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23 aprile 2007

Privacy e attività giornalistica. Una interessante sentenza del Tribunale di Palermo

Iusreporter.it - Documenti

Privacy e attività giornalistica. Trib. Palermo 9/02/2007

iusreporter » privacy-sentenze-stampa

MAC - Master in Auditing e Controllo interno - Università LUM

Master universitario di primo livello
MAC - Master in Auditing e Controllo interno


I recenti dissesti finanziari che hanno investito importanti realtà sia a livello nazionale che internazionale hanno evidenziato come la cultura del controllo e della revisione contabile del sistema azienda sia un argomento che presenta ancora grandi necessità di approfondimento, studio ed applicazione nelle realtà aziendali. La crescita del sistema azienda passa così attraverso la valorizzazione sia dell’attività di revisione, e quindi dei controlli effettuati da un qualificato soggetto esterno all’azienda, sia dei controlli interni, che si esplicitano in una intelaiatura composita di cultura aziendale, strutture organizzative, meccanismi e procedure che consentono all’azienda di perseguire il proprio fine di economicità, assicurando la giusta tensione verso obiettivi di efficienza aziendale nel rispetto della normativa di contesto.
Il MAC intende formare figure professionali nell’area del controllo e soddisfa un crescente fabbisogno formativo che proviene da varie aree professionali:
di chi intende affrontare l’attività di revisione esterna, sia nell’ambito della libera professione che di organizzazioni in particolare per l’espletamento delle funzioni di controllo contabili ex art.2409 bis c.c.;
di chi intende sviluppare le competenze per ricoprire figure di internal audit;
di chi, nell’ambito delle funzioni amministrative, ha interesse ad approfondire i profili strutturali del controllo per applicarli alla propria attività professionale.
Il MAC si propone, altresì, ad imprenditori ed a dirigenti di funzioni sovraordinate: l’importanza dei meccanismi di controllo è, infatti, tale da costituire una risorsa la cui conoscenza è strategica per l’impresa e il cui apprendimento è utile ad ogni livello.

http://www.lum.it/rw/master/mac.htm

Processo telematico, al via deposito cancelleria fallimentare

Processo telematico, al via deposito cancelleria fallimentare

Processo per esecuzioni realizzato nel protocollo siglato con ABI Foggia - Il prossimo 2 maggio prenderà definitivamente il via a Milano il deposito in formato elettronico per la cancelleria fallimentare del Tribunale di Milano...

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www.studiocelentano.it

Obbligazione del medico alla luce dell'art. 2236 c.c. e rapporto causale tra omessa ed errata diagnosi ed evento lesivo: la giurisprudenza

Obbligazione del medico alla luce dell’art. 2236 c.c. e rapporto causale tra omessa ed errata diagnosi ed evento lesivo: la giurisprudenza

di Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it

1. - Per comune ammissione, quella del medico si ritiene essere una tipica obbligazione di mezzi. In essa, come afferma la S.C.:
«Il mancato o inesatto risultato della prestazione non consiste nell’inadempimento, ma costituisce il danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione. In queste obbligazioni in cui l’oggetto è l’attività l’inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell’esecuzione della prestazione . . .; tanto più che, trattandosi di obbligazione professionale il difetto di diligenza consiste nell’inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività alla quale il debitore è tenuto» (Cass., 9 novembre 2006, n. 23918).
Ed ancora, sostiene la Cassazione:
«Il medico-chirurgo nell’adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale è tenuto a una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall’art. 1176, c. 1, ma è quella specifica del debitore qualificato, come indicato dall’art. 1176, c. 2, la quale comporta il rispetto di tutte le regole e degli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica. La diligenza assume nella fattispecie un duplice significato: parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di determinazione del contenuto dell’obbligazione. Nella diligenza è quindi compresa anche la perizia, da intendersi come conoscenza e attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione» (Cass. 13 gennaio 2005 n. 583).
In definitiva, sulla scorta dei precedenti dicta, si può affermare che l’aspettativa del malato ad un trattamento medico consono alla diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c, non equivale pretendere il raggiungimento di un risultato, cioè la guarigione, non potendosi ignorare la differenza tra il curare (mezzo) ed il guarire (risultato).
E’ opportuno rammentare, però, che per raggiungere il risultato è opportuno che il medico si conformi almeno alle leges artis ed ai precetti di diligenza professionale (soccorrono, in casi simili, i protocolli di cura, le regole deontologiche et similia). In tema, si ricordi, come monito, l’asserzione della recentissima Cass. 24 gennaio 2007 n. 1511: «. . . si cura non la malattia, ma il malato».

