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31 gennaio 2006

PRIVACY. Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle province (www.garanteprivacy.it)

Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle province - 19 settembre 2005

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che:
gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";
l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;
VISTE le restanti disposizioni del Codice;
CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;
RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa Provincia, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;
RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questa Provincia deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);
VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto dall'Unione delle province d'Italia in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 7 settembre 2005;
VERIFICATA la rispondenza del presente regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;
CONSIDERATA la necessità di dare al presente regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della provincia attraverso la pubblicazione ……………………(all'albo pretorio e nel sito Internet della Provincia; nel periodico edito dalla Provincia; mediante affissione presso ......…);
RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio provinciale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione;
adotta il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice.

ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, in attuazione del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte della Provincia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

ARTICOLO 2
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 15, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel d.lg. n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112).I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dalla Provincia sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del d.lg. n. 196/2003).Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del d.lg. n. 196/2003).

ARTICOLO 3
Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Garante Privacy

PROFESSIONE FORENSE. Per gli Ordini forensi un regolamento per il trattamento dei dati sensibili (www.giuristitelematici.it)

Per gli Ordini forensi un regolamento per il trattamento dei dati sensibili

Si ringraziano gli avv.ti Antonio Rosa Ferrarese e Marisa Bonanno del Foro di Verona per la segnalazione.

L'unione Triveneta dei consigli dell'ordine degli avvocati, sempre attenta alle innovazioni tecnologiche e tra le prime in Italia ad aver affrontato concretamente gli aspetti legati all'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs 196/03 all'interno degli studi legali, interviene con una proposta di Regolamento che, in attuazione della legge, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Consiglio dell'ordine nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali.

Scarica il regolamento in formato PDF

Circolo dei Giuristi Telematici - Articoli e pubblicazioni

30 gennaio 2006

L'esercizio del diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione alla luce della legge 15/2005

L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
AGLI ATTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ALLA LUCE DELLA
LEGGE 15/2005.

Dott. Giovanni Modesti1

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. La evoluzione del diritto di
accesso in Italia: dalla legge 241/90 alla legge 15/2005; 3. Il
nuovo testo dell’art. 22: le definizioni; 3.1 Il diritto di
accesso; 3.1.1. (segue) la sua natura giuridica; 3.2 I soggetti
legittimati; 3.3 I controinteressati; 4. I casi di esclusione
del diritto di accesso; 5. I rapporti tra il diritto alla
riservatezza e il diritto alla informazione; 6. La tutela
giurisdizionale; 7. Gli strumenti di "deflazione"; 7.1 La
commissione per l’accesso; 7.2 Il difensore civico; 8.
Conclusioni.

26 gennaio 2006

LINK. Noticias Jurídicas - La Primera Web de Contenido Jurídico en Español

Noticias Jurídicas nace en 1996 como Web especializada en el Mundo del Derecho ofreciendo contenidos actualizados diariamente, siendo la primera Web en español en ofrecer de forma gratuita la Legislación del día procesada y enlazada.

El desarrollo de Internet unido a la incorporación de nuevos contenidos complementarios de la Legislación como Artículos Doctrinales, Áreas Tématicas, Noticias de Actualidad, Buscador de Enlaces Jurídicos, Guía Judicial, E-Tienda, Foros Jurídicos, etc; ha permitido en los últimos años que Noticias Jurídicas se convirtiera en uno de los principales Portales Jurídicos en español de Internet.

Cuenta en la actualidad con cientos de colaboradores en España y en el Extranjero, así como de un extenso equipo multidisciplinar con amplia experiencia en el Derecho, Internet y el Proceso Documental. Todo este esfuerzo conjunto ha permitido que actualmente Noticias Jurídicas reciba más de 600.000 visitas al mes y más de un millón de páginas descargadas en busca de información especializada.

Desde aquí queremos agradecer a nuestros colaboradores el interés demostrado y renovar nuestro compromiso y agradecimiento a nuestros usuarios.
El Equipo de Noticias Jurídicas.

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Colaboraciones con Colegios de Abogados...

Noticias Jurídicas

LINK. Themiscrime.com - Centro Ricerche socio-psicologiche e criminologico-forensi

L'associazione Themis nasce nel 2003 con l’obiettivo di fornire un contributo scientifico nel campo della ricerca e della formazione privilegiando un approccio interdisciplinare.

Le tematiche affrontate riguardano il campo psico-sociologico, criminologico, ed ampio interesse è dedicato a temi di interesse attuale, come la sicurezza dell’ambiente e delle organizzazioni.

La Themis fonda le sue radici nelle competenze di professionisti che operano nei settori della Psicologia, della Sociologia, della Criminologia, del Diritto, della Qualità.

La Themis si avvale altresì di collaborazioni esterne, professionisti e strutture, poiché è solo dal lavoro di gruppo e dal confronto che possono nascere progetti innovativi.

Peraltro, il nome Themis evoca la mitologia: Themis, figlia di Urano e di Gea della stirpe dei Titani, fu la prima moglie di Giove, da cui partorì le Ore e le Moire. Ella rappresenta la dea della Giustizia e della Saggezza.

