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29 ottobre 2007

Nasce la prima Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva

A.N.O.R.C.
Nasce la prima Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva


Durante il Dig-Eat Milano - evento nazionale in materia di dematerializzazione dei documenti, organizzato dal Centro Studi & Ricerche SCiNT e Krill - che si terrà a Milano, in data 8 novembre (info alla pagina http://www.dig-eat.it/) verrà fondata la prima Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva (A.N.O.R.C.), la quale rappresenterà su scala nazionale tutti coloro che sono coinvolti nel mercato della archiviazione, gestione e conservazione digitale dei documenti.

L'Associazione ha lo scopo di sviluppare un approfondito piano di confronto tra istituzioni preposte, riconosciuti professionisti del settore e operatori e responsabili della conservazione sostitutiva.

L'ANORC nasce pertanto con l'ambizione di poter costituire un volano per tutti i processi di gestione e conservazione digitale dei documenti che si vanno sviluppando in Italia e, quindi, un punto di riferimento per tutti coloro che si occupano delle questioni più scottanti della dematerializzazione documentale.

Tutti coloro che vorranno aderire al Progetto quali soci fondatori potranno farlo durante i lavori del DIG-Eat, dove sarà formalmente costituita l'associazione.
Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione relative all’evento DIG-EAT Milano le puoi trovare sul sito http://www.dig-eat.it/ o contattando:

D.ssa Laura Sabetta
laura.sabetta@krill.ue
Tel 02.89075413
Fax 02.26684230


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Procura della Repubblica di Sondrio - link

Streaming e IP TV. Intervista all'Avv. Giuseppe Briganti su Tvgratis.net

...siamo lieti di pubblicare l'intervista che TV GRATIS.net ha fatto all'Avv. Giuseppe Briganti, esperto di diritto delle nuove tecnologie informatiche e curatore di www.iusreporter.it che ci svela cose molto intessanti riguardante il mondo dello streaming e di come il diritto lo tratti...

TV GRATIS.net - The Official Blog - Streaming IPTV news, hi-tech, informatica, net tv, network, casino, www.tvgratis.net

25 ottobre 2007

Disegno di legge di riforma dell'editoria... obbligo di registrazione per i blog?! - Dossier di Iusreporter.it

Dossier di Iusreporter.it sul disegno di legge di riforma dell'editoria... obbligo di registrazione per i blog?!

ddl levi editoria - Iusreporter.it swicki - powered by eurekster
Con possibilità per i lettori di contribuire al dossier con le loro segnalazioni


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IL MANTENIMENTO DEI FIGLI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 54/2006 SULL'AFFIDAMENTO CONDIVISO... - documenti

IL MANTENIMENTO DEI FIGLI A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 54/2006 SULL’AFFIDAMENTO CONDIVISO ED IN PARTICOLARE IL CONCETTO DI “TENORE DI VITA” DI CUI AL QUARTO COMMA

L’articolo 155 del codice civile, nel nuovo testo introdotto a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 così dispone: “(Provvedimenti riguardo ai figli) Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.».
Il fine del presente contributo è quello di stabilire cosa si intende per “tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori”. Iniziamo la nostra dissertazione sottolineando che esistono dei costi cosiddetti cosi detti “irrinunciabili”, vale a dire quei costi per il mantenimento del figlio, che prescindono dal reddito prodotto dai soggetti esercenti la potestà genitoriale. Essi sono rappresentati, ad esempio, dalle spese per l’alimentazione, per i vestiti, per l’acquisto di libri, per le cure e visite mediche. Ebbene la somma di tali singole voci determina l’importo minimo necessario per il mantenimento di un figlio, ed è fin troppo evidente che se esiste un costo fisso minimo, esso incide maggiormente sulle sostanze di un nucleo familiare che produce un reddito più basso, rispetto a quanto possa incidere sulle sostanze di una famiglia più facoltosa. E’ pur vero che sarebbe molto difficile standardizzare o codificare un importo minimo per il mantenimento, in quanto i costi minimi necessari, variano notevolmente con l’aumentare dell’età (e non necessariamente in forma progressiva, sia essa crescente o decrescente). Un neonato di 4 mesi richiede uno sforzo economico maggiore rispetto ad un bambino di 6 anni, rappresentato dall’acquisto quasi giornaliero di prodotti particolarmente costosi ed utilizzabili una sola volta, quali pannolini, omogeneizzati, prodotti delicati, ecc. Inversamente, il mantenimento di un ragazzo di 19 anni richiede un esborso di denaro da parte dei genitori, maggiore rispetto ad un bambino di sei.
Pertanto ogni valutazione sui costi minimi necessari deve necessariamente riferirsi a singole fasce di età. Oltretutto i costi minimi necessari per il mantenimento, sono condizionati da alcune variabili quali, l’aumento dei prezzi, i tassi di interesse, le crisi di mercato, che difficilmente possono essere previste in anticipo o che comunque richiederebbero un adeguamento costante dei parametri di calcolo, eventualmente utilizzati per codificare i costi minimi. Anche l’ambito territoriale assume un rilievo non secondario. Il costo dei beni varia, a volte notevolmente, da Regione a Regione e spesso da Comune a Comune.
Rilevano inoltre, ai fini della determinazione dei costi minimi di mantenimento, le condizioni del soggetto singolo (stato di salute, inclinazioni, aspirazioni, ecc).
I costi sopra descritti rappresentano i costi minimi necessari per il mantenimento (o meglio per la sopravvivenza) di un figlio. Tutto ciò che supera i costi minimi necessari, rileva ai fini della determinazione del tenore di vita. Condurre un tenore di vita alto ed aver pertanto diritto ad un assegno di mantenimento più consistente, non significa essere liberi di spendere quanto si vuole per il mantenimento o per i “vizi” del figlio; o meglio: si è legittimati a spendere quanto si crede per il figlio, ma non si può pretendere in sede di separazione / divorzio, che il Tribunale determini e quantifichi la somma da destinare al mantenimento della prole, considerando come parametro determinante, l’ammontare delle spese che i genitori sostenevano per il figlio in costanza di matrimonio o di unione. Ciò significa che la “somma” idonea a garantire lo “ stesso tenore di vita” non equivale necessariamente a quanto i genitori hanno sborsato in passato per il figlio. Allora cosa significa esattamente tenore di vita e quali sono gli indici per valutare il suo eventuale incremento? A parere dello scrivente, il tenore di vita (considerato nel suo aspetto relativo al mantenimento) aumenta quando il genitore è in condizione di provvedere “privatamente” con denaro proprio, a quelle spese necessarie o comunque utili nell’interesse del figlio, erogate anche gratuitamente dal Servizio Pubblico. Ci riferiamo all’iscrizione ad istituti scolastici, alle cure mediche, ecc. Sono prestazioni che si riferiscono a diritti costituzionalmente garantiti e che vengono erogate gratuitamente dalle Pubbliche Istituzioni, ma che sono fornite anche a pagamento da enti privati. Ebbene, è questo il criterio sul quale deve essere posto l’accento. Si gode di un tenore di vita più alto quando si può spendere per ricevere prestazioni e servizi, che sono, fruibili anche gratuitamente. E’ su questo punto che rileva l’aumento del tenore di vita ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento del figlio e non nelle spese meramente voluttuarie. Se per assurdo i genitori spendevano ogni mese una somma esorbitante in giocattoli, ciò non significa che a seguito della separazione dei coniugi, uno dei genitori debba essere “obbligato” a corrispondere al coniuge affidatario o presso il quale il minore risiede, una somma tale da poter sostenere quelle spese, (magari irragionevoli), che i genitori in passato sborsavano per assecondare i “ capricci” del figlio.
Qualora così non fosse, ci troveremmo anche di fronte ad un ulteriore problema; vi sarebbe infatti la necessità di un controllo periodico circa l’utilizzo di tali somme destinate alle spese “voluttuarie” da parte del genitore affidatario. Qualora tali importi non venissero spesi ma risparmiati, sarebbe opportuno chiedersi, a favore di chi sono accantonati tali risparmi; del genitore affidatario con conseguente ingiusto arricchimento di quest’ultimo o a favore del figlio ? In ogni caso potrebbe essere lo stesso genitore obbligato alla corresponsione dell’assegno a provvedere ad accantonare una parte di denaro per garantire le eventuali esigenze future del coniuge. Per non incorrere nel rischio di veder ridotto l’assegno da parte del Tribunale, spesso il genitore affidatario, preferisce spendere i soldi destinati al mantenimento del figlio, sino all’ultimo centesimo, a costo di comprare qualunque cosa inutile !

