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26 febbraio 2007
CONCILIAZIONE: ISTRUZIONI PER L'USO - Milano, marzo 2007 - eventi
CONCILIAZIONE: ISTRUZIONI PER L’USO
Prime 3 edizioni del SEMINARIO INFORMATIVO sullo strumento che cambia il modo di gestire le controversie
Milano 7 - 12 - 19 marzo 2007
Via Meravigli, 9/b h.14,30 - h.16,30
14,30 conciliazione: che cos’è e perchè utilizzarla
15,00 testimonianza di un conciliatore
15,30 presentazione del Progetto Conciliamo
16,00 domande e risposte
Interverranno:Marcello Marinari, Consigliere della Corte d’Appello di Milano, Presidente del Comitato delle Istituzioni per lo Sviluppo della Conciliazione,Edoardo Boccalini, Istituto Nazionale Tributaristi,Adriano Carena, Camera di Conciliazione dei Dottori Commercialisti di Milano,Giovanni Nicola Giudice, Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di MilanoPaola Ventura, conciliatore, Ordine degli Avvocati di Milano
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Volantino incontri marzo 2007 (127 Kb - PDF)
progettoconciliamo.it_news
Prime 3 edizioni del SEMINARIO INFORMATIVO sullo strumento che cambia il modo di gestire le controversie
Milano 7 - 12 - 19 marzo 2007
Via Meravigli, 9/b h.14,30 - h.16,30
14,30 conciliazione: che cos’è e perchè utilizzarla
15,00 testimonianza di un conciliatore
15,30 presentazione del Progetto Conciliamo
16,00 domande e risposte
Interverranno:Marcello Marinari, Consigliere della Corte d’Appello di Milano, Presidente del Comitato delle Istituzioni per lo Sviluppo della Conciliazione,Edoardo Boccalini, Istituto Nazionale Tributaristi,Adriano Carena, Camera di Conciliazione dei Dottori Commercialisti di Milano,Giovanni Nicola Giudice, Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di MilanoPaola Ventura, conciliatore, Ordine degli Avvocati di Milano
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INTERCETTAZIONI TELEFONICHE LEGALI: IL GARANTE BLOCCA GESTORE - privacy
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE LEGALI: IL GARANTE BLOCCA GESTORE
TELEFONICO
Il Garante Privacy ha disposto nei confronti della società Eutelia il blocco della trasmissione
dei dati personali da e verso gli uffici giudiziari con strumenti di comunicazione non idonei. La
società telefonica non è risultata in regola con le misure richieste dall'Autorità ai gestori telefonici
per poter comunicare con adeguata sicurezza i dati personali relativi alle intercettazioni effettuate su
mandato della magistratura.
Nel dicembre 2005 il Garante aveva dato centottanta giorni di tempo ai gestori telefonici per
adeguarsi a rigorose misure a protezione dei dati trattati. Il termine era poi slittato di altri novanta
giorni per consentire ai gestori di ultimare l'adeguamento alle prescrizioni senza pregiudicare le
attività di intercettazione in corso.
Ciò nonostante, anche sulla base della documentazione inviata dalla stessa società, Eutelia
non risulta aver adottato alcune delle misure prescritte dal Garante. In particolare, non ha approntato
sistemi di posta elettronica certificata (PEC) o altri sistemi sicuri di comunicazione, mantenendo la
prassi di ricevere richieste e inviare i dati tramite fax, modalità non ritenute più conformi agli
standard di sicurezza più elevati richiesti per i flussi informativi con l'autorità giudiziaria.
Eutelia non potrà dunque ricevere o comunicare via fax i dati anche di traffico relativi alle
intercettazioni effettuate o da effettuare per conto della magistratura, né potrà utilizzare le e-mail
finché non si doterà, per questi sistemi di comunicazione elettronica, di modalità più sicure, ferma
restando la possibile ricezione e consegna manuale dei documenti.
Il Garante comunque sta effettuando controlli sul rispetto da parte di tutti i gestori delle
prescrizioni impartite per lo svolgimento delle intercettazioni telefoniche, monitorando l'adozione
delle misure anche da parte degli uffici giudiziari e riservandosi la possibilità di elevare
ulteriormente i livelli di sicurezza.
www.garanteprivacy.it
TELEFONICO
Il Garante Privacy ha disposto nei confronti della società Eutelia il blocco della trasmissione
dei dati personali da e verso gli uffici giudiziari con strumenti di comunicazione non idonei. La
società telefonica non è risultata in regola con le misure richieste dall'Autorità ai gestori telefonici
per poter comunicare con adeguata sicurezza i dati personali relativi alle intercettazioni effettuate su
mandato della magistratura.
Nel dicembre 2005 il Garante aveva dato centottanta giorni di tempo ai gestori telefonici per
adeguarsi a rigorose misure a protezione dei dati trattati. Il termine era poi slittato di altri novanta
giorni per consentire ai gestori di ultimare l'adeguamento alle prescrizioni senza pregiudicare le
attività di intercettazione in corso.
Ciò nonostante, anche sulla base della documentazione inviata dalla stessa società, Eutelia
non risulta aver adottato alcune delle misure prescritte dal Garante. In particolare, non ha approntato
sistemi di posta elettronica certificata (PEC) o altri sistemi sicuri di comunicazione, mantenendo la
prassi di ricevere richieste e inviare i dati tramite fax, modalità non ritenute più conformi agli
standard di sicurezza più elevati richiesti per i flussi informativi con l'autorità giudiziaria.
Eutelia non potrà dunque ricevere o comunicare via fax i dati anche di traffico relativi alle
intercettazioni effettuate o da effettuare per conto della magistratura, né potrà utilizzare le e-mail
finché non si doterà, per questi sistemi di comunicazione elettronica, di modalità più sicure, ferma
restando la possibile ricezione e consegna manuale dei documenti.
Il Garante comunque sta effettuando controlli sul rispetto da parte di tutti i gestori delle
prescrizioni impartite per lo svolgimento delle intercettazioni telefoniche, monitorando l'adozione
delle misure anche da parte degli uffici giudiziari e riservandosi la possibilità di elevare
ulteriormente i livelli di sicurezza.
www.garanteprivacy.it
Seminario di studio "Il nuovo Tfr" - Salerno - 2/03/2007 - eventi
_2 marzo 2007 Tribunale di Salerno
Seminario di studio
Il nuovo Tfr
Direzione scientifica a cura dell’avv. Luigi Viola
Presenta l’iniziativa l’avv. Americo Montera
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno
RELATORI
Doriana Cosenza, esperto di diritto del lavoro, di diritto sindacale e della previdenza sociale.
Laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Teramo.
Ha conseguito la specializzazione in “Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale” presso l’Università degli Studi di Teramo.
Ha partecipato al corso di perfezionamento in “Legislazione del lavoro e delle relazioni sindacali” presso l’Associazione Bancaria Italiana di Milano ed ha frequentato il master in “Diritto e Processo del lavoro” presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
È cultore della materia “Diritto del lavoro e diritto sindacale” all’Università degli Studi di Teramo e svolge attività di collaborazione alla cattedra di diritto del lavoro al Corso di Laurea in Consulente del Lavoro. Avvocato giuslavorista e civilista.
Rocchina Staiano, Avvocato dell’Adiconsum, della Cassa Edile e della Filca-Cisl di Salerno, Dottore di ricerca dell’Università di Salerno e Responsabile Sportello Mobbing Cisl di Salerno. Autrice di numerose pubblicazioni (tra le ultime: “Mobbing: viaggio nei meandri di un fenomeno in crescita”, Salerno, 2004; “Il mobbing e la P.A.”, (a cura di A. De Stefano); “Nella P.A. che cambia…”, Napoli, 2005; “I diritti dei lavoratori negli appalti”, Filca-Cisl, Roma, 2005) e di contributi in riviste (ad esempio: “Consulenza Lavoro & Previdenza”, “Diritto delle Relazioni Industriali”, “Diritto del Mercato del Lavoro”, ecc.), anche telematiche (www.lavoroprevidenza.com, www.personaedanno.it, www.diritto.it, www.altalex.com, ecc.) e nel giornale “Concertando”.
PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO DI STUDIO
Conto alla rovescia per l’appuntamento con la previdenza complementare.
Dal 1° gennaio 2007 partirà la c.d. “riforma della previdenza integrativa”.
Infatti, nella Legge Finanziaria per il 2007 è previsto l’anticipo di un anno dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005 che riscrive le regole sulle pensioni complementari.
Agli interessati, lavoratori ed imprese in primis, non è dato aspettare quella data per porsi qualche domanda e per ricercare le risposte adeguate al proprio caso.
Questa volta la riforma mette le mani direttamente nelle tasche dei lavoratori e delle imprese e si preoccupa prevalentemente del trattamento di fine rapporto (il Tfr).
Tanto è che dal Tfr la riforma conta di ricavare un’iniezione di risorse finanziarie tali da far finalmente decollare il pilastro previdenziale integrativo e la posta in gioco è molto alta: si consideri che annualmente il Tfr maturato da oltre 10.500 milioni di lavoratori ammonta a più di 15 miliardi di euro ed è accantonato in 4.206 milioni di imprese.
Dal 1° gennaio le cose non staranno più così. Diverse saranno le novità.
Cosa accadrà ai trattamenti di fine rapporto accumulati dai lavoratori? E di quelli maturandi?
Quali saranno i vantaggi e gli svantaggi per lavoratori ed imprese?
Come opererà la regola del silenzio assenso? Entro quando bisognerà operare una scelta? Cosa accadrà se non si sceglie?
Cosa cambierà per le imprese con più di 50 dipendenti? E per quelle con meno di 50 dipendenti?
Lo scopo di queste giornate di studio è di aiutare gli operatori del settore ad aver chiaro cosa cambierà in concreto e dare risposte alle diverse domande che si pongono in tema di trattamento di fine rapporto.
Programma (15.30-19.30)
Il seminario verterà sui seguenti argomenti:
- dall’indennità di anzianità al trattamento di fine rapporto;
- il trattamento di fine rapporto: profili generali;
- il trattamento di fine rapporto: profili pratici;
- la riforma del trattamento di fine rapporto: la previdenza complementare;
- trattamento di fine rapporto e fondi pensione.
