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29 aprile 2008

Convegno "RISPARMIO TRADITO E DIRITTO DEI CONTRATTI" - Milano, 16/05/2008

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
“RISPARMIO TRADITO E
DIRITTO DEI CONTRATTI”
Aula Magna, Palazzo di Giustizia
Via Freguglia, Milano

VENERDÌ 16 MAGGIO 2008 - ORE 15.00-18.00
Ore 15.00-15.30: prolusione e presentazione del programma di lavoro
CARLA ROMANA RAINERI
(Giudice presso il Tribunale di Milano)
“L’esperienza di un giudice nelle controversie fra intermediari e
risparmiatori”
Ore 15.30-16.10
ARTURO MANIACI
(Ricercatore di diritto privato, Università Statale di Milano)
“L’invalidità dei contratti in generale”
(Il regime delle invalidità del contratto nel Codice civile; le nullità c.d. speciali; la nullità c.d. virtuale; regole di
validità vs. regole di responsabilità?)
Ore 16.10-16.50
VALERIO SANGIOVANNI
(Avvocato in Milano e in Francoforte sul Meno – Dottore di ricerca in diritto dei mercati
finanziari, Università di Heidelberg)
“Acquisto di obbligazioni e tutela degli investitori nella più recente
giurisprudenza”
(La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 26725 del 2007; la giurisprudenza di merito in materia di
contratti d’investimento e di responsabilità degli intermediari)
Ore 16.50-17.30
EZIO GUERINONI
(Avvocato in Milano – Dottore di ricerca in diritto europeo dei contratti civili e commerciali,
Università di Venezia)
“I requisiti di forma dei contratti d’investimento”
(“Neoformalismo” negoziale e tutela dell’investitore; i requisiti di forma dei contratti d’investimento; forma del
contratto quadro e degli ordini esecutivi; differenze fra contratti di investimento e altre tipologie contrattuali;
esame della giurisprudenza in materia di vizi di forma dei contratti d’investimento)
Ore 17.30-18.00
Domande del pubblico
INTRODUCE, COORDINA E PRESIEDE I LAVORI: Dott.ssa CARLA ROMANA RAINERI

La partecipazione all’evento attribuisce 3 (tre) crediti formativi ai fini della formazione
permanente degli avvocati. La partecipazione all’evento è gratuita, con obbligo di
preventiva iscrizione con le consuete modalità per gli eventi organizzati dall’Ordine.

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

 

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28 aprile 2008

ANCORA SULL'APPLICABILITA' DELL'ART. 2051 C.C. ALLA P.A. PER OMESSA OD INSUFFICIENTE MANUTENZIONE DI PUBBLICHE VIE: IL PUNTO ALLA LUCE DI RECENTI PRONUNCIATI - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

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ANCORA SULL’APPLICABILITÀ DELL'ART. 2051 C.C. ALLA P.A. PER OMESSA OD INSUFFICIENTE MANUTENZIONE DI PUBBLICHE VIE:

IL PUNTO ALLA LUCE DI RECENTI PRONUNCIATI

Giorgio Vanacore

Avvocato in Napoli

giorgiovanacoreavv@libero.it


A)
Il tema dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla p.a. per omessa od insufficiente manutenzione di pubbliche vie, cui segua un sinistro, è, ancora allo stato, assai discusso, e ciò in special modo alla luce dei progressi giurisprudenziali in fatto di onere probatorio.

Tra i recenti dicta, degni di nota:

Cass. 1 ottobre 2004, n. 19653: «L'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. (nei confronti della p.a. (o del gestore) non è automaticamente esclusa allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso, risulti adibito all'uso diretto da parte della collettività . . . e si presenti di notevole estensione.. . . Queste caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze le quali - in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene ed avuto riguardo alle peculiarità dell'evento - possono assumere rilievo sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la p.a. (o il gestore) deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che sia dimostrata l'esistenza del nesso causale»...

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Protocollata la denuncia allo Stato Italiano su PEC, firma elettronica e fatturazione elettronica. ANORC, l'Associazione Cittadini di Internet e Adiconsum attendono ora l'avvio della procedura d'infrazione

Protocollata la denuncia allo Stato Italiano su PEC, firma elettronica e fatturazione elettronica

ANORC, l’Associazione Cittadini di Internet e Adiconsum attendono ora l’avvio della procedura d’infrazione

Venerdì 11 aprile 2008, ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili Conservazione Sostitutiva, in collaborazione con l’Associazione Cittadini di Internet e Adiconsum , ha avviato l’apertura di una procedura d’infrazione contro lo Stato Italiano per inadempimento delle norme comunitarie in materia di firma elettronica, posta elettronica certificata e fatturazione elettronica.

