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31 maggio 2007
Polizia Postale: presentato il rapporto sul cybercrime nel 2006
È stato presentato ieri a Milano, nel corso di una conferenza, il rapporto sulla sicurezza delle reti informatiche redatto dalla Polizia Postale. Phishing, naturalmente, ma anche truffe...
Link
Il sito del Tribunale di Catania
http://www.tribunalecatania.it/
Danno da stress per il disservizio nei tribunali: paga il ministero
Esiste il danno da stress per il disservizio nei tribunali: paga il ministero.
E’ fondata e meritevole di accoglimento la domanda intesa ad ottenere il ristoro dei danni esistenziali conseguenti allo stress causato dal disservizio nell’organizzazione degli uffici giudiziari il quale è "fatto notorio" che non necessita di prova.
Storica sentenza...-22.01.2007, www.diritto-in-rete.com
GIUDICE DI PACE di NAPOLI - SENTENZA 18 gennaio 2007
28 maggio 2007
Arbitrato e consumatore: rilevabilita' della nullita' della clausola compromissoria - ADR
Corte di Giustizia UE , sez. I, sentenza 26.10.2006 n° C-168/05
Il giudice chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione di un lodo arbitrale può rilevare la nullità dell’accordo arbitrale ed annullare il lodo, nel caso in cui ritenga che tale accordo contenga una clausola abusiva, anche qualora il consumatore non abbia fatto valere tale nullità nell’ambito del procedimento arbitrale, ma solo in quello per l’impugnazione del lodo.
Fonte: www.altalex.com
Il Nuovo arbitrato - convegno e workshop - Milano, 29/06/2007
IL NUOVO ARBITRATO
A un anno dall'entrata in vigore della Riforma dell'arbitrato, la Camera Arbitrale di Milano invita studiosi e professionisti a fare il punto sulle principali novità.
L'iniziativa prevede due momenti: un convegno gratuito articolato secondo la prospettiva di chi è protagonista in abitrato: difensori, parti, arbitri e istituzione arbitrale e un workshop pomeridiano che intende mettere a fuoco le frontiere verso cui l'arbitrato si sta sviluppando.
Il punto di vista dei protagonisti
Palazzo Mezzanotte
Piazza Affari 6
ore 9.00 - 13.00
Attuali tendenze e nuovi confini
Palazzo Turati
Via Meravigli 9/b
ore 14.30 - 18.30
Info: Camera Arbitrale ***
KARALIS - IL LUOGO DEI COLLI BIANCHI - ED IL NUOVO CODICE URBANI (Il nuovo Codice Urbani nella recente esperienza applicativa Sarda)
(Il nuovo Codice Urbani nella recente esperienza applicativa Sarda)
dell'Avv. Manuela Gagliega
La straordinarietà, quantitativa e qualitativa, del patrimonio culturale di cui dispone l’Italia spiega come, già a partire dal 1800, il legislatore italiano, anche se a singhiozzo e conformemente alla mutevole e contingente sensibilità verso la materia, sia intervenuto per definire i principi, gli istituti generali e l’assetto istituzionale relativo alla amministrazione dei beni culturali e ambientali.
Il rinnovato entusiasmo recentemente manifestato anche in ambito europeo, unitamente alle esigenze di adeguamento della disciplina conseguenti alla riforma costituzionale italiana del 2001, hanno prodotto il D.lgs 22.1.2004 n. 42 (così come successivamente modificato ed integrato dai D.Lgs n. 156 e n. 157 del 24.3.2006) - meglio noto come Codice Urbani - che rivaluta e riorganizza l’intera materia secondo criteri di organicità, sistematicità e completezza.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio sembra ispirato ad una filosofia nuova: l’accresciuta, generalizzata, sensibilità verso la tutela mira alla realizzazione concreta della funzione propria dei beni culturali e ambientali, ossia l’elevazione spirituale dell’uomo e il progresso della civiltà. Le esperienze passate, probabilmente, hanno chiarito che ciò è possibile solo a condizione che la tutela e la valorizzazione siano effettive, efficaci e capaci di garantire una protezione attiva e diffusa dei beni. Obbiettivo, quest’ultimo, che il Codice tenta di perseguire predisponendo un sistema di garanzie che, col supporto di un articolato impianto sanzionatorio, impegna soggetti istituzionali (Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenze, Regioni, Enti pubblici territoriali) e privati (proprietari, possessori, detentori dei beni e associazioni portatrici di interessi diffusi). Detto coinvolgimento si esplica attraverso la previsione di divieti, doveri, diritti, poteri e facoltà individuali[1] e di forme di partecipazione, intesa, coordinamento, cooperazione e sostituzione[2]...
http://iusreporter.wikispaces.com/beniculturali-karalis
23 maggio 2007
Fax indesiderati e privacy. Il Garante vieta ad una societa' l'uso della banca dati - privacy
Il Garante vieta ad una società l'uso della banca dati
Nuovo duro intervento del Garante contro l'invio di messaggi pubblicitari indesiderati.
L'Autorità ha vietato l'uso di una banca dati ad un consorzio che pubblicizzava via fax servizi e iniziative a studi di consulenza per il settore del trasporto senza il consenso dei destinatari. La società sanzionata, che ha continuato questa attività illecita nonostante avesse dichiarato in fase istruttoria di averla cessata, non potrà più utilizzare i dati contenuti nel proprio data base.
Al provvedimento di divieto si è giunti a seguito della segnalazione di alcuni studi di consulenza che lamentavano la ricezione di numerosi fax indesiderati. Segnalazione divenuta necessaria viste le ripetute e inutili richieste rivolte al consorzio affinché cessasse gli invii pubblicitari. Nel definire il procedimento il Garante ha ribadito i principi, più volte affermati, ai quali attenersi per un corretto uso dei dati personali nel settore del marketing telefonico. É bene ricordare, infatti, che è possibile inviare fax o fare telefonate per effettuare ricerche di mercato, promozioni o comunicazioni commerciali, vendite dirette, pubblicità o altro materiale di carattere commerciale solo dopo aver ottenuto il preventivo e esplicito consenso del destinatario, anche se il numero telefonico compare in un elenco cosiddetto pubblico o viene reperito in Internet. L'intervento del Garante nei confronti del consorzio è solo l'ultimo di una lunga serie di iniziative, accertamenti, ispezioni, sanzioni amministrative avviate per contrastare il fenomeno delle comunicazioni pubblicitarie indesiderate. Sempre sul fronte fax indesiderati l'Autorità ha confermato un provvedimento di blocco di una banca dati di una società con oltre tre milioni di nominativi, disposto nel marzo 2006.
Fonte: www.garanteprivacy.it
Dig.Eat - Il Diritto si allea con l'Economia Digitale per "alleggerire" gli archivi di Imprese e Pubbliche Amministrazioni
Come ti “dematerializzo” il documento
Il Diritto si allea con l’Economia Digitale per “alleggerire” gli archivi di Imprese e Pubbliche Amministrazioni
A Lecce 8 e 9 giugno primo Forum Nazionale sulla Dematerializzazione organizzato dal Centro Studi SCiNT e patrocinato dal CNIPA e CGT
«No more paper» - «non più carta», recita lo slogan della DEMATERIALIZZAZIONE, termine che, pur evocando un mondo quasi “esoterico”, si riferisce invece alla realtà assolutamente concreta dei documenti amministrativi e fiscali di Aziende e Pubbliche Amministrazioni e al loro futuro destino “non più materiale”, nella Società dell’Informazione.
A “dematerializzare” gli archivi cartacei delle imprese private e pubbliche, infatti, ci pensano i sistemi tecnico-informatici, attraverso complessi processi digitali di archiviazione ottica, conservazione sostitutiva e fatturazione elettronica, e questo, d’ora in poi, accadrà ormai sempre più frequentemente.
Se ne parlerà a Lecce l’8 e 9 giugno prossimo (ore 9,00-13,00/14,00-18,00) durante il Primo Forum Nazionale sulla dematerializzazione, organizzato daL Centro Studi SCiNT, patrocinato dal CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione), Circolo dei Giuristi Telematici e con la partecipazione del Ministero delle Riforme e Innovazioni nella pubblica amministrazione e della Giustizia. Il Forum intende affrontare tutte le tematiche inerenti alla materia, attraverso un approfondito confronto tra i massimi esperti del settore ed i referenti di Pubbliche amministrazioni e società che hanno già avviato progetti di dematerializzazione.
Sono le delicate implicazioni giuridiche che sottendono alle operazioni di archiviazione ottica, infatti, ad essere l’aspetto più complesso del problema; e proprio le problematiche giuridico-amministrative saranno al centro del dibattito che sarà affrontato durante le due giornate di riflessione e aggiornamento, in cui sarà presentato un quadro completo dello stato dell’arte da parte di coloro che ne hanno la maggiore competenza nazionale.
