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28 febbraio 2006

EVENTI. Il primo titolo della Collana di SCiNT: Pubblica Amministrazione e Privacy a cura di Andrea Lisi e Federica Bertoni

Il primo titolo della Collana di SCiNT: Pubblica Amministrazione e Privacy a cura di Andrea Lisi e Federica Bertoni

E' in libreria il primo volume della nuova Collana del Centro Studi & Ricerche SCiNT, dedicato ai vari e controversi aspetti della tutela del dato personale all'interno degli enti pubblici

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PRIVACY
Istruzioni per l’uso


a cura di Andrea Lisi e Federica Bertoni
Edizioni CieRre Srl

Collana "Diritto, Economia e Società dell'Informazione"
diretta da Andrea Lisi e Davide Diurisi

Oggi tutte le Pubbliche Amministrazioni si trovano di fronte ad un bivio: da una parte c’è il progresso tecnologico attraverso il quale si svilupperà un diverso rapporto con il cittadino, al centro di un’unica rete di informazioni condivise; dall’altra parte c’è l’isolamento culturale, un deserto scollegato dalla rivoluzione digitale.

La tutela della privacy costituisce uno degli effetti concreti dell’innovazione tecnologica. Se da un lato la regolamentazione del diritto d’accesso agli atti amministrativi e i principi di efficienza, semplicità e trasparenza hanno scoperto nell’informatica un alleato fortissimo, dall’altro un uso improprio delle banche dati informatizzate da parte dello Stato metterebbe in serio pericolo il diritto alla riservatezza dei cittadini.

L’oramai avviato processo d’informatizzazione impone alla P.A. l’imperante esigenza di regolarizzare la propria posizione in materia di trattamento dei dati personali entro i primi mesi del 2006.

Il presente volume, come una sorta di “bussola orientativa”, si propone il delicato compito di spiegare la “legge privacy” agli amministratori e a coloro che ci governano o dovranno/vorranno governarci attraverso gli strumenti digitali; tali strumenti, infatti, nella loro portata innovativa vanno “manovrati” attraverso nuovi principi… e tra questi irrinunciabili principi c’è proprio la tutela sicura del dato personale!

Il volume è aggiornato con le più recenti modifiche legislative (tra le quali le ultime “proroghe privacy” al 2006) e con gli ultimi provvedimenti del Garante in materia di tutela della privacy nella Pubblica Amministrazione.

CODICE SCINT 01 (Collana Diritto, Economia e Società dell’Informazione)
ISBN 88-7137-701-X
EAN 88-7137-701-8
PREZZO Euro 19,00 (Pag. 352)


Per informazioni:
Edizioni CieRre Srl – Via Nemorense, 99 – 00199 Roma P. IVA 05503921008
Tel. 06.86206637 – Fax 06.8602028 – http://www.edizionicierre.it – e-mail: info@edizionicierre.it

SCINT - Sviluppo e cooperazione delle Imprese per l'internazionalizzazione

27 febbraio 2006

Il nuovo affido condiviso, risvolti pratici - Documenti @ Iusreporter.it

"Il nuovo affido condiviso, risvolti pratici"

Il 20 ottobre 2004 viene approvata la proposta di legge n.66/01 in tema di affidamento congiunto dei figli e il 26 gennaio 2006, con il si al disegno di legge n. 3537, da parte della Commissione Giustizia della Camera in sede deliberante, diviene legge il cd. affidamento condiviso, riforma già definita “epocale” e dall’ampio respiro per via dell’ambito di applicazione che essa incontra.

In effetti, l’applicazione delle nuove norme potrà essere richiesta, da parte di ciascuno dei genitori, sia ove il decreto di omologazione dei patti di separazione consensuale o giudiziale, di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio siano stati già emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e sia in costanza di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, anche nell’ambito di procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Per comprendere in toto la valenza e la portata innovatrice della riforma in esame, occorre ripercorrere, seppure a grandi linee, l’iter normativo e giurisprudenziale che vi ha dato vita, grazie ad un parto dottrinale e politico assai travagliato, avente ratio nella tutela dell’interesse del minore: principio già presente in Europa e più volte nominato nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991.

In sostanza, quello che si afferma è il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile non con uno ma con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi una fase patologica, con conseguente disgregazione del legame sentimentale e talvolta anche giuridico tra i genitori conviventi.

Rivolgendo uno sguardo ad un passato piuttosto recente, nel codice civile del 1942 veniva affermata l’indissolubilità del matrimonio, ragion per cui, alla possibilità di vedere pronunziata la separazione solo in caso di colpa di uno dei coniugi, conseguiva l’affidamento del minore al cd. coniuge "senza colpa".

Una trentina di anni dopo, con l’entrata in vigore della legge n. 898 del 1970, e col conseguente ingresso nella realtà giuridica italiana dell’istituto del divorzio, si delinea un nuovo assetto circa l’affidamento della prole, rivolto alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli; di tal guisa, si prendono le distanze da quella che finora costituiva la chiave di volta nell’individuazione del genitore più adatto alla cura dei figli: il giudizio sul rispetto o meno dei doveri coniugali.

Muta ancora rotta la materia in esame, grazie alla legge n. 151 del 21 maggio 1975, di riforma al diritto di famiglia, con cui si fa strada l’innovativo criterio per cui la separazione, pronunciabile a prescindere da una condotta “colposa”, assume solo funzione “curativa” di un rapporto coniugale “malato”, motivo per cui il giudice, nell’emettere un provvedimento di affido della prole, dovrà tener conto solo ed unicamente dell’interesse del minore.

Ed è proprio alla tutela di tale interesse, che risulta rivolta, nel panorama giuridico italiano ante-riforma, la disciplina in materia di affidamento dei figli, frutto dell’iter appena ripercorso e racchiusa tutta in due sole norme: l’articolo 6 della legge 898/70 e l’articolo 155 del codice civile.

Tali disposizioni prevedono un affidamento di tipo monogenitoriale, per cui il minore resta affidato al solo genitore considerato più idoneo a favorirne il pieno sviluppo della personalità, dotandolo di potestà esclusiva circa l’educazione, l’istruzione e la cura; ciò senza escludere l’apporto e la presenza del genitore non affidatario, che mantiene la potestà congiunta in ordine alle scelte più importanti e alle questioni di straordinaria amministrazione.

