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30 giugno 2005
LINK. UNI - Ente nazionale italiano di unificazione
Svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario ad esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico di competenza del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano.
Il ruolo dell'UNI, quale Organismo nazionale italiano di normazione, è stato riconosciuto dalla Direttiva Europea 83/189/CEE del marzo 1983, recepita dal Governo Italiano con la Legge n. 317 del 21 giugno 1986.
L'UNI partecipa, in rappresentanza dell'Italia, all'attività normativa degli organismi sovranazionali di normazione: ISO (International Organization for Standardization) e CEN (Comité Européen de Normalisation).
L'UNI è stato costituito nel 1921, con la sigla "UNIM", a fronte dell'esigenza dell'industria meccanica di unificare le tipologie produttive, facilitare l'intercambiabilità dei pezzi, ecc.
Da allora, l'attività di normazione ha assunto sempre più importanza nel contesto economico del paese: già nel 1928 la Confindustria ne riconobbe il ruolo fondamentale per l'economia e ne promosse l'estensione a tutti i settori industriali: l'UNIM si trasformò così anche formalmente e la sigla che lo contraddistingueva perse la "emme" finale, diventando l'attuale UNI.
L'organizzazione dell'UNI è quella tipica di un'associazione. Gli organi amministrativi sono infatti:
l'Assemblea, formata dai soci: imprese, istituti scientifici e scolastici, professionisti, Pubblica Amministrazione;
il Consiglio, espresso dall'Assemblea e dai soci di diritto (Ministeri interessati, CNR, associazioni imprenditoriali, Enti Federati);
la Giunta Esecutiva;
il Presidente.
UNI - Ente nazionale italiano di unificazione
29 giugno 2005
LINK. Difensore Civico Provincia di Asti
E' incaricato di tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini utenti dei servizi o destinatari delle attività amministrative che fanno capo alla Provincia
L'istituzione del Difensore Civico è stata prevista dallo Statuto dell'ente.
Il Consiglio provinciale ha definito successivamente il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'ufficio del Difensore civico.
Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale. Dura in carica tre anni, ed è rieleggibile una sola volta.
E' indipendente dalla Giunta e dal Consiglio provinciale ed è tenuto a presentare una relazione annuale al Consiglio provinciale sull'attività svolta.
Il Difensore Civico non è un magistrato, un avvocato per la gente, un pubblico dipendente, un politico di origine elettiva.
L'attuale Difensore Civico della Provincia di Asti è l'Avvocato Paola Bosca.
Difensore Civico Provincia di Asti sito coordinato dall'ufficio Relazioni con il Pubblico
28 giugno 2005
PROFESSIONE FORENSE. Inderogabilita' delle tariffe e informazione pubblicitaria professionale (www.ipsoa.it)
La Corte si pronuncia sull'inderogabilità delle tariffe relative agli onorari e sull'informazione pubblicitaria professionale
Testo del documento:
Cassazione, SS.UU., n. 6213
27 giugno 2005
PRIVACY. Multinazionali ed export di dati personali (nl. 253, www.garanteprivacy.it)
I Garanti Ue fissano la procedura per riconoscere l'adeguatezza delle cosiddette "norme vincolanti d'impresa"
Il Gruppo che riunisce le autorità europee per la protezione dei dati ha approvato due documenti (WP107 e WP108, disponibili in lingua inglese all'indirizzo www.europa.eu.int.....pdf e www.europa.eu.int....pdf ) attraverso i quali le imprese multinazionali potranno vedere riconosciuta in tutti i Paesi dell'UE la validità delle cosiddette "norme vincolanti d'impresa" ai fini del trasferimento di dati personali verso Paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali.
Le "norme vincolanti d'impresa" (Binding Corporate Rules) sono uno degli strumenti dei quali le imprese multinazionali possono avvalersi per procedere ai trasferimenti di dati personali da Paesi UE verso Paesi terzi "non adeguati". Ricordiamo che la Commissione europea ha autorizzato il ricorso a clausole contrattuali tipo, nonché, limitatamente agli USA, l'adesione agli accordi cosiddetti di "Safe Harbor" per trasferire dati personali verso Paesi terzi garantendo una protezione adeguata.
In passato, le imprese, soprattutto multinazionali, avevano spesso chiesto la disponibilità di un approccio "one-stop-point", ossia di poter dialogare con un solo interlocutore anziché con 25 diverse autorità onde ottenere l'autorizzazione all'impiego delle norme in questione. Questo è adesso possibile attraverso l'approccio elaborato dai Garanti europei, che al contempo garantisce alle autorità di protezione dati la possibilità di svolgere una valutazione congiunta in un quadro di garanzie uniformi e nel rispetto della prerogative di ciascuna.
I Garanti hanno fissato gli aspetti procedurali nel documento WP107, che prevede la designazione di un'autorità di protezione dati quale "leader" della valutazione, alla quale tutte le altre autorità interessate (ossia, quelle dei Paesi UE dai quali devono essere trasferiti dati personali) faranno capo per commenti e osservazioni. La designazione spetta alla società multinazionale, che dovrà rifarsi ai criteri indicati nel documento, fra i quali priorità viene data alla considerazione del Paese ove è situata la capogruppo o la sede centrale europea della multinazionale. Le autorità sono libere o meno di accettare tale designazione sulla base della documentazione prodotta dalla società, eventualmente formulando una contro-proposta. Stabilita l'autorità-leader, la procedura prevede l'elaborazione di una bozza finale di "norme vincolanti d'impresa" che è sottoposta alla valutazione congiunta di tutte le autorità interessate, coordinate dall'autorità-leader; l'accettazione di tale bozza finale vale come riconoscimento dell'adeguatezza delle norme in essa contenute e, quindi, come autorizzazione al loro impiego.
