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30 giugno 2008

Il Garante privacy al Comune di Roma: oscurate subito i dati sulla salute

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Il Garante al Comune di Roma: oscurate subito i dati sulla salute

É vietato diffondere dati sullo stato di salute. Il principio è stato riaffermato dal Garante privacy che ha disposto, in via d'urgenza, il "blocco" di dati sanitari pubblicati su tre siti web, tra cui quello istituzionale del Comune di Roma. "Invalido", "figlio di invalido per servizio" erano le diciture, in grado di fornire informazioni sulla salute, che comparivano in Internet accanto ai nomi di alcuni idonei a un concorso per istruttore di polizia municipale nella graduatoria pubblicata on line. Dubbi sulla liceità della loro diffusione erano stati segnalati al Garante da un cittadino. Con il "blocco" il Comune e le due società che gestiscono i siti hanno dovuto oscurare i dati sanitari dei concorrenti e limitarsi alla sola conservazione, in attesa di ulteriori accertamenti che il Garante ha avviato per valutare la conformità delle modalità di diffusione della graduatoria  al Codice privacy. Al provvedimento inibitorio di blocco, al quale il Comune di Roma ha già ottemperato, si è giunti al termine di una prima verifica dalla quale è emerso un grave illecito. Contrariamente a quanto previsto dalla legge, infatti, che vieta la diffusioni di dati sanitari, alcuni dei titoli di preferenza (invalido, figlio di invalido per servizio, di guerra ecc.) indicati accanto ai nomi dei concorrenti erano in grado di rivelare lo stato di salute dei partecipanti o dei loro familiari. Tali dati per la loro stessa presenza in Internet risultavano, peraltro, immediatamente accessibili a chiunque, attraverso una semplice  ricerca nominativa effettuata in rete, anche tramite i motori di ricerca. Il Comune ha immediatamente adempiuto al provvedimento del Garante.

Garante per la protezione dei dati personali

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti


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Graduatorie on line: no a elenchi separati per le categorie protette - privacy

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Graduatorie on line: no a elenchi separati per le categorie protette

Non si possono diffondere via web dati idonei a rivelare lo stato di salute di una persona, specie se questa appartiene ad una categoria protetta. É quanto ribadito dall'Autorità  nel richiamare due sedi provinciali del Ministero della pubblica istruzione che sul loro sito Internet avevano inserito i nominativi del personale cui sono riservati posti nei concorsi pubblici (in quanto appartenenti a categorie protette) in un elenco separato, che ne precisava le caratteristiche: "Gruppo 2  Disabili art 1 L.n. 68/99". La suddivisione dei riservisti in tre gruppi in base alla specifica disabilità, adottata da taluni uffici scolastici provinciali, era stata successivamente inibita, attraverso una circolare, dal Ministero della pubblica istruzione poiché questo tipo di trattamento di dati sensibili è eccedente rispetto all'obiettivo perseguito con la pubblicazione delle graduatorie e determina la diffusione di informazioni sullo stato di salute e sulle condizioni familiari degli interessati. Diversi uffici scolastici, tuttavia, avevano continuato a mantenere nella pubblicazione dei loro elenchi la suddivisione in gruppi.

A seguito di alcuni accertamenti, l'Ufficio del Garante ha individuato l'inadempienza dei due enti provinciali interessati ed ha constatato che la loro condotta non era conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. La dicitura utilizzata nel sito, infatti, riportava un dato in grado di rivelare lo stato di salute dei soggetti individuati. Ma soprattutto, ha sottolineato l'Autorità, non risultava espressamente prevista dalla normativa vigente la costituzione di una separata graduatoria dei soggetti appartenenti alle categorie protette.

L'Ufficio del Garante  ha pertanto richiamato l'ufficio invitandolo ad eliminare dalle graduatorie provinciali il separato "Elenco riservisti" " Gruppo 2  Disabili art. 1 L.n. 68/99" e ogni altra dicitura dalla quale si possa desumere l'appartenenza dei soggetti a specifiche categorie protette.

Da parte loro, i due uffici scolastici hanno immediatamente adempiuto e dato conferma al Garante dell'avvenuta cancellazione dell'elenco.

 

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26 giugno 2008

"Codice della Conciliazione in Italia ed all'Estero" (Maggioli, 2008) di Alessandro Bruni - libri

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E' appena uscito in libreria il nuovo testo:

"Codice della Conciliazione in Italia ed all'Estero" (Maggioli, 2008) di Alessandro Bruni

 

Il “Codice della conciliazione in Italia e all'Estero” risulta essere il primo in assoluto ad accorpare tutta la normativa nazionale in tema di conciliazione (aggiornato alle ultimissime disposizioni del 2008), la normativa comunitaria (aggiornato al testo definitivo della Direttiva europea su certi aspetti della mediazione civile e commerciale) e quella internazionale, oltre ad includere i regolamenti di conciliazione dei maggiori enti di conciliazione italiani e mondiali. Il tutto in aggiunta a delle risorse utili per il conciliatore e per coloro i quali praticano la conciliazione per studio o per lavoro.


- Codici e Fonti Normative
- Camere di Commercio
- Materia Societaria, Bancaria e Finanziaria
- Normativa Comunitaria
- Normativa Internazionale
- Regolamenti Nazionali
- Regolamenti Internazionali



Codice della conciliazione in Italia e all'Estero

ISBN: 8838745749
Collana: I Codici Maggioli
Edizione: 1
Copyright: Giugno 2008
Tipo Prodotto: Volume
Pagine: 415

Prezzo: Euro 20,00 IVA inclusa

 

 

 

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23 giugno 2008

Privacy e comunicazioni elettroniche. I Garanti Ue chiedono piu' sicurezza per cittadini e consumatori

Privacy e comunicazioni elettroniche
I Garanti Ue chiedono più sicurezza per cittadini e consumatori

Per i Garanti europei, il futuro quadro normativo in materia di privacy e comunicazioni elettroniche, sul quale stanno lavorando le istituzioni comunitarie, dovrà garantire più efficacemente la sicurezza delle reti e facilitare l'esercizio dei diritti degli utenti.

Il Gruppo Articolo 29, che riunisce le Autorità europee per la protezione dei dati, ha elaborato un parere sulle proposte di modifica della direttiva detta "e-Privacy" (2002/58) in materia di comunicazioni elettroniche. Va sottolineato che il pacchetto di proposte della Commissione comprende anche una "proposta di Regolamento" concernente l'istituzione di un'Autorità europea di regolazione del mercato delle comunicazioni, fra i cui compiti rientra la definizione di standard di sicurezza paneuropei.

Il parere dei Garanti europei, che risale alla fine di maggio, condivide alcune delle osservazioni contenute nel documento pubblicato sullo stesso tema dal Garante europeo per la protezione dei dati (10 aprile 2008). I Garanti concordano sull'opportunità di guardare alle reti in una prospettiva più ampia, data la loro natura sempre più spesso "mista" (pubblica/privata),  su alcuni emendamenti proposti dalla Commissione: in particolare, l'applicabilità delle disposizioni della direttiva a tecnologie quali le cosiddette "etichette elettroniche"  Rfid (in quanto utilizzano "reti di comunicazione elettronica disponibili al pubblico" per veicolare i segnali di trasmissione), e l'attribuzione del diritto di intraprendere azioni legali in caso di violazioni della normativa nazionale (ad esempio, in materia di spam) anche a soggetti non direttamente colpiti, ma comunque direttamente interessati, quali i provider di servizi Internet.

