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29 giugno 2006

Linee guida per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni (www.cnipa.gov.it)

"i Quaderni" n. 23 (marzo 2006)

Linee guida per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni

• Piano Nazionale della sicurezza delle ICT per la PA
• Modello organizzativo nazionale di sicurezza ICT per la PA.

E' stato redatto dal Gruppo di Lavoro istituito presso il Cnipa nel 2004. Rappresenta, insieme al documento dal titolo "Proposte concernenti le strategie in materia di sicurezza informatica e delle telecomunicazioni per la PA", una concreta azione di promozione della "cultura della sicurezza" nel settore dell'informatica pubblica.


CNIPA: i Quaderni

Diritti della personalita' tra media tradizionali e avvento di Internet (www.altalex.com)

Diritti della personalità tra media tradizionali e avvento di Internet

(in G. Comandé, a cura di, Persona e tutele giuridiche, Torino, 2003, pag. 7)

Francesco Di Ciommo

Sommario: 1. – Evoluzione della tecnica, nuove tecnologie e cultura giuridica. 2. – Media e diritti della personalità. 3. – Internet e la rivoluzione digitale: dalla «società dell’informazione», ad una «società di informazioni». 4. – La libertà di espressione, movimento e associazione sulle reti telematiche. Brevi considerazioni sulla legge n. 62 del 2001. 5. – La riservatezza individuale on-line e la privacy sui dati personali. 6. – La direttiva 2002/58/Ce relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. 7. – Nome, pseudonimo, diritto morale d’autore, reputazione, onore e immagine in Internet e sulle reti di telefonia mobile. 8. – Le identità dell’internauta tra tutela virtuale della personalità “reale” e tutela reale della personalità “virtuale”.

1. – Evoluzione della tecnica, nuove tecnologie e cultura giuridica.

Per molti secoli, il sistema di regole giuridiche che presidiava i rapporti tra consociati è stato sostanzialmente avvertito come un’entità estranea al divenire del tempo ed ai mutamenti sociali, arroccato com’era tra le teorie proclamate dai fautori del diritto naturale e, soprattutto, tra le solide certezze del diritto romano, prodigiosamente sopravvissuto alla caduta rovinosa delle istituzioni che lo avevano fondato e della civiltà di cui rappresentava uno dei massimi prodotti.

Fu solo a partire dal XIX secolo che, sotto l’influenza dell’evoluzionismo scientifico ed alla luce delle importanti novità legislative che si andavano registrando in quell’epoca di grandi cambiamenti sociali, cominciò a diffondersi l’idea della mutevolezza del diritto1.

Oggi, la moderna sociologia giuridica – pur non negando, soprattutto nelle tesi sostenute da alcune scuole di pensiero, l’esistenza di un elemento naturale e costante del diritto – trova nell’evoluzionismo uno dei suoi principali postulati2. A tale diffusa consapevolezza si è giunti quando, nei paesi più evoluti – a causa della rivoluzione industriale in corso – la collettività sentì il bisogno di riorganizzarsi stravolgendo, così, in pochi decenni l’assetto sociale che, sostanzialmente immutato, aveva retto per svariati secoli. La riorganizzazione in parola modificò radicalmente, ed inesorabilmente, il modo di vivere dell’uomo occidentale, sicché essa finì, e non poteva essere altrimenti, per coinvolgere anche il mondo del diritto.

Il trasferimento di milioni di persone dalla buie ed isolate campagne alle popolose città – dove le possibilità di trovare lavoro nei neonati impianti industriali si moltiplicavano rapidamente – da un lato, segnava la fine di un’economia basata principalmente sull’agricoltura a favore di un sistema produttivo di tipo industriale; dall’altro, rappresentava il seme di una rivoluzione culturale di proporzioni, all’epoca, inimmaginabili. L’abbandono di massa delle campagne, favorito anche dalla c.d. rivoluzione dei trasporti3, costituì la fine di un mondo tradizionalmente basato su, più o meno, ristretti nuclei familiari, in cui le possibilità di conoscere, di relazionarsi con estranei, di informarsi, di studiare, erano scarsissime. La sistemazione nelle città, che divennero rapidamente più grandi e più accoglienti, segnò l’inizio di una nuova era. L’uomo, anche il semplice operaio, cominciò a frequentare posti affollati, ad affrontare situazioni nuove ed a relazionarsi, sempre più spesso, con altri uomini. Da ciò, il bisogno di comunicare meglio e di sapere di più. Nacquero le prime scuole aperte al popolo ed ai figli degli operai. Anche le classi sociali meno agiate ebbero così accesso alla cultura, per lo meno a quella essenziale.

