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30 marzo 2006

LINK. BookFinder.com: Search for New, Out of Print and Used Books

About BookFinder.com

BookFinder.com is the open marketplace for books online. With over 100 million books available for sale, the site's ecommerce search engine offers the the largest book catalog and searchable book inventory available, online or off.

The free web service allows readers to comparison shop for new, used, rare, and out of print books from a huge network of independent bookstores from around the world.

Users order directly from the bookseller of their choice, without paying any extra fees or surcharges.

Since its launch in 1997, the website has been the first stop for millions of readers to track down books. The website has been recommended in the pages of a wide array of publications, from the New York Times Book Review to Martha Stewart Living, Forbes to InStyle. Both Newsweek and Money have rated it as their favorite online book shopping site (tied, in both cases, with Amazon.com).

BookFinder.com is run by a team of voracious bibliophiles from Berkeley, California, who enjoy developing consumer-driven ecommerce services. Their mission: to provide fellow readers an easy way to find and purchase books they're looking for, be they signed first editions or used paperbacks, out of print rarities or the latest best sellers.


BookFinder.com: Search for New, Out of Print and Used Books

LINK. Classaction.fr - Il sito francese delle azioni collettive

Le site classaction.fr donne au public la nécessaire information sur ses droits et lui permet de les faire valoir grâce à des procès collectifs.

class action

28 marzo 2006

SPAMMING. Marketing disinvolto via fax: il Garante blocca il data-base di un'agenzia (nl. 273, www.garanteprivacy.it)

Marketing disinvolto via fax: il Garante blocca il data-base di un'agenzia

Il Garante ha disposto il blocco degli archivi di un'agenzia che, violando le norme sulla privacy, inviava sistematicamente fax pubblicitari senza il consenso dei destinatari per offrire servizi di direct marketing. L'agenzia non potrà usare i dati del suo archivio per inviare fax pubblicitari finché il Garante non avrà terminato gli accertamenti avviati e abbia verificato se i dati siano stati acquisiti ed utilizzati lecitamente.

L'intervento del Garante a tutela di imprese e professionisti è stato deciso a seguito della segnalazione di una società che aveva ricevuto un fax indesiderato. Dalla segnalazione e dalla stessa pubblicità dei servizi offerti dall'agenzia - che nel fax evidenziava di essere "specializzata nel fornire numeri di fax di tutte le società esistenti in Italia" – è emerso, allo stato, un uso sistematico ed illecito dei dati dei destinatari poiché i messaggi risultavano inoltrati in modo massiccio senza il loro consenso. Il Codice della privacy stabilisce, infatti, che per poter inviare materiale pubblicitario via posta elettronica, telefax, sms e mms è necessario acquisire il consenso preventivo del destinatario, altrimenti il trattamento dei dati è illecito.

L'Autorità ha dunque bloccato l'uso dei dati personali (nome, indirizzo, telefono, numero di fax etc.) contenuti nei data base poiché l'agenzia utilizzava sistematicamente lo strumento del telefax per scopi pubblicitari nei confronti un elevato numero di destinatari. Il Garante ha, inoltre, deciso di avviare successivi accertamenti presso eventuali soggetti dai quali potrebbero provenire i dati personali e di adottare, all'esito di tali accertamenti, ulteriori provvedimenti in merito.

Il mancato rispetto del blocco da parte dell'agenzia comporta la reclusione da tre mesi a due anni.


Garante Privacy

27 marzo 2006

Vendita dei beni di consumo: dal codice civile al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) - Documenti @ IuSReporteR.it

Vendita dei beni di consumo: dal codice civile al d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)

di Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it

1.- Esame delle disposizioni generali del codice civile.

La responsabilità del venditore dei beni di consumo nei confronti del consumatore - acquirente, si fonda su talune disposizioni del codice civile e, a partire dall’entrata in vigore del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cd. Codice del consumo), proprio sulla normativa da esso dettata.

In particolare, muovendo dalle disposizioni codicistiche, illuminante è il generale disposto dell’art. 1218 c.c., che, vera grundnorm del diritto delle obbligazioni, così dispone:

“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

Analogamente, in altra sede, l’art. 1453 c.c. così recita:

“Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può . . . chiedere l’adempimento . . . salvo il risarcimento del danno”.

A quanto detto si aggiunga che la tutela per il consumatore - acquirente di cui alle citate disposizioni ha subito un significativo rafforzamento a decorrere dall’indirizzo inaugurato da quasi un lustro dalla S.C. in materia di onere probatorio in capo al creditore che deduca l’inadempimento di obbligazioni ex contractu, di cui è espressione la seguente massima: “ . . . il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte . . .” (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

In ogni caso, con riguardo al codice civile, l’acquirente leso nei suoi diritti ne potrà invocare l’art. 1176, comma 2, norma che, nello stabilire che “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”, disegna in capo al debitore - professionista un grado di diligenza nell’adempiere da valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata [...]


http://www.iusreporter.it/Testi/vanacore8-beniconsumo.htm

CONSUMATORI. Secondo il Giudice di Pace di Torre Annunziata non e' dovuto il canone Telecom (www.filodiritto.com)

Secondo il Giudice di Pace di Torre Annunziata non è dovuto il canone Telecom

24 marzo 2006

LINK. Cyber-Rights & Cyber-Liberties (UK)

Cyber-Rights & Cyber-Liberties (UK) is a non-profit civil liberties organisation founded on January 10, 1997.

