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27 settembre 2007

Bepress Legal Repository - link

The bepress Legal Repository offers working papers and pre-prints from scholars and professionals at some of the best law schools in the world. Additionally, the bepress Legal Repository includes articles from bepress' roster of peer-reviewed journals Asian Journal of Comparative Law, Global Jurist, International Commentary on Evidence, Issues in Legal Scholarship, Theoretical Inquiries in Law, Journal of Tort Law, Muslim World Journal of Human Rights, and Review of Law & Economics, as well as dissertations from many top law programs.


http://law.bepress.com/repository/


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Danno esistenziale da modem male installato - sentenze



G.di P.Catanzaro sent.23.11.2006 sul danno esistenziale da modem male installato

"[...] MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall’esame degli atti processuali viene in rilievo che la domanda attrice, per quanto di ragione, è meritevole di positivo accoglimento per i motivi di fatto e di diritto appresso indicati ed in aderenza a principi di equità.

Al riguardo, tenuto conto dei dati obbiettivi contenuti nella copiosa documentazione prodotta da parte attrice, considerato l’assenza di elementi contrari provenienti controparte, la quale nella comparsa di risposta si è limitata ad affermare genericamente che l’avvenuta interruzione della linea del 18 luglio 2003 i ritardi lamentati sono da attribuire a forza maggiore o ad eventi non riconducibili alla Telecom Italia S.p.A., viene in rilievo:

- che tra l’attore M. A. e la Telecom Italia S.p.A. da più tempo è in essere un contratto di utenza telefonica contraddistinto dal n. ******, da inquadrarsi nello schema giuridico del contratto di somministrazione;

- che in forza di tale contratto la predetta Telecom Italia S.p.A., oltre a prestare i servizi di telefonia, su richiesta dell’utente del dicembre 2002 ha dato luogo alla procedura per l’attivazione del servizio ADSL “Alice Time”, con cessazione di una precedente linea ISDN;

- che la società convenuta si è limitata alla consegna del kit Alice contenente il modem con il sistema d’installazione e relative istruzioni, senza però curare una efficace assistenza ed ausilio tecnico per superare le difficoltà incontrate dall’utente nella fase di montaggio e collegamento;

- che dopo reiterate richieste, soltanto a seguito intervento in loco del personale tecnico della convenuta il modem è stato regolarmente installato, ma il servizio in questione è stato poi improvvisamente disattivato senza giustificato motivo il 18 luglio 2003;

- che la convenuta, inoltre, a fronte i solleciti e le rimostranze della M. tendenti ad ottenere il ripristino del servizio ha dimostrato indifferenza e non ha fornito alcun riscontro, limitandosi soltanto a comunicare con nota del 26 febbraio 2004 n. 11620224 A05NI072 che era stato attivato, come da richiesta, a decorrere dal 26 febbraio 2004 il Servizio Alice Time;

- che con nota del 9 giugno 2004 l’attore M. A. chiedeva la immediata disdetta del servizio de qua;

- che l’8 luglio 2004 veniva esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione tra le parti presso il CO.RE.COM. di Reggio Cal. e che in tale fase veniva acclarato che la controversia tra le parti derivava da motivi tecnici.

Ciò posto, dall’osservazione e valutazione dei fatti come sopra riportati viene in chiara evidenza la responsabilità per l’inadempimento della obbligazione contrattuale da parte della Telecom Italia S.p.A. per la mancata/intempestiva attivazione dei servizi richiesti, e per l’illiceità del comportamento della convenuta nella gestione dei rapporti con il cliente M.A., in contrasto con il dettato normativo (D.Lgs. n. 185/1999, artt. 9 e 12) e con le delibere dell’Autorità Garante nelle Comunicazioni (3/99CIR -4/00/CIR -4/03/CIR).

In tale ottica, applicando i principi citati al rapporto inerente al contratto di somministrazione in essere tra l’utente M. A. e la Telecom Italia S.p.A., la società di telecomunicazione è tenuta pertanto al risarcimento dei danni derivati all’utente per effetto ed in conseguenza dell’inadempimento come sopra rilevato.