I Garanti hanno poi prodotto un altro documento (WP108), che integra e completa il precedente fornendo indicazioni specifiche sui contenuti delle norme vincolanti d'impresa. Rifacendosi ai criteri fissati in materia con un documento approvato nel giugno 2003 (WP74, del 3 giugno 2003, http://www.europa.eu.int....pdf, v. Newsletter 2-8 giugno 2003), i Garanti hanno elaborato una sorta di "checklist" che le imprese dovranno utilizzare per verificare che le rispettive "norme vincolanti d'impresa" rispondano ai principi fissati nella Direttiva 95/46. Ciò riguarda, in particolare, la dimostrazione dell'effettiva vincolatività delle norme – sia all'interno del gruppo (controllate, collegate, dipendenti, terzi fornitori) sia all'esterno, soprattutto ai fini dell'esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati.
Garante Privacy
PRIVACY. La direttiva della Funzione pubblica sulla protezione dei dati personali (nl. 253, www.garanteprivacy.it)
Entro il 31 dicembre 2005 le pubbliche amministrazioni dovranno adottare un regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
Forte segnale del Ministro per la Funzione Pubblica, Mario Baccini, in vista di una piena attuazione nella P.a. delle norme sulla protezione dei dati personali. Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005 della Direttiva 11 febbraio 2005, il Dipartimento della funzione pubblica ha individuato "Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane". Alla predisposizione della Direttiva, su richiesta del Dipartimento della funzione pubblica e nel tradizionale spirito di collaborazione, hanno assicurato il loro contributo anche gli uffici del Garante.
La Direttiva mira a richiamare l'attenzione delle amministrazioni sulle prescrizioni del Codice che incidono maggiormente nel settore pubblico e che richiedono l'adozione di efficaci scelte organizzative per tradurre sul piano sostanziale le garanzie previste dal legislatore. Una particolare attenzione è data alle cautele previste in materia di trattamento di dati sensibili e giudiziari. Ai soggetti pubblici è consentito trattare i dati sensibili o giudiziari quando ciò sia previsto da una norma di legge (oppure, se si tratta di dati giudiziari, da un provvedimento del Garante) che specifichi espressamente: le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite; i dati personali che possono essere utilizzati e le operazioni di trattamento eseguibili. Nel caso in cui la legge indichi soltanto le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non fornisca alcuna indicazione sui tipi di dati e di operazioni eseguibili, le pubbliche amministrazioni, per operare lecitamente, devono adottare, entro il 31 dicembre 2005, regolamenti in cui siano individuati tipi di dati trattati e operazioni indispensabili.
L'adozione di regolamenti presuppone, però, che le amministrazioni pubbliche compiano un'ampia e scrupolosa opera di ricognizione di tutti i trattamenti di dati sensibili e giudiziari che effettuano. Lo scopo è quello di verificare la corrispondenza dei trattamenti effettuati ai principi fissati dall'art. 22 del Codice e, in particolare, al principio di proporzionalità, in forza del quale è legittimo il trattamento dei soli dati "indispensabili" allo svolgimento di attività che non potrebbero essere adempiute mediante il ricorso a dati anonimi o a dati personali di diversa natura.
I regolamenti dovranno, comunque, essere adottati in conformità al parere reso dal Garante. Parere che, per rendere più agevole e rapida l'adozione di tali atti, può essere formulato anche su schemi tipo. In vista di questo obiettivo, in ottemperanza al principio di semplificazione introdotto dal Codice, il Dipartimento della funzione pubblica ha esortato le amministrazioni ad avviare ogni iniziativa utile ad identificare settori di attività, comuni a più enti, per i quali si possa procedere ad un'elaborazione congiunta di schemi tipo da sottoporre all'attenzione del Garante.
Da tempo, infine, sono in corso tavoli di lavoro tra gli uffici del Garante e gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle università. Lo scopo è, anche in questo caso, quello di incentivare e promuovere l'attuazione delle norme a protezione dei dati e l'adozione delle previste garanzie per i cittadini.
Garante Privacy
23 giugno 2005
SOFTWARE. RssReader
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EVENTI. NUOVO DIRETTORE E NUOVA LINEA EDITORIALE PER LA RIVISTA DI DIRITTO, ECONOMIA E GESTIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE (RDEGNT)
Si rinnova RDEGNT: il magazine di alta qualità per professionisti, pubbliche amministrazioni e imprese che guardano con attenzione alle evoluzioni della società dell'informazione, l’Avv. Andrea Lisi nuovo direttore editoriale
Milano, 21/06/05 L'editore Nyberg di Milano ha nominato l'Avv. Andrea Lisi, fondatore del Centro Studi & Ricerche SCiNT, quale nuovo direttore editoriale della Rivista RDEGNT (Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie).
La Rivista è stata completamente rifondata e costituisce oggi un Magazine di alta qualità per il professionista, l'imprenditore, il dipendente pubblico che deve aggiornarsi sulle novità, gli adempimenti, le possibilità della Società dell'Informazione.
"Ho intenzione di creare una nuova Rivista più elastica e leggibile e vorrei che essa si arricchisca di contributi giuridici anche molto pratici, tecnico-informatici e di analisi economiche, e anche di segnalazioni concrete di leggi di finanziamento, di siti web interessanti", queste le prime dichiarazioni del neodirettore.