Tale procedura è stata ricevuta dal Segretario Generale della Commissione Europea in data 18.04.2008 ed è stata istruita con numero di protocollo SG/CDC(2008)A/3263.

L'Avv. Andrea Lisi, Presidente di ANORC, specifica che l'atto formale di denuncia ha lo scopo di evidenziare come la normativa italiana vada necessariamente  allineata a quella comunitaria, in modo che sia garantita la massima interoperabilità degli strumenti e, soprattutto, non siano penalizzati gli operatori italiani o europei a causa di adempimenti formali e inutili presenti solo nella normativa nazionale. La speranza è che questa iniziativa sia da stimolo al nuovo Governo in modo che siano avviati utili tavoli di confronto con gli operatori e gli esperti del settore, finalizzati a garantire una modifica delle normative di settore che sia allineata con le esigenze del mercato comunitario.

L'atto di denuncia è scaricabile dal sito ANORC


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23 aprile 2008

"Consultazione con il cliente" e "Corrispondenza e spese": richiedibili con l'atto di precetto?

La presente trattazione si pone quale obiettivo la risoluzione dell’annosa e dibattuta questione inerente la possibilità di inserire o meno nell’atto di precetto, notificato a seguito di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, alcuni diritti spettanti al procuratore e segnatamente le voci “consultazioni con il cliente” e “corrispondenza e spese”.

Il quesito affonda le sue radici nella problematica di più ampio respiro relativa all’estensibilità al procedimento esecutivo di tutta una serie di prestazioni non espressamente disciplinate nella Tabella II (relativa proprio alla fase esecutiva) della “vigente” tariffa professionale (D. M. 8 aprile 2004, n. 127)...

 

Fonte: www.altalex.com

 

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Consultazione pubblica: Invito di ISOC Italia alla comunita' Internet italiana

ISOC Italia invita la comunita' italiana di Internet

a confrontarsi sui temi della governance della Rete.

ISOC Italia, sezione italiana della Internet SOCiety (ISOC), annuncia l'apertura di una consultazione pubblica virtuale alla quale e' possibile contribuire dal sito web http://www.isoc.it,  ed alla quale sono invitati a partecipare tutti coloro che nel nostro Paese si occupano dei grandi temi del futuro di Internet: accesso, sicurezza, diversita', liberta' di espressione e risorse critiche della Rete.
Gli argomenti dei contributi ricevuti saranno oggetto di una pubblica discussione che si terra' il 19 maggio prossimo, durante la giornata di lavoro "Il sistema Internet: verso la costituzione dell'IGF Italia" che si terra' al CNR  di Roma, Piazzale Aldo Moro 7, con inizio alle ore 14:00.

«Abbiamo organizzato questa iniziativa - ha dichiarato Stefano Trumpy, Dirigente CNR e Presidente di ISOC Italia - allo scopo di sensibilizzare la comunita' Internet italiana sui temi che si discuteranno durante l'IGF, il Forum delle Nazioni Unite sulla Governance di Internet, che si terra' a Hyderabad India nel prossimo dicembre. L'impegno del nostro Paese sui temi della gestione futura dell'Internet e' andato crescendo a partire dal fondamentale contributo dell'Italia al World Summit on Information Society (2003-2005), continuando con la piena adesione al processo dell'Internet Governance Forum nel 2006 per arrivare ai significativi risultati nell'ultimo Forum di Rio del Novembre 2007.  Il nostro obiettivo - prosegue Trumpy - e' di allargare l'interesse per raggiungere in futuro risultati sempre più maturi».

Una delle esperienze di successo che saranno illustrate durante la giornata del 19 e' il tema della "Carta dei diritti dell'Internet" che, dopo essere stata menzionata con favore dalle Nazioni Unite durante lo scorso IGF di Rio de Janeiro, proseguira' il proprio percorso anche in India. Ad illustrare il progetto, i risultati e i prossimi passi da compiere sara' il Professor Stefano Rodota'.

Ai lavori del 19 maggio prenderanno parte rappresentanti del governo, della societa' civile, del settore privato e dell'ambiente ricerca.

La partecipazione e' aperta a tutti e gratuita; la pre-registrazione e' consigliata.

Stefano Trumpy, Presidente ISOC ITALIA

Per partecipare alla Consultazione Pubblica clicca qui.

