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29 settembre 2005
LINK. AICCRE - Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa
Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa
L’AICCRE è un movimento politico e promozionale, oltre che culturale, che mantiene la sua forza e la sua coerenza grazie alla militanza in esso di tutti i livelli delle autonomie, dal Comune e dagli Enti intermedi alla Regione.
Gli obiettivi dell’AICCRE sono:
promuovere e coordinare le iniziative dei Poteri regionali e locali per la costruzione dell’Unità politica europea in forma federale;
assicurare ai Poteri locali e Regionali, nei loro rapporti con le organizzazioni e le istituzioni europee, un "servizio europeo" di informazione degli amministratori eletti e di assistenza ad attività volte ad utilizzare i programmi, e i relativi progetti, previsti dall’Unione europea;
promuovere iniziative di reciproca conoscenza e di collaborazione, di scambi e gemellaggi, fra i Poteri locali e regionali dei diversi paesi d’Europa;
promuovere e favorire, in una prospettiva federalista, iniziative di pace, di collaborazione tra i popoli, di sviluppo e di impegno per debellare la fame e il sottosviluppo nel mondo;
rispettare e sostenere le legittime aspettative dei gruppi minoritari etnici e linguistici nel contesto ei un’Europa plurietnica e multiculturale.
Come strumento di azione specifica l’AICCRE dà particolare rilievo ai gemellaggi, che hanno creato nell’Europa comunitaria una rete di oltre 7.000 Comuni ed altri Enti territoriali affratellati ; essi costituiscono l’incontro di due o più Enti che proclamano di associarsi permanentemente per agire insieme nella prospettiva e a favore di una Federazione europea costruita dalla base, per confrontare i loro problemi e le loro esperienze e per sviluppare fra di loro i vincoli di amicizia e di concreta solidarietà, sul piano economico, sociale e culturale, sempre più stretti.
Periodicamente tutto il CCRE si riunisce negli Stati generali, che sono grandi assise europee di amministratori locali e regionali, che vogliono far sentire la loro voce e le loro proposte sui problemi che riguardano la costruzione europea.
La progettazione e la promozione delle attività del CCRE si articolano attualmente, a livello europeo, in diverse Commissioni: per l’ambiente, per gli affari sociali, per i trasporti, per gli Enti territoriali quali datori di lavoro, per la politica regionale urbana, per le elette locali e regionali.
Nel trattato di Maastricht, all’art. 198, era stata prevista l’istituzione del "Comitato delle Regioni e degli Enti locali": è stato questo un importante successo del CCRE, che fin dal 1972 aveva promosso un Comitato consultivo "informale", ma già riconosciuto quale interlocutore affidabile della Commissione europea, poi divenuto Consiglio consultivo con la decisione 487/Cee del giugno 1988. Le Regioni, gli Enti intermedi e i Comuni europei, diventando organi della struttura istituzionale dell’Unione europea, dispongono quindi ora di uno strumento più efficace per dialogare con le altre istituzioni comunitarie, ma anche di uno strumento politico di elaborazione, di valutazione e di controllo delle politiche comunitarie. In questo senso il CCRE è impegnato a garantire la funzionalità ed il raggiungimento degli obiettivi di questo organismo, che si è insediato il 9 marzo 1994. È inoltre auspicabile un tavolo di lavoro comune fra il Comitato e il Parlamento europeo.
L’AICCRE esercita un’azione di proposta e una continua pressione democratica sulle istituzioni europee anche tramite il Congresso dei Poteri locali e regionali d’Europa (CPLRE), in seno al Consiglio d’Europa, che consente periodici europei e confrontano esperienze concernenti le autonomie.
Dal 1986 il CCRE ha costituito un Ufficio di rappresentanza a Bruxelles presso la Commissione europea, a disposizione di tutti gli Enti autonomi territoriali, allo scopo di avere un contatto continuativo, di ordine politico e funzionale, con le istituzioni europee.
AICCRE
L’AICCRE è un movimento politico e promozionale, oltre che culturale, che mantiene la sua forza e la sua coerenza grazie alla militanza in esso di tutti i livelli delle autonomie, dal Comune e dagli Enti intermedi alla Regione.
Gli obiettivi dell’AICCRE sono:
promuovere e coordinare le iniziative dei Poteri regionali e locali per la costruzione dell’Unità politica europea in forma federale;
assicurare ai Poteri locali e Regionali, nei loro rapporti con le organizzazioni e le istituzioni europee, un "servizio europeo" di informazione degli amministratori eletti e di assistenza ad attività volte ad utilizzare i programmi, e i relativi progetti, previsti dall’Unione europea;
promuovere iniziative di reciproca conoscenza e di collaborazione, di scambi e gemellaggi, fra i Poteri locali e regionali dei diversi paesi d’Europa;
promuovere e favorire, in una prospettiva federalista, iniziative di pace, di collaborazione tra i popoli, di sviluppo e di impegno per debellare la fame e il sottosviluppo nel mondo;
rispettare e sostenere le legittime aspettative dei gruppi minoritari etnici e linguistici nel contesto ei un’Europa plurietnica e multiculturale.
Come strumento di azione specifica l’AICCRE dà particolare rilievo ai gemellaggi, che hanno creato nell’Europa comunitaria una rete di oltre 7.000 Comuni ed altri Enti territoriali affratellati ; essi costituiscono l’incontro di due o più Enti che proclamano di associarsi permanentemente per agire insieme nella prospettiva e a favore di una Federazione europea costruita dalla base, per confrontare i loro problemi e le loro esperienze e per sviluppare fra di loro i vincoli di amicizia e di concreta solidarietà, sul piano economico, sociale e culturale, sempre più stretti.
Periodicamente tutto il CCRE si riunisce negli Stati generali, che sono grandi assise europee di amministratori locali e regionali, che vogliono far sentire la loro voce e le loro proposte sui problemi che riguardano la costruzione europea.
La progettazione e la promozione delle attività del CCRE si articolano attualmente, a livello europeo, in diverse Commissioni: per l’ambiente, per gli affari sociali, per i trasporti, per gli Enti territoriali quali datori di lavoro, per la politica regionale urbana, per le elette locali e regionali.
Nel trattato di Maastricht, all’art. 198, era stata prevista l’istituzione del "Comitato delle Regioni e degli Enti locali": è stato questo un importante successo del CCRE, che fin dal 1972 aveva promosso un Comitato consultivo "informale", ma già riconosciuto quale interlocutore affidabile della Commissione europea, poi divenuto Consiglio consultivo con la decisione 487/Cee del giugno 1988. Le Regioni, gli Enti intermedi e i Comuni europei, diventando organi della struttura istituzionale dell’Unione europea, dispongono quindi ora di uno strumento più efficace per dialogare con le altre istituzioni comunitarie, ma anche di uno strumento politico di elaborazione, di valutazione e di controllo delle politiche comunitarie. In questo senso il CCRE è impegnato a garantire la funzionalità ed il raggiungimento degli obiettivi di questo organismo, che si è insediato il 9 marzo 1994. È inoltre auspicabile un tavolo di lavoro comune fra il Comitato e il Parlamento europeo.
L’AICCRE esercita un’azione di proposta e una continua pressione democratica sulle istituzioni europee anche tramite il Congresso dei Poteri locali e regionali d’Europa (CPLRE), in seno al Consiglio d’Europa, che consente periodici europei e confrontano esperienze concernenti le autonomie.
Dal 1986 il CCRE ha costituito un Ufficio di rappresentanza a Bruxelles presso la Commissione europea, a disposizione di tutti gli Enti autonomi territoriali, allo scopo di avere un contatto continuativo, di ordine politico e funzionale, con le istituzioni europee.
AICCRE
28 settembre 2005
EVENTI. Nasce MEDAL - The International Mediation Service Alliance
PRAGA - 27 settembre 2005 (Conferenza dell’IBA - International Bar Association)
Rinomati organismi specializzati in conflict management e risoluzione alternativa delle controversie si uniscono per dare vita a MEDAL - The International Mediation Service Alliance
È di questo pomeriggio l’annuncio ufficiale, alla conferenza internazionale dell’Associazione Internazionale degli Avvocati (IBA) a Praga (presenti oltre 2000 avvocati di ogni parte del mondo), che cinque dei principali organismi che offrono servizi di conflict management e conciliazione stragiudiziale professionale hanno unito le forze per creare un’Alleanza di altissimo profilo il cui nome è MEDAL - The International Mediation Services Alliance”.
Fondatori di MEDAL sono l’olandese ACBMediation, l’italiana ADR Center SpA, l’inglese CEDR, la francese CMAP e il colosso statunitense JAMS. Collettivamente, MEDAL rappresenta un fatturato di oltre novanta milioni di dollari, 27 uffici tra Europa e Stati Uniti, 400 professionisti accreditati provenienti da oltre 40 nazioni e soprattutto un record di oltre 12.000 procedure di conciliazione concluse ogni anno.
Scopo di MEDAL è di offrire il miglior servizio per la composizione bonaria delle controversie commerciali internazionali, ovunque esse abbiano luogo, evitando ai litiganti i costi, i tempi e soprattutto l’incertezza dell’avvio di un arbitrato o di una causa in tribunale.
Commenti alla notizia
Geoff Nicholas, Partner e responsabile del Dipartimento di arbitrato internazionale di Freshfields Bruckhaus Deringer a Londra, ha così commentato: "la risoluzione delle liti ha sempre più natura internazionale e i clienti cercano insistentemente le alternative al contenzioso per comporre questo tipo di controversie. Di conseguenza, questa è un'iniziativa attualissima, che mette a disposizione conciliatori di grande esperienza e provenienti da ordinamenti e culture differenti. Riuscire a comprendere gli atteggiamenti e le aspettative di chi viene da altri Paesi, infatti, è fondamentale per risolvere con successo una controversia di carattere internazionale."
Eileen Carroll, responsabile del CEDR di Londra, parlando dell’Alleanza in occasione della conferenza dell’IBA a Praga ha detto “c’è un effettivo bisogno nel mondo del contenzioso internazionale di servizi di qualità. L’unione di questi organismi sarà in grado di fornire tutto ciò grazie al sapere comune, combinato alla conoscenza e capacità di interpretare le caratteristiche tipiche dei diversi ordinamenti giuridici.”
Rachele Gabellini, avvocato presso lo studio legale Baker & McKenzie di Roma, ha dichiarato: "MEDAL rappresenta un importante sviluppo del conflict management e della conciliazione a livello nazionale e internazionale. Con specifico riferimento all'Italia, in linea con i recenti sviluppi legislativi e il crescente interesse alla conciliazione commerciale, l’Alleanza potrà rappresentare un fattore determinante per la diffusione di questi strumenti tra gli operatori del settore e per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa la validità ed efficacia della procedura di conciliazione come strumento di composizione delle controversie da affiancare al giudizio e all'arbitrato".
Da Praga, ove partecipa ai lavori della Conferenza Annuale dell'IBA (International Bar Association), Alberto Piergrossi, Chairman del noto studio legale internazionale Piergrossi Bianchini Eversheds e docente universitario studioso delle varie forme di soluzione delle controversie internazionali, ha così commentato la notizia: "Apprendo con vivo interesse la notizia della nascita di MEDAL. La ritengo un'importante iniziativa, alla quale auguro un meritato successo. Inoltre, per uno studio legale come il mio, che è proiettato verso l'estero e che si occupa prevalentemente di attività internazionale, la disponibilità di un servizio come quello ora offerto da MEDAL rappresenta un'opzione, anche strategica, nuova e ulteriore a disposizione dei propri clienti, che sarà certamente apprezzata e gradita."
