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29 aprile 2006
EVENTI. Novita' dal mondo dell'e-gov: AsmeNet indice il Premio "Comunicatore digitale"
Novità dal mondo dell’e-gov:
AsmeNet indice il Premio "Comunicatore digitale"
595 Enti locali si confrontano nell'ambito della comunicazione
Per il lancio dei Portali dei Comuni aderenti al progetto AsmeNet (595 tra Campania e Calabria) è indetto il concorso interregionale per l’assegnazione del Premio Comunicatore Digitale.
La premiazione avverrà durante la Cerimonia in programma a Napoli il 5 giugno 2006.
Saranno premiati i primi 10 Comuni che dimostreranno di aver impiegato utilmente e meglio degli altri, gli strumenti di comunicazione a propria disposizione: sia esterni (Giornali locali, TV locali, Radio locali, Spazi preposti alle pubbliche affissioni, Centri sociali, Autobus - tabelle interne e pellicole coprenti - Paline alla fermata dell’autobus, Piazza del paese, Arredi urbani vari - vasi per piante, panchine, pensiline alle fermate dell’autobus, ecc. –Supermercati, Interni all'ente) che interni (rassegna stampa quotidiana, giornalino comunale, Manifesti, Depliant informativi, Bacheche interne, Sede dell’Urp, Rete civica, Guida alla città, Guide pratiche al servizio del cittadino, giornale interno per i dipendenti, Call center, Monografie su servizi o progetti).
Sul sito www.asmez.it/premio tutto il materiale grafico pronto all’uso e le classifiche aggiornate dei Comuni. Per informazioni è possibile contattare la segreteria del premio telefonando al numero 081.7504528 oppure scrivendo alla casella mail premio@asmenet.it.
AsmeNet indice il Premio "Comunicatore digitale"
595 Enti locali si confrontano nell'ambito della comunicazione
Per il lancio dei Portali dei Comuni aderenti al progetto AsmeNet (595 tra Campania e Calabria) è indetto il concorso interregionale per l’assegnazione del Premio Comunicatore Digitale.
La premiazione avverrà durante la Cerimonia in programma a Napoli il 5 giugno 2006.
Saranno premiati i primi 10 Comuni che dimostreranno di aver impiegato utilmente e meglio degli altri, gli strumenti di comunicazione a propria disposizione: sia esterni (Giornali locali, TV locali, Radio locali, Spazi preposti alle pubbliche affissioni, Centri sociali, Autobus - tabelle interne e pellicole coprenti - Paline alla fermata dell’autobus, Piazza del paese, Arredi urbani vari - vasi per piante, panchine, pensiline alle fermate dell’autobus, ecc. –Supermercati, Interni all'ente) che interni (rassegna stampa quotidiana, giornalino comunale, Manifesti, Depliant informativi, Bacheche interne, Sede dell’Urp, Rete civica, Guida alla città, Guide pratiche al servizio del cittadino, giornale interno per i dipendenti, Call center, Monografie su servizi o progetti).
Sul sito www.asmez.it/premio tutto il materiale grafico pronto all’uso e le classifiche aggiornate dei Comuni. Per informazioni è possibile contattare la segreteria del premio telefonando al numero 081.7504528 oppure scrivendo alla casella mail premio@asmenet.it.
27 aprile 2006
Diritto d'autore: Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale - Documenti @ Iusreporter.it
DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2006, n. 140
Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.
(GU 82 del 7/04/2006)
http://www.iusreporter.it/Testi/decretolegislativo140-2006.htm
Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.
(GU 82 del 7/04/2006)
http://www.iusreporter.it/Testi/decretolegislativo140-2006.htm
EVENTI. Risoluzione delle Controversie Commerciali tra le sponde Sud e Nord del Mediterraneo - Workshop e Conferenza Internazionale
Beirut, 27-28 aprile 2006
Risoluzione delle Controversie Commerciali tra le sponde Sud e Nord del Mediterraneo
Workshop e Conferenza Internazionale
Il 27 e 28 aprile prossimi si terranno a Beirut, presso la “Maison de l’Avocat”, un workshop ed un convegno internazionale, i cui programmi sono scaricabili dalla sezione “ADR Eventi” del sito internet di ADR Center.
Gli incontri si inseriscono nel progetto comunitario “Promotion of International Commercial Arbitration and Other Alternative Dispute Resolution Techniques in the MEDA Countries”, volto alla promozione dei sistemi di risoluzione delle controversie commerciali internazionali tra le sponde Nord e Sud del Mediterraneo, e affidato dalla Commissione europea a un consorzio internazionale guidato da ADR Center SpA.
Al convegno, che si svolgerà presso la sede della Bar Association di Beirut, sono attese oltre mille persone, tra cui i Presidenti degli Ordini Forensi di Libano, Siria, Egitto (Presidente di diritto dell’associazione degli Ordini Forensi del mondo arabo) e Palestina. Al workshop partecipano, altresì, alti magistrati dei cinque paesi indicati nel programma, tra cui Aymna Ahmed Ramadan Moustafa (Head of Court – Cairo, Egypt), Hussein Khaddour (Court of Appeal- Amman, Jordan), Carla Kassis Kassatly (Court of Appeal – Beirut, Lebanon), Ali Mah Amoud Abd Allah Abu-Diak (Director General, Ministry of Justice – West Bank & Gaza).
Il numero dei paesi coinvolti e l’estensione dell’area geografica interessata conferiscono grande rilevanza all’evento, rispetto all’obiettivo dell’intero progetto comunitario di agevolare gli scambi commerciali tra l’Unione Europea ed i paesi mediterranei non-UE, nonché tra gli stessi stati dell’area MEDA, tramite l’abbattimento delle cosiddette barriere giurisdizionali, che troppo spesso sono di ostacolo alle relazioni commerciali internazionali.
Con gli eventi di Beirut del 27 e 28 aprile (insieme a quello specificamente dedicato agli imprenditori in programma per maggio) si concluderà la prima fase del progetto MEDA, dedicata alla promozione su larga scala delle metodologie alternative di gestione delle liti. Tra maggio e giugno di quest’anno inizieranno difatti le attività di training per la formazione specialistica di conciliatori ed arbitri tra i soggetti maggiormente interessati e qualificati dei diversi paesi del Mediterraneo interessati dal progetto.
Risoluzione delle Controversie Commerciali tra le sponde Sud e Nord del Mediterraneo
Workshop e Conferenza Internazionale
Il 27 e 28 aprile prossimi si terranno a Beirut, presso la “Maison de l’Avocat”, un workshop ed un convegno internazionale, i cui programmi sono scaricabili dalla sezione “ADR Eventi” del sito internet di ADR Center.
Gli incontri si inseriscono nel progetto comunitario “Promotion of International Commercial Arbitration and Other Alternative Dispute Resolution Techniques in the MEDA Countries”, volto alla promozione dei sistemi di risoluzione delle controversie commerciali internazionali tra le sponde Nord e Sud del Mediterraneo, e affidato dalla Commissione europea a un consorzio internazionale guidato da ADR Center SpA.
