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31 marzo 2008

L’attività di carattere informativo, in materia di stupefacenti, realizzata su internet non può ritenersi reato

Stupefacenti – marijuana – sito internet che ne fa menzione – responsabilità – insussistenza

L’attività di carattere informativo, in materia di stupefacenti, realizzata su internet non può ritenersi reato.

Così Tribunale Rovereto, sentenza 29.11.2007 n° 300

 

Leggi la sentenza su Altalex

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Lo stalking: dalla molestia agli atti persecutori - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

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Lo stalking: dalla molestia agli atti persecutori

di Manuela Gagliega


La storia dell’istituto

Per definire questo fenomeno si usa il termine stalking preso in prestito dalla attività venatoria, perché il “fare la posta” rende esattamente l’idea sia del comportamento del molestatore assillante che delle reazioni fisiche e psichiche che questo scatena nella sua vittima.

Il fenomeno non è nuovo: di stalking si è cominciato a parlare sin dagli anni ’80, anche se limitatamente ai casi in cui in cui la molestia assillante colpiva le celebrità dello spettacolo e dello sport. Tuttavia, nell’ultimo decennio, il moltiplicarsi di denunce e di decisioni giudiziarie rivela che la sindrome del molestatore assillante è diventata un problema esteso e diffuso, che può coinvolgere chiunque, a causa della sempre maggiore frequenza con la quale i molestatori assillanti prendono di mira persone “comuni”.

In alcuni Paesi (Stati Uniti, Inghilterra, Canada e Australia) il fenomeno ha assunto dimensioni preoccupanti, tanto da rendere indispensabile l’adozione di una disciplina apposita sin dagli anni ’90.

In Italia, invece, probabilmente per ragioni culturali e sociali, lo sviluppo, la consapevolezza e l’adeguata valutazione di questo problema sono stati decisamente più lenti. Ecco perché, sino a questo momento, non esistendo una specifica fattispecie di reato, le vittime dei molestatori assillanti potevano solo chiedere tutela contro i singoli comportamenti, penalmente o civilmente rilevanti, costituenti la manifestazione della persecuzione.

In particolare le condotte di stalking (complessivamente considerate), se capaci di integrarne gli estremi, vengono per lo più fatte confluire nella fattispecie prevista dall’art. 660 c.p. ossia il reato di “Molestia o disturbo alle persone” (“Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 516”).

Purtroppo, spesso, lo stalker non si limita a molestare la vittima ma pone in essere comportamenti illeciti ulteriori, costituenti autonome figure di reato oggetto di specifica sanzione, quali: l’omicidio (art. 575 c.p.), le lesioni personali (art. 582 c.p.), l’ingiuria (art. 594 c.p.), la diffamazione (art. 595 c.p.), la violenza privata (art. 610 c.p.), la minaccia (art. 612 c.p.), la violazione di domicilio (art. 614 c.p.) il danneggiamento (635 c.p.).

Moltissimi casi di stalking e di violenza si consumano all’interno delle mura domestiche. In questi casi il coniuge o il convivente che subisce condotte pregiudizievoli per l’integrità fisica, morale o per la libertà da parte dell’altro coniuge o convivente può chiedere al Giudice l’adozione dei cosiddetti “ordini di protezione” (ordine di cessazione della condotta, allontanamento dalla casa familiare, prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima quali il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia d’origine, di altri prossimi congiunti, la scuola dei figli, etc…). Anche questi strumenti di tutela sono relativamente recenti: gli artt. 342 bis e 342 ter, che li disciplinano, sono stati inseriti nel codice civile nel 2001 dalla legge n. 154.

L’emergenza scatenata dalla frequenza quotidiana di episodi di cronaca legati direttamente o indirettamente alle molestie assillanti ha mostrato l’insufficienza di questi strumenti rispetto alla peculiarità, all’entità e alla gravità del fenomeno e ha reso pressante l’esigenza di un intervento specifico...

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Informazioni creditizie e fallimenti

Informazioni creditizie e fallimenti
I Sic possono trattare i dati sui fallimenti purché inseriti in archivi separati


I dati relativi alle procedure fallimentari possono essere trattati dalle "centrali rischi" private (oggi Sic) purché conservati in un archivio distinto dalle altre informazioni creditizie gestite. È quanto ribadito dal Garante nel dichiarare (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) l'infondatezza del ricorso di una persona nel quale si chiedeva la cancellazione di dati relativi ad un fallimento.

Il ricorrente, appellandosi al codice di deontologia sul credito al consumo e sui sistemi di informazione creditizia (Sic), riteneva illecito il trattamento dei propri dati da parte della società sostenendo che le informazioni relative al fallimento non rientrano tra i "dati che consentono di valutare la situazione finanziaria ed il merito creditizio dell'interessato". La resistente, dal suo canto, ha invece affermato di poter trattare legittimamente questa tipologia di dati, in quanto informazioni pubbliche desunte dal registro delle imprese, e di aver conservato i dati inerenti alla procedura fallimentare del ricorrente in un archivio separato del sistema di informazioni creditizie.

Nel dare ragione alla società, il Garante ha però ricordato e sottolineato come il codice deontologico relativo al credito al consumo dispone che i dati di fonte pubblica (come, in questo caso, quelli relativi al fallimento) possono essere lecitamente trattati dalle società che gestiscono un Sic, purché tali dati siano contenuti in archivi separati dal complessivo sistema di informazioni creditizie e non interconnessi ad esso.

Garante per la protezione dei dati personali

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

 

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26 marzo 2008

Cartelle esattoriali notificate al curatore del fallimento per conto di Enti di previdenza: un caso di merito - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

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Cartelle esattoriali notificate al curatore del fallimento per conto di Enti di previdenza: un caso di merito

Giorgio Vanacore

 

Non infrequente, per il caso di fallimento di un’impresa, è la notifica per conto di un Ente previdenziale (es. Inps o Inail) di una cartella esattoriale di pagamento emessa in base ad accertamento ispettivo al curatore del Fallimento, procedimento, quest’ultimo, analogo a quello seguito per una società in bonis.

Con tale atto l’Ente impositore mostra di pretendere il pagamento del dovuto – e ciò fino a pronuncia del Giudice che stabilisca l’illegittimità di una tal predetta cartella –, mediante una manovra d’aggiramento del procedimento d’insinuazione al passivo fallimentare, aspirando a non essere soddisfatto con la cd. “moneta fallimentare”...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Per la Corte Costituzionale tedesca "perquisizioni" on line solo in casi eccezionali

Per la Corte Costituzionale tedesca "perquisizioni" on line solo in casi eccezionali
Una sentenza sancisce il diritto alla riservatezza e all'integrità dei sistemi telematici

La Corte costituzionale tedesca ha ritenuto incostituzionale (http://www.bundesverfassungsgericht.de/....html) la legge di un Land che prevedeva la possibilità di effettuare accessi occulti ai sistemi informatici degli utenti per monitorarne i contenuti - le cosiddette "perquisizioni online" - e di raccogliere dati sulla navigazione in Internet. A giudizio della Corte, le norme in questione non prevedono adeguate garanzie per i cittadini e violano un diritto fondamentale: il diritto a vedere garantita la riservatezza e l'integrità dei sistemi telematici, che rappresenta un'espressione del diritto fondamentale alla personalità.

