Articolo di Vincenzo Giancaspro 18.04.2008
La presente trattazione si pone quale obiettivo la risoluzione dell’annosa e dibattuta questione inerente la possibilità di inserire o meno nell’atto di precetto, notificato a seguito di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, alcuni diritti spettanti al procuratore e segnatamente le voci “consultazioni con il cliente” e “corrispondenza e spese”.
Il quesito affonda le sue radici nella problematica di più ampio respiro relativa all’estensibilità al procedimento esecutivo di tutta una serie di prestazioni non espressamente disciplinate nella Tabella II (relativa proprio alla fase esecutiva) della “vigente” tariffa professionale (D. M. 8 aprile 2004, n. 127)...
Fonte: www.altalex.com
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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