Il presidente e amministratore delegato di JAMS, Steve Price: “Visto che le aziende continuano a espandersi su scala mondiale, esse cercheranno sempre di più i provider di servizi di ADR (Alternative Dispute Resolution), perché questi possano assisterle nella risoluzione di un numero crescente di controversie internazionali. Un’alleanza con gli organismi di ADR leader in Europa è per noi un passo strategico per assicurare ai nostri clienti di poterli supportare ovunque gli affari li portino.”
Maggiori informazioni sui partner di MEDAL
ADR Center - Costituita nel 1998, ADR Center SpA (www.adrcenter.it) è il primo e principale organismo di conflict management e risoluzione delle controversie. Dalla propria sede di Roma, ADR Center gestisce diverse centinaia di casi all’anno. Tra le numerose attività internazionali, ADR Center è assegnataria del progetto comunitario Promotion of International Commercial Arbitration and other Alternative Dispute Resolution Techniques In MEDA Countries, la cui prima fase si concluderà agli inizi del 2008. L’obiettivo del progetto è ridurre le barriere al commercio internazionale per incrementare gli scambi e gli investimenti tra le due sponde del Mediterraneo, potenziando i sistemi di risoluzione delle controversie. Beneficiari diretti del progetto, del valore di 1.5 Milioni di Euro, sono le imprese esportatrici dei 25 Stati Membri dell’Unione e dei 10 Paesi MEDA (Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto, Giordania, Palestina, Israele, Turchia, Siria e Libano) che potranno fruire di una rete di organismi e professionisti accreditati dalle Istituzioni dei Paesi coinvolti.
ACBMediation - ACBMediation promuove l’utilizzo delle tecniche di risoluzione alternativa delle controversie nelle liti commerciali. L’organismo è stato fondato nel 1998 da associazioni di professionisti e imprenditori, i quali hanno compreso la necessità di strutture di alto profilo nel campo del conflict management e della conciliazione commerciale. ACB è stata nominata dall’associazione industriali dell’Olanda (VNO-NCW) quale organizzazione di conciliazione olandese nel settore privato. Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.mediation-bedrijfsleven.nl.
CEDR - CEDR, organismo terzo neutrale leader nel Regno Unito nei servizi di conciliazione, è una società di servizio di prevenzione e risoluzione delle controversie del CEDR e ha amministrato più di 10.000 richieste di controversie che riguardano ogni settore industriale. I vari casi trattati sono disponibili sul sito Internet del CEDR - www.cedr-solve.com.
CMAP - CMAP è un organismo no-profit creato su iniziativa della Camera di commercio di Parigi, in cooperazione con i maggiori protagonisti del mondo economico e giudiziario francese. Quale organismo leader nella conciliazione in materia commerciale in Francia, CMAP ha recentemente celebrato il suo decimo anniversario e ha seguito ben più di 1000 conciliazioni dal 1995. CMAP ha attualmente dalle 200 alle 250 conciliazioni all’anno, con una percentuale di successo del 75% e il 15% della sua attività è dedicata alla prevenzione e risoluzione delle controversie commerciali. Per ulteriori informazioni, collegatevi al sito www.cmap.fr.
JAMS - Fondato nel 1979, JAMS, The Resolution Experts, è il provider privato di servizi di risoluzione delle controversie degli Stati Uniti. Con 23 Resolution Centers sparsi negli Stati Uniti, JAMS e i suoi oltre 200 conciliatori professionisti full-time risolve migliaia di casi importanti ogni anno. JAMS può essere contattata al seguente numero 01-949-224-1810 e sul sito web www.jamsadr.com.
Rinomati organismi specializzati in conflict management e risoluzione alternativa delle controversie si uniscono per dare vita a MEDAL - The International Mediation Service Alliance
È di questo pomeriggio l’annuncio ufficiale, alla conferenza internazionale dell’Associazione Internazionale degli Avvocati (IBA) a Praga (presenti oltre 2000 avvocati di ogni parte del mondo), che cinque dei principali organismi che offrono servizi di conflict management e conciliazione stragiudiziale professionale hanno unito le forze per creare un’Alleanza di altissimo profilo il cui nome è MEDAL - The International Mediation Services Alliance”.
Fondatori di MEDAL sono l’olandese ACBMediation, l’italiana ADR Center SpA, l’inglese CEDR, la francese CMAP e il colosso statunitense JAMS. Collettivamente, MEDAL rappresenta un fatturato di oltre novanta milioni di dollari, 27 uffici tra Europa e Stati Uniti, 400 professionisti accreditati provenienti da oltre 40 nazioni e soprattutto un record di oltre 12.000 procedure di conciliazione concluse ogni anno.
Scopo di MEDAL è di offrire il miglior servizio per la composizione bonaria delle controversie commerciali internazionali, ovunque esse abbiano luogo, evitando ai litiganti i costi, i tempi e soprattutto l’incertezza dell’avvio di un arbitrato o di una causa in tribunale.
Commenti alla notizia
Geoff Nicholas, Partner e responsabile del Dipartimento di arbitrato internazionale di Freshfields Bruckhaus Deringer a Londra, ha così commentato: "la risoluzione delle liti ha sempre più natura internazionale e i clienti cercano insistentemente le alternative al contenzioso per comporre questo tipo di controversie. Di conseguenza, questa è un'iniziativa attualissima, che mette a disposizione conciliatori di grande esperienza e provenienti da ordinamenti e culture differenti. Riuscire a comprendere gli atteggiamenti e le aspettative di chi viene da altri Paesi, infatti, è fondamentale per risolvere con successo una controversia di carattere internazionale."
Eileen Carroll, responsabile del CEDR di Londra, parlando dell’Alleanza in occasione della conferenza dell’IBA a Praga ha detto “c’è un effettivo bisogno nel mondo del contenzioso internazionale di servizi di qualità. L’unione di questi organismi sarà in grado di fornire tutto ciò grazie al sapere comune, combinato alla conoscenza e capacità di interpretare le caratteristiche tipiche dei diversi ordinamenti giuridici.”
Rachele Gabellini, avvocato presso lo studio legale Baker & McKenzie di Roma, ha dichiarato: "MEDAL rappresenta un importante sviluppo del conflict management e della conciliazione a livello nazionale e internazionale. Con specifico riferimento all'Italia, in linea con i recenti sviluppi legislativi e il crescente interesse alla conciliazione commerciale, l’Alleanza potrà rappresentare un fattore determinante per la diffusione di questi strumenti tra gli operatori del settore e per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa la validità ed efficacia della procedura di conciliazione come strumento di composizione delle controversie da affiancare al giudizio e all'arbitrato".
Da Praga, ove partecipa ai lavori della Conferenza Annuale dell'IBA (International Bar Association), Alberto Piergrossi, Chairman del noto studio legale internazionale Piergrossi Bianchini Eversheds e docente universitario studioso delle varie forme di soluzione delle controversie internazionali, ha così commentato la notizia: "Apprendo con vivo interesse la notizia della nascita di MEDAL. La ritengo un'importante iniziativa, alla quale auguro un meritato successo. Inoltre, per uno studio legale come il mio, che è proiettato verso l'estero e che si occupa prevalentemente di attività internazionale, la disponibilità di un servizio come quello ora offerto da MEDAL rappresenta un'opzione, anche strategica, nuova e ulteriore a disposizione dei propri clienti, che sarà certamente apprezzata e gradita."
Il presidente e amministratore delegato di JAMS, Steve Price: “Visto che le aziende continuano a espandersi su scala mondiale, esse cercheranno sempre di più i provider di servizi di ADR (Alternative Dispute Resolution), perché questi possano assisterle nella risoluzione di un numero crescente di controversie internazionali. Un’alleanza con gli organismi di ADR leader in Europa è per noi un passo strategico per assicurare ai nostri clienti di poterli supportare ovunque gli affari li portino.”
Maggiori informazioni sui partner di MEDAL
ADR Center - Costituita nel 1998, ADR Center SpA (www.adrcenter.it) è il primo e principale organismo di conflict management e risoluzione delle controversie. Dalla propria sede di Roma, ADR Center gestisce diverse centinaia di casi all’anno. Tra le numerose attività internazionali, ADR Center è assegnataria del progetto comunitario Promotion of International Commercial Arbitration and other Alternative Dispute Resolution Techniques In MEDA Countries, la cui prima fase si concluderà agli inizi del 2008. L’obiettivo del progetto è ridurre le barriere al commercio internazionale per incrementare gli scambi e gli investimenti tra le due sponde del Mediterraneo, potenziando i sistemi di risoluzione delle controversie. Beneficiari diretti del progetto, del valore di 1.5 Milioni di Euro, sono le imprese esportatrici dei 25 Stati Membri dell’Unione e dei 10 Paesi MEDA (Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto, Giordania, Palestina, Israele, Turchia, Siria e Libano) che potranno fruire di una rete di organismi e professionisti accreditati dalle Istituzioni dei Paesi coinvolti.
ACBMediation - ACBMediation promuove l’utilizzo delle tecniche di risoluzione alternativa delle controversie nelle liti commerciali. L’organismo è stato fondato nel 1998 da associazioni di professionisti e imprenditori, i quali hanno compreso la necessità di strutture di alto profilo nel campo del conflict management e della conciliazione commerciale. ACB è stata nominata dall’associazione industriali dell’Olanda (VNO-NCW) quale organizzazione di conciliazione olandese nel settore privato. Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.mediation-bedrijfsleven.nl.
CEDR - CEDR, organismo terzo neutrale leader nel Regno Unito nei servizi di conciliazione, è una società di servizio di prevenzione e risoluzione delle controversie del CEDR e ha amministrato più di 10.000 richieste di controversie che riguardano ogni settore industriale. I vari casi trattati sono disponibili sul sito Internet del CEDR - www.cedr-solve.com.
CMAP - CMAP è un organismo no-profit creato su iniziativa della Camera di commercio di Parigi, in cooperazione con i maggiori protagonisti del mondo economico e giudiziario francese. Quale organismo leader nella conciliazione in materia commerciale in Francia, CMAP ha recentemente celebrato il suo decimo anniversario e ha seguito ben più di 1000 conciliazioni dal 1995. CMAP ha attualmente dalle 200 alle 250 conciliazioni all’anno, con una percentuale di successo del 75% e il 15% della sua attività è dedicata alla prevenzione e risoluzione delle controversie commerciali. Per ulteriori informazioni, collegatevi al sito www.cmap.fr.
JAMS - Fondato nel 1979, JAMS, The Resolution Experts, è il provider privato di servizi di risoluzione delle controversie degli Stati Uniti. Con 23 Resolution Centers sparsi negli Stati Uniti, JAMS e i suoi oltre 200 conciliatori professionisti full-time risolve migliaia di casi importanti ogni anno. JAMS può essere contattata al seguente numero 01-949-224-1810 e sul sito web www.jamsadr.com.
27 settembre 2005
PRIVACY. Il Garante potenzia l'attivita' ispettiva e vara il piano per i prossimi mesi (www.garanteprivacy.it)
Il Garante potenzia l'attività ispettiva e vara il piano per i prossimi mesi
Il Garante dà nuovo impulso all'attività ispettiva per verificare se i dati personali dei cittadini vengano trattati con correttezza e se le norme a tutela della privacy siano effettivamente rispettate da chi gestisce banche dati.
Con due delibere l'Autorità (composta da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato) ha stabilito il programma di accertamenti per il periodo settembre-dicembre 2005 e ha definito criteri, principi e priorità di intervento. L'Autorità ha, inoltre, deciso di destinare maggiori risorse finanziarie allo svolgimento di questa importante attività.
