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31 luglio 2006
Buone Vacanze!
Iusreporter.it augura a tutti buone vacanze!
Gli aggiornamenti del sito riprenderanno a settembre
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Corso di formazione per interpreti e traduttori forensi - eventi
CORSO DI FORMAZIONE PER INTERPRETI E TRADUTTORI FORENSI
La figura professionale dell’interprete forense in Italia, le motivazioni della sua presenza nell’ambito di un procedimento penale, le leggi che regolamentano la sua nomina e le modalità di svolgimento dell’ufficio ed infine la peculiarità del suo ruolo sono divenute essenziali a causa dell’accresciuta presenza degli stranieri che devono affrontare un giudizio penale in Italia.
Considerando il contributo fondamentale e altamente specializzato richiesto all’interprete nell’econo mia del processo bilingue, è lecito chiedersi se e in quale misura possa essere accostato a due figure altrettanto specializzate che, laddove necessario, entrano a far parte del medesimo procedimento giudiziario: il consulente tecnico e il perito.
Nell’ambito del procedimento penale italiano, l’autorità procedente nomina un interprete, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione Italiana e degli artt. 143 – 147 del Codice di procedura penale, qualora le parti coinvolte non conoscano la lingua ufficiale del processo (che, in base all’art. 109 c.p.p., è l’italiano), o qualora non la conoscano a sufficienza per affrontare adeguatamente la dinamica processuale.
Tale nomina è motivata dalla necessità di garantire all’imputato che non capisce e/o non parla l’italiano il diritto di comprendere le accuse contro di lui formulate e capire il procedimento al quale partecipa, nel rispetto del principio costituzionale dell’uguaglianza di ogni individuo davanti alla legge, in virtù del quale nessuno può essere discriminato su basi linguistiche o culturali.
Scopo ultimo di questa tutela linguistica, che è gratuita, è quello di far sì che l’imputato sia presente, vale a dire parte attiva del procedimento al quale partecipa e la cui piena comprensione è presupposto fondamentale per l’esercizio di una difesa consapevole, conditio sine qua non per lo svolgimento di un giusto processo.
Il diritto all’interprete nell’ambito di un processo penale costituisce quindi una condizione indispensabile per porre in essere un diritto fondamentale dell’imputato, quello alla difesa e alla «parità fra le parti».
L'esigenza di questo Corso nasce dal fatto che l'attuale panoramica forense è fatta di interpreti occasionali ossia scelti di volta in volta tra i connazionali degli imputati che conoscono la lingua (se la conoscono!)e possono tradurre nel corso dell’udienza quello che il giudice, gli avvocati o il Pm affer mano.
L’esperienza quotidiana delle Aule di giustizia insegna che questi "interpreti" occasionali, nella maggior parte dei casi,non hanno idea di cosa sia un processo penale e non s'intendono di diritto o di procedura penale ed in conseguenza hanno enormi difficoltà a tradurre e far comprendere alle Parti i contenuti tecnici delle varie attività processuali.
Di qui la esigenza di formare una figura specifica di interprete e traduttore forense che acquisisca i necessari elementi di conoscenza delle norme procedurali oltre alla conoscenza dei principali reati e della disciplina normativa della immigrazione per poter svolgere efficacemente la propria attività.
Il Corpo Docente, composto da operatori giudiziari,professori universitari, magistrati ed avvocati, con sentirà al candidato di affrontare l’esame di casi pratici oltre alla formazione teorica per rendere fruibile al massimo il Corso ed immediatamente utilizzabile nelle Aule di Giustizia.
Maggiori informazioni al link
eventi corsi
La figura professionale dell’interprete forense in Italia, le motivazioni della sua presenza nell’ambito di un procedimento penale, le leggi che regolamentano la sua nomina e le modalità di svolgimento dell’ufficio ed infine la peculiarità del suo ruolo sono divenute essenziali a causa dell’accresciuta presenza degli stranieri che devono affrontare un giudizio penale in Italia.
Considerando il contributo fondamentale e altamente specializzato richiesto all’interprete nell’econo mia del processo bilingue, è lecito chiedersi se e in quale misura possa essere accostato a due figure altrettanto specializzate che, laddove necessario, entrano a far parte del medesimo procedimento giudiziario: il consulente tecnico e il perito.
Nell’ambito del procedimento penale italiano, l’autorità procedente nomina un interprete, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione Italiana e degli artt. 143 – 147 del Codice di procedura penale, qualora le parti coinvolte non conoscano la lingua ufficiale del processo (che, in base all’art. 109 c.p.p., è l’italiano), o qualora non la conoscano a sufficienza per affrontare adeguatamente la dinamica processuale.
Tale nomina è motivata dalla necessità di garantire all’imputato che non capisce e/o non parla l’italiano il diritto di comprendere le accuse contro di lui formulate e capire il procedimento al quale partecipa, nel rispetto del principio costituzionale dell’uguaglianza di ogni individuo davanti alla legge, in virtù del quale nessuno può essere discriminato su basi linguistiche o culturali.
Scopo ultimo di questa tutela linguistica, che è gratuita, è quello di far sì che l’imputato sia presente, vale a dire parte attiva del procedimento al quale partecipa e la cui piena comprensione è presupposto fondamentale per l’esercizio di una difesa consapevole, conditio sine qua non per lo svolgimento di un giusto processo.
Il diritto all’interprete nell’ambito di un processo penale costituisce quindi una condizione indispensabile per porre in essere un diritto fondamentale dell’imputato, quello alla difesa e alla «parità fra le parti».
L'esigenza di questo Corso nasce dal fatto che l'attuale panoramica forense è fatta di interpreti occasionali ossia scelti di volta in volta tra i connazionali degli imputati che conoscono la lingua (se la conoscono!)e possono tradurre nel corso dell’udienza quello che il giudice, gli avvocati o il Pm affer mano.
L’esperienza quotidiana delle Aule di giustizia insegna che questi "interpreti" occasionali, nella maggior parte dei casi,non hanno idea di cosa sia un processo penale e non s'intendono di diritto o di procedura penale ed in conseguenza hanno enormi difficoltà a tradurre e far comprendere alle Parti i contenuti tecnici delle varie attività processuali.