L’informazione, prima attraverso la stampa, poi anche per mezzo della radio, cominciò a diffondersi anche tra gli strati sociali più bassi e l’uomo, più in generale, iniziò ad occuparsi anche di cose non strettamente necessarie alla sua sopravvivenza biologica4.

E’ in queste circostanze storiche che, come meglio si vedrà nel corso del secondo paragrafo, vanno rintracciate le origini dei diritti della personalità, intesi in senso moderno, e ciò in quanto tali situazioni giuridiche protette presuppongono una socialità allargata e si giustificano in ragione della dimensione relazionale dell’uomo5.

L’accelerazione dell’evoluzione scientifica e tecnologica degli ultimi decenni ha determinato nell’uomo, nel suo modo di agire, di pensare, di lavorare, ecc., cambiamenti, soltanto in apparenza, meno importanti di quelli che si svilupparono in seguito alla rivoluzione industriale.

Lo sviluppo delle tecnologie più recenti, prima informatiche e poi telematiche, ha determinato, sul finire del secondo millennio, addirittura la nascita di dimensioni nuove – che possono essere definite virtuali, ma solo nell’accezione di cui si dirà più avanti – in cui l’agire dell’uomo assume fattezze affatto originali6. Tutto ciò incide direttamente e significativamente sulla morfologia delle relazioni umane e, di conseguenza, sull’esistenza stessa, la rilevanza e le modalità di tutela dei diritti della personalità7 [...]

http://www.altalex.com/index.php?idnot=10191

SPAMMING. Privacy e comunicazioni indesiderate: un nuovo capitolo (www.interlex.it)

Privacy e comunicazioni indesiderate: un nuovo capitolo

di Paolo Ricchiuto* - 23.02.06

Proprio a un passo dalla fine della legislatura, come ultimo atto prima dello scioglimento delle Camere, il Parlamento ha approvato la legge di conversione del decreto legge cosiddetto "milleproroghe". Ponendo la fiducia sia al Senato (votazione del 02.02.06) sia alla Camera (approvazione in aula del 09.02.06) è stato quindi blindato un testo assolutamente eterogeneo che va ben al di là della semplice proroga di alcuni termini.E’ noto come dietro ad operazioni del genere (disposizioni last minute – fiducia - miscellanea di materie trattate), si nascondono spesso le più inaspettate e spiacevoli sorprese.

E infatti, anche stavolta il nostro legislatore ha pensato bene di prodursi in una norma tanto ben celata da rischiare di passare inosservata, nonostante i suoi effetti potenzialmente rilevantissimi.Mi riferisco all'art. 19-bis, che così recita:Deroga al d.lgsl. 196/03 - L’art. 58 comma 2 del codice del consumo di cui al d.lgls. 206/05, si applica anche in deroga alle norme di cui al d.lgsl. 196/03.Quali sono gli effetti di questa disposizione? Per capirlo, è necessario passare brevemente in rassegna il quadro normativo all'interno del quale collocare la inaspettata novità [...]


http://www.interlex.it/675/ricchiu20.htm

28 giugno 2006

Inibizione alla banca dell'uso della clausola che consentiva la capitalizzazione trimestrale degli interessi - Documenti > Consumatori

Sentenza n. 2491/2006 Tribunale di Palermo - Diritto dei consumatori - prima inibitoria conosciuta, ex artt. 37 e 140 del nuovo codice del consumo, adottata collegialmente secondo il rito societario (ex art. 1 c. 3 d. legl. 17/1/03 n. 5) - limiti e ampiezza del potere inibitorio della Magistratura nel settore della tutela dei consumatori - inibizione alla banca dell’uso della clausola che consentiva la capitalizzazione trimestrale degli interessi (anche se non più presente nella nuova modulistica) - diveto di riscontrare negativamente le richieste risarcitorie extragiudiziali basate su tale clausola

ADR. Le forme extragiudiziali di composizione delle controversie. L'arbitrato e la conciliazione camerale (www.diritto.it)

Sacchetti Lorenzo

Le forme extragiudiziali di composizione delle controversie. L’arbitrato e la conciliazione camerale.

L’attuale sistema della nostra giustizia civile sconta, come noto, le lungaggini e le inefficienze di uno strumento concepito quando la struttura dell’economia italiana contava soltanto un modesto numero di operatori. Viviamo, infatti, un particolare momento storico caratterizzato, da una parte, da una profonda frustrazione dell’esigenza di giustizia e, dall’altra, dalla forte penalizzazione del corretto funzionamento del mercato, dello sviluppo di una concorrenza basata sulla qualità dei prodotti e dei servizi e sulla buona fede dei consumatori contro potenziali irregolarità.

