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29 gennaio 2007

Ancora sulle cc.dd. "microesistenziali" da disservizio telefonico - documenti

Ancora sulle cc.dd. “microesistenziali” da disservizio telefonico.

di Giorgio Vanacore
avvocato
giorgiovanacoreavv@libero.it


La materia dei danni non patrimoniali causati da disservizi telefonici ha riscosso non pochi successi nella giurisprudenza italiana più recente.

In primis, l’enorme risonanza si deve a quella suscitata dalla nota categoria del danno cd. «esistenziale», che oggi trova accoglimento presso l’unanime giurisprudenza (Cass. 12 maggio 2003 nn. 7281, 7282 e 7283, id., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, Corte Cost. 13 - 28 gennaio 2003 [ord.], 11 luglio 2003 n. 233; conff., Giud. pace Cesena 23 gennaio 2005, Giud. pace Chioggia 21 febbraio 2004, Giud. pace Napoli 26 febbraio 2004, Giud. pace Bari 22 dicembre 2003, Giud. pace Portici 7 novembre 2003, 20 ottobre 2003, Giud. pace Napoli, 22 settembre 2003, Giud. pace Roma, 12 maggio 2003, id., 11 luglio 2003).

In proposito, come si legge in una recente sentenza della S.C., il danno in parola viene in rilievo tutte le volte che sia lesa:
«. . . la libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana. . .; non consiste . . . in meri “dolori e sofferenze”, ma deve aver determinato “concreti cambiamenti, in senso peggiorativo, della qualità della vita”» (così, Cass. 12 giugno 2006 n. 13546).

Ciò perchè, si prosegue, il detto danno comprende:
« . . . ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno . . .» (Cass. 24 marzo 2006, n. 6572).

In estrema sintesi, l’intima connessione del danno esistenziale con i valori costituzionali (sulla quale ha insistito anche Corte Cost., sent. 233/2003 cit.), comporta che esso, al di fuori di ipotesi normative tipizzate, trovi il suo riconoscimento implicito nella clausola generale dell’art. 2 Cost., riconosciuto vera e propria fonte normativa «aperta» di tutela dei diritti fondamentali della persona. In dottrina, esso è stato efficacemente sintetizzato nel «non poter più fare ciò che l’illecito ha impedito e nel dover fare ciò che l’illecito ha necessitato» (in tal senso, espressamente, DI MARZIO, Il danno esistenziale nella giurisprudenza di merito e di legittimità, Il Merito, Milano, 2004, fasc. 6, 3).

Dal suo canto, la giurisprudenza di merito italiana – in special modo quella del Giudice di pace – è apparsa, sensibile al riconoscimento di tale tipo di pregiudizio, giungendo ad individuare, in vicende del vivere quotidiano, le cc. dd. «microesistenziali», che rilevano se e quando venga lesa, in modo non irreparabile, la sfera emotiva ed emozionale del soggetto, provocandone risentimenti di stress, irritazione et similia.

Sul punto, leggasi la recentissima Giud. pace Roma, 11 luglio 2003, che concerne proprio un caso di ritardata attivazione del servizio da parte di un operatore di telefonia (allegato n. 10 al fascicolo di parte):
«La ritardata attivazione del servizio telefonico è un inadempimento contrattuale da cui deriva un danno esistenziale, consistente non solo nell’impossibilità di disporre subito del servizio, ma anche nei disagi che l’utente deve affrontare sia per provvedere diversamente sia per sollecitare la società ad adempiere».

In conclusione, la legittimità di un danno esistenziale ha trovato accoglimento altresì nell’art. 7.4.2. dei cc.dd. Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali 2004, che expressis verbis codifica, al comma 2, il cd. danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale.

Questa la norma Unidroit
(1) Il creditore ha diritto al risarcimento integrale del danno subito in conseguenza dell’inadempimento. Il danno comprende sia ogni perdita sofferta che ogni mancato guadagno, tenuto conto dei vantaggi economici che il creditore ha ottenuto evitando spese e danni.
(2) Il danno può essere di natura non patrimoniale e comprende, per esempio, la sofferenza fisica e morale.


Giorgio Vanacore
Avvocato del Foro di Napoli

Tribunale di Brescia - link

Il sito del Tribunale di Brescia è frutto della collaborazione di tutte le componenti che gravitano intorno all’Ufficio Giudiziario: magistrati e personale amministrativo, avvocati, professionisti a vario titolo ausiliari del Giudice e studenti universitari che vi hanno svolto tirocini formativi. È stato ideato, curato ed è amministrato nei contenuti dalla Presidenza, da magistrati e dal personale amministrativo del Tribunale di Brescia (coordinamento: dirigente amministrativo Nicola Stellato e cancelliere Antonino Pino).

Il risultato di questo lavoro mira ad essere uno strumento di facile e di immediata consultazione, che costituisce un pratico “sportello” per i rapporti con il pubblico.

L’obbiettivo, perseguito nel periodo di lavoro preparatorio, è quello di consentire un trasparente approccio con i servizi di base da parte dei cittadini, che potranno qui facilmente ottenere le indicazioni di loro interesse, riguardanti le prassi, i costi, la modulistica, la struttura dell’Ufficio, le statistiche delle sopravvenienze, delle definizioni e delle pendenze di ciascun settore della nostra attività, nonché l’accesso alle procedure di vendita mobiliare ed immobiliare, la trasparenza delle quali è assicurata dalla stessa concorrenza, conseguente alla pubblicità delle condizioni di vendita ed all’immediata fruibilità della relativa documentazione.

Ci si propone di far risparmiare molto tempo sia agli avvocati, che alle Cancellerie, consentendo la diffusione di molte delle informazioni, che l’utenza, soprattutto quella non qualificata, richiede.

Ma il sito pretende di diventare anche un vitale strumento di comunicazione dei contributi dottrinari e giurisprudenziali sia di questo circondario, che di quelli esterni, capace, in quanto tale, di svolgere una propria funzione culturale per il circondario.

