Guidamediazionecivile.it: la tua guida on-line sulla mediazione civile! Tutte le informazioni sul nuovo istituto e sugli organismi di conciliazione e gli enti di formazione
Mediazione civile: vuoi diventare conciliatore? Scopri i migliori corsi segnalati da guidamediazionecivile.it!

_________________________

31 luglio 2008

Iusreporter.it augura a tutti buone vacanze!

Buone vacanze! (Copyright immagine Zela)

Iusreporter.it, ricerca giuridica sul Web e diritto delle nuove tecnologie, augura a tutti

 

Buone vacanze!

 

Gli aggiornamenti del sito riprenderanno a settembre

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Vende dati on-line, ma non informa gli interessati e scatta il divieto del Garante privacy

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Vende dati on line, ma non informa gli interessati e scatta il divieto del Garante

Mette in vendita sul proprio sito web intere banche dati con indirizzi di posta elettronica, numeri di fax e di telefono, lecitamente estratti da registri pubblici, ma non informa le persone alle quali quei dati appartengono, e il Garante gli "blocca" la banca dati. É accaduto a un piccolo imprenditore di Milano al quale il Garante ha vietato (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) di continuare ad utilizzare, conservare e soprattutto vendere quei dati.

Le norme sulla protezione dei dati personali stabiliscono, infatti, che è lecito estrarre e raccogliere dati personali, senza la necessità di avere il consenso degli interessati, da pubblici registri, documenti o elenchi conoscibili da chiunque. Ma le norme precisano anche che è obbligatorio informare gli interessati della costituzione della banca dati e degli scopi per i quali le loro informazioni personali verranno usate (compresa ovviamente la cessione o la vendita a terzi), in modo tale da consentire ai medesimi interessati di potersi opporre, se lo ritengono, al trattamento dei propri dati. Venendo a mancare questa informativa, i dati risultano trattati in violazione della disciplina in materia di privacy e non possono più essere utilizzati.

Sulla base di queste disposizioni e delle ispezioni effettuate il Garante ha dunque ritenuto illecito il trattamento dei dati personali posti in vendita sul sito web e ha vietato di trattare quei dati.

 

Garante per la protezione dei dati personali

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Convegno "L'Attivita' sportiva tra normativa nazionale ed Europea" - Napoli, 3-4 ottobre 2008

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Convegno "L’Attività sportiva tra normativa nazionale ed Europea "

Il 3 e 4 Ottobre una due giorni riservata ad Avvocati e Medici per dibattere di Giustizia Sportiva, Diritti Radiotelevisivi, Tutela della salute e Doping

Organizzato dall'Associazione SPORTFORM, con il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Napoli e con l’accreditamento – ed il conseguente riconoscimento di crediti formativi – del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e dell’Ordine dei Medici della Provincia di Napoli , si terrà nei giorni 3 e 4 Ottobre 2008 presso l'Hotel Holiday Inn del Centro Direzionale di Napoli il Convegno dal titolo “L’Attività sportiva tra normativa nazionale ed Europea, nel corso del quale saranno approfonditi i temi relativi al sistema della Giustizia Sportiva, ai Diritti Radiotelevisivi relativi agli avvenimenti sportivi, alla tutela della salute degli sportivi ed al Doping.

Il Convegno sarà inaugurato dal Dott. Italo Ormanni, Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia e vedrà quali relatori il Prof. Avv. Raffaele Caprioli, Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli, già Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cassino; il Dott. Stefano Palazzi: magistrato militare, già Giudice presso il Tribunale di Napoli, attuale Procuratore Capo della Procura Federale della FIGC; il Dott. Carlo Saltelli: magistrato, Consiglio di Stato, Docente alla scuola di specializzazione di Diritto amministrativo; il Dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Presidente Emerito della Corte di Appello di Roma e Componente dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il CONI, il Prof. Avv. Jacopo Tognon: Docente di Diritto Europeo dello Sport presso l’Università degli Studi di Padova, direttore della rivista giuridica “Giustizia Sportiva.it”, componente del Tribunale Arbitrale Internazionale per lo Sport; il Prof. Avv. Giuseppe Liotta, Preside della facoltà Scienze Motorie presso l’Università degli Studi di Palermo, autore di volumi di diritto sportivo; il Dott. Antonio Chiacchio: medico sportivo, Consigliere dell’Ordine dei medici della Provincia di Napoli; il Prof. Avv. Ignacio Arroyo: Docente di Diritto Mercantile presso l’Università degli Studi di Barcellona, avvocato titolare dello studio legale Ramos & Arroyo; il Prof. Antonio Coviello: Docente di Marketing Assicurativo presso la II^ Università degli Studi di Napoli, dottore commercialista, autore di pubblicazioni; il Prof. Avv. Francesco Barra Caracciolo: ordinario di diritto delle opere dell’ingegno presso l’Università degli del Sannio, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, patrocinante in cassazione; il Prof. Avv. Astolfo Di Amato: ordinario di diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Napoli, patrocinante in Cassazione, autore di numerosi volumi, Direttore della rivista “Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione”, il Prof. Avv. Rubens Esposito: docente di diritto dell’informazione, Direttore Generale degli affari legali della RAI; l’ Avv. Stefano Ciullo: responsabile affari regolamentari SKY Italia; il Prof. Avv. Giovanni Maria Riccio: Docente di Diritto Comparato Europeo della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Salerno, autore di pubblicazioni giuridiche; il Dott. Fabio Santoro, direttore marketing Lega Nazionale Professionisti della Figc; il Prof. Dott. Silvestro Canonico: ordinario di chirurgia presso la facoltà di medicina dell’Università degli Studi di Napoli, consigliere dell’Ordine dei Medici della Provincia di Napoli; l’Avv. Vincenzo Pecorella, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; il Dott. Giuseppe Capua: medico sportivo, Presidente Commissione Antidoping FIGC, già responsabile Commissione Antidoping CONI; il Prof. Avv. Vincenzo Maiello: Docente di Diritto Penale presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli, patrocinante in Cassazione, il Dott. Massimo Costa: medico sportivo, primario Fisiatria presso l’Azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli, responsabile area medica della divisione Calcio femminile della FIGC, il Dott. Ettore Torri, Procuratore Capo della Procura Antidoping del CONI

Responsabile dell'organizzazione è l'Avv. Tommaso Mandato, Presidente dell'Associazione SPORTFORM.

Per la partecipazione, che è assolutamente gratuita, è necessaria la preventiva iscrizione che sarà possibile effettuare a partire dal 15 Settembre 2008.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria (081.19562785) o consultare il sito www.sportform.it

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Proprieta' intellettuale e televisioni (La direttiva sui servizi di media audiovisivi, il dlgs sul calcio e la direttiva sulle pratiche commerciali sleali) - Pavia, 26-27 settembre 2008

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Proprietà intellettuale
e televisioni
(La direttiva sui servizi di media
audiovisivi, il dlgs sul calcio e la direttiva
sulle pratiche commerciali sleali)

Accreditato per la formazione
permanente degli avvocati

venerdì-sabato 26 e 27 settembre 2008
Collegio Santa Caterina da Siena
via San Martino 17/a - Pavia

 

Segreteria organizzativa del convegno
D.R.4 Srl
tel. 02/833991, fax 02/83399200
info@ubertazzi.it

Gli atti del convegno saranno pubblicati da Giuffrè in
Aida 2008

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

MEDIASET CITA YOUTUBE PER 500 MILIONI DI EURO

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) MEDIASET CITA YOUTUBE PER 500 MILIONI DI EURO

"Mediaset ha depositato al tribunale Civile di Roma un atto di citazione contro YouTube e Google per illecita diffusione e sfruttamento commerciale di file audio-video di proprietà delle società del Gruppo.

