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31 maggio 2005

PRIVACY. Internet: informative chiare e consenso libero (nl. 253, www.garanteprivacy.it)

Internet: informative chiare e consenso libero
Il Garante impone ad una società che fornisce servizi on line di cambiare il proprio modello contrattuale


Nel momento in cui un cittadino compila un modulo cartaceo o on line, o comunica i suoi dati per telefono per richiedere la fornitura di un servizio, deve ricevere informazioni chiare e precise sull'uso che si farà dei dati personali che lo riguardano e deve poter esprimere un consenso libero e non condizionato. Lo ha disposto il Garante, accogliendo il ricorso di un utente che contestava, tra l'altro, la poca chiarezza dei modelli on line, che aveva compilato al momento della registrazione sul portale di una società che fornisce servizi in Internet, e il continuo invio di messaggi pubblicitari indesiderati.

La società, che fornisce anche servizi gratuiti (tra i quali accesso alla rete, caselle di posta elettronica, spazio web per un sito personale), dovrà sospendere immediatamente l'invio di materiale pubblicitario al cliente che non ne aveva fatto richiesta e riformulare la modulistica contrattuale adeguandola alla normativa in materia di protezione dei dati personali. In attesa della sottoscrizione delle nuove clausole contrattuali, dovrà inoltre astenersi da ogni trattamento dei dati personali del ricorrente per finalità di profilazione commerciale e dalla loro utilizzazione per scopi di marketing e promozionali. Nel corso del procedimento il Garante ha accertato che le informative presenti sul sito web della società non permettevano a chi intendeva registrarsi di esprimere scelte libere, consapevoli e, soprattutto, non contraddittorie tra loro. La società chiedeva, infatti, all'utente un consenso "omnibus", a suo dire facoltativo, ma dal quale faceva dipendere la fornitura dei servizi. Il consenso in alcuni casi ingiustificato veniva chiesto anche per finalità non previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. E'illegittimo infatti, come faceva la società, chiedere l'"autorizzazione" del cliente per una eventuale trasmissione di dati all'autorità giudiziaria, quando questa, nei casi previsti dalla legge è comunque doverosa a prescindere dalla volontà del cliente. Così come non è giustificato chiedere il consenso per finalità di fatturazione commerciale quando le utenze fornite sono gratuite. Non è corretto, poi, chiedere il consenso senza dare all'utente la possibilità di esprimerlo liberamente. La società, attraverso un'unica sottoscrizione, chiedeva invece anche l'autorizzazione a definire il profilo commerciale dell'utente e ad utilizzalo per finalità di marketing e promozionali.

Con un autonomo procedimento il Garante verificherà altri profili di liceità del trattamento dei dati in particolare per quanto riguarda il sistema di analisi degli accessi alla rete e delle modalità utilizzate per rilevare le attitudini commerciale dei clienti.

Garante Privacy

PROGRAMMI. Skype - Free Internet telephony that just works

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30 maggio 2005

DEONTOLOGIA FORENSE. Convegno 'Deontologia e informazione' - Gli atti

VERONA 2005 Convegno "Deontologia e informazione" - Gli atti
Deontologia e informazione
dalla codificazione all'informatizzazione degli studi legali


Verona, 20 aprile 2005

Le relazioni (formato PDF)

La disciplina comunitaria e la natura delle norme deontologiche Prof. Guido Alpa - Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Avvocati, pubblicità e informazione Avv. Marisa Bonanno, Foro di Verona –- Circolo dei Giuristi Telematici

Aggiornamento professionale e nuove tecnologie Avv. Luca Giacopuzzi, Foro di Verona - Circolo dei Giuristi Telematici

Riservatezza e sicurezza nelle comunicazioni elettroniche Ing. Ermanno Ancona – CED Centro di Medicina Preventiva Az. ULSS20 Verona

Le nuove investigazioni difensive – processo penale, privacy e deontologia Avv. Salvatore Frattallone, Foro di Padova

Deontologia Forense: genesi e codificazione – Avv. Giannantonio Danieli – Consigliere Coordinatore della Commissione Deontologia e Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona

Deontologia internet e principio di territorialità – Avv. Marzio Vaglio

Deontologia, processo civile e trattamento dati – Avv. Giulia Ferrarese

Circolo dei Giuristi Telematici - Dalle sedi - VENETO - VERONA 2005 Convegno "Deontologia e informazione" - Gli atti

PRIVACY. Biglietti numerati e videosorveglianza negli stadi. Il parere del Garante (www.garanteprivacy.it)

Biglietti numerati e videosorveglianza negli stadi. Il parere del Garante

Il Garante (composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha espresso il previsto parere (il testo integrale è consultabile sul sito dell'Autorità www.garanteprivacy.it) riguardo ai due schemi di decreto predisposti dal Ministero dell'interno in attuazione di un decreto legge (28/2003) che prevede misure contro la violenza negli stadi, quali l'introduzione di sistemi di videosorveglianza e il rilascio di biglietti numerati.