Il presidente
Roberto Mazzoncini

Tribunale di Brescia

IR Appunti - ultimi link appuntati

Vedo che, pur a distanza di qualche giorno,
la stampa si occupa dell'ultima sentenza della Cassazione in materia
di scambio di software (e non solo).
Pubblichiamo il testo del Codice deontologico
forense così come modificato dalla delibera del Consiglio Nazionale
Forense del 18 gennaio 2007 che lo adegua alle disposizioni previste
dalla riforma Bersani (D.L. 223/2006). Le principali novità riguardan
Occhio, scaricare file protetti rimane illegale
di Paolo De Andreis - A poche ore dalla pubblicazione di un articolo
su Punto Informatico si scatena un putiferio mediatico dal quale si
deduce che scaricare file protetti da diritto d'autore è legale. Non
Sulla liceita' di scaricare via Internet contenuti
protetti dalla legge sul diritto d'autore. FOGGIA. La miccia della
bomba appena esplosa e' stata accesa a tanti anni fa. Prima ancora
della novella del 2000 (l. 248/00), che ha innovato la normativa su
Il Testo del CDF come modificato a seguito
della delib. CNF del 14.12.2006, in esecuzione del DL 223/2006 conv.
(cd Decreto Bersani) - file .pdf scaricabile in alto a dx.
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di consulenza on line in materia stragiudiziale per la redazione di
pareri, lettere, contratti ed altri atti giuridici. La sezione "Pareri
Svolti" include una serie di pareri già redatti su fattispecie inerent
Casino' on line e giochi con vincite di denaro:
novità Giro di vite. Sanzioni pesantissime e controlli. Interessante
la definizione di content provider. Segnalato da: spataro Fonte: Gazzetta
Ufficiale Casino' on line e giochi con vincite di
La giustizia italiana non va in rete Fascicoli
elettronici, sentenze on-line e processi telematici al posto della
carta bollata. A cinque anni dal regolamento ministeriale per l'informatizzazione
dei processi civili, l'Istituto di ricerca sui sistemi
Mancini Massimiliano Una risposta efficace
per l'autore e la vittima del reato, repressione e mediazione nella
societa' contemporanea

25 gennaio 2007

Tutela del copyright e interoperabilita'. Necessita' di conciliare adeguatamente interessi contrapposti e costituzionalmente rilevanti - d. autore

"Articolo 30/05/2006
Tutela del copyright e interoperabilità. Necessità di conciliare adeguatamente interessi contrapposti e costituzionalmente rilevanti.

Dott. Pugliese Marco

Sommario:

1 - Introduzione.
2 – Tendenze normative in tema di interoperabilità. L'iniziativa francese.
3 – Il caso Apple.
4 – Aspetti critici di rilievo.

1 – Introduzione.

In materia di diritto d'autore è diventato sempre più di estremo interesse il tema della cd 'interoperabilità', e cioè la possibilità che le opere digitali tutelate dal Copyright (brani musicali, banche dati, software…) siano utilizzabili dall'utente finale che legittimamente le detiene su qualsiasi supporto o dispositivo idoneo e necessario alla loro fruizione.

Tematica che, per i risvolti cui è destinata ad essere portatrice, ha attirato l'attenzione oltre che degli operatori giuridici, anche di quelli economici e, da ultimo, delle istituzioni politiche.

La problematica in esame discende dalla circostanza che si è ormai diffusa in maniera capillare la pratica da parte degli operatori economici (editori, produttori di hardware o sistemi informatici) di applicare alle opere digitali commercializzate, soprattutto attraverso Internet [Si fa riferimento in particolare alla possibilità ad es. di acquistare musica, video o comunque file digitali tutelati dal copyright, attraverso il Web, grazie ad appositi siti, come Itunes della Apple, e scaricarla direttamente (attraverso un'operazione di download) sul proprio pc di modo da poterla..."

Tutela del copyright e interoperabilità. Necessità di conciliare adeguatamente interessi contrapposti e costituzionalmente rilevanti.

Fonte: www.filodiritto.com

Violazione della buona fede in ambito precontrattuale: i cc.dd. "obblighi di avviso e d'informazione" e l'art. 1338 c.c. - documenti

Violazione della buona fede in ambito precontrattuale: i cc.dd. “obblighi di avviso e d’informazione” e l’art. 1338 c.c.

di Giorgio Vanacore
avvocato
giorgiovanacoreavv@libero.it


Dispone l’art. 1337 c.c.:
«Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede».

È noto che l’articolo in esame riguardi la materia della cd. responsabilità precontrattuale, che viene in questione tutte le volte che sia lesa la libertà negoziale di un soggetto. Quest’ultima, come egregiamente è stato scritto, «. . . non tutela l’interesse all’adempimento ma l’interesse del soggetto a non essere coinvolto in trattative inutili, a non stipulare contratti invalidi o inefficaci e a non subire coartazioni o inganni in ordine ad atti negoziali» (così, BIANCA C. M., Diritto civile, 3, Milano, 1997 [rist.], 160).

Ordunque, tra le figure sintomatiche della violazione della buona fede in ambito precontrattuale, la giurisprudenza ha individuato la violazione dei cc. dd. obblighi di avviso e d’informazione incombenti alle parti, sui quali sono degne di nota le seguenti massime:
«Nella fase antecedente alla conclusione di un contratto, le parti hanno, in ogni tempo, piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione e di richiedere tutto quanto ritengano opportuno in relazione al contenuto delle reciproche, future obbligazioni, con conseguente libertà, per ciascuna di esse, di recedere dalle trattative indipendentemente dalla esistenza di un giustificato motivo, con il solo limite del rispetto del principio di buona fede e correttezza, da intendersi, tra l’altro, come dovere di informazione della controparte circa la reale possibilità di conclusione del contratto, senza omettere circostanze significative rispetto all’economia del contratto medesimo» (Cass. 29 maggio 1998, n. 5297);
«Il dovere di lealtà e correttezza nelle trattative impone comportamenti tali da evitare l’ingiusto danneggiamento degli interessi della controparte; tra tali doveri deve comprendersi quello di informazione e di manifestazione ragionevolmente sollecita dei giudizi e delle deliberazioni di volontà, specie quando queste abbiano ricevuto congrua stimolazione dalla controparte» (Trib. Firenze 15 aprile 1992);
«L’obbligo di comportarsi secondo buona fede, che deve presiedere il comportamento delle parti nel corso delle trattative (art. 1337 c.c.), si sostanzia soprattutto nel dovere di cooperazione e di informazione, al convergente fine della stipulazione del contratto, che va individuato ed apprezzato in relazione alla concreta fattispecie . . .» (Cass. 29 novembre 1985, n. 5920).

Non meno importante, nel quadro delle disposizioni civilistiche dettanti pregnanti doveri in capo al privato, è l’art. 1338 c.c., che così dispone:
«La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto».
Orbene, sulla norma in parola si legga la seguente massima della S.C.:
« Le norme degli art. 1337 e 1338 c.c. mirano a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato dalla ignoranza della causa di invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta e che non era nei suoi poteri conoscere; ne consegue che, se vi è stata colpa da parte sua, se cioè egli avrebbe potuto, con l’ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invalidità del contratto . . . non è più possibile applicare le norme di cui sopra» (Cass. 7 marzo 2001, n. 3272).