Il ricorso per incostituzionalità, accolto nella sua totalità dai giudici federali, era stato presentato da una giornalista, un esponente politico del Land Renania settentrionale-Westfalia, e tre avvocati. La Costituzione tedesca prevede una serie di diritti che sono definiti, appunto, "fondamentali"; fra essi, il diritto al segreto delle telecomunicazioni e il diritto all'inviolabilità del domicilio. La giurisprudenza della Corte aveva poi sancito, fin dal 1983, l'esistenza di un "diritto all'autodeterminazione informativa" che è stato considerato una pietra miliare ai fini della protezione dei dati personali e della sfera privata. Ma gli sviluppi sociali e tecnologici hanno reso necessario, a giudizio della Corte, postulare un altro diritto che costituisce una nuova espressione di uno dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione tedesca - il diritto alla personalità. Secondo i giudici, infatti, non è sufficiente il riferimento al segreto delle telecomunicazioni per tutelare il cittadino dall'accesso ai propri sistemi informatici. Si tratta di un diritto che riguarda il momento della comunicazione e tutela da forme indebite di intercettazione; tuttavia, esso non si applica ai dati che siano memorizzati sul sistema informatico dell'utente una volta terminata la comunicazione. I rischi associati all'infiltrazione nel sistema informatico (ossia, nella memoria del sistema) sono molto maggiori di quelli legati all'intercettazione di comunicazioni e investono anche dati ed informazioni che possono non avere alcun rapporto con attività di natura comunicativa (ossia, possono riguardare anche file o altri elementi che l'utente non ha derivato o utilizzato nel corso delle proprie comunicazioni).

Né è sufficiente, secondo la Corte, appellarsi al diritto all'inviolabilità del domicilio, visto che questo tipo di accesso prescinde dalla localizzazione fisica del computer o dell'apparecchio - nel senso che l'investigatore si introduce nel sistema dell'utente approfittando della connessione in rete, che può avvenire dovunque. Inoltre, la quantità e la qualità dei dati recuperabili attraverso un singolo accesso al sistema informatico dell'utente sono tali da travalicare l'ambito del ricordato diritto all'"autodeterminazione informativa" sviluppato dalla giurisprudenza tedesca (e non solo): la tutela che deve essere apprestata nei confronti degli utenti di sistemi telematici e informatici non può limitarsi esclusivamente ai dati riferibili alla sfera personale.

Si tratta, dunque, di ripensare ai diritti della personalità, includendovi il nuovo diritto all'integrità e riservatezza dei sistemi telematici qualora i rischi connessi ad un accesso da parte di terzi - come nel caso in oggetto - siano tali da permettere una profilazione "spinta" dell'individuo o l'acquisizione di informazioni a tutto campo che incidono sul libero sviluppo della sua personalità.

Stabilita l'esistenza del diritto alla riservatezza ed integrità dei sistemi telematici, la Corte non nega che sia possibile comprimere tale diritto ai fini della prevenzione o della repressione di specifici reati. Tuttavia, le norme di legge alle quali è demandata necessariamente la regolamentazione di questo tipo di accessi devono avere alcune caratteristiche: deve trattarsi di una misura proporzionata alla luce dell'esistenza di rischi concreti per un bene di rango primario (quale la vita, l'incolumità fisica, la libertà personale, la sussistenza dello Stato), e la sua applicazione deve essere soggetta all'autorizzazione del giudice. Inoltre, devono essere previste misure idonee ad evitare, sia durante la fase di acquisizione delle informazioni sia durante la successiva valutazione, la raccolta o l'utilizzo di dati relativi alla sfera più intima e privata delle persone. Qui deve soccorrere la tecnologia, e se risulta tecnicamente impossibile filtrare i dati irrilevanti (principio fondamentale della protezione dati), allora devono essere previste idonee cautele nella fase di valutazione: ad esempio, l'immediata cancellazione dei dati in oggetto.

Garante per la protezione dei dati personali

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

 

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Privacy in albergo: vietato "spiare" i gusti dei clienti

Privacy in albergo: vietato "spiare" i gusti dei clienti
Occorre un consenso specifico del cliente per l'uso dei dati a fini di marketing


Anche quando raccolgono via web, a fini di marketing, informazioni su gusti abitudini o preferenze dei clienti, le catene alberghiere devono richiedere uno specifico consenso per poter utilizzare quei dati. Per le finalità di marketing e di promozione commerciale la richiesta di consenso deve essere chiaramente distinta dal resto della scheda normalmente utilizzata per la raccolta dei dati ai fini della fornitura del semplice servizio alberghiero.

Lo ha ribadito il Garante con un provvedimento (di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato), adottato a seguito di una serie di accertamenti, con il quale ha vietato ad una catena alberghiera il trattamento dei dati raccolti illecitamente mediante il proprio sito. La catena alberghiera, a differenza di quanto correttamente fatto per i moduli sottoposti ai clienti presso le sedi degli alberghi, non aveva messo a punto un modello on line di richiesta del consenso conforme alla disciplina della privacy. Il modulo presente nella scheda da compilare via web non consentiva, infatti, al cliente di esprimere un consenso libero e specifico al trattamento dei dati a scopo commerciale.

Oltre al divieto di trattamento i dati illecitamente raccolti, la società alberghiera dovrà individuare specifiche modalità per la richiesta del consenso per finalità di marketing.

Garante per la protezione dei dati personali

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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19 marzo 2008

Consiglio Nazionale Forense - Inaugurazione anno giudiziario 2008

Inaugurazione anno giudiziario

Occorre con urgenza riaffermare la libertà e l’autonomia dell’avvocato e salvaguardare la centralità del sistema ordinistico a garanzia dell'autonomia regolamentare in campo deontologico e disciplinare; adottare nuovi strumenti che assicurino, insieme alla libertà di accesso, l’imprescindibile verifica della qualità della formazione dell'avvocato, con criteri di selezione rigorosi, efficaci e obiettivi, anche mediante un sistema di formazione permanente obbligatoria; e ancora: ribadire l’esigenza di un sistema tariffario che, salvaguardando la dignità del lavoro e la qualità della prestazione, escluda radicalmente ogni ipotesi di commistione tra gli interessi dell'assistito e quelli dell'avvocato. 
Assicurando, tra l’altro, che l'eventuale riconoscimento delle associazioni delle "nuove professioni" riguardi attività nuove ( non spezzoni di attività già proprie di professionisti iscritti in albi)  ed evitare così sovrapposizioni che danneggino la trasparenza del mercato. Sono queste le condizioni irrinunciabili per l’Avvocatura poste a tutela dei diritti dei cittadini-utenti ribadite con forza dal presidente del Consiglio Nazionale Forense, Guido Alpa, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2008.