Se desidera che nel corso dell’incontro vengano approfonditi uno o più argomenti in modo particolare, la invitiamo a segnalarcelo tramite e-mail all’indirizzo gloria@halleyeditrice.it. Le proposte più ricorrenti per-venuteci saranno prese in considerazione nell’elaborazione del programma definitivo.
A CHI E’ RIVOLTO
Avvocati e praticanti avvocati, imprenditori, datori di lavoro, aziende, ma l’argomento può interessare un pubblico eterogeneo, quindi anche il comune cittadino.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di euro 155,00 (+ IVA 20% se dovuta), e comprende:
- partecipazione alla giornata di studio;
- 1 copia del volume Il nuovo Tfr, di Doriana Cosenza, edito da Halley Editrice;
- abbonamento annuale alla rivista Il nuovo Diritto gratuito per i primi 3 iscritti, e con uno sconto del 30% per gli iscritti successivi.
Il numero dei posti è limitato. Verrà inoltre rilasciato un attestato di partecipazione.
Visitate il sito della Halley Editrice, sezione "Convegni" per reperire informazioni sempre aggiornate in merito a questa e ad altre iniziative.
HALLEY EDITRICE SRL - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
tel. 0737.787225 fax. 0737.787963
http://www.halleyeditrice.it/
http://www.halleyconsulenza.it/
halleyeditrice@halleyeditrice.it
gloria@halleyeditrice.it
Seminario di studio
Il nuovo Tfr
Direzione scientifica a cura dell’avv. Luigi Viola
Presenta l’iniziativa l’avv. Americo Montera
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno
RELATORI
Doriana Cosenza, esperto di diritto del lavoro, di diritto sindacale e della previdenza sociale.
Laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Teramo.
Ha conseguito la specializzazione in “Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale” presso l’Università degli Studi di Teramo.
Ha partecipato al corso di perfezionamento in “Legislazione del lavoro e delle relazioni sindacali” presso l’Associazione Bancaria Italiana di Milano ed ha frequentato il master in “Diritto e Processo del lavoro” presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
È cultore della materia “Diritto del lavoro e diritto sindacale” all’Università degli Studi di Teramo e svolge attività di collaborazione alla cattedra di diritto del lavoro al Corso di Laurea in Consulente del Lavoro. Avvocato giuslavorista e civilista.
Rocchina Staiano, Avvocato dell’Adiconsum, della Cassa Edile e della Filca-Cisl di Salerno, Dottore di ricerca dell’Università di Salerno e Responsabile Sportello Mobbing Cisl di Salerno. Autrice di numerose pubblicazioni (tra le ultime: “Mobbing: viaggio nei meandri di un fenomeno in crescita”, Salerno, 2004; “Il mobbing e la P.A.”, (a cura di A. De Stefano); “Nella P.A. che cambia…”, Napoli, 2005; “I diritti dei lavoratori negli appalti”, Filca-Cisl, Roma, 2005) e di contributi in riviste (ad esempio: “Consulenza Lavoro & Previdenza”, “Diritto delle Relazioni Industriali”, “Diritto del Mercato del Lavoro”, ecc.), anche telematiche (www.lavoroprevidenza.com, www.personaedanno.it, www.diritto.it, www.altalex.com, ecc.) e nel giornale “Concertando”.
PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO DI STUDIO
Conto alla rovescia per l’appuntamento con la previdenza complementare.
Dal 1° gennaio 2007 partirà la c.d. “riforma della previdenza integrativa”.
Infatti, nella Legge Finanziaria per il 2007 è previsto l’anticipo di un anno dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005 che riscrive le regole sulle pensioni complementari.
Agli interessati, lavoratori ed imprese in primis, non è dato aspettare quella data per porsi qualche domanda e per ricercare le risposte adeguate al proprio caso.
Questa volta la riforma mette le mani direttamente nelle tasche dei lavoratori e delle imprese e si preoccupa prevalentemente del trattamento di fine rapporto (il Tfr).
Tanto è che dal Tfr la riforma conta di ricavare un’iniezione di risorse finanziarie tali da far finalmente decollare il pilastro previdenziale integrativo e la posta in gioco è molto alta: si consideri che annualmente il Tfr maturato da oltre 10.500 milioni di lavoratori ammonta a più di 15 miliardi di euro ed è accantonato in 4.206 milioni di imprese.
Dal 1° gennaio le cose non staranno più così. Diverse saranno le novità.
Cosa accadrà ai trattamenti di fine rapporto accumulati dai lavoratori? E di quelli maturandi?
Quali saranno i vantaggi e gli svantaggi per lavoratori ed imprese?
Come opererà la regola del silenzio assenso? Entro quando bisognerà operare una scelta? Cosa accadrà se non si sceglie?
Cosa cambierà per le imprese con più di 50 dipendenti? E per quelle con meno di 50 dipendenti?
Lo scopo di queste giornate di studio è di aiutare gli operatori del settore ad aver chiaro cosa cambierà in concreto e dare risposte alle diverse domande che si pongono in tema di trattamento di fine rapporto.
Programma (15.30-19.30)
Il seminario verterà sui seguenti argomenti:
- dall’indennità di anzianità al trattamento di fine rapporto;
- il trattamento di fine rapporto: profili generali;
- il trattamento di fine rapporto: profili pratici;
- la riforma del trattamento di fine rapporto: la previdenza complementare;
- trattamento di fine rapporto e fondi pensione.
Se desidera che nel corso dell’incontro vengano approfonditi uno o più argomenti in modo particolare, la invitiamo a segnalarcelo tramite e-mail all’indirizzo gloria@halleyeditrice.it. Le proposte più ricorrenti per-venuteci saranno prese in considerazione nell’elaborazione del programma definitivo.
A CHI E’ RIVOLTO
Avvocati e praticanti avvocati, imprenditori, datori di lavoro, aziende, ma l’argomento può interessare un pubblico eterogeneo, quindi anche il comune cittadino.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di euro 155,00 (+ IVA 20% se dovuta), e comprende:
- partecipazione alla giornata di studio;
- 1 copia del volume Il nuovo Tfr, di Doriana Cosenza, edito da Halley Editrice;
- abbonamento annuale alla rivista Il nuovo Diritto gratuito per i primi 3 iscritti, e con uno sconto del 30% per gli iscritti successivi.
Il numero dei posti è limitato. Verrà inoltre rilasciato un attestato di partecipazione.
Visitate il sito della Halley Editrice, sezione "Convegni" per reperire informazioni sempre aggiornate in merito a questa e ad altre iniziative.
HALLEY EDITRICE SRL - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
tel. 0737.787225 fax. 0737.787963
http://www.halleyeditrice.it/
http://www.halleyconsulenza.it/
halleyeditrice@halleyeditrice.it
gloria@halleyeditrice.it
22 febbraio 2007
A proposito dell'istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive e di risarcimento di danni... - documenti
A proposito dell’istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive e di risarcimento di danni ai sensi e per gli effetti dell’art. 89, comma 2, c.p.c. e della responsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c.
di Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 89, comma 2, c.p.c. (in riferimento al comma 1 del medesimo articolo), è formulabile da un soggetto del processo al giudice civile apposita istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive adoperate da una parte del giudizio nei suoi confronti.
In conseguenza, il richiedente, può, inoltre, unitamente alla sentenza che decide la causa, formulare l’assegnazione, con valutazione equitativa, di una somma a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, patito.
Ratio della norma è quella di evitare, nel linguaggio processuale, locuzioni non aventi apporto utile all’oggetto di una controversia, le quali, lungi dall’articolare una risposta ai fatti narrati nei libelli di causa – coessenziale ad una costituzione in giudizio – finirebbero, in modo gratuito ed assolutamente ultroneo, per dar voce al vicendevole malanimo dei litiganti.
In tema, la giurisprudenza è assolutamente univoca nel configurare violazione dell’art. 89 c.p.c. tutte le volte che le locuzioni adoperate non riguardino o travalichino le esigenze difensive di un determinato processo, avuto riguardo all’oggetto di esso, sì da additare un intento dello scrivente meramente offensivo:
«A norma dell’art. 89 c.p.c. l’offesa all’onore ed al decoro comporta, indipendentemente dalla possibilità o meno della cancellazione delle frasi offensive contenute negli atti difensivi, l’obbligo del risarcimento del danno non solo nell’ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l’esercizio della difesa, ma anche nell’ipotesi che esse si presentino come eccedenti le esigenze difensive; l’apprezzamento dell’avvenuto superamento dei limiti di correttezza e civile convivenza entro cui va contenuta l’esplicazione della difesa integra, peraltro, esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato» (Cass. 22 febbraio 1992, n. 2188; conf., ex plurimis, Cons. Stato, 6 maggio 2002, n. 2385).
Non dissimile da quello appena trattato è il tema della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in ordine al quale si legga il seguente pronunciato:
«Il carattere temerario della lite, che costituisce l’indefettibile condizione perché possa configurarsi la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., va ravvisato nelle ipotesi in cui una parte abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, dovendosi riconoscere siffatti stati psicologici quando la parte abbia agito o resistito nella coscienza dell’infondatezza della domanda o delle tesi difensive sostenute, ovvero nel difetto dell’ordinaria diligenza nell’acquisizione di detta consapevolezza» (in tal senso, espressamente Cons. Stato, 25 febbraio 2003, n. 1026; conff., Cass. civ., 21 luglio 2000, n. 9579; id., sez. lav., 16 febbraio 1998, n. 1619; tra la giurisprudenza di merito, Trib. di Rimini, 2 aprile 1998, Trib. di Roma, 9 ottobre 1996).
Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it
di Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 89, comma 2, c.p.c. (in riferimento al comma 1 del medesimo articolo), è formulabile da un soggetto del processo al giudice civile apposita istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive adoperate da una parte del giudizio nei suoi confronti.
In conseguenza, il richiedente, può, inoltre, unitamente alla sentenza che decide la causa, formulare l’assegnazione, con valutazione equitativa, di una somma a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, patito.
Ratio della norma è quella di evitare, nel linguaggio processuale, locuzioni non aventi apporto utile all’oggetto di una controversia, le quali, lungi dall’articolare una risposta ai fatti narrati nei libelli di causa – coessenziale ad una costituzione in giudizio – finirebbero, in modo gratuito ed assolutamente ultroneo, per dar voce al vicendevole malanimo dei litiganti.