Se questo è quanto previsto sulla carta, diversa è la realtà quotidiana delle aule di giustizia, ove quello che era nato quale affidamento monogenitoriale, diviene affido quasi “esclusivo” alla madre, come dimostrano le indagini Istat svolte in Italia nell’anno 2000, dalle quali si evince che la percentuale di affidamento della prole alla madre sfiora l’86,7% dei casi.

Il panorama italiano, in spregio al dettato di cui all’articolo 30 della Costituzione, che sancisce il dovere di ambo i genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, sembra remare in senso inverso rispetto a quanto accade nel resto d’Europa, dove le figure genitoriali rivestono egual valore; basti pensare alla Germania, dove è lo stesso codice a prevederlo, alla Svezia, dove l’affidamento congiunto raggiunge il 96%, o al Children act inglese del 1989, in cui vigono pari responsabilità e potestà.

Una spinta decisiva verso la Riforma appena approvata, proviene dai principi contenuti negli articoli 9 e 18 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che l’Italia fa propri con la legge di ratifica n. 176 del 1991, i quali ribadiscono “… il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo".
E ancora, si ricordano gli interventi del 1992, con la Carta europea dei diritti del fanciullo, e del 1996, con la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei bambini la quale prevede, fra l’altro, l’audizione del minore nelle controversie che possano in qualche modo riguardarlo.

Per mero sofismo dottrinale, è cura precisare che è forse proprio per l’influenza europea, che in Italia si delinea l’embrione dell’odierno affido condiviso, seppur nominato “congiunto” ed inteso, assieme all’alternato, quale criterio residuale di affidamento del minore.
Trattasi di criterio che, pur normato, nella prassi non ha riscontrato un’alta percentuale di successo, se non in isolate fattispecie, tra cui si ricorda, nel 2000, la decisione del Tribunale di Milano per cui “… il provvedimento di affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori può risultare conforme agli interessi degli stessi anche in presenza di conflitto tra i genitori, particolarmente quando risulti essenziale per richiamare entrambi alla pariteticità del ruolo genitoriale”.

Passo dopo passo, l’anno in corso si apre con una novità legislativa dall’ampiezza non indifferente, grazie all’approvazione di "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", le quali, modificando sensibilmente l’articolo 155 del codice civile, in sé e con l’aggiunta di nuovi commi, sconvolgono il quadro relativo all’affidamento della prole, invertendone i criteri; basti pensare al riferimento alla parola “genitori” anziché “coniugi”, in linea col panorama comunitario e con quanto previsto dal Regolamento CEE n. 2201/03 in vigore dal 01.03.2005 in tema di “responsabilità genitoriale”.

Al fine di comprendere appieno la portata innovatrice della legge in essere, appare opportuno “frazionare” gli interventi e analizzarli a partire da una matura lettura del testo novato.

Oggi l’articolo 155 del codice civile, intitolato “Provvedimenti riguardo ai figli”, nella sua prima parte, recita così: “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Va valutata prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente”.

Ebbene, balza agli occhi la rivoluzione: l’affido congiunto, eccezione del previgente sistema normativo, oggi è la regola e prende il nome di affido condiviso; in altre parole, si riconosce al minore, in nome del suo preminente interesse, il diritto ad una continuità di rapporti con ambo i genitori, anche e soprattutto in corso di separazione, oltre ad elevare a rango di diritto, e non più di mero valore, il legame con nonni e parenti stretti.

Non scompare, dunque, l’affidamento del figlio ad un solo genitore, ma viene relegato all’ipotesi, residuale, in cui l’interesse del minore potrebbe risultare pregiudicato da un affidamento condiviso.

Scendendo sul campo pratico, oggi si giunge al provvedimento di affido per intervento giudiziale, solo in seconda battuta, fallito ogni tentativo di accordo tra i genitori. Trattasi di accordo che può essere stilato da essi soli o, in caso di conflitto, con l’ausilio di organi di mediazione familiare necessariamente accreditati, come sottolinea il nuovo 709 bis del codice procedura civile, che ora intervengono in via preventiva e non più in corso di causa.

Posto che il cd. “progetto di affidamento condiviso” verrà sottoposto al vaglio del giudice già nella prima udienza presidenziale, giusto l’obbligo di allegazione dell’accordo in uno con il ricorso per separazione, si sottolinea come l’organo giudicante, nel limitarsi a “prendere atto” di detto accordo, lascia che in primis la scelta spetti ai genitori.

In punto di potestà, occorre rilevare che la norma, nel prevedere una responsabilità congiunta dei genitori circa le questioni più delicate attinenti la cura della prole, delinei, in ambito di ordinaria amministrazione, una sorta di divisione dei compiti, di potestà indivisa, da gestire secondo le singole esigenze e disponibilità; non passi inosservata la volontà del legislatore di conservare la differenziazione tra ordinaria e straordinaria amministrazione.

Sulla stessa lunghezza d’onda, si muove la seconda parte dell’articolo 155 del codice civile, dedicata al mantenimento del minore, in cui prevale un’equa ripartizione di potestà, responsabilità e sostegno economico da parte di ambo i genitori. Come prevede la norma, “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».

Il nuovo assetto incide in maniera decisiva anche sul regime dell’assegno di mantenimento, che non trovando più alcun sostegno legislativo, viene sostituito di fatto con un assegno diretto, perequativo e periodico, determinato sulla base della posizione economica di ciascun genitore, obbligatone alla corresponsione, pena le conseguenze del nuovo art. 709 ter del codice di rito, cui si rimanda la lettura.

Novità rilevante, dunque, quella di elencare i criteri di determinazione dell’assegno al fine di porre un vincolo alla discrezionalità del giudice. Se questo era l’intento, deve obiettarsi che non è stato colto nel segno, per via della genericità dei parametri; in effetti, il legislatore oscilla tra l’astrattezza delle potenzialità, con riferimento alle esigenze del figlio e alle “risorse” economiche dei genitori, e la concretezza del secondo e terzo indice, relativi al tenore di vita e al tempo di permanenza con ciascun genitore.

Altro aspetto degno di rilievo è costituito dall’indicazione di cui al quinto ed ultimo parametro: il lavoro domestico acquista finalmente la giusta valenza, restituendo dignità e riconoscimento al lavoro casalingo e di cura della prole, di solito svolto dalle madri e troppo spesso ignorato.

Come anticipato, la riforma, oltre a novare l’articolo 155 del codice civile, vi aggiunge sei commi, che si andranno ora ad analizzare, a partire dall’articolo 155-bis in cui si legge che “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile”.

Subito dopo, il ter dispone che “I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”.