La Themis non poteva nascere ed operare sotto migliore auspicio.

Themiscrime.com

25 gennaio 2006

PRIVACY. Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dei comuni (www.garanteprivacy.it)

Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dei comuni - 19 settembre 2005

COMUNE DI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :
gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";
l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;
VISTE le restanti disposizioni del Codice;
CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;
RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Comune, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;
RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Comune deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);
VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'ANCI in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali in data ...;
VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;
CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione ... (all'albo pretorio e nel sito Internet del Comune; nel periodico edito dal Comune; mediante affissione presso ...);
RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione.
approva il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice

ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento in attuazione del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Comune nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

ARTICOLO 2
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 35 , identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel d.lg. n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112).
I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Comune sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del d.lg. n. 196/2003).
Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del d.lg. n. 196/2003).

ARTICOLO 3
Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Garante Privacy

24 gennaio 2006

DIRITTO DI FAMIGLIA. Sindrome di Alienazione Genitoriale: alcune recenti pubblicazioni

Si segnalano alcune recenti pubblicazioni di interesse per la Sindrome di Alienazione Genitoriale, rese disponibili dalla'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica all'URL: http://www.aipgitalia.org/rivistaonline.htm.

In particolare:

- “Minori e Testimonianza: le implicazioni della memoria”, della Dr.ssa Barbara DE NIGRIS (http://www.aipgitalia.org/Barbara-Denigris.pdf);

- “Analisi della conflittualità nella separazione genitoriale: dal mobbing alla sindrome di alienazione parentale”, della Dr.ssa Roberta PATROCCHI (http://www.aipgitalia.org/Roberta-Patrocchi.PDF);

- “Gli aspetti patologici nella separazione conflittuale”, della Dr.ssa Lisa COLLIVA (http://www.aipgitalia.org/Lisa-Colliva.pdf);

- “L'ascolto del minore nel contesto giudiziario”, della Dr.ssa Assunta BASENTINI (http://www.aipgitalia.org/Assunta-Basentini.pdf).


Segnalazione di:
http://www.guidoparodi.it

23 gennaio 2006

L'inefficacia probatoria assoluta della fattura commerciale in relazione al credito portato - Documenti @ IuSReporteR.it

L’inefficacia probatoria assoluta della fattura commerciale in relazione al credito portato
di Giorgio Vanacore

Con riferimento alla fattura commerciale – avente un uso pressoché quotidiano nella prassi degli affari – va detto che essa riveste, secondo le ricostruzioni seguite dai più in dottrina e giurisprudenza, la natura di «atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale a parte creditoris» [...]

http://www.iusreporter.it/Testi/vanacore5.htm

21 gennaio 2006

"8 x 1000 alla Ricerca" - I perche' della proposta di legge

Perché la proposta di legge
"Otto x mille alla Ricerca"?

PERCHE' la politica del profitto attuata dalle aziende farmaceutiche, come legittimamente fanno tutte le aziende private, è difficile che possa contemplare investimenti nella ricerca di soluzioni terapeutiche di patologie importanti, ma poco diffuse e perciò poco remunerative.
o
PERCHE' se da un lato il lavoro encomiabile dei ricercatori italiani non viene sostenuto con risorse pubbliche adeguate, e dall'altro fronte si registra la puntuale partecipazione di milioni di cittadini alle questue pro-ricerca, è palese che tutti, fuorché lo Stato, attribuiscono alla ricerca scientifica un significato prioritario. Da ciò si evince la convinzione diffusa che si debba fare di più per tutelare gli interessi di tutti.
o
PERCHE' solo attraverso la disponibilità di risorse più cospicue e più stabili, la ricerca scientifica può accelerare l'individuazione di risposte utili alla collettività. E ciò è possibile aumentando i protocolli di ricerca in più direzioni di indagine. E per fare questo occorre impiegare più ricercatori e più mezzi. Perciò occorrono più risorse.
o
PERCHE' l'ampliamento della ricerca frena la fuga di cervelli verso l'estero di giovani e valenti ricercatori italiani. L'Italia è definito un paese avanzato, ma fra i paesi industrializzati è agli ultimi posti in risorse assegnate alla ricerca scientifica. Oltre che accelerare ed ampliare il lavoro di indagine, destinare più fondi alla ricerca con l'otto x mille vuol dire anche più occupazione stabile.
o
PERCHE' se la legge in vigore consente la libertà di scegliere a chi devolvere l'otto x mille dell'Irpef, fra pochi enti od organizzazioni la cui attività è riconosciuta di alto profilo sociale, la ricerca scientifica, universalmente riconosciuta di altissimo profilo sociale, non può e non deve essere considerata da meno. Perciò è giusto che la libera scelta del contribuente si estenda anche alla ricerca scientifica.
o
PERCHE' l'elemento prestigio nazionale non è da trascurare. E' preferibile che una buona scoperta emerga dal lavoro di italiani eseguito in Italia. Ne guadagnerebbe il prestigio nazionale nel mondo, soprattutto se le scoperte segnano traguardi determinanti.
o
PER QUESTE ED ALTRE RAGIONI
la legge dovrebbe consentire al contribuente di poter scegliere di devolvere il proprio otto x mille dell'Irpef alla Ricerca.