Anche la funzione dell’assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., destinato al coniuge, è quella di “garantire lo stesso tenore di vita di cui il coniuge godeva in costanza di matrimonio”. Il sistema dei redditi (o meglio delle “risorse economiche”), rappresentata senz’altro l’indicatore più affidabile per valutare l’equivalenza o lo squilibrio tra i vari tenori di vita e per la quantificazione di un assegno tale da poter ristabilire l’equilibrio. E’ necessario però tenere in debita considerazione che in vista di una eventuale separazione, le parti “si preparano alla guerra”, facendo il possibile per risultare più poveri di quanto in realtà sono. Questo discorso vale in particolare per i liberi professionisti, i quali hanno la possibilità di “ridurre” il proprio fatturato, nella prospettiva di un’imminente lite giudiziaria con il coniuge.
Ai fini della comparazione tra le sostanze dei singoli coniugi, devono necessariamente essere presi in considerazione anche i risparmi, le proprietà immobiliari, le rendite, ecc..
Anche le spese, quali rate di mutuo, affitti, dovranno essere tenute presenti, in quanto esse determinano l’impoverimento del soggetto; ciò a condizione che non si tratti di spese meramente voluttuarie. Alcuni problemi sorgono nella pratica con riferimento ad esborsi che per alcuni sono considerati un indice di ricchezza e di ottimo tenore di vita, per altri, invece, un indice di impoverimento del soggetto, a cagione della diminuzione del reddito percepito; vedasi ad esempio le rate relative ad una locazione finanziaria.
Il criterio della comparazione delle sostanze è apparentemente adatto per ristabilire un’equivalenza tra i nuovi due nuclei familiari nati dalla separazione ma, il quantum dell’assegno da corrispondere per il mantenimento dei figli, gioca un ruolo determinante nel favorire l’impoverimento del soggetto obbligato e la nascita di una nuova condizione di squilibrio economico tra i due nuovi nuclei e pertanto, ai fini di ricostituire l’omogeneità, deve necessariamente essere computata anche la somma di cui il soggetto si priva per il mantenimento del figlio (o dei figli). Inoltre la disposizione che prevede l’obbligo per i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, considerando tra le altre cose “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, rende ancor più ardua un’equa determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento. Ebbene se sotto la vigenza della vecchia normativa, era agevole individuare e quantificare il tempo che il minore trascorreva presso il genitore affidatario e presso quello non affidatario (tali parametri infatti erano contenuti negli accordi di separazione o nella stessa sentenza), oggi con l’introduzione della legge 54/2006 sull’affidamento congiunto, non vi sono dei parametri rigorosi né tanto meno l’obbligo di indicare in documenti formali, le modalità ed i tempi di frequentazione dei figli. E siccome, affidamento condiviso non equivale a collocamento paritario ed alternato del minore presso ciascuno dei genitore, bensì a potestà genitoriale congiunta e a flessibilità nelle modalità e tempi di frequentazione, diventa impresa ardua determinare a priori “i tempi di permanenza” .

Avv. Matteo Santini



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CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI COMMERCIALI - Milano, novembre 2007 - corsi

Corso di formazione
CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI COMMERCIALI


Milano, 9 – 16 – 23 – 30 novembre 2007

I GIORNATA - 9 novembre 2007

LA CONCILIAZIONE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI
- Gestire il conflitto: tipologie e dinamiche. Percezione e comunicazione
- ADR, arbitrato, conciliazione: questioni terminologiche.
Negoziazione cooperativa e negoziazione competitiva
- Natura, principi e tecniche della conciliazione
- Il conciliatore: metodo ed efficacia.
Il ruolo dell’avvocato in conciliazione
- La conciliazione in pratica: l’esperienza del servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano

II GIORNATA - 16 Novembre 2007

L’ARBITRATO
- L’arbitrato tra interventi legislativi ed esigenze degli operatori
- Ancora limiti all’arbitrabilità oggi?
- L’arbitro: criteri selettivi e modalità di nomina. Profili deontologici
- La protezione degli arbitrati interni dai processi esteri: i giudici inglesi e la Corte UE (il caso West Tankers)
- L’esperienza della Camera arbitrale di Milano: il punto di vista sul nuovo art. 182; la terzietà dell’arbitro e la prassi dell’Istituzione

III GIORNATA – 23 novembre 2007

L’ARBITRATO
- Il procedimento arbitrale: rapporto tra arbitrato e processo ordinario. La nuova istruzione probatoria
Gli arbitrati “complessi”: appalti, joint ventures, procedimenti con pluralità di parti
- Il lodo: tipologie, contenuti, termini per la deliberazione
- Il sistema delle impugnazioni
L’arbitrato in pratica: atti introduttivi, svolgimento della procedura e termini del procedimento secondo il modello della Camera Arbitrale di Milano; il ruolo dell’istituzione a garanzia dell’efficacia del lodo