Grazie alle nuove previsioni, il provvedimento di affido, suscettibile di revisione al sopraggiungere di fatti nuovi, abbandona la sua staticità, si permea di elasticità, aderendo meglio alle mutevoli esigenze del minore. Di contro, la previsione di tali procedure di modifica, potrà portare ad un affollarsi di giudizi instaurandi, col conseguente prolungamento dei tempi tecnici processuali, a discapito della sempre auspicata certezza del diritto.

Più ricco di spunti e di ripercussioni pratiche, è quanto disposto dal successivo comma quater, in punto di assegnazione della casa familiare, in cui: “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici”.

In tema di casa coniugale, il legislatore effettua due nette demarcazioni. In primo luogo, prendono strade separate i provvedimenti di assegnazione della casa coniugale e di affidamento della prole, finora collegati. Se prima il giudice era solito disporre l’utilizzo dell’abitazione in favore del coniuge cui venivano affidati i figli minori, oggi si fa esclusivo riferimento all’interesse di questi ultimi, così che i tribunali finiranno per assegnare la casa al coniuge che vivrà più tempo con i figli.

In secondo luogo, si distingue tra godimento dell’abitazione, che trova ragione nell’interesse del minore, e assegnazione, basata solo su parametri economici e diritti reali, tra i quali “l’eventuale titolo di proprietà”, con la conseguenza che il coniuge assegnatario, ma non proprietario, potrebbe veder ridotto l’apporto economico dell’altro, gravato invece degli oneri fiscali. Resta fermo che ogni altro impegno economico relativo alle spese di gestione della casa, ivi comprese quelle condominiali, resta a totale carico del coniuge che ne gode l’abitazione.

Circa la natura del diritto nascente in capo al coniuge assegnatario, esso rientra senza dubbio nell’alveo dei diritti di godimento di tipo personale e non reale, giusta la lettura del codice civile e le parole della Suprema Corte, che più volte sottolineano la tassatività delle modalità di costituzione dei diritti reali, tra cui non figura il provvedimento in esame (fra le altre, Cass. n. 11508/1993).

Sempre nel comma quater, si legge che “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643”. Innanzitutto, si rileva l’incongruenza procedurale del richiamare l’art. 2643 del codice civile, anziché l’art. 1599 dello stesso codice, poiché, come afferma la presidenza dell’Associazione Avvocati di Famiglia, “si tornerà all’epoca in cui sarà estremamente difficile per non dire impossibile riuscire a trascrivere un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, con la evidente conseguenza della totale mancanza di tutela per i figli ed il coniuge che in quella casa vivevano”.

Altra precisazione riguarda l’opponibilità ai terzi, tema sul quale si sono in passato susseguite una serie di decisioni giurisprudenziali, a partire dalla Corte Costituzionale che, con pronuncia n. 454 del 1989 e n. 20 del 1990, ha dapprima rilevato la necessità di introdurre nel corpo dell’articolo 155, quarto comma, la dizione “ai fini dell’opponibilità ai terzi”, per poi puntualizzare che l’onere della trascrizione si riferisce solo alle assegnazioni di durata superiore ai nove anni; si faceva così intendere che per periodi più brevi, il provvedimento era opponibile anche in assenza di trascrizione. Seguono diverse sentenze della Corte di Cassazione, tra loro contraddittorie, fino all’intervento delle Sezioni Unite, che mette fine alla questio col dire che “Il provvedimento di assegnazione della casa è opponibile, anche se non trascritto, al terzo che abbia successivamente acquistato, per nove anni dalla data dell’assegnazione. Se il provvedimento è stato trascritto, è opponibile al terzo anche oltre i nove anni” (Cass. Sez. Un., n. 11096/2002).

La nuova disciplina, per evitare dubbi di sorta, segue le orme dettate dalla Corte Costituzionale, specificando a chiare lettere il fine della trascrizione: l’opponibilità ai terzi.

Ulteriore novità, è quella introdotta dal comma quinquies dell’articolo 155 del codice civile, dove “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.

Per la prima volta, si fissano due punti fermi relativamente agli oneri economici verso il figlio maggiorenne: in primis, si afferma la non automaticità dell’obbligo di mantenimento e, in secondo luogo, si chiarisce che l’eventuale assegno trova il figlio quale diretto destinatario, andando così a fugare ogni precedente dubbio.

Di maggiore portata, con riferimento all’interesse del minore, punto focale della normativa esaminanda, appare essere il disposto di cui al comma sexies, in tema di audizione del minore, ove si legge che “Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli».

Le ripercussioni che tale innovazione andrà a portare sul piano concreto, sulla prassi giudiziaria, si evidenziano subito agli occhi degli operatori del diritto, che dovranno quotidianamente confrontarsi con le novità introdotte, portarle in aula e conciliarle con gli interessi e i voleri degli assistiti. Tra le tante riflessioni, una preoccupa più delle altre: quanto durerà ora un’udienza presidenziale? In altre parole, laddove il giudice ritenesse doveroso esperire i cd. mezzi di prova, più correttamente definibili sommarie informazioni giusta la natura cautelare della fase, dove finirebbe l’esigenza di celerità più volte invocata?

I dubbi procedurali non terminano qui: come sostiene la Camera Minorile di Milano, il legislatore non ha tenuto conto, non solo degli emendamenti presentati da maggioranza ed opposizione, ma neppure della Legge n. 80 del 2005 e successive modificazioni, in vigore dal 1 marzo. Con detto intervento, si avrà la modifica di alcune norme del codice di rito e della legge sul divorzio, le quali assumeranno una direzione nettamente opposta a quella appena approvata. Si sono così innescate una serie di gravi incongruenze circa il mancato coordinamento tra le competenze giudiziarie: in primis, la modifica dei provvedimenti presidenziali, spettante al giudice istruttore per via del cd. “pacchetto competitività”, e ora reclamabile in Corte di Appello.

Traendo le fila dell’analisi fin qui condotta, e dimenticando per un attimo le perplessità procedurali, forse dovute a sviste del legislatore o a scelte non saggiamente ponderate, è doveroso ricavarne considerazioni di più ampio respiro.

La riforma appena introdotta nasce da un intento nobile: rivalutare la presenza di entrambi i genitori, conferire nuovo smalto alla figura paterna, finora relegata ai margini, alleggerendo altresì gli oneri e le responsabilità troppo spesso incombenti solo sulle madri.

