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30 luglio 2007
Buone Vacanze!
L'IP a 50 anni dal trattato di Roma: bilancio e prospettive
Facoltà di giurisprudenza
XVI incontro di diritto industriale
L’IP a 50 anni dal trattato di Roma: bilancio e prospettive
venerdì-sabato 28-29 settembre 2007
Aula Volta dell’Università
Strada Nuova 65 - Pavia
Venerdì 28 settembre 2007 ore 10.00
I - Il quadro
saluti delle autorità
presiede
Antonio Tizzano, professore ordinario nell’Università di
Roma La Sapienza, giudice della Corte di giustizia delle
Comunità Europee
relazioni di
Gianluca Contaldi, professore straordinario nell’Università
di Macerata
Le fonti
Nerina Boschiero, professore ordinario nell’Università di
Milano
Il principio di territorialità
Pedro Alberto De Miguel Asensio, professore ordinario
nell’Universidad Complutense de Madrid
IP e competizione tra regimi processuali
Paolo Auteri, professore ordinario nell’Università di Pavia
Iperprotezione dei titolari di diritti IP?
Alberto Maria Gambino, professore straordinario nell’Università
di Napoli Parthenope
La protezione degli interessi dei consumatori
Venerdì 28 settembre 2007 ore 15.00
II - Gli istituti
presiede
Luigi Carlo Ubertazzi, professore ordinario nell’Università
di Pavia
relazioni di
Marco Saverio Spolidoro, professore ordinario nell’Università
Cattolica di Milano
Le eccezioni e limitazioni
Marco Ricolfi , professore ordinario nell’Università di Torino
On-line ed off-line
Mario Libertini, professore ordinario nell’Università di
Roma La Sapienza
Contraffazione e pirateria
Cesare Galli, professore ordinario nell’Università di Parma
Marchi
Juerg Simon, professore straordinario nell’Università di
St. Gallen
Indicazioni geografi che
Massimo Cartella, professore straordinario nell’Università
di Milano Bicocca
Design
Joseph Straus, professore nell’Università di Monaco di Baviera,
direttore del Max-Planck-Institute for Intellectual Property
Brevetti
Michel Vivant, professore nell’Institut d’Etudes politiques
de Paris
Diritti d’autore e connessi
Roberto Pardolesi, professore ordinario nell’Università
Luiss di Roma
Il software
Sabato 29 settembre 2007 ore 10.00
presiede
Paolo Spada, professore ordinario nell’Università di Roma
La Sapienza
relazioni di
Gianvito Giannelli, professore ordinario nell’Università di
Bari
L’impresa di ricerca
Elisabetta Loffredo, professore straordinario nell’Università
di Cagliari
L’impresa di spettacoli anche sportivi
Marco Cian, professore straordinario nell’Università di
Padova
L’impresa radiotelevisiva
Onofrio Troiano, professore ordinario nell’Università di
Foggia
L’impresa di content, host ed access providing
Ángel García Vidal, professore titular nell’Università di
Santiago de Compostela
Registrazione e gestione dei domain name
Michele Perrino, professore ordinario nell’Università di
Palermo
L’impresa cinematografi ca
Pierpaolo Sanfi lippo, professore straordinario nell’Università
di Catania
La gestione collettiva dei diritti
Segreteria organizzativa del convegno
D.R.4 Srl
tel. 02/833991, fax 02/83399200
info@ubertazzi.it
Gli atti del convegno saranno pubblicati da Giuffrè in
Aida 2007
www.iusreporter.it
Privacy e pubblico impiego: le linee guida del Garante
Dati sanitari dei lavoratori pubblici più protetti; raccolta delle impronte digitali per l'accesso al luogo di lavoro solo in casi eccezionali; su Internet, come su documenti cartacei, solo dati indispensabili. La tutela della riservatezza può essere garantita senza venire meno al principio di trasparenza della pubblica amministrazione.
Sono alcune delle misure e degli accorgimenti che il Garante ha individuato in un quadro unitario con l'adozione delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico". Il provvedimento, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e di cui è stato relatore Mauro Paissan, oltre a fornire orientamenti utili per cittadini e amministrazioni pubbliche risponde anche a numerose segnalazioni e quesiti rivolti sull'argomento al Garante.
Le "Linee guida" (consultabili sul sito www.garanteprivacy.it) seguono quelle già adottate di recente per i lavoratori privati.
Questi in sintesi alcuni dei punti principali del provvedimento:
Assenze per malattia, certificati e visite mediche
In caso di assenza per malattia all'amministrazione vanno consegnati certificati medici privi di diagnosi e con la sola indicazione dell'inizio e della durata dell'infermità. Se il lavoratore produce documentazione in cui è presente anche la diagnosi, l'ufficio deve astenersi dall'utilizzare queste informazioni e deve invitare il personale a non produrre altri certificati con le stesse caratteristiche. Particolari cautele devono essere adottate dall'ente pubblico quando tratta dati sulla salute dei dipendenti nei casi di visite medico legali, denunce di infortunio all'Inail, abilitazioni al porto d'armi e alla guida.
Diffusione dei dati in Internet
Le amministrazioni devono assicurare l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati pubblicati in rete e garantire il "diritto all'oblio", cioè una tutela dinamica della riservatezza delle persone (trascorso un certo periodo dalla pubblicazione è opportuno spostare i nominativi in un parte del sito dove non siano più rintracciabili dai motori di ricerca esterni). Nelle graduatorie relative a concorsi o selezioni vanno riportati solo dati pertinenti (elenchi nominativi abbinati ai risultati, elenchi di ammessi alle prove scritte o orali, no a recapiti telefonici, codice fiscale ecc.) É sempre vietata la diffusione di informazioni sulla salute del lavoratore o dei familiari interessati.
Dati biometrici dei lavoratori pubblici
Anche nell'ambito del pubblico impiego non è consentito un uso generalizzato dei dati biometrici dei dipendenti (impronte digitali, iride) per controllare le presenze o gli accessi sul luogo di lavoro. Il Garante può autorizzare l'attivazione di tali sistemi di rilevazione solo in presenza di particolari esigenze (aree adibite alla sicurezza dello Stato, torri di controllo, conservazione di oggetti di particolare valore) e con precise garanzie (verifica preliminare dell'Autorità, no ad archivi centralizzati, codice cifrato dell'impronta memorizzato solo nel badge del dipendente).
