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28 febbraio 2008

ANORC, la prima Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione sostitutiva, si è appena costituita e già si fa ascoltare

ANORC, si è appena costituita e già si fa ascoltare

ANORC (www.anorc.it), la prima Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione sostitutiva interviene sulla Bozza di Nuove Regole Tecniche In Materia di Formazione e Conservazione dei Documenti Informatici

Anorc ha portato all’attenzione della Commissione competente un documento di modifica al nuovo testo contenente la "Proposta di regole tecniche relative ai processi di formazione e conservazione dei documenti informatici" (elaborata in seno alla Commissione per la gestione del flusso documentale e dematerializzazione, la quale ha operato in stretto raccordo con la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, prevista dall'art. 18 del Codice dall'Amministrazione Digitale).

In merito a tale documento pubblicato sul sito del Ministero www.funzionepubblica.it, ANORC ha espresso considerazioni finalizzate a migliorare la proposta e a semplificare gli adempimenti degli operatori del settore e responsabili della conservazione digitale dei documenti nel rispetto del vigente quadro normativo.

Il testo contenente le nuove regole è acquisibile on line sul sito www.anorc.it alla pagina

http://www.anorc.it/notizia/23_Considerazioni_di_ANORC_sulle_Nuove_Regole_Tecniche.html

ANORC, in particolare, ha invitato chi di competenza a prestare maggiore attenzione su alcune definizioni e concetti che, se non dovessero essere modificati, rischierebbero di paralizzare molti processi di dematerializzazione documentale. Si ricordano, tra gli altri suggerimenti indicati, l’invito a:

- modificare la definizione di “originali analogici non unici” in i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria per legge o per obbligo contrattuale la conservazione, anche se in possesso di terzi. In questo modo basterebbe ottenere il consenso dal destinatario di un documento che si impegna contrattualmente/convenzionalmente ad assicurarne la corretta conservazione per determinare la "non unicità" di quel documento. In pratica, si potrebbero mandare in conservazione molti documenti la cui non unicità risulta non chiaramente definita, quali ad esempio, i contratti in genere, gli ordini di forniture di beni e servizi, le dichiarazioni di consenso al trattamento dei dati personali, ecc

- specificare come la memorizzazione dell’immagine del documento da portare in conservazione digitale non debba necessariamente transitare dalla scansione del documento analogico, nella ipotesi in cui il soggetto abbia già a disposizione la copia informatica del documento stesso (ipotesi, questa, che accade di frequente). E’ il caso del Responsabile della conservazione che abbia già a sua disposizione il formato immagine del documento da conservare (quale, ad esempio, un .pdf frutto di una “spampa virtuale” del documento). E’, infatti, essenziale che il sistema di conservazione garantisca solo la conformità degli elementi previsti dall’art. 44 del Codice dell’amministrazione digitale.

- limitare ai soli casi previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale la presenza del pubblico ufficiale a chiusura del processo di conservazione

- fare molta attenzione nello sviluppo (seppur facoltativo) di sistemi di accreditamento del ruolo dei responsabili della conservazione.

La presentazione del documento di lavoro ha costituito l’occasione per pubblicare il nuovo sito web dell’Associazione (www.anorc.it) totalmente dedicato alle tematiche della conservazione digitale dei documenti e alla fatturazione elettronica.

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Lecito fotografare e riprodurre liberamente i beni culturali...

Il Governo: il diritto di panorama c'e`


Il ministero dei Beni culturali risponde all'interrogazione di Grillini: lecito fotografare e riprodurre liberamente i beni culturali. Per le opere protette liberta' limitate ai soli fini scientifici e didattici

Fonte: punto-informatico.it

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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Guida agli aspetti fiscali del diritto d'autore - utilita'


(www.agenziaentrate.it)






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25 febbraio 2008

Rilevabilità ex officio della nullità da parte del giudice ex art. 1421 c.c. e generale legittimazione ad agire della parte - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Iusreporter.it - Documenti

Rilevabilità ex officio della nullità da parte del giudice ex art. 1421 c.c. e generale legittimazione ad agire della parte

Giorgio Vanacore

Avvocato in Napoli

giorgiovanacoreavv@libero.it

 

1. - La seconda parte dell’art. 1421 c.c., come è noto, consente al giudice di rilevare d’ufficio la nullità negoziale, purché acquisito agli atti del processo.

Interrogatasi sulla ratio dell’art. 1421 c.c., la dottrina ne ha posto in luce la natura di disposizione “di chiusura” del sistema sulla patologia negoziale, diretta com’è alla tutela di «. . . precisi interessi di carattere generale, alla cui salvaguardia l’ordinamento giuridico presiede non solo riconoscendo a chiunque vi abbia interesse la legittimazione attiva a far valere il vizio in giudizio, bensì, in ultima istanza, tramite l’affidamento ai giudici del potere (dovere) d’intervenire» (Di Ciommo, La rilevabilità d’ufficio delle nullità negoziali tra artificiosi limiti processuali ed incertezze giurisprudenziali, in Foro It., 2006, I, 2110)...