8 x 1000 I perché della proposta

19 gennaio 2006

LINK. Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCIA DI PESARO E URBINO

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Domande frequenti
I quesiti e le tematiche più importanti che si affrontano quando si sta scegliendo un mutuo, per tenere in considerazione anche gli aspetti ai quali non avevi pensato.
Glossario
Un utile aiuto per trovare e capire subito il significato di tante parole legate al mondo dei mutui.

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18 gennaio 2006

EVENTI. Modello di formazione multicanale del Centro Studi&Ricerche Scint per manager dell'innovazione

Modello di formazione multicanale del Centro Studi&Ricerche Scint per manager dell’innovazione

Partono i nuovi seminari in E-International Business,
interessanti opportunità di approfondimento, aggiornamento e
partecipazione ad iniziative editoriali sulle tematiche affrontate.

L’innovativa collaborazione fra SCiNT (Centro Studi&Ricerche per l’Innovazione&Internazionalizzazione) e ESE (European school of Economics - University College of Economics and Finance) nasce dalla comune volontà di implementare il nuovo modello di formazione che il Centro Studi &Ricerche SCiNT ha elaborato al fine di trasmettere conoscenze e skills professionali a coloro che intendono affermarsi come professionisti nella new-global-economy.

Il Modello di formazione Multicanale
Tale modello di formazione offre l'opportunità di aggiornarsi costantemente attraverso 5 canali:
1) la consultazione degli approfondimenti del portale www.scint.it, con la possibilità di ricevere la sua ricca newsletter.
2) la rivista “RDEGNT” – Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie , edita a cura della Nyberg Edizioni (Milano), diretta da Andrea Lisi – “Studio Associato D&L”.
3) i testi della collana editoriale di Diritto, Economia e Nuove Tecnologie a cura di Cierre Edi
4) la formazione segnalata da SCiNT in tutta Italia, attraverso partnerships con Enti e Istituzioni, con l’opportunità di fruire di un’agevolazione del 15% sui costi di partecipazione ad attività formative e convegni.
5) i seminari di Alta Formazione di SCiNT in materia di ICT e E-International Business (E-IB)

I Nuovi seminari E-IB2006
Con il nuovo anno infatti è previsto l’avvio del primo ciclo di seminari E-IB 2006, che avranno ad oggetto le strategie, le norme e i nuovi strumenti dell’E-Business a supporto del processo di internazionalizzazione.
Tali seminari si rivolgono a coloro interessati a formarsi sui temi del management d’impresa e della consulenza strategica, a coloro coinvolti nelle attività di sviluppo territoriale delle Istituzioni deputate alla crescita aziendale e all’internazionalizzazione del territorio, a coloro interessati ad acquisire conoscenza e strumenti per inserirsi in uno dei due settori elencati. L’obiettivo della formazione è formare figure professionali innovative che sappiano gestire le risorse e le opportunità offerte dall’Information Communication Technology, nell’ottica di portare l’impresa e il territorio a svilupparsi sul piano internazionale.
I seminari si articolano in tre sezioni fondamentali.
La prima, introduttiva, affronta le tematiche base attinenti la società dell’informazione e l’e-business in chiave internazionale, valutando gli impatti economico-giuridici per l’impresa.
Le altre due portano gli utenti a lavorare sulle procedure e sull’utilizo dei principali strumenti utili e necessari per agevolare il passaggio dell’impresa verso l’internazionalizzazione, quindi nei rapporti con potenziali utenti, partners, clienti.
Per citare alcuni fra gli argomenti trattati in chiave economica, abbiamo la pianificazione dello sviluppo internazionale d’impresa implementando gli strumenti offerti dall’ICT, la possibilità di aderire ad un E-marketplace, la realizzazione di strategie di marketing tramite internet, la strutturazione di un sito internet per l’E-business internazionale. Dal punto di vista giuridico si studiano le problematiche legate alla circolazione delle informazioni in rete (concorrenza, privacy, tecniche di ricerca, profilazione e catalogazione), i rapporti contrattuali on line, le procedure e le norme per l’apertura di un E-shop o l’adesione ad un E-marketplace.

Logistica e Iscrizioni
Ultimo ma non ultimo, l’elemento logistico che prevede la sede dei corsi a Milano in zona centrale, mentre l’impegno richiesto ai partecipanti prevede due appuntamenti mensili (formula fine settimana – giornata del venerdì e mattina del sabato) per un totale di 25 ore d’aula. Costo di iscrizione pari a Eur. 500,00

Per ulteriori informazioni potete consultare il sito www.scint.it/altaformazione, e il sito http://www.uniese.it/advanced/e_int_business.php?s=2 ove abbiamo messo a Vostra disposizione alcuni interessanti link di approfondimento.