2. - Circa l’invocabilità, a discolpa di un trattamento medico negligente, imprudente ed imperito, del disposto dell’art. 2236 c.c., si rammenta che il diritto vivente è nel senso di ritenere che la limitazione di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave ivi prevista, si riferisca solo all’imperizia (intesa quale insufficiente preparazione di colui che opera) e non si applica ai danni causati a negligenza o imprudenza del professionista, per i quali egli risponde anche per colpa lieve.
In tal senso, Cass. 13 gennaio 2005, n. 583: «A norma dell'art. 2236 c.c., applicabile anche ai medici, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave. Va altresì rilevato che la limitazione di responsabilità professionale del medico chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell'imprudenza e della negligenza. Pertanto il professionista risponde anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza o di prudenza provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica. In altri termini la limitazione della responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo o colpa grave si applica unicamente ai casi che trascendono la preparazione media, ovvero perché la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza, o non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (conff., ex plurimis, Cass. 16 febbraio 2001 n. 2335, idd., 18 novembre 1997 n. 11440, 12 agosto 1995 n. 8845, 11 aprile 1995 n. 4152, Corte cost. 22 novembre 1973 n. 166).
Ancora, Cass. 23 settembre 2004: «In tema di responsabilità contrattuale del professionista medico, l’errore o l’omissione di diagnosi integrano di per sé l’inadempimento del professionista anche in presenza di un quadro clinico complesso per la gravità della patologia e le precarie condizioni di salute del paziente».
E, da ultimo, Cass. 5 luglio 2004 n. 12273, che pur nei casi di speciale difficoltà àncora l’attività medica al fondamentale precetto dell’art. 1176, comma 2, c.c.:
«Non possono mai difettare, neppure nei casi di particolare difficoltà, nel medico, gli obblighi di diligenza del professionista, che è un debitore qualificato ai sensi dell’art. 1176 comma 2 c.c., e di prudenza che, pertanto, pure nei casi di particolare difficoltà risponde anche per colpa lieve. Il medico, in particolare, se da un lato deve valutare con grande prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale, ricorrendo anche all'ausilio di un consulto se la situazione non è così urgente da sconsigliarlo, dall'altro deve adottare tutte le possibili misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative incidenti sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell'intervento, ovvero, ove ciò non sia possibile, deve informarne il paziente, consigliandogli, se manca l'urgenza di intervenire, il ricovero in una struttura più idonea».

