Ictlex » Tr. Roma Sez. IX civile - Ord. 14 luglio 2007Tr. Roma Sez. IX civile - Ord. 14 luglio 2007 Art. 156 L.d.a - Ricorso cautelare per l'ottenimento dei dati identificativi di utenti di servizi internet - trattamento finalizzato alla tutela del diritto - illegittimità - inutilizzabilità processuale "[...] MOTIVI
Alla luce delle difese ed eccezioni nuove svolte nel presente procedimento cautelare, rispetto a precedenti casi analoghi esaminati da questo Tribunale, anche in composizione collegiale, e ciò in considerazione anche della significativa costituzione volontaria dell’autorità Garante per la privacy, deve ritenersi l’infondatezza dell’istanza cautelare in esame.
La questione assolutamente assorbente e decisiva sottoposta all’esame del Tribunale è rappresentata invero dall’estensione del campo di applicazione della norma invocata dalle odierne ricorrenti per l’esibizione dei dati identificativi dei soggetti asseritamente autori della violazione del diritto d’autore. Infatti, l’art. 156 bis L.A., diretta espressione della direttiva comunitaria 2004/48/CE (cosiddetta direttiva enforcement) ad un primo esame si presta senza dubbio ad una possibile interpretazione estensiva, si da ricomprendere nel campo di applicazione della norma qualunque tipo di informazioni anche se detenute da un soggetto terzo non implicato nella violazione del diritto d’autore, e ciò proprio perché la direttiva sopra citata contempla espressamente la possibilità di estensione della richiesta dei dati anche ai soggetti diversi dagli autori della violazione che - in sintesi - abbiano fornito a questi servizi strumentalmente usati per compiere l’illecito.
La stessa direttiva comunitaria enuncia la salvezza dei regolamenti esistenti a tutela della riservatezza e segretezza delle comunicazioni (cfr. ), sicché in base a detto inizialmente inquadramento della disciplina della fattispecie in esame le ricorrenti hanno (anche in precedenti ed analoghi procedimenti cautelari) hanno desunto la possibilità di applicazione della norma nei confronti dei provider per ottenere le informazioni necessarie all’identificazione degli autori della violazione del diritto d’autore, sul presupposto che tali soggetti intermediari di servizio di accesso a internet per i propri clienti avevano i dati richiesti e il servizio prestatp era risultato strumentale alla condotta illecita.
La tesi qui esposta e sostenuta dalle ricorrenti non può accogliersi.
Il combinato degli artt. 156 e 156 bis LA., ma anche quest’ultima norma singolarmente considerata, non può ritenersi estensibile come campo di applicazione ai dati ed informazioni che attengono alle comunicazioni lato sensu elettroniche, né ai dati di traffico da queste prodotte, ostando a tale estensione applicativa il divieto di trattamento e comunicazione di tali dati enucleabile in sintesi dal sistema normativo interno (primario e costituzionale) e comunitario che disciplina la delicata materia della tutela della segretezza e riservatezza delle comunicazioni tra privati.
Infatti, dall’esame complessivo di tale articolata disciplina, oltre al citato divieto assoluto di trattamento, emerge come unica eccezione a tale divieto l’uso e la comunicazione dei dati relativi alle comunicazioni solo per la tutela di valori di rango superiore e che attengono alla difesa di interessi della collettività ovvero alla protezione dei sistemi informatici, di conseguenza l’eccezione al divieto di trattamento dei dati è ristretto a specifiche ipotesi delittuose senza alcun altra possibilità di estensione a ipotesi diverse da queste. In particolare, si ricava l’impossibilità di utilizzazione e trattamento di tali dati per ragioni di carattere contenzioso civile, come viceversa sostenuto dalle odierne ricorrenti sulla base dell’art. 24, l comma, D.Lgs. 196/2003.
Tale norma, infatti, consente l’uso di dati personali senza il consenso del medesimo ove gli stessi siano strumentali a far valere un diritto in giudizio, il che evidentemente comprende per definizione il contenzioso civile, dato che solo e propriamente in tale ambito trova espressione naturale la tutela dei diritti soggettivi, tuttavia la norma presuppone che il dato personale utilizzato dal terzo senza il consenso del diretto interessato sia già in possesso dell’utilizzatore e, sopra tutto, che tale possesso sia avvenuto legittimamente.
Nel caso di specie si verte in una diversa ipotesi da quella invocata dalle ricorrente con riferimento all’art. 24 citato, giacché la fase in cui si verte è ben anteriore all’utilizzazione dei dati personali, posseduti legittimamente. avendo al contrario ad oggetto proprio la richiesta di acquisizione del dato personale, di modo che si tratta di un ambito logicamente e temporalmente anteriore rispetto all’ipotesi contemplata dall’art. 24, sicché la norma richiamata non può costituire valida base argomentativa della presente richiesta di esibizione dei dati personali.
