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29 marzo 2007

Come l'SMS diventa reato - diritto penale

Come l'SMS diventa reato
Cassazione sez. I penale, sentenza 11.05.2006 n° 16215 (Giuseppe Buffone)

E’ davvero il caso di dire: capitolo secondo.

Se con la sentenza 10444 dello scorso marzo, la Cassazione aveva spiegato “Come l'MMS diventa reato” (cfr. Cassazione , sez. V penale, sentenza 27.03.2006 n° 10444), con la pronuncia 16215 dell’11 maggio c.a., la Corte acclara “Come l’SMS diventa reato”.

E’ opportuno fare un po’ di chiarezza. SMS è l’acronimo di Short Message System e fa capo alla tecnologia innestata sui telefoni cellulari la quale consente di inoltrare e ricevere brevi messaggi di testo tra utenti. La diversa tecnologia “Movement Monitoring System” (MMS), invece, abilita ai servizi multimediali: video, audio, immagine (photo).

Con la pronuncia del 27 marzo richiamata, la Cassazione aveva statuito che attraverso la tecnologia MMS di un cellulare è possibile violare il precetto penale di cui all’art. 615 bis c.p., il quale vieta le interferenze illecite nella vita privata.

Con la pronuncia che si annota, l’oggetto della condotta cambia ma il risultato è il medesimo: anche con gli sms possono essere posti in essere dei crimini sanzionabili penalmente...

Fonte: www.altalex.com

P2P, identificati quasi 4mila utenti italiani - diritto d'autore

P2P, identificati quasi 4mila utenti italiani

Un discografico tedesco ha individuato numerosi file che ritiene siano diffusi abusivamente sulle reti del peer-to-peer.

Ed ora il tribunale di Roma costringe Telecom Italia a fornire i nomi corrispondenti...

Link

http://punto-informatico.it/

26 marzo 2007

L'Associazione Nazionale per l'Arbitrato aderente alla Confederazione delle Associazioni (Conf.As) cerca conciliatori

A.N.P.A.R.
Associazione Nazionale per l’Arbitrato aderente alla Confederazione delle Associazioni (Conf.As)
www.confas.org
info < anpar@confas.org

L’Associazione Nazionale per l’Arbitrato ai fini del raggiungimeno del proprio oggetto sociale si propone di presentare domanda di iscrizione al responsabile del Registro degli organismi di Conciliazione presso il Ministero della Giustizia per costituire un organismo di conciliazione che dimostri l'inserimento nella struttura organizzativa presso le varie sedi provinciali di un certo numero di conciliatori.
La figura del conciliatore è disciplinata dall’art. 38 del D. Leg.vo n. 5/2003. I conciliatori sono necessariamente persone fisiche, che abbiano requisiti di imparzialità, di indipendenza e di professionalità.
Il conciliatore non può partecipare contemporaneamente a più di tre organismi di conciliazione.
L’Anpar deve, per poter essere operativo a livello Nazionale ed Europeo, avere almeno sette conciliatori (associati e non) che abbiano dato esclusiva disponibilità all’Associazione.
Il conciliatore deve essere:

un magistrato in quiescenza;
un professore universitario di ruolo di materie giuridiche o economiche anche in quiescenza;
un professionista iscritto in albi professionali di materie giuridiche o economiche da oltre 15 anni anche se successivamente cancellati non per motivi disciplinari;
un laureato in materia giuridiche o economiche ovvero un iscritto in albi professionali in materia giuridiche o economiche con anzianità inferiore ai 15 anni purché abbia seguito con successo un corso specifico di formazione per conciliatori.

Il Regolamento di procedura arbitrale ANPAR – ispirato ai principi di informalità, rapidità e riservatezza, nonché all'imparzialità e idoneità del conciliatore al corretto e sollecito espletamento dell'incarico - sono quelli fissati dall'art. 7 d.m. 222/2004:

è vietata l'iniziativa officiosa del procedimento di conciliazione;
le norme regolamentari sono derogabili su accordo delle parti;
il regolamento deve contenere l'indicazione del luogo ove si svolge il procedimento;
deve prevedere l'eventualità che la procedura si concluda su richiesta di entrambe le parti con una proposta di definizione della lite da parte del conciliatore;
stabilisce le cause di incompatibilità del conciliatore e prevede che la procedura possa iniziare solo con la sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità da parte del conciliatore;
le parti devono poter avere accesso agli atti, conservati secondo le modalità di legge in apposito fascicolo registrato e numerato nel registro degli affari di conciliazione;
è fatta salva, tuttavia, la possibilità di ciascuna delle parti di indirizzare al conciliatore comunicazioni riservate, alle quali non dovrà essere garantito l'accesso all'altra parte.

Il conciliatore assume un incarico di carattere professionale, che deve essere svolto con diligenza e correttezza, osservando l'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni di servizio. Egli non può assumere alcun diritto ovvero obbligo che sia direttamente o indirettamente connesso con gli affari trattati, né possono percepire compensi direttamente dalle parti, senza la mediazione dell'ente/organismo di conciliazione presso il quale presta servizio.

Il conciliatore, all'atto dell'assunzione dell'incarico, deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità per ciascun affare per il quale è designato, e deve successivamente dare immediata notizia all'ente/organismo di vicende che lo riguardino che possono avere influenza sui requisiti soggettivi nel corso della trattazione del procedimento.