In tema, la giurisprudenza è assolutamente univoca nel configurare violazione dell’art. 89 c.p.c. tutte le volte che le locuzioni adoperate non riguardino o travalichino le esigenze difensive di un determinato processo, avuto riguardo all’oggetto di esso, sì da additare un intento dello scrivente meramente offensivo:
«A norma dell’art. 89 c.p.c. l’offesa all’onore ed al decoro comporta, indipendentemente dalla possibilità o meno della cancellazione delle frasi offensive contenute negli atti difensivi, l’obbligo del risarcimento del danno non solo nell’ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l’esercizio della difesa, ma anche nell’ipotesi che esse si presentino come eccedenti le esigenze difensive; l’apprezzamento dell’avvenuto superamento dei limiti di correttezza e civile convivenza entro cui va contenuta l’esplicazione della difesa integra, peraltro, esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato» (Cass. 22 febbraio 1992, n. 2188; conf., ex plurimis, Cons. Stato, 6 maggio 2002, n. 2385).
Non dissimile da quello appena trattato è il tema della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in ordine al quale si legga il seguente pronunciato:
«Il carattere temerario della lite, che costituisce l’indefettibile condizione perché possa configurarsi la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., va ravvisato nelle ipotesi in cui una parte abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, dovendosi riconoscere siffatti stati psicologici quando la parte abbia agito o resistito nella coscienza dell’infondatezza della domanda o delle tesi difensive sostenute, ovvero nel difetto dell’ordinaria diligenza nell’acquisizione di detta consapevolezza» (in tal senso, espressamente Cons. Stato, 25 febbraio 2003, n. 1026; conff., Cass. civ., 21 luglio 2000, n. 9579; id., sez. lav., 16 febbraio 1998, n. 1619; tra la giurisprudenza di merito, Trib. di Rimini, 2 aprile 1998, Trib. di Roma, 9 ottobre 1996).
Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it
Affarilegali.net - Il Portale Giuridico Italo-Tedesco - link
Affarilegali.net
il Portale Giuridico Italo-Tedesco
a cura dell' Avv. Danilo Santin, Tübingen (Germania)
Lo Studio
il Portale Giuridico Italo-Tedesco
a cura dell' Avv. Danilo Santin, Tübingen (Germania)
Lo Studio
MAMME E NEONATI "SCHEDATI" PER PROMUOVERE RIVISTE E PRODOTTI - privacy
MAMME E NEONATI “SCHEDATI” PER PROMUOVERE RIVISTE E PRODOTTI
Il Garante ha vietato ad una casa editrice di proseguire la “schedatura” di decine di migliaia di
nominativi di neo mamme e neonati raccolti e utilizzati in modo illecito a fini di profilazione e marketing.
La società è risultata infatti inadempiente rispetto a numerose disposizioni del Codice della privacy.
La casa editrice, che pubblica alcuni periodici su tematiche relative alla gravidanza e alla prima
infanzia, è finita sotto la lente del Garante dopo la segnalazione di una coppia che lamentava di aver
ricevuto, senza consenso, riviste omaggio in occasione della nascita dei figli. Per promuovere i suoi prodotti
la società si avvaleva anche di “referenti” esterni alla stessa società scelti tra medici e infermieri di strutture
ospedaliere pubbliche o private che avevano il compito di distribuire coupon con i quali venivano raccolti
una serie di dati (nome e cognome della mamma e del bambino, professione, data di nascita, numero di
telefono ecc.). Per svolgere questo compito il personale ospedaliero era remunerato con regali di valore
proporzionale al numero di nominativi raccolti.
Nel corso delle ispezioni disposte dal Garante sono stati accertati numerosi illeciti.
E’ emerso infatti che i “referenti” svolgevano l’attività di raccolta dei dati senza esserne formalmente
incaricati, senza adottare particolari cautele a protezione dei dati e, per di più, senza alcuna autorizzazione o
convenzione con le strutture sanitarie. In alcuni casi compilavano direttamente i coupon con i nominativi
all’insaputa delle donne presenti in reparto.
I coupon, distribuiti anche presso studi ginecologici, pediatrici e farmacie sono risultati, tra l’altro,
privi di una corretta informativa e formulati in modo da non consentire di manifestare validamente il
consenso.
Il Garante, oltre all’uso dei dati, ha vietato alla casa editrice di effettuare altre operazione di raccolta
e utilizzazione dei dati avvalendosi di “referenti” con modalità non conformi al Codice della privacy. La
società, inoltre, dovrà riformulare l’informativa inserita nel coupon e nominare responsabili del trattamento
le società di cui si avvale per la gestione del data base e la ricerca dei dati a fini di marketing.
Dovrà infine
adottare idonee procedure che le permettano di garantire un immediato e preciso riscontro alle richieste di
accesso e cancellazione dei dati da parte degli interessati.
“Abbiamo posto fine a questa “caccia alle mamme” e all’invasione della loro vita privata con
pubblicità sgradita – ha commentato Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento. Un evento felice non
deve mai trasformarsi in un’occasione per promuovere prodotti e raccogliere dati su abitudini, scelte,
consumi e propensione a spendere di donne ignare”.
Il Garante ha vietato ad una casa editrice di proseguire la “schedatura” di decine di migliaia di
nominativi di neo mamme e neonati raccolti e utilizzati in modo illecito a fini di profilazione e marketing.
La società è risultata infatti inadempiente rispetto a numerose disposizioni del Codice della privacy.
La casa editrice, che pubblica alcuni periodici su tematiche relative alla gravidanza e alla prima
infanzia, è finita sotto la lente del Garante dopo la segnalazione di una coppia che lamentava di aver
ricevuto, senza consenso, riviste omaggio in occasione della nascita dei figli. Per promuovere i suoi prodotti
la società si avvaleva anche di “referenti” esterni alla stessa società scelti tra medici e infermieri di strutture
ospedaliere pubbliche o private che avevano il compito di distribuire coupon con i quali venivano raccolti
una serie di dati (nome e cognome della mamma e del bambino, professione, data di nascita, numero di
telefono ecc.). Per svolgere questo compito il personale ospedaliero era remunerato con regali di valore
proporzionale al numero di nominativi raccolti.
Nel corso delle ispezioni disposte dal Garante sono stati accertati numerosi illeciti.
E’ emerso infatti che i “referenti” svolgevano l’attività di raccolta dei dati senza esserne formalmente
incaricati, senza adottare particolari cautele a protezione dei dati e, per di più, senza alcuna autorizzazione o
convenzione con le strutture sanitarie. In alcuni casi compilavano direttamente i coupon con i nominativi
all’insaputa delle donne presenti in reparto.
I coupon, distribuiti anche presso studi ginecologici, pediatrici e farmacie sono risultati, tra l’altro,
privi di una corretta informativa e formulati in modo da non consentire di manifestare validamente il
consenso.
Il Garante, oltre all’uso dei dati, ha vietato alla casa editrice di effettuare altre operazione di raccolta
e utilizzazione dei dati avvalendosi di “referenti” con modalità non conformi al Codice della privacy. La
società, inoltre, dovrà riformulare l’informativa inserita nel coupon e nominare responsabili del trattamento
le società di cui si avvale per la gestione del data base e la ricerca dei dati a fini di marketing.
Dovrà infine
adottare idonee procedure che le permettano di garantire un immediato e preciso riscontro alle richieste di
accesso e cancellazione dei dati da parte degli interessati.
“Abbiamo posto fine a questa “caccia alle mamme” e all’invasione della loro vita privata con
pubblicità sgradita – ha commentato Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento. Un evento felice non
deve mai trasformarsi in un’occasione per promuovere prodotti e raccogliere dati su abitudini, scelte,
consumi e propensione a spendere di donne ignare”.
19 febbraio 2007
Seminario di tedesco giuridico - Milano, marzo-maggio 2007 - eventi
SEMINARIO DI TEDESCO GIURIDICO
E INFÜHRUNG IN DIE JUR ISTISCHE F ACHSPRACHE
DATE, LUOGO E ORARIO DEL SEMINARIO
14, 21 E 28 M AR ZO ; 4, 11 E 18 APRILE ; 2, 9, 16 E 23 MAGGIO 2007
OGNI MERCOLEDÌ DALLE 19.30 ALLE 21.00
PRESSO SEDE I.S.U., VIA SANTA SOFIA 9, 20122 MILANO
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
ELSA MILANO
Locandina
E INFÜHRUNG IN DIE JUR ISTISCHE F ACHSPRACHE
DATE, LUOGO E ORARIO DEL SEMINARIO
14, 21 E 28 M AR ZO ; 4, 11 E 18 APRILE ; 2, 9, 16 E 23 MAGGIO 2007
OGNI MERCOLEDÌ DALLE 19.30 ALLE 21.00
PRESSO SEDE I.S.U., VIA SANTA SOFIA 9, 20122 MILANO
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
ELSA MILANO
Locandina
Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettivita' alla rete Internet devono utilizzare... - documenti
Iusreporter.it - Documenti
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 8 gennaio 2007
Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di
connettivita' alla rete Internet devono utilizzare, al fine di
impedire, con le modalita' previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai
siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla
pedopornografia
(GU n. 23 del 29/01/2007)
http://iusreporter.wikispaces.com/internet-leggi-oscuramentositi
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 8 gennaio 2007
Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di
connettivita' alla rete Internet devono utilizzare, al fine di
impedire, con le modalita' previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai
siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla
pedopornografia
(GU n. 23 del 29/01/2007)
http://iusreporter.wikispaces.com/internet-leggi-oscuramentositi
La legge sulla privacy dieci anni dopo - Milano, 2/03/2007 - eventi
Aula 1
La legge sulla privacy dieci anni dopo
Intervengono: Giovanni Iudica, Alberto Alessandri, Giuseppe Franco Ferrari, Marco Comastri, Luca Sanfilippo, Andrea Pezzi, Guido Alpa, Vincenzo Zeno-Zencovich, Pasquale Costanzo, Pablo Garcia Mexia, Annie Gruber, Justin O. Frosini, Clemens Artz, Tiziano Tessaro, Maurizio Del Conte, Giusella Finocchiaro, Raffaele Zallone, Aldo Cappuccio, Feliciano Intini, Franco Pizzetti
Organizzato da: IDC (Istituto di Diritto Comparato "Angelo Sraffa"), Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Per informazioni: IDC (Istituto di Diritto Comparato "Angelo Sraffa") Tel. 02 5836.5221/5219/2394 e-mail: segridc@unibocconi.it
Programma
Università Bocconi
La legge sulla privacy dieci anni dopo
Intervengono: Giovanni Iudica, Alberto Alessandri, Giuseppe Franco Ferrari, Marco Comastri, Luca Sanfilippo, Andrea Pezzi, Guido Alpa, Vincenzo Zeno-Zencovich, Pasquale Costanzo, Pablo Garcia Mexia, Annie Gruber, Justin O. Frosini, Clemens Artz, Tiziano Tessaro, Maurizio Del Conte, Giusella Finocchiaro, Raffaele Zallone, Aldo Cappuccio, Feliciano Intini, Franco Pizzetti
Organizzato da: IDC (Istituto di Diritto Comparato "Angelo Sraffa"), Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Per informazioni: IDC (Istituto di Diritto Comparato "Angelo Sraffa") Tel. 02 5836.5221/5219/2394 e-mail: segridc@unibocconi.it
Programma
Università Bocconi
15 febbraio 2007
IR Appunti - ultimi link appuntati
GIUDICE DI PACE di NAPOLI - SENTENZA 18 gennaio
2007 Esiste il danno da stress per il disservizio nei tribunali: paga il
ministero. E' fondata e meritevole di accoglimento la domanda intesa ad
ottenere il ristoro dei danni esistenziali conseguent
2007 Esiste il danno da stress per il disservizio nei tribunali: paga il
ministero. E' fondata e meritevole di accoglimento la domanda intesa ad
ottenere il ristoro dei danni esistenziali conseguent
Controversie con l'istituto di credito. Arriva il
conciliatore bancario Giustizia - Soluzione Extragiudiziale delle Controversie
conciliatore bancario Giustizia - Soluzione Extragiudiziale delle Controversie
Ecco la sintesi delle misure previste dal decreto
legge presentato ieri, 25 gennaio, al Consiglio dei ministri
legge presentato ieri, 25 gennaio, al Consiglio dei ministri
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Fallimento Air Madrid: insinuarsi al passivo e' semplice! - consumatori
Centro Europeo Consumatori
ECC-Net Italia
Fallimento Air Madrid: insinuarsi al passivo è semplice!
