| Guidamediazionecivile.it:
la tua guida on-line sulla mediazione civile! Tutte
le informazioni sul nuovo istituto e sugli organismi di
conciliazione e gli enti di formazione |
| Mediazione civile: vuoi diventare conciliatore?
Scopri i migliori corsi segnalati da guidamediazionecivile.it! |
_________________________
29 dicembre 2005
DOCUMENTO INFORMATICO. CNIPA: La Posta Elettronica Certificata (PEC): l'elenco pubblico dei gestori del servizio
La Posta Elettronica Certificata (PEC): l'elenco pubblico dei gestori del servizio
22 dicembre 2005 - Dopo un'accurata sperimentazione, Cnipa ha messo a punto il servizio che consentito di consolidare le regole organizzative, tecniche ed operative alla base dell'attuale quadro normativo. Da una proficua collaborazione con le aziende con le quali il Cnipa ha sempre mantenuto aperto un canale di dialogo e di confronto nasce un servizio definito da una complessa normativa tecnica che arricchisce le comunicazioni via internet con gradi di affidabilità e sicurezza elevatissimi.
Con il varo della PEC, si apre un nuovo settore di mercato nel quale gli utenti potranno scegliere tra numerose soluzioni basate su software di mercato e prodotti realizzati ad hoc anche in modalità open source.
L'entrata in vigore del Codice dell'Amministrazione Digitale il 1 gennaio 2006 conferma l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di aprire i propri accessi telematici alla PEC: dovranno dotarsi di una casella e pubblicare i loro punti di accesso sull'Indice delle PA (www.indicepa.gov.it).
Le PA potranno conseguire elevati risparmi e notevoli benefici per la riduzione di tutti i costi derivanti dalla ricezione e spedizione con i mezzi tradizionali. Rispetto al servizio postale cartaceo tradizionale si stima che i costi saranno inferiori di oltre il 90%.
A questo primo gruppo di operatori seguiranno altri soggetti. Gli operatori accreditati pubblicheranno un manuale operativo nel quale verranno descritti i servizi, i livelli di servizio, le modalità di acquisizione, le interazioni con il gestore e tutti i riferimenti normativi, obblighi e restrizioni. Un'azione di trasparenza che consentirà di migliorare la qualità ed i costi del servizio.
Le schede dei primi sei operatori accreditati all'elenco pubblico tenuto dal Cnipa.
CNIPA: Notizie
22 dicembre 2005 - Dopo un'accurata sperimentazione, Cnipa ha messo a punto il servizio che consentito di consolidare le regole organizzative, tecniche ed operative alla base dell'attuale quadro normativo. Da una proficua collaborazione con le aziende con le quali il Cnipa ha sempre mantenuto aperto un canale di dialogo e di confronto nasce un servizio definito da una complessa normativa tecnica che arricchisce le comunicazioni via internet con gradi di affidabilità e sicurezza elevatissimi.
Con il varo della PEC, si apre un nuovo settore di mercato nel quale gli utenti potranno scegliere tra numerose soluzioni basate su software di mercato e prodotti realizzati ad hoc anche in modalità open source.
L'entrata in vigore del Codice dell'Amministrazione Digitale il 1 gennaio 2006 conferma l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di aprire i propri accessi telematici alla PEC: dovranno dotarsi di una casella e pubblicare i loro punti di accesso sull'Indice delle PA (www.indicepa.gov.it).
Le PA potranno conseguire elevati risparmi e notevoli benefici per la riduzione di tutti i costi derivanti dalla ricezione e spedizione con i mezzi tradizionali. Rispetto al servizio postale cartaceo tradizionale si stima che i costi saranno inferiori di oltre il 90%.
A questo primo gruppo di operatori seguiranno altri soggetti. Gli operatori accreditati pubblicheranno un manuale operativo nel quale verranno descritti i servizi, i livelli di servizio, le modalità di acquisizione, le interazioni con il gestore e tutti i riferimenti normativi, obblighi e restrizioni. Un'azione di trasparenza che consentirà di migliorare la qualità ed i costi del servizio.
Le schede dei primi sei operatori accreditati all'elenco pubblico tenuto dal Cnipa.