Di qui la esigenza di formare una figura specifica di interprete e traduttore forense che acquisisca i necessari elementi di conoscenza delle norme procedurali oltre alla conoscenza dei principali reati e della disciplina normativa della immigrazione per poter svolgere efficacemente la propria attività.
Il Corpo Docente, composto da operatori giudiziari,professori universitari, magistrati ed avvocati, con sentirà al candidato di affrontare l’esame di casi pratici oltre alla formazione teorica per rendere fruibile al massimo il Corso ed immediatamente utilizzabile nelle Aule di Giustizia.
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eventi corsi
27 luglio 2006
Webaccessibile.org - La risorsa in lingua italiana sull'accessibilita' - link
"Benvenuto in webaccessibile.org
La risorsa in lingua italiana sull'accessibilità
Sei arrivato alla risorsa in lingua italiana sull'accessibilità, con la finalità di rendere chiaro e trasparente l'obiettivo di accesso universale di internet. Di seguito trovi le ultime novità, gli ultimi interventi pubblicati dai collaboratori di webaccessibile.org e gli eventi che riguardano l'accessibilità e la promozione delle raccomandazioni del World Wide Web Consortium".
link siti internet
La risorsa in lingua italiana sull'accessibilità
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25 luglio 2006
Trib. Perugia, ord. 19/5-24/5 2006 - No al licenziamento per l'uso di INTERNET (www.giuristitelematici.it) - Internet e lavoro
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, con l'ordinanza 19/5-24/5 2006, in sede di reclamo, ha, a conferma del provvedimento del Giudice Monocratico Dr. Angeleri, ordinanza 20/2/2006, chiarito come l'accesso a INTERNET a fini personali. avvalendosi di pc aziendali, sia da considerare un comportamento certamente scorretto, ma che non sia di per sè solo sufficiente a giustificare il licenziamento in tronco, e ciò anche nell'ipotesi in cui i collegamenti siano "numerosissimi".
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che"poiché [...] la condotta addebitata allo XX è solamente quella dell’uso (sia pure smodato) del PC per finalità personali, occorre evidenziare che una simile condotta – pur sicuramente illecita – non integra nemmeno giustificato motivo di licenziamento, dal momento che (art. 50 CCNL) “l’uso di strumenti aziendali per un lavoro (ipotesi senz’altro estendibile all’uso attuato per svago: n.d.e.) estraneo all’attività dell’azienda” costituisce illecito disciplinare che legittima unicamente la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione."
Giovanni_Battista_Gallus
http://www.giuristitelematici.it/modules/bdnews/article.php?storyid=642
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che"poiché [...] la condotta addebitata allo XX è solamente quella dell’uso (sia pure smodato) del PC per finalità personali, occorre evidenziare che una simile condotta – pur sicuramente illecita – non integra nemmeno giustificato motivo di licenziamento, dal momento che (art. 50 CCNL) “l’uso di strumenti aziendali per un lavoro (ipotesi senz’altro estendibile all’uso attuato per svago: n.d.e.) estraneo all’attività dell’azienda” costituisce illecito disciplinare che legittima unicamente la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione."
Giovanni_Battista_Gallus
http://www.giuristitelematici.it/modules/bdnews/article.php?storyid=642
24 luglio 2006
CONSUMATORI. Multilevel Marketing e vendite piramidali nella recente disciplina della legge 173/2005 (www.altalex.com)
Multilevel Marketing e vendite piramidali nella recente disciplina della L. 173/2005.
di Luca Cestaro
1. Marketing multilivello e vendite piramidali: affinità e differenze.
Da tempo nel nostro paese (e non solo) si vanno diffondendo organizzazioni imprenditoriali dedite alla commercializzazione di prodotti mediante la tecnica del cd. multilevel marketing (mlm).
Si tratta di una particolare forma di vendita diretta caratterizzata dalla possibilità per gli affiliati non solo di vendere i prodotti di volta in volta commercializzati (lucrando le provvigioni pattuite) ma anche di far aderire alla struttura di vendita altri soggetti per poi guadagnare una percentuale sull’attività di vendita da loro posta in essere.
Per dirla con le parole di una delle più note multinazionali operanti nel settore del marketing multilivello in una struttura del genere sono previsti “tre tipi di remunerazione” per gli incaricati alle vendite. Un primo tipo costituito “dalla provvigione derivante dalla promozione della vendita dei prodotti ai Clienti” , un secondo tipo “dai bonus derivanti dal volume delle vendite promosse personalmente ai Clienti” e, infine, “gli incaricati possono anche essere ricompensati con bonus addizionali calcolati sul volume di vendite effettuate dalle persone da essi introdotte nell’attività” dell’azienda[1]. Appare evidente che l’elemento caratterizzante il multilevel marketing è costituito dalla terza possibilità di guadagno che, in astratto, consente di realizzare ingenti guadagni riducendo al minimo l’investimento iniziale.
Di per sé tale tecnica di commercializzazione appare lecita ma in concreto alcune delle aziende che hanno utilizzato il mlm hanno operato con una tale spregiudicatezza da attirare le critiche delle associazioni dei consumatori e, poi, l’attenzione della Magistratura.
Quasi sempre, infatti, l’opera di proselitismo dei nuovi clienti-venditori si è basata su mirabolanti promesse di ricchezza e di successo. Tuttavia, secondo i dati delle stesse aziende, la gran parte delle persone guadagna redditi tra i 200 e i 300 euro al mese. Solo lo 0,01% giunge alla ricchezza promessa. Inoltre, il mondo del multilevel marketing utilizza tecniche di comunicazione e di coinvolgimento che spesso e volentieri assomigliano a quelle utilizzate da "sette" o movimenti religiosi-culturali: convention di massa in cui si canta e si applaude i carismatici leader delle reti, costosi corsi di formazione che si viene "invitati" a frequentare, un atteggiamento di ostilità verso chiunque abbia dubbi o critiche, l’obbligo di coinvolgere parenti e amici, "monetizzando" i rapporti personali ed affettivi[2] [...]
http://www.altalex.com/index.php?idnot=10347
di Luca Cestaro
1. Marketing multilivello e vendite piramidali: affinità e differenze.
Da tempo nel nostro paese (e non solo) si vanno diffondendo organizzazioni imprenditoriali dedite alla commercializzazione di prodotti mediante la tecnica del cd. multilevel marketing (mlm).