Comunicazioni tra amministrazione e lavoratore
Per prevenire la conoscenza ingiustificata di dati da parte di persone non autorizzate, l'amministrazione deve adottare forme di comunicazione con il dipendente protette e individualizzate: inoltrando le note in busta chiusa, inviandole all'e-mail personale o invitandolo a ritirare personalmente la documentazione.
Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori
per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico
(Deliberazione n. 23 del 14 giugno 2007)
1. Premessa
1.1. Scopo delle linee guida
1.2. Ambiti considerati
2. Il rispetto dei princìpi di protezione dei dati personali
2.1. Considerazioni generali
2.2. Liceità, pertinenza, trasparenza
2.3. Finalità
3. Titolare, responsabile e incaricati del trattamento
3.1. Corretta individuazione delle figure
3.2. Medico competente
4. Dati sensibili e rapporti di lavoro
5. Comunicazione di dati personali
5.1. Comunicazione
5.2. Rapporti con le organizzazioni sindacali
5.3. Modalità di comunicazione
6. Diffusione di dati personali
6.1. Dati relativi a concorsi e selezioni
6.2. Dati relativi all'organizzazione degli uffici, alla retribuzione e ai titolari di cariche e incarichi pubblici
6.3. Atti in materia di organizzazione degli uffici
6.4. Cartellini identificativi
7. Impronte digitali e accesso al luogo di lavoro
7.1. Princìpi generali
7.2. Casi particolari
8. Dati idonei a rivelare lo stato di salute
8.1. Dati sanitari
8.2. Assenze per ragioni di salute
8.3. Denuncia all'Inail
8.4. Visite medico legali
8.5. Abilitazione al porto d'armi e alla guida
8.6. Altre informazioni relative alla salute
9. Dati idonei a rivelare le convinzioni religiose
Garante per la protezione dei dati personali
www.iusreporter.it
26 luglio 2007
La pirateria dei colletti bianchi: denunciati 35 insospettabili a Milano
La pirateria dei colletti bianchi: denunciati 35 insospettabili a Milano
Non più ex contrabbandieri, studenti, disoccupati o i soliti bulgari/rumeni/russi/napoletani nel mirino delle inchieste anti-pirateria. Un recente blitz messo a segno a Pescara...
Link
www.iusreporter.it
IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO OLTRE LA SPERIMENTAZIONE: L'ESPERIENZA CONCRETA DI UN CAMBIAMENTO POSSIBILE
Il Processo Civile Telematico è ormai una realtà che esiste e funziona. Una realtà che punta a migliorare l'efficienza della Giustizia attraverso la riduzione dei tempi per la fornitura del servizio e il risparmio di risorse economiche.
Dopo un periodo di sperimentazione, infatti, i servizi del Processo Civile Telematico sono attivi a valore legale: presso il tribunale di Milano e a breve anche in altre sedi (entro l'anno si aggiungeranno anche Napoli e Roma) per il decreto ingiuntivo sarà possibile seguire una procedura completamente on line. Nei mesi scorsi la DGSIA ha lavorato alla reingegnerizzazione delle piattaforme informative in uso a magistrati (la consolle) e a cancellieri (il SICID) per superare i problemi delle precedenti versioni, ma anche per consentire, nella versione distrettuale degli applicativi, un più rapido processo di diffusione. Del resto il disegno di legge approvato il 23 maggio 2007 dal Consiglio dei Ministri prevede la partenza a regime del processo civile telematico entro il 2010 per tutte le tipologie di contenzioso.Nel frattempo crescono i servizi del PCT: è in fase di realizzazione, grazie ad un protocollo d'intesa ABI-Ministero della Giustizia, l'integrazione con le procedure dell'esecuzione civile e concorsuale.
Il punto sui servizi già attivi e su quelli in fase di realizzazione attraverso i dati e le relazioni degli addetti ai lavori.
Il Processo Civile Telematico: sintesi dei risultati
L'esperienza del tribunale di Milano: la relazione di Amelia Torrice, responsabile dell'Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati per la giustizia civile e il processo civile telematico della DGSIA
I decreti ingiuntivi telematici nel tribunale di Milano: l'analisi economica e temporale sul loro impatto di Enrico Consolandi, magistrato sperimentatore del tribunale di Milano
Gli applicativi del Processo Civile Telematico: il punto sulla consolle del magistrato di Roberto Braccialini, magistrato sperimentatore del tribunale di Genova
Le esecuzioni civili e il Processo Civile Telematico: le linee d'azione dell'accordo ABI-Ministero della Giustizia
www.giustizia.it
www.iusreporter.it
23 luglio 2007
Processo civile telematico al via a Napoli
Processo civile telematico al via a Napoli
Automatizzazione di flussi documentali tra avvocati e uffici giudiziari e invio telematico degli atti...
Link - www.studiocelentano.it
www.iusreporter.it
Spamming: ulteriore condanna al risarcimento danni
Link
http://www.studiocelentano.it/
19 luglio 2007
Peppermint, seconda ondata di raccomandate
Roma - Numerose segnalazioni giunte a Punto Informatico in queste ore e quelle pubblicate su p2pforum.it non lasciano adito a dubbi: è in corso l'invio di una seconda ondata di raccomandate ad utenti italiani dei sistemi peer-to-peer...
Link
http://punto-informatico.it/
www.iusreporter.it
PI: P2P, Logistep al lavoro: migliaia nel mirino
Roma - Il caso Peppermint che tanto scandalo ha suscitato era solo l'inizio? A temerlo sono in tanti in queste ore, dopoché in rete sono apparsi i link alle denunce sulle quali sta lavorando Logistep, una quantità di procedimenti con cui i più diversi...
Link
http://punto-informatico.it/
diritto
peppermint
www.iusreporter.it
16 luglio 2007
Privacy, siamo all'emergenza nazionale
A sostenerlo è il Garante: parla di un'Italia che sta smarrendo la via, non riuscendo a star dietro al proliferare delle tecnologie e ai cambiamenti strutturali della socialità e dell'economia. Mancano persino i dati sui dati
http://punto-informatico.it/
www.iusreporter.it
Diritti dei cittadini, protezione dei dati e attivita' del Garante - la Relazione 2006 del Garante privacy
Diritti dei cittadini, protezione dei dati e attività del Garante
I. STATO DI ATTUAZIONE DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. Principali interventi dell'Autorità nel 2006 960 Kb.