Giorgio Vanacore - Avvocato del Foro di Napoli

IR Appunti - ultimi link appuntati

Costi di ricarica, finalmente il Governo si muove
Il ministro Bersani promette un intervento. In mezzo ad una ridda di reazioni
si agita anche l'Autorità TLC. Partito il countdown: le gabelle degli operatori
di telefonia mobile sono moribonde. Pare
Roma - Per la Corte di Cassazione puo' essere licenziato
il lavoratore dipendente che accede, forzando la password e copiando il
contenuto, alle cartelle private non disponibili nella Lan aziendale. E'
quanto ha stabilito ieri la Suprema Corte che ha resp
06/01/2007 - Unione Europea: procedimento europeo
di ingiunzione di pagamento Dal 12 dicembre 2008 i creditori UE avranno
a disposizione un nuovo strumento per cercare di ottenere il pagamento dei
propri crediti vantati nei confronti di altri soggetti re

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22 gennaio 2007

Ordinanze-ingiunzione prefettizie e difetto di motivazione ex art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241 - documenti

Ordinanze - ingiunzione prefettizie e difetto di motivazione ex art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241

di Giorgio Vanacore
avvocato del Foro di Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it

Nel caso – non infrequente - in cui le ordinanze – ingiunzione prefettizie sono formulate a mò di mera clausola di stile, è stata sostenuta, presso gli operatori, la tesi della illegittimità per carenza del fondamentale requisito di legittimità previsto dall’art. 3, legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dalla recente legge 11 febbraio 2005 n. 15, che così recita:

Articolo 3 - Obbligo di motivazione
«1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere».

È noto che presso gli operatori del diritto vi sia oggi concordia di opinioni nel riconoscere valenza prioritaria al citato requisito della motivazione degli atti amministrativi, assolutamente servente al rispetto del principio del contraddittorio, la cui cittadinanza è pure riconosciuta nella materia del procedimento amministrativo.

Tali considerazioni trovano autorevole conforto nella unanime recentissima giurisprudenza della S.C., di cui si riporta la massima:

“Ove l’interessato si sia avvalso della facoltà di proporre il ricorso al Prefetto ex articoli 203 e 204 del Cds, l’ordinanza ingiunzione, implicandone il rigetto, deve essere a pena di illegittimità, motivata, sia pure succintamente, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso». ciò, in quanto, con riferimento alle violazioni attinenti alla circolazione stradale, gli articoli 203 e 204 del Cds attribuiscono, a colui a cui sia stata contestata la trasgressione, la facoltà di proporre ricorso al Prefetto, imponendo a tale organo della PA l’emissione, entro un termine predeterminato, dell’ordinanza «motivata» relativa alla eventuale ingiunzione dì pagamento della sanzione irrogata. La ratio di tale normativa, secondo la cennata sentenza è «quella di risolvere, per quanto possibile, dette controversie in sede amministrativa, deflazionando l’accesso alla giurisdizione, scopo che resterebbe frustrato ove si negasse ogni rilievo alla mancata motivazione sulle doglianze fatte valere in tale sede, in difformità dall’esplicito dettato normativo e, comunque, dal principio generale secondo il quale la violazione delle norme procedimentali attinenti alla formazione degli atti amministrativi ne determina la illegittimità” (Cass. 391/99, e la recentissima 13 gennaio 2005 n. 510).

Più in dettaglio, motiva la Cassazione, l’inottemperanza a tali dettami porterebbe all’abnorme seguente conseguenza:

“la motivazione sarebbe meramente fittizia e nasconderebbe solo un apparente esame del caso controverso, equivalente al suo mancato compimento nei termini previsti dalla legge. Insomma, il principio secondo il quale nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento irrogativo dì essa, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’infrazione, non esclude affatto che in tale procedimento possano farsi valere anche i vizi del procedimento irrogativo della sanzione. Tra essi, ove sia stato proposto il ricorso previsto dall’articolo 203 del Cds, deve annoverarsi anche quello relativo alla carenza assoluta di motivazione, in quanto dimostrativa del mancato esame del caso controverso sottoposto all’autorità pubblica, poiché entro questi limiti l’obbligo dì motivazione è previsto dalla legge come condizione di legittimità dell’atto irrogativo della sanzione amministrativa. Di conseguenza, in mancanza di tale dimostrazione scritta, il giudice dell’opposizione, che non trovi il riscontro dell’esame (obbligatorio) dei presupposti del rapporto sanzionatorio, da parte dell’autorità amministrativa preposta a tale controllo, deve annullare detto provvedimento per violazione di legge”.

Il citato indirizzo della S.C. ha trovato concorde pure la giurisprudenza dei Giudici di Pace italiani, come conferma la lettura della recente sentenza 9.2.2005 G.d.p. Pozzuoli, estensore dott. Bruno, (nostro doc. all. n. 4), di cui si riporta una parte:

“… La S.C. ha anche precisato che l’esame demandato all’Autorità pubblica non impone … una risposta analitica e diffusa alle doglianze del ricorrente né una loro confutazione puntuale, ma solo una loro effettiva considerazione, da compiere soprattutto nell’interesse della P.A., eventualmente (ma non necessariamente) esplicata nella motivazione del provvedimento che respinge il ricorso” .

Convegno Aippi - Gruppo Italiano - Milano, febbraio 2007 - eventi

Aippi
Gruppo Italiano


Le novità




ore 8.30: prima convocazione dell’assemblea
ore 9.30
saluti di Assolombarda
saluti di prof.avv. Luigi Carlo Ubertazzi, presidente Aippi Italia
seconda convocazione dell’assemblea: inizio e sospensione dei suoi lavori
inizio della mattinata di studio



presiede
prof.avv. Adriano Vanzetti, Università Cattolica di Milano
relazioni di
prof.avv. Luigi Mansani, Università di Parma
Prime applicazioni della direttiva enforcement
prof.avv. Davide Sarti, Università di Firenze
Novità su indicazioni geografiche di provenienza
Renata Righetti, consulente marchi
La reintroduzione delle tasse annuali

coffee break

presiede
prof.avv. Stefania Bariatti, Università di Milano
relazioni di
avv. Alessandro Cogo
Novità dalla Corte Ce su diritto d’autore
prof. Lauso Zagato, Università di Venezia
Il trattato UNESCO sulla diversità culturale
Dr. Konrad Becker, presidente Aippi Svizzera
Agenda 2000 in materia di brevetti e genetic resources