Le iscrizioni possono essere effettuate tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo inform@scint.it o contattando la segreteria organizzativa ESE :
Via Chiaravalle, 7 – 20122 Milano - Tel 02 365 04 610

Sono aperte le iscrizioni, non perdete questa opportunità!!

17 gennaio 2006

PROCESSO TELEMATICO. Un passo avanti verso il processo telematico: prima lettura della nuova disciplina (P.M. Di Giovanni su www.altalex.com)

Un passo avanti verso il processo telematico:
prima lettura della nuova disciplina delle notificazioni e delle comunicazioni dopo il decreto legge 14 marzo 2005 n. 35


Avv. Pietro Maria di Giovanni

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1. la disciplina previgente delle notifiche a mezzo posta 2. la nuova disciplina delle notifiche a mezzo posta 3. le altre modifiche alla l. 20 novembre 1982 n. 890 e la notificazione mediante sistemi telematici 4. Le modifiche al codice di procedura civile in materia di notificazioni: l'intimazione ai testimoni 5. l'uso della posta elettronica certificata per l'intimazione ai testi 6. le modifiche al codice di procedura civile in materia di comunicazioni 7. l'introduzione nell'informatica negli avvisi delle esecuzioni immobiliari.
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Il d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modifiche nella l. 14 maggio 2005 n. 80, noto come “decreto sulla competitività”, nell'anticipare l'uso delle tecnologie informatiche per eseguire comunicazioni di cancelleria e notificazioni ha compiuto un significativo passo verso l'attuazione del c. d. processo telematico.

L'intervento legislativo non si è, però, limitato alla sola introduzione dell'uso delle nuove tecnologie, ma ha anche sanato il vuoto normativo che si era formato per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 8 comma 2 della l. 20 novembre 1982 n. 890 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 23 settembre 1998 n. 346.

Questa prima lettura delle innovazioni introdotte dalla nuova normativa partirà proprio dalle modifiche apportate alla notifica a mezzo del servizio postale anche perchè sono entrate subito in vigore [...]

Un passo avanti verso il processo telematico: prima lettura della nuova disciplina

EVENTI. Corso di formazione "Il Codice del Consumo e l'Avvocato dei Consumatori" (10-11/03, Agrigento)

In data 10 e 11 marzo 2006 si svolgerà ad Agrigento, presso il Consorzio Universitario (Via Quartararo n. 6), un corso di formazione dedicato a

“Il Codice del Consumo e l’Avvocato dei Consumatori”


Il corso, organizzato dal comitato locale dell’Unione Nazionale Consumatori, con il patrocinio della Regione Sicilia, della Provincia di Agrigento e della Camera di Commercio, è destinato ad avvocati, praticanti, funzionari delle Camere di commercio e della Pubblica Amministrazione, legali di aziende ed ha l’obiettivo di fornire, tra teoria, prassi applicative e giurisprudenza, un’approfondita conoscenza della normativa a tutela del consumatore, oggi rifluita nel Codice del Consumo.

Ogni ulteriore informazione è reperibile sul sito http://www.dirittodeiconsumatori.it.

Nella quota di partecipazione è compresa una copia del volume di Massimiliano Dona, “Il Codice del consumo. Regole e significati”, Giappichelli, 2005.

16 gennaio 2006

PRIVACY. Dati supersensibili e procedimento disciplinare nella p.a.: si' alla tutela rafforzata (www.altalex.com)

Dati supersensibili e procedimento disciplinare nella p.a.: sì alla tutela rafforzata
Cassazione, sez. I civile, sentenza 08.07.2005 n° 14390

I dati personali appartenenti alla species dei supersensibili, investendo la parte più intima della persona nella sua corporeità e in considerazione dei valori costituzionali posti a loro presidio (artt. 2 e 3 Cost.), ricevono una tutela rafforzata che si esplicita nelle garanzie poste anche riguardo al trattamento operato dai "soggetti pubblici".

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14390 dell'8 luglio 2005, accogliendo il ricorso presentato da un ispettore di polizia, il quale era stato sottoposto a procedimento disciplinare sulla base di alcune notizie apprese occasionalmente dai colleghi di lavoro fuori dall'orario di servizio dalle quali era risultato che tale soggetto aveva diffuso immagini a sfondo sessuale su alcuni siti.

(Altalex, 5 settembre 2005)

Dati supersensibili e procedimento disciplinare nella p.a.: sì alla tutela rafforzata

PRIVACY. Autorizzazione n. 4/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti - Documenti @ IuSReporteR.it

Autorizzazione n. 4/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti
21 dicembre 2005

(G.U. n. 2 del 3-1-2006 Suppl. Ordinario n.1)

http://www.iusreporter.it/Testi/autorizzazione4-2005.htm

14 gennaio 2006

EVENTI. Innovazione Tecnologica: Finanziamenti PMI, archiviazione ottica e fatturazione elettronica, pedofilia on line... il nuovo numero di RDEGNT!

Innovazione Tecnologica: Finanziamenti PMI, archiviazione ottica e fatturazione elettronica, pedofilia on line, Codice Amministrazione Digitale...queste alcune tematiche affrontate nell'ultimo numero di RDEGNT!

