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27 luglio 2005

UTILITA'. ABC del diritto

ABC del Diritto è uno strumento di consultazione a disposizione degli utenti di Norme in Rete su concetti fondamentali del Diritto, la cui conoscenza è utile al cittadino.

a cura di

ITTIG - CNR
Ministero della Giustizia - D.G.S.I.A.
CNIPA

ABC del diritto

LINK. Associazione Proprietari Utenti (APU)

1. LE FINALITA'

Nel corso degli anni, dal dopoguerra ad oggi, la proprietà dell'abitazione è stata fortemente incentivata nel nostro Paese. Molti sono stati i lavoratori dipendenti ed i pensionati che hanno indirizzato i propri risparmi verso l'acquisto della prima casa, spesso a costo di notevoli sacrifici.

Le politiche governative hanno spinto in questa direzione dando, da un lato, poco peso all'edilizia sociale e a forme di incentivo dell'affitto e, dall'altro, favorendo l'acquisto della prima casa.

E' avvenuto così che milioni di famiglie italiane, anche a reddito medio e medio-basso, hanno soddisfatto il loro bisogno-casa attraverso l'acquisizione diretta in proprietà dell'alloggio in cui vivono: tra questi è forte la presenza delle famiglie che, in tutti questi anni, hanno acquisito la proprietà dell'abitazione attraverso la cooperazione e la vendita degli alloggi pubblici.

Da questa realtà emergono nuove domande di tutela individuale e di rappresentanza collettiva, connesse al consumo del bene-casa. Domande che si radicano nello stesso contesto costituzionale in cui sono radicate le esigenze di tutela degli inquilini: il diritto all'abitazione.

In tale ottica l'esigenza di tutela degli utenti-casa (intesi sia quali utenti-proprietari, sia quali utenti-inquilini e, quindi, quali consumatori del bene casa e di tutti i servizi ad esso inerenti) si colloca nel solco di una più generale esigenza di rappresentanza e di tutela del cittadino consumatore nei confronti dei produttori di beni e servizi, delle istituzioni e della pubblica amministrazione.

L'utente-inquilino e l'utente-proprietario sono, allora, categorie non antagoniste che, all'interno della più vasta categoria dei consumatori di beni e servizi, si pongono il diritto all'abitazione (in affitto o in proprietà) in termini non solo di disponibilità dell'alloggio, ma anche di qualificazione delle attività condominiali, di efficienza delle infrastrutture e dei servizi pubblici e privati, di qualità edilizia, urbana e ambientale.

La tutela piena ed efficace di tali categorie non può limitarsi, di conseguenza, alle aree di specificità che hanno sinora caratterizzato l'intervento delle organizzazioni deputate alla loro difesa, ma debbono intrecciarsi ed incontrarsi su un terreno comune di azione.

La tutela dell'utente inquilino e del proprietario-utente non può limitarsi, in buona sostanza, all'intervento sulla locazione o sul condominio, dovendosi estendere alla più complessiva qualità dell'abitare: ne discende la necessità di una rappresentanza globale dell'utente-casa, che si raccordi alla rappresentanza del cittadino- consumatore e che si apre a 360° sull'universo casa, sui suoi problemi, sui servizi e beni la cui fornitura e qualità è ad essa connessa.

APU

26 luglio 2005

COMMERCIO ELETTRONICO. Chi ha ammazzato l'informativa sul web? - Documenti @ IuSReporteR.it

Chi ha ammazzato l’informativa sul web?

di Avv. Andrea Lisi (www.scint.it, direttore della Rivista di Diritto Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie, Nyberg Editore, Milano)

Ormai è una costante. Quando mi si chiede di valutare un sito web dal punto di vista giuridico il mio parere inizia sempre così:

Il sito non rispetta le prescrizioni di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno” (G.U. 14.04.2003 S. O. n. 61) [...]

E-commerce: Chi ha ammazzato l'informativa sul web? - Documenti @ IuSReporteR.it

25 luglio 2005

RC AUTO. L'assicurazione e' obbligata a liquidare al danneggiato le spese sostenute per l'assistenza legale extraprocessuale

L'assicurazione è obbligata a liquidare al danneggiato le spese sostenute per l'assistenza legale extraprocessuale

E' posto a carico della compagnia di assicurazione il pagamento delle spese legali extraprocessuali conseguenti ad un sinistro stradale, dal momento che il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia, e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali.