Its main purpose is to promote free speech and privacy on the Internet and raise public awareness of these important issues.

The Web pages have been online since July 1996.

It should be noted that the organisation is not connected to the University of Leeds nor supported by the University of Leeds in anyway and all members of the organisation are acting in a purely personal capacity unless it is expressly stated otherwise.


Cyber-Rights & Cyber-Liberties (UK)

LINK. Il Mediatore Europeo

Di cosa si occupa?

Il Mediatore europeo conduce indagini su casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni ed organi comunitari. Tra le prime annoveriamo a titolo di esempio la Commissione europea, il Consiglio dell'Unione europea ed il Parlamento europeo. Tra gli organi comunitari che possono essere oggetto di indagine da parte del Mediatore europeo annoveriamo la Fondazione europea per la formazione professionale e l'Agenzia europea dell'ambiente. Solo la Corte di giustizia ed il tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali non rientrano nella sua giurisdizione.
Il Mediatore normalmente conduce le sue indagini sulla base di denunce, ma ha anche la possibilità di aprirne di propria iniziativa.

Che cosa non può fare?

Il Mediatore non può aprire indagini nei confronti di autorità a livello nazionale regionale o locale degli Stati membri, anche nel caso in cui le denunce siano relative a materie comunitarie. Esempi di queste autorità sono dipartimenti governativi, agenzie statali o consigli locali. Il Mediatore non é uno strumento di appello contro le decisioni dei tribunali nazionali o dei difensori civici. Il Mediatore non può aprire indagini nei confronti di imprese o di singoli individui.

Che tipo di denunce può trattare?

Il Mediatore indaga su casi di cattiva o carente amministrazione. Le denunce presentate al Mediatore riguardano ritardi amministrativi, mancanza di trasparenza o rifiuto di accesso all'informazione. Alcune riguardano le relazioni tra le istituzioni europee ed i loro funzionari, le assunzioni di personale e l'organizzazione di concorsi. Altre sono relative a relazioni contrattuali tra le istituzioni comunitarie ed imprese private.


Euro-Ombudsman

22 marzo 2006

EVENTI. Il Codice del Consumo: corso interattivo - Roma, 16-17 giugno 2006

In data 16 e 17 giugno 2006 l’Unione Nazionale Consumatori ha organizzato a Roma un corso di formazione dedicato a

“Il Codice del Consumo: corso interattivo”

Il corso è destinato ad avvocati, praticanti, funzionari delle camere di commercio e della pubblica amministrazione, legali di aziende: i partecipanti potranno interagire indicando i temi che vorranno approfondire e sottoponendo, così, alla discussione casi concreti.

Nella quota di partecipazione è compresa una copia del volume di Massimiliano Dona, “Il Codice del consumo. Regole e significati”, Giappichelli 2005.

Ogni ulteriore informazione è reperibile sul sito http://www.dirittodeiconsumatori.it.

21 marzo 2006

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE. Filtri antispam: linee-guida dei Garanti europei (nl. 272, www.garanteprivacy.it)

Filtri antispam: linee-guida dei Garanti europei

Il provider può effettuare la scansione automatizzata della posta elettronica alla ricerca di virus o spam senza il consenso dell'utente o dell'abbonato, ma ha l'obbligo di richiederlo se lo scopo dello screening è quello di individuare contenuti potenzialmente illegali, (ad esempio file a carattere pornografico o a contenuto razzista).

Queste, in sintesi, le indicazioni che le Autorità europee per la protezione dei dati personali hanno fornito in un documento (Parere 2/2006, disponibile in lingua inglese all'indirizzo: http://europa.eu.int/...) approvato recentemente a Bruxelles nell'ambito del Gruppo di lavoro che le riunisce.

Obiettivo del documento è fornire alcune prime indicazioni agli operatori del settore su tutta una serie di attività che mirano a ridurre prassi dannose e intromissioni nella comunicazione elettronica, ma che possono tuttavia configurarsi esse stesse come un'interferenza nella libertà di comunicazione per le caratteristiche che vengono ad assumere. Le Autorità per la protezione dei dati invitano provider e i produttori di software ad incorporare i principi di tutela della privacy nei programmi utilizzati per la gestione della posta elettronica, riducendo al minimo il trattamento di dati personali. Vediamo in maggiore dettaglio le indicazioni dei Garanti Ue.