CNIPA: Notizie
PRIVACY. Decreto milleproroghe: privacy, digitale terrestre, scuola, condono edilizio (www.altalex.com)
Approvato il c.d. "decreto milleproroghe" che differisce talune scadenze previste da disposizioni legislative
Il provvedimento contiene, tra le altre, le seguenti proroghe:
al 31 marzo 2006 del termine per l'adozione delle nuove misure minime di sicurezza e del DPS - documento programmatico sulla sicurezza (art. 180, 1° co. Codice della Privacy)
al 30 giugno 2006 del termine per l'adempimento all'obbligo dell'adozione delle misure di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare sulla base di idonee misure un incremento dei rischi (art. 180, 3° co. Codice della Privacy)
Decreto milleproroghe: privacy, digitale terrestre, scuola, condono edilizio
Il provvedimento contiene, tra le altre, le seguenti proroghe:
al 31 marzo 2006 del termine per l'adozione delle nuove misure minime di sicurezza e del DPS - documento programmatico sulla sicurezza (art. 180, 1° co. Codice della Privacy)
al 30 giugno 2006 del termine per l'adempimento all'obbligo dell'adozione delle misure di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare sulla base di idonee misure un incremento dei rischi (art. 180, 3° co. Codice della Privacy)
Decreto milleproroghe: privacy, digitale terrestre, scuola, condono edilizio
DOCUMENTO INFORMATICO. Posta elettronica certificata: iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori (www.altalex.com)
Posta elettronica certificata: iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori
CNIPA, circolare 24.11.2005 n° 49 , G.U. 05.12.2005
I soggetti pubblici e privati che intendono esercitare l'attività di gestori di posta elettronica certificata (PEC) devono presentare la domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) al C.N.I.P.A. (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione).
Con la circolare n. 49 del 24 novembre 2005 il C.N.I.P.A. ha stabilito le modalità per le presentazione della domanda ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 68/2005.
(Altalex, 13 dicembre 2005)
CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CIRCOLARE 24 novembre 2005, n.49
Modalita' per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC), di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
(Gazzetta Ufficiale N. 283 del 5 Dicembre 2005)
Posta elettronica certificata: iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori
CNIPA, circolare 24.11.2005 n° 49 , G.U. 05.12.2005
I soggetti pubblici e privati che intendono esercitare l'attività di gestori di posta elettronica certificata (PEC) devono presentare la domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) al C.N.I.P.A. (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione).
Con la circolare n. 49 del 24 novembre 2005 il C.N.I.P.A. ha stabilito le modalità per le presentazione della domanda ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 68/2005.
(Altalex, 13 dicembre 2005)
CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CIRCOLARE 24 novembre 2005, n.49
Modalita' per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC), di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
(Gazzetta Ufficiale N. 283 del 5 Dicembre 2005)
Posta elettronica certificata: iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori
22 dicembre 2005
LINK. 2RSS.com :: RSS feeds,RSS directory,RSS software,RSS scripts,RSS articles,RSS syndication,XML,RDF,news ...
2RSS.com :: RSS feeds,RSS directory,RSS software,RSS scripts,RSS articles,RSS syndication,XML,RDF,news ...: "2RSS.com :: RSS feeds, RSS directory, RSS software, RSS scripts, RSS articles, RSS syndication, XML, RDF, news and more"
21 dicembre 2005
20 dicembre 2005
PROFESSIONE FORENSE. Esame di avvocato 2005: le tracce assegnate e le soluzioni proposte (www.altalex.com)
Esame di avvocato 2005: le tracce assegnate e le soluzioni proposte
Esame avvocato del 13, 14 e 15.12.2005
Pubblichiamo le tracce e le prime soluzioni relative alle prove scritte dell'esame di avvocato 2005 indetto dal Ministero della Giustizia con decreto 23 giugno 2005 per i giorni 13, 14 e 15 dicembre.
Le soluzioni proposte sono state elaborate dagli Avv.ti Dario Colasanti, Paolo Franceschetti, Aldo Natalini, Ilaria Di Punzio, Nicola Falvella e Sandra Scarabino
(Altalex, 14 dicembre 2005)
Esame di avvocato 2005: le tracce assegnate e le soluzioni proposte
Esame avvocato del 13, 14 e 15.12.2005
Pubblichiamo le tracce e le prime soluzioni relative alle prove scritte dell'esame di avvocato 2005 indetto dal Ministero della Giustizia con decreto 23 giugno 2005 per i giorni 13, 14 e 15 dicembre.