Raimondo Bellantoni di Nyberg ha dichiarato: "Siamo molto contenti che l'Avv. Lisi abbia deciso di collaborare al rilancio di una rivista che riteniamo abbia molte potenzialità. La sua competenza, la serietà e il suo dinamismo in qualità di direttore editoriale sono ciò che ci mancava per assicurarci di poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati all'inizio della nostra avventura."
La Rivista incrementerà la multidisciplinarietà dei contenuti, grazie all’aggiunta di una sezione telematica, e potrà contare su nuovi autorevoli esponenti del Mondo delle Professioni e della Ricerca tra i propri collaboratori e tra i componenti del Comitato Scientifico e Redazionale.
La Rivista mira a fornire una chiave di lettura concreta, attuale, approfondita, a tutti coloro (professionisti, amministratori, imprenditori) che vogliano cavalcare con successo l’inevitabile cambiamento generato dalla rivoluzione tecnologica che investe tutti i settori della società mutando profondamente gli scenari di riferimento attraverso l’annullamento delle barriere geografiche.
La pubblicazione permette di avere un quadro aggiornato degli sviluppi della Società dell'Informazione sul piano normativo (dottrinale, giurisprudenziale) e sul piano economico-gestionale; ma anche di trovare soluzioni concrete, casi pratici, risposte operative da alcuni dei maggiori esperti del settore.
Si compone di 8 sezioni:
1) prassi e casi concreti (giurisprudenza, guide operative, utilità)
2) novità normative (commenti veloci alle più recenti novità normative in materia di ICT)
3) commercio elettronico e e-marketplace (analisi giuridiche, tecniche ed economiche)
4) e-government e e-procurement (analisi giuridiche, tecniche e economiche per gli Enti pubblici)
5) e-Privacy e Sicurezza Informatica
6) internet & internazionalizzazione (problematiche in chiave internazionale su domain name, marchi e brevetti, contratti telematici, analisi comparate, ma anche analisi strategiche sulle prospettive di crescita offerte dalla Società dell'Informazione)
7) Focus (speciali su alcuni settori di particolare interesse)
8) Cosa si legge in giro (recensioni di volumi e siti web)
Oltre alla Rivista cartacea, l'abbonamento comprende la possibilità di accedere ad un'area riservata del sito web di RDEGNT con aggiornamenti normativi e brevi articoli.
RDEGNT è bimestrale in formato A4 (21x29 cm) di circa 150 pagine a numero.
Di seguito la compagine redazionale e scientifica.
Direttore Responsabile: Avv. Giovanni d'Ammassa
Direttore Editoriale: Avv. Andrea Lisi
Il Comitato Scientifico è attualmente così formato (in aggiornamento):
Ch.mo Prof. Renato Clarizia (Università di Roma)
Ch.mo Prof. Giuseppe Coscia (Università del Piemonte Orientale)
Ch.mo Prof. Astolfo Di Amato (Università di Napoli)
Ch.mo Prof. Jos Dumortier (Università di Leuven - Belgio)
Ch.mo Prof. Giusella Finocchiaro (Università di Bologna)
Ch.mo Prof. Francesca Panuccio (Università di Messina)
Ch.mo Prof. Cesare Vaccà (Università Liuc di Castellanza)
Il Comitato di Redazione è attualmente così formato:
Vice Direttori (area economica): R. Bellantoni - D. Diurisi
Vice Direttore (area tecnica/gestionale): G. Fumagalli
A. G. Orofino (diritto amministrativo e costituzionale)
G. D'Ammassa (diritto d'autore)
G. Laganà (diritto bancario e finanziario)
M. Iaselli (diritto dell'informatica e di Internet)
N. Foggetti (diritto internazionale)
M. Berruti - S. Aprile (diritto del lavoro)
L. Paulillo - E. De Tullio (diritto applicato ai marchi e brevetti)
B. Fiammella - L. Suraci (diritto penale)
G. Olivi (diritto applicato alla radio-tv e nuovi media)
L. Giacopuzzi - S. Guastella (diritto alla riservatezza)
A. Monteleone (diritto alla riservatezza, profili comparati)
A. Attanasio (diritto tributario)
R. Schuhmacher (diritto svizzero)
G. Lazari (diritto spagnolo)
M. Melpignano (consumers satisfaction)
G. S. Barile (sicurezza, profili giuridici)
A. Lisi - E. M. Tripodi (e-commerce, profili giuridici)
R. Bellantoni - D. Diurisi (economia e gestione)
G. Fumagalli (tecnica)
Per informazioni ulteriori e per abbonarsi alla Rivista:
http://www.nyberg.it/rdegnt/default.asp
22 giugno 2005
21 giugno 2005
DIRITTO D'AUTORE. Bollino, scopo commerciale e scopo imprenditoriale (D. Minotti su www.interlex.it)
di Daniele Minotti – 05.05.05
Sembra proprio che il tribunale di Bolzano abbia acquisito una sorta di “specializzazione” in decisioni sul diritto d’autore in un certo modo innovative e che si distinguono, come scritte dalla stessa mano, per una non comune, almeno tra i giuristi, conoscenza del mezzo tecnologico nonché per un orientamento spiccatamente liberale.