3. - Del pari spinoso, in subiecta materia, è il tema del nesso causale tra omessa e/o errata diagnosi ed evento, a proposito del quale non può non richiamarsi la giurisprudenza della S.C. che (a partire dalla notissima sentenza Franzese, che subito di seguito si riporta) in campo medico - chirurgico lo ritiene sussistente tutte le volte che dall’omissione dell’attività doverosa sia derivato un evento lesivo diverso (per quantità e qualità) da quello che la realizzazione della detta attività era volta ad evitare.
«In tema di accertamento del rapporto di causalità, con particolare riguardo allo specifico settore dell’attività medico - chirurgica, il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva» (Cass. pen., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328).
Ed ancora, nella stessa direzione della sentenza Franzese, Cass., 21 gennaio 2000 n. 632: «Il rapporto causale può e deve essere riconosciuto anche quando si possa fondatamente ritenere che l’adempimento dell’obbligazione, ove correttamente e tempestivamente intervenuto, avrebbe influito sulla situazione connessa al rapporto, del creditore della prestazione cosicché la realizzazione dell’interesse perseguito con il contratto si sarebbe presentata in termini non necessariamente di assoluta certezza, ma anche solo di ragionevole probabilità, non essendo dato esprimere, in relazione ad un evento esterno già verificatosi, oppure ormai non più suscettibile di verificarsi, “certezze” di sorta, nemmeno di segno “morale”, ma solo semplici probabilità d’un eventuale diversa evoluzione della situazione stessa. E la ricorrenza del suddetto rapporto di causalità non può essere esclusa in base al mero rilievo di margini di relatività, a fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie qualora manchi la prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinanti».
Cass. pen., 16 agosto 1990, n. 11484: «In materia di responsabilità per colpa professionale sanitaria, al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire quello della probabilità di tali effetti e dell'idoneità della condotta a produrli. Quindi il rapporto causale sussiste anche quando l'opera del sanitario, se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo, tali che la vita del paziente sarebbe stata probabilmente salvata» (conf., ex multis, Cass. 23 gennaio 1989, n. 790).
Tra la conforme giurisprudenza di merito, si segnala la recente Trib. Palmi 11 febbraio 2006: «In sede civile è configurabile un nesso causale fra il comportamento del sanitario ed il pregiudizio subito da un paziente, qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l’opera del sanitario, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno in concreto verificatosi: in particolare, la sussistenza del nesso causale va affermata laddove, secondo le statistiche cliniche, la probabilità che dalla condotta del convenuto sia derivato l’evento lesivo sussiste nel 50% + 1 dei casi» (conf., tra le molte, Trib. Napoli, 4 gennaio 2007).

Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it

19 aprile 2007

PI: Foto sui siti italiani e diritti, la parola alla SIAE - diritto d'autore

Foto sui siti italiani e diritti, la parola alla SIAE

La SIAE spiega su PI la richiesta di pagamento inoltrata al sito homolaicus.com, che ha scatenato polemiche, petizioni online ed interrogazioni parlamentari. Domande piccanti e risposte del direttore della divisione OLAF

Roma - Si è alzata molta polvere sul caso del sito homolaicus.com a cui la SIAE ha richiesto il pagamento di una certa somma per l'esposizione, sulle proprie pagine didattiche, di materiale tutelato dal diritto d'autore. Un caso tirato fuori da Punto Informatico, ripreso poi da L'Espresso e divenuto oggetto di una ormai celebre petizione web nonché di interrogazioni parlamentari. Proprio a Punto Informatico, dunque, la SIAE ha deciso di affidare un set di domande realizzate prendendo spunto dalle polemiche di questi giorni e le risposte del direttore della sezione delle opere letterarie e arti figurative (OLAF) Luigi Cecere...

PI: Foto sui siti italiani e diritti, la parola alla SIAE

Troppi problemi, ritorniamo alle origini - documento informatico

Troppi problemi, ritorniamo alle origini

di Manlio Cammarata - 18.09.06

Esattamente dieci anni fa, il 18 settembre 1996, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione pubblicava sul proprio sito internet un documento intitolato "Atti e documenti in forma elettronica". Una bozza di disegno di legge che apparve subito rivoluzionaria, perché sanciva in termini chiari l'equivalenza tra il documento tradizionale e quello in formato elettronico, purché munito di un "contrassegno elettronico" o "firma digitale".

Da diversi anni si dibatteva su come attribuire valore legale ai documenti formati e trasmessi con sistemi informatici. Le discussioni si trascinavano tra osservazioni e proposte che finivano nel nulla, perché a buona parte dei giuristi che si arrovellano sul problema mancavano le competenze tecniche per risolvere i due punti essenziali: garantire l'integrità del documento e la sua attribuzione a un determinato soggetto...