IV GIORNATA – 30novembre 2007

LA REDAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
PER LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
- Le clausole arbitrali e la riforma del 2006
- Le clausole arbitrali nella prassi internazionale: forma, efficacia e patologie
- Le tecniche redazionali della clausola di risoluzione delle controversie. Arbitrato e conciliazione nei contratti nazionali e internazionali
- Per un’economia dell’arbitrato e della conciliazione: tempi, costi, tariffe

Info


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Diritto di accesso e dati genetici - privacy

Diritto di accesso e dati genetici

Non è in base alla legge sulla privacy che si possono intraprendere azioni per ottenere campioni biologici sui quali eseguire poi un'indagine genetica. Avvalendosi del diritto di accesso riconosciuto dal Codice privacy si possono infatti conoscere i dati genetici, anche di un defunto, solo se riportati in referti, cartelle cliniche ecc. Ciò non esclude comunque che la persona interessata non possa esercitare altre azioni nelle competenti sedi giudiziarie.

Lo ha stabilito il Garante definendo il ricorso di una donna che aveva richiesto, senza esito, ad una struttura sanitaria di entrare in possesso dei campioni biologici (frammenti di tessuto, prelievi ematici) del padre da poco deceduto. Lo scopo della signora era quello di eseguire un'analisi genetica per poter avere certezze sulla propria origine, senza esercitare azioni di disconoscimento di paternità.

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile, perché avviato senza una effettiva richiesta di accesso ai dati. L'Autorità ha comunque precisato che le informazioni genotipiche caratteristiche di un individuo, contenute in ogni campione di materiale biologico, assumono il carattere di dati personali, e diventano suscettibili di tutti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice, solo se sono estrapolate dal campione biologico e conservate dal titolare, in questo caso dall'ospedale, in referti, cartelle cliniche ecc..

Alla signora non viene tuttavia preclusa la possibilità di formulare eventuali altre legittime richieste di accesso a dati personali effettivamente esistenti, già estrapolati e archiviati, o di attivare altre procedure di fronte al giudice ordinario per tutelare i suoi diritti.


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22 ottobre 2007

Siti e blog a rischio con la nuova legge sull'editoria - documenti

Siti e blog a rischio con la nuova legge sull'editoria

In data 12 Ottobre 2007 il Governo ha formalmente approvato un disegno di legge che, oltre a mettere seriamente a rischio la libertà di espressione di pensiero e di idee sul web, rischia di intrappolare ogni forma di pubblicazione all’interno di complicati meccanismi burocratici, appesantiti inoltre da registrazioni, iscrizioni e tasse.

La stesura del disegno di legge è in realtà datata 3 agosto 2007, ed è evaporata nel caldo dell’estate, sfuggendo alla maggior parte degli “addetti ai lavori”, in quel periodo probabilmente in coda sulle autostrade verso le ferie.

Ma veniamo al dunque. Secondo il disegno di legge, tutti i soggetti che esercitano l’attività editoriale sono tenuti all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC). Sin qui nulla di male. Ma soffermandosi più attentamente sulla lettura della normativa proposta dal Governo, l’occhio cade sulla definizione di “prodotto editoriale”, oggetto della regolamentazione proposta. Il combinato disposto degli artt. 1 e 5 fornisce infatti una definizione di “prodotto editoriale” che include qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, a prescindere dalla forma nella quale esso sia realizzato ed il mezzo attraverso cui venga diffuso. E, per fugare ogni speranza, aggiunge, inoltre, che l’esercizio dell’attività editoriale possa essere svolto anche in forma non imprenditoriale e per finalità non lucrative. In pratica: l’esatta descrizione del blog. Il blog, infatti, ha finalità informative, divulgative, o di intrattenimento ed ovviamente non ha scopo di lucro.

Probabilmente, in seguito alla messa in crisi dell’intera classe politica provocata dall’effetto-beppegrillo.it, sembrerebbe questo il primo tentativo in occidente di imbrigliare l’informazione sul web, unico mezzo di comunicazione realmente democratico dove chiunque ha la possibilità di “manifestare liberamente il proprio pensiero” (art.21 della Costituzione Italiana).

L’avvio al processo di assurda equiparazione tra direttore di testata giornalistica e semplice blogger, è stato dato in realtà da una sentenza del tribunale di Aosta che, nel 2006, ha applicato ad un blogger le norme sui reati commessi a mezzo stampa, con una decisione completamente ignorante della realtà sociale e delle evoluzioni del mondo delle telecomunicazioni.

La registrazione al ROC prevede una procedura lunga e dispendiosa, di certo lontana dai canoni di immediatezza e semplicità che solo il mezzo-internet è riuscito a dare alla società. Chiunque, anche senza essere dotato della minima competenza tecnica può realizzare un blog, e fornire il proprio piccolo contributo all’informazione globale. La ratio dell’iscrizione al ROC ci viene fornita dall’art. 7 del disegno di legge, che espressamente stabilisce che la suddetta registrazione rileva anche “ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa”. Tradotto: è necessario individuare i responsabili per eventuali diffamazioni e tali soggetti verranno individuati nei titolari del prodotto editoriale così come registrato al ROC.

In realtà, in Internet, nessuno è anonimo. Tutti i navigatori sono facilmente identificabili (almeno in Italia, che poi rappresenta l’ambito territoriale di applicazione della legge). Restano i soliti dubbi: se realizzo un blog su un server straniero viene considerato prodotto editoriale Italiano considerando il fatto che il requisito necessario per qualificare i prodotti editoriali italiani è la distribuzione in Italia ed un blog è invece accessibile da tutto il mondo (distribuito in tutto il mondo)?. Ed ancora: se un blog su server italiano fosse registrato da un cittadino straniero ed indirizzato solo all’informazione relativa alla società del proprio stato, sarebbe oggetto della presente normativa?

Probabilmente il concetto di informazione non ha più barriere, ed internet, lo diciamo ormai da anni, deve trovare una sua dimensione nel panorama legislativo, senza essere regolato come “appendice” di materie e fattispecie già esistenti (come, ad esempio, questa in esame che, nel preoccuparsi di regolare l’editoria in generale, non tiene conto delle esigenze e delle enormi diversità del mondo del web, complicando in tal modo la vita agli internauti).

Ciò che fa riflettere (o che fa ridere?), è la “dichiarazione di intenti” che l’art. 1 del presente disegno di legge fa espressamente, ponendo questa come finalità in nome della quale è stato scritto un simile atto. Vale la pena riportarne testualmente alcune parole. Comma 1: “La disciplina prevista dalla presente legge … ha per scopo la tutela e la promozione del principio del pluralismo dell’informazione affermato dall’articolo 21 della Costituzione e inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati”. Comma 2: “Tale disciplina mira all’arricchimento della produzione e della circolazione dei prodotti editoriali”. Viene da chiedere: sono su candid camera?