Leggi l'articolo su IRdoc

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Spam telefonico: basta disturbare gli utenti

Spam telefonico: basta disturbare gli utenti

Un gestore continuava ad inviare sms e mms pubblicitari anche dopo la revoca del consenso
Non ne potevano più dei continui sms e mms pubblicitari che ricevevano anche dopo aver detto e scritto per mesi alla loro società telefonica di cessare quegli invii che per loro erano solo fonte di disturbo ed aver espressamente revocato il consenso all'uso dei propri dati. Stanchi della pubblicità e di inutili rassicurazioni, due clienti hanno segnalato la vicenda al Garante privacy, il quale al temine di accertamenti, condotti anche presso la società, ha vietato ad H3g l'uso dei dati personali di tutti gli abbonati ad un determinato servizio telefonico perché trattati in modo illecito. L'Autorità ha prescritto al gestore l'adozione di misure organizzative e tecniche tali da assicurare a coloro che revocano il consenso di non ricevere più messaggi pubblicitari. Per il servizio in questione, la società non aveva tenuto conto delle istanze di  revoca del consenso dei propri clienti e continuava ad inviare sms e mms pubblicitari incorrendo così in un sistematico trattamento illecito di dati nei confronti di una molteplicità di abbonati. La normativa  stabilisce invece che si possano inviare lecitamente messaggi pubblicitari (sms, mms, e-mail) solo dopo aver acquisito il consenso informato degli interessati; prescrive inoltre che i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati.  Dagli accertamenti  era emerso invece che i dati personali di coloro che stipulavano un contratto telefonico con la società - ed avevano inizialmente manifestato il loro consenso a ricevere pubblicità - confluivano in una banca dati che proprio riguardo al consenso non veniva mai di fatto aggiornata. Le istanze di revoca, successive alla stipula del contratto, volte a far cessare gli invii pubblicitari rimanevano infatti  inascoltate e inutilizzate per aggiornare gli archivi. Oltre al provvedimento di divieto relativo all'uso dei dati personali, il Garante ha prescritto alla società  una serie di misure organizzative e tecniche che dovranno essere adottate entro la fine di febbraio.

"Il consenso per questi messaggi pubblicitari o promozionali deve essere sempre informato, specifico e preventivo – afferma Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento – altrimenti l'attività è illecita. Anche quando il consenso è dato può comunque essere sempre liberamente revocato. Il provvedimento di divieto del Garante è, peraltro, accompagnato dall'espressa avvertenza che l'inosservanza è punita con la reclusione da tre mesi a due anni. Un messaggio ai disturbatori: non disturbateci con i messaggi".

 

Garante Privacy

 

 

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Avvocati: no all'uso delle impronte digitali nei corsi per praticanti

Avvocati: no all'uso delle impronte digitali nei corsi per praticanti

Non si possono installare sistemi biometrici di rilevazione delle impronte per disciplinare gli ingressi in aula di praticanti avvocati che seguono i corsi di formazione forense, evitare assembramenti, eliminare code o scoraggiare abusivi scambi di tesserini. Il sistema è sproporzionato rispetto ai fini che intende perseguire. Lo stop è del Garante privacy che, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha vietato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere il trattamento, in qualunque forma, dei dati biometrici dei praticanti ed ha avviato un'istruttoria per verificare se vi siano i presupposti per contestare le violazioni concernenti irregolarità nell'informativa e la mancata notificazione all'Autorità prevista in questi casi dalla legge. La vicenda, arrivata all'attenzione del Garante a seguito della segnalazione di alcuni praticanti, inizia ad ottobre dello scorso anno quando il Consiglio dell'Ordine installa in prossimità delle aule dove si tengono i corsi un sistema di rilevazione di dati biometrici ed inizia ad acquisire le impronte digitali dei praticanti con l'intento di concludere le operazioni di raccolta entro gennaio 2008 ed inibire successivamente l'ingresso a tutti coloro che non abbiamo fornito le loro impronte. Nel disporre il divieto il Garante, pur riconoscendo al Consiglio dell'Ordine il compito di verificare la effettiva partecipazione dei praticanti alla Scuola, ha constatato che il trattamento effettuato era illecito perché non conforme ai principi di necessità e proporzionalità. L'uso delle impronte digitali – afferma il Garante – se può essere giustificato per obiettive e documentate esigenze di sicurezza di beni e persone in situazioni di elevato rischio, non può invece ritenersi lecito per generiche esigenze di sicurezza e di ausilio al rispetto delle regole scolastiche. Verifiche più rispettose della sfera personale degli individui possono essere disposte, ad esempio, attraverso l'utilizzazione di tesserini magnetici o controlli "a vista" dei partecipanti. Il trattamento, inoltre, è stato ritenuto non proporzionato anche sotto l'aspetto tecnico: il sistema prevede infatti la centralizzazione in un unico archivio dei codici identificativi derivati dall'esame delle impronte, anziché un sistema meno invasivo quale la memorizzazione dei singoli codici su badge nell'esclusiva disponibilità dei praticanti. Non idonea anche l'informativa che si limita a delineare solo le finalità del trattamento, senza includere gli altri elementi prescritti dal Codice privacy.  Irregolare, infine, la mancata predisposizione di un sistema alternativo di ingresso in aula per chi non potesse o non intendesse acconsentire alla rilevazione delle impronte.