1.1. Provvedimenti più significativi (p. 3)
1.1.1. Misure di sicurezza per le attività di intercettazione legale (p. 3)
1.1.2. Altre misure di sicurezza per i dati di traf f ico telefonico (p 3)
1.1.3. Trascrizioni di intercettazioni legali e cronaca giornalistica (p. 4)
1.1.4. Raccolta illecita di dati sanitari a f ini di cronaca giornalistica (p. 5)
1.1.5. Aggiornamento della Carta di Treviso (p. 6)
1.1.6. Monitoraggio del contenuto di navigazioni in Internet di lavoratori (p. 6)
1.1.7. Invio illecito di e-mail pubblicitarie (p. 7)
1.1.8. Marketing "disinvolto" via fax (p. 7)
1.1.9. Attivazione illecita di schede telefoniche all'insaputa dei clienti (p. 8)
1.1.10. Ispezioni presso sistemi di informazioni creditizie e i gestori telefonici (p. 8)
1.1.11. Carte di fedeltà e diritti dei consumatori (p. 9)
1.1.12. Principi generali per i condomìni (p. 9)
1.1.13. Semplificazioni per medici di base e pediatri (p. 10)
1.1.14. Profilazione illecita di clienti negli alberghi (p. 10)
1.1.15. Propaganda elettorale tramite manifesti e diritto all'identità personale (p. 11)
1.1.16. Limiti all'uso di messaggi Sms per propaganda elettorale (p. 11)
1.2. Rapporti con il Parlamento e altre istituzioni (p. 12)
1.2.1. Le audizioni del Garante in Parlamento (p. 12)
1.2.2. L'Autorità e le attività di sindacato ispettivo e di indirizzo del Parlamento (p. 12)
1.2.3. L'attività consultiva del Garante sugli atti del Governo (p. 14)
2. Quadro normativo in materia di protezione dei dati personali 960 Kb.
2.1. Il Codice e il consolidamento delle garanzie (p. 17)
2.2. Altre novità normative con riflessi in materia di protezione di dati personali (p. 17)
2.3. Il monitoraggio delle leggi regionali (p. 20)
II. L'ATTIVITÀ SVOLTA DAL GARANTE
3. Il Garante e le pubbliche amministrazioni 1 Mb.
3.1. Profili introduttivi (p. 25)
3.2. I regolamenti sui trattamenti di dati sensibili e giudiziari (p. 26)
3.2.1. I regolamenti delle amministrazioni centrali (p. 27)
3.2.2. I regolamenti degli enti locali (p. 34)
3.3. La trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi (p. 38)
3.4. Il principio del "pari rango" (p. 41)
3.5. Pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque (p. 42)
3.6. La documentazione anagrafica e la materia elettorale (p. 43)
3.7. L'istruzione (p. 47)
3.8. Notificazioni di atti e comunicazioni (p. 48)
3.9. L'attività fiscale, tributaria e doganale (p. 50)
3.10. Trattamenti effettuati presso regioni ed enti locali (p. 53)
3.11. L'attività giudiziaria (p. 57)
3.12. Gli ordini professionali (p. 58)
4. La sanità 100 Kb.
4.1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute (p. 60)
4.1.1. I trattamenti per fini amministrativi (p. 60)
4.1.2. I trattamenti per fini di cura della salute (p. 61)
4.1.3. Le strutture sanitarie e la tutela della dignità delle persone (p. 63)
5. I dati genetici (pag. 64) 90 Kb.
6. La ricerca statistica e scientifica (100 Kb)
6.1. La ricerca statistica (p. 67)
6.2. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica (p. 69)
7. Attività di polizia (85 Kb)
7.1. Verifiche riguardanti il Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza (p. 72)
7.2. Altri interventi in relazione ad attività di forze di polizia (p. 72)
7.3. Il controllo sul Sistema di informazione Schengen (p. 73)
8. Attività giornalistica e tecnologie della comunicazione 150 Kb.
8.1. Tutela dei minori (p. 74)
8.2. Cronache giudiziarie (p. 76)
8.3. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (p. 79)