La scansione effettuata al fine di individuare virus è lecita perché si tratta di una finalità che rientra negli obblighi di sicurezza imposti dalla direttiva 2002/58 e dalle norme nazionali e non richiede il consenso dell'utente. Tuttavia, ciò non esime il provider dall'obbligo di informare adeguatamente l'utente sulla natura dell'attività svolta (ad esempio, nell'ambito delle condizioni contrattuali previste per il servizio), di non rivelare a chiunque il contenuto della comunicazione e, qualora la scansione anti-virus sia effettuata sotto forma di scansione del contenuto dei messaggi, di limitare l'analisi esclusivamente alla ricerca di possibili virus.

Anche lo screening effettuato per individuare spam è, a giudizio dei Garanti Ue, attività assimilabile all'attivazione di misure di sicurezza, poiché lo spam compromette la funzionalità dei servizi di posta elettronica. Tuttavia, in considerazione del rischio di generare "falsi positivi" - ossia di filtrare come spam messaggi che in effetti non lo sono - e dunque di limitare in qualche misura la libertà di comunicazione, i provider dovrebbero consentire agli utenti di disapplicare i filtri anti-spam e di stabilire quali tipi di spam debbano essere filtrati. In particolare, il Gruppo di lavoro invita i provider e i produttori di software e programmi di posta elettronica a mettere a punto strumenti che diano all'utente la possibilità di configurare autonomamente i meccanismi di filtraggio anti-spam.

La scansione a scopo di ricerca di specifici contenuti potenzialmente illeciti deve essere, invece, configurata come una vera e propria intercettazione delle comunicazioni. Essa può essere effettuata solo dalla autorità giudiziaria e dalle forze di polizia; se effettuata dai provider, è invece necessario che via sia stata una espressa manifestazione di volontà dell'utente interessato al controllo. Questo tipo di screening, dunque, non può rientrare negli obblighi standard dei provider e deve essere offerto, eventualmente, quale servizio a valore aggiunto.

20 marzo 2006

DIRITTO DI FAMIGLIA. La situazione italiana del pacs - Documenti @ IuSReporteR.it

"La situazione italiana del pacs"

Il 7 luglio 2005, su iniziativa del Senatore Gavino Angius del movimento politico di centrosinistra, veniva presentato all’esame del Senato il disegno di legge n. 3534 dal titolo “Disciplina del patto civile di solidarietà e delle unioni di fatto”, assegnato il successivo 14 settembre alla Seconda Commissione Giustizia in sede referente. Con lo scioglimento delle Camere dello scorso 11 febbraio, che scandisce la fine della quattordicesima legislatura, il disegno, ancora non presentato all’esame dell’Assemblea plenaria, perde ogni valenza.

In attesa di sapere se e in quali termini nella prossima legislatura verrà presentato un nuovo progetto di legge in tal senso, l’iniziativa presa dal gruppo dell’Unione funge da spunto per critiche e riflessioni, da parte di gente comune e di addetti ai lavori, su un tema “caldo” dei nostri giorni: il ruolo oggi assunto dalle sempre più numerose forme “atipiche” di convivenza.

Finalità del disegno di legge era quella di dotare le unioni di fatto, non disciplinate dal regime civilistico del matrimonio, di una sorta di protezione giuridica, consentendo loro di optare per uno “strumento regolativo pattizio più snello e leggero”, intermedio tra l’assoluta mancanza di tutela della mera convivenza e il rigido formalismo del legame matrimoniale.

Il progetto, lungi dal voler imporre vincoli a quei soggetti che consciamente fuggono ogni regolamentazione del loro rapporto, intendeva offrire tutela legislativa al milione di famiglie di fatto che oggi vivono nel nostro paese spogliate di ogni aspettativa, specie in costanza di eventi particolari o di fasi patologiche del rapporto vissuto. Si pensi ai conviventi di lunga data i quali, nonostante la serietà e la stabilità del legame, si vedono negati il diritto di visita o di assistenza al partner malato, a causa del veto opposto dai parenti dello stesso [...]


http://www.iusreporter.it/Testi/pascasi1-pacs.htm

Formazione RSPP: l'accordo tra governo e regioni in GU - Documenti @ Iusreporter.it

Formazione RSPP: l’accordo tra governo e regioni in GU

E’ stato pubblicato sulla G.U. 14/2/2006 n. 37 il Provvedimento ( “Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro (Atto n. 2407)”) che definisce l’accordo raggiunto nella Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio scorso circa i criteri per definire la durata ed i contenuti dei percorsi formativi per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP.

Viene sancito che i percorsi formativi siano distinti in tre moduli: Modulo A, Modulo B e Modulo C.

I Moduli A e B risultano essere comuni ad entrambe le figure, diversamente dal Modulo C che è un corso obbligatorio unicamente per la figura del Responsabili del servizio di prevenzione e protezione.