Il Forum, che si svolgerà presso la prestigiosa sede della LINKS Management and Technology a Lecce ( Via R. Scotellaro), vedrà la partecipazione, tra gli altri, di referenti del Ministero per le riforme e le innovazioni nella P.A., del Ministero della Giustizia, dell’Agenzia delle Entrate e del CNIPA. Saranno inoltre presenti: il Presidente Nazionale Ordine degli Ingegneri, Ing. Paolo Stefanelli, e il Presidente del Circolo dei Giuristi Telematici, Avv.Fabrizio Sigillò.
Direttore scientifico dell'incontro: l’Avv. Andrea Lisi, Fondatore del Centro Studi&Ricerche Scint.
Numerose aziende nazionali hanno aderito alla manifestazione in qualità di sponsor, Gruppo CM Trading, Infocamere, Ifin Sistemi, Krill, Pro.mecc e numerose altre.
Il Convegno è inserito all’interno di una serie di iniziative collaterali altrettanto rilevanti e originali:
· Enorizzonti, nella serata del 9 giugno, percorso gastronomico-culturale a cura di Giorgia Benvenuto, rivolto a tutti i partecipanti al Forum, organizzato con il patrocinio del Centro Studi Assaggiatori, che, mediante una mappa sensoriale e storica dei prodotti caratteristici del Salento, condurrà gli “assaggiatori” nei luoghi del gusto, alla ricerca dei sapori nascosti;
e a latere:
· il Primo MasterCourse full immersion interamente dedicato ai Responsabili della Conservazione e della Fatturazione Elettronica, dal 4 al 7 giugno, che si propone di trasferire gli strumenti normativi civili, amministrativi e fiscali e le modalità di applicazione di questa complessa materia.
La quota di partecipazione al FORUM, comprendente anche i buffet con degustazione di prodotti salentini è di € 180,00 + IVA.
Il costo per la frequenza del Master è invece di € 1.500,00 + IVA, compresi materiali didattici, pranzi e partecipazione gratuita al Forum.
Ulteriori informazioni e modalità di iscrizione sul sito: http://digeat.lecce.giuristitelematici.it/.
21 maggio 2007
Libro verde sul riesame dell'acquis relativo ai consumatori - consumatori
Secondo il nuovo commissario europeo responsabile della politica dei consumatori, Meglena Kuneva, infatti, ad oggi chi acquista online non è abbastanza tutelato.
La Commissione si propone di accrescere la fiducia dei consumatori nel mercato unico europeo rendendo chiara e semplice la normativa a riguardo che stabilisca i loro diritti, permetta di scegliere in tutta sicurezza e garantisca un'adeguata tutela in caso di difficoltà.
Nasce Altalex massimario
http://www.massimario.it/
Presentazione di Altalex Massimario
di Luigi Viola
CASSAZIONE CIVILE
Obbligo di custodia strada comunale, sussistenza, limiti
Cassazione civile , sez. III, sentenza 27.03.2007 n° 7403
Irap, professionisti senza organizzazione di mezzi e uomini
Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 16.02.2007 n° 3678
Rifiuto dell’atto da parte dello straniero: nullità non sanata in primo grado
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 29.01.2007 n° 1820
Attività forense, responsabilità, prova
Cassazione civile , sez. III, sentenza 18.04.2007 n° 9238
Irap, professionista, assenza di organizzazione autonoma
Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 16.02.2007 n° 3680
Attività giudiziali, definizione, praticante avvocato non abilitato
Cassazione civile , sez. II, sentenza 19.02.2007 n° 3740
Contratto di assicurazione, intese anticoncorrenziali tra assicurazioni, danno
Cassazione civile , sez. III, sentenza 02.02.2007 n° 2305
Diritto alla sessualità, sussistenza, pregiudizio, conseguenze, danno biologico
Cassazione civile , sez. III, sentenza 02.02.2007 n° 2311
Contratto di assicurazione, clausola regolazione premio
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 05.01.2007 n° 36
Vendita con prezzo dissimulato, prova per testi, inammissibilità
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 26.03.2007 n° 7246
CASSAZIONE PENALE
Responsabilità medica, obbligo del medico di comunicare effetti collaterali di farmaci
Cassazione penale , sez. IV, sentenza 17.01.2007 n° 1025
Condivisione della musica in rete, duplicazione abusiva delle opere di ingegno
Cassazione penale , sez. III, sentenza 09.01.2007 n° 149
Testo unico sull’immigrazione, favoreggiamento immigrazione clandestina
Cassazione penale , sez. I, sentenza 11.01.2007 n° 1815
Ammissione di nuove prove - sostituzione del teste indicato nella lista
Cassazione penale , sez. II, sentenza 19.02.2007 n° 6903
Abbandono di rifiuti nel fondo altrui, concorso omissivo del proprietario
Cassazione penale , sez. III, sentenza 09.01.2007 n° 137
Giudicato di condanna, eseguibilità, limiti
Cassazione penale , sez. I, sentenza 25.01.2007 n° 2800
Getto pericoloso di cose, emissione di gas e vapori
Cassazione penale , sez. III, sentenza 23.01.2007 n° 1869
Reati edilizi, domanda di condono, sospensione del processo, non condonabilità
Cassazione penale , sez. III, sentenza 12.01.2007 n° 451
Concorso di persone nel reato, associazione con finalità di terrorismo
Cassazione penale , sez. I, sentenza 17.01.2007 n° 1072
Concorso di reati, maltrattamenti in famiglia, riduzione in schiavitù
Cassazione penale , sez. VI, sentenza 17.01.2007 n° 1090
CORTE COSTITUZIONALE
Multa, pagamento in misura ridotta, effetti, preclusione del ricorso
Corte Costituzionale , ordinanza 20.02.2007 n° 46
Proposizione ricorso, diniego giurisdizione, effetti
Corte Costituzionale , sentenza 12.03.2007 n° 77
Dipendenti pubblici, eliminazione dell’indennità di missione
Corte Costituzionale , sentenza 21.03.2007 n° 95
Dirigenza pubblica, sistema di spoil system, principi di buon andamento
Corte Costituzionale , sentenza 23.03.2007 n° 103
Graduatorie docenti, servizio prestato in montagna, raddoppio punteggio
Corte Costituzionale , sentenza 26.01.2007 n° 11
Previdenza: l'opposizione a decreto ingiuntivo non può inviarsi per posta
Corte Costituzionale , ordinanza 09.02.2007 n° 34
Illegittima la legge Pecorella sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento
Corte Costituzionale , sentenza 06.02.2007 n° 26
Infrazioni ravvicinate in zone a traffico limitato: profili di costituzionalità
Corte Costituzionale , ordinanza 26.01.2007 n° 14
CONSIGLIO DI STATO
Pubblico impiego, segretario comunale, obbligo orario di ufficio, cartellino marcatempo
Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 18.04.2007 n° 1763
Concorso pubblico, principio dell’anonimato del concorrente, applicabilità generalizzata
Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 19.03.2007 n° 1285
Lavoro pubblico, provvedimento di immissione in servizio
Consiglio di Stato , sez. V, decisione 14.03.2007 n° 1233
Dipendente pubblico, infortunio in itinere, responsabilità esclusiva del dipendente
Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 20.03.2007 n° 1309
Gare di appalto, mancata dichiarazione di sentenze penali di condanna, effetti
Consiglio di Stato , sez. V, decisione 12.04.2007 n° 1723
TAR
Edilizia, comunione pro indiviso, sanatoria, maggioranza qualificata
TAR Emilia Romagna-Parma, sentenza 10.01.2007 n° 7
Dipendente pubblico, infermità per causa di servizio, decadenza
TAR Lazio, sez. III bis, sentenza 08.01.2007 n° 32
Personale della Polizia di Stato, buoni pasto
TAR Piemonte-Torino, sez. I, sentenza 23.01.2007 n° 77
Concorso pubblico, nomina commissione, membri esperti, discrezionalità
TAR Lazio-Roma, sez. III bis, sentenza 12.01.2007 n° 149
Concorso pubblico, autocertificazione, falsità, effetti
TAR Lazio-Roma, sez. III bis, sentenza 17.01.2007 n° 345
Provvedimento amministrativo, obbligo di motivazione, concorsi pubblici
TAR Campania-Napoli, sentenza 03.01.2007 n° 14
Procedimento amministrativo, diritto di accesso, nozione di controinteressati
TAR Campania-Napoli, sez. V, sentenza 04.01.2007 n° 39
Tutela della concorrenza
TAR Piemonte-Torino, sez. 21.03.2007 n° 1322
Autonomia ordinamento sportivo, sussistenza, limiti
TAR Sicilia-Catania, sentenza 19.04.2007 n° 679
CORTE DI GIUSTIZIA
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli
Corte di Giustizia UE , sez. I, sentenza 19.04.2007 n° C-356/05
Pubblicità comparativa, identificazione di un concorrente o dei beni da lui offerti
Corte di Giustizia UE , sez. I, sentenza 19.04.2007 n° C-381/05
MERITO CIVILE
Libertà di cronaca, limiti, continenza ed essenzialità, necessaria sussistenza
Tribunale Palermo, sez. I civile, sentenza 21.02.2007
Telecomunicazioni, procedimento, assenza di tentativo di conciliazione
Tribunale Milano, sez. I civile, sentenza 28.02.2007 n° 2564
Danno differenziale, sussistenza, criteri di calcolo
Tribunale Vicenza, sez. lavoro, sentenza 04.01.2007 n° 321
Mansioni - job rotation - costante assegnazione a mansioni inferiori
Tribunale Lecce, sez. lavoro, sentenza 15.02.2007
Infortunio stradale del dipendente di lavoro
Tribunale Catania, sez. V civile, sentenza 10.04.2007 n° 1403
Danni da emotrasfusioni, indennizzo, risarcimento, sistema di calcolo, cumulo
Tribunale Catania, sez. V civile, sentenza 23.01.2007 n° 266
Smarrimento del bagaglio e danno non patrimoniale c.d. ''da vacanza rovinata''
Tribunale Marsala, sentenza 05.04.2007
Mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente ed affido condiviso
Tribunale Marsala, sentenza 26.02.2007
MERITO PENALE
Coltivazione domestica di sostanze stupefacenti
Corte d'Appello Trento, sentenza 02.03.2007
Cocainomane - misura cautelare - sostituzione in favore degli arresti domiciliari
Tribunale Rimini, Ufficio Gip, ordinanza 19.01.2007
Responsabilita' dell'ente previdenziale da errate informazioni: contributo alla causa della "responsabilita' da contatto"
Responsabilità dell’ente previdenziale da errate informazioni: contributo alla causa della «responsabilità da contatto»: nota a Trib. Napoli, sezione lavoro, 10 gennaio 2006
(nota a sentenza già pubblicata su “La Responsabilità civile”, ed. Utet, n. 8 -9 2006, pag. 687 e ss.)