ore 13.00: colazione

ore 14.00: continuazione dei lavori dell’assemblea Aippi
consegna del Premio Aippi 2006
continuazione del convegno
presiede
dott. Mario Barbuto, presidente Tribunale di Torino
relazioni
dott. Marina Anna Tavassi, Consigliere Corte di Cassazione
Il processo societari
prof.avv. Giovanni Guglielmetti, Università Milano Bicocca
L’arbitrato in materia di IP
prof. Luigi Fumagalli, Università Milano Bicocca
Novità in materia di Italian Torpedo
avv.dr. Benedetta Ubertazzi
Immunità statale dalla giurisdizione estera ed IP





venerdì 9 febbraio 2007
Sala Falck di Assolombarda
via Chiaravalle 8, Milano


Aippi ringrazia Assolombarda per l’ospitalità e Azienda Agricola I Doria di Montalto per i vini.

CyberNews - giuristitelematici.it

18 gennaio 2007

IR Appunti - ultimi link appuntati







La Suprema Corte si è espressa recentemente
su un'azione di risarcimento danni per violazione della Legge
n. 675 del 1995. c.d. "legge sulla privacy" proposta da un avvocato
di Salerno nei confronti di una importante spa italiana.





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L'Europa per te - Enciclopedia gratuita dei programmi internazionali - link

L'Europa per te - Enciclopedia gratuita dei programmi internazionali
5.000 pagine di informazioni su cultura, formazione, lavoro, diritti, partecipazione e cittadinanza

Tutto gratuito

Bancadatigiovani presenta "L'Europa per te": un sito internet ed un CD-Rom multimediale gratuiti nati dalla collaborazione fra alcune associazioni ed istituzioni italiane ed internazionali.

Il progetto, una vera e propria Enciclopedia dei programmi per i giovani, per chi lavora con i giovani, per chi si occupa di formazione e di cooperazione internazionale, è stato realizzato in italiano e inglese e contiene complessivamente circa 5.000 pagine di informazioni; è stato realizzato in 6 mesi di lavoro da alcuni volontari italiani e finlandesi ed è stato supportato dal Parlamento Europeo-Direzione per l'Informazione, dalla Provincia regionale di Palermo e dal Centro di servizi per il volontariato di Palermo.

Il Cd-Rom ed il sito contengono una dettagliata e completa guida ai programmi ed alle iniziative delle Istituzioni europee in materia di cultura, formazione, lavoro e partecipazione, oltre a diversi programmi realizzati da altre istituzioni internazionali ed una guida ai tirocini in oltre 100 organizzazioni internazionali.

Tra le iniziative europee documentate ed analizzate in dettaglio nel sito e nel CD-Rom, oltre a quelle più note come Leonardo, Erasmus, Europass, Fondo Sociale Europeo e Gioventù, si trovano anche i recentissimi programmi Progress e "L'Europa per i cittadini"oltre ad una guida alle carriere internazionali e la lista completa dei Governi stranieri che offrono borse di studio per cittadini italiani.

Infine, anche grazie alla collaborazione del Consiglio dEuropa, una specifica sezione è stata dedicata alle iniziative delle Istituzioni europee in materia di diritti umani e politica di vicinato.

Tutte le informazioni sono aggiornate al 30 novembre 2006 e sono consultabili con i più comuni software di navigazione in Internet.

Il Cd-Rom sarà distribuito gratuitamente in 3.500 copie ed il sito offrirà aggiornamenti costanti sui nuovi programmi o i nuovi bandi che saranno realizzati.

Chi volesse, potrà richiedere l'invio del CD al domicilio gratuitamente. Per l'invio del Cd-Rom è necessario soltanto registrarsi gratuitamente sul sito http://www.bancadatigiovani.info dove si potrà anche compilare il modulo di richiesta.

Collegato al Cd e al sito, anche un servizio gratuito di informazioni sempre aggiornato su bandi e concorsi delle istituzioni internazionali in materia di istruzione, cultura, lavoro, partecipazione dei giovani e diritti umani.

Liniziativa è destinata, secondo i suoi ideatori, ad una vasta gamma di beneficiari: studenti universitari, docenti, scuole, amministratori pubblici, servizi sociali, centri di ricerca, giovani disoccupati, neo-laureati, centri di informazione giovanile, università e centri di ricerca.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito dell'iniziativa
http://www.europe4you.info
info@europe4you.info
tel. 091/336920 o 335/8086689

Nullita' dell'atto di citazione ex artt. 164, comma 4, e 318 c.p.c. nel giudizio innanzi al giudice di pace: brevi osservazioni - documenti

Nullità dell’atto di citazione ex artt. 164, comma 4, e 318 c.p.c. nel giudizio innanzi al giudice di pace: brevi osservazioni

di Giorgio Vanacore
avvocato
giorgiovanacoreavv@libero.it


È noto che l’art. 318 c.p.c. inserisca tra gli elementi dell’atto di citazione introduttivo del processo innanzi al giudice di pace la causa petendi di cui all’art. 163 n. 4 c.p.c., tradizionalmente individuata nel diritto sostanziale affermato dall’attore, in virtù del quale questi rivolge al giudicante le sue istanze (così, tra tutti, Mandrioli, Diritto processuale civile, Torino 2003, I, 152).

È altresì noto che il requisito in parola sia previsto a pena di nullità dell’atto introduttivo dall’art. 164, comma 4, c.p.c., espressamente applicabile ex art. 311 c.p.c. anche nel procedimento davanti al giudice di pace. La ragione di tale rigore formale, avvertito anche in tale ultimo procedimento, va ravvisata nell’esigenza del rispetto del superiore principio del contraddittorio, a mente del quale la parte chiamata nel giudizio civile deve, fermi restando gli altri elementi, poter individuare dall’atto che la cita a comparire le ragioni della richiesta formulata al giudicante da colui che ha dato impulso al processo.

Sul punto, in seno alla unanime giurisprudenza, Trib. Verona 2 novembre 1992:
«È nulla la citazione quando non contiene tutto ciò che è necessario alla individuazione del diritto dedotto in giudizio, e quindi sia il petitum che la causa petendi; in particolare, la deduzione in giudizio di un diritto c.d. eterodeterminato (quale è il diritto relativo di obbligazione, n.d.r.) deve contenere l’indicazione non solo del suo contenuto ma altresì l’indicazione del fatto costitutivo del diritto, pena la nullità della citazione ex art. 164, 1º comma, c.p.c. in relazione all’art. 163, n. 3, c.p.c.».