Gli accertamenti ispettivi saranno dedicati in primo luogo alla verifica del rispetto delle legge da parte di operatori che utilizzano i dati personali per attività particolarmente delicate. Quattro i primi settori di intervento individuati: la fidelizzazione e la profilazione dei clienti attraverso le cosiddette “carte di fedeltà”, i sistemi di informazione creditizia (credito al consumo), i rapporti con i clienti da parte dei fornitori di tv interattiva, la custodia dei dati di traffico telefonico e telematico da parte dei fornitori di servizi Internet.
Ulteriori ispezioni riguarderanno soggetti privati e pubbliche amministrazioni per accertare che i trattamenti di dati personali siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di notificazione, cioè la comunicazione al Garante da parte di determinati soggetti dell'avvio di una banca dati, e di informazione ai cittadini sull'uso che verrà fatto dei loro dati.
Infine, verranno comunque assicurate anche le eventuali attività ispettive che si rendessero necessarie in sede istruttoria su reclami, segnalazioni o ricorsi.
Le ispezioni verranno effettuate direttamente presso le sedi dove si svolgono i trattamenti di dati personali anche in collaborazione con il Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di Finanza.
Proprio allo scopo di dare ancora maggiore sviluppo alla collaborazione con la Guardia di Finanza e di intensificare l'attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme, anche alla luce delle modifiche intervenute con il Codice sulla protezione dei dati personali, è prossima la sottoscrizione di un nuovo protocollo di intesa con la Guardia di Finanza che prevede l'impiego, oltre che del Nucleo speciale funzione pubblica e privacy, anche dei reparti territoriali del Corpo.
Roma, 6 luglio 2005
Garante per la protezione dei dati personali
Il Garante dà nuovo impulso all'attività ispettiva per verificare se i dati personali dei cittadini vengano trattati con correttezza e se le norme a tutela della privacy siano effettivamente rispettate da chi gestisce banche dati.
Con due delibere l'Autorità (composta da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato) ha stabilito il programma di accertamenti per il periodo settembre-dicembre 2005 e ha definito criteri, principi e priorità di intervento. L'Autorità ha, inoltre, deciso di destinare maggiori risorse finanziarie allo svolgimento di questa importante attività.
Gli accertamenti ispettivi saranno dedicati in primo luogo alla verifica del rispetto delle legge da parte di operatori che utilizzano i dati personali per attività particolarmente delicate. Quattro i primi settori di intervento individuati: la fidelizzazione e la profilazione dei clienti attraverso le cosiddette “carte di fedeltà”, i sistemi di informazione creditizia (credito al consumo), i rapporti con i clienti da parte dei fornitori di tv interattiva, la custodia dei dati di traffico telefonico e telematico da parte dei fornitori di servizi Internet.
Ulteriori ispezioni riguarderanno soggetti privati e pubbliche amministrazioni per accertare che i trattamenti di dati personali siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di notificazione, cioè la comunicazione al Garante da parte di determinati soggetti dell'avvio di una banca dati, e di informazione ai cittadini sull'uso che verrà fatto dei loro dati.
Infine, verranno comunque assicurate anche le eventuali attività ispettive che si rendessero necessarie in sede istruttoria su reclami, segnalazioni o ricorsi.
Le ispezioni verranno effettuate direttamente presso le sedi dove si svolgono i trattamenti di dati personali anche in collaborazione con il Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di Finanza.
Proprio allo scopo di dare ancora maggiore sviluppo alla collaborazione con la Guardia di Finanza e di intensificare l'attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme, anche alla luce delle modifiche intervenute con il Codice sulla protezione dei dati personali, è prossima la sottoscrizione di un nuovo protocollo di intesa con la Guardia di Finanza che prevede l'impiego, oltre che del Nucleo speciale funzione pubblica e privacy, anche dei reparti territoriali del Corpo.
Roma, 6 luglio 2005
Garante per la protezione dei dati personali
26 settembre 2005
CONSUMATORI. La direttiva CE n. 65 del 2002 sui contratti a distanza aventi per oggetto la vendita di servizi finanziari (www.diritto.it)
LA DIRETTIVA CE N° 65 DEL 2002 SUI CONTRATTI
A DISTANZA AVENTI PER OGGETTO LA VENDITA DI
SERVIZI FINANZIARI AI CONSUMATORI
di G. Visconti
La Direttiva CE n° 65 del 2002, di prossima attuazione in Italia, concernente la
“commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori”, estende a questo
tipo di servizi la disciplina dei c.d. “contratti a distanza”, introdotta dalla Direttiva CE
n° 7 del 1997, attuata in Italia col Decreto Legislativo n° 185 del 1999, il cui articolo 2
li ha finora esclusi dall’applicazione della stessa.
Per “contratti a distanza” si intendono tutti i contratti stipulati “tra un fornitore
ed un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a
distanza […] che impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a
distanza fino alla conclusione del contratto stesso”. Le “tecniche di comunicazione a
distanza” sono appunto quelle che permettono le trattative e la conclusione del contratto
senza “la simultanea presenza fisica” (nello stesso luogo) delle persone del fornitore -
venditore e del consumatore – cliente. Per “servizio finanziario” si intende qualsiasi
servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, pensionistica individuale (c.d.
“integrativa”), di investimento o di pagamento. Infine, il “consumatore” è ogni persona
fisica che effettua acquisti non legati alla sua “attività commerciale (sinonimo di
imprenditoriale) o professionale ” (articolo 1°, lettere a, e, b, d della Direttiva 65/2002) [...]
Diritto & Diritti - rivista giuridica on line
A DISTANZA AVENTI PER OGGETTO LA VENDITA DI
SERVIZI FINANZIARI AI CONSUMATORI
di G. Visconti
La Direttiva CE n° 65 del 2002, di prossima attuazione in Italia, concernente la
“commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori”, estende a questo
tipo di servizi la disciplina dei c.d. “contratti a distanza”, introdotta dalla Direttiva CE
n° 7 del 1997, attuata in Italia col Decreto Legislativo n° 185 del 1999, il cui articolo 2
li ha finora esclusi dall’applicazione della stessa.
Per “contratti a distanza” si intendono tutti i contratti stipulati “tra un fornitore
ed un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a
distanza […] che impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a
distanza fino alla conclusione del contratto stesso”. Le “tecniche di comunicazione a
distanza” sono appunto quelle che permettono le trattative e la conclusione del contratto
senza “la simultanea presenza fisica” (nello stesso luogo) delle persone del fornitore -
venditore e del consumatore – cliente. Per “servizio finanziario” si intende qualsiasi
servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, pensionistica individuale (c.d.
“integrativa”), di investimento o di pagamento. Infine, il “consumatore” è ogni persona
fisica che effettua acquisti non legati alla sua “attività commerciale (sinonimo di
imprenditoriale) o professionale ” (articolo 1°, lettere a, e, b, d della Direttiva 65/2002) [...]
Diritto & Diritti - rivista giuridica on line
DIRITTO DI FAMIGLIA. Adozione mite: mito o bufala? (articolo di A.M. Fucili) - Documenti @ IuSReporteR.it
Adozione Mite: mito o bufala?
Le verità nascoste dietro parole improprie e ad effetto
che stanno generando aspettative inopportune
in molte coppie adottive in Italia
di Alessandro Maria Fucili
Il termine Adozione Mite serpeggia in documenti, relazioni di convegni più o meno seri, rimbalzando nelle interviste che magistrati più o meno competenti rilasciano alle emittenti nazionali. Un termine che rassicura molte coppie, che maternamente abbracciano il desiderio di poter, finalmente, avere un figlio. Se in Italia l’Adozione Internazionale è sinonimo di difficoltà, raggiri, speculazioni, mutuo, spese inarrivabili e soprattutto 3 o 4 anni di estenuante attesa, l’Adozione Mite si spaccia per soluzione lampo, a costo nullo, e indolore. Ma così non è proprio per niente. L’Adozione Mite non è una soluzione facile e realizzabile con serena facilità. Almeno non lo è e non lo sarà qua in Italia. E vediamo di capirne bene, ed in maniera trasparente e completa, i tanti risvolti problematici da nessuno, in questi mesi, espressi chiaramente. L’adozione in Italia è un istituto giuridico che non ha alternative, miti, soft, dolci, dure: l’Adozione è Adozione e basta. Le leggi istitutive, la 184/83 e la 149/2001 non hanno usato mezzi termini o mezze parole, così come è giusto che sia. L’Adozione è perfezionata quando, una volta contestato lo Stato d’Abbandono del minore da parte del Tribunale per i minorenni, i familiari entro il 4° grado non abbiano opposto ricorso o non lo abbiano vinto anche se proposto alla Corte d’Appello e poi alla Cassazione contro la decisione del Tribunale Minorenni. A quel punto il Tribunale per i Minorenni individua la coppia idonea all’adozione e procede con la Adozione Nazionale, che è gratuita e definitiva. Il bambino entra anagraficamente e legittimante nella nuova famiglia,entrando anche nell’asse ereditario [...]
Diritto di famiglia: Adozione mite: mito o bufala? - Documenti @ IuSReporteR.it
Le verità nascoste dietro parole improprie e ad effetto
che stanno generando aspettative inopportune
in molte coppie adottive in Italia
di Alessandro Maria Fucili
Il termine Adozione Mite serpeggia in documenti, relazioni di convegni più o meno seri, rimbalzando nelle interviste che magistrati più o meno competenti rilasciano alle emittenti nazionali. Un termine che rassicura molte coppie, che maternamente abbracciano il desiderio di poter, finalmente, avere un figlio. Se in Italia l’Adozione Internazionale è sinonimo di difficoltà, raggiri, speculazioni, mutuo, spese inarrivabili e soprattutto 3 o 4 anni di estenuante attesa, l’Adozione Mite si spaccia per soluzione lampo, a costo nullo, e indolore. Ma così non è proprio per niente. L’Adozione Mite non è una soluzione facile e realizzabile con serena facilità. Almeno non lo è e non lo sarà qua in Italia. E vediamo di capirne bene, ed in maniera trasparente e completa, i tanti risvolti problematici da nessuno, in questi mesi, espressi chiaramente. L’adozione in Italia è un istituto giuridico che non ha alternative, miti, soft, dolci, dure: l’Adozione è Adozione e basta. Le leggi istitutive, la 184/83 e la 149/2001 non hanno usato mezzi termini o mezze parole, così come è giusto che sia. L’Adozione è perfezionata quando, una volta contestato lo Stato d’Abbandono del minore da parte del Tribunale per i minorenni, i familiari entro il 4° grado non abbiano opposto ricorso o non lo abbiano vinto anche se proposto alla Corte d’Appello e poi alla Cassazione contro la decisione del Tribunale Minorenni. A quel punto il Tribunale per i Minorenni individua la coppia idonea all’adozione e procede con la Adozione Nazionale, che è gratuita e definitiva. Il bambino entra anagraficamente e legittimante nella nuova famiglia,entrando anche nell’asse ereditario [...]
Diritto di famiglia: Adozione mite: mito o bufala? - Documenti @ IuSReporteR.it
22 settembre 2005
LINK. Confoederatio Helvetica
Benvenuti
sulla home page del Consiglio federale svizzero e dell'Amministrazione federale!
Qui siete al posto giusto per trovare tutte le informazioni sul Governo svizzero (il Consiglio federale) e sul suo funzionamento. Trovate soprattutto indicazioni esaurienti sui compiti dei sette dipartimenti e dei loro uffici, della Cancelleria federale, del Parlamento ma anche delle nostre massime autorità giudiziarie, ossia il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni.