Richieste ed informazioni comprese domande di adesioni solo via e-mail da inoltrare a: anpar@confas.org

La proposta di Direttiva U.E. relativa alla tutela penale della proprieta' intellettuale - copyright

Sono in corso i lavori per l’approvazione della Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, presentata dalla Commissione in data 26 aprile 2006...

Articolo di Maurizio Arena su www.diritto.it

http://www.diritto.it/all.php?file=23033.pdf

Convegno "EUROPAE GENERIS - nuovo diritto del lavoro – Perche', come e per chi" - L'Aquila, 28/03/2007 - eventi

Sarà la sala delle conferenze del Forte Spagnolo dell’Aquila a fare da cornice, mercoledì 28 Marzo, a partire dalle ore 900, al convegno “EUROPAE GENERIS - nuovo diritto del lavoro – Perché, come e per chi” promosso dalla Fondazione MIRROR in collaborazione con la Regione Abruzzo , rappresentanze regionali di CGIL CISL UIL e Confindustria, Honda Industriale Italia, Fiat Group Automobiles, Micron Technology Italia e Silver Car per la piccola impresa.

All’evento, dove è preannunciata la presenza del Ministro del Lavoro Cesare Damiano , interverranno illustri esponenti delle istituzioni, nazionali ed internazionali, e della Corte di Giustizia Europea, del mondo accademico e delle parti sociali, insieme alle principali realtà industriali che operano in Abruzzo. Spunto per il confronto sarà il Libro Verde della Commissione Europea sul nuovo diritto del lavoro, con l’obiettivo di approfondire temi, modelli e strategie di governance del capitale umano.

Con Europae Generis la Fondazione MIRROR continua a lavorare per fare dell’Abruzzo un laboratorio di sviluppo sociale ed economico, in grado di trasferire innovazione in Italia e in Europa. Un progetto ambizioso, basato sulla valorizzazione del capitale umano, innovativi modelli di formazione e una nuova governance delle risorse umane capace di unire competitività, sicurezza ed inclusione sociale, aspetti centrali per un diritto del lavoro finalmente europeo.

http://www.fondazionemirror.it/content/view/89/79/

22 marzo 2007

Quando il Social Networking diventa "Spam trasversale" - spamming

Morelli Pietro

Quando il Social Networking diventa “Spam trasversale”

Il fenomeno del Social Networking

Si parla tanto e sempre più spesso, sui media e non solo, della diffusione delle Reti Sociali ovvero dei Social Network, definiti come “un insieme di attori (nodi) e di relazioni (link) che li collegano”.

Immaginando una Rete nella quale ci sono molti nodi (gli attori), questi ultimi possono essere rappresentati da persone, computer, organismi, pagine web ed i collegamenti/link (le relazioni) tra essi possono essere attinenti a: lavoro, amicizia, amore, collaborazione, ecc…

Il social networking favorisce la condivisione delle amicizie e dei contatti per creare una rete di rapporti in cui nessuno è sconosciuto e chiunque è identificabile in quanto "amico di" un altro (per aderire ad un social network ci si registra, si invitano i propri amici/conoscenti/colleghi/ecc…, i quali a loro volta invitano i loro e così via, fino a creare una fitta rete di contatti a seconda della tipologia del social network: sentimentale, lavorativo, collaborativo).

Il fenomeno ha preso piede sulla Rete a partire dal 2003 ma il principio che un numero limitato di relazioni collèghi una realtà complessa è uno dei presupposti della “Teoria delle Reti”, detta anche “Piccolo Mondo”, come fu ribattezzata dal sociologo statunitense Stanley Milgram già nel 1967...

Fonte: www.diritto.it

SINAPSI :: Sistema di Network tra amministrazioni pubbliche per lo sviluppo integrato - link

SINAPSI URBANE è un'iniziativa promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio (Di.Co.Ter.) del Ministero delle Infrastrutture.L'iniziativa è tesa a diffondere capacità manageriali e di governo nella implementazione di programmi urbani e territoriali complessi per lo sviluppo locale.

Link

Le novità di Judicium.it - nuovi contributi pubblicati

Nelle diverse sezioni, questi i nuovi contributi pubblicati:

Bruno Sassani, L’arbitrato a modalità irrituale
Bruno Sassani e Roberta Tiscini, L’accertamento del passivo
Francesco P. Luiso, Il rito dell’appello in materia di opposizione alle sanzioni amministrative e la conversione del ricorso in citazione
Bruno Capponi, La giurisdizione sul risarcimento del danno da attività provvedimentale della P.a.
Bruno Capponi, Trattazione della causa, ruolo del giudice, cultura del contraddittorio nel d.d.l. Mastella sulle «Disposizioni per la razionalizzazione e l’accelerazione del processo civile»
Dino Buoncristiani, Forme di tutela del lavoratore “ereditato” nel cambio di gestione di appalti “labour intensive”
Fabio Santangeli, La Cassazione tra banche e risparmiatori; dalla difesa delle fideiussioni omnibus al recupero della terzietà. Una riflessione sulle tutele sostanziali e processuali. La scelta degli istituti di credito tra difesa ostruzionistica e partecipazione attiva
Giuseppe Trisorio Liuzzi, I meccanismi processuali di tutela del consumatore
Antonio Lombardi, Coercibilità dell'ordine cautelare di reintegra del lavoratore nei confronti del datore di lavoro pubblico
Vito Amendolagine, Sinistri stradali e rito applicabile: omnicomprensività del rito speciale applicabile in caso di domande proposte congiuntamente volte a conseguire il ristoro dei danni per morte, lesioni ed alle res?
Andreina Scognamiglio, La decisione anticipata nel merito del ricorso: il processo amministrativo tra efficienza e garanzia delle parti
Carlos A Gabuardi, Los Sistemas de Insolvencia en la América del Norte
Carlos A. Gabuardi, I sistemi di insolvenza nel subcontinente nordamericano
Angelo Buonfrate, Il nuovo arbitrato dei contratti pubblici
Giuseppe Santagada, Sulle impugnazioni esperibili dal curatore fallimentare avverso un lodo rituale pronunciato anteriormente alla dichiarazione di fallimento e sulle possibili ripercussioni derivanti dal nuovo 5° comma dell’art. 72 l. fall.
Stefano Delle Monache, Funzione, contenuto ed effetti del patto di famiglia
Emilio Norelli, L'esdebitazione del fallito
Mariano Sciacca, La nuova disciplina delle procedure concorsuali
Gianpaolo Impagnatiello, Sulla reclamabilità dei provvedimenti d'inibitoria
Ferruccio Auletta, Il mezzo di impugnazione delle sentenze del Giudice di pace (profili della disciplina transitoria del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40)
Mauro Bove, L'arbitrato irrituale dopo la riforma
Vito Amendolagine, Ordinanza del g.e. dichiarativa dell'estinzione del procedimento esecutivo e rinuncia agli atti da parte dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo
Fabio Santangeli, Le udienze di trattazione della causa nel processo civile ordinario alla luce delle recenti riforme
Nicola La Mantia, Il rito societario a tre anni dalla riforma. Dottrina e giurisprudenza a confronto
Marco Sagliocca, Natura e limiti del giudizio di ammissibilità dell'intervento autonomo nel rito societario
Fabio Santangeli, Per l’estensione o l’abolizione del processo commerciale ordinario
Valentina Carnevale, La nullità dell'atto di citazione nel processo societario
Alberto Villa, L’istanza di fissazione di udienza tra declaratoria di inefficacia ed estinzione del giudizio
Salvatore Nicolosi, Istanza cautelare di sospensione della delibera di esclusione di socio di cooperativa: note in tema di rito
Gianpaolo Impagnatiello, Disco verde per la revocazione per contrasto con precedente giudicato delle decisioni di merito della cassazione
Pietro Sirena, Il ius variandi della banca dopo il c.d. decreto-legge sulla competitività (n. 223 del 2006)
Tamara Mancini, L’abusività della clausola compromissoria per arbitrato irrituale nei contratti con il consumatore

www.judicium.it

19 marzo 2007

PI: Pedoporno, sulle norme italiane la scomunica degli esperti - provider

Pedoporno, sulle norme italiane la scomunica degli esperti

Il controverso decreto contro il porno infantile in rete è incompatibile con la natura di Internet. I filtri? Inefficaci, eludibili e destinati a tradursi in una censura priva di senso. Parlano gli esperti di ISOC Italia

Roma - No, il decreto interministeriale contro la pornografia infantile online varato dal Governo a gennaio non va giù agli esperti italiani di Internet. Già stigmatizzata da più parti come una normativa inutilmente censoria, ora la misura è ufficialmente "scomunicata" anche da Società Internet (ISOC Italia) che in una lunga nota spiega nel dettaglio tutte le debolezze e i pericoli insiti nel decreto...

PI: Pedoporno, sulle norme italiane la scomunica degli esperti

EPC 2000: seminario sul testo del 2000 della convenzione sul brevetto europeo e sui relativi problemi per l'Italia - Roma, 13/04/2007 - eventi

Aippi
Gruppo Italiano

EPC 2000
Seminario
(Il seminario si occuperà principalmente del testo del 2000 della convenzione sul brevetto europeo e dei relativi problemi per l’Italia)

presiedono
prof.avv. Luigi Carlo Ubertazzi, Studio Ubertazzi
dott. Olga Capasso, De Simone & Partners

riferiscono e ne discutono
Le principali novità dell’EPC 2000, dott. Peter Watchorn (EPO)
L’interpretazione del brevetto, avv.prof. Lamberto Liuzzo (Studio Liuzzo)
I requisiti per il deposito della domanda, dott. Giulia Tagliafico (Sigma Tau)
La limitazione centralizzata del brevetto, dott. Olga Capasso (De Simone & Partners)

conclude
prof.avv. Paolo Spada, Studio Spada

venerdì 13 aprile 2007 – ore 14.30
Università di Roma 1 La Sapienza, piazza Delle Scienze,
Facoltà di chimica, aula piano terra

La responsabilita' oggettiva e lo svolgimento delle attivita' pericolose ai sensi dell'art. 2050 codice civile - privacy

La responsabilità oggettiva e lo svolgimento delle attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 codice civile, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali alla luce del decreto legislativo n. 196/2003

Dott. Giovanni Modesti[1]

SOMMARIO: PREMESSA. 1. L’ART. 2050 C.C. 2. LA CASISTICA GIURISPRUDENZIALE. 3. L’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 QUALE CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 2050 C.C. 3.1 LA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, TRA TITOLARE E RESPONSABILE. 3.2 ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA DERIVANTE DA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 4. L’AZIONE DI RISARCIMENTO

PREMESSA.