Il Nuovo Numero 5 della Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie è veramente ricchissimo di novità e approfondimenti! E' possibile scaricare il sommario e l'editoriale dell'avv. Andrea Lisi (Direttore della Rivista).

Inoltre si comunica che nel 2006 RDEGNT si rinnova: da bimestrale passa a rivista trimestrale!

Alcune novità accompagnano la RIVISTA DI DIRITTO, ECONOMIA e GESTIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE nel 2006, il cui primo numero è previsto per il prossimo marzo. La rivista passa da bimestrale a trimestrale, cambia di formato (17x21 cm, come la sorella DANTe) e riduce il n. di pagine a 130 circa a numero, a vantaggio della qualità dei contributi. Per gli abbonati verranno potenziati i servizi online. Di conseguenza l'abbonamento 2006 sarà ridotto a euro 80,00 IVA compresa. Ci si può già abbonare direttamente nella sezione "Come abbonarsi" del sito della Rivista

ALLEGATI:
Sommario
Editoriale

SCINT - Sviluppo e cooperazione delle Imprese per l'internazionalizzazione

12 gennaio 2006

SKIMMING. Una guida utile (www.unionemilano.it)

“Skimming”: è il processo con il quale i dati contenuti nella banda magnetica di una carta di credito originale sono copiati nella carta di credito falsa senza che il legittimo proprietario ne venga a conoscenza. Nella sola città di Milano, dal 2004 ad oggi, sono cresciute del 128% le denunce effettuate dai titolari di carte di credito clonate: dalle 700 denunce dello scorso anno alle 1.600 di quest'anno non ancora ultimato (dati Polizia Postale). Carte di credito clonate a Milano, ma che per la maggior parte vengono usate all'estero per effettuare acquisti. Quest'anno, sempre a Milano, in 51 esercizi commerciali sono stati modificati o rubati i pos (127 in Lombardia).

A livello nazionale il danno economico derivante dalle frodi dei sistemi elettronici di pagamento viene stimato, per il solo 2005, in almeno 4 milioni di euro. L'espansione della moneta elettronica (rispettivamente oltre 27 milioni e quasi 26 milioni le carte di credito e di debito in circolazione nel Nostro Paese – dato 2004 della Banca d'Italia), se da una parte ha segnato un grande passo in avanti nella gestione delle transazioni economiche, ha però reso sempre più importante la questione della sicurezza dei pagamenti.

Ora gli operatori commerciali hanno a disposizione uno strumento in più per sapere cos'è lo skimming e imparare tutti i trucchi per individuare le carte di credito false (e quindi prevenire le frodi nei sistemi di pagamento elettronico) e implementare sistemi di sicurezza che tutelino il pagamento del consumatore: con la collaborazione e il supporto tecnico della Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia (la Polizia Postale è l'organo istituzionale demandato al controllo ed alla prevenzione delle frodi informatiche), Unione del Commercio di Milano e Federdistribuzione hanno realizzato una dispensa che contiene tutti i consigli pratici - corredati di illustrazioni esplicative - per poter riconoscere le carte di credito false ed attuare adeguati standard di sicurezza informatica e buone pratiche di gestione e controllo.

Dispensa che è stata presentata in un incontro al Circolo del Commercio dal vicepresidente vicario dell'Unione del Commercio Adalberto Corsi, dal direttore generale di Federdistribuzione Massimo Viviani assieme a Domenico Vulpiani, direttore del Servizio centrale della Polizia Postale; Giovanni Pepé, primo dirigente del Compartimento per la Lombardia della Polizia Postale e Costante Persiani, segretario generale dell'Unione del Commercio.

Duplice lo scopo dell'iniziativa, hanno spiegato Corsi e Viviani: fornire agli operatori uno strumento utile per migliorare i sistemi di sicurezza già oggi presenti presso le imprese del commercio e tutelare i consumatori anch'essi vittime delle frodi.

“E' di prioritaria importanza il costante aggiornamento e controllo degli strumenti in dotazione, apportando tutti quegli accorgimenti necessari a limitare sempre più il fenomeno delle clonazioni, delle truffe via etere e degli attacchi dei sistemi informatici – afferma il vicepresidente vicario Unione Adalberto Corsi – e voglio sottolineare l'importanza della collaborazione con Federdistribuzione su questa specifica iniziativa. Il problema è infatti fortemente sentito da tutti gli operatori commerciali, ma altrettanto lo è dai consumatori, dal sistema bancario, dalle aziende che emettono carte di credito. E, ovviamente, lo è dalle forze di Polizia che sono tenute a contrastarlo”.

“L'iniziativa – rileva il direttore generale di Federdistribuzione Massimo Viviani - rappresenta infatti l'avvio di una collaborazione costante che tutto il mondo del commercio intende instaurare con la Polizia Postale, allo scopo di creare un flusso informativo che consenta di monitorare i fenomeni, di prevenire le frodi, di contrastare la criminalità organizzata e di tutelare i cittadini/consumatori dai rischi connessi all'utilizzo delle carte di pagamento elettronico”.