L'informazione e la comunicazione sono da tempo divenute uno dei compiti direttivi centrali del Governo e dell'Amministrazione. I cittadini hanno il diritto di essere informati dalle autorità in modo completo e tempestivo. È un compito che ci sta particolarmente a cuore e che intendiamo adempiere con i mezzi di comunicazione più moderni e restando costantemente al passo coi tempi.
Navigando su questo sito avrete sicuramente notato qualcosa di particolare: il fatto che sia plurilingue. In Svizzera si parlano quattro lingue, ossia il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio, e questa convivenza è un elemento essenziale della ricchezza culturale del nostro Paese. Di conseguenza, anche la nostra offerta sulla rete è prevalentemente trilingue e in taluni casi addirittura in cinque lingue, giacché alcune informazioni sono a disposizione anche in romancio e in inglese.
Un altro aspetto rilevante è la sobrietà informativa della nostra presenza su Internet, e questo nonostante i singoli dipartimenti e uffici federali dispongano di grande libertà per la presentazione delle loro attività. Un'informazione di qualità presuppone comunque sempre il rispetto di cinque criteri: attendibilità, grande utilità, completezza, oggettività e facile accessibilità.
Home page delle autorita' federali
sulla home page del Consiglio federale svizzero e dell'Amministrazione federale!
Qui siete al posto giusto per trovare tutte le informazioni sul Governo svizzero (il Consiglio federale) e sul suo funzionamento. Trovate soprattutto indicazioni esaurienti sui compiti dei sette dipartimenti e dei loro uffici, della Cancelleria federale, del Parlamento ma anche delle nostre massime autorità giudiziarie, ossia il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni.
L'informazione e la comunicazione sono da tempo divenute uno dei compiti direttivi centrali del Governo e dell'Amministrazione. I cittadini hanno il diritto di essere informati dalle autorità in modo completo e tempestivo. È un compito che ci sta particolarmente a cuore e che intendiamo adempiere con i mezzi di comunicazione più moderni e restando costantemente al passo coi tempi.
Navigando su questo sito avrete sicuramente notato qualcosa di particolare: il fatto che sia plurilingue. In Svizzera si parlano quattro lingue, ossia il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio, e questa convivenza è un elemento essenziale della ricchezza culturale del nostro Paese. Di conseguenza, anche la nostra offerta sulla rete è prevalentemente trilingue e in taluni casi addirittura in cinque lingue, giacché alcune informazioni sono a disposizione anche in romancio e in inglese.
Un altro aspetto rilevante è la sobrietà informativa della nostra presenza su Internet, e questo nonostante i singoli dipartimenti e uffici federali dispongano di grande libertà per la presentazione delle loro attività. Un'informazione di qualità presuppone comunque sempre il rispetto di cinque criteri: attendibilità, grande utilità, completezza, oggettività e facile accessibilità.
Home page delle autorita' federali
21 settembre 2005
COMMERCIO ELETTRONICO. Motori di ricerca: il webmaster e' responsabile dell'indicizzazione (L. Trebbi su www.interlex.it)
Motori di ricerca: il webmaster è responsabile dell'indicizzazione
di Lorenzo Trebbi* - 06.06.05
Sono un professionista di web, marketing on line e di ottimizzazione per motori di ricerca e vorrei dare un contributo tecnico in relazione al dibattito nascente sulla responsabilità giuridica dei motori di ricerca nella pubblicazione delle pagine web tra i risultati delle ricerche.
Tutti sanno che i motori di ricerca pubblicano tra i propri risultati i link alle pagine web che per contenuti corrispondano alle ricerche effettuate, ma non molti sanno come ciò accada; anzi, il dibattito cui vorrei aggiungere il mio commento si sta sviluppando su conoscenze tecniche inadeguate.
I motori di ricerca hanno degli algoritmi interni che valutano innumerevoli profili di ogni pagina web indicizzata ed in base a questi riscontri decidono l'attinenza della pagina rispetto alle ricerche effettuate, posizionando tra i risultati offerti il link alla stessa pagina nei primi posti se la pagina risulta attinente e negli ultimi se la pagina è poco attinente.
Su questa limitata conoscenza si basano i sostenitori della responsabilità dei motori di ricerca per la pubblicazione indesiderata delle pagine web tra i risultati delle ricerche, asserendo che sugli algoritmi di indicizzazione non può intervenire chi programma la propria pagina, la quale, una volta indicizzata, sfugge al controllo di chi la realizzò per finire in pasto al motore che la pubblicherebbe tra i risultati rendendola notoria a proprio piacimento.
Da questo presupposto (se fosse tecnicamente corretto) si dedurrebbe la responsabilità del motore di ricerca per i casi in cui una notorietà indesiderata generata dal motore di ricerca creasse un danno a carico di chi realizza e pubblica una pagina web senza il desiderio che divenga notoria [...]
Forum10 - Le relazioni
di Lorenzo Trebbi* - 06.06.05
Sono un professionista di web, marketing on line e di ottimizzazione per motori di ricerca e vorrei dare un contributo tecnico in relazione al dibattito nascente sulla responsabilità giuridica dei motori di ricerca nella pubblicazione delle pagine web tra i risultati delle ricerche.
Tutti sanno che i motori di ricerca pubblicano tra i propri risultati i link alle pagine web che per contenuti corrispondano alle ricerche effettuate, ma non molti sanno come ciò accada; anzi, il dibattito cui vorrei aggiungere il mio commento si sta sviluppando su conoscenze tecniche inadeguate.
I motori di ricerca hanno degli algoritmi interni che valutano innumerevoli profili di ogni pagina web indicizzata ed in base a questi riscontri decidono l'attinenza della pagina rispetto alle ricerche effettuate, posizionando tra i risultati offerti il link alla stessa pagina nei primi posti se la pagina risulta attinente e negli ultimi se la pagina è poco attinente.
Su questa limitata conoscenza si basano i sostenitori della responsabilità dei motori di ricerca per la pubblicazione indesiderata delle pagine web tra i risultati delle ricerche, asserendo che sugli algoritmi di indicizzazione non può intervenire chi programma la propria pagina, la quale, una volta indicizzata, sfugge al controllo di chi la realizzò per finire in pasto al motore che la pubblicherebbe tra i risultati rendendola notoria a proprio piacimento.
Da questo presupposto (se fosse tecnicamente corretto) si dedurrebbe la responsabilità del motore di ricerca per i casi in cui una notorietà indesiderata generata dal motore di ricerca creasse un danno a carico di chi realizza e pubblica una pagina web senza il desiderio che divenga notoria [...]
Forum10 - Le relazioni
LINK. Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO − AAMS, alla luce delle recenti evoluzioni normative, pur mantenendo alcune delle tradizionali competenze sui prodotti derivanti dalla lavorazione del tabacco, assume la regolazione ed il controllo del comparto del gioco pubblico, avendone acquisito le relative funzioni statali.
L'azione di AAMS muove dalla considerazione del gioco quale fattore di promozione e sviluppo dell'integrazione sociale e della comunicazione tra gli individui. In ragione del maggior valore attribuito al momento ludico, AAMS agisce al fine di garantirne all'utente la facile fruizione nell'ambito di un contesto regolamentato e di un ambiente tecnologicamente avanzato e costantemente monitorato.
AAMS assolve al proprio ruolo disegnando le linee guida per il razionale e dinamico sviluppo del settore e verificando costantemente la regolarità del comportamento degli operatori. Inoltre, interviene nel contrasto di ogni fenomeno illegale ed agisce in garanzia della ottimizzazione del gettito erariale di competenza.
Funzioni statali esercitate in materia di giochi
Profilo tributario in materia di giochi
Apparecchi da intrattenimento
Bingo
Concorsi Pronostici
Lotterie Istantanee
Lotterie Tradizionali
Lotto
Scommesse
SuperEnalotto
Tabacchi Lavorati
AAMS Home page
L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO − AAMS, alla luce delle recenti evoluzioni normative, pur mantenendo alcune delle tradizionali competenze sui prodotti derivanti dalla lavorazione del tabacco, assume la regolazione ed il controllo del comparto del gioco pubblico, avendone acquisito le relative funzioni statali.
L'azione di AAMS muove dalla considerazione del gioco quale fattore di promozione e sviluppo dell'integrazione sociale e della comunicazione tra gli individui. In ragione del maggior valore attribuito al momento ludico, AAMS agisce al fine di garantirne all'utente la facile fruizione nell'ambito di un contesto regolamentato e di un ambiente tecnologicamente avanzato e costantemente monitorato.
AAMS assolve al proprio ruolo disegnando le linee guida per il razionale e dinamico sviluppo del settore e verificando costantemente la regolarità del comportamento degli operatori. Inoltre, interviene nel contrasto di ogni fenomeno illegale ed agisce in garanzia della ottimizzazione del gettito erariale di competenza.
Funzioni statali esercitate in materia di giochi
Profilo tributario in materia di giochi
Apparecchi da intrattenimento
Bingo
Concorsi Pronostici
Lotterie Istantanee
Lotterie Tradizionali
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Scommesse
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Tabacchi Lavorati
AAMS Home page
20 settembre 2005
PRIVACY. Cassazione e privacy: l' 'oscuramento' dei dati identificativi nelle sentenze (F. Abruzzo su www.altalex.com)
Cassazione e privacy: “l’oscuramento” dei dati identificativi nelle sentenze
Cassazione, Ufficio Massimario, relazione 05.07.2005 (Franco Abruzzo)
Passo indietro della Cassazione a tutela del diritto di cronaca garantito dalla Costituzione: è stata distribuita ai giornalisti , come hanno riferito le agenzie Ansa e Adnkronos del 16 giugno, una copia integrale di una sentenza per la quale l'imputato, in questo caso un violentatore, aveva domandato la sbianchettatura del proprio nome. La Suprema Corte ha, però, deciso, contrariamente a quanto recentemente avvenuto in due altri casi, di rilasciare la copia integrale del verdetto ai cronisti in quanto l'artìcolo 52 del Dlgs 196/2003 impone l'oscuramento dei dati identificativi soltanto nelle riviste giuridiche cartacee e telematiche.
In pratica, sulle sentenze che riguardano imputati, che già nei precedenti gradi di giudizìo hanno chiesto la tutela della normativa sulla privacy, la Suprema Corte stampiglia un timbro con la dicitura "in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi''. In questo modo chi chiede copia di tali sentenze, e chiunque può richiederle perché sono atti pubblici pronunciati "in nome del popolo italiano'', è avvertito che deve oscurare le generalità se vuole pubblicarle su una rivista specializzata. Ma il richiamo della stampigliatura non vale per la cronaca giudiziaria in senso stretto altrimenti, oltre al diritto all'informazione, non sarebbe salvaguardato nemmeno il principio della pubblicità dell'esito dei processi
La sentenza diffusa il 16 giugno, nella sua ìntegralità, riguarda la vicenda di un imputato per violenza sessuale, Carmine L., condannato definitivamente a tre anni di reclusione, al quale la Corte di Appello di Bologna, lo scorso dicembre, aveva concesso il beneficio della sospensione della pena. Ad avviso del pm, invece, Carmine L., non poteva usufruire del beneficio. Ma la Cassazione con la sentenza 22742/05 della Terza sezione penale ha confermato la decisione della corte felsinea.
I due precedenti verdetti oscurati con le sentenze 18993 e 19451/2005 su un avvocato truffaldino e un usuraio sono stati gli unici casi di sbianchettatura del 2005. Un peccato di eccesso di zelo nell'applicare la legge 196/2003.
Sull'argomento era sceso in campo più volte il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, che aveva sottolineato l'errore nel quale era incorsa la Cassazione.