Alla data del 10 giugno 2008, dalla rilevazione a campione effettuata da Mediaset sono stati infatti individuati sul sito YouTube almeno 4.643 filmati di nostra proprietà, pari a oltre 325 ore di materiale emesso senza possedere i diritti.

Alla luce dei contatti rilevati e vista la quantità dei documenti presenti illecitamente sul sito, è possibile stabilire che le tre reti televisive italiane del Gruppo abbiano perduto ben 315.672 giornate di visione da parte dei telespettatori.

Il risarcimento richiesto da Mediaset è di almeno 500 milioni di euro, per il solo danno emergente. A questo bisognerà aggiungere le perdite subite per la mancata vendita di spazi pubblicitari sui programmi illecitamente diffusi in rete".

 

Gruppo Mediaset - Sala Stampa - 30/07/2008 - MEDIASET CITA YOUTUBE PER 500 MILIONI DI EURO

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

28 luglio 2008

Password piu' sicure con il riconoscimento vocale - privacy

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Password più sicure con il riconoscimento vocale

Il  Garante privacy ha autorizzato una multinazionale ad utilizzare  un sistema di riconoscimento biometrico basato sul rilevamento delle impronte vocali dei propri dipendenti per gestire in maniera sicura e reimpostare automaticamente la password necessaria per accedere ai sistemi informatici. La società, che dovrà informare i dipendenti sul trattamento dei dati biometrici e acquisirne il consenso, dovrà comunque garantire sistemi alternativi per cambiare le password.

Il sistema di rilevamento biometrico, sottoposto alla verifica preliminare dell'Autorità, si basa sull'identificazione dell'utente attraverso l'elaborazione dell'impronta vocale, registrata e memorizzata su un server. Per la trasmissione dei dati è previsto l'uso di una rete protetta.

Gli utenti durante la cosiddetta fase di addestramento, "parlano" per telefono con il sistema pronunciando per quattro volte tre coppie di parole per rendere possibile la registrazione della voce. Le informazioni vocali così raccolte vengono trasformate in un modello di riferimento digitale ("template") che il sistema confronta con le parole pronunciate dall'utente che intende cambiare password. Una volta accertata l'identità dell'utente, il sistema procede automaticamente ad impostare la parola chiave comunicandola al dipendente.

Nell'ambito della verifica  preliminare il Garante ha ritenuto (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) che il sistema sottoposto alla sua attenzione sia in grado di garantire, per il rinnovo delle password d'accesso dei dipendenti ai servizi informatici, un elevato livello tecnologico di sicurezza, tenuto anche conto che l'impronta vocale, acquisita e codificata secondo il processo descritto, sarebbe impossibile da "ricostruire" e, quindi, inutilizzabile per altri scopi.
L'Autorità ha comunque prescritto alla società l'adozione di misure organizzative per prevenire eventuali rischi di utilizzo abusivo dei dati personali raccolti nella fase di addestramento.  Infine, in caso di cessazione del rapporto di lavoro devono essere tempestivamente cancellati tutti i dati del dipendente.

 

Garante per la protezione dei dati personali

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Avvocati e privacy: la relazione annuale 2007 del Garante

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) La relazione annuale 2007 del Garante per la protezione dei dati personali con riguardo ad attività forense e ordini professionali:

Nel 2007 si è registrato un notevole incremento di attività con riguardo sia a
segnalazioni e reclami pervenuti in tema di attività forense, ordini professionali e
pubblici servizi, sia ai lavori del codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato per investigazioni difensive o per tutelare
un diritto in sede giudiziaria (art. 135 del Codice).

12.1. Attività forense

Nel quadro dell’esame degli atti pervenuti all’Autorità in materia di attività
forense, è stata dedicata particolare attenzione alle modalità di acquisizione e di utilizzazione
delle prove dedotte in giudizio
da parte dei legali nell’esercizio delle funzioni
di assistenza e difesa.

In particolare, è emersa l’esigenza di richiamare gli operatori del settore ad un più
attento rispetto dei princìpi di liceità e di correttezza del trattamento, soprattutto in
relazione alle modalità di raccolta e di utilizzo nel processo di dati personali sensibili.

Con specifico riferimento a singoli episodi di trattamento di dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, è stato necessario intervenire, in diverse occasioni,
nei confronti del titolare, richiamandolo al puntuale rispetto del principio del
“pari rango”
(cfr. Provv. 9 luglio 2003 [doc. web n. 29832]).

In ordine all’ammissibilità di prove dedotte in giudizio, l’Autorità, in risposta alle
numerose segnalazioni pervenute, ha ribadito la necessità che eventuali eccezioni
circa la liceità e l’ammissibilità di prove e di fonti di prova nel processo vengano sollevate
innanzi al giudice adito o designato e non davanti al Garante.

Il 2007 ha segnato un passaggio importante nell’ambito dell’attività volta alla
sottoscrizione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria
(art. 135 del Codice).

I lavori di redazione di tale codice si sono susseguiti con notevole intensità nel
corso dell’anno, anche all’interno delle riunioni promosse dall’Autorità con i soggetti
interessati.

Per le categorie interessate ai sensi dell’art. 12 del Codice, hanno preso parte ai
lavori, in rappresentanza dell’avvocatura: il Cnf (Consiglio nazionale forense),
l’Aiga (Associazione italiana giovani avvocati), l’Oua (Organismo unitario dell’avvocatura),
l’Ucp (Unione delle camere penali), l’Ucc (Unione delle camere civili),
l’Uae (Unione avvocati europei); per il mondo dell’investigazione privata: la
Federpol (Federazione italiana istituti privati investigazioni informazioni sicurezza),
il Sandip (Sindacato autonomo nazionale degli investigatori privati), il Conipi
(Confederazione nazionale investigatori privati), l’Aipros (Associazione italiana
professionisti della sicurezza).

Gli incontri, caratterizzati da grande spirito di collaborazione da parte di tutti i partecipanti,
hanno reso possibile la definizione, negli ultimi mesi dell’anno, di uno
schema preliminare di codice, sottoposto dalle medesime categorie interessate all’esame
del Garante per le valutazioni di cui all’art. 6 del regolamento del Garante n. 2/2006.

Lo schema, che, sulla base di una prima verifica, il 20 marzo 2008 è stato ritenuto
dall’Autorità conforme alla normativa vigente, è stato sottoposto a consultazione
pubblica anche tramite il sito web del Garante [doc. web n. 1503511], al fine
di consentire la raccolta di eventuali osservazioni da parte dei “soggetti interessati”,
prima della sua formale sottoscrizione (art. 12 del Codice; artt. 5 e 6 del regolamento
del Garante n. 2/2006).

Gli aspetti di principale novità introdotti dallo schema di codice sottoposto
all’attenzione dell’Autorità riguardano l’ambito di applicazione, i tempi di conservazione
delle informazioni, i rapporti con i terzi e con la stampa e le modalità di
trattamento dei dati personali per le finalità di difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Quest’ultimo aspetto, in particolare, ha sollevato l’esigenza di sollecitare i soggetti
coinvolti a prestare specifica attenzione con riferimento allo scambio di corrispondenza,
specie per via telematica, all’esercizio contiguo di attività autonome
all’interno di uno studio, all’utilizzo di dati riportati su particolari dispositivi o supporti,
specie se elettronici, come le registrazioni audio/video o i tabulati di flussi
telefonici o informatici, e all’acquisizione informale di notizie, dati e documenti
connotati da un alto grado di confidenzialità o che possono comportare, comunque,
rischi specifici per gli interessati
.