Si stabilisce la distinzione tra chi non hanno mai esercitato la funzione di RSPP, che sono tenuti a seguire integralmente i corsi di formazione previsti dall’accordo e ASPP, e coloro che, invece, hanno già svolto tali funzioni e che risultano esonerati dalla frequenza di determinati moduli del percorso formativo, in quanto si presume che abbiano già acquisito le relative competenze nello svolgimento delle proprie mansioni professionali.

Vengono sanciti i criteri in base ai quali verrà effettuata la valutazione dell’apprendimenti di ciascun corso, quali debbano essere quelli di aggiornamento che andranno svolti da effettuarsi periodicamente ogni 5 anni e la definizione dei criteri in base ai quali avverrà il riconoscimento dei crediti professionali e formativi precedentemente acquisiti.

Occorre ribadire che lo scopo principale dell’informazione e della formazione è di far raggiungere ai lavoratori un più elevato livello di consapevolezza all’interno del nuovo sistema prevenzionale messo in atto dal D.Lgs. 626/94, per migliorare non solo la sicurezza e le condizioni di lavoro, ma la stessa qualità dei prodotti. In particolare il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

La formazione deve avvenire in occasione:

a) dell'assunzione;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

Viene infine fissata la scadenza per l’attivazione dei percorsi formativi che decorre da un anno a partire dalla data di pubblicazione dell’accordo sulla Gazzetta Ufficiale (14/02/2006).


Dott. Alessandro Allaria
Giurista di impresa
www.contrattiesocieta.com

16 marzo 2006

LINK. Dirittocalcistico.it

Dirittocalcistico.it è il nuovo portale specializzato in diritto calcistico esclusivamente virtuale e completamente gratuito. Non è richiesto alcun abbonamento o registrazione, i servizi sono tutti ad accesso libero.

Dirittocalcistico.it nasce per dare risposte concrete a tutti coloro che operano nel mondo del calcio in modo professionale e che hanno necessità di essere costantemente aggiornati su tutte le ultimissime novità in ambito calcistico.

Dirittocalcistico.it consente di accedere a norme, regolamenti, decisioni, sentenze che riguardano il mondo del calcio nazionale ed internazionale; la sua impostazione pratica e schematica, offre a tutti gli operatori del settore uno strumento di facile ed immediata consultazione, un utile supporto alla soluzione delle problematiche connesse all’attività calcistica in tutte le sue espressioni.

Dirittocalcistico.it propone approfondimenti inerenti le altre materie di principale interesse per gli operatori di settore con una panoramica attenta alle discipline fiscali e tributarie, alla medicina sportiva ed alla comunicazione e marketing.

Dirittocalcistico.it, quindi, si rivolge alle seguenti categorie professionali:- Avvocati e consulenti legali che operano in ambito calcistico;- Consulenti fiscali e tributari che operano in ambito calcistico;- Allenatori, Calciatori, Arbitri, Direttori Sportivi, Agenti di calciatori, Dirigenti e Segretari di società di calcio, della Federazione e delle Leghe;- Coloro che il calcio lo svolgono come professione.


Dirittocalcistico.it

LINK. CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

Il CIPE (Comitato Interministeriale per la programmazione economica), sulla base degli indirizzi fissati dal Governo:

stabilisce le linee generali di politica economico-finanziaria per la predisposizione dei documenti programmatici;
elabora gli indirizzi delle diverse politiche settoriali, assicurandone da un lato il coordinamento con gli obiettivi occupazionali e di sviluppo, in particolare delle aree depresse, e verificandone, dall’altro, la coerenza con le politiche comunitarie;
approva piani e programmi di investimento ed assegna i relativi finanziamenti ai soggetti responsabili dell’attuazione;
tiene conto, nelle proprie deliberazioni, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi precedentemente programmati.

Il CIPE è competente, in via generale, su materie di rilevante valenza intersettoriale e su interventi con prospettive di medio - lungo termine, ovvero con significative implicazioni economico finanziarie; esamina, inoltre, su proposta del Ministro competente, altre questioni meritevoli di valutazione collegiale.

I provvedimenti di unificazione delle amministrazioni del Tesoro e del Bilancio e della programmazione economica hanno comportato una ridefinizione degli ambiti in cui il CIPE è chiamato ad operare, esaltandone, con il trasferimento alle amministrazioni di settore dei compiti di mera gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, il ruolo di coordinamento degli interventi di politica economica sul piano territoriale e settoriale.