Dopo l’ordinanza del dicembre 2003 in tema di modifiche alle Playstation (detto per inciso, corretta nelle conclusioni ma fondata, tra l’altro, su non pertinenti questioni relative misure tecnologiche ex art. 102-quater LDA), questa volta, con la sentenza del 31 marzo scorso, i giudici bolzanini si sono occupati di software giungendo al proscioglimento dell’imputato sulla scorta di due ordini di importanti considerazioni (vedi anche Duplicazione abusiva se mancano scatole e manuali? di Andrea Monti).
Il primo gruppo, che caratterizza l’intera pronuncia, riguarda le regole che governano l’onere dalla prova; il secondo nucleo, purtroppo passato in secondo piano, concerne il selettore punitivo “scopo commerciale o imprenditoriale” della condotta di detenzione contemplata dall’art. 171-bis, comma 1, della legge sul diritto d’autore [...]
D. Minotti - Bollino, scopo commerciale e scopo imprenditoriale
20 giugno 2005
DIRITTO COMMERCIALE. IMMIGRAZIONE MUSULMANA. PROFILI GIURIDICI ED ECONOMICI DELLE MACELLERIE ISLAMICHE IN OCCIDENTE (articolo)
PROFILI GIURIDICI ED ECONOMICI DELLE MACELLERIE ISLAMICHE IN OCCIDENTE
di Lorenzo Ascanio
“Chi emigra per la causa di Allah troverà sulla terra molti rifugi ampi e spaziosi” (Cor.IV, 100)
Parte I
Immigrazione, economia, società e il fattore religioso
Alcuni spunti di riflessione
Per poter affrontare il tema della condizione giuridico – economico sociale dell’immigrato
musulmano in un contesto Italia, occorre iniziare dalla descrizione del più generale istituto
dell’immigrazione, partendo da una sua attenta analisi economica e sociologica, per poi affrontare
il particolare, curioso e certo rilevante fenomeno della costituzione delle cosiddette “ macellerie
islamiche”.
Tra le cause dei fenomeni migratori – oltre alle teorie sociologiche di cui brevemente accennerò –
la liberalizzazione economica degli ultimi dieci anni ha sicuramente assunto una decisiva chiave di
lettura al fenomeno; in effetti se sempre maggiori risultano essere il movimento di capitali, la
conclusione di investimenti e l’internazionalizzazione delle imprese, che ha accresciuto la
circolazione dei beni all’interno del mercato internazionale, è altrettanto cresciuta la circolazione
dei servizi con organizzazioni fondate su alti capitali.
All’ interno di questa evoluzione economica – che ha portato il mercato internazionale a coniare il
termine “globalizzazione” – esiste una variabile economica definita “persona”, “uomo” che si fonda
su un antico principio giuridico che stabilisce la libertà per ogni Stato nazionale di decidere la
propria politica immigratoria ovvero di decidere chi fare entrare o meno nel proprio territorio.1
Ogni Nazione è libera dunque di decidere il livello di flussi di ingresso sul territorio e con quali
norme regolarlo; ma oggi questa regola sembra essere superata dall’esperienza comunitaria in
atto, poiché, se è vero che gli stati adottano Leggi sull’immigrazione differenti tre loro, è altrettanto
vero che principi fondamentali in materia di libertà di movimento e di lavoro sono da tutti gli
ordinamenti dell’Unione Europea accettati e difesi. [...]
Leggi il documento (.pdf)
PRIVACY. 'CODICE PRIVACY' E 'DPS' ….. E CHI SE LI RICORDA ANCORA? (articolo)
Avv. Andrea Lisi
1. Che fine ha fatto la normativa sulla privacy?
E’ da qualche tempo che il dibattito sulla privacy si è arenato. Si respira nell’aria, infatti, un certo
inquietante rilassamento intorno a quelli che sono gli obblighi normativi imposti dal D.Lgs.
196/2003. Sembra proprio che le varie proroghe succedutesi nel tempo abbiano provocato il solo
effetto di far scivolare in un pericoloso oblio la necessità di organizzarsi per l’adeguamento al
Codice della Privacy:
- e chi si ricorda più dell’obbligatoria predisposizione del DPS (Documento Programmatico
sulla Sicurezza)?
- o ancora, che fine hanno fatto nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni le minime (e
non minime!) misure di sicurezza indicate nel Disciplinare Tecnico del Codice? [...]
Leggi il documento (.pdf)
18 giugno 2005
EVENTI. Separazione coniugale: evento e rischi per disturbi psicopatologici
Per la prima volta nell'ambito di un convegno organizzato da una delle maggiori associazioni psichiatriche italiane, verranno affrontati ed analizzati gli aspetti di rischio e di induzione psicopatologica di fenomeni quali: la sindrome di alienazione genitoriale, la “malpractice” dei consulenti, la conflittualità sostenuta dai legali.
(programma)
16 giugno 2005
PRIVACY. Non si puo' scrivere 'bambino adottato' senza il consenso dei genitori (www.garanteprivacy.it)
Paissan: Non si può scrivere "bambino adottato" senza il consenso dei genitori
"Non si può pubblicare, senza il consenso dei genitori, la notizia che un minore è in stato di adozione. Si tratta di una violazione della normativa sulla privacy e del Codice deontologico dei giornalisti". Lo afferma Mauro Paissan, componente del Garante per la protezione dei dati personali, in seguito al ripetersi di alcuni casi segnalati all'Autorità dai genitori interessati.
"Il problema del bilanciamento tra diritto di cronaca e diritti dei cittadini è delicato – dice ancora il componente del Garante – ma va ribadita la necessità che i giornalisti rispettino con particolare rigore, quando scrivono di minori, la regola dell'essenzialità dell'informazione. Il Codice deontologico prescrive una forte tutela della personalità dei bambini, giungendo ad affermare che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di cronaca".