8.4. Libertà di informazione e "personaggi pubblici" (p. 80)
8.5. Esercizio dei diritti e giornalismoon-line (p. 81)
8.6. Reti di comunicazione (p. 82)
8.6.1. Il trattamento dei dati in Internet(p. 82)
8.6.2. Televisione digitale e servizi interattivi (p. 84)
8.6.3. Contrasto alla pubblicità invasiva via e-mail, faxo Sms (p. 85)
8.6.4. Telefonia (p. 87)
9. Propaganda politica ed elettorale (p. 89) 150 Kb.
10. Le attività economiche 160 Kb.
10.1. I sistemi di informazioni creditizie e commerciali (p. 91)
10.2. Settore bancario e assicurativo (p. 92)
10.3. Trattamento dei dati personali in ambito lavorativo e previdenziale (p. 93)
10.3.1. Rapporto di lavoro in ambito pubblico (p. 93)
10.3.2. Rapporto di lavoro in ambito privato (p. 95)
10.3.3. Previdenza (p. 99)
10.4. Attività dimarketing (p. 99)
11. Trasferimento di dati personali all'estero (p. 107) 160 Kb.
12. Trattamento dei dati personali in ambito condominiale (p. 109) 85 Kb.
13. Trasporti (p. 111) 85 Kb.
14. Libere professioni 85 Kb.
14.1. Attività forense (p. 113)
15. Concessionari di pubblici servizi (p. 115) 85 Kb.
16. Sicurezza dei dati e dei sistemi 95 Kb.
16.1. La messa in sicurezza dei sistemi dei gestori telefonici (p. 117)
16.2. Prescrizioni sulla sicurezza dei dati negli uffici giudiziari (p. 120)
17. La videosorveglianza e la biometria 120 Kb.
17.1. L'utilizzo di credenziali biometriche nelle aziende e nei luoghi di lavoro (p. 121)
17.2. L'utilizzo di credenziali biometriche nelle banche (p. 125)
17.3. Videosorveglianza e sistemi biometrici in ambito pubblico (p. 127)
17.4. Il decalogo su corpo eprivacy (p. 129)
18. Il registro dei trattamenti (p. 133) 80 Kb.
19. La trattazione dei ricorsi 115 Kb.
19.1. Considerazioni generali (p. 131)
19.2. I profili procedurali (p. 132)
19.3. La casistica (p. 134)
20. Il contenzioso giurisdizionale 100 Kb.
20.1. Considerazioni generali (p. 139)
20.2. I profili procedurali (p. 139)
20.3. I profili di merito (p. 140)
20.4. Le opposizioni ai provvedimenti del Garante (p. 141)
20.5. L'intervento del Garante in giudizi relativi all'applicazione del Codice (p. 143)
21. L'attività ispettiva e le sanzioni 100 Kb.
21.1. La programmazione dell'attività ispettiva (p. 144)
21.2. La collaborazione con la Guardia di finanza (p. 145)
21.3. I settori oggetto dei controlli e i casi più rilevanti (p. 146)
21.4. L'attività sanzionatoria (p. 148)
22. Le relazioni internazionali 180 Kb.
22.1. La cooperazione tra autorità garanti nell'Ue: il Gruppo art. 29 (p. 151)
22.1.1. Le iniziative sul trasferimento dei dati verso i Paesi extraeuropei (p. 159)
22.2. La cooperazione delle autorità di protezione dei dati nel settore libertà, giustizia e affari interni (p. 163)
22.3. La partecipazione ad altri comitati e gruppi di lavoro (p. 167)
23. Le attività di comunicazione, studio e ricerca 160 Kb.
23.1. La comunicazione del Garante: profili generali (p. 172)
23.2. I prodotti informativi (p. 173)
23.3. I prodotti editoriali (p. 174)
23.4. Gli incontri internazionali (p. 174)
23.5. L'Ufficio relazioni con il pubblico (p. 175)
23.6. Le manifestazioni e le conferenze (p. 177)
23.7. Il Servizio studi e documentazione (p. 178)
23.8. La Biblioteca (p. 179)
23.9. Le altre iniziative di comunicazione e ricerca (p. 180)
23.9.1. Il Laboratorio PrivacySviluppo (p. 180)
III - L'UFFICIO DEL GARANTE
24. La gestione amministrativa dell'Ufficio 920 Kb
24.1. Il bilancio, gli impegni di spesa e l'attività contrattuale (p. 185)
24.2. Le novità legislative e regolamentari e l'organizzazione dell'Ufficio (p. 187)
24.3. Il personale e i collaboratori esterni (p. 188)
24.4. Il settore informatico e tecnologico (p. 189)
24.5. Il monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza e il supporto al controllo interno (p. 191)
25. Dati statistici 345 Kb.
25.1. Tabelle e grafici (p. 192)
IV - DOCUMENTAZIONE
5 Mb.
Provvedimenti del Garante
Regolamenti e provvedimenti generali 1.3 Mb.
26. Trattamento di dati sensibili e giudiziari presso il Garante per la protezione dei dati personali (p. 211)
[doc. web n. 1249199]
27. Accesso ai documenti amministrativi presso l'Ufficio del Garante (p. 217)
[doc. web n. 1320021]
28. Procedura per la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta (p. 224)
[doc. web n. 1320030]
29. Servizi telefonici non richiesti (p. 229)
[doc. web n. 1242592, vers. EN n. 1290823]
30. Trattamenti dati a fini di difesa, riapertura dei lavori sul codice deontologico (p. 235)
[doc. web n. 1237162]
31. Istituti di credito. Modifica del termine per gli adempimenti sulla rilevazione di impronte digitali e immagini (p. 237)
[doc. web n. 1248850]
32. Amministrazione dei condomìni (p. 238)
[doc. web n. 1297626, vers EN n. 1332463]
33. Pubblicazione di intercettazioni telefoniche e dignità della persona (p. 243)
[doc. web n. 1299615, vers EN n. 1301195]
34. Informativa semplificata per medici di base e pediatri (p. 246)
[doc. web n. 1318699]
35. Intercettazioni: misure di sicurezza presso i gestori (p. 249)
[doc. web n. 1341009]
36. Sponsorizzazioni nella p.a. (p. 252)
[doc. web n. 1349342]
37. Aggiornamento della Carta di Treviso (p. 256)
[doc. web n. 1357821]
38. Linee-guida per il trattamento di dati dei dipendenti privati (p. 261)
[doc. web n. 1364099]
Altri provvedimenti di particolare rilievo 800 Kb.
39. Fusione tra società telefoniche e nuova informativa sulle schede prepagate (p. 272)
[doc. web n. 1244616]
40. Nuovo modello di passaporto elettronico (p. 275)
[doc. web n. 1225864]
41. Internet: proporzionalità nei controlli effettuati dal datore di lavoro (p. 277)
[doc. web n. 1229854, vers. EN n. 1296734]
42. Dati biometrici e Rfid nelle banche (p. 281)
[doc. web n. 1251535]
43. Profilazione della clientela di alberghi (p. 285)
[doc. web n. 1252220]
44. Modalità di ricezione delle chiamate di emergenza (p. 291)
[doc. web n. 1269343]
45. Trattamento dei dati nei Sic: Crif (p. 293)
[doc. web n. 1302311]
46. Trattamento dei dati nei Sic: Experian (p. 299)
[doc. web n. 1302326]
47. Informazioni sulla solvibilità e affidabilità dei clienti dei gestori telefonici: Vodafone (p. 305)
[doc. web n. 1302385]
48. Informazioni sulla solvibilità e affidabilità dei clienti dei gestori telefonici: Wind (p. 311)
[doc. web n. 1302395]
49. Informazioni sulla solvibilità e affidabilità dei clienti dei gestori telefonici: H3G (p. 317)
[doc. web n. 1302339]
50. Informazioni sulla solvibilità e affidabilità dei clienti dei gestori telefonici: Telecom Italia (p. 323)
[doc. web n. 1302373]
51. Comunicazione degli elenchi di acquirenti di schede prepagate al Ced del Ministero dell'interno (p. 329)
[doc. web n. 1296517]
52. Sms di propaganda elettorale (p. 333)
[doc. web n. 1298743]
53. Profilazione e fidelizzazione nella grande distribuzione (p. 336)
[doc. web n. 1298784]
54. Misure di sicurezza per il trattamento dei dati di traffico (p. 342)
[doc. web n. 1298716]
55. Tabulati telefonici e misure di sicurezza (p. 344)
[doc. web n. 1296533, ves EN n. 1303462]
56. Trattamento di dati biometrici per la verifica della presenza dei dipendenti e l'accesso ad aree produttive (p. 349)
[doc. web n. 1306530]
57. Essenzialità dell'informazione e dignità dei defunti (p. 353)
[doc. web n. 1310796]
58. Decreti fiscali e nuove modalità per la trasmissione di dati on-line (p. 355)
[doc. web n. 1321668]
59. Registro nazionale delle strutture per la procreazione assistita (p. 360)
[doc. web n. 1323060]
60. Tv digitale e servizi interattivi (p. 362)
[doc. web n. 1322607]
61. Trasporto pubblico e tessere elettroniche: Roma (p. 369)
[doc. web n. 1339531]
62. Trasporto pubblico e tessere elettroniche: Milano (p. 377)
[doc. web n. 1339692]
63. Informazione televisiva e raccolta di dati genetici dei parlamentari: blocco (p. 384)
[doc. web n. 1345622]
64. Raccolta di dati genetici in discoteca per finalità di informazione televisiva: blocco (p. 386)
[doc. web n. 1350853]
65. Informazione televisiva e raccolta di dati genetici dei parlamentari: divieto (p. 388)
[doc. web n. 1370954]
66. Raccolta di dati genetici in discoteca per finalità di informazione televisiva: divieto (p. 390)
[doc. web n. 1370781]
67. Carte di pagamento e istituzione dell'archivio "antifrode" (p. 392)
[doc. web n. 1353472]
68. Marketing via fax: blocco del trattamento senza consenso (p. 399)
[doc. web n. 1376148]
69. Marketing via fax: rigetto di istanza di annullamento del blocco (p. 401)
[doc. web n. 1368797]
70. Raccolta di dati personali in strutture neonatali a fini di marketing (p. 404)
[doc. web n. 1379101]