Mediante la previsione contenuta nell’art. 2050[2] cc il legislatore ha inteso consentire l’espletamento di talune attività che, benché siano ritenute pericolose, hanno una loro utilità sociale[3].
Tale atteggiamento deriva da una lunga elaborazione teorica[4] che brevemente riassumiamo. Nel secolo XIX la responsabilità civile extra contrattuale era limitata alle ipotesi di responsabilità per colpa, ciò a dire che l’obbligo di risarcimento del danno scattava solo a carico di chi avesse prodotto il danno in questione in maniera illecita. La responsabilità civile, secondo tale concezione, non poteva essere tirata in ballo quando il danno non fosse riconducibile alla colpa di altri.
Con la industrializzazione che prese piede a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, cominciarono ad essere svolte attività lavorative, nei più disparati campi, che per la loro specificità erano in grado di produrre situazioni di pericolo.
Pur in presenza di tali tipi di attività[5], attesa la loro valenza sociale, partendo da una loro liceità si è però stabilita una ipotesi di responsabilità scaturente, appunto, dallo svolgimento di attività di natura pericolosa.
Ci si accorse che non era possibile assicurare una copertura da rischi per tali attività ricorrendo alla impostazione tradizionale “nessuna responsabilità senza colpa” e ciò perché la colpa poteva essere stata cancellata dall’incidente stesso oppure poteva essere ricondotta all’opera di un singolo lavoratore non in grado di risarcire il danno o, altra ipotesi, la colpa non era riconducibile in maniera certa ad un soggetto o ad una singola fase di produzione.
Si tenga presente che allorché fu affrontato il problema del risarcimento delle vittime degli incidenti non era ancora in vigore una mutualità, né pubblica né tanto meno privata, per cui fu una via obbligata quella di prevedere una responsabilità civile...

Diritto & Diritti - rivista giuridica on line

15 marzo 2007

Progettoconciliamo.it - adr

Progetto CONCILIAMO è un’ iniziativa avviata con il supporto della Corte di Appello di Milano da alcuni soggetti istituzionali (i promotori) sensibili al tema della Conciliazione.

Il progetto intende agevolare a cittadini, imprese e professionisti la conoscenza e l’utilizzo della Conciliazione, così che si possa affermare anche in Italia questo strumento di gestione efficace delle controversie, già largamente praticato in altri sistemi giudiziari in Europa e nelle Americhe.

Come funziona

La procedura di sperimentazione proposta nel Progetto Conciliamo prevede la possibilità di ricorrere alla Conciliazione Stragiudiziale (rivolgendosi ad uno degli Organismi di Conciliazione aderenti al Progetto) sia prima di promuovere il giudizio, sia nel corso dello stesso nei seguenti modi:

Domanda diretta - la parte può rivolgersi direttamente (scarica modulo “Domanda diretta”) ad uno degli Organismi di Conciliazione, indicati sul modulo stesso, che si attiverà per contattare l’altra parte e verificarne la disponibilità a partecipare all’incontro.
Se la controparte aderisce, sarà l’Organismo ad organizzare l’incontro.

Domanda congiunta: in alternativa, la parte che intende avviare il procedimento di Conciliazione può compilare l’apposito modulo (scarica modulo ”Domanda congiunta ”) e trasmetterlo con raccomandata a/r, direttamente o con l’assistenza del legale, all’altra parte. Quest’ultima dovrà rispondere se aderisce o meno all’iniziativa, entro 15 giorni dal ricevimento. In caso di adesione, le parti si rivolgeranno ad uno degli Organismi di Conciliazione scelto di comune accordo dalla lista sottostante .

L’incontro di conciliazione può concludersi con il raggiungimento di un accordo o con il fallimento del tentativo.

Se la controparte non aderisce alla proposta o l’incontro di conciliazione fallisce è in ogni caso sempre possibile riproporre la conciliazione in un secondo momento, anche in corso di causa.

Il ruolo del Giudice assume in questo contesto particolare rilievo. Egli potrà infatti in ogni momento del giudizio suggerire alle parti il ricorso alla conciliazione.

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La conciliazione camerale e l'arbitrato societario - Filodiritto - adr

La conciliazione camerale e l'arbitrato societario

Dott.ssa Colombo Alessandra

Il Decreto Legislativo 5/2003 "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia...

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IL GARANTE PRIVACY DETTA LE REGOLE PER L'USO DEI DATI GENETICI A FINI DI CURA E RICERCA - privacy

IL GARANTE DETTA LE REGOLE PER L’USO DEI DATI GENETICI A FINI DI CURA E RICERCA
Consenso informato, misure di sicurezza, divieto di diffusione, conservazione a tempo dei dati

Consenso informato della persona, rigorose misure di sicurezza, divieto di diffusione e conservazione a tempo. Definite dal Garante per la privacy le regole per la raccolta e l’uso dei dati genetici a fini di ricerca e tutela della salute. A partire dal 1 aprile medici, in particolare genetisti, organismi sanitari, laboratori di genetica, istituti di ricerca, farmacisti dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell’autorizzazione generale, di cui è stato relatore Francesco Pizzetti.