"Quando si parla di bambino adottato, oltre alla legge sulla protezione dei dati personali viene violata anche la normativa in materia di adozione, in particolare dove si affida ai genitori la scelta sui modi e i termini per informare il minore della sua condizione".
Paissan infine chiede ai mezzi di informazione "di astenersi dal pubblicare tale tipo di notizie, anche se già diffuse da altre testate, altrimenti il Garante dovrà assumere i conseguenti provvedimenti".
Roma, 5 maggio 2005
Garante per la protezione dei dati personali
14 giugno 2005
DIRITTO DEL LAVORO. Lo stato attuale delle relazioni sindacali nei comparti del pubblico impiego - Documenti @ IuSReporteR.it
a cura dell’Avv. Maurizio Danza - Arbitro pubblico impiego Lazio
E’ noto come il sistema delle relazioni sindacali nel pubblico impiego privatizzato abbia ricevuto una prima regolamentazione organica nel D. Lgs. n°29/93 e, a seguito degli interventi normativi dovuti rispettivamente alle leggi n° 59/97, n° 127/97 e ai D. Lgs. n° 396/97 e D. Lgs. n°80/98, sia stato non a caso definito dagli studiosi come “seconda privatizzazione del pubblico impiego". [...]
Diritto del lavoro: Lo stato attuale delle relazioni sindacali nei comparti del pubblico impiego - Documenti @ IuSReporteR.it
13 giugno 2005
PRIVACY. Questionari a scuola e garanzie per alunni e genitori (nl. 251, www.garanteprivacy.it)
Il Garante blocca la pubblicazione di una tesi di laurea perché i dati erano stai raccolti in modo illecito
Bloccati dal Garante per trattamento illecito di dati personali alcuni risultati di una ricerca universitaria, svolta in una scuola elementare e riportati in una tesi di laurea in via di pubblicazione. Gli alunni, e di conseguenza i genitori, non erano stati informati né degli scopi dell'iniziativa, né del fatto che la loro partecipazione era facoltativa e non obbligatoria.
Il provvedimento di blocco adottato alcune settimane or sono dall'Autorità (della quale è stato di recente nominato presidente Francesco Pizzetti) riguarda le informazioni personali, in alcuni casi anche sensibili, raccolte tramite questionari sottoposti ad alcuni alunni delle elementari o elaborate nelle varie fasi della ricerca, con esclusione dei dati aggregati e anonimi. A seguito del provvedimento l'Università, titolare della ricerca, non ha potuto utilizzare più queste informazioni dovendo limitarsi alla sola conservazione.
La vicenda ha inizio quando i genitori di un alunno delle scuole elementari hanno saputo che il figlio di sette anni ha partecipato, a loro insaputa, ad una ricerca sulla rappresentazione sociale del maltrattamento infantile. La rilevazione, autorizzata dal dirigente dell'istituto scolastico, ha coinvolto gli alunni di alcune classi elementari ai quali una laureanda ha sottoposto questionari a risposta multipla e vignette. La ricerca ha comportato il trattamento di diverse informazioni (sesso, età, classe e scuola frequentata, mese ed anno di nascita) e pur non comprendendo il nome e il cognome degli alunni che vi hanno preso parte, permette, visto il ristretto ambito di indagine e grazie alla loro interazione, una agevole identificazione. Diversi minori, inoltre, hanno inserito la data di nascita completa (giorno, mese ed anno) rendendo ancora più semplice la loro identificabilità. Alcune delle informazioni richieste, infine, erano riconducibili alla nozione di dato sensibile in quanto idonee a rivelare aspetti della sfera psico-fisica dei genitori.
Procedura illegittima e possibile violazione della privacy secondo i genitori dell'alunno, i quali si sono correttamente rivolti all'Università, lamentando anzitutto di non essere stati informati della ricerca e di non aver manifestato il loro consenso alla partecipazione, chiedendo poi di accedere ai dati personali contenuti nei questionari compilati dal figlio e opponendosi infine al loro ulteriore trattamento. Insoddisfatti della risposta ricevuta hanno presentato ricorso al Garante.
Dal canto suo l'università, nel sostenere legittimità del proprio operato, ha dichiarato di non poter consentire l'accesso dei genitori ai questionari del figlio non conoscendo i dati anagrafici dei minori sottoposti alle prove. Il trattamento dei dati personali poi, secondo l'ente, era avvenuto nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e solo dopo il consenso del dirigente scolastico.
Il Garante ha invece ritenuto illecito il trattamento dei dati personali e, a tutela dei soggetti coinvolti, ne ha disposto il blocco. Per poter svolgere legittimamente la rilevazione, infatti, l'università, operando per finalità di ricerca, avrebbe dovuto informare correttamente i genitori degli scopi dell'iniziativa e del fatto che la partecipazione dei bambini era non obbligatoria, ma volontaria. L'università ha quindi posto in essere un trattamento illecito di dati personali e per questo motivo le informazioni raccolte non sono utilizzabili.