71. Elenco di ulteriori provvedimenti reperibili sul sito web istituzionale www.garanteprivacy.it (p. 415) 120 Kb.
[doc. web n. 1422092 ]
Principali attività internazionali
72. Unione europea (p. 424) 100 Kb.
Conservazione dei dati di traffico[doc. web n. 1417826]
Annullamento accordo Pnr [doc. web n. 1417822]
Nuovo accordo tra Ue e Stati Uniti in materia di Pnr [doc. web n. 1411994]
Firma dell'accordo tra Ue e Stati Uniti in materia di Pnr [doc. web n. 1411999]
Revisione del quadro normativo sulle reti ed i servizi di comunicazione elettronica [doc. web n. 1417817]
Tecnologie di rilevazione e autorità di sicurezza [doc. web n. 1417830]
Decisione sul Sistema informativo Schengen di seconda generazione (Sis II) [doc. web n. 1412020]
Regolamento sul Sistema informativo Schengen di seconda generazione (Sis II) [doc. web n. 1412034]
73. Gruppo art. 29 (p. 426) 100 Kb.
Denunce interne in materia di irregolarità contabili e finanziarie(cd. "whistleblowing") [doc. web n. 1411897]
Servizi di filtraggio della posta elettronica [doc. web n. 1411901]
Conservazione dei dati di trafficonei servizi di comunicazione elettronica [doc. web n. 1411906]
Raccolta dei dati sui passeggeriper il controllo delle malattie trasmissibili [doc. web n. 1411915]
Annullamento accordo Pnr [doc. web n. 1411920]
Cooperazione in materia di obbligazioni alimentari [doc. web n. 1411929]
Nuovo accordo tra Ue e Stati Uniti in materia di Pnr [doc. web n. 1411946]
Iniziativa eCall [doc. web n. 1411956]
Revisione del quadro normativo sulle retie di servizi di comunicazione elettronica [doc. web n. 1411962]
Obbligo dei vettori di comunicare i nomi delle persone trasportate [doc. web n. 1411967]
Trattamento dei dati da parte di Swift [doc. web n. 1411971]
74. Autorità di controllo Schengen (p. 428) 90 Kb.
Rapporto sulle attività 2004-2005 [doc. web n. 1412038]
75. Autorità di controllo Europol (p. 429) 90 Kb.
Accesso di Europol al Sis [doc. web n. 1412045]
Accesso di Europol al Vis [doc. web n. 1412050]
Regole sugli archivi di analisi Europol [doc. web n. 1417726]
Istituzione di un ufficio europeo di polizia [doc. web n. 1412061]
Partecipazione di Europol alle investigazioni comuni [doc. web n. 1417730]
Recupero delle informazioni dai sistemi informatici [doc. web n. 1412077]
76. Unità di controllo Eurodac (p. 430) 90 Kb.
Rapporto di attività Eurodac 2006 [doc. web n. 1412081]
77. Corte europea dei diritti dell'uomo (p. 431) 90 kB.
Riservatezza della corrispondenza indirizzata al fallito [doc. web n. 1417714]
Utilizzo in giudizio di dati relativi alla salute psichica [doc. web n. 1417722]
Test del Dna su persona deceduta [doc. web n. 1417718]
78. 28ma Conferenza dei Garanti privacy (p. 432) 90 Kb.
Strategie di comunicazione e promozione della privacy [doc. web n. 1417710]
Privacy e motori di ricerca [doc. web n. 1417734]
Comunicato finale della Conferenza [doc. web n. 1417702]
79. Conferenza di primavera 2006 (p. 433) 90 Kb.
Dichiarazione finale [doc. web n. 1277570, vers EN n. 1277001]
80. Ocse (p. 434) 90 Kb.
Applicazione transfrontaliera delle norme sulla privacy [doc. web n. 1412233]
Semplificazione delle informative [doc. web n. 1412237]
81. Gruppo internazionale sulla privacy nelle telecomunicazioni (p. 435) 95 Kb.
Cartelle cliniche elettroniche [doc. web n. 1417742]
Trusted Computing e Drm [doc. web n. 1417738]
Privacy e sicurezza nei sistemi Voip [doc. web n. 1412245]
82. Consiglio d'Europa - Comitato T-Pd (p. 436) 90 Kb.
Incontro annuale del T-Pd [doc. web n. 1412254]
Garante per la protezione dei dati personali
www.iusreporter.it
12 luglio 2007
Lo studio legale ed il sito internet: istruzioni (di marketing) per l'uso
Lo studio legale ed il sito internet: istruzioni (di marketing) per l'uso
Anche per lo studio legale il sito internet è diventato uno strumento di marketing indispensabile...
Link
Il pericolo e' Internet o Internet e' in pericolo?