Non diversamente è a dirsi per l’oggetto della domanda introduttiva del giudizio – cd. petitum mediato, vale a dire il bene concreto della vita chiesto in giudizio –, che. l’art. 318 c.p.c. inserisce tra gli elementi dell’atto di citazione, e ciò, ex art. 164, comma 4, c.p.c., a pena di nullità dell’atto medesimo.

Un rigore formale analogo a quello richiesto per la causa petendi, è, anche qui, ravvisato nell’esigenza del rispetto del principio del contraddittorio, a mente del quale la parte chiamata nel giudizio civile deve poter individuare con precisione, dall’atto che la cita a comparire, la specifica richiesta che chi ha dato impulso al processo rivolge al giudice.


Giorgio Vanacore
Avvocato del Foro di Napoli

15 gennaio 2007

Maggiori garanzie sul posto di lavoro: le linee guida del Garante privacy - privacy

Maggiori garanzie sul posto di lavoro: le linee guida del Garante privacy

No ad archivi centralizzati per i dati biometrici, dati sanitari conservati in fascicoli separati, cartellini identificativi a prova di privacy, lavoratori informati sui loro diritti. Il Garante ha definito, per la prima volta in un quadro unitario, misure ed accorgimenti per disciplinare la raccolta e l'uso dei dati personali nella gestione del rapporto di lavoro. Il provvedimento generale (G.U. 7 dicembre 2006, n. 285), relatore Mauro Paissan, è stato adottato anche in seguito a numerose istanze di lavoratori, organizzazioni sindacali e imprese. A questo provvedimento ne seguiranno altri che affronteranno specifiche tematiche, come l'uso delle e-mail e la navigazione in Internet.

Queste in sintesi i punti principali delle linee guida.

Principi generali
Il datore di lavoro può trattare informazioni di carattere personale strettamente indispensabili per dare esecuzione al rapporto di lavoro. Deve individuare il personale che può trattare tali dati e assicurare idonee misure di sicurezza per proteggerli da indebite intrusioni o illecite divulgazioni.
Il lavoratore deve essere informato in modo puntuale sull'uso che verrà fatto dei suoi dati e gli deve essere consentito di esercitare agevolmente i diritti che la normativa sulla privacy gli riconosce (accesso ai dati, aggiornamento, rettifica, cancellazione etc). Entro 15 giorni dalla richiesta il datore di lavoro è tenuto a comunicare in modo chiaro tutte le informazioni in suo possesso

Cartellini identificativi, Intranet, bacheche aziendali
Nelle aziende private può essere eccessivo indicare sul cartellino identificativo del dipendente dati anagrafici o generalità: a seconda dei casi può bastare un codice identificativo o il solo nome o solo il ruolo professionale.
Senza consenso non si possono comunicare informazioni ad associazioni di datori di lavoro, di ex dipendenti o a conoscenti, familiari, parenti. Il consenso è necessario anche per pubblicare informazioni personali (foto, curricula) nella Intranet aziendale e a maggior ragione in Internet. Nella bacheca aziendale possono essere affissi solo ordini di servizio, turni lavorativi o feriali. Non si possono invece diffondere emolumenti percepiti, sanzioni disciplinari, assenze per malattia, adesione ad associazioni.

Dati sanitari
I dati sanitari vanno conservati in fascicoli separati. Il lavoratore assente per malattia è tenuto a consegnare al proprio ufficio un certificato senza la diagnosi ma con la sola indicazione dell'inizio e della durata presunta dell'infermità. Il datore di lavoro non può accedere alle cartelle sanitarie dei dipendenti sottoposti ad accertamenti dal medico del lavoro. Nel caso di denuncia di infortuni o malattie professionali all'Inail, il datore di lavoro deve limitarsi a comunicare solo le informazioni connesse alla patologia denunciata.

Dati biometrici
Non è lecito l'uso generalizzato e incontrollato di dati biometrici, specie se ricavati dalle impronte digitali. L'uso può essere giustificato solo in casi particolari, per presidiare, ad esempio, accessi ad "aree sensibili" (processi produttivi pericolosi, locali destinati a custodia di beni, documenti riservati). Anche quando l'uso è consentito non è ammessa la costituzione di banche dati centralizzate: è infatti sufficiente la memorizzazione su una smart card in uso esclusivo del dipendente.

Fonte: www.garanteprivacy.it

Capire la privacy. Manuale di autoformazione per gli operatori al trattamento dei dati personali - libri

Capire la privacy
Manuale di autoformazione per gli operatori al trattamento dei dati personali



Indice:

Definizione di privacy ,La società dell’informazione ,Diritto comparato della privacy ,La privacy in Italia,Il codice sulla privacy,I Dati personali,Concetto di trattamento Comunicazione e diffusione ,L’informativa ai soggetti interessati,Il modello organizzativo della privacy ,Il Garante per la protezione dei dati personali,Privacy e marketing ,Casi pratici: ( L’esternalizzazione dei servizi contabili , le fatture elettroniche , I dati in busta paga , Il cartellino identificativo del lavoratore, Le visite fiscali, L’uso della posta elettronica,L’accesso dei lavoratori ai propri dati, Malattie professionali, La ricerca e selezione del personale,Le indagini sul lavoratore,La video sorveglianza)


Indicazioni pratiche per gli incaricati (la parola chiave o password, le copie di salvataggio dei dati, conservazione dei dati nei supporti informatici, l’accesso ai dati informatici, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari)


Pianificare la sicurezza - l’analisi dei rischi - il rischio informatico - Obbiettivi delle gestione dei rischi ,L’accesso ai dati su carta (Specifiche raccomandazioni per il trattamento dei dati sensibili o giudiziari) - I programmi informatici,Il sistema sanzionatorio - la responsabilità civile , penale, amministrativa ,FAQ DI RIEPILOGO


Quiz di verifica della preparazione - Risposte al Quiz di verifica della preparazione,Atto di nomina dell'incaricato al trattamento e alla conservazione dei dati ,Provvedimenti del Garante,Codice sulla privacy, Bibliografia.


Pagine : 231


Prezzo: 18,80 euro iva compresa

La consultazione è gratuita!