Alla presenza del ministro della Giustizia, Luigi Scotti, Alpa si è soffermato sull’urgenza di riprendere il dialogo con il Parlamento sulla riforma della professione forense al fine di  “restituire all’Avvocatura la dignità che la stessa Costituzione le riconosce”.  Una sorta di richiamo di responsabilità, quello del presidente del Cnf, affinché si affrontino al più presto quelle urgenze che non possono più attendere il percorso lungo, accidentato, incerto, delle grandi riforme: dalla riforma degli esami di abilitazione all’esercizio della professione, all’istituzione di un albo nazionale ufficiale degli avvocati; dalla riforma del procedimento disciplinare, all’introduzione dell’obbligo dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale, fino alla riforma delle sistema tariffario.

Tra i motivi e le preoccupazioni, sollevate da Alpa nella sua relazione, vi sono innanzitutto le derive “mercantilistiche” dell’attività professionale e la conseguente equiparazione dell’attività professionale forense all’attività d’impresa. L’abolizione delle tariffe fisse o minime per il calcolo dei compensi delle attività professionali e del c.d patto di quota lite, quale effetto delle liberalizzazioni, - si legge nella relazione - non solo fa sorgere il sospetto che essa abbia peggiorato la situazione dei consumatori (che trovavano nelle tariffe un mezzo certo di calcolo preventivo dei costi della prestazione, la garanzia di parità di trattamento, il contingentamento dei compensi dell’avvocato) ma alimenta anche il dubbio che non abbia migliorato la qualità del risultato professionale, perché da un lato mina alle basi l’indipendenza dell’avvocato, dall’altro favorisce l’accaparramento di clientela. Fonte degli stessi timori è anche la recente disciplina dell’antiriciclaggio in quanto impone agli avvocati di violare il segreto professionale, elemento essenziale del diritto di difesa.

Ma non è solo uno “char de doléances” l’intervento del presidente del Consiglio Nazionale forense alla cerimonia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Nella stratificata e profonda condizione di inefficienza del sistema giudiziario (carenza di personale e di risorse finanziarie, lunghezza dei processi, ect), Alpa ha evidenziato anche quali dovrebbero essere i primi urgenti rimedi che, dal punto di vista degli avvocati, potrebbero dare un segnale concreto di rottura con il passato: l’unificazione dei riti, la telematizzazione del processo, un maggiore spazio alle procedure alternative (conciliazione e arbitrato) devono viaggiare parallelamente ad un serio programma di aggiornamento e di qualificazione degli avvocati( tra i prossimi obiettivi del Cnf vi è la realizzazione di un programma sperimentale di lezioni per un corso di deontologia forense a distanza e corsi di aggiornamento professionale). Ed è proprio in questa direzione che il Cnf si sta muovendo con una serie di iniziative che vanno dalla realizzazione di una completa ed aggiornatissima banca dati, consultabile on line, sulle materia e gli argomenti forensi, all’attivazione di una procedura per la creazione di una rete Intranet tra il Consiglio Nazionale Forense, i Consiglieri Forensi e gli Ordini. In previsione del cosiddetto “processo telematico”  è inoltre allo studio l’attivazione del programma informatico per la gestione del processo disciplinare e la estensione del sistema a tutti gli Ordini.

“La sorte della professione forense – conclude Alpa - nonostante le sue specificità, sembra segnata dalla comune vicenda che investe i cambiamenti della società italiana: l’alto numero degli iscritti agli albi e la progressiva riduzione degli ambiti di esercizio dell’attività professionale forense, sono fattori che trasformano le caratteristiche della Avvocatura tradizionale. Di sicuro la classe media composta dai professionisti dell’intelletto non scomparirà così facilmente, né si lascerà sopraffare da un mercato selvaggio o da un mondo ancorato soltanto allo scambio. Ma le categorie professionali non posso essere lasciate a se stesse, occorre il sostegno del sistema politico”.

Relazione sull’attività del Consiglio Nazionale Forense svolta nell’anno 2007

 

Consiglio Nazionale Forense - Visualizzazione dettagli

Il processo telematico - Numero speciale della rivista "Informatica e diritto"

Nell'ultimo numero della rivista "Informatica e diritto", interamente dedicato al processo telematico, un contributo dell'Avv. Giuseppe Briganti, curatore di www.iusreporter.it, dal titolo 

"Atti e provvedimenti del processo civile telematico. Processo verbale, procura alle liti, relazione del C.T.U. e sentenza"

Sommario del contributo:

1. Introduzione – 2. Atti e provvedimenti del processo civile telematico – 2.1. Documento informatico e firma digitale – 2.2. Formato dei documenti informatici: standard e modelli di riferimento – 3. Il processo verbale – 4. La procura alle liti – 5. La relazione del C.T.U. – 6. La sentenza



"Informatica e diritto"

Fascicolo No. 1-2, 2007

numero speciale

Il processo telematico


a cura di

Giancarlo Taddei Elmi

  • Remo Caponi, Prefazione
  • Giancarlo Taddei Elmi, Introduzione. Dal processo telematico alla giurisdizione informatica

Parte prima - Il processo telematico

  • Cesare Maioli, Il Sistema Informatico Civile nel Processo Civile Telematico
  • Stefano Gattamelata, Francesca Romana Feleppa, Il documento informatico nel processo telematico
  • Giuseppe Briganti, Atti e provvedimenti del processo civile telematico. Processo verbale, procura alle liti, relazione del C.T.U. e sentenza
  • Maria Carla Giorgetti, Notifiche e comunicazioni informatiche
  • Francesco Romano, Maria Angela Biasiotti, Telematica e processo societario
  • Michele Iaselli, Gerardo Antionio Cavaliere, Il fascicolo informatico del processo telematico
  • Rosaria Giordano, Fascicolo informatico e fascicolo cartaceo nel processo telematico
  • Alessandra Villecco, Le prove informatiche e la produzione dei documenti probatori su supporto informatico
  • Chiara Rabbito, La redazione della sentenza nel Processo Civile Telematico
  • Francesco Celentano, Michele Iaselli, La strutturazione informatica degli atti del processo telematico
  • Marina Pietrangelo, Il disegno di legge governativo S. 1859 e il processo telematico
  • Sebastiano Faro, Il processo civile telematico: nota bibliografica

Parte seconda - La posta elettronica certificata e la firma digitale

  • Massimo Melica, La posta elettronica certificata: funzionamento e applicazioni
  • Thomas Koller, Matthias Rey, Haftungsrisiken von Anwälten beim elektronischen Rechtsverkehr in der Schweiz
  • Bertil Cottier, Silvano Marioni, La firma elettronica, garanzia tecnica e giuridica di sicurezza nel commercio elettronico

Parte terza - L'informatica giudiziaria

  • Paolo Guidotti, Dall'ufficio giudiziario informatizzato al processo civile telematico
  • Mariano Sciacca, Informatica giudiziaria e organizzazione: l'esperienza nel distretto di Catania
  • Maribel Maini, La sperimentazione del processo civile telematico
  • Marco Velicogna, Il processo telematico in Europa