Al convegno, che si svolgerà presso la sede della Bar Association di Beirut, sono attese oltre mille persone, tra cui i Presidenti degli Ordini Forensi di Libano, Siria, Egitto (Presidente di diritto dell’associazione degli Ordini Forensi del mondo arabo) e Palestina. Al workshop partecipano, altresì, alti magistrati dei cinque paesi indicati nel programma, tra cui Aymna Ahmed Ramadan Moustafa (Head of Court – Cairo, Egypt), Hussein Khaddour (Court of Appeal- Amman, Jordan), Carla Kassis Kassatly (Court of Appeal – Beirut, Lebanon), Ali Mah Amoud Abd Allah Abu-Diak (Director General, Ministry of Justice – West Bank & Gaza).
Il numero dei paesi coinvolti e l’estensione dell’area geografica interessata conferiscono grande rilevanza all’evento, rispetto all’obiettivo dell’intero progetto comunitario di agevolare gli scambi commerciali tra l’Unione Europea ed i paesi mediterranei non-UE, nonché tra gli stessi stati dell’area MEDA, tramite l’abbattimento delle cosiddette barriere giurisdizionali, che troppo spesso sono di ostacolo alle relazioni commerciali internazionali.
Con gli eventi di Beirut del 27 e 28 aprile (insieme a quello specificamente dedicato agli imprenditori in programma per maggio) si concluderà la prima fase del progetto MEDA, dedicata alla promozione su larga scala delle metodologie alternative di gestione delle liti. Tra maggio e giugno di quest’anno inizieranno difatti le attività di training per la formazione specialistica di conciliatori ed arbitri tra i soggetti maggiormente interessati e qualificati dei diversi paesi del Mediterraneo interessati dal progetto.
26 aprile 2006
LIBRI. Codice delle Comunicazioni. Privacy, telefonia fissa e mobile, Internet, firma elettronica, televisione, informatica nella P.A.
CODICE DELLE COMUNICAZIONI
PRIVACY, TELEFONIA FISSA E MOBILE, INTERNET, FIRMA ELETTRONICA, TELEVISIONE, INFORMATICA NELLA P.A.
A cura di Roberto Bocchini
IL SOLE 24 ORE, 2006
Il Codice delle Comunicazioni, di recentissima pubblicazione (Il Sole 24 Ore), si propone l’obiettivo di raccogliere, in modo analitico e sistematico, le principali normative emanate nel campo delle comunicazioni.
In particolare il codice si articola in dieci specifiche sezioni dedicate ai seguenti argomenti:
telefonia fissa, telefonia mobile, Internet e commercio elettronico, televisione e radio, editoria, pubblicità, firma digitale, trattamento dei dati personali, informatica nella Pubblica Amministrazione, propaganda elettorale.
Il legislatore, producendo in queste materie norme a cascata, non aiuta il cittadino e l’operatore del diritto ad orientarsi in un sistema che presenta da un lato la difficoltà di comprendere tecnicamente le problematiche disciplinate, e dall’altro di non riuscire ad intendere sistematicamente l’intero corpus normativo che comprende settori che interessano dal diritto privato, al diritto amministrativo, dal diritto penale al diritto internazionale, dal diritto processuale civile al diritto processuale penale.
L’informazione si sviluppa oramai su più canali: si va dalla rete Internet che quotidianamente produce nuove informazioni, con lo sviluppo del commercio elettronico, alla telefonia fissa e mobile che hanno subito grandi evoluzioni con la liberalizzazione del sistema attuata negli ultimi anni, dalla televisione alla radio, dall’editoria anche digitale, all’affermazione della firma digitale alla protezione dei dati personali con la tutela della privacy che riguarda tutti i settori dell’economia in materia di attività delle pubbliche amministrazioni, sanità, lavoro, credito ed assicurazioni, giornalismo, telecomunicazioni, videosorveglianza, marketing, dall’affermazione dell’informatica nella Pubblica Amministrazione con l’emanazione del codice dell’amministrazione digitale, provvedimento che accorpa e riordina tutta la normativa in materia di attività digitale delle Pubbliche amministrazioni affrontando, per la prima volta in modo organico e completo, il tema dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle Pubbliche amministrazioni, dalla disciplina dei principi giuridici fondamentali relativi al documento informatico ed alla firma digitale sino alla propaganda elettorale anche con i nuovi sistemi telematici.
Per disciplinare, in modo organico, settori tecnologici così ampi e molteplici e, soprattutto, in continua evoluzione sono state istituite le Autorità Garanti che, con le proprie specifiche competenze anche tecniche, emanano provvedimenti che permettono, con maggiore celerità, rispetto al Parlamento di disciplinare il settore.
Ma anche le Autorità producono, a loro volta, regolamenti e decisioni a cascata. Il corpus normativo è, quindi, magmatico perché formato non solo dalle norme emanate dal Parlamento italiano e della Comunità europea, ma anche dalle disposizioni delle Autorità Indipendenti, definite autorità convergenti proprio per far riferimento alla scelta del legislatore italiano di attribuire ad un unico organismo funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo e dell’editoria. Si tratta di una scelta giustificata dai profondi cambiamenti determinati dall’avvento della tecnologia digitale, che attenua, fino ad annullarle, le differenze fra i diversi mezzi, diventati veicolo di contenuti – immagini, voce, dati – sempre più interattivi. Telefono, televisione e computer sono destinati a integrarsi, a convergere sulla medesima piattaforma tecnologica, ampliando in tal modo la gamma dei servizi disponibili.
Il Codice delle Comunicazioni, appena pubblicato, al fine di soddisfare queste molteplici e diverse esigenze si articola in quattro parti.
Anzitutto vi sono le normative generali, le normative speciali, e le normative relative al contenzioso tra utenti ed operatori anche con l’ausilio dei formulari. Una seconda parte è dedicata alle principali interpretazioni come circolari ministeriali, deliberazioni, decisioni del garante e regolamenti di settore. Una terza parte è dedicata alle principiali decisioni giurisprudenziali riportate in forma di massima, sotto le singole norme, ed in forma estesa in una sezione apposita. Ed infine la quarta parte comprende numerosi ed articolati schemi che aiutano l’operatore del diritto ed il cittadino a conoscere da un lato la sistematica della normativa e dall’altro a comprendere più agevolmente la tecnologia sottesa alla normativa di settore.
PRIVACY, TELEFONIA FISSA E MOBILE, INTERNET, FIRMA ELETTRONICA, TELEVISIONE, INFORMATICA NELLA P.A.
A cura di Roberto Bocchini
IL SOLE 24 ORE, 2006
Il Codice delle Comunicazioni, di recentissima pubblicazione (Il Sole 24 Ore), si propone l’obiettivo di raccogliere, in modo analitico e sistematico, le principali normative emanate nel campo delle comunicazioni.