Nel procedimento per il risarcimento del danno dovuto alla circolazione stradale l'esercizio dei diritti è infatti subordinato a controlli e condizioni che non sono affatto estranei al processo, ma mirano a delimitare il thema decidendum in contraddittorio tra le parti.

Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 31/05/2005, n. 11606

Pubblicato su cortese segnalazione di Laura Furlanetto, avvocato in Milano

PROFESSIONI. Aspirante consulente del lavoro e liberta' di stabilimento: interessante ordinanza del Tribunale di Milano

Vince la libertà di stabilimento nel mondo delle professioni: un'importante ordinanza del Tribunale di Milano in un procedimento cautelare ante causam.

Ad un aspirante consulente del lavoro residente a Ragusa ma domiciliato a Milano presso lo studio di un professionista milanese veniva negata l'iscrizione al registro dei praticanti perchè non residente a Milano. In sostanza il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano si rifiutava di applicare la normativa comunitaria (16 L. 526/99) che equipara il domicilio professionale alla residenza.

Interveniva nel processo anche il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, sostenendo la tesi che ad un praticante non si può applicare la normativa europea in quanto non può definirsi un professionista.

Fortunatamente, il Giudice della Prima Sezione del Tribunale di Milano ha affermato che il praticante consulente del lavoro italiano non può essere trattato diversamente dal collega di qualsiasi altro paese europeo; quest'ultimo, infatti, eleggendo domicilio in Italia può iniziare il praticantato nel nostro paese, mentre un aspirante tirocinante siciliano, cittadino italiano, stante l'interpretazione dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, avrebbe dovuto trasferire la residenza a Milano! Ora invece potrà intraprendere la sua carriera di consulente del lavoro semplicemente stabilendo il domicilio professionale presso lo studio di un dominus disposto ad accoglierlo.

E' il primo pronunciamento in Italia su questo tema da parte di un Tribunale. Sino ad ora gli Ordini Professionali si erano limitati a chiedere pareri al Ministero della Giustizia che rispondeva confermando l'interpretazione "estensiva" e letterale della normativa di origine europea per quanto concerneva i professionisti che già avessero superato l’esame di stato. Come si vede, con l’ordinanza de qua, un ulteriore concreto passo in avanti verso l’integrazione europea è stato compiuto e, questa volta, anche a vantaggio della categoria più bistrattata, quella dei praticanti.

Questi i principi di diritto enucleabili dall’ordinanza del Tribunale di Milano dell’11/7/05, depositata il 13 luglio 2005, nel ricorso ex art. 700 (R.G. 29574/05, Giud. Dott.ssa Gandolfi) introdotto dal dott. Massimo Puccia, con l’Avv. Stefano Gallandt, il Dott. Roberto Enrico Paolini e il Dott. Mattia Cappello, contro il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, con l’Avv. Vito De Vito e con intervento del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con l’Avv. Ludovico Grassi:

1. “Appare indubbia la giurisdizione dell’A.G.O. in tema di accertamento del diritto all’iscrizione agli albi professionali”.

2. “Il tenore letterale dell’art. 16 L. 526/99 – che, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi professionali, equipara il domicilio professionale alla residenza – non consente di differenziare la posizione del cittadino italiano rispetto a quella di cittadini di altri stati dell’Unione Europea, pena ingiustificate disparità di trattamento che non trovano ragione neppure nella ratio della norma. Tale opzione normativa agevola indubbiamente l’esercizio di quei poteri di vigilanza che rappresentano uno dei compiti istituzionali fondamentali attribuiti ai Consigli dell’Ordine”.

3. “Non pare poi che a diverse conclusioni debba giungersi per quello che riguarda il registro dei praticanti, considerato che la nozione di attività professionale non può che considerarsi estesa a tutte le attività ad esse collegate e prodromiche, quali la formazione del tirocinante per l’esame di stato. Le medesime esigenze di controllo sul regolare svolgimento del tirocinio da parte dei Consigli rendono poi più pertinente l’iscrizione al registro dell’Ordine territoriale del luogo ove tale attività viene svolta, anzichè presso quello di residenza”.


Pubblicato su cortese segnalazione di: Avv. Stefano Gallandt, Dott. Roberto Enrico Paolini, Dott. Mattia Roberto Cappello

23 luglio 2005

EVENTI. Corso UNC "I contratti dei consumatori"

CORSO UNC BOLOGNA DEL 13 OTTOBRE 2005

Si svolgerà a Bologna, il prossimo 13
ottobre 2005
, la
quarta edizione del Corso di formazione in diritto dei consumatori dedicato a “I contratti dei consumatori”.