Le soluzioni proposte sono state elaborate dagli Avv.ti Dario Colasanti, Paolo Franceschetti, Aldo Natalini, Ilaria Di Punzio, Nicola Falvella e Sandra Scarabino
(Altalex, 14 dicembre 2005)
Esame di avvocato 2005: le tracce assegnate e le soluzioni proposte
19 dicembre 2005
Professione forense: La formazione legale, un ponte tra il sapere ed il saper fare - Documenti @ IuSReporteR.it
La formazione legale, un ponte tra il sapere ed il saper fare
di Damiano Marinelli*
1. La “pratica tradizionale”, le scuole forensi e le scuole post universitarie di specializzazione: l’opzione tra l’impostazione formativa romanistica e quella di stampo anglosassone.
PREMESSA – Al neo laureato in giurisprudenza che affronta per la prima volta la scelta di “come diventare avvocato” si presentano varie e oggi, rispetto a pochi anni fa, nuove possibilità. In effetti, il neolaureato si troverà in una condizione ben particolare. Infatti, al momento della stesura della propria tesi di laurea avrà preso contatto, forse e purtroppo per la prima volta, con la fornitissima biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza dove ha frequentato “almeno” cinque anni di corsi. Uno sguardo d’insieme alle diverse sezioni della biblioteca avranno indotto il giovane laureato a pensare che esista anche un, seppur piccolo, seppur nascosto, scaffale dove si possano reperire informazioni riguardanti l’accesso alla carriera di avvocato, ma anche di magistrato e di notaio (le professioni da sempre più suggestive, quelle da sempre sogno dello studente in Giurisprudenza). Le sezioni della biblioteca sono spesso molte e le materie sono tante, troppe, e capita che alcune volte intere sezioni siano preda della polvere “da riposo dei libri”, tanto che al fortunato giurista che si appresta a cercare un libro in queste sperdute sezioni, ben può apparire il suo lavoro più vicino a quello di un moderno archeologo che riscopre nuovi libri invecchiati dal loro stesso inutilizzo. Se questo può essere indice di poco interesse rispetto a molte sezioni della biblioteca, il neolaureato ha scoperto a sue spese che non esiste una sezione che possa informarlo rispetto alle sue scelte professionali. Insomma ci troviamo di fronte ad una situazione di carenza o, per lo meno, difficoltà di reperimento di informazioni [...]
http://www.iusreporter.it/Testi/marinelli1.htm
di Damiano Marinelli*
1. La “pratica tradizionale”, le scuole forensi e le scuole post universitarie di specializzazione: l’opzione tra l’impostazione formativa romanistica e quella di stampo anglosassone.
PREMESSA – Al neo laureato in giurisprudenza che affronta per la prima volta la scelta di “come diventare avvocato” si presentano varie e oggi, rispetto a pochi anni fa, nuove possibilità. In effetti, il neolaureato si troverà in una condizione ben particolare. Infatti, al momento della stesura della propria tesi di laurea avrà preso contatto, forse e purtroppo per la prima volta, con la fornitissima biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza dove ha frequentato “almeno” cinque anni di corsi. Uno sguardo d’insieme alle diverse sezioni della biblioteca avranno indotto il giovane laureato a pensare che esista anche un, seppur piccolo, seppur nascosto, scaffale dove si possano reperire informazioni riguardanti l’accesso alla carriera di avvocato, ma anche di magistrato e di notaio (le professioni da sempre più suggestive, quelle da sempre sogno dello studente in Giurisprudenza). Le sezioni della biblioteca sono spesso molte e le materie sono tante, troppe, e capita che alcune volte intere sezioni siano preda della polvere “da riposo dei libri”, tanto che al fortunato giurista che si appresta a cercare un libro in queste sperdute sezioni, ben può apparire il suo lavoro più vicino a quello di un moderno archeologo che riscopre nuovi libri invecchiati dal loro stesso inutilizzo. Se questo può essere indice di poco interesse rispetto a molte sezioni della biblioteca, il neolaureato ha scoperto a sue spese che non esiste una sezione che possa informarlo rispetto alle sue scelte professionali. Insomma ci troviamo di fronte ad una situazione di carenza o, per lo meno, difficoltà di reperimento di informazioni [...]
http://www.iusreporter.it/Testi/marinelli1.htm
Spunti giurisprudenziali 'minuti' in materia di responsabilita' del condominio da mancata manutenzione del lastrico solare - Documenti @ IuSReporteR.it
Spunti giurisprudenziali “minuti” in materia di responsabilità
del condominio da mancata manutenzione del lastrico solare
di Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it
La giurisprudenza è da sempre unanime nell’affermare la responsabilità del condominio se e quando dalla mancata manutenzione del lastrico solare derivi un danno ad altre unità immobiliari [...]