 

Società Internet - ISOC Italia - Consultazione Pubblica: Invito di ISOC Italia alla comunità Internet italiana

 

 

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21 aprile 2008

DIFFUSIONE DI BEST PRACTICES PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI ITALIANI

DIFFUSIONE DI BEST PRACTICES PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI ITALIANI
SCOTTI: "LA GIUSTIZIA UN ELEMENTO DI CRESCITA E DI SVILUPPO PER IL PAESE"

 

14 aprile 2008. La Giustizia punta sempre più all'efficienza e si organizza per diffondere le buone pratiche su tutto il territorio nazionale. Su iniziativa del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria è stato messo a punto un progetto che ha l'obiettivo di migliorare le risposte degli Uffici giudiziari attraverso lo sviluppo dei processi di lavoro e di comunicazione interna ed esterna. Una giustizia sempre più a servizio del cittadino è la filosofia di fondo dell'articolato disegno che coinvolge al momento ben 34 uffici giudiziari che hanno messo a punto altrettanti progetti, finanziati attraverso il fondo sociale europeo con la collaborazione delle Regioni.
Martedì 22 aprile, alla presenza del guardasigilli Luigi Scotti, ultima riunione con i capi degli uffici che hanno partecipato all'iniziativa. Mercoledì 30 la firma delle convenzioni fra le Regioni e il Ministero. "Una rivoluzione copernicana - commenta il ministro Scotti - che nasce da una sola idea: la buona amministrazione della Giustizia può dare frutti concreti e nel giro di un tempo relativamente breve. Perché la Giustizia può e deve essere considerata un elemento di crescita e di sviluppo per il Paese, a tutto vantaggio dei cittadini. Gli strumenti ci sono. Basta volerlo".

 

 

Giustizia.it - Ministero della Giustizia

 

 

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Contrassegno SIAE: non e' obbligatorio (Cass. pen. 13810/2008)

Contrassegno SIAE: non รจ obbligatorio (Cass. pen. 13810-2008)


In seguito alla decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dell'8 novembre del 2007 (Schwibbert), per i supporti non cartacei non è opponibile ai privati operanti nell'ambito comunitario l'obbligo...

Fonte: www.dirittodellinformatica.it

 

 

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Convegno Proprieta' intellettuale e concorrenza nella Societa' dell'informazione - Lugano, 29/04/2008

Convegno

Proprietà intellettuale e concorrenza nella Società dell'informazione

Hotel Lido Seegarden - Lugano

29 aprile 2008 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Nel corso del convegno saranno trattate le varie tematiche relative alla tutela del diritto d'autore, dando risalto alle questioni inerenti le nuove tecnologie: editoria elettronica; opere fotografiche e cinematografiche; opere musicali; banche dati e opere multimediali; proprietà intellettuale in rete e misure tecnologiche di protezione. Inoltre, verranno analizzate le dispute relative ai conflitti tra nomi a dominio e segni distintivi.

Saranno fornite le più recenti interpretazioni giurisprudenziali fornite dalle Autorità nazionali e comunitarie, tra cui si segnala la decisione adottata dalla Corte di Giustizia in tema di contrassegno S.I.A.E. (8 novembre 2007).

Saranno inoltre sviluppati i raffronti tra le tutele nazionali in tema di proprietà intellettuale in Italia e in Svizzera
Il Corso è stato accreditato ai fini della formazione degli Avvocati italiani dal CNF il 14 aprile 2008

LA PARTECIPAZIONE DA' DIRITTO A 4 CREDITI FORMATIVI.

Relatore della giornata è
ANDREA R. SIROTTI GAUDENZI
Avvocato e Docente universitario. E' presidente del Centro Studi di Diritto Europeo delle Telecomunicazioni, membro della Corte arbitrale europea e di AIPPI. Autore di numerosi testi, è editorialista del Sole 24 Ore.
I temi del corso saranno i seguenti:
*       Il diritto d'autore e le comunicazioni elettroniche
*       I nomi a dominio e la tutela dei segni distintivi in rete
*       La concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche
*       Controversie internazionali in tema di proprietà intellettuale
Costo di partecipazione: Euro 200  /  Sfr. 320.
Il programma della giornata è pubblicato nella pagina:
http://www.adisi.ch/corso_diritto_informatico_2_sirotti-gaudenzi.htm

Modulo di iscrizione:
http://www.adisi.ch/iscrizione-modulo2.pdf
Informazioni:
http://www.adisi.ch/iscrizione-modulo2.pdf
info@adisi.ch

 

 

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15 aprile 2008

Azione inibitoria ex art. 140 del Codice del consumo nei confronti di una banca: sentenza n. 873/08 del 20/2/08 del Tribunale di Palermo - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

 

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Sentenza n. 873/08 del 20/2/08 del Tribunale di Palermo relativa a un’azione inibitoria ex art. 140 del Codice del consumo nei confronti di una banca.