Il provvedimento, la cui elaborazione ha comportato particolari approfondimenti in considerazione della complessità della materia, era atteso da tempo: la normativa sulla privacy prevede infatti che chi usa dati genetici possa farlo solo sulla base di un’ autorizzazione ad hoc del Garante, adottata sentito il Ministro della salute e il Consiglio superiore di sanità. Fino ad ora l’uso dei dati genetici era stato disciplinato in via transitoria nell’ambito delle prescrizioni generali impartite dall’Autorità per i dati di carattere sanitario.

L’autorizzazione fissa dunque per la prima volta in maniera specifica e sistematica i principi, i limiti e le garanzie in base ai quali dovranno d’ora in poi essere trattati questi delicatissimi dati personali, anche rispetto ad altri due importanti ambiti: la difesa di un diritto in sede giudiziaria e l’accertamento dei legami di consanguineità per il ricongiungimento familiare.

Queste in sintesi le regole principali fissate dal Garante.

Soggetti interessati: medici; organismi sanitari pubblici e privati; laboratori di genetica medica; farmacisti; enti ed istituti di ricerca; psicologi ed assistenti tecnici; difensori e, ai soli fini del ricongiungimentofamiliare, rappresentanze diplomatiche o consolari.

Modalità di raccolta e trattamento: devono essere predisposte misure specifiche per accertare in modo univoco l’identità del soggetto a cui viene prelevato il materiale genetico; i dati identificativi devono esseretenuti separati già al momento della raccolta.

Informativa: salvo che per i trattamenti effettuati da medici di famiglia, è necessario informare l’interessatosugli scopi perseguiti, sui risultati conseguibili, sul periodo di conservazione dei dati e dei campioni biologici.

Consenso: per trattare i dati genetici e utilizzare i campioni biologici è obbligatorio il consenso scritto dell’interessato; il consenso è revocabile in ogni momento.

Nascituri: il consenso per i test genetici relativi ai nascituri è espresso dalla madre e se l’esame può rivelarel’insorgenza di patologie del padre, anche da quest’ultimo.

Misure di sicurezza: i dati genetici e i campioni biologici contenuti nelle banche dati devono essere trattaticon tecniche di cifratura; i dati possono essere consultati solo mediante rigorosi sistemi di autenticazione;per l’acceso ai locali possono essere previsti anche dispositivi biometrici; per trasmettere i dati in formatoelettronico si deve usare la posta elettronica certificata.

Conservazione: i campioni biologici e i dati genetici non possono essere conservati per un periodo di temposuperiore a quello strettamente necessario per perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e utilizzati.

Diffusione: i dati genetici non possono essere diffusi. I risultati delle ricerche possono essere diffusi solo in forma aggregata.

Ribadito il divieto di usare dati genetici da parte del datore di lavoro e da parte delle assicurazioni.

L’autorizzazione del Garante, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha efficacia dal 1 aprile al 31 dicembre 2008. I soggetti che al momento della pubblicazione in G.U. non siano in regola con le prescrizioni contenute nell’autorizzazione potranno beneficiare di un periodo di cinque mesi per adeguarsi.

12 marzo 2007

La Negoziazione Vincente - manuale gratuito - libri

La Negoziazione Vincente
di Alessandro Allaria

Manuale Gratuito

Negoziazione: Tutti i giorni ci capita di negoziare anche quando non ce ne accorgiamo, con la propria moglie o marito su dove andare a cena e col figlio a che ora stabilire il rientro dalla discoteca.

Si tratta di uno strumento fondamentale per riuscire ad ottenere dagli altri ciò che vogliamo in tutti i campi della vita, dal lavoro, alla vita personale e sociale, quindi conoscerne le tecniche è fondamentale.

Ma “Il 68 % delle negoziazioni si conclude con un accordo meno che soddisfacente di quello che si sarebbe potuto raggiungere. Ciò è determinato da una preparazione insufficiente e dagli errori commessi dai negoziatori” ( Leigh Thompson), dove stà il problema?

Negoziare non è un modo per vincere o perdere, ma il successo richiede la conoscenza di come la pensano gli altri e quindi il rispetto e la comprensione degli loro punti di vista.

Contenuto del manuale:

I tre soggetti della Negoziazione

Negoziazione e Comunicazione

Gli errori psicologici

Gli ostacoli all'ascolto

I problemi durante una negoziazione

La preparazione della negoziazione

Come concludere una negoziazione

...e molto altro ancora!