Pubblichiamo qui di seguito la relazione del 5 luglio 2005 dell'Ufficio Massimario della Corte di Cassazione.
Cassazione e privacy
Cassazione, Ufficio Massimario, relazione 05.07.2005 (Franco Abruzzo)
Passo indietro della Cassazione a tutela del diritto di cronaca garantito dalla Costituzione: è stata distribuita ai giornalisti , come hanno riferito le agenzie Ansa e Adnkronos del 16 giugno, una copia integrale di una sentenza per la quale l'imputato, in questo caso un violentatore, aveva domandato la sbianchettatura del proprio nome. La Suprema Corte ha, però, deciso, contrariamente a quanto recentemente avvenuto in due altri casi, di rilasciare la copia integrale del verdetto ai cronisti in quanto l'artìcolo 52 del Dlgs 196/2003 impone l'oscuramento dei dati identificativi soltanto nelle riviste giuridiche cartacee e telematiche.
In pratica, sulle sentenze che riguardano imputati, che già nei precedenti gradi di giudizìo hanno chiesto la tutela della normativa sulla privacy, la Suprema Corte stampiglia un timbro con la dicitura "in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi''. In questo modo chi chiede copia di tali sentenze, e chiunque può richiederle perché sono atti pubblici pronunciati "in nome del popolo italiano'', è avvertito che deve oscurare le generalità se vuole pubblicarle su una rivista specializzata. Ma il richiamo della stampigliatura non vale per la cronaca giudiziaria in senso stretto altrimenti, oltre al diritto all'informazione, non sarebbe salvaguardato nemmeno il principio della pubblicità dell'esito dei processi
La sentenza diffusa il 16 giugno, nella sua ìntegralità, riguarda la vicenda di un imputato per violenza sessuale, Carmine L., condannato definitivamente a tre anni di reclusione, al quale la Corte di Appello di Bologna, lo scorso dicembre, aveva concesso il beneficio della sospensione della pena. Ad avviso del pm, invece, Carmine L., non poteva usufruire del beneficio. Ma la Cassazione con la sentenza 22742/05 della Terza sezione penale ha confermato la decisione della corte felsinea.
I due precedenti verdetti oscurati con le sentenze 18993 e 19451/2005 su un avvocato truffaldino e un usuraio sono stati gli unici casi di sbianchettatura del 2005. Un peccato di eccesso di zelo nell'applicare la legge 196/2003.
Sull'argomento era sceso in campo più volte il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, che aveva sottolineato l'errore nel quale era incorsa la Cassazione.
Pubblichiamo qui di seguito la relazione del 5 luglio 2005 dell'Ufficio Massimario della Corte di Cassazione.
Cassazione e privacy
RICERCA GIURIDICA. Da dieci anni aspettiamo la Gazzetta on line (M. Cammarata su www.interlex.it)
Da dieci anni aspettiamo la Gazzetta on line
di Manlio Cammarata - 13.07.05
La lettera aperta che i relatori al DAE 2005 hanno inviato al Ministro per l'innovazione e le tecnologie è solo l'ultimo passaggio, in ordine di tempo, di una storia che va avanti da più dieci anni.
Il tema è stato affrontato anche nel convegno di Catania (la quarta edizione di "Diritto amministrativo elettronico), dove si è discusso del "Codice dell'amministrazione digitale", la strana creatura legislativa nata male, tanto che si prevede di correggerla prima ancora che entri in vigore.
Tra i tanti problemi, anche di ordine costituzionale, affrontati dai relatori è emerso ancora una volta quello della pubblicazione degli atti normativi in formato elettronico, strumento essenziale per quella "partecipazione telematica" dei cittadini che il Codice pone tra i suoi fondamenti. Ma dov'è il codice, on line? Possiamo cercarlo su Normeinrete. Lo troviamo subito, messo a disposizione dalla Gazzetta ufficiale on line, ma solo perché sono passati meno di sessanta giorni dalla pubblicazione, avvenuta il 16 maggio scorso: fra tre giorni non sarà più disponibile. A meno che...
A meno che non si sia disposti a pagare l'accesso alle Gazzette precedenti, o ad acquistare a carissimo prezzo un CD-ROM edito da un privato, oppure ad aspettare che qualche pubblica amministrazione che partecipa a Normeinrete decida di metterlo graziosamente a disposizione dei cittadini. E questo è quanto meno strano.
Ma ci sono altri aspetti curiosi: se si arriva al testo passando per la home page della Gazzetta ufficiale on line, il decreto va scaricato articolo per articolo (sono settantasei!), in un formato che riproduce l'impaginazione della Gazzetta cartacea ed è quindi di difficile "riuso". Se invece si accede da Normeinrete, il testo appare nella sua interezza in un riquadro (ma sempre con l'impaginazione "cartacea") e in basso c'è una finestra nella quale si possono copiare i riferimenti ad altre norme contenuti nell'articolato: meraviglia delle meraviglie, un sofisticato motore di ricerca trova il provvedimento citato (purché sia indicizzato nel sistema Normeinrete) [...]
M. Cammarata - Da dieci anni aspettiamo la Gazzetta on line
di Manlio Cammarata - 13.07.05
La lettera aperta che i relatori al DAE 2005 hanno inviato al Ministro per l'innovazione e le tecnologie è solo l'ultimo passaggio, in ordine di tempo, di una storia che va avanti da più dieci anni.
Il tema è stato affrontato anche nel convegno di Catania (la quarta edizione di "Diritto amministrativo elettronico), dove si è discusso del "Codice dell'amministrazione digitale", la strana creatura legislativa nata male, tanto che si prevede di correggerla prima ancora che entri in vigore.
Tra i tanti problemi, anche di ordine costituzionale, affrontati dai relatori è emerso ancora una volta quello della pubblicazione degli atti normativi in formato elettronico, strumento essenziale per quella "partecipazione telematica" dei cittadini che il Codice pone tra i suoi fondamenti. Ma dov'è il codice, on line? Possiamo cercarlo su Normeinrete. Lo troviamo subito, messo a disposizione dalla Gazzetta ufficiale on line, ma solo perché sono passati meno di sessanta giorni dalla pubblicazione, avvenuta il 16 maggio scorso: fra tre giorni non sarà più disponibile. A meno che...
A meno che non si sia disposti a pagare l'accesso alle Gazzette precedenti, o ad acquistare a carissimo prezzo un CD-ROM edito da un privato, oppure ad aspettare che qualche pubblica amministrazione che partecipa a Normeinrete decida di metterlo graziosamente a disposizione dei cittadini. E questo è quanto meno strano.
Ma ci sono altri aspetti curiosi: se si arriva al testo passando per la home page della Gazzetta ufficiale on line, il decreto va scaricato articolo per articolo (sono settantasei!), in un formato che riproduce l'impaginazione della Gazzetta cartacea ed è quindi di difficile "riuso". Se invece si accede da Normeinrete, il testo appare nella sua interezza in un riquadro (ma sempre con l'impaginazione "cartacea") e in basso c'è una finestra nella quale si possono copiare i riferimenti ad altre norme contenuti nell'articolato: meraviglia delle meraviglie, un sofisticato motore di ricerca trova il provvedimento citato (purché sia indicizzato nel sistema Normeinrete) [...]
M. Cammarata - Da dieci anni aspettiamo la Gazzetta on line
15 settembre 2005
PRIVACY. Privacy e televisione: quando si ha il diritto di non ricomparire in tv (nl. 260, www.garanteprivacy.it)
Privacy e televisione: quando si ha il diritto di non ricomparire in tv
Viene ripresa dalle telecamere durante un processo penale mandato in onda nel corso di una trasmissione televisiva. Quelle immagini, che la ritraevano mentre reagiva alla richiesta di condanna nei confronti della persona a cui era allora legata sentimentalmente, vengono ritrasmesse a distanza di 16 anni. La donna, ormai inserita in un contesto sociale diverso, vede lesa la sua reputazione e dignità. E il Garante le dà ragione.
Nell'affrontare il caso, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, l'Autorità ha stabilito che esiste per l'interessata il diritto di non essere più ricordata pubblicamente, a distanza di molti anni, per quell'episodio della sua vita. La riproposizione di una delicata vicenda giudiziaria e personale ha leso il suo diritto di veder rispettata la propria rinnovata dimensione sociale e affettiva così come essa si è venuta definendo successivamente alla vicenda. E questo - ha spiegato il Garante - anche in relazione al proprio diritto all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Le immagini che ritraggono la donna e le sue reazioni emotive nel corso del processo, per giunta, contrastano con il principio dell'essenzialità dell'informazione trattandosi di una persona presente tra il pubblico ed estranea al processo.
Le immagini erano state mandate per la prima volta in onda nel corso della trasmissione Rai "Un giorno in pretura", nel 1988, e ritrasmesse nel 2004.
Nel suo provvedimento l'Autorità ha richiamato per l'interessata il cosiddetto "diritto all'oblio" e ha osservato che le riprese effettuate, a differenza di quanto sostenuto dalla Rai, consentono per la loro tipologia il riconoscimento della donna. Esse ritraggono una persona che era già adulta all'epoca del processo, le cui sembianze non erano destinate a subire necessariamente mutamenti significativi nel tempo. Le immagini trasmesse, la cui liceità era stata contestata già a suo tempo dall'interessata, non rispettano, inoltre, il principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico poiché si riferiscono ad una persona estranea al processo e poi collegata alla vicenda solo in virtù della relazione sentimentale, successivamente emersa, con uno degli imputati. L'utilizzazione delle immagini di repertorio, richiedeva dunque, ad avviso del Garante, l'adozione di alcune cautele per non rendere identificabile la donna.
L'Autorità ha così imposto il divieto di ulteriore diffusione delle immagini.
"Giornali e tv - afferma Mauro Paissan, componente del Garante e relatore del provvedimento - non hanno il diritto di bloccare l'identità di una persona a episodi di anni e anni fa. Soprattutto, come in questo caso, se si tratta di persone non protagoniste principali dei fatti. La questione del cosiddetto "diritto all'oblio" - sottolinea Paissan - è particolarmente rilevante in Internet (v. anche Newsletter 21 - 27 marzo 2005, dove con i motori di ricerca posso riportare a vita notizie che i vecchi giornali avrebbero dopo un po' di tempo confinato negli archivi polverosi delle società editrici e di qualche biblioteca".
Garante Privacy
Viene ripresa dalle telecamere durante un processo penale mandato in onda nel corso di una trasmissione televisiva. Quelle immagini, che la ritraevano mentre reagiva alla richiesta di condanna nei confronti della persona a cui era allora legata sentimentalmente, vengono ritrasmesse a distanza di 16 anni. La donna, ormai inserita in un contesto sociale diverso, vede lesa la sua reputazione e dignità. E il Garante le dà ragione.
Nell'affrontare il caso, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, l'Autorità ha stabilito che esiste per l'interessata il diritto di non essere più ricordata pubblicamente, a distanza di molti anni, per quell'episodio della sua vita. La riproposizione di una delicata vicenda giudiziaria e personale ha leso il suo diritto di veder rispettata la propria rinnovata dimensione sociale e affettiva così come essa si è venuta definendo successivamente alla vicenda. E questo - ha spiegato il Garante - anche in relazione al proprio diritto all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Le immagini che ritraggono la donna e le sue reazioni emotive nel corso del processo, per giunta, contrastano con il principio dell'essenzialità dell'informazione trattandosi di una persona presente tra il pubblico ed estranea al processo.
Le immagini erano state mandate per la prima volta in onda nel corso della trasmissione Rai "Un giorno in pretura", nel 1988, e ritrasmesse nel 2004.