“Penso sia molto utile – aggiunge Corsi - far emergere il problema proprio in questi giorni che precedono le festività natalizie dove, per gli acquisti, cresce in modo considerevole l'uso delle carte di credito”.

“Di notevole importanza – rimarca Viviani - sono le indicazioni relative alle misure di sicurezza informatica per le imprese della grande distribuzione organizzata, settore da cui passa un elevatissimo numero di transazioni elettroniche e che già garantisce elevati standard di sicurezza. Si tratta di indicazioni che perseguono una gestione efficiente e sicura delle transazioni elettroniche attraverso il rispetto di specifiche regole tecniche, già adottate anche a livello internazionale”.
La dispensa realizzata da Unione del Commercio, Federdistribuzione e Polizia Postale viene distribuita su tutto il territorio di Milano e provincia attraverso il mensile dell'Unione del Commercio “UnioneInforma”.

Scarica la dispensa informativa (pdf)

10 gennaio 2006

Testo coordinato e in versione definitiva delle modifiche al codice di procedura civile che entreranno in vigore il primo marzo 2006

Testo coordinato e in versione definitiva delle modifiche al codice di procedura civile che entreranno in vigore il primo marzo 2006

http://www.iusreporter.it/Testi/rossi-modifichecpc.pdf

Diritto processuale civile: ordinanza presidenziale del Tribunale di Palermo in tema di procedimento societario - Documenti @ IuSReporteR.it

Ordinanza presidenziale del Tribunale di Palermo in tema di procedimento societario (art. 8 d. legl. 5/2003).

Il provvedimento riguarda una questione molto frequente e dibattuta: l’eventuale inammissibilità dell’istanza di fissazione di udienza notificata dal convenuto unitamente alla comparsa di risposta.

Ciò in caso di istanza notificata sul presupposto della mancata formulazione di domande riconvenzionali o di eccezioni non rilevabili d’ufficio.

La decisione è interessante perché – oltre a modificare il precedente orientamento del Tribunale di Palermo – paventa profili di incostituzionalità e predilige una lettura della norma “costituzionalmente orientata”.

Avv. Alessandro Palmigiano

http://www.iusreporter.it/Testi/palmigiano-ritosocietario.htm

EVENTI. Seminario di studio sul Codice del Consumo (Palermo, 10-11/02/2006)

il 23 ottobre 2005 è entrato in vigore il Codice del consumo che riordina tutta la normativa in materia di tutela dei consumatori riunendo la quasi totalità delle norme che disciplinano il rapporto di consumo dalla fase della previa informazione alla fase “patologica” delle azioni giudiziarie.

L'Università degli Studi di Palermo, il Centro Interdipartimentale di studi Europei e Comparatistici e la Fondazione Rosselli, con la collaborazione dello Studio Palmigiano, organizzano, il 10 e 11 Febbraio 2006, un

seminario di studio rivolto ad avvocati, legali d'azienda, funzionari di enti pubblici, e studiosi della materia, al fine di esaminare le varie norme contenute nel nuovo codice.

Info e programma:

05 gennaio 2006

PRIVACY. Propaganda elettorale: il 'decalogo' del Garante (www.garanteprivacy.it)

Propaganda elettorale: il “decalogo” del Garante
Si applica anche alle primarie

Il Garante è intervenuto con un nuovo provvedimento generale in materia di propaganda elettorale per chiarire come possono essere utilizzati i dati personali dei cittadini (ad es. indirizzo, telefono, e-mail etc.) nel rispetto dei loro diritti fondamentali.

L'intervento del Garante è finalizzato a rendere immediatamente comprensibili e facilmente applicabili - da parte di partiti, organismi politici, comitati promotori e singoli candidati - le indicazioni a suo tempo definite in un analogo provvedimento, e ad estenderle anche alla selezione dei candidati.

Il provvedimento, il cui testo è consultabile su www.garanteprivacy.it, definisce i casi nei quali non è necessario richiedere il consenso degli elettori per l'invio del materiale di propaganda. In particolare, viene riconfermato che il consenso non è necessario quando si usano i dati personali contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, i dati di iscritti ed aderenti a partiti e organismi politici o i dati degli abbonati presenti nei nuovi elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate.

Consenso necessario, invece, per particolari modalità di comunicazione elettronica come Sms, Mms, e-mail e per telefonate preregistrate e fax.

Ribaditi, infine, i casi nei quali i cittadini devono essere informati sull'uso che viene fatto delle loro informazioni personali e sui diritti che possono esercitare nonché le modalità che devono essere adottate.