Il Centro Europeo Consumatori indica le modalità per accedere al recupero (se sarà possibile)delle somme pagate per l’acquisto dei biglietti aerei di cui non si è potuto usufruire.
In Italia in caso di fallimento di una impresa che comporti perdita del denaro versato per beni e servizi ad un fornitore, il consumatore deve seguire la procedura fallimentare standard, a carattere sostanzialmente giudiziale, con gli oneri ed i tempi del caso: occorre l’assistenza di un avvocato, ci sono spese….
In Spagna la procedura è diversa: a tutti i consumatori vittime del “caso Air Madrid” che vantano un credito illustriamo pochi semplici passi da seguire per recuperare il costo del biglietto non usufruito:
- collegarsi al sito Internet http://administracionconcursal.airmadrid.com/
- compilare l’apposito modulo di reclamo (qui allegato in Spagnolo ed Inglese)
- stampare il modulo (conservandone per sé una copia) ed inviarlo per raccomandata con ricevuta di ritorno, a:
Juzgado Decano, Registro Juzgado de lo Mercantil
Calle Capitan Haya, 66
28020, Madrid (Spain)
All’attenzione di : Juzgado de lo Mercantil, nº 5, Madrid. Autos 411/2.006
- Allegare al modulo tutta la documentazione rilevante (in fotocopia): biglietti, prova dell’avvenuto pagamento e giustificativi (ricevute ecc.)
- E’ indispensabile compilare un modulo separato per ogni singolo biglietto acquistato, anche se pagati con la stessa transazione
Il Centro Europeo Consumatori ECC-Net Italia è a disposizione dei consumatori per assistenza gratuita e consulenza in questo reclamo ed in tutti i casi di consumo transfrontaliero.
Per maggiori informazioni:
ECC-Net Italia
info@ecc-net.it
Tel 0644238090
ECC-Net Italia
Fallimento Air Madrid: insinuarsi al passivo è semplice!
Il Centro Europeo Consumatori indica le modalità per accedere al recupero (se sarà possibile)delle somme pagate per l’acquisto dei biglietti aerei di cui non si è potuto usufruire.
In Italia in caso di fallimento di una impresa che comporti perdita del denaro versato per beni e servizi ad un fornitore, il consumatore deve seguire la procedura fallimentare standard, a carattere sostanzialmente giudiziale, con gli oneri ed i tempi del caso: occorre l’assistenza di un avvocato, ci sono spese….
In Spagna la procedura è diversa: a tutti i consumatori vittime del “caso Air Madrid” che vantano un credito illustriamo pochi semplici passi da seguire per recuperare il costo del biglietto non usufruito:
- collegarsi al sito Internet http://administracionconcursal.airmadrid.com/
- compilare l’apposito modulo di reclamo (qui allegato in Spagnolo ed Inglese)
- stampare il modulo (conservandone per sé una copia) ed inviarlo per raccomandata con ricevuta di ritorno, a:
Juzgado Decano, Registro Juzgado de lo Mercantil
Calle Capitan Haya, 66
28020, Madrid (Spain)
All’attenzione di : Juzgado de lo Mercantil, nº 5, Madrid. Autos 411/2.006
- Allegare al modulo tutta la documentazione rilevante (in fotocopia): biglietti, prova dell’avvenuto pagamento e giustificativi (ricevute ecc.)
- E’ indispensabile compilare un modulo separato per ogni singolo biglietto acquistato, anche se pagati con la stessa transazione
Il Centro Europeo Consumatori ECC-Net Italia è a disposizione dei consumatori per assistenza gratuita e consulenza in questo reclamo ed in tutti i casi di consumo transfrontaliero.
Per maggiori informazioni:
ECC-Net Italia
info@ecc-net.it
Tel 0644238090
Europeanlaw.it - link
Europeanlaw è un sito internet specializzato, curato da esperti di diritto comunitario che si occupano della materia nell'esercizio della loro attività professionale, con particolare riferimento a due aree: l'”Area Imprese” e l'”Area Regioni”, due ambiti peculiari del diritto all'interno dei due macrosettori privatistico e pubblicistico.
L'attenzione e l'interesse per la materia si fonda sulla ferma convinzione che l'Europa, con le sue regole e le sue opportunità, non si trova a Bruxelles, sui banchi dei decisori politici, ma si trova e vive proprio accanto a noi, sul nostro territorio, nelle attività economiche che noi svolgiamo, nelle regole che le istituzioni locali ci dettano, nelle azioni quotidiane di ogni cittadino europeo.
Ciò comporta, l'esigenza sempre più condivisa della diffusione della cultura “europea” nell'ambito delle attività delle imprese e delle istituzioni locali, come strumento indispensabile perché l'Europa sia vissuta sempre di più come “occasione” di sviluppo dei territori e di partecipazione democratica.
Tanto più oggi, in un momento storico di progressivo decentramento dei poteri a livello regionale e locale in cui sono proprio gli attori locali, dalle istituzioni alle imprese ai cittadini, singoli o associati, che diventano protagonisti dello sviluppo dei territori e, diretti interlocutori dell'Europa, possono essere loro stessi i primi custodi del principio di sussidiarietà , in forza del quale la legittimità delle decisioni è strettamente collegata ad una loro assunzione al livello più prossimo ai cittadini.
europeanlaw.it
L'attenzione e l'interesse per la materia si fonda sulla ferma convinzione che l'Europa, con le sue regole e le sue opportunità, non si trova a Bruxelles, sui banchi dei decisori politici, ma si trova e vive proprio accanto a noi, sul nostro territorio, nelle attività economiche che noi svolgiamo, nelle regole che le istituzioni locali ci dettano, nelle azioni quotidiane di ogni cittadino europeo.
Ciò comporta, l'esigenza sempre più condivisa della diffusione della cultura “europea” nell'ambito delle attività delle imprese e delle istituzioni locali, come strumento indispensabile perché l'Europa sia vissuta sempre di più come “occasione” di sviluppo dei territori e di partecipazione democratica.
Tanto più oggi, in un momento storico di progressivo decentramento dei poteri a livello regionale e locale in cui sono proprio gli attori locali, dalle istituzioni alle imprese ai cittadini, singoli o associati, che diventano protagonisti dello sviluppo dei territori e, diretti interlocutori dell'Europa, possono essere loro stessi i primi custodi del principio di sussidiarietà , in forza del quale la legittimità delle decisioni è strettamente collegata ad una loro assunzione al livello più prossimo ai cittadini.
europeanlaw.it
12 febbraio 2007
LA PROPRIETA' INTELLETTUALE TRA ENFORCEMENT E GLOBALIZZAZIONE - ELSA Torino - eventi
Quest’anno l’Associazione studentesca E.L.S.A, in collaborazione con il Prof. Marco Ricolfi, Ordinario di diritto Industriale presso la Facoltà di Giurisprudenza di Torino e altresì Direttore del Master of Law in Intellectual Property, organizzato dalla WIPO e dall’Università di Torino, presenta un ciclo d’incontri avente come oggetto la Proprietà Intellettuale, calata nella concretezza dell’era di internet e delle dinamiche di enforcement e di globalizzazione.
“LA PROPRIETÁ INTELLETTUALE TRA ENFORCEMENT E GLOBALIZZAZIONE”.
Venerdì 23 febbraio 2007 ore 15-17. Aula 4 Palazzina Einaudi.
Introduce.
Prof. Marco Ricolfi. Ordinario di diritto industriale nell’Università di Torino.
I sistemi p2p tra copyright e privacy.
Prof. Ugo Pagallo. Ordinario di filosofia del diritto nell’Università di Torino.
Il caso coolstreaming.
Prof. Luigi Carlo Ubertazzi. Ordinario di diritto industriale nell’Università di Pavia.
Mercoledì 28 febbraio 2007 ore 18-20. Aula 4 Palazzina Einaudi.