In un simile scenario, appare di estremo interesse richiamare l’attenzione dei lettori sulla legge n. 580 del 1993 con la quale è stato attribuito alle “Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” un peculiare ruolo nell’azione diretta – attraverso la creazione su tutto il territorio nazionale di istituti per la risoluzione alternativa delle controversie – al soddisfacimento di detta esigenza. È noto, infatti, che fin dalla loro costituzione, le Camere di Commercio sono state le sedi naturali per la composizione delle liti fra gli operatori economici e, quindi, tra le loro funzioni vi è sempre stata quella di promuovere la costituzione e di regolare il funzionamento di particolari strumenti per la risoluzione di ogni tipologia di controversia.

La legge di riordinamento n. 580 citata ha ribadito l’affidamento di questo compito alle Camere di Commercio, prevedendo che esse, singolarmente o in forma associata, possano promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori [...]


Diritto & Diritti - rivista giuridica on line

22 giugno 2006

20 giugno 2006

CONSUMATORI. Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 (www.foroeuropeo.it)

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 69

«Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato»

(Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006)


foroeuropeo

19 giugno 2006

PRIVACY. Privacy e generalita' delle parti nelle sentenze: una Circolare della Cassazione (www.giuristitelematici.it)

Privacy e generalità delle parti nelle sentenze: una Circolare della Cassazione

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, Dr. Nicola Marvulli, ha emanato la circolare prot. 15 06 2006 del 17/01/2006, tesa a fornire chiarimenti sulla spinosa questione dei rapporti tra tutela della privacy e oscuramento dei dati identificativi delle parti nei provvedimenti giurisdizionali.

La Circolare è reperibile sul sito della Corte di Cassazione


Circolo dei Giuristi Telematici - Articoli e pubblicazioni

DEONTOLOGIA FORENSE. Il nuovo Codice deontologico forense (Ordine Avvocati Taranto)

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Approvato dal Consiglio Nazionale Forense
nella seduta del 17 aprile 1997
con le modifiche introdotte il
16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002 ed il 27 gennaio 2006


http://lnx.oravta.it/ordine/index.php?option=content&task=view&id=141&Itemid=216

15 giugno 2006

Rete dell'Amministrazione pubblica locale per l'Assistenza all'informazione, all'Attivita' Tecnico-Amministrativa ed alla Formazione - Link

Reform.it

Rete dell'Amministrazione pubblica locale per l'Assistenza all'informazione, all'Attività Tecnico-Amministrativa ed alla Formazione

Servizio Centrale del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati - Link

La Legge 189/2002 di modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo istituisce il Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

In particolare, attraverso il dettato dell’art. 32, 1-sexies, della suddetta Legge, viene istituito il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, al quale possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, gli Enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria.

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati capitalizza l’esperienza realizzata nell’ambito del Programma Nazionale Asilo (PNA) e ne rinnova l’approccio organico inserendola in un quadro istituzionale.

Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, è stato attivato il Servizio Centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano servizi d’accoglienza. Il Servizio, attivato dal Ministero dell’Interno, è affidato all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

Secondo il dettato della legge, al Servizio Centrale spettano i compiti di:

Monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario.

Creare e mantenere in costante aggiornamento una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

Favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi realizzati.

Fornire assistenza tecnica agli Enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di accoglienza.

Promuovere e attuare, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri, programmi di rimpatrio attraverso l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

Il Servizio Centrale svolge un ruolo di coordinamento sul funzionamento complessivo del sistema nazionale, cui assicura il necessario supporto tecnico, e sull'andamento dei singoli progetti, curandone anche la messa in rete. Gestisce la Banca Dati degli interventi realizzati a livello locale e provvede alla formazione e all’aggiornamento degli operatori dei progetti attraverso convenzioni con organismi nazionali ed internazionali che operano nel settore dell’asilo. In una logica di relazione continua fra il centro e la periferia il Servizio Centrale opera affinché le pratiche migliori realizzate localmente diventino patrimonio comune e i servizi offerti garantiscano standard di qualità.

Il Servizio Centrale coordina inoltre l’ammissione dei beneficiari ai progetti territoriali fino ad esaurimento dei posti complessivamente disponibili a livello nazionale. Ciò avviene sia su segnalazione delle Prefetture – U.T.G. e di altri organismi (progetti territoriali stessi, Enti locali, Questure, Enti di tutela, ecc.), sia attraverso il raccordo con i Centri di identificazione. In base all’art.11 del D.P.R. n°303, il Servizio centrale e/o Enti locali finanziati dal Fondo nazionale, attivano nei summenzionati Centri, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonché di informazione su programmi di rimpatrio volontario.

Oltre al coordinamento delle attività dei Comuni finanziati dal Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo il Servizio Centrale sostiene e coordina anche le attività dei Comuni che, per la realizzazione di progetti di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo e rifugiati, hanno ricevuto un finanziamento da parte dell’ANCI, grazie ai fondi straordinari dell’otto per mille Irpef, a diretta gestione statale.