Pur apprezzandone la ratio, se ne discute la validità sotto un profilo prettamente concreto. In effetti, si tratta di un sistema che può trovare esito positivo solo in costanza di pieno accordo tra i genitori, che purtroppo nella realtà di rado si verifica. Sul punto, si ricorda la decisione della Corte d’Appello di Perugia del 18 gennaio 1992, testualmente riportata: “Poiché l’affido congiunto dei figli di genitori separati postula l’accordo dei genitori, va disposta l’abolizione dell’affido congiunto, concordato e omologato in sede di separazione, ogni volta sopravvenga tra le parti un aperto, grave dissenso, contrassegnato da aperta e accesa conflittualità e comportante serio pericolo di non lieve pregiudizio per i figli”. Nello stesso senso il Tribunale di Milano, che con sentenza del 9 gennaio 1997, individua nella collaborazione la via per “realizzare le esigenze di ordine affettivo e psicologico dei figli”.

Ad ulteriore conferma, l’esperienza e la statistica insegnano che finora l’affido condiviso, seppur non obbligatorio, ma pur sempre previsto dalla legge quale criterio alternativo, ha trovato scarso margine di applicazione, proprio per carenza di “spirito collaborativo” tra i genitori; proprio per questo che ci si domanda se l’affido condiviso potrà ora funzionare, solo perché disposto per legge!

Oltre agli ostacoli dovuti alla mancanza di accordo, di collaborazione e di intesa tra le due figure genitoriali, altri fattori peseranno sulla “vivibilità” della normativa: abitazioni necessariamente non distanti, lavori flessibili e incertezza circa la fissazione della residenza anagrafica del minore, con conseguenze in ordine alla scuola da frequentare o alla scelta del medico di base.

Interessante è rivolgere lo sguardo alle opinioni di esperti del settore, a partire dal presidente della commissione Infanzia Bucchero, il quale afferma che: ''In questa circostanza abbiamo avuto un'apertura di fiducia nei confronti della magistratura che sarà chiamata a risolvere le questioni interpretative che l'articolato porrà. In via ulteriore, si potrà, comunque, nella prossima legislatura, verificare la bontà dell'intervento ed eventualmente ritornare su di esso. Abbiamo dato un segnale affinché nella crisi della coppia non debbano mai rimetterci i figli, i quali hanno diritto a conservare immutati i rapporti con entrambi i genitori, anche se sull'articolato pervenuto dall'altro ramo del Parlamento e non modificato per oggettiva mancanza dei tempi necessari, sussistono significative perplessità in ordine alla non compiuta formulazione tecnica di alcune disposizioni. Mi riferisco in particolare alla mancata previsione dell'affidamento a terzi nei soli casi più gravi, alla mancata regolamentazione dell'affidamento esclusivo, pur previsto, al venir meno ope legis del diritto di assegnazione della casa nel caso in cui l'ex coniuge vi conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, all'impugnabilità in appello delle ordinanze presidenziali, alle norme processuali mal congegnate e disarmoniche rispetto al sistema, all'applicabilità indiscriminata delle disposizioni a situazioni già ormai consolidate''.

E ancora, la senatrice Dossi, relatrice del provvedimento, per la quale: "E' la riforma più importante del diritto di famiglia dopo quella del '75. Il principio di bigenitorialità viene prima della legge, e' un diritto naturale, nell'antropologia perché deriva dall'esistenza stessa del figlio. Pertanto, da oggi, sarà questo principio la prima soluzione che il giudice valuterà, anche in caso di elevata conflittualità fra i coniugi. L'affido condiviso risponde all'esigenza del minore, senza nulla togliere alla discrezionalità del giudice a seconda del caso, ed e' una fondamentale necessità per fare in modo che i genitori continuino ad occuparsi dei figli nella stessa misura per la crescita e la tutela psicofisica del minore. Certo si poteva osare di più: il testo, pur non essendo tecnicamente perfetto e' sempre meglio della realtà fino ad oggi consolidata. Manca ad esempio l'istituto della mediazione familiare, ma intanto questo provvedimento apre una strada che il centrosinistra, nella prossima legislatura, percorrerà con maggiore impegno per raggiungere traguardi migliori e più concreta. Questa approvazione e' una scelta coraggiosa, che dice si a una legge destinata a modificare una società senza padri. Infatti fino ad oggi il genitore affidatario, in circa l'84% dei casi, e' stata la madre. Non si tratta di costringere i genitori ad andare d'accordo, ma di attuare scelte responsabili e di porre in essere comportamenti civili al solo fine di salvaguardare il figlio''.

Da ultimo, il commento di Mario Finocchiaro: “Si obietta, da quanti sono perplessi a fronte di una tale novità, che un affidamento congiunto può dare risultati positivi solo se i genitori sono “maturi” e lo “accettano” e che, pertanto, la via non è praticabile in presenza di coniugi (o ex coniugi) tra i quali sussista uno stato di conflittualità. La critica, a mio avviso, non coglie nel segno. Contrariamente a quanto comunemente si crede, non è la conflittualità tra i genitori che impone l’“affidamento esclusivo” a uno di essi, ma è proprio la previsione che la regola sia l’affidamento esclusivo e l’eccezione quello congiunto la fonte della conflittualità”.

Qualunque sia la visione cui si preferisce aderire, di certo non possono sottovalutarsi né le sviste procedurali, di cui, de iure condendo, si auspica la revisione, né la realtà dei fatti, per cui di rado i genitori separati troveranno l’accordo su ogni singola questione riguardante i figli. E’ evidente che solo quando le coppie raggiungeranno una maturità tale da subordinare la conflittualità all’interesse del minore, allora si che il legislatore potrà raccogliere i frutti del suo lavoro, con evidente positivo riscontro sul lavoro degli addetti al settore e sulla quotidianità degli affetti.


Avv. Selene Pascasi, 21 febbraio 2006

Obbligo di fedelta' ex art. 2105 c.c. ed onere datoriale di specificita' e completezza dei motivi di licenziamento - Documenti @ Iusreporter.it

Interpretazioni ispirate al favor per il prestatore: obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. ed onere datoriale di specificità e completezza dei motivi di licenziamento ex art. 2, comma 2 della legge 604/1966.