A tutto questo si aggiunge la proposta di estendere l'obbligo per i provider di servizi di comunicazione di notificare violazioni e/o rischi per la sicurezza delle reti a tutti gli "utenti" dei servizi di comunicazione elettronica (anziché ai soli "abbonati" a tali servizi); ciò dovrà avvenire secondo un approccio equilibrato che tenga conto dei costi e dell'impatto che tali notifiche possono esplicare sull'attività dei provider (ad esempio, in termini di danno di immagine). Inoltre, il Gruppo ha segnalato l'opportunità di ampliare la definizione di "sistemi di chiamata" contenuta nella direttiva 2002/58 (art. 13) includendovi i sistemi di "comunicazione" (per tenere conto degli sviluppi tecnologici legati, ad esempio, alla tecnologia Bluetooth, il cui funzionamento è difficilmente assimilabile ad una "chiamata" sul terminale dell'utente); ciò consentirebbe di garantire una protezione più efficace nei confronti delle comunicazioni indesiderate. Per lo stesso motivo, l'estensione del "diritto di intraprendere azioni legali" dovrebbe comprendere anche le violazioni dell'articolo 5.3 della direttiva, ossia l'uso e l'installazione, per esempio, di spyware.

 

Garante per la protezione dei dati personali

 

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Avvocati: stretta sul controllo disciplinare sugli iscritti all'albo. Alpa: Occorre una modifica delle norme sui procedimenti sulla correttezza dei legali

Avvocati: stretta sul controllo disciplinare sugli iscritti all'albo
Alpa: Occorre una modifica delle norme sui procedimenti sulla correttezza dei legali.
A siracusa due giornate di studio patrocinate dal Consiglio nazionale

 

Stretta sul controllo disciplinare sugli avvocati, a partire dalla possibilità per il cittadino di ricorrere contro l’archiviazione degli esposti disciplinari da parte degli ordini forensi e dal riconoscimento al Consiglio nazionale forense del potere di vigilanza e di segnalazione al ministero in caso di accertate omissioni sempre da parte degli ordini. L’efficienza del controllo sulla correttezza degli iscritti all’albo forense è un obiettivo che il Cnf si è posto tra quelli prioritari da affrontare nella più ampia riforma dell’ordinamento forense. Per questo sta lavorando a una serie di proposte di modifica del procedimento disciplinare, proprio per garantire la tutela dei cittadini e superare le difficoltà finora incontrate sia per la esiguità delle norme sia per una tendenza, per così dire, innocentista degli ordini locali. I dati numerici sui procedimenti disciplinari non sono confortanti. Secondo quanto riportato nella relazione per la inaugurazione dell’anno forense 200, nell’ultimo anno sono 98 gli ordini forensi dai quali non è pervenuto alcun procedimento disciplinare, mentre da quelli di Roma, Milano e Torino sono arrivati il maggior numero di processi (rispettivamente 20, 19 e 14).
Che questa sia una tematica sensibile per la categoria è emerso con nettezza  a Siracusa, nel corso di un convegno seminario organizzato dal consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa, in collaborazione con l’Unione degli ordini forensi della Sicilia e con il patrocinio del Consiglio nazionale forense, intitolato Professione forense o avvocatura? Il procedimento disciplinare presidio dei valori dell’avvocatura, che si concluderà domani.
Il presidente del Cnf Guido Alpa, e tutti i consiglieri intervenuti, hanno messo il luce la essenzialità del controllo disciplinare rispetto alla funzione dell’ordine forense e come garanzia di autonomia dell’avvocatura. “La connivenza tre gli ordini e gli iscritti deve essere superata per non dare soddisfazione a chi sostiene che la categoria forense si affida a privilegi corporativi. La riforma del procedimento disciplinare è essenziale per l’interesse della categoria e per l’interesse dei cittadini”, ha scandito Alpa riferendosi alla diffusa tentazione di archiviare gli esposti contro gli avvocati. Alla base di questa necessità di revisione delle norme che sovraintendono ai processi interni nei confronti degli avvocati c’è innanzitutto l’obiettivo di migliorare il rapporto con il cliente, consentendogli il ricorso contro le archiviazioni. Ma obiettivo del lavoro di restyling è anche quello di chiarire meglio le regole applicabili e di valutare le proposte che mirano a dissociare l’organo amministrativo (cioè il consiglio dell’ordine territoriale) dal collegio giudicante, eventualmente elevato a livello distrettuale. Alpa ha affrontato alcune questioni problematiche che dovranno trovare una risposta nella riforma: il rispetto di tempi procedurali che non favoriscano la prescrizione dell’azione disciplinare, la difformità di sanzioni comminate degli ordini in presenza di medesima violazioni e il divieto per il Cnf di appesantire la sanzione comminata in primo grado. “La realtà territoriale offre un panorama diversificato: in alcune zone il procedimento disciplinare ha un senso. In altre è difficile esercitare il controllo sugli iscritti”, ha sottolineato il vicepresidente Ubaldo Perfetti. “Per questo è fondamentale un’opera di sensibilizzazione su tutto il territorio”. Per il segretario Pierluigi Tirale “l’azione disciplinare deve essere tempestiva e obbligatoria sempre e non solo, come sostiene la Cassazione, quando il comportamento dell’avvocato ha anche un risvolto penale”. “La prospettiva dell’approfondimento della tematica, a dire il vero poco nota, è suggerita dall’esigenza, ormai ineludibile, che l’avvocatura si riappropri con autorevolezza di uno spazio che tradizionalmente le compete: la difesa dei valori di libertà e la tutela dei diritti dei cittadini che passa dal recupero dei valori dell’autonomia, della professionalità e delle credibilità della stessa classe forense”, ha spiegato spiega Glauco Reale, presidente dell’ordine degli avvocati di Siracusa.
Ogni aspetto del procedimento disciplinare è stato oggetto delle relazioni affidate ai consiglieri nazionali Lucio Del Paggio, Alessandro Bonzo, Giuseppe Bassu, Nicola Bianchi, dalle quali sono emersi i principali aspetti problematici: la convocazione e composizione del collegio giudicante, la formulazione della incolpazione, i sempre minori limiti di applicazione della legge sulla trasparenza al procedimento disciplinare, la necessità di una crescita di competenze nella tecnica decisionale e redazionale dei provvedimenti sanzionatori. “La prospettiva dell’approfondimento della tematica, a dire il vero poco nota, è suggerita dall’esigenza, ormai ineludibile, che l’avvocatura si riappropri con autorevolezza di uno spazio che tradizionalmente le compete: la difesa dei valori di libertà e la tutela dei diritti dei cittadini che passa dal recupero dei valori dell’autonomia, della professionalità e delle credibilità della stessa classe forense”, ha spiegato spiega Glauco Reale, presidente dell’ordine degli avvocati di Siracusa
Dal canto suo il Cnf, in attesa di formulare una proposta organica di riforma dell’ordinamento professionale, ha avviato una istruttoria sul procedimento disciplinare. Se ne sta occupando la commissione deontologia guidata da Marco Stefenelli che nell’aprile scorso ha scritto una lettera ai presidenti dei consigli dell’Ordine per coinvolgerli nell’iniziativa e rendere partecipata la riforma. Saranno formati tre gruppi di lavoro in rappresentanza degli ordini territoriale del nord, del centro e del sud, con l’obiettivo di realizzare eventualmente un documento guida relativo al procedimento disciplinare e alle tipologie di provvedimenti.
Domani si affronteranno i temi della prescrizione dell’azione disciplinare e dei rapporti con l’azione penale e delle impugnazioni, al Consiglio nazionale forense e  in Cassazione.