Si tratta di una particolare forma di vendita diretta caratterizzata dalla possibilità per gli affiliati non solo di vendere i prodotti di volta in volta commercializzati (lucrando le provvigioni pattuite) ma anche di far aderire alla struttura di vendita altri soggetti per poi guadagnare una percentuale sull’attività di vendita da loro posta in essere.
Per dirla con le parole di una delle più note multinazionali operanti nel settore del marketing multilivello in una struttura del genere sono previsti “tre tipi di remunerazione” per gli incaricati alle vendite. Un primo tipo costituito “dalla provvigione derivante dalla promozione della vendita dei prodotti ai Clienti” , un secondo tipo “dai bonus derivanti dal volume delle vendite promosse personalmente ai Clienti” e, infine, “gli incaricati possono anche essere ricompensati con bonus addizionali calcolati sul volume di vendite effettuate dalle persone da essi introdotte nell’attività” dell’azienda[1]. Appare evidente che l’elemento caratterizzante il multilevel marketing è costituito dalla terza possibilità di guadagno che, in astratto, consente di realizzare ingenti guadagni riducendo al minimo l’investimento iniziale.
Di per sé tale tecnica di commercializzazione appare lecita ma in concreto alcune delle aziende che hanno utilizzato il mlm hanno operato con una tale spregiudicatezza da attirare le critiche delle associazioni dei consumatori e, poi, l’attenzione della Magistratura.
Quasi sempre, infatti, l’opera di proselitismo dei nuovi clienti-venditori si è basata su mirabolanti promesse di ricchezza e di successo. Tuttavia, secondo i dati delle stesse aziende, la gran parte delle persone guadagna redditi tra i 200 e i 300 euro al mese. Solo lo 0,01% giunge alla ricchezza promessa. Inoltre, il mondo del multilevel marketing utilizza tecniche di comunicazione e di coinvolgimento che spesso e volentieri assomigliano a quelle utilizzate da "sette" o movimenti religiosi-culturali: convention di massa in cui si canta e si applaude i carismatici leader delle reti, costosi corsi di formazione che si viene "invitati" a frequentare, un atteggiamento di ostilità verso chiunque abbia dubbi o critiche, l’obbligo di coinvolgere parenti e amici, "monetizzando" i rapporti personali ed affettivi[2] [...]
http://www.altalex.com/index.php?idnot=10347
Nuovo fascicolo per la Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie - eventi
Nuovo fascicolo per la Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie
E' in corso di distribuzione il fascicolo n. 2 del trimestrale di aggiornamento per professionisti e imprese che operano nella società dell'informazione.
Molte le riflessioni sulle ultime novità tecnologiche, normative e giurisprudenziali.
Su questo numero un focus speciale dedica particolare attenzione al tema del processo di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con approfondimenti sul Codice della PA digitale recentemente modificato.
Indice e contenuti online sono reperibili all'indirizzo http://www.nybergedizioni.it/rdegnt/articoli.asp?mode=2&idnumrde=8
eventi riviste nuove tecnologie
E' in corso di distribuzione il fascicolo n. 2 del trimestrale di aggiornamento per professionisti e imprese che operano nella società dell'informazione.
Molte le riflessioni sulle ultime novità tecnologiche, normative e giurisprudenziali.
Su questo numero un focus speciale dedica particolare attenzione al tema del processo di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con approfondimenti sul Codice della PA digitale recentemente modificato.
Indice e contenuti online sono reperibili all'indirizzo http://www.nybergedizioni.it/rdegnt/articoli.asp?mode=2&idnumrde=8
eventi riviste nuove tecnologie
20 luglio 2006
eLawOffice - Gestionale Studio Legale GPL - Open Source - per Linux e Windows - programmi
Gestionale Studio Legale GNU GPL - Open Source
eLawOffice è il primo progetto Open Source Italiano per la gestione di uno Studio Legale ed è il progetto più completo a livello internazionale.
Basato sulle più moderne tecnologie degli ultimi anni, eLawOffice è un prodotto tecnologicamente avanzato, innovativo e sicuro; è distribuito in licenza GPL e soprattutto è perfettamente integrabile con il vostro attuale sistema informatico.
link
programmi open source risorse
eLawOffice è il primo progetto Open Source Italiano per la gestione di uno Studio Legale ed è il progetto più completo a livello internazionale.
Basato sulle più moderne tecnologie degli ultimi anni, eLawOffice è un prodotto tecnologicamente avanzato, innovativo e sicuro; è distribuito in licenza GPL e soprattutto è perfettamente integrabile con il vostro attuale sistema informatico.
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programmi open source risorse
19 luglio 2006
IP, arbitrato e processo - Pavia, 29-30/09/2006 - eventi
IP, arbitrato e processo - Pavia, 29-30/09/2006
Al link il programma in .pdf
eventi convegni
Al link il programma in .pdf
eventi convegni
18 luglio 2006
CONSUMATORI. La tutela dell'acquirente di multiproprieta': gli articoli 69 - 81 del codice del consumo (www.diritto.it)
Visconti Gianfranco
La tutela dell’acquirente di multiproprieta’: gli articoli 69 – 81 del codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005)
§ 1) L’ambito di applicazione della disciplina e l’individuazione delle parti del rapporto.
Il Decreto Legislativo n° 427 del 1998 attuò nell’ordinamento italiano la Direttiva CE n° 47 del 1994 concernente i “contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili”, vale a dire le c.d. “multiproprietà” immobiliari.
La disciplina da esso dettata è stata poi assorbita, con minime variazioni, negli articoli da 69 ad 81 del Testo Unico delle Leggi di tutela del consumatore denominato “Codice del consumo” emanato col Decreto Legislativo n° 206 del 2005 e che formano il Capo I, intitolato ai “contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili”, del Titolo IV della Parte III di questo atto legislativo, che ha contestualmente abrogato il Dlgs 427/1998 (all’art. 146, 1° comma, lettera g).