12.2. Ordini professionali

Con i rappresentanti delle libere professioni sono intercorsi diversi rapporti a
livello nazionale e locale. Numerose sono state, in tale senso, le risposte a ordini
professionali su quesiti e richieste di parere riguardanti il regime di circolazione dei
dati personali degli iscritti agli albi ed elenchi tenuti presso gli ordini medesimi
.

In merito, si è ricordato in diverse occasioni che l’art. 61 del Codice, rubricato
“Utilizzazione di dati pubblici”, non ha modificato la disciplina legislativa
relativa al regime di pubblicità degli albi professionali, i quali restano soggetti alle
norme (legislative e/o regolamentari di settore) poste a presidio dei rispettivi
ordini. La facoltà di comunicare e/o diffondere i dati trattati, deve essere valutata,
di volta in volta, dal Consiglio dell’ordine interessato in considerazione delle specifiche
forme di pubblicità predisposte dalla normativa di settore, con particolare
attenzione a quanto previsto dalle leggi professionali e dai relativi regolamenti di
attuazione.

Molto intensa è stata anche l’attività di vigilanza e di intervento a seguito di segnalazioni
e di reclami nei confronti di singoli professionisti, ordini e collegi professionali
.

Nel corso dell’anno sono state evidenziate alcune situazioni di non conformità
alla previsioni del Codice, soprattutto in relazione al mancato rispetto dei princìpi di
proporzionalità, di necessità, di liceità e di correttezza del trattamento.

Sul punto, si segnala, tra l’altro, il provvedimento del 23 gennaio 2008 [doc. web
n. 1487903], adottato nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Santa
Maria Capua Vetere, in relazione alla raccolta dei dati personali biometrici di alcuni
praticanti avvocati, mediante la predisposizione di un sistema di rilevamento delle
impronte digitali con finalità di controllo degli accessi e di verifica della frequenza
delle lezioni tenute presso la Scuola di formazione forense.

L’Autorità ha fatto presente che, sebbene rientri tra le legittime facoltà del
Consiglio dell’Ordine quella di sovrintendere al regolare espletamento dei corsi di
formazione dei praticanti iscritti, verificando la loro effettiva partecipazione alle
lezioni della Scuola, tale esigenza non legittima di per sé il ricorso a sistemi di raccolta
e trattamento di dati biometrici fuori dal quadro di garanzie in materia.

L’utilizzo di dati particolarmente significativi, quali quelli relativi alle impronte
digitali, può essere, infatti, giustificato per soddisfare specifiche esigenze relative alla
sicurezza di beni e di persone, laddove si evidenzi, sulla base di obiettive e documentate
circostanze, una situazione di elevato rischio (cfr. Provv. 15 giugno 2006 [doc. web
nn. 1306551 e 1306530]; Provv. 27 ottobre 2005 [doc. web n. 1246675]).

Non può, invece, ritenersi lecito l’uso dei dati biometrici per generiche esigenze
di sicurezza e di mero ausilio al rispetto delle regole scolastiche e deontologiche, specie
laddove esso riguardi la raccolta di dati particolari, come le impronte digitali, per
i quali occorre individuare specifici accorgimenti volti a prevenire eventuali utilizzi
impropri e possibili abusi (art. 17 del Codice).

Anche in queste ipotesi, il titolare del trattamento deve rispettare i princìpi di
necessità e di proporzionalità (artt. 3 e 11), restando impregiudicata la facoltà di
adottare altri sistemi di controllo degli accessi che escludano l’utilizzo di dati biometrici,
in grado di consentire parimenti un’efficace attività di verifica dell’identità
personale degli interessati ma, al tempo stesso, più rispettosi della sfera personale
degli individui (quali, ad esempio, l’utilizzo di tesserini magnetici e l’effettuazione
di controlli “a vista” dei partecipanti).

 

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

VI Edizione del Corso accreditato dal Ministero della Giustizia per conciliatori professionisti di controversie societarie, bancarie e finanziarie - Concilia.it - Roma, settembre 2008

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) VI Edizione del Corso accreditato dal Ministero della Giustizia per conciliatori professionisti di controversie societarie, bancarie e finanziarie

Roma 25, 26, 27, 29 e 30 SETTEMBRE 2008


Maggiori informazioni



www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

24 luglio 2008

Giustizia: potenziare il localismo giudiziario per rilanciare l'efficenza del sistema

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Giustizia: potenziare il localismo giudiziario per
rilanciare l'efficenza del sistema

Le riforme legislative non bastano, occorre più raccordo tra territorio (politica locale e imprese) e operatori di giustizia (magistrati, personale amministrativo e avvocati)

Presentato il rapporto Censis «L’avvocatura ripensa al sistema giustizia» promosso da Consiglio Nazionale Forense, Fondazione dell’Avvocatura Italiana e Associazione Italiana Giovani Avvocati

Roma, 23 luglio 2008 – Giustizia e territorio. Le caratteristiche socioeconomiche del territorio sono determinanti per il livello qualitativo della giustizia, e i «localismi» influenzano il modo in cui si muovono gli attori del sistema giudiziario. È quanto emerge dal rapporto Censis, realizzato attraverso l’esame di cinque aree campione, per valutare i problemi della giustizia e le proposte di miglioramento espresse dai soggetti attivi sul territorio. Le diverse velocità dell’economia e della giustizia nelle diverse aree del paese possono creare danni e rallentamenti del sistema giudiziario talvolta insopportabili. Quando la crescita economica è sganciata da un’analoga crescita educativa e civica e da un ritmo di produzione giudiziaria altrettanto consistente, si produce un effetto sociale di smarrimento e si aprono spazi fertili per la nascita di forme di illecito nuove o più organizzate. Per diffondere la cultura della legalità e costruire un modello di giustizia efficiente ed equo, intervenendo sulla «macchina» giudiziaria, non basta quindi produrre regole e presiedere al loro rispetto, ma occorre stimolare un nuovo approccio «dal basso», partendo dalle singole realtà territoriali.
Cambia la domanda di tutela dei diritti. La domanda sociale scarica sulla giustizia molte delle contraddizioni legate alla crescita economica e al bisogno di sicurezze. Il processo di scomposizione del welfare tradizionale ha portato a una diversa strutturazione dei diritti, non più legati solo a principi astratti e universali, bensì divenuti espressione di un bisogno crescente di benessere del cittadino. È quindi in corso una forte frammentazione dei diritti, che non si presentano più come rivendicazione di valori generali, di origine costituzionale, ma assumono valenze specifiche che si ricollegano alle condizione di vita individuali. In questo modo si determina un dirottamento verso le sedi di risoluzione giudiziaria delle controversie, creando ulteriori ingorghi. 