Garante per la protezione dei dati personali
STRUMENTI INFORMATICI. Regolamento per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (www.filodiritto.com)
Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2005, n. 101)
11 giugno 2005
EVENTI. L'integrazione Europea e la cooperazione giudiziaria in materia penale
17 GIUGNO 2005 ORE 16,00
09 giugno 2005
08 giugno 2005
EVENTI. Riforma del diritto fallimentare e rapporti bancari
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
www.uniurb.it
Incontri del Master in Diritto delle Banche e dei Mercati finanziari
Riforma del diritto fallimentare e
rapporti bancari
16 giugno 2005 - ore 15.30
Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza
Intervengono:
prof. Paolo Felice Censoni, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Urbino
La nuova disciplina del concordato preventivo
dott. Guido Federico, magistrato in Rimini
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
prof. Massimo Bianca, Associato di Diritto commerciale nell’Università di Verona
La revocatoria fallimentare
prof. Enrico Ginevra, Associato di Diritto commerciale nell’Università di Urbino
La revocatoria delle rimesse bancarie
La S.V. è invitata a partecipare
Il Preside della Facoltà Prof. Luigi Mari - Il Rettore Prof. Giovanni Bogliolo
LINK. IusSeek - directory di siti giuridici
Ambiente (20) Associazioni (107) Associazioni Professionali (33)
Autorità (10) Biblioteca - Motore di ricerca (2) Biblioteche e dottrina (17)
Codici on line (8) Condominio (8) Consumerismo (17)
Diritto amministrativo (8) Diritto civile (20) Diritto costituzionale (2)
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Istituzioni (83) Leggi (14) Magistratura (9)
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Per tutti (7) Portali (91) Privati (34)
Riviste (86) Salute (1) Sentenze (16)
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Studi e consulenze (141) Tribunali (44) Università (27)
Diritto civile - codice - avvocati - sentenze, massime, leggi, giurisprudenza, monografie
07 giugno 2005
PROFESSIONE FORENSE. Libri: Avvocatino impara (Mori's Humor Page)
Umorismo, facezie, testi letterari curiosi
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Angelo Angeli Coarelli
Avvocatino impara
Consigli a un giovane collega
DOWNLOAD (500 Kb)
Presento qui ai lettori in formato pdf questa deliziosa operetta dell'avv. Angelo Coarelli, pubblicata nel 1952 dall'Editrice CEDAM. Da cinquant'anni essa è il manualetto di ogni buon giovane avvocato che vuol acquisire rapidamente quelle regole di esperienza che molti ancora non hanno appreso quando vanno in pensione! Essa ha da sempre un posto nella biblioteca di ogni buon avvocato, assieme allo "Elogio dei giudici scritto da un avvocato" di Piero Calamandrei (ed. Le Monnier); questo, di alto impegno morale, improntato ad una visione della magistratura quasi sacrale, appare ormai rappresentare una situazione utopistica di altri tempi, che non ritroveremo mai più; invece il libro di Coarelli, basato sulla realtà e sulla immutabile psicologia umana, una specie di "Principe" in piccolo per avvocati, conserva ancora il suo valore pratico. E diciamolo: non è solo utile solo agli avvocati, ma anche ai loro clienti!
MORI'S HUMOR PAGE - Avvocatino impara
06 giugno 2005
DOCUMENTO INFORMATICO. Decreto ingiuntivo e provvisoria esecuzione: fax e email quali prove scritte ostative (www.altalex.com)
Tribunale Ancona, ordinanza 09.04.2005
La prova scritta ostativa alla concessione della provvisoria esecuzione di un provvedimento monitorio richiesta nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ex art. 648, c.p.c., può ravvisarsi anche nell’intercorsa corrispondenza, trasmessa via fax ed e-mail a sostegno della domanda riconvenzionale spiegata dall’opponente per il riconoscimento della pretesa di credito vantata nei confronti dell’opposto.
La quaestio juris: la corrispondenza intercorsa per fax ed e-mail può costituire prova scritta idonea a paralizzare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648, Cpc?
L’ordinanza 9 aprile 2005 del Tribunale di Ancona, emessa nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, verte sostanzialmente sull’esame del carteggio per corrispondenza intercorso fra le rispettive parti fin dalla fase pre-contenziosa, al fine di poter statuire sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio ai sensi dell’art. 648, Cpc.
Il suddetto provvedimento, si segnala per l’attenta e compiuta disamina delle rispettive posizioni addotte dalle parti costituitesi nel giudizio di opposizione, tenuto conto delle complesse argomentazioni, attinenti sia alla fase pre-contrattuale, sia a quella contrattuale, nonché di esecuzione dell’accordo ormai raggiunto.
In buona sostanza, il non facile quesito risolto dal giudice adito, attiene specificamente all’individuazione della prova scritta (o di facile e pronta soluzione) dedotta dall’ingiunto nel corso del giudizio di opposizione intrapreso avverso il provvedimento monitorio.
Il ragionamento seguito dal tribunale marchigiano nell’ordinanza in epigrafe può così sintetizzarsi.
<<…. rilevato che l’opponente ha formulato domanda riconvenzionale per risarcimento danni, per rimborso spese sostenute e servizi non usufruiti e di tali doglianze, anteriori alla causa, vi è prova scritta, oltreché nella lettera via fax della Tour 2000 del 4.3.04 (….) nella stessa comparsa di risposta a pag. 4 (…) confermando il nesso tra le fatture oggetto del decreto ingiuntivo de quo e il rapporto….;>> [...]
(Altalex, 10 maggio 2005. Nota a cura dell'avv. Vito Amendolagine)
Decreto ingiuntivo e provvisoria esecuzione: fax e email quali prove scritte ostative
EVENTI. Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie

L'editore Nyberg di Milano ha nominato l'avv. Andrea Lisi, fondatore del Centro Studi & Ricerche SCiNT, quale nuovo direttore editoriale della Rivista RDEGNT (Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie).