http://www.iusreporter.it/Testi/vanacore3.htm
del condominio da mancata manutenzione del lastrico solare
di Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it
La giurisprudenza è da sempre unanime nell’affermare la responsabilità del condominio se e quando dalla mancata manutenzione del lastrico solare derivi un danno ad altre unità immobiliari [...]
http://www.iusreporter.it/Testi/vanacore3.htm
15 dicembre 2005
13 dicembre 2005
DOCUMENTO INFORMATICO. PEC: modalita' per iscriversi nell'elenco pubblico dei gestori (www.governo.it)
PEC: modalità per iscriversi nell'elenco pubblico dei gestori
Presentazione
È stata pubblicata nella G.U. del 5 dicembre 2005, n. 283, la Circolare CNIPA del 24 novembre 2005, n. 49, recante le modalità per presentare domanda di accreditamento nell'elenco pubblico dei Gestori di PEC (Posta Elettronica Certificata) da parte dei soggetti pubblici e privati che intendono esercitare tale servizio. Si apre in tal modo la possibilità, per gli operatori di mercato in possesso dei requisiti previsti dalla legge, di qualificarsi quali gestori di Posta Elettronica Certificata.
La domanda deve indicare:
a) la denominazione, o la ragione sociale;
b) la sede legale;
c) il rappresentante legale (nel caso in cui i rappresentanti legali sono più di uno, va indicato il nominativo di ciascuno di loro);
d) l'elenco dei documenti allegati.
I gestori di posta elettronica certificata, per poter essere inclusi in un apposito elenco pubblico gestito e controllato dal CNIPA, devono avere determinati requisiti e la Circolare Cnipa del 24 novembre 2005 n. 49 definisce appunto le modalità per presentare la domanda di accreditamento nell'elenco pubblico dei Gestori di PEC.
Possono esercitare la funzione di gestori di PEC sia le Pubbliche Amministrazioni che i privati aventi natura giuridica di società con capitale sociale versato non inferiore a un milione di euro.
Il processo di invio e di ricezione del messaggio di posta elettronica certificata avviene nel modo seguente: il mittente invia il messaggio al suo gestore di PEC; questi gli inoltra una ricevuta di accettazione e contemporaneamente invia il messaggio alla casella di posta del destinatario (direttamente, se il gestore è lo stesso; oppure al gestore del destinatario, una volta assicurata l'inter-operabilità dei servizi offerti). Com'è prassi per una raccomandata con ricevuta di ritorno, una e-mail certificata si ritiene "ricevuta" dal destinatario se consegnata nella sua casella di posta elettronica (ciò è comprovato dalla ricevuta che invia il gestore di posta di quest'ultimo), indipendentemente dal fatto che sia stata o letta no.
Fonte: CNIPA
Governo Italiano - Dossier
Presentazione
È stata pubblicata nella G.U. del 5 dicembre 2005, n. 283, la Circolare CNIPA del 24 novembre 2005, n. 49, recante le modalità per presentare domanda di accreditamento nell'elenco pubblico dei Gestori di PEC (Posta Elettronica Certificata) da parte dei soggetti pubblici e privati che intendono esercitare tale servizio. Si apre in tal modo la possibilità, per gli operatori di mercato in possesso dei requisiti previsti dalla legge, di qualificarsi quali gestori di Posta Elettronica Certificata.
La domanda deve indicare:
a) la denominazione, o la ragione sociale;
b) la sede legale;
c) il rappresentante legale (nel caso in cui i rappresentanti legali sono più di uno, va indicato il nominativo di ciascuno di loro);
d) l'elenco dei documenti allegati.
I gestori di posta elettronica certificata, per poter essere inclusi in un apposito elenco pubblico gestito e controllato dal CNIPA, devono avere determinati requisiti e la Circolare Cnipa del 24 novembre 2005 n. 49 definisce appunto le modalità per presentare la domanda di accreditamento nell'elenco pubblico dei Gestori di PEC.
Possono esercitare la funzione di gestori di PEC sia le Pubbliche Amministrazioni che i privati aventi natura giuridica di società con capitale sociale versato non inferiore a un milione di euro.
Il processo di invio e di ricezione del messaggio di posta elettronica certificata avviene nel modo seguente: il mittente invia il messaggio al suo gestore di PEC; questi gli inoltra una ricevuta di accettazione e contemporaneamente invia il messaggio alla casella di posta del destinatario (direttamente, se il gestore è lo stesso; oppure al gestore del destinatario, una volta assicurata l'inter-operabilità dei servizi offerti). Com'è prassi per una raccomandata con ricevuta di ritorno, una e-mail certificata si ritiene "ricevuta" dal destinatario se consegnata nella sua casella di posta elettronica (ciò è comprovato dalla ricevuta che invia il gestore di posta di quest'ultimo), indipendentemente dal fatto che sia stata o letta no.