Per quanto si è detto, esaminata la richiesta di risarcimento avanzata da parte attrice nelle sue diverse componenti ed aspetti, si deve osservare in linea preliminare che non è possibile dar luogo ad alcuna liquidazione del danno patrimoniale in quanto nessun elemento probatorio è stato fornito, così da poter determinare l’entità del preteso danno subito, con osservazione che le somme spese in occasione del tentativo di conciliazione presso il CO.RE.COM. di Reggio Cal., a parte la non idoneità e scarsa riferibilità della documentazione allegata, non possono essere considerate come un danno in forza del principio della causalità adeguata e per non essere in rapporto eziologico con il comportamento illecito della Telecom Italia S.p.A.-

In ordine, invece, alla richiesta di risarcimento per il danno esistenziale derivato alla M. A., in conseguenza dello stress subito, con riflessi nella vita di relazione, si ritiene, invece, che la relativa domanda, per quanto di ragione, sia da accogliere per le motivazioni appresso indicate.

Al riguardo, devesi, infatti, considerare che, secondo i più recenti orientamenti dottrinari e giurisprudenziali, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 C.c. ha aperto la strada alla risarcibilità dei danni non patrimoniali, derivanti dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti la persona che, pur non avendo una valutazione economica, possono condurre ad un pregiudizio nella quotidianità di un soggetto.

Passando al caso di specie, non vi è dubbio che alla M. A. sia derivato un danno ingiusto in conseguenza dell’inadempimento contrattuale della Telecom Italia S.p.A. e del comportamento tenuto dalla società che, dimostrando indifferenza ed insensibilità, non ha inteso fornire alcun riscontro alle varie richieste e solleciti, determinando così nell’utente uno stato di stress, di ansia, di nervosismo e preoccupazione, anche in relazione ai disagi affrontati per sollecitare la società ad adempiere, tutte sensazioni spiacevoli che sono andate ad incidere negativamente per diversi mesi sulla qualità della vita dell’utente stesso.

Ciò posto, ai fini della liquidazione di tale danno, non provato in assenza di chiari elementi nel suo preciso ammontare ma certo nella sua esistenza ontologica, soccorre il principio di cui all’art. 1226 C.c. in forza del quale si ritiene equo stimare in Euro 500,00 il danno non patrimoniale subito dall’attore M. A., con conseguente obbligo del risarcimento a carico della convenuta Telecom Italia S.p.A.

Le spese e competenze legali per il presente giudizio, così come determinate in dispositivo e calcolate in base al valore della causa, restano a carico della soccombenza [...]"

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24 settembre 2007

Legal Marketing - blog sul marketing per studi legali



Il primo blog italiano sul marketing per studi legali e sviluppo del business. News, best practices ed opinioni degli esperti

Su diritto.it:


Di Tommaso Ambra
Strategie di Legal Marketing
tesi
Abstract tesi “Strategie di Legal Marketing”:

Dopo un’analisi dei recenti cambiamenti introdotti dal decreto Bersani, la tesi cerca di individuare le nuove prospettive che si delineano per gli studi legali italiani in funzione degli strumenti messi a disposizione dal marketing.

A tale scopo vengono descritti reali casi di successo di studi legali italiani e stranieri. Tra gli argomenti trattati viene rivolta una particolare attenzione ai processi di fidelizzazione e sviluppo delle relazioni con la clientela e a tutte quelle strategie tese a rafforzare il brand che nel caso del marketing legale si identifica con il concetto di reputazione. Inoltre assume specifico rilievo la capacità di relazionarsi con i media e di individuare i canali appropriati attraverso cui comunicare con il proprio target, secondo il vecchio motto dei comunicatori americani:
“Fare bene e farlo sapere”.