La decisione – che segue altra simile dell’anno scorso – è di grande pregio, anche alla luce del dibattito sulle class action, perché analizza in dettaglio limiti e poteri del Giudice in tema di azioni ex artt. 37 e 140 del Codice del consumo, specificando il concetto di “utilizzazione” di clausole vessatorie e cosa debba intendersi per “misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate”.

Il provvedimento così:

"a) dichiara la vessatorietà della clausola con la quale la XXXXXX S.p.A. applica, ai rapporti di conto corrente bancario intercorrenti con i clienti-consumatori, la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, e ciò sino al 30.6.2000;

b) ordina alla XXXXXX S.p.A. di astenersi dal respingere le istanze avanzate da titolari di rapporto di conto corrente (consumatori) finalizzate al ricalcolo della esposizione debitoria previa depurazione della capitalizzazione trimestrale al 30.6.2000 ovvero quelle dirette alla ripetizione di somme corrisposte in eccedenza in virtù della applicata capitalizzazione trimestrale a debito sino a detta data, esclusivamente in ragione della piena validità ed efficacia della menzionata clausola e qualora non abbia alcuna [diversa] eccezione, inerente il singolo rapporto di conto corrente bancario, opponibile al cliente-consumatore;

c) dispone la pubblicazione di un breve estratto della presente sentenza (contenente la indicazione degli estremi della controversia, dell’ organo giudicante, delle parti e del dispositivo) per una sola volta sui quotidiani “Il Corriere della Sera” ed “Il Giornale di Sicilia” a cura e spese della banca convenuta, con formato di dimensioni non inferiori a cm. 20 X cm. 30;

d) dispone, ai sensi dell’ art. 140 co. 7 D.L.vo 6 Settembre 2005 n. 206, in ipotesi di inadempimento degli obblighi stabiliti nella presente sentenza, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa, il pagamento da parte della XXXXXX S.p.A. di una somma pari ad € 516,00 per ogni giorno di ritardo".

Azione inibitoria ex art. 140 del Codice del consumo nei confronti di una banca: sentenza n. 873/08 del 20/2/08 del Tribunale di Palermo - Leggi la sentenza su Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

 

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Novita' legislative – Interventi nel settore della giustizia - L. 28 febbraio 2008, n. 31, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (c.d. "milleproroghe")

Novità legislative – L. 28 febbraio 2008, n. 31, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (c.d. “milleproroghe”) – Interventi nel settore della giustizia.

Sommario: Il quadro di sintesi - 1. Ambiente – 2. Arbitrati – 3. Codice della Strada - 4. Contratti Pubblici. - 5. Giudicato. - 6. Lavoro e previdenza. – 7. Magistratura Onoraria. - 8. Notifiche a mezzo posta di atti giudiziari. - 9. Ordinamento Giudiziario. - 10. Personale giudiziario. - 11. Responsabilità di amministratori e dipendenti di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche. - 12. Terrorismo internazionale. - 13. Tutela degli acquirenti di immobili da costruire.

 

Il quadro di sintesi

Il 27 febbraio 2008 il Senato ha approvato il c.d. “decreto milleproroghe", vale a dire il disegno di legge, d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", i cui termini per la conversione sarebbero scaduti il 29 febbraio.

Molteplici gli interventi contenuti nel testo legislativo, alcuni dei quali assumono rilevanza direttamente od indirettamente per il settore giustizia.

Come già avvenuto per l’analisi degli interventi settoriali operati dalla Legge Finanziaria 2008 (modificata in alcuni punti, si noti, dal testo legislativo ora in commento), si è proceduto raggruppando le disposizioni per macroaree, individuando per ciascuno dei relativi settori (e seguendo, per comodità sistematica, l’ordine alfabetico) le novità introdotte dal decreto milleproroghe che rivestono interesse per gli operatori del diritto, indicando anche le disposizioni di legge modificate.

Deve, preliminarmente, precisarsi che tutte le disposizioni introdotte dalla legge di conversione del “decreto milleproroghe” sono entrate in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero in data 1° marzo 2008 (in S.O. alla G.U., n. 51 del 29 febbraio 2008)...