Videosorveglianza

L'Autorità ha stabilito che questo tipo di controllo rispetta i principi di liceità e necessità in ragione dei reiterati disordini e degli episodi di violenza verificatisi di recente. Proporzionata risulta, ad esempio, la conservazione delle immagini per non più di una settimana.

Anche le modalità di ripresa che consentono l'individuazione di singoli spettatori, appaiono proporzionate e non eccedenti rispetto agli scopi prefissati. Per altri dispositivi e tecniche di ripresa particolari, attualmente non previsti, sarà invece necessaria una verifica preliminare del Garante.

La registrazione audio riguarda solo l'audio complessivo dell'evento calcistico.

La previsione dei sistemi di videosorveglianza riguarda solo gli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità e ad eventi calcistici.

Biglietti numerati e biglietti nominativi

Il decreto legge 28/2003 prevede biglietti numerati: su questo progetto il Garante non formula rilievi in quanto la disciplina sulla protezione dei dati personali non contrasta con tale misura.

Il decreto ministeriale introduce, tuttavia, anche l'obbligo di biglietti nominativi, che però non sono previsti dal decreto legge. Alla richiesta di parere in proposito "non sono stati allegati specifici elementi che consentano all'Autorità di ritenere allo stato proporzionata una misura così delicata a fronte degli innumerevoli dati personali che dovrebbero essere trattati" e di verificare la sua effettiva utilità rispetto alle finalità perseguite e alle modalità con le quali si svolgono gli incidenti, tenuto conto che potrebbero essere adottate altre forme di controllo per identificare i tifosi violenti ed escluderli dagli stadi.

Rilevando che spetta alle autorità di pubblica sicurezza valutare la sussistenza dei presupposti per adottare idonee misure di prevenzione e repressione di incidenti negli stadi, il Garante ha specificato che, qualora le autorità competenti ritenessero in ogni caso necessari i biglietti nominativi, si dovranno indicare specificamente: la decorrenza del nuovo sistema; il titolare e il responsabile del trattamento dei dati (chi dovrebbe, cioè, gestire la banca dati); i tempi di conservazione dei dati personali; i soggetti che hanno accesso alle informazioni; l'eventuale intreccio tra banche dati e singole società calcistiche.

L'Autorità resta, quindi, in attesa di tempestive comunicazioni in ordine alle decisioni del Ministero rispetto al parere formulato.

Roma, 4 maggio 2005

Garante Privacy

24 maggio 2005

PRIVACY. Danno da informazione: uso illecito o diffusione di informazioni false o parziali (M. Gobbato su www.altalex.com)

Responsabilità e risarcibilità del danno.

(Avv. Monica Gobbato - Dott.ssa Marilù Barella - Dott. Piergiorgio Mancone)

In caso di lesione della riservatezza e dell'identità personale, il d.lgs 196/2003 prevede una forma di tutela successiva, rimessa al risarcimento del danno. I profili di responsabilità civili per fatto illecito introdotti dalla legge 675/1996 sono stati confermati in toto dal Testo Unico sulla privacy. Si tratta, essenzialmente, di responsabilità connesse al trattamento illecito di dati personali, alla falsità di dichiarazioni e notificazioni fatte al Garante, all’inosservanza delle misure necessarie alla sicurezza dei dati e al mancato rispetto delle disposizioni del Garante: ipotesi penalmente sanzionate dagli artt. 167, 168, 169, 170 del Testo Unico, ma anche a tutti i casi in cui per ragioni diverse l’interessato dal trattamento si trovi a subire un danno da questo derivante.

L'uso illecito delle informazioni e la diffusione di informazioni inesatte o incomplete, integrano la fattispecie del c.d. danno da informazione. Sostanzialmente sono due le ipotesi in cui tale danno è configurabile: la prima implica la violazione del c.d, principio di finalità e presuppone un uso dei dati differente da quello per il quale l'interessato ha prestato il proprio consenso1. La seconda ipotesi comporta la divulgazione di informazioni false o parziali. La falsa informazione, infatti, può danneggiare l'interessato sia in quanto diretta a terzi, poiché lesiva di quella che è la percezione sociale dell'identità personale, sia in quanto diretta allo stesso soggetto cui dati si riferiscono; oppure può danneggiare soggetti diversi dall'interessato in quanto destinatari o semplici fruitori di tali informazioni2.