A ciò deve aggiungersi che il possesso dei dati parziali avuto dalle ricorrenti sui presunti autori delle violazioni lamentate, ossia i codici IP e GUID, sempre in virtù della disciplina dettata dal D.Lgs. 196/2003 risulta illecito, trattandosi di dati acquisiti in assenza di autorizzazione dell’autorità Garante per la privacy (in base all’art. 37) e del consenso informato dei diretti interessati (art. 13 e 23).
Dunque, la norma dell’art. 24 D.Lgs. 196/2003 non può operare in senso favorevole alle ricorrenti per entrambi i motivi testè illustrati, con l’ulteriore rilievo che la connotazione illecita dell’acquisizione dei citati codici IP e GUID da parte delle ricorrente determina la completa inutilizzabilità di tali dati anche in sede giudiziale ai sensi dell’art. 11, II comma. del medesimo decreto, sicché gli stessi non possono costituire la base indiziaria (seri elementi) richiesta dall’art. 156 bis L.A. per la valutazione del Giudice in ordine alla fondatezza della domanda, e ciò rappresenta esso stesso un elemento ostativo per l’accoglimento dell’istanza cautelare in esame in quanto, in base alle specifiche norme richiamate (artt. n, 23 e 37 D.Lgs. 196/2003), le ricorrenti non potevano compiere le attività di acquisizione e conservazione (quindi il trattamento) dei dati posti dalle stesse a fondamento della richiesta cautelare, quali “seri elementi” di prova. della fondatezza della domanda.
Pur risultando detto aspetto autonomamente ostativo all’accoglimento deIl’istanza cautelare non di meno deve rilevarsi come la questione fondamentale dell’infondatezza di tale pretesa sia rappresentata dall’anzidetto limite della segretezza delle comunicazioni elettroniche e telematiche tra privati, quale diretta espressione di tutela di interessi di rilevanza Costituzionale (art. 2 e 15 Cost), che la normativa esistente consente di superare solo in funzione della tutela di valori ed interessi della collettività con eguale e superiore rilevanza Costituzionale, e sempre in un ottica di equilibrio e comparazione. infatti l’unica possibilità ammessa di compressione di tali diritti personalissimi è quella strumentale all’accertamento prevenzione e repressione di illeciti penali di particolare gravità. ossia quelli previsti daII’art. 407 II comma lett. a) del c.p.p. (delitti associativi con finalità di terrorismo, di tipo mafioso ecc., e delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza giacché puniti con pena detentiva superiore, nel minimo, ad anni cinque di reclusione) e quelli in danno di sistemi informatici.
Tale limite si trae, come detto, dal complesso sistema normativo comunitario e nazionale, in base ai contenuti delle direttive in materia di protezione e segretezza delle comunicazioni elettroniche, e della tutela del diritto d’autore (enforcement) che fa salvala precedente normativa per la tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.
In particolare, gli artt. 8 e 9 della direttiva 2004/48/CE (sui diritti di proprietà intellettuale) enunciano la necessità di adozione - da parte degli Stati - di normative volte alla tutela di tali diritti e la possibilità di ottenere dall’autore della violazione informazioni sull’origine e reti di distribuzione. ovvero dai terzi che abbiano fornito servizi utilizzati per commettere la violazione. non di meno la stessa direttiva (art. 8 par. 3) fa salva tutta la normativa regolamentare sulla protezione, riservatezza e protezione dei dati personali, di talché non può evincersi dalla direttiva invocata dalle ricorrenti, sulla protezione del diritto d’autore, una base interpretativa di tale portata rispetto all’ampiezza dell’art. 156 bis L.A. tale da ricomprendere anche l’esibizione dei dati personali in questione, proprio perché la protezione di tali dati è fatta salva, con espresso rinvio, dalla medesima direttiva.
Per altro verso, la direttiva 2002/58/CE, sulla protezione dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche, pone espressi divieti di conservazione dei dati di traffico delle comunicazioni, e nel contempo indicata essa stessa le ipotesi derogatorie in via di eccezioni non estensibili in via interpretativa - a tale divieto, che attengono in via esclusiva alla sicurezza dello Stato, alla difesa, alla pubblica sicurezza alla prevenzione, ricerca, accertamento e repressione di reati, come disposto dall’art. 15 della citata direttiva.
La prevalenza sulla riservatezza, quale valore fondamentale della persona, è stata recentemente ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 3721/2006 in relazione alla legittimità costituzionale dell’art. 132 D.Lgs. 196/2003 ed alla possibilità di conservazione dei dati di traffico delle comunicazioni tra privati per un tempo maggiore rispetto a quello previsto dalla stessa norma. ritenendo la legittimità della norma in considerazione della necessità del contemperamento e bilanciamento del diritto allariservatezza solo per esigenze di tutela di beni della collettività prevalenti minacciati dai gravi illeciti penali.
Tutto ciò esclude. quindi, la possibilità di applicazione dell’art. 156 bis L.A. e dell’art. 24 del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati personali relativi alle comunicazioni elettroniche e telematiche tra privati per finalità connesse alla tutela dei diritti soggettivi dei privati.
Consegue, da ciò, il rigetto del ricorso cautelare in premessa.
La complessità e particolarità della fattispecie in esame consente la completa compensazione delle spese del procedimento [...]"
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