Consiglio Nazionale Forense 13/06/2008 - Visualizzazione dettagli

 

 

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19 giugno 2008

ANTITRUST: LIBERALIZZARE PER FAR RIPARTIRE IL PAESE. Strategici gli interventi su infrastrutture, carburanti, energia, trasporti, servizi pubblici locali, farmaci, professioni, distribuzione commerciale e servizi finanziari

ANTITRUST: LIBERALIZZARE PER FAR RIPARTIRE IL PAESE

Segnalazione a Governo e Parlamento. Strategici gli interventi su infrastrutture, carburanti, energia, trasporti, servizi pubblici locali, farmaci, professioni, distribuzione commerciale e servizi finanziari. Semplificare il quadro normativo e ridurre al minimo i regimi autorizzatori, anche a livello locale.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 9 giugno 2008, ha approvato una segnalazione al Governo e al Parlamento nella quale vengono esaminati i settori economici più importanti per il Paese ed evidenziati gli aspetti limitativi della concorrenza nei diversi mercati. Il documento, al quale sono allegate alcune schede settoriali, rappresenta un contributo di analisi tecnica che l’Autorità intende mettere a disposizione del legislatore.

Nella segnalazione vengono indicati i settori dove mancanza di concorrenza e lentezza del processo decisionale pubblico rappresentano un freno per la crescita del Paese: infrastrutture, energia, servizi pubblici locali, trasporti, distribuzione commerciale, carburanti, professioni e servizi finanziari costituiscono per l’Antitrust i comparti dove occorre intervenire. Di seguito le aree segnalate dall’Antitrust.

INFRASTRUTTURE, NO AI VETI INCROCIATI

Il nostro sistema produttivo è fortemente condizionato dagli oneri e dagli svantaggi connessi ai maggiori prezzi e alla minore qualità ed efficienza di servizi e risorse essenziali quali l’elettricità, il gas e i trasporti, diretta conseguenza di una dotazione infrastrutturale complessivamente deficitaria. Occorre che Governo e Parlamento individuino le priorità. Per eliminare i veti incrociati che bloccano la realizzazione delle opere occorre attribuire allo Stato centrale la funzione di decisore di ultima istanza sulle scelte relative alla realizzazione delle infrastrutture di interesse nazionale.

ELETTRICITÀ, INCENTIVARE GLI INVESTIMENTI SULLA RETE

Le insufficienze e le rigidità della rete di trasporto nazionale generano fenomeni di congestione locale e favoriscono la permanenza di situazioni di potere di mercato. Alle misure già previste dal regolatore occorre dunque affiancare ulteriori e più efficaci incentivi per potenziare la rete di trasmissione. È necessario inoltre introdurre una piena separazione proprietaria tra attività di distribuzione e vendita di energia elettrica nelle reti di distribuzione, anche alla luce delle recenti - e previste - aggregazioni di imprese ex-municipalizzate.

GAS, FAVORIRE L’ACCESSO DI NUOVI SOGGETTI

Servono interventi normativi e regolamentari finalizzati alla tempestiva definizione delle priorità relative ai nuovi investimenti infrastrutturali in capacità di importazione (tramite gasdotto e terminali di rigassificazione di GNL) e di stoccaggio di gas.

Parallelamente vanno introdotte misure che garantiscano l’accesso e la crescita di nuovi soggetti imprenditoriali: nello stoccaggio l’attuale assetto del settore e, in particolare, l’elevato grado di controllo esercitato dall’operatore dominante, condizionano, infatti, in misura significativa margini e opportunità per lo sviluppo di un effettivo confronto concorrenziale a beneficio dei consumatori finali.

Va rivista la disciplina sugli affidamenti in concessione del servizio di distribuzione, riducendo la durata del periodo transitorio per gli affidamenti diretti in scadenza e consentendone la rapida riassegnazione mediante gara.

A livello europeo occorre la creazione di una società europea delle reti di trasporto del gas, alla quale affidare, nell’interesse comunitario, la gestione delle infrastrutture nazionali.

FS, SÌ ALLA SEPARAZIONE PROPRIETARIA

Occorre procedere alla separazione proprietaria per eliminare la molteplicità dei ruoli e delle funzioni attualmente esercitati dal gruppo Ferrovie dello Stato, al tempo stesso operatore del servizio, gestore della rete e, per alcuni aspetti, regolatore del mercato. È inoltre necessaria una più chiara individuazione degli ambiti di servizio pubblico, quantificandone i relativi oneri e lasciando al mercato, attraverso il meccanismo della gara, la scelta del gestore. Per le tratte non remunerative si minimizzerà così l’entità del sussidio pubblico favorendo per gli altri casi la destinazione di almeno parte della rendita allo sviluppo dei collegamenti ad alta velocità e al finanziamento degli investimenti nelle infrastrutture logistiche necessarie allo sviluppo dell’intermodalità nel comparto del trasporto merci.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PRIVATIZZAZIONE E APERTURA DEI MERCATI

Le aspettative generate dalle iniziative di liberalizzazione dei servizi pubblici locali risultano, ad oggi, disattese. È prioritaria la loro privatizzazione per eliminare alla radice i conflitti di ruolo derivanti dai diffusi legami proprietari tra soggetto pubblico (regione o ente locale) e società affidataria del servizio. Solo in questo modo sarà possibile garantire una maggiore trasparenza e imparzialità delle procedure di selezione del gestore e una concorrenza efficace e non distorta tra imprese operanti nell’esercizio di attività pienamente liberalizzate (vendita di gas ed elettricità agli utenti finali). Un ruolo importante potrà essere svolto dalle fondazioni di origine bancaria.

Dove, per le caratteristiche dei mercati, non è possibile la concorrenza tra più operatori, dovranno essere garantite procedure di affidamento trasparenti e non discriminatorie.

Per il trasporto ferroviario locale, la distribuzione idrica, elettrica e di gas, caratterizzati da infrastrutture di rete (la cui proprietà deve restare pubblica) gli affidamenti non possono che essere di lungo periodo: si tratta, infatti, di settori che richiedono investimenti importanti, con un periodo di ammortamento significativamente lungo. Occorrerà dunque rafforzare il ruolo della regolazione per garantire la qualità, l’efficienza e l’economicità dei servizi, assegnando le competenze alle Autorità nazionali già esistenti.

LIBERALIZZARE ORARI ED APERTURE DEI NEGOZI

L’industria distributiva nazionale presenta, tuttora, una struttura non efficiente e sottodimensionata rispetto a quella di altri Paesi europei, proprio a causa di una regolazione che ostacola l’apertura di punti vendita con grandi superfici e in genere l’attivazione di nuovi esercizi. Occorre dunque eliminare questi vincoli ed evitare che siano riproposti nella normativa attraverso lo strumento della disciplina urbanistica o ambientale. Vanno abrogati i divieti in materia di vendita congiunta all’ingrosso e al dettaglio, e i vincoli presenti, nella normativa nazionale e locale, alla determinazione dei prezzi di vendita (per es. la regolamentazione in materia di vendite sottocosto e straordinarie) e alle modalità di esercizio dell’attività (per es. la regolamentazione di turni e orari – minimi e massimi - di apertura).