Magistrati sotto organico e non-governo del personale giudiziario.
I magistrati in servizio, poco più di 9 mila, operano con una carenza di organico pari all’11,8%. E non è risolutorio il fatto che alla magistratura ordinaria si affianca la magistratura onoraria, che presenta quasi la stessa consistenza quantitativa (9.073 giudici ordinari a fronte di 8.351 giudici onorari). Gli organici del personale giudiziario, circa 50 mila persone bloccate dal regime di assunzioni vigente nel pubblico impiego, sono sottodimensionati del 6,5% effettivo, ossia al netto dei distacchi da altre amministrazioni. Sono inoltre gravati dallo squilibrio della distribuzione interna, con uffici in sopranumero e altri con carenze di personale che arrivano al 20%. A ciò si aggiunge la mancanza di una strategia di gestione e di valutazione del personale. Senza contare l’inadeguatezza dell’apparato tecnologico e infrastrutturale degli uffici giudiziari, che solo di recente e solo in una parte del paese sono stati coinvolti in forme sperimentali di trasferimenti online delle pratiche. A questa situazione di non-governo del personale giudiziario si accompagna la difficoltà di applicare gli istituti di legge relativi alla valutazione delle professionalità dei magistrati, che rappresenterebbe il necessario complemento di una scelta gestionale orientata di più al criterio dell’efficienza. 
Come cambia l’avvocatura. L’avvocatura, sollecitata dalle tendenze della domanda di giustizia e dai mutamenti del mercato professionale, risente molto più della magistratura dell’andamento delle economie locali. Soprattutto gli avvocati più giovani fronteggiano la domanda di consulenza di tipo seriale espressa dai singoli individui, mentre la domanda qualificata delle imprese o delle organizzazioni complesse si incanala verso studi professionali altrettanto complessi, diffusi soprattutto nelle aree economiche più sviluppate. Con ciò si determina una polarizzazione delle occasioni professionali fra i pochi che presidiano la quota migliore del mercato e i molti destinati a coprirne la parte meno qualificata. Gli avvocati sono obbligati così a privilegiare competenze multidisciplinari, poiché devono imparare a destreggiarsi con tutte le materie legali, a scapito della specializzazione delle competenze, che rappresenta la naturale conclusione del rapporto con una domanda più esigente e qualificata. “Occorre invertire questa tendenza, equilibrando il rapporto offerta/domanda. Obiettivo che si potrà raggiungere attraverso un costante monitoraggio del mercato professionale e favorendo l’acquisizione da parte dei giovani avvocati di quelle competenze essenziali rispetto al funzionamento del mercato stesso. In questa direzione, per esempio, va il progetto AIGA della costituzione di una Agenzia per il lavoro intellettuale, per il quale è in corso la firma di un protocollo con i ministeri del lavoro e della giustizia”, anticipa il presidente dell’Aiga Valter Militi. 
Quali vie d’uscita? Occorre innanzitutto scardinare l’immagine stereotipata di una giustizia «contro» (e non una giustizia «per»), che scoraggia i cittadini dall’affidarsi al sistema con fiducia e non consente alla giustizia di diventare una delle leve della competitività, al pari di quanto si cerca di ottenere in altre amministrazioni pubbliche. «Occorre infondere nel sistema giudiziario la cultura dell’efficienza attraverso lo sviluppo di una logica della qualità dell’intera filiera giudiziaria», ha osservato Giuseppe De Rita, presidente del Censis. Ciò significa pensare alla giustizia come un sistema aperto, in cui intervengono i fattori strutturali (tecnologia, professionalità degli amministrativi), i fattori professionali (giudici e avvocati) e i fattori di supporto (polizia giudiziaria, consulenti tecnici). I magistrati dovrebbero orientare la propria cultura professionale non solo alla giurisdizione, ma anche al servizio pubblico; mentre l’avvocatura dovrebbe assumersi la responsabilità di governare la propria crescita e di sostenere il processo di miglioramento delle competenze espresse, soprattutto dai più giovani, dotandosi di una logica di monitoraggio del proprio mercato sul piano locale. La sfida della professionalità, ha ricordato il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa, è “ben presente al Cnf che ha investito gran parte della sua attività delle due ultime consiliature per promuovere la formazione professionale degli avvocati, adottando il regolamento per la formazione continua e organizzando seminari di studio dedicati non solo alle novità legislative e giurisprudenziali ma anche all’affinamento dei rimedi per la tutela degli interessi dei clienti, per l’affermazione dei diritti fondamentali e per l’abbreviazione dei tempi del processo”. Sulla specializzazione il discorso diventa più prudente perché “un conto è la formazione di base, che deve essere completa, altro i settori di maggior impegno professionale per ciascun avvocato, altro ancora il conseguimento di un titolo specialistico a seguito di corsi ad hoc”. La Fondazione dell’avvocatura, è l’impegno del coordinatore Ugo Operamolla, “proseguirà tutte le iniziative avviate di concerto con il Cnf dirette ad approfondire i temi inerenti al migliore e più corretto esercizio professionale sia con riferimento al mercato interno che agli strumenti di cooperazione giudiziaria in ambito europeo”. 


Questi sono alcuni dei risultati di una ricerca realizzata dal Censis e promossa da Consiglio Nazionale Forense, Fondazione dell’Avvocatura Italiana e Associazione Italiana Giovani Avvocati, presentata oggi a Roma presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani da Maria Pia Camusi, Responsabile del settore Lavoro e rappresentanza del Censis, e Giuseppe De Rita, Presidente del Censis, e discussa dal Presidente del Senato Renato Schifani, Guido Alpa, Valter Militi, Ugo Operamolla, Filippo Berselli, Giulia Bongiorno, Antonio Caruso, Donatella Ferranti, Anna Finocchiaro, Augusta Iannini, Luigi Li Gotti, Nino Lo Presti, Carolina Lussana, Pierluigi Mantini, Luca Palamara, Gaetano Pecorella, Lanfranco Tenaglia, Giuseppe Valentino, Michele Vietti e il Ministro della Giustizia Angelino Alfano.

Consiglio Nazionale Forense - Visualizzazione dettagli

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Secondo Forum Nazionale sulla Dematerializzazione dei Documenti - Lecce, 18/09/2008

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) ANORC è lieta di annunciare che, il 18 Settembre 2008, si terrà a Lecce il Secondo Forum Nazionale sulla Dematerializzazione dei Documenti.

L’evento nasce sull’onda del successo del Primo Forum e di DIG-Eat – Lecce, dove economia digitale e diritto si sono intrecciati, immersi nelle tradizioni del Salento, dando vita a una serie di eventi che hanno consentito di fare il punto sui processi di dematerializzazione dei documenti fiscali e amministrativi già avviati in tutta Italia.

Il Secondo Forum Nazionale è un evento di assoluto rilievo nazionale, che consentirà, ancora una volta, di approfondire tali importanti tematiche attraverso un confronto istituzionale tra aziende che hanno già adottato processi di dematerializzazione, massimi esperti nel settore e referenti delle pubbliche amministrazione, che nel tempo hanno avviato progetti di digitalizzazione dei processi e di dematerializzazione dei documenti.

 

Programma

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

21 luglio 2008

Valore del messaggio di posta elettronica - G.U.P. Tribunale di Brescia, Sentenza 11 marzo 2008, n. 348

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) G.U.P. Tribunale di Brescia, Sentenza 11 marzo 2008, n. 348

Il messaggio di posta elettronica "semplice", non certificato ai sensi del D.P.R. Il febbraio 2005, n. 68, e privo di firma digitale a crittografia asimmetrica ai sensi del D.Lg. 7 marzo 2005, n. 82, non può fornire alcuna certezza circa la propria provenienza o sull'identità dell'apparente sottoscrittore, e pertanto non può essere qualificato alla stregua di atto pubblico.