Nel suo provvedimento l'Autorità ha richiamato per l'interessata il cosiddetto "diritto all'oblio" e ha osservato che le riprese effettuate, a differenza di quanto sostenuto dalla Rai, consentono per la loro tipologia il riconoscimento della donna. Esse ritraggono una persona che era già adulta all'epoca del processo, le cui sembianze non erano destinate a subire necessariamente mutamenti significativi nel tempo. Le immagini trasmesse, la cui liceità era stata contestata già a suo tempo dall'interessata, non rispettano, inoltre, il principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico poiché si riferiscono ad una persona estranea al processo e poi collegata alla vicenda solo in virtù della relazione sentimentale, successivamente emersa, con uno degli imputati. L'utilizzazione delle immagini di repertorio, richiedeva dunque, ad avviso del Garante, l'adozione di alcune cautele per non rendere identificabile la donna.
L'Autorità ha così imposto il divieto di ulteriore diffusione delle immagini.
"Giornali e tv - afferma Mauro Paissan, componente del Garante e relatore del provvedimento - non hanno il diritto di bloccare l'identità di una persona a episodi di anni e anni fa. Soprattutto, come in questo caso, se si tratta di persone non protagoniste principali dei fatti. La questione del cosiddetto "diritto all'oblio" - sottolinea Paissan - è particolarmente rilevante in Internet (v. anche Newsletter 21 - 27 marzo 2005, dove con i motori di ricerca posso riportare a vita notizie che i vecchi giornali avrebbero dopo un po' di tempo confinato negli archivi polverosi delle società editrici e di qualche biblioteca".
Garante Privacy
14 settembre 2005
LINK. Progetto Melting Pot Europa - Per la promozione dei diritti di cittadinanza - Immigrazione in Italia
Progetto Melting Pot Europa - Per la promozione dei diritti di cittadinanza
I processi di globalizzazione economica ci pongono di fronte a scenari inquietanti. I migranti o i rifugiati sono i soggetti che più di tutti pagano quotidianamente sulla propria pelle le ricadute e i costi sociali di politiche che hanno liberato la circolazione delle merci e dei capitali, ingabbiando allo stesso tempo i corpi e le menti di un'umanità invisibile e senza diritti.
Da sette anni e operando continui processi di miglioramento, il progetto di comunicazione Melting Pot Europa si propone come strumento d'informazione e di servizio per i cittadini migranti e per gli operatori sociali, pubblici e privati.
Con l'obiettivo di garantire a tutti il diritto di accesso all'informazione, il progetto articola la propria comunicazione in diverse lingue, pratica indispensabile per rispondere alle necessità della nuova cittadinanza interculturale.
Da quest'anno, oltre allo sportello radiofonico e al sito internet, il progetto si è dotato di un ulteriore strumento per diffondere i propri contenuti, il satellite. Grazie all'ospitalità offerta da Global Radio, una nuova emittente radiofonica di comunicazione aperta e orizzontale, il progetto assume potenzialità tutte da sperimentare. Le trasmissioni, con le frequenze satellitari, raggiungono l'intera Europa continentale, il Nord Africa e il Medio Oriente, quindi sia i paesi di provenienza dei migranti che quelli di destinazione.
Il progetto si offre dunque come strumento per facilitare, o meglio rendere possibile, l'accesso ai diritti di cittadinanza, e si rivolge ad un'umanità che nell'esercitare il "diritto di fuga" dalle guerre, dalla miseria, da condizioni invivibili nel proprio paese, continua a morire nelle acque dei nostri mari, ai confini blindati dell'Europa - fortezza.
Un'umanità che, all'interno di processi di esclusione sociale e restrizione della sfera dei diritti, è costretta a subire le discriminazioni e il razzismo di una società sempre più intollerante e indotta a considerare il migrante come un pericolo.
Un'umanità che viene rinchiusa nei Centri di Permanenza Temporanea di tutta Europa, luoghi in cui vengono sospesi tutti i diritti.
Uomini e donne ridotti a "macchine da lavoro" per svolgere i compiti più duri, ma misconosciuti come soggetti produttivi ormai indispensabili per l'economia del nostro paese.
Uomini e donne che però desiderano, sognano e reclamano dignità.
Progetto Melting Pot Europa - Per la promozione dei diritti di cittadinanza - Immigrazione in Italia
I processi di globalizzazione economica ci pongono di fronte a scenari inquietanti. I migranti o i rifugiati sono i soggetti che più di tutti pagano quotidianamente sulla propria pelle le ricadute e i costi sociali di politiche che hanno liberato la circolazione delle merci e dei capitali, ingabbiando allo stesso tempo i corpi e le menti di un'umanità invisibile e senza diritti.
Da sette anni e operando continui processi di miglioramento, il progetto di comunicazione Melting Pot Europa si propone come strumento d'informazione e di servizio per i cittadini migranti e per gli operatori sociali, pubblici e privati.
Con l'obiettivo di garantire a tutti il diritto di accesso all'informazione, il progetto articola la propria comunicazione in diverse lingue, pratica indispensabile per rispondere alle necessità della nuova cittadinanza interculturale.
Da quest'anno, oltre allo sportello radiofonico e al sito internet, il progetto si è dotato di un ulteriore strumento per diffondere i propri contenuti, il satellite. Grazie all'ospitalità offerta da Global Radio, una nuova emittente radiofonica di comunicazione aperta e orizzontale, il progetto assume potenzialità tutte da sperimentare. Le trasmissioni, con le frequenze satellitari, raggiungono l'intera Europa continentale, il Nord Africa e il Medio Oriente, quindi sia i paesi di provenienza dei migranti che quelli di destinazione.
Il progetto si offre dunque come strumento per facilitare, o meglio rendere possibile, l'accesso ai diritti di cittadinanza, e si rivolge ad un'umanità che nell'esercitare il "diritto di fuga" dalle guerre, dalla miseria, da condizioni invivibili nel proprio paese, continua a morire nelle acque dei nostri mari, ai confini blindati dell'Europa - fortezza.
Un'umanità che, all'interno di processi di esclusione sociale e restrizione della sfera dei diritti, è costretta a subire le discriminazioni e il razzismo di una società sempre più intollerante e indotta a considerare il migrante come un pericolo.
Un'umanità che viene rinchiusa nei Centri di Permanenza Temporanea di tutta Europa, luoghi in cui vengono sospesi tutti i diritti.
Uomini e donne ridotti a "macchine da lavoro" per svolgere i compiti più duri, ma misconosciuti come soggetti produttivi ormai indispensabili per l'economia del nostro paese.
Uomini e donne che però desiderano, sognano e reclamano dignità.
Progetto Melting Pot Europa - Per la promozione dei diritti di cittadinanza - Immigrazione in Italia
13 settembre 2005
PROFESSIONE FORENSE. Privacy: linee guida per lo studio legale (www.ordineavvocatitrani.it)
LINEE GUIDA per lo Studio Legale alle Misure Minime di Sicurezza ed alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dettati dalla nuova disciplina sul Trattamento dei Dati Personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
file .pdf
Ordine degli Avvocati di Trani Documenti e Rubriche INDICE
file .pdf
Ordine degli Avvocati di Trani Documenti e Rubriche INDICE
12 settembre 2005
CONSUMATORI. Il Codice del consumo - dossier su www.governo.it
Il Codice del consumo
Presentazione
Il Governo ha approvato, nella riunione del 22 luglio scorso, il decreto legislativo relativo al "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" (file in formato .pdf).
Il provvedimento è finalizzato a riordinare e semplificare la normativa sulla tutela dei consumatori, in coordinamento con i principi e gli indirizzi affermati in sede comunitaria.
Il Codice è orientato a favorire l’informazione del consumatore, a tutelarlo nella fase di raccolta delle informazioni, ad assicurare la correttezza dei processi negoziali e delle forme contrattuali da cui discendono le decisioni di acquisto.
Vengono definiti inoltre in modo chiaro i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, promuovendone la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva.
Si migliora, altresì, la concorrenza, la trasparenza e l’informazione nel mercato, favorendo la qualità dei prodotti e dei servizi, nonché la crescita della fiducia dei cittadini e degli operatori economici.
Governo Italiano - Dossier - Il Codice del consumo
Presentazione
Il Governo ha approvato, nella riunione del 22 luglio scorso, il decreto legislativo relativo al "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" (file in formato .pdf).
Il provvedimento è finalizzato a riordinare e semplificare la normativa sulla tutela dei consumatori, in coordinamento con i principi e gli indirizzi affermati in sede comunitaria.
Il Codice è orientato a favorire l’informazione del consumatore, a tutelarlo nella fase di raccolta delle informazioni, ad assicurare la correttezza dei processi negoziali e delle forme contrattuali da cui discendono le decisioni di acquisto.
Vengono definiti inoltre in modo chiaro i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, promuovendone la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva.
Si migliora, altresì, la concorrenza, la trasparenza e l’informazione nel mercato, favorendo la qualità dei prodotti e dei servizi, nonché la crescita della fiducia dei cittadini e degli operatori economici.
Governo Italiano - Dossier - Il Codice del consumo
PRIVACY. Accertamenti fiscali e tributari. Le 'regole' del Garante
Accertamenti fiscali e tributari. Le "regole" del Garante
Indagini bancarie mirate, no alla duplicazione delle banche dati, obbligo di consultazione del Garante sui provvedimenti che riguardano il trattamento dei dati personali. Queste, in sintesi, le indicazioni contenute in un articolato provvedimento che il Garante ha adottato, il 25 maggio scorso, riguardo ad alcune disposizioni introdotte dalla recente legge finanziaria per il 2005 volte a potenziare il patrimonio informativo a disposizione degli organi preposti ai controlli fiscali e alla riscossione dei tributi.
Il provvedimento, di cui è relatore Giuseppe Fortunato, ha affrontato diverse questioni relative alla raccolta, alle modalità e all'uso dei dati a fini di accertamento fiscale e tributario, in particolare riguardo all'esigenza di evitare massicce raccolte di informazioni per via telematica e la duplicazione di banche dati.
Per quanto riguarda le indagini bancarie, l'Autorità ha affermato che, nel quadro di un efficiente sistema di trasmissione delle informazioni necessarie alle indagini bancarie, lo scambio dei dati personali per via telematica deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità nel trattamento dei dati che giustificano solo verifiche mirate e in casi selettivamente individuati: quindi, niente raccolte indiscriminate di dati.
Per quanto riguarda le comunicazioni all'anagrafe tributaria il Garante, sottolineando che numerosi decreti di attuazione delle norme sull'anagrafe tributaria, riguardanti la comunicazione di una serie di dati, sono stati adottati senza il previsto parere dell'Autorità, ha richiamato particolare attenzione sul fatto che la mancanza del parere determina un vizio dell'atto, con conseguenze sui dati trattati che possono essere inutilizzabili, tanto più se il loro trattamento è difforme dai principi del Codice. Questo determinerebbe, peraltro, una responsabilità diretta di chi li usa.
Allo scopo, poi, di evitare inutili duplicazioni di archivi presso l'anagrafe tributaria, l'Autorità ha chiesto all'amministrazione finanziaria di verificare la possibilità di accedere telematicamente ai dati necessari agli accertamenti direttamente presso le varie banche dati pubbliche e private.
Il Garante ha fornito, inoltre, precise indicazioni anche riguardo l'uso e la conservazione dei dati personali in altri ambiti, quali l'anagrafe dei conti e dei depositi bancari, le dichiarazioni stragiudiziali, la cessione fabbricati, la riutilizzazione commerciale delle informazioni catastali e ipotecarie, la trasmissione telematica dei certificati di malattia all'Inps.