Il Corso, promosso dall’Unione Nazionale Consumatori, con il coordinamento scientifico di Consumerlaw, è destinato ad avvocati, praticanti, funzionari della Pubblica Amministrazione centrale e locale, delle Camere di Commercio, con l’obiettivo di fornire una approfondita conoscenza della normativa vigente nel campo del diritto contrattuale dei consumatori e l’acquisizione di una significativa competenza professionale. La formazione è corredata da ampio materiale didattico e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Tra coloro che ne faranno richiesta, saranno selezionati i partecipanti agli stages di formazione presso l’Unione Nazionale Consumatori.

La scheda di adesione è reperibile sul sito http://www.dirittodeiconsumatori.it/ e dovrà pervenire entro il giorno 10 ottobre 2005 alla segreteria (via fax 06.3219790 o tramite email formazione@consumerlaw.it). Le modalità per il versamento della quota di partecipazione ed ogni altra informazione sono reperibili sul sito del corso: http://www.dirittodeiconsumatori.it/

21 luglio 2005

DIRITTO COMMERCIALE. Gli appalti privati - Documenti @ IuSReporteR.it

GLI APPALTI PRIVATI

di A. Allaria

L’attività di impresa può avere una duplice funzione e cioè essere finalizzata alla produzione di bene e servizi onde soddisfare le esigenze del mercato in generale, ovvero può riguardare la richiesta di un singolo cliente. Nella seconda ipotesi una delle fattispecie negoziali maggiormente adoperate è quella dell’ appalto che rientra nella categoria dei contratti di lavoro, avente per oggetto la prestazione di una attività professionale [...]

Diritto commerciale: gli appalti privati - Documenti @ IuSReporteR.it

20 luglio 2005

DIRITTO DEL LAVORO. POSSIBILE ESTENSIONE ALL'ISTITUTO DELL'ARBITRATO E DELLA CONCILIAZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO DELLE PROCEDURE TELEMATICHE

POSSIBILE ESTENSIONE ALL’ISTITUTO DELL’ARBITRATO E DELLA CONCILIAZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO DELLE PROCEDURE TELEMATICHE.

di M. Danza

E’ noto come in relazione agli istituti giuridici processuali più conosciuti - mi riferisco in particolare ai processi civili, amministrativi e di responsabilità contabile - sia stato emanato dal Ministero della Giustizia l’importante decreto 13 febbraio 2001 n° 123, noto anche come “Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici”. In attesa però di una concreta applicazione dei principi posti dal regolamento, assistiamo in Italia ad una timida adozione dei soli procedimenti informatici di collegamento a siti internet che consentono, ad operatori del diritto certificati con password, di venire a conoscenza dello stato di procedimenti civili ed amministrativi a cui sono interessati quali difensori. Nulla invece per quanto concerne l’attuazione delle fasi processuali, meglio definite dal regolamento summenzionato e consistenti nella fase di comunicazione e di notifica degli atti, di instaurazione del contraddittorio e nelle attività di scambio degli atti nonché di deposito dei medesimi [...]

Diritto del lavoro: POSSIBILE ESTENSIONE ALL'ISTITUTO DELL'ARBITRATO E DELLA CONCILIAZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO DELLE PROCEDURE TELEMATICHE - Documenti @ IuSReporteR.it

19 luglio 2005

PRIVACY. Accesso ai dati personali e diritti degli interessati (nl. 254, www.garanteprivacy.it)

Accesso ai dati personali e diritti degli interessati
L'interessato che chiede di accedere ai propri dati personali non è tenuto a specificare in quali atti o documenti sono contenuti


Quando chiede di accedere ai dati personali che lo riguardano, l'interessato non è tenuto ad indicare specificamente in quali atti o documenti essi sono contenuti: chi gestisce la banca dati deve comunicare tutte le informazioni in suo possesso.

Così ha stabilito il Garante nell'accogliere un ricorso in materia di accesso ai dati personali detenuti da un datore di lavoro e inerenti all'attività lavorativa prestata da un dipendente. Questi, ritenendo inadeguata la valutazione di "sufficiente" espressa in un giudizio professionale complessivo, e considerandosi vittima di un episodio di mobbing, aveva chiesto all'istituto di credito da cui dipendeva di accedere ai dati contenuti nelle relazioni che potevano contenere una valutazione delle sue prestazioni lavorative, destinate anche a terzi, esercitando così il diritto di accesso previsto dal Codice sulla protezione dei dati personali. Di fronte alla mancata risposta, il dipendente aveva presentato ricorso al Garante affinché la sua richiesta venisse soddisfatta.

