| Guidamediazionecivile.it:
la tua guida on-line sulla mediazione civile! Tutte
le informazioni sul nuovo istituto e sugli organismi di
conciliazione e gli enti di formazione |
| Mediazione civile: vuoi diventare conciliatore?
Scopri i migliori corsi segnalati da guidamediazionecivile.it! |
_________________________
29 aprile 2005
LINK. Le Droit Constitutionnel de 41 Etats dans le Monde
ACCPUF
Le Droit Constitutionnel de 41 Etats dans le Monde
Le Droit Constitutionnel de 41 Etats dans le Monde
28 aprile 2005
LINK. Albertobarbiero.net
ALBERTOBARBIERO.NET
Consulenze amministrativo gestionali per enti locali e soggetti gestori di servizi pubblici locali
Naviga per argomento: Appalti contratti e sponsorizzazioni Barbiero Organizzazione e risorse umane Servizi pubblici locali Temi istituzionali
Consulenze amministrativo gestionali per enti locali e soggetti gestori di servizi pubblici locali
Naviga per argomento: Appalti contratti e sponsorizzazioni Barbiero Organizzazione e risorse umane Servizi pubblici locali Temi istituzionali
Camera Arbitrale di Milano: il nuovo Consiglio arbitrale
CAMERA ARBITRALE DI MILANO: IL NUOVO CONSIGLIO ARBITRALE
La Camera Arbitrale di Milano, la più importante autorità pubblica in materia di risoluzione alternativa delle controversie, ha rinnovato il suo Consiglio Arbitrale, l’organo tecnico che, assieme alla Segreteria Generale, amministra gli arbitrati dell’istituzione.
Il Consiglio avrà dal 1° aprile 2005 al 1° aprile 2008 la seguente composizione:
PRESIDENTE Edoardo Ricci, Professore di Diritto Processuale Civile, Università degli Studi di Milano; Avvocato in Milano.
VICE PRESIDENTE Giorgio Schiavoni, Avvocato in Milano.
CONSIGLIERE (nuovo) Piero Bernardini, Professore di Diritto dell’Arbitrato, Università LUISS-Guido Carli di Roma; Avvocato in Roma.
CONSIGLIERE (nuovo) Luigi Arturo Bianchi, Professore di Diritto Commerciale, Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano; Avvocato in Milano.
CONSIGLIERE (confermato) Sergio Maria Carbone, Professore di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Genova; Avvocato in Genova.
CONSIGLIERE (nuovo) Claudio Consolo, Professore di Diritto Processuale Civile, Università degli Studi di Padova; Avvocato in Verona e Milano.
CONSIGLIERE (confermato) Marco Weigmann, Avvocato in Torino.
CONSIGLIERE (confermato) Charles Jarrosson, Professore di Diritto Internazionale e Diritto dell’Arbitrato, Università Panthéon – Assas (Paris II).
CONSIGLIERE (nuovo) Paolo Michele Patocchi, Professore di Diritto Comparato – Introduzione al Diritto Inglese, Università di Ginevra; Avvocato in Ginevra.
Risulta confermata, anche dalla composizione del Consiglio Arbitrale, la vocazione non solo milanese dell’attività della Camera Arbitrale (i membri milanesi sono 3 su 9), bensì nazionale e internazionale. Del resto le stesse parti degli arbitrati della Camera Arbitrale sono milanesi solo nel 28% dei casi, per il resto hanno sede in tutta Italia e all’estero.
Il rinnovo del Consiglio segna una ulteriore tappa del percorso con cui la Camera Arbitrale di Milano si è proposta quale istituzione nazionale e internazionale di riferimento sui temi dell’ADR (alternative dispute resolution), dell’arbitrato e della conciliazione.
Le sfide di questo periodo per la Camera Arbitrale di Milano sono rappresentate soprattutto da:
1) un nuovo Regolamento Arbitrale, entrato in vigore da poco più di un anno, con il quale la Camera Arbitrale di Milano vuole garantire la massima indipendenza degli arbitri, tempi e costi controllati, una procedura snella e sentenze (lodi arbitrali) efficaci.
Nel 2004 gli arbitrati depositati presso l’istituzione camerale milanese sono stati 105. Il valore totale delle liti risolte ammonta a circa 200 milioni di euro. La durata media di un arbitrato della Camera Arbitrale é pari a 11,7 mesi.
2) La riforma del diritto societario che attribuisce un ruolo forte agli enti terzi e indipendenti, quali le Camere Arbitrali presso le Camere di Commercio, nella nomina degli arbitri e nella gestione degli arbitrati societari. Questa materia costituisce già oggi il principale oggetto delle controversie presentate alla Camera Arbitrale di Milano.
3) La conciliazione e la sua forte crescita quale strumento negoziale di risoluzione sia delle liti tra due imprese sia delle liti tra impresa e consumatore. La Camera Arbitrale di Milano ha ricevuto nel solo 2004 260 nuove domande di conciliazione.
La Camera Arbitrale di Milano, la più importante autorità pubblica in materia di risoluzione alternativa delle controversie, ha rinnovato il suo Consiglio Arbitrale, l’organo tecnico che, assieme alla Segreteria Generale, amministra gli arbitrati dell’istituzione.
Il Consiglio avrà dal 1° aprile 2005 al 1° aprile 2008 la seguente composizione:
PRESIDENTE Edoardo Ricci, Professore di Diritto Processuale Civile, Università degli Studi di Milano; Avvocato in Milano.
VICE PRESIDENTE Giorgio Schiavoni, Avvocato in Milano.
CONSIGLIERE (nuovo) Piero Bernardini, Professore di Diritto dell’Arbitrato, Università LUISS-Guido Carli di Roma; Avvocato in Roma.
CONSIGLIERE (nuovo) Luigi Arturo Bianchi, Professore di Diritto Commerciale, Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano; Avvocato in Milano.
CONSIGLIERE (confermato) Sergio Maria Carbone, Professore di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Genova; Avvocato in Genova.
CONSIGLIERE (nuovo) Claudio Consolo, Professore di Diritto Processuale Civile, Università degli Studi di Padova; Avvocato in Verona e Milano.
CONSIGLIERE (confermato) Marco Weigmann, Avvocato in Torino.
CONSIGLIERE (confermato) Charles Jarrosson, Professore di Diritto Internazionale e Diritto dell’Arbitrato, Università Panthéon – Assas (Paris II).
CONSIGLIERE (nuovo) Paolo Michele Patocchi, Professore di Diritto Comparato – Introduzione al Diritto Inglese, Università di Ginevra; Avvocato in Ginevra.
Risulta confermata, anche dalla composizione del Consiglio Arbitrale, la vocazione non solo milanese dell’attività della Camera Arbitrale (i membri milanesi sono 3 su 9), bensì nazionale e internazionale. Del resto le stesse parti degli arbitrati della Camera Arbitrale sono milanesi solo nel 28% dei casi, per il resto hanno sede in tutta Italia e all’estero.
Il rinnovo del Consiglio segna una ulteriore tappa del percorso con cui la Camera Arbitrale di Milano si è proposta quale istituzione nazionale e internazionale di riferimento sui temi dell’ADR (alternative dispute resolution), dell’arbitrato e della conciliazione.
Le sfide di questo periodo per la Camera Arbitrale di Milano sono rappresentate soprattutto da:
1) un nuovo Regolamento Arbitrale, entrato in vigore da poco più di un anno, con il quale la Camera Arbitrale di Milano vuole garantire la massima indipendenza degli arbitri, tempi e costi controllati, una procedura snella e sentenze (lodi arbitrali) efficaci.
Nel 2004 gli arbitrati depositati presso l’istituzione camerale milanese sono stati 105. Il valore totale delle liti risolte ammonta a circa 200 milioni di euro. La durata media di un arbitrato della Camera Arbitrale é pari a 11,7 mesi.
2) La riforma del diritto societario che attribuisce un ruolo forte agli enti terzi e indipendenti, quali le Camere Arbitrali presso le Camere di Commercio, nella nomina degli arbitri e nella gestione degli arbitrati societari. Questa materia costituisce già oggi il principale oggetto delle controversie presentate alla Camera Arbitrale di Milano.
3) La conciliazione e la sua forte crescita quale strumento negoziale di risoluzione sia delle liti tra due imprese sia delle liti tra impresa e consumatore. La Camera Arbitrale di Milano ha ricevuto nel solo 2004 260 nuove domande di conciliazione.
27 aprile 2005
PRIVACY. 'Vietato schedare i gusti dei telespettatori'
"Vietato schedare i gusti dei telespettatori"
Provvedimento del Garante Privacy sulla tv a pagamento e sulla tv interattiva
"È necessario prevenire forme invasive di controllo su gusti e abitudini dei telespettatori". Con questo intento il Garante Privacy (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha varato un provvedimento che stabilisce i diritti degli utenti e degli abbonati che utilizzano le nuove forme di televisione che si vanno sempre più diffondendo nel nostro paese: satellitare, via cavo, digitale terrestre, acquisto di prodotti e servizi (film e partite di calcio soprattutto), altre forme di accesso condizionato, nonché partecipazione, sempre via tv, a televoti, sondaggi, indagini di mercato. Il provvedimento, di cui è relatore Mauro Paissan, si propone di "assicurare agli utenti un livello elevato dei loro diritti e della loro dignità".
Questi i punti principali indicati dal Garante, ai quali i gestori televisivi devono adeguarsi entro il prossimo 15 maggio.
Le due regole fondamentali
"Ridurre al minimo l'utilizzo delle informazioni relative ad abbonati e utenti identificabili" e dunque privilegiare sempre l'uso di dati anonimi. Evitare – è la seconda regola di base – tutte quelle informazioni che non sono strettamente necessarie: ad esempio nella fatturazione il titolo del film acquistato non deve comparire.
Decoder e schede prepagate
Le schede prepagate (quelle, ad esempio, messe in circolazione da qualche gestore per l'acquisto delle partite di calcio in digitale) garantiscono l'anonimato degli utenti. In questo caso anche l'acquirente del decoder può essere anonimo. Al massimo si potrà prender nota del nome solo per evitare che qualcuno non goda più volte del relativo contributo statale. Diverso è ovviamente il caso di un rapporto contrattuale con un abbonato identificato. Illecite sono poi da ritenere "eventuali banche dati di titolari di antenne televisive o satellitari" (il cosiddetto catasto delle antenne).
Le abitudini davanti al video
"Non è lecito trattare dati personali relativi a tempi di connessione, visioni di programmi ed eventi, fasce orarie di utilizzazione del mezzo televisivo, interruzioni di ascolto, cambi di canale ed analisi del comportamento in presenza di spazi pubblicitari".
Sondaggi
In caso di televoto, spesso associato a trasmissioni televisive, deve essere adottata una tecnica che separa il voto espresso dal nominativo di chi ha partecipato al sondaggio. Lo stesso vale per le ricerche di mercato e altre ricerche campionarie, per le quali va nettamente esclusa ogni eventuale comunicazione a terzi dei dati personali.
Dati sensibili
E' di regola vietato il trattamento di dati sensibili (quelli relativi a salute, sesso, convinzioni politiche, filosofiche o religiose). In casi eccezionali il Garante può ammettere tale uso, con il consenso scritto o via telecomando dell'interessato.
Disinformazione
Il Garante ritiene insufficienti le informazioni che i gestori televisivi danno agli abbonati e che non tengono conto del fatto che gli utilizzatori dei nuovi servizi tv possono essere, nell'ambito della famiglia o di una comunità, persone diverse dall'abbonato. Dunque, informative chiare e complete e, prima di ogni acquisto o altro tipo di rapporto interattivo, una schermata in video (del tipo "Ecco come sono utilizzati i tuoi dati personali") che informi sull'uso dei dati che l'utente sta per fornire.
Consenso
Per l'eventuale monitoraggio delle scelte o profilazione dell'abbonato, è necessario il consenso dell'interessato, che non può essere una condizione per stipulare il contratto relativo agli altri servizi televisivi. Il consenso può essere espresso anche via telecomando, mentre se vengono trattati dati sensibili è necessario l'uso di una password.
Pagamento
In caso di fatturazione degli acquisti (ad esempio di partite o film), l'abbonato deve avere la possibilità di non ricevere una fatturazione dettagliata. Gli acquisti devono essere indicati per importo totale, data e costo, mentre solo su richiesta verranno forniti i "titoli" specifici.