[Comunicato stampa del 31 maggio 2005]
Garante Privacy
Indagini bancarie mirate, no alla duplicazione delle banche dati, obbligo di consultazione del Garante sui provvedimenti che riguardano il trattamento dei dati personali. Queste, in sintesi, le indicazioni contenute in un articolato provvedimento che il Garante ha adottato, il 25 maggio scorso, riguardo ad alcune disposizioni introdotte dalla recente legge finanziaria per il 2005 volte a potenziare il patrimonio informativo a disposizione degli organi preposti ai controlli fiscali e alla riscossione dei tributi.
Il provvedimento, di cui è relatore Giuseppe Fortunato, ha affrontato diverse questioni relative alla raccolta, alle modalità e all'uso dei dati a fini di accertamento fiscale e tributario, in particolare riguardo all'esigenza di evitare massicce raccolte di informazioni per via telematica e la duplicazione di banche dati.
Per quanto riguarda le indagini bancarie, l'Autorità ha affermato che, nel quadro di un efficiente sistema di trasmissione delle informazioni necessarie alle indagini bancarie, lo scambio dei dati personali per via telematica deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità nel trattamento dei dati che giustificano solo verifiche mirate e in casi selettivamente individuati: quindi, niente raccolte indiscriminate di dati.
Per quanto riguarda le comunicazioni all'anagrafe tributaria il Garante, sottolineando che numerosi decreti di attuazione delle norme sull'anagrafe tributaria, riguardanti la comunicazione di una serie di dati, sono stati adottati senza il previsto parere dell'Autorità, ha richiamato particolare attenzione sul fatto che la mancanza del parere determina un vizio dell'atto, con conseguenze sui dati trattati che possono essere inutilizzabili, tanto più se il loro trattamento è difforme dai principi del Codice. Questo determinerebbe, peraltro, una responsabilità diretta di chi li usa.
Allo scopo, poi, di evitare inutili duplicazioni di archivi presso l'anagrafe tributaria, l'Autorità ha chiesto all'amministrazione finanziaria di verificare la possibilità di accedere telematicamente ai dati necessari agli accertamenti direttamente presso le varie banche dati pubbliche e private.
Il Garante ha fornito, inoltre, precise indicazioni anche riguardo l'uso e la conservazione dei dati personali in altri ambiti, quali l'anagrafe dei conti e dei depositi bancari, le dichiarazioni stragiudiziali, la cessione fabbricati, la riutilizzazione commerciale delle informazioni catastali e ipotecarie, la trasmissione telematica dei certificati di malattia all'Inps.
[Comunicato stampa del 31 maggio 2005]
Garante Privacy
08 settembre 2005
DOCUMENTO INFORMATICO. Documento informatico e forma scritta (M. Minerva su www.interlex.it)
Documento informatico e forma scritta
di Massimiliano Minerva* - 08.06.05
Per restare alla insuperata definizione carneluttiana di documento - quale “rappresentazione di atti o fatti giuridicamente rilevanti” – va preliminarmente osservato che tale rappresentazione – l’esternazione del fatto o atto – può avere diverse forme (modalità di rappresentazione): scritta, orale, attraverso segnali ottici o sonori, ecc.
D’altra parte, anche etimologicamente, la nozione di documento rimanda a un contenuto informativo, conoscitivo, da trasmettere ad altri (docere) che, a sua volta, presuppone una tecnica di manifestazione - di comunicazione - del pensiero.
Una delle forme di più recente invenzione attraverso cui rappresentare atti o fatti rilevanti per il mondo del diritto è la forma informatica del documento, cioè la tecnica di rappresentazione delle informazioni basata sulla tecnologia digitale: un sistema di codificazione binaria (binary digit) dei documenti testuali, delle immagini e dei suoni che ha il suo fondamento tecnico sullo stato duale (binario, appunto) della materia (i circuiti) che vengono attraversati dalla corrente elettrica (positivo-negativo, 0-1).
Resta pertanto corretta la definizione già contenuta nel DPR 513/1997, in un secondo tempo riprodotta all’art. 1, co 1, lett. a) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, TUDA), oggi (definitivamente ?) contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. p del Codice dell’amministrazione digitale DLgs 7 marzo 2005, n. 82, Codice), secondo cui il documento informatico - rectius in forma informatica - è appunto la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Ad esempio sarà tale un file testo (.txt), un documento Word (.doc), un file audio (.wav, mp3, ecc.), un file video (.avi, .mpeg, ecc.) [...]
Forum10 - Le relazioni
di Massimiliano Minerva* - 08.06.05
Per restare alla insuperata definizione carneluttiana di documento - quale “rappresentazione di atti o fatti giuridicamente rilevanti” – va preliminarmente osservato che tale rappresentazione – l’esternazione del fatto o atto – può avere diverse forme (modalità di rappresentazione): scritta, orale, attraverso segnali ottici o sonori, ecc.
D’altra parte, anche etimologicamente, la nozione di documento rimanda a un contenuto informativo, conoscitivo, da trasmettere ad altri (docere) che, a sua volta, presuppone una tecnica di manifestazione - di comunicazione - del pensiero.
Una delle forme di più recente invenzione attraverso cui rappresentare atti o fatti rilevanti per il mondo del diritto è la forma informatica del documento, cioè la tecnica di rappresentazione delle informazioni basata sulla tecnologia digitale: un sistema di codificazione binaria (binary digit) dei documenti testuali, delle immagini e dei suoni che ha il suo fondamento tecnico sullo stato duale (binario, appunto) della materia (i circuiti) che vengono attraversati dalla corrente elettrica (positivo-negativo, 0-1).
Resta pertanto corretta la definizione già contenuta nel DPR 513/1997, in un secondo tempo riprodotta all’art. 1, co 1, lett. a) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, TUDA), oggi (definitivamente ?) contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. p del Codice dell’amministrazione digitale DLgs 7 marzo 2005, n. 82, Codice), secondo cui il documento informatico - rectius in forma informatica - è appunto la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Ad esempio sarà tale un file testo (.txt), un documento Word (.doc), un file audio (.wav, mp3, ecc.), un file video (.avi, .mpeg, ecc.) [...]
Forum10 - Le relazioni
07 settembre 2005
05 settembre 2005
SPAMMING. Invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate tra marketing e illecito penale (D. D'Agostini su www.altalex.com)
Invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate tra marketing e illecito penale
Tribunale Udine, provvedimento 06.05.2005
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, con ordinanza pronunciata al termine dell’udienza di opposizione all’archiviazione, ha stabilito che l’invio di una mail contenente comunicazioni commerciali non ha rilevanza penale.
Tale pronuncia si caratterizza per due ragioni:
1) risulta la prima interpretazione giurisprudenziale del combinato disposto tra l’art. 130 e l’art. 167 del d.lgs. 196/03 (il cd. Codice della privacy);
2) si pone in netto contrasto con il precedente orientamento del Garante per la privacy.
Prima di entrare nel merito della vicenda, può risultare utile qualche cenno alla disciplina sui messaggi pubblicitari spediti tramite posta elettronica [...]
Invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate tra marketing e illecito penale
Tribunale Udine, provvedimento 06.05.2005
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, con ordinanza pronunciata al termine dell’udienza di opposizione all’archiviazione, ha stabilito che l’invio di una mail contenente comunicazioni commerciali non ha rilevanza penale.
Tale pronuncia si caratterizza per due ragioni:
1) risulta la prima interpretazione giurisprudenziale del combinato disposto tra l’art. 130 e l’art. 167 del d.lgs. 196/03 (il cd. Codice della privacy);
2) si pone in netto contrasto con il precedente orientamento del Garante per la privacy.
Prima di entrare nel merito della vicenda, può risultare utile qualche cenno alla disciplina sui messaggi pubblicitari spediti tramite posta elettronica [...]
Invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate tra marketing e illecito penale
PRIVACY. Norme antiriciclaggio e garanzie per le persone (nl. 258, www.garanteprivacy.it)
Norme antiriciclaggio e garanzie per le persone
Informazioni agli interessati sull'uso dei dati e archivio "dedicato"
Avvocati, notai, commercialisti, banche, ma anche gallerie d'arte e case d'asta, devono trattare solo dati personali pertinenti ed effettivamente necessari dei clienti che effettuano operazioni di valore superiore ai 12500 euro e devono informarli sull'uso che verrà fatto di questi dati. Necessaria la creazione, presso ogni categoria o singolo operatore, di un apposito archivio dedicato solo alla conservazione delle informazioni antiriciclaggio raccolte (nome, cognome, data, tipo di operazione ecc.).
È quanto chiede il Garante in un parere, di cui è relatore Giuseppe Chiaravalloti, inviato al Ministero dell'economia e delle finanze. Il ministero aveva posto all'attenzione del Garante tre schemi di regolamento, con i quali si introducono disposizioni in materia di obblighi "antiriciclaggio" a carico di numerose categorie ed attività che potrebbero, secondo il legislatore, essere usate a fini di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite. Proprio l'ampliamento della normativa ad attività e libere professioni che riguardano migliaia di cittadini ha indotto il Garante a sottolineare l'esigenza di attuare gli obblighi antiriciclaggio nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità dei trattamenti dei dati prescritti dal Codice della privacy. Il Garante richiama in particolare l'attenzione sulle cautele da adottare nell'acquisizione, conservazione ed eventuale segnalazione dei dati trattati.
Il Garante invita, inoltre, il Ministero a rivedere alcune disposizioni, sulla creazione di diversi tipi di archivi, che paiono in contrasto con la prevista adozione di un archivio "unico" da parte dalle categorie interessate, nel quale raccogliere solo le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi "antiriciclaggio" allo scopo di facilitare la conservazione e i controlli. Per la tenuta e la gestione di tale archivio "unico" le categorie interessate possono avvalersi eventualmente anche di "centri di servizio" esterni: in questa ipotesi, però, il Garante raccomanda che le informazioni vengano conservate separate per singolo operatore, avendo cura che ne sia garantita la sicurezza e la segretezza. In merito, infine, alla segnalazione di operazioni sospette all'Ufficio italiano cambi da parte di avvocati, notai, commercialisti, il Garante chiede di specificare nel dettaglio cosa si intenda per operazione, poiché l'attuale definizione non consente di individuare con certezza i casi da segnalare e comporta il rischio di omissioni o di comunicazioni ingiustificate.
Garante Privacy
Informazioni agli interessati sull'uso dei dati e archivio "dedicato"
Avvocati, notai, commercialisti, banche, ma anche gallerie d'arte e case d'asta, devono trattare solo dati personali pertinenti ed effettivamente necessari dei clienti che effettuano operazioni di valore superiore ai 12500 euro e devono informarli sull'uso che verrà fatto di questi dati. Necessaria la creazione, presso ogni categoria o singolo operatore, di un apposito archivio dedicato solo alla conservazione delle informazioni antiriciclaggio raccolte (nome, cognome, data, tipo di operazione ecc.).
È quanto chiede il Garante in un parere, di cui è relatore Giuseppe Chiaravalloti, inviato al Ministero dell'economia e delle finanze. Il ministero aveva posto all'attenzione del Garante tre schemi di regolamento, con i quali si introducono disposizioni in materia di obblighi "antiriciclaggio" a carico di numerose categorie ed attività che potrebbero, secondo il legislatore, essere usate a fini di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite. Proprio l'ampliamento della normativa ad attività e libere professioni che riguardano migliaia di cittadini ha indotto il Garante a sottolineare l'esigenza di attuare gli obblighi antiriciclaggio nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità dei trattamenti dei dati prescritti dal Codice della privacy. Il Garante richiama in particolare l'attenzione sulle cautele da adottare nell'acquisizione, conservazione ed eventuale segnalazione dei dati trattati.