A seguito dell'invito formale dell'Autorità ad aderire alla richiesta del ricorrente, la società affermava di non essere in grado di dare riscontro all'istanza, in quanto la richiesta risultava, a suo avviso, generica e priva dell'indicazione degli specifici documenti a cui si richiedeva l'accesso.

Di diverso avviso il Garante, il quale ha precisato che, ai sensi dell'art. 10 del Codice, il titolare del trattamento deve agevolare l'accesso ai dati da parte dell'interessato, anche attraverso un'accurata selezione informatizzata.

Non è, dunque, l'interessato che deve specificare in quali documenti sono contenuti i dati personali ai quali richiede di accedere: spetta al titolare del trattamento, nel caso in esame all'istituto creditizio, comunicare all'interessato tutti i dati personali che lo riguardano.

In merito alla modalità di comunicazione richiesta dall'interessato, il titolare è tenuto a rendere noti, in forma intelligibile, i dati personali presenti nei suoi archivi, ma non a esibire o rilasciare copia di atti o documenti che li contengono. Questa ultima ipotesi è prevista solo quando l'estrapolazione dei dati da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa, e comunque, omettendo i dati riferiti a terzi.

In seguito all'intervento del Garante la società dovrà fornire pieno riscontro alla richiesta di accesso, precisando se e quali dati personali del ricorrente detiene.

Garante Privacy

18 luglio 2005

PRIVACY. Differita al 31 dicembre prossimo l'efficacia delle autorizzazioni generali per i dati sensibili e giudiziari (www.garanteprivacy.it)

Differita al 31 dicembre prossimo l'efficacia delle autorizzazioni generali per i dati sensibili e giudiziari

Il Garante ha adottato ieri un provvedimento con il quale ha differito di sei mesi, cioè sino al 31 dicembre 2005, la scadenza temporale delle sette autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari attualmente efficaci solo fino al 30 giugno 2005.

I sette provvedimenti, pubblicati sulla G.U. del 14 agosto 2004, riguardano i rapporti di lavoro (aut. n.1/2004), i dati sulla salute e le vita sessuale (aut. n.2/2004), le associazioni e le fondazioni (aut. n.3/2004), i liberi professionisti (aut. n.4/2004), le attività creditizie, assicurative, i sondaggi, l'elaborazione dati e altre attività private (aut. n.5/2004), gli investigatori privati (aut. n.6/2004) e i dati di carattere giudiziario (aut. n. 7/2004).

Il differimento si inquadra nell'ambito delle iniziative già intraprese dall'Autorità per completare, nel quadro dei principi di semplificazione e di efficacia previsti dal Codice, il varo di nuovi provvedimenti autorizzatori generali aventi una più lunga efficacia temporale di quelli già previsti in passato dall'Autorità.

I soggetti che già in passato hanno beneficiato delle sette autorizzazioni potranno continuare a rispettare fino al 31 dicembre 2005 le prescrizioni senza che sia necessario presentare al Garante un'apposita istanza o comunicazione.

Roma, 1 luglio 2005

Garante per la protezione dei dati personali

EVENTI. Il n. 3 della RIVISTA DI DIRITTO, ECONOMIA E GESTIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE

RIVISTA DI DIRITTO, ECONOMIA E GESTIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE
Il magazine di alta qualità per professionisti, pubbliche amministrazioni e imprese che guardano con attenzione alle evoluzioni della Società dell'Informazione
Sito ufficiale


DIRETTORE RESPONSABILE
Avv. Giovanni d'Ammassa
DIRETTORE EDITORIALE
Avv. Andrea Lisi

Vice Direttori (area economica): R. Bellantoni - D. Diurisi
Vice Direttore (area tecnica/gestionale): G. Fumagalli

Sino al 30 luglio sconto del 15% sull'abbonamento!