Avv. Antonino Polimeni
e-mail: avv.polimeni@studiopolimenicotroneo.it
web: http://www.studiopolimenicotroneo.it/



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Contratti di convivenza e contratti tra conviventi more uxorio - articoli

Giacomo Oberto

CONTRATTI DI CONVIVENZA E CONTRATTI TRA CONVIVENTI MORE UXORIO

Sommario: 1. La negozialità dei conviventi tra autonomia privata e modelli legislativi. – 2. Contratti di convivenza e obbligazioni naturali tra conviventi more uxorio. – 3. Contratti di convivenza e buon costume. – 4. Contratti di convivenza e ordine pubblico: i rapporti di carattere personale. – 5. Il contenuto dei contratti di convivenza: contribuzione e mantenimento. – 6. Il contenuto dei contratti di convivenza: il regime comunitario dei beni. – 7. Il contenuto dei contratti di convivenza: il regime separatista dei beni; spunti in tema di fondo patrimoniale e trust tra conviventi. – 8. Il contenuto dei contratti di convivenza: pattuizioni in vista di un’eventuale rottura del rapporto. – 9. La manifestazione del consenso. Forma e prova del contratto di convivenza. – 10. Scioglimento del contratto di convivenza e cessazione del ménage di fatto. – 11. Contratti di convivenza ed effetti post mortem.

1. La negozialità dei conviventi tra autonomia privata e modelli legislativi.

Nel corso dell’ultimo ventennio si sono andate facendo sempre più numerose le pubblicazioni stra­niere, di taglio sia teorico che pratico, nelle quali si è suggerito alle coppie conviventi more uxorio di pianificare la vita in comune mediante la stipulazione di apposite convenzioni (cohabi­tation contracts, Partnerschaftsverträge, contrats de ménage) [1], proponendo talora anche veri e propri modelli e «contratti tipo» [2]. La preventiva soluzione per via negoziale dei numerosi e complessi problemi patrimoniali della famiglia di fatto non costituisce neppure una novità assoluta, posto che l’analisi storica evidenzia testimonianze di contrats de concubinat, in Francia, e cartas de mancebía e compañería, in Spagna, risalenti addirittura ai secoli XIII e XIV [3].

Questa via viene del resto espressamente consentita (si direbbe, anzi, quasi caldeggiata) dal legislatore in taluni sistemi di common law, che da almeno un ventennio hanno avvertito la necessità di intervenire al riguardo [4], mentre estremamente significativo appare il fatto che proprio nella direzione della negozialità, e non certo in quella dell’imposizione di effetti giuridici conseguenti alla sola sussistenza del rapporto di fatto, si muovano le soluzioni normative che di recente, in vari paesi dell’Europa continentale, si sono prefissate di affrontare e risolvere i problemi giuridici posti dalle convivenze omosessuali [5]. Proprio con specifico riguardo a tale peculiare aspetto, sia consentito subito aggiungere che, come dimostrato da tempo in altra sede [6], nessun dubbio può sorgere neppure da noi sull’ammissibilità pure in questo caso di contratti di convivenza, negli stessi limiti valevoli per le coppie eterosessuali [7]. Ciò appare tanto più vero alla luce non solo della recente creazione, nel campo del diritto di famiglia, di uno «spazio giudiziario comune europeo» [8], ma anche della costituzione in fieri, nel nostro continente, di un vero e proprio «spazio giuridico comune», con l’avvicinamento delle legislazioni sostanziali envisagé dalle conclusioni del Consiglio Europeo svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 [9]: dati, questi, alla luce dei quali l’Italia non può più ostinarsi a rimanere sorda alle voci che da ogni parte (del resto) d’Europa si levano a tutela delle convivenze tra persone del medesimo sesso che desiderino sottoporre i loro rapporti ad effetti giuridici [...]






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Camera Civile di Pesaro




La Camera Civile di Pesaro........
è stata costituita in data 8 gennaio 2007 a Pesaro con il proposito di incentivare e promuovere l'approfondimento di tematiche di diritto civile, nonchè di contribuire a sviluppare e diffondere la consapevolezza della particolare professionalità dell'avvocato civilista.



Link

15 ottobre 2007

"Pubblicità informativa" degli avvocati: continua il sondaggio lanciato da Avvocatlog

Continua il minisondaggio sulla pubblicità informativa degli avvocati lanciato da Avvocatlog, il blog degli avvocati italiani.

Ritieni che le attuali norme deontologiche in materia siano troppo restrittive o troppo permissive? Vota anche tu cliccando sul link sottostante!

Avvocatlog

Cognizione del Giudice di pace in materia di opposizione a delibera condominiale e completezza dell'ordine del giorno ex art. 1105, comma 3, c.c.

Cognizione del Giudice di pace in materia di opposizione a delibera condominiale e completezza dell’ordine del giorno ex art. 1105, comma 3, c.c.: massime giurisprudenziali

I) Com’è noto, l’art. 1137, comma 2, c.c., nel dettare il regime impugnatorio delle delibere assembleari condominiali, devolve le relative cause «all’autorità giudiziaria», in tal modo richiamando gli ordinari criteri di competenza per materia e valore ex artt. 7 e ss. c.p.c..
Ancora, è notorio che, in virtù del citato art. 7, comma 1, c.p.c., il Giudice di pace è competente nelle cause relative a beni mobili di valore non superiore ad € 2.582,28.
Orbene, accertato che il valore di una delibera sia non superiore a tale ultimo importo, nessun ostacolo normativo si frappone alla competenza per valore del Giudice di Pace.
Sul punto, tra tutte:
Cass. 15 dicembre 1999 n. 14078: «La competenza sulle controversie instaurate dai condomini mediante l’impugnazione di delibere dell’assemblea dei partecipanti al condominio, salvo il caso in cui queste vertano su questioni affidate per materia alla cognizione di un determinato giudice . . ., va determinata in base ai generali criteri per valore» (nel caso di specie, in una causa di valore di due milioni di vecchie lire concernente l’impugnazione di una delibera condominiale, la S.C. ha affermato la competenza del giudice di pace)».