di Giorgio Vanacore
Avvocato
vanacore-previdenziale.pdf
iusreporter » previdenziale-sentenze-errateinformazioni
17 maggio 2007
A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato
A.N.P.A.R. Associazione Nazionale per l'Arbitrato
L’A.N.P.A.R. – Associazione Nazionale per l’arbitrato, è stata fondata nel 1995, con lo scopo di:
a) costituire la rappresentanza di tutti coloro che si dedicano o che si vogliono dedicare all'attività arbitrale;
b) promuovere, autonomamente o in collaborazione, tutte le iniziative che possono contribuire alla conoscenza e alla diffusione dell'arbitrato in Italia e nel mondo;
c) tutelare gli interessi morali e materiali degli iscritti;
d) favorire ed eventualmente normalizzare i rapporti ed intese tra gli iscritti nel comune interesse;
e) procedere alla stipulazione di pattuizioni di carattere generale interessanti l'arbitrato ed in particolare di rappresentare sindacalmente la categoria, stipulando i relativi accordi e contratti arbitrali;
f) promuovere lo studio, la diffusione e l'efficiente impiego dell'arbitrato, anche mediante il miglioramento della normativa e di altri strumenti di prevenzione e composizione delle controversie;
g) organizzare servizi e Corti di arbitrato per lo svolgimento di procedimenti arbitrali e di altri procedimenti per la prevenzione e composizione delle controversie ( "servizi Arbitrali");
h) effettuare e promuovere, anche in collegamento con altre istituzioni, pubblicazioni, studi e convegni interessanti l'arbitrato ed istituti affini;
e) svolgere ogni altra attività che ritenga utile per il conseguimento delle proprie finalità.
Al fine di amministrare lo svolgimento dell'arbitrato, l’A.N.P.A.R. ha istituito la Corte di Arbitrato, che si avvale della collaborazione di professionisti di elevata esperienza in diversi settori: avvocati, tecnici, ragionieri e revisori dei conti.
Il procedimento di arbitrato amministrato dall’A.N.P.A.R. segue le regole previste dal Regolamento della Corte di Arbitrato dell’A.N.P.A.R. stessa.
Presso l'ANPAR è istituito il Comitato permanente di intervento, che ha il compito di emettere i provvedimenti d'urgenza, nella fase precedente alla costituzione dell'organo arbitrale.
Informazioni sulla conciliazione e sugli organismi di conciliazione - ADR
Le fonti normative
Cos'è la conciliazione
Il registro degli organismi di conciliazione
Linee guida sull' iscrizione al registro degli organismi di conciliazione
La domanda e i termini dell'iscrizione
effetti dell'iscrizione
gli affari di conciliazione
la tenuta del registro
Gli organismi di conciliazione
chi ha titolo per iscriversi nel registro degli organismi di conciliazione
chi può svolgere la funzione di conciliatore nel quadro disciplinare dell'art. 38 d.lgs. 5/2003
il regolamento di procedura
la tabella delle indennità
Il conciliatore
Gli affari di conciliazione
La domanda secondo il modello approvato
L'elenco degli allegati che devono corredare la domanda
L'elenco degli enti formatori e i criteri cui deve adeguarsi lo svolgimento del corso di formazione
Le fonti normative
L'istituzione del Registro degli organismi di conciliazione è previsto dagli articoli 38-40 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366". Corrisponde a una più generale linea di tendenza del nostro ordinamento rivolta a individuare e disciplinare strumenti alternativi di definizione delle controversia, capaci di offrire, quando possibile, soluzioni più spedite, agevoli ed economiche alle liti e, d'altra parte, di ridurre il contenzioso giurisdizionale, senza naturalmente rinunciare al carattere universale della relativa tutela, in conformità dei precetti costituzionali.
In attuazione alle disposizioni normative dell'art. 38 sono stati emanati:
ai sensi dell'art. 38, co. 2, il d.m. 23 luglio 2004, n. 222, "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'art. 38 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5";
ai sensi dell'art. 39, co. 3, il d.m. 23 luglio 2004, n. 223 "Regolamento recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'art. 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5".
La procedura di conciliazione disegnata da tali fonti normative tende oggi a rappresentare un primo standard di riferimento per il legislatore, quando interviene a prevedere specifiche ipotesi di conciliazione regolata: così nell'art. 141 del Codice del consumo - d.lgs. 206/2005 - si rinvia alla procedura prevista dall'art. 38 d.lgs. 5/2003, nella recente norma istitutiva dei c.d. "patti di famiglia" (art. 768 octies c.c.).
Cos'è la conciliazione
La conciliazione è un mezzo non contenzioso di composizione delle controversie. La sua funzione è quella di condurre le parti a una definizione della lite prescindendo dall'azione in giudizio. I vantaggi della conciliazione sono evidenti, sia per l'interesse dei soggetti che vi ricorrono, in considerazione del risparmio di costi e di tempi che la conciliazione consente, sia per l'interesse generale, dato che alla diffusione degli strumenti alternativi di risoluzione delle liti consegue una semplificazione dell'amministrazione della giustizia.
La conciliazione è governata da regole semplici. La definizione della lite è atto riconducibile direttamente alla sfera delle loro volontà e non, come nel processo civile e nell'arbitrato rituale, alla decisione autoritativa di un organo terzo (il giudice, l'arbitro).
Il conciliatore assume, tuttavia, un ruolo estremamente sensibile, perché deve essere capace di chiarire alle parti gli aspetti della controversia che esse devono considerare per pervenire o meno alla conciliazione, i vantaggi e le soluzioni che possono valorizzare nella conciliazione della lite. Il compito del conciliatore è pertanto, principalmente, quello di orientare le parti nella ricerca di un accordo che si riveli soddisfacente per gli interessi di entrambe. Il conciliatore, quindi, è prima di tutto un mediatore, che guida le parti nella negoziazione promovendo e favorendo il raggiungimento dell'accordo. Egli, oltre a ricevere le eventuali proposte conciliative delle parti, può anche procedere a formularne una propria, che possa poi essere tratta a base contenutistica del definitivo atto transattivo della lite.
Il conciliatore, peraltro, non assume alcuna decisione né emette alcun provvedimento dotato di autonoma efficacia giuridica.
Sono caratteri della conciliazione:
L'incoercibilità: la parte non è obbligata a concludere la conciliazione né a partecipare alla trattativa, benché in caso di recesso dalle trattative l'art. 40, 2° co., in fine, d.lgs. 5/2003, contenga la seguente disposizione: "il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione".
L'imparzialità: il conciliatore deve essere un terzo imparziale e indipendente rispetto alle parti. Se esistono ragioni anche remote e indirette di conflitto di interessi, il conciliatore deve astenersi dall'assumere l'incarico ed è responsabile del mancato assolvimento del dovere di imparzialità.