Parte quarta - La risoluzione alternativa telematica delle liti

  • Jacques De Werra, Thomas Schultz, Réglementer la résolution des litiges en ligne en Suisse: défis et enseignements de la pratique
  • Ginevra Peruginelli, Le Online Dispute Resolution: un'evoluzione delle Alternative Dispute Resolution
  • Luigi Lombardi Vallauri, Postfazione

Rivista Informatica e Diritto: pagina di ricerca

 

 

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17 marzo 2008

Diritti umani: EUROPA - Attivita' dell'Unione europea

I diritti umani, la democrazia e il principio dello stato di diritto sono valori fondamentali dell’Unione europea. Tali valori, già saldamente radicati nel suo trattato istitutivo, sono stati rafforzati grazie all’adozione di una Carta dei diritti fondamentali. Il rispetto dei diritti umani è un prerequisito per i paesi che intendono aderire all’Unione europea e una condizione indispensabile anche per i paesi che hanno concluso con essa accordi commerciali o di altro genere.

L’Unione europea considera i diritti umani universali e indivisibili. È pertanto impegnata a promuovere e difendere attivamente tali diritti sia all’interno dei suoi confini, sia nelle relazioni con i paesi terzi. Al tempo stesso l’UE non intende usurpare gli ampi poteri di cui dispongono i governi nazionali dei suoi Stati membri in questo settore.

La politica dell’Unione europea in materia di diritti umani è incentrata sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. È inoltre volta a promuovere i diritti di donne e bambini, nonché quelli delle minoranze e degli sfollati. Un’altra priorità è costituita dalla lotta al terrorismo.

La situazione interna come punto di partenza

Pur facendo registrare una situazione nel complesso positiva sotto il profilo del rispetto dei diritti umani, l’Unione europea non intende restare inattiva. Il suo interesse si rivolge in particolare al rispetto dei diritti umani nei confronti dei richiedenti asilo e degli immigrati e si concretizza nell’impegno a combattere il razzismo, la xenofobia e altri tipi di discriminazione nei confronti delle minoranze. L’UE vanta una lunga tradizione di accoglienza di persone provenienti da altri paesi per cercare lavoro, o in fuga a causa della guerra o delle persecuzioni.
L’UE ha già definito i diritti dei cinque milioni di lavoratori immigrati provenienti da paesi terzi che risiedono legalmente nel suo territorio, compreso il diritto dei familiari di raggiungerli. In passato, tali diritti non sono sempre stati applicati in modo uniforme da tutti gli Stati membri.
Numerosi passi avanti sono stati compiuti verso l’introduzione di un regime europeo comune in materia di asilo che preveda un insieme di procedure per la concessione e la revoca dello status di rifugiato e per la definizione delle condizioni di accoglienza per i richiedenti asilo. È stato inoltre istituito un Fondo europeo per i rifugiati con l’obiettivo di sostenere le azioni in materia di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario dei rifugiati.

L’UE ha anche adottato misure per fornire una protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati, come è avvenuto durante il conflitto nei Balcani negli anni Novanta. Queste disposizioni, entrate in vigore dopo la guerra del Kosovo nel 1999, assicurano agli sfollati una protezione per un massimo di tre anni, fornendo loro permessi di soggiorno e di lavoro, nonché possibilità di alloggio, accesso ai servizi sociali e di assistenza sanitaria e un’istruzione per i loro figli. Gli sfollati possono inoltre presentare formalmente domanda di asilo.

Lotta alla discriminazione

Nel quadro del suo nuovo programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS), l’UE finanzia un’ampia gamma di attività destinate a combattere il razzismo e la xenofobia all’interno dei suoi confini, tra cui gli scambi tra autorità nazionali e la creazione di una rete di organizzazioni non governative specializzate nei diritti umani. Il programma, dotato complessivamente di 743 milioni di euro per il periodo 2007-2013, finanzia anche il monitoraggio della situazione dei diritti umani nell’UE e prevede una valutazione delle azioni intraprese dagli Stati membri. L’UE ha inoltre istituito l’Agenzia per i diritti fondamentali.
Le azioni volte a far cessare la tratta degli esseri umani, in particolare di donne e minori, sono diventate una priorità politica dell’Unione europea. Gli Stati membri dell’UE e i paesi candidati all’adesione collaborano per aiutare le vittime e organizzare campagne di prevenzione. 
L’Unione europea ha avviato una serie di programmi transfrontalieri per combattere la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini. Dal 2003 al 2006 questi programmi sono stati realizzati nell’ambito del programma quadro AGIS per la cooperazione tra autorità giudiziarie, di polizia e operatori del diritto nei diversi paesi dell’UE. Per il periodo 2007-2013 queste attività sono inserite in nuovi programmi nell’ambito della sicurezza interna e della giustizia penale.

Una forza globale per i diritti umani

Anche l’accesso all’ informazione è un diritto umano fondamentale.

Gradualmente, l’UE ha fatto diventare i diritti umani una questione di primo piano nelle relazioni con altri paesi e regioni. Dal 1992 tutti gli accordi commerciali o di cooperazione con i paesi terzi contengono una clausola che sancisce che i diritti umani sono un elemento essenziale delle relazioni tra le parti. Attualmente esistono più di 120 accordi di questo tipo.
Il ruolo centrale dei diritti umani è particolarmente evidente nell’accordo di Cotonou, l’accordo in materia commerciale e di aiuti che lega l’Unione europea a 78 paesi in via di sviluppo dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (il gruppo ACP). Il mancato rispetto dei diritti umani da parte di uno di questi paesi può comportare la sospensione delle concessioni commerciali e il ridimensionamento dei programmi di aiuto. L’Unione europea ritiene che la riduzione della povertà – obiettivo principale della politica di sviluppo condotta al di fuori dei suoi confini – sarà possibile solo nell’ambito di una struttura democratica.

Disposizioni analoghe sono contenute anche negli altri programmi di aiuto dell’UE, compresi quelli riguardanti:

  • gli attuali e potenziali paesi candidati dei Balcani e la Turchia;  
  • la Russia e le repubbliche del Caucaso e dell’Asia centrale;
  • i paesi vicini del Mediterraneo meridionale ed orientale.

Il programma europeo di assistenza umanitaria di emergenza in tutto il mondo non è di norma soggetto a restrizioni per violazione dei diritti umani. Gli aiuti erogati in natura, sotto forma di denaro o di assistenza tecnica sono decisi al solo scopo di alleviare la sofferenza umana, sia essa causata da calamità naturali o dalla cattiva amministrazione di regimi oppressivi.

Negli ultimi anni l’UE ha condotto dialoghi in materia di diritti umani con diversi paesi, tra cui Russia, Cina e Iran. Ha imposto sanzioni per violazione dei diritti umani a Serbia, Birmania (Myanmar) e Zimbabwe.