Autore : Alessandro Allaria

www.contrattiesocieta.com

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11 gennaio 2007

IR Appunti - ultimi link appuntati

IL DIVIETO ASSOLUTO DI DEROGARE AI MINIMI TARIFFARI STABILITI PER GLI AVVOCATI COSTITUISCE UNA RESTRIZIONE DELLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Sentenza della Corte di giustizia europea nelle cause riunite C-94/04 e C-202/04

IL DIVIETO ITALIANO ASSOLUTO DI DEROGARE AI MINIMI TARIFFARI STABILITI PER GLI AVVOCATI COSTITUISCE UNA RESTRIZIONE DELLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Esso può essere giustificato qualora sia motivato da ragioni imperative di interesse pubblico quali gli obiettivi di tutela dei consumatori e di buona amministrazione della giustizia, qualora le restrizioni non siano sproporzionate rispetto agli obiettivi

Nella prima causa l'avv. Cipolla, incaricato in particolare dalla sig.ra Portolese, ha redatto per i suoi clienti tre atti di citazione. La controversia è stata poi risolta in via transattiva, ma senza l'intervento dell'avv. Cipolla. Avendo già versato un anticipo di 1 850 000 ITL, la cliente ha rifiutato il pagamento della somma di 4 125 000 ITL richiesta ulteriormente dal suo avvocato. Poiché il Tribunale di Torino ha respinto l'azione giudiziaria dell'avv. Cipolla per il pagamento di tale somma, quest'ultimo si è rivolto alla Corte d'appello di Torino chiedendo l'applicazione della tariffa.

Nella seconda causa il sig. Macrino e la sig.ra Capodarte si sono opposti al decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti dall'avv. Meloni relativamente agli onorari da quest'ultimo richiesti per una consulenza stragiudiziale in materia di diritto d'autore, ritenendoli sproporzionati rispetto all'importanza della vicenda e alle prestazioni svolte. Il Tribunale di Roma si chiede se la tariffa in materia stragiudiziale, in quanto applicabile e vincolante per gli avvocati, sia compatibile con il Trattato CE.

In Italia – in base ad una disposizione del 1933 – i compensi degli avvocati sono fissati sulla base di criteri determinati con una delibera del Consiglio nazionale forense e approvati dal
Ministro della giustizia, sentiti il Comitato interministeriale dei prezzi e il Consiglio di Stato. Tali criteri sono determinati in funzione del valore delle controversie, del grado dell'autorità adita e della durata dei procedimenti. Per ciascun atto o serie di atti la tariffa stabilisce un limite massimo e un limite minimo degli onorari. Ogni accordo in deroga agli onorari minimi stabiliti dalla tariffa per le prestazioni di avvocato è nullo.

È solo al momento della liquidazione degli onorari che l'autorità giudiziaria può eventualmente, con provvedimento motivato, superare il limite massimo (nei casi di importanza eccezionale) o determinare onorari inferiori al minimo (quando la causa risulta di facile trattazione).

Le norme sulla libera concorrenza
Sulla base di un esame approfondito della procedura di adozione della tariffa, la Corte conclude che è lo Stato italiano (e non l'ordine professionale) che detiene il potere decisionale relativamente ai minimi tariffari per gli onorari degli avvocati. Di conseguenza, non si può rimproverare all'Italia di imporre o favorire la conclusione di accordi contrastanti con le norme sulla libera concorrenza o di rafforzarne gli effetti, o di imporre o favorire abusi di posizione dominante o di rafforzarne gli effetti.

Le norme sulla libera prestazione dei servizi
Secondo la Corte, il divieto di derogare convenzionalmente agli onorari minimi rende effettivamente più difficile l'accesso degli avvocati stabiliti all'estero al mercato italiano dei servizi legali, privandoli della possibilità di effettuare, attraverso la richiesta di onorari inferiori a quelli tariffari, una concorrenza più efficace nei confronti degli avvocati stabiliti in modo permanente in Italia, limitando la scelta dei destinatari di tali servizi.
La Corte sottolinea, per contro, che gli obiettivi della tutela dei consumatori (destinatari dei servizi legali) e della buona amministrazione della giustizia possono essere ritenuti motivi imperativi di interesse pubblico in grado di giustificare una restrizione della libera prestazione dei servizi: ciò alla duplice condizione che il provvedimento nazionale sia adeguato a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e che non vada oltre quanto è necessario per raggiungerlo.

La Corte affida tale valutazione al giudice del rinvio, il quale, a tal fine, dovrà necessariamente prendere in considerazione alcuni elementi:
• se vi sia una relazione tra il livello degli onorari e la qualità delle prestazioni fornite dagli avvocati e se, in particolare, la determinazione di tali onorari minimi costituisca un provvedimento adeguato per il raggiungimento degli obiettivi della tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia. Per quanto concerne il mercato italiano, caratterizzato da un numero di avvocati estremamente elevato, la tariffa potrebbe consentire di evitare una concorrenza che possa tradursi nell’offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento della loro qualità.
• l’asimmetria informativa tra i «clienti-consumatori» e gli avvocati. Gli avvocati dispongono di un elevato livello di competenze tecniche che i consumatori non necessariamente possiedono, cosicché questi ultimi incontrano difficoltà per valutare la qualità dei servizi loro forniti.
• la possibilità di raggiungere in altro modo tali obiettivi, in particolare attraverso regole professionali relative agli avvocati (di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità).

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte: http://curia.europa.eu

Responsabilita' contrattuale dell'ente ospedaliero: onus probandi, presunzione di colpa e deduzione di responsabilita' aquiliana - documenti

IR Documenti
Responsabilità contrattuale dell’ente ospedaliero: onus probandi, presunzione di colpa e deduzione di responsabilità aquiliana

di Giorgio Vanacore

La responsabilità dell’ente ospedaliero (e o dell’operatore sanitario, se evocato in giudizio) si atteggia, oramai per “diritto vivente”, come contrattuale di tipo professionale, ciò in quanto l’accettazione del degente nella struttura medica ai fini del ricovero, dà luogo alla conclusione di un contratto atipico, meritevole di tutela dall’ordinamento (cd. contratto di spedalità, secondo autorevole dottrina; per la natura contrattuale della responsabilità vedansi Cass. 21 dicembre 1978 n. 6141, ed, in epoca recente, idd., 27 maggio 1993, n. 5939, 11 aprile 1995, n. 4152, 27 luglio 1998, n. 7336, 2 dicembre 1998 n. 12233, 22 gennaio 1999, n. 598, 1 settembre 1999, n. 9198, 11 marzo 2002, n. 3492, 14 luglio 2003, n. 11001, 21 luglio 2003, n. 11316, 4 marzo 2004 n. 4400, 28 maggio 2004 n. 10297, 2 febbraio 2005, n. 2042)...