1.- In tema di obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. in capo al prestatore di lavoro, l’unanime attuale orientamento dottrinale e giurisprudenziale richiede, perché sia integrata la violazione dei doveri di fidelitas, un’attività di danno concretamente percepibile ed economicamente apprezzabile, che si concreti in atti concorrenziali effettivamente perpetrati, non bastando, come sostenuto in passato presso le Corti, un’attività meramente preparatoria e prodromica, quindi meramente potenziale:

Così, sul punto, la recente giurisprudenza:

«Ai fini della configurabilità di una violazione del divieto di concorrenza previsto, nei confronti del prestatore di lavoro subordinato, dall’art. 2105 c.c. - divieto che riguarda non già la concorrenza che il prestatore, dopo la cessazione del rapporto, può svolgere nei confronti del precedente datore di lavoro, bensì quella illecitamente svolta nel corso del rapporto di lavoro, attraverso lo sfruttamento di conoscenze tecniche e commerciali acquisite grazie al rapporto stesso - non sono sufficienti gli atti che esprimano il semplice proposito del lavoratore di intraprendere un’attività economica concorrente con quella del datore di lavoro, eventualmente in un momento successivo allo scioglimento del rapporto di lavoro, ma è necessario che almeno una parte dell’attività concorrenziale sia stata compiuta, così che il pericolo per il datore di lavoro sia divenuto concreto durante la pendenza del rapporto (Cass., 23 aprile 1997, n. 3528; conf., ex plurimis, id., 15 dicembre 2003 n. 19132 e, tra la giurisprudenza di merito, Pret. Arezzo, 22 gennaio 1999).

2. - Passando all’esame dell’altro tema oggetto delle presenti fugaci riflessioni, vale a dire l’esame dell’art. 2, commi 2 e 3, della legge 604 del 1966, non può non ravvisarsene l’assoluta collateralità con il precedente sub 1, e ciò perché concernente l’esame di altra disposizione – appunto l’art. 2, commi 2 e 3 della legge citata – che ha conosciuto un’interpretazione benevola verso il lavoratore da parte della giurisprudenza.

Com’è noto, tale ultima norma prevede il diritto per il lavoratore, nei quindici giorni dalla comunicazione di un licenziamento, a conoscerne i motivi, da comunicarsi dal datore nei successivi sette giorni per iscritto (comma 2), pena l’inefficacia del provvedimento espulsivo (comma 3).

Presso scrittori e giudici i motivi del recesso, da comunicarsi dal datore a richiesta del lavoratore ex art. 2, comma 2 della legge 604 del 1966, si è ritenuto debbano essere caratterizzati da specificità e completezza.

Sul punto, la Cassazione, investita della legittimità di un licenziamento motivato dal datore, a seguito di richiesta del lavoratore ex art. 2, comma 2, legge citata, su «asserite gravi inadempienze al regolare funzionamento dell’attività di lavoro», ha precisato che:

« . . . la motivazione del licenziamento deve essere, perché risponda al fine cui è destinata e il datore di lavoro ottemperi realmente all’obbligo posto a suo carico dal 2° comma del citato art. 2 (l. 604/66), sufficientemente specifica e completa, e tale cioè da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del provvedimento espulsivo, sì da poter esercitare un’adeguata difesa, svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o giustificazioni. In tale situazione di fatto (. . .) le conseguenze giuridiche dell’inefficacia del licenziamento dovuta comunque ad assoluta genericità dei motivi, equivalente a mancata contestazione degli stessi, devono rinvenirsi (. . .) nelle conseguenze previste dall’art. 8 l. n. 604 del 1966, come innovato dall’art. 2 l. n. 108 del 1990, per il caso di licenziamento intimato senza che ricorrano gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo: conseguenze consistenti nell’obbligo di riassunzione o, in alternativa, di risarcimento del danno mediante pagamento di una indennità di importo compreso tra un minimo di due mensilità e mezzo ed un massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, importo da specificarsi secondo parametri stabiliti nella stessa norma e con possibilità di elevazione del massimo in presenza di condizioni pure legalmente prefissate» (in tal senso, espressamente, Cass. civ. sez. lav., 23 dicembre 1996, n. 11497; conf., id., 20 aprile 1985, n. 2364; in dottrina Mazziotti, Forma e procedure dei licenziamenti, in La disciplina dei licenziamenti - cur. Carinci, 77).

In termini analoghi, ancora di recente, la S.C.:

«la motivazione del licenziamento - nel caso in cui il lavoratore licenziato chieda al datore di lavoro la comunicazione dei motivi del recesso - deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento sì da poter esercitare un'adeguata difesa svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o giustificazioni» (così, Cass. civ., sez. lav., 18 giugno 1998, n. 6091).


Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it

23 febbraio 2006

LINK. Juriforum.com

Juriforum.com is a European legal portal, an e-marketplace for legal practitioners dealing with cross-border issues in Europe. The portal organisation is based in Brussels and is an initiative of the world-wide publishing group Wolters Kluwer.

The first version of Juriforum.com will be launched in spring 2001 and will contain European, cross-border and international legal products and services. Eventually, the portal’s content will be integrated with workflow tools, on-line training courses and third party services.

Juriforum.com will give access to, amongst others:

• Online legal databases
• European legal news
• Jobs in the legal European market
• Interesting conferences and seminars in Europe
• Links to useful European web-sites
• Translation services
• European directories

Juriforum.com is part of a European network of national legal portals developed in European countries: Juriforum.fr in France, Juriforum.nl in the Netherlands, Juriforum.de in Germany, etc.

All products and services on Juriforum.com will be integrated with each other, including the information offered on the country portals.
Access is already available to the first portals that have been launched : France and Netherlands

The success of the Juriforum group of portals can only exist if they are built with a network of partners that deliver a variety of content. Therefore, at Juriforum.com the development of long-term partnerships is considered to be beneficial for all participants on the portal.

Welcome to Juriforum.com

LINK. www.pattichiari.it. Strumenti semplici, moderni e certificati, per scegliere meglio i prodotti finanziari

Il Progetto

Il progetto “PattiChiari” è stato fortemente voluto dal vertice del settore bancario per riscrivere su basi nuove e positive il sistema dei rapporti tra Banche e Società. Dal 15 ottobre 2003 si è così inaugurato il lancio delle prime otto iniziative in programma, finalizzate ad assicurare alla clientela la trasparenza, la comprensibilità e la comparabilità dei prodotti offerti allo sportello:

Faro;
Conti correnti a confronto;
Servizio bancario di base;
Tempi certi sulla disponibilità delle somme versate con assegno;
Criteri generali di valutazione della capacità di credito delle piccole e medie imprese;
Tempi medi di risposta sul credito alle piccole e medie imprese;
Obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento;
Obbligazioni bancarie strutturate.