L’articolo 69 del Dlgs 206/2005 stabilisce che la disciplina che esso detta si applica ai contratti, che possono essere uno o più di uno fra le stesse parti, della durata di almeno tre anni, con cui “verso il pagamento di un prezzo globale si costituisce (ex novo), si trasferisce (un diritto già esistente) o si promette di costituire o trasferire (con un contratto preliminare, quindi non solo con un definitivo) un diritto reale (quasi sempre la proprietà) o un altro diritto (quindi di obbligazione) avente ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile nell’anno non inferiore ad una settimana”. Il diritto che si costituisce o trasferisce può essere, in teoria, anche di obbligazione, per esempio, se l’immobile è detenuto dall’impresa venditrice in leasing, cioè in locazione finanziaria, od in locazione normale, anche se questi sono casi rari in pratica, perché il cliente non può pagare un canone di affitto annuo, ma deve pagare “un prezzo globale” per l’acquisto del diritto [...]
http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/21877.html
La tutela dell’acquirente di multiproprieta’: gli articoli 69 – 81 del codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005)
§ 1) L’ambito di applicazione della disciplina e l’individuazione delle parti del rapporto.
Il Decreto Legislativo n° 427 del 1998 attuò nell’ordinamento italiano la Direttiva CE n° 47 del 1994 concernente i “contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili”, vale a dire le c.d. “multiproprietà” immobiliari.
La disciplina da esso dettata è stata poi assorbita, con minime variazioni, negli articoli da 69 ad 81 del Testo Unico delle Leggi di tutela del consumatore denominato “Codice del consumo” emanato col Decreto Legislativo n° 206 del 2005 e che formano il Capo I, intitolato ai “contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili”, del Titolo IV della Parte III di questo atto legislativo, che ha contestualmente abrogato il Dlgs 427/1998 (all’art. 146, 1° comma, lettera g).
L’articolo 69 del Dlgs 206/2005 stabilisce che la disciplina che esso detta si applica ai contratti, che possono essere uno o più di uno fra le stesse parti, della durata di almeno tre anni, con cui “verso il pagamento di un prezzo globale si costituisce (ex novo), si trasferisce (un diritto già esistente) o si promette di costituire o trasferire (con un contratto preliminare, quindi non solo con un definitivo) un diritto reale (quasi sempre la proprietà) o un altro diritto (quindi di obbligazione) avente ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile nell’anno non inferiore ad una settimana”. Il diritto che si costituisce o trasferisce può essere, in teoria, anche di obbligazione, per esempio, se l’immobile è detenuto dall’impresa venditrice in leasing, cioè in locazione finanziaria, od in locazione normale, anche se questi sono casi rari in pratica, perché il cliente non può pagare un canone di affitto annuo, ma deve pagare “un prezzo globale” per l’acquisto del diritto [...]
http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/21877.html
17 luglio 2006
PROTOCOLLO INFORMATICO. Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio delle pubbliche amministrazioni (CNIPA)
Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio delle pubbliche amministrazioni - Modello di riferimento: è stato redatto su iniziativa del Centro di Competenza sul protocollo informatico e ha lo scopo di fornire indicazioni alle PA per la stesura del manuale di gestione del protocollo informatico dei documenti e dell'archivio
CNIPA: i Quaderni
CNIPA: i Quaderni
La responsabilita' civile in Internet (www.altalex.com)
La responsabilità civile in Internet[1]
di Francesco Di Ciommo
(in A.C. Amato Mangiameli, a cura di, Parola chiave: informazione. Appunti di diritto, economia e filosofia, Giuffré, Milano, 2004)
Sommario: 1. – Introduzione. 2. – Evoluzione della tecnica e rivoluzione. 3. - Dai territori nazionali allo spazio transnazionale: il diritto in crisi di identità. 4. – La “rivoluzione digitale”. 5. – Internet, comunità virtuali e società globale. 6. – Chi governa Internet? Prove tecniche di anarchia. 7. - Le potenzialità dannose delle autostrade telematiche. 8. – Spazio e tempo in Internet: i problemi di individuazione dell’autore dell’illecito on-line. 9. – Questioni aperte di diritto internazionale privato in caso di illecito on-line. 10. – Il problema della competenza territoriale per illecito on-line: le prime soluzioni giurisprudenziali. 11. – (segue) La tesi preferibile accolta in Cassazione. 12. – I criteri di imputazione della responsabilità civile per illecito on-line commesso da utente rimasto anonimo. 13. – (segue) La prima giurisprudenza nordamericana e gli interventi legislativi. 14. – (segue) La giurisprudenza europea. 15. - La responsabilità civile degli intermediari della società dell’informazione nella direttiva 2000/31/Ce e nel d. lgsl. 70/2003. 16. – (segue) Colpa specifica dell’intermediario e dovere di collaborazione con le autorità competenti al fine di identificare l’autore dell’illecito.
1. – Introduzione.
Il titolo del presente saggio poggia su due concetti che ormai siamo abituati ad accostare senza timori di sorta, ma che in realtà sono tra loro lontanissimi per una serie di ragioni. I due concetti a cui si sta facendo riferimento sono, come evidente, la “responsabilità civile” e “Internet”.
Concetti antipodici, si diceva, o quantomeno assai distanti l’uno dall’altro, in primis perché uno caro alla nostra tradizione giuridica più antica, l’altro – al contrario – figlio della modernità a noi più prossima. Inoltre, altra circostanza che differenzia profondamente i due concetti in parola, l’uno impregnato ontologicamente di giuridicità, l’altro – potremmo dire – “caratterialmente” refrattario ad una sua regolamentazione giuridica.
Già sulla base di queste prime, forse banali, ma troppo spesso taciute, considerazioni viene in rilievo la difficoltà del compito che si propone di svolgere chi ha in animo di studiare il rapporto che esiste tra i due concetti in parola, e dunque di attraversare lo spazio culturale, sociale, tecnico e storico che li separa, per conciliarli o, al contrario, per scoprire che essi sono e devono restare antitetici e privi di comunicazione.