È necessario, innanzitutto, osservare che in risposta al danno da informazione il Testo Unico stabilisce, all’art. 15, che "chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 c.c". In base a questa norma il titolare sarà tenuto a risarcire i danni a meno che non provi di aver adottato le misure "idonee" (non le "minime") per evitare il danno. La novità è nel secondo comma, secondo il quale il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione delle norme attinenti alle modalità del trattamento comprendenti anche le regole sulla conservazione. [...]

Danno da informazione: uso illecito o diffusione di informazioni false o parziali

23 maggio 2005

DIRITTO D'AUTORE. Software senza licenza in azienda: il Trib. di Bolzano sconfessa la Cassazione? (G. Costabile su www.altalex.com)

Software senza licenza in azienda: il tribunale di Bolzano sconfessa la Cassazione?

di Gerardo Costabile

Come spesso accade in questi casi, quando qualche illustre commentatore non affronta con la dovuta serenita’ da giurista argomenti discussi e discutibili, come quelli sul diritto d’autore, ritroviamo sommate, alle affermazioni di una sentenza come quella di Bolzano sui software illeciti in azienda, cose che riguardano poco i fatti ed il diritto ed invece molto una particolare forma di attacco, nascosto dai soliti condizionali, sui metodi asseritamente illegittimi.

Poi, rileggendo con cura gli articoli e piu’ in generale assistendo all’esercizio dello "ius postulandi" nelle aule di tribunale, gli stessi giuristi appaiono reiterare tali atteggiamenti, quasi mai accompagnati dalle norme che giustificherebbero le asserzioni di illegittimita’.

Che la legge sia opinabile in quanto, in alcuni passaggi, eccessivamente "penalistica" non vi e’ dubbio, specialmente per l’uso personale del software. Uno dei problemi principali e’ che si tratta di una delle materie che hanno visto penalizzazioni e depenalizzazioni nel tempo con forse troppa semplicita'.

Sono infatti condivisibili le affermazioni di chi contesta l’eccessiva sanzione penale ai danni di un cittadino per il solo fatto di detenere copie di programmi per elaboratore senza licenza, equiparandolo a chi, di questa attività, ne fa commercio ai fini illeciti oppure, piu’ semplicemente, risparmia sui costi per la propria attivita’ imprenditoriale.

Ma l’ormai famosa sentenza di Bolzano (n. 145/05 del 31 marzo 2005) ha dichiarato non luogo a procedere, perche’ il fatto non costituisce reato, in ordine al comportamento di un Architetto il quale utilizzava alcuni software -secondo l’accusa- non originali, a scopo imprenditoriale e per trarne profitto. [...]

Software senza licenza in azienda: il Trib. di Bolzano sconfessa la Cassazione?

DOCUMENTO INFORMATICO. Codice dell'amministrazione digitale (D.L.vo 82/2005) - Documenti @ IuSReporteR.it

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale

(GU 112 del 16/05/2005 Suppl. Ordinario 93)

Documento informatico: Codice dell'amministrazione digitale (D.L.vo 82/2005) - Documenti @ IuSReporteR.it

19 maggio 2005

LINK. MovimentoConsumatori.it

Estratto dal manifesto politico approvato dall'ultimo Congresso Nazionale del Movimento Consumatori:

Il Congresso Nazionale del Movimento Consumatori […] individua nei seguenti punti le linee che dovranno caratterizzare l´attività del triennio 2001-2004.

Diventa indilazionabile dedicare stabile osservazione ed approfondimento dei complessi temi economico-giuridico-sociali. In questo contesto occorre ridefinire la figura del consumatore in relazione agli scenari economici del terzo millennio. Il fenomeno della globalizzazione e i movimenti di pensiero che si stanno sviluppando non possono vedere indifferenti le organizzazioni dei consumatori. Il Movimento Consumatori individua come prioritario l'avvio di una riflessione in questo ambito.

L´esigenza di rivedere i modelli di consumo in relazione al miglioramento delle condizioni di salute, e della qualità della vita, del rapporto con l´ambiente, dei diritti e delle garanzie dei lavoratori comporta un´azione del Movimento Consumatori volta alla sensibilizzazione sulle forme di consumo critico.

Il Movimento Consumatori ritiene essenziale indirizzare il proprio impegno nell´ambito dell´educazione al consumo.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai temi della finanza etica, del rapporti tra risparmio e consumo delle famiglie, alla promozione di forme di consumo organizzate in gruppi d'acquisto […].

Dall´osservazione delle vicende sociali più recenti e dal quotidiano rapporto instaurato con i consumatori nelle nostre sedi, scaturisce l´esigenza di intervento nei settori della salute, in riferimento all´alimentazione, alla qualità dell´ambiente di vita e alla salvaguardia del benessere animale, alla giustizia - nelle forme della promozione di azioni legali a tutela degli interessi collettivi e di ricerca di forme semplificate di accesso - , alla sanità, verso una garanzia di trattamenti di qualità accessibili a tutti.