 

Garante per la protezione dei dati personali

 

 

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21 febbraio 2008

Avvocati e consenso informato

Consenso informato: è un obbligo anche per l’avvocato


Quando si parla di consenso informato, la mente corre subito al rapporto medico-paziente.
Eppure la giurisprudenza ha iniziato ad estendere tale istituto anche al rapporto cliente-avvocato.
In particolare, si sostiene che

Fonte: www.lexform.it

 

 

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THE UIA WORLD FORUM OF MEDIATION CENTRES - Milano, 28-29/03 2008

THE UIA WORLD FORUM OF
MEDIATION CENTRES

Meet the Officers of the World’s Leading Commercial Mediation Centres
Friday, March 28 & Saturday, March 29, 2008

Programma e informazioni

 


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CODICE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - libri

A.D’ANGELI - M. DI BARI - S. GARRISI - C. SERAFINI
CODICE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Annotato con dottrina, giurisprudenza e formule Aggiornato alla L. 24 Dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008)
gennaio 2008, pagine 538
Euro 55,00
ISBN 978-88-95675-04-6

Descrizione
Il Codice annotato delle sanzioni e delle ingiunzioni amministrative è un’Opera pensata quale strumento “utilissimo” al Professionista e alle Amministrazioni nell’affrontare e dare soluzione ad una casistica come noto smisurata. L’Opera è strutturata in forma di “innovativo” commento ai provvedimenti normativi relativi alla complessa materia delle sanzioni amministrative, delle ingiunzioni e delle relative forme di tutela. In particolare, sono annotati, soprattutto con l’indicazione della più importante e recentissima giurisprudenza di Cassazione e dei giudici di merito, la Legge n. 689/1981, il nuovo Codice della Strada e il Regolamento di attuazione. Una particolarissima attenzione è stata prestata nella individuazione di pressoché tutte le questioni problematiche relative alle forme di tutela esperibili avverso le ordinanze-ingiunzione e gli altri provvedimenti sanzionatori. Sotto ciascuna disposizione l’annotazione si articola in Tre Sezioni. La prima consiste in un inquadramento anche dottrinale, snello ed essenziale, degli istituti disciplinati. Nella seconda (“domande e risposte”) sono indicati in forma di domanda pressoché tutti gli interrogativi interpretativi che nella applicazione della disposizione sono emersi, con le connesse risposte tratte dalla più recente giurisprudenza. Nella terza parte (“Le formule”) sono riportate le formule degli atti del procedimento sanzionatorio (con indicazione delle carenze deducibili) e di tutte le impugnazioni amministrative e giurisdizionali azionabili. Si è provveduto, inoltre, all’elaborazione di un robusto indice analitico delle questioni trattate, nonché di un indice analitico delle formule.

Nel diritto Editore srl - Scheda dettaglio libro

 

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18 febbraio 2008

Giudizio previdenziale e rilevabilità dell’eccezione di mancata proposizione della domanda amministrativa

Iusreporter.it - Documenti

Giudizio previdenziale e rilevabilità

dell’eccezione di mancata proposizione

della domanda amministrativa

Giorgio Vanacore

avvocato in Napoli

La giurisprudenza della S.C. è univoca nell’affermare che la questione attinente alla procedibilità della domanda ex art. 442 c.p.c. per mancata attivazione del procedimento amministrativo ex art. 443 c.p.c., è sottratta alla disponibilità delle parti, essendo essa rimessa esclusivamente al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del 2º comma dell’art. 443 citato, solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, e non in ogni stato e grado del giudizio...

 

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Il direttore responsabile nel contratto giornalistico: leggi e giurisprudenza

Il direttore responsabile nel contratto giornalistico, nelle leggi e nella giurisprudenza

Responsabilità civili in solido con l’editore e gli articolisti

Responsabilità deontologiche e “qualità dell’informazione”

di Franco Abruzzo

INDICE
PARTE I.
1. Premessa. La figura del direttore responsabile.
2. Il direttore risponde di “omesso controllo” sul contenuto del giornale considerato unitariamente e in ogni sua parte.
3. L'anomalia italiana per quanto riguarda il ruolo del direttore.
4. le responsabilità deontologiche del direttore.
5. Il direttore è un dirigente? Cassazione: decidere caso per caso.
Appendice - Dal compilatore al gerente fino alla figura del direttore responsabile: una storia di quattro secoli. L’evoluzione dell’articolo 57 del Codice penale.
PARTE II: I poteri contrattuali del direttore.
PARTE III: Giurisprudenza minima sulla figura del direttore responsabile, dell’editore e dell’articolista.
PARTE IV. Appendice normativa.
Nota tecnica e ricerca di Franco Abruzzo

PARTE I.