In altre parole, per capire come e se le regole di responsabilità civile – intese in senso tradizionale – siano destinate ad operare anche in Internet, seppure modulate ed adeguate al nuovo medium, occorre partire da una seppure approssimativa mappatura dei poli tra i quali questa riflessione si muove, per poi affrontare il tema in modo più diretto, ma a quel punto consapevole e maturo. Tutto ciò per non continuare – come per troppo tempo si è fatto, e non solo in Italia – a trattare i problemi giuridici delle nuove tecnologie informatiche esclusivamente con un taglio pratico che inevitabilmente sconfina nella superficialità e dunque nell’ignoranza della complessità dei fenomeni, e che, seppure apparentemente fornisca risposte concrete utili all’operatore del diritto, non può certamente soddisfare chi ha colto la complessità dei problemi giuridici della grande rete telematica e si è riproposto di affrontarli con piena contezza [...]
http://www.altalex.com/index.php?idnot=10378
di Francesco Di Ciommo
(in A.C. Amato Mangiameli, a cura di, Parola chiave: informazione. Appunti di diritto, economia e filosofia, Giuffré, Milano, 2004)
Sommario: 1. – Introduzione. 2. – Evoluzione della tecnica e rivoluzione. 3. - Dai territori nazionali allo spazio transnazionale: il diritto in crisi di identità. 4. – La “rivoluzione digitale”. 5. – Internet, comunità virtuali e società globale. 6. – Chi governa Internet? Prove tecniche di anarchia. 7. - Le potenzialità dannose delle autostrade telematiche. 8. – Spazio e tempo in Internet: i problemi di individuazione dell’autore dell’illecito on-line. 9. – Questioni aperte di diritto internazionale privato in caso di illecito on-line. 10. – Il problema della competenza territoriale per illecito on-line: le prime soluzioni giurisprudenziali. 11. – (segue) La tesi preferibile accolta in Cassazione. 12. – I criteri di imputazione della responsabilità civile per illecito on-line commesso da utente rimasto anonimo. 13. – (segue) La prima giurisprudenza nordamericana e gli interventi legislativi. 14. – (segue) La giurisprudenza europea. 15. - La responsabilità civile degli intermediari della società dell’informazione nella direttiva 2000/31/Ce e nel d. lgsl. 70/2003. 16. – (segue) Colpa specifica dell’intermediario e dovere di collaborazione con le autorità competenti al fine di identificare l’autore dell’illecito.
1. – Introduzione.
Il titolo del presente saggio poggia su due concetti che ormai siamo abituati ad accostare senza timori di sorta, ma che in realtà sono tra loro lontanissimi per una serie di ragioni. I due concetti a cui si sta facendo riferimento sono, come evidente, la “responsabilità civile” e “Internet”.
Concetti antipodici, si diceva, o quantomeno assai distanti l’uno dall’altro, in primis perché uno caro alla nostra tradizione giuridica più antica, l’altro – al contrario – figlio della modernità a noi più prossima. Inoltre, altra circostanza che differenzia profondamente i due concetti in parola, l’uno impregnato ontologicamente di giuridicità, l’altro – potremmo dire – “caratterialmente” refrattario ad una sua regolamentazione giuridica.
Già sulla base di queste prime, forse banali, ma troppo spesso taciute, considerazioni viene in rilievo la difficoltà del compito che si propone di svolgere chi ha in animo di studiare il rapporto che esiste tra i due concetti in parola, e dunque di attraversare lo spazio culturale, sociale, tecnico e storico che li separa, per conciliarli o, al contrario, per scoprire che essi sono e devono restare antitetici e privi di comunicazione.
In altre parole, per capire come e se le regole di responsabilità civile – intese in senso tradizionale – siano destinate ad operare anche in Internet, seppure modulate ed adeguate al nuovo medium, occorre partire da una seppure approssimativa mappatura dei poli tra i quali questa riflessione si muove, per poi affrontare il tema in modo più diretto, ma a quel punto consapevole e maturo. Tutto ciò per non continuare – come per troppo tempo si è fatto, e non solo in Italia – a trattare i problemi giuridici delle nuove tecnologie informatiche esclusivamente con un taglio pratico che inevitabilmente sconfina nella superficialità e dunque nell’ignoranza della complessità dei fenomeni, e che, seppure apparentemente fornisca risposte concrete utili all’operatore del diritto, non può certamente soddisfare chi ha colto la complessità dei problemi giuridici della grande rete telematica e si è riproposto di affrontarli con piena contezza [...]
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11 luglio 2006
Manuale di istruzioni sulla recente normativa in materia di antiriciclaggio (www.giuristitelematici.it) - Professione forense
Dalla collaborazione tra il presidente nazionale di A.I.G.A. (avv.Valter Militi) e l'avv. Salvatore Frattallone scaturisce un manuale di istruzioni sulla recente normativa in materia di antiriciclaggio applicabile dal 22 aprile c.a. all'attività espletata dagli avvocati.
L'argomento è stato oggetto di precedenti articoli pubblicati su questo sito.
Ci si riferisce ai nuovi adempimenti imposti ai professionisti (avvocati, notai, commercialisti) che si trovino a svolgere attività professionali comportante la gestione di movimenti monetari di una certa rilevanza e comunque predeterminata dalla legge.
Nell'intento di agevolare l'adeguamento degli interessati (inevitabile nella misura in cui si consideri l'entità delle sanzioni previste per la relativa inosservanza) l'avv. Frattallone ha realizzato, in collaborazione con l'A.I.G.A., un breve manuale pratico che si caratterizza per la sua snellezza e per la facile consultazione.
Il documento viene pubblicato dal Circolo dei Giuristi Telematici, in formato PDF
L'argomento è stato oggetto di precedenti articoli pubblicati su questo sito.
Ci si riferisce ai nuovi adempimenti imposti ai professionisti (avvocati, notai, commercialisti) che si trovino a svolgere attività professionali comportante la gestione di movimenti monetari di una certa rilevanza e comunque predeterminata dalla legge.
Nell'intento di agevolare l'adeguamento degli interessati (inevitabile nella misura in cui si consideri l'entità delle sanzioni previste per la relativa inosservanza) l'avv. Frattallone ha realizzato, in collaborazione con l'A.I.G.A., un breve manuale pratico che si caratterizza per la sua snellezza e per la facile consultazione.
Il documento viene pubblicato dal Circolo dei Giuristi Telematici, in formato PDF
10 luglio 2006
DEONTOLOGIA FORENSE. La deontologia dell'avvocato e il colloquio col cliente (www.altalex.com)
La deontologia dell’avvocato e il colloquio col cliente
Avv. Antonino Ciavola
Questo articolo riproduce la conferenza – simulazione svoltasi il giorno 11 marzo 2006 presso la Scuola Forense di Catania, organizzata dalla fondazione “Vincenzo Geraci”.