CIPE Home Page

15 marzo 2006

EVENTI. Corso "Introduction to the English Legal System" - Londra, 24-28 luglio 2006

La
BARCLAY MANAGEMENT LIMITED
LONDON
in collaborazione con
GAGLIONE
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE
ROMA – LONDON – NEW YORK
presentano il Corso:

"Introduction to the English Legal System"
Londra, 24 - 28 Luglio 2006

Il Corso "Introduction to the English Legal System" è un corso di diritto avente ad oggetto lo studio delle nozioni di base dell’ordinamento giuridico inglese. Le materie oggetto di insegnamento sono, tra le altre, contract law, property and conveyancing, equity and trusts, criminal law and criminal procedure, civil procedure, company law, taxation law, family law.

Il Corso si svolge a Londra presso il Birkbeck College – University of London - sito in Malet Street, Bloomsbury, Londra WC1E 7HX, nei giorni da lunedì 24 luglio 2006 a venerdì 28 luglio 2006, ore 9:30am-1pm. Il Corso si compone di dieci moduli di insegnamento di h 1,30 effettive ciascuno. Ogni modulo è tenuto da un Docente esperto della materia. Il Corso ha un numero minimo di 10 partecipanti ed un numero massimo di 45.

Il Corso è organizzato dalla società inglese Barclay Management Limited. I Docenti del Corso sono in prevalenza English Solicitors, Chartered Accountants e Notaries Public, con la partecipazione di alcuni Avvocati italiani che lavorano stabilmente in Inghilterra.

Tra gli altri, interverranno:
Mr. Ian Uskisson, Solicitor presso lo Studio Legale Reed Smith di Londra;
Mr. Andrew Robinson, Notary Public e Partner dello Studio Notarile De Pinna di Londra;
Mr. Robert Soteriou, Chartered Accountant e Partner dello Studio di Commercialisti Soteriou Banerji di Londra.

Le lezioni saranno impartite in inglese per la quasi totalità. Sarà in ogni caso garantita la presenza di personale in grado di assistere i Partecipanti nella comprensione della lingua e di fornire agli stessi eventuali chiarimenti contenutistici o linguistici.

Il Corso, che avrà un taglio essenzialmente pratico, si rivolge ad avvocati, praticanti avvocati, laureati in giurisprudenza e studenti in giurisprudenza che siano interessati ad acquisire le nozioni di base dell’ordinamento giuridico inglese e che abbiano una buona conoscenza della lingua inglese. Al termine del Corso sarà rilasciato ai Partecipanti un certificato di frequenza e di referenza.

Il costo del Corso è di Euro 500- (cinquecento) e comprende le spese di iscrizione, la frequenza al Corso ed il materiale didattico che sarà distribuito all’inizio del Corso. Ciascun Partecipante riceverà al momento dell’iscrizione una lista di alcune residenze universitarie ed ostelli in Londra, ai quali si potrà direttamente rivolgere per prenotare il proprio pernottamento, nei limiti di disponibilità delle singole residenze ed ostelli. In relazione al numero dei Partecipanti, sarà organizzata una visita presso uno Studio Legale ed uno Studio Notarile di Londra nonché ulteriori attività culturali e ricreative da determinarsi anche in base a suggerimenti e necessità dei Partecipanti stessi.

Il Corso potrà essere annullato qualora il numero minimo di partecipanti (10) non venga raggiunto entro la data del 30 giugno 2006 o per altri rilevanti motivi. Il Partecipante sarà informato per iscritto in caso di annullamento del Corso ed il Corrispettivo pagato sarà immediatamente ed interamente restituito.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente l’organizzazione del Corso al seguente indirizzo e-mail: dirittoinglese@yahoo.co.uk - London@gaglione.it

E’ possibile, inoltre, contattare i seguenti numeri telefonici: 0044(0)7760428733 – 00393396147050

Successivi aggiornamenti, integrazioni e modifiche al programma saranno disponibili sul sito www.gaglione.it

DIRITTO D'AUTORE. Digital Rights Management. Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d'autore (e-book di Roberto Caso)

Roberto Caso

DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT

Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d'autore

Ristampa digitale - Trento, 2006

Ristampa digitale 2006 scaricabile gratuitamente (1.95 MB)

DRM.pdf

14 marzo 2006

Le modifiche al codice di procedura penale (legge 46/2006) - Documenti @ Iusreporter.it

Le modifiche al codice di procedura penale (legge 46/2006)

Testo definitivo e coordinato a cura dell'Avv. Giorgio Rossi (marzo 2006)

PRIVACY. Illecito monitorare i siti visitati dai dipendenti - Documenti @ Iusreporter.it

Privacy:illecito monitorare i siti visitati dai dipendenti

In un recente provvedimento il Garante per la privacy ha stabilito che spiare i siti visitati da un dipendente nella sua navigazione web e' illecito.

Il caso storico da cui prende spunto tale decisione, riguarda un impiegato che svolgeva mansioni di addetto all’accettazione ed al banco referti di una clinica, che è stato licenziato per giusta causa, avendo effettuato accessi non autorizzati a Internet.