II) L’elementare principio secondo cui le decisioni assunte a seguito di riunione non sono determinabili a priori (costituendo esse il risultato di istanze, proposte e sollecitazioni nascenti dalla discussione tra i presenti), ha determinato la giurisprudenza a ritenere che un punto dell’ordine del giorno dell’assemblea dei condomini, per quanto non dettagliato, assorba qualsivoglia questione presupposta, connessa e/o collegata ad esso, con ciò rimanendo valido ex art. 1105, comma 3, c.c..
Discende da ciò, quindi, la completezza di un ordine del giorno in grado di porre i condomini in condizione di comprendere i termini essenziali del dibattito che si svolgerà in assemblea, sì da far loro decidere se intervenire o meno alla riunione.
Sul punto, in seno al diritto vivente, leggansi:
Cass. 27 marzo 2000 n. 3634: «Affinché la delibera di un’assemblea condominiale sia valida è necessario che l’avviso di convocazione elenchi, sia pur in modo non analitico e minuzioso, specificatamente gli argomenti da trattare, sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione. In particolare, la disposizione dell’articolo 1105, terzo comma, c.c. - applicabile anche in materia di condominio di edifici - la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell’avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell’esame dei singoli punti da parte dell’assemblea»;
Cass. 19 febbraio 1997 n. 1511: «È ben vero che, ai fini della validità delle deliberazioni dell’assemblea di condominio è necessario che nell’avviso di convocazione sia contenuto un ordine del giorno recante la specifica elencazione degli argomenti da trattare nell’indetta adunanza; deve tuttavia ritenersi, in conformità con la dottrina e con la giurisprudenza più condivisibili, che la specificità dell’ordine del giorno non postula una indicazione analitica e minuziosa di ogni possibile aspetto delle materie dedotte in discussione, e deve essere ravvisata sussistente tutte le volte che il contenuto dell’avviso di convocazione sia tale da mettere i condomini in condizione di comprendere i termini essenziali dell’indetto dibattito, sì da poter decidere in anticipo se intervenire, direttamente o indirettamente, alla convocata riunione, essendo, nel primo caso, preparati ad affrontare le proposte tematiche, e, nel secondo caso, in grado di dare le adeguate istruzioni all’eventuale delegato» (conff. la fondamentale Cass. 25 novembre 1993 n. 2511, e tra la giurisprudenza di merito, Trib. Milano 4 maggio 2000, Trib. Roma 21 ottobre 1986).


Giorgio Vanacore
avvocato
giorgiovanacoreavv@libero.it


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Perizie tecniche, accesso ai dati e diritto alla difesa

Perizie tecniche, accesso ai dati e diritto alla difesa
Non è possibile accedere alle perizie tecniche in presenza di un contenzioso


Non è possibile accedere alle perizie tecniche in presenza di un contenzioso, specie se queste contengono valutazioni che risultino indispensabili o quantomeno influenti nell'esercizio del diritto di difesa. Il Garante per la protezione dei dati personali ha rigettato il ricorso di una persona che aveva avuto solo parziale risposta ad una richiesta di accesso rivolta ad una compagnia assicurativa. Il ricorrente chiedeva di conoscere i propri dati personali contenuti nelle copie integrali della perizia tecnica, comprese le valutazioni riservate del medico legale.

La compagnia assicurativa da parte sua, opponendosi alla richiesta, sosteneva di aver fornito solo la parte "oggettiva" della documentazione richiesta, omettendo la parte conclusiva, per non ledere le proprie "esigenze difensive".

Nel definire il procedimento il Garante ha ribadito che va salvaguardato il diritto alla difesa delle parti e ha quindi riconosciuto le ragioni all'assicurazione di differire l'accesso del ricorrente. E ciò non soltanto per l'esistenza di un giudizio civile pendente, ma anche perché si era in presenza di una specifica situazione che avrebbe potuto condizionare o alterare l'esercizio del diritto di difesa dell'assicurazione. Il ricorrente infatti in un primo tempo aveva richiesto all'assicurazione un risarcimento per i danni materiali subiti e solo in un secondo momento aveva manifestato l'esigenza di un risarcimento per danni fisici, richiesta non accolta dalla compagnia assicurativa che aveva sollevato dei dubbi per la modesta entità dei danni prodotti dall'urto dei veicoli, con l'inevitabile ricorso ad una perizia medico legale.


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11 ottobre 2007

Privacy e diritti degli utenti. Non si puo' utilizzare la legge sulla privacy per fini di tutela diversi da quelli della protezione dei dati

Privacy e diritti degli utenti
Non si può utilizzare la legge sulla privacy per fini di tutela diversi da quelli della protezione dei dati personali.


Non si può utilizzare la legge sulla privacy per fini di tutela diversi da quelli della protezione dei dati personali. Lo ha ribadito il Garante in seguito al ricorso di numerosi utenti che contestavano l'utilizzo dei dati personali che li riguardavano da parte di un'azienda subentrata alla gestione comunale per la fornitura del servizio idrico.

Gli utenti, sostenendo di non avere mai avviato un rapporto contrattuale con la società, contestavano il passaggio di gestione lamentando quindi un trattamento illegittimo dei dati personali. Pertanto continuavano a versare le somme derivanti dal consumo idrico su un conto corrente postale intestato al Comune, chiedendo all'azienda subentrata di interrompere l'invio di solleciti, comunicazioni e bollette. L'aumento delle tariffe operato dalla nuova società aveva causato una serie di rimostranze da parte degli utenti, che rivendicavano la gestione in economia operata in precedenza dall'ente locale. Gli interessati, dunque, hanno richiesto, prima alla società e poi al Garante, la cancellazione e il blocco dei dati che li riguardavano.

La società tuttavia, in seguito ad una serie di reclami pervenuti dopo l'invio delle prime fatture, aveva provveduto a inviare ai clienti lettere raccomandate, oltre a pubblicare su alcuni quotidiani locali una risposta cumulativa, in cui venivano fornite indicazioni in merito al trattamento dei dati personali, precisando che la loro cancellazione avrebbe comportato la risoluzione d'ufficio del contratto e, dunque, l'interruzione della fornitura del servizio idrico.

Il Garante ha ritenuto infondato il ricorso poiché il passaggio di gestione è avvenuto in base a disposizioni di legge e il consenso degli utenti per il trattamento dei dati strettamente indispensabili all'erogazione e alla fatturazione del servizio non è richiesto, perché necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto di cui sono parte gli interessati.


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Prove Tecniche di Conciliazione - 17/10/07, Milano

Milano, Via Meravigli 9/b
Sala Conferenze - 17 ottobre 2007

Prove Tecniche di Conciliazione

Info: www.iusreporter.it/Testi/conciliazionemilano.pdf


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DIG-Eat - Milano: dematerializzazione con gusto - 8/11/2007

DIG-Eat - Milano: dematerializzazione con gusto
Torna l’evento che, in una gradevole cornice di sapori e profumi milanesi, riunisce giuristi e addetti ai lavori per parlare di dematerializzazione dei documenti, diritto e economia digitale.