Prendere l’iniziativa

Per dar peso alla sua azione a sostegno dei diritti umani in tutto il mondo, l’UE finanzia l’iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani. La dotazione finanziaria è andata progressivamente aumentando da quando l’iniziativa è stata istituita (nel 1994) e supererà 1,1 miliardi di euro nel periodo 2007-2013. L’iniziativa colloca il rispetto dei diritti umani e il rafforzamento della democrazia in un contesto a lungo termine e si concentra su quattro settori:

  • consolidamento delle strutture democratiche, buon governo e Stato di diritto (collaborazione con la società civile per promuovere il pluralismo politico, la libertà di informazione e il buon funzionamento del sistema giudiziario);
  • abolizione della pena di morte nei paesi dove è ancora in vigore;
  • lotta alla tortura attraverso misure preventive (addestramento e formazione delle forze di polizia) e repressive (creazione di tribunali internazionali e penali);
  • lotta al razzismo e alla discriminazione attraverso la garanzia del rispetto dei diritti civili e politici.

L’iniziativa finanzia inoltre progetti per le pari opportunità tra uomini e donne e la tutela dell’infanzia. Sostiene infine le azioni condotte congiuntamente dall’UE e da altre organizzazioni attive nella difesa dei diritti umani, come le Nazioni Unite, il Comitato internazionale della Croce Rossa, il Consiglio d’Europa e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

 

EUROPA - Attività dell'Unione europea - Diritti umani

 

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CONTRATTI INFORMATICI: UN'ESIGENZA INSOPPRIMIBILE PER SOCIETA' E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

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CONTRATTI INFORMATICI: UN’ESIGENZA INSOPPRIMIBILE PER SOCIETÀ E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Di Simonetta Zingarelli (D&L Department Studio Legale Lisi – www.studiolegalelisi.it)

E’ sempre più diffusa nelle società e nelle pubbliche amministrazioni la esternalizzazione dei processi per la gestione di servizi ICT. Spesso, infatti, si affidano in outsourcing le differenti attività legate alla realizzazione di progetti innovativi (dalla implementazione di nuovi e complessi software di gestione dei documenti fino alla realizzazione di progetti di conservazione sostitutiva)...

 

Leggi l'articolo su IRdoc

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

14 marzo 2008

Internet: illecito "spiare"' gli utenti che scambiano file musicali e giochi

Internet: illecito ''spiare'' gli utenti che scambiano file musicali e giochi

Le società private non possono svolgere attività di monitoraggio sistematico per individuare gli utenti che si scambiano file musicali o giochi su Internet.

L'Autorità per la privacy ha chiuso l'istruttoria avviata sul "caso Peppermint", la società discografica che aveva svolto, attraverso una società informatica svizzera (la Logistep, utilizzata anche dalla società Techland con riferimento a software relativi a giochi), un sistematico monitoraggio delle reti peer to peer (P2P). Tramite l'utilizzo di software specifici, le società avevano individuato numerosissimi indirizzi IP (che identificano i computer collegati ad Internet) relativi a utenti ritenuti responsabili dello scambio illegale di file: erano poi risaliti ai nomi degli utenti, anche italiani, al fine di potere ottenere un risarcimento del danno.

Il Garante, richiamando anche la decisione dell'omologa Autorità svizzera, ha ritenuto illecita l'attività svolta dalle società.

Innanzitutto, ha ricordato il Garante, la direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche vieta ai privati di poter effettuare monitoraggi, ossia trattamenti di dati massivi, capillari e prolungati nei riguardi di un numero elevato di soggetti. É stato, poi, violato il principio di finalità: le reti P2P sono finalizzate allo scambio tra utenti di dati e file per scopi personali. L'utilizzo dei dati dell'utente può avvenire, dunque, soltanto per queste finalità e non per scopi ulteriori quali quelli perseguiti dalle società Peppermint e Techland (cioè il monitoraggio e la ricerca di dati per la richiesta di un risarcimento del danno).

Infine non sono stati rispettati i principi di trasparenza e correttezza, perché i dati sono stati raccolti ad insaputa sia degli interessati sia di abbonati che non erano necessariamente coinvolti nello scambio di file.

Sulla base del provvedimento del Garante (di cui è stato relatore Mauro Paissan), le società che hanno effettuato il monitoraggio dovranno ora cancellare, entro il 31 marzo, i dati personali degli utenti che hanno scambiato file musicali e giochi attraverso il sistema P2P.

Leggi il provvedimento su IRdoc

 

Fonte: www.garanteprivacy.it

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

13 marzo 2008

Spam via fax. Vietato il trattamento dei dati personali a due societa'. No alla richiesta di consenso che abbia gia' un contenuto pubblicitario

Spam via fax
Vietato il trattamento dei dati personali a due società. No alla richiesta di consenso che abbia già un contenuto pubblicitario

Stop del Garante della privacy allo spam via fax. L'Autorità è intervenuta nuovamente sul fenomeno dei fax indesiderati e ha vietato a due società l'"ulteriore trattamento"  dei dati personali usati a fini di marketing. Il Garante ha ribadito (con due provvedimenti di cui sono stati relatori rispettivamente, Francesco Pizzetti e Giuseppe Chiaravalloti) che per poter inviare fax commerciali o promozionali occorre prima aver ottenuto il preventivo e specifico consenso del destinatario, anche se il numero di telefono viene estratto da elenchi telefonici cosiddetti "categorici”, quali Pagine Gialle, da registri pubblici o da banche dati online. Il Garante ha ricordato che tale garanzia non può essere elusa inviando un primo fax che, nel richiedere il consenso, abbia già un contenuto promozionale o pubblicitario.

Le società, a seguito della richiesta di informazioni da parte dell'Autorità riguardo alle modalità e alle forme di raccolta dei dati personali, si erano difese dichiarando di avere estratto i dati personali da cosiddetti elenchi "categorici”, cioè da elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche o professionali; avevano inoltre dichiarato di aver richiesto il consenso contestualmente al primo invio fax pubblicitario. Il Garante ha spiegato, invece, che quando si utilizzano sistemi automatizzati, oppure posta elettronica, sms o fax, anche se si tratta di elenchi categorici  è necessario ottenere prima il consenso del destinatario, mediante contatto telefonico.

In uno dei due casi segnalati, inoltre, l'utente aveva lamentato di continuare a ricevere i messaggi pubblicitari indesiderati, sia tramite e-mail che fax, nonostante si fosse più volte opposto all'invio. Il Garante, nel caso particolare, non solo ha vietato l'ulteriore trattamento dei dati personali, ma ha anche prescritto alla società di predisporre le misure idonee a rendere agevole ed effettivo l'esercizio dei diritti dell'interessato, dando all'Autorità un documentato riscontro sull'avvenuto adempimento.
[v. doc. web nn. 1488781, 1489843]

 

www.garanteprivacy.it

 

 

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Marketing: ripartono i lavori per il codice deontologico

Marketing: ripartono i lavori per il codice deontologico

 

Riprendono i lavori preparatori del codice deontologico per il settore del marketing. Le associazioni che raggruppano gli operatori del settore nonché le associazioni dei consumatori sono chiamate a fornire il loro contributo in vista dell'adozione del codice che disciplinerà l'uso dei dati personali trattati per l'invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato o comunicazione commerciale interattiva.