 

Leggi su www.cortedicassazione.it 

 

 

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Corso di Formazione per Conciliatori Professionisti - Roma, maggio 2008

Concilia srl

Corso di Formazione per

Conciliatori Professionisti

ACCREDITATO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

di cui all’art. 4, comma 3, del D.M. 23 luglio 2004 n° 222 (da 40 ore, di cui 12 ore di formazione teorica, 16 ore di formazione pratica, 4 ore di valutazione finale e 8 ore di specializzazione societaria)

(E’ stata presentata domanda per i crediti formativi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma)

LUOGO: ROMA (IV EDIZIONE)

DATE: 15,16,17,30,31 MAGGIO 2008

SEDE: Hotel Royal Santina, Via Marsala, 22 - 00185 Roma

ORARI:

1°, 2°, 3°giorno, ore 9-13 e 14,30-19,30;

4° giorno, ore 9-14 e 15,30-19,30;

5° giorno, ore 9-13 e 14,30-18,30.

 

Informazioni e iscrizioni

 

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Denuncia allo Stato Italiano per inadempimento delle norme comunitarie su firma elettronica, fatturazione elettronica e PEC. L'Associazione "Cittadini di Internet", Adiconsum e A.N.O.R.C. hanno predisposto una denuncia per l'apertura di una procedura d'infrazione

Denuncia allo Stato Italiano

per inadempimento delle norme comunitarie

su firma elettronica, fatturazione elettronica e PEC

L’Associazione “Cittadini di Internet”, Adiconsum e A.N.O.R.C.

hanno predisposto una denuncia per l’apertura di una procedura d’infrazione

ANORC News, 11 aprile 2008 – L’Associazione A.N.O.R.C. (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili Conservazione sostitutiva - www.anorc.it), in collaborazione con l’Associazione “Cittadini di Internet” (www.cittadininternet.org) e Adiconsum (www.adiconsum.it) ha avviato oggi l’apertura di una procedura d’infrazione contro lo Stato Italiano per inadempimento delle norme comunitarie in materia di firma elettronica, posta elettronica certificata e fatturazione elettronica.

La denuncia è stata formalmente presentata agli Uffici competenti dell’Unione Europea.

Tale iniziativa nasce dalla constatazione che la vigente normativa italiana in materia di firme elettroniche, PEC e processi di fatturazione elettronica oltre che la corposa e caotica produzione legislativa sviluppata nel corso degli ultimi anni si pongono in contrasto con la legislazione comunitaria e, pertanto, con le realtà esistenti negli altri Stati membri della Comunità Europea. In Italia, difatti, si annoverano la firma elettronica, la firma digitale e la firma elettronica qualificata, mentre in Europa esistono soltanto la firma elettronica e quella elettronica avanzata.

Ciò disorienta tutti i cittadini sia nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sia tra privati ed imprese, sia ancora nei rapporti con soggetti appartenenti ad altre nazioni dell’Unione Europea. Inoltre, questa incongruenza legislativa si riflette sulla normativa in materia di fatturazione elettronica (e conservazione digitale dei documenti fiscalmente rilevanti) che prevede processi rigidi e formali per i contribuenti, che non trovano giustificazione nel panorama comunitario.

Oltre a ciò, la posta elettronica certificata (P.E.C.) è una realtà solo italiana, poiché non ha un equivalente tecnico in nessun altro paese al mondo, rendendola di fatto uno strumento assolutamente non interoperabile ed inutile a livello comunitario e mondiale.

«La normativa italiana in materia di innovazione digitale di questi ultimi anni si è caratterizzata per caos e disomogeneità che ne hanno impedito una reale applicazione pratica» ha affermato l’Avv. Andrea Lisi, Presidente di ANORC e docente di Informatica Giuridica dell’Università del Salento.

Questo è accaduto poiché «la foga del legislatore nazionale – ha precisato Lisi – non ha fatto altro che produrre una moltitudine di regolamentazioni rigide e innovative che non sono allineate con gli strumenti attualmente in uso nel contesto comunitario e internazionale. Pertanto, è da tempo che sottolineo come la normativa italiana rischia di essere oggi un bellissimo gioiello da indossare per dimostrare a tutti come siamo all’avanguardia, ma che in realtà ha prodotto solo un imbarazzante isolamento dal punto di vista dell’utilizzo di alcuni strumenti regolamentati che non riescono a imporsi nelle prassi della Società dell’Informazione che ha una (ovvia) vocazione “a-nazionale”». L’iniziativa proposta dalle Associazioni firmatarie della denuncia si è resa quindi necessaria per sensibilizzare le Istituzioni alla esigenza di una migliore e più razionale disciplina con cui regolamentare il sistema delle nuove tecnologie rendendolo, con strumenti validi in tutto il contesto europeo ed internazionale, uniforme e concretamente fruibile.