L'equità: l'accordo conciliativo dovrà sempre tendere a contemperare gli interessi di entrambe le parti, senza disparità e assicurando un reciproco grado di soddisfazione.
La salvezza: se le parti non raggiungono l'accordo, mantengono intatti le loro pretese e il diritto di promuovere l'azione in giudizio o dare avvio a un procedimento arbitrale: tuttavia a norma dell'art. 41, co. 5, d.lgs. 5/2003, la mancata comparizione di una delle parti e le posizioni da esse assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., potendo il giudice decidere sulle spese in termini diversi dal criterio della soccombenza, escludendo la ripetizione delle spese da parte della parte vittoriosa o addirittura condannandola a rimborsare le spese al soccombente.
L'autonomia: le parti possono condurre la trattativa nei modi che ritengono più opportuni e decidere il grado di incidenza dell'attività del conciliatore sulla formazione dell'accordo. Possono determinare liberamente il contenuto dell'accordo, secondo quella che ritengono essere la maggiore rispondenza ai loro interessi.
La rapidità: la conciliazione non ha tempi minimi di durata. L'accordo può essere raggiunto anche al primo incontro.
L'economicità: le parti saranno tenute a corrispondere soltanto l'onorario del conciliatore, che è fisso e predeterminato in ragione del valore della controversia, nonché le spese (anch'esse fisse) di segreteria (al riguardo si v. d.m. 23 luglio 2004, n. 223); a norma dell'art. 39 d.lgs.5/2003 "gli atti i documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura" (1° co.), ed inoltre che "il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro" (2° co.).
La riservatezza: il conciliatore ha l'obbligo di non rivelare alcuna informazione relativa all'incarico ricevuto, sia con riguardo alle parti, sia con riguardo allo svolgimento della procedura conciliativa, sia con riguardo ai contenuti dell'eventuale accordo. Analogo vincolo ricade sulle parti, atteso che le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale (art. 41, co. 3, d. lgs. 5/2003);
La responsabilità. Il conciliatore abilitato ai sensi dell'art. 38 d.lgs.5/03 deve essere assicurato dall'organismo di conciliazione di cui fa parte con una polizza conformata a uno standard assicurativo che fornisce sufficiente garanzia agli utenti in ordine ad eventuali pretese derivanti dallo svolgimento del servizio.
Il registro degli organismi di conciliazione
Gli organismi di conciliazione, per poter assolvere la funzione prevista dalla legge, sono iscritti in un registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia e sottoposto alla vigilanza del Responsabile del registro (il Direttore generale per gli affari civili del Ministero o un suo delegato, che può essere affiancato, ai sensi dell'art. 3, co. 3, da un comitato di esperti con funzioni consultive).
Il registro degli organismi di conciliazione è una banca di dati tenuta presso il Ministero della Giustizia, sotto la vigilanza del Responsabile del Registro (il Direttore generale per gli affari civili o un suo delegato), nel quale sono individuati tutti gli organismi che, avendone fatto domanda corredata dei requisiti e degli allegati richiesti, siano stati iscritti nel registro e abbiano perciò la qualificazione a svolgere procedimenti idonei a produrre gli effetti di cui agli artt. 38-40 del d.lgs. 5/2003.
Il registro è articolato in:
una prima sezione che contiene l'elenco degli organismi pubblici, con
una sottosezione che contiene l'elenco dei conciliatori operanti negli organismi pubblici,
una seconda sezione in cui sono elencati gli organismi privati, con
una prima sottosezione che contiene l'elenco dei soci, gli associati, i dipendenti, gli amministratori e rappresentanti dell'organismo
una seconda sottosezione, che contiene l'elenco dei conciliatori attivi in ciascuno organismo privato.
La determinazione dirigenziale approva il modello di domanda per l'iscrizione nel registro, con l'elenco degli allegati, lo standard della polizza assicurativa per i soggetti ai quali ne è richiesta l'obbligatoria stipulazione, nonché lo standard dei corsi di formazione per i conciliatori non in possesso di un titolo di per sé abilitante.
Linee guida sull'iscrizione al registro degli organismi di conciliazione
la domanda e i termini per l'iscrizione
La domanda, presentata secondo il modello approvato dal Responsabile del Registro e corredata di tutti gli allegati richiesti deve essere inviata al Responsabile stesso con modalità cartacee e successivamente anche telematiche che ne assicurino il ricevimento. Decorsi novanta giorni dal ricevimento della domanda, senza che il responsabile abbia provveduto, si provvede comunque all'iscrizione (art. 5, co. 5, d.m. 222/2004). Tuttavia è ammessa, per una sola volta, la richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati, con valore interruttivo del termine di novanta giorni per il provvedimento di assenso o di diniego all'iscrizione (art. 5, co. 4, d.m. 222/2004).
effetti dell'iscrizione
In seguito all'iscrizione e alla comunicazione del numero d'ordine attribuito al richiedente nel registro, l'organismo o l'ente e il conciliatore assumono l'obbligo di fornire le prestazioni di conciliazione che gli vengano richieste, prestazioni che pertanto hanno carattere obbligatorio e non possono essere rifiutate.
Negli atti, nella corrispondenza e nelle eventuali forme di pubblicità consentite e in genere nelle comunicazioni al pubblico) deve essere inserita la dicitura "iscritto al n. ... del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5".
Ogni ente od organismo è tenuto a trasmettere per ciascun anno di attività a partire dal secondo anno di iscrizione e con termine al 31 marzo dell'anno successivo il rendiconto della gestione su modelli appositamente predisposti dal Ministero e da questo pubblicati sul sito internet.
gli affari di conciliazione
Dell'esito positivo degli affari di conciliazione deve essere data notizia al responsabile del registro, mediante trasmissione di originale o di copia conforme del relativo verbale, affinché il responsabile, su istanza di parte, possa trasmettere il verbale al presidente del Tribunale ai fini dell'eventuale omologazione (art. 8, co. 2, d.m. 222/2004).
la tenuta del registro
Il responsabile, in presenza di violazione degli obblighi di informazione gravanti sull'organismo o sull'ente (art. 8 d.m. 222/2004) ovvero qualora venga accertato il difetto o il venir meno di uno dei requisiti il cui possesso è necessario per l'iscrizione nel registro può disporre la sospensione, ovvero "nei casi più gravi" la cancellazione dell'organismo o dell'ente dal registro (art. 10, co. 1, d.m. 222/2004).
Deve disporsi la cancellazione degli enti od organismi che non abbiano svolto almeno cinque procedimenti di conciliazione nel corso di un biennio (art. 10, co. 2, d.m. 222/2004).
Spetta al responsabile, ai fini dell'esercizio del potere di sospensione o "nei casi più gravi" di cancellazione dell'organismo o dell'ente dal registro (art. 10, co. 1, d.m. 222/2004), "l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto per via telematica, ai singoli enti od organismi interessati" (art. 10, co. 4, d.m. 222/2004).
Gli organismi di conciliazione
chi ha titolo per iscriversi nel registro degli organismi di conciliazione
Gli organismi di conciliazione possono essere soggetti autonomi di diritto (di carattere associativo, societario o altro) ovvero essere istituiti da altri enti (ad es. una associazione, una società o altro).
Gli organismi (come gli enti istitutivi) possono essere privati o pubblici.
Le camere di commercio che, individualmente o in forma associata, abbiano istituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 4 (recte: art. 2) l. 29 dicembre 1993, n. 580 hanno "diritto di ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro" (art. 38, co. 2) "su semplice domanda" (art. 4, co. 2, d.m. 222/2004).
Nel registro degli organismi di conciliazione possono iscriversi di diritto gli organismi istituiti dalla Camere di commercio ai sensi dell'art. 4 l. 580/1003, nonché tutti gli organismi aventi i requisiti di professionalità ed efficienza indicati dall'art. 4 d.m. 222/2004.
I requisiti di cui il responsabile, tranne nei casi indicati, deve riscontrare la sussistenza sono la forma giuridica dell'ente, il suo grado di autonomia, la compatibilità della attività di conciliazione con lo scopo istitutivo, la consistenza dell'organizzazione di persone e mezzi e il suo grado di adeguatezza anche sotto il profilo patrimoniale, nonché la stipulazione di una polizza, idonea a coprire i rischi individuati nello standard approvato dal responsabile del registro (v. Modello di domanda, Appendice IV), per un massimale di importo non inferiore a 500.000,00 € per le eventuali "conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione", i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori, rappresentanti (non inferiori ex art.4, co. 3 lett. c, a quelli di cui all'art. 13 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico con i conciliatori, le garanzie di indipendenza, di imparzialità e di riservatezza nello svolgimento del servizio nonché la conformità del regolamento di procedura alla legge e delle tabelle delle indennità alle previsioni regolamentari (d.m. 23 luglio 2004, n. 223), infine la sede dell'organismo e la sussistenza del numero minimo di sette conciliatori in via esclusiva.