1. PREMESSA. LA FIGURA DEL DIRETTORE RESPONSABILE. La figura del direttore responsabile è fissata in diverse leggi (n. 633/1941 sul diritto d’autore; n. 47/1948 sulla stampa; n. 69/1963 sull’ordinamento della professione di giornalista), nell’articolo 57 del Codice penale e nel Cnlg (Contratto nazionale di lavoro giornalistico), che ha forza normativa in virtù del Dpr 153/1961.

La legge sulla stampa del 1948 si limita a enunciare che "ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile" (art. 3), mentre l’articolo 5, in sede di registrazione della testata, richiede il deposito nella cancelleria del tribunale di “un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale”. L’articolo 46 della legge professionale 69/1963 prescrive tale adempimento. Può rivestire il ruolo di direttore responsabile anche il pubblicista in base alla sentenza 98/1968 della Corte costituzionale, la quale, “modificando” l’articolo 46 della legge 69/1963, ha ridotto il monopolio dei giornalisti professionisti sulla base delle comuni regole deontologiche.

Direttore responsabile può essere il cittadino italiano (come richiesto dall' art. 3 della legge 47/1948) e anche il cittadino comunitario (che 1'art. 9 della legge 52/96 ha equiparato al cittadino italiano ai fini degli art. 3 e 4 della legge 47/1948).

I cittadini extracomunitari, invece, non possono assumere la direzione responsabile di un periodico. La Corte costituzionale ha respinto la questione sollevata al riguardo dal Tribunale civile di Milano in merito a una domanda presentata in cancelleria da un cittadino egiziano: “È manifestamente inammissibile, per difetto di legittimazione del rimettente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, "nella parte in cui limita ai soli cittadini comunitari la possibilità di ricoprire la carica di direttore responsabile di un periodico", sollevata, in relazione agli artt. 2, 3 e 21 Cost., nel corso di un procedimento per l'iscrizione di un periodico nel registro della stampa, ai sensi dell'art. 5 della suddetta legge n. 47 del 1948. Infatti, come già osservato dalla Corte nella sentenza n. 96 del 1976, il procedimento previsto dall'art. 5 della legge n. 47 del 1948 ha natura amministrativa. Non ricorre, pertanto, la condizione richiesta dagli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953, e cioè che la questione incidentale di legittimità costituzionale sia sollevata nel corso di un giudizio” (Corte cost., 29-04-2005, n. 170).

Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche. Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile (art. 3 l. 47/1948).

Afferma l’articolo 46 della legge 69/1963: “Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell’'art. 34, devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel successivo art. 47. Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico”. Nell’articolo 34 si legge: “La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari”. La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968 n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n. 177), ha dichiarato “la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti”...

Link a Altalex

 

 

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14 febbraio 2008

Avvocati e natura delle norme deontologiche: Cass. SS.UU. 26810/2007

Cassazione SU 26810/2007: natura delle norme del Codice deontologico forense


Avv. Hermans Joseph Iezzoni Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, le Sezioni Unite, diversamente dall’orientamento secondo il quale le norme deontologiche vanno interpretate seguendo le regole dettate per i contratti in genere (articoli 1362 e seguenti del Codice Civile), hanno collocato gerarchicamente queste tra le fonti integrative della legge. Per questa via [...]

 

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Matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso. Estratti plurilingue di atti dello stato civile. La circolare del Ministero dell'Interno n. 55 del 18/10/2007

Emanata circolare n.55 del 18.10.2007 avente ad oggetto "Matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso. Estratti plurilingue di atti dello stato civile".

Tipo: CIRCOLARE - Settore: STATO CIVILE
Argomento: STATO CIVILE
Fonte: Ministero dell'Interno - Numero: 55/2007 - Data: 18/10/2007

Data l'attualità del fenomeno si è ritenuto richiamare l'attenzione degli ufficiali di stato civile affinchè al momento di trascrivere un matrimonio contratto all'estero da un cittadino, pongano particolare cura alla verifica che i due sposi siano di sesso diverso...

 

leggi la circolare

 

 

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Troppi dati per le "fidelity card": interviene il Garante privacy

Troppi dati per le "fidelity card": interviene il Garante
L'Autorità vieta l'uso dei dati a quattro società che operano nella grande distribuzione