Introduce.
Avv. Nicola Bottero.
Brevetti: ruolo dell’agente brevettuale e strategie di tutela.
Ing. Luciano Bosotti. Consulente in Proprietà Intellettuale – Studio Buzzi, Notaro e Antonielli D’Oulx.
Marchi: ruolo del consulente e strategie di tutela.
Dott.ssa Maria Cristina Baldini. Consulente in Proprietà Intellettuale – Studio Torta.
Mercoledì 7 marzo 2007 ore 18-20. Aula 4 Palazzina Einaudi.
Introduce.
Avv. Nicola Bottero.
Il ruolo del giudice: come si decide una causa in materia di proprietà intellettuale. Dott.Alfredo Grosso. Magistrato della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Torino.
L’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale: tutela risarcitoria e misure d’urgenza. Dott.ssa Maria Cristina Contini. Magistrato della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Torino.
Mercoledì 14 marzo 2007 ore 15.00- 18.00. Centro Congressi Torino Incontra
Sala EINAUDI
Via Nino Costa, 8
10123 Torino
Benvenuto dell’Ing. Alessandro Barberis(o Suo delegato).
Presidente della Camera di Commercio di Torino.
Introduce.
Avv. Massimo Travostino.Coordinatore del Master in Proprietà Intellettuale organizzato dell’Università di Torino e dall’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale).
Indicazioni geografiche e globalizzazione.
Avv. Roberto Gandin. Ricercatore di diritto privato comparato nell’Università di Torino.
Il diritto d’autore ed i PVS: tra licenze libere ed esigenze di tutela del folklore.
Avv. Marco Ciurcina.
Presentazione dei due working paper vincitori della prima edizione del concorso collegato alla collana di working paper Intellectual Property and Intangibles istituita dal Centro PATLIB della Camera di commercio di Torino.
Prof. Avv. Marco Ricolfi – Presidente della commissione scientifica permanente della collana.
Intangibles and financial markets valuation - The case of Nanotechnologies.
Dottor Diego Norzi e Dott.ssa Maria Cristina Odasso.
Modificazione dei supporti ed evoluzione delle preferenze nel mercato della musica digitale.
Dottor Francesco Calducci.
Conclusioni
Seguirà aperitivo.
Al termine del ciclo seminariale verranno rilasciati 2 CFU ai partecipanti, che avranno seguito almeno tre incontri su quattro e 3 CFU a chi effettuerà una relazione( dalle 3 alle 5 pagine)su almeno uno degli incontri.
“LA PROPRIETÁ INTELLETTUALE TRA ENFORCEMENT E GLOBALIZZAZIONE”.
Venerdì 23 febbraio 2007 ore 15-17. Aula 4 Palazzina Einaudi.
Introduce.
Prof. Marco Ricolfi. Ordinario di diritto industriale nell’Università di Torino.
I sistemi p2p tra copyright e privacy.
Prof. Ugo Pagallo. Ordinario di filosofia del diritto nell’Università di Torino.
Il caso coolstreaming.
Prof. Luigi Carlo Ubertazzi. Ordinario di diritto industriale nell’Università di Pavia.
Mercoledì 28 febbraio 2007 ore 18-20. Aula 4 Palazzina Einaudi.
Introduce.
Avv. Nicola Bottero.
Brevetti: ruolo dell’agente brevettuale e strategie di tutela.
Ing. Luciano Bosotti. Consulente in Proprietà Intellettuale – Studio Buzzi, Notaro e Antonielli D’Oulx.
Marchi: ruolo del consulente e strategie di tutela.
Dott.ssa Maria Cristina Baldini. Consulente in Proprietà Intellettuale – Studio Torta.
Mercoledì 7 marzo 2007 ore 18-20. Aula 4 Palazzina Einaudi.
Introduce.
Avv. Nicola Bottero.
Il ruolo del giudice: come si decide una causa in materia di proprietà intellettuale. Dott.Alfredo Grosso. Magistrato della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Torino.
L’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale: tutela risarcitoria e misure d’urgenza. Dott.ssa Maria Cristina Contini. Magistrato della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Torino.
Mercoledì 14 marzo 2007 ore 15.00- 18.00. Centro Congressi Torino Incontra
Sala EINAUDI
Via Nino Costa, 8
10123 Torino
Benvenuto dell’Ing. Alessandro Barberis(o Suo delegato).
Presidente della Camera di Commercio di Torino.
Introduce.
Avv. Massimo Travostino.Coordinatore del Master in Proprietà Intellettuale organizzato dell’Università di Torino e dall’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale).
Indicazioni geografiche e globalizzazione.
Avv. Roberto Gandin. Ricercatore di diritto privato comparato nell’Università di Torino.
Il diritto d’autore ed i PVS: tra licenze libere ed esigenze di tutela del folklore.
Avv. Marco Ciurcina.
Presentazione dei due working paper vincitori della prima edizione del concorso collegato alla collana di working paper Intellectual Property and Intangibles istituita dal Centro PATLIB della Camera di commercio di Torino.
Prof. Avv. Marco Ricolfi – Presidente della commissione scientifica permanente della collana.
Intangibles and financial markets valuation - The case of Nanotechnologies.
Dottor Diego Norzi e Dott.ssa Maria Cristina Odasso.
Modificazione dei supporti ed evoluzione delle preferenze nel mercato della musica digitale.
Dottor Francesco Calducci.
Conclusioni
Seguirà aperitivo.
Al termine del ciclo seminariale verranno rilasciati 2 CFU ai partecipanti, che avranno seguito almeno tre incontri su quattro e 3 CFU a chi effettuerà una relazione( dalle 3 alle 5 pagine)su almeno uno degli incontri.
Regolamento formazione continua avvocati - documenti
Iusreporter.it - Documenti
FORMAZIONE PERMANENTE (testo seduta CNF 18-01-2007)
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
considerato
•) che al Consiglio Nazionale Forense e ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati è affidato il compito di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della collettività;
•) che al Consiglio Nazionale Forense è attribuito dall’ordinamento professionale il potere di determinare i principi della deontologia professionale e le sue deliberazioni costituiscono regolamenti adottati in forza di un autonomo potere che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell’art. 3 delle disposizioni sulla legge in generale;
•) che è dovere dell’avvocato svolgere la propria attività professionale nel rispetto dei principi imposti dall’appartenenza alle organizzazioni professionali comunitarie e di quelli stabiliti dall’ordinamento interno, nonché dei principi individuati dal codice deontologico forense;
•) che, in particolare, il preambolo del codice deontologico forense affida all’avvocato il compito di tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo, in tal modo, all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia;
•) che l’art. 12 del Codice deontologico forense impone all’avvocato il dovere di competenza;
•) che l’art. 13 del Codice deontologico forense dispone: «È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività.
I. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
II. E’ dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio nazionale forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi»;
•) che l’esercizio della funzione di avvocato, stante la continua produzione normativa e il progressivo affinarsi dei canoni di interpretazione del diritto, impone la necessità di un costante aggiornamento, al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale;
HA APPROVATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
Formazione professionale continua
Tutti gli avvocati iscritti all’Albo hanno l’obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l’aggiornamento.
A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.
Con l’espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense...
http://iusreporter.wikispaces.com/avvocati-cnf-formazionepermanente
FORMAZIONE PERMANENTE (testo seduta CNF 18-01-2007)
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
considerato
•) che al Consiglio Nazionale Forense e ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati è affidato il compito di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della collettività;
•) che al Consiglio Nazionale Forense è attribuito dall’ordinamento professionale il potere di determinare i principi della deontologia professionale e le sue deliberazioni costituiscono regolamenti adottati in forza di un autonomo potere che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell’art. 3 delle disposizioni sulla legge in generale;
•) che è dovere dell’avvocato svolgere la propria attività professionale nel rispetto dei principi imposti dall’appartenenza alle organizzazioni professionali comunitarie e di quelli stabiliti dall’ordinamento interno, nonché dei principi individuati dal codice deontologico forense;
•) che, in particolare, il preambolo del codice deontologico forense affida all’avvocato il compito di tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo, in tal modo, all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia;
•) che l’art. 12 del Codice deontologico forense impone all’avvocato il dovere di competenza;
•) che l’art. 13 del Codice deontologico forense dispone: «È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività.
I. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
II. E’ dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio nazionale forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi»;
•) che l’esercizio della funzione di avvocato, stante la continua produzione normativa e il progressivo affinarsi dei canoni di interpretazione del diritto, impone la necessità di un costante aggiornamento, al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale;
HA APPROVATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
Formazione professionale continua
Tutti gli avvocati iscritti all’Albo hanno l’obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l’aggiornamento.
A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.
Con l’espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense...
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Applicabilita' dell'art. 2051 c.c. alla p.a. per omessa od insufficiente manutenzione di pubbliche vie... - documenti
Applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla p.a. per omessa od insufficiente manutenzione di pubbliche vie: genesi di un orientamento in via di consolidazione *
di Giorgio Vanacore
avvocato del Foro di Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it
*(estratto di articolo pubblicato per esteso su “La responsabilità civile”, ed. Utet, 2006, n. 3, 3 e ss.)
1. - Generalità.
Il tema dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla p.a. per omessa od insufficiente manutenzione di pubbliche vie, cui segua un sinistro, è attualmente assai discusso. Prima di affrontarlo ex professo , valga la pena di compiere una panoramica generale sulla fattispecie di responsabilità da cose in custodia.
È noto che dottrina e giurisprudenza così individuino i requisiti della responsabilità ex art. 2051 c.c.:
a ) essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa;
b ) esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi; (in tal senso, espressamente, ex plurimis , Cass. 20 maggio 1998 n. 5031; in dottrina, per tutti, C. M. Bianca, Diritto civile, La responsabilità , Milano, 1994, rist. 2002, 714).
In particolare, poi, perché sia integrata la responsabilità da cose in custodia è necessario che il danno sia originato dalla cosa in se...
http://iusreporter.wikispaces.com/civile-articoli-strade
di Giorgio Vanacore
avvocato del Foro di Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it
*(estratto di articolo pubblicato per esteso su “La responsabilità civile”, ed. Utet, 2006, n. 3, 3 e ss.)
1. - Generalità.