Fonte: CNIPA
Governo Italiano - Dossier
12 dicembre 2005
DOCUMENTO INFORMATICO. E-mail quale documento producibile in giudizio - Rassegna (www.scint.it)
Innovazione Tecnologica e Processo Civile: quando l'e-mail è documento scritto producibile in giudizio - rassegna completa dei provvedimenti giudiziali e degli approfondimenti dottrinali intervenuti in materia
SCINT - Sviluppo e cooperazione delle Imprese per l'internazionalizzazione
SCINT - Sviluppo e cooperazione delle Imprese per l'internazionalizzazione
PRIVACY. Esposizione in bacheca condominiale di denuncia - trattamento dati personali e diritto alla privacy (www.filodiritto.com)
Privacy - Condominio, art.700 c.p.c. - Esposizione in bacheca condominiale di denuncia - trattamento dati personali e diritto alla privacy - provvedimento di urgenza per immediata rimozione del documento – sussistenza requisiti - rimozione del documento dalla bacheca in un momento successivo alla notifica del decreto – cessazione della materia del contendere, solo se accompagnata da un riconoscimento espresso o implicito.
Il trattamento dei dati deve essere improntato al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi vengono raccolti. La esposizione in bacheca della denuncia (nella quale vengono riportati dati personali ed identificativi della ricorrente) concreta una diffusione di dati inosservante dei principi normativi: a) perché idonea a rendere edotti dei dati anche soggetti estranei; b) perché concernente una vicenda privata e personale del singolo condomino.
Filodiritto: Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Afragola Ordinanza 27 aprile 2005
Il trattamento dei dati deve essere improntato al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi vengono raccolti. La esposizione in bacheca della denuncia (nella quale vengono riportati dati personali ed identificativi della ricorrente) concreta una diffusione di dati inosservante dei principi normativi: a) perché idonea a rendere edotti dei dati anche soggetti estranei; b) perché concernente una vicenda privata e personale del singolo condomino.
Filodiritto: Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Afragola Ordinanza 27 aprile 2005
07 dicembre 2005
LINK. Italian Labour Law Online
"Notizie dall'interno (del diritto del lavoro)"
Benvenuti nella sezione di news e riferimenti associata alla rivista elettronica Italian Labour Law e-Journal
Italian Labour Law Online - Home page
Benvenuti nella sezione di news e riferimenti associata alla rivista elettronica Italian Labour Law e-Journal
Italian Labour Law Online - Home page
06 dicembre 2005
INFORMATICA. Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche (www.filodiritto.com)
Filodiritto: Notizie giuridiche
"E' entrato in vigore il 13 agosto il Decreto Legislativo recante Attuazione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e delle direttive 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, e 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche"
"E' entrato in vigore il 13 agosto il Decreto Legislativo recante Attuazione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e delle direttive 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, e 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche"
05 dicembre 2005
PRIVACY. Trattamento dati conto corrente bancario. Illecita comunicazione a terzi e risarcimento del danno (www.filodiritto.com)
Tribunale di Venezia - Sezione Terza Civile
Sentenza 2 aprile 2005 - 20 giugno 2005
[Sentenza inviata e commentata dall'Avv. Alberto Mascia]
Oggetto.
Trattamento dati conto corrente - Diffusione dati a soggetti non interessati - Violazione disposizioni Legge 675/1996 - Risarcimento
Nella Sentenza.
Per quanto non dimostrata la relazione causale tra l'episodio della telefonata e la rottura del rapporto con la Caia, come evidenziato da quest'ultima, la quale, tuttavia, ha rimarcato di aver chiesto spiegazioni all'attore non appena appresa la notizia dalla madre, è indubitabile che la condotta oggetto di causa confligga apertamente non solo con la dovuta correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale, atta ad imporre l'adozione di obblighi comportamentali, ossia di prudenza e discrezione, se non particolarmente gravosi, ma anche con la normativa sul trattamento dei dati personali all'epoca in vigore ossia con la l. 675/96 tesa a tutelare, tra gli altri, il diritto alla dignità delle persone fisiche.