Articolo completo su www.interlex.it

http://www.interlex.it/docdigit/10anni.htm

Tutela rafforzata per il trattamento dei dati supersensibili relativi alla sfera sessuale del dipendente pubblico - privacy

Tutela rafforzata per il trattamento dei dati supersensibili relativi alla sfera sessuale del dipendente pubblico

di Giuseppe Briganti (luglio 2006)

Articolo pubblicato sul n. 2/2006 di RDEGNT, Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie (Nyberg Edizioni)

16 aprile 2007

Acquisizione di file di log da parte della PG - sentenze

Tribunale di Chieti - Sentenza n. 175 del 30 maggio 2006

Acquisizione di file di log da parte della PG

http://www.interlex.it/testi/giurisprudenza/ch060530.htm

Fonte: www.interlex.it

In spedizione il n. 04 del 2006 di RDEGNT, Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie

6 aprile 2007
In spedizione il n. 04 del 2006 di RDEGNT, Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie

E' in spedizione in data odierna il cartaceo del n. 04 2006 di RDEGNT.
L'indice è pubblicato in PDF su questo sito.
Si prevede l'uscita del n. 01 del 2007 nel mese di maggio.

Nella rubrica "Le novità telematiche" curata dall'Avv. Giuseppe Briganti (www.iusreporter.it/avvbriganti.htm) si parla di:

- nomi a dominio .eu: registrazione e risoluzione dei conflitti
- autenticazione dei documenti elettronici
- raccolta della normativa ICT curata dal CNIPA
- banca dati normativa "Summa-Lex" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

http://www.nybergedizioni.it/rdegnt/redirect2.asp?IDweb=37

Ancora sul danno esistenziale: il punto alla luce di Cass. 6 febbraio 2007 n. 2546 - documenti

Ancora sul danno esistenziale: il punto alla luce di Cass. 6 febbraio 2007 n. 2546

di Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it

1. L’orientamento giurisprudenziale del 2003 (Cass. 12 maggio 2003 nn. 7281, 7282 e 7283, id., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, Corte Cost. 13 - 28 gennaio 2003 [ord.], 11 luglio 2003 n. 233) ha mostrato come il danno esistenziale trovi fonte diretta nell’art. 2059 c.c., in cui si sono individuate le seguenti tre specie di danni non patrimoniali:

a) danno morale (soggettivo), inteso quale transitorio turbamento della psiche del danneggiato, essenzialmente rappresentato dal danno civile da reato;

b) danno biologico, quale lesione dell’integrità psico - fisica della persona medicalmente apprezzabile;

c) danno da lesione di valori della persona di rango costituzionale diversi dall’integrità fisio - psichica (che autorevole dottrina qualifica esistenziale).

Sul punto, la recentissima Cass. 6 febbraio 2007 n. 2546 ha riaffermato il concetto: «Il danno esistenziale, da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, non costituisce una componente o voce né del danno biologico né del danno morale . . .».

Ancora, in tema di responsabilità medica, Cass. 12 giugno 2006 n. 13546:

«La giurisprudenza di legittimità è peraltro pervenuta a considerare il danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. solamente in presenza di lesione di interessi essenziali della persona, ravvisati in quelli costituzionalmente garantiti, al riguardo sottolineandosi che il rinvio ai casi di cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, in tal modo configurandosi propriamente un “caso determinato dalla legge”, al massimo livello di riparazione del danno non patrimoniale. Tra gli interessi essenziali in argomento rilevanti (salute, famiglia, reputazione, libertà di pensiero, etc.), senz’altro ricompresi sono quelli relativi alla sfera degli affetti ed alla reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare formazione sociale che è la famiglia ex artt. 2, 29 e 30 Cost.» (conf., id., 15 luglio 2005 n. 15022; tra la giurisprudenza di merito, Trib. Udine 22 ottobre 2005, Trib. Vicenza 24 novembre 2005, App. Perugia 28 ottobre 2004).

Ancora, secondo Cass. 24 marzo 2006 n. 6572 il detto danno è rappresentato da «. . . ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno . . .».

Il danno che si sta esaminando (cd. esistenziale, secondo autorevole dottrina) è stato, così, individuato nell’impedimento subito dalla vittima al compimento delle attività realizzatrici sue proprie, e si concreta nel «non poter più fare ciò che l’illecito ha impedito e nel dover fare ciò che l’illecito ha necessitato» (in tal senso, espressamente, Di Marzio, Il danno esistenziale nella giurisprudenza di merito e di legittimità, in Il Merito, Milano, 2004, fasc. 6, 3); per dirla con una sentenza di merito, si tratta di un «danno con incidenza nella quotidianità del vissuto» (l’espressione è della recente Trib. Firenze, 2 agosto 2006 n. 2954).

Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it

11 aprile 2007

I Reati Societari - link

I Reati Societari

Rivista on line “I Reati Societari” (www.reatisocietari.it), dedicata al diritto penale d’impresa, con particolare riguardo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Applicabilita' del Foro del consumatore all'utente ASL. Il rapporto tra medico privato, casa di cura e paziente - consumatori

VINGIANI L. - Applicabilità del Foro del consumatore all'utente ASL. Il rapporto tra medico privato, casa di cura e paziene (Nota a Tribunale Torre Annunziata, 31 maggio 2006)
nota di Avv. Luigi Vingiani Giudice di Pace Salerno

Con una recentissima inedita decisione del 31.5.2006 - di cui non si ravvisano precedenti - il giudice monocratico del Tribunale stabiese, dr.Pasquale Serrao D’Aquino, con sentenza parziale ex art. 281 sexies c.p.c. ha emanato una innovativa pronuncia in tema di applicabilità del c.d. "foro generale del domicilio del consumatore" in una causa avente oggetto risarcimento danni morali e patrimoniali per "colpa professionale medica" .I convenuti, tra cui una nota azienda ospedaliera di Salerno, avevano tempestivamente eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Castellammare di Stabia. Secondo la condivisibile opinione del giudice adito, sebbene nel caso in esame non sia possibile rinvenire un criterio di collegamento ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con il foro territoriale adito, sussiste, invece, l’indicato criterio di collegamento con il foro del consumatore.Il rapporto tra medico privato e paziente e tra case di cura convenzionate e paziente è di natura contrattuale e può essere inquadrato come rapporto tra professionista e consumatore.Il foro generale del consumatore è individuato dalla Corte di Cassazione nel luogo ove questi ha la residenza o il domicilio eletto.In particolare, la natura pubblica della parte contrattuale ( azienda ospedaliera) non esclude la sua natura di professionista ( Tribunale di Roma 04/02/02). L’attore, nel caso di specie, si è rivolto in qualità di utente e non di professionista alla struttura sanitaria convenuta, la quale istituzionalmente svolge le prestazioni che hanno dato luogo alla lite. Ne deriva che il cittadino che si rivolga alla struttura sanitaria pubblica per prestazioni di assistenza medica e che, in tal modo, determini l’insorgere di un rapporto contrattuale con la stessa, assume la veste di ‘consumatore’ rispetto ad una controparte professionista e come tale può convenire in giudizio la struttura ospedaliera ex art. 1469 bis n. 19 c.c. o in base all’art. 33, lett. U del codice del consumo [...]

Erga Omnes - VINGIANI L. - Applicabilità del Foro del consumatore all'utente ASL. Il rapporto tra medico privato, casa di cura e paziene (Nota a Tribunale Torre Annunziata, 31 maggio 2006)

Fonte: www.ergaomnes.net

UE, obbligo di notifica in caso di cracking? - privacy

UE, obbligo di notifica in caso di cracking?
Bruxelles lavora su una riforma della direttiva sulle telecomunicazioni: gli operatori che subiscono assalti informatici dovranno notificare pubblicamente ai clienti l'entità del problema, i rischi e gli eventuali danni

Niente più cortina del silenzio sui problemi di sicurezza riscontrati sui computer degli operatori di telefonia o degli istituti di credito che operano online. L'Unione Europea è sul punto d'introdurre l'obbligo di notifica, simile a quello già in vigore in California, così da obbligare le aziende in possesso di dati sensibili sugli utenti a rendere pubblico qualsiasi rischio informatico: sottrazioni di database, intrusioni remote da parte di ignoti, disastri hardware...

Articolo completo su http://punto-informatico.it/

http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1645484

Consiglio di stato: maghi e cartomanti in tv soltanto di notte. Vittoria del Codacons che ora chiede codice etico per le televendite - consumatori

Consiglio di stato: maghi e cartomanti in tv soltanto di notte. Vittoria del Codacons che ora chiede codice etico per le televendite...