Devono in ogni caso essere destinate all'organismo, con prevalenti compiti di segreteria, anche in via non esclusiva, "almeno due .. persone nominativamente indicate con riferimento anche al tipo di trattamento giuridico ed economico applicato" e qualora l'ente istitutivo dell'organismo sia una società di avvocati o una associazione di professionisti, deve trattarsi di "prestatori di lavoro subordinato ... ai quali risulti applicato il trattamento retributivo e previdenziale previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro": nell'uno e nell'altro caso non potendo trattarsi delle stesse persone che assumono il ruolo di conciliatori ovvero dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dell'organismo o dell'ente istitutivo (art. 4, co. 5 e 6 d.m. 222/2004).
chi può svolgere la funzione di conciliatore nel quadro disciplinare dell'art. 38 d.lgs. 5/2003
Per costituire un organismo di conciliazione è necessario dimostrare l'inserimento nella struttura organizzativa di un certo numero di conciliatori.
I conciliatori sono necessariamente persone fisiche, che abbiano certi requisiti di imparzialità, di indipendenza e di professionalità.
Il conciliatore non può partecipare contemporaneamente a più di tre organismi di conciliazione (art. 6, co. 2, d.m. 222/2004).
Ciascun organismo di conciliazione (diverso da quelli istituiti ai sensi dell'art. 4 l. 580/1993) deve, d'altra parte, avere almeno sette conciliatori che abbiano dato esclusiva disponibilità al richiedente (art. 4, co. 3, lett. f, d.m. 222/2004).
Il conciliatore deve essere:
un magistrato in quiescenza;
un professore universitario di ruolo di materie giuridiche o economiche anche in quiescenza;
un professionista iscritto in albi professionali di materie giuridiche o economiche da oltre 15 anni anche se successivamente cancellati non per motivi disciplinari;
un laureato in materia giuridiche o economiche ovvero un iscritto in albi professionali in materia giuridiche o economiche con anzianità inferiore ai 15 anni purché abbia seguito con successo un corso specifico di formazione per conciliatori, che sia stato svolto in conformità a quanto prescritto dalla determinazione assunta dal Responsabile del registro a norma dell'art. 10, co. 5, d.m. 222/2004.
Il regolamento di procedura
Il regolamento di procedura deve necessariamente essere allegato alla domanda (art. 5, co. 1, d.m. 222/2004) e non deve essere incompatibile con le disposizioni di legge (art. 4, co. 3, lett. e, d.m. 222/2004).
I caratteri fondamentali del regolamento di procedura – che si deve ispirare ai principi di informalità, rapidità e riservatezza, nonché all'imparzialità e idoneità del conciliatore al corretto e sollecito espletamento dell'incarico - sono fissati dall'art. 7 d.m. 222/2004: è vietata l'iniziativa officiosa del procedimento di conciliazione; le norme regolamentari sono derogabili su accordo delle parti; il regolamento deve contenere l'indicazione del luogo ove si svolge il procedimento; deve prevedere l'eventualità che la procedura si concluda su richiesta di entrambe le parti con una proposta di definizione della lite da parte del conciliatore; stabilisce le cause di incompatibilità del conciliatore e prevede che la procedura possa iniziare solo con la sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità da parte del conciliatore; le parti devono poter avere accesso agli atti, conservati secondo le modalità di legge in apposito fascicolo registrato e numerato nel registro degli affari di conciliazione; è fatta salva, tuttavia, la possibilità di ciascuna delle parti di indirizzare al conciliatore comunicazioni riservate, alle quali non dovrà essere garantito l'accesso all'altra parte.
La tabella delle indennità
Con regolamento contenuto nel d.m. 23 luglio 2004, n. 223 è stata approvata la tabella delle indennità minime e massime per ogni affare di conciliazione, cui deve adeguardi la tabella delle indennità apprestata da ciascun organismo. L'iscrizione nel registro "per gli enti privati" (art. 6, co. 1, d.m. 222/2004) comporta altresì l'approvazione delle tariffe.
Il conciliatore
Possono assumere il ruolo di conciliatori i soggetti che siano in possesso di uno dei titoli abilitanti previsti (magistrati in quiescenza, professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche, professionisti iscritti in albi professionali di materie giuridiche o economiche da almeno quindici anni) ovvero che abbiano svolto una specifica formazione presso gli enti accreditati e, se non iscritti in albi professionali, abbiano conseguito almeno la laurea triennale in materie giuridiche o economiche.
Ciascun conciliatore non può rendere una dichiarazione di disponibilità a oltre tre enti/organismi di conciliazione (la violazione costituendo, peraltro, illecito disciplinare per i soggetti iscritti in albi professionali o pubblici dipendenti). D'altra parte ogni ente/organismo di conciliazione (diverso dalle camere di commercio e dagli organismi camerali) deve aver ricevuto la disponibilità, in via esclusiva, di almeno sette conciliatori.
Il conciliatore assume un incarico di carattere professionale, che deve essere svolto con diligenza e correttezza, osservando l'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni di servizio. Egli non può assumere alcun diritto ovvero obbligo che sia direttamente o indirettamente connesso con gli affari trattati, né possono percepire compensi direttamente dalle parti, senza la mediazione dell'ente/organismo di conciliazione presso il quale presta servizio.
Il conciliatore, all'atto dell'assunzione dell'incarico, deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità per ciascun affare per il quale è designato, e deve successivamente dare immediata notizia all'ente/organismo di vicende che lo riguardino che possono avere influenza sui requisiti soggettivi nel corso della trattazione del procedimento.
Gli affari di conciliazione
Ciascun ente o organismo, a norma dell'art. 12 d.m. 222/2004, è tenuto a istituire un elenco degli affari di conciliazione, che sarà tenuto in formato informatico oltre che cartaceo recante le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo delle procedure di conciliazione pervenutegli, i dati di individuazione della controversia, il suo oggetto, il conciliatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito, nonché il numero del fascicolo contenente gli atti del procedimento ai quali le parti possono avere accesso.
Il registro degli affari di conciliazione deve essere esibito al responsabile del registro dietro semplice richiesta al legale rappresentante dell'ente o dell'organismo, così come i documenti conservati relativi agli affari di conciliazione trattati o pervenuti all'organismo o all'ente.
Il responsabile, a norma dell'art. 12, co. 3, d.m. 222/2004 può prevedere che ulteriori registri o annotazioni debbano tenersi da parte degli organismi o enti. Con la determinazione dirigenziale si stabilisce che debba essere inserito in un apposito registro cronologico copia conforme dei verbali dei tentativi di conciliazione e in altro registro copia conforme delle avvenute o mancate conciliazioni.
Gi atti e i documenti relativi agli affari di conciliazione, ulteriori rispetto a quelli appena indicati, debbono essere conservati per almeno un triennio (art. 12, co. 3, d.m. 222/2004).
La domanda secondo il modello di domanda approvato
Le domande per l'iscrizione nel registro degli organismi di conciliazione con tutti gli allegati devono pervenire, se inviate a mezzo del servizio postale, a:
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70
00186 Roma
Il modello di domanda si articola in quattro sezioni e in quattro appendici che devono essere compilate nel formulare la domanda; ciascuna pagine della domanda è sottoscritta per specifica approvazione delle informazioni e delle dichiarazioni rilasciate, della cui veridicità e osservanza il legale rappresentante assume la corrispondente responsabilità.
la sezione prima
La sezione prima contiene la denominazione e l'indicazione della natura giuridica del richiedente (camera di commercio od organismo camerale, ente istitutivo ovvero organismo autonomo di carattere pubblico o privato).
Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti
la sezione seconda
La sezione seconda contiene i dati del legale rappresentante del richiedente, di cui alla sezione precedente.
Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti
la sezione terza
La sezione terza contiene i dati del richiedente (organismo autonomo soggetto di diritto ovvero ente istitutivo, qualora l'organismo non sia un soggetto di diritto a sé), con indicazione della sede principale e delle eventuali sedi secondarie e degli indirizzi di posta elettronica alle quali potranno essere fatte validamente le comunicazioni attinenti alla iscrizione e alla successiva permanenza nel registro.
Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti
la sezione quarta
La sezione quarta contiene l'indicazione dei requisiti per l'iscrizione, indicati dall'art. 4 d.m. 222/2004.
Conformemente alla disposizione regolamentare, la sezione deve essere compilata nei seguenti termini:
lett. A), B), C), D), E) ultimi 4 alinea, solo dagli enti/organismi pubblici o privati
lett. E) primi 2 alinea, F), G), H) da tutti i richiedenti, incluse le camere di commercio e gli organismi camerali
l'appendice prima
La prima appendice è dedicata ai requisiti di onorabilità e all'elenco nominativo; essa è composta di due sezioni (A e B), la prima delle quali deve essere compilata dai soli enti/organismi di carattere privato, mentre la seconda deve essere compilata da tutti gli enti/organismi diversi dalle camere di commercio e dagli organismi camerali
l'appendice seconda
La seconda appendice contiene l'elenco nominativo dei soggetti nominativamente indicati, o, a seconda dei casi, lavoratori dipendenti dedicati a compiti di segreteria.
Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti.
l'appendice terza
La terza appendice contiene l'indicazione nominativa dei conciliatori, con indicazione dei titoli abilitanti e dei requisiti di onorabilità, nonché i dati sul rapporto con l'ente di carattere esclusivo o meno e la sua natura giuridica ed economica.
Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti e sottoscritta altresì da ciascun conciliatore.
l'appendice quarta
La quarta appendice contiene l'indicazione della durata, del massimale e della compagnia con la quale il richiedente abbia stipulato la polizza assicurativa prevista dall'art. 4, co. 2, lett. b), con la dichiarazione del legale rappresentante dell'ente/organismo che il rischio assicurato corrisponde al modello di rischio indicato nell'appendice.
Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti tranne le camere di commercio e gli organismi camerali.
L'elenco degli allegati che devono corredare la domanda
Atto costitutivo dell'Ente o dell'Organismo
Statuto dell'Ente o dell'Organismo
Atto istitutivo dell'Organismo non autonomo soggetto di diritto
Statuto dell'organismo non autonomo soggetto di diritto
Bilancio o rendiconto economico e patrimoniale degli ultimi due esercizi
Documentazione ulteriore della capacità patrimoniale (facoltativo)
Polizza assicurativa conforme al modello di cui alla Appendice quarta
Certificazione onorabilità dei soci/associati
Certificazione onorabilità dei rappresentanti/amministratori
Regolamento di procedura
Tabella delle indennità
Dichiarazione del legale rappresentante in ordine alle garanzie di indipendenza, riservatezza e imparzialità
Dichiarazione sull'idoneità della sede del servizio
Dichiarazione sulla trasparenza amministrativa e contabile, anche relativamente al rapporto giuridico ed economico con i conciliatori
Autocertificazione dei conciliatori dei requisiti di cui all'art. 4, co. 4, lett. b), d.m. 23 luglio 2004, n. 222 (requisiti di onorabilità, di qualificazione professionale e di disponibilità esclusiva)
Dichiarazione dei conciliatori di cui all'art. 6, co. 2, d.m. 23 luglio 2004, n. 222
Indicazione dei soggetti nominativamente indicati di cui all'art. 4, co. 5, d.m. 23 luglio 2004, n. 222
N.B. Gli organismi camerali sono tenuti a depositare solo gli allegati sub lett. a), b), c), d) (a seconda di quanto appropriato), l, m, r, s.
L'elenco degli enti formatori e i criteri cui deve adeguarsi lo svolgimento del corso di formazione.
Secondo il d.m. 222/2004 il Responsabile del Registro stabilisce con propria determinazione i requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, co. 4, lett. a), per i conciliatori che non siano magistrati in quiescenza, professori universitari di ruolo, anche in quiescenza, in materie giuridiche o economiche o iscritti ad albi professionali in materie giuridiche o economiche con anzianità di almeno 15 anni, anche se successivamente cancellati non per motivi disciplinari.
I requisiti di accreditamento sono così stabiliti:
attestazione di impegno a svolgere corsi di formazione per conciliatori, ciascuno per un numero massimo di 30 partecipanti, con le seguenti caratteristiche:
almeno 32 ore di lezione, di cui non meno di 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione, con i seguenti contenuti minimi: strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione; principi, natura e funzione della conciliazione; esperienze internazionali e principi comunitari; compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore; rapporti tra conciliatore e Organismi di conciliazione; tecniche di conciliazione; la procedura di conciliazione; rapporti con la tutela contenziosa;
almeno 8 ore di lezione con i seguenti contenuti minimi: le controversie di cui all'art. 1 d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; i riti societari di cognizione ordinaria e sommaria;
attestazione di disponibilità di strutture e locali idonei a consentire lo svolgimento dei corsi di formazione;
attestazione di disporre di almeno 3 formatori che siano in possesso dei requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori e che abbiano maturato esperienza almeno triennale quali docenti in corsi di formazione nelle materie giuridiche o economiche;
attestazione di impegno a svolgere, a pena di decadenza dall'accreditamento, almeno 90 ore annuali dedicate all'attività di formazione dei conciliatori.
Tali requisiti potranno consentire per un verso alle strutture esistenti di adeguare i propri standard formativi e per altro verso ai nuovi soggetti e/o enti formatori di poter strutturare l'attività di formazione secondo gli standard minimi.
Fonte: www.giustizia.it
14 maggio 2007
Dialers ed elenchi telefonici: pioggia di sentenze contro Telecom - Anti-Phishing Italia
Dopo avervi pubblicato nei giorni scorsi la sentenza con cui il Tribunale di Genova aveva condannato la Telecom al risarcimento dei danni esistenziali ad un utente, altri provvedimenti giudiziari hanno nuovamente censurato altri comportamenti illegittimi dell’operatore telefonico.
A Pisa, un utente associato alla Confconsumatori aveva citato in giudizio Telecom perché, a seguito di fatturazioni di chiamate mai effettuate verso numerazioni a tariffazione maggiorata (709, 899, etc. probabili conseguenze dell’azione di dialers), ed a seguito di regolare denuncia alla polizia postale e reclamo all’operatore si era visto distaccare la linea dall’operatore. Il giudice ha dichiarato illegittimo il distacco e condannato Telecom al risarcimento dei danni prodotti all’utente.
A Cascina (PI), il Giudice di Pace ha condannato Telecom a risarcire un utente dei danni «morali e materiali» subiti a seguito di un distacco della linea effettuato prima di aver comunicato all’utente l’esito del reclamo da egli regolarmente inoltrato (unitamente ad una denuncia contro ignoti presso la Polizia Postale).
Mentre a Brindisi, il Tribunale con un provvedimento cautelare, ha condannato l’operatore, unitamente alla Seat Pagine Bianche s.p.a., a rettificare l’elenco telefonico “Pagine Bianche”, inserendo anche il nome di un abbonato illegittimamente dimenticato da Telecom, condannando le due società al risarcimento dei danni subiti dall’utente...
http://www.anti-phishing.it/news/articoli/news.27112006.php
Ancora sul cd. "beneficio - amianto": l'art. 13, comma 8, l. 257/1992 nelle interpretazioni di giurisprudenza e dottrina
di Giorgio Vanacore
Avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it
I) In primis, il comma 8 dell’art. 13 della l. 257/1992 statuisce che la ivi prevista rivalutazione previdenziale viene effettuata «ai fini delle prestazioni pensionistiche», con la conseguenza che, provata (ed accertata dall’Inail) l’esposizione ultradecennale all’amianto, il trattamento pensionistico, per ciò solo, deve subire l’adeguamento di legge.
II) In secundis, si noti che la versione originaria del comma 8 dell’art. 13 della legge 257 del 1992, fu, dapprima, modificata per effetto dell’art. 1 – bis, d.l. 5 giugno 1993 n. 169, che stabilì, tra l’altro, la spettanza della rivalutazione solo in favore dei dipendenti delle imprese che estraevano o utilizzavano amianto come materia prima. È noto pure che l’art 1 della legge 4 agosto 1993 n. 271, di conversione del suddetto decreto, nell’adottare il testo attuale del comma 8 dell’art. 13 della legge 257/92, abbia eliminato ogni riferimento all’attività svolta dalle imprese presso cui sono stati impiegati i lavoratori, ed abbia così inteso porre l’accento esclusivamente sul dato della esposizione all’amianto.
Ordunque, se, ratio della norma va ravvisata, come afferma la Corte Costituzionale nella sentenza n. 5 del 12 gennaio 2000, «nella finalità di offrire ai lavoratori esposti all’amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno dieci anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene», non si vede perché porre l’accento, come sostenuto da taluni Enti di previdenza, nelle difese azionate contro i lavoratori ricorrenti, sul dato secondo cui la legge 257/1992 avrebbe in animo di tutelare coloro che, per effetto del coinvolgimento nei processi di dismissione dell’amianto, abbiano subito un concreto danno di carattere occupazionale, venendo irreversibilmente estromessi dal mondo del lavoro
III) In terzo luogo, neppure la tesi di un incondizionato rifiuto di concessione del beneficio ai soggetti titolari della pensione di anzianità, che pure gli enti previdenziali hanno sostenuto, può essere accolta.
L’unanime giurisprudenza, infatti, nell’affermare che
«la maggiorazione secondo il coefficiente di 1,5 dei periodi lavorativi, prevista dall’art. 13 l 27 marzo 1992 n. 257 . . . non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 257 del 1992, siano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia . . .» (in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. lav., 25 ottobre 2001, n. 13195; in termini, tra le moltissime,: id., 12 febbraio 2001, n. 1976, 19 settembre 1998 n. 9407, 28 luglio 1998 n. 7407, 7 luglio 1998 n. 6620, 28), non la esclude in capo a quei soggetti che alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992 n. 257 (28 aprile 1992) erano ancora in servizio.