Con un provvedimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 59 del 10 marzo 2008 il Garante privacy ha invitato tutti i soggetti pubblici e privati appartenenti alle categorie interessate e che ritengano di avere titolo, in base al principio di rappresentatività, a sottoscrivere il codice a comunicare la loro adesione o a confermarla se già espressa a seguito dell'invito formulato a suo tempo dall'Autorità.

Gli organismi che intendono partecipare alla redazione del codice dovranno comunicare inoltre, gli eventuali mutamenti intervenuti nel loro ambito e ogni notizia e documentazione utili ai fini della valutazione della loro rappresentatività. Ai lavori sono stati invitati anche tutti gli altri soggetti che siano in grado di dimostrare il proprio interesse alla materia (es. associazioni di consumatori).

Ai fini dell'ammissione ai lavori, il Garante, oltre a valutare la effettiva appartenenza alle categorie interessate alla sottoscrizione del codice, verificherà, in particolare, l'organizzazione e l'articolazione sul territorio dei soggetti che si ritengono rappresentativi, le attività da loro svolte in concreto anche con riferimento alla protezione dei dati personali, il numero dei soggetti effettivamente rappresentati in rapporto alla categoria.

Comunicazioni e documentazione potranno essere inoltrate, entro il 31 marzo 2008, al Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo di posta elettronica: codicemarketing@garanteprivacy.it.

 

www.garanteprivacy.it 

 

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CONVEGNO "IL DIFENSORE DEL MINORE NEL PROCESSO CIVILE" - Roma, 31/03/2008

CONVEGNO

“IL DIFENSORE DEL MINORE NEL PROCESSO CIVILE”


Auditorium della Cassa di Previdenza e Assistenza forense

Via Ennio Quirino Visconti, 8 - ROMA

31 marzo 2008 - ore 14.00 –18.00


14.00 – 14.30 Registrazione dei partecipanti

Apertura dei lavori

Avv. Donatella De Caria

Presidente dell’AIEPAF-LUCKY FAMILY

Saluto ai partecipanti

Avv. Alessandro Cassiani

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Dott.ssa Magda Brienza

Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma

Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti

Prof. Ordinario Psicodinamica dello Sviluppo e delle Relazioni Familiari

Università “La Sapienza” Roma

Dott. Roberto Janiello

Magistrato presso il Tribunale per i Minorenni di Roma

Dott. Paolo Onelli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Capo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia

Dott. Francesco Alvaro

Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio

On. Sandra Cioffi

Segretario della Commissione parlamentare per l’infanzia


Iscrizione

Il Convegno è in corso di accreditamento per il conseguimento dei CREDITI formativi agli avvocati ed ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio, i quali hanno, all’uopo, l’obbligo di firma all’inizio ed alla fine del convegno.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione da effettuarsi compilando la scheda, allegata al programma, pubblicata sul sito www.aiepaf.it. La scheda dovrà essere inviata alla segreteria organizzativa AIEPAF-Lucky Family esclusivamente a mezzo fax 0690280493. Poiché la partecipazione è limitata ad un numero massimo di 150 persone, sarà tenuta prioritariamente in considerazione la data di invio della scheda di iscrizione.

All’esito del Convegno sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi ne farà richiesta per gli usi consentiti.

Organizzazione: Avv .Donatella De Caria

Collaborazione all’Organizzazione: Avv.Rosa De Caria Avv. Walter Feliciani, Dott.ssa Larissa Biagioli, Dott.ssa Alessandra Gennari

Referente responsabile dell’Evento: Avv. Walter Feliciani

Segreteria Organizzativa :Avv.Walter Feliciani Dott.ssa Viviana De Paola tel. 0690288898

Coordinamento Scientifico per l’area psicologica a cura di: Dott.ssa Larissa Biagioli

Coordinamento Scientifico per l’area giuridica a cura di: Avv. Donatella De Caria

Segreteria organizzativa a cura di Avv. Walter Feliciani cell. 3387408827 e Dott.ssa Viviana De Paola 0690288898 email: info@aiepaf.it


L’"AIEPAF Lucky Family", associazione no profit, si ispira ai principi dettati dalle convenzioni internazionali ed in particolare alla convenzione di N.Y., è composta da psicologi e avvocati che si occupano di promuovere e diffondere in ambito europeo, una cultura psico-giuridica atta a prevenire e contenere ogni forma di conflittualità nascente dalla crisi della coppia coniugale, onde tutelare, come diritto soggettivo, l’interesse del bambino a sviluppare la propria personalità, preservando la continuità delle relazioni affettive ed educative con entrambi i genitori.

Dalla necessità di proteggere il bambino dai danni di un ambiente familiare disfunzionale alla sua crescita, è nata l’idea di riunire ad uno stesso tavolo personalità del mondo giuridico, in particolare quelle operanti in ambito del diritto di famiglia e minorile, personalità del mondo psicologico che operano a tutela dell’età evolutiva e delle relazioni familiari, e personalità del mondo politico con particolari responsabilità istituzionali per l’infanzia.

Il convegno vuole attivare un confronto dialogico tra figure professionali afferenti all’ambito psico-giuridico sul difensore del minore, con particolare attenzione alla sua formazione di base che dovrebbe prevedere competenze specifiche in ambito giuridico e anche sotto il profilo psico-pedagogico. Inoltre si vuole focalizzare l’attenzione sulla necessità di istituire a livello nazionale, la figura del Garante per l’infanzia e per l’adolescenza.

 

 

 

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10 marzo 2008

I rischi dei filmati in rete secondo il "Garante privacy" inglese

I rischi dei filmati in rete

Ricerca del Garante inglese sui timori dei giovani per i dati personali lasciati in rete


Il futuro lavorativo di quattro milioni e mezzo di giovani inglesi potrebbe essere compromesso dalle tracce lasciate in Internet. Lo rivela una ricerca dell'Information Commissioner's Office, l'Autorità britannica per la protezione dei dati personali, condotta sui ragazzi inglesi d'età compresa tra i 14 e i 21 anni (http://www.ico.gov.uk/...pdf.)

Sempre più giovani pubblicano i contenuti personali senza pensare alle impronte elettroniche che si lasciano dietro e cresce il numero di datori di lavoro, college e università che usano Internet come strumento per selezionare e per ottenere informazioni sui potenziali lavoratori o studenti.

Il prezzo da pagare per i dati inseriti su YouTube, Facebook e Myspace potrebbe essere molto alto in vista della carriera futura se si scoprisse qualcosa di poco desiderabile. Il 71% dei ragazzi non vorrebbe, infatti, che un'università o un eventuale datore di lavoro cercasse informazioni in rete su di loro senza prima aver cancellato i contenuti dai social network.