La complessità delle tematiche consumeriste così individuate ed il conseguente impegno richiesto alle associazioni dei consumatori conducono alla strada della collaborazione e della ottimizzazione delle risorse umane, organizzative ed economiche […].

Lo sforzo di progettualità dell´associazione che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi, comporta un adeguamento organizzativo dell´intera struttura nei ruoli chiave di ufficio stampa, coordinamento e sviluppo delle sezioni e del servizio legale […].

MovimentoConsumatori.it

17 maggio 2005

DIRITTO D'AUTORE. Duplicazione abusiva se mancano scatole e manuali? (A. Monti su www.interlex.it)

Duplicazione abusiva se mancano scatole e manuali?

di Andrea Monti - 22.04.05

La sentenza n. 145/05 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bolzano ha stabilito il proscioglimento predibattimentale di un architetto accusato di duplicazione abusiva di software sulla base della mera detenzione di supporti privi dei “parafernalia” che normalmente li accompagnano (scatole, manuali, copie cartacee della licenza ecc.).

Questa sentenza ha assestato un durissimo colpo al disinvolto stile investigativo dei cosiddetti “cibercop” che, con l’avallo di magistrati spesso poco informati in materia di tecnologie dell’informazione (o artatamente disinformati dalle lobby di settore), conducono spesso indagini lacunose e dirette a dimostrare un teorema precostituito, piuttosto che a rilevare – oggettivamente – la presenza di elementi di reità a carico dell’indagato. [...]

A. Monti - Duplicazione abusiva se mancano scatole e manuali?

16 maggio 2005

DOCUMENTO INFORMATICO. Regolamento posta elettronica certificata (DPR 68/2005) - Documenti @ IuSReporteR.it

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n. 68

Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta
elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3.


(GU n. 97 del 28-4-2005)

Documento informatico: posta elettronica certificata (DPR 68/2005)

PRIVACY. Sieropositivi: particolari garanzie a tutela dei loro dati (nl. 250, www.garanteprivacy.it)

Sieropositivi: particolari garanzie a tutela dei loro dati

Gli articoli di stampa riguardanti persone sieropositive devono rispettare particolari garanzie volte a prevenire l'ingiustificata diffusione di dati personali, come quelli relativi alle foto degli interessati. Anche in caso di diffusione di dati a margine di fatti all'attenzione della magistratura penale, qualora sussista la necessità di "allertare" persone che hanno avuto rapporti con soggetti sieropositivi, le forze di polizia devono adottare modalità rispettose della dignità e della riservatezza degli interessati.

Intervenendo a seguito di una segnalazione della Lila (Lega italiana per la lotta contro l'Aids), l'Ufficio del Garante ha invitato l'editore di un quotidiano a non pubblicare più, spontaneamente, la foto che ritraeva un giovane sieropositivo arrestato per altri fatti, ma sottoposto ad indagine per possibili lesioni nei confronti di alcune donne. Il quotidiano ha aderito spontaneamente alla richiesta dell'Autorità ed ha interrotto l'ulteriore diffusione dell'immagine.

Ribadendo quanto già affermato a suo tempo per un caso analogo, l'Autorità ha richiamato l'attenzione sul fatto che la pubblicazione di foto riguardanti persone affette da virus Hiv può, in casi del genere, violare i principi sanciti dalla disciplina sulla protezione dei dati e dal codice di deontologia per l'attività giornalistica.

In particolare, l'Ufficio del Garante ha ricordato che si possono individuare modalità di informazione del pubblico assai più selettive rispetto alla divulgazione della fotografia e delle generalità dell'interessato, fornendo, cioè, elementi di informazione indiretti che permettano di raggiungere egualmente lo scopo di informativa prefissato (i luoghi frequentati, il periodo temporale di riferimento). In tal modo, è ugualmente possibile mettere in guardia persone che avrebbero potuto avere contatti con l'interessato (mettendo a disposizione, ad esempio, informazioni più dettagliate attraverso numeri verdi o altri servizi di informazione e assistenza) evitando, al tempo stesso l'esposizione della persona sieropositiva ad una sproporzionata evidenza della propria immagine sui mezzi di informazione.

L'Autorità ha anche ricordato come la necessità di assicurare la doverosa tutela della dignità e della riservatezza alle persone sieropositive e l'obbligo di astenersi dalla diffusione di dati personali ed immagini da parte delle forze di polizia, siano stati oggetto di due circolari del Ministero dell'interno (27 novembre 2003 e 26 febbraio 1999) e di una circolare del Comando generale della Guardia di finanza (19 gennaio 2004).

La stessa recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, dell'11 gennaio 2005, riguardante un caso italiano di diffusione di dati a seguito di conferenze stampa tenute da organi inquirenti, ha confermato inoltre il quadro di rigorose garanzie previste nella normativa italiana.