La Rivista è stata completamente rifondata e costituisce oggi un Magazine di alta qualità per il professionista, l'imprenditore, il dipendente pubblico che deve aggiornarsi sulle novità, gli adempimenti, le possibilità della Società dell'Informazione.
"Ho intenzione di creare una nuova Rivista più elastica e leggibile e vorrei che essa si arricchisca di contributi giuridici anche molto pratici, tecnico-informatici e di analisi economiche, e anche di segnalazioni concrete di leggi di finanziamento, di siti web interessanti", queste le prime dichiarazioni del neodirettore.
Una Rivista, quindi, che si presenterà più multidisciplinare, con una sezione telematica, e con autorevoli esponenti del Mondo delle Professioni e della Ricerca tra i propri collaboratori e tra i componenti del Comitato Scientifico e Redazionale.
Questa la presenzazione della Rivista che si legge sul sito :
Nathaniel Hawthorne nel 1851 in una futuribile descrizione del mondo che si sarebbe creato dopo l’invenzione dell’elettricità così sentenziava: "il mondo della materia è diventato un nervo enorme, vibrante per migliaia di miglia in un battibaleno (...) il globo è una testa enorme, un cervello pervaso di intelligenza". Queste profetiche parole possono ben farci comprendere l’intima caratteristica della odierna Società dell’Informazione e, cioè, la sua vertiginosa assenza di barriere territoriali e la sua capacità di investire qualsiasi struttura con i suoi cambiamenti tecnologici. Oggi qualsiasi realtà deve confrontarsi con la rivoluzione digitale: imprese, studi professionali, pubbliche amministrazioni parlano un nuovo linguaggio, il linguaggio dei bit.
La presente Rivista mira a fornire una chiave di lettura concreta, attuale, approfondita, a tutti coloro (professionisti, amministratori, imprenditori) che vogliano cavalcare con successo questo inevitabile cambiamento.
La Rivista permette di avere un quadro aggiornato degli sviluppi della Società dell'Informazione sul piano normativo (dottrinale, giurisprudenziale) e sul piano economico-gestionale; ma anche di trovare soluzioni concrete, casi pratici, risposte operative da alcuni dei maggiori esperti del settore.
La Rivista si compone di 8 sezioni multidisciplinari:
1) prassi e casi concreti (giurisprudenza, guide operative, utilità)
2) novità normative (commenti veloci alle più recenti novità normative in materia di ICT)
3) commercio elettronico e e-marketplace (analisi giuridiche, tecniche ed economiche)
4) e-government e e-procurement (analisi giuridiche, tecniche e economiche per gli Enti pubblici)
5) e-Privacy e Sicurezza Informatica
6) internet & internazionalizzazione (problematiche in chiave internazionale su domain name, marchi e brevetti, contratti telematici, analisi comparate, ma anche analisi strategiche sulle prospettive di crescita offerte dalla Società dell'Informazione)
7) Focus (speciali su alcuni settori di particolare interesse)
8) Cosa si legge in giro (recensioni di volumi e siti web)
Oltre alla Rivista cartacea, l'abbonamento comprende la possibilità di accedere ad un'area riservata del sito web dedicato alla Rivista con aggiornamenti normativi e brevi articoli.
Rivista bimestrale
Formato della rivista: A4 (21x29 cm)
N. pagine per numero: 150 circa.
Direttore Responsabile: Avv. Giovanni d'Ammassa
Direttore Editoriale: Avv. Andrea Lisi
Il Comitato Scientifico è attualmente così formato (in aggiornamento):
Ch.mo Prof. Renato Clarizia (Università di Roma)
Ch.mo Prof. Giuseppe Coscia (Università del Piemonte Orientale)
Ch.mo Prof. Jos Dumortier (Università di Leuven - Belgio)
Ch.mo Prof. Francesca Panuccio (Università di Messina)
Ch.mo Prof. Cesare Vaccà (Università Liuc di Castellanza)
Il Comitato di Redazione è attualmente così formato:
A. G. Orofino (diritto amministrativo e costituzionale)
G. D'Ammassa (diritto d'autore)
G. Laganà (diritto bancario e finanziario)
M. Iaselli (diritto dell'informatica e di Internet)
N. Foggetti (diritto internazionale)
M. Berruti - S. Aprile (diritto del lavoro)
L. Paulillo - E. De Tullio (diritto applicato ai marchi e brevetti)
B. Fiammella - L. Suraci (diritto penale)
G. Olivi (diritto applicato alla radio-tv e nuovi media)
L. Giacopuzzi - S. Guastella (diritto alla riservatezza)
A. Monteleone (diritto alla riservatezza, profili comparati)
A. Attanasio (diritto tributario)
R. Schuhmacher (diritto svizzero)
G. Lazari (diritto spagnolo)
M. Melpignano (consumers satisfaction)
G. S. Barile (sicurezza, profili giuridici)
A. Lisi - E. M. Tripodi (e-commerce, profili giuridici)
R. Bellantoni - D. Diurisi (economia e gestione)
G. Fumagalli (tecnica)
Per informazioni ulteriori e per abbonarsi alla Rivista: http://www.nyberg.it/rdegnt/default.asp
N.B. E' previsto uno sconto del 15% per chi si abbona alla Rivista entro il 15 luglio 2005!