Inizialmente costui aveva richiesto alla propria azienda di bloccare e cancellare i file ed i dati temporanei derivanti dalla navigazione in siti internet, avvenuta durante sessioni di lavoro avviate con la propria password.

Non avendo ricevuto un riscontro positivo da parte del proprio datore di lavoro, il dipendente si era rivolto al Garante, adducendo l’ illeceità del trattamento dei dati in quanto dalla directory del lavoratore, risultavano informazioni particolarmente riservate quali le proprie convinzioni religiose, opinioni sindacali e tendenze sessuali, che la società non poteva acquisire senza il suo consenso informato.

Da parte sua l’impresa traeva spunto per muovere delle contestazioni al proprio dipendente circa l’illecito accesso a Internet dai computer aziendali, l’appropriazione indebita di carta per stampare i risultati della navigazione e il danneggiamento della rete aziendale per i virus informatici che si erano introdotti nel sistema:da tale contestazione era scaturito il provvedimento disciplinare del licenziamento.

Il Garante ha accolto le ragioni del dipendente, sostenendo che l'uso indebito del computer aziendale non puo' essere contestato attraverso il controllo dei siti internet da lui visitati, in quanto vengono ad essere menomate delle fondamentali garanzie di spessore costituzionale quale è la liberta' e la segretezza delle comunicazioni, che ricevono tutela anche da parte dello Statuto dei lavoratori.

Secondo il principio di proporzionalità, canone fondamentale nell’alveo della regolamentazione della tutela dei dati personali, sarebbe stato sufficiente verificare gli avvenuti accessi a internet e la relativa tempistica di connessione, senza per questo dover necessariamente indagare sugli aspetti contenutisti dei siti internet a cui il dipendente ha avuto accesso.


Dott. Alessandro Allaria
Giurista di impresa
www.contrattiesocieta.com

09 marzo 2006

LINK. AvvocatiAmministrativisti.it

AvvocatiAmministrativisti.it

LINK. Camera di Commercio di Milano

Chi siamo: la Camera di Commercio di Milano

La Camera di Commercio di Milano, in quanto Ente pubblico, svolge compiti di interesse per il sistema delle imprese della provincia di Milano. La sua sede è a Milano, ma ha istituito una serie di uffici distaccati nel territorio della provincia per favorire il decentramento delle funzioni e dei servizi. In particolare, attua iniziative dirette a favorire la formazione imprenditoriale, l’accesso al credito da parte delle imprese, l’innovazione ed il trasferimento delle tecnologie, la promozione della diffusione del commercio elettronico, la tutela ambientale nell’esercizio dell’attività d’impresa, lo sviluppo delle infrastrutture e la valorizzazione delle risorse del territorio. Realizza, inoltre, interventi diretti a favorire lo sviluppo economico del territorio e la competitività del sistema imprenditoriale locale, promuovendone l’internazionalizzazione. Esercita inoltre le attività amministrative previste dalla legge (come la tenuta dell’anagrafe delle imprese e di albi e registri per lo svolgimento di alcune attività) e promuove regole certe ed eque nei contratti commerciali.La Camera di Commercio esercita infine le funzioni delegatele dalla Regione Lombardia, dallo Stato e quelle derivanti da convenzioni internazionali. La Camera di Commercio di Milano, per raggiungere la finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato, ha costituito 8 aziende speciali (organismi di diritto privato). Le aziende speciali perseguono gli scopi previsti dagli indirizzi strategici della Camera di Commercio.

07 marzo 2006

PRIVACY. Vietato attivare schede telefoniche e segreterie ad insaputa dei clienti (www.garanteprivacy.it)

Vietato attivare schede telefoniche e segreterie ad insaputa dei clienti
Stop ai servizi non richiesti, si rischiano anche sanzioni penali

Vietato intestare schede telefoniche prepagate a clienti ignari o attivare senza precisa richiesta segreterie o altri servizi, come la selezione automatica dell'operatore telefonico o linee Internet veloci. I gestori telefonici devono mettere in atto procedure per verificare tempestivamente le anomalie e vigilare sull'operato dei rivenditori e dei call center.

Il Garante per la privacy, composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato, interviene a tutela di utenti e abbonati telefonici con un provvedimento a carattere generale nel quale impone a gestori telefonici e agli altri operatori di comunicazione elettronica le regole da rispettare per evitare comportamenti illeciti e non andare incontro a sanzioni, anche di tipo penale.

Numerose sono state in questi anni le segnalazioni e i reclami presentati al Garante nei quali si sono lamentate prassi vietate. Innanzitutto l'attivazione, a nome di un cliente ignaro, che aveva chiesto una sola scheda, di altre schede telefoniche (anche centinaia). In alcuni casi si è verificato che coloro ai quali sono state falsamente intestate le schede si siano trovati comunque coinvolti in indagini penali. Le schede risultano attivate utilizzando dati anagrafici presi da un documento di identità fornito dagli interessati al momento della richiesta. A volte le attivazioni multiple delle schede sono collegate a veri e propri piani di incentivazione per i rivenditori organizzati dagli operatori.