13 giugno 2006

Calcio pirata, nessuna responsabilita' per gli ISP (Punto Informatico) - Diritto d'autore

Calcio pirata, nessuna responsabilità per gli ISP

Il Tribunale di Milano respinge il ricorso di SKY contro Telecom, a cui aveva chiesto di oscurare un sito che linkava partite di calcio diffuse abusivamente in rete. Un precedente importante. Tutti i dettagli

La vicenda (pagina 1 di 2)

Milano - Si è chiusa con una ordinanza del Tribunale di Milano una nuova puntata sul fronte della diffusione in rete di partite di calcio in violazione dei diritti di SKY Italia, una ordinanza di grande rilievo, perché ribadisce importanti garanzie per i provider italiani sulla questione delicatissima del filtraggio degli IP.

In sostanza SKY Italia, oltre a ricorrere contro il sito Tvgratis.net per la messa in rete di link e software che consentivano agli utenti di accedere a partite diffuse illecitamente da server cinesi, aveva anche chiesto che Telecom Italia fosse considerata responsabile per la mancata inibizione degli IP di quel sito e di un suo mirror. Una richiesta, quest'ultima, che il giudice ha rigettato in toto [...]


http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1517095

12 giugno 2006

I pacs e la Costituzione: conflitto o convivenza di valori? - Diritto di famiglia - Documenti

I pacs e la Costituzione: conflitto o convivenza di valori?

Le disquisizioni nate attorno alla presunta questione di incostituzionalità di una probabile e futura regolamentazione dei patti civili di solidarietà, stanno infiammando gli animi di politici e religiosi italiani, tutti intenti a discutere sulla necessità o meno di fornire tutela giuridica alle unioni di fatto; senza contare, che nel nostro paese si sta delineando una situazione storico - politica più sensibile alle problematiche sociali, tanto da sostenere la creazione di un Ministero per la Famiglia.

Una considerazione di più ampio respiro, vede l’Italia aprirsi, con intento adeguatore, al panorama europeo, al quale auspica di allinearsi, al pari degli altri Stati comunitari.

Seppur estranea a questo contesto, la trattazione della normativa di disciplina dei pacs, già affrontata in precedenti interventi, preme accennare, seppur brevemente, ad una questione di estrema importanza.

Il riferimento è all’assoluta mancanza, nel nostro paese, di legislazione in tema di unioni civili non coniugate, siano esse eterosessuali o omosessuali. Il vuoto normativo non è di poco rilievo, soprattutto alla luce degli intenti europei, di vedute ampie e pluraliste [...]


http://www.iusreporter.it/Testi/pascasi3-pacs.htm

DIRITTI DELL'UOMO. Risoluzione sull'omofobia e la discriminazione basata sull'orientamento sessuale (www.altalex.com)

Parlamento Europeo
Risoluzione 18 gennaio 2006

Il Parlamento europeo,

– visti gli obblighi internazionali ed europei in materia di diritti umani, come quelli contenuti nelle convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell’uomo e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

– viste le disposizioni dell’Unione europea sui diritti dell’uomo, in particolare la Carta europea dei diritti fondamentali nonché gli articoli 6 e 7 del trattato sull’Unione europea,

– visto l’articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, il quale conferisce all’Unione europea il potere di adottare le misure necessarie per combattere le discriminazioni fondate, tra l’altro, sull’orientamento sessuale, nonché per promuovere il principio di parità,

– visto l’articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l’omofobia può essere definita come una paura e un’avversione irrazionale nei confronti dell’omosessualità e di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (GLBT), basata sul pregiudizio e analoga al razzismo, alla xenofobia, all’antisemitismo e così via,

B. considerando che l’omofobia si manifesta nella sfera pubblica e in quella privata sotto forme diverse, come le dichiarazioni inneggiati all’odio e l’istigazione alla discriminazione, la ridicolizzazione, la violenza verbale, psicologica e fisica così come la persecuzione e l’omicidio, la discriminazione in violazione del principio di parità, nonché le limitazioni ingiustificate e irragionevoli dei diritti, spesso nascoste dietro motivazioni di ordine pubblico e di libertà religiosa,

C. considerando che recentemente si è verificata una serie di eventi allarmanti in numerosi Stati membri dell’Unione europea, cui la stampa e le ONG hanno dato ampia copertura, e che vanno dal divieto delle manifestazioni del "gay pride" o delle marce per l’uguaglianza fino all’impiego da parte di leader politici di un linguaggio provocatore, minaccioso o inneggiante all’odio, all’incapacità della polizia di fornire una protezione adeguata o addirittura all’interruzione, da parte della polizia, di manifestazioni pacifiche, all’organizzazione di manifestazioni violente da parte di gruppi omofobici e all’introduzione di modifiche nelle costituzioni volte ad impedire matrimoni o unioni tra omosessuali,