Troppi dati per le "carte di fedeltà". Il Garante privacy (composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato)  ha vietato a quattro società -  di un gruppo di cinque sottoposto a controlli - l'uso di dati personali trattati in modo illecito: troppi i dati  raccolti per i programmi di fidelizzazione, moduli poco chiari e con informazioni incomplete, impossibilità di esprimere liberamente il consenso per i trattamenti di dati a fini di marketing.  Supermercati, catene di negozi, agenzie di viaggi raggiunti dal divieto non potranno più utilizzare i dati e dovranno conformarsi alle misure prescritte. Prosegue senza sosta, anche attraverso accertamenti della Guardia di finanza, l'azione del Garante a tutela dei consumatori che aderiscono ai programmi di fidelizzazione promossi da operatori economici della grande distribuzione, telefonia, trasporti, viaggi. Gli accertamenti, effettuati a livello nazionale, rientrano nel piano di verifiche programmate per accertare la corretta applicazione della normativa privacy e in particolare del provvedimento generale sulle "fidelity card" adottato nel febbraio del 2005. Il quadro che emerge dalle verifiche mostra  numerose irregolarità. Innanzitutto le società raccolgono troppi dati: oltre a nome, cognome luogo e data di nascita necessari per attribuire sconti, premi o bonus connessi all'uso della carta, richiedono anche titolo di studio, e-mail, professione e numero dei componenti del nucleo familiare. Dati ritenuti non pertinenti ed eccedenti dal Garante che  ne ha quindi vietato l'uso ed ha ordinato alle società di cancellarli o di renderli anonimi. Altre irregolarità sono state riscontrate nelle informative date ai consumatori e nella raccolta del consenso. Gli operatori dovranno  riformulare l'informativa, sia cartacea sia on line, specificando, in particolare, quali dati sia obbligatorio indicare al momento dell'adesione al progetto e quali siano invece facoltativi. Dovranno inoltre precisare i diritti (di accesso, rettifica, cancellazione) che la normativa riconosce e chiarire che il consenso per autorizzare l'uso dei dati per altre finalità (marketing, profilazione) è libero. E, soprattutto, dovranno mettere il consumatore in condizione di poter scegliere liberamente se e quali trattamenti di dati autorizzare. Scelta che non era invece possibile effettuare in alcuni dei moduli esaminati, dove con un'unica firma si aderiva al programma di fidelizzazione ma si autorizzava anche l'utilizzo dei dati a fini di marketing. Per quanto riguarda poi l'uso di dati facoltativi raccolti a fini statistici il Garante ha prescritto alle società di adottare opportuni accorgimenti che impediscano di ricondurre i dati all'interessato fin dal momento della raccolta.

Garante Privacy

 

 

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11 febbraio 2008

Copie informatiche dei documenti analogici in mano ai notai. In arrivo le nuove regole tecniche per la conservazione dei documenti informatici: luci e ombre nella proposta pubblicata sul sito del Ministero

Copie informatiche dei documenti analogici in mano ai notai.

In arrivo le nuove regole tecniche per la conservazione dei documenti informatici: luci e ombre nella proposta pubblicata sul sito del Ministero

di Avv. Andrea Lisi – www.studiolegalelisi.it

(Presidente di ANORC – Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti

Professore a contratto di Informatica Giuridica presso Università del Salento)

^^^^^

Le copie informatiche di documenti analogici in molti casi certificate da un pubblico ufficiale, precisa indicazione delle responsabilità del procedimento di conservazione: sono queste le novità in vista per i responsabili della conservazione digitale dei documenti, per coloro cioè che si occupano di gestire il passaggio dall’archivio analogico all’archivio informatico e che, quindi, consentono a pubbliche amministrazioni e imprese di liberare totalmente i loro uffici dall’ingombrante documento cartaceo. E’ stata pubblicata, infatti, sul sito del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella P.A. www.funzionepubblica.it la “Proposta di regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici” (elaborata in seno alla Commissione per la gestione del flusso documentale e dematerializzazione, la quale ha operato in stretto raccordo con la Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica, prevista dall’art. 18 del Codice dell’Amministrazione digitale)...

leggi l'articolo su IRdoc

 

 

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LO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. UNA RISORSA PER LA GIUSTIZIA CIVILE. PRIMO RAPPORTO ANNUALE - Milano, 25/02/2008

LO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI ALTERNATIVI
DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
UNA RISORSA PER LA GIUSTIZIA CIVILE
PRIMO RAPPORTO ANNUALE

Milano, 25 febbraio 2008
Palazzo Affari ai Giureconsulti – Sala Colonne
Via Mercanti, 2

in diretta su www.impresalive.tv

L’annoso problema della crisi della giustizia civile in Italia, fra le tante conseguenze, comporta anche una
forte penalizzazione nella competitività delle nostre imprese e una grave alterazione delle più generali regole
della concorrenza nel mercato.
Oggi, in una realtà nella quale non si delineano all'orizzonte soluzioni adeguate a questo problema di fondo,
la Camera di Commercio di Milano e l'Isdaci, nella responsabilità che compete loro sul piano istituzionale e
culturale e forti delle esperienze positive compiute fino ad oggi, hanno ritenuto di avviare una iniziativa che
rappresenti un appuntamento da replicare ogni anno, a integrazione del dibattito che avviene con l'apertura
dell'anno giudiziario. Un appuntamento che delinei lo sviluppo del ricorso agli strumenti alternativi per la
risoluzione delle controversie economiche, presentando il ‘Primo Rapporto sulla diffusione della giustizia
alternativa in Italia’, un lavoro di ricerca condotto dal Centro Studi ADR della Camera Arbitrale di Milano che
è destinato a divenire sempre più completo e innovativo.
La presentazione di questo primo rapporto intende costituire anche un momento di riflessione critica e
propositiva: occorre alzare il livello di consapevolezza sui danni che il nostro Paese subisce dalla difficile
condizione della giustizia e proporre modalità concrete di intervento sul piano normativo ed organizzativo,
tali da accelerare lo sviluppo dell’ Alternative Dispute Resolution.
La partecipazione è gratuita.
Per ragioni organizzative si richiede di segnalare la propria iscrizione
inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica conventionADR@mi.camcom.it