In particolare il codice si articola in dieci specifiche sezioni dedicate ai seguenti argomenti:
telefonia fissa, telefonia mobile, Internet e commercio elettronico, televisione e radio, editoria, pubblicità, firma digitale, trattamento dei dati personali, informatica nella Pubblica Amministrazione, propaganda elettorale.
Il legislatore, producendo in queste materie norme a cascata, non aiuta il cittadino e l’operatore del diritto ad orientarsi in un sistema che presenta da un lato la difficoltà di comprendere tecnicamente le problematiche disciplinate, e dall’altro di non riuscire ad intendere sistematicamente l’intero corpus normativo che comprende settori che interessano dal diritto privato, al diritto amministrativo, dal diritto penale al diritto internazionale, dal diritto processuale civile al diritto processuale penale.
L’informazione si sviluppa oramai su più canali: si va dalla rete Internet che quotidianamente produce nuove informazioni, con lo sviluppo del commercio elettronico, alla telefonia fissa e mobile che hanno subito grandi evoluzioni con la liberalizzazione del sistema attuata negli ultimi anni, dalla televisione alla radio, dall’editoria anche digitale, all’affermazione della firma digitale alla protezione dei dati personali con la tutela della privacy che riguarda tutti i settori dell’economia in materia di attività delle pubbliche amministrazioni, sanità, lavoro, credito ed assicurazioni, giornalismo, telecomunicazioni, videosorveglianza, marketing, dall’affermazione dell’informatica nella Pubblica Amministrazione con l’emanazione del codice dell’amministrazione digitale, provvedimento che accorpa e riordina tutta la normativa in materia di attività digitale delle Pubbliche amministrazioni affrontando, per la prima volta in modo organico e completo, il tema dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle Pubbliche amministrazioni, dalla disciplina dei principi giuridici fondamentali relativi al documento informatico ed alla firma digitale sino alla propaganda elettorale anche con i nuovi sistemi telematici.
Per disciplinare, in modo organico, settori tecnologici così ampi e molteplici e, soprattutto, in continua evoluzione sono state istituite le Autorità Garanti che, con le proprie specifiche competenze anche tecniche, emanano provvedimenti che permettono, con maggiore celerità, rispetto al Parlamento di disciplinare il settore.
Ma anche le Autorità producono, a loro volta, regolamenti e decisioni a cascata. Il corpus normativo è, quindi, magmatico perché formato non solo dalle norme emanate dal Parlamento italiano e della Comunità europea, ma anche dalle disposizioni delle Autorità Indipendenti, definite autorità convergenti proprio per far riferimento alla scelta del legislatore italiano di attribuire ad un unico organismo funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo e dell’editoria. Si tratta di una scelta giustificata dai profondi cambiamenti determinati dall’avvento della tecnologia digitale, che attenua, fino ad annullarle, le differenze fra i diversi mezzi, diventati veicolo di contenuti – immagini, voce, dati – sempre più interattivi. Telefono, televisione e computer sono destinati a integrarsi, a convergere sulla medesima piattaforma tecnologica, ampliando in tal modo la gamma dei servizi disponibili.
Il Codice delle Comunicazioni, appena pubblicato, al fine di soddisfare queste molteplici e diverse esigenze si articola in quattro parti.
Anzitutto vi sono le normative generali, le normative speciali, e le normative relative al contenzioso tra utenti ed operatori anche con l’ausilio dei formulari. Una seconda parte è dedicata alle principali interpretazioni come circolari ministeriali, deliberazioni, decisioni del garante e regolamenti di settore. Una terza parte è dedicata alle principiali decisioni giurisprudenziali riportate in forma di massima, sotto le singole norme, ed in forma estesa in una sezione apposita. Ed infine la quarta parte comprende numerosi ed articolati schemi che aiutano l’operatore del diritto ed il cittadino a conoscere da un lato la sistematica della normativa e dall’altro a comprendere più agevolmente la tecnologia sottesa alla normativa di settore.
PRIVACY. Garante Privacy: stop agli abusi dei call center - Documenti @ Iusreporter.it
Garante Privacy: stop agli abusi dei call center
Il Garante per la privacy,ha di recente emanato (16 febbraio 2006 ) un provvedimento a carattere generale di prossima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, per tutelare gli utenti e gli abbonati dei servizi telefonici.
Saranno radicalmente innovate le disposizioni riguardanti le aziende che svolgono attività di telemarketing, le quali effettuano telefonate mediate gli operatori dei call center per vendere servizi delle aziende.
La casistica da cui prende spunto la nuova regolamentazione del settore è varia, ed in particolare si menziona la situazione che ha visto coinvolto un cliente ignaro che, al momento della attivazione di una scheda telefonica, ha visto acquisire i proprio dati anagrafici presi dal documento di identità, allo scopo di partecipare alla estrazione di ambiti premi, mentre in realtà venivano utilizzati per finalità di marketing.
Inoltre sono stati segnalati altri episodi come quello dell'attivazione di servizi non richiesti, quali la segreteria telefonica, tariffe telefoniche speciali, linee di navigazione veloce in Internet, di cui i consumatori sono venuti a conoscenza solamente al momento di pagare la prima bolletta.
Si tratta di salvaguardare anche i diritti dei consumatori attraverso la tutela della privacy, in quanto solitamente il contatto telefonico avviene senza alcun preavviso, sfruttando il fattore sorpresa col potenziale cliente, venendosi a trovarsi in una situazione di inferiorità negoziale e psicologica a differenza dell’operatore, preparato a gestire vantaggiosamente ogni possibile situazione che si venga a maturarsi nel corso della trattativa.
Una delle principali novità riguarda l’obbligo per l'operatore del call center, di iniziare la telefonata esplicitando la fonte alla quale sono stati ricavati i dati personali che sta adoperando, quali in primis il numero di telefono ed i dati identificativi del chiamato, onde improntare i rapporti alla massima trasparenza possibile.
Ma la disposizione che maggiormente interesserà coloro i quali non tollerano di essere rintracciati dalle telefonate da parte degli operatori dei call center e dai televenditori telefonici, è quella di richiedere direttamente all'operatore la cancellazione dei propri dati dal database, evitando cosi di essere ricontattati in futuro: la pregressa normativa richiedeva il maggior onere della richiesta scritta.
Dott. Alessandro Allaria
Giurista di impresa
www.contrattiesocieta.com
Il Garante per la privacy,ha di recente emanato (16 febbraio 2006 ) un provvedimento a carattere generale di prossima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, per tutelare gli utenti e gli abbonati dei servizi telefonici.
Saranno radicalmente innovate le disposizioni riguardanti le aziende che svolgono attività di telemarketing, le quali effettuano telefonate mediate gli operatori dei call center per vendere servizi delle aziende.
La casistica da cui prende spunto la nuova regolamentazione del settore è varia, ed in particolare si menziona la situazione che ha visto coinvolto un cliente ignaro che, al momento della attivazione di una scheda telefonica, ha visto acquisire i proprio dati anagrafici presi dal documento di identità, allo scopo di partecipare alla estrazione di ambiti premi, mentre in realtà venivano utilizzati per finalità di marketing.