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Breve esame della giurisprudenza della S.C. in materia grafologica - documenti

Breve esame della giurisprudenza della S.C. in materia grafologica

di Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it

La giurisprudenza della S.C., concorde nel ritenere che la grafia di un soggetto sia per sua natura elemento mutevole nel tempo:

«È noto, infatti, che uno stesso soggetto può variare la propria scrittura non solo col passare degli anni, ma nello stesso lasso di tempo – a seconda che attribuisca allo scritto maggiore o minore significato, o della persona cui è diretto, etc. – e, addirittura in uno stesso scritto. Al metodo calligrafico si è quindi sostituito quello grafonomico, che studia la grafia non solo nel suo aspetto obiettivo, cogliendone anche l'evoluzione, ma in relazione altresì alla specifica scrittura, individuandone difformità e somiglianze e, soprattutto, le caratteristiche distintive, idonee a farne stabilire la provenienza da un determinato soggetto (fattispecie relativa a falsità di un testamento olografo) (Cass. 29 novembre 1990, n. 15852).

Ancora, in Cassazione si è ritenuto che la perizia grafica, è elemento concorrente, solo unitamente ad altri, all’accertamento della falsità o meno di uno scritto, e ciò stante il carattere talvolta opinabile della grafologia:

«In tema di verifica dell’autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un’adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente (giustificazione cui è tenuto con riguardo ad ogni genere di consulenza, le cui conclusioni condivida o disattenda), ma anche che egli valuti l’autenticità della sottoscrizione dell’atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame. Per le stesse ragioni, la consulenza grafologica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell’autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice evitare di fare ricorso ad essa ove tale accertamento possa essere effettuato sulla base degli elementi acquisiti o mediante l’espletamento di altri mezzi istruttori» (Cass. 28 aprile 2005, n. 8881);

«Nell’accertamento dell’autenticità di un determinato scritto il giudice di merito non deve trascurare nessun elemento in suo possesso, che, con gli altri, consenta di pervenire a quella conclusione o di escluderla. La perizia grafica costituisce solo uno degli elementi da valutare, insieme con gli altri, a tale fine (fattispecie in tema di testamento olografo)» (Cass. n. 15852/1990, cit.).

Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it

Copyleft: SIAE riconosce diffusione musicale pubblica senza compenso - diritto d'autore

All'interno di una gelateria e' presente uno spazio multimediale attraverso cui vengono diffuse opere audio, visive e letterarie rilasciate con licenze copyleft

Copyleft: SIAE riconosce diffusione musicale pubblica senza compenso

Fonte: www.studiocelentano.it

08 marzo 2007

Centro Servizi Professionali - link

Centro Servizi Professionali

Il Centro nasce dall'idea e dal bisogno di poter offrire all'Impresa, alla Pubblica Amministrazione ed ai Professionisti, strumenti per innovare e migliorare, direttamente o indirettamente, la gestione delle conoscenze in settori contigui che spaziano da quello legale a quello tecnico e informatico, supportando le risorse umane e ottimizzando quelle economiche.

Le peculiarità dell'information society suggeriscono competenze specifiche in aree ristrette, al fine di individuare prontamente l'Informazione rilevante, trasferire capacità, elaborare e costruire Soluzioni efficienti per nuove abilità. Per questio abbiamo creato un network di consulenti e professionisti specializzati che siano in grado di informare e formare con metodologie e strumenti innovativi.

Vogliamo offrire soluzioni che consentano di implementare la competitività e la qualità dei servizi attraverso un efficiente knowledge management.

http://www.serviziprofessionali.org/

07 marzo 2007

Seminario di specializzazione "Privacy per professionisti e aziende: istruzioni per l'uso" - Sabato 10 marzo - Lecce - eventi

Seminario di specializzazione - "Privacy per professionisti e aziende: istruzioni per l'uso"- Sabato 10 marzo, ore 9,00 - Lecce – Professionisti e Aziende

SCiNT InForm è lieta di segnalare il seminario di specializzazione in materia di Privacy, dal titolo "Privacy per professionisti e aziende: istruzioni per l'uso".

L'iniziativa, organizzata in seno alle attività di SCINT InForm - canale Alta Formazione del Centro Studi&Ricerche SCiNT - mira a fornire consigli pratici a coloro che, per motivi professionali, aziendali o istituzionali, svolgono attività di trattamento di dati, agevolandone così la gestione quotidiana. Il seminario di svolgerà sabato 10 marzo a Lecce, in Via Principi di Savoia, n. 4 (sede SCiNT InForm-Servizi Italia), e prevede il rilascio di un Attestato di Partecipazione.

Anche se la legge sulla Privacy è ampiamente pubblicizzata, pochi sono coloro che veramente ne conoscono i contenuti e i numerosi documenti obbligatori, ad essa correlati. In particolare, come dovrebbe oramai essere noto a tutti, entro il 31 marzo 2007 si dovrà procedere all'aggiornamento obbligatorio del DPS ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali". La giornata di lavoro è finalizzata a fornire un reale e concreto approfondimento per l'acquisizione delle tecniche in materia di privacy, fornendo inoltre tutti gli strumenti necessari per redigere il DPS e gli altri documenti per la normativa sulla protezione dei dati personali

Per Informazioni www.scint.it/altaformazione. Per le iscrizioni si prega inviare un'email all'indirizzo: inform@scint.it o un fax al n. 0832/ 25.60.65

05 marzo 2007

Contratti di credito al consumo. Rapporti tra il contratto di vendita di autoveicolo ed il contratto di finanziamento - consumatori

"Sentenza tribunale Castellammare di Stabia n.148/06 : Contratti di credito al consumo.Rapporti tra il contratto di vendita di autoveicolo ed il contratto di finanziamento. Sussistenza di collegamento funzionale tra i due contratti. Rilevanza ed applicazione alla fattispecie della categoria giuridica della presupposizione. Risoluzione del contratto e restituzione dell\'acconto versato (a cura di Luigi Vingiani).