L’Autorità ricorda che l’attuale struttura della distribuzione commerciale comporta minore possibilità di scelte e prezzi più alti per i consumatori. La mancanza di grandi operatori esclude inoltre la presenza all’estero di catene commerciali italiane che potrebbero invece costituire un importante supporto per l’estero alle produzioni nazionali. Nel settore agroalimentare vanno individuate normative che, promovendo la concorrenza, migliorino le modalità di funzionamento e l’efficienza del settore con l’accorciamento della filiera.

CARBURANTI, PUNTARE SU GDO E OPERATORI INDIPENDENTI

Il regime di disciplina della distribuzione dei carburanti deve essere liberalizzato: le rigidità e le inefficienze della struttura distributiva incidono, infatti, sul costo finale dei carburanti, con effetti che interessano l’intero sistema economico. Vanno quindi eliminati i vincoli relativi alle distanze minime, alle superfici minime e agli standard qualitativi. Occorre inoltre liberalizzare gli orari massimi di apertura e rafforzare la competitività degli operatori di impianti di distribuzione non integrati a monte con la raffinazione e la logistica. A questo fine vanno valutati interventi normativi che obblighino i titolari di infrastrutture logistiche a riservare a terzi una quota della capacità complessiva dei rispettivi depositi e inducano i soggetti che controllano gli impianti di raffinazione di prodotti petroliferi a cedere quantitativi di prodotto, in particolare a operatori di minori dimensioni che non siano in grado di approvvigionarsi sul mercato internazionale.

FARMACI, MENO VINCOLI PER LE FARMACIE, INCENTIVARE I GENERICI

Occorre una significativa semplificazione dei requisiti e degli adempimenti, previsti a livello locale, per la distribuzione dei farmaci: si tratta di normative che ostacolano la diffusione di canali distributivi alternativi alle farmacie. Vanno eliminati la riserva della titolarità della farmacia a farmacisti e società di farmacisti e il limite massimo delle quattro licenze in capo ad uno stesso soggetto. Occorre inoltre rivedere il sistema di autorizzazione e localizzazione delle farmacie, del tutto inadeguato per una razionale e soddisfacente distribuzione territoriale degli esercizi, che va, invece, garantito con la previsione di un numero minimo di farmacie, anziché un numero massimo. A livello produttivo occorrono iniziative orientate a favorire l’ingresso dei farmaci generici, senza tuttavia scoraggiare gli incentivi all’innovazione.

PROFESSIONISTI, PROSEGUIRE L’AZIONE DI MODERNIZZAZIONE

Nel comparto dei servizi professionali alle misure concorrenziali introdotte nella scorsa legislatura è seguita, a volte, l’adozione di interventi normativi speciali di segno opposto. Dall’indagine conoscitiva svolta dall’Autorità emerge una realtà non confortante, caratterizzata dalla diffusa permanenza di una sostanziale impermeabilità dei codici deontologici alle esigenze di modernizzazione.

L’accesso alla professione deve essere, in linea di principio, libero. Il prezzo dei servizi dovrebbe essere stabilito d’intesa tra le parti. In alcune circostanze, le esigenze di tutela dei consumatori possono giustificare la previsione, in via eccezionale, di tariffe massime che devono però essere concretamente stabilite in modo più trasparente e immediatamente percepibile per il consumatore, specie con riferimento agli atti standardizzati.

È auspicabile l’istituzione di corsi scolastici e universitari che consentano di conseguire direttamente l’abilitazione. L’imposizione dell’esame di Stato va valutata secondo le circostanze. L’eventuale periodo di tirocinio deve essere proporzionato alle esigenze di apprendimento pratico delle diverse professioni e potersi svolgere non solo presso il professionista, ma anche presso strutture, pubbliche e private.

Vanno abrogate le limitazioni numeriche agli accessi previsti per alcune professioni, come per esempio nel caso dei notai e dei medici del servizio sanitario nazionale.

Gli ordini devono tutelare la correttezza degli iscritti nello svolgimento della prestazione professionale e l’aggiornamento. I codici deontologici devono prevedere unicamente norme di tipo etico, a garanzia degli interessi dell’utente e della libertà e autonomia del professionista.

BANCHE, INFORMAZIONI PIÙ CHIARE PER I CONSUMATORI

Occorre consolidare i progressi conseguiti con le recenti modifiche normative, promuovendo una maggiore semplificazione, trasparenza e comparabilità delle informazioni con l’introduzione di fogli informativi sintetici e di indicatori di spesa complessiva. Vanno ridotti i tempi e costi delle procedure di trasferimento del rapporto contrattuale (portabilità dei conti correnti e surrogazione dei contratti di mutuo) e rafforzati gli strumenti di tutela del consumatore con l’introduzione di garanzie sulla durata delle condizioni offerte e il controllo amministrativo sulle clausole vessatorie. Specifica attenzione va rivolta inoltre ai profili relativi alla governance delle imprese bancarie, per evitare o ridurre gli effetti negativi – in termini di incentivi all’efficienza, alla trasparenza e alla concorrenza – di assetti proprietari e organizzativi caratterizzati dalla commistione tra funzioni di gestione e responsabilità strategiche e di controllo, da situazioni di conflitto di interessi e, in alcuni casi, da condizioni di sostanziale non contendibilità del controllo.

ASSICURAZIONI, ANCORA POCA CONCORRENZA

La liberalizzazione del settore assicurativo ha dato risultati insoddisfacenti in termini di prezzi, qualità delle prestazioni e intensità delle dinamiche concorrenziali. Occorrono ulteriori interventi di semplificazione delle informazioni alla clientela, con modelli contrattuali standardizzati che separino chiaramente le coperture a maggiore diffusione dalle clausole di estensione delle garanzie. Va incrementata la trasparenza delle condizioni economiche del rapporto, ad esempio per quanto riguarda la variazione del premio futuro in caso di presenza/assenza di sinistri nel corso del periodo assicurativo, proprio per incoraggiare la mobilità, oggi molto bassa, della domanda.

Nella distribuzione è necessario passare ad un sistema in cui la remunerazione dell’agente sia sempre più rappresentata dalle commissioni corrisposte dai clienti per l’attività di consulenza e assistenza, prestata nella vendita e nella gestione dei prodotti assicurativi, anziché dalle provvigioni delle compagnie. Verrebbe in questo modo realmente incentivato un sistema distributivo indipendente e slegato dal potere contrattuale delle compagnie.

RIDURRE NORME ED AUTORIZZAZIONI

Per l’Autorità è prioritario ridurre, semplificare e razionalizzare il quadro normativo, ricorrendo ai testi unici e ai codici. Per ciascun settore economico occorre verificare la necessità e proporzionalità delle procedure amministrative previste, eliminando quando è possibile l’assenso preventivo della pubblica amministrazione. La verifica andrebbe ripetuta nel tempo alla luce dell’evoluzione del contesto economico e tecnologico. Dovrebbe essere attuato il progettato sportello unico per le imprese.