Garante Privacy

12 maggio 2005

LINK. Diritto e-spresso

Lo schema che segue propone una selezione di siti gratuiti utili per la ricerca giuridica.

Le fonti sono segnalate sia attraverso una tavola sinottica che con un INDICE A - Z

Accedi all’Indice per categorie ordinate alfabeticamente

Accedi alla tavola sinottica

Infoleges (La ricerca è possibile da tutti i terminali collegati alla rete d'ateneo)

diritto e-spresso

11 maggio 2005

LINK. Co.Re.Com. Marche

Comitato Regionale per le Comunicazioni - Marche

Co.Re.Com. Marche

EVENTI. Fare impresa per gli stranieri in Italia

Incontro solidale

Fare impresa per gli stranieri in Italia

Bologna 21 maggio 2005

programma: 1 - 2
(.doc)

10 maggio 2005

COMMERCIO ELETTRONICO. Understanding dialer (D. Pizzi su www.diritto.it)

Understanding dialer

di D. Pizzi

INDICE TEMATICO:

Parte prima
Fattispecie concreta
1.1 - Che cos’è un dialer
1.2 - Classificazione e tipologie
1.3 - Come funzionano tecnicamente e danni che possono provocare all’utente. Dialer con
“Certificato di Garanzia”
1.4 - 2003: l’anno delle truffe attraverso dialer e 709
1.5 - La diffusione di virus attraverso i dialer

Parte seconda
Il dialer-worm “Zelig”
2.1 - La situazione
2.2 - Caratteristiche tecniche

Parte terza
Modalità di prevenzione
3.1 - Difese pratiche
3.2 - Prime difese legali e analisi del problema: attenzione a ciò che viene offerto!
3.3 - Responsabilità penali

Parte quarta
Prontuario normativo specifico
4.1 - Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70, artt. 16, 17
4.2 - Truffa e frode informatica, artt. 640, 640-ter C.P.
4.3 - Accesso abusivo e diffusione di programmi, artt. 615-ter, 615-quinquies C.P.
4.4 - Delibera n. 9/02/CIR
4.5 - Modulo per querela stampabile dal sito web della Polizia di Stato

File .pdf su Diritto & Diritti - rivista giuridica on line

DIRITTO D'AUTORE. Sequestri: se la polizia viola il domicilio informatico (M. Cammarata su www.interlex.it)

Sequestri: se la polizia viola il domicilio informatico

di Manlio Cammarata - 22.04.05

31 marzo 2005: due tribunali, due decisioni di segno opposto. La prima, del GIP di Bolzano, è una sentenza esemplare per la corretta interpretazione della legge; la seconda, del tribunale del riesame di Venezia, è un'ordinanza-slalom tra i paletti dei codici e del buon senso, che ci costringe a ritornare su questioni che dovrebbero essere risolte da anni e anni.

Presunte violazioni del diritto d'autore da una parte, presunta diffusione di materiale pedopornografico dall'altra. In tutti e due i casi la polizia indaga, intercetta e sequestra, seguendo un copione ormai stantio (nel secondo caso con le conseguenti notizie sensazionali di centinaia di indagati - mai che si dia notizia di quanti sono stati poi rinviati a giudizio e quanti condannati...).

Ma il giudice di Bolzano non si lascia impressionare: dimostrando la competenza specifica che è indispensabile per una decisione su questa materia, osserva che le prove raccolte dalla polizia non dimostrano la provenienza illegittima del materiale sequestrato. Proscioglie l'indagato e ordina la restituzione dei beni sequestrati (vedi l'articolo di Andrea Monti Duplicazione abusiva se mancano scatole e manuali?).

I giudici del riesame del tribunale di Venezia si trovano di fronte a una situazione non troppo diversa, perché anche in questo caso sono in gioco i metodi di indagine delle forze di polizia. Ma... decidono di non decidere. Vediamo i fatti. [...]

M. Cammarata - Sequestri: se la polizia viola il domicilio informatico

09 maggio 2005

PRIVACY. Internet: motori di ricerca e diritto all'oblio (nl. 249, www.garanteprivacy.it)

Internet: motori di ricerca e diritto all'oblio
Soluzione tecnica individuata dal Garante per garantire la trasparenza, ma evitare le "gogne" elettroniche


É legittimo che una sanzione, una condanna o un altro precedente "pregiudizievole" lontani nel tempo siano per sempre disponibili a tutti e a chiunque in Internet tramite i comuni motori di ricerca? Trascorso un congruo periodo di tempo, si ha il diritto di "uscire" da questo spazio di Internet, nel senso che i documenti ufficiali che non hanno più attinenza con l'attualità siano resi trasparenti, anche sul web, ma in modo più selettivo, dando a quei precedenti la giusta dimensione che contenga danni e pregiudizi? Al diritto all'oblio, riconosciuto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, si è appellato un operatore pubblicitario, che ha presentato ricorso al Garante chiedendo di disporre nei confronti di un ente pubblico gli opportuni accorgimenti per interrompere quella che riteneva una perpetua "gogna" elettronica.