Le principali fonti di documentazione utilizzate sono rappresentate da ricerche, pubblicazioni nonché da siti internet e blog inglesi e statunitensi i quali veicolano la maggior parte delle nuove conoscenze prodotte in materia di legal marketing. Inoltre è stato essenziale il contributo di alcuni professionisti del settore come il giornalista esperto di comunicazione Stefano Martello.

qui la tesi


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Incidente stradale che fare - utilita'

INCIDENTE STRADALE CHE FARE?

Piccola guida per il cittadino a cura del Comando Polizia Municipale di San Donà di Piave Ufficio Infortunistica...
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20 settembre 2007

IDABC - Open Source Observatory - link

This section of the IDABC website is dedicated to Free/Libre/Open Source Software and is intended to encourage the spread and use of Best Practices in Europe. We introduce new users to the concept of Free/Libre/Open Source Software and present interesting facts and references for experts. All content is being developed in an ongoing manner.

http://europa.eu.int/idabc/oso

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Law Society of England and Wales - link

The Law Society is the regulatory and representative body for 116,000 solicitors in England and Wales. We have important public responsibilities:


Regulating and setting standards for solicitors to make sure they deliver a good and ethical service to consumers.


Representing solicitors.


Supporting solicitors to help them achieve the standards expected of them, and deliver good service.


Influencing law reform to achieve a better system of justice.



http://www.lawsociety.org.uk/



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17 settembre 2007

Settembre 2007: Iusreporter.it, il sito per la ricerca giuridica sul Web, compie 6 anni!

Settembre 2007: Iusreporter.it, il sito per la ricerca giuridica sul Web, compie 6 anni!

Iusreporter.it. Ricerca giuridica sul Web e diritto delle nuove tecnologie
Iusreporter.it ringrazia tutti i suoi utenti, che in questi anni hanno reso il sito uno dei più importanti punti di riferimento per la ricerca giuridica on-line.





Dal 2001 Iusreporter.it fornisce gratuitamente ai suoi utenti numerosi strumenti per agevolare la ricerca giuridica on-line.



Col tempo, il sito ha cominciato ad ospitare contributi (articoli, note a sentenza, tesi di laurea...) e a pubblicare documenti (sentenze, leggi...), liberamente accessibili.



Dal 2004 al sito si è affiancato anche il blog e dal 2006 ha preso vita il Gruppo Avvocati e Praticanti, iniziative che hanno entrambe incontrato il favore degli utenti.



E' proprio grazie ai suoi utenti che Iusreporter.it è diventato oggi uno dei principali punti di riferimento per la ricerca giuridica on-line.



Con il crescere, il sito richiede naturalmente sempre più impegno da parte del suo curatore, in termini di tempo, energie e denaro.



Per poter continuare a migliorare, Iusreporter ha quindi bisogno del tuo sostegno! Fai conoscere il sito, invia i tuoi contributi per la pubblicazione o, se vuoi, fai una donazione



Vi invito inoltre a lasciare i vostri graditi suggerimenti e le vostre opinioni commentando questo post.




Il curatore
Avv. Giuseppe Briganti
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ItDiritto.net - Enciclopedia multimediale online - link

Enciclopedia multimediale online promossa da Gherardo Arvierro. Organizzata in tematica Diritto

13 settembre 2007

Realta' Forense on line - link

Realta' Forense on line

Inserto online dell'Organo di stampa del Sindacato Avvocati di Bari...


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Vuoi diventare conciliatore professionista? - corsi

Diffamazione su forum web. Aduc / Mallteam: primo confronto fra le parti. Ecco la memoria difensiva integrale


E’ iniziato il procedimento che vede imputato l’ADUC (Associazione per i Diritti dei Consumatori) ed il suo forum, strumento efficace e punto d’incontro per tutti i consumatori raggirati e non, reo di aver permesso il post di alcuni commenti poco lusinghieri nei confronti della Mallteam S.r.l., la quale non gradendoli ha proceduto a chiamare in giudizio l’ADUC per oscurare il suo forum ed ha depositato una querela penale per diffamazione. Oggi il primo incontro presso il Tribunale civile di Bari vediamo come è andata...