«La disciplina italiana in materia di innovazione digitale è assolutamente caotica e disorganica. In particolare, le norme che disciplinano le firme elettroniche non sono completamente compatibili con gli standards europei ed internazionali. L’Italia, anzi, con la propria normativa si è discostata dalla disciplina comunitaria in materia.» ha affermato l’Avv. Nicola Fabiano, Presidente dell’Associazione “Cittadini di Internet”.

«La P.E.C., poi,è un prodotto tutto “made in Italy” che, però, il mondo intero ignora» – ha continuato l’Avv. Fabiano - «è costosa per il cittadino e non può essere utilizzata se entrambi gli interlocutori non la posseggono. Si pensi che la normativa che la disciplina, peraltro, prescrive il suo funzionamento solo con la firma elettronica avanzata che lo Stato Italiano ha abrogato qualche tempo fa !».

«La normativa in materiaha concluso Paolo Landi, Segretario Generale Adiconsum - non può quindi ritenersi realmente all’avanguardia se non si pone questi importanti obiettivi: allineamento con la normativa comunitaria, interoperabilità a livello internazionale e facilità di utilizzo degli strumenti regolamentati, attenzione alla sicurezza informatica». “Anche con la firma digitale – continua Landi, - la burocrazia è stata capace di portare l’Italia in un vicolo cieco, dopo che con Frattini eravamo partiti in anticipo e bene”.

Per maggiori informazioni, scrivere un messaggio e-mail all’indirizzo e-mail segreteria@anorc.it

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10 aprile 2008

Schema preliminare del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria - 20 marzo 2008 - Iusreporter.it

 

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Schema preliminare del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria - 20 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO l'art. 135 del Codice con il quale è stato demandato al Garante il compito di promuovere, ai sensi dell'art. 12 del medesimo Codice, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge;

VISTO il provvedimento del 16 febbraio 2006 (in G.U. 1° marzo 2006, n. 50) con il quale il Garante ha promosso il predetto codice di deontologia e di buona condotta;

RILEVATO che i soggetti menzionati nel verbale della riunione del 17 marzo 2008, conclusiva della prima fase dei lavori per la redazione del codice, hanno convenuto uno schema preliminare di codice che hanno sottoposto all'esame dell'Autorità;

VISTO il provvedimento del Garante del 20 luglio 2006 (in G.U. 8 agosto 2006, n. 183) con il quale è stato adottato il regolamento n. 2/2006, recante la procedura per la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta;

VISTI gli atti d'ufficio e rilevata, sulla base di una prima verifica, la non manifesta sussistenza di profili di non conformità del codice alla normativa vigente e la conseguente esigenza di darne notizia e diffusione nei modi previsti dall'art. 6, comma 2, del menzionato regolamento n. 2/2006;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE

a) dispone la pubblicazione sul sito Internet dell'Autorità www.garanteprivacy.it dello schema preliminare del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;

b) invita in applicazione dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 2/2006 del Garante i soggetti interessati ai sensi dell'art. 12 del Codice a formulare eventuali osservazioni che dovranno pervenire all'Autorità per posta elettronica entro il 30 aprile 2008, all'indirizzo:

codiceforense@garanteprivacy.it;

c) invita, altresì, i soggetti rappresentativi o interessati a dare ampia pubblicità al predetto schema preliminare;

d) dispone la trasmissione all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia di un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, volto a rendere nota l'inserzione del medesimo schema preliminare sul predetto sito Internet.

Roma, 20 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


SCHEMA PRELIMINARE DEL CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EFFETTUATO PER SVOLGERE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE
O PER FAR VALERE O DIFENDERE UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA

17  marzo 2008...

Schema preliminare del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria - 20 marzo 2008 - Leggi il testo su Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Privacy: il piano ispettivo del Garante per il primo semestre 2008

Il piano ispettivo del Garante per il primo semestre 2008
Telecamere, anagrafe tributaria, banche, consulenti e periti sotto la lente dell'Autorità

Sistemi di videosorveglianza, anagrafe tributaria, istituti di credito, banche dati di consulenti e periti. Sono questi i principali settori dell'attività ispettiva programmata per il semestre in corso dal Garante per la protezione dei dati personali.
Le verifiche dell'Autorità, effettuate anche in collaborazione con la Guardia di finanza, sul rispetto delle norme saranno indirizzate prioritariamente ai trattamenti di dati personali svolti dall'amministrazione finanziaria, mediante il sistema informativo della fiscalità, e dagli istituti di credito, per questi ultimi anche in riferimento al tracciamento degli accessi. Il programma prevede anche accertamenti sui trattamenti di dati svolti da parte di periti e consulenti.