Inoltre sono stati segnalati altri episodi come quello dell'attivazione di servizi non richiesti, quali la segreteria telefonica, tariffe telefoniche speciali, linee di navigazione veloce in Internet, di cui i consumatori sono venuti a conoscenza solamente al momento di pagare la prima bolletta.
Si tratta di salvaguardare anche i diritti dei consumatori attraverso la tutela della privacy, in quanto solitamente il contatto telefonico avviene senza alcun preavviso, sfruttando il fattore sorpresa col potenziale cliente, venendosi a trovarsi in una situazione di inferiorità negoziale e psicologica a differenza dell’operatore, preparato a gestire vantaggiosamente ogni possibile situazione che si venga a maturarsi nel corso della trattativa.
Una delle principali novità riguarda l’obbligo per l'operatore del call center, di iniziare la telefonata esplicitando la fonte alla quale sono stati ricavati i dati personali che sta adoperando, quali in primis il numero di telefono ed i dati identificativi del chiamato, onde improntare i rapporti alla massima trasparenza possibile.
Ma la disposizione che maggiormente interesserà coloro i quali non tollerano di essere rintracciati dalle telefonate da parte degli operatori dei call center e dai televenditori telefonici, è quella di richiedere direttamente all'operatore la cancellazione dei propri dati dal database, evitando cosi di essere ricontattati in futuro: la pregressa normativa richiedeva il maggior onere della richiesta scritta.
Dott. Alessandro Allaria
Giurista di impresa
www.contrattiesocieta.com
19 aprile 2006
E-COMMERCE. Sito web e deducibilita' dei costi (1) (www.overlex.com)
Sito web e deducibilità dei costi (1)
Le indicazioni dei principi contabili e del Tuir
Cenni preliminari e natura del sito web
Nei mesi scorsi la stampa specializzata ha evidenziato previsioni di forte crescita dell'e-commerce, in particolare dei siti internet dedicati e della pubblicità via web, in grado di sostituirsi - più che di affiancare - le forme commerciali e pubblicitarie tradizionali, perlomeno con riferimento a certe categorie di beni di consumo o di servizi.
Appare quindi interessante analizzare il possibile trattamento reddituale dei componenti negativi generati dagli investimenti effettuati, in tale settore, dai percettori di reddito d'impresa.
La realizzazione di un sito web impone il sostenimento di costi dall'entità assai variabile, a seconda del servizio offerto all'utente-navigatore, della complessità della realizzazione tecnica, delle modalità di gestione e aggiornamento.
Il sito web è costituito da un'assieme di "pagine"(1) (visualizzabili a un determinato indirizzo, previo collegamento alla rete Internet), che permettono diversi gradi di interazione, dalla mera visualizzazione di informazioni, all'acquisto di beni e di servizi, allo svolgimento di vere e proprie aste on-line tra compratori di tutto il mondo [...]
Sito web e deducibilita' dei costi (1)
Le indicazioni dei principi contabili e del Tuir
Cenni preliminari e natura del sito web
Nei mesi scorsi la stampa specializzata ha evidenziato previsioni di forte crescita dell'e-commerce, in particolare dei siti internet dedicati e della pubblicità via web, in grado di sostituirsi - più che di affiancare - le forme commerciali e pubblicitarie tradizionali, perlomeno con riferimento a certe categorie di beni di consumo o di servizi.
Appare quindi interessante analizzare il possibile trattamento reddituale dei componenti negativi generati dagli investimenti effettuati, in tale settore, dai percettori di reddito d'impresa.
La realizzazione di un sito web impone il sostenimento di costi dall'entità assai variabile, a seconda del servizio offerto all'utente-navigatore, della complessità della realizzazione tecnica, delle modalità di gestione e aggiornamento.
Il sito web è costituito da un'assieme di "pagine"(1) (visualizzabili a un determinato indirizzo, previo collegamento alla rete Internet), che permettono diversi gradi di interazione, dalla mera visualizzazione di informazioni, all'acquisto di beni e di servizi, allo svolgimento di vere e proprie aste on-line tra compratori di tutto il mondo [...]
Sito web e deducibilita' dei costi (1)
18 aprile 2006
SPAMMING. PI: Italia, armi spuntate contro lo spam?
Italia, armi spuntate contro lo spam?
I provider sembrano avere le armi spuntate contro gli spammer: li fermano solo se sono clienti. Lo sostiene anche Telecom Italia, che si dice costretta a giocare in difesa. Tutto rimane in mano a volenterosi antispammer [...]
PI: Italia, armi spuntate contro lo spam?
I provider sembrano avere le armi spuntate contro gli spammer: li fermano solo se sono clienti. Lo sostiene anche Telecom Italia, che si dice costretta a giocare in difesa. Tutto rimane in mano a volenterosi antispammer [...]
PI: Italia, armi spuntate contro lo spam?
PRIVACY. Giornalismo: tutelare la dignita' delle vittime di violenza sessuale (nl. 263, www.garanteprivacy.it)
Giornalismo: tutelare la dignità delle vittime di violenza sessuale
"Maggiore tutela per la dignità delle persone, soprattutto se vittime di violenza. No alla pubblicazione di dati personali che le rendano identificabili".
Con un severo richiamo al rispetto della normativa italiana e comunitaria in materia di riservatezza e al codice deontologico dei giornalisti, il Garante ha vietato a un settimanale di pubblicare i dati identificativi di una giovane donna vittima di un tentativo di violenza sessuale. La donna si era rivolta al Garante dopo la pubblicazione su un settimanale del suo nome, cognome e indirizzo riportati nella cronaca dell'accaduto. Nella segnalazione con cui chiedeva l'intervento dell'Autorità, la vittima dichiarava di non aver mai acconsentito, né in modo implicito né esplicito, alla pubblicazione dei suoi dati personali nell'articolo e confermava solamente di aver avuto un colloquio con una giornalista del settimanale alla quale aveva descritto l'episodio.
Il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha stabilito che la pubblicazione delle informazioni (generalità e indirizzo) riconducibili alla vittima è illecita. La giornalista avrebbe dovuto garantire l'anonimato della donna, in considerazione della particolare natura delle informazioni diffuse, attinenti alla sfera sessuale e pertanto di natura sensibile. Non risulta provato che la giornalista avesse acquisito il consenso dell'interessata, previsto anche dal codice penale (art.734 bis), che punisce la divulgazione non consensuale delle generalità della vittima di violenza sessuale. Tali informazioni sono soggette ad una speciale tutela anche quando sono trattate nell'esercizio dell'attività giornalistica. La divulgazione dell'identità ha esposto inoltre la donna possibili minacce alla propria incolumità. Per questi motivi il Garante ha vietato al settimanale l'ulteriore diffusione dei dati identificativi della donna.
Garante Privacy
"Maggiore tutela per la dignità delle persone, soprattutto se vittime di violenza. No alla pubblicazione di dati personali che le rendano identificabili".