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10 settembre 2007

Peppermint: il Tribunale di Roma rigetta il ricorso cautelare per l'ottenimento dei dati identificativi di utenti di servizi internet

Ictlex » Tr. Roma Sez. IX civile - Ord. 14 luglio 2007
Tr. Roma Sez. IX civile - Ord. 14 luglio 2007 Art. 156 L.d.a - Ricorso cautelare per l'ottenimento dei dati identificativi di utenti di servizi internet - trattamento finalizzato alla tutela del diritto - illegittimità - inutilizzabilità processuale

"[...] MOTIVI
Alla luce delle difese ed eccezioni nuove svolte nel presente procedimento cautelare, rispetto a precedenti casi analoghi esaminati da questo Tribunale, anche in composizione collegiale, e ciò in considerazione anche della significativa costituzione volontaria dell’autorità Garante per la privacy, deve ritenersi l’infondatezza dell’istanza cautelare in esame.
La questione assolutamente assorbente e decisiva sottoposta all’esame del Tribunale è rappresentata invero dall’estensione del campo di applicazione della norma invocata dalle odierne ricorrenti per l’esibizione dei dati identificativi dei soggetti asseritamente autori della violazione del diritto d’autore. Infatti, l’art. 156 bis L.A., diretta espressione della direttiva comunitaria 2004/48/CE (cosiddetta direttiva enforcement) ad un primo esame si presta senza dubbio ad una possibile interpretazione estensiva, si da ricomprendere nel campo di applicazione della norma qualunque tipo di informazioni anche se detenute da un soggetto terzo non implicato nella violazione del diritto d’autore, e ciò proprio perché la direttiva sopra citata contempla espressamente la possibilità di estensione della richiesta dei dati anche ai soggetti diversi dagli autori della violazione che - in sintesi - abbiano fornito a questi servizi strumentalmente usati per compiere l’illecito.
La stessa direttiva comunitaria enuncia la salvezza dei regolamenti esistenti a tutela della riservatezza e segretezza delle comunicazioni (cfr. ), sicché in base a detto inizialmente inquadramento della disciplina della fattispecie in esame le ricorrenti hanno (anche in precedenti ed analoghi procedimenti cautelari) hanno desunto la possibilità di applicazione della norma nei confronti dei provider per ottenere le informazioni necessarie all’identificazione degli autori della violazione del diritto d’autore, sul presupposto che tali soggetti intermediari di servizio di accesso a internet per i propri clienti avevano i dati richiesti e il servizio prestatp era risultato strumentale alla condotta illecita.
La tesi qui esposta e sostenuta dalle ricorrenti non può accogliersi.
Il combinato degli artt. 156 e 156 bis LA., ma anche quest’ultima norma singolarmente considerata, non può ritenersi estensibile come campo di applicazione ai dati ed informazioni che attengono alle comunicazioni lato sensu elettroniche, né ai dati di traffico da queste prodotte, ostando a tale estensione applicativa il divieto di trattamento e comunicazione di tali dati enucleabile in sintesi dal sistema normativo interno (primario e costituzionale) e comunitario che disciplina la delicata materia della tutela della segretezza e riservatezza delle comunicazioni tra privati.
Infatti, dall’esame complessivo di tale articolata disciplina, oltre al citato divieto assoluto di trattamento, emerge come unica eccezione a tale divieto l’uso e la comunicazione dei dati relativi alle comunicazioni solo per la tutela di valori di rango superiore e che attengono alla difesa di interessi della collettività ovvero alla protezione dei sistemi informatici, di conseguenza l’eccezione al divieto di trattamento dei dati è ristretto a specifiche ipotesi delittuose senza alcun altra possibilità di estensione a ipotesi diverse da queste. In particolare, si ricava l’impossibilità di utilizzazione e trattamento di tali dati per ragioni di carattere contenzioso civile, come viceversa sostenuto dalle odierne ricorrenti sulla base dell’art. 24, l comma, D.Lgs. 196/2003.
Tale norma, infatti, consente l’uso di dati personali senza il consenso del medesimo ove gli stessi siano strumentali a far valere un diritto in giudizio, il che evidentemente comprende per definizione il contenzioso civile, dato che solo e propriamente in tale ambito trova espressione naturale la tutela dei diritti soggettivi, tuttavia la norma presuppone che il dato personale utilizzato dal terzo senza il consenso del diretto interessato sia già in possesso dell’utilizzatore e, sopra tutto, che tale possesso sia avvenuto legittimamente.
Nel caso di specie si verte in una diversa ipotesi da quella invocata dalle ricorrente con riferimento all’art. 24 citato, giacché la fase in cui si verte è ben anteriore all’utilizzazione dei dati personali, posseduti legittimamente. avendo al contrario ad oggetto proprio la richiesta di acquisizione del dato personale, di modo che si tratta di un ambito logicamente e temporalmente anteriore rispetto all’ipotesi contemplata dall’art. 24, sicché la norma richiamata non può costituire valida base argomentativa della presente richiesta di esibizione dei dati personali.