Fonte: www.tuttoconsumatori.it

Studio Meli - Strumenti e soluzioni per il fisco, le tasse, il lavoro, la contabilita’, la finanza e ... - link

Strumenti e soluzioni per il fisco, le tasse, il lavoro, la contabilita’, la finanza e il controllo di gestione delle imprese e dei professionisti

Studio Meli

04 aprile 2007

Proprieta' intellettuali, si avvicina la stretta UE - diritto d'autore

Proprietà intellettuali, si avvicina la stretta UE

Crescono le preoccupazioni per l'avanzare della direttiva IPRED2, destinata a criminalizzare gli utenti e a fare degli ISP dei poliziotti della rete.

Major e brevetti più tutelati che mai...

Link

http://punto-informatico.it/

Master in "Sicurezza Informatica: Normative giuridiche e privacy, Protezione dei sistemi, Applicazioni Internet affidabili" - Modena 2007 - eventi

Master in "Sicurezza Informatica: Normative giuridiche e privacy, Protezione dei sistemi, Applicazioni Internet affidabili"
(quarta edizione)


Link al sito dove presente descrizione iniziativa:
http://securcenter.ing.unimo.it/

Descrizione sintetica degli obiettivi del Master:
L’obiettivo del Master è quello di preparare figure professionali con competenze sulle normative e problematiche giuridiche relative alla sicurezza e alla privacy, nonché sulle tecniche informatiche più innovative per la gestione della sicurezza e per lo sviluppo di applicazioni sicure. A tale scopo, il Master intende favorire una visione integrata della sicurezza dell’informazione sotto il profilo giuridico, informatico e gestionale, e fornire strumenti e metodologie integrate per la valorizzazione e la tutela del patrimonio informativo delle imprese e delle organizzazioni pubbliche e private.

Enti proponenti:
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Facoltà di Ingegneria e Facoltà di Giurisprudenza, con la collaborazione di Nuova Didactica, Scuola di Management Confindustria Modena, e vari enti ed aziende.

Sedi:
Nuova Didactica, Corso Cavour, Modena - Laboratori della Facoltà di Ingegneria di Modena

Durata:
18 maggio – 22 luglio e 30 agosto – 27 ottobre 2007: didattica frontale e esercitazioni (giovedì pom., venerdì intera giornata, sabato mattina)
luglio-ottobre: project work in team
ottobre 2006-febbraio 2008: stage in enti o aziende

Termine presentazione domanda:
27 aprile 2007

Selezioni:
3 maggio 2007

Quota di partecipazione:
4500 euro, pagabili in tre rate

Ulteriori informazioni a:
Prof. Michele Colajanni
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
Università di Modena e Reggio Emilia
Tel: 059/2056137 - Fax: 059/2056129
Email: colajanni@unimo.it

EL RECONOCIMIENTO DE LA UNIONES NO MATRIMONIALES EN LA UNION EUROPEA - libri

EL RECONOCIMIENTO DE LA UNIONES NO MATRIMONIALES EN LA UNION EUROPEA.
ANALISIS Y SINOPSIS DE LAS LEYES AUTONOMICAS EN VIGOR
ALONSO PEREZ, J. I.

http://www.libreriabosch.es/id_espanyol/llibEditorial/default.asp
J.M. Bosch Editor
Barcelona, 2007
84-7698-766-8, 2007, 222 páginas.
Precio: 22,00 € [con IVA]

La convivenza non-matrimoniale ha avuto un largo
riconoscimento giuridico negli ultimi anni nei paesi
membri dell'Unione europea, parallelamente alla
progressiva diffusione del numero di coppie di
fatto. Il diritto ha disciplinato in modo organico, per
prima volta nella storia, alcune di queste
convivenze, attraverso, nel maggior numero dei
casi, l'istituzionalizzazione di un modello di
convivenza in parte simile al matrimonio. Di
conseguenza la legge trasforma la mera convivenza
di fatto in altro tipo di convivenza ove i rapporti tra
i componenti sono regolati normativamente con
garanzie ed oneri, solo in parte coincidenti con i
matrimoniali. I modelli normativi avviati sono molto
diversi e con differenti gradi d protezione e tutela,
offrendo soluzioni diverse in funzione, anche, del
genere dei componenti della coppia. In Spagna solo
i legislatori regionali hanno approvato una
normativa circa le coppie di fatto, creando notevoli
divergenze nel regime giuridico di ogni singola
Comunità autonoma. Simultaneamente il
legislatore nazionale ha riformato il diritto di
famiglia in materia di diritto a contrarre
matrimonio. Tutto ciò ha dato luogo ad un nuovo
efficace per le persone che decidono costituire una
coppia, anche se solo in alcuni territori dello Stato.
L'applicazione dei principi di uguaglianza e di non
discriminazione ha acquisito, in materia di
matrimonio e di coppie di fatto, un assetto che non
è stato ancora sufficientemente percepito.

