LA STORIA DELL'EQUA RIPARAZIONE
La genesi dell'equa riparazione trova la sua fonte nell'art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950: "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge...".
Sebbene la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fosse stata ratificata con Legge n.8498/1955 in Italia tale principio era ed è rimasto lettera morta.
Tale inadempienza continuava negli anni nonostante l'art. 13 della Convenzione imponesse ad ogni stato membro la previsione di un rimedio effettivo in caso di violazione dei diritti sanciti nella stessa.
Innanzi a questa ulteriore inosservanza da parte dello stato Italiano, la Corte Europea Dei Diritti Dell'Uomo con sede a Strasburgo, organo preposto a salvaguardare i diritti riconosciuti nella Convenzione, nel corso degli ultimi decenni è stata prodiga di sentenze contro l'Italia proprio in ragione della durata abnorme dei processi nonché della mancata predisposizione di un opportuno rimedio.
Nel frattempo con la modifica dell'art.111 della Costituzione è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio del giusto processo caratterizzato da "ragionevole durata", senza che però ciò consentisse un effettivo miglioramento dei tempi della Giustizia.
Per arginare l'immensa mole di ricorsi presentati alla Corte di Strasburgo e potenzialmente l'immensa mole di condanne lo Stato Italiano introduce con la Legge n. 89/2001 (cd. legge Pinto, dal nome del parlamentare proponente, Senatore Michele Pinto) un meccanismo giurisdizionale interno (nazionale) idoneo a valutare e condannare ad un equo indennizzo la stessa amministrazione pubblica...
http://www.equa-riparazione.it/
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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