E, si badi, tale ultimo argomento è stato fatto proprio altresì dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 434 del 31 ottobre 2002, nella quale si apprende che nell’ambito dei beneficiari della norma de qua si trovano
« . . . tutti i soggetti ancora inseriti nel mondo del lavoro alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, qualunque fosse il loro stato occupazionale del momento (di occupato nel settore dell’amianto, di disoccupato, di sospeso ovvero di occupato in un settore diverso), a prescindere dall’attualità dell’esposizione . . .»;
Ed ancora, a proposito del meccanismo della rivalutazione, che esso è
«diretto a facilitare il raggiungimento dei requisiti assicurativi necessari per l’accesso al pensionamento e non come strumento finalizzato ad incrementare i trattamenti pensionistici già erogati al momento di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992».
IV) Si consideri, poi, che in dottrina, sono state maggioritarie le voci favorevoli alla estensione del beneficio in parola a tutti quelli che abbiano lavorato a contatto con l’amianto per più di dieci anni, e ciò senza limitazione alcuna per i titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, pena la violazione della ratio della legge 257/1992 e dell’art. 3 della Costituzione (in tal senso, tra tutti, Riverso, Vecchie e nuove ingiustizie per i lavoratori esposti all’amianto, Il lavoro nella giurisprudenza, 8/2002, 705 ss.).
A sostegno di tali opinioni, vengono citate le risultanze del resoconto della seduta della Camera 12 – 14 luglio 1993, nella quale l’on Morgando, a proposito della prima riforma del testo originario della legge in parola, avvenuto con d.l. 5 giugno 1993 n. 169, parlò di:
« . . . modifiche introdotte dalla Commissione . . . volte a far sì che per tutti i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni l’intero periodo soggetto ad assicurazione obbligatoria sia moltiplicato per il coefficiente di 1,5».
A queste parole, nelle predette sedute, faceva eco l’On Muzio, affermando che
«… è indubbio . . . che i benefici di questo provvedimento debbono essere applicati a tutti i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono venuti in contatto con l’amianto o lo sono attualmente. Se sarà approvato il provvedimento al nostro esame rappresenterà un segnale di giustizia per i lavoratori interessati e di civiltà per il nostro paese» (sul dibattito parlamentare si veda, ancora, Riverso, loco ult. cit., 708).
A detta del citato ultimo autore, quegli orientamenti della S.C. che negano l’operatività del beneficio in funzione della categoria di appartenenza, del livello quantitativo dell’esposizione, dello stato di pensionato del lavoratore violano il principio di uguaglianza, in quanto
«. . . riscrivono la norma collocandola su un piano sistematico in cui regnano incertezza e contraddizione. Il tutto senz’alcun valido motivo; tutt’altro: si tratta di sentenze che invece di guardare al rischio corso dal lavoratore, come impone la legge, guardano al datore che lo ha sottoposto al rischio» (Riverso, loco ult. cit.,705).
V) Comunque, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 434 del 31 ottobre 2002, tra i destinatari naturali del beneficio in parola si trovano coloro che, al tempo della entrata in vigore della detta legge, 28 aprile 1992, erano ancora in servizio.
VI) Ancora, e da ultimo, la spettanza del beneficio in parola in favore di coloro che, esposti per oltre dieci anni all’amianto, alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 (28 aprile 1992), erano ancora in servizio ed hanno raggiunto il pensionamento successivamente, oltre che avallata dalle opinioni citate è pure evincibile dall’interpretazione teleologica del disposto dell’art. 80, comma 25, legge 23 dicembre 2000, n. 388 – disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001), ai sensi del quale:
«In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati».
Orbene, se quest’ultima legge ha previsto l’estinzione de iure del giudizio instaurato da chi, anteriormente alla entrata in vigore della legge 257/92, pur avendone i requisiti, aveva già cessato la propria attività lavorativa, essa ha inteso espressamente ribadire l’assoluta fondatezza e giustezza di tutti i giudizi, instaurati da chi al 28 aprile 1992, giorno della entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, prestava la sua attività a contatto quotidiano con l’amianto: e ciò a dispetto delle citate opposte tesi difensive sostenute, a mò di ‘recitativo’, innanzi ai Tribunali del lavoro Italiani dagli Enti di previdenza convenuti.
Giorgio Vanacore
Avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it
A Lecce si terra' Dig-eat - il diritto incontra l'economia digitale tra i sapori della cucina salentina

Dal 4 al 9 giugno 2007, a Lecce, in un’atmosfera unica ed esclusiva il diritto incontra l’economia digitale assaporando i profumi del mare e della cucina salentina.
L’evento, promosso dal Centro Studi&Ricerche SCiNT, in collaborazione con il Circolo dei Giuristi Telematici, patrocinato dal C.N.I.P.A. e da Link Campus University, ha carattere nazionale, ed è suddiviso in tre diversi momenti:
- un “Forum Nazionale sulla Dematerializzazione”, giornate di concreto confronto dove interverranno referenti istituzionali e i professionisti più accreditati del settore;
- un Master Course per Responsabile della Conservazione Sostitutiva e della Fatturazione Elettronica, unico Master specialistico in Italia su queste particolari tematiche;
- “Enorizzonti: cartoline enogastronomiche da Sud”, cena conclusiva di “Dig-Eat”, in cui cultura, arte e tradizioni si incontrano per raccontare la suggestiva bellezza della terra salentina.
Prenderanno parte all’evento aziende del settore, professionisti specializzati e referenti delle istituzioni, i quali avranno l’occasione di confrontarsi sulle ultime novità della materia.
L’evento è diretto scientificamente dall’Avv. Andrea Lisi ed è progettato dallo Studio Associato D.&L. (www.studiodl.it)
Notizie dell'evento alle pagine: http://digeat.lecce.giuristitelematici.it - www.scint.it - www.scint.it/altaformazione
Per informazioni contattare:
SCiNT Inform - canale Alta Formazione del Centro Studi&Ricerche SCiNT
Via M. Stampacchia, 21 - 73100 Lecce
Tel/Fax: 0832/25.60.65.
sito internet: www.scint.it - www.scint.it/altaformazione - http://digeat.lecce.giuristitelematici.it
e-mail: inform@scint.it
10 maggio 2007
Esame delle novelle del codice deontologico forense
VERONA-Esame delle novelle del codice deontologico forense Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona COMMISSIONE DEONTOLOGIA
Link
Transnational Law Digest & Bibliography (TLDB)
The Transnational Law Digest & Bibliography (TLDB) is the world's first online knowledge & codification platform for transnational commercial law.The TLDB is unique in many ways. It
contains a comprehensive Digest of principles and rules of transnational commercial law like good faith, standard of reasonableness, duty to renegotiate, invalidity of contract due to fraud or bribery, claims for interest and compound interest, damages for breach of contract, duty to mitigate, set-off, unjust enrichment, piercing the corporate veil, distribution of burden of proof, duty to compensate for expropriation, settlement privilege etc.
provides in the Digest quick, reliable and free-of-charge access to precedent-authorities needed to ascertain the disputed meaning of key legal terms of transnational commerce, e.g. "force majeure", "hardship", "best efforts", "time is of the essence", "FOB", "CIF" etc.
provides in the Digest thousands of full text references (arbitral awards, court decisions, law review articles, domestic laws, conventions, model laws, international restatements etc.);
contains the largest bibliography on transnational commercial law on the internet.
Developed and operated by the Center for Transnational Law (CENTRAL), University of Cologne, Germany.
PI: RAI, prime cancellazioni di video da YouTube
Arrivano diffide, cancellazioni di account e video rimossi da YouTube. E sono solo i primi. Nel mentre, YouTube rimuove molti video per una diffida fasulla confezionata da un 15enne...
Link a Punto Informatico
07 maggio 2007
Conciliare conviene. I vantaggi della conciliazione stragiudiziale professionale
CONCILIARE CONVIENE
I vantaggi della conciliazione stragiudiziale professionale.
Prezzo € 32,00
Principi-Casistica-Vantaggi economici
Legale – Civile Formato 17x24 Circa pp. 250 - ISBN 3755.X
Maggioli editore - www.maggioli.it
AGGIORNAMENTI E RIFERIMENTI NORMATIVI***
Aggiornato agli ultimi orientamenti e applicazioni in materia di conciliazione.