Conservazione dei dati
Ogni informazione sugli abbonati può essere conservata solo per un determinato periodo di tempo, indicato nel contratto. La regola generale è che ogni dato deve essere cancellato o trasformato in forma anonima al più presto. I dati dettagliati sugli acquisti non possono essere conservati per più di 12 mesi e, in caso di cessazione del rapporto, dopo 3 mesi tutto deve essere cancellato.
Roma, 7 marzo 2005
Garante per la protezione dei dati personali - Sito ufficiale
Provvedimento del Garante Privacy sulla tv a pagamento e sulla tv interattiva
"È necessario prevenire forme invasive di controllo su gusti e abitudini dei telespettatori". Con questo intento il Garante Privacy (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha varato un provvedimento che stabilisce i diritti degli utenti e degli abbonati che utilizzano le nuove forme di televisione che si vanno sempre più diffondendo nel nostro paese: satellitare, via cavo, digitale terrestre, acquisto di prodotti e servizi (film e partite di calcio soprattutto), altre forme di accesso condizionato, nonché partecipazione, sempre via tv, a televoti, sondaggi, indagini di mercato. Il provvedimento, di cui è relatore Mauro Paissan, si propone di "assicurare agli utenti un livello elevato dei loro diritti e della loro dignità".
Questi i punti principali indicati dal Garante, ai quali i gestori televisivi devono adeguarsi entro il prossimo 15 maggio.
Le due regole fondamentali
"Ridurre al minimo l'utilizzo delle informazioni relative ad abbonati e utenti identificabili" e dunque privilegiare sempre l'uso di dati anonimi. Evitare – è la seconda regola di base – tutte quelle informazioni che non sono strettamente necessarie: ad esempio nella fatturazione il titolo del film acquistato non deve comparire.
Decoder e schede prepagate
Le schede prepagate (quelle, ad esempio, messe in circolazione da qualche gestore per l'acquisto delle partite di calcio in digitale) garantiscono l'anonimato degli utenti. In questo caso anche l'acquirente del decoder può essere anonimo. Al massimo si potrà prender nota del nome solo per evitare che qualcuno non goda più volte del relativo contributo statale. Diverso è ovviamente il caso di un rapporto contrattuale con un abbonato identificato. Illecite sono poi da ritenere "eventuali banche dati di titolari di antenne televisive o satellitari" (il cosiddetto catasto delle antenne).
Le abitudini davanti al video
"Non è lecito trattare dati personali relativi a tempi di connessione, visioni di programmi ed eventi, fasce orarie di utilizzazione del mezzo televisivo, interruzioni di ascolto, cambi di canale ed analisi del comportamento in presenza di spazi pubblicitari".
Sondaggi
In caso di televoto, spesso associato a trasmissioni televisive, deve essere adottata una tecnica che separa il voto espresso dal nominativo di chi ha partecipato al sondaggio. Lo stesso vale per le ricerche di mercato e altre ricerche campionarie, per le quali va nettamente esclusa ogni eventuale comunicazione a terzi dei dati personali.
Dati sensibili
E' di regola vietato il trattamento di dati sensibili (quelli relativi a salute, sesso, convinzioni politiche, filosofiche o religiose). In casi eccezionali il Garante può ammettere tale uso, con il consenso scritto o via telecomando dell'interessato.
Disinformazione
Il Garante ritiene insufficienti le informazioni che i gestori televisivi danno agli abbonati e che non tengono conto del fatto che gli utilizzatori dei nuovi servizi tv possono essere, nell'ambito della famiglia o di una comunità, persone diverse dall'abbonato. Dunque, informative chiare e complete e, prima di ogni acquisto o altro tipo di rapporto interattivo, una schermata in video (del tipo "Ecco come sono utilizzati i tuoi dati personali") che informi sull'uso dei dati che l'utente sta per fornire.
Consenso
Per l'eventuale monitoraggio delle scelte o profilazione dell'abbonato, è necessario il consenso dell'interessato, che non può essere una condizione per stipulare il contratto relativo agli altri servizi televisivi. Il consenso può essere espresso anche via telecomando, mentre se vengono trattati dati sensibili è necessario l'uso di una password.
Pagamento
In caso di fatturazione degli acquisti (ad esempio di partite o film), l'abbonato deve avere la possibilità di non ricevere una fatturazione dettagliata. Gli acquisti devono essere indicati per importo totale, data e costo, mentre solo su richiesta verranno forniti i "titoli" specifici.
Conservazione dei dati
Ogni informazione sugli abbonati può essere conservata solo per un determinato periodo di tempo, indicato nel contratto. La regola generale è che ogni dato deve essere cancellato o trasformato in forma anonima al più presto. I dati dettagliati sugli acquisti non possono essere conservati per più di 12 mesi e, in caso di cessazione del rapporto, dopo 3 mesi tutto deve essere cancellato.
Roma, 7 marzo 2005
Garante per la protezione dei dati personali - Sito ufficiale
26 aprile 2005
PRIVACY. Insediato il nuovo collegio del Garante. Francesco Pizzetti Presidente (www.garanteprivacy.it)
Insediato il nuovo collegio del Garante. Francesco Pizzetti Presidente
Si è riunito oggi, nella sua nuova composizione, il Garante per la protezione dei dati personali. Erano presenti tutti i componenti dell’Autorità: Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato.
Il prof. Francesco Pizzetti è stato eletto all’unanimità Presidente.
Roma, 18 aprile 2005
Garante per la protezione dei dati personali
Si è riunito oggi, nella sua nuova composizione, il Garante per la protezione dei dati personali. Erano presenti tutti i componenti dell’Autorità: Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato.
Il prof. Francesco Pizzetti è stato eletto all’unanimità Presidente.
Roma, 18 aprile 2005
Garante per la protezione dei dati personali
COMMERCIO ELETTRONICO. Peer-to-peer e responsabilita': un quadro sempre piu' confuso (R. Manno su www.interlex.it)
Peer-to-peer e responsabilità: un quadro sempre più confuso
di Roberto Manno - 06.04.05
Nel dibattito suscitato dalle ripercussioni delle disposizioni previste dal decreto legge 35/05 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" sulla condivisione di contenuti digitali possono essere avanzate alcune considerazioni di ordine generale.
Ecco il comma 7 dell'art. 1, oggetto di discussione:
Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. [...]
R. Manno - Peer-to-peer e responsabilita': un quadro sempre piu' confuso
di Roberto Manno - 06.04.05
Nel dibattito suscitato dalle ripercussioni delle disposizioni previste dal decreto legge 35/05 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" sulla condivisione di contenuti digitali possono essere avanzate alcune considerazioni di ordine generale.
Ecco il comma 7 dell'art. 1, oggetto di discussione:
Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. [...]
R. Manno - Peer-to-peer e responsabilita': un quadro sempre piu' confuso
21 aprile 2005
EVENTI. Azione revocatoria fallimentare e concordato preventivo: le nuove discipline
TAVOLA ROTONDA
AZIONE REVOCATORIA
FALLIMENTARE
E CONCORDATO PREVENTIVO:
LE NUOVE DISCIPLINE
Sabato 30 aprile 2005
Ore 9.15 - 13.00
Auditorium Clerici
Via della Signora, 3 – MILANO
AZIONE REVOCATORIA
FALLIMENTARE
E CONCORDATO PREVENTIVO:
LE NUOVE DISCIPLINE
Sabato 30 aprile 2005
Ore 9.15 - 13.00
Auditorium Clerici
Via della Signora, 3 – MILANO
EVENTI. New strategies in international arbitration
NEW STRATEGIES IN INTERNATIONAL ARBITRATION:
THE MEDITERRANEAN PROJECT
OF THE MILAN CHAMBER OF ARBITRATION
Under the auspices of the Italian Embassy in Egypt
Cairo, 10 May, 2005
Semiramis Inter-Continental
Cleopatra Ball Room 2nd floor - h. 9.00
PROGRAM
THE MEDITERRANEAN PROJECT
OF THE MILAN CHAMBER OF ARBITRATION
Under the auspices of the Italian Embassy in Egypt
Cairo, 10 May, 2005
Semiramis Inter-Continental
Cleopatra Ball Room 2nd floor - h. 9.00
PROGRAM
LINK. Agenzia Regionale Marche Lavoro (ARMAL)
L'ARMAL (Agenzia Regionale Marche Lavoro) ha sede ad Ancona ed è stata istituita con la Legge Regionale 38/98. Struttura tecnica della Regione Marche, ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile.
Il principale obiettivo della sua attività è il supporto alla Giunta Regionale nel campo delle politiche del lavoro e della formazione.
Le competenze dell'ARMAL sono in sintesi:
fornire alla Giunta Regionale elementi utili all'attività di programmazione;
effettuare interventi specifici di formazione e politica attiva del lavoro;
fornire servizi specialistici, anche dietro corrispettivo, su richiesta di privati;
svolgere assistenza tecnica, monitoraggio, informazione in materia di politica attiva del lavoro;
fornire assistenza tecnica alle Province per realizzare uniformità di prestazioni nei Centri per l'Impiego;
svolgere la funzione di Osservatorio del Mercato del Lavoro;
assicurare il collegamento con il SIL (Sistema Informativo del Lavoro).
Agenzia Regionale Marche Lavoro
Il principale obiettivo della sua attività è il supporto alla Giunta Regionale nel campo delle politiche del lavoro e della formazione.
Le competenze dell'ARMAL sono in sintesi:
fornire alla Giunta Regionale elementi utili all'attività di programmazione;
effettuare interventi specifici di formazione e politica attiva del lavoro;
fornire servizi specialistici, anche dietro corrispettivo, su richiesta di privati;
svolgere assistenza tecnica, monitoraggio, informazione in materia di politica attiva del lavoro;
fornire assistenza tecnica alle Province per realizzare uniformità di prestazioni nei Centri per l'Impiego;
svolgere la funzione di Osservatorio del Mercato del Lavoro;
assicurare il collegamento con il SIL (Sistema Informativo del Lavoro).
Agenzia Regionale Marche Lavoro
20 aprile 2005
LINK. Ministero della Giustizia - Punto di Accesso Processo Telematico
Benvenuti nell'area pubblica contenente le informazioni e la documentazione ufficiale relativa al processo civile telematico.
L'area privata è riservata agli avvocati che sono stati abilitati presso il Punto di Accesso predisposto dal Ministero della Giustizia, che vengono autenticati tramite smart-card.
Ministero della Giustizia - Punto di Accesso Processo Telematico
L'area privata è riservata agli avvocati che sono stati abilitati presso il Punto di Accesso predisposto dal Ministero della Giustizia, che vengono autenticati tramite smart-card.
Ministero della Giustizia - Punto di Accesso Processo Telematico
19 aprile 2005
PRIVACY. 'Etichette intelligenti': il Garante individua le garanzie per il loro uso (www.garanteprivacy.it)
"Etichette intelligenti": il Garante individua le garanzie per il loro uso
Quando si trattano dati personali, i cittadini devono essere informati, esprimere un libero consenso e poter disattivare i chip
Sono precise le garanzie e le prescrizioni impartite dal Garante per chi intende produrre ed utilizzare le cosiddette "etichette intelligenti", cioè quei minuscoli chip a radiofrequenza (detti anche sistemi Rfid, Radio Frequency Identification) attivati da lettori ottici, che iniziano a trovare applicazione anzitutto nell'ambito delle aziende, degli esercizi commerciali, della grande distribuzione allo scopo di ottenere una serie di vantaggi, anche per il consumatore (migliore gestione dei prodotti aziendali, maggiore rapidità delle operazioni commerciali, agevole rintracciabilità dell'origine di particolari prodotti, controllo degli accessi a luoghi riservati).
Alcuni impieghi di questa tecnologia - che non si limitino a tracciare il prodotto per garantire l'efficienza del processo di produzione industriale - possono costituire una violazione del diritto alla protezione dei dati personali e determinare forme di controllo sulle persone: con l'uso di Rfid si potrebbero, infatti, raccogliere innumerevoli dati sulle abitudini dei consumatori a fini di profilazione o essere in grado di tracciare i percorsi effettuati dagli stessi, controllarne la posizione geografica o verificare quali prodotti usa, indossa, trasporta.
I sistemi Rfid possono essere usati anche da soggetti pubblici o privati anche ad altri scopi, quali l'identificazione personale o la tutela della salute. Alcuni particolari usi, come l'impianto di microchip sottopelle, sollevano già oggi problematiche di grande delicatezza che hanno già indotto altre autorità garanti in Europa a considerarlo inaccettabile sul piano della protezione dei dati personali.