 

Penale.it

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti


Garante privacy: relazione annuale 2007

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) La Relazione illustra i diversi fronti sui quali è stata impegnata l'Autorità nel suo undicesimo anno di attività, fa il punto sullo stato di attuazione della legislazione sulla privacy e indica le prospettive di azione verso le quali intende muoversi il Garante.

L'attività del Garante
La messa in sicurezza delle grandi banche dati pubbliche e private (Anagrafe tributaria, Ced del Ministero dell'interno, gestori telefonici); le intercettazioni; la raccolta di  impronte digitali e dati biometrici; la protezione dei dati giudiziari; la banca dati del Dna; le nuove tecnologie; il corretto rapporto tra diritto di cronaca e dignità delle persone; le esigenze di semplificazione degli adempimenti per le imprese. E ancora: il fenomeno delle telefonate pubblicitarie indesiderate; la videosorveglianza sempre più estesa; il controllo sulle e-mail dei lavoratori; la tutela dei minori; Internet.

Sono solo alcuni dei principali e complessi settori nei quali il Garante ha assicurato il suo intervento nel corso del 2007 a difesa dei diritti fondamentali dei cittadini.

Particolare attenzione è stata riservata alle esigenze delle imprese per facilitarne gli adempimenti e garantire al contempo la corretta gestione dei dati personali di utenti e consumatori, anche in un quadro di economia globale e trasferimenti massicci di informazioni tra Paesi.

Numerose le Audizioni parlamentari. Tra le più rilevanti, quelle in materia di testamento biologico, sulle frodi al consumo, sull'Anagrafe Tributaria.

Le cifre
I provvedimenti collegiali adottati nel 2007 sono stati circa 500.

I ricorsi diminuiscono, passando dai 435 del 2006 ai 316 del 2007. Segno che aumenta il rispetto della legge da parte dei cittadini, imprese, istituzioni e che molte controversie si compongono spontaneamente o trovano sbocco davanti al giudice ordinario.

Rilevante incremento si è registrato nelle risposte a segnalazioni e reclami, passate dalle 2717 del 2006 alle 3078 del 2007. (in particolare, credito al consumo, telefonia, pubblicità non gradita, Internet, giornalismo, dati personali dei dipendenti).

Il Collegio ha reso 16 pareri al Governo e al Parlamento, dei quali 8 in materia di banche dati e di informatizzazione della Pubblica Amministrazione. Diciotto i pareri sui regolamenti adottati da enti pubblici relativi al trattamento di dati sensibili o giudiziari.

Le ispezioni effettuate sono cresciute da 350 a 452 con un aumento del 30% rispetto al 2006, registrando un incremento in linea con gli obiettivi che l'Autorità si è posta degli ultimi anni. I controlli hanno riguardato, in particolare, operatori telefonici, call center, società farmaceutiche, anagrafe tributaria, strutture sanitarie, istituti di credito, sistemi di videosorveglianza.

Le violazioni amministrative contestate sono passate dalle 158 del 2006 alle 228 del 2007.
I proventi riscossi a titolo di pagamento delle sanzioni ammontano a 814.625 euro, e a 185.000 euro quelli pagati per estinguere il reato in materia di misure di sicurezza.

Sono state approvate numerose Linee guida per specifici settori: la “Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole imprese”; le Linee guida sul rapporto di lavoro privato e pubblico; quelle sui rapporti con la clientela in ambito bancario e quelle sulla pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali. Presto verranno adottate linee guida sul trattamento dati nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali.

Gli interventi più rilevanti
Gli interventi più rilevanti hanno riguardato:

  • telecomunicazioni (intercettazioni, conservazione dati di traffico telefonico e telematico, tabulati telefonici);

  • giornalismo e informazione (cronache giudiziarie, tutela dei minori, dati sullo stato di salute e sulla vita sessuale);

  • marketing (telefonate indesiderate, servizi non richiesti, “profilazione” a fini commerciali dei clienti, “carte di fedeltà” della grande distribuzione);

  • pubblica amministrazione (redditi on line, attività fiscale, Anagrafe tributaria, interconnessione e sicurezza banche dati, trasparenza emolumenti pubblici);

  • sanità (dati genetici, dati sanitari su Internet, riservatezza nelle strutture sanitarie, sicurezza dei dati);

  • lavoro (sistemi di rilevazione biometrica, navigazione in Internet e controllo dei lavoratori, sistemi di videosorveglianza);

  • giustizia e polizia (misure di sicurezza per uffici giudiziari, impronte digitali, banche dati Dna, Ced del Dipartimento di P.s.; periti e consulenti dei giudici);

  • nuove tecnologie (localizzazione, nuovi servizi satellitari,  geomarketing);

  • Internet (motori di ricerca, condivisione files musicali, reti sociali, sanità on line);

  • scuola e università (uso di videofonini, scrutini e voti scolastici, preiscrizioni universitarie);

  • vita sociale (telecamere nei condomini, esecuzioni immobiliari);

  • sistema impresa (semplificazioni, trasferimento di dati all'estero, documento programmatico della sicurezza, liberalizzazione del settore dell'energia);

  • sistema bancario e assicurativo (sistemi di informazione creditizia, telephone banking, riservatezza nell'uso dei dati dei clienti).

L'attività  internazionale
Importante l'attività del Garante nel Gruppo di lavoro comune delle Autorità di protezione europee (WP29); nelle Autorità di controllo Schengen, Europol, Eurodac; nel ruolo di Presidenza del Gruppo di lavoro comune in materia di Polizia e di Giustizia (WPPJ); nel Consiglio d'Europa; nell'OCSE.

Come Autorità italiana e come Presidenza del WPPJ, il Garante ha partecipato ad Audizioni presso la Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni del Parlamento europeo, su tematiche relative all'uso, esteso anche ai bambini, delle impronte digitali sui passaporti e alla profilazione degli immigrati per motivi etnici e razziali.

 

Garante Privacy

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

17 luglio 2008

Avvocati: Il Cnf apre all'Antitrust sulle modifiche al codice deontologico che non travalicano i principi fondanti la professione

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Avvocati: Il Cnf apre all'Antitrust sulle modifiche al codice
deontologico che non travalicano i principi fondanti la professione.

Il presidente Guido Alpa ha inviato il 23 giugno scorso al presidente
dell'Autorità, Anonio Catricalà, una lettera di risposta 
ai rilievi formulati sulla disciplina deontologica

Il Cnf  apre all’Antitrust su alcune modiche al codice deontologico  mantenendo fermi i principi fondanti della professione. Dunque, sì al richiamo al principio della libera determinazione del compenso dell’avvocato, stabilito dal codice civile, nella norma deontologica sugli accordi sulla definizione del compenso tra avvocato e assistito; sì alla sostituzione dell’obbligo di richiedere il parere preventivo all’ordine per tenere rubriche su organi di stampa con una semplice previa comunicazione e sì alla precisazione che la comunicazione all’ordine circa l’utilizzo di un sito web debba essere tempestiva; sì ancora all’inserimento di una finalità precisa, quella della tenuta degli albi, nella norma che prevede il dovere dell’avvocato di comunicare al consiglio dell’ordine la costituzione di associazioni o società professionali. Impegno inoltre a valutare, nella commissione per la revisione del codice deontologico, l’opportunità di una semplificazione dell’articolo del codice che disciplina le modalità di informazione sull’attività professionale.