L'utilizzazione dei dati personali, oltre che per scopi determinati, espliciti o legittimi, deve avvenire in base all'art. 9 in modo lecito e corretto. Si consideri che in un'ottica volta a salvaguardare non più solo il diritto alla riservatezza, ma la conservazione dei dati personali ed il potere di controllo dell'individuo su questi, l'art. 15 della legge in questione impone che il trattamento avvenga con modalità in grado di assicurare la loro custodia in modo da ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato. Da ciò si desume che nel trattamento dei dati personali se è necessaria l'adozione di misure di sicurezza in grado di evitare l'accesso da parte di soggetti non autorizzati, va da sé che confligge apertamente con il canone della correttezza la divulgazione ad opera del titolare (del trattamento) a soggetti diversi dall' "interessato", ossia del soggetto cui i dati si riferiscono.
Sostenere, come fatto dalla convenuta, l'impossibilità di accordare il risarcimento del danno non patrimoniale in presenza di una fattispecie di responsabilità oggettiva, quale quella derivante dall'illecito trattamento dei dati personali, stante l'espresso richiamo dell'art. 2050 c.c. fatto dall'art. 18, è apertamente in contrasto con l'evoluzione dei diversi formanti sull'argomento. Si badi che la presente vicenda è esaminata tutta alla luce della legge del 1996 e successive modifiche, posto che avveratasi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 196/2003.
È noto ai più che proprio la diretta considerazione del danno non patrimoniale quale posta risarcibile a prescindere dalla sussistenza del fatto di reato, secondo la tradizionale lettura dell'art. 2059 c.c., in alcuni interventi normativi, tra cui per l'appunto la legge sul data protection, ha portato la giurisprudenza nelle ben note sentenze del maggio 2003 ha virare verso una rilettura in chiave costituzionalmente compatibile della norma codicistica in materia di danno non patrimoniale.
Esclusa la sussistenza di qualsiasi danno patrimoniale, meramente allegato, ma non provato, dall'illecita condotta in esame è derivato un pregiudizio alla dignità della persona dell'attore con le indicate compromissioni sul piano del rapporto interpersonale e familiare, che non può che apprezzarsi in termini di rilevante consistenza. Anche se non risulta alcuna compromissione sul piano della validità psicofisica, la propalazione del dato ha compromesso, senza alcuna valida giustificazione, se non al chiaro intento di operare una forma di coazione psicologica all'adempimento magari ad opera di qualche familiare del debitore principale o (peggio ancora) della garante, in modo non trascurabile la dignità dell'attore. Libera la banca di agire per il recupero del credito, ma per nulla legittimata a lasciare sulla figura dell'attore lo stigma del debitore moroso in un contesto tutt'affatto diverso da quello degli ambienti degli affari, dove al più si può tollerare la messa al bando (sul piano dell'accesso al credito) dei debitori inadempienti. Non si comprende come possa reputarsi irrilevante la registrazione di un messaggio nella segreteria telefonica con indicazione dell'importo dovuto, non considerando che il messaggio potesse essere ascoltato da qualunque altro abitante nella casa.
La violazione del canone della correttezza nel trattamento dei dati personali ha dato luogo alla lesione dell'interesse non patrimoniale alla dignità della persona dell'attore, del tutto gratuitamente dipinto come cattivo pagatore.
Per tale lesione, pertanto, appare congruo liquidare in via puramente equitativa ed ai valori attuali la somma di € 20.000. Su tale importo, inoltre, saranno dovuti gli interessi al tasso di legge dalla presente sentenza al saldo.
Filodiritto: Tribunale di Venezia - Sezione Terza Civile Sentenza 2 aprile 2005 - 20 giugno 2005 Trattamento dati conto corrente - Diffusione dati a soggetti non interessati - Violazione disposizioni Legge 675/1996 - Risarcimento
Sentenza 2 aprile 2005 - 20 giugno 2005
[Sentenza inviata e commentata dall'Avv. Alberto Mascia]
Oggetto.
Trattamento dati conto corrente - Diffusione dati a soggetti non interessati - Violazione disposizioni Legge 675/1996 - Risarcimento
Nella Sentenza.
Per quanto non dimostrata la relazione causale tra l'episodio della telefonata e la rottura del rapporto con la Caia, come evidenziato da quest'ultima, la quale, tuttavia, ha rimarcato di aver chiesto spiegazioni all'attore non appena appresa la notizia dalla madre, è indubitabile che la condotta oggetto di causa confligga apertamente non solo con la dovuta correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale, atta ad imporre l'adozione di obblighi comportamentali, ossia di prudenza e discrezione, se non particolarmente gravosi, ma anche con la normativa sul trattamento dei dati personali all'epoca in vigore ossia con la l. 675/96 tesa a tutelare, tra gli altri, il diritto alla dignità delle persone fisiche.