D. considerando che al contempo, in taluni casi, si è registrata una positiva reazione democratica e tollerante da parte del pubblico, che ha manifestato contro l’omofobia, nonché da parte della magistratura, che ha corretto le discriminazioni più flagranti e illegali,

E. considerando che diversi Stati membri dell’Unione europea hanno introdotto nei rispettivi ordinamenti giuridici misure volte a tutelare i diritti di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali, a combattere le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e a promuovere la parità,

F. considerando che è necessaria un’ulteriore azione a livello dell’UE nonché negli Stati membri per sradicare l’omofobia e promuovere una cultura di libertà, tolleranza e uguaglianza tra i cittadini e nella legislazione,

1. invita gli Stati membri e la Commissione ad intensificare la lotta contro l’omofobia, sia con mezzi didattici – ad esempio lanciando campagne contro l’omofobia nelle scuole, nelle università e nei media – sia attraverso strumenti amministrativi, giudiziari e legislativi;

2. chiede agli Stati membri di garantire che le dichiarazioni inneggianti all’omofobia o le istigazioni alla discriminazione siano condannate con la massima efficacia e che la libertà di manifestazione – sancita da tutti i trattati sui diritti dell’uomo – sia concretamente rispettata;

3. invita la Commissione a garantire che la discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale sia vietata in tutti i settori completando il pacchetto di misure antidiscriminazione basato sull’articolo 13, sia presentando nuove proposte di direttive sia proponendo una sola direttiva di portata generale che contempli tutti i tipi di discriminazione e tutti i settori;

4. chiede agli Stati membri di includere la lotta contro l’omofobia al momento di stanziare i fondi dell’"Anno 2007 – Parità di opportunità per tutti" e di coinvolgere le ONG di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali, ed invita la Commissione a controllare da vicino tale processo e ad avvertire immediatamente il Parlamento qualora gli Stati membri non procedano in tal senso;

5. invita gli Stati membri ad intraprendere qualunque altra azione essi ritengano opportuna per lottare contro l’omofobia e la discriminazione basata sull’orientamento sessuale, nonché per applicare il principio di parità quale parte integrante delle rispettive società e dei rispettivi ordinamenti giuridici;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati nonché al Consiglio d’Europa.

Risoluzione approvata il 18 gennaio 2006.


Risoluzione sull'omofobia e la discriminazione basata sull'orientamento sessuale

09 giugno 2006

Convegno "L'Amministratore di sostegno", 17 giugno 2006, Clusone

Convegno "L'Amministratore di sostegno"

17 giugno 2006, Clusone

Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale - link

STATUTO

ASSOCIAZIONE SOSTENITORI E AMICI DELLA POLIZIA STRADALE

DIRETTIVO NAZIONALE


Art. 1
(Denominazione e Simbolo)



L'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale (A.S.A.P.S.) ha sede in Forlì. Adotta come simbolo:
IL CENTAURO ALATO SOVRAPPOSTO ALL'EFFIGE DELL'ITALIA.



Art. 2
(Apartiticità e scopi)


L'Associazione è apartitica, non è collegata a nessun tipo di Sindacato e non persegue scopi di lucro, anche indiretti.
Si prefigge i seguenti scopi:
- persegue con proprie proposte, con l'elaborazione di progetti, analisi e con ogni altra utile iniziativa, il fine della sicurezza stradale;
- per il perseguimento del fine di una maggiore sicurezza stradale l'Associazione attiva utili sinergie con altre associazioni, sodalizi o comitati che perseguono scopi comuni
- far riacquistare alla Stradale il suo ruolo centrale e indispensabile di garante e tutore del fenomeno circolatorio in tutte le sue manifestazioni;
- migliorare ulteriormente la sua già elevata professionalità, anche con la produzione di testi, sinossi e stampati utili alla funzione di operatori della sicurezza stradale;
- difendere e tutelare gli appartenenti alla Polizia Stradale nei loro diritti e nelle loro aspettative al fine di rendere un servizio migliore e sempre più efficiente ai cittadini;
- offrire ai cittadini un servizio migliore, una presenza costante, una mentalità che riscopra i valori della sua antica e nobile tradizione che non sia solo di repressione di tutte le condotte contrarie alla legge, ma anche e soprattutto di solidarietà e di aiuto verso il cittadino;
- tutelare l'immagine della Polizia Stradale nella società e sui mass-media;
- svolgere azione di stimolo e di proposta, per il conseguimento dei suoi obiettivi, verso gli organi centrali dell'Amministrazione dell'Interno e verso tutte le altre amministrazioni pubbliche centrali e periferiche e organismi privati che si occupino di sicurezza stradale.
Gli scopi dell'associazione verranno perseguiti avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Tali prestazioni dovranno essere fornite esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun fine di lucro, anche indiretto.