INDICE
Prefazione
Introduzione
I. Precomprensioni giuridiche
1. Sui modelli di convivenza .
2. Influsso del diritto delle confessioni religiose
II. Modelli europei
1. Le direttive comunitarie
2. In modelli di unione registrata
2.1. Il modello riservato a coloro che non possono
accedere al matrimonio
2.2. Il modello aperto a tutti
3. Il modello di unione assistenziale
4. La mutazione del modello matrimoniale
5. Modello e falso modello di unione di fatto
III. Modelli regionali
1. Antecedenti
2. Il sistema spagnolo di diritto civile e il modello
matrimoniale
3. Il riconoscimento della convivenza nonmatrimoniale
dalle Regioni
4. Modalità di costituzione delle unioni nonmatrimoniali
5. Regime patrimoniale
6. La facoltà di adottare minorenni
7. La legge della Comunità Autonoma di Cantabria
IV. Sinossi delle leggi regionali in vigore
1. Definizione
2. Accertamento dell'esistenza
3. Requisiti di capacità
4. Regolamentazione della convivenza
5. Spese in comune e responsabilità patrimoniale
6. Adozione e affidamento
7. Registro
8. Agevolazioni lavorative
9. Regime fiscale
10. Altri elementi patrimoniali
11. Scioglimento
12. Effetti patrimoniali dello scioglimento in vita
13. Effetti non-patrimoniali dello scioglimento in vita:
figli, divieti,… .
14. Effetti dello scioglimento mortis causa
15. Ambito d'applicazione: geografico e temporale
V. Considerazioni finali
1. Generali
2. Per una riforma legale in Spagna
VI. Fonti
1. Bibliografia
2. Normativa

José Ignacio Alonso Pérez è laureato in giurisprudenza presso l'Università di Cantabria e dottore di ricerca presso
l'Università di Macerata. Ha ottenuto il grado di dottore di ricerca in diritto canonico presso la Pontificia Università
Antonianum di Roma. E' avvocato in Italia e Spagna, nonché postulatore nei processi di beatificazione e
canonizzazione. E' responsabile scientifico della base di dati on-line Laboratorio Europeo sul Matrimonio e le Unioni
Registrate – LEMUR. Attualmente ha compiti docenti e di ricerca nell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna.

Massime giurisprudenziali in tema di cd. mala gestio del rapporto assicurativo imputabile alla compagnia - documenti

Massime giurisprudenziali in tema di cd. mala gestio del rapporto assicurativo imputabile alla compagnia.