Con un severo richiamo al rispetto della normativa italiana e comunitaria in materia di riservatezza e al codice deontologico dei giornalisti, il Garante ha vietato a un settimanale di pubblicare i dati identificativi di una giovane donna vittima di un tentativo di violenza sessuale. La donna si era rivolta al Garante dopo la pubblicazione su un settimanale del suo nome, cognome e indirizzo riportati nella cronaca dell'accaduto. Nella segnalazione con cui chiedeva l'intervento dell'Autorità, la vittima dichiarava di non aver mai acconsentito, né in modo implicito né esplicito, alla pubblicazione dei suoi dati personali nell'articolo e confermava solamente di aver avuto un colloquio con una giornalista del settimanale alla quale aveva descritto l'episodio.
Il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha stabilito che la pubblicazione delle informazioni (generalità e indirizzo) riconducibili alla vittima è illecita. La giornalista avrebbe dovuto garantire l'anonimato della donna, in considerazione della particolare natura delle informazioni diffuse, attinenti alla sfera sessuale e pertanto di natura sensibile. Non risulta provato che la giornalista avesse acquisito il consenso dell'interessata, previsto anche dal codice penale (art.734 bis), che punisce la divulgazione non consensuale delle generalità della vittima di violenza sessuale. Tali informazioni sono soggette ad una speciale tutela anche quando sono trattate nell'esercizio dell'attività giornalistica. La divulgazione dell'identità ha esposto inoltre la donna possibili minacce alla propria incolumità. Per questi motivi il Garante ha vietato al settimanale l'ulteriore diffusione dei dati identificativi della donna.
Garante Privacy
13 aprile 2006
Il sito di un ufficio giudiziario: sviluppo e utilità (R.M. Finocchiaro su www.diritto.it)
Finocchiaro Raffaela Maria
Il sito di un ufficio giudiziario: sviluppo e utilità.
leggi l'articolo
Diritto & Diritti - rivista giuridica on line
Il sito di un ufficio giudiziario: sviluppo e utilità.
leggi l'articolo
Diritto & Diritti - rivista giuridica on line
12 aprile 2006
E-GOVERNMENT. La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, nuove risorse in rete (C.Maioli e C.Rabbito su www.altalex.com)
La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, nuove risorse in rete
di Cesare Maioli e Chiara Rabbito
Firenze, 13 maggio 2005
1. E-government ed e-governance 2. Linee guida per lo sviluppo 3. Nuove risorse in rete 3.1 La rete telematica a copertura nazionale: dall’esempio giapponese al Sistema Pubblico di Connettività 3.2 Le proposte in ambito europeo e le soluzioni italiane 3.3 La necessaria riprogettazione del back office 3.4 Il protocollo informatico quale strumento di riorganizzazione della funzione amministrativa 3.5 Il superamento della disomogeneità tramite il meccanismo del riuso 4. Conclusioni
La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, nuove risorse in rete
di Cesare Maioli e Chiara Rabbito
Firenze, 13 maggio 2005
1. E-government ed e-governance 2. Linee guida per lo sviluppo 3. Nuove risorse in rete 3.1 La rete telematica a copertura nazionale: dall’esempio giapponese al Sistema Pubblico di Connettività 3.2 Le proposte in ambito europeo e le soluzioni italiane 3.3 La necessaria riprogettazione del back office 3.4 Il protocollo informatico quale strumento di riorganizzazione della funzione amministrativa 3.5 Il superamento della disomogeneità tramite il meccanismo del riuso 4. Conclusioni
La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, nuove risorse in rete
11 aprile 2006
INFORMATICA GIURIDICA. Logica, informatica, scienze normative: rappresentare la conoscenza (A. Pizzo su www.diritto.it)
Logica, informatica, scienze normative: rappresentare la conoscenza.
Di Alessandro Pizzo*
SOMMARIO: 1. Della logica e dell’informatica.
Come e perché ne parliamo. 2. Questione di
linguaggi. 3. Dal rapporto logica – informatica
alla sua applicazione nelle scienze umane
normative. Bibliografia.
1. Della logica e dell’informatica. Come e perché ne parliamo.
Sostiene Bochenski che caratteristiche della logica moderna siano: 1) simbolismo; 2) formalismo;
3) obiettività1. Tali caratteristiche non solo distinguono la logica contemporanea dalla logica
diciamo così classica ma spiegano in parte anche la fecondità del suo utilizzo nel campo
informatico. Infatti, se l’informatica è per definizione il trattamento (simbolico) delle informazioni, e
se suo utilizzatore è, in fin dei conti, l’agente umano, a sua volta, sino a prova contraria,
razionale, è ovvio che tale trattamento, oltre a dover essere simbolizzato per questioni tecniche,
e per economia delle procedure elettroniche, possieda una sequenzialità a dir poco logica. Tali
caratteristiche della logica possono essere esplicate nel modo seguente. Mentre la logica di
Aristotele era una logica dei termini, la logica attuale ha messo a punto tecniche che consentono
di trattare insiemi complessi di termini sino a comprendere quelle che nel linguaggio comune
sono le proposizioni. Facciamo un esempio: Aristotele discute spesso, per il tramite dei mezzi
concettuali della sua epoca, l’appartenenza o meno di certe proprietà agli enti esprimendole in
frasi2 (p.e. ‘l’uomo è non bianco’). La logica contemporanea non studia le proprietà degli esseri, se
eccettuiamo alcuni casi storici, ma il comportamento (logico) delle proposizioni. In altri termini: la
storia della logica, specie con Boole, Hilbert e la scuola Peano – Russell, con Frege, ha
sviluppato strumenti logici che consentono di padroneggiare il comportamento di entità
linguistiche complesse, o insiemi di termini costituenti, per far risaltare la distanza da Aristotele,
organizzate in sistemi3 o calcoli. Ciò spiega anche come mai le trattazioni logiche
contemporanee procedano alla ostensione di assiomi, regole di introduzione e trasformazione,
di teoremi e dimostrazioni4 in termini altamente simbolici. Se la logica ha un’origine anche
semiotica, secondo cui suo compito è anche quello di tradurre in simboli realtà date5, ci si avvede
subito come sia forte il feeling tra logica e informatica. Infatti, possiamo anche dire come
l’informatica altro non sia che la traduzione in simboli, elettronicamente manipolabili, di
proposizioni e procedure che l’agente umano altrimenti dovrebbe realizzare manualmente. In
altri termini, l’informatica traduce in un linguaggio (logico) compiti che l’uomo altrimenti
dovrebbe realizzare per conto proprio. E siccome anche la logica moderna si configura spesso
quale né più né meno che un linguaggio6, il rapporto tra logica e informatica è presto detto [...]
Diritto & Diritti - rivista giuridica on line
Di Alessandro Pizzo*
SOMMARIO: 1. Della logica e dell’informatica.
Come e perché ne parliamo. 2. Questione di
linguaggi. 3. Dal rapporto logica – informatica
alla sua applicazione nelle scienze umane
normative. Bibliografia.
