della società digitale l'utilizzazione delle nuove tecnologie diventa così insostituibile strumento di democrazia.

Argomenti

  • Libero accesso al diritto: la situazione nelle varie aree geografiche
  • Aspetti giuridici coinvolti nella gestione, produzione e archiviazione dell'informazione digitale
  • Blogs e Wikis giuridici
  • Archivi istituzionali giuridici aperti
  • La qualità dell'informazione giuridica disponibile sul Web
  • Il diritto all'informazione giuridica come diritto fondamentale
  • Strumenti semantici per l'accesso all'informazione giuridica
  • L'informatica nel processo di produzione normativa
  • L'open source per il diritto
  • L'informatizzazione della giustizia
  • Nuovi sviluppi e tendenze nella legislazione, giurisprudenza e dottrina online
  • Sviluppo di standard tecnici aperti

 

IX Conferenza Internazionale Il Diritto in Internet, Firenze 30-31 ottobre 2008

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

L'ARBITRATO: FONDAMENTI E TECNICHE - Corso di formazione - Milano, ottobre/novembre 2008

Diritto (Copyright immagine xlucas) L’ARBITRATO: FONDAMENTI E TECNICHE

CORSO DI FORMAZIONE Quinta edizione

ottobre / novembre 2008

Milano Palazzo Turati Via Meravigli, 9/B

 

I CONTENUTI DEL CORSO
La Camera Arbitrale di Milano organizza un corso di formazione in arbitrato
che mira a offrire una preparazione completa della materia, sia nel
sistema italiano sia in quello internazionale, coniugando l’approfondimento
teorico con la gestione pratica di casi e la risoluzione delle problematiche
più ricorrenti. Per raggiungere questo obiettivo, il corso,
giunto alla V edizione, annovera docenti di comprovata esperienza,
garantendo una didattica improntata al dibattito e al confronto tra i partecipanti.
Il corso si articola in quattro moduli che si terranno tra ottobre e
novembre del 2008. Le lezioni ripercorrono le varie fasi della procedura
arbitrale, dalla redazione della convenzione arbitrale all’impugnazione
del lodo, sviluppando i momenti relativi alla costituzione del collegio
arbitrale, alla fase istruttoria e alla redazione del lodo. Inoltre, in relazione
ad ogni modulo, si offrirà ai partecipanti l’occasione di un confronto
su casi pratici tratti dall’esperienza maturata dalla Camera Arbitrale.

 

Maggiori informazioni

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Avvocato non solo "guerriero": altri approcci possibili per un avvocato "multidimensionale" - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Iusreporter.it - Documenti
Diritto delle nuove tecnologie (Copyright immagine ba1969) Avvocato non solo “guerriero”: altri approcci possibili per un avvocato “multidimensionale”

Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
agosto 2008

Creative Commons License
Quest'opera dell'Avv. Giuseppe Briganti viene distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia

 

 

Gli avvocati sono generalmente considerati, e generalmente considerano loro stessi, unidimensionalmente, come combattenti (fighter): paladini che si battono vigorosamente e con zelo per vendicare i diritti violati dei propri clienti.

Secondo T.D. Barton e J.M. Cooper della California Western School of Law, esistono però almeno altre due dimensioni possibili per il professionista della legge: quella del problem solver e quella del designer1.

Il “guerriero” usa e reagisce al potere. Nel loro ruolo di combattenti, gli avvocati operano pertanto su un piano verticale, e in modalità “riavvolgimento” (rewind).

Spesso non guardano lateralmente, in direzione di coloro che sperimentano in prima persona i problemi legali, o in direzione dell’ambiente sociale, finanziario e organizzativo nel quale queste persone vivono. Nell'affrontare i problemi, i combattenti neppure guardano spesso in avanti, per immaginare le conseguenze dell’adozione di procedure avversariali piuttosto che di interventi che potrebbero prevenire il ripresentarsi di tali problemi.

Essi invece, come si diceva, tendono a guardare in alto, verso principi e norme giuridiche fissati da autorità superiori. E verso il basso, scavando a fondo per scoprire fatti ed elementi sussumibili in quei precetti. Infine, si volgono indietro, poiché le questioni legali sono spesso definite come una serie di accadimenti storici tra loro concatenati che ha condotto alla violazione di una qualche regola.

La mentalità del combattente viene naturalmente rafforzata dalla struttura stessa delle procedure giudiziali per la risoluzione dei conflitti, le quali tendono a ridurre i problemi umani a modelli giuridici. In tale contesto, il combattente elabora il caso, come già accennato, “riavvolgendo il nastro”, cioè ricostruendo minuziosamente i fatti che danno luogo a responsabilità, in modo da ottenere un risultato basato su di essi.

La prospettiva “verticale” della professione è del resto essenziale per il diritto. Ciononostante, le sue caratteristiche di avversarialità, reattività, il fatto di essere fondata sul potere, fanno sì che le parti, anziché lavorare insieme per risolvere i loro problemi, si concentrino piuttosto nel tentativo di ottenere una decisione favorevole dal giudice, con la creazione di un “vincitore” e di uno “sconfitto”.

Per essere efficace il guerriero è costretto dunque, spesso, a trascurare gli interessi profondi, le emozioni e le relazioni dei soggetti coinvolti, per guardare in direzione delle norme giuridiche.

Se alcune questioni si prestano a essere risolte nell’ambito di questa dimensione della professione, rendendola necessaria, affermano gli Autori citati, altre possono piuttosto essere prevenute da avvocati che operano in una diversa modalità, la modalità “avanti veloce” (fast forward), anziché rewind, progettando ambienti e facilitando relazioni meno conflittuali e meno produttivi di problemi...

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