di Giorgio Vanacore
Avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it

1.1. - La responsabilità per cd. mala gestio della compagnia assicuratrice per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è stata scrutinata più volte dalla giurisprudenza della S.C., che ha sempre insistito sul fatto che l’instaurazione di un rapporto assicurativo fa nascere in capo all’impresa (titolare di un potere contrattuale forte) precisi cc.dd. obblighi di protezione della sfera giuridica dell’assicurato, sostanziantisi nel dovere di preservarne l'utilità nei limiti di un apprezzabile sacrificio, il tutto in conformità al principio di correttezza e buona fede:
Cass. 17 settembre 2005, n. 18444: «Mentre la responsabilità dell'assicuratore per mala gestio nei confronti del danneggiato ritrae disciplina e contenuto dall'art. 1224 c.c. in quanto obbligazione da ritardo nell'adempimento di obbligazione pecuniaria, quella nei confronti del danneggiante - assicurato si colloca in seno alla disciplina per inadempimento dell'obbligazione in conseguenza di un comportamento contrario a diligenza e buona fede (conf., ex multis, idd., 5 settembre 2005, n. 17768);
Cass. 26 aprile 1999 n. 4156: «Come si desume dal breve termine fissato dall’art. 22, l. 24 dicembre 1969 n. 990, a pena di improponibilità dell’azione diretta contro l’assicuratore, per non incorrere nella responsabilità per mala gestio - la quale configura, nei rapporti tra assicurato ed assicuratore, un’ipotesi di responsabilità contrattuale per inadempimento del mandato in rem propriam conferito dall’assicurato per la gestione della lite - l’assicuratore deve attivarsi per assumere dati obiettivi che consentano di desumere o meno l’esistenza della responsabilità, effettiva o presunta (art. 2054 c.c.), dell’assicurato, nonché la ragionevolezza delle pretese del danneggiato e, in caso affermativo, di provvedere senza ritardo; in mancanza l’assicuratore ha l’onere di provare che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione dipendente da causa a lui non imputabile, a norma dell’art. 1218 c.c»;
Cass. 14 maggio 1998 n. 4867: «Per il sorgere della responsabilità contrattuale dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato per mala gestio è sufficiente, indipendentemente da una specifica ed espressa domanda di questi, che l’assicuratore stesso sia stato messo in grado di valutare, usando l’ordinaria diligenza e osservando gli obblighi di correttezza e buona fede, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato . . .».

1.2. - Nel senso sopra riferito è l’orientamento della giurisprudenza italiana del Giudice di Pace:

1.2.1. - Giud. pace Pozzuoli 8 maggio 2006 (estens. dott. Bruno): «La sola richiesta di risarcimento, da parte del presunto danneggiato, non comporta l’applicazione del malus».
Nel caso di specie, il Giudice ha affermato l’illegittimità dell’applicazione del malus per il solo fatto di aver la compagnia ricevuto una richiesta risarcitoria dal terzo danneggiato e senza tener conto che il cliente aveva diligentemente adempiuto, per parte propria, agli obblighi informativi di denuncia dell’evento alla medesima.

1.2.2. - Giud. pace di Casoria, 7 febbraio 2006 (estens. dott. Richiello): «La clausola bonus - malus, che prevede la variazione in aumento del premio in relazione al verificarsi di un sinistro, trova legittima applicazione soltanto in presenza di una responsabilità dell’assicurato. L’impresa assicuratrice deve tener conto dell'interesse di quest'ultimo al fine di evitare un ingiustificato declassamento della posizione di merito, astenendosi dal provvedere ugualmente al risarcimento attraverso una transazione con il presunto danneggiato (nella specie, la compagnia non ha fornito alcun elemento che comprovi il fatto che abbia correttamente esercitato il potere ad essa spettante di gestione della lite, procedendo agli opportuni accertamenti tesi a constatare l'esistenza della responsabilità, effettiva o presunta, dell’assicurata e la ragionevolezza della pretesa del terzo danneggiato).
Qui il Giudicante, richiamandosi al citato obbligo per l’impresa di gestire la vertenza secondo diligenza, buona fede e correttezza (su cui leggansi ancora le citate Cass. 18444/2005, 4156/1999 etc. . . .), ha sanzionato quest’ultima, che, nonostante la contestazione di responsabilità del proprio cliente, ha abusato dello strumento transattivo, avente solo l’effetto pregiudizievole al cliente del declassamento della posizione di merito.

1.2.3. - In aggiunta, vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale, fondata anzitutto, sull’art. 1218 c.c., è sempre invocabile dal cliente il diritto vivente dell’ultimo quinquennio che ha definitivamente aperto alla presunzione d’inadempimento in capo al debitore:
«In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento . . .» (in tal senso, ex multis, Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533: conff., Cass., sez. un., 10 gennaio 2006, n. 141).

Giorgio Vanacore - Avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it

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Progettazione e coordinamento scientifico a cura di "Studio Associato D&L" Fondatore Centro Studi&Ricerche SCiNT
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