Roma, 9 settembre 2005

Garante Privacy

PROCESSO TELEMATICO. Strutturazione dei modelli DTD (Document Type Definition) relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 dicembre 2005

Strutturazione dei modelli DTD (Document Type Definition) relativa
all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2002, n. 445;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2001, n. 123;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2001;
Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2004;
Sentito il Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, con il parere del 16 giugno 2005, dal quale ci si
discosta, ove si ravvisa la difficolta' tecnica di creare un sistema
con un'unica operazione della procedura di validazione, ritenendo
necessario realizzare un sistema rispettoso dei vincoli di
sequenzialita', obbligatorieta' e molteplicita', indispensabili per
garantire la formattazione ed assicurare all'utente discrezionalita'
nella strutturazione degli atti in questione; ritenuta, inoltre,
l'opportunita' di non adottare i namespace e di non applicare le
regole per la creazione di identificatori univoci degli atti basate
sullo standard internazionale URN, in considerazione della primaria
necessita' di non ritardare ulteriormente l'avvio della
sperimentazione del processo telematico;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono adottate le caratteristiche specifiche della
strutturazione dei modelli DTD (Document Type Definition) previste
dal decreto ministeriale 14 ottobre 2004, contenute nell'allegato al
presente decreto.
Roma, 15 dicembre 2005
Il Ministro: Castelli

Allegato
Strutturazione dei modelli DTD (Document Type Definition) relativa
all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile

Testo completo in pdf su http://www.processotelematico.giustizia.it

----> Vedere Allegato da pag. 6 a pag. 70 del S.O. <---- Allegati GU
(su www.gazzettaufficiale.it)

03 gennaio 2006

PRIVACY. Procreazione assistita: al via il registro delle strutture sanitarie (nl. 262, www.garanteprivacy.it)

Procreazione assistita: al via il registro delle strutture sanitarie
Solo dati anonimi sulle coppie che accedono alle tecniche

Parere favorevole del Garante all’istituzione del registro nazionale dei centri autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione assistita. É stato garantito il diritto alla riservatezza delle coppie che accedono a queste tecniche, poiché saranno inseriti nel registro solo dati numerici anonimi anche in riferimento agli embrioni e ai nati.

Il registro, previsto dal decreto del Ministro della salute in corso di emanazione, conterrà quindi i dati relativi alle strutture sanitarie autorizzate ad applicare le predette tecniche, necessari al loro censimento, e le informazioni concernenti le autorizzazioni di legge.

Nell’esprimere parere favorevole, il Garante ha constatato che per la costituzione del registro sono state previste opportune cautele, sulla base di quanto rappresentato nel corso dei lavori preparatori del decreto. L’Autorità, composta da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato, non ha pertanto formulato rilievi sulle norme contenute nello schema di decreto, limitandosi a chiedere che nell’allegato tecnico sia apportata una specificazione in modo da ribadire che le unità di personale operante presso le predette strutture ("personale medico", "personale laboratorio di biologia", "medico anestesista", "infermieristico", "amministrativo") vanno registrate anch’esse con dati numerici, anziché con le generalità di ogni singolo dipendente.

Sebbene il registro non contenga le generalità delle coppie interessate, sarà comunque possibile disporre di dati statistici utili alla comprensione del fenomeno, potendosi raccogliere, comunicare o diffondere informazioni, anonime ed anche aggregate, relative alle coppie stesse, agli embrioni ed ai nati.

Il Garante si è riservato di valutare le modalità di raccolta e di conservazione dei dati nel registro, l’individuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione dei dati registrati e le relative modalità di accesso, in occasione dell’ulteriore parere da formulare su un prossimo provvedimento di cui il decreto prevede l’adozione.

Garante Privacy

PRIVACY. DPS privacy: proroga 31 marzo

DPS privacy: proroga 31 marzo

Il 22 dicembre il Governo nell’ambito del “Decreto mille proroghe” ,pubblicato nella G.U. del 27/12, ha sancito il differimento per l’obbligo di redazione del DPS sulla privacy,con scadenza al 31 marzo riguardante aziende, professionisti ed enti pubblici.

Si tratta di una delle misure minime di sicurezza per la tutela dei dati personali nelle operazioni di trattamento, il cui mancato assolvimento è sanzionato penalmente ex art. 169 del Codice sulla privacy con l’arresto sino a 2 anni e con l’ammenda da 10000 a 50000 euro. La qualificazione giuridica è quella di reato proprio, anche se nella redazione della norma viene utilizzato il temine “chiunque, in quanto può essere commesso esclusivamente dal titolare del trattamento. Viene prevista una particolare ipotesi di estinzione del reato qualora al momento dell’accertamento dell’infrazione, viene prescritto all’autore un termine per la regolarizzazione, tenuto conto delle reali difficoltà prorogabile per oggettive esigenze:qualora si provveda ad adeguare la situazione ai precetti normativi viene concessa la facoltà di pagare una ammenda avente efficacia di estinguere il reato.

IL DPS ho quale finalità quella di “fotografare” la misure strategiche adottate dall’azienda onde preservare la sicurezza dei dati personali nelle operazioni di trattamento.

Con la nuova disciplina si è verificata l’estensione delle fattispecie in cui si rende obbligatoria ‘adozione del DPS, che non compre solo i trattamenti di dati sensibili e giudiziari compiuti col l’adozione di reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico ( come prescrive l’art. 6 D.P.R. 318/1999), ma in presenza di qualsiasi tipo di dato personale.