Ulteriori pericoli possono derivare dall'adozione di standard comuni tali da favorire la possibilità che terzi non autorizzati "leggano" i contenuti delle etichette o intervengano sugli stessi (es. mediante la loro riscrittura). I rischi possono accrescersi nel caso si integrino le tecniche Rfid con infrastrutture di rete, come telefonia ed Internet e sulla base dello stesso sviluppo tecnologico che, potenziando i sistemi, può consentire una "lettura" delle etichette a distanze sempre maggiori.
É per questi motivi che il Garante ha adottato un provvedimento generale, del quale è stato relatore Stefano Rodotà e che si collega a quello varato di recente dai garanti europei, per stabilire alcune prime misure per rendere conformi l'impiego dei sistemi Rfid alle norme sulla privacy nei casi in cui si trattino dati personali relativi a persone identificate o identificabili e tutelare la loro dignità e la libertà.
Informativa
Le persone devono essere adeguatamente informate dell'utilizzo di sistemi Rfid, così come dell'esistenza dei lettori ottici che attivano l'etichetta. La presenza di avvisi nei luoghi nei quali le tecniche Rfid sono utilizzate non esime da apporre informativa sugli stessi oggetti e prodotti che recano le etichette intelligenti.
Consenso
Un soggetto privato che utilizza Rfid trattando dati personali può farlo solo con il consenso espresso e specifico degli interessati, a meno che ricorra in casi particolari uno degli altri presupposti di legge. Il consenso non è valido se ottenuto con pressioni o condizionamenti sull'interessato.
Se le etichette intelligenti sono associate all'utilizzo di carte di fedeltà, e si trattano dati a fini di profilazione dei consumatori, occorre informare e acquisire il consenso degli interessati.
Il consenso non è necessario quando le etichette intelligenti sono adoperate solo per modalità di pagamento e tale impiego non comporti alcuna riconducibilità dei prodotti ad acquirenti identificati o identificabili.
Disattivazione
Alle persone deve essere garantito comunque il diritto di asportare, disattivare o interrompere gratuitamente ed in maniera agevole il funzionamento delle Rfid al momento dell'acquisto del prodotto sui cui è apposta l'etichetta. Le etichette devono essere posizionate in modo tale da risultare facilmente asportabili senza danneggiare o limitare la funzionalità del prodotto (es. collocate solo sulla confezione).
Non è, di regola, lecita l'installazione di Rfid destinate a rimanere attive oltre la barriera-cassa dell'esercizio commerciale.
Accesso a determinati luoghi o a posti di lavoro
Nei casi di impiego di Rfid per la verifica di accessi a determinati luoghi riservati devono essere predisposte idonee cautele per i diritti e le libertà delle persone. In particolare: per i luoghi di lavoro va rispettato quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori che vieta l'utilizzo di impianti per il controllo a distanza dei lavoratori; per l'accesso occasionale di terzi a determinati luoghi occorre predisporre un meccanismo che, nel caso di indisponibilità ad usare Rfid da parte dell'interessato, gli permetta comunque di entrare nel luogo in questione.
Microchip sottopelle
Tali impianti devono ritenersi in via di principio esclusi in quanto in contrasto con i diritti, le libertà fondamentali e la dignità della persona. Essi possono essere ammessi solo in casi eccezionali per comprovate e giustificate esigenze di tutela della salute delle persone. L'interessato, comunque, deve poter ottenere la rimozione del microchip e l'interruzione del relativo trattamento dei dati che lo riguardano. Si devono prevedere modalità di impianto che garantiscano la riservatezza circa la presenza delle etichette nel corpo dell'interessato.
Va ricordato che anche nei casi di un limitato impiego di microprocessori sottocutanei (es. Stati Uniti), sono stati messi in evidenza i potenziali rischi sia per la salute che soggetti che si sottopongono all'impianto, sia per la sicurezza dei dati personali trattati.
Il Garante ha stabilito, comunque, che i soggetti che intendono utilizzare tali microchip devono sottoporre alla verifica preliminare dell'Autorità tali sistemi.
Proporzionalità, finalità di raccolta e conservazione dei dati
L'uso di etichette intelligenti deve risultare proporzionato agli scopi che si intende perseguire. I dati possono essere utilizzati solo per le finalità per le quali sono stati raccolti e devono essere conservati per il tempo strettamente necessario.
Misure di sicurezza
Chi utilizza etichette intelligenti e tratta dati personali ha l'obbligo di adottare misure di sicurezza per ridurre i rischi di distruzione, perdita, acceso non autorizzato o manomissione dei dati conservati.
Notificazione
L'avvio di trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di persone o oggetti mediante reti di comunicazione elettronica o che siano effettuati allo scopo di costruire profili o personalità di un individuo devono essere comunicati preventivamente al Garante.
Roma, 25 marzo 2005
Garante Privacy
Quando si trattano dati personali, i cittadini devono essere informati, esprimere un libero consenso e poter disattivare i chip
Sono precise le garanzie e le prescrizioni impartite dal Garante per chi intende produrre ed utilizzare le cosiddette "etichette intelligenti", cioè quei minuscoli chip a radiofrequenza (detti anche sistemi Rfid, Radio Frequency Identification) attivati da lettori ottici, che iniziano a trovare applicazione anzitutto nell'ambito delle aziende, degli esercizi commerciali, della grande distribuzione allo scopo di ottenere una serie di vantaggi, anche per il consumatore (migliore gestione dei prodotti aziendali, maggiore rapidità delle operazioni commerciali, agevole rintracciabilità dell'origine di particolari prodotti, controllo degli accessi a luoghi riservati).
Alcuni impieghi di questa tecnologia - che non si limitino a tracciare il prodotto per garantire l'efficienza del processo di produzione industriale - possono costituire una violazione del diritto alla protezione dei dati personali e determinare forme di controllo sulle persone: con l'uso di Rfid si potrebbero, infatti, raccogliere innumerevoli dati sulle abitudini dei consumatori a fini di profilazione o essere in grado di tracciare i percorsi effettuati dagli stessi, controllarne la posizione geografica o verificare quali prodotti usa, indossa, trasporta.
I sistemi Rfid possono essere usati anche da soggetti pubblici o privati anche ad altri scopi, quali l'identificazione personale o la tutela della salute. Alcuni particolari usi, come l'impianto di microchip sottopelle, sollevano già oggi problematiche di grande delicatezza che hanno già indotto altre autorità garanti in Europa a considerarlo inaccettabile sul piano della protezione dei dati personali.
Ulteriori pericoli possono derivare dall'adozione di standard comuni tali da favorire la possibilità che terzi non autorizzati "leggano" i contenuti delle etichette o intervengano sugli stessi (es. mediante la loro riscrittura). I rischi possono accrescersi nel caso si integrino le tecniche Rfid con infrastrutture di rete, come telefonia ed Internet e sulla base dello stesso sviluppo tecnologico che, potenziando i sistemi, può consentire una "lettura" delle etichette a distanze sempre maggiori.
É per questi motivi che il Garante ha adottato un provvedimento generale, del quale è stato relatore Stefano Rodotà e che si collega a quello varato di recente dai garanti europei, per stabilire alcune prime misure per rendere conformi l'impiego dei sistemi Rfid alle norme sulla privacy nei casi in cui si trattino dati personali relativi a persone identificate o identificabili e tutelare la loro dignità e la libertà.
Informativa
Le persone devono essere adeguatamente informate dell'utilizzo di sistemi Rfid, così come dell'esistenza dei lettori ottici che attivano l'etichetta. La presenza di avvisi nei luoghi nei quali le tecniche Rfid sono utilizzate non esime da apporre informativa sugli stessi oggetti e prodotti che recano le etichette intelligenti.
Consenso
Un soggetto privato che utilizza Rfid trattando dati personali può farlo solo con il consenso espresso e specifico degli interessati, a meno che ricorra in casi particolari uno degli altri presupposti di legge. Il consenso non è valido se ottenuto con pressioni o condizionamenti sull'interessato.
Se le etichette intelligenti sono associate all'utilizzo di carte di fedeltà, e si trattano dati a fini di profilazione dei consumatori, occorre informare e acquisire il consenso degli interessati.
Il consenso non è necessario quando le etichette intelligenti sono adoperate solo per modalità di pagamento e tale impiego non comporti alcuna riconducibilità dei prodotti ad acquirenti identificati o identificabili.
Disattivazione
Alle persone deve essere garantito comunque il diritto di asportare, disattivare o interrompere gratuitamente ed in maniera agevole il funzionamento delle Rfid al momento dell'acquisto del prodotto sui cui è apposta l'etichetta. Le etichette devono essere posizionate in modo tale da risultare facilmente asportabili senza danneggiare o limitare la funzionalità del prodotto (es. collocate solo sulla confezione).
Non è, di regola, lecita l'installazione di Rfid destinate a rimanere attive oltre la barriera-cassa dell'esercizio commerciale.
Accesso a determinati luoghi o a posti di lavoro
Nei casi di impiego di Rfid per la verifica di accessi a determinati luoghi riservati devono essere predisposte idonee cautele per i diritti e le libertà delle persone. In particolare: per i luoghi di lavoro va rispettato quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori che vieta l'utilizzo di impianti per il controllo a distanza dei lavoratori; per l'accesso occasionale di terzi a determinati luoghi occorre predisporre un meccanismo che, nel caso di indisponibilità ad usare Rfid da parte dell'interessato, gli permetta comunque di entrare nel luogo in questione.
Microchip sottopelle
Tali impianti devono ritenersi in via di principio esclusi in quanto in contrasto con i diritti, le libertà fondamentali e la dignità della persona. Essi possono essere ammessi solo in casi eccezionali per comprovate e giustificate esigenze di tutela della salute delle persone. L'interessato, comunque, deve poter ottenere la rimozione del microchip e l'interruzione del relativo trattamento dei dati che lo riguardano. Si devono prevedere modalità di impianto che garantiscano la riservatezza circa la presenza delle etichette nel corpo dell'interessato.
Va ricordato che anche nei casi di un limitato impiego di microprocessori sottocutanei (es. Stati Uniti), sono stati messi in evidenza i potenziali rischi sia per la salute che soggetti che si sottopongono all'impianto, sia per la sicurezza dei dati personali trattati.
Il Garante ha stabilito, comunque, che i soggetti che intendono utilizzare tali microchip devono sottoporre alla verifica preliminare dell'Autorità tali sistemi.
Proporzionalità, finalità di raccolta e conservazione dei dati
L'uso di etichette intelligenti deve risultare proporzionato agli scopi che si intende perseguire. I dati possono essere utilizzati solo per le finalità per le quali sono stati raccolti e devono essere conservati per il tempo strettamente necessario.
Misure di sicurezza
Chi utilizza etichette intelligenti e tratta dati personali ha l'obbligo di adottare misure di sicurezza per ridurre i rischi di distruzione, perdita, acceso non autorizzato o manomissione dei dati conservati.
Notificazione
L'avvio di trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di persone o oggetti mediante reti di comunicazione elettronica o che siano effettuati allo scopo di costruire profili o personalità di un individuo devono essere comunicati preventivamente al Garante.
Roma, 25 marzo 2005
Garante Privacy
18 aprile 2005
PRIVACY. Internet: comunicare dati personali altrui senza consenso e' reato? (articolo di G. Briganti) - Documenti @ IuSReporteR.it
Internet: comunicare dati personali altrui senza consenso è reato?
di Giuseppe Briganti
Comunicare dati personali altrui rinvenuti su Internet senza consenso dell’interessato per concludere contratti e pubblicare messaggi a nome di quest’ultimo non costituisce trattamento illecito di dati secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte è tornata recentemente ad occuparsi del reato di “trattamento illecito di dati” personali oggi previsto e punito dall’art. 167 del Codice della privacy[1] con una nuova, interessante, decisione (Cass., sez. III pen., sent. 17/11/2004-15/02/2005 n. 5728)[2].
La Corte ha stabilito infatti che la comunicazione di dati personali altrui rinvenuti su Internet senza consenso dell’interessato – per le ragioni che si vanno ad illustrare – non è idonea a configurare il reato di cui al richiamato art. 167. [...]
Privacy: trattamento illecito di dati personali - Furto d'identita' - Documenti @ IuSReporteR.it
di Giuseppe Briganti
Comunicare dati personali altrui rinvenuti su Internet senza consenso dell’interessato per concludere contratti e pubblicare messaggi a nome di quest’ultimo non costituisce trattamento illecito di dati secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte è tornata recentemente ad occuparsi del reato di “trattamento illecito di dati” personali oggi previsto e punito dall’art. 167 del Codice della privacy[1] con una nuova, interessante, decisione (Cass., sez. III pen., sent. 17/11/2004-15/02/2005 n. 5728)[2].