Altri casi frequenti segnalati al Garante riguardano l'attivazione indebita del servizio di selezione automatica dell'operatore o di altri servizi non richiesti, come la segreteria telefonica, tariffe telefoniche speciali, linee di navigazione veloce in Internet. Gli interessati hanno spesso appreso di essere divenuti clienti di un nuovo operatore solo al momento della ricezione della prima comunicazione dell'operatore stesso o della prima bolletta.

Queste le principali prescrizioni del Garante.

Attivazioni multiple di schede. Gli operatori telefonici mettano in atto procedure per rilevare tempestivamente intestazioni multiple di schede ad una medesima persona: quando le intestazioni siano superiori a 4 (per le persone fisiche) e a 7 utenze (per le società) l'operatore dovrà chiedere espressa conferma all'intestatario.

Attivazione di servizi non richiesti. Non si possono attivare servizi senza espressa volontà degli interessati. Le persone vanno contattate solo se hanno manifestato un preventivo consenso a ricevere chiamate e comunicazioni promozionali. Gli addetti ai call center dovranno spiegare agli interessati da dove sono stati estratti i dati personali che li riguardano. Deve essere, inoltre, immediatamente registrata e rispettata la volontà di non ricevere il servizio e la eventuale contrarietà all'uso dei dati.

Identificabilità dell'incaricato. Operatori telefonici, di comunicazione elettronica e call center dovranno controllare, anche a campione, l'attività di rivenditori e incaricati, anche allo scopo di rintracciare immediatamente chi materialmente abbia effettuato l'attivazione indebita.

"Il provvedimento dell'Autorità - commenta Giuseppe Fortunato, componente del Garante e relatore del provvedimento - consente di tutelare le persone sotto tre aspetti: garantisce finalmente alle vittime di prassi illecite interventi immediati a loro tutela, impone comportamenti trasparenti agli operatori telefonici e attribuisce alle persone il diritto di opporsi immediatamente ad un uso indebito dei loro dati personali. Oggi il cittadino può dire stop alle chiamate sgradite e chi non rispetta tale volontà è sanzionato penalmente".

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Roma, 27 febbraio 2006

Garante Privacy

06 marzo 2006

Giochi e scommesse: oscuramento dei siti Internet non autorizzati (www.altalex.com)

Giochi e scommesse: oscuramento dei siti Internet non autorizzati
Decreto Ministero Economia, provvedimento 07.02.2006

Per contrastare i crescenti fenomeni di illegalità connessi alla distribuzione on line dei giochi con vincite in denaro, nel testo della Legge Finanziaria 2006 sono state inserite delle disposizioni che prevedono, in particolare, l'obbligo, a carico dei fornitori di connettività alla rete Internet o dei gestori delle altre reti, di inibire, sulla base di apposita e formale comunicazione di AAMS, l'utilizzazione delle reti stesse nel caso di svolgimento di giochi da parte di operatori privi di titoli autorizzatori o abilitativi o che comunque operino in violazione delle norme di legge.

Con il decreto 7 febbraio 2006 l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) ha stabilito le disposizioni finalizzate alla rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Ai fornitori di connettività è stato comunicato un primo elenco dei siti per i quali deve essere inibito l'accesso disponibile su http://www.aams.it/, sito ufficiale dell'AAMS.

(Altalex, 27 febbraio 2006)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2006

Rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.


(GU n. 36 del 13-2-2006)

Giochi e scommesse: oscuramento dei siti Internet non autorizzati

Brevi rilievi sui requisiti ostativi, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., alla concessione dell'esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo opposto

Brevi rilievi sui requisiti ostativi, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., alla concessione dell’esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo opposto.

di Giorgio Vanacore - avvocato in Napoli - giorgiovanacoreavv@libero.it



In tema di concedibilità o
meno di efficacia esecutiva provvisoria ex
art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo, deve segnalarsi l’assoluta concordia
dottrinale e giurisprudenziale sul fatto che, in tanto può farsi luogo ad essa
(fermo restando che l’art. 648 c.p.c. expressis verbis ne nega la possibilità
di concessione quando l’opposizione al decreto sia fondata su prova scritta o
di pronta soluzione), in quanto il preteso creditore, alleghi, al contempo, la
piena prova del credito, nonché – in analogia con quanto si richiede per
l’ottenimento dei provvedimenti cautelari –
il fumus boni iuris ed il periculum in mora.