Il Garante (con una decisione adottata dal precedente collegio) gli ha dato in parte ragione e ha previsto che l'ente continui a divulgare sul proprio sito istituzionale le decisioni sanzionatorie riguardanti l'interessato e la sua società, ma - trascorso un congruo periodo di tempo - collochi quelle di vari anni or sono in una pagina del sito accessibile solo dall'indirizzo web. Tale pagina, ricercabile nel motore di ricerca interno al sito, dovrà essere esclusa, invece, dalla diretta reperibilità nel caso si consulti un comune motore di ricerca, anziché il sito stesso.

Il ricorrente lamentava il fatto che chiunque effettuasse in rete una normale ricerca nominativa a nome suo e della società, tramite uno dei comuni motori di ricerca in Internet, ricevesse sempre e in primo luogo non le notizie riguardanti la sua attuale o più recente attività professionale, ma due provvedimenti con i quali gli erano state a suo tempo applicate due sanzioni amministrative, una delle quali risalenti al 1996 e l'altra al 2002. Ciò, sosteneva l'interessato, pregiudicava l'immagine che la clientela poteva farsi dell'attività da lui svolta.

Il ricorrente e la sua società non contestavano né le sanzioni, né il fatto che l'ente dovesse pubblicarle ufficialmente anche sul sito istituzionale. Si opponevano, invece, a che i provvedimenti stessi fossero reperibili indiscriminatamente in Internet sempre e da chiunque, anche da persone che non avessero consultato il sito dell'ente e fossero semplicemente intente a contattare la società. Si chiedeva, quindi, l'adozione di opportune cautele, quali potevano essere, in alternativa all'oscuramento del nominativo, un accesso meno "diretto" alle pagine web in questione.

L'ente pubblico ha fatto presente i propri obblighi nel pubblicizzare le decisioni adottate nel proprio Bollettino Ufficiale e sul sito, rappresentando l'interesse pubblico alla piena conoscibilità, anche nel tempo, delle sue decisioni: omettendo invece le generalità del ricorrente e della sua società, sarebbe stato pressoché inutile per i cittadini interessati consultare le decisioni che mirano proprio ad informare specificamente sulle violazioni amministrative. L'ente ha dato la sua immediata disponibilità a ricercare gli opportuni accorgimenti e, su questa base, è stato avviato un delicato accertamento tecnico. Diverse ipotesi non risultavano tecnicamente praticabili o soddisfacenti. Né si poteva ignorare la circostanza che per le decisioni dei soggetti pubblici non è obbligatoria la cautela di omettere i nominativi nelle decisioni pubblicate, ipotesi prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali solo per le sentenze dell'autorità giudiziaria accessibili in Internet.

Il Garante ha disposto, dunque, che l'ente pubblico continui a pubblicare sul proprio sito le proprie decisioni, anche a distanza di tempo, predisponendo però nell'ambito del proprio sito web, entro un trimestre, una sezione per i vecchi provvedimenti (dove collocare ad esempio la predetta decisione del 1996) consultabile da tutti tramite il sito, ma attraverso l'indirizzo dell'ente, anziché mediante una domanda a tappeto tramite i motori esterni di ricerca.

Entro lo stesso termine, l'ente individuerà altresì il periodo temporale, proporzionato al raggiungimento delle proprie finalità durante il quale i propri provvedimenti saranno liberamente reperibili in Internet anche tramite motori di ricerca (come ancora avviene per la predetta decisione del 2002).

Si tratta di una decisione "pilota" che avvia una nuova complessa riflessione tra trasparenza e oblio alla luce delle diverse opportunità offerte da Internet.

Garante Privacy

EVENTI. Corso on line gratuito sulla Nuova SRL dopo la riforma del 2003

Corso on line gratuito sulla Nuova SRL dopo la riforma del 2003

La Riforma del 2003 segna una svolta epocale nella regolamentazione dell’organizzazione societaria e dei rapporti del panorama dei traffici commerciali.

I canoni ispiratori della nuova disciplina sono molteplici ed riguardano svariati aspetti del diritto dell’ impresa.

In primo luogo si vogliono aggiornare i principi enucleati nel codice civile del 1942 riflettenti una concezione del mondo degli affari non più adeguata alle attuali esigenze.Lo scopo è sopratutto quello di consentire alle imprese Italiane di mettersi alla pari con le concorrenti europee, e quindi di sfruttare al meglio le potenzialità offerte dall’U.E. ,sopratutto per fare in modo che i capitali vengano ad essere investiti in Italia e non viceversa.