La Corte ha stabilito infatti che la comunicazione di dati personali altrui rinvenuti su Internet senza consenso dell’interessato – per le ragioni che si vanno ad illustrare – non è idonea a configurare il reato di cui al richiamato art. 167. [...]
Privacy: trattamento illecito di dati personali - Furto d'identita' - Documenti @ IuSReporteR.it
Diritto commerciale: i magazzini generali (articolo di A. Allaria) - Documenti @ IuSReporteR.it
I magazzini generali
Nell’ambito delle aziende che, con la propria attività favoriscono gli scambi commerciali, si collocano i magazzini generali che svolgono l’importante funzione di garantire la ricezione ,il deposito,la conservazione e la restituzione delle merci e pertanto sono situate nei centri di maggiore traffico e nei porti.
Tale settore viene disciplinato da una normativa speciale che si differenzia da quella del contratto di deposito, potendo essere svolta solo da determinati soggetti, previo il rilascio di una apposita autorizzazione da parte del Ministero dell’Industria e Commercio e sotto la vigilanza delle Camere di Commercio. [...]
Diritto commerciale: i magazzini generali - Documenti @ IuSReporteR.it
Nell’ambito delle aziende che, con la propria attività favoriscono gli scambi commerciali, si collocano i magazzini generali che svolgono l’importante funzione di garantire la ricezione ,il deposito,la conservazione e la restituzione delle merci e pertanto sono situate nei centri di maggiore traffico e nei porti.
Tale settore viene disciplinato da una normativa speciale che si differenzia da quella del contratto di deposito, potendo essere svolta solo da determinati soggetti, previo il rilascio di una apposita autorizzazione da parte del Ministero dell’Industria e Commercio e sotto la vigilanza delle Camere di Commercio. [...]
Diritto commerciale: i magazzini generali - Documenti @ IuSReporteR.it
14 aprile 2005
13 aprile 2005
LINK. Sistema Informativo della Montagna (SIM)
Questo sito e' parte integrante di un progetto intersettoriale per la montagna, il Sistema Informativo della Montagna (SIM).
IL SIM rappresenta un’infrastruttura per l’erogazione di servizi di natura diversificata e per l’interscambio informativo tra le amministrazioni. Partecipano al progetto il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, l' UNCEM - Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunita'Montane, le Comunita' Montane, gli Enti Parco Nazionali, i Comuni montani, il Ministero dell’Ambiente, ed il Corpo Forestale dello Stato.
Inoltre collaborano al progetto SIM l' AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l' ISTAT, alcune Università ed Istituti di Ricerca.
Le informazioni pubblicate sul sito sono contenute nelle banche dati del SIM e hanno origine per la maggior parte dalle attività istituzionali delle amministrazioni facenti parte del SIM o che collaborano con il progetto.
Il sito fornisce informazioni a largo spettro sulla montagna intesa come comunita' sociale ed economica ma anche come ambiente naturale, con una attenzione particolare agli aspetti legati alla gestione del territorio e alla tutela.
I servizi pubblicati riguardano tematiche differenti e vanno da servizi sulla situazione meteorologica e lo stato della neve, alle statistiche nazionali sulla montagna, alla tutela del patrimonio naturale fino alla promozione di prodotti agroalimentari di qualita.
Il sito fornisce anche un servizio news, che pubblica quotidianamente le notizie piu' interessanti sui temi trattati del sito.
SISTEMA INFORMATIVO DELLA MONTAGNA
IL SIM rappresenta un’infrastruttura per l’erogazione di servizi di natura diversificata e per l’interscambio informativo tra le amministrazioni. Partecipano al progetto il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, l' UNCEM - Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunita'Montane, le Comunita' Montane, gli Enti Parco Nazionali, i Comuni montani, il Ministero dell’Ambiente, ed il Corpo Forestale dello Stato.
Inoltre collaborano al progetto SIM l' AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l' ISTAT, alcune Università ed Istituti di Ricerca.
Le informazioni pubblicate sul sito sono contenute nelle banche dati del SIM e hanno origine per la maggior parte dalle attività istituzionali delle amministrazioni facenti parte del SIM o che collaborano con il progetto.
Il sito fornisce informazioni a largo spettro sulla montagna intesa come comunita' sociale ed economica ma anche come ambiente naturale, con una attenzione particolare agli aspetti legati alla gestione del territorio e alla tutela.
I servizi pubblicati riguardano tematiche differenti e vanno da servizi sulla situazione meteorologica e lo stato della neve, alle statistiche nazionali sulla montagna, alla tutela del patrimonio naturale fino alla promozione di prodotti agroalimentari di qualita.
Il sito fornisce anche un servizio news, che pubblica quotidianamente le notizie piu' interessanti sui temi trattati del sito.
SISTEMA INFORMATIVO DELLA MONTAGNA
12 aprile 2005
PRIVACY. Diritti digitali e privacy sotto la lente dei Garanti Ue (nl. 247, www.garanteprivacy.it)
Diritti digitali e privacy sotto la lente dei Garanti Ue
É indubbiamente legittimo garantire la tutela del diritto d’autore sia a priori, ossia prevenendo possibili violazioni, sia a posteriori, ossia intervenendo per punire i colpevoli. Tuttavia, anche le forme preventive di tutela, come il cosiddetto DRM (“digital rights management”), non deve tradursi in una raccolta indiscriminata di dati personali: piuttosto, bisogna cercare di sviluppare strumenti tecnici e adottare comportamenti che riducano al massimo l’utilizzazione di informazioni personali.
Questi i punti qualificanti del documento di lavoro approvato in materia di proprietà intellettuale e diritto d’autore il 18 gennaio scorso, a Bruxelles, dal Gruppo che riunisce le autorità europee per la protezione dei dati (http://www.europa.eu.int/...pdf). Sul documento è stata aperta una consultazione pubblica per sollecitare contributi da tutte le parti in causa, il cui termine è fissato al 31 marzo 2005 (http://www.europa.eu.int/... ).
Il documento intende richiamare l’attenzione dei soggetti che, a vari livelli, sono coinvolti nella gestione del copyright (titolari, produttori, fornitori di servizi, utenti) sulle tematiche connesse alla protezione dei dati personali. Va ricordato che la direttiva che ha recentemente disciplinato il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (2004/28) fa salve le norme in materia di protezione dati fissate nella direttiva 95/46, dalla quale discendono (fra l’altro) le disposizioni fissate nel Codice italiano della protezione dei dati.
Al riguardo, vi sono due ordini di problemi fondamentali:
A) quelli posti dal DRM, ossia dalle tecnologie e dai meccanismi utilizzati per prevenire possibili violazioni della proprietà intellettuale/del copyright. Può trattarsi dell’impiego di tecnologie che chiedono all’utente di identificarsi per poter accedere a determinati contenuti, e che magari associano al brano musicale scaricato da Internet un identificatore univoco che associa inscindibilmente l’utente a quello specifico brano. Oppure può trattarsi dell’impiego di tecniche di tracciamento, in particolare finalizzate a individuare gli utenti che scaricano documenti o altro materiale protetto da copyright senza averne il diritto; per farlo i legittimi titolari (che sono in genere soggetti privati) ricorrono solitamente all’indirizzo IP dell’utente, in alcuni casi imponendo ai fornitori di servizi Internet (ISP) di comunicare anche i dati in loro possesso, ovvero combinando (o tentando di combinare) tali informazioni con quelle contenute nei registri “WHOIS” (i registri contenenti informazioni su chiunque registri un nome di dominio su Internet, costituiti in via primaria per garantire la reperibilità di un contatto “tecnico” in caso di problemi). In tutti questi casi, i Garanti ricordano la necessità di rispettare alcuni principi fondamentali in materia di protezione dei dati:
il principio di necessità , per cui non si devono trattare dati personali ulteriori rispetto a quelli assolutamente necessari per gli scopi che ci si prefigge di raggiungere. Discende da tale principio la possibilità di mantenere l’anonimato nelle operazioni che avvengono su Internet: nessuno deve essere obbligato a rivelare necessariamente la propria identità se l’operazione da svolgere può essere condotta senza utilizzare dati personali. Ricordiamo, fra l’altro, che l’impiego di identificatori univoci deve essere disciplinato da specifiche norme nazionali in base alla direttiva 95/46. Qui entrano in gioco, inoltre, le cosiddette PET (Privacy Enhancing Technologies): i Garanti sottolineano l’esigenza di sviluppare ausili tecnologici che consentano di ridurre l’ambito dei dati personali utilizzati in rapporto alle singole operazioni (alcune piattaforme, come P3P, sono allo studio da vari anni).
L’obbligo di fornire agli interessati un’informativa adeguata e preventiva, ribadito anche dall’International Working Group on Telecommunications (http://www.datenschutz-berlin.de/...) e più volte ricordato dai Garanti europei (v. Raccomandazione 2/2001, http://www.europa.eu.int/...pdf).
Il principio di finalità : i dati personali raccolti perché necessari ai fini della prestazione di un determinato servizio (p. es. lo scaricamento di un file musicale da Internet) non devono essere utilizzati per altri scopi, anche alla luce del rischio che l’interconnessione di più categorie di informazioni porti ad una profilazione dettagliata dei singoli utenti con grave lesione del diritto fondamentale alla tutela della vita privata.
Conservazione dei dati personali per un periodo limitato, e comunque non superiore a quanto necessario per le finalità perseguite attraverso la loro raccolta. Non è dunque possibile conservare indiscriminatamente tutti i dati relativi agli utenti di un determinato servizio nell’eventualità che alcuno di essi commetta in futuro violazioni delle norme sul diritto d’autore.
B) Vi sono poi i problemi sollevati dalle attività di indagine ex post finalizzate a individuare soggetti sospettati di avere violato la normativa sul diritto d’autore. Fatta salva la legittima raccolta di dati personali da parte di chiunque agisca in giudizio per far valere un diritto, vi sono comunque alcuni principi di protezione dati che devono essere rispettati:
principio di finalità : come già sottolineato, non è consentito utilizzare per finalità diverse dati raccolti per un determinato scopo. Dunque, i dati contenuti nel registro WHOIS non devono essere utilizzati per finalità incompatibili con quelle per cui sono stati raccolti (v. anche il parere pubblicato dai Garanti europei nel 2003, http://www.europa.eu.int/...pdf), né gli ISP sono tenuti a fornire a soggetti privati, titolari di diritti d’autore, le informazioni in loro possesso, visto che tali informazioni sono state raccolte per la fornitura dei servizi di TLC. Diverso è il caso in cui la richiesta provenga da autorità giudiziarie o di polizia, sulla base di specifiche disposizioni di legge.
Periodo di conservazione dei dati: la conservazione sistematica ed a priori di tutti i dati di traffico è contraria sia ai principi della direttiva 95/46 sulla protezione dei dati personali, sia a quelli della direttiva 2000/31 sul commercio elettronico. In assenza di una specifica disposizione delle autorità giudiziarie o di polizia, gli ISP non sono tenuti a conservare, a tempo indeterminato, tutti i dati di traffico relativi a informazioni tutelate dal diritto d’autore; ciò può avvenire solo in riferimento a periodi limitati e sulla base di norme di legge specifiche.
Dati giudiziari: il trattamento di questi dati (relativi a reati, condanne pregresse, misure di sicurezza) è consentito soltanto nel rispetto di rigide disposizioni adottate dai singoli Stati membri, che devono prevedere anche adeguate garanzie per gli interessati.
Garante Privacy
É indubbiamente legittimo garantire la tutela del diritto d’autore sia a priori, ossia prevenendo possibili violazioni, sia a posteriori, ossia intervenendo per punire i colpevoli. Tuttavia, anche le forme preventive di tutela, come il cosiddetto DRM (“digital rights management”), non deve tradursi in una raccolta indiscriminata di dati personali: piuttosto, bisogna cercare di sviluppare strumenti tecnici e adottare comportamenti che riducano al massimo l’utilizzazione di informazioni personali.
Questi i punti qualificanti del documento di lavoro approvato in materia di proprietà intellettuale e diritto d’autore il 18 gennaio scorso, a Bruxelles, dal Gruppo che riunisce le autorità europee per la protezione dei dati (http://www.europa.eu.int/...pdf). Sul documento è stata aperta una consultazione pubblica per sollecitare contributi da tutte le parti in causa, il cui termine è fissato al 31 marzo 2005 (http://www.europa.eu.int/... ).