Avvocato: carica di amministratore di una societa' e situazione d'incompatibilita' - professione forense
Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 05.01.2007 n° 37
La situazione d’incompatibilità con l’esercizio della professione forense, prevista dall’art 3, primo comma, del Rdl 1578/33 per il caso di «esercizio del commercio in nome altrui» ricorre nei confronti del professionista che assuma la carica di amministratore delegato di una società commerciale, ove risulti che tale carica, in forza dell’atto costitutivo o di delega del consiglio di amministrazione, comporti effettivi poteri di gestione e di rappresentanza, ed a prescindere da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società medesima e sulla sua conseguente esposizione a procedure concorsuali...
www.altalex.com
Avvocato: carica di amministratore di una società e situazione d’incompatibilità
09 luglio 2007
L'Italia verso il SuperProcuratore di Internet
L'Italia verso il SuperProcuratore di Internet di F. Sarzana di S.Ippolito (www.lidis.it) - Si va verso la ratifica della Convenzione che porta più ampi poteri di polizia nello spazio elettronico e crea la super-procura dedicata. Ecco cosa sta accadendo...
Roma - Il Governo decide la "tolleranza zero" nei confronti dei Reati Informatici. È stato infatti approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri dell'11 Maggio scorso il disegno di legge sulla ratifica della Convenzione di Budapest sulla Cybercriminalità...
Link
http://punto-informatico.it/
Dal Phishing al Vishing: l'evoluzione della truffa come conseguenza dell'evoluzione tecnologica - penale
Caterina Surace
Dal Phishing al Vishing: l'evoluzione della truffa come conseguenza dell'evoluzione tecnologica - Filodiritto
Procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento - leggi
del 12 dicembre 2006
che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento intende
a) semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per
le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari
non contestati, istituendo un procedimento europeo
d’ingiunzione di pagamento,
e
b) assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione
di pagamento europea definendo norme
minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro
di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento
e l’esecuzione.
2. Il presente regolamento non impedisce a un ricorrente di
intentare un procedimento a norma dell’articolo 4 utilizzando
qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione
di uno Stato membro o della legislazione comunitaria.
Testo del provvedimento
05 luglio 2007
Stop alle telefonate indesiderate: il Garante impone a gestori e call center di interrompere comportamenti illeciti
Entro il 10 settembre devono essere adottate misure per il rispetto degli utenti. Si rischia il blocco dei dati per fare pubblicità
Stop alle telefonate indesiderate che arrivano a qualunque ora nelle case dei cittadini italiani per promuovere servizi e prodotti.
Con cinque provvedimenti, riguardanti alcuni dei principali gestori telefonici e società che operano in qualità di call center per conto degli stessi gestori e di altre importanti aziende, il Garante (Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha prescritto una serie di misure affinché venga rispettata la riservatezza e gli altri diritti degli utenti.
Società telefoniche e call center dovranno interrompere i trattamenti illeciti di dati, informando l'Autorità già entro il 5 luglio sullo stato di adempimento delle misure richieste, di carattere organizzativo, tecnico e procedurale, che andranno comunque adottate al più tardi entro il 10 settembre 2007.
Il Garante si è riservato di adottare provvedimenti più drastici in caso di mancato adempimento, quali blocchi o divieti.
In particolare, gestori e call center dovranno:
interrompere l'uso indebito di numeri telefonici raccolti ed utilizzati a scopi commerciali senza il previsto consenso da parte degli interessati;
regolarizzare le banche dati informando gli utenti e ottenendo da essi lo specifico consenso all'utilizzo dei dati per scopi pubblicitari;
informare con la massima trasparenza gli utenti anche al momento del contatto sulla provenienza dei dati e sul loro uso;
registrare la volontà degli utenti di non essere più disturbati;
interrompere l'utilizzo illecito di dati per attivare servizi non richiesti (segreterie, linee internet veloci);
effettuare controlli sui responsabili dei trattamenti svolti presso i diversi call center.
I provvedimenti sono stati adottati all'esito di una intensa attività ispettiva effettuata nei mesi scorsi in tutta Italia nei confronti dei principali gestori telefonici e call center, avviata anche sulla base delle innumerevoli segnalazioni giunte dai cittadini. Le ispezioni degli uffici del Garante, in collaborazione con il Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, hanno accertato trattamenti illeciti di dati personali e comportamenti non corretti nei confronti degli utenti, nonostante i richiami del Garante e lo specifico provvedimento generale adottato lo scorso anno dall'Autorità proprio per contrastare il fenomeno delle chiamate indesiderate effettuate per fini promozionali o per vendere direttamente prodotti e servizi, il cosiddetto "teleselling".
Va ricordato, infine, che per violazioni relative ad omessa o insufficiente informativa agli utenti, nel corso del 2007 il Garante ha finora avviato a fornitori di servizi di comunicazione elettronica e call center 44 procedimenti sanzionatori, 22 dei quali già definiti con il pagamento di somme per un totale di oltre 130 mila euro.
Provvedimenti del 30 maggio 2007
Fastweb S.p.A. [doc. web n. 1412626]
Tele2 talia s.r.l. - Transcom Worldwide S.p.A. [doc. web n. 1412610]
Telecom Italia S.p.A. [doc. web n. 1412598]
Tiscali Italia S.p.A. - Winex s.r.l. [doc. web n. 1412557]
Wind Telecomunicazioni S.p.A. [doc. web n. 1412586]
www.garanteprivacy.it
Interpretazione giurisprudenziale sulla legittimazione ad agire di nullita' ex art. 1421 c.c. - documenti
di Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it
L’art. 1421 c.c. così stabilisce:
«Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice».
La giurisprudenza della S.C. è univoca nell’asserire che, per aversi interesse legittimante ex art. 1421 c.c. è necessario e sufficiente in capo a chi agisce
«. . . di provare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, ovvero, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica, mediante la dimostrazione che la situazione di incertezza esistente produce un danno giuridicamente rilevante e che la pronunzia richiesta sia rilevante ai fini della decisione della lite (così Cass., sez. lav., 7 gennaio 2002, n. 88; conformi, ex multis, Cass. 11 gennaio 2001, n. 338, idd., 27 luglio 1994 n. 7017, 1 luglio 1993, n. 7197, 12 luglio 1991, n. 7717; tra la giurisprudenza di merito, App. Milano 18 aprile 2001).