Per rendere ognuna delle iniziative del progetto pienamente visibili e riconoscibili al pubblico è stato ideato il Marchio di qualità Patti Chiari che garantisce l’assoluta affidabilità di questi strumenti destinati a milioni di utenti privati, famiglie e imprese, assicurando la riconoscibilità delle banche che hanno deciso di impegnarsi nell’adesione a standard elevati (e certificati) di qualità nella relazione con la clientela.

Il Progetto PattiChiari - Introduzione

http://www.pattichiari.it/

21 febbraio 2006

Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo internet (www.altalex.com)

Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo internet
Legge 06.02.2006 n° 38 , G.U. 15.02.2006


Approvate le nuova norme in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e di contrasto al fenomeno della diffusione della pornografia infantile anche a mezzo internet.

Fra le novità introdotte dalla legge n. 38 del 6 febbraio 2006 si segnala:

l'ampliamento della nozione di pornografia infantile ed del suo ambito;
l'estensione della protezione accordata al minore sino al compimento del diciottesimo anno di età;
l'interdizione perpetua dall'attività nelle scuole e negli uffici o servizi in istituzioni o strutture prevalentemente frequentate da minori per le persone condannate per questo tipo di reati e l'esclusione del patteggiamento per i reati di sfruttamento sessuale;
l'individuazione degli elementi costitutivi del reato di sfruttamento sessuale di minori, comuni a tutti gli Stati dell'Unione;
iniziative finalizzate ad impedire la diffusione e la commercializzazione dei prodotti pedopornografici via internet: tra queste ha particolare rilievo un sistema di controllo e disattivazione di mezzi informatizzati di pagamento, carte di credito ed altro.
Presso il Ministero dell'Interno viene inoltre costituito il Centro nazionale per il monitoraggio della pornografia minorile su Internet, con il compito di raccogliere segnalazioni, anche provenienti dall'estero, sull'andamento del fenomeno su rete.

Dal testo del disegno di legge presentato in Parlamento è stata espunta la fattispecie di ''pornografia virtuale'' che puniva la detenzione di materiale pornografico che ritraeva o rappresentava, oltre ad un minore reale, anche persone reali che sembrino essere minori, come soggetti efebici o comunque di aspetto adolescenziale o persone affette da nanismo, nonché realistiche immagini virtuali di minori.

(Altalex, 16 febbraio 2006. Per un primo commento si rimanda all'articolo di Mario Pavone)

LEGGE 6 febbraio 2006, n.38
Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.
(G.U. n. 38 del 15-2-2006)

Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo internet

20 febbraio 2006

"Giusto procedimento tributario" ed obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria: cenni - Documenti @ Iusreporter.it

«Giusto procedimento tributario» ed obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria: cenni

di Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it

L’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» richiama espressamente, per ciò che riguarda il requisito di legittimità della motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, la disposizione generale dell’art. 3, legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»

Così dispone l’art. 7 della citata l. 212/2000:
«Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama».

È noto che, a decorrere dall’entrata in vigore della menzionata normativa in materia di diritti del contribuente, la giurisprudenza sia ormai giunta con univocità di vedute a riconoscere una valenza indiscussa al requisito di legittimità individuato nella motivazione dell’atto impositivo, la quale è assolutamente servente al rispetto del principio del contraddittorio, la cui applicazione alla materia tributaria è oggi un dato incontrovertibile.

Così la S.C. in argomento:
«In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'avviso di accertamento deve indicare, a pena di nullità, non solo le ragioni giuridiche, ma anche i presupposti di fatto posti a base della maggiore pretesa impositiva avanzata nei confronti del contribuente, come definitivamente chiarito dall'art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. "statuto del contribuente"), che ha recepito un principio enunciato in via generale, con riferimento ad ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, e che era comunque già desumibile, nella materia de qua, dal testo originario dell'art. 42, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600» (Cass., 15 marzo 2002, n. 3861).

Il menzionato indirizzo è stato fatto proprio, ad un dì presso, dalla giurisprudenza unanime delle Commissioni tributarie, che ha approfondito il tema stabilendo quanto segue:
«La cartella di pagamento recante la pretesa sanzionatoria deve rispettare le prescrizioni dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che impongono che ogni atto dell'Amministrazione finanziaria, specie se di natura sanzionatoria, indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione stessa, poiché la assoluta mancanza di motivazione mina la possibilità per il contribuente di conoscere l'iter logico - giuridico seguito, con gravi conseguenze sulla possibilità di reagire ad atti arbitrari, illegittimi o erronei e incidendo così sulla possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (art. 24 della Costituzione); in tal senso, deve ritenersi che l'obbligo di motivazione debba essere valutato con particolare rigore anche alla luce del nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che impone condizioni di parità tra le parti per il corretto instaurarsi del contraddittorio» (Commiss. trib. prov. Verona, 21 gennaio 2002, n. 161).

Ed ancora: «Se nella motivazione degli atti della amministrazione finanziaria si fa riferimento ad un altro atto questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Spetta in ogni caso all'ufficio l'onere di mettere a disposizione del contribuente o quantomeno di produrre in giudizio copia dell'atto richiamato, ciò sia a tutela della difesa del contribuente sia a beneficio della commissione che deve valutare e giudicare la controversia» (Commiss. trib. prov. Pisa, 6 ottobre 2000, n. 84).

Dalla legittima difesa alla difesa legittima - Documenti @ Iusreporter.it

"Dalla legittima difesa alla difesa legittima"

Il 6 luglio 2005 il Senato approva il disegno di legge n° 1899, relativo alla riforma della legittima difesa, e il 24.01.2006 con il sì definitivo del Parlamento, e con ben 244 voti favorevoli su 175 contrari, il provvedimento diviene legge e rinomina l’art.52 c.p., che diviene "Difesa legittima", anziché “Legittima difesa”: cambio di sostanza, oltre che di nome.


La riforma, che di fatto ruota intorno ad una singola modifica del testo di cui all’art.52 del Codice Penale, al quale aggiunge due commi, ha suscitato opinioni contrastanti, non solo nel pensiero dei comuni cittadini, che temono una sorta di “ritorno al Far West”, ma anche tra gli operatori del settore, docenti di diritto penale, autorevoli magistrati ed avvocati.


Per comprendere l’entità della riforma, occorre comparare la nuova norma con quella ora abrogata, in cui si leggeva che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa».