Il documento intende richiamare l’attenzione dei soggetti che, a vari livelli, sono coinvolti nella gestione del copyright (titolari, produttori, fornitori di servizi, utenti) sulle tematiche connesse alla protezione dei dati personali. Va ricordato che la direttiva che ha recentemente disciplinato il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (2004/28) fa salve le norme in materia di protezione dati fissate nella direttiva 95/46, dalla quale discendono (fra l’altro) le disposizioni fissate nel Codice italiano della protezione dei dati.
Al riguardo, vi sono due ordini di problemi fondamentali:
A) quelli posti dal DRM, ossia dalle tecnologie e dai meccanismi utilizzati per prevenire possibili violazioni della proprietà intellettuale/del copyright. Può trattarsi dell’impiego di tecnologie che chiedono all’utente di identificarsi per poter accedere a determinati contenuti, e che magari associano al brano musicale scaricato da Internet un identificatore univoco che associa inscindibilmente l’utente a quello specifico brano. Oppure può trattarsi dell’impiego di tecniche di tracciamento, in particolare finalizzate a individuare gli utenti che scaricano documenti o altro materiale protetto da copyright senza averne il diritto; per farlo i legittimi titolari (che sono in genere soggetti privati) ricorrono solitamente all’indirizzo IP dell’utente, in alcuni casi imponendo ai fornitori di servizi Internet (ISP) di comunicare anche i dati in loro possesso, ovvero combinando (o tentando di combinare) tali informazioni con quelle contenute nei registri “WHOIS” (i registri contenenti informazioni su chiunque registri un nome di dominio su Internet, costituiti in via primaria per garantire la reperibilità di un contatto “tecnico” in caso di problemi). In tutti questi casi, i Garanti ricordano la necessità di rispettare alcuni principi fondamentali in materia di protezione dei dati:
il principio di necessità , per cui non si devono trattare dati personali ulteriori rispetto a quelli assolutamente necessari per gli scopi che ci si prefigge di raggiungere. Discende da tale principio la possibilità di mantenere l’anonimato nelle operazioni che avvengono su Internet: nessuno deve essere obbligato a rivelare necessariamente la propria identità se l’operazione da svolgere può essere condotta senza utilizzare dati personali. Ricordiamo, fra l’altro, che l’impiego di identificatori univoci deve essere disciplinato da specifiche norme nazionali in base alla direttiva 95/46. Qui entrano in gioco, inoltre, le cosiddette PET (Privacy Enhancing Technologies): i Garanti sottolineano l’esigenza di sviluppare ausili tecnologici che consentano di ridurre l’ambito dei dati personali utilizzati in rapporto alle singole operazioni (alcune piattaforme, come P3P, sono allo studio da vari anni).
L’obbligo di fornire agli interessati un’informativa adeguata e preventiva, ribadito anche dall’International Working Group on Telecommunications (http://www.datenschutz-berlin.de/...) e più volte ricordato dai Garanti europei (v. Raccomandazione 2/2001, http://www.europa.eu.int/...pdf).
Il principio di finalità : i dati personali raccolti perché necessari ai fini della prestazione di un determinato servizio (p. es. lo scaricamento di un file musicale da Internet) non devono essere utilizzati per altri scopi, anche alla luce del rischio che l’interconnessione di più categorie di informazioni porti ad una profilazione dettagliata dei singoli utenti con grave lesione del diritto fondamentale alla tutela della vita privata.
Conservazione dei dati personali per un periodo limitato, e comunque non superiore a quanto necessario per le finalità perseguite attraverso la loro raccolta. Non è dunque possibile conservare indiscriminatamente tutti i dati relativi agli utenti di un determinato servizio nell’eventualità che alcuno di essi commetta in futuro violazioni delle norme sul diritto d’autore.
B) Vi sono poi i problemi sollevati dalle attività di indagine ex post finalizzate a individuare soggetti sospettati di avere violato la normativa sul diritto d’autore. Fatta salva la legittima raccolta di dati personali da parte di chiunque agisca in giudizio per far valere un diritto, vi sono comunque alcuni principi di protezione dati che devono essere rispettati:
principio di finalità : come già sottolineato, non è consentito utilizzare per finalità diverse dati raccolti per un determinato scopo. Dunque, i dati contenuti nel registro WHOIS non devono essere utilizzati per finalità incompatibili con quelle per cui sono stati raccolti (v. anche il parere pubblicato dai Garanti europei nel 2003, http://www.europa.eu.int/...pdf), né gli ISP sono tenuti a fornire a soggetti privati, titolari di diritti d’autore, le informazioni in loro possesso, visto che tali informazioni sono state raccolte per la fornitura dei servizi di TLC. Diverso è il caso in cui la richiesta provenga da autorità giudiziarie o di polizia, sulla base di specifiche disposizioni di legge.
Periodo di conservazione dei dati: la conservazione sistematica ed a priori di tutti i dati di traffico è contraria sia ai principi della direttiva 95/46 sulla protezione dei dati personali, sia a quelli della direttiva 2000/31 sul commercio elettronico. In assenza di una specifica disposizione delle autorità giudiziarie o di polizia, gli ISP non sono tenuti a conservare, a tempo indeterminato, tutti i dati di traffico relativi a informazioni tutelate dal diritto d’autore; ciò può avvenire solo in riferimento a periodi limitati e sulla base di norme di legge specifiche.
Dati giudiziari: il trattamento di questi dati (relativi a reati, condanne pregresse, misure di sicurezza) è consentito soltanto nel rispetto di rigide disposizioni adottate dai singoli Stati membri, che devono prevedere anche adeguate garanzie per gli interessati.
Garante Privacy
11 aprile 2005
COMMERCIO ELETTRONICO. Comma 7: aste on line e provider sono salvi (M. Cammarata su www.interlex.it)
Comma 7: aste on line e provider sono salvi
di Manlio Cammarata - 06.04.05
Decreto "competitività": siamo alle solite. Il legislatore emana un provvedimento che riguarda anche le attività on line, con norme quantomeno confuse. E on line si levano discussioni e proteste. Come al solito, si eviterebbe buona parte di queste discussioni se si leggessero le norme con la dovuta attenzione.
Infatti è stato scritto che l'art. 1, c. 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 potrebbe uccidere il commercio elettronico e in particolare le aste on line, che introdurrebbe nuove responsabilità per i provider e via lamentando.
Le cose non stanno esattamente così. I problemi e i motivi di disappunto non mancano, ma riguardano altri aspetti. Tanto per incominciare, le nuove disposizioni incidono su materie già regolate da norme di legge: da una parte il commercio elettronico, disciplinato dal decreto legislativo 70/03, che attua la direttiva 2000/31/CE, e dall'altra la legge sul diritto d'autore, con la telenovela degli emendamenti e contro-emendamenti alla famigerata "legge Urbani" (e mentre la commissione Vigevano pubblica un secondo rapporto - 7,8 MB - in vista del riordino legislativo della materia).
Il comma in discussione dice:
7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. [...]
M. Cammarata - Comma 7: aste on line e provider sono salvi
di Manlio Cammarata - 06.04.05
Decreto "competitività": siamo alle solite. Il legislatore emana un provvedimento che riguarda anche le attività on line, con norme quantomeno confuse. E on line si levano discussioni e proteste. Come al solito, si eviterebbe buona parte di queste discussioni se si leggessero le norme con la dovuta attenzione.
Infatti è stato scritto che l'art. 1, c. 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 potrebbe uccidere il commercio elettronico e in particolare le aste on line, che introdurrebbe nuove responsabilità per i provider e via lamentando.
Le cose non stanno esattamente così. I problemi e i motivi di disappunto non mancano, ma riguardano altri aspetti. Tanto per incominciare, le nuove disposizioni incidono su materie già regolate da norme di legge: da una parte il commercio elettronico, disciplinato dal decreto legislativo 70/03, che attua la direttiva 2000/31/CE, e dall'altra la legge sul diritto d'autore, con la telenovela degli emendamenti e contro-emendamenti alla famigerata "legge Urbani" (e mentre la commissione Vigevano pubblica un secondo rapporto - 7,8 MB - in vista del riordino legislativo della materia).
Il comma in discussione dice:
7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. [...]
M. Cammarata - Comma 7: aste on line e provider sono salvi
PRIVACY. Videosorveglianza: nuovi interventi del Garante (nl. 246, www.garanteprivacy.it)
Videosorveglianza: nuovi interventi del Garante
Tolte le telecamere per controllare lo smaltimento dei rifiuti e modificate quelle davanti ad un centro medico
Nuovi interventi del Garante contro i sistemi di videosorveglianza illeciti. Accolto il ricorso di un dentista che temeva per la privacy dei suoi pazienti ripresi dalle telecamere di un laboratorio attiguo e disattivato un impianto comunale installato in un’area adibita allo smaltimento dei rifiuti.
Nel primo caso il Garante, accogliendo il ricorso di un centro medico dentistico, il cui ingresso era ripreso dalle telecamere di un laboratorio odontotecnico contiguo, ha stabilito che le riprese sono lecite solo se vengono limitate all’area direttamente interessata dalle esigenze di sicurezza. Inoltre, chi si trova a passare deve essere opportunamente avvertito della presenza dell’impianto. Dopo un primo intervento dell’Autorità che lo invitava ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, il titolare del laboratorio ha sostenuto che l’installazione dell’impianto si era resa necessaria dopo il ripetersi di atti vandalici, avvenuti di solito dopo gli orari di chiusura; che la conservazione delle riprese era di brevissima durata e le immagini potevano essere visionate, con l’ausilio di un tecnico, solo in caso di ulteriori episodi. Giustificazioni risultate insufficienti: il Garante ha ritenuto illecito e non conforme al principio di proporzionalità il trattamento delle immagini che “spaziano” nell’ingresso del vicino centro medico, stabilendo che il laboratorio dovrà correggere l’angolo di ripresa e collocare adeguati cartelli informativi.
Nel secondo caso un’associazione di risparmiatori e consumatori si è rivolta all’Autorità segnalando l’installazione delle telecamere da parte di un comune che intendeva monitorare le operazioni di smaltimento dei rifiuti per verificare che venissero rispettate le disposizioni sulla raccolta differenziata. L’Ufficio del Garante, nel richiamare l’ente locale al rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle indicazioni fornite dal Garante nel provvedimento generale del 29 aprile 2004, ha ricordato che non è lecito utilizzare sistemi di videosorveglianza solo per accertare eventuali violazioni amministrative derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni su modalità e orari di deposito dei sacchetti dei rifiuti dentro gli appositi contenitori. Il Comune, quindi, invitato a conformarsi alle citate prescrizioni, ha comunicato di aver disattivato l’impianto e di aver cancellato tutte le immagini registrate.
Garante Privacy
Tolte le telecamere per controllare lo smaltimento dei rifiuti e modificate quelle davanti ad un centro medico
Nuovi interventi del Garante contro i sistemi di videosorveglianza illeciti. Accolto il ricorso di un dentista che temeva per la privacy dei suoi pazienti ripresi dalle telecamere di un laboratorio attiguo e disattivato un impianto comunale installato in un’area adibita allo smaltimento dei rifiuti.
Nel primo caso il Garante, accogliendo il ricorso di un centro medico dentistico, il cui ingresso era ripreso dalle telecamere di un laboratorio odontotecnico contiguo, ha stabilito che le riprese sono lecite solo se vengono limitate all’area direttamente interessata dalle esigenze di sicurezza. Inoltre, chi si trova a passare deve essere opportunamente avvertito della presenza dell’impianto. Dopo un primo intervento dell’Autorità che lo invitava ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, il titolare del laboratorio ha sostenuto che l’installazione dell’impianto si era resa necessaria dopo il ripetersi di atti vandalici, avvenuti di solito dopo gli orari di chiusura; che la conservazione delle riprese era di brevissima durata e le immagini potevano essere visionate, con l’ausilio di un tecnico, solo in caso di ulteriori episodi. Giustificazioni risultate insufficienti: il Garante ha ritenuto illecito e non conforme al principio di proporzionalità il trattamento delle immagini che “spaziano” nell’ingresso del vicino centro medico, stabilendo che il laboratorio dovrà correggere l’angolo di ripresa e collocare adeguati cartelli informativi.
Nel secondo caso un’associazione di risparmiatori e consumatori si è rivolta all’Autorità segnalando l’installazione delle telecamere da parte di un comune che intendeva monitorare le operazioni di smaltimento dei rifiuti per verificare che venissero rispettate le disposizioni sulla raccolta differenziata. L’Ufficio del Garante, nel richiamare l’ente locale al rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle indicazioni fornite dal Garante nel provvedimento generale del 29 aprile 2004, ha ricordato che non è lecito utilizzare sistemi di videosorveglianza solo per accertare eventuali violazioni amministrative derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni su modalità e orari di deposito dei sacchetti dei rifiuti dentro gli appositi contenitori. Il Comune, quindi, invitato a conformarsi alle citate prescrizioni, ha comunicato di aver disattivato l’impianto e di aver cancellato tutte le immagini registrate.