L'utilizzazione dei dati personali, oltre che per scopi determinati, espliciti o legittimi, deve avvenire in base all'art. 9 in modo lecito e corretto. Si consideri che in un'ottica volta a salvaguardare non più solo il diritto alla riservatezza, ma la conservazione dei dati personali ed il potere di controllo dell'individuo su questi, l'art. 15 della legge in questione impone che il trattamento avvenga con modalità in grado di assicurare la loro custodia in modo da ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato. Da ciò si desume che nel trattamento dei dati personali se è necessaria l'adozione di misure di sicurezza in grado di evitare l'accesso da parte di soggetti non autorizzati, va da sé che confligge apertamente con il canone della correttezza la divulgazione ad opera del titolare (del trattamento) a soggetti diversi dall' "interessato", ossia del soggetto cui i dati si riferiscono.
Sostenere, come fatto dalla convenuta, l'impossibilità di accordare il risarcimento del danno non patrimoniale in presenza di una fattispecie di responsabilità oggettiva, quale quella derivante dall'illecito trattamento dei dati personali, stante l'espresso richiamo dell'art. 2050 c.c. fatto dall'art. 18, è apertamente in contrasto con l'evoluzione dei diversi formanti sull'argomento. Si badi che la presente vicenda è esaminata tutta alla luce della legge del 1996 e successive modifiche, posto che avveratasi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 196/2003.
È noto ai più che proprio la diretta considerazione del danno non patrimoniale quale posta risarcibile a prescindere dalla sussistenza del fatto di reato, secondo la tradizionale lettura dell'art. 2059 c.c., in alcuni interventi normativi, tra cui per l'appunto la legge sul data protection, ha portato la giurisprudenza nelle ben note sentenze del maggio 2003 ha virare verso una rilettura in chiave costituzionalmente compatibile della norma codicistica in materia di danno non patrimoniale.
Esclusa la sussistenza di qualsiasi danno patrimoniale, meramente allegato, ma non provato, dall'illecita condotta in esame è derivato un pregiudizio alla dignità della persona dell'attore con le indicate compromissioni sul piano del rapporto interpersonale e familiare, che non può che apprezzarsi in termini di rilevante consistenza. Anche se non risulta alcuna compromissione sul piano della validità psicofisica, la propalazione del dato ha compromesso, senza alcuna valida giustificazione, se non al chiaro intento di operare una forma di coazione psicologica all'adempimento magari ad opera di qualche familiare del debitore principale o (peggio ancora) della garante, in modo non trascurabile la dignità dell'attore. Libera la banca di agire per il recupero del credito, ma per nulla legittimata a lasciare sulla figura dell'attore lo stigma del debitore moroso in un contesto tutt'affatto diverso da quello degli ambienti degli affari, dove al più si può tollerare la messa al bando (sul piano dell'accesso al credito) dei debitori inadempienti. Non si comprende come possa reputarsi irrilevante la registrazione di un messaggio nella segreteria telefonica con indicazione dell'importo dovuto, non considerando che il messaggio potesse essere ascoltato da qualunque altro abitante nella casa.
La violazione del canone della correttezza nel trattamento dei dati personali ha dato luogo alla lesione dell'interesse non patrimoniale alla dignità della persona dell'attore, del tutto gratuitamente dipinto come cattivo pagatore.
Per tale lesione, pertanto, appare congruo liquidare in via puramente equitativa ed ai valori attuali la somma di € 20.000. Su tale importo, inoltre, saranno dovuti gli interessi al tasso di legge dalla presente sentenza al saldo.
Filodiritto: Tribunale di Venezia - Sezione Terza Civile Sentenza 2 aprile 2005 - 20 giugno 2005 Trattamento dati conto corrente - Diffusione dati a soggetti non interessati - Violazione disposizioni Legge 675/1996 - Risarcimento
Commercio elettronico: il Codice del Consumo (D.L.vo 206/2005) - Documenti @ IuSReporteR.it
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229
GU n. 235 dell'8/10/2005 (Suppl. Ord. n. 162)
Commercio elettronico: il Codice del Consumo (D.L.vo 206/2005) - Documenti @ IuSReporteR.it
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229
GU n. 235 dell'8/10/2005 (Suppl. Ord. n. 162)
Commercio elettronico: il Codice del Consumo (D.L.vo 206/2005) - Documenti @ IuSReporteR.it
01 dicembre 2005
LINK. White Papers, Webcasts, and Case Studies - ITPapers
ITPapers is the Web's largest library of technical IT white papers, webcasts, and case studies. Covering IT categories including Data Management, IT Management, Networking, Communications, Enterprise Applications, Storage, Security and much more, ITPapers.com is the best source for technical white papers and IT information.