http://iusreporter.wikispaces.com/civile-articoli-enteospedaliero

08 gennaio 2007

Consulenti-tecnici.it - link

www.consulenti-tecnici.it

"un sito che ha l'obiettivo di creare un network di
professionisti specializzati nello svolgimento di consulenze
tecniche giudiziali e stragiudiziali ed offre numerosi
servizi di grande utilità per la professione in genere"

Halley Editrice Formazione - CALENDARIO EVENTI FEBBRAIO 2007 - eventi

CALENDARIO EVENTI FEBBRAIO 2007
HALLEY EDITRICE FORMAZIONE

2 febbraio 2007 Napoli
3 febbraio 2007 Roma

Seminario di studio
Il nuovo Tfr
Direzione scientifica a cura dell’avv. Luigi Viola

RELATORI
Doriana Cosenza, esperto di diritto del lavoro, di diritto sindacale e della previdenza sociale. Laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Teramo.
Ha conseguito la specializzazione in “Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale” presso l’Università degli Studi di Teramo.
Ha partecipato al corso di perfezionamento in “Legislazione del lavoro e delle relazioni sindacali” presso l’Associazione Bancaria Italiana di Milano ed ha frequentato il master in “Diritto e Processo del lavoro” presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
È cultore della materia “Diritto del lavoro e diritto sindacale” all’Università degli Studi di Teramo e svolge attività di collaborazione alla cattedra di diritto del lavoro al Corso di Laurea in Consulente del Lavoro. Avvocato giuslavorista e civilista.
Rocchina Staiano, Avvocato dell’Adiconsum, della Cassa Edile e della Filca-Cisl di Salerno, Dottore di ricerca dell’Università di Salerno e Responsabile Sportello Mobbing Cisl di Salerno. Autrice di numerose pubblicazioni (tra le ultime: “Mobbing: viaggio nei meandri di un fenomeno in crescita”, Salerno, 2004; “Il mobbing e la P.A.”, (a cura di A. De Stefano); “Nella P.A. che cambia…”, Napoli, 2005; “I diritti dei lavoratori negli appalti”, Filca-Cisl, Roma, 2005) e di contributi in riviste (ad esempio: “Consulenza Lavoro & Previdenza”, “Diritto delle Relazioni Industriali”, “Diritto del Mercato del Lavoro”, ecc.), anche telematiche (www.lavoroprevidenza.com, www.personaedanno.it, www.diritto.it, www.altalex.com, ecc.) e nel giornale “Concertando”.

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
Conto alla rovescia per l’appuntamento con la previdenza complementare.
Dal 1° gennaio 2007 partirà la c.d. “riforma della previdenza integrativa”.
Infatti, nella Legge Finanziaria per il 2007 è previsto l’anticipo di un anno dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005 che riscrive le regole sulle pensioni complementari.
Agli interessati, lavoratori ed imprese in primis, non è dato aspettare quella data per porsi qualche domanda e per ricercare le risposte adeguate al proprio caso.
Questa volta la riforma mette le mani direttamente nelle tasche dei lavoratori e delle imprese e si preoccupa prevalentemente del trattamento di fine rapporto (il Tfr).
Tanto è che dal Tfr la riforma conta di ricavare un’iniezione di risorse finanziarie tali da far finalmente decollare il pilastro previdenziale integrativo e la posta in gioco è molto alta: si consideri che annualmente il Tfr maturato da oltre 10.500 milioni di lavoratori ammonta a più di 15 miliardi di euro ed è accantonato in 4.206 milioni di imprese.
Dal 1° gennaio le cose non staranno più così. Diverse saranno le novità.
Cosa accadrà ai trattamenti di fine rapporto accumulati dai lavoratori? E di quelli maturandi?
Quali saranno i vantaggi e gli svantaggi per lavoratori ed imprese?
Come opererà la regola del silenzio assenso? Entro quando bisognerà operare una scelta? Cosa accadrà se non si sceglie?
Cosa cambierà per le imprese con più di 50 dipendenti? E per quelle con meno di 50 dipendenti?
Lo scopo di queste giornate di studio è di aiutare gli operatori del settore ad aver chiaro cosa cambierà in concreto e dare risposte alle diverse domande che si pongono in tema di trattamento di fine rapporto.

Programma (15.30-19.30)
Il convegno verterà sui seguenti argomenti:
- dall’indennità di anzianità al trattamento di fine rapporto;
- il trattamento di fine rapporto: profili generali;
- il trattamento di fine rapporto: profili pratici;
- la riforma del trattamento di fine rapporto: la previdenza complementare;
- trattamento di fine rapporto e fondi pensione.
Se desidera che nel corso dell’incontro vengano approfonditi uno o più argomenti in modo particolare, la invitiamo a segnalarcelo tramite e-mail all’indirizzo gloria@halleyeditrice.it. Le proposte più ricorrenti per-venuteci saranno prese in considerazione nell’elaborazione del programma definitivo.

A CHI E’ RIVOLTO
Avvocati e praticanti avvocati, imprenditori, datori di lavoro, aziende, ma l’argomento può interessare un pubblico eterogeneo, quindi anche il comune cittadino.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di euro 155,00 + IVA 20%, e comprende:
- partecipazione alla giornata di studio;
- 1 copia del volume Il nuovo Tfr, di Doriana Cosenza, edito da Halley Editrice;
- abbonamento annuale alla rivista Il nuovo Diritto gratuito per i primi 3 iscritti, e con uno sconto del 30% per gli iscritti successivi;
- coffee break.
Il numero dei posti è limitato. Verrà inoltre rilasciato un attestato di partecipazione.


9 febbraio 2007 Roma
10 febbraio 2007 Napoli

Seminario di studio
Le nuove intercettazioni
e gli strumenti di tutela dell’intercettato
Direzione scientifica a cura dell’avv. Luigi Viola

RELATORI
Domenico Bruno, avvocato, esercita la professione forense in Calabria da circa un trentennio. Patrocinante in Cassazione dal 1994, si occupa di diritto civile e penale, con particolare interesse nell’ambito di quest’ultimo ai reati societari e associativi. Ha già collaborato con la Halley Editrice.
Elena Bruno, avvocato, è specializzata in professioni legali presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli, collabora attualmente presso lo studio legale Bruno. Ha già scritto per le case editrici UTET, CEDAM e HALLEY.