Si segnala all'attenzione dei lettori una recente sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di C.mare di Stabia in tema di contratto di vendita di autoveicolo , di contratto di finanziamento e del rapporto che intercorre tra i due citati contratti.

In particolare in tale brillante decisione il giudice, dr. Giovanni Caparco, con motivazione ampia articolata e pienamente condivisibile, sottolinea come, negli ultimi anni, il contratto di credito al consumo sia diventata la forma di finanziamento più usata per soddisfare la domanda di beni, soprattutto “durevoli”, proveniente dai consumatori. La posticipazione del pagamento rispetto al momento di godimento del bene è il motivo principale per cui tale contratto, ha raggiunto nel nostro Paese dimensioni considerevoli. Si conviene tra i diversi interessati che un soggetto trasferisca ad un altro un bene e che questi gli corrisponda una somma di denaro; che un terzo anticipi all’acquirente una somma di denaro che gli sarà restituita maggiorata di una remunerazione; che la somma sia impiegata per adempiere l’obbligo di pagare il prezzo per l’acquisto del bene" ...

Diritto & Diritti - rivista giuridica on line

Celebrazione congiunta International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber e Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano

Celebrazione congiunta dell'accordo di collaborazione stipulato nel 2005 tra International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber (VIAC) e Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

Milano - Via Meravigli 9/b - Sala Consiglio

Mercoledì 21 marzo 2006 h. 17.00 - 18.30

Programma


Camera Arbitrale ***

LAVORO: LE LINEE GUIDA DEL GARANTE PER POSTA ELETTRONICA E INTERNET - privacy

LAVORO: LE LINEE GUIDA DEL GARANTE PER POSTA ELETTRONICA E INTERNET
Le regole aziendali, il doppio indirizzo e-mail, il fiduciario, i siti non accessibili

I datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare la posta elettronica e la
navigazione in Internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali. Spetta al datore di lavoro definire
le modalità d’uso di tali strumenti ma tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in
tema di relazioni sindacali.

Il Garante privacy, con un provvedimento generale che sarà pubblicato sulla “Gazzetta
Ufficiale”, fornisce concrete indicazioni in ordine all’uso dei computer sul luogo di lavoro. “La
questione è particolarmente delicata – afferma il relatore Mauro Paissan – perché dall’analisi dei siti
web visitati si possono trarre informazioni anche sensibili sui dipendenti e i messaggi di posta
elettronica possono avere contenuti a carattere privato. Occorre prevenire usi arbitrari degli
strumenti informatici aziendali e la lesione della riservatezza dei lavoratori”.

L’Autorità prescrive innanzitutto ai datori di lavoro di informare con chiarezza e in modo
dettagliato i lavoratori sulle modalità di utilizzo di Internet e della posta elettronica e sulla
possibilità che vengano effettuati controlli. Il Garante vieta poi la lettura e la registrazione
sistematica delle e-mail così come il monitoraggio sistematico delle pagine web visualizzate dal
lavoratore, perché ciò realizzerebbe un controllo a distanza dell’attività lavorativa vietato dallo
Statuto dei lavoratori. Viene inoltre indicata tutta una serie di misure tecnologiche e organizzative
per prevenire la possibilità, prevista solo in casi limitatissimi, dell’analisi del contenuto della
navigazione in Internet e dell’apertura di alcuni messaggi di posta elettronica contenenti dati
necessari all’azienda.

Il provvedimento raccomanda l’adozione da parte delle aziende di un disciplinare interno,
definito coinvolgendo anche le rappresentanze sindacali, nel quale siano chiaramente indicate le
regole per l’uso di Internet e della posta elettronica.

Il datore di lavoro è inoltre chiamato ad adottare ogni misura in grado di prevenire il
rischio di utilizzi impropri, così da ridurre controlli successivi sui lavoratori. Per quanto riguarda
Internet è opportuno ad esempio:

- individuare preventivamente i siti considerati correlati o meno con la prestazione
lavorativa;
- utilizzare filtri che prevengano determinate operazioni, quali l’accesso a siti inseriti in
una sorta di black list o il download di file musicali o multimediali.

Per quanto riguarda la posta elettronica, è opportuno che l’azienda:
-renda disponibili anche indirizzi condivisi tra più lavoratori (info@ente.it;
urp@ente.it; ufficioreclami@ente.it), rendendo così chiara la natura non privata della
corrispondenza;
-valuti la possibilità di attribuire al lavoratore un altro indirizzo (oltre quello di lavoro), destinato ad un uso personale;
-preveda, in caso di assenza del lavoratore, messaggi di risposta automatica con le
coordinate di altri lavoratori cui rivolgersi;
-metta in grado il dipendente di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il
contenuto dei messaggi a lui indirizzati e a inoltrare al titolare quelli ritenuti rilevanti per
l’ufficio, ciò in caso di assenza prolungata o non prevista del lavoratore interessato e di
improrogabili necessità legate all’attività lavorativa.