DIG-Eat Milano nasce sull’onda del successo di DIG-Eat – Lecce “Una settimana di nuovi per-corsi della memoria e del gusto nella Società dell'informazione”, dove economia digitale e diritto si sono intrecciati, immersi nelle tradizioni del Salento, dando vita a una serie di eventi che hanno consentito di fare il punto sui processi di dematerializzazione dei documenti fiscali e amministrativi già avviati in tutta Italia.

L’evento è organizzato dal Centro Studi & Ricerche SCiNT e Krill, in collaborazione con il Circolo dei Giuristi Telematici e Slow Food Milano. Il tutto sotto la direzione scientifica dell’Avv. Andrea Lisi.

DIG-Eat Milano, che si svolgerà l’8 novembre, vuole essere, ancora una volta, un appuntamento di assoluto rilievo nazionale, dove la Dematerializzazione e la Conservazione Sostitutiva dei Documenti verranno affrontati sia da un punto di vista legale e fiscale che da un punto di vista più pratico e concreto.

Ampio spazio sarà dato agli innovatori che nelle loro aziende hanno già adottato tali processi. La manifestazione, infatti, stimolerà il confronto tra i massimi esperti del settore e chi realmente sta gestendo sistemi di dematerializzazione.

Non mancherà, anche in questa edizione, un'atmosfera ricca di profumi di tipiche degustazioni, in una Milano sempre presa dagli impegni lavorativi, ma che si è resa internazionale anche da un punto di vista culinario.

Per informazioni e adesioni:
Laura Sabetta
laura.sabetta@krill.eu
tel. 02 2668 4230


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08 ottobre 2007

Presentazione di Avvocatlog, il blog degli avvocati italiani - eventi

Presentazione di Avvocatlog, il blog degli avvocati italiani

Avvocatlog è il nuovo catalogo-blog degli avvocati e dei patrocinatori legali italiani, dove i professionisti possono pubblicare tutti i dati inerenti la propria attività - nei limiti consentiti dal vigente Codice deontologico forense - e presentarsi agli utenti della Rete fornendo informazioni su di sé, aumentando così la propria visibilità.

Avvocatlog è perfettamente integrato in Iusreporter.it, sito dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie, uno dei principali punti di riferimento del Web giuridico utilizzato quotidianamente da centinaia di persone.

Avvocatlog si propone inoltre di facilitare le relazioni tra i colleghi che cercano e offrono domiciliazioni e collaborazioni nonché di diventare luogo di discussione su temi d'interesse per la professione, quali, in particolar modo, il legal marketing e la formazione professionale.

Possono partecipare tutti gli avvocati e patrocinatori legali regolarmente iscritti all'Albo. Al fine di realizzare un network di professionisti "di qualità", nell'ottica anche del dovere di aggiornamento dell'avvocato, ciascun iscritto potrà richiedere la pubblicazione su Avvocatlog di propri contributi, che saranno associati alla sua scheda.

Per maggiori informazioni: Avvocatlog

Il Curatore
Avv. Giuseppe Briganti
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Abuso del diritto e responsabilita' per lite temeraria - documenti

Abuso del diritto e responsabilità per lite temeraria

La proposizione di un’azione giurisdizionale, quando additi, in capo a chi agisce, un chiaro intento di «abuso del diritto di azione», è stata posta in connessione con la temerarietà e l’arbitrarietà della lite, fonte, com’è noto, di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..


Sul punto, si legga la seguente unanime giurisprudenza:


Cass. 3 agosto 2001 n. 10731: «All’accoglimento della domanda da risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l’omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata iniziativa dell’avversario e dei disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla normale esperienza»;


Cons. Stato, 25 febbraio 2003 n. 1026: «Il carattere temerario della lite, che costituisce l’indefettibile condizione perché possa configurarsi la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., va ravvisato nelle ipotesi in cui una parte abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, dovendosi riconoscere siffatti stati psicologici quando la parte abbia agito o resistito nella coscienza dell’infondatezza della domanda o delle tesi difensive sostenute, ovvero nel difetto dell’ordinaria diligenza nell’acquisizione di detta consapevolezza» (conff., Cass. 21 luglio 2000 n. 9579; id., sez. lav., 16 febbraio 1998 n. 1619; Trib. Rimini 2 aprile 1998, Trib. Roma 9 ottobre 1996; in dottrina, MANDRIOLI, Diritto process. civile, I, Torino, 2003, 344).


Giorgio Vanacore
Avvocato
giorgiovanacoreavv@libero.it


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Franchising: strumento giuridico e modello innovativo di sviluppo del Sistema Italia - Varenna, 15/10/2007

La Camera di Commercio di Lecco
ha il piacere di trasmettere il programma invito al

Convegno
Franchising: strumento giuridico e modello innovativo di sviluppo del "Sistema Italia"

in programma

Lunedì 15 ottobre 2007 dalle ore 10.00

presso la sede congressuale di Villa Monastero - Varenna (Lecco).

a seguire, nel pomeriggio, dalle 14.30

si terrà il Workshop

"Conciliazione e Franchising: opportunità competitiva per le imprese del settore"

promosso dalla Rete dei Servizi di Conciliazione della Lombardia
in occasione della IV^ Settimana nazionale della Conciliazione

La partecipazione è libera. Per motivi organizzativi si chiede di confermare l'adesione

Info: www.iusreporter.it/Testi/franchising2007.pdf


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04 ottobre 2007

MASTER UNIVERSITARIO IN DIRITTO DELLA RETE. COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - INTERNET - BUSINESS & COMPETITION LAW

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI


MASTER UNIVERSITARIO IN DIRITTO DELLA RETE

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - INTERNET - BUSINESS & COMPETITION LAW

SESTA EDIZIONE
ANNO ACCADEMICO 2007/08



Il Master in Diritto della Rete diretto del prof. Tito Ballarino, unico nel
suo genere in Italia e giunto alla sesta edizione, è un percorso di
formazione che affronta in modo sistematico le questioni giuridiche legate
alla rete Internet e all'Information Technology.

Il termine per la presentazione delle domande di iscrizioni scade il 31
ottobre 2007.
Le lezioni si svolgeranno nei giorni di venerdì e sabato a partire dal mese
di gennaio 2008 sino al mese di ottobre 2008.

L'obiettivo del Master è quello di formare soggetti capaci di rigorosa
analisi sistematica dei problemi giuridici offerti dalla Rete Internet e
dalle nuove tecnologie ed è rivolto a coloro che intendono intraprendere le
professioni legali (avvocato, magistrato, notaio, commercialista, giurista
d'impresa, consulente) in Italia o all'estero, avendo acquisito specifica
competenza nel diritto delle tecnologie informatiche.