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
La Legge recentemente approvata sulle intercettazioni (Legge n. 261/2006) individua i confini dell’agere lecito? Tutela effettivamente la riservatezza costituzionalmente garantita dall’art. 15? Delinea un maggiore discrimen tra il dovere di informare ed il rispetto della riservatezza della persona? Problemi di coordinamento normativo, interpretativi e di applicazione pratica.
Le tematiche saranno affrontate dagli avvocati Elena Bruno e Domenico Bruno, autori di pubblicazioni in materia, sotto la direzione scientifica dell’avvocato Luigi Viola.
Le giornate di studio si terranno:
- 9 febbraio 2007, dalle ore 15.30 alle 19.30, presso il Jolly Hotel in Roma;
- 10 febbraio 2007, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, presso il Jolly Hotel in Napoli.

Programma (15.30 -19.30)
Il programma è in corso di definizione e verrà a breve pubblicato sul sito www.halleyeditrice.it.
Se desidera che nel corso dell’incontro vengano approfonditi uno o più argomenti in modo particolare, la invitiamo a segnalarcelo tramite e-mail all’indirizzo gloria@halleyeditrice.it. Le proposte più ricorrenti pervenuteci saranno prese in considerazione nell’elaborazione del programma definitivo.

A CHI E’ RIVOLTO
Avvocati e praticanti avvocati in modo particolare, ma l’argomento può interessare un pubblico eterogeneo, quindi anche il comune cittadino.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di euro 155 + IVA 20%, e comprende:
- partecipazione alla giornata di studio;
- 1 copia del volume Le nuove intercettazioni, di Domenico ed Elena Bruno, edito da Halley Editrice;
- abbonamento annuale alla rivista Il nuovo Diritto gratuito per i primi 3 iscritti, e con uno sconto del 30% per gli iscritti successivi;
- coffee break.
Il numero dei posti è limitato. Verrà inoltre rilasciato un attestato di partecipazione.


Master “I danni nella responsabilità civile”
Direzione scientifica a cura dell’avv. Luigi Viola

È in fase di organizzazione, da parte della Halley editrice Formazione, un master in tema di danni nella responsabilità civile della durata di tre mesi (aprile-maggio-giugno); la direzione scientifica è curata dall’avv. Luigi Viola e tra i docenti vi saranno giudici (anche del Tar), professori universitari, dottori di ricerca, avvocati.
Si tratta di un master che affronterà tutti i danni elaborati dalla giurisprudenza più recente, divisi per contesti di riferimento: danni nel luogo di lavoro, danni da circolazione stradale, danni endofamiliari, danni da attività ludica, ecc.
Gli iscritti, oltre ad avere un attestato di partecipazione, avranno una copia omaggio del testo, Trattato pratico di diritto civile - I danni, a cura di Luigi Viola, edito da Halley Editrice, 2007.
Per prenotazioni, informazioni e/o suggerimenti, si prega di inviare un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica gloria@halleyeditrice.it


Corso per l’esame
di abilitazione forense 2007
Direzione scientifica a cura dell’avv. Luigi Viola

È in fase di organizzazione, da parte della Halley Editrice Formazione, il corso di preparazione per l’esame di abilitazione forense 2007 tenuto dall’avv. Luigi Viola; si tratterà di una prima sessione del corso (aprile-maggio-giugno) in cui verranno affrontati, con cadenza quindicinale e numerose esercitazioni scritte, tutti gli argomenti principali del diritto civile e penale, con particolare riferimento alle tematiche più recenti e di possibile assegnazione in sede di esame forense.
Per prenotazioni, informazioni e/o suggerimenti, si prega di inviare un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica gloria@halleyeditrice.it.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva inviare una mail all’indirizzo gloria@halleyeditrice.it oppure consultare il sito www.halleyeditrice.it alla sezione Convegni

HALLEY EDITRICE SRL - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
tel. 0737.787225 fax. 0737.787963
www.halleyeditrice.it
www.halleyconsulenza.it
halleyeditrice@halleyeditrice.it
gloria@halleyeditrice.it

L'utilizzo degli strumenti ADR: una strategia di business - Milano, febbraio-marzo 2007 - eventi

L'utilizzo degli strumenti ADR:
una strategia di business


Milano,
23 febbraio, 2, 9, 16, 23 e 30 marzo 2007

Finalità
Il corso si propone di far conoscere le concrete potenzialità
dell’utilizzo delle principali procedure di risoluzione alternativa
delle controversie nelle attività di impresa.
Il percorso formativo si rivolge quindi sia ai professionisti e ai
consulenti d’azienda che gestiscono i conflitti per conto di
altri, sia ai manager e agli imprenditori che sono i titolari
delle controversie.

Durata
44 ore, strutturate in 6 moduli.

Date
23 febbraio, 2, 9, 16, 23 e 30 marzo 2007

Sede
Palazzo Clerici, Via Clerici, 5 Milano

Attestati
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione
a coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle
ore complessive.

Numero di partecipanti
E' previsto un numero massimo di 40 partecipanti.
Gli organizzatori si riservano il diritto di annullare il corso qualora
non si raggiunga la quota minima di 25 partecipanti per
l’intero percorso formativo; in tal caso, le quote versate
saranno interamente restituite.
E’ prevista la possibilità di frequentare singoli moduli indicando,
all’atto dell’iscrizione, a quali di essi si intende partecipare.
Il numero massimo dei partecipanti ammessi a frequentare
singoli moduli è 10.

Iscrizioni
La quota per la partecipazione all'intero percorso formativo
è di Euro 1.000 + 20% IVA (la quota comprende il materiale
didattico, l'attestato e il coffee break).
E' previsto uno sconto del 20% per i soci AIGI.
La quota di iscrizione ad un singolo modulo è di Euro 250 +
20% IVA.
Il termine per le iscrizioni è il giorno 26 gennaio 2007.
Le richieste di partecipazione dovranno essere trasmesse a
ISDACI a mezzo fax al n. 02.72021333 e saranno accettate
secondo l'ordine cronologico di arrivo.
La quota di iscrizione verrà interamente rimborsata se la
rinuncia sarà comunicata entro il 19 gennaio 2007 a ISDACI
a mezzo fax al n. 02.72021333.
ISDACI emetterà regolare fattura per l'importo corrispondente.

Modalità di pagamento
Il pagamento deve essere effettuato contestualmente
all'iscrizione tramite bonifico bancario intestato a:
ISDACI - c/c n. 000000390954
Banca Intesa Spa
ABI 03069 - CAB 09400 - CIN A
E da inviare via fax unitamente alla richiesta di iscrizione.

Modulo iscrizione e info: www.iusreporter.it/Testi/BrochureCorsoADR.pdf
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