08 giugno 2006

AGICONSUL, Associazione Giuristi e Consulenti legali - Link

Obiettivi

AGICONSUL propone che l'operatore del diritto, per rendersi organico al mondo imprenditoriale cui è assimilato, debba poter prestare la sua attività a pari condizioni di impresa. Ciò comporta l'impegno dell'Associazione a sollecitare la riforma dell'ordinamento forense secondo le direttive europee.

I punti fondamentali di tale riforma riguardano:

1) la possibilità di esercitare l'attività sotto forma di società di capitali, con conseguente differenziazione della posizione degli azionisti rispetto a quella dei legali che effettuano la prestazione professionale. Il mandato può anche essere conferito alla società, la quale rispondendo civilmente per danni, dovrà avere una adeguata copertura assicurativa obbligatoria;

2) l'abolizione dei minimi tariffari e la regolamentazione del regime pubblicitario secondo gli standard europei;

3) l'armonizzazione dei sistemi fiscali relativi alla tassazione delle prestazioni e previdenziali per consentire lo svolgimento dell'attività legale in condizioni di parità in ambito europeo al fine di non alterare il regime di concorrenza;
l'adozione di regole per l'accesso all'esercizio della professione e per il controllo del corretto svolgimento della stessa secondo modalità simili in tutto il territorio europeo al fine di attuare il diritto di stabilimento a pari condizioni per tutti i professionisti.

07 giugno 2006

Professioni ICT a sostegno della competitivita' (www.scint.it) - Eventi

Professioni ICT a sostegno della competitività


Gli scenari di sviluppo in ambito tecnologico, i cambiamenti nei processi produttivi e nei business delle aziende, la crescente diffusione della tecnologia presso i privati e le famiglie, sono tutti fenomeni ormai inarrestabili che stanno modificando il panorama dell’economia e della società del nostro Paese.
Tali fenomeni hanno e continueranno ad avere un forte effetto in termini di occupazione: vanno quindi opportunamente gestiti e trasformati in opportunità di business.

Le aziende devono, pertanto, avviare un’opportuna politica di investimenti e di gestione delle proprie risorse umane. Ciò presuppone innanzitutto la capacità di aggiornare le competenze e le professionalità rispetto alle esigenze del mercato, sviluppando figure complesse con forti competenze sull’organizzazione e sui processi aziendali, ma presuppone anche l’attribuzione di un ruolo fondamentale e strategico alla formazione continua che deve affiancare le risorse lungo tutta la carriera professionale e che deve essere vista come un asset dell’azienda.

Lo sviluppo della società dell’informazione necessita di un cambiamento nelle competenze di un gran numero di lavoratori la cui attività è influenzata dall’uso delle nuove tecnologie.
I settori che sono intrinsecamente basati sulla produzione e gestione di informazioni dovranno investire fortemente nella formazione del proprio personale. Tutti i lavoratori dovranno possedere nuove competenze per affrontare le evoluzioni richieste alle loro mansioni, o per fare evolvere il proprio ruolo sul posto di lavoro.

Il lavoratore e il posto di lavoro nella new-global-economy saranno molto diversi da quelli che conosciamo oggi. I lavoratori dell’era digitale devono, quindi, essere alfabetizzati verso l’ICT, altamente qualificati, autonomi, mobili e pronti a sottoporsi a una formazione continua. Analogamente, la società dell’informazione solleva un’enorme domanda di specialisti, domanda che finora è rimasta inevasa.

In questa prospettiva, il Rapporto Occupazione 2006 realizzato da Federcomin, con la partecipazione delle Associate AITech-Assinform e Asstel, e dal Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, rileva che la situazione occupazionale dell'ICT si colloca in un contesto che vede il settore attraversare una fase di profondo cambiamento. L'evoluzione non sarà solo di tipo tecnologico, ma inciderà anche sui modelli di business modificando profondamente le professionalità richieste dalle aziende, che saranno sempre più orientate alla multidisciplinarietà, alla tecnologia, ma anche alle competenze di processo e di settore.

La velocità con cui il settore ICT sta evolvendo verso nuovi scenari di integrazione spinge le imprese alla continua ricerca di professionalità adeguate a gestire e guidare i cambiamenti tecnologici e di business in atto.
In questo senso si stima che nel 2010 la richiesta di "skills innovativi" nel settore ICT sarà di oltre 20.000 addetti, con una crescita media annua del 3%.
Saranno, pertanto, necessarie adeguate politiche e investimenti in formazione per soddisfare le esigenze di competenze innovative richieste dal mercato del lavoro per i prossimi anni.