PRIVACY. Credito al consumo e garanzie per i consumatori (nl. 251, www.garanteprivacy.it)
Solo dati esatti ed aggiornati nei sistemi di informazioni creditizie
I dati personali contenuti nei sistemi di informazioni creditizie devono essere esatti, aggiornati e riguardare solo rapporti di credito al consumo. Il cittadino ha sempre il diritto di chiedere la rettifica dei dati e far correggere le informazioni che lo riguardano raccolte in queste grandi banche dati e consultate da istituti di credito e finanziarie prima di concedere un prestito. I sistemi di informazioni creditizie, che hanno sostituito a partire dal gennaio di quest'anno le cosiddette "centrali rischi" private, sono banche dati, gestite da società private, nelle quali vengono conservate informazioni sui rapporti finanziari o eventuali morosità dei consumatori. Ogni volta che devono concedere un mutuo o un finanziamento, banche e finanziarie consultano questa banche dati per verificare l'affidabilità del cliente.
Il principio, già più volte affermato, è stato ribadito dal Garante in occasione dell'esame di un ricorso. La questione non era formale perché la presenza di un dato errato o non aggiornato nei Sic può comportare, tra le altre conseguenze, anche il rifiuto di un prestito. Disavventura toccata ad un consumatore al quale era stato negato un finanziamento poiché dalla consultazione degli archivi informatici risultava "protestato". Stesso nome e cognome che si differenziava solo per una vocale da quello della persona realmente protestata, una sostanziale omonimia costata molto cara. Inutili le lamentele e i tentativi di chiarimento: nessun finanziamento e una corretta situazione da ripristinare.
Dopo una prima istanza, in cui il consumatore chiedeva che il suo nominativo fosse cancellato dalla banca dati e non fosse più associato all'assegno protestato, estraneità dimostrata anche dalla certificazione che aveva allegato, ha ricevuto una risposta nella quale la società declinava ogni responsabilità sull'accaduto e lo invitava a rivolgersi a Infocamere, società consortile che gestisce la base dati di tutte le camere di commercio italiane. Insoddisfatto della risposta e vedendo allungarsi i tempi di soluzione del problema, il consumatore ha presentato ricorso al Garante.
A seguito di una formale richiesta di informazioni dell'Autorità, il Sic, pur continuando a sostenere la legittimità del proprio operato, dichiarava infatti di essersi limitata ad estrarre le informazioni relative al protesto attraverso la consultazione del Registro unico informatico gestito da Infocamere (utilizzando come chiave di ricerca il codice fiscale). Dichiarava, inoltre, in considerazione della singolarità della vicenda e seguito di altri accertamenti effettuati, di aver rimosso cautelativamente il nominativo del ricorrente dalla propria banca dati e di aver segnalato il caso ad Infocamere. Nel frattempo, anche la Camera di commercio di Roma trasmetteva all'Ufficio del Garante una visura a livello nazionale dalla quale non risultavano protesti a carico del ricorrente comunicando che l'annotazione negativa che era stata erroneamente attribuita riguardava un altro nominativo, seppure diverso solo per una vocale.
Nel corso del procedimento il Garante non ha comunque rilevato altri profili di illiceità nel trattamento dei dati da parte del Sic. La società, infatti, aveva utilizzato informazioni provenienti da pubblici registri che i soggetti privati possono trattare anche senza il consenso degli interessati e poiché la società ha confermato di aver rimosso le informazioni personali del ricorrente dalla propria banca dati, accogliendone così le richieste, ha definito il ricorso dichiarando non luogo a provvedere.
(cfr. dossier sui sistemi di informazioni creditizie)
Garante per la protezione dei dati personali
01 giugno 2005
LINK. Arcoiris TV
A differenza di una Tv tradizionale lo spettatore può decidere cosa vedere in qualsiasi momento, senza più vincoli d'orari e palinsesto. L'offerta di titoli è costantemente aggiornata e proviene sia da filmati che giriamo noi direttamente che da contributi esterni.
Usare Arcoiris Tv è molto semplice: si entra nel sito, si cerca un filmato tra le categorie presenti e si sceglie il tipo di connessione adeguata al vostro modem (ADSL per le connessioni a larga banda, 56K per i modem analogici).
La visione inizia immediatamente, senza tempi d'attesa visto che gli attuali lettori di file video (Real Player e Windows Media Player) consentono l’utilizzo della tecnologia detta “streaming”. Chi non avesse sul proprio computer il lettore adatto può scaricarlo dalla nostra stessa home page gratuitamente con pochi “click”.
In alternativa è possibile scaricare anche la versione .mp3 (per chi volesse solo l'audio) e la versione in Alta Risoluzione (per la creazione di DVD, VHS o per la ritrasmissione televisiva).
Con Arcoiris Tv sei tu che scegli cosa vedere e quando, e soprattutto hai l'occasione di vedere interviste a personaggi o servizi giornalistici che normalmente in una televisione tradizionale non vedresti per motivi di censura o perché ritenuti non remunerativi.
I filmati sono indicizzati per categorie; in ogni categoria troverete un indice con il titolo del filmato, una piccola scheda di presentazione, l’eventuale link di riferimento e un’immagine tratta dal filmato stesso.
Per ogni filmato sono disponibili anche altre informazioni come la durata, la fonte, la data di realizzazione e quante volte il filmato è stato visto.
Abbiamo inoltre anche un servizio di newsletter che utilizziamo per informare gli iscritti sull'inserimento di nuovi filmati o di comunicazioni a nostro avviso utili e divertenti.
Nella home page del sito troverete anche alcune simpatiche vignette ed i banner di siti internet a nostro avviso interessanti e meritevoli di essere visitati.
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