White Papers, Webcasts, and Case Studies - ITPapers
White Papers, Webcasts, and Case Studies - ITPapers
Iscriviti a:
Post (Atom)
Nuvola
2blog-n
(1)
abruzzo
(1)
adr
(190)
ambientale
(1)
amministrativo
(4)
appunti
(3)
arbitrato
(22)
articoli
(547)
assicurativo
(5)
associazioni
(9)
avvocati
(262)
bancario
(31)
beniculturali
(2)
blog
(19)
civile
(192)
commerciale
(82)
comprehensivelaw
(138)
conciliazione
(118)
condominiale
(9)
consumatori
(79)
convegni
(54)
copyright
(83)
corsi
(83)
costituzionale
(8)
dematerializzazione
(20)
dirittiumani
(7)
documenti
(178)
documentoinformatico
(58)
ecommerce
(38)
enti
(8)
europa
(68)
eventi
(246)
fallimentare
(5)
famiglia
(43)
filosofia
(3)
fisco
(22)
formazione
(104)
formulari
(1)
giustizia
(86)
guestpost
(1)
guide
(34)
immigrazione
(2)
industriale
(18)
infortunistica
(6)
inglesegiuridico
(14)
internazionale
(23)
ius-e-blog
(17)
iusreporter
(21)
lavoro
(39)
leggi
(199)
lgbt
(4)
libri
(44)
link
(59)
marche
(4)
marketing
(33)
master
(13)
media
(7)
mediazione
(146)
minori
(8)
nuovetecnologie
(278)
opensource
(2)
pa
(34)
penale
(88)
phishing
(6)
portali
(6)
previdenziale
(3)
privacy
(255)
processotelematico
(24)
professioni
(38)
provider
(34)
ricerche
(9)
risorse
(1)
riviste
(7)
seminari
(20)
sentenze
(195)
sicurezza
(6)
siti
(23)
software
(3)
sondaggi
(1)
spamming
(39)
sportivo
(9)
stalking
(4)
stampa
(31)
strada
(4)
stranieri
(6)
studenti
(5)
tecnologie
(14)
telecomunicazioni
(47)
tributario
(16)
ufficigiudiziari
(6)
utilita
(29)
video
(27)
web2.0
(27)
Argomenti
- 2blog-n (1)
- abruzzo (1)
- adr (190)
- ambientale (1)
- amministrativo (4)
- appunti (3)
- arbitrato (22)
- articoli (547)
- assicurativo (5)
- associazioni (9)
- avvocati (262)
- bancario (31)
- beniculturali (2)
- blog (19)
- civile (192)
- commerciale (82)
- comprehensivelaw (138)
- conciliazione (118)
- condominiale (9)
- consumatori (79)
- convegni (54)
- copyright (83)
- corsi (83)
- costituzionale (8)
- dematerializzazione (20)
- dirittiumani (7)
- documenti (178)
- documentoinformatico (58)
- ecommerce (38)
- enti (8)
- europa (68)
- eventi (246)
- fallimentare (5)
- famiglia (43)
- filosofia (3)
- fisco (22)
- formazione (104)
- formulari (1)
- giustizia (86)
- guestpost (1)
- guide (34)
- immigrazione (2)
- industriale (18)
- infortunistica (6)
- inglesegiuridico (14)
- internazionale (23)
- ius-e-blog (17)
- iusreporter (21)
- lavoro (39)
- leggi (199)
- lgbt (4)
- libri (44)
- link (59)
- marche (4)
- marketing (33)
- master (13)
- media (7)
- mediazione (146)
- minori (8)
- nuovetecnologie (278)
- opensource (2)
- pa (34)
- penale (88)
- phishing (6)
- portali (6)
- previdenziale (3)
- privacy (255)
- processotelematico (24)
- professioni (38)
- provider (34)
- ricerche (9)
- risorse (1)
- riviste (7)
- seminari (20)
- sentenze (195)
- sicurezza (6)
- siti (23)
- software (3)
- sondaggi (1)
- spamming (39)
- sportivo (9)
- stalking (4)
- stampa (31)
- strada (4)
- stranieri (6)
- studenti (5)
- tecnologie (14)
- telecomunicazioni (47)
- tributario (16)
- ufficigiudiziari (6)
- utilita (29)
- video (27)
- web2.0 (27)