Nell'ambito dell'attività ispettiva programmata, una particolare attenzione verrà posta ai sistemi di videosorveglianza. Saranno effettuate ispezioni su tutto il territorio nazionale sia per verificare il rispetto delle regole fissate dal Garante con il provvedimento del 2004 sull'uso delle telecamere, sia per poter disporre di un quadro aggiornato sull'attuale impiego dei sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati.

Altri controlli in loco riguarderanno il rispetto dell'obbligo dell'informativa da fornire agli interessati al momento della raccolta dei dati personali, la libertà e validità del consenso, la durata della conservazione dei dati.

Saranno, inoltre, effettuate verifiche sull'adozione delle misure minime di sicurezza da parte di soggetti, pubblici e privati, che effettuano trattamenti di dati sensibili.

Oltre agli accertamenti previsti nel programma varato, l'Ufficio svolgerà le ordinarie ulteriori attività istruttorie di carattere ispettivo relative a segnalazioni, reclami e ricorsi presentati all'Autorità.


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"IL NUOVO DIRITTO DELL'ARBITRATO" - Giorgio Barbieri e Enrico Bella - Incontro con gli autori - Milano 14/04/2008

“IL NUOVO DIRITTO DELL’ARBITRATO”
Giorgio Barbieri – Enrico Bella
Incontro con gli autori

Milano, 14 aprile 2008
Via Meravigli, 9/b - Sala Consiglio
Ore 15.45-18.00

15.45 Saluti d’apertura
Avv. Stefano Azzali, Segretario Generale della Camera Arbitrale di Milano
16.00 La convenzione arbitrale: novità introdotte dalla riforma
Giorgio Barbieri, Avvocato in Reggio Emilia
16.45 Le clausole patologiche: problemi interpretativi
Aldo Frignani, Professore Ordinario di Diritto Privato della Comunità Europea
presso l’Università degli Studi di Torino
17.15 L’arbitrato societario: ambito di applicazione e nomina degli arbitri
Enrico Bella, Avvocato in Torino
Modera la discussione
Fabio Emilio Ziccardi
Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato presso l’Università degli Studi di Milano

L’incontro è gratuito
Ai soli fini organizzativi è necessaria l’iscrizione
tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica
eventiadr@mi.camcom.it

 

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07 aprile 2008

SOTTOSCRIZIONE DELL'ORDINANZA - INGIUNZIONE AD OPERA DI FUNZIONARIO PRIVO DI DELEGA DA PARTE DEL PREFETTO TITOLARE - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

 

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SOTTOSCRIZIONE DELL’ORDINANZA – INGIUNZIONE AD OPERA DI FUNZIONARIO PRIVO DI DELEGA DA PARTE DEL PREFETTO TITOLARE.


Giorgio Vanacore

Avvocato in Napoli

giorgiovanacoreavv@libero.it

Sovente accade che le cc.dd. ordinanze – ingiunzione prefettizie rechino in calce una firma ad opera del Dirigente di settore, senza dar conto di deleghe espresse in proposito da parte del Prefetto titolare...

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ILSU Working Paper Series - link

 

Welcome to the Italian Legal Scholarship Unbound (ILSU) Working Paper Series. ILSU Wps is Italy's first student-run publication venue. Its mission is to offer visibility to the works of law undergraduate, postgraduate and doctoral students. The reasoning behind this new resource is that the possibility of publishing serious - yet preliminary - research in the form of working papers can be a means for young scholars to confront themselves with the task of publication with greater serenity. An article doesn't have to be "ready" entirely and all at once, but the publication process can be taken on "piecemeal" - by pausing to listen to the opinions of teachers and fellow students - in order to eventually yield works of greater quality: one needs a smooth path to learn how to walk. Hence, even an independent working paper series like ILSU Wps can play a positive role in the improvement of legal scholarship for the incentive it provides to constructive confrontation. Ultimately, the hope is that this small contribution might promote a culture of scholarly openness which is a necessary prerequisite for the advancement of knowledge and the improvement of society at large.

ILSU Working Paper Series

 

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03 aprile 2008

Bollette telefoniche: anche le ultime tre cifre potranno essere "in chiaro"

Bollette telefoniche: anche le ultime tre cifre potranno essere "in chiaro"

Per le bollette telefoniche novità in arrivo: per gli abbonati che ricevono la fatturazione dettagliata anche le ultime tre cifre potranno essere "in chiaro".