Il tema dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla p.a. per omessa od insufficiente manutenzione di pubbliche vie, cui segua un sinistro, è attualmente assai discusso. Prima di affrontarlo ex professo , valga la pena di compiere una panoramica generale sulla fattispecie di responsabilità da cose in custodia.
È noto che dottrina e giurisprudenza così individuino i requisiti della responsabilità ex art. 2051 c.c.:
a ) essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa;
b ) esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi; (in tal senso, espressamente, ex plurimis , Cass. 20 maggio 1998 n. 5031; in dottrina, per tutti, C. M. Bianca, Diritto civile, La responsabilità , Milano, 1994, rist. 2002, 714).
In particolare, poi, perché sia integrata la responsabilità da cose in custodia è necessario che il danno sia originato dalla cosa in se...
http://iusreporter.wikispaces.com/civile-articoli-strade
08 febbraio 2007
Knowfor.it - link
Il sito propone un archivio di materiale, articoli, documenti, fonti normative oggetto di approfondimento ed aggiornamento in materie legate agli aspetti globali del commercio estero (contrattualistica, trasporti, pagamenti, dogane, IVA), proprietà industriale (marchi, brevetti, know how), diritto del lavoro, diritto societario, sistemi qualità, ambito fiscale ed informatico, strategie di marketing e organizzazione aziendale.
In Knowfor troverete news aggiornate e newsletter periodiche, particolare attenzione alla risoluzione di problematiche aziendali (a mezzo esperti che prestano la propria consulenza), nonchè organizzazione e gestione dell'aspetto della formazione personale e aziendale (in azienda stessa e attraverso corsi esterni).
www.knowfor.it
In Knowfor troverete news aggiornate e newsletter periodiche, particolare attenzione alla risoluzione di problematiche aziendali (a mezzo esperti che prestano la propria consulenza), nonchè organizzazione e gestione dell'aspetto della formazione personale e aziendale (in azienda stessa e attraverso corsi esterni).
www.knowfor.it
La convenzione arbitrale nella riforma (d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) - ADR
Sirotti Gaudenzi Andrea
La convenzione arbitrale nella riforma (d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40)
Prima delle recenti modifiche, il Capo I del Titolo VII del libro quarto del codice di rito era intitolato «Del compromesso e della clausola arbitrale». Più correttamente, sulla base dell’insegnamento del Carnelutti e delle tesi affermate con vigore da Rubino-Sammartano, la riforma (d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) ha inteso modificare la rubrica di tale Capo, oggi intitolato «Della convenzione d’arbitrato».E’ bene distinguere le convenzioni arbitrali dal cd. «contratto di arbitrato», i cui tratti salienti furono ben rappresentati dal Carnelutti nel dopoguerra. Mentre le convenzioni arbitrali (compromesso e clausola compromissoria) sono il presupposto in virtù del quale può sorgere un arbitrato, il «contratto di arbitrato» regola i rapporti esistenti tra le parte ed il collegio arbitrale...
Diritto & Diritti - rivista giuridica on line
La convenzione arbitrale nella riforma (d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40)
Prima delle recenti modifiche, il Capo I del Titolo VII del libro quarto del codice di rito era intitolato «Del compromesso e della clausola arbitrale». Più correttamente, sulla base dell’insegnamento del Carnelutti e delle tesi affermate con vigore da Rubino-Sammartano, la riforma (d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) ha inteso modificare la rubrica di tale Capo, oggi intitolato «Della convenzione d’arbitrato».E’ bene distinguere le convenzioni arbitrali dal cd. «contratto di arbitrato», i cui tratti salienti furono ben rappresentati dal Carnelutti nel dopoguerra. Mentre le convenzioni arbitrali (compromesso e clausola compromissoria) sono il presupposto in virtù del quale può sorgere un arbitrato, il «contratto di arbitrato» regola i rapporti esistenti tra le parte ed il collegio arbitrale...
Diritto & Diritti - rivista giuridica on line
05 febbraio 2007
Procedibilita' della domanda previdenziale ex art. 442 c.p.c. e mancata attivazione del procedimento amministrativo ex art. 443 c.p.c. - documenti
Osservatorio giurisprudenziale sulla procedibilità della domanda previdenziale ex art. 442 c.p.c. e mancata attivazione del procedimento amministrativo ex art. 443 c.p.c.
di Giorgio Vanacore
avvocato del Foro di Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it
La giurisprudenza di legittimità è univoca nell’affermare che la questione attinente alla procedibilità della domanda ex art. 442 c.p.c. per mancata attivazione del procedimento amministrativo ex art. 443 c.p.c., è sottratta alla disponibilità delle parti, essendo essa rimessa esclusivamente al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del 2º comma dell’art. 443 citato, solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, e non in ogni stato e grado del giudizio:
Così, sul punto, la S.C.:
“Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi ai sensi del 2º comma dell’art. 443 c.p.c., solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l’azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale (Cass., sez. lav., 07-06-2003, n. 9150; conforme, Cass. 18.01.1991 n. 427).
In altra sentenza, la ratio della prevalenza dell’azione giudiziaria, a dispetto della improcedibilità non rilevata dal Giudice nei termini di cui all’art. 443, comma 3, c.p.c., viene spiegata con il principio costituzionale di speditezza ex artt. 24 e 111, comma 2, Cost., che impone la prosecuzione della via giurisdizionale (Cass., sez. lav., 19-07-2004, n. 13394).
Sul caso della cd. ‘rendita Inail’ si legga la seguente massima, che conferma la tesi della (mera) improcedibilità della domanda, mai rilevabile oltre la prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, e ciò attesa anche la natura di procedimento ex officio della liquidazione delle prestazioni a carico dell’Istituto:
“Nel caso di denunzia di infortunio lavorativo presentata all’istituto assicuratore dal datore di lavoro, ex art. 53 d.p.r. n. 1124 del 1965, si attiva ex officio il procedimento inteso al riconoscimento delle indennità previste dalla legge, senza che l’assicurato debba presentare la relativa domanda amministrativa; ne consegue che, in assenza di alcun provvedimento dell’istituto a seguito della indicata denuncia di infortunio, il mancato inoltro, da parte dell’assicurato, della lettera raccomandata prevista dall’art. 104, 1º comma, citato d.p.r., non comporta l’improponibilità della domanda giudiziale, atteso che tale adempimento, pur indicato nella stessa disposizione anche col termine «domanda», si configura come ulteriore atto di impulso (opposizione) nel procedimento amministrativo già avviato e, come tale, rileva ai fini della sola procedibilità dell’azione davanti all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 443 c.p.c.” (Cass., sez. lav., 17-12-2001, n. 15966).
Ad ogni buon conto, sulla natura di condizione di procedibilità rappresentata dalla proposizione del procedimento amministrativo ex art. 442 c.p.c., leggasi la giurisprudenza maggioritaria di cui alle seguenti Cass. 14 aprile 1994, n. 3476, Cass. 5934/1985, Cass. 4877/1987, nonché le recenti Cass. 13394/2004, Cass. 9150/2003, Cass., n. 15300/2003, Cass. n. 6673/2002, Cass. n. 15966/2001; conf., in dottrina, MANDRIOLI, Diritto Process. civile, vol. 3, ed. Giappichelli, Torino, 2003, pag. 252).
avv. Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it
di Giorgio Vanacore
avvocato del Foro di Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it
La giurisprudenza di legittimità è univoca nell’affermare che la questione attinente alla procedibilità della domanda ex art. 442 c.p.c. per mancata attivazione del procedimento amministrativo ex art. 443 c.p.c., è sottratta alla disponibilità delle parti, essendo essa rimessa esclusivamente al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del 2º comma dell’art. 443 citato, solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, e non in ogni stato e grado del giudizio:
Così, sul punto, la S.C.:
“Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi ai sensi del 2º comma dell’art. 443 c.p.c., solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l’azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale (Cass., sez. lav., 07-06-2003, n. 9150; conforme, Cass. 18.01.1991 n. 427).
In altra sentenza, la ratio della prevalenza dell’azione giudiziaria, a dispetto della improcedibilità non rilevata dal Giudice nei termini di cui all’art. 443, comma 3, c.p.c., viene spiegata con il principio costituzionale di speditezza ex artt. 24 e 111, comma 2, Cost., che impone la prosecuzione della via giurisdizionale (Cass., sez. lav., 19-07-2004, n. 13394).
Sul caso della cd. ‘rendita Inail’ si legga la seguente massima, che conferma la tesi della (mera) improcedibilità della domanda, mai rilevabile oltre la prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, e ciò attesa anche la natura di procedimento ex officio della liquidazione delle prestazioni a carico dell’Istituto:
“Nel caso di denunzia di infortunio lavorativo presentata all’istituto assicuratore dal datore di lavoro, ex art. 53 d.p.r. n. 1124 del 1965, si attiva ex officio il procedimento inteso al riconoscimento delle indennità previste dalla legge, senza che l’assicurato debba presentare la relativa domanda amministrativa; ne consegue che, in assenza di alcun provvedimento dell’istituto a seguito della indicata denuncia di infortunio, il mancato inoltro, da parte dell’assicurato, della lettera raccomandata prevista dall’art. 104, 1º comma, citato d.p.r., non comporta l’improponibilità della domanda giudiziale, atteso che tale adempimento, pur indicato nella stessa disposizione anche col termine «domanda», si configura come ulteriore atto di impulso (opposizione) nel procedimento amministrativo già avviato e, come tale, rileva ai fini della sola procedibilità dell’azione davanti all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 443 c.p.c.” (Cass., sez. lav., 17-12-2001, n. 15966).