Inoltre, il Master consentirà di formare personale qualificato per la
Pubblica Amministrazione, oggi al centro di un radicale cambiamento, grazie
all'avvio di progetti quali il piano e-government presso gli enti
territoriali o centrali e/o le Istituzioni europee.

Con l'avvio del processo civile telematico, il Master si propone anche per i
funzionari dell'amministrazione giudiziaria.

Il Master intende altresì offrire un percorso di perfezionamento ai laureati
in discipline non legali che tuttavia hanno a che fare con la comunicazione
in rete.


Attività didattiche e formative

Il Master è strutturato in complessive 1500 ore di attività di formazione.
Sono previste oltre 300 ore di insegnamento frontale e 50 ore di seminario.

Numerosi sono gli argomenti trattati nel corso del Master: telecomunicazioni
e comunicazioni elettroniche, tutela dei nomi a dominio, diritto d'autore,
documento informatico e firme elettroniche, diritto penale dell'informatica,
diritto amministrativo elettronico, privacy e sicurezza.

Nell'ambito delle attività didattiche si darà ampio spazio all'analisi dei
problemi giuridici legati al commercio elettronico: normativa, prassi
contrattuale, tutela del consumatore e questioni economiche e fiscali.
Verranno inoltre trattati dettagliatamente le tecniche di redazione
contrattuale e il funzionamento delle Autorità garanti e delle istituzioni
comunitarie.

I moduli didattici sono diretti da Tito Ballarino, Elisabeth Back
Impallomeni, Bruno Barel, Leonardo Bellodi, Salvo Dell'Arte, Francisco
Leita, Patrizio Menchetti, Davide Milan, Silvio Riondato, Mauro Rubino
Sammartano, Andrea Sirotti Gaudenzi, Stefano Sutti, Luigi Carlo Ubertazzi e
Marzio V. Vaglio. Tutor del corso e' Alberto Baratella master@studio-baratella.it

Per maggiori informazioni ed iscrizioni:

Studio legale Sirotti Gaudenzi - Tel. 0547/22975 -
info@studiosirottigaudenzi.it

In rete: http://www.internet-law-digest.org/ - http://www.dirittodellarete.it/ -
http://www.unipd.it/



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Pubblicati gli ultimi due numeri della Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie (RDEGNT)

Pubblicati gli ultimi due numeri della Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie (RDEGNT).

Nel n. 1/2007, un breve articolo dell'Avv. Giuseppe Briganti, curatore di www.iusreporter.it, dal titolo:

Social engineering, spoofing, pharming... furti d'identità e frodi online: alcune iniziative per contrastarli


RDEGNT
Rivista di diritto, economia e gestione delle nuove tecnologie
Anno III - N. 1 gennaio - marzo 2007

Sommario

Editoriale
Giovanni d'Ammassa - La ricerca dell'equilibrio

1. LE NOVITÀ DAL MONDO DIGITALE

1. Le news di Studiocelentano.it - a cura di F. Celentano, M. Iaselli, G. A. Cavaliere, D. Merlitti

2. Giangiacomo Olivi - Digitale terrestre e fornitori indipendenti: la nuova porta d'accesso alle reti trasmissive

3. Giuseppe Briganti - Social engineering, spoofing, pharming... furti d'identità e frodi online: alcune iniziative per contrastarli

2. APPROFONDIMENTI, FOCUS E GUIDE

1. Sergio Niger - La posta elettronica aziendale: poteri di controllo del datore di lavoro e diritti del lavoratore (note alla sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione distaccata di Chivasso 20 giugno 2006, n. 143, dep. 15 settembre 2006)

2. Graziano Garrisi e Francesca Giannuzzi - Internet e posta elettronica: controllo possibile, ma a determinate condizioni! Analisi delle Linee Guida del Garante Privacy per posta elettronica e internet

3. Luigi Cominelli - Negoziare e litigare elettronicamente: teoria e ricerca empirica

4. Augusto Sebastio - Internet e tutela dei minori

5. Fredesvinda Insa - The admissibility of Electronic Evidence in Court (A.E.E.C.): fighting against high-tech crime. Results of a European study

6. Maria Angela Biasiotti, Maria Teresa Sagri, Daniela Tiscornia - Role of Ontologies in Legal Knowledge Modeling

3. COSA SI LEGGE IN GIRO

Le novità editoriali - a cura di Silvia Montinari


RDEGNT
Rivista di diritto, economia e gestione delle nuove tecnologie
Anno III - N. 2 aprile - giugno 2007

Sommario

Editoriale
Andrea Lisi - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 161/e del 9 luglio 2007: nulla di nuovo in materia di dematerializzazione... solo un po' di confusione!

1. LE NOVITÀ DAL MONDO DIGITALE

1. Le news di Studiocelentano.it - a cura di F. Celentano, M. Iaselli, G. A. Cavaliere, D. Merletti

2. Giovanni Modesti - Policy per l'utilizzo di Internet e della posta elettronica

3. Andrea Lisi - I processi di certificazione nella sottoscrizione del documento informatico, nella trasmissione dei messaggi di posta elettronica e nei processi di negoziazione telematica

2. APPROFONDIMENTI, FOCUS E GUIDE

1. Francesco Violi - La società complessa

2. Giovanni Nacci - L'Intelligence, le reti e... l'e-democracy

3. Pier Luigi M. Lucatuorto - Regole aritmetiche per il bilanciamento giudiziale del conflitto fra princìpi costituzionali: dalla "formula del peso" all'informatica giuridica decisionale

4. Luciano Gallino - Tecnologie della cultura, società in rete: una sfida per la formazione universitaria

5. Renato Borruso - La scrittura elettronica (ovverosia: Nascita ed evoluzione del documento informatico)

3. COSA SI LEGGE IN GIRO

Le novità editoriali - a cura di Silvia Montinari
Le novità telematiche - a cura di Giuseppe Briganti


www.nyberg.it/rdegnt/


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Prove tecniche di conciliazione: la regia di un accordo - Monza, 18/10/2007 - eventi

Prove tecniche di conciliazione: la regia di un accordo

18 ottobre 2007
Piazza Cambiaghi 7 - Monza

Info: www.iusreporter.it/Testi/conciliazionemonza.pdf



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01 ottobre 2007

Filesharing: dubbi della Corte di giustizia dell'Ue

Filesharing: dubbi della Corte di giustizia dell'Ue

Un elemento importante si è aggiunto di recente al dibattito in corso sulla legittimità delle richieste che varie società discografiche e di altri settori stanno avanzando alle autorità giudiziarie di più Paesi europei per costringere gli Internet provider a comunicare loro i nominativi degli utenti associati agli indirizzi Ip che risultano coinvolti in attività di filesharing (condivisione di file, in particolare musicali o video, basata sul sistema detto peer-to-peer), a causa della presunta violazione del copyright associata a tali attività.