Il Garante invita, inoltre, il Ministero a rivedere alcune disposizioni, sulla creazione di diversi tipi di archivi, che paiono in contrasto con la prevista adozione di un archivio "unico" da parte dalle categorie interessate, nel quale raccogliere solo le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi "antiriciclaggio" allo scopo di facilitare la conservazione e i controlli. Per la tenuta e la gestione di tale archivio "unico" le categorie interessate possono avvalersi eventualmente anche di "centri di servizio" esterni: in questa ipotesi, però, il Garante raccomanda che le informazioni vengano conservate separate per singolo operatore, avendo cura che ne sia garantita la sicurezza e la segretezza. In merito, infine, alla segnalazione di operazioni sospette all'Ufficio italiano cambi da parte di avvocati, notai, commercialisti, il Garante chiede di specificare nel dettaglio cosa si intenda per operazione, poiché l'attuale definizione non consente di individuare con certezza i casi da segnalare e comporta il rischio di omissioni o di comunicazioni ingiustificate.
Garante Privacy
02 settembre 2005
E-BOOK GRATUITO: Le comunicazioni elettroniche nel Codice della privacy (Avv. Giuseppe Briganti)
LE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
NEL CODICE DELLA PRIVACY: SICUREZZA, RISERVATEZZA E SPAMMING
La disciplina di attuazione della direttiva 2002/58/CE
Avv. Giuseppe Briganti
avv.briganti@iusreporter.it
www.iusreporter.it
Premessa una breve analisi della direttiva 2002/58/CE, il testo si sofferma, in un primo momento, sulle disposizioni generali valide per tutti i trattamenti di dati personali dettate dalla parte I del Codice della privacy, per poi approfondire le specifiche disposizioni di attuazione della direttiva sulle comunicazioni elettroniche contenute nella parte II del Codice. Particolare attenzione è riservata alla disciplina delle comunicazioni commerciali, con speciale riferimento al fenomeno dello spamming, in rapporto al regime di opt-in introdotto oggi in via generale dall’art. 130 del Codice. Considerati i diversi profili di contatto, vengono esaminate altresì le disposizioni di attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico contenute nel D.L.vo 70/2003. Un ultimo capitolo, infine, illustra brevemente le forme di tutela disponibili per l’interessato nonché l’apparato sanzionatorio predisposto dal Codice della privacy.
L’autore è avvocato del Foro di Urbino. Ha pubblicato diversi scritti inerenti il Diritto delle nuove tecnologie informatiche e di Internet ed è ideatore e curatore di www.iusreporter.it, sito dedicato alla ricerca giuridica sul Web.
INDICE
Introduzione
I. La direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche (direttiva 2002/58/CE)
1. Premessa – 2. Campo di applicazione della direttiva 2002/58/CE e definizioni – 3. Sicurezza – 4. Riservatezza delle comunicazioni – 4.1. Spyware, web bugs e cookies – 5. Dati relativi al traffico – 6. Dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico – 7. Fatturazione dettagliata, identificazione della linea chiamante, trasferimento automatico della chiamata, elenchi di abbonati
II. Il Codice della privacy
1. Premessa – 2. Definizioni – 3. Principi generali. Oggetto e ambito di applicazione – 4. Diritti dell’interessato – 5. Regole generali per il trattamento dei dati – 6. Segue: regole ulteriori per i soggetti pubblici – 7. Segue: il consenso dell’interessato – 8. Segue: Comunicazione e diffusione dei dati – 9. Segue: dati sensibili e semisensibili – 10. Soggetti che effettuano il trattamento – 11. Sicurezza dei dati e dei sistemi – 11.1. Misure minime per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici – 11.2. Misure minime per i trattamenti effettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici – 12. Adempimenti – 13. Trasferimento dei dati all’estero
III. La disciplina di attuazione della direttiva 2002/58/CE sulle comunicazioni elettroniche
1. Premessa. Ambito di applicazione e definizioni – 2. Sicurezza – 3. Riservatezza delle comunicazioni – 4. Dati relativi al traffico – 5. Fatturazione dettagliata – 6. Identificazione della linea – 7. Dati relativi all’ubicazione – 8. Chiamate di disturbo e di emergenza – 9. Trasferimento automatico della chiamata – 10. Elenchi di abbonati – 11. Comunicazioni indesiderate e spamming – 11.1. Le comunicazioni indesiderate (unsolicited communications) nella direttiva 2002/58/CE – 11.2. La disciplina contenuta nel D.L.vo 171/1998 di attuazione della direttiva 97/66/CE – 11.3. L’art. 13 della direttiva 2002/58/CE – 11.4. L’art. 130 del Codice della privacy – 11.5. Codice di deontologia e di buona condotta per il marketing diretto – 11.6. Altre norme rilevanti in materia di spamming – 12. Segue: il provvedimento generale sullo spamming del Garante per la protezione dei dati personali – 13. Segue: le regole della Netiquette, l’attività della Naming Authority; iniziative e responsabilità dei provider – 14. Informazioni ad abbonati e utenti – 15. Conservazione di dati di traffico per altre finalità – 16. Internet e reti telematiche – 17. Videosorveglianza
IV. Il D.L.vo 70/2003 di attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico
1. Premessa – 2. Obiettivi e campo di applicazione del D.L.vo 70/2003 – 3. Definizioni – 4. Mercato interno – 5. Regime di stabilimento e di informazione – 6. Comunicazioni commerciali e spamming – 7. Informazioni dirette alla conclusione del contratto e inoltro dell’ordine – 8. Responsabilità dei prestatori intermediari (provider) – 8.1. Responsabilità nell’attività di semplice trasporto (mere conduit) – 8.2. Responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea (caching) – 8.3. Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni (hosting) – 8.4. Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza – 9. Codici di condotta, composizione delle controversie e cooperazione – 10. Sanzioni
V. Tutela dell’interessato e sanzioni
1. Premessa – 2. Tutela dell’interessato – 2.1. Forme di tutela dinanzi al Garante – 2.2.Tutela giurisdizionale – 3. Sanzioni – 3.1.Violazioni amministrative – 3.2. Illeciti penali – 4. È sanzionabile la spedizione di una prima e-mail di richiesta di consenso per il successivo invio di comunicazioni commerciali?
Le comunicazioni elettroniche nel Codice della privacy - Documenti @ IuSReporteR.it
NEL CODICE DELLA PRIVACY: SICUREZZA, RISERVATEZZA E SPAMMING
La disciplina di attuazione della direttiva 2002/58/CE
Avv. Giuseppe Briganti
avv.briganti@iusreporter.it
www.iusreporter.it
Premessa una breve analisi della direttiva 2002/58/CE, il testo si sofferma, in un primo momento, sulle disposizioni generali valide per tutti i trattamenti di dati personali dettate dalla parte I del Codice della privacy, per poi approfondire le specifiche disposizioni di attuazione della direttiva sulle comunicazioni elettroniche contenute nella parte II del Codice. Particolare attenzione è riservata alla disciplina delle comunicazioni commerciali, con speciale riferimento al fenomeno dello spamming, in rapporto al regime di opt-in introdotto oggi in via generale dall’art. 130 del Codice. Considerati i diversi profili di contatto, vengono esaminate altresì le disposizioni di attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico contenute nel D.L.vo 70/2003. Un ultimo capitolo, infine, illustra brevemente le forme di tutela disponibili per l’interessato nonché l’apparato sanzionatorio predisposto dal Codice della privacy.
L’autore è avvocato del Foro di Urbino. Ha pubblicato diversi scritti inerenti il Diritto delle nuove tecnologie informatiche e di Internet ed è ideatore e curatore di www.iusreporter.it, sito dedicato alla ricerca giuridica sul Web.
INDICE
Introduzione
I. La direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche (direttiva 2002/58/CE)
1. Premessa – 2. Campo di applicazione della direttiva 2002/58/CE e definizioni – 3. Sicurezza – 4. Riservatezza delle comunicazioni – 4.1. Spyware, web bugs e cookies – 5. Dati relativi al traffico – 6. Dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico – 7. Fatturazione dettagliata, identificazione della linea chiamante, trasferimento automatico della chiamata, elenchi di abbonati
II. Il Codice della privacy
1. Premessa – 2. Definizioni – 3. Principi generali. Oggetto e ambito di applicazione – 4. Diritti dell’interessato – 5. Regole generali per il trattamento dei dati – 6. Segue: regole ulteriori per i soggetti pubblici – 7. Segue: il consenso dell’interessato – 8. Segue: Comunicazione e diffusione dei dati – 9. Segue: dati sensibili e semisensibili – 10. Soggetti che effettuano il trattamento – 11. Sicurezza dei dati e dei sistemi – 11.1. Misure minime per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici – 11.2. Misure minime per i trattamenti effettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici – 12. Adempimenti – 13. Trasferimento dei dati all’estero
III. La disciplina di attuazione della direttiva 2002/58/CE sulle comunicazioni elettroniche
1. Premessa. Ambito di applicazione e definizioni – 2. Sicurezza – 3. Riservatezza delle comunicazioni – 4. Dati relativi al traffico – 5. Fatturazione dettagliata – 6. Identificazione della linea – 7. Dati relativi all’ubicazione – 8. Chiamate di disturbo e di emergenza – 9. Trasferimento automatico della chiamata – 10. Elenchi di abbonati – 11. Comunicazioni indesiderate e spamming – 11.1. Le comunicazioni indesiderate (unsolicited communications) nella direttiva 2002/58/CE – 11.2. La disciplina contenuta nel D.L.vo 171/1998 di attuazione della direttiva 97/66/CE – 11.3. L’art. 13 della direttiva 2002/58/CE – 11.4. L’art. 130 del Codice della privacy – 11.5. Codice di deontologia e di buona condotta per il marketing diretto – 11.6. Altre norme rilevanti in materia di spamming – 12. Segue: il provvedimento generale sullo spamming del Garante per la protezione dei dati personali – 13. Segue: le regole della Netiquette, l’attività della Naming Authority; iniziative e responsabilità dei provider – 14. Informazioni ad abbonati e utenti – 15. Conservazione di dati di traffico per altre finalità – 16. Internet e reti telematiche – 17. Videosorveglianza
IV. Il D.L.vo 70/2003 di attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico
1. Premessa – 2. Obiettivi e campo di applicazione del D.L.vo 70/2003 – 3. Definizioni – 4. Mercato interno – 5. Regime di stabilimento e di informazione – 6. Comunicazioni commerciali e spamming – 7. Informazioni dirette alla conclusione del contratto e inoltro dell’ordine – 8. Responsabilità dei prestatori intermediari (provider) – 8.1. Responsabilità nell’attività di semplice trasporto (mere conduit) – 8.2. Responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea (caching) – 8.3. Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni (hosting) – 8.4. Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza – 9. Codici di condotta, composizione delle controversie e cooperazione – 10. Sanzioni
V. Tutela dell’interessato e sanzioni
1. Premessa – 2. Tutela dell’interessato – 2.1. Forme di tutela dinanzi al Garante – 2.2.Tutela giurisdizionale – 3. Sanzioni – 3.1.Violazioni amministrative – 3.2. Illeciti penali – 4. È sanzionabile la spedizione di una prima e-mail di richiesta di consenso per il successivo invio di comunicazioni commerciali?
Le comunicazioni elettroniche nel Codice della privacy - Documenti @ IuSReporteR.it
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