Sei su dieci non hanno mai considerato la possibilità che i dati immessi oggi su Internet potrebbero essere permanenti e accessibili in futuro. Mentre un terzo dichiara di non aver mai letto le informative sulla privacy e di non sapere come gestire le informazioni personali.

Dalle interviste emerge anche che i due terzi dei giovani, oltre a non pensare alle conseguenze di ciò che pubblicano sul web, accettano gli sconosciuti come ‘amici' e più della metà dice di lasciare intenzionalmente indizi del proprio profilo personale per attrarre nuove persone. C'è di più: il 75% non sembra comunque preoccupato dal fatto che il profilo pubblico possa essere visto da estranei, anzi un 7% di loro pensa che la riservatezza non sia importante e vuole far vedere a chiunque il proprio profilo.

Per quanto riguarda i dati messi online: il 60% pubblica la sua data di nascita, il 25% il tipo di lavoro e quasi il 10% l'indirizzo di casa. Sono queste, tra l'altro, le informazioni personali più utilizzate per creare passwords, a cui si aggiungono nomi di sorelle, fratelli o animali domestici, che diventano preziose per chi commette i furti d'identità.

A questo punto, è quanto rivela la ricerca, il pericolo non riguarda soltanto le frodi ai danni degli utenti in caso di accesso a prodotti e servizi virtuali, quali comunità, conti bancari e acquisti online. Il rischio maggiore è per i danni alle prospettive lavorative future dal momento che le aziende, prima di assumere, cercano in rete le informazioni sul candidato.

 

Garante Privacy

 

 

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Propaganda elettorale: le regole per un corretto uso dei dati personali dei cittadini

Propaganda elettorale: le regole per un corretto uso dei dati personali dei cittadini
Liberi gli indirizzi delle liste elettorali, serve il consenso per sms ed e-mail

Regole chiare per partiti e candidati e garanzie a tutela dei diritti dei cittadini.
In vista dell'avvio della campagna elettorale, l'Autorità per la Privacy ricorda a partiti politici e candidati le modalità - fissate da uno specifico provvedimento generale - in base alle quali  chi effettua propaganda elettorale può utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini (ad es. indirizzo, telefono, e-mail etc.).

Dati utilizzabili senza consenso. Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque (es. albi professionali). Partiti e candidati possono usare lecitamente i dati personali di iscritti ed aderenti.
Per i titolari di cariche elettive vi è la possibilità di utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.

Dati utilizzabili con il previo consenso. A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall'interessato, è necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet  o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.
Sono utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti nei nuovi elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate. Sono ugualmente  utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).

Dati non utilizzabili. Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali o per prestazioni di servizi, anche di cura, liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.

Informazione ai cittadini. I cittadini devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti  direttamente presso l'interessato, l'informativa va data al momento del primo contatto o all'atto della registrazione. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell'informativa fino al 31 luglio 2008

Garante per la protezione dei dati personali

 

 

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Pedopornografia: la linea rigorosa della Cassazione in tema di rilevanza penale e lesione del bene protetto anche della mera detenzione

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 20 settembre 2007 (dep. 12 novembre 2007), n. 41570

Pedopornografia: la linea rigorosa della Cassazione in tema di rilevanza penale e lesione del bene protetto anche della mera detenzione

leggi la sentenza su penale.it

 

 

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06 marzo 2008

Criminalità informatica “senza frontiere”: Budapest – Roma in solo 6 anni. Quali saranno gli effetti del nuovo art. 24 bis D.Lgs. 231/2001?

Criminalità informatica “senza frontiere”: Budapest – Roma in solo 6 anni.
Quali saranno gli effetti del nuovo art. 24 bis D.Lgs. 231/2001?


A cura di Dr. Luigi FogliaConsulente Legale ICT – Studio Legale Lisi

Il senato ha approvato il disegno legge S2012 (approvato anche dalla camera lo scorso 20 febbraio) con il quale si ratifica la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001.

L'obiettivo enunciato chiaramente nel Preambolo della Convenzione, è quello di promuovere una politica comune, intesa a tutelare la società dai crimini informatici, attraverso l’armonizzazione delle procedure nazionali ed il potenziamento dell’assistenza giudiziaria in questi settori.

Oltre ad alcune novità in materia di reati e di procedura penale la Convenzione prevede anche la responsabilità (penale, civile o amministrativa) delle persone giuridiche, quando detti reati siano commessi da una persona fisica esercitante poteri direttivi nel loro ambito (articoli 11 e 12).
Nella Convenzione è stabilito, inoltre, che le sanzioni da adottare da parte degli Stati devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e comprendenti anche pene detentive (articolo 13). Il nostro legislatore ha quindi introdotto l’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispondendo all’esigenza di introdurre forme di responsabilità penale per le persone giuridiche anche con riferimento ai reati informatici più gravi. Ma qui forse è andato un po’ oltre quanto richiesto: infatti se la convenzione richiedeva la sanzionabilità della persona giuridica quando si sia avvantaggiata di un reato commesso da una persona fisica esercitante poteri direttivi, l’introduzione dell’art. 24bis ha un effetto ben più ampio.

Ricordiamo che in base all’art. 5 del D.Lgs 231/2001 l’ente (fornito di personalità giuridica o anche le società e associazioni anche prive di personalità giuridica) è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa ma anche da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

Inoltre, la responsabilità dell' ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.

Ne deriva che, in forza di questa previsione, si obbligano le aziende ad adottare modelli concreti di organizzazione e vigilanza al fine di evitare la commissione dei reati informatici o commessi attraverso l’uso dell’informatica e ad individuare sistemi per l’individuazione dell’autore di un eventuale reato.

Ma è davvero questa l’unica soluzione possibile per ottenere maggiore sensibilità nei confronti dei crimini informatici?

Le aziende cercheranno di impedire la commissione dei reati, e di individuare i colpevoli.. ma quale prezzo pagherà il lavoratore? Fino a che punto potranno spingersi tali controlli?

 

Approfondimento su Scintlex

 

 

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Immobili all'asta: stop ai nomi dei debitori

Immobili all'asta: stop ai nomi dei debitori

Stop ai nomi dei debitori negli atti delle vendite giudiziarie e nelle aste on line. Gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di vendita di immobili messi all'asta non devono indicare negli atti pubblicati, anche on line, il nominativo del debitore e ogni altro dato personale che possa identificarlo direttamente. Tutela analoga va garantita anche ad eventuali terzi che compaiono negli atti, senza che ciò sia previsto dalla legge. La cancelleria potrà comunque soddisfare gli interessi di coloro che intendono acquisire i beni fornendo loro le generalità del debitore ed eventuali maggiori informazioni.

É quanto stabilito dal Garante della privacy in un provvedimento (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 25 febbraio di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti), adottato anche a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini che hanno lamentato una ingiustificata diffusione, anche on line, dei nominativi di debitori sottoposti alle procedure esecutive e, in alcuni casi, anche di altre persone: ad esempio, i proprietari di  immobili confinanti con l'appartamento messo in vendita.