La deontologia dell'avvocato e il colloquio col cliente
Avv. Antonino Ciavola
Questo articolo riproduce la conferenza – simulazione svoltasi il giorno 11 marzo 2006 presso la Scuola Forense di Catania, organizzata dalla fondazione “Vincenzo Geraci”.
La deontologia dell'avvocato e il colloquio col cliente
Intercettazioni: informazione su fatti di interesse pubblico, rispettando le persone (www.garanteprivacy.it) - Privacy
Intercettazioni: informazione su fatti di interesse pubblico, rispettando le persone - 21 giugno 2006
(G.U. n. 147 del 27-6-2006)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTI gli atti acquisiti d'ufficio in relazione alla reiterata pubblicazione nei giorni scorsi, da parte di varie testate giornalistiche, di numerose trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte da autorità giudiziarie e che hanno coinvolto diverse persone;
CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha il compito di prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
RILEVATA la necessità di esaminare d'ufficio e in via d'urgenza, anche in assenza di ricorsi, reclami e segnalazioni allo stato non pervenuti al Garante, la problematica del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle diverse persone coinvolte dalla predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al diritto fondamentale alla protezione dei relativi dati personali;
RILEVATO dagli atti che, nell'ambito delle indagini preliminari in corso presso uffici giudiziari, le ipotesi di reato in fase di accertamento denotano circostanze ed episodi per i quali, su un piano generale, è legittimo l'esercizio del diritto di cronaca ed è altresì configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti;
RILEVATO, tuttavia, che si pone con seria evidenza la necessità di assicurare, con immediatezza e su un piano generale, un'adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoché integrale di innumerevoli brani di conversazioni telefoniche, intercorse anche con terzi estranei ai fatti oggetto di indagine penale o che non risultano allo stato indagati, o brani che riguardano in ogni caso diverse relazioni personali o familiari o, ancora, persone semplicemente lese dai fatti; rilevato che alcuni brani di tali conversazioni attengono, altresì, a comportamenti strettamente personali di persone pur coinvolte nelle indagini, ma non direttamente connessi a fatti penalmente rilevanti;
CONSIDERATO che, dagli atti al momento disponibili e dall'attuale quadro normativo riferito al processo penale, non risulta allo stato comprovato che le più recenti pubblicazioni giornalistiche delle predette trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale;
RILEVATO, infatti, che il codice di procedura penale:
a) vieta la pubblicazione di atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto (art. 114, comma 1, c.p.p.);
b) vieta anche la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell'udienza preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.);
c) consente sempre, però, la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto (art. 114, comma 7, c.p.p.) e considera gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria non più coperti dal segreto quando l'imputato ne possa avere conoscenza (art. 329 c.p.p.; v. anche art. 268, comma 6, c.p.p. relativo al deposito di atti concluse le operazioni di intercettazione);
RILEVATO che, anche per effetto del meccanismo previsto dalla legge per acquisire agli atti processuali le sole conversazioni rilevanti per il procedimento penale, meccanismo non più adeguato rispetto al fenomeno dell'incessante pubblicazione integrale di materiali processuali, si pone a volte in modo indiscriminato a disposizione dell'opinione pubblica un vasto materiale di documentazione di conversazioni telefoniche che non è oggetto di adeguata selezione e valutazione; rilevato che tale materiale, oltre a non risultare sempre essenziale per una doverosa informazione dell'opinione pubblica, può favorire anche una percezione inesatta di fatti, circostanze e relazioni interpersonali;
CONSIDERATO che la vigente disciplina di protezione dei dati personali che contempera i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa (d.lg. n. 196/2003; codice di deontologia relativo all'attività giornalistica) prevede invece espresse e puntuali garanzie da rispettare e, in particolare:
a) garantisce al giornalista il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, ma nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione;
b) considera quindi legittima la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile per l'originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti;
c) prescrive che si evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti;
d) esige il pieno rispetto della dignità della persona;
e) tutela la sfera sessuale delle persone, impegnando il giornalista ad astenersi dal descrivere abitudini sessuali riferite a persone identificate o identificabili e, quando si tratta di persone che rivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, a rispettare comunque sia il principio dell'essenzialità dell'informazione, sia la dignità;
CONSIDERATO che l'indiscriminata pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni di numerose conversazioni telefoniche, specie quando finisce per suscitare la curiosità del pubblico su aspetti intimi e privati senza rispondere integralmente ad un'esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico, può configurare anche una violazione delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che contemperano il diritto al rispetto della vita privata e familiare con la libertà di espressione (artt. 8 e 10 Conv. europea diritti dell'uomo);
CONSIDERATO, quindi, anche sulla base dei principi affermati nei provvedimenti di divieto o di blocco del trattamento dei dati personali già adottati dal Garante sulle tematiche in esame, che risulta necessario prescrivere a tutti i mezzi di informazione di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita, autonoma e responsabile, circa l'effettiva essenzialità dei dettagli pubblicati, nella consapevolezza che l'affievolita sfera di riservatezza di persone note o che esercitano funzioni pubbliche non esime dall'imprescindibile necessità di filtrare comunque le fonti disponibili per la pubblicazione, che vanno valutate dal giornalista, anche alla luce del dovere inderogabile di salvaguardare la dignità delle persone e i diritti di terzi;
RISERVATA l'adozione di eventuali altre decisioni in casi specifici, all'esito dell'eventuale ricezione di ricorsi, reclami o segnalazioni da parte di persone interessate;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORI il dott. Giuseppe Chiaravalloti e il dott. Mauro Paissan;
RILEVATA in conclusione la necessità, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), di prescrivere a tutti gli editori titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato, anche al fine di prevenire ulteriori violazioni, i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche ai principi richiamati nel presente provvedimento;
RILEVATA, infine, la necessità di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali prescrive ai titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal medesimo Codice e dall'allegato codice di deontologia per l'attività giornalistica, richiamati nel presente provvedimento;
b) dispone l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Roma, 21 giugno 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
I RELATORI
Chiaravalloti
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
(G.U. n. 147 del 27-6-2006)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTI gli atti acquisiti d'ufficio in relazione alla reiterata pubblicazione nei giorni scorsi, da parte di varie testate giornalistiche, di numerose trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte da autorità giudiziarie e che hanno coinvolto diverse persone;
CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha il compito di prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
RILEVATA la necessità di esaminare d'ufficio e in via d'urgenza, anche in assenza di ricorsi, reclami e segnalazioni allo stato non pervenuti al Garante, la problematica del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle diverse persone coinvolte dalla predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al diritto fondamentale alla protezione dei relativi dati personali;
RILEVATO dagli atti che, nell'ambito delle indagini preliminari in corso presso uffici giudiziari, le ipotesi di reato in fase di accertamento denotano circostanze ed episodi per i quali, su un piano generale, è legittimo l'esercizio del diritto di cronaca ed è altresì configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti;
RILEVATO, tuttavia, che si pone con seria evidenza la necessità di assicurare, con immediatezza e su un piano generale, un'adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoché integrale di innumerevoli brani di conversazioni telefoniche, intercorse anche con terzi estranei ai fatti oggetto di indagine penale o che non risultano allo stato indagati, o brani che riguardano in ogni caso diverse relazioni personali o familiari o, ancora, persone semplicemente lese dai fatti; rilevato che alcuni brani di tali conversazioni attengono, altresì, a comportamenti strettamente personali di persone pur coinvolte nelle indagini, ma non direttamente connessi a fatti penalmente rilevanti;
CONSIDERATO che, dagli atti al momento disponibili e dall'attuale quadro normativo riferito al processo penale, non risulta allo stato comprovato che le più recenti pubblicazioni giornalistiche delle predette trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale;
RILEVATO, infatti, che il codice di procedura penale:
a) vieta la pubblicazione di atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto (art. 114, comma 1, c.p.p.);
b) vieta anche la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell'udienza preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.);
c) consente sempre, però, la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto (art. 114, comma 7, c.p.p.) e considera gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria non più coperti dal segreto quando l'imputato ne possa avere conoscenza (art. 329 c.p.p.; v. anche art. 268, comma 6, c.p.p. relativo al deposito di atti concluse le operazioni di intercettazione);
RILEVATO che, anche per effetto del meccanismo previsto dalla legge per acquisire agli atti processuali le sole conversazioni rilevanti per il procedimento penale, meccanismo non più adeguato rispetto al fenomeno dell'incessante pubblicazione integrale di materiali processuali, si pone a volte in modo indiscriminato a disposizione dell'opinione pubblica un vasto materiale di documentazione di conversazioni telefoniche che non è oggetto di adeguata selezione e valutazione; rilevato che tale materiale, oltre a non risultare sempre essenziale per una doverosa informazione dell'opinione pubblica, può favorire anche una percezione inesatta di fatti, circostanze e relazioni interpersonali;
CONSIDERATO che la vigente disciplina di protezione dei dati personali che contempera i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa (d.lg. n. 196/2003; codice di deontologia relativo all'attività giornalistica) prevede invece espresse e puntuali garanzie da rispettare e, in particolare:
a) garantisce al giornalista il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, ma nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione;
b) considera quindi legittima la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile per l'originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti;
c) prescrive che si evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti;
d) esige il pieno rispetto della dignità della persona;
e) tutela la sfera sessuale delle persone, impegnando il giornalista ad astenersi dal descrivere abitudini sessuali riferite a persone identificate o identificabili e, quando si tratta di persone che rivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, a rispettare comunque sia il principio dell'essenzialità dell'informazione, sia la dignità;
CONSIDERATO che l'indiscriminata pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni di numerose conversazioni telefoniche, specie quando finisce per suscitare la curiosità del pubblico su aspetti intimi e privati senza rispondere integralmente ad un'esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico, può configurare anche una violazione delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che contemperano il diritto al rispetto della vita privata e familiare con la libertà di espressione (artt. 8 e 10 Conv. europea diritti dell'uomo);
CONSIDERATO, quindi, anche sulla base dei principi affermati nei provvedimenti di divieto o di blocco del trattamento dei dati personali già adottati dal Garante sulle tematiche in esame, che risulta necessario prescrivere a tutti i mezzi di informazione di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita, autonoma e responsabile, circa l'effettiva essenzialità dei dettagli pubblicati, nella consapevolezza che l'affievolita sfera di riservatezza di persone note o che esercitano funzioni pubbliche non esime dall'imprescindibile necessità di filtrare comunque le fonti disponibili per la pubblicazione, che vanno valutate dal giornalista, anche alla luce del dovere inderogabile di salvaguardare la dignità delle persone e i diritti di terzi;
RISERVATA l'adozione di eventuali altre decisioni in casi specifici, all'esito dell'eventuale ricezione di ricorsi, reclami o segnalazioni da parte di persone interessate;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORI il dott. Giuseppe Chiaravalloti e il dott. Mauro Paissan;
RILEVATA in conclusione la necessità, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), di prescrivere a tutti gli editori titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato, anche al fine di prevenire ulteriori violazioni, i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche ai principi richiamati nel presente provvedimento;
RILEVATA, infine, la necessità di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali prescrive ai titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal medesimo Codice e dall'allegato codice di deontologia per l'attività giornalistica, richiamati nel presente provvedimento;
b) dispone l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Roma, 21 giugno 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
I RELATORI
Chiaravalloti
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
06 luglio 2006
Curia Mercatorum. Centro di mediazione ed arbitrato - Link
CURIA MERCATORUM
CENTRO DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO
Associazione riconosciuta, promossa dalla Camera di Commercio I.A.A. di Treviso
CHE COS'E' CURIA MERCATORUM?
Centro di Mediazione e Arbitrato
Curia promuove il ricorso a tecniche ADR (Alternative Dispute Resolution), alternative al ricorso al giudice, per la risoluzione delle controversie civili e commerciali.Curia amministra procedure di arbitrato e mediazione.
Centro per la proprietà industriale/intellettuale
Curia promuove la conoscenza ed il corretto utilizzo degli strumenti di tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale.
Centro di elaborazione di contratti standard e di protezione dei consumatori
Curia promuove la realizzazione di contratti standard fra imprese e fra queste ed i consumatori. Curia inoltre agisce per la protezione dei consumatori.Curia svolge in tale settore, per conto delle Camere di Commercio aderenti, le funzioni di controllo e monitoraggio del mercato attribuite loro dalla legge.