Garante Privacy
09 aprile 2005
07 aprile 2005
LINK. Associazione Nazionale Magistrati - Sottosezione di Santa Maria Capua Vetere
Giurisprudenza
Civile
Penale
Associazione
Comunicati
Iniziative
Deontologia
Istituzioni
Presidenza del Tribunale
Procura della Repubblica
Forum
SantaMariaGiustizia - Home
Civile
Penale
Associazione
Comunicati
Iniziative
Deontologia
Istituzioni
Presidenza del Tribunale
Procura della Repubblica
Forum
SantaMariaGiustizia - Home
06 aprile 2005
LINK. REGIONE MARCHE - Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione
Lo Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione nasce da un’intesa fra il Ministero delle Attività Produttive (già Ministero del Commercio Estero) e la Regione Marche e dal protocollo operativo siglato con ICE (Istituto nazionale per il Commercio Estero), SACE (Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l’Estero, SIMEST (Società Italiana per le Imprese all’Estero) e Unioncamere (Unione Regionale delle Camere di Commercio).
Lo Sportello:
agevola l’accesso delle PMI e degli operatori economici ai servizi promozionali, assicurativi e finanziari e agli strumenti internazionali, comunitari, nazionali e regionali disponibili, con una maggiore presenza e informazione diretta sul territorio;
fornisce un supporto per lo sviluppo di progetti di promozione all’export e di internazionalizzazione, con particolare riguardo alle PMI, assicurando il coordinamento fra programmazione nazionale e regionale.
REGIONE MARCHE - Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione
Lo Sportello:
agevola l’accesso delle PMI e degli operatori economici ai servizi promozionali, assicurativi e finanziari e agli strumenti internazionali, comunitari, nazionali e regionali disponibili, con una maggiore presenza e informazione diretta sul territorio;
fornisce un supporto per lo sviluppo di progetti di promozione all’export e di internazionalizzazione, con particolare riguardo alle PMI, assicurando il coordinamento fra programmazione nazionale e regionale.
REGIONE MARCHE - Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione
DOCUMENTO INFORMATICO. Evoluzioni (ed involuzioni) del valore probatorio dell’ e-mail (A. Polimeni su www.diritto.it)
Evoluzioni (ed involuzioni) del valore probatorio dell’ e-mail
di Antonino Polimeni
L’anno appena trascorso ha assistito ad aspri dibattiti sul valore probatorio della posta elettronica. Le
controversie e le polemiche si sono ripresentate puntualmente anche in questi ultimi giorni dopo i sempre
più sorprendenti interventi legislativi in materia. Da una parte c’è chi invoca la strada della assoluta
certezza della provenienza della e-mail raggiunta più che altro con ulteriori mezzi informatici, e dall’altra
c’è chi considera questa alla stregua di un qualsiasi documento che con la necessaria ed eventuale
valutazione del giudice può assumere maggiore o minore valenza probatoria. Ma è presto detto…
Lo strumento che qualcuno invoca per certificare la provenienza e la sottoscrizione di un’e-mail è la firma
digitale che, così come ideata, permette di “marchiare” non solo un qualsiasi documento (file), ma anche
un messaggio di posta elettronica. Certo è che se non si può immergere lo strumento di firma così come ad
oggi strutturato nella parola “fallimento”, quantomeno lo si può accostare. Infatti, la difficoltà oggettiva
a sottoscrivere un documento tramite il dispositivo di firma, la non sufficiente spinta “politica” al
metodo, la “territorialità del progetto”, la non sufficiente formazione del cittadino, hanno indotto chi fa
business online, o chi comunque comunica tramite il web, a cercare soluzioni alternative alla firma
digitale, che magari con consentissero la piena identificazione del contraente, ma che comunque
fornissero un discreto grado di garanzia.
Probabilmente l’errore nasce agli albori, col tentativo di imporre dall’alto tecniche e metodi sconvenienti
e scomodi, troppo macchinosi e lenti, per operazioni che fanno dell’immediatezza e della semplicità il
loro successo, proprio come la comunicazione tramite e-mail.
Internet è un fenomeno sociale (e commerciale come tale), e gli interventi normativi devono essere
assolutamente subordinati alla effettiva necessità da parte dei più di una regolamentazione, cosa
quest’ultima che invece è al momento surrogabile dalla prassi e dagli usi, ed è ciò che impedisce di
raggiungere gli obbiettivi prefissatisi dal legislatore con l’introduzione della firma digitale. [...]
(file .pdf su www.diritto.it)
di Antonino Polimeni
L’anno appena trascorso ha assistito ad aspri dibattiti sul valore probatorio della posta elettronica. Le
controversie e le polemiche si sono ripresentate puntualmente anche in questi ultimi giorni dopo i sempre
più sorprendenti interventi legislativi in materia. Da una parte c’è chi invoca la strada della assoluta
certezza della provenienza della e-mail raggiunta più che altro con ulteriori mezzi informatici, e dall’altra
c’è chi considera questa alla stregua di un qualsiasi documento che con la necessaria ed eventuale
valutazione del giudice può assumere maggiore o minore valenza probatoria. Ma è presto detto…
Lo strumento che qualcuno invoca per certificare la provenienza e la sottoscrizione di un’e-mail è la firma
digitale che, così come ideata, permette di “marchiare” non solo un qualsiasi documento (file), ma anche
un messaggio di posta elettronica. Certo è che se non si può immergere lo strumento di firma così come ad
oggi strutturato nella parola “fallimento”, quantomeno lo si può accostare. Infatti, la difficoltà oggettiva
a sottoscrivere un documento tramite il dispositivo di firma, la non sufficiente spinta “politica” al
metodo, la “territorialità del progetto”, la non sufficiente formazione del cittadino, hanno indotto chi fa
business online, o chi comunque comunica tramite il web, a cercare soluzioni alternative alla firma
digitale, che magari con consentissero la piena identificazione del contraente, ma che comunque
fornissero un discreto grado di garanzia.
Probabilmente l’errore nasce agli albori, col tentativo di imporre dall’alto tecniche e metodi sconvenienti
e scomodi, troppo macchinosi e lenti, per operazioni che fanno dell’immediatezza e della semplicità il
loro successo, proprio come la comunicazione tramite e-mail.
Internet è un fenomeno sociale (e commerciale come tale), e gli interventi normativi devono essere
assolutamente subordinati alla effettiva necessità da parte dei più di una regolamentazione, cosa
quest’ultima che invece è al momento surrogabile dalla prassi e dagli usi, ed è ciò che impedisce di
raggiungere gli obbiettivi prefissatisi dal legislatore con l’introduzione della firma digitale. [...]
(file .pdf su www.diritto.it)
05 aprile 2005
PRIVACY. La Relazione annuale del Garante per l'attivita' 2004 (nl. 244, www.garanteprivacy.it)
La Relazione annuale del Garante per l'attività 2004
L'Autorità per la protezione dei dati personali, composta da Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi e Mauro Paissan, ha presentato il 9 febbraio, presso la Sala Koch del Senato, la Relazione sull'ottavo anno di attività e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy dopo l'entrata in vigore, il primo gennaio 2004, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
La Relazione traccia il bilancio del lavoro svolto dall'Autorità riguardo ai numerosi settori nei quali è stata richiesta una azione di intervento e regolazione a difesa dei diritti fondamentali delle persone (tlc, salute, credito, mondo dell'impresa, sistema dei media, nuove tecnologie, lavoro) e attraverso il quale il Garante ha proseguito la costruzione di una autentica cultura della privacy.
L'attività dell'Autorità anche nel corso del 2004 è stata caratterizzata da una serie di interventi che hanno riguardato milioni di cittadini: credito al consumo, nuovi elenchi telefonici, riservatezza nelle strutture sanitarie, ricette anonime, videofonini, voti scolastici, propaganda elettorale, spamming, videosorveglianza (è stato adottato il nuovo "decalogo" che individua maggiori garanzie per i cittadini ed obblighi precisi per chi installa telecamere). Un'azione, quella del Garante, che non si è limitata ad indicare rischi e pericoli di una società della classificazione e della sorveglianza, ma è stata rivolta dunque anche alla definizione di regole rigorose per ampi settori della vita sociale ed economica.
Un anno che ha registrato, tra l'altro, un rilevante impegno dell'Autorità a tutela di chi naviga in Internet e alla conservazione di dati di traffico telefonico e telematico. Riguardo a quest'ultimo aspetto va ricordato l'intervento contro l'ipotesi di conservazione dei dati di traffico su Internet che ha contribuito, in corso di dibattito parlamentare, all'eliminazione della norma che la introduceva.
Sempre in tema di nuove tecnologie, e in vista dell'adozione di provvedimenti per specifici settori, all'inizio del 2005, il Garante ha peraltro avviato una consultazione pubblica su diversi temi, tra i quali le carte di fidelizzazione, la tv interattiva, le "etichette intelligenti", cioè sistemi di identificazione a radiofrequenza o Rfid.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati genetici, il Garante ha ormai definito le regole per il trattamento dei dati genetici ed è in procinto, una volta acquisito il parere del Ministro della salute, di rilasciare un' autorizzazione generale in materia.
L'azione del Garante
La tutela della privacy non può più essere intesa oggi nella sua accezione più ristretta di autoesclusione dalla società, ma si configura come un valore in sé e come condizione per lo sviluppo della libertà della persona, per il pieno godimento dei diritti fondamentali, per la tutela della dignità dell'individuo. Tanto più in una società nella quale si va affermando una costante tendenza a delegare alle tecnologie la risoluzione dei problemi, a trasformare il corpo in uno strumento a fini di controllo elettronico, a costruire banche dati con informazioni legate alla sfera più intima ed intangibile della persona, come quelle sul Dna.
In linea con questa visione, l'impegno del Garante è stato rivolto alla individuazione di effettive garanzie di tutela in ambiti particolarmente delicati, legati ai rischi delle nuove tecnologie a fini di sicurezza; all'uso potenzialmente discriminatorio dei dati personali, anche di quelli più sensibili; le rilevazioni biometriche a fini di identificazione su carte di identità elettroniche e passaporti (impronte digitali, iride, riconoscimento facciale etc.); le nuove tecnologie applicate alle tlc e comunicazioni elettroniche ("etichette intelligenti", la localizzazione e la tracciabilità delle persone); l'inserimento di microchip, anche nel corpo umano; le improprie forme di "schedature" degli utenti; la tutela dei consumatori nei confronti della costruzione di "profili" a scopi commerciali; le "e-mail spazzatura", il cosiddetto spamming (sono stati "bloccati" i data-base di oltre 20 società operanti sul web).
Grande attenzione è stata posta al bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza, anche con l'elaborazione di un documento di chiarificazione inviato al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e con pronunce relative alla dignità delle persone coinvolte in fatti di cronaca, con speciale riguardo alla tutela dei minori.
Particolare attenzione è stata rivolta dall'Autorità al mondo produttivo, con un intensa attività di semplificazione degli adempimenti richiesti dalla legislazione e con un costante lavoro di sensibilizzazione sul "valore privacy", in quanto risorsa ed elemento qualitativo del mercato, e sulla sicurezza delle banche dati.
Le cifre
I dati statistici per il 2004 mostrano un incremento costante del lavoro dell'Ufficio rispetto all'anno precedente. Sono stati decisi 731 ricorsi (nel 2003 erano stati 609 e 390 nel 2002), è stata data risposta a 7.770 segnalazioni e reclami (3.796 nel 2003, 2.532 nel 2002) e a 1.692 quesiti (786 nel 2003, 824 nel 2002) . Nell'ambito della complessiva attività di accertamento e controllo, le ispezioni sono cresciute del 45% (100 ispezioni in loco, di cui 7 mediane accessi a banche dati con autorizzazione del Tribunale competente).
Le risposte a richieste di informazioni per telefono sono state circa 10.000, mentre circa 13.000 quelle per e-mail.
Nel 2004 le notificazioni al Garante sull' avvio di trattamenti di dati personali per i soli casi espressamente previsti dal Codice (dati genetici, dati biometrici, dati sullo stato di salute trattati a fini di procreazione assistita, dati trattati a fini di selezione del personale, dati volti ad analizzare scelte di consumo etc.) sono state poco più di 10.000.