Ancora, la Cassazione ha affermato l’interesse in parola:
«. . . ogni volta che vi sia incertezza obiettiva sull’esistenza di un diritto proprio o sull’inesistenza di un diritto altrui, e in particolare, può costituire base ad ottenere una declaratoria di nullità di atti stipulati da terzi, anche il fatto che l’esistenza di tali atti danneggi o rechi incertezza o pregiudizio a una fondata aspettativa dell’istante . . .» (Cass. 7 ottobre 1968 n. 3127).
In sostanza, l’art. 1421 c.c. conferisce a chi agisce di nullità di un atto, un’ampia legittimazione ad agire, ciò perché, come bene è stato detto in dottrina,
«. . . il pregiudizio che l’azione mira a rimuovere è bensì rappresentato, secondo quel che comunemente s’i afferma dall’intralcio (che il negozio nullo cagiona) alla disponibilità, da parte dell’effettivo titolare, delle situazioni giuridiche che sarebbero trasferite o modificate se l’atto avesse prodotto i suoi effetti. Siffatto pregiudizio è però preso in considerazione dall’ordinamento soltanto se trova origine in un dato rigorosamente oggettivo: ossia se il negozio, benché nullo, rappresenta tuttavia indice di appartenenza delle situazioni giuridiche a coloro che in esso figurano quali aventi causa» (così, FILANTI, Nullità, in Enc. Giur. Treccani, XXI, 8 - 9, Roma, 1988).
Ratio della norma ex art. 1421 c.c. è, in conclusione, quella di tenere separati:
a) l’interesse adespota del quivis de populo avente la consistenza di una mera iattanza e vanteria, privo di tutela giudiziaria (negandosi, ad es., che quella in parola sia una specie di azione proposta per un fine generale di attuazione della legge, cfr. Cass. 17 marzo 1981, n. 1553);
b) l’interesse concreto ed attuale di chi abbia a trar danno nella sua sfera giuridica dalla persistenza di un atto nullo, che, a differenza del precedente, è provvisto della detta tutela giudiziaria.
Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it
Reso disponibile l'accesso al sistema telematico dell'agenzia del territorio
Reso disponibile l'accesso al sistema telematico dell'agenzia del territorio che consente il libero accesso ai dati disponibili presso gli uffici del catasto e della conservatoria. Viene reso finalmente l'accesso telematico ai dati del catasto e della...
Link
COMUNICATO STAMPA Agenzia del Territorio
Consultazione on line delle informazioni ipocatastali
Da oggi è possibile, anche per i singoli cittadini, consultare gratuitamente via
internet la banca dati catastale e, con il pagamento delle relative imposte,
quella ipotecaria. Questa importante innovazione, che rappresenta un altro
passo avanti verso la completa informatizzazione dei servizi dell’Agenzia, è
contenuta nel decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 4 maggio
2007 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data odierna - che stabilisce le
nuove modalità di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale.
Il decreto, per quanto riguarda i dati catastali, tiene naturalmente conto della
innovazione introdotta con il decreto legge n. 262/2006, che ha reso
completamente gratuite le visure catastali.
Con il provvedimento direttoriale si è, inoltre, provveduto a rivedere,
completamente, con decorrenza 1° gennaio 2008 la disciplina dell’accesso alle
banche dati, su base convenzionale, da parte degli utenti abituali (notai,
geometri, professionisti in genere ed Enti), con l’abolizione del canone e la
previsione, a titolo di rimborso spese, di 200 euro da corrispondere una tantum
e di 30 euro annuali per ogni password utilizzata. La tassa, prevista per le sole
ispezioni ipotecarie, sarà corrisposta in base alle consultazioni effettuate.
Prima dell’emanazione dell’odierno decreto è stato necessario definire (v.
provvedimento del 2 marzo, pubblicato nella G.U. del 12 marzo) le modalità di
pagamento, per via telematica, dei tributi dovuti.
Pertanto:
• dal 10 maggio, sarà possibile accedere, attraverso il sito internet
dell’Agenzia, direttamente e gratuitamente, alle informazioni catastali
relative al classamento e alla rendita degli immobili (indicando
obbligatoriamente gli estremi di identificazione catastale);
• dal 1° giugno l’accesso diretto, previo accreditamento del richiedente
attraverso il sistema di autenticazione di “fisco on line” dell’Agenzia delle
Entrate, consentirà, di conoscere l’elenco dei beni immobili intestati ad
un soggetto;
• sempre dal 1° giugno, l’accesso diretto, da parte del singolo utente, per
la consultazione della banca dati ipotecaria è consentito tramite la
registrazione, in via sperimentale, al servizio “Porta dei Pagamenti” di
Poste Italiane S.p.A. per ogni consultazione effettuata, le tasse ipotecarie
previste dalla normativa vigente saranno aumentate del cinquanta per
cento, come previsto dal decreto legge n. 2/2006, già citato.
• dal primo gennaio 2008 entrerà in vigore la nuova disciplina relativa alle
convenzioni, con professionisti ed enti, per l’accesso alle banche dati
catastali ed ipotecarie. Tale disciplina, come già detto, prevede
l’abolizione del canone annuo, il versamento una tantum della somma di
200 euro a titolo di rimborso spese e della somma di 30 euro annuali per
ogni password utilizzata. La convenzione verrà stipulata in modalità
telematica con la Direzione dell’Agenzia del territorio, utilizzando lo
schema di convenzione allegato al decreto (allegato B). Anche per i
versamenti richiesti (rimborso spese, contributi per le password e tasse
ipotecarie) verranno utilizzate modalità telematiche.
Roma, 10 maggio 2007
02 luglio 2007
Comportamento "aggressivo" dei gestori di pubblici servizi in danno del consumatore e danno esistenziale
in danno del consumatore e danno esistenziale
I) In senso favorevole al riconoscimento di un danno esistenziale in un caso di abuso di posizione dominante perpetrato da un gestore telefonico con comportamento qualificato “aggressivo”, si legga Trib. Genova 24.11.2006:
“… L’incidenza sull’assetto relazionale della vita legata a necessità di doversi “difendere” da modalità comportamentali aggressive poste in opera da un soggetto economico molto forte, subdole per le modalità con le quali vengono poste in essere a fronte peraltro di esborsi contenuti quali possono rendere “poco visibili” agli utenti le lesioni alla sfera dei diritti di libertà economica così posti in essere porta alla necessità di riconoscere una lesione e dunque il diritto ad un risarcimento del danno esistenziale …”.