Il nuovo testo, non ancora promulgato o pubblicato, consta di un solo articolo nominato “Diritto all’autotutela in un privato domicilio”, e aggiunge due commi alla norma originaria: «Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale».


In altri termini, diviene legittima la condotta di colui che, per difendere la propria o l’altrui persona dal pericolo di un’aggressione da parte di chi ne abbia violato il privato domicilio, colpisca o addirittura uccida il malvivente con un’arma legittimamente detenuta, che sia da taglio o un mero oggetto contundente, sempre che non vi sia desistenza da parte dell’intruso.


Il rapporto di proporzionalità, pilastro della vecchia disciplina e chiave di svolta tra azione legittima e reato, trova un’espansione non di poco conto, tale da consentire di comprendere nell’alveo del lecito talune fattispecie finora ritenute illegittime.


In effetti, il giudizio sulla proporzionalità o meno tra la difesa e l’offesa, prima affidato al giudice, ora diviene superfluo poiché la proporzione della difesa si presume ex lege, sollevando il giudice da un compito difficile che lo portava a dover propendere, caso per caso, fra la tutela dell’onesto cittadino e la garanzia dei diritti dei malviventi.


Se prima la difesa veniva legittimata dalla presenza di una causa di giustificazione, solo laddove essa risultava proporzionale sia sotto il profilo dei mezzi di difesa e offesa e sia sotto quello della pregnanza dei beni difesi ed offesi, oggi è legittimo l’utilizzo delle armi da parte del cittadino, non solo per difendere la «propria o altrui incolumità», ma anche a tutela di meri interessi patrimoniali, ove l’offesa verta su beni «propri o altrui»; e ancora, sarà assolto anche colui il quale si difenda con le armi da un delinquente che non ne abbia l’utilizzo.


Inoltre, le nuove disposizioni, oltre a cancellare l’eccesso di difesa finora punibile, trovano applicazione non solo all'interno delle abitazioni private, ma anche all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Es: supermercato


Ci si chiede: la nuova disciplina si limita a tutelare in maniera più sentita il cittadino in pericolo ovvero, col legittimare la difesa a priori, finisce per restituire al privato quel potere di autotutela, quel farsi giustizia da sé, che lo renda unico garante della propria persona e dei propri beni, ruolo di garanzia che dovrebbe spettare per lo più al sistema normativo e a quello della pubblica sicurezza.


Nel pensiero della Commissione di riforma del codice penale, essa si rende essenziale per una “vitale” esigenza di contrasto alla criminalità organizzata, sempre più temuta in ragione di frequenti ed agghiaccianti fatti di cronaca, da ultimo quello verificatosi a danno di un gioielliere milanese; senza dimenticare, tra l’altro, che il testo precedente, in vigore da oltre 80 anni, era inserito in un "un codice di impronta liberale" che, come ha sostenuto il giudice Nordio, dovrebbe "garantire la libertà all'individuo di difendersi anche quando non è presente la forza pubblica, avvalendosi di un suo diritto naturale ".


Nonostante la nobile ratio dell’intervento, mentre il ministro della Giustizia Castelli afferma che “è stato finalmente sancito il principio per cui un aggressore e un aggredito non sono più sullo stesso piano. È stato riconosciuto il diritto dell'aggredito di difendersi», negativo è il parere dell’Unione delle Camere penali, il cui Presidente, l’Avv. Ettore Randazzo, sostiene che “è stata approvata un’altra legge ingiusta, che autorizza la legittima offesa».


Della eguale negativa opinione è anche il capogruppo di Rifondazione comunista in commissione Giustizia, Giuliano Pisapia, che definisce il testo come «Una norma incostituzionale, in quanto pone sullo stesso piano il bene della vita e dell’incolumità personale e beni di carattere patrimoniale. Un ulteriore vulnus alle regole di uno stato di diritto»; mentre si legge sulla Stampa del 25 gennaio 2006, a firma Carlo Federico Grosso, che in qualche maniera si è introdotta in Italia una sorta di licenza di uccidere, che indurrà i cittadini a dotarsi di armi, su un modello di violenza di tipo «americano».


Sulla stessa linea l’autorevole opinione di Vittorio Zucconi, apparsa sulla Repubblica 25 gennaio 2006, che afferma che è la cultura della frontiera che ha sempre incoraggiato il principio del "shoot first and ask questions later", prima spara e poi fai domande, gli Stati Uniti sono da secoli il laboratorio sociale dove si sperimenta quel diritto alla difesa individuale della proprietà, e non solo della persona, che da ieri è divenuto legge anche in Italia. Nella Florida di Jeb Bush, dove 350 mila abitanti hanno chiesto e ottenuto il permesso non soltanto di possedere, ma portare con sé pistole e revolver, il numero di crimini violenti resta dove è sempre stato, il secondo di tutti gli Stati Uniti, dietro soltanto alla South Carolina, un altro Stato dove non è infrequente vedere per strada camioncini che esibiscono il fucile nel lunotto posteriore.


Può concludersi affermando che, al di là del variegato panorama di dissensi ed approvazioni verso il neo-nato articolo 52 c.p., e al di là degli schieramenti più o meno politici, un giudizio oggettivo sulla Riforma potrà effettuarsi solo fra qualche tempo, quando la norma inizierà a vivere nel concreto quotidiano delle aule di tribunale.


Avvocato Selene Pascasi

Curriculum:

Laurea in Giurisprudenza, votazione 100/110; tesi sulla "dichiarazione giudiziale di paternità e maternità"; Partecipazione al Corso di diritto di famiglia a.i.a.f.; conseguimento dell'idoneità effettiva alla difesa d'ufficio ed iscrizione nei relativi elenchi, giusta la specializzazione in Diritto Penale conseguita con la partecipazione al 3° Corso di Tecnica e Deontologia del Penalista, organizzato da Unione Camere Penali, C.O.F.A. e A.I.G.A.; Iscrizione Albo Avvocati il 1.4.04; partecipazione a: Corso di Diritto di Famiglia Ipsoa; 5°Corso di Tecnica e Deontologia del Penalista; Convegno di Studio A.I.A.F. su: "Tutela del contributo al mantenimento: profili penali e civili". Specializzazione in Diritto Minorile, giusta la partecipazione al 1° Corso di perfezionamento dell'Avvocato per la difesa dei minori; Socia fondatrice della Camera Minorile Distrettuale di L'Aquila.