A ciò deve aggiungersi che il possesso dei dati parziali avuto dalle ricorrenti sui presunti autori delle violazioni lamentate, ossia i codici IP e GUID, sempre in virtù della disciplina dettata dal D.Lgs. 196/2003 risulta illecito, trattandosi di dati acquisiti in assenza di autorizzazione dell’autorità Garante per la privacy (in base all’art. 37) e del consenso informato dei diretti interessati (art. 13 e 23).
Dunque, la norma dell’art. 24 D.Lgs. 196/2003 non può operare in senso favorevole alle ricorrenti per entrambi i motivi testè illustrati, con l’ulteriore rilievo che la connotazione illecita dell’acquisizione dei citati codici IP e GUID da parte delle ricorrente determina la completa inutilizzabilità di tali dati anche in sede giudiziale ai sensi dell’art. 11, II comma. del medesimo decreto, sicché gli stessi non possono costituire la base indiziaria (seri elementi) richiesta dall’art. 156 bis L.A. per la valutazione del Giudice in ordine alla fondatezza della domanda, e ciò rappresenta esso stesso un elemento ostativo per l’accoglimento dell’istanza cautelare in esame in quanto, in base alle specifiche norme richiamate (artt. n, 23 e 37 D.Lgs. 196/2003), le ricorrenti non potevano compiere le attività di acquisizione e conservazione (quindi il trattamento) dei dati posti dalle stesse a fondamento della richiesta cautelare, quali “seri elementi” di prova. della fondatezza della domanda.
Pur risultando detto aspetto autonomamente ostativo all’accoglimento deIl’istanza cautelare non di meno deve rilevarsi come la questione fondamentale dell’infondatezza di tale pretesa sia rappresentata dall’anzidetto limite della segretezza delle comunicazioni elettroniche e telematiche tra privati, quale diretta espressione di tutela di interessi di rilevanza Costituzionale (art. 2 e 15 Cost), che la normativa esistente consente di superare solo in funzione della tutela di valori ed interessi della collettività con eguale e superiore rilevanza Costituzionale, e sempre in un ottica di equilibrio e comparazione. infatti l’unica possibilità ammessa di compressione di tali diritti personalissimi è quella strumentale all’accertamento prevenzione e repressione di illeciti penali di particolare gravità. ossia quelli previsti daII’art. 407 II comma lett. a) del c.p.p. (delitti associativi con finalità di terrorismo, di tipo mafioso ecc., e delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza giacché puniti con pena detentiva superiore, nel minimo, ad anni cinque di reclusione) e quelli in danno di sistemi informatici.
Tale limite si trae, come detto, dal complesso sistema normativo comunitario e nazionale, in base ai contenuti delle direttive in materia di protezione e segretezza delle comunicazioni elettroniche, e della tutela del diritto d’autore (enforcement) che fa salvala precedente normativa per la tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.
In particolare, gli artt. 8 e 9 della direttiva 2004/48/CE (sui diritti di proprietà intellettuale) enunciano la necessità di adozione - da parte degli Stati - di normative volte alla tutela di tali diritti e la possibilità di ottenere dall’autore della violazione informazioni sull’origine e reti di distribuzione. ovvero dai terzi che abbiano fornito servizi utilizzati per commettere la violazione. non di meno la stessa direttiva (art. 8 par. 3) fa salva tutta la normativa regolamentare sulla protezione, riservatezza e protezione dei dati personali, di talché non può evincersi dalla direttiva invocata dalle ricorrenti, sulla protezione del diritto d’autore, una base interpretativa di tale portata rispetto all’ampiezza dell’art. 156 bis L.A. tale da ricomprendere anche l’esibizione dei dati personali in questione, proprio perché la protezione di tali dati è fatta salva, con espresso rinvio, dalla medesima direttiva.
Per altro verso, la direttiva 2002/58/CE, sulla protezione dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche, pone espressi divieti di conservazione dei dati di traffico delle comunicazioni, e nel contempo indicata essa stessa le ipotesi derogatorie in via di eccezioni non estensibili in via interpretativa - a tale divieto, che attengono in via esclusiva alla sicurezza dello Stato, alla difesa, alla pubblica sicurezza alla prevenzione, ricerca, accertamento e repressione di reati, come disposto dall’art. 15 della citata direttiva.
La prevalenza sulla riservatezza, quale valore fondamentale della persona, è stata recentemente ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 3721/2006 in relazione alla legittimità costituzionale dell’art. 132 D.Lgs. 196/2003 ed alla possibilità di conservazione dei dati di traffico delle comunicazioni tra privati per un tempo maggiore rispetto a quello previsto dalla stessa norma. ritenendo la legittimità della norma in considerazione della necessità del contemperamento e bilanciamento del diritto allariservatezza solo per esigenze di tutela di beni della collettività prevalenti minacciati dai gravi illeciti penali.
Tutto ciò esclude. quindi, la possibilità di applicazione dell’art. 156 bis L.A. e dell’art. 24 del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati personali relativi alle comunicazioni elettroniche e telematiche tra privati per finalità connesse alla tutela dei diritti soggettivi dei privati.
Consegue, da ciò, il rigetto del ricorso cautelare in premessa.
La complessità e particolarità della fattispecie in esame consente la completa compensazione delle spese del procedimento [...]"