1. Della logica e dell’informatica. Come e perché ne parliamo.
Sostiene Bochenski che caratteristiche della logica moderna siano: 1) simbolismo; 2) formalismo;
3) obiettività1. Tali caratteristiche non solo distinguono la logica contemporanea dalla logica
diciamo così classica ma spiegano in parte anche la fecondità del suo utilizzo nel campo
informatico. Infatti, se l’informatica è per definizione il trattamento (simbolico) delle informazioni, e
se suo utilizzatore è, in fin dei conti, l’agente umano, a sua volta, sino a prova contraria,
razionale, è ovvio che tale trattamento, oltre a dover essere simbolizzato per questioni tecniche,
e per economia delle procedure elettroniche, possieda una sequenzialità a dir poco logica. Tali
caratteristiche della logica possono essere esplicate nel modo seguente. Mentre la logica di
Aristotele era una logica dei termini, la logica attuale ha messo a punto tecniche che consentono
di trattare insiemi complessi di termini sino a comprendere quelle che nel linguaggio comune
sono le proposizioni. Facciamo un esempio: Aristotele discute spesso, per il tramite dei mezzi
concettuali della sua epoca, l’appartenenza o meno di certe proprietà agli enti esprimendole in
frasi2 (p.e. ‘l’uomo è non bianco’). La logica contemporanea non studia le proprietà degli esseri, se
eccettuiamo alcuni casi storici, ma il comportamento (logico) delle proposizioni. In altri termini: la
storia della logica, specie con Boole, Hilbert e la scuola Peano – Russell, con Frege, ha
sviluppato strumenti logici che consentono di padroneggiare il comportamento di entità
linguistiche complesse, o insiemi di termini costituenti, per far risaltare la distanza da Aristotele,
organizzate in sistemi3 o calcoli. Ciò spiega anche come mai le trattazioni logiche
contemporanee procedano alla ostensione di assiomi, regole di introduzione e trasformazione,
di teoremi e dimostrazioni4 in termini altamente simbolici. Se la logica ha un’origine anche
semiotica, secondo cui suo compito è anche quello di tradurre in simboli realtà date5, ci si avvede
subito come sia forte il feeling tra logica e informatica. Infatti, possiamo anche dire come
l’informatica altro non sia che la traduzione in simboli, elettronicamente manipolabili, di
proposizioni e procedure che l’agente umano altrimenti dovrebbe realizzare manualmente. In
altri termini, l’informatica traduce in un linguaggio (logico) compiti che l’uomo altrimenti
dovrebbe realizzare per conto proprio. E siccome anche la logica moderna si configura spesso
quale né più né meno che un linguaggio6, il rapporto tra logica e informatica è presto detto [...]
Diritto & Diritti - rivista giuridica on line
DIRITTO D'AUTORE. La sicurezza delle reti sotto il profilo della violazione dei diritti di esclusiva (R. Cosola su www.diritto.it)
Cosola Rosa
La sicurezza delle reti sotto il profilo della violazione dei diritti di esclusiva
Quando si parla di sicurezza, generalmente si tende a deformarne il concetto, in quanto spesso per sicurezza si intende la protezione delle Reti telematiche da quelli che sono gli accessi indesiderati, in realtà la sicurezza non riguarda solo questi tipi di accessi, ma soprattutto la protezione di marchi, brevetti, diritto d’autore, repressione della concorrenza sleale, tutela dei segreti commerciali e industriali, tutela dell’onore e della reputazione, tutela della libertà di parola e di iniziativa economica etc. Il modo tipico in cui tali disposizioni interferiscono con il problema della sicurezza è il riconoscimento di particolari diritti e la facoltà, in caso di violazione, della riparazione in forma specifica, attraverso un risarcimento pecuniario, o ancora, attraverso sanzioni penali o amministrative, con presunta efficacia deterrente delle violazioni stesse. In realtà, per ciò che riguarda il diritto d’autore in Rete, secondo diversi pareri, spesso contrastanti tra loro, il legislatore dovrebbe attuare una tutela più forte di quella che potremmo propriamente definire la persona umana, intesa come primo oggetto di scambio sulle Reti, in relazione a quella che è la pericolosità delle tecniche invasive, non solo rispetto alla privacy, ma soprattutto rispetto all’intimità della persona e alla sua identità. Il rischio che si corre è proprio quello del depotenziamento di questi diritti, largamente tutelati dalla nostra carta costituzionale attraverso l’utilizzo delle Reti, che proprio in virtù della loro conformazione non ci consentono di approntare una difesa forte di questi stessi diritti [...]
Diritto & Diritti - rivista giuridica on line
La sicurezza delle reti sotto il profilo della violazione dei diritti di esclusiva
Quando si parla di sicurezza, generalmente si tende a deformarne il concetto, in quanto spesso per sicurezza si intende la protezione delle Reti telematiche da quelli che sono gli accessi indesiderati, in realtà la sicurezza non riguarda solo questi tipi di accessi, ma soprattutto la protezione di marchi, brevetti, diritto d’autore, repressione della concorrenza sleale, tutela dei segreti commerciali e industriali, tutela dell’onore e della reputazione, tutela della libertà di parola e di iniziativa economica etc. Il modo tipico in cui tali disposizioni interferiscono con il problema della sicurezza è il riconoscimento di particolari diritti e la facoltà, in caso di violazione, della riparazione in forma specifica, attraverso un risarcimento pecuniario, o ancora, attraverso sanzioni penali o amministrative, con presunta efficacia deterrente delle violazioni stesse. In realtà, per ciò che riguarda il diritto d’autore in Rete, secondo diversi pareri, spesso contrastanti tra loro, il legislatore dovrebbe attuare una tutela più forte di quella che potremmo propriamente definire la persona umana, intesa come primo oggetto di scambio sulle Reti, in relazione a quella che è la pericolosità delle tecniche invasive, non solo rispetto alla privacy, ma soprattutto rispetto all’intimità della persona e alla sua identità. Il rischio che si corre è proprio quello del depotenziamento di questi diritti, largamente tutelati dalla nostra carta costituzionale attraverso l’utilizzo delle Reti, che proprio in virtù della loro conformazione non ci consentono di approntare una difesa forte di questi stessi diritti [...]
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06 aprile 2006
05 aprile 2006
DIRITTO D'AUTORE. Filesharing e problematiche giuridiche tra la disciplina del copyright e i programmi P2P (M. Pugliese su www.filodiritto.com)
Filesharing e problematiche giuridiche tra la disciplina del copyright e i programmi P2P
Dott. Pugliese Marco
Sommario:
§ 1 - Introduzione.
§ 2 - I programmi cd “peer to peer”
§ 3 - Differenze tra i tradizionali sistemi client/server e gli attuali programmi “peer to peer”.
§ 3 . 1 - I sistemi client/server.
§ 3 .2 - Il sistema “peer to peer”.
§ 4 - Quadro normativo di riferimento.
§ 5 - La compatibilità normativa del “peer to peer”.
§ 6 - La dimensione giuridica del “filesharing”.