PRESENTAZIONE

Nathaniel Hawthorne nel 1851 in una futuribile descrizione del mondo che si sarebbe creato dopo l’invenzione dell’elettricità così sentenziava: "il mondo della materia è diventato un nervo enorme, vibrante per migliaia di miglia in un battibaleno (...) il globo è una testa enorme, un cervello pervaso di intelligenza". Queste profetiche parole possono ben farci comprendere l’intima caratteristica della odierna Società dell’Informazione e, cioè, la sua vertiginosa assenza di barriere territoriali e la sua capacità di investire qualsiasi struttura con i suoi cambiamenti tecnologici. Oggi qualsiasi realtà deve confrontarsi con la rivoluzione digitale: imprese, studi professionali pubbliche amministrazioni parlano un nuovo linguaggio, il linguaggio dei bit.
La presente Rivista mira a fornire una chiave di lettura concreta, attuale, approfondita, a tutti coloro (professionisti, amministratori, imprenditori) che vogliano cavalcare con successo questo inevitabile cambiamento.
La Rivista permette di avere un quadro aggiornato degli sviluppi della Società dell'Informazione sul piano normativo (dottrinale, giurisprudenziale) e sul piano economico-gestionale; ma anche di trovare soluzioni concrete, casi pratici, risposte operative da alcuni dei maggiori esperti del settore.
La Rivista si compone di 8 sezioni multidisciplinari:
1) prassi e casi concreti (giurisprudenza, guide operative, utilità)
2) novità normative (commenti veloci alle più recenti novità normative in materia di ICT)
3) commercio elettronico e e-marketplace (analisi giuridiche, tecniche ed economiche)
4) e-government e e-procurement (analisi giuridiche, tecniche e economiche per gli Enti pubblici)
5) e-Privacy e Sicurezza Informatica
6) internet & internazionalizzazione (problematiche in chiave internazionale su domain name, marchi e brevetti, contratti telematici, analisi comparate, ma anche analisi strategiche sulle prospettive di crescita offerte dalla Società dell'Informazione)
7) Focus (speciali su alcuni settori di particolare interesse)
8) Cosa si legge in giro (recensioni di volumi e siti web)
Oltre alla Rivista cartacea, l'abbonamento comprende la possibilità di accedere ad un'area riservata del sito web dedicato alla Rivista con aggiornamenti normativi e brevi articoli.

Formato della rivista: A4 (21x29 cm)
N. pagine per numero: 150 circa.

Sommario del n. 3: clicca qui

Tutti i sommari

RDEGNT | Sito ufficiale

14 luglio 2005

LINK. PSI NAVIGATOR - Cross the borders and navigate the Public Sector Information of Europe!

Information

Introduction
The PSI-Navigator, directory and search engine of information from the Public Sector (PSI) enables citizens, businesses, non-profit organisations, and government bodies to identify where they can obtain specific types of public information, whether published on websites, sold as documents or through databases. The European Commission funded three companies (Publishers) through the eContent programme to develop the PSI-Navigator.

Background
The European Commission has been aware for some years that there exists much greater potential for the commercial exploitation of public sector data (PSI) than is the case currently, especially when the European situation is compared to that in the US. In 1999 a study was commissioned to look into this, resulting in the report "Commercial exploitation of Europe's Public Sector Information" (Pira International, 2000 for DG Information Society). One of the key recommendations of this report was for the development of "search and sources" standards based on XML and DOI and other relevant open standards for rights management, for the facilitation of creation of a critical mass of pan-European PSI asset registers. Pira subsequently joined forces with directory publisher Dumrath & Fassnacht to submit a proposal to develop an online directory in late 2002. This was successful and the project began in January 2004.

Objectives
The rationale for developing a PSI Directory is to:
Bring PSI owners, non-profit organisations, businesses, and citizens together in their need of exchanging public information
Bring transparency to the PSI sector
Develop standards for the indexing and retrieval of PSI information
Contribute to the development of a single European market in PSI

Directory contents
The sort of information supplied by the PSI-Navigator is:
Title and description of the data
Author, publisher, source
Classification
Country of origin
Available formats
Contact details
Cost, if any
Direct access to online data


PSI NAVIGATOR - Cross the borders and navigate the Public Sector Information of Europe!

13 luglio 2005

LINK. Diritto Sanitario.net

Un progetto curato dal Centro studi di Diritto Sanitario, associazione senza fini di lucro, coadiuvato da ricercatori universitari, avvocati esperti nel settore, direttori, medici dirigenti e convenzionati.

I piu' recenti provvedimenti giurisprudenziali, articoli note e dottrina, quotidianamente aggiornati.