Ad ogni buon conto, sulla natura di condizione di procedibilità rappresentata dalla proposizione del procedimento amministrativo ex art. 442 c.p.c., leggasi la giurisprudenza maggioritaria di cui alle seguenti Cass. 14 aprile 1994, n. 3476, Cass. 5934/1985, Cass. 4877/1987, nonché le recenti Cass. 13394/2004, Cass. 9150/2003, Cass., n. 15300/2003, Cass. n. 6673/2002, Cass. n. 15966/2001; conf., in dottrina, MANDRIOLI, Diritto Process. civile, vol. 3, ed. Giappichelli, Torino, 2003, pag. 252).
avv. Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it
Seminario di approfondimento. Il bilancio locale per tutti - eventi
16_17_18 aprile 2007
San Bedenetto Del Tronto
Seminario di approfondimento
Il bilancio locale per tutti
RELATORE
Vincenzo Cuzzola, esperto docente nella formazione sulle tematiche contabili degli Enti pubblici (ordinamento finanziario e contabile: bilanci, contabilità economico-patrimoniale, controllo di gestione, patto di stabilità; fisco degli Enti locali: Iva, Irap e ritenute; tributi locali: gestione e contenzioso), nonché autore di numerose pubblicazioni in materia di fiscalità locale e componente del Collegio di Revisione e Revisore Unico dei Comuni, nonché dei Nuclei di Valutazione dei Comuni.
PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
Obiettivo del corso è fornire al partecipante le nozioni di base in tema di contabilità finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente al fine di consentirgli di affrontare le sfide che la tendenza legislativa, mirata a incentivare la gestione efficientistica in luogo di quella semplicemente legittimistica, comporterà.
Programma (ore 9-17)
16 aprile
Il Bilancio locale per tutti:
- il sistema di contabilità degli enti;
- gli atti soggetti a determinazione dirigenziale;
- il visto del responsabile del servizio finanziario sulle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa.
La programmazione:
- atti contabili principali (bilancio annuale e suoi allegati; relazione previsionale e programmatica; bilancio pluriennale; altri allegati obbligatori);
- piano esecutivo di gestione.
17 aprile
La gestione:
- fasi dell’entrata: procedure per l’accertamento, la riscossione e il versamento;
- fasi della spesa: regole per l’assunzione di impegni; procedure per la liquidazione e il pagamento;
- monitoraggio del fabbisogno finanziario (patto di stabilità interno);
- disciplina dei residui attivi e passivi
- salvaguardia degli equilibri di bilancio
- riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio.
18 aprile
Il rendiconto della gestione:
- conto del bilancio, prospetto di conciliazione e conto economico, conto del patrimonio;
- relazione sul rendiconto;
- il rendiconto degli agenti contabili interni;
- contenuti, procedure di approvazione ed effetti.
Se desidera che nel corso dell’incontro vengano approfonditi uno o più argomenti in modo particolare, la invitiamo a segnalarcelo tramite e-mail all’indirizzo gloria@halleyeditrice.it. Le proposte più ricorrenti per-venuteci saranno prese in considerazione nell’elaborazione del programma definitivo.
A CHI E’ RIVOLTO
Segretari, ragionieri, amministratori, revisori dei conti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di euro 600,00 + IVA 20% se dovuta, e comprende:
- partecipazione alle giornate di studio;
- materiale didattico e dispense integrative;
- pranzo + coffee break.
Il numero dei posti è limitato. Verrà inoltre rilasciato un attestato di partecipazione.
NOTE ORGANIZZATIVE
Nella quota di partecipazione è compreso il pranzo ed il coffee break. Inoltre, per chi desiderasse pernottare presso l’albergo, la Halley Editrice ha sviluppato una convenzione al prezzo di € 65,00 a persona in pensione completa con menu alla carta. Per eventuali prenotazioni è necessario comunicare i dati a gloria@halleyeditrice.it o rivolgersi direttamente all’albergo. Il pagamento della quota dovuta all’albergo dovrà avvenire a fine manifestazione. L’albergo emetterà fattura intestata al nominativo indicato.
***
Visitate il sito della Halley Editrice, sezione "Convegni" per reperire informazioni sempre aggiornate in merito a questa e ad altre iniziative.
San Bedenetto Del Tronto
Seminario di approfondimento
Il bilancio locale per tutti
RELATORE
Vincenzo Cuzzola, esperto docente nella formazione sulle tematiche contabili degli Enti pubblici (ordinamento finanziario e contabile: bilanci, contabilità economico-patrimoniale, controllo di gestione, patto di stabilità; fisco degli Enti locali: Iva, Irap e ritenute; tributi locali: gestione e contenzioso), nonché autore di numerose pubblicazioni in materia di fiscalità locale e componente del Collegio di Revisione e Revisore Unico dei Comuni, nonché dei Nuclei di Valutazione dei Comuni.
PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
Obiettivo del corso è fornire al partecipante le nozioni di base in tema di contabilità finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente al fine di consentirgli di affrontare le sfide che la tendenza legislativa, mirata a incentivare la gestione efficientistica in luogo di quella semplicemente legittimistica, comporterà.
Programma (ore 9-17)
16 aprile
Il Bilancio locale per tutti:
- il sistema di contabilità degli enti;
- gli atti soggetti a determinazione dirigenziale;
- il visto del responsabile del servizio finanziario sulle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa.
La programmazione:
- atti contabili principali (bilancio annuale e suoi allegati; relazione previsionale e programmatica; bilancio pluriennale; altri allegati obbligatori);
- piano esecutivo di gestione.
17 aprile
La gestione:
- fasi dell’entrata: procedure per l’accertamento, la riscossione e il versamento;
- fasi della spesa: regole per l’assunzione di impegni; procedure per la liquidazione e il pagamento;
- monitoraggio del fabbisogno finanziario (patto di stabilità interno);
- disciplina dei residui attivi e passivi
- salvaguardia degli equilibri di bilancio
- riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio.
18 aprile
Il rendiconto della gestione:
- conto del bilancio, prospetto di conciliazione e conto economico, conto del patrimonio;
- relazione sul rendiconto;
- il rendiconto degli agenti contabili interni;
- contenuti, procedure di approvazione ed effetti.
Se desidera che nel corso dell’incontro vengano approfonditi uno o più argomenti in modo particolare, la invitiamo a segnalarcelo tramite e-mail all’indirizzo gloria@halleyeditrice.it. Le proposte più ricorrenti per-venuteci saranno prese in considerazione nell’elaborazione del programma definitivo.
A CHI E’ RIVOLTO
Segretari, ragionieri, amministratori, revisori dei conti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di euro 600,00 + IVA 20% se dovuta, e comprende:
- partecipazione alle giornate di studio;
- materiale didattico e dispense integrative;
- pranzo + coffee break.
Il numero dei posti è limitato. Verrà inoltre rilasciato un attestato di partecipazione.
NOTE ORGANIZZATIVE
Nella quota di partecipazione è compreso il pranzo ed il coffee break. Inoltre, per chi desiderasse pernottare presso l’albergo, la Halley Editrice ha sviluppato una convenzione al prezzo di € 65,00 a persona in pensione completa con menu alla carta. Per eventuali prenotazioni è necessario comunicare i dati a gloria@halleyeditrice.it o rivolgersi direttamente all’albergo. Il pagamento della quota dovuta all’albergo dovrà avvenire a fine manifestazione. L’albergo emetterà fattura intestata al nominativo indicato.
***
Visitate il sito della Halley Editrice, sezione "Convegni" per reperire informazioni sempre aggiornate in merito a questa e ad altre iniziative.
Telecom condannata alla restituzione delle somme per le telefonate verso i prefissi 709 - consumatori
La Telecom condannata alla restituzione delle somme per le telefonate verso i prefissi 709. Il giudice di pace di Gragnano ha sancito che la prova delle telefonate è a carico del gestore del servizio telefonico (a cura di Luigi Vingiani).
Si segnala all'attenzione dei lettori e degli utenti una recente sentenza emessa dal Giudice di pace di Gragnano dott.Carmela Benigno in materia di servizi telefonici non attivati e dialer ai numeri 709 ...- Nella interessante e motivata decisione il Giudice dopo aver dichiarato la procedibilità della domanda ha condannato il gestore telefonico alla restituzione della somma di Euro 528,16 corrisposte dall'utente per servizi non richiesti. In particolare il Giudicante preso atto del disconoscimento di tutte le telefonate per la navigazione internet verso la numerazione 709 e della presentazione di querela per truffa contro ignoti sporta presso l’Autorità di Polizia Postale, ha ritenuto che spettasse alla convenuta società telefonica , in virtù del contratto dei relativi obblighi derivanti, compresi quelli della correttezza e lealtà, di provare che le somme pagate dall’attore trovavano la sua origine nel contratto stesso anche in considerazione del fatto che la legge prevede che i servizi connessi alla numerazione 709 devono pagarsi solo con carte di credito o bollettini postali, od altro equipollente, purché siano separati dalla bolletta telefonica. E’ chiaro che la ratio di questa norma é quella di evitare truffe ai danni degli utenti che, grazie a ciò non si vedono automaticamente addebitate in fattura costi per connessioni mai richieste. Alla luce delle suesposte considerazioni è stato sancito che la convenuta non poteva addebitare sulla bolletta dell’attore le connessioni al dialer 709, che avrebbero dovuto essere oggetto di un separato pagamento, salvo che le parti non avessero diversamente convenuto, ma di ciò la convenuta non ha fornito nessuna prova.
Avv. Luigi Vingiani
Diritto & Diritti - rivista giuridica on line
Si segnala all'attenzione dei lettori e degli utenti una recente sentenza emessa dal Giudice di pace di Gragnano dott.Carmela Benigno in materia di servizi telefonici non attivati e dialer ai numeri 709 ...- Nella interessante e motivata decisione il Giudice dopo aver dichiarato la procedibilità della domanda ha condannato il gestore telefonico alla restituzione della somma di Euro 528,16 corrisposte dall'utente per servizi non richiesti. In particolare il Giudicante preso atto del disconoscimento di tutte le telefonate per la navigazione internet verso la numerazione 709 e della presentazione di querela per truffa contro ignoti sporta presso l’Autorità di Polizia Postale, ha ritenuto che spettasse alla convenuta società telefonica , in virtù del contratto dei relativi obblighi derivanti, compresi quelli della correttezza e lealtà, di provare che le somme pagate dall’attore trovavano la sua origine nel contratto stesso anche in considerazione del fatto che la legge prevede che i servizi connessi alla numerazione 709 devono pagarsi solo con carte di credito o bollettini postali, od altro equipollente, purché siano separati dalla bolletta telefonica. E’ chiaro che la ratio di questa norma é quella di evitare truffe ai danni degli utenti che, grazie a ciò non si vedono automaticamente addebitate in fattura costi per connessioni mai richieste. Alla luce delle suesposte considerazioni è stato sancito che la convenuta non poteva addebitare sulla bolletta dell’attore le connessioni al dialer 709, che avrebbero dovuto essere oggetto di un separato pagamento, salvo che le parti non avessero diversamente convenuto, ma di ciò la convenuta non ha fornito nessuna prova.