Il CNF ha confermato invece, nonostante le richieste di abrogazione e/o di modifica avanzate dall’Autorità,  le norme del codice che sono fondamentali per la deontologia forense, peraltro affermando il proprio potere legislativo confermato dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 26810 del 2007. Rimangono così invariati:  1) il divieto di pubblicità comparativa ed elogiativa; 2) il riferimento ai limiti della dignità e del decoro della professione nell’attività di informazione al pubblico; 3) alcuni divieti contenuti nell’articolo 19 del codice come quello di accaparramento di clientela o il divieto di offerta di prestazioni al domicilio o in luoghi aperti al pubblico. E’ articolata la risposta che il Consiglio nazionale forense ha deliberato di dare all’ Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito delle osservazioni formulate sul codice deontologico forense in occasione dell’audizione che si è tenuta lo scorso 18 aprile. Nel documento fatto pervenire all’Autorità lunedì 23 giugno, accompagnato da una lettera a firma del presidente Guido Alpa, il Cnf ha spiegato in maniera dettagliata le ragioni, obiettive e non certo corporative, della difesa di alcuni principi ritenuti irrinunciabili per il corretto svolgimento della professione a difesa dei cittadini.

Quanto al divieto di pubblicità comparativa e elogiativa, il Cnf  ha spiegato che essi sono “funzionali all’interesse generale che l’ informazione data dall’avvocato risponda a criteri di correttezza e verità”, senza tenere conto che analoghi canoni sono contenuti in codici deontologici di altri paesi europei, come Francia e Spagna. “Questa limitazione”, spiega il Cnf, “è volta a evitare che gli iscritti all’albo possano compiere azioni di promozione o propaganda capaci di compromettere la fiducia dei soggetti che a loro si rivolgono e di pregiudicare la dignità della professione”. Le stesse ragioni militano per la conservazione del disposto dell’articolo 19 del codice di deontologia forense, e dunque anche dei divieti di accaparramento della clientela etc, “con l’ulteriore precisazione che le norme ivi indicate hanno come obiettivo la tutela della professione  dall’esercizio di forme di acquisizione della clientela illegittime e comunque scorrette”. Quanto, infine, al necessario richiamo ai principi di dignità e decoro della professione come limite generale all’attività di informazione al pubblico, il Cnf fa presente che esso è contenuto nella legge professionale e costituisce “il parametro normativo generale alla stregua del quale deve essere valutata la condotta degli esercenti la professione forense”. E la natura normativa del codice deontologico, riconosciuta dalla Corte di cassazione, comporta la necessità che la norma deontologica sia formulata in relazione al parametro normativo che la legittima.Il Consiglio nazionale forense ha anche inviato all’Autorità gli articoli del codice deontologico così come modificati a seguito del confronto.

Consiglio Nazionale Forense - Visualizzazione dettagli

 

La circolare del CNF

Il testo aggiornato del Codice deontologico forense può essere consultato su Altalex

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

INTERNATIONAL ARBITRATION involving PARTIES FROM THE ARAB WORLD - Stockholm, 23/10/2008

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) INTERNATIONAL ARBITRATION
involving
PARTIES FROM THE ARAB WORLD

International Arbitration Conference in Stockholm, Sweden
23 October 2008

About the Conference

The Arab World will play a major role in international arbitration in the coming years. This conference,
therefore, concerns everyone involved in, or interested in, international arbitration.

The Arab countries are experiencing a remarkable economic growth. This applies not only to the oil
rich countries in the region, but also generally to the Arab World. Along with economic growth,
however, there is a rapid increase in disputes. This Conference focuses on arbitration as the main
dispute resolution mechanism.

The Conference will deal with critical issues in international arbitration involving parties from the Arab
World. What are the options in the Arab countries and outside of them? How do courts in the Arab
countries deal with arbitral agreements, arbitrability issues, and enforcement of awards? What are the
arbitral procedures? How is investment arbitration dealt with? Which are the favoured venues outside
the Arab countries and what factors determine the choice of the place of arbitration. These and several
other questions will be addressed at the Conference.

Simultaneous interpretation Arabic-English/English-Arabic will be offered.

The Conference will be followed by a reception to which all participants are welcome.

 

Programma e informazioni

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

14 luglio 2008

Sito web: puo' essere equiparato alla "stampa"? Non sempre, secondo il Tribunale di Catania

Sito web: può essere equiparato alla “stampa”? Non sempre, secondo il Tribunale di Catania

Secondo il Tribunale per il Riesame di Catania (Trib. Catania, V Sez. pen., 30/06/2008), le disposizioni della legge 62/2001 sull'editoria, la quale fornisce la nozione di “prodotto editoriale”, vanno riferite ai soli “giornali on-line” o comunque ai siti qualificabili quale “testata giornalistica” ove l'informazione, quale interesse generale della collettività, è espressione del diritto di cronaca e di critica come ulteriore accezione della libertà di espressione sancita al primo comma dell'art. 21 della Costituzione

“ed il fatto che vi siano elementi di sovrapponibilità tra talune pubblicazioni a stampa e determinati siti web, ciò non significa che qualsiasi 'pagina web' possa analogicamente fruire delle guarentigie di cui gode 'la stampa cartacea' solo perché Internet è per sua natura veicolo di 'informazioni' (o meglio strumento di comunicazione), giacché non tutti i 'dati' immessi sulla rete hanno di per sé 'natura informativa'”.

Con la conseguenza, prosegue il Tribunale, anche alla luce della ratio legis sottesa alla legge 62/2001 ed a quella sulla stampa, che non può ritenersi, sic et simpliciter, una equiparazione della “diffusione telematica di notizie” alla “stampa”.

Ciò posto, afferma il Tribunale di Catania, le pagine web qualificabili come “forum”, ossia come aree di discussione in seno alle quali qualunque utente è libero di esprimere il proprio pensiero senza necessariamente offrire “informazione”, costituiscono solo una “modalità” (pagina elettronica) di espressione della libertà di manifestazione del pensiero sancita al primo comma dell'art. 21 Cost.

In altre parole, il Tribunale non ritiene che le espressioni contenute nei forum aperti su un sito web costituiscano manifestazione della “libertà di stampa” in conseguenza del mezzo di diffusione utilizzato per veicolare le proprie opinioni e, pertanto, il fondamento della non sequestrabilità della “stampa” ricavabile dai commi 3 e 4 dell'art. 21 Cost. non risulterebbe applicabile in relazione ai forum on-line.

 

Per maggiori informazioni sulla vicenda e per il testo integrale del provvedimento, leggi questo post su Iusreporter.it

 

Avv. Giuseppe Briganti

www.iusreporter.it - Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie

Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

 

 

Creative Commons License
Questo post è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Illegittimo censurare bestemmie. Dissequestrati i forum dell'Aduc ... ma non si puo' parlare dei preti pedofili. Ricorso in Cassazione

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Giustizia. Illegittimo censurare bestemmie. Dissequestrati i forum dell'Aduc ... ma non si puo' parlare dei preti pedofili. Ricorso in Cassazione