Andrebbe riconosciuta all’Antitrust la legittimazione ad impugnare, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, l’atto amministrativo a carattere generale in contrasto con la disciplina della concorrenza.

Roma, 11 giugno 2008

Agcm.it - comunicato stampa del 11/06/2008

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti


Blogger italiano condannato per stampa clandestina con una sentenza del Tribunale di Modica... Risposta a una lettrice

Rispondo volentieri a questa richiesta inviatami tramite il blog di Iusreporter.it

salve Avv.to
non c'netra niente ma ho linkato sul mio sitoblog il Suo
ha letto di qeul blogger condannato? legga qui e se ha tempo ci spieghi qualcosa in più? puo' farlo? grAZIE di tutto il link informativo di quello che dicevo
http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2321322
saluti da firenze
denise

Gentile Denise,

ho anch'io appreso la notizia dal Web.

Un blogger italiano è il primo ad essere condannato perché considerato alla stregua di stampa clandestina, perché pubblicato in barba alle normative sull'informazione, sanzionato in particolare perché la sua periodicità non è regolare. Lo storico [...], che cura quel blog apprezzato da molti, ha subito per questa ragione una condanna pecuniaria presso il Tribunale di Modica

Fonte: Punto Informatico

 

Non conosco ancora il testo della ormai famosa sentenza, e quindi allo stato posso solo fare alcune considerazioni di carattere generale sulla vicenda.

 

La legge sulla stampa (legge 47/1948) prevede il reato di "stampa clandestina": "Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000" (art. 16).


L'art. 5 della legge richiamata stabilisce che "Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi".

 

Successivamente, è intervenuta la legge 62/2001 sull'editoria, la quale ha introdotto un'ampia nozione di "prodotto editoriale": "Per 'prodotto editoriale', ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici" (art. 1).

 

Secondo detta legge "Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948", vale a dire, per quel che qui interessa, all'obbligo di registrazione presso il tribunale di cui si è detto.

 

L'art. 7 del successivo decreto sul commercio elettronico (D.L.vo 70/2003) precisa però che "La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62".

 

Quest'ultima disposizione è poco chiara e lascia spazio a problemi interpretativi. Parrebbe affermare che la registrazione di una testata editoriale telematica presso il tribunale sia obbligatoria solo qualora il prestatore del servizio intenda avvalersi dei benefici previsti dalla legge 62/2001 sull'editoria. In caso non intenda avvalersi di siffatti benefici, non sarebbe invece tenuto alla registrazione presso il tribunale.

 

Tale interpretazione pare purtroppo non essere stata accolta dal Tribunale di Modica, che invece avrebbe ritenuto sussistente il reato di stampa clandestina di cui si è detto a carico del blogger.

 

Quanto accaduto, ove confermato, sarebbe un'ulteriore testimonianza delle rilevanti questioni che stanno emergendo negli ultimi anni con riguardo al fenomeno dei blog, questioni che non hanno sinora trovato risposte chiare a causa di normative confuse e ormai inadeguate e della scarsa dimestichezza con le nuove tecnologie dimostrata in più occasioni dal legislatore italiano.

 

Cordiali saluti

Avv. Giuseppe Briganti


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16 giugno 2008

INFLAZIONE: A MAGGIO RECORD DAL 1996

INFLAZIONE: A MAGGIO RECORD DAL 1996

L’istat ha comunicato l’indice dei prezzi relativi all’inflazione (NIC con tabacchi) che è risultato pari a 136,5 facendo registrare un aumento del +0,5% rispetto al mese di aprile 2008 e del +3,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il dato è risultato il più alto da 12 anni in particolare da AGOSTO 1996

Si veda http://www.rivaluta.it/inflazione.htm

Anche per l’indice FOI e IPCA si sono registrati aumenti importanti

In particolare l’indice FOI senza tabacchi, utilizzato per aggiornare canoni d’affitto e assegni di mantenimento al coniuge separato, è aumentato su base mensile dello 0,5% e del 3,5% su base annua.

L’indice IPCA (Indice armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi dell’Unione europea) è risultato uguale a 108,4 con una aumento mensile dello 0,6% e un aumento annuo de +3,7%

A cura di www.rivaluta.it

 

Link UTILI

http://www.rivaluta.it/inflazione.htm tutti i dati e le serie storiche sull’inflazione

http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/precon/20080613_00/testointegrale20080613.pdf

il comunicato ufficiale dell’ISTAT



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La Mosca sul cappello - Rivista tecnica di avanguardia nel diritto, nella politica, nelle arti

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La Mosca sul cappello - Rivista tecnica di avanguardia nel diritto, nella politica, nelle arti

Manifesto

La mosca sul cappello vuole essere uno spazio tecnico e di avanguardia nei campi del diritto, della politica e delle arti. Il titolo si deve all’uso filosofico di sottoporre ai dupondii – appellativo giustinianeo che si riferisce agli studenti del primo anno della giurisprudenza - un indovinello, chiedendo loro se, esistendo una norma che vieta ai passeggeri di salire sui tram portando a bordo con sé animali, un distinto signore che, entrando, abbia una mosca posata sul suo cappello violi o meno la norma. Ebbene, Noi vi riproponiamo di volta in volta questo indovinello, nelle sue sfumature e applicazioni, con labor limae e violenza:

Noi vi parliamo di QUESTIONI MESCHINE E DI UNA POLIS OPACA,

della necessità della Decisione, delle maglie dell’Eccezione. Noi siamo accademici, perché delle accademie condividiamo il rigore metodologico, la fatica scientifica, la libera ricerca: lo studio come professione, come Vocazione. Ma noi non vogliamo che questo lavoro paziente di ricerca resti chiuso, come la mentalità occulta delle istituzioni burocratiche e paternalistiche impone, nelle camerette, nelle biblioteche vuote, negli scaffali di polvere.

Noi vorremmo mangiare davvero in salsa piccante i nostri Maestri, i maestri non considerati.

È a loro che questa rivista viene idealmente dedicata: penso in primo luogo ai miei professori, ed alle loro opere. Noi vogliamo uno stile futuristico, perché solo con la violenza e la sperimentazione delle parole si può portare alla luce la polvere splendida dei testi seri. Noi vogliamo che il pubblico venga spinto all’azione ed al dubbio al contempo, paradosso sottile ed indovinello.

Noi vogliamo abbandonare i paradigmi oramai di polvere entro cui il diritto, la politica e le arti sonnecchiano e sbadigliano.

Abbiamo una necessità politica: non pensiamo si possa ancora scrivere accettando postulati come il concetto di norma ed il soggetto universale di diritto, apodittiche etichette come Stato di diritto e diritti umani, le parole del tutto e solo emotive come democrazia. Abbiamo una volontà politica, dove per politica intendiamo riproporre l’autonomia concettuale della disciplina, che si basa su categorie proprie: quelle di Amico e di Nemico.

Noi abbiamo finalmente dei nemici. E questo ci rende finalmente vivi, pensanti, arditi.

Noi siamo partigiani futuristi, siamo tellurici pezzi d’accademia.

Quel signore con la mosca sul cappello, dovrà al fine pagare il fio della sua violazione?

La Mosca sul cappello

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti


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Alpa (Cnf): Si' alle Adr ma occorre dare sistematicita' alla legislazione nazionale

Alpa (Cnf): Sì alle Adr ma occorre dare sistematicità alla legislazione nazionale.
Il legislatore è passato da un eccesso all’altro: dal silenzio a tante norme disorganiche.