Avv. Luigi Vingiani
Diritto & Diritti - rivista giuridica on line
01 febbraio 2007
Diminuzione del risarcimento del danno ex art. 1227, comma 1, c.c. ed esclusione di responsabilita' ex art. 1227, comma 2: spunti - documenti
Diminuzione del risarcimento del danno ex art. 1227, comma 1, c.c. ed esclusione di responsabilità ex art. 1227, comma 2: spunti
di Giorgio Vanacore
avvocato
L’art. 1227, comma 1, c.c., dettante principi generali sul risarcimento del danno, così dispone:
«Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate».
Gli fa eco, l’art. 1227, comma 2, c.c.:
«Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza».
Sulle norme citate, codificanti prima che regole giuridiche dei veri e propri principi logico - generali, leggasi la seguente giurisprudenza, di merito e di legittimità.
«L'inosservanza del dovere di diligenza posto a carico del danneggiato dall'art. 1227, comma 2, c.c. si configura come fatto totalmente o parzialmente impeditivo della responsabilità del danneggiante. . .» (Cass. 10 novembre 2000, n. 14630);
«L'onere di ordinaria diligenza richiesto ex art. 1227 comma 2 c.c. al creditore per limitare il danno da inadempimento va esteso anche a quei comportamenti positivi attraverso cui il danno possa essere evitato o ridotto con certezza. . .» (Trib. Rovereto 16 marzo 1998);
«Ai sensi dell'art. 1227, 2° comma, c. c. il danneggiato, come in genere il creditore, deve contenere il danno nei limiti che rappresentano una diretta conseguenza della colpa del debitore o del danneggiante, non aggravando, con il fatto proprio, le conseguenze dannose che gli derivano dall'inadempimento o dal fatto illecito altrui, ma non è tenuto ad assoggettarsi ad un'attività abnorme e più onerosa di quel che comporti l'uso di un'ordinaria diligenza . . .» (App. Genova 6 marzo 1985).
Giorgio Vanacore
Avvocato del Foro di Napoli
di Giorgio Vanacore
avvocato
L’art. 1227, comma 1, c.c., dettante principi generali sul risarcimento del danno, così dispone:
«Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate».
Gli fa eco, l’art. 1227, comma 2, c.c.:
«Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza».
Sulle norme citate, codificanti prima che regole giuridiche dei veri e propri principi logico - generali, leggasi la seguente giurisprudenza, di merito e di legittimità.
«L'inosservanza del dovere di diligenza posto a carico del danneggiato dall'art. 1227, comma 2, c.c. si configura come fatto totalmente o parzialmente impeditivo della responsabilità del danneggiante. . .» (Cass. 10 novembre 2000, n. 14630);
«L'onere di ordinaria diligenza richiesto ex art. 1227 comma 2 c.c. al creditore per limitare il danno da inadempimento va esteso anche a quei comportamenti positivi attraverso cui il danno possa essere evitato o ridotto con certezza. . .» (Trib. Rovereto 16 marzo 1998);
«Ai sensi dell'art. 1227, 2° comma, c. c. il danneggiato, come in genere il creditore, deve contenere il danno nei limiti che rappresentano una diretta conseguenza della colpa del debitore o del danneggiante, non aggravando, con il fatto proprio, le conseguenze dannose che gli derivano dall'inadempimento o dal fatto illecito altrui, ma non è tenuto ad assoggettarsi ad un'attività abnorme e più onerosa di quel che comporti l'uso di un'ordinaria diligenza . . .» (App. Genova 6 marzo 1985).
Giorgio Vanacore
Avvocato del Foro di Napoli
Il contratto di agenzia nazionale ed internazionale. Giornata di studio sui profili giuridici e linguistici. Milano, 16/02/2007
Il contratto di agenzia nazionale ed internazionale
giornata di studio sui profili giuridici e linguistici
Organizzazione: Lexmeeting - http://www.lexmeeting.it/
Coordinatori: Dott.ssa Serena de Palma, Avv. Antonio Zama
Sede: Milano, Corso Magenta 61, Palazzo delle Stelline (www.stelline.it), Sala Leonardo
Date: 16 febbraio 2007, ore 10.00-18.30
Quota partecipazione: Euro 170,00 (oltre IVA), sconto 10% per iscritti Assoagenti
Segreteria: Valentina Montanari (Momeda Eventi S.r.l.) - 393.9054862
Iscrizioni: http://www.lexmeeting.it/
Destinatari
La giornata di studio è rivolta principalmente ad agenti di commercio, imprenditori e aziende (uffici legali, commerciali, amministrativi, finanziari), enti pubblici e privati, istituzioni, associazioni di categoria, professionisti e neolaureati in discipline economiche, giuridiche, linguistiche.
Programma
Il contratto di agenzia in Italia e all'estero: principi generali e riferimenti normativi
Le figure contrattuali affini: procacciatore e mediatore
Gli Accordi Economici Collettivi: loro efficacia in Italia e all'estero
L'esclusiva e il patto di non concorrenza. I clienti direzionali
Le obbligazioni e le attività accessorie dell'agente
Le obbligazioni del preponente
Le provvigioni e lo star del credere
La durata e la cessazione del rapporto: le indennità dovute all'agente
Saluti
Rag. Giuseppe Tinelli, Vicepresidente Lega Internazionale Agenti di Commercio e Segretario di Assoagenti
Esercitazioni
Analisi e commento delle clausole di un modello di contratto di agenzia in italiano e in inglese
Relatori
Parte linguistica: Dott.ssa Serena de Palma (www.serenadepalma.it), ideatrice, curatrice e docente di numerosi corsi in materia di inglese giuridico, traduttrice freelance per studi legali.
Parte giuridica: Avv. Andrea Gattamorta, Studio Legale ACTA di Bologna (www.actalex.it), consulente legale dello Sportello per l''internazionalizzazione di Toscana Promozione e di altri enti e camere di commercio.
Materiale didattico
"Glossary of legal terms" (Libreria Bonomo Editrice, Bologna, settembre 2006)
Normativa di interesse e versione in stampa delle slide utilizzate dai relatori
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di Euro 170 (oltre IVA) e comprende coffee break, pranzo a buffet e tea break, oltre al materiale di studio.
È previsto uno sconto del 10% per gli iscritti ad Assoagenti.
I partecipanti possono essere sostituiti anche il giorno stesso dell'evento.
Per informazioni, iscrizioni e pagamenti, a mezzo di bonifico bancario, carta di credito e bancomat: http://www.lexmeeting.it/. La disdetta della partecipazione comunicata entro 48 ore precedenti all'evento secondo le modalità esposte su http://www.lexmeeting.it/ comporta il rimborso del 90% della quota versata (al netto dell'IVA); verrà trattenuto il 10% a titolo di contributo spese. Non si dà luogo a rimborso in caso di disdetta comunicata oltre i suddetti termini.
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Per maggiori informazioni o per le iscrizioni visitate il sito internet www.lexmeeting.it
giornata di studio sui profili giuridici e linguistici
Organizzazione: Lexmeeting - http://www.lexmeeting.it/
Coordinatori: Dott.ssa Serena de Palma, Avv. Antonio Zama
Sede: Milano, Corso Magenta 61, Palazzo delle Stelline (www.stelline.it), Sala Leonardo
Date: 16 febbraio 2007, ore 10.00-18.30
Quota partecipazione: Euro 170,00 (oltre IVA), sconto 10% per iscritti Assoagenti
Segreteria: Valentina Montanari (Momeda Eventi S.r.l.) - 393.9054862
Iscrizioni: http://www.lexmeeting.it/
Destinatari
La giornata di studio è rivolta principalmente ad agenti di commercio, imprenditori e aziende (uffici legali, commerciali, amministrativi, finanziari), enti pubblici e privati, istituzioni, associazioni di categoria, professionisti e neolaureati in discipline economiche, giuridiche, linguistiche.
Programma
Il contratto di agenzia in Italia e all'estero: principi generali e riferimenti normativi
Le figure contrattuali affini: procacciatore e mediatore
Gli Accordi Economici Collettivi: loro efficacia in Italia e all'estero
L'esclusiva e il patto di non concorrenza. I clienti direzionali
Le obbligazioni e le attività accessorie dell'agente
Le obbligazioni del preponente
Le provvigioni e lo star del credere
La durata e la cessazione del rapporto: le indennità dovute all'agente
Saluti
Rag. Giuseppe Tinelli, Vicepresidente Lega Internazionale Agenti di Commercio e Segretario di Assoagenti
Esercitazioni
Analisi e commento delle clausole di un modello di contratto di agenzia in italiano e in inglese
Relatori
Parte linguistica: Dott.ssa Serena de Palma (www.serenadepalma.it), ideatrice, curatrice e docente di numerosi corsi in materia di inglese giuridico, traduttrice freelance per studi legali.
Parte giuridica: Avv. Andrea Gattamorta, Studio Legale ACTA di Bologna (www.actalex.it), consulente legale dello Sportello per l''internazionalizzazione di Toscana Promozione e di altri enti e camere di commercio.
Materiale didattico
"Glossary of legal terms" (Libreria Bonomo Editrice, Bologna, settembre 2006)
Normativa di interesse e versione in stampa delle slide utilizzate dai relatori
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di Euro 170 (oltre IVA) e comprende coffee break, pranzo a buffet e tea break, oltre al materiale di studio.
È previsto uno sconto del 10% per gli iscritti ad Assoagenti.
I partecipanti possono essere sostituiti anche il giorno stesso dell'evento.
Per informazioni, iscrizioni e pagamenti, a mezzo di bonifico bancario, carta di credito e bancomat: http://www.lexmeeting.it/. La disdetta della partecipazione comunicata entro 48 ore precedenti all'evento secondo le modalità esposte su http://www.lexmeeting.it/ comporta il rimborso del 90% della quota versata (al netto dell'IVA); verrà trattenuto il 10% a titolo di contributo spese. Non si dà luogo a rimborso in caso di disdetta comunicata oltre i suddetti termini.
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