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GUIDA AL CODICE DEL CONSUMO. La tutela del consumatore tra nuove frontiere e vecchi confini - libri

GUIDA AL CODICE DEL CONSUMO
La tutela del consumatore tra nuove frontiere e vecchi confini
Ed. Cierre, Roma, 2006; euro 18,00; ISBN: 88-7137-712-5

di Giuseppe Briganti - avv.briganti@iusreporter.it


Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) armonizza e riordina le "normative concernenti
i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti".

Esso riunisce in un unico testo legislativo le disposizioni di 21 provvedimenti, sintetizzando in 146 articoli il contenuto di 558 norme, per lo più di derivazione comunitaria.

I settori contemplati dal Codice sono molteplici e fra essi vi sono: informazione e pubblicità; clausole vessatorie e modalità contrattuali; "multiproprietà" e servizi turistici; sicurezza dei prodotti e garanzie; azioni inibitorie e composizione extragiudiziale delle controversie.

Il provvedimento rappresenta essenzialmente, con alcuni limiti, una raccolta organica della normativa emanata in materia consumeristica negli ultimi anni, con qualche novità, alcune di rilievo altre meno, e qualche aggiustamento, il cui merito principale è quello della semplificazione.

Nel volume vengono prese in esame tutte le disposizioni del Codice del Consumo, soffermandosi sulle principali novità introdotte rispetto alla disciplina previgente e dedicando particolare attenzione ai temi che più da vicino toccano la Società dell'Informazione, primo fra tutti il commercio elettronico.

Spazio è altresì dedicato alla composizione extragiudiziale delle controversie consumeristiche e a quei provvedimenti, approvati o in corso di approvazione, come per esempio la recente direttiva europea sulle pratiche commerciali sleali, che vanno o andranno ad incidere sul diritto dei consumatori.