Gli interventi più rilevanti
Gli interventi più rilevanti hanno riguardato:
pubblica amministrazione (grandi banche dati, carta di identità elettronica, bilanciamento diritto alla riservatezza e diritto di accesso);
società della sorveglianza (telecamere, raccolta ed uso impronte digitali, web cam, etichette intelligenti - Rfid, controllo a distanza dei lavoratori);
giornalismo e informazione (cronache giudiziarie, protezione dei minori, foto segnaletiche, privacy dei personaggi pubblici);
Internet (Spamming, furto di identità, consulenze on line, pubblicazione di fotografie sul web, test genetici on line);
telecomunicazioni (nuovi elenchi telefonici, videofonini, intercettazioni, conservazione dati di traffico, Sms, Mms, localizzazione dei cellulari, bollette "in chiaro", attivazione di servizi non richiesti, schede intestate ad insaputa degli interessati);
direct marketing (informativa e consenso, "profilazione" dei clienti, telefonate e fax indesiderati);
sanità (distanze di cortesia, ricette anonime, dati genetici, banche dati del Dna, banche dati a fini di controllo della spesa pubblica, garanzie per gli assistiti, procreazione assistita);
rapporto di lavoro (dati sanitari in busta chiusa, accesso al fascicolo personale, annunci di lavoro, gestione curricula, questionari di valutazione);
attività giudiziarie e di polizia (processo civile on line, acquisizione dati per via telematica da parte delle autorità di p.s., informatica giuridica);
associazioni e movimenti politici (decalogo sull'uso di dati per propaganda elettorale);
ordini professionali (semplificazioni per avvocati e notai);
vita sociale (liste elettorali, censimento linguistico, primarie in Toscana, elenchi dei contribuenti ad alto reddito, scrutini e voti scolastici);
sistema impresa (trasferimento di dati all'estero, misure di sicurezza);
sistema bancario e assicurativo (credito al consumo, e-banking, tutela degli eredi, anagrafe assegni bancari e postali).
I codici deontologici
Dopo la pubblicazione del codice deontologico dei giornalisti (1998), di quello per storici ed archivisti (2001), di quello sulla ricerca statistica pubblica (2002), nel 2004 il Garante ha varato due importanti codici di deontologia e buona condotta: quello sulla ricerca statistica privata, e soprattutto il codice di deontologia sul credito al consumo, che ha fissato le regole per la comunicazione e la conservazione dei dati nei sistemi informativi che venivano chiamati "centrali rischi" private.
Sono stati infine avviati i lavori con le categorie interessate per la predisposizione dei codici di buona condotta riguardanti settori di grandissima rilevanza: Internet, i rapporti di lavoro, la videosorveglianza, il direct marketing.
L'attività internazionale
Il quadro internazionale ha segnato l'alto riconoscimento della protezione dei dati quale diritto fondamentale autonomo, sancito nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa firmato Roma il 26 ottobre 2004. Il Garante ha caratterizzato la sua azione in ambito internazionale in linea con questa conquista democratica, facendo fronte alle esigenze di cooperazione giudiziaria e alla definizione di garanzie per la gestione della grandi sistemi informativi europei (Schengen, Europol, Sistema informativo doganale) e per lo scambio transfrontaliero dei dati.
All'interno del dibattito sugli equilibri tra sicurezza e privacy, si è svolto l'intenso lavoro del Comitato dei Garanti europei. A tale proposito va sottolineato il particolare rilievo assunto dall'impegno per la definizione di precise garanzie a tutela dei cittadini europei in viaggio verso gli Stati Uniti relativamente al trasferimento dei loro dati personali alle autorità statunitensi da parte delle compagnie aeree europee,. Impegno che ha trovato conferma nella successiva presa di posizione dell'Europarlamento contro accordi che non prevedano tali necessarie garanzie e nel ricorso alla Corte Europea di Giustizia.
I Garanti UE hanno emanato, inoltre, diversi pareri e documenti riguardo ai dati genetici, alla videosorveglianza, alle biometrie, al riutilizzo di informazioni del settore pubblico, alla pubblicità indesiderata, al trasferimento dei dati personali verso paesi extra Ue, all'amministrazione elettronica.
Garante Privacy
L'Autorità per la protezione dei dati personali, composta da Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi e Mauro Paissan, ha presentato il 9 febbraio, presso la Sala Koch del Senato, la Relazione sull'ottavo anno di attività e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy dopo l'entrata in vigore, il primo gennaio 2004, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
La Relazione traccia il bilancio del lavoro svolto dall'Autorità riguardo ai numerosi settori nei quali è stata richiesta una azione di intervento e regolazione a difesa dei diritti fondamentali delle persone (tlc, salute, credito, mondo dell'impresa, sistema dei media, nuove tecnologie, lavoro) e attraverso il quale il Garante ha proseguito la costruzione di una autentica cultura della privacy.
L'attività dell'Autorità anche nel corso del 2004 è stata caratterizzata da una serie di interventi che hanno riguardato milioni di cittadini: credito al consumo, nuovi elenchi telefonici, riservatezza nelle strutture sanitarie, ricette anonime, videofonini, voti scolastici, propaganda elettorale, spamming, videosorveglianza (è stato adottato il nuovo "decalogo" che individua maggiori garanzie per i cittadini ed obblighi precisi per chi installa telecamere). Un'azione, quella del Garante, che non si è limitata ad indicare rischi e pericoli di una società della classificazione e della sorveglianza, ma è stata rivolta dunque anche alla definizione di regole rigorose per ampi settori della vita sociale ed economica.
Un anno che ha registrato, tra l'altro, un rilevante impegno dell'Autorità a tutela di chi naviga in Internet e alla conservazione di dati di traffico telefonico e telematico. Riguardo a quest'ultimo aspetto va ricordato l'intervento contro l'ipotesi di conservazione dei dati di traffico su Internet che ha contribuito, in corso di dibattito parlamentare, all'eliminazione della norma che la introduceva.
Sempre in tema di nuove tecnologie, e in vista dell'adozione di provvedimenti per specifici settori, all'inizio del 2005, il Garante ha peraltro avviato una consultazione pubblica su diversi temi, tra i quali le carte di fidelizzazione, la tv interattiva, le "etichette intelligenti", cioè sistemi di identificazione a radiofrequenza o Rfid.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati genetici, il Garante ha ormai definito le regole per il trattamento dei dati genetici ed è in procinto, una volta acquisito il parere del Ministro della salute, di rilasciare un' autorizzazione generale in materia.
L'azione del Garante
La tutela della privacy non può più essere intesa oggi nella sua accezione più ristretta di autoesclusione dalla società, ma si configura come un valore in sé e come condizione per lo sviluppo della libertà della persona, per il pieno godimento dei diritti fondamentali, per la tutela della dignità dell'individuo. Tanto più in una società nella quale si va affermando una costante tendenza a delegare alle tecnologie la risoluzione dei problemi, a trasformare il corpo in uno strumento a fini di controllo elettronico, a costruire banche dati con informazioni legate alla sfera più intima ed intangibile della persona, come quelle sul Dna.
In linea con questa visione, l'impegno del Garante è stato rivolto alla individuazione di effettive garanzie di tutela in ambiti particolarmente delicati, legati ai rischi delle nuove tecnologie a fini di sicurezza; all'uso potenzialmente discriminatorio dei dati personali, anche di quelli più sensibili; le rilevazioni biometriche a fini di identificazione su carte di identità elettroniche e passaporti (impronte digitali, iride, riconoscimento facciale etc.); le nuove tecnologie applicate alle tlc e comunicazioni elettroniche ("etichette intelligenti", la localizzazione e la tracciabilità delle persone); l'inserimento di microchip, anche nel corpo umano; le improprie forme di "schedature" degli utenti; la tutela dei consumatori nei confronti della costruzione di "profili" a scopi commerciali; le "e-mail spazzatura", il cosiddetto spamming (sono stati "bloccati" i data-base di oltre 20 società operanti sul web).
Grande attenzione è stata posta al bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza, anche con l'elaborazione di un documento di chiarificazione inviato al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e con pronunce relative alla dignità delle persone coinvolte in fatti di cronaca, con speciale riguardo alla tutela dei minori.
Particolare attenzione è stata rivolta dall'Autorità al mondo produttivo, con un intensa attività di semplificazione degli adempimenti richiesti dalla legislazione e con un costante lavoro di sensibilizzazione sul "valore privacy", in quanto risorsa ed elemento qualitativo del mercato, e sulla sicurezza delle banche dati.
Le cifre
I dati statistici per il 2004 mostrano un incremento costante del lavoro dell'Ufficio rispetto all'anno precedente. Sono stati decisi 731 ricorsi (nel 2003 erano stati 609 e 390 nel 2002), è stata data risposta a 7.770 segnalazioni e reclami (3.796 nel 2003, 2.532 nel 2002) e a 1.692 quesiti (786 nel 2003, 824 nel 2002) . Nell'ambito della complessiva attività di accertamento e controllo, le ispezioni sono cresciute del 45% (100 ispezioni in loco, di cui 7 mediane accessi a banche dati con autorizzazione del Tribunale competente).
Le risposte a richieste di informazioni per telefono sono state circa 10.000, mentre circa 13.000 quelle per e-mail.
Nel 2004 le notificazioni al Garante sull' avvio di trattamenti di dati personali per i soli casi espressamente previsti dal Codice (dati genetici, dati biometrici, dati sullo stato di salute trattati a fini di procreazione assistita, dati trattati a fini di selezione del personale, dati volti ad analizzare scelte di consumo etc.) sono state poco più di 10.000.
Gli interventi più rilevanti
Gli interventi più rilevanti hanno riguardato:
pubblica amministrazione (grandi banche dati, carta di identità elettronica, bilanciamento diritto alla riservatezza e diritto di accesso);
società della sorveglianza (telecamere, raccolta ed uso impronte digitali, web cam, etichette intelligenti - Rfid, controllo a distanza dei lavoratori);
giornalismo e informazione (cronache giudiziarie, protezione dei minori, foto segnaletiche, privacy dei personaggi pubblici);
Internet (Spamming, furto di identità, consulenze on line, pubblicazione di fotografie sul web, test genetici on line);
telecomunicazioni (nuovi elenchi telefonici, videofonini, intercettazioni, conservazione dati di traffico, Sms, Mms, localizzazione dei cellulari, bollette "in chiaro", attivazione di servizi non richiesti, schede intestate ad insaputa degli interessati);
direct marketing (informativa e consenso, "profilazione" dei clienti, telefonate e fax indesiderati);
sanità (distanze di cortesia, ricette anonime, dati genetici, banche dati del Dna, banche dati a fini di controllo della spesa pubblica, garanzie per gli assistiti, procreazione assistita);
rapporto di lavoro (dati sanitari in busta chiusa, accesso al fascicolo personale, annunci di lavoro, gestione curricula, questionari di valutazione);
attività giudiziarie e di polizia (processo civile on line, acquisizione dati per via telematica da parte delle autorità di p.s., informatica giuridica);
associazioni e movimenti politici (decalogo sull'uso di dati per propaganda elettorale);
ordini professionali (semplificazioni per avvocati e notai);
vita sociale (liste elettorali, censimento linguistico, primarie in Toscana, elenchi dei contribuenti ad alto reddito, scrutini e voti scolastici);
sistema impresa (trasferimento di dati all'estero, misure di sicurezza);
sistema bancario e assicurativo (credito al consumo, e-banking, tutela degli eredi, anagrafe assegni bancari e postali).
I codici deontologici
Dopo la pubblicazione del codice deontologico dei giornalisti (1998), di quello per storici ed archivisti (2001), di quello sulla ricerca statistica pubblica (2002), nel 2004 il Garante ha varato due importanti codici di deontologia e buona condotta: quello sulla ricerca statistica privata, e soprattutto il codice di deontologia sul credito al consumo, che ha fissato le regole per la comunicazione e la conservazione dei dati nei sistemi informativi che venivano chiamati "centrali rischi" private.
Sono stati infine avviati i lavori con le categorie interessate per la predisposizione dei codici di buona condotta riguardanti settori di grandissima rilevanza: Internet, i rapporti di lavoro, la videosorveglianza, il direct marketing.
L'attività internazionale
Il quadro internazionale ha segnato l'alto riconoscimento della protezione dei dati quale diritto fondamentale autonomo, sancito nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa firmato Roma il 26 ottobre 2004. Il Garante ha caratterizzato la sua azione in ambito internazionale in linea con questa conquista democratica, facendo fronte alle esigenze di cooperazione giudiziaria e alla definizione di garanzie per la gestione della grandi sistemi informativi europei (Schengen, Europol, Sistema informativo doganale) e per lo scambio transfrontaliero dei dati.