Informazioni presso
ISDACI
tel. 02.2052.0719
Camera Arbitrale di Milano
tel. 02.8515.4564/4536

Programma
Ore 9,00 Registrazione dei partecipanti
Ore 9,30 Presiede i lavori
Giuseppe Grechi, Presidente Corte d’appello di Milano
Apertura
Finalità ed esiti del Rapporto
Giovanni Deodato, Presidente ISDACI
Giustizia e mercato: le esigenze delle imprese
Carlo Sangalli, Presidente Camera di Commercio di Milano
Ore 10,00 Mal funzionamento della giustizia: un ostacolo alla crescita della concorrenza
Franco Vergnano*, Capo Servizio Il Sole 24 ORE
Ore 10,20 Diritto costituzionale di accesso alla giustizia e risoluzione stragiudiziale delle
controversie
Valerio Onida, Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Ore 10,40 Coffee break
Ore 11,00 Crisi del processo civile di cognizione e chance di sviluppo della cosiddetta
giustizia alternativa
Claudio Consolo, Ordinario di Procedura civile nell’Università degli Studi di Padova
Ore 11,20 Le voci dell’esperienza
I magistrati
Marcello Marinari, Consigliere Corte d’appello di Milano
I commercialisti
Pietro Mazzola, Ordinario di Economia Aziendale nell’Università IULM di Milano
Gli avvocati
Remo Danovi, Avvocato in Milano
Le imprese
Giuseppe Fontana, Presidente Confindustria Lombardia
Ore 12,20 Dibattito
Ore 12,45 Conclusioni e chiusura dei lavori
* in attesa di conferma

 

 

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08 febbraio 2008

Convegno "Economia e Regole dell'Impresa Sportiva" - Napoli, 15/02/2008

SPORTFORM ASSOCIAZIONE

Convegno "Economia e Regole dell'Impresa Sportiva"

Organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Napoli e dall'Associazione SPORTFORM, si terrà il 15 Febbraio 2008 presso l'Aula Magna "A. Spinelli" della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Federico II° di Napoli, il Convegno dal titolo "Economia e Regole dell'Impresa Sportiva". L'iniziativa ha come obiettivo primario l'analisi degli elementi di specificità che caratterizzano l'impresa sportiva, attraverso la disamina delle più significative componenti economiche e dei più interessanti profili giuridici riguardanti l'impresa stessa.Il Convegno, articolato in due sessioni distinte, prevede la partecipazione, quali relatori, di esperti di notevole prestigio e con particolare esperienza nelle tematiche economiche e giuridiche dell'impresa sportiva. In particolare, nella sessione mattutina dedicata agli aspetti economico-aziendali, si segnalano tra gli altri, gli interventi del Prof. Raffaele Feola, Preside della Facoltà di Scienze Politiche, del Prof. Avv. Astolfo Di Amato, Ordinario Diritto Commerciale, del Prof. Marco Musella, Ordinario Economia Politica, di Ottavio Bianchi, ex Allenatore e Dirigente del Napoli Calcio, di Ario Costa, General Manager dell'Eldo Napoli Basket, del Dott. Vittorio Maugeri, Coordinatore segreteria Co.Vi. Soc. FIGC, del Prof. Roberto Tizzano, Associato Economia Aziendale. Tale sessione sarà moderata dal Dott. Alfonso Ruffo (Direttore IL DENARO). Nella sessione pomeridiana dedicata ai profili giuridici, si prevedono tra gli altri, gli interventi dell'Avv. Lucio Giacomardo, Docente di Diritto Sportivo, del Prof. Carlo Amatucci, Ordinario Diritto Commerciale, dell'Avv. Tommaso Mandato, Presidente Sportform, del Dott. Vito Frallicciardi, Presidente sez. Fallimentare Trib. Napoli, del Dott. Giuseppe Narducci, Magistrato Procura di Napoli, del Dott. Stefano Palazzi, Procuratore Fedele FIGC. Moderatore Dott. Roberto Ormanni, giornalista-cronista giudiziario.   

Per la partecipazione che è assolutamente gratuita è necessario il preventivo accreditamento che sarà possibile effettuare sino al 13 febbraio p.v. La partecipazione all'evento consentirà agli studenti universitari il conseguimento di CFU e per gli Avvocati ed i Praticanti l'ottenimento di crediti formativi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria (081.19562785) o consultare il sito www.sportform.it