Per maggiori informazioni: http://www.edizionicierre.it/listino_main.aspx?cat=pubblicazioni&sub=Diritto%20ed%20Economia

Il Volume si completa e coordina con il Codice del Consumo, Ed. Cierre - info: http://www.scintlex.it/notizia/145/135.html



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Assistenza sinistri - Centro Tutela Consumatori Utenti - utilita'

Assistenza sinistri

Gli stessi danneggiati spesso non sanno come comportarsi dopo un sinistro, né conoscono i diritti e le richieste che possono far valere.

Proprio per tali motivi esponiamo di seguito alcune informazioni di sicura utilità...



Comportamento in caso di sinistro

Informazioni generali

Incidente automobilistico

Assicurazione infortuni

Assicurazione responsabilità civile

Assicurazione malattia

Assicurazione incendio e furto

Assicurazione tutela giudiziaria

Quantificazione del danno alla persona

www.centroconsumatori.it

06 settembre 2007

Medici e ztl: maggiori garanzie per i pazienti - privacy

Medici e ztl: maggiori garanzie per i pazienti
Non si possono richiedere dati sui pazienti visitati nelle zone ztl per annullare le multe effettuate

I comuni non possono chiedere ai medici generalità o altre informazioni che identifichino le persone visitate a domicilio nelle aree ztl. Ai medici, inoltre, è vietato presentare documenti contenenti dati personali dei pazienti per la contestazione delle multe. Lo ha prescritto il Garante in seguito ad alcune segnalazioni di medici che avevano effettuato delle visite a pazienti domiciliati in zone ztl ed erano stati multati perché privi di permesso. Nelle segnalazioni si manifestava una doppia esigenza: consentire alla categoria l'esercizio della propria attività di urgenza senza essere sanzionata e, nel contempo, garantire il diritto del paziente residente in una ztl a non subire violazioni della privacy. In particolare i medici chiedevano di verificare se le procedure adottate dal comune per il rispetto delle norme di circolazione dei veicoli all'interno delle zone a traffico limitato - comunicazione dei dati anagrafici del paziente, luogo e ora della visita, del codice regionale o di una dichiarazione della stessa persona visitata - fossero compatibili con le norme sulla protezione della privacy. E se fosse inoltre corretta la prassi di alcuni uffici territoriali di governo di chiedere una analoga documentazione per l'accoglimento dei ricorsi presenti dai medici contro le multe. Nel definire le segnalazioni il Garante ha ritenuto sproporzionate e non indispensabili le richieste rivolte ai medici da parte dei comuni.

L'accertamento delle violazioni per l'accesso alla ztl, può essere perseguito infatti, secondo l'Autorità, attraverso altre modalità, parimenti efficaci, ma rispettose del diritto alla protezione dei dati personali, quali, ad esempio, la comunicazione dell'indirizzo e del numero civico presso il quale è stato prestato intervento, la targa del veicolo del medico che ha effettuato la visita, il numero di iscrizione all'ordine professionale. L'Autorità ha stabilito, inoltre, che, in caso di ricorso, gli uffici territoriali di governo non possono sollecitare la produzione di documenti contenenti generalità o altre informazioni delle persone visitate in grado di rilevare le condizioni di salute. In questi casi è prevalente infatti, il diritto alla riservatezza dei pazienti.

www.garanteprivacy.it

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Nuovi interventi del Garante contro lo spamming - privacy

Nuovi interventi del Garante contro lo spamming
Vietato il trattamento dei dati ad un sito Internet e a due società che inviavano fax promozionali


Nuovi interventi del Garante contro l'invio di e-mail e fax pubblicitari indesiderati. L'Autorità ha vietato l'uso illecito di dati personali a fini di marketing a tre società che operavano senza consenso dei destinatari. Nel primo caso il Garante [doc. web n. 1424068], in seguito alla segnalazione di un utente che lamentava la ricezione di e-mail pubblicitarie indesiderate, ha vietato il trattamento dei dati ad un sito Internet che promuoveva libri. Chiamata a dar conto del proprio operato l'azienda dichiarava di utilizzare una mailing list per l'invio mensile di un messaggio "memo" relativo ai libri presentati sul sito e, ritenendolo lecito, inviava ai nuovi utenti, reperiti in rete, un messaggio pubblicitario, insieme alla richiesta del consenso.