16 febbraio 2006

LINK. Ordine Nazionale dei Biologi

Ordine Nazionale dei Biologi

LINK. MAPILex - Selezione di siti per la ricerca giuridica

MAPILex è un portale che permette di ricercare con l'ausilio di opportune guide (indici) i siti e le norme giuridiche che interessano in modo da ottenere risultati ristretti e/o "focalizzati". Tali indici sono formati da circa 6000 accezioni (voci specifiche) e si ispirano a quelli delle sezioni "EUROVOC" del sito dell'Unione Europea, a quello "TESEO" del sito del Senato Italiano e quello dell'ONU per quanto riguarda gli stati e le organizzazioni internazionali. È possibile effettuare la ricerca in una delle lingue presenti (Italiano, Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo). Il portale si articola nelle seguenti sezioni:

Ricerca di siti che riguardano le istituzioni e le risorse giuridiche (Italia e Paesi Esteri):

Ricerca di siti nel database di MAPILex

Ricerca di siti tramite motori di ricerca

Ricerca di pagine Web che contengano leggi, decreti, sentenze e altri atti giuridici (legislativi e giudiziari):

Ricerca di norme tramite motori di ricerca

Ricerca di norme tramite form di siti selezionati

MAPILex - Selezione di siti per la ricerca giuridica

15 febbraio 2006

DIRITTO D'AUTORE. Istituito il fondo per la prevenzione e l'accertamento dei reati (www.altalex.com)

Diritto d'autore: istituito il fondo per la prevenzione e l'accertamento dei reati
Decreto Ministero Giustizia 14.11.2005 n° 261 , G.U. 27.12.2005

Con decreto n. 261 del 14 novembre 2005 il Ministero della Giustizia ha istituto il Fondo per il potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla legge sulla protezione del diritto d'autore (L. 633/1941) e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Comitato amministratore del Fondo approva una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, illustrando le questioni di carattere interpretativo o applicativo più rilevanti inerenti il procedimento e proponendo eventuali modifiche o integrazioni alla normativa vigente.

(Altalex, 4 gennaio 2006)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 novembre 2005, n.261

Regolamento recante: Istituzione e funzionamento del fondo previsto dall'articolo 174-quater, comma 1, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 8 della legge 18 agosto 2000, n. 248, e modificato dall'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla legge sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
(GU n. 300 del 27-12-2005)

Diritto d'autore: istituito il fondo per la prevenzione e l'accertamento dei reati

13 febbraio 2006

Modifiche al codice civile. Testo degli artt. 561 e 563 del codice civile aggiornati - Documenti @ Iusreporter.it

Modifiche al codice civile. Testo degli artt. 561 e 563 del codice civile aggiornati

A cura dell'Avv. Giorgio Rossi

Documenti e prova del credito nei rapporti tra imprenditori: rapida lettura degli artt. 2709, 2214 e 634 c.p.c. - Documenti @ IuSReporteR.it

Documenti e prova del credito nei rapporti tra imprenditori: rapida lettura degli artt. 2709, 2214 e 634 c.p.c..

di Giorgio Vanacore
Avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it

L’efficacia delle prove precostituite in relazione ai crediti nei rapporti tra imprenditori, è regolata da una serie «frammentaria» di disposizioni normative, estrapolabili dal codice civile e da quello di rito [...]

http://www.iusreporter.it/Testi/vanacore7-provacredito.htm

09 febbraio 2006

LINK. Associazione Nazionale Magistrati

Alla Associazione Nazionale Magistrati, fondata nel 1906, sono iscritti 8284 magistrati sul totale di 8886 magistrati italiani in servizio.

Il Comitato Direttivo Centrale, composto di 36 membri è eletto ogni quattro anni con il metodo proporzionale; attualmente ne fanno parte esponenti delle cinque correnti che operano nell'Anm: Unità per la Costituzione (12 eletti), Magistratura Democratica (10 eletti), Magistratura Indipendente (7 eletti), Movimento per la giustizia (5 eletti), Articolo 3-I Ghibellini (2 eletti).

Il Cdc elegge al suo interno la Giunta esecutiva centrale composta da nove membri, tra i quali Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, Vice Segretario Generale, Direttore della rivista "La Magistratura". Ogni due anni si tiene un Congresso pubblico. L'organo di stampa è la rivista trimestrale "La Magistratura".

L'Anm tutela l'indipendenza ed il prestigio della magistratura e partecipa al dibattito nella società per le riforme necessarie ad assicurare un migliore servizio giustizia. In tali prospettive l'Anm interviene con documenti e comunicati stampa ed organizza seminari e convegni di studi.L'Anm è membro fondatore della Unione Internazionale dei Magistrati.

Associazione Nazionale Magistrati

DEONTOLOGIA FORENSE. Modifiche al Codice deontologico forense approvate nella seduta del 27 gennaio 2006

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Modifiche al Codice deontologico forense approvate nella seduta del 27 gennaio 2006

Nell'allegato file la tavola sinottica delle modifiche apportate

CODICE DEONTOLOGICO approvato il 27 gennaio 2006.pdf

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

07 febbraio 2006

PROFESSIONE FORENSE. L'informatica negli studi legali e nel processo civile

Information Technology
L'informatica negli studi legali e nel processo civile

Testo edito dall'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati a cura di David D'Agostini, con prefazione di Mario Diego, introduzione di Antonio Rosa e contributi di:
Aldo Campesan Giulia Ferrarese Salvatore Frattallone Luca Giacopuzzi Marco Vianello Franco Zumerle

File Allegati alla notizia: INFORMATICA TRIVENETO WEB.pdf

Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

06 febbraio 2006

PRIVACY: decalogo per societa' di recupero crediti - Documenti @ IuSReporteR.it

PRIVACY: decalogo per società di recupero crediti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha redatto un decalogo in riferimento a quelle società che si occupano prevalentemente dell’attività finanziaria dei recupero crediti, a seguito degli accertamenti compiuti sui ricorsi presentati da numerosi cittadini e associazioni a tutela dei consumatori,che avevano segnalato un uso illecito dei loro dati personali [...]

http://www.iusreporter.it/Testi/allaria11-privacy.htm

02 febbraio 2006

LINK. Poliziagiudiziaria.it

Poliziagiudiziaria.it

LINK. Giustizialavoro.it - Lavoro e Previdenza

Giustizia LAVORO
www.giustizialavoro.it

- Lavoro e Previdenza -

A cura di : Avv. Luigi Tremante - Dott. Franco Elio Castellucci - Avv. Pietro D'Antò

giustizialavoro.it
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