“Sui sistemi alternativi di risoluzione delle controversie il legislatore italiano ha preferito seguire la strada di interventi settore per settore, dalla subfornitura alle controversie societarie e da ultimo nella legge sulla class action, definendo per ciascuno regole difformi e organismi deputati diversi. Questo non ha fatto che moltiplicare i riti processuali, creando confusione e ponendo problemi nella stessa interpretazione delle norme”. L’analisi critica del sistema italiano di Adr è del presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, che ieri ha parlato nel corso del convegno Risolvere le controversie senza ricorrere ai tribunali, organizzato dallo stesso Cnf in partnership con la British Italian Law Association (Bila), proprio per indagare pregi e difetti delle due esperienze, italiana e inglese, a confronto.
Le questioni aperte sulle Adr sono ancora tante e l’avvocatura, in questo inizio di legislatura, vuole suggerire un metodo per affrontarle. D’altra parte, l’adesione del Cnf al sistema delle misure alternative di risoluzione delle controversie è convinta, ha spiegato Alpa, come dimostrano le numerose iniziative concrete avviate: da ultimo la costituzione, insieme al conciliatore bancario Abi, al notariato e ai commercialisti, di una associazione per la promozione della cultura conciliativa; la richiesta agli ordini forensi locali di istituire camere di conciliazione; i corsi avviati dalla Scuola dell’avvocatura per formare i conciliatori. “Più che i notai o i commercialisti, sono gli avvocati i professionisti più adatti per proporsi come conciliatori”, ha sottolineato Alpa.
La confusione in cui spesso è incorso il legislatore italiano è stata sottolineata più volte nel corso degli interventi. Lo ha ribadito Stefano Azzali, della Camera arbitrale nazionale e internazionale di Milano, collegata alla Camera di Commercio, che ha denunciato “il vizio di fondo di considerare le Adr come un salvagente per la giustizia che non funziona”. Azzali ha però evidenziato, partendo dai dati sempre più significativi del sistema camerale (a Milano si è passati da 169 casi del 2003 ai 654 casi nel 2007, di valore anche significativo che è arrivato ai 162mila euro nelle conciliazioni business to business), che anche in Italia il sistema è sempre più apprezzato e che il trend è in costante crescita. Gli avvocati stanno superando il timore di vedersi quote di mercato sottratte e i giudici, a loro volta, guardano alle Adr con meno diffidenza: prova ne è che nella corte di appello di Milano sarà aperto un ufficio ad hoc frutto del progetto Conciliamo che coinvolge Corte di appello e camera di commercio.
Che le Adr comportino però un cambio di mentalità anche per gli stessi avvocati è un dato acquisito. Lo ha spiegato bene Michele Marchesiello, ex giudice, che ha focalizzato l’attenzione sulla necessitata interazione, nel sistema italiano basato sulla tutela dei diritti e non degli interessi, tra le Adr e la giurisdizione: “Parte dell’avvocatura è ancora ostile. Invece credo che rispetto alla cultura giuridica in Italia sia utile prevedere una mediazione che, attraverso il giudice, sia affidata a conciliatori”.
L’esperienza inglese ha dimostrato che un sistema di Adr efficace ha conseguenze positive in generale sull’economia di un paese. Domenico Di Pietro, dello studio legale Chiomenti, ha raccontato che da quando è in vigore l’English arbitration act, in poco meno di dieci anni Londra è diventata la piazza più richiesta al mondo per le risoluzioni consensuali delle controversie, nonostante gli alti costi dei servizi legali. Ma in Italia, il passaggio dalla teoria alla pratica è ancora difficoltoso. “Nonostante l’apprezzamento generale riguardo la conciliazione societaria introdotta con la riforma Vietti, in pratica non mi risulta che in questi quattro anni ci sia stato un ricorso massiccio”, ha commentato Daniele Santosuosso, ordinario a La Sapienza di Roma. “La ragione sta probabilmente nella propensione del management a difendere comunque le proprie scelte. Più chance può avere la conciliazione commerciale”. Peter Wood, presidente di Bila, ha spiegato che il successo inglese della mediazione sta nei costi del sistema giudiziario e nel consenso dei clienti. Per questo è importante che in Italia gli avvocati comprendano bene il sistema e se ne facciano promotori presso i loro assistiti. “La mediazione è un efficace strumento per trovare un accordo prima di qualsiasi processo”. Sarah Walker, Bird & Bird, ha ricordato che dal 1998 in Gran Bretagna gli avvocati hanno l’obbligo di considerare l’opportunità della mediazione.

Consiglio Nazionale Forense - Visualizzazione dettagli

 

 

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11 giugno 2008

Attenzione all'e-mail con oggetto "Studio Legale - Rimborsi per i Cittadini Italiani" proveniente da un fantomatico "Studio Legale No Profit"! Non aprite l'allegato: è un virus!

Come molti, ho ricevuto oggi il messaggio sotto riportato. Si tratta dell'ennesimo tentativo di diffondere un virus... Attenzione quindi: il "modulo in allegato" è in realtà un file ZIP contenente il virus Trojan-Downloader.Win32.Agent.lyg! (Fonte: www.ilnavigatore.org).

Maggiori informazioni su questo virus qui (trendmicro.com).

 

Avv. Giuseppe Briganti

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"From: 'Studio Legale No Profit' [...]

To: [...]

Subject: Studio Legale - Rimborsi per i Cittadini Italiani

ROMA li 10/06/2008

Alla cortese attenzione dei Cittadini Italiani,

Dopo la decisione del Garante per la Privacy sulla vicenda dell’elenco dei contribuenti pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, abbiamo il piacere di informarvi che abbiamo vinto la battaglia.

Alla luce del provvedimento del Garante, milioni di Cittadini Italiani i cui dati sensibili sono stati violati, possono finalmente ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Per tale motivo abbiamo predisposto il modulo in allegato che tutti i cittadini Italiani devono scaricare, compilare, e inviare per ricevere l’immediato risarcimento di 1.000 Euro

per ciascun familiare per la grave violazione della privacy subita.

Distinti Saluti.

Avv. Claudio Corbetta

Studio Legale No Profit
Viale [...]
00195 Roma
[...]"

 

 

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Tutela della persona e orientamento sessuale - Strumenti, tecniche e strategie contro la discriminazione - Bologna, 13/06/2008

Venerdì 13 giugno 2008, ore 14,00.
Tutela della persona e orientamento sessuale - Strumenti, tecniche e strategie contro la discriminazione
Incontro presso la
Facoltà di Giurisprudenza
Sala delle Armi, Via Zamboni, 22 – Bologna

Esauritasi quella fase storica che vedeva nella condotta sessuale tra persone dello stesso sesso un fatto moralmente riprovevole e perseguibile penalmente, svuotatosi il successivo paradigma che vedeva nell'omosessualità un fatto meramente privato cui non poteva riconoscersi alcuna rilevanza agli occhi del diritto, la cultura ed il diritto odierni faticano ancora a riconoscere nell'orientamento sessuale una caratteristica personale espressione dei valori essenziali di cui la persona umana è portatrice, come tale da riconoscere, proteggere, celebrare. La normativa antidiscriminatoria vigente nel nostro Paese soffre, è ormai noto, di una cronica carenza di occasioni applicative, vuoi per l'incompletezza delle disposizioni, vuoi per la reticenza delle vittime, vuoi per la mancanza di organismi indipendenti di sostegno alle vittime.