Nel vietare il trattamento dei dati il Garante ha ribadito non si possono inviare e-mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza aver prima ottenuto il consenso del destinatario, e che è necessario ottenerlo prima di effettuare qualunque uso dell'indirizzo di posta elettronica.

Negli altri due casi [doc. web nn. 1433939, 1433896], invece, i segnalanti lamentavano la ricezione di pubblicità indesiderata via fax da parte di aziende che promuovevano servizi. Di fronte all'Autorità, le società hanno dichiarato che i messaggi pubblicitari erano rivolti a soggetti economici presenti negli elenchi "categorici" (es. pagine gialle) e non a consumatori e, quindi, ritenevano di potersi avvalere di una disposizione di carattere generale del Codice della privacy che permette di prescindere dal consenso degli interessati, quando il trattamento riguarda informazioni relative allo svolgimento di attività economiche. Tuttavia, secondo quanto affermato dai segnalanti, i dati personali erano presenti solo su elenchi telefonici ordinari e utilizzabili quindi solo per comunicazioni interpersonali, non avendo fornito alcun consenso per il loro uso a fini di marketing. Né, dalla documentazione è risultato che sia stato richiesto un successivo consenso dei destinatari.

www.garanteprivacy.it

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03 settembre 2007

RSA contro le frodi on line

Social Engineering, Phishing, Spoofing, Pharming termini che tutti hanno sentito almeno una volta in riferimento a una qualche forma di minaccia Internet. Non tutti però ne conoscono il significato e, soprattutto, non tutti sanno come da queste minacce ci si possa difendere.

RSA, in collaborazione con realtà quotidianamente impegnate per rendere più sicuro il web, lancia un’iniziativa pan-europea mirata a sensibilizzare ed educare sui rischi legati ai furti d’identità e alle frodi online che minacciano le transazioni finanziarie via Internet.

Molti ritengono che sia complicato, costoso e quasi impossibile proteggersi dalle minacce del web. Ma ciò non è necessariamente vero: le regole del gioco si possono riscrivere!

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Praticante avvocato non abilitato: compenso ed attivita' preordinata al processo - professione forense

Praticante avvocato non abilitato: compenso ed attività preordinata al processo

Cassazione , sez. II civile, sentenza 19.02.2007 n° 3740

E’ affetta da nullità insanabile ex art. 1418 c.c. la prestazione professionale svolta dal praticante avvocato non ancora iscritto all’Albo forense, quand’anche tale attività sia stata svolta al di fuori del processo, purché strettamente dipendente da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio, cosicché possa ritenersi come preordinata allo svolgimento di attività propriamente processuali o ad esse complementari.

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www.altalex.com


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Firme elettroniche: Troppi problemi, ritorniamo alle origini - articoli

Troppi problemi, ritorniamo alle origini
di Manlio Cammarata - 18.09.06

Esattamente dieci anni fa, il 18 settembre 1996, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione pubblicava sul proprio sito internet un documento intitolato "Atti e documenti in forma elettronica". Una bozza di disegno di legge che apparve subito rivoluzionaria, perché sanciva in termini chiari l'equivalenza tra il documento tradizionale e quello in formato elettronico, purché munito di un "contrassegno elettronico" o "firma digitale".Da diversi anni si dibatteva su come attribuire valore legale ai documenti formati e trasmessi con sistemi informatici. Le discussioni si trascinavano tra osservazioni e proposte che finivano nel nulla, perché a buona parte dei giuristi che si arrovellano sul problema mancavano le competenze tecniche per risolvere i due punti essenziali: garantire l'integrità del documento e la sua attribuzione a un determinato soggetto...

http://www.interlex.it/

M. Cammarata - Troppi problemi, ritorniamo alle origini


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