Diritto Sanitario.net

12 luglio 2005

PHISHING. La piu' imponente azione di phishing contro Unicredit Banca (punto-informatico.it)

La più imponente azione di phishing

L'ondata di email che ha travolto ieri le mailbox degli italiani, email fasulle e truffaldine, non ha precedenti. L'obiettivo? Colpire il più rapidamente possibile i clienti Unicredit. Le Fiamme Gialle sono sulle tracce degli autori

Roma - Colpire subito il maggior numero di utenti, prima che la notizia giri, prima che siti, newsletter e mailing list diffondano l'allarme: questa la strategia seguita dagli autori di un massiccio spam truffaldino con cui sono state inondate nelle scorse ore le mailbox di moltissimi utenti italiani.

Si tratta ancora una volta di un caso di phishing, reso più insidioso non solo dall'altissimo numero di messaggi spediti, email con cui si cerca di trarre in inganno gli utenti, ma anche dal fatto che il link fornito nel messaggio porta ad un sito che anche nel suo indirizzo è del tutto simile a quello della banca presa di mira, in questo caso Unicredit. Sono moltissimi i lettori che ieri hanno scritto in redazione per segnalare l'arrivo di questa email "sospetta", che senza dubbio avrà tratto in inganno i meno accorti: segnalazioni molto utili che hanno consentito di comprendere l'ampiezza del tutto straordinaria dello spam effettuato dai truffatori.

Il messaggio appare ufficialmente spedito da "Il servizio d'assistenza della Unicredit Banca" e dall'indirizzo unicredit@unicreditbanca.it. In realtà è un'email che proviene da computer con IP orientali, probabilmente utilizzati per veicolare questo spam da remoto all'insaputa dei legittimi proprietari da parte dagli autori di questa truffa: sono peraltro sempre più frequenti le evidenze dell'uso di botnet, ossia reti di computer infetti, per operazioni di questo tipo [...]

PI: La piu' imponente azione di phishing

11 luglio 2005

DIRITTO INTERNAZIONALE. Finanza islamica (articolo di S. Masullo) - Documenti @ IuSReporteR.it

FINANZA ISLAMICA

di Stefano Masullo**

Premessa

Il sistema finanziario islamico, ovvero il sistema di banche commerciali, banche di investimento,
banche offshore operanti nel rispetto delle norme dettate dal Corano, è diventato una forza con la
quale oggi il sistema finanziario convenzionale deve confrontarsi. Dalla costituzione della prima
banca islamica avvenuta circa 22 anni fa, Bahrain oggi ospita 16 istituzioni finanziarie islamiche
delle quali 2 sono banche commerciali, 2 sono banche offshore e 12 sono banche di investimento.
Il patrimonio totale di queste banche raggiunge la cifra di 1,6 miliardi di dollari. La dimensione
globale del sistema finanziario islamico consiste in oltre 200 istituzioni con un totale di oltre 200
miliardi di dollari di fondi gestiti, una capitalizzazione degli istituti superiore ai 7 miliardi di dollari e
un tasso di crescita annuale del 15% con previsioni di incremento nei prossimi anni. Il sistema
finanziario islamico nel 1973 trova la sua data di nascita determinata dall’accordo tra i paesi
membri dell’Organizzazione della Conferenza Islamica per la costituzione di una banca islamica
internazionale finalizzata all’incremento dello sviluppo economico e al progresso sociale dei paesi
musulmani, nel rispetto dei principi della shari’a ovvero della legge canonica rivelata dall’Islam e
derivata dal Corano; nacque così nel 1975 l’Islamic Development Bank, la cui sede era a Jeddah
in Arabia Saudita. Islamic Banking in Bahrain è un sistema in continua crescita e l’autorità
monetaria del paese, Bahrain Monetary Agency perseguendo il fine di un consolidamento della
positiva reputazione del paese come centro finanziario internazionale, ha raccomandato Alle
banche islamiche operanti nel paese di aderire agli standards determinati da “Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI); Bahrain è uno dei due paesi che
adottano gli standards AAOIFI, insieme al Sudan. Il trattato che regola il sistema finanziario
islamico determinato da AAOIFI è l’equivalente del trattato di Basilea per la vigilanza bancaria per
le banche convenzionali. AAOIFI è stata fondata nel 1991, ha la sua sede a Bahrain, è composta
da 71 membri che sono banche islamiche, banche convenzionali con sezioni deputate alla finanza
islamica, società internazionali di revisione di 17 paesi [...]