Si puo' dire e scrivere "Gesu' e' un [...]" e "Porco [...]", ma non si puo' parlare dei preti pedofili. Questa la decisione del Tribunale del riesame di Catania che ha ritenuto illegittima la censura di due forum pubblicati sul sito dell'Aduc.
Il 16 novembre 2006 due forum pubblicati nella sezione "Di' la tua" del sito dell'associazione, in cui i navigatori parlano fra loro liberamente e senza censura, furono sequestrati su ordine della Procura della Repubblica di Catania, dopo segnalazione di don Fortunato Di Noto dell'Associazione Meter Onlus, che lamentava la presenza di bestemmie e offese alla religione cattolica.
Il sequestro significo' la censura per centinaia di conferenzieri che vi avevano partecipato. Con i nostri legali -Claudia Moretti e Emmanuela Bertucci- cominciammo una battaglia per l'affermazione della liberta' di espressione, uno dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione (art. 21) e da qualsivoglia democrazia occidentale. Furono presentate anche interrogazioni parlamentari a cui non e' mai stata data risposta.
Il giudice per le indagini preliminari decise che solo nove, fra le centinaia di frasi pubblicate, erano perseguibili, ma che tutti gli altri interventi dovessero comunque restare sotto sequestro. Nuovi inquisitori che considerano il credo vaticano al pari di una desueta -per i codici- "religione di Stato". Ma alla fine, dopo il nostro ennesimo ricorso, con sentenza depositata lo scorso 29 giugno, il Tribunale ha dovuto ammettere che si trattava di censura ed ha dissequestrato i forum.
Ma –per restare in argomento religioso- il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Perche' i magistrati non hanno ritenuto di dissequestrare i riferimenti alle note vicende di pedofilia che hanno visto protagonisti migliaia di sacerdoti cattolici. Per i magistrati, dunque, della pedofilia dei preti ne possono parlare i media (soprattutto all'estero, per la verita') ma non la gente comune in un forum in Internet.
Probabilmente anche don Fortunato Di Noto, che da anni si affianca alla autorita' giudiziaria nella lotta alla pedofilia, non approverebbe le motivazioni del Tribunale di Catania secondo cui queste frasi hanno l'unico scopo di "stimolare e diffondere l'avversione verso il "culto cristiano" e verso coloro che professano tale fede travalicandosi finanche i limiti del buon costume espressamente alludendosi a pratiche pedofile dei sacerdoti". A nostro avviso, invece, si deve sempre poter parlare degli ambienti in cui tali reati vengono commessi, e si deve consentire a chiunque, sconvolto da questi eventi, di esprimere la propria rabbia e disillusione.
Nei prossimi giorni, per meglio affermare la liberta' di espressione, depositeremo un ricorso in Cassazione contro questo aspetto del provvedimento. 
Intanto i forum li abbiamo ripubblicati nel nostro settore "Di' la tua" e sono consultabili da chiunque.
La sentenza, gli atti giudiziari e tutti i particolari della vicenda: http://www.aduc.it/dyn/censura

ADUC - Comunicato Stampa - Giustizia. Illegittimo censurare bestemmie. Dissequestrati i forum dell'Aduc ... ma non si puo' parlare dei preti pedofili. Ricorso in Cassazione

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti


10 luglio 2008

Garante privacy: rinnovate le autorizzazioni generali per i dati sensibili e giudiziari

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Rinnovate le autorizzazioni generali per i dati sensibili e giudiziari

 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha rinnovato le autorizzazioni per i dati sensibili e giudiziari che saranno efficaci dal 1° luglio 2008 sino al  31 dicembre  2009.

I sette provvedimenti in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale riguardano datori di lavoro, operatori sanitari, associazioni, banche, assicurazioni, liberi professionisti, investigatori privati che per ragioni di lavoro o d'ufficio utilizzano dati di carattere giudiziario e sensibile (salute, origini etniche e razziali, opinioni politiche, convinzioni religiose, appartenenza a partiti o sindacati).

Le nuove autorizzazioni non recano significative modifiche rispetto a quelle in scadenza, alle quali sono state apportate solo alcune integrazioni relative a modifiche normative intervenute nei settori considerati.

[Autorizzazioni n. 1/2008, 2/2008, 3/2008, 4/2008, 5/2008, 6/2008, 7/2008]

 

Garante Privacy

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti


Technorati Tag: ,

CORSO INTENSIVO PER LA PREPARAZIONE DELL'ESAME DI AVVOCATO - Milano, ottobre/novembre 2008

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) CORSO INTENSIVO PER LA PREPARAZIONE DELL’ESAME
DI AVVOCATO

Dr. Dott. Valerio Sangiovanni LL.M.
(avvocato in due giurisdizioni e autore di oltre centoquaranta
pubblicazioni scientifiche)

PARERE MOTIVATO DI CIVILE
ATTO GIUDIZIARIO DI CIVILE
PARERE MOTIVATO DI PENALE

 

1°, 8, 15, 22 E 29 OTTOBRE; 5, 12, 19 E 26 NOVEMBRE 2008 Ogni mercoledì dalle 19.30 alle 21.00 PRESSO SEDE I.S.U., VIA SANTA SOFIA 9, 20122 MILANO

 

Informazioni

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Technorati Tag: , ,

07 luglio 2008

Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia per l’anno 2007

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Governo Italiano - Dossier

"Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia per l’anno 2007"

 

Nel corso della conferenza stampa sono stati esposti i dati di consuntivo provenienti dalle singole Amministrazioni dello Stato, a diverso titolo impegnate sul fronte del contrasto della droga e nella prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza nel nostro Paese.

 

Questi i punti più salienti della relazione:

  • Circa il 90% degli italiani disapprova decisamente il consumo di ogni tipo di droga, sia quella che viene definita “pesante”, sia quella che viene erroneamente considerata “leggera”, ritenendolo pericoloso per la salute delle persone.
  • Per quanto riguarda il numero delle persone che fanno uso di eroina, in costante diminuzione dal 2001, si osserva, in generale, una stabilità nella diffusione dell’uso. Si stima che 15 persone su 1000 abbiano utilizzato la sostanza almeno una volta nella vita. Di questi, almeno 3 persone su 1000 residenti hanno assunto, nel 2007, tale sostanza, somministrandosela in vario modo; solo 1 su 1000 ne ha fatto un uso pressoché quotidiano.
  • Relativamente al consumo di cocaina, il 2007 non evidenzia sostanziali differenze con le rilevazioni del 2006; sembrerebbe, quindi, attenuarsi il trend pluriennale di aumento registrato negli anni precedenti.
  • Per quanto concerne sostanze stimolanti e allucinogeni, si osservano solo leggeri aumenti nella popolazione generale rispetto al dato degli anni precedenti, anche se tali incrementi diventano significativi considerando il consumo di queste sostanze fra gli studenti.
  • Aumenta, invece, la diffusione dell’uso di cannabis; si osservano incrementi sia per ciò che riguarda il consumo “occasionale” (una o più volte negli ultimi dodici mesi), che per quanto concerne i consumi più frequenti (una o più volte negli ultimi trenta giorni e uso quotidiano).
  • Da segnalare che l’incremento maggiore si è osservato nel sesso femminile.
  • Però, contemporaneamente all’accennato incremento nei consumi da parte della popolazione generale, si rileva un leggero decremento per ciò che riguarda i consumi fra gli studenti (soprattutto tra i quindicenni).
  • Il 31,3% degli Italiani (fra i 15 ed i 64 anni) ed il 51% degli studenti (fra i 15 ed i 19 anni) ritiene "facile o piuttosto facile" reperire in breve tempo una qualsiasi sostanza psicoattiva illegale.
  • La sostanza percepita come maggiormente accessibile è la cannabis, seguita da cocaina, stimolanti, eroina e allucinogeni. È la discoteca il luogo maggiormente indicato dagli studenti ove poter reperire con facilità tutte le sostanze.
  • Anche la scuola viene indicata dagli studenti come luogo di possibile approvvigionamento e di spaccio in maniera differente per le singole sostanze.
  • I principali interventi di prevenzione svolti nel 2007 sono stati rivolti agli studenti (1'82% delle scuole ha attivato, per l'anno scolastico 2007-2008, progetti di prevenzione), alle famiglie (programmi di incontri basati sull'auto-aiuto o il reciproco aiuto tra le famiglie) e alla comunità locale (centri di associazione e counselling, spazi ricreativi e culturali).
  • Tra gli interventi di prevenzione selettiva e mirata sono da evidenziare diversi progetti rivolti in particolare ai giovani nei cosiddetti contesti ricreazionali (frequentatori di stadi di calcio, concerti, rave party, pub e locali notturni).
  • Il numero di controlli svolti per guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze psicoattive illegali nel 2007 dalle FF.00., rispetto all'anno precedente, è cresciuto del 200%.
  • Nel 2007 in tutte le Regioni e P.A. sono state condotte, a differenti livelli, attività di reinserimento sociale di tossicodipendenti (o ex), ed i campi maggiormente interessati sono stati quelli dell'occupazione e istruzione/formazione (attraverso l'erogazione di borse lavoro e/o tirocini o il reinserimento lavorativo), seguita da assistenza sociale di base (l'assistenza sociale e psicologica per le relazioni familiari dei consumatori, l'assistenza economica o legale) e da interventi in tema di alloggio (servizi o sussidi per l'affitto).