§ 6 . 1 - Programmi per elaboratore.
§ 6 . 2 - File musicali.
§ 1 – Introduzione.
Il fenomeno della condivisione di documenti (file) attraverso la rete telematica (internet), dalla nascita del cosiddetto Cyberspazio nel 1995 ad oggi, è cresciuto e si è sviluppato a livelli esponenziali. Chiunque possiede o utilizza un computer ha almeno una volta sentito parlare della possibilità di scambiare, reperire, mettere a disposizione (in una parola, condividere), documenti digitali o “digitalizzati” attraverso la rete informatica di internet.
Tale fenomeno, viene comunemente definito come “filesharing” (condivisione di documenti), e rappresenta un grande progresso informatico, essendo uno strumento grazie al quale è possibile condividere file di qualunque genere (musicale, fotografico, video, di testo o quant’altro è possibile produrre a livello digitale) con chiunque vi abbia interesse o necessità, grazie ad appositi programmi liberamente reperibili sul web.
Tutto ciò, evidentemente costituisce un enorme vantaggio rispetto ai tradizionali metodi di diffusione del passato, in quanto consente di mettere a disposizione di un numero indefinitamente alto di potenziali interessati, documenti di carattere scientifico, artistico, culturale, didattico etc., che altrimenti rimarrebbero limitati nella disponibilità di pochi.
Ovviamente, in questi termini, la cosa non comporterebbe alcun problema. Anzi.
Il fenomeno in parola però, è portatore di numerose problematiche sia da un punto di vista economico, che giuridico. Infatti, la possibilità di condividere liberamente file attraverso il web, oltre che a confliggere con gli interessi di coloro che traggono profitto dallo sfruttamento delle cd opere dell’ingegno (artistiche, cinematografiche, discografiche etc.), cioè i grandi editori multinazionali (cd major), che si vedono esposti a rilevanti danni nel commercio delle stesse, genera non pochi problemi di rilevanza giuridico-normativa.
In particolare, tenuto conto delle anzidette potenzialità, cioè la possibilità di reperire praticamente a costo zero opere soggette a diritti di privativa (es. una canzone, un film etc.), il “filesharing” determina il sorgere se non di chiari contrasti, quantomeno seri dubbi circa la sua compatibilità con la disciplina normativa sul diritto d’autore (cd copyright).
Tali dubbi, invero, non sono di facile soluzione (anche tenuto conto degli elevati interessi economici in gioco), e non possono essere adeguatamente risolti se non attraverso una chiave di lettura la quale tenga conto che tali nuove tecniche informatiche, e la rete stessa, hanno natura prevalentemente comunicazionale e non meramente commerciale [...]
Filesharing e problematiche giuridiche tra la disciplina del copyright e i programmi P2P
Dott. Pugliese Marco
Sommario:
§ 1 - Introduzione.
§ 2 - I programmi cd “peer to peer”
§ 3 - Differenze tra i tradizionali sistemi client/server e gli attuali programmi “peer to peer”.
§ 3 . 1 - I sistemi client/server.
§ 3 .2 - Il sistema “peer to peer”.
§ 4 - Quadro normativo di riferimento.
§ 5 - La compatibilità normativa del “peer to peer”.
§ 6 - La dimensione giuridica del “filesharing”.
§ 6 . 1 - Programmi per elaboratore.
§ 6 . 2 - File musicali.
§ 1 – Introduzione.
Il fenomeno della condivisione di documenti (file) attraverso la rete telematica (internet), dalla nascita del cosiddetto Cyberspazio nel 1995 ad oggi, è cresciuto e si è sviluppato a livelli esponenziali. Chiunque possiede o utilizza un computer ha almeno una volta sentito parlare della possibilità di scambiare, reperire, mettere a disposizione (in una parola, condividere), documenti digitali o “digitalizzati” attraverso la rete informatica di internet.
Tale fenomeno, viene comunemente definito come “filesharing” (condivisione di documenti), e rappresenta un grande progresso informatico, essendo uno strumento grazie al quale è possibile condividere file di qualunque genere (musicale, fotografico, video, di testo o quant’altro è possibile produrre a livello digitale) con chiunque vi abbia interesse o necessità, grazie ad appositi programmi liberamente reperibili sul web.
Tutto ciò, evidentemente costituisce un enorme vantaggio rispetto ai tradizionali metodi di diffusione del passato, in quanto consente di mettere a disposizione di un numero indefinitamente alto di potenziali interessati, documenti di carattere scientifico, artistico, culturale, didattico etc., che altrimenti rimarrebbero limitati nella disponibilità di pochi.
Ovviamente, in questi termini, la cosa non comporterebbe alcun problema. Anzi.
Il fenomeno in parola però, è portatore di numerose problematiche sia da un punto di vista economico, che giuridico. Infatti, la possibilità di condividere liberamente file attraverso il web, oltre che a confliggere con gli interessi di coloro che traggono profitto dallo sfruttamento delle cd opere dell’ingegno (artistiche, cinematografiche, discografiche etc.), cioè i grandi editori multinazionali (cd major), che si vedono esposti a rilevanti danni nel commercio delle stesse, genera non pochi problemi di rilevanza giuridico-normativa.
In particolare, tenuto conto delle anzidette potenzialità, cioè la possibilità di reperire praticamente a costo zero opere soggette a diritti di privativa (es. una canzone, un film etc.), il “filesharing” determina il sorgere se non di chiari contrasti, quantomeno seri dubbi circa la sua compatibilità con la disciplina normativa sul diritto d’autore (cd copyright).
Tali dubbi, invero, non sono di facile soluzione (anche tenuto conto degli elevati interessi economici in gioco), e non possono essere adeguatamente risolti se non attraverso una chiave di lettura la quale tenga conto che tali nuove tecniche informatiche, e la rete stessa, hanno natura prevalentemente comunicazionale e non meramente commerciale [...]
Filesharing e problematiche giuridiche tra la disciplina del copyright e i programmi P2P
04 aprile 2006
EVENTI. Le nuove tecnologie al Servizio dell'Impresa: l'utilizzo degli strumenti dell' ICT per rendere competitiva l'azienda (Lecce, 7/04/2006)
Il 7 aprile a Lecce alle ore 16.30, presso il Centro di Cultura Giovanni Paolo II di Lecce – via Umbria - si svolgerà una Tavola Rotonda dal tema:
”Le nuove tecnologie al Servizio dell’Impresa: l’utilizzo degli strumenti dell’ ICT per rendere competitiva l’azienda”.
La Tavola Rotonda costituisce un momento di incontro-confronto durante la quale i relatori risponderanno agli interrogativi di manager, imprenditori, professionisti, consulenti d’impresa e giuristi, ma anche funzionari della P.A. , in merito alle nuove esigenze dell’economia digitale.
L’iniziativa sarà inoltre l’occasione con la quale prende avvio la nuova sinergia nata tra due centri di studio di eccellenza, Aforisma e SCiNT, entrambi attivi a livello nazionale ed internazionale.