Documenti @ IuSReporteR.it

PRIVACY. I giornalisti hanno diritto di leggere le sentenze nella forma integrale (F. Abruzzo su www.altalex.com)

I giornalisti hanno diritto di leggere le sentenze nella forma integrale

Articolo di Franco Abruzzo 28.06.2005

La cattiva lettura di due sentenze della Cassazione penale ("Via i nomi dalle sentenze nel caso in cui vengano riprodotte nelle riviste giuridiche") ha creato un allarme ingiustificato.

I giornalisti hanno diritto di leggere le sentenze nella forma integrale ma dovranno, comunque, trattare i dati (=notizie) secondo le regole etiche. Anche le informazioni del casellario sono divulgabili.

di Franco Abruzzo
Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Docente a contratto di Diritto dell’informazione nell’Università degli studi di Milano Bicocca e nell’Università Iulm

Un grande equivoco. Solo un grande equivoco quello collegato alla lettura di due sentenze (n. 18993 e 19451/2005) della II sezione penale della Cassazione. I nomi degli imputati sono stati cancellati. Sulla prima pagina delle sentenze il cancelliere ha apposto un timbro: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi» (a norma dell'articolo 52 del Dlgs 30 giugno 2003 numero 196)". Il Dlgs 196/2003 è il Testo unico sulla privacy, che ha inglobato la vecchia legge 675/1996. Diversi giornali e notiziari radiotelevisivi hanno parlato di "privacy sbarcata in Cassazione" nel senso che da quel giorno in avanti le generalità degli imputati sarebbero scomparse dalle cronache. Niente di più falso. Un equivoco, appunto, nato dalla cattiva lettura delle sentenze e dall’ignoranza del Testo unico sulla privacy. I nomi continueranno a comparire nelle cronache. I nomi, invece, non compariranno nelle riviste giuridiche, nelle massime pubblicate sul web o sui cd. Vediamo come stanno le cose [...]

I giornalisti hanno diritto di leggere le sentenze nella forma integrale

07 luglio 2005

LINK. NoTrace Security - Sicurezza Informatica e Anonimato in Rete

Il semplice atto di navigare può lasciare tracce del nostro passaggio ovunque. Conoscere le tecnologie che minacciano la nostra sicurezza è estremamente importante al fine di far valere il nostro diritto all'anonimato.

NoTrace Security - Sicurezza Informatica e Anonimato in Rete

06 luglio 2005

LINK. AESA - Associazione esperti in Scienze Amministrative

L'ASSOCIAZIONE

L’Associazione Esperti in Scienze Amministrative è stata costituita nel 1993 per volontà dei diplomati alla scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione dell’Università degli Studi di Bologna ed ha sede presso la Scuola stessa.

Essa si propone lo scopo di mantenere vivi fra i soci (qui diplomati ed oggi operatori a vari livelli per e a favore della Pubblica Amministrazione) i legami culturali ed umani stabiliti durante gli anni di studio presso la Scuola e di operare nell’ambito della struttura universitaria allo scopo di concorrere allo sviluppo delle Scienze Amministrative.

In relazione agli scopi prefissati l’Associazione svolge attività di studio e di ricerca al fine di concorrere allo sviluppo delle Scienze Amministrative.

AESA - Associazione esperti in Scienze Amministrative

04 luglio 2005

UTILITA'. La toolbar di Iusreporter.it per le tue ricerche giuridiche!

Con la toolbar di Iusreporter.it è possibile accedere agli strumenti per la ricerca giuridica offerti dal sito, leggere le notizie del blog e chattare con gli altri utenti direttamente dal proprio browser!

La toolbar è gratuita e di facile istallazione, senza spyware o virus, non apre pop-up né dirotta le tue ricerche; inoltre non sono richiesti dati personali.


La toolbar di Iusreporter.it!


Il servizio è offerto da www.effectivebrand.com. Iusreporter non è responsabile del servizio. La chat non è moderata. Prima di procedere all'istallazione leggere con attenzione le informazioni relative ai requisiti di sistema e alla privacy predisposte dal gestore e reperibili al link qui sotto.

Scarica la toolbar!

http://www.iusreporter.it/toolbar.htm

COMMERCIO ELETTRONICO. Commercio elettronico B2C: competenza giurisdizionale e legge applicabile (articolo di G.Briganti) - Documenti @ IuSReporteR.it

1. Premessa

Tra le più rilevanti questioni giuridiche sollevate dallo sviluppo del commercio elettronico, vi sono senz’altro quelle della individuazione del giudice competente a conoscere di una data controversia e della legge ad essa applicabile quando la lite presenti elementi di estraneità rispetto all’ordinamento giuridico italiano.