Altra esigenza da soddisfare è quella di semplificare e rendere maggiormente flessibile la disciplina societaria allo scopo di incoraggiare la costituzione di nuove imprese ( anche per creare nuova occupazione ) e rendere più facilmente gestibili le nuove compagini sociali e quelle di precedente costituzione.Tale fine è stato raggiunto garantendo maggiore autonomia agli operatori economici nella regolamentazione dei propri interessi e proponendo modelli organizzativi maggiormente adattabili alle esigenze concrete delle imprese e degli affari.Le limitazioni inderogabili alla autonoma dei privati trovano una giustificazione unicamente nelle esigenze di tutela degli altri soggetti coinvolti nei rapporti societari quali i creditori e gli investitori.

Le potenzialità della riforma investono notevolmente la regolamentazione della Società a responsabilità limitata ( SRL) che è il modello societario più diffuso per le PMI. In particolare viene ad affrancarsi dalla “sorella maggiore” Spa ottenedo un corpus iuris autonomo e che si avvicina maggiormente a quello delle società di persone.In particolare ne viene attenuata la rigida struttura organizzativa e viene proposta una vasta gamma di varianti statutarie per adeguare la struttura societaria alle esigenze concrete dei soci.Acquista pertanto un ruolo centrale la figura del singolo socio a discapito dell’organo assembleare ed il diritto di recesso ottiene un maggiore riconoscimento nell’ottica di una più incisiva tutela del socio di minoranza.

In conclusione con la Novella del 2003 le società vengono ad essere destinatarie di un notevole numero di strumenti che ne possono aumentare notevolmente le potenzialità e lo sviluppo se opportunamente conosciuti ed adoperati.

A tal fine Contratti e società del dott. Alessandro Allaria – Giurista di impresa ha progettato un corso on line completamente gratuito avente la finalità di insegnare in un linguaggio semplice e lineare le nuova normativa e ricorrendo anche all’analisi di casi pratici. Inoltre saranno forniti moduli e formulari.

Sarà possibile richiedere chiarimenti e spiegazioni al docente.

Per la iscrizione basta semplicemente inviare una email ad Alessandroallaria@contrattiesocieta.com specificando la richiesta.

Contenuti del corso:

1) Gli obbiettivi della Riforma del 2003
2) L’ autonomia statutaria
3) La costituzione
4) I modelli di amministrazione
5) I conferimenti e finanziamenti
6) Recesso ed esclusione del socio
7) Sistemi di controllo
8) Arbitrato e conciliazione

Dott. Alessandro Allaria
www.contrattiesocieta.com

05 maggio 2005

LINK. Le Regioni del Centro Italia

La sede comune a Bruxelles

A Bruxelles, nel cuore delle istituzioni comunitarie, al numero 6 di Rond Point Schuman è situata la sede comune delle Regioni del Centro Italia, inaugurata da Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana e Umbria il 10 marzo 1999. L’apertura è avvenuta all’indomani dell’entrata in vigore della legge n.52 del 1996 che per la prima volta ha riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di aprire propri uffici di collegamento con le istituzioni dell’Unione europea.

L’idea di dar vita ad una “casa comune” a Bruxelles, senza nulla togliere all’autonomia dei cinque uffici di collegamento regionali, derivava dalla necessità di assicurare a tutto il Centro Italia una posizione rafforzata in Europa in una fase in cui il nostro paese sembrava sempre più tagliato in due tra un nord sviluppato e un sud assistito: una visione schematica e scarsamente rappresentativa delle complessità nazionale, che, perlomeno nel dibattito politico, rischiava di togliere diritto di cittadinanza ad un’identità non solo geografica, ma profondamente radicata nell’economia, nella società e nelle cultura delle cinque regioni.

La scelta della “casa comune” voleva essere anche una spinta positiva verso la coesione e contro la frammentazione, nello spirito di un federalismo solidale e cooperativo, per affermare il ruolo e la visibilità del Centro Italia in Europa partendo dai i punti di forza comuni alle cinque regioni: il tessuto produttivo fondato sulla piccola e media impresa e sui “distretti industriali”, lo straordinario patrimonio culturale diffuso sul territorio, l’ambiente naturale ricchissimo e ancora integro, il turismo come attività economica strategica e chiave di svolta del futuro sviluppo.