L’incontro, la cui partecipazione è gratuita previo registrazione, sarà condotto da Andrea Lisi e Davide Diurisi - Centro Studi&Ricerche SCiNT- e rappresenta la prima iniziativa della neo-collaborazione, cui seguiranno interessanti novità anche grazie alla costituzione di una biblioteca aperta ai professionisti del settore. Sarà possibile inoltre ricevere un attestato di partecipazione.
Per prenotarsi telefonare al n. 0832/ 21.78.79 o inviare un’email all’indirizzo: denigris@aforisma.org
”Le nuove tecnologie al Servizio dell’Impresa: l’utilizzo degli strumenti dell’ ICT per rendere competitiva l’azienda”.
La Tavola Rotonda costituisce un momento di incontro-confronto durante la quale i relatori risponderanno agli interrogativi di manager, imprenditori, professionisti, consulenti d’impresa e giuristi, ma anche funzionari della P.A. , in merito alle nuove esigenze dell’economia digitale.
L’iniziativa sarà inoltre l’occasione con la quale prende avvio la nuova sinergia nata tra due centri di studio di eccellenza, Aforisma e SCiNT, entrambi attivi a livello nazionale ed internazionale.
L’incontro, la cui partecipazione è gratuita previo registrazione, sarà condotto da Andrea Lisi e Davide Diurisi - Centro Studi&Ricerche SCiNT- e rappresenta la prima iniziativa della neo-collaborazione, cui seguiranno interessanti novità anche grazie alla costituzione di una biblioteca aperta ai professionisti del settore. Sarà possibile inoltre ricevere un attestato di partecipazione.
Per prenotarsi telefonare al n. 0832/ 21.78.79 o inviare un’email all’indirizzo: denigris@aforisma.org
03 aprile 2006
DIRITTO D'AUTORE. P2P, le diffide di BSA agli ISP italiani (Punto Informatico)
P2P, le diffide di BSA agli ISP italiani
Punto Informatico approfondisce con Vira, tra gli operatori che stanno ricevendo notifiche dai produttori di software proprietario, secondo cui utenti internet italiani usano il P2P per condividere programmi illegalmente
Roma - Non si ferma la crociata delle major della musica, del cinema ma anche del software, contro i sistemi peer-to-peer e gli utenti che vengono accusati di sfruttarli per condividere file illegali, una crociata che spesso e volentieri tira in ballo, loro malgrado, anche gli ISP italiani. Come è successo a Vira, operatore di spicco che di recente ha iniziato a ricevere notifiche da parte di Business Software Alliance, relative all'attività P2P dei propri utenti [...]
PI: P2P, le diffide di BSA agli ISP italiani
Punto Informatico approfondisce con Vira, tra gli operatori che stanno ricevendo notifiche dai produttori di software proprietario, secondo cui utenti internet italiani usano il P2P per condividere programmi illegalmente
Roma - Non si ferma la crociata delle major della musica, del cinema ma anche del software, contro i sistemi peer-to-peer e gli utenti che vengono accusati di sfruttarli per condividere file illegali, una crociata che spesso e volentieri tira in ballo, loro malgrado, anche gli ISP italiani. Come è successo a Vira, operatore di spicco che di recente ha iniziato a ricevere notifiche da parte di Business Software Alliance, relative all'attività P2P dei propri utenti [...]
PI: P2P, le diffide di BSA agli ISP italiani
DIRITTO DI FAMIGLIA. Nuove prospettive per le adozioni da parte dei single - Documenti @ IuSReporteR.it
"Nuove prospettive per le adozioni da parte dei single"
Con sentenza n. 6078 del 18 marzo 2006, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, nel pronunciarsi su un toccante caso di adozione promosso da una cittadina di origini rumene, lancia un importante segnale al legislatore, teso verso una maggiore sensibilizzazione nei confronti dell’esigenza del soggetto così detto single di vedersi riconoscere il diritto all’adozione.
La vicenda ha per protagonista Doinita V., di origini rumene ma residente a Roma dal 1992 e oggi cittadina italiana per avere contratto matrimonio con un uomo del nostro paese. La donna, che nel 2002, ancora single, aveva ottenuto una sentenza di adozione di minore, con pronuncia del tribunale rumeno di Costanza, ne richiede il riconoscimento da parte dello Stato italiano, così da poter portare la piccola Andrea in Italia ed inserirla nella nuova famiglia a tutti gli effetti.
Purtroppo, a Doinita il Tribunale per i minorenni di Roma ha negato il riconoscimento della sentenza rumena, poiché la legge italiana preclude di recepire decisioni straniere che regolarizzino fattispecie adottive da parte di una persona singola. Al diniego del Giudice di prime cure, è seguito il ricorso alla Corte d’Appello di Roma, anch’esso rigettato in data 21 aprile 2005, per le stesse motivazioni.
Il caso approda così davanti alla Suprema Corte, che non può non seguire la via già percorsa nei primi due gradi di giudizio, ribadendo l’impossibilità di riconoscere una generalizzata adozione internazionale da parte del richiedente non coniugato, giusto il contrasto con la normativa italiana che, a differenza di quella rumena, suole dar valenza a una tal richiesta solo se proveniente da ambo i coniugi [...]
http://www.iusreporter.it/Testi/pascasi2-adozioni.htm
Con sentenza n. 6078 del 18 marzo 2006, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, nel pronunciarsi su un toccante caso di adozione promosso da una cittadina di origini rumene, lancia un importante segnale al legislatore, teso verso una maggiore sensibilizzazione nei confronti dell’esigenza del soggetto così detto single di vedersi riconoscere il diritto all’adozione.
La vicenda ha per protagonista Doinita V., di origini rumene ma residente a Roma dal 1992 e oggi cittadina italiana per avere contratto matrimonio con un uomo del nostro paese. La donna, che nel 2002, ancora single, aveva ottenuto una sentenza di adozione di minore, con pronuncia del tribunale rumeno di Costanza, ne richiede il riconoscimento da parte dello Stato italiano, così da poter portare la piccola Andrea in Italia ed inserirla nella nuova famiglia a tutti gli effetti.
Purtroppo, a Doinita il Tribunale per i minorenni di Roma ha negato il riconoscimento della sentenza rumena, poiché la legge italiana preclude di recepire decisioni straniere che regolarizzino fattispecie adottive da parte di una persona singola. Al diniego del Giudice di prime cure, è seguito il ricorso alla Corte d’Appello di Roma, anch’esso rigettato in data 21 aprile 2005, per le stesse motivazioni.
Il caso approda così davanti alla Suprema Corte, che non può non seguire la via già percorsa nei primi due gradi di giudizio, ribadendo l’impossibilità di riconoscere una generalizzata adozione internazionale da parte del richiedente non coniugato, giusto il contrasto con la normativa italiana che, a differenza di quella rumena, suole dar valenza a una tal richiesta solo se proveniente da ambo i coniugi [...]
http://www.iusreporter.it/Testi/pascasi2-adozioni.htm
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