Attraverso le riflessioni di costituzionalisti, esperti di diritti umani, giuslavoristi, magistrati, avvocati e garanti per i diritti (significativa la presenza dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e dell'Ombudsman svedese contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale), il convegno organizzato dal Centro Europeo Studi sulla Discriminazione (CESD) e da Avvocatura per il diritti LGBT- Rete Lenford costituirà l'occasione per continuare a riflettere sulle coordinate teoriche della discriminazione basata sull'orientamento sessuale, le sue manifestazioni concrete, le strategie di contrasto sulla base della normativa esistente. Costituirà inoltre momento di scambio di buone pratiche e di aggiornamento sulle novità giurisprudenziali e legislative, in particolare per quanto concerne le recenti proposte di legge contro l'istigazione a discriminare e la violenza omofoba.

 

Scarica la brochure

 

 

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09 giugno 2008

Danni da fauna selvatica: la legittimazione passiva e' della Regione

Danni da fauna selvatica: la legittimazione passiva è della Regione


Corte di Cassazione Sezione Terza civile Sentenza n. 8953 del 7 aprile 2008
Svolgimento del processo
Con la sentenza ora impugnata per cassazione il giudice di pace di Ceva ha condannato il Ministero delle Finanze al pagamento di una somma di danaro in favore del F. a titolo di risarcimento del danno subito dal motociclo dell’attore. In [...]

Fonte: www.lexform.it

 

 

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L'indagine Eurobarometro sulla protezione dati nell'Unione europea: ancora molte ombre

L'indagine Eurobarometro sulla protezione dati in Ue: ancora molte ombre
Il 64% dei cittadini europei è preoccupato per la propria privacy

Per la quarta volta, dal 1991, un'indagine Eurobarometro prende in esame la percezione di cittadini ed imprese rispetto alla protezione dei dati personali in Europa (http://ec.europa.eu/...pdf; http://ec.europa.eu/...pdf). Il quadro che emerge è molto composito.

Il campione comprende circa 27.000 cittadini nei 27 Paesi UE e 4.835 imprese ("titolari di trattamento"), intervistati ad inizio 2008.  Le domande poste ai due gruppi, seppure formulate e organizzate in modo diverso, hanno riguardato sostanzialmente la conoscenza della normativa nazionale e dei propri diritti/doveri, la percezione del livello di pericolo per i propri dati personali, anche rispetto all'uso di Internet, la conoscenza delle autorità nazionali e del loro lavoro,  il rapporto fra protezione dati e sorveglianza per finalità connesse alla lotta contro il terrorismo.

Sul versante cittadini, colpisce soprattutto l'elevata preoccupazione manifestata in tutti i Paesi per i propri dati personali (media: 64%), un dato che rimane sostanzialmente invariato nel corso degli anni; in Italia, tuttavia, solo 12 persone su 100 si dicono "molto preoccupate" al riguardo. I cittadini hanno scarsissima fiducia, in particolare, nelle società che fanno marketing, nelle centrali rischi e nelle agenzie di viaggio, mentre si fidano dei medici, delle forze dell'ordine e degli organismi di previdenza sociale – ed il livello di fiducia in questi ultimi soggetti è andato crescendo negli anni. Quali sono gli elementi positivi? In primo luogo, il fatto che la stragrande maggioranza dei cittadini sappia di avere alcuni diritti rispetto ai propri dati personali (opporsi all'uso per scopi di marketing diretto, dare il consenso, chiedere la cancellazione o rettifica) compreso il diritto ad un'informativa adeguata (2/3); l'Italia si allinea sulla media europea in questi ambiti. Va poi sottolineato che più dell'80% sa che si corrono rischi specifici su Internet e che sono necessarie cautele adeguate a protezione dei dati; più del 40% di chi usa Internet (una percentuale molto più alta rispetto al 2004) sa che esistono tecnologie che possono aiutare gli utenti a difendersi, ad esempio, dal rischio di un furto di identità,  e 1 su 4 vi ha fatto ricorso.

Sono però più numerose le ombre, come dicevamo. Più della metà dei cittadini non ritiene che la protezione offerta ai propri dati (dalle norme nazionali) sia sufficiente; più di un terzo, in media, non sa che un cittadino ha diritto al risarcimento in caso di danni derivanti da abusi dei suoi dati personali (in alcuni Paesi questa percentuale supera la metà degli intervistati); la metà non sa che ha il diritto di accedere ai propri dati personali detenuti da terzi. Appena 1 cittadino su 6 (17%) sa che non si possono trasferire dati verso Paesi extra-Ue che non garantiscono un livello adeguato di protezione (in Italia appena il 13% ne è consapevole). E poi: solo il 28% sa che esiste un'autorità nazionale incaricata della protezione dei dati (in Italia 1 cittadino su 3 ne è consapevole) – un dato che non è cambiato rispetto a quattro anni fa. Sembra quindi che ci sia molto da fare, soprattutto per sensibilizzare i cittadini rispetto ai propri diritti e far conoscere le attività ed i poteri delle autorità nazionali – anche perché un dato comune è che la conoscenza di diritti e doveri aumenta con il livello di educazione e l'età degli intervistati. Il fattore educazione risulta quindi estremamente importante: è su questo versante che le autorità sembrano chiamate ad impegnarsi di più.

Per quanto riguarda le "imprese", l'indagine mostra invece qualche ombra in meno. La metà non crede che le norme nazionali siano in grado di tutelare sufficientemente i cittadini, e circa il 50% non ritiene sufficiente l'armonizzazione delle norme a livello europeo; tuttavia, 9 imprese su 10 vedono positivamente l'esistenza di norme (nazionali ed europee) a tutela dei diritti dei cittadini in questo ambito, e solo 3 imprese su 10 non adottano misure di sicurezza nei trasferimenti di dati personali effettuati attraverso Internet (prassi comune al 65% di esse). Oltre la metà sa che esistono strumenti (come le Pet, Privacy Enhancing Technologies) che consentono di potenziare la tutela della privacy online; in Italia la percentuale è superiore al 65%.  La consapevolezza dei doveri legati alla normativa in materia è diffusa, e qui l'Italia guida la classifica: il 96% delle imprese italiane sa che deve fornire un'informativa sulla privacy (o una privacy policy) e la aggiorna regolarmente, e più di 2/3 verifica quante volte la policy sia visitata dagli utenti. Ben 4 imprese su 10 in Italia hanno contattato il Garante (soprattutto per chiarimenti sulla normativa e/o in materia di notificazione dei trattamenti) – contro una media europea del 13%. Per l'80% delle imprese, inoltre, occorre concentrarsi in futuro su norme più armonizzate in materia di informativa, e ben il 75% chiede maggiori chiarimenti sull'applicazione di definizioni e concetti-chiave della direttiva UE. Ancora una volta, c'è spazio per le attività di sensibilizzazione ed educazione da parte delle autorità di protezione dati; occorre rilevare, in modo particolare, che le iniziative adottate negli ultimi anni anche dalla Commissione europea e dal Gruppo Articolo 29 per una "migliore attuazione della direttiva" si sono concentrate sugli stessi obiettivi. Tuttavia, resta evidentemente ancora molto da fare.