Il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato (relatore Francesco Pizzetti)  le compagnie telefoniche a emettere fatture dettagliate senza il mascheramento delle ultime tre cifre dei numeri chiamati, come è attualmente. Gli abbonati che intendono, invece, continuare a ricevere bollette con la fatturazione dettagliata, ma con le ultime tre cifre oscurate, dovranno richiederlo espressamente al proprio gestore.

Il provvedimento del Garante (disponibile sul sito dell'Autorità e in via di pubblicazione sulla Gazzetta) tiene conto delle esigenze, più volte manifestate in questi anni da alcuni abbonati, di poter verificare più agevolmente l'esattezza degli addebiti e le chiamate effettuate. Attualmente l'abbonato, infatti, può conoscere i numeri totalmente in chiaro solo se contesta addebiti determinati o riferiti a periodi limitati.

A partire dal 1° luglio 2008, invece, i gestori di telefonia fissa e mobile potranno indicare nella fatturazione dettagliata già chiesta o che verrà chiesta dagli abbonati i numeri completi delle comunicazioni. I gestori telefonici potranno però esercitare questa facoltà a condizione che, come richiesto dal Garante, tutti gli abbonati vengano preventivamente portati a conoscenza di questa possibilità, mediante un'apposita informativa da inserire all'interno di almeno due fatture e nel sito web del fornitore.

L'informativa dovrà citare la decisione del fornitore di avvalersi dell'autorizzazione del Garante e specificare che tutti gli abbonati, che abbiano fatto o faranno richiesta di fatturazione dettagliata, la riceveranno "in chiaro", salvo che non intendano mantenere il mascheramento delle ultime tre cifre.

Nell'informativa, inoltre, il Garante chiede che i gestori telefonici rivolgano l'invito a tutti gli abbonati che vorranno ricevere la fatturazione dettagliata in chiaro, ad informare quanti utilizzano la stessa utenza che la fatturazione perverrà completa di tutti i numeri chiamati.

L'autorizzazione generale del Garante è stata rilasciata al termine di un'istruttoria con la quale sono state verificate le modalità mediante le quali i gestori sono tenuti a consentire agli utenti di effettuare chiamate addebitandone il costo non in fattura, ma attraverso carte di pagamento, anche prepagate.

 

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Trusted Computing: aspetti e implicazioni generali fra diritto e informatica

Trusted Computing: aspetti e implicazioni generali fra diritto e informatica


Il Trusted Computing (TC) potrebbe cambiare tutto ciò che è elettronico: analizziamone gli aspetti generali e le implicazioni.

(dirittodellinformatica.it)

 

 

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Firma elettronica vittima del software

Firma elettronica vittima del software


di Diego Zanga - Cosa succedera' quando certi strumenti finiranno in mano ad ignari cittadini di ogni eta', magari senza alcuna competenza informatica e, quindi, incapaci di distinguere tra firma elettronica e digitale?

(Punto Informatico)

 

 

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Ritardo aereo tra osservatorio giurisprudenziale, legislazione nazionale ed internazionale profili civilistici della protezione del viaggiatore e danno esistenziale - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Ritardo aereo tra osservatorio giurisprudenziale, legislazione nazionale ed internazionale profili civilistici della protezione del viaggiatore e danno esistenziale


Giorgio Vanacore

Avvocato del Foro di Napoli


1.
Com’è noto, la causa del contratto di trasporto consiste nel trasferimento verso corrispettivo di persone o cose da un luogo all’altro (arg. ex art. 1678 c.c.), ed il contratto si inserisce tra quelli consensuali, a prestazioni corrispettive (in tal senso, Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 2002, 52, Romanelli - Silingardi, voce Trasporto (I), Enc. Giur. Treccani, Roma, 1994, 3) e cc. dd. di risultato, essendo pattuito dalle parti con riguardo all’esito conclusivo, che è quello del riferito trasferimento di cose o persone da uno ad altro luogo (così, Capozzi, loco ult. cit.).

Degno di nota il disposto degli artt. 1681, comma 1, c.c., 939 e ss. c. nav., e 397 - 418 di tale ultimo codice (in virtù del rinvio ex art. 949 c. nav. per il trasporto aereo alla disciplina di quello marittimo).

Dispone l’art. 1681, comma 1, c.c.: «Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio . . . se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno».

Dello stesso tenore l’art. 942 c. nav.: «Il vettore risponde del danno per il ritardo per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall’inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli o i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno»...

 

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