Qualora queste misure preventive non fossero sufficienti a evitare comportamenti
anomali, gli eventuali controlli da parte del datore di lavoro devono essere effettuati con
gradualità. In prima battuta si dovranno effettuare verifiche di reparto, di ufficio, di gruppo di
lavoro, in modo da individuare l’area da richiamare all’osservanza delle regole. Solo
successivamente, ripetendosi l’anomalia, si potrebbe passare a controlli su base individuale.

Il Garante ha chiesto infine particolari misure di tutela in quelle realtà lavorative dove
debba essere rispettato il segreto professionale garantito ad alcune categorie, come ad esempio
i giornalisti.

Roma, 5 marzo 2007

Il diritto d'autore tra presente e futuro - convegno AGAT - Torino - 19/03/2007 - eventi

AGAT
CONVEGNO DIRITTO D’AUTORE
Il diritto d’autore tra presente e futuro
19 marzo 2007

PALAZZO DI GIUSTIZIA “BRUNO CACCIA”
C.so Vittorio Emanuele II, 130 - Torino
Maxi Aula 2

15.00 Saluti
Avv. Stefano Altara – Presidente AGAT
Moderatore
Avv. Enrico Tardy – Segretario AGAT
15.10 Relazioni
Avv. Marco Venturello
La protezione del software: aspetti giuridici
Avv. Massimo Sterpi – Avv. Luca
Ghedina
La protezione del software: aspetti pratici
Avv. Carlo Blengino
Le violazioni informatiche dei diritti d’autore
nell’attuale sistema sanzionatorio penale
COFFEE BREAK
Avv. Alberto Vercelli
Fattispecie, responsabilità penali e criteri
di valutazione degli illeciti penali in materia
di diritto d’autore
Avv. Massimo Travostino
La tutela delle opere dell’ingegno nell’ambiente
digitale
Avv. Marco Ciurcina
Le licenze libere di opere dell’ingegno
18,30
Conclusioni

Informazioni
La partecipazione al convegno è gratuita.
L’ingresso all’Aula è consentito sino ad esaurimento
dei posti.
Per informazioni:
Avv. Tardy - segreteria AGAT
Tel. 011 5069016

01 marzo 2007

Ultimi link appuntati su del.icio.us

Ultimi link appuntati su del.icio.us

korealaw.com

Posted: 22 Feb 2007 03:06 AM CST

Consigli per difendersi dal phishing da Poste.it

Posted: 21 Feb 2007 08:57 AM CST



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Telefonate di disturbo: linea dura del Garante - privacy

Telefonate di disturbo: linea dura del Garante

Applicazione di sanzioni amministrative, ulteriori ispezioni e, nei casi più gravi, divieto del trattamento dei dati personali. Sono queste le misure che il Garante attiverà nei confronti dei gestori telefonici e di aziende private per tutelare gli utenti dalle continue telefonate di disturbo.

Restano purtroppo numerosi i cittadini che si rivolgono al Garante per lamentare l'offerta di servizi e prodotti prevalentemente da parte di società telefoniche (linee veloci Internet, segreterie telefoniche, tariffe particolari, instradamento automatico della linea verso altro operatore), o che protestano per i continui disturbi arrecati alla loro vita privata da call center che li contattano, spesso negli orari meno opportuni, per proporre offerte commerciali.

Dopo una serie di interventi e l'indicazione delle regole per i nuovi elenchi telefonici, per arginare il fenomeno il Garante ha da ultimo adottato, nel marzo di quest'anno, un provvedimento a carattere generale con il quale ha prescritto ai gestori telefonici di attuare, entro maggio, specifiche misure per contrastare prassi illegittime come appunto l'attivazione di contratti, schede o servizi telefonici non richiesti dagli utenti e per evitare le telefonate di disturbo.

In particolare, veniva stabilito che i gestori telefonici e call center devono contattare persone solo se queste hanno manifestato un preventivo consenso a ricevere chiamate e comunicazioni promozionali (consenso indicato da appositi simboli sugli elenchi telefonici); devono sempre spiegare agli interessati da dove sono stati estratti i dati personali che li riguardano; devono rispettare la volontà degli utenti di non essere più disturbati con offerte promozionali. Gli utenti possono comunque esigere di far cancellare i loro dati dal data base del call center nel quale siano stati indebitamente inseriti.

Sulla base delle segnalazioni pervenute, ma anche del monitoraggio effettuato dalla stessa Autorità in questi mesi, non risulta tuttavia che il fenomeno si sia significativamente ridotto.

Il Garante ha perciò deciso una articolata serie di nuovi interventi. Innanzitutto proseguirà sulla strada delle sanzioni amministrative nei casi di violazione, dopo le 20 sanzioni applicate di recente. Avvierà poi, in collaborazione con la Guardia di Finanza, accertamenti ispettivi. E, nei casi in cui emergesse che società telefoniche e call center raccolgono dati in violazione delle norme o contattano utenti in modo illecito (specie quando sia stata registrata la loro volontà di non esser più disturbati), l'Autorità adotterà anche provvedimenti di divieto del trattamento dei dati.

Il Garante si è riservato, infine, eventuali altre iniziative riguardo le regole alle quali devono sottostare i call center affinché i diritti dei cittadini vengano pienamente rispettati.

Fonte: www.garanteprivacy.it

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