Le attività commerciali svolte on-line non possono infatti che risentire fortemente della transnazionalità propria della Rete[1].

Particolare importanza assumono dette questioni nell’ambito del commercio elettronico B2C (Businnes to Consumer) con riguardo al consumatore, parte debole del contratto on-line[2] che abbisogna di particolare protezione giuridica.

Ciò allorquando, naturalmente, la lite tra prestatore di un servizio della società dell’informazione[3] e consumatore non possa trovare più agevole ed efficace soluzione tramite metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR)[4].

D’altra parte, è altresì vero che, di frequente, sono gli stessi operatori della Rete a ricorrere ad una serie di accorgimenti volti ad attenuare i rischi connessi alla individuazione del giudice competente e della legge applicabile con riguardo alle contrattazioni telematiche. Così, ad esempio, possono essere inseriti nel sito web appositi disclaimer attraverso cui restringere l’offerta solo a determinati paesi[5].

Le fattispecie che presentano elementi di estraneità sono, com’è noto, oggetto del diritto internazionale privato, oggi disciplinato in Italia innanzitutto dalla legge 218/1995[6], oltre che dalle convenzioni internazionali in vigore per il nostro paese e dalla normativa comunitaria.

Nonostante le loro peculiarità, anche le attività del commercio elettronico B2C sono dunque, attualmente, soggette a detta disciplina, alla quale pertanto occorrerà rifarsi per (tentare di) risolvere i problemi concernenti la competenza giurisdizionale[7] e la legge applicabile alle relative controversie.

Con riguardo alla competenza giurisdizionale, le norme rilevanti sono quelle contenute nel titolo II della L. 218/1995 (in particolare negli artt. 3 e 4) e, come si vedrà, nella sezione 4 (artt. 15-17) del Regolamento 44/2001/CE, dedicata ai “contratti conclusi dai consumatori”.

Con riguardo invece alla legge applicabile, si renderà necessario analizzare in particolare l’art. 57 della L. 218/1995 nonché le norme della Convenzione di Roma del 1980 dedicate ai contratti conclusi dai consumatori (art. 5).

Prima di esaminare tali disposizioni, occorrerà però soffermarsi brevemente anche sul recente D.L.vo 70/2003, di attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico, il quale contiene norme rilevanti sia in tema di competenza giurisdizionale che di legge applicabile alle controversie del commercio elettronico, nonché in materia di composizione delle liti [...]

Commercio elettronico B2C: competenza giurisdizionale e legge applicabile - Documenti @ IuSReporteR.it

DIRITTO COMMERCIALE. I consorzi tra le imprese (articolo di A. Allaria) - Documenti @ IuSReporteR.it

I CONSORZI TRA LE IMPRESE

Per consorzio di intende quella associazione tra una pluralità di imprese finalizzata ad ottimizzare la coordinazione tra le loro rispettive attività.

Uno dei motivi principali che ne motivano la costituzione riguarda l’esigenza di evitare che le aziende si facciano concorrenza tra loro, e si differenzia dai patti di non concorrenza ed i c.d. cartelli dove si assiste alla mera assunzione di obbligazioni in negativo [...]

Diritto commerciale: i consorzi tra le imprese - Documenti @ IuSReporteR.it

02 luglio 2005

EVENTI. UAC: RINNOVATI I VERTICI DELL’ ASSOCIAZIONE FORENSE

UAC: RINNOVATI I VERTICI DELL’ ASSOCIAZIONE FORENSE

L’ avv. Vincenzo Vitiello è stato confermato Presidente Nazionale dell’Unione Avvocati per i
Consumatori, l’ avv. Giacomo Carini è stato eletto Vice Presidente Nazionale Vicario.

Completano l’organigramma gli avv. Giovanni Carini, Stefano Sorvino, GianVincenzo
Esposito, Luciano D’Amato ed i dott. Marcello Picone e Silvana Cicillini.

L' Unione Avvocati per i Consumatori , www.unioneavvocaticonsumatori, costituita per atto
pubblico nel 2002, è la prima associazione forense italiana che ha per oggetto e finalità il
riconoscimento e l’affermazione della figura e del ruolo professionale , sociale e politico degli
avvocati per i consumatori: i giusconsumeristi, avvocati specializzati in diritto dei
consumatori; gli immobiliaristi, avvocati specializzati in diritto immobiliare; gli ecoavvocati,
avvocati specializzati in diritto dell'ambiente.

Leggi il comunicato stampa del 30/06/2005
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