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti


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07 febbraio 2008

Persona e danno: LE COPPIE DI FATTO E LA LEGGE ANAGRAFICA - Antonio ROTELLI

La legge anagrafica italiana. In Italia l’anagrafe è regolata dalla legge n. 1228/54 (in seguito per brevità indicata come la « Legge »), nonché dal suo regolamento di attuazione approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 223/89 e successive modificazioni (in seguito per brevità il « Regolamento »). L’anagrafe è l’ufficio deputato alla tenuta dei registri della popolazione comunale alla cui guida è posto il sindaco, sotto la vigilanza del Ministero dell’Interno e dell’ISTAT, che ha tra i suoi compiti principali quello di mantenere costantemente aggiornato il numero degli abitanti che vivono stabilmente nel territorio comunale attraverso la loro registrazione. La registrazione della popolazione è funzionale a molteplici attività amministrative come, a mero titolo di esempio, quella della revisione semestrale delle liste elettorali comunali e l’operazione di confronto in occasione dei censimenti decennali. La Legge organizza l’anagrafe in schedari che raccolgono in ordine alfabetico le schede individuali di tutti gli abitanti stabilmente residenti nel territorio comunale, nonché in ordine numerico progressivo le schede di famiglia e di convivenza. Ciascuna di queste ultime registra una di quelle che la dottrina giuridica chiama « situazioni di fatto», ovvero raggruppa gli abitanti del comune in base al criterio principale del luogo di abitazione. È così definito con chiarezza dal Regolamento il concetto di « famiglia anagrafica » quale formazione costituita da persone che coabitino e sono legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela ed anche solo da « vincoli affettivi », nonché quello di « convivenza anagrafica » quale insieme di persone normalmente e abitualmente coabitanti nello stesso comune per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena, e simili...

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M.Cammarata - La registrazione dei periodici on line



La registrazione dei periodici on line (Leggere prima di scrivere) 08.01.07 (aggiornamento 06.02.07) 1. L'iscrizione di una testata nel registro della stampa tenuto dal tribunale è richiesta solo per le pubblicazioni periodiche. Per la procedura, chi...




It - La Tassazione degli (ISP) Internet Service Provider - articoli



La Tassazione degli (ISP) Internet Service Provider

di Francesco Molinari

(Alcune riflessioni alla luce della Risoluzione Agenzia dell’Entrate, n. 119/E del 28.05.07)

In questo scritto, dalla prospettiva del Diritto Tributario, si analizzerà uno dei problemi presenti nel c.d. commercio elettronico o e-commerce [1]. Precisamente, e più in dettaglio, l’attenzione sarà indirizzata esclusivamente sulla tassabilità o meno dei c.d. ISP (Internet Service Provider), che sono stati oggetto di una recentissima risoluzione da parte dell’Agenzia dell’Entrate, la n. 119/E del 28.05.07, che tanto clamore e dibattiti sta suscitando sulla rete ed è stata lo spunto per il presente breve saggio.

Se il problema, determinazione e/o successiva tassazione del reddito prodotto dagli ISP, a cui questo breve scritto tenta di dare qualche spunto di riflessione, è relativo solo a questi soggetti, che seppur rilevanti, rappresentano una marginalità nel mondo dei soggetti che “vivono“ ed “operano” nel Web, l’oggetto di questo studio e relativa analisi d’istituti giuridici è, però, un momento di riflessione successivamente estendibile a tutto il mondo dell’e-commerce.

Internet, il c.d. futuro nuovo mondo virtuale, è fortunatamente abitato da soggetti che ne utilizzano i suoi frutti (come il denaro) nel mondo in cui viviamo tutti noi e dove c’è produzione di reddito, sorge il problema della sua tassazione. Lo Stato, qualsiasi Stato, non può rinunciarvi ed anzi ha l’obbligo costituzionalmente garantito (e dalle convenzioni internazionali riconosciuto) di tassarlo [2] per assolvere quegli scopi solidaristici su cui fonda la sua stessa esistenza [3]...

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04 febbraio 2008

Disservizi subiti dagli utenti in costanza di rapporto di abbonamento con il fornitore telefonico: excursus normativo e giurisprudenziale

Disservizi subiti

dagli utenti in costanza di rapporto di

abbonamento con il fornitore telefonico:

excursus normativo e giurisprudenziale


Giorgio Vanacore

avvocato in Napoli

giorgiovanacoreavv@libero.it

 

1. - E’ noto che il cd. contratto di abbonamento telefonico sia dalla giurisprudenza inquadrato nella somministrazione (cfr. Corte Cost. 20 dicembre 1998 n. 1104, id., 30 dicembre 1994 n. 546; Cass. 28 maggio 2004 n. 10313, idd., 2 dicembre 2002 n. 17041, 29 aprile 1997 n. 3686 Cass. 29 novembre 1978 n. 5613, Trib. Roma 23 marzo 1987 [ord.], Giud. pace Pomigliano d’Arco 22 marzo 2007, Giud. pace Torre Annunziata 14 novembre 2005), la dove la dottrina lo inserisce nell’appalto di servizi (Di Fazio, Sulla natura del contratto di abbonamento telefonico, Temi Rom., 1972, 622 e ss., Cottino, Del contratto estimatorio. Della somministrazione, Comm. Scialoja - Branca, artt. 1556 - 1570, Bologna - Roma, 1970)...