Con l’obiettivo di rispondere alle nuove esigenze dell’economia digitale, formando professionalità in grado di confrontarsi in maniera efficace e competente con una società in continuo e rapido mutamento, è nato un prestigioso percorso formativo che aprirà le porte della Società dell’Informazione.
Questo progetto ha origine dal sinergico incontro tra due Centri di eccellenza: la pluriennale esperienza di Aforisma nella formazione manageriale e la concreta esperienza nel settore giuridico/economico dell’ICT del Centro Studi & Ricerche SCiNT che da anni opera nella promozione delle tematiche dell'internazionalizzazione e dell’innovazione tecnologica.
Risultato principale di questa collaborazione è il Master in Management e Diritto dell’Innovazione Digitale (info alla pagina http://www.scint.it/news_new.php?id=753) che formerà una nuova generazione di manager, giuristi di impresa, professionisti e operatori del settore, con specifiche competenze giuridiche ed economiche nelle applicazioni dell’ICT all’interno di un processo di sviluppo aziendale.
Il Master consentirà di lavorare sulla complessa materia dell’ Information Comunication Technology: dai contenuti digitali, all’economia globale, passando per le norme e la prassi internazionale, fornirà una preparazione di tipo specialistico finalizzata ad acquisire gli strumenti operativi per interpretare la rivoluzione digitale, valutare progetti aziendali innovativi, studiare soluzioni di sviluppo su altri mercati, prevenire possibili problemi derivanti dall’utilizzo inconsapevole del Commercio Elettronico, del Commercio Internazionale e dei processi di trasformazione digitale propri di un’economia globale.


Silvia Montinari – Resp. Comunicazione -
Centro Studi & Ricerche SCiNT

06 giugno 2006

Interferenze illecite nella vita privata. MMS scattati nell'ambiente di lavoro (www.cortedicassazione.it)

SENTENZA N. 10444 UD.05/12/2005 - DEPOSITO DEL 27/03/2006

DELITTI CONTRO LA PERSONA - INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA – MMS SCATTATI NELL’AMBIENTE DI LAVORO

La Corte ha affermato che anche scattare una foto con il cellulare (mms) all'insaputa o contro la volontà di chi ha lo 'ius excludendi” sul luogo di lavoro può integrare il reato di cui all’art. 615 bis c.p. Il legislatore – ha chiarito la Corte – avrebbe con tale norma inteso sanzionare le incursioni abusive (ancorché non fisiche) nella vita privata altrui, fissate con strumenti tecnici suscettibili di riprodurre la violazione di ambiti riservati e preclusi all'osservazione indiscreta dei terzi. La lesione della riservatezza può pertanto consumarci, attraverso illecite interferenze, anche nei locali ove si svolge il lavoro dei privati (studio professionale, ristorante, bar, osteria, negozio in genere). La facoltà di accesso da parte del pubblico – ha evidenziato la Corte - non fa venire meno nel titolare il diritto di escludere singoli individui non autorizzati ad entrare o a rimanere.

Testo Completo:
Sentenza n. 10444 del 5 dicembre 2005 - depositata il 27 marzo 2006 (Sezione Quinta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore A. Amato)


Corte Suprema di Cassazione

05 giugno 2006

Direttiva 2006/24/CE sulla conservazione di dati nei servizi di comunicazione elettronica

Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,

riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE

Gazzetta ufficiale UE L 105 del 13/04/2006


http://www.iusreporter.it/Testi/direttiva2006-24.htm

Profili di costituzionalita' della cessione del credito - Documenti > Diritto privato

Profili di costituzionalità della cessione del credito

Con una recente ordinanza la Corte Costituzionale ( 10 marzo 2006) è stata chiamata a pronunciarsi su di una questione piuttosto delicata che riguarda i profili di compatibilità tra la fattispecie di cessione del credito e i diritti di cui è portatore il debitore nell’ambito degli interessi su cui si fonda la nostra Carta Costituzionale.

In particolare è stata analizzata la problematica circa la possibilità che al debitore venga riconosciuta la facoltà di non veder mutato il soggetto attivo del rapporto creditizio.

Le ragioni che sono state poste alla base delle richiesta presentata alla Consulta riguardano le problematiche sottese al diritto della privacy, per cui il debitore potrebbe avere un interesse a non far conoscere ai terzi la propria situazione debitoria.

Inoltra si stà diffondendo la prassi per cui le banche cedono a società finanziarie i propri crediti, come nella fattispecie in esame nell’ordinanza, e tali società sono solitamente animate da intenti fortemente speculative a differenza delle prime.

Nell’analizzare la fattispecie bisogna risalire alla situazione giuridiche che ne costituisce il presupposto.