Si tratta delle conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott relative ad un caso attualmente all'esame della Corte di giustizia dell'Ue (causa n. C 275/06 in curia.europa.eu) che vede un'associazione spagnola di produttori musicali (Promusicae) opposta al principale gestore telefonico spagnolo (Telefònica). Le conclusioni chiariscono che le disposizioni del diritto comunitario in materia di protezione dei dati nelle comunicazioni elettroniche permettono di trasmettere i dati sul traffico delle comunicazioni personali soltanto alle competenti autorità statali, e non direttamente ai titolari di diritti d'autore che intendano far valere in sede civile la violazione dei loro diritti.

In altri termini, nessuna direttiva europea in materia di comunicazioni elettroniche consente di comunicare a soggetti privati dati relativi al traffico delle comunicazioni, se non in presenza di gravi e circostanziati motivi quali il fatto che la violazione del copyright sia commessa a scopo di lucro, e quindi in modo da pregiudicare gravemente gli interessi economici del titolare del diritto.

Neppure la direttiva 2006/24, sulla cosiddetta "data retention", che prevede l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico di conservare comunque una serie di dati di traffico, consente questo tipo di comunicazioni. Tuttavia, tale conservazione è finalizzata all'indagine, all'accertamento ed al perseguimento di reati gravi e i dati in questione possono dunque essere trasmessi soltanto alle autorità nazionali competenti.

Si attende ancora il pronunciamento della Corte di giustizia sul caso, ma la posizione dell'Avvocato generale sembra allinearsi a quella di varie Autorità per la protezione dei dati di Paesi europei. Sul punto è in corso un articolato dibattito che coinvolge, a vari livelli ed in più sedi internazionali, i soggetti interessati. Recentemente, inoltre, vi sono state alcune decisioni di autorità giudiziarie tedesche (Offenburg, Hanover, Berlino) che hanno respinto le richieste di accesso ai dati Ip formulate da varie società discografiche con motivazioni molto simili a quelle utilizzate nelle conclusioni del giudice Kokott.

Come indicato dall'Avvocato generale, il legislatore comunitario ha sempre fatto salve le disposizioni in materia di tutela dei dati personali (sia nella direttiva sul commercio elettronico, 2000/31, sia in quella sulla tutela della proprietà intellettuale, 2004/48), e "non ha ritenuto opportuno limitare la tutela dei dati personali a favore di una tutela della proprietà intellettuale".



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Il Garante privacy definisce le regole per la messa in sicurezza dei dati di traffico telefonico e internet e avvia una consultazione

Il Garante definisce le regole per la messa in sicurezza dei dati di traffico telefonico e internet e avvia una consultazione

Il Garante per la privacy, dando attuazione a quanto previsto dal Codice privacy e alle normative in materia di sicurezza più recentemente introdotte, individua le regole essenziali per la messa in sicurezza dei dati di traffico telefonico e Internet conservati a fini di accertamento e repressione dei reati e avvia una consultazione pubblica .

Con un documento nel quale indica in maniera organica le misure da rispettare per la conservazione dei dati a fini di giustizia da parte di gestori telefonici e fornitori di servizi di comunicazione elettronica, l'Autorità risponde alla necessità di assicurare una effettiva ed efficace protezione di dati personali riguardanti milioni di cittadini, sia a tutela della sfera privata di questi ultimi sia nell'interesse stesso di magistratura e forze di polizia.

Il documento, del quale è stato relatore Francesco Pizzetti, è frutto di un'attività, anche ispettiva molto articolata, iniziata alla fine del 2005 e portata avanti in questi due anni. Proprio considerata la complessità della questione, l'Autorità ha deciso di avviare una consultazione pubblica (www.garanteprivacy.it) con le istituzioni interessate (in particolare Ministero della giustizia, Ministero dell'interno e Csm), con le aziende e le relative associazioni di categorie nonché con le associazioni dei consumatori. Lo scopo è quello di acquisire osservazioni e commenti utili per l'adozione di un definitivo provvedimento in materia.

Come è noto, sulla base del Codice privacy i dati di traffico telefonico devono essere conservati a fini di lotta al crimine per un massimo di 4 anni. Il cosiddetto "pacchetto Pisanu" del 2005 ha poi introdotto un analogo obbligo di conservazione anche riguardo ai dati di traffico telematico che devono essere tenuti, esclusi comunque i contenuti, per un massimo di 1 anno. Obbligo questo previsto anche dalla direttiva europea sulla conservazione dei dati di traffico a fini di giustizia, alla quale il Governo deve dare a breve piena attuazione.

Il documento, nel chiarire i soggetti destinatari e i dati oggetto di conservazione, stabilisce prescrizioni tecnico organizzative riguardo alla loro tenuta e alla loro messa in sicurezza. In particolare prevede:

adozione di avanzati sistemi di autenticazione per gli incaricati che possono avere accesso ai dati;

conservazione separata dei dati tenuti per finalità di accertamento e repressione dei reati da quelli utilizzati per funzioni aziendali (es., fatturazione, marketing, statistiche);

immediata cancellazione dei dati una volta decorso il tempo previsto di conservazione;

tracciamento di ogni accesso e operazione compiuta da parte degli incaricati;

introduzione di sistemi di segnalazione di comportamenti anomali (es., interrogazioni massive ingiustificate, interrogazioni fuori dell'orario di lavoro);

controlli interni periodici sulla legittimità degli accessi ai dati da parte degli incaricati, sul rispetto delle regole e delle misure organizzative tecniche e di sicurezza prescritte dal Garante;

sistemi di cifratura a protezione dei dati di traffico contro rischi di acquisizione indebita o fortuita, (es.,in caso di manutenzione degli apparati o di ordinarie operazioni da parte degli amministratori di sistema).

Sono esclusi dall'ambito di applicazione di queste regole - sia perché non assimilabili a veri e propri gestori di servizi tlc e di comunicazione elettronica sia per evitare ingiustificate conservazioni di dati - i gestori di esercizi pubblici e Internet café, i gestori di siti Internet che diffondono contenuti sulla rete ("content provider"), i gestori dei motori di ricerca, le aziende o le amministrazioni pubbliche che mettono a disposizione del personale reti telefoniche e informatiche (es. centralini aziendali) o che si avvalgono di server messi a disposizione da altri soggetti.

La consultazione si concluderà entro il 31 ottobre e immediatamente dopo, anche sulla base degli elementi acquisiti, il Garante provvederà ad adottare in via definitiva il provvedimento. Sarà questa una tappa essenziale per rendere anche il sistema delle telecomunicazioni italiane più sicuro e più protetto.

Roma, 25 settembre 2007


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