Curia è organizzata come associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, partecipata da numerose Camere di Commercio, associazioni di categoria e professionali.
04 luglio 2006
"Antiriciclaggio" - Nuovi adempimenti, responsabilita' e obblighi per gli avvocati - Palermo, 13/07/2006 - Eventi
Il giorno 13 luglio 2006 ore 9,30,
l’ Associazione Giuridica JUS sezione di Palermo, con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo e con la partecipazione di GUIDA AL DIRITTO Sole 24 Ore – Media partner -, ha organizzato presso l’aula Magna della Corte di Appello di Palermo – Palazzo di Giustizia - una giornata di studio sul tema
“ANTIRICICLAGGIO”
Nuovi adempimenti, responsabilità e obblighi per gli avvocati
La giornata sarà introdotta e moderata dall’ Avv. Santi Geraci (Presidente dell’associazione nazionale JUS) mentre, saranno autorevoli relatori:
ore 10,00 : l’Avv. Enrico Sanseverino (Presidente dell’ordine degli avvocati di Palermo) che aprirà i lavori sul tema “la struttura del reato di riciclaggio secondo il codice penale”;
ore 10,45 : l’ Avv. Luciclia Ciccarello (Presidente dell’associazione JUS-Palermo)che tratterà il tema delle “I soggetti obbligati, le prestazioni professionali rilevanti, gli obblighi e gli adempimenti di segnalazione delle operazioni sospette a carico degli Avvocati nel bilanciamento di oneri e deontologia”
ore 11,45 : concluderà i lavori l’ Avv. Maurizio Argento (Segretario dell’associazione JUS nazionale), sul tema “L’identificazione dei clienti e le attività di registrazione delle operazioni - Illustrazione pratica di redazione della scheda identificativa, del registro e della nuova informativa privacy . Attività di formazione del personale e controlli interni”.
La nuova normativa sarà illustrata dai relatori con strumenti multimediali di video-proiezione e con esempi pratici di redazione sia della scheda identificativa del cliente che del registro cartaceo costituente l’Archivio Unico, nonché sarà illustrata la redazione della nuova informativa privacy.
Nel corso della giornata di studi, a tutti i partecipanti registrati in loco, sarà distribuito oltre al materiale informativo sugli argomenti trattati al fine di poter concretamente seguire i lavori congressuali, anche un cd-rom contenente oltre alla normativa di riferimento, oltre a link di siti on line di riferimento sulla materia, oltre ai numerosi vademecum reperiti in rete, anche tutta la modulistica essenziale - predisposta dall’Avv. Maurizio Argento - per il primo adeguamento cartaceo degli studi professionali in relazione agli obblighi antiriciclaggio.
La partecipazione è gratuita.
Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente la segreteria organizzativa presso il sito web dell’associazione JUSPA.it.
l’ Associazione Giuridica JUS sezione di Palermo, con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo e con la partecipazione di GUIDA AL DIRITTO Sole 24 Ore – Media partner -, ha organizzato presso l’aula Magna della Corte di Appello di Palermo – Palazzo di Giustizia - una giornata di studio sul tema
“ANTIRICICLAGGIO”
Nuovi adempimenti, responsabilità e obblighi per gli avvocati
La giornata sarà introdotta e moderata dall’ Avv. Santi Geraci (Presidente dell’associazione nazionale JUS) mentre, saranno autorevoli relatori:
ore 10,00 : l’Avv. Enrico Sanseverino (Presidente dell’ordine degli avvocati di Palermo) che aprirà i lavori sul tema “la struttura del reato di riciclaggio secondo il codice penale”;
ore 10,45 : l’ Avv. Luciclia Ciccarello (Presidente dell’associazione JUS-Palermo)che tratterà il tema delle “I soggetti obbligati, le prestazioni professionali rilevanti, gli obblighi e gli adempimenti di segnalazione delle operazioni sospette a carico degli Avvocati nel bilanciamento di oneri e deontologia”
ore 11,45 : concluderà i lavori l’ Avv. Maurizio Argento (Segretario dell’associazione JUS nazionale), sul tema “L’identificazione dei clienti e le attività di registrazione delle operazioni - Illustrazione pratica di redazione della scheda identificativa, del registro e della nuova informativa privacy . Attività di formazione del personale e controlli interni”.
La nuova normativa sarà illustrata dai relatori con strumenti multimediali di video-proiezione e con esempi pratici di redazione sia della scheda identificativa del cliente che del registro cartaceo costituente l’Archivio Unico, nonché sarà illustrata la redazione della nuova informativa privacy.
Nel corso della giornata di studi, a tutti i partecipanti registrati in loco, sarà distribuito oltre al materiale informativo sugli argomenti trattati al fine di poter concretamente seguire i lavori congressuali, anche un cd-rom contenente oltre alla normativa di riferimento, oltre a link di siti on line di riferimento sulla materia, oltre ai numerosi vademecum reperiti in rete, anche tutta la modulistica essenziale - predisposta dall’Avv. Maurizio Argento - per il primo adeguamento cartaceo degli studi professionali in relazione agli obblighi antiriciclaggio.
La partecipazione è gratuita.
Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente la segreteria organizzativa presso il sito web dell’associazione JUSPA.it.
03 luglio 2006
Controversa sentenza del Tribunale di Aosta: Il giornalista che gestisce un blog ne risponde come un direttore (www.scintlex.it) - Giornalismo
Controversa sentenza del Tribunale di Aosta: Il giornalista che gestisce un blog ne risponde come un direttore
Tribunale di Aosta Sezione terza, sentenza n. 13546/06; depositata il 12 giugno
Allegata in formato PDF la sentenza.
http://www.scintlex.it/notizia/182/79.html
Liberalizzazioni. Cittadino consumatore, nuove norme sulla concorrenza e sui diritti dei consumatori - Consumatori, Professione forense
Liberalizzazioni
Il pacchetto del ministero dello Sviluppo Economico
"cittadino consumatore, nuove norme sulla concorrenza e sui diritti dei consumatori"
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti_ministeri/bersani_def.pdf
Il pacchetto del ministero dello Sviluppo Economico
"cittadino consumatore, nuove norme sulla concorrenza e sui diritti dei consumatori"
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