Per quanto concerne i profili contenutistici, il DPS deve necessariamente prevedere le seguenti informazioni: elenco dei trattamenti di dati personali, la ripartizione dei compiti e delle responsabilità, analisi delle situazioni di rischio per i dati personali, descrizione delle misure di sicurezza adottate e dei criteri e modalità per il ripristino dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento, pianificazione degli interventi formativi per gli incaricati alle operazioni di trattamento dei dati (deve avvenire al momento dell’ingresso in servizio, cambiamento di mansioni ed introduzione di nuovi strumenti per il trattamento dei dati).

In particolare la procedura dell’analisi dei rischi consiste nella valutazione della possibilità di essere soggetti ad attacchi da parte di fonti potenzialmente lesive del proprio apparato informativo, ed a tal proposito devono essere individuati i punti deboli del sistema e le modalità attraverso le quali possono verificarsi situazioni di pericolo ed attacco. Momento fondamentale di tale procedura è l’individuazione delle priorità tramite le quali vanno fronteggiate le potenziali situazioni di rischio, secondo quelle che sono le risorse economiche disponibili dell’azienda e la relativa struttura organizzativa. I maggiori rischi sono di natura informatica e cioè la possibile perdita od alterazione non autorizzata di dati, ovvero qualunque altro danno o nocumento per le informazioni sui dati personali trattati. Di conseguenza il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati personali devono analizzare l’idoneità delle proprie misure organizzative ed attraverso gli accorgimenti che si rendono indefettibili, fornire di adeguata tutela l’integrità dei dati personali da loro gestiti.


Dott. Alessandro Allaria
Giurista di impresa
www.contrattiesocieta.com

02 gennaio 2006

PRIVACY. No all'uso delle impronte digitali per controllare le presenze dei lavoratori (nl. 261, www.garanteprivacy.it)

No all'uso delle impronte digitali per controllare le presenze dei lavoratori

É vietato l'uso generalizzato delle impronte digitali dei dipendenti per controllare le presenze sul luogo di lavoro. Tale sistema è troppo invasivo della sfera personale e della libertà individuale. Per raggiungere lo stesso scopo si possono adottare altre tecniche più proporzionate ed ugualmente efficaci. Con questa motivazione il Garante privacy con un proprio provvedimento (relatore Mauro Paissan) ha vietato il trattamento dei dati biometrici ad una industria del settore costruzioni con circa trecento dipendenti, che intendeva utilizzare le impronte per controllare gli orari di ingresso e uscita dei propri dipendenti dai luoghi di lavoro. L'impresa intendeva con questo metodo prevenire alcune condotte abusive (scambio dei badge) e ovviare allo smarrimento delle tessere magnetiche in uso.

"Il provvedimento del Garante – commenta il relatore Mauro Paissan – chiarisce ancora una volta che non è lecito l'uso generalizzato e incontrollato dei dati biometrici. Nel caso specifico, esistono moltri altri sistemi altrettanto rigorosi per controllare gli ingressi nei luoghi di lavoro, senza mettere a rischio la dignità stessa dei lavoratori interessati". Nel corso dell'istruttoria svolta dal Garante non sono emersi elementi che potessero giustificare la richiesta di introdurre la rilevazione di dati biometrici, come ad esempio accessi ad aree dell'azienda che richiedono standard di sicurezza particolarmente elevati in ragione di specifiche circostanze o attività svolte. Il trattamento è risultato, in altri termini, sproporzionato e non necessario rispetto agli scopi perseguiti. Trattamento sproporzionato anche per quanto riguarda le modalità tecniche prefigurate. Alla centralizzazione nella banca dati dei codici identificativi generati dall'esame dell'impronta, si sarebbe potuto ovviare, infatti, con la memorizzazione su un supporto digitale da assegnare al lavoratore e tale da rimanere nella sua esclusiva disponibilità.

Garante Privacy

Microsoft sblocca i dialer ActiveX. Quali scenari? - Documenti @ IuSReporteR.it

Microsoft sblocca i dialer ActiveX. Quali scenari?

Dott. Antonino Polimeni

Torna alla ribalta lo spettro delle truffe tramite dialer telefonici.

Fino al rilascio da parte di Microsoft del Service Pack 2, gli utenti (per lo più italiani) si ritrovavano a fine mese bollette telefoniche anche milionarie per via di connessioni a valore aggiunto spesso nemmeno richieste e senza aver avuto accesso ai relativi servizi.

Infatti, fino all'anno scorso, alcune aziende utilizzavano controlli ActiveX (sistemi autoinstallanti via browser) per eseguire sul computer dell'ignaro utente connessioni remote a numeri a valore aggiunto, con la conseguenza di conti salatissimi e di singole telefonate che superavano anche le 100 euro.

Inoltre, la causa della "sorpresa" era il fatto che spesso venivano "nascosti" ActiveX in popup o in siti di ben altro genere [...]

http://www.iusreporter.it/Testi/polimeni-dialer.htm
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