In tema, si legga il seguente
pronunciato di merito:



«La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai
sensi dell’art. 648 c.p.c., può essere concessa in due diverse ipotesi dai
presupposti fra loro autonomi e complementari e cioè, o quando il creditore
opposto abbia fornito la piena prova dei fatti costitutivi del credito e
risulti la probabile infondatezza delle eccezioni dell’opponente, o quando il
creditore opposto, a prescindere dalla particolare certezza del credito, possa
allegare e provare il periculum in mora
che a lui deriverebbe dal ritardo nella decisione, qualificato dal fumus boni iuris del suo diritto (in tal senso, espressamente, Trib. Catania
31 agosto 1992; conformi, tra le molte,
Trib. Milano 1 agosto 1991, Pret. Vercelli 25 novembre 1993; conforme in
dottrina, Mandrioli, Diritto processuale civile, vol. III,
Torino, 2003, 40 (nota n. 69)).



Documenti @ Iusreporter.it

02 marzo 2006

PRIVACY. Giuristi e informatici divisi da una lingua comune: autenticazione? (C. Giustozzi su www.interlex.it)

Giuristi e informatici divisi da una lingua comune: autenticazione?

di Corrado Giustozzi* – 06.06.05

Che i giuristi e gli informatici facciano fatica a dialogare e spesso anche a comprendersi è cosa nota, nonché fonte di tanti mali. Si dice solitamente che queste due categorie “parlano lingue diverse”, il che in buona sostanza è vero. Certamente il problema non si ferma al piano meramente linguistico ma è anche concettuale, ossia ha radici culturali profonde: tuttavia anche rimanendo sul semplice piano del lessico è evidente a tutti come, di solito, ciascuna delle due categorie indulga in un uso smodato dei “termini tecnici” della propria disciplina, i quali risultano tanto sconosciuti ed ostici all’altra da annullare ogni possibilità di comprensione reciproca (anche ammesso che a monte vi sia la volontà di comprendersi…). E, per par condicio, non sono solo i giuristi ad avere il loro gergo esoterico col quale escludere i tecnici dai misteri del diritto: anche gli informatici posseggono un proprio linguaggio iniziatico fatto di sigle, neologismi ed anglicismi, che fa ai giuristi lo stesso effetto che il “latinorum” dell’Azzeccagarbugli faceva a Renzo Tramaglino.

Tuttavia le cose si complicano davvero quando gli insiemi linguistici delle due discipline, solitamente disgiunti, tendono a contaminarsi: ossia quando capita che un medesimo termine appartenga alla sfera lessicale di entrambe, e naturalmente assumendo semantiche diverse. Questa malaugurata circostanza, che in passato era fortunatamente piuttosto rara, tende purtroppo a diventare sempre più frequente da quando informatica e diritto si occupano dei medesimi soggetti, e rischia di complicare ancor di più il già difficile rapporto tra informatici e giuristi. Il fatto è che solitamente ciascuna categoria pretende di possedere la verità, ossia di essere l’esclusiva depositaria del significato corretto del termine conteso: e sostiene le proprie ragioni a spada tratta, per lo più ignorando le rimostranze dell’altra ed alimentando così una frattura che tende ad allargarsi sempre più [...]

Forum10 - Le relazioni

DIRITTO D'AUTORE. Diritto d'autore: una legge "particolare" e "concreta" (A. Monti su www.interlex.it)

Diritto d’autore: una legge “particolare” e “concreta”
di Andrea Monti – 23.02.06

Il processo di “riarmo normativo permanente” avviato dalle lobby dell’audiovisivo con la direttiva 91/250 (quella sul software) ha registrato di recente una cruda escalation culminata – in sede comunitaria – con la presentazione della direttiva Frattini sulle sanzioni penali per le violazioni del diritto d’autore e, in Italia, con l’approvazione semiclandestina, senza motivi di urgenza (e a camere praticamente sciolte) lo scorso 3 febbraio 2006 del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2004/48 che si occupa del versante civile delle violazioni in questione.Il testo del decreto legislativo peggiora sensibilmente quello della direttiva 2004/48 che nelle parti che contano è inaccettabilmente sbilanciata a favore della tutela degli interessi dei “soliti noti” e si limita a qualche contentino formale per utenti e operatori (anche dell’internet)…

Come se questo non bastasse, il legislatore italiano ha fatto ricorso a un vero e proprio repertorio di tecniche manipolative del testo comunitario che rendono il decreto legislativo sufficientemente vago da essere interpretato a seconda delle convenienze. La prova di questa affermazione emerge molto chiaramente fin dall’esame dei “considerando” della direttiva 2004/48.Leggiamo, per esempio, al n. 14 che È necessario che le misure previste dall’articolo 6, paragrafo 2, dall’articolo 8, paragrafo 1, e dall’articolo 9, paragrafo 2, siano applicate unicamente ad atti commessi su scala commerciale. Ciò lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di applicare tali misure anche nei confronti di altri atti. Per atti commessi su scala commerciale si intendono gli atti effettuati per ottenere vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti, con l’esclusione di norma degli atti effettuati dai consumatori finali in buona fede [...]
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