Leggi l'articolo su IRdoc

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Tabulati sotto chiave: il Garante privacy detta ai gestori le regole per la tenuta dei dati di traffico telefonico e Internet

Tabulati  sotto chiave: il Garante detta ai gestori le regole per la tenuta dei dati di traffico telefonico e Internet

Un sistema di comunicazioni elettroniche italiane più sicuro e più protetto. Con un provvedimento generale il Garante per la protezione dei dati personali (Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato), dando attuazione a quanto previsto dal Codice privacy, ha fissato  le regole di base per la messa in sicurezza dei dati di traffico telefonico e Internet che vengono conservati dai gestori per finalità di accertamento e repressione dei reati, e per le altre finalità ammesse dalla normativa.

Dopo i gravi abusi emersi in questi ultimi anni, con un provvedimento di cui è stato relatore Francesco Pizzetti, l'Autorità ha imposto ai gestori di servizi telefonici e telematici le misure tecniche e organizzative che garantiscano un elevato livello di protezione, comune a tutto il settore dei servizi di comunicazione elettronica. I dati di traffico telefonico e Internet, che comunque non riguardano il contenuto, sono particolarmente delicati: numero chiamato, data, ora, durata della chiamata, localizzazione del chiamante nel caso del cellulare, dati inerenti agli sms o mms, indirizzi e-mail contattati, data, ora e durata degli accessi alla rete consentono di ricostruire tutte le relazioni di una persona e le sue abitudini.

É bene ricordare, peraltro, che in Italia, dopo la recente proroga di fine anno del cosiddetto "pacchetto Pisanu", il periodo di conservazione di questi dati a fini di giustizia toccherà gli 8 anni per il traffico telefonico e quasi  4 per quello telematico.

Le prescrizioni impartite sono, in particolare:

Accesso ai dati: l'accesso ai dati è consentito solo al personale incaricato mediante avanzati sistemi di autenticazione informatica, anche con l'uso di dati biometrici (es., impronte digitali). Sono compresi nella prescrizione, salvo limitati casi di necessità, anche gli amministratori di sistema, figure chiave della sicurezza delle banche dati, sul cui ruolo, spesso sottovalutato anche nei settori più delicati, il Garante prevede di iniziare una riflessione approfondita.

Accesso ai locali: i locali in cui sono ospitati i sistemi di elaborazione che trattano dati di traffico telefonico per esclusive finalità di giustizia devono disporre di sistemi biometrici di controllo degli accessi. In ogni caso, i sistemi che trattano dati di traffico di qualsiasi natura vanno installati in locali ad accesso selezionato.

Sistemi di autorizzazione: le funzioni tra chi assegna le credenziali di autenticazione e chi accede ai dati devono essere rigidamente separate. I profili di autorizzazione da attribuire agli incaricati devono essere differenziati a seconda che il trattamento dei dati di traffico sia effettuato per scopi di ordinaria gestione o per quelli di accertamento e repressione dei reati.

Tracciamento dell'attività del personale incaricato: ogni accesso effettuato e ogni operazione compiuta da parte degli incaricati e degli amministratori di sistema devono essere registrati in appositi audit log.

Conservazione separata: i dati tenuti per esclusive finalità di accertamento e repressione dei reati  devono essere conservati separatamente da quelli utilizzati per funzioni aziendali (es., fatturazione,  marketing, antifrode, statistiche) e i sistemi di elaborazione che li trattano vanno sottoposti a rigide misure di sicurezza fisica e controllo degli accessi.

Cancellazione dei dati: una volta decorso il tempo previsto di conservazione i dati devono essere immediatamente cancellati o resi anonimi, eliminandoli anche dalle copie di backup create per il salvataggio dei dati.

Controlli interni: devono essere effettuati controlli periodici sulla legittimità degli accessi ai dati da parte degli incaricati, sul rispetto delle norme di legge e delle misure organizzative tecniche e di sicurezza prescritte dal Garante, sull'effettiva cancellazione dei dati una volta decorsi i termini di conservazione.

Sistemi di cifratura: contro rischi di acquisizione indebita, anche fortuita, delle informazioni registrate da parte di incaricati di mansioni tecniche (amministratori di sistema, amministratori di data base, manutentori hardware e software) i dati di traffico trattati per esclusive finalità di giustizia vanno protetti con tecniche crittografiche.

Gestori telefonici e fornitori di servizi di comunicazione elettronica dovranno applicare tali misure entro il 31 ottobre 2008. L'applicazione di alcune di esse viene disposta dal Garante anche alla conservazione dei dati per finalità non di giustizia, ma di fatturazione, commercializzazione di servizi, statistica etc., al fine di favorire un quadro più ampio di sicurezza di dati e sistemi.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione di queste regole - sia perché non assimilabili a veri e propri gestori di servizi tlc e di comunicazione elettronica sia per evitare ingiustificate conservazioni di dati - i gestori di esercizi pubblici e Internet café, i gestori di siti Internet che diffondono contenuti sulla rete ("content provider"), i gestori dei motori di ricerca, le aziende o le amministrazioni pubbliche che mettono a disposizione del personale reti telefoniche e informatiche (es. centralini aziendali) o che si avvalgono di server messi a disposizione da altri soggetti.

Il provvedimento verrà pubblicato a giorni sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma,  1 febbraio 2008

Garante Privacy

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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