 

Governo Italiano - Dossier

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Technorati Tag: , ,

TUTELA DEL TERZO TRASPORTATO ALLA LUCE DI UNA RECENTISSIMA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Iusreporter.it - Documenti

TUTELA DEL TERZO TRASPORTATO ALLA LUCE DI UNA RECENTISSIMA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Successivamente all’entrata in vigore del nuovo codice delle assicurazioni abbiamo redatto un parere motivato sulla nuova tutela del terzo trasportato con specifico riferimento alla ipotesi di contrasto tra l’art. 141 del codice delle assicurazioni e gli artt. 2054 e 2055 del codice civile.

Il parere ha suscitato interesse trovando pubblicazione in diverse ed autorevoli riviste giuridiche.

Tuttavia evidenziamo che soltanto qualche giorno fa è intervenuta l’ordinanza n. 205 del 13 giugno 2008 della Corte Costituzionale che ha confermato la validità giuridica e la correttezza interpretativa della nostra impostazione su citata...

 

TUTELA DEL TERZO TRASPORTATO ALLA LUCE DI UNA RECENTISSIMA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - Leggi l'articolo su Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

04 luglio 2008

STRUMENTI DERIVATI E RESPONSABILITA'. PROBLEMATICHE TECNICHE E GIURIDICHE LEGATE ALLE OPERAZIONI DI SWAP - Cesena, 11 luglio 2008

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena – Biblioteca “Giovanni Ghirotti”

e

Corte Arbitrale Europea – Sezione Romagna

presentano

LA GIORNATA DI STUDIO

STRUMENTI DERIVATI E RESPONSABILITA’

PROBLEMATICHE TECNICHE E GIURIDICHE LEGATE ALLE OPERAZIONI DI SWAP

con il patrocinio di:
C o m u n e    d i    C e s e n a
Ordine degli Avvocati di Forlì - Cesena
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì - Cesena
Fondazione forense di Forlì – Cesena
CESDET – Centro Studi di Diritto Europeo delle Telecomunicazioni

Venerdì 11 luglio 2008 - Ore 10,30 – 13,30

Sala “Biagio Dradi Maraldi” - Cassa di Risparmio di Cesena  - Via Tiberti n. 5 - Cesena

Presiede
Avv. Emanuele Prati - Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Forlì – Cesena

Apertura dei lavori
Arch. Prof. Giordano Conti  - Sindaco di Cesena

Introduzione
Dott. Sergio Torelli - Fondatore di “Ingegna Finanza”

RELAZIONI

Gli strumenti derivati: aspetti finanziari
Ing. Prof. Paolo Di Antonio
Docente nell’Università di Teramo

Il contratto di swap: asimmetria informativa e nozione di operatore qualificato
Avv. Prof. Andrea Sirotti Gaudenzi
Docente nella Link Campus - University of Malta - Editorialista del gruppo "Il Sole 24 Ore"

Le responsabilità della banca e degli operatori finanziari
Dott. Mirko Margiocco
Giudice presso il Tribunale di Forlì

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA

La partecipazione all’evento formativo, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì - Cesena, dà diritto all’acquisizione di 3 crediti formativi. L’evento è in corso di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì - Cesena.

Per informazioni: tel. 0547.21225 – fax 0547.21326
www.ghirotti.it - www.dirittoeuropeo.it

MODULO DI ISCRIZIONE



www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

02 luglio 2008

Compensazione delle spese e rigetto della domanda di condanna per lite temeraria

Compensazione delle spese e rigetto della domanda di condanna per lite temeraria


Noto spesso che la domanda per lite temeraria viene avanzata …. temerariamente, in assenza, cioè:

dei presupposti per l’accoglimento;
di un danno.

Questo può comportare, come nella sentenza che pubblico, una statuizione di compensazione delle spese di lite, che talvolta equivale a … una condanna, nel senso che le spese legali superano la sorte stessa.
Pertanto, bisogna essere accorti [...]

Fonte: www.lexform.it

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Technorati Tag: , ,

Privacy e semplificazioni: intervento del Garante per l'ordinaria gestione amministrativa e contabile

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Privacy e semplificazioni
Intervento del Garante per l'ordinaria gestione amministrativa e contabile

Privacy meno burocratica soprattutto per piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani. Garanzie effettive per i cittadini. Sono i  principi alla base del provvedimento generale sulla semplificazione adottato dal Garante privacy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 e consultabile sul sito www.garanteprivacy.it. L'intervento dell'Autorità prosegue nel percorso di semplificazione degli adempimenti per alcune categorie già intrapreso e individua soluzioni concrete per agevolare ulteriormente l'ordinaria attività di gestione amministrativa e contabile in ambito pubblico e privato, soprattutto in quei casi in cui non sono trattati dati sensibili o giudiziari. Basta con i moduli lunghi e burocratici, basati sull'eccessivo uso di espressioni giuridiche che non aiutano a far comprendere ai cittadini come sono trattati i loro dati personali. Un'informativa snella, essenziale, efficace e un consenso richiesto solo nei casi veramente necessari, una tutela effettiva dei diritti dei cittadini: sono i principali obiettivi delle nuove linee guida del Garante.


Informativa. L'Autorità ha fornito indicazioni per la redazione di un'informativa unica per il complesso dei trattamenti di dati personali a fini esclusivamente amministrativi e contabili. Gli operatori possono anche redigere una prima informativa breve (un modello è stato messo a punto dal Garante) che può rinviare a un testo più articolato disponibile, su siti Internet, reti Intranet,  in bacheca o presso gli sportelli. L'Autorità ha invitato le associazioni di categoria a predisporre informative-tipo per determinati settori o categorie di trattamenti. Il Garante prevede anche di mettere a disposizione gratuitamente un kit di istruzioni concrete e fac-simili per semplificare gli adempimenti.


Consenso. Per quanto riguarda il consenso l'Autorità ha indicato i casi in non deve essere chiesto ad esempio quando i trattamenti sono svolti per adempiere ad obblighi contrattuali o normativi o quando i dati provengono da pubblici registri e elenchi pubblici, o sono relativi allo svolgimento di attività economiche.

 

Garante Privacy

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Related Posts with Thumbnails