All'interno del dibattito sugli equilibri tra sicurezza e privacy, si è svolto l'intenso lavoro del Comitato dei Garanti europei. A tale proposito va sottolineato il particolare rilievo assunto dall'impegno per la definizione di precise garanzie a tutela dei cittadini europei in viaggio verso gli Stati Uniti relativamente al trasferimento dei loro dati personali alle autorità statunitensi da parte delle compagnie aeree europee,. Impegno che ha trovato conferma nella successiva presa di posizione dell'Europarlamento contro accordi che non prevedano tali necessarie garanzie e nel ricorso alla Corte Europea di Giustizia.
I Garanti UE hanno emanato, inoltre, diversi pareri e documenti riguardo ai dati genetici, alla videosorveglianza, alle biometrie, al riutilizzo di informazioni del settore pubblico, alla pubblicità indesiderata, al trasferimento dei dati personali verso paesi extra Ue, all'amministrazione elettronica.
Garante Privacy
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE. La tecnologia 'Wi-Fi' (L. Spadaro su www.diritto.it)
La tecnologia “Wi-Fi”
di Luigia Spadaro
***
1. I servizi Wi-Fi: aspetti tecnici
Il Wi-Fi (Wireless Fidelity) è un protocollo di trasmissione radio che permette di realizzare una rete di connessione tra personal computer o terminali multimediali predisposti a questo standard, operando in un’area da trenta a cento metri nell’ambito di edifici e fino a trecento metri in ambienti senza ostacoli: il Wi-Fi è quindi una rete locale senza fili in cui i dispositivi comunicano tra loro attraverso onde radio, liberando l’utente da vincoli e dai costi imposti dal cablaggio, la cui idea fondante è permettere un’estrema flessibilità nella realizzazione di reti locali che non obblighino a collegare il terminale (personal computer, portatile, palmare) ad una presa di rete. Può quindi definirsi un sistema wireless di comunicazione di dati flessibile, che può sia estendere sia sostituire una Wired Lan (WLan- rete Lan cablata), sia fornire dei servizi aggiuntivi, quali maggiore mobilità, navigare in internet, scaricare file ed e-mail, specialmente nei luoghi in cui la connettività serve, ma è più difficile da reperire (aeroporti, hotel, centri congressi, ecc.).
ecc.
I servizi Wi-Fi si distinguono secondo l’ambito che li caratterizza. I luoghi pubblici identificano il segmento degli hot spot, punti di accesso alla rete di cui qualsiasi utente, purché abilitato, può usufruire. Se ci si riferisce all'ambito privato, ovvero ad abitazioni e aziende, si parla semplicemente di sistemi R-LAN, ossia di reti locali wireless che solo i dipendenti di un'azienda o gli abitanti di un edificio possono utilizzare, analogamente a quanto avviene per una rete di telecomunicazioni fissa confinata nello stesso sito. La distinzione tra questi due contesti appare sostanziale: i servizi Wi-Fi in ambito privato appaiono costituire soltanto una diversa modalità tecnologica di connessione a larga banda alla rete di telecomunicazioni, rispetto ai servizi di rete fissa (siano questi in modalità x-DSL ovvero in fibra ottica), di conseguenza, essi possono essere ricompresi nel collegato mercato dei servizi di accesso ad internet a larga banda, ovvero dell'istallazione di reti LAN private e/o aziendali.
Diverso è invece il caso dei servizi Wi-Fi in ambito pubblico: tali tipologie di servizi soddisfano le esigenze di utenti che hanno la necessità di connettersi alla rete di telecomunicazioni utilizzando le potenzialità offerte da alcuni hot spot. Anche la tipologia di utenza che ha accesso a tali servizi si distingue sia per il fatto di possedere un apparecchio idoneo ad accedere ai servizi di accesso ad internet in modalità Wi-Fi sia per la tendenza a spostarsi geograficamente e quindi per la necessità di accedere a tale tipologia di servizi. In virtù di tali considerazioni, l'utenza cui tali servizi si rivolgono maggiormente, almeno nel prossimo futuro, è la clientela affari in movimento; tale mercato potenziale rappresenta un bacino di dimensioni circoscritte ma consistenti. La fornitura di servizi Wi-Fi in ambito pubblico presenta, altresì, caratteristiche di parziale discontinuità rispetto agli altri servizi di telecomunicazioni. In via preliminare, l'operatore Wi-Fi deve raggiungere accordi con i proprietari di siti, per l'installazione di apparecchiature R-LAN, ai fini della fornitura del servizio. Per un WISP (Wireless internet Service Provider) l'attrattività di un sito dipende in larga parte dal suo tasso di frequentazione da parte della clientela affari e dalla propensione di quest'ultima all'utilizzo dei servizi Wi-Fi. [...]
Diritto & Diritti - rivista giuridica on line
di Luigia Spadaro
***
1. I servizi Wi-Fi: aspetti tecnici
Il Wi-Fi (Wireless Fidelity) è un protocollo di trasmissione radio che permette di realizzare una rete di connessione tra personal computer o terminali multimediali predisposti a questo standard, operando in un’area da trenta a cento metri nell’ambito di edifici e fino a trecento metri in ambienti senza ostacoli: il Wi-Fi è quindi una rete locale senza fili in cui i dispositivi comunicano tra loro attraverso onde radio, liberando l’utente da vincoli e dai costi imposti dal cablaggio, la cui idea fondante è permettere un’estrema flessibilità nella realizzazione di reti locali che non obblighino a collegare il terminale (personal computer, portatile, palmare) ad una presa di rete. Può quindi definirsi un sistema wireless di comunicazione di dati flessibile, che può sia estendere sia sostituire una Wired Lan (WLan- rete Lan cablata), sia fornire dei servizi aggiuntivi, quali maggiore mobilità, navigare in internet, scaricare file ed e-mail, specialmente nei luoghi in cui la connettività serve, ma è più difficile da reperire (aeroporti, hotel, centri congressi, ecc.).
ecc.
I servizi Wi-Fi si distinguono secondo l’ambito che li caratterizza. I luoghi pubblici identificano il segmento degli hot spot, punti di accesso alla rete di cui qualsiasi utente, purché abilitato, può usufruire. Se ci si riferisce all'ambito privato, ovvero ad abitazioni e aziende, si parla semplicemente di sistemi R-LAN, ossia di reti locali wireless che solo i dipendenti di un'azienda o gli abitanti di un edificio possono utilizzare, analogamente a quanto avviene per una rete di telecomunicazioni fissa confinata nello stesso sito. La distinzione tra questi due contesti appare sostanziale: i servizi Wi-Fi in ambito privato appaiono costituire soltanto una diversa modalità tecnologica di connessione a larga banda alla rete di telecomunicazioni, rispetto ai servizi di rete fissa (siano questi in modalità x-DSL ovvero in fibra ottica), di conseguenza, essi possono essere ricompresi nel collegato mercato dei servizi di accesso ad internet a larga banda, ovvero dell'istallazione di reti LAN private e/o aziendali.
Diverso è invece il caso dei servizi Wi-Fi in ambito pubblico: tali tipologie di servizi soddisfano le esigenze di utenti che hanno la necessità di connettersi alla rete di telecomunicazioni utilizzando le potenzialità offerte da alcuni hot spot. Anche la tipologia di utenza che ha accesso a tali servizi si distingue sia per il fatto di possedere un apparecchio idoneo ad accedere ai servizi di accesso ad internet in modalità Wi-Fi sia per la tendenza a spostarsi geograficamente e quindi per la necessità di accedere a tale tipologia di servizi. In virtù di tali considerazioni, l'utenza cui tali servizi si rivolgono maggiormente, almeno nel prossimo futuro, è la clientela affari in movimento; tale mercato potenziale rappresenta un bacino di dimensioni circoscritte ma consistenti. La fornitura di servizi Wi-Fi in ambito pubblico presenta, altresì, caratteristiche di parziale discontinuità rispetto agli altri servizi di telecomunicazioni. In via preliminare, l'operatore Wi-Fi deve raggiungere accordi con i proprietari di siti, per l'installazione di apparecchiature R-LAN, ai fini della fornitura del servizio. Per un WISP (Wireless internet Service Provider) l'attrattività di un sito dipende in larga parte dal suo tasso di frequentazione da parte della clientela affari e dalla propensione di quest'ultima all'utilizzo dei servizi Wi-Fi. [...]
Diritto & Diritti - rivista giuridica on line
Iscriviti a:
Post (Atom)
Nuvola
2blog-n
(1)
abruzzo
(1)
adr
(190)
ambientale
(1)
amministrativo
(4)
appunti
(3)
arbitrato
(22)
articoli
(547)
assicurativo
(5)
associazioni
(9)
avvocati
(262)
bancario
(31)
beniculturali
(2)
blog
(19)
civile
(192)
commerciale
(82)
comprehensivelaw
(138)
conciliazione
(118)
condominiale
(9)
consumatori
(79)
convegni
(54)
copyright
(83)
corsi
(83)
costituzionale
(8)
dematerializzazione
(20)
dirittiumani
(7)
documenti
(178)
documentoinformatico
(58)
ecommerce
(38)
enti
(8)
europa
(68)
eventi
(246)
fallimentare
(5)
famiglia
(43)
filosofia
(3)
fisco
(22)
formazione
(104)
formulari
(1)
giustizia
(86)
guestpost
(1)
guide
(34)
immigrazione
(2)
industriale
(18)
infortunistica
(6)
inglesegiuridico
(14)
internazionale
(23)
ius-e-blog
(17)
iusreporter
(21)
lavoro
(39)
leggi
(199)
lgbt
(4)
libri
(44)
link
(59)
marche
(4)
marketing
(33)
master
(13)
media
(7)
mediazione
(146)
minori
(8)
nuovetecnologie
(278)
opensource
(2)
pa
(34)
penale
(88)
phishing
(6)
portali
(6)
previdenziale
(3)
privacy
(255)
processotelematico
(24)
professioni
(38)
provider
(34)
ricerche
(9)
risorse
(1)
riviste
(7)
seminari
(20)
sentenze
(195)
sicurezza
(6)
siti
(23)
software
(3)
sondaggi
(1)
spamming
(39)
sportivo
(9)
stalking
(4)
stampa
(31)
strada
(4)
stranieri
(6)
studenti
(5)
tecnologie
(14)
telecomunicazioni
(47)
tributario
(16)
ufficigiudiziari
(6)
utilita
(29)
video
(27)
web2.0
(27)
Argomenti
- 2blog-n (1)
- abruzzo (1)
- adr (190)
- ambientale (1)
- amministrativo (4)
- appunti (3)
- arbitrato (22)
- articoli (547)
- assicurativo (5)
- associazioni (9)
- avvocati (262)
- bancario (31)
- beniculturali (2)
- blog (19)
- civile (192)
- commerciale (82)
- comprehensivelaw (138)
- conciliazione (118)
- condominiale (9)
- consumatori (79)
- convegni (54)
- copyright (83)
- corsi (83)
- costituzionale (8)
- dematerializzazione (20)
- dirittiumani (7)
- documenti (178)
- documentoinformatico (58)
- ecommerce (38)
- enti (8)
- europa (68)
- eventi (246)
- fallimentare (5)
- famiglia (43)
- filosofia (3)
- fisco (22)
- formazione (104)
- formulari (1)
- giustizia (86)
- guestpost (1)
- guide (34)
- immigrazione (2)
- industriale (18)
- infortunistica (6)
- inglesegiuridico (14)
- internazionale (23)
- ius-e-blog (17)
- iusreporter (21)
- lavoro (39)
- leggi (199)
- lgbt (4)
- libri (44)
- link (59)
- marche (4)
- marketing (33)
- master (13)
- media (7)
- mediazione (146)
- minori (8)
- nuovetecnologie (278)
- opensource (2)
- pa (34)
- penale (88)
- phishing (6)
- portali (6)
- previdenziale (3)
- privacy (255)
- processotelematico (24)
- professioni (38)
- provider (34)
- ricerche (9)
- risorse (1)
- riviste (7)
- seminari (20)
- sentenze (195)
- sicurezza (6)
- siti (23)
- software (3)
- sondaggi (1)
- spamming (39)
- sportivo (9)
- stalking (4)
- stampa (31)
- strada (4)
- stranieri (6)
- studenti (5)
- tecnologie (14)
- telecomunicazioni (47)
- tributario (16)
- ufficigiudiziari (6)
- utilita (29)
- video (27)
- web2.0 (27)