L'evoluzione del quadro normativo (dalle modifiche introdotte dal Codice privacy alla recente riformulazione integrale dell'art. 490 del Codice di procedura civile) mette in luce l'attenzione posta dal legislatore nel bilanciare le esigenze di pubblicità degli atti e i diritti delle persone sottoposte al processo esecutivo: da un lato, l'omissione del nominativo negli atti pubblicati (avviso di vendita degli immobili, copie dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima) risponde alla necessità di tutelare il diritto dei debitori sottoposti alla vendita dei beni a non subire una ingiustificata divulgazione di dati personali che li riguardano; dall'altro, la possibilità di conoscere le generalità del debitore e ogni altra informazione utile attraverso gli uffici giudiziari consente comunque a chi sia realmente interessato all'acquisto, una precisa valutazione del bene da espropriare.

Alla luce di queste premesse, il Garante ha ritenuto quindi necessario indicare agli uffici giudiziari e ai professionisti che si occupano delle vendite giudiziarie le tutele da adottare nel trattamento dei dati personali dei debitori e delle persone che, a volte anche incidentalmente, compaiono sugli atti. Queste prescrizioni sono particolarmente utili rispetto ai trattamenti on line: se la consultabilità  in appositi siti web di atti del procedimento esecutivo assicura una più ampia pubblicità alle vendite giudiziarie, la presenza del nome del debitore contrasta però con la tutela alla riservatezza che la normativa chiaramente gli riconosce. Di qui la necessità di una particolare attenzione a questi aspetti.

Copia del provvedimento è stata inviata al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura.

Garante per la protezione dei dati personali

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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SENTENZA T.A.R. PUGLIA 19 GENNAIO 2008: STABILIZZAZIONE E SCORRIMENTO GRADUATORIE CONCORSUALI NEL PUBBLICO IMPIEGO ; REGIME DI DEROGA LEGGE N° 296/06 RISPETTO A PRINCIPIO DELL’ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO EX. ART.97 C.3 COSTITUZIONE . - IRdoc

Iusreporter.it - Documenti

SENTENZA T.A.R. PUGLIA 19 GENNAIO 2008: STABILIZZAZIONE E SCORRIMENTO GRADUATORIE CONCORSUALI NEL PUBBLICO IMPIEGO ; REGIME DI DEROGA LEGGE N° 296/06 RISPETTO A PRINCIPIO DELL’ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO EX. ART.97 C.3 COSTITUZIONE .

di Maurizio Danza Avvocato Arbitro Pubblico Impiego- Lazio

Di particolare interesse per l’intera comprensione della problematica della stabilizzazione nel pubblico impiego contrattualizzato la recente sentenza n°125 19 gennaio 2008 del TAR Puglia-Lecce Sez.III contro Regione Puglia e ASL Brindisi, che affronta la questione del rapporto tra stabilizzazione e diritto allo scorrimento di dipendenti idonei collocati nelle graduatorie concorsuali. Detta pronuncia assume particolare rilievo...

 

Leggi l'articolo su IRdoc

 

 

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03 marzo 2008

Equa-riparazione.it - Il portale sull'equa riparazione e l'applicazione delle legge Pinto

LA STORIA DELL'EQUA RIPARAZIONE

La genesi dell'equa riparazione trova la sua fonte nell'art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950: "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge...".

Sebbene la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fosse stata ratificata con Legge n.8498/1955 in Italia tale principio era ed è rimasto lettera morta.

Tale inadempienza continuava negli anni nonostante l'art. 13 della Convenzione imponesse ad ogni stato membro la previsione di un rimedio effettivo in caso di violazione dei diritti sanciti nella stessa.

Innanzi a questa ulteriore inosservanza da parte dello stato Italiano, la Corte Europea Dei Diritti Dell'Uomo con sede a Strasburgo, organo preposto a salvaguardare i diritti riconosciuti nella Convenzione, nel corso degli ultimi decenni è stata prodiga di sentenze contro l'Italia proprio in ragione della durata abnorme dei processi nonché della mancata predisposizione di un opportuno rimedio.

Nel frattempo con la modifica dell'art.111 della Costituzione è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio del giusto processo caratterizzato da "ragionevole durata", senza che però ciò consentisse un effettivo miglioramento dei tempi della Giustizia.

Per arginare l'immensa mole di ricorsi presentati alla Corte di Strasburgo e potenzialmente l'immensa mole di condanne lo Stato Italiano introduce con la Legge n. 89/2001 (cd. legge Pinto, dal nome del parlamentare proponente, Senatore Michele Pinto) un meccanismo giurisdizionale interno (nazionale) idoneo a valutare e condannare ad un equo indennizzo la stessa amministrazione pubblica...

http://www.equa-riparazione.it/

 

 

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Soluzioni comunitarie alle patologie degli appalti pubblici. Metodi e prospettive per prevenire e reprimere le patologie civili, amministrative e penali negli appalti pubblici - libri

MODAFFERI GIOVANNI

Soluzioni comunitarie alle patologie degli appalti pubblici.
Metodi e prospettive per prevenire e reprimere le patologie civili, amministrative e penali negli appalti pubblici

G. Giappichelli Editore

2008 - pp. XXIV-506 - € 54,00 - ISBN 978-88-348-7563-6

 

foto Libro fronte

 

Prefazione (E. Picozza). – Premessa. – Introduzione. – Parte I. – I. I principi. – II. I diritti sociali. – III. Le procedure. – Parte II. – IV. La responsabilità di un contratto. – V. Il contenzioso. – Parte III. – VI. Costruire l’Europa. – Appendice. – Appendice normativa.

http://www.giappichelli.it/home/ricercaISBN.aspx?codice=3487563#xc0001

 

 

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I rimedi contro i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi - Mantova, 28/03/2008

La Camera Civile di Mantova presenterà venerdì 28 marzo 2008 alle ore 15.30, presso la sede AUDITORIUM BAM,  (via Luzio, 5/C - Mantova -)  il convegno:

I rimedi contro i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi nei processi di separazione e divorzio

 

Relatori:

  • Prof. Enzo Vullo, Ordinario di Diritto Processuale Civile presso l’Università di Sassari;
  • Dott.ssa Antonella Pini Bentivoglio, Magistrato presso il Tribunale di Mantova.

 

Il dibattito avrà come moderatore il Dott. Andrea Gibelli, Magistrato presso il Tribunale di Mantova.

Ai partecipanti Verrà consegnata una relazione sul tema dell'incontro redatta dall'Avv. Costanza Mori.

Il convegno sarà gratuito per gli avvocati ed i praticanti iscritti alla Camera Civile di Mantova, mentre avrà un costo di € 20,00  per i non iscritti.

Le preiscrizioni dovranno pervenire entro il 18 marzo 2008.

Da questo link è possibile scaricare il modulo di adesione.

Il convegno è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Mantova ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del C.N.F. 13.07.2007 e dà diritto ai partecipanti di ottenere 3 crediti formativi per l'anno 2008.

 

 

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