Le fattispecie giuridiche di vantaggio si distinguono anche in base a quello che ne può costituire l’oggetto e cioè può trattarsi di un bene materiale od immateriale, oppure un comportamento umano che può consistere in una prestazione di carattere positivo o negativo ( fare o non fare alcunché).

Nel primo caso rientriamo nella categoria dei beni assoluti in quanto sono opponibili a chiunque mentre nel secondo ci troviamo in presenza dei cd diritti relativi, caratterizzati dalla circostanza per cui possono essere fatti valere esclusivamente verso specifici soggetti che si vengono a trovare in una situazione di valore passivo, definita appunto debitoria.

La distinzione si riflette sul relativo regime di circolazione, ed in particolare per quanto concerne i diritti relativi o di credito l’art. 1260 c.c. richiede, in via generale, quale presupposto di efficacia che al debitore sia notificata la cessione a mezzo di ufficiale giudiziario oppure che costui l’abbia accettata.

A sua volta il creditore deve garantire verso l’acquirente circa l’esistenza del credito e la solvenza del debitore, salvo patto contrario.

La circostanza che si tratta di una rapporto astratto per cui non assume rilevanza la funzione fondante dell’operazione, fa si che la cessione del credito abbia ricevuto una notevole diffusione dei rapporti commerciali in quanto è strumentale ad una moltitudine di fattispecie.

Da tale analisi la Consulta ne ha dedotto la sicura costituzionalità della norma ( art.1260 c.c.) che riconosce una valenza a carattere generale della fattispecie di cessione del credito, anche a prescindere dal consenso del soggetto passivo.

Le motivazioni di fondo dell’ordinanza riguardano il definitivo riconoscimento del rapporto obbligatorio quale situazione oggettiva ed avulsa dalle singole situazioni soggettive che ne rappresentano gli elementi relativi, in particolare per quanto concerne l’elemento economico di sicura oggettività, quale è il denaro.

In particolare per il debitore non fa alcuna differenza verso quale soggetto deve svolgere la prestazione richiesta, considerata la neutralità dell’oggetto del suo obbligo.

Inoltre la fattispecie di cessione del credito svolge una funzione importante nell’ambito dei rapporti di impresa in quanto consente alle società di ottenere l’immediata liquidazione di un proprio credito non ancora scaduto, anche a costo di rinunciare ad una parte delle proprie spettanze; contemporaneamente le società specializzate nel recupero dei crediti ne ottengono una fonte di guadagno in cambio di un non immediata liquidazione.

Le posizioni debitorie vengono a trovarsi in una situazione di inferiorità rispetto a quelle dei suo aventi causa che realizzano interessi metaindividuali quali sono quelli della ottimizzazione degli scambi commerciali.


Dott. Alessandro Allaria
Giurista di impresa
http://www.contrattiesocieta.com/

01 giugno 2006

Sky censura Arcoiris TV?

Sky di fatto censura Arcoiris TV

E la libertà di comunicare via satellite diventa un'utopia


Sky Italia imbavaglia la televisione indipendente Arcoiris TV.
Impedendone da mesi alla utenza nazionale la ricezione .
Nonostante la legge garantisca la pluralità
e la libertà dei canali di comunicazione televisiva digitale.


Arcoiris TV, canale televisivo satellitare indipendente, ha le mani
legate da mesi: nonostante abbia inoltrato richiesta
sin dallo scorso febbraio di rientrare nel
menu dei canali fruibili attraverso la piattaforma Sky, e nonostante le
ripetute richieste successive, Sky Italia non si è attivata in alcun modo
per permettere la ricezione ai possessori di decoder sky.


Di fatto, Sky contravviene così a quanto disposto
da una legge specifica, la 78/99, che imporrebbe all'operatore di evitare
il costituirsi di posizioni dominanti nel mercato televisivo
,
attraverso il "consentire la fruibilità delle diverse offerte di
canali con accesso condizionato o in chiaro mediante l'utilizzo di un
unico apparato".


Arcoiris TV ha pertanto richiesto l'intervento
dell'Autorità per le Garanzie
nelle
Comunicazioni
al fine di ottenere quanto dovuto, e di rientrare
del danno economico e d'immagine che sta subendo per il ritardo e le
difficoltà di raggiungere il proprio pubblico .


Arcoiris Tv, canale tematico satellitare/
televisione via internet basato a Modena, rappresenta un mezzo innovativo
per diffondere cultura dando voce ai cittadini. Vorrebbe diffondere
opinioni vere senza censura, senza pubblicità.
I programmi
sono di informazione ed approfondimento della realtà culturale, sociale e
politica italiana ed internazionale con particolare riferimento alla
realtà sudamericana.


Dal 2 febbraio scorso il canale è stato autorizzato
alla diffusione con Delibera 73/06/CONS.




Comunicato stampa di http://www.arcoiris.tv/
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