II) Non occorrono parole ulteriori per dimostrare che un caso di comportamento “aggressivo” che faccia leva sul metus ingenerato nel consumatore integri pacificamente un danno esistenziale imputabile al gestore prodotto all’utente, se ed in quanto riverberantesi sul “fare areddituale del soggetto” (tipico contenuto, quest’ultimo, del danno esistenziale nelle sue correnti formulazioni dottrinali e giurisprudenziali).
Sul danno cd. esistenziale non occorre ripercorrere il formante giurisprudenziale se non per brevi linee.
E’ solo il caso di richiamare la prevalente giurisprudenza in materia (Cass. 12 maggio 2003 nn. 7281, 7282 e 7283, id., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, Corte Cost. 13 - 28 gennaio 2003 [ord.], 11 luglio 2003 n. 233; conff., Giud. pace Cesena 23 gennaio 2005, Giud. pace Chioggia 21 febbraio 2004, Giud. pace Napoli 26 febbraio 2004, Giud. pace Bari 22 dicembre 2003, Giud. pace Portici 7 novembre 2003, 20 ottobre 2003, Giud. pace Napoli, 22 settembre 2003, Giud. pace Roma, 12 maggio 2003, id., 11 luglio 2003), sull’onda della quale gli operatori giudiziari sono pervenuti al riconoscimento di un tale tipo di pregiudizio, ravvisando nei frequenti disservizi del vivere quotidiano, i cc. dd. «danni microesistenziali», rilevanti se e quando venga lesa, in modo non irreparabile, la sfera emotiva ed emozionale del soggetto, provocandone risentimenti di stress, irritazione etc..
Un tale pregiudizio “esistenziale” non ha bisogno di dimostrazioni logico – giuridiche e deriva, pacificamente, da presunzioni semplici ex art. 2729 cc, come afferma la prevalente giurisprudenza sul punto:
- Appello Milano sent. 29 gennaio 2007: “Va, al riguardo rilevato che la prova del danno esistenziale, ormai definitivamente riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione (con la sentenza 24.3.2006,n. 6572) da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, può essere data anche a mezzo di presunzioni”. Tale danno va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti”.
Deve trattarsi di presunzioni c.d. semplici (art. 2729 c.c.) che per essere rilevanti devono essere gravi, precise e concordanti. E’ quindi possibile far ricorso, da parte del giudice, alla prova presuntiva fondata anche sul principio di probabilità che deve far ritenere possibile e verosimile , in base alle regole dell’esperienza, la connessione causale tra il danno esistenziale ed il fatto illecito, tenendo conto non solamente degli aspetti cd “interni” della lesione esistenziale, ma anche e soprattutto delle ripercussioni nell’ambito cd “esterno”.
La prova, può anche essere di segno negativo, potendo anche dimostrarsi che, senza il fatto dannoso, l’alterazione della qualità della vita non si sarebbe manifestata, o avrebbe avuto una intensità minore (ex multis, si legga la conf. Cass., 12. 6. 2006, n. 13546).
Ovvero, ancora quanto alla prova del danno esistenziale,, sempre a mente di autorevoli insegnamenti giurisprudenziali (cfr., ancora, Cass., sezioni unite, sentenza n. 6572 del 24.3.2006) il Giudice potrà pacificamente utilizzare quali indici di sussistenza le nozioni generali derivanti dall'esperienza ex art. 115 cpc, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.
Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it
www.iusreporter.it
Dal Garante privacy pronta una guida pratica per facilitare la vita di piccole e medie imprese
Come mettersi in regola con le norme sulla protezione dei dati in maniera semplice ed efficace
Quali sono le figure che in una impresa hanno la responsabilità sul corretto trattamento dei dati personali? Che cos'è la notifica al Garante e quando è necessario farla? Quando si deve richiedere il consenso di dipendenti e clienti? Quali misure vanno adottate per mettere in sicurezza i dati, soprattutto quelli sensibili?
A queste e ad altre domande intende rispondere la "Guida pratica" messa a punto dal Garante per la protezione dei dati personali (pubblicata nella G.U. 21 giugno 2007, n. 142 e consultabile sul sito del Garante www.garanteprivacy.it) per facilitare le piccole e medie imprese nell'assolvimento degli obblighi che la normativa sulla privacy impone a chi raccoglie, utilizza, conserva dati personali.
La "Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese", pensata come uno strumento agile a domande e risposte, affronta tutti i problemi ai quali un imprenditore si trova a dover far fronte quotidianamente e fornisce indicazioni sintetiche e soluzioni semplificate per un corretto trattamento dei dati personali. É inoltre integrata da un utile questionario per un'immediata verifica, da parte degli imprenditori, delle eventuali criticità.
Tra le questioni affrontate dalla Guida, come e quando informare clienti e dipendenti sull'uso dei loro dati personali, come soddisfare le richieste di accesso ai loro dati da parte degli interessati, ma anche aspetti legati alla globalizzazione dei mercati e alla sempre maggiore necessità di trasferire dati personali all'estero.
"Il Garante, con questa Guida, risponde alle esigenze di piccoli e medi imprenditori -dice Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento- innanzitutto per semplificare e facilitare la loro vita, fornendo indicazioni utili per mettersi in regola senza ansia e burocrazia. Su questa linea il Garante intende anche proseguire, con spirito di piena collaborazione, un proficuo dialogo con gli operatori economici. A tal fine è anche in preparazione un vademecum".
Sommario
1. I soggetti che effettuano il trattamento
L'imprenditoria femminile: valore e risorsa per lo sviluppo futuro - Convegno a Lecco 10/07/2007
La Camera di Commercio di Lecco e il Comitato per la Promozione dell'Imprenditoria Femminile di Lecco in collaborazione con la rivista economica "Lecco Economia" , organizzano martedì 10 luglio 2007 dalle 9.30 alle 13.30, presso la Sala Convegni, Hotel Griso Malgrate, Lecco, il convegno
"L'imprenditoria femminile: valore e risorsa per lo sviluppo futuro".
Promosso in occasione dell'Anno Europeo delle Pari Opportunità, l’evento darà l’opportunità di avere un'analisi socio economica degli obiettivi e delle sfide per assicurare le pari opportunità.
Per adesioni ed informazioni, segreteria Comitato per la Promozione dell'Imprenditoria Femminile di Lecco, tel. 0341 292228/242/217, email: regolazione.mercato@lc.camcom.it
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