Le Regioni del Centro Italia

04 maggio 2005

LINK. Ricerche giuridiche

Ricerche giuridiche in Internet

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Ricerche giuridiche in Internet - Biblioteca delle Facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia Università degli Studi di Milano

03 maggio 2005

DIRITTO D'AUTORE. Interessante sentenza sulle indagini in materia di software 'pirata' (www.interlex.it)

Sentenza interessante

Dal GIP del tribunale di Bolzano una decisione che potrebbe avere conseguenze importanti sulle indagini in materia di software "pirata": il reato deve essere provato.
Tribunale di Bolzano - Sentenza n. 145/05 del 31 marzo 2005

InterLex.it - Tribunale di Bolzano - Sentenza n. 145/05 del 31 marzo 2005

02 maggio 2005

PRIVACY. Nuove opportunita' per regolarizzare i ricorsi (nl. 248, www. garanteprivacy.it)

Nuove opportunità per regolarizzare i ricorsi
Con la possibilità di sanare numerose irregolarità più agevole la procedura per i cittadini


Con un provvedimento generale il Garante ha determinato, come disposto dal Codice, alcune ipotesi in cui è possibile regolarizzare i ricorsi irregolari, privi di elementi previsti dalla normativa (dati completi e sottoscrizione del ricorrente, autenticazione della firma, copia della prima richiesta rivolta al gestore della banca dati, ecc.). Il cittadino potrà così evitare di incorrere in una dichiarazione di inammissibilità e nell'onere di dover necessariamente ripresentare poi un nuovo ricorso, potendo invece integrare quello irregolare. A differenza dei più numerosi reclami e segnalazioni, (vedi www.garanteprivacy.it., "quesiti più frequenti-come rivolgersi al Garante"), il ricorso resta presentabile, seguendo le formalità previste dalla normativa, solo per far valere precisi diritti riconosciuti ai cittadini: accesso ai dati personali, possibilità di integrarli, correggerli, cancellarli, opporsi anche per motivi legittimi alla loro utilizzazione.

Queste, in sintesi, le ipotesi di regolarizzazione (deliberazione 23 dicembre 2004 in Gazzetta ufficiale n. 66 del 21 marzo 2005). Potrà essere ad esempio "sanato" il ricorso non sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale ma da un'altra persona fisica o giuridica, o trasmesso all'Ufficio del Garante con modalità diverse da quelle indicate dal Codice (per raccomandata, per via telematica attenendosi alle disposizioni sulla firma digitale, presentato direttamente presso l'Ufficio). Sanabili anche gli errori o lacune negli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale o del titolare del trattamento dei dati personali. Sarà altresì possibile integrare il ricorso con la data della richiesta, necessariamente rivolta in prima battuta al titolare del trattamento o indicare i gravi motivi d'urgenza per i quali non si è potuta presentare. Regolarizzabile anche la sottoscrizione del ricorso, che deve essere autenticata a meno che la firma sia digitale oppure apposta di fronte ad un funzionario del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati. Il ricorrente poi, che abbia omesso di allegare copia dell'istanza rivolta al titolare o dell'eventuale procura conferita all'avvocato potrà produrla in sede di regolarizzazione del ricorso. Così come, se non lo abbia fatto, potrà indicare gli elementi posti a fondamento della sua domanda ed il domicilio eletto ai fini del procedimento. Una seconda opportunità viene offerta anche a chi non abbia dimostrato di aver versato i diritti di segreteria o abbia prodotto una documentazione incompleta per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Come in passato, l'Autorità si è riservata, infine, la possibilità di individuare altri casi di regolarizzazione, anche alla luce delle ulteriori esperienze acquisite in fase di futura applicazione del Codice.

Garante Privacy

NOMI A DOMINIO. I nomi a dominio nel nuovo Codice della proprieta' industriale (G. Cassano su www.interlex.it)

I nomi a dominio nel nuovo Codice della proprietà industriale

di Giuseppe Cassano - 06.04.05

E' entrato in vigore il 19 marzo il decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, “Codice della proprietà industriale”.
Si tratta di una iniziativa legislativa tra le più rilevanti finora varate dal Governo nel settore delle codificazioni, sia per la materia trattata, sia per l’estensione degli interventi realizzati con tale speciale codificazione. Il Codice provvede ad un razionale riassetto della disciplina della proprietà industriale, alla semplificazione normativa ed al coordinamento delle fonti nazionali e comunitarie, nonché all’ampliamento della tutela riservata alla proprietà industriale, alla ridefinizione delle competenze dell’Ufficio italiano brevetti e marchi ed, in particolare, alla tutela delle invenzioni realizzate dai ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca.

Il nuovo Codice, composto da 246 articoli, si occupa di brevetti per invenzione, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori, delle informazioni aziendali riservate, dei marchi e degli altri segni distintivi, mentre contiene solo un accenno alla materia delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, la cui complessità necessita di una normativa ad hoc, salvo, poi, precedere ad una unificazione normativa di tale codice e del secondo (emanando) corpo normativo al fine di assicurare uno strumento giuridico unitario e onnicomprensivo.

G. Cassano - I nomi a dominio nel nuovo Codice della proprieta' industriale
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