STRUTTURA E CONTENUTI DELL'OPERA
La conciliazione come soluzione avanzata rispetto alla negoziazione diretta-Il conciliatore è un professionista-La
deontologia del conciliatore-Le regole strategiche fondamentali utilizzate dal conciliatore-Evitare la contrattazione
per posizioni-Separare le persone dal problema La check-list del conciliatore-Il vantaggio di tempi di soluzione brevi
e costi limitati e prevedibili Il vantaggio di una maggiore comunicazione tra le parti-L’importanza del conciliatore in
ottica comunicativa-Il vantaggio di una buona gestione del conflitto-La procedura di conciliazione come sede
naturale di gestione dei conflitti-Il c.d. “allargamento della torta negoziale” La cooperazione in funzione
collaborativa-Il vantaggio della presenza del conciliatore ai fini della collaborazione delle parti-I vantaggi
dell’informalità, volontarietà e riservatezza- Il verbale e l’accordo di conciliazione-Natura dell’accordo-Accordo
parziale-Il mancato accordo crea comunque vantaggi-Il vantaggio della conciliazione di gruppo come strumento di
tutela e di forza del singolo nel gruppo-Un’esperienza pratica di conciliazione collettiva -I vantaggi della
conciliazione online-Alcuni svantaggi della conciliazione-La conciliazione in ambito transfrontaliero.
QUALIFICA AUTORE ***
Alessandro Bruni: Avvocato in Viterbo, arbitro, conciliatore, docente di “Mediazione e Conciliazione”.
DESTINATARI
Avvocati-commercialisti-ragionieri-camere di commercio
MOTIVAZIONI DI VENDITA
Questo libro, vista la crescente attenzione nei confronti della conciliazione, è indirizzato a tutti coloro che, per
diverse ragioni, siano interessati alla gestione dei conflitti in via stragiudiziale. Si illustra come poter risolvere le
controversie al meglio utilizzando il metodo conciliativo e beneficiando dei suoi numerosi indiscussi vantaggi. Si
valorizza anche sotto il profilo economico la convenienza della conciliazione per la risoluzione delle controversie sia
per le parti interessate sia per il professionista (avvocato, commercialista, consulente lavoro ecc).
PUNTI DI FORZA E ELEMENTI DISTINTIVI
Di taglio operativo, il volume, illustra ai clienti i vantaggi della conciliazione, spiegandone anche le motivazioni. Il
tutto è avvalorato da numerose casistiche pratiche di conciliazione (import-export, compravendita internazionale e
nazionale, appalto, pubblicità, crediti, ecc.), risolte nel corso di quasi dieci anni di professione di conciliatore
dell’autore.
Videofonini: le misure di sicurezza per la tutela dei minori
Autorità Garanzia nelle comunicazioni, deliberazione 15.11.2006, G.U. 07.12.2006
Emanate le nuove norme in materia di sicurezza e tutela dei minori sui terminali mobili di videofonia.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=35634
United Nations Convention on the Use of Electronic Communications
Adopted by the General Assembly on 23 November 2005, the Convention aims to enhance legal certainty and commercial predictability where electronic communications are used in relation to international contracts. It addresses the determination of a party's location in an electronic environment; the time and place of dispatch and receipt of electronic communications; the use of automated message systems for contract formation; and the criteria to be used for establishing functional equivalence between electronic communications and paper documents -- including "original" paper documents -- as well as between electronic authentication methods and hand-written signatures.
2005 - United Nations Convention on the Use of Electronic Communications
www.uncitral.org
03 maggio 2007
Notizie reperibili in internet - Notizie di comune esperienza - Fatto notorio - Esclusione - sentenze
Consulenza tecnica d’ufficio – Acquisizione di notizie e documenti non autorizzati - Nullità – Sussistenza.
Deve essere dichiarata la nullità della consulenza tecnica d’ufficio nella parte in cui riporti notizie e documentazione in mancanza dei presuppositi di cui all’art. 198 c.p.c. (consenso delle parti all’esame di documenti non prodotti in causa) o dell’art. 2711 c.c. (richiesta di acquisizione da parte dell’ufficio)
Notizie reperibili in internet – Notizie di comune esperienza – Fatto notorio – Esclusione.
Le notizie reperibili in internet non costituiscono di per sè nozioni di comune esperienza, secondo la definizione dell’art. 115 ult. co. c.p.c., norma che, derogando al principio dispositivo, deve essere interpretata in senso restrittivo. Può, infatti, ritenersi "notorio" solo il fatto che una persona di media cultura conosce in un dato tempo e in un dato luogo, mentre le informazioni pervenute da internet, quand’anche di facile diffusione ed accesso per la generalità dei cittadini, non costituiscono dati incontestabili nelle conoscenze della collettività.
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/335m.htm
Fonte: www.ilcaso.it
Concilia.it
Nata nel 1999 come CONCILIA sas, oggi prosegue la propria mission come CONCILIA srl.
E' una società di professionisti formata da avvocati, professori universitari, giuristi, commercialisti ed esperti di formazione e marketing che dopo aver maturato una notevole esperienza teorico-pratica in Italia, Inghilterra e Stati Uniti, offrono innovativi servizi di formazione e consulenza in procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie (A.D.R.).
Le conoscenze e competenze di alcuni professionisti che hanno fatto esperienza con CONCILIA sono già state utilizzate nella strutturazione del primo Corso Universitario specifico presso l’Università Gregoriana di Roma, nei Seminari della Scuola Superiore del Ministero dell’Interno e nei Corsi per conciliatori di numerose Camere di Commercio italiane, Istituti di formazione, Università ed Enti locali.
I docenti e consulenti CONCILIA, inoltre, svolgono un’assidua attività professionale in qualità di negoziatori, conciliatori ed arbitri di controversie tra società, imprese, imprese e consumatori, imprese e P.A., presso CONCILIA, in sedi istituzionalizzate come le Camere di Commercio e all’estero.
Alcuni soci ed alcuni docenti CONCILIA, inoltre, svolgono assidua attività didattica presso varie Università italiane e presso l'Accademia Internazionale delle Scienze della Pace di Roma. CONCILIA intrattiene regolarmente rapporti con Università in Europa, Stati Uniti ed America Latina.
Nel gestire la propria attività, la società si avvale di una larga schiera di collaboratori, tutti professionisti della materia, dislocati su tutto il territorio nazionale ed all’estero.
Concilia
L'Accademia dell'Immagine dell'Aquila attiva il Master in "Diritto d'Autore e Legislazione dell'informazione e dello spettacolo"
Dal mese di aprile sono aperte le iscrizioni al nuovo Master in “Diritto d’Autore e Legislazione dell’informazione e dello Spettacolo”, organizzato a L’Aquila dall’Accademia dell’Immagine – ente morale – Scuola di Alta Formazione nel settore del Cinema e della Comunicazione Audiovisiva, fondata nel 1993 da Gabriele Lucci insieme ad un gruppo di artisti e studiosi.
L’inizio del Master è fissato per il mese di novembre 2007.
Il progetto, sotto la direzione del Prof. Avv. Vittorio Maria de Sanctis, con la partecipazione di autorevoli docenti del mondo universitario e professionale, si pone l’obiettivo di formare gli iscritti nell’ambito delle discipline del diritto d’autore e della legislazione inerente lo spettacolo e l’informazione.
La metodologia didattica, moderna e efficace, si distingue per la forte interazione tra lezioni teoriche e pratiche, offrendo agli iscritti la possibilità di compiere esperienze integrative dell’attività accademica con laboratori ed esercitazioni.
Al termine del Master verrà rilasciato attestato di alta specializzazione (L.R. Abruzzo 25/08/2006 n. 29).
Info ed iscrizioni: 0862 48711; 0862 487123
e –mail: info@accademiaimmagine.org
www.accademiaimmagine.org
Scuola di Cinema e audiovisivi - Accademia dell'Immagine
Lex Expo 2007 | La Fiera delle Professioni Legali | Cervia - Milano Marittima | 11-12-13 maggio 2007
Avvocati, notai, commercialisti, tributaristi, consulenti del lavoro, amministratori di condominio, ma anche giuristi d'impresa, magistrati e funzionari della pubblica amministrazione hanno da oggi una nuova occasione di incontro.
Un’area espositiva di circa 2.000 metri quadrati riunisce espositori selezionati tra associazioni, studi professionali, case editrici, produttori e distributori di hardware, software, scuole e università, fornitori di beni e servizi utili per il professionista legale.
La fiera permette agli operatori di incontrarsi, aggiornarsi e valutare le migliori soluzioni agli innumerevoli bisogni legati al proprio lavoro.
Il nutrito programma di eventi collaterali, come il convegno e i workshop forniranno occasioni di aggiornamento professionale qualificato e, ove possibile, il riconoscimento di crediti formativi.
Gli eventi mondani e i programmi per il tempo libero consentiranno a tutti i partecipanti e gli accompagnatori di godere appieno del fine settimana a loro dedicato.
Lex Expo 2007 La Fiera delle Professioni Legali Cervia - Milano Marittima 11-12-13 maggio 2007
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