Un discorso a parte merita il rapporto fra protezione dati e lotta al terrorismo, sul quale cittadini ed imprese hanno manifestato lo stesso atteggiamento. La maggioranza è nettamente favorevole ad una sorveglianza potenziata (telefono, Internet, linee aeree), ma è anche nettamente contraria a misure generalizzate e di durata illimitata. Sì, dunque, a misure di sorveglianza più severe se finalizzate alla lotta contro il terrorismo internazionale, ma deve trattarsi di misure limitate nel tempo e focalizzate su alcune categorie di soggetti (ad esempio, solo soggetti sospettati di appartenere ad organizzazioni di stampo terroristico – indicazione espressa da circa 1/3 degli intervistati).

 

Garante per la protezione dei dati personali

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti


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Corso Intensivo IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA - Milano, 19/20 Giugno 2008

logo ANORC, Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva

Corso Intensivo
IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
19 – 20 Giugno 2008
Milano
Palazzo Affari – Ai Giureconsulti
organizzato da
ANORC

con il patrocinio
Assintel
Xplor
Assosoftware

Il corso, strutturato in due giornate, si rivolge a imprese e professionisti interessati ad acquisire le necessarie competenze giuridiche e fiscali da un lato, tecniche ed organizzative dall’altro, sulla conservazione sostitutiva e la fatturazione elettronica.

Il corso permetterà di implementare nella propria organizzazione dei Sistemi di Gestione Documentale evoluti ed applicare le nuove disposizioni legislative in materia di fatturazione elettronica, archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva dei documenti aziendali e rilevanti ai fini tributari.

Scheda completa del Corso

 

 

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03 giugno 2008

Contrassegno Siae - Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 12 febbraio 2008 (dep. 2 aprile 2008), n. 13810

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 12 febbraio 2008 (dep. 2 aprile 2008), n. 13810 - Pres. Lupo, est. Petti


Contrassegno SIAE. Si impone l'assoluzione con la formula "il fatto non sussiste" se la fattispecie contestata contempla, come elemento costitutivo tipico, la mancanza del contrassegno SIAE (effetti della Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Schwibbert, 8 novembre 2007)

"Il principio di prevalenza e la diretta efficacia del diritto comunitario comportano come ineludibile conseguenza che i precetti penali, per i quali vige il principio di riserva di legge statale, siano influenzabili, pur indirettamente, dalla normativa sovranazionale con funzione mitigatrice nel senso che questa non può creare nuove ipotesi di reato o aggravare la responsabilità di un soggetto, ma può restringere l'ambito del penalmente rilevante e introdurre nuove cause di giustificazione ; ad esempio, non può essere addebitabile ad un agente un comportamento conforme alle prescrizioni comunitarie o negato un diritto di libertà sancito dai trattati.
In esito alla decisione della Corte di Lussemburgo, il giudice nazionale deve disapplicare - fino al momento in cui sarà perfezionata la procedura di notifica- la regola interna che impone l'obbligo di apporre sui supporti il marchio Siae in vista della loro commercializzazione."

Il testo completo della sentenza su Penale.it

 

 

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Stop alle carte fedelta' se spiano nel carrello della spesa

Stop alle carte fedeltà se spiano nel carrello della spesa
Il Garante applica una sanzione di 54mila euro

La Gs non potrà utilizzare i dati già raccolti con le fidelity card offerte ai clienti, scrutare il contenuto dei carrelli della spesa, "profilare" consumatori inconsapevoli e sulla base dei loro gusti, scelte e volumi di spesa inviare, senza consenso,  pubblicità per posta, e-mail o sms.

L'alt è arrivato dal Garante privacy che ha sanzionato la Gs con una multa da 54 mila euro per non aver  informato correttamente la clientela dell'uso che avrebbe fatto dei dati forniti al momento dell'adesione a un programma di fidelizzazione,  e ha comunicato alla società di conformare, entro il 31 maggio, i trattamenti di dati alle disposizioni del provvedimento generale sulle fidelity card adottato a suo tempo dall'Autorità.

Dagli accertamenti avviati fin dal 2005 sull'uso di queste tesserine magnetiche, che permettono di raccogliere punti e ricevere piccoli premi o usufruire di sconti al supermercato, sono emerse numerose irregolarità che a tutt'oggi non risultano  ancora sanate. Sotto la lente del Garante in particolare, il modello sottoposto ai clienti per ottenere le carte fedeltà e nel quale non veniva specificato che i loro dati personali sarebbero stati utilizzati anche a fini di analisi delle abitudini, scelte di consumo e strategie di marketing. La società raccoglieva e elaborava, invece, all'insaputa dei clienti, oltre a nome, cognome e volumi di spesa, anche  professione,  indirizzo mail, numero di cellulare, numero degli scontrini emessi, dettagli dei prodotti e l'esercizio dove erano stati acquistati. Questa massa di informazioni  permetteva alla Gs di costruire un "profilo" dei clienti in quanto consumatori,  valutarne il grado di "fidelizzazione", classificarli in base ad un punteggio e di verificare anche il loro posizionamento geografico presso i singoli punti vendita del territorio nazionale. Per poi programmare campagne promozionali o inviare comunicazioni commerciali mirate.

Nel corso del procedimento la Gs aveva modificato il modello per la raccolta dei dati, che era risultato però ancora irregolare. Pur essendo indicate, infatti, le finalità di "profilazione" e di marketing, il modello non consentiva  al cliente di esprimere liberamente un consenso separato per i diversi usi dei dati, condizionandoli all'apposizione di un'unica firma. E questo è in contrasto con le disposizioni del Codice privacy che riconoscono al cliente il diritto di avere la fidelity card senza essere obbligato a dare il consenso anche per altri trattamenti e di poter liberamente autorizzare ogni singolo uso dei propri dati.

Garante per la protezione dei dati personali

 

 

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Nota sulla rappresentanza politica: il Sovrano non e' parte contrattuale, ma e' terzo beneficiario. Dialogando con Carlo Cerutti. - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

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Nota sulla rappresentanza politica: il Sovrano non è parte contrattuale, ma è terzo beneficiario. Dialogando con Carlo Cerutti.

di Tommaso Gazzolo - http://moscasulcappello.blogspot.com/

Il lavoro di Carlo Cerutti sulla rappresentanzai insiste sulla ri-costruzione del rapporto negoziale alla base dell’istituto in termini di mandato, sia esso morale o giuridico. Quel che viene in questione, è allora non tanto la possibilità di distinguere tra un’idea autoritaria, una democratica ed una mista di rappresentanza politica –distinzione che l’autore, sul piano strutturale, fonda sul ruolo tecnico e sul carattere di imperatività del mandato-, quanto la possibilità di pensare alla rappresentanza come proiezione di un mandato.

Non si tratta quindi di discutere nel merito la classificazione di Cerutti, né la sua innovativa proposta di revisione costituzionaleii: si tratta piuttosto di mettere in discussione la tesi che la rappresentanza politica si fondi su un rapporto giuridico qualificabile come mandato.

Il concetto di rappresentanza politica non coincide a mio avviso con quello di rappresentanza volontaria fondata sul mandato...

Nota sulla rappresentanza politica: il Sovrano non è parte contrattuale, ma è terzo beneficiario. Dialogando con Carlo Cerutti. - Leggi l'articolo su Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

 

 

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