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31 marzo 2005
LINK. Documentazione di Fonte Pubblica in rete (su www.aib.it)
Documentazione di Fonte Pubblica in rete
Italian government information on the net
La DFP è un repertorio di fonti informative, documenti e servizi prodotti dalle istituzioni italiane, per orientarsi nell'individuazione di informazioni pubbliche disponibili sulla rete.
DFP is a guide to sources and documents produced by Italian public bodies. DFP mission is to help in retrieving Italian public sector information available on the net.
Documentazione di Fonte Pubblica in rete. -- (AIB-WEB. DFP)
Italian government information on the net
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Documentazione di Fonte Pubblica in rete. -- (AIB-WEB. DFP)
LINK. Corte Suprema di Cassazione
La Corte di Cassazione
Sezioni e Uffici
Prima Presidenza e Dirigenza
Divisioni
Ufficio Amministrazione e Cassa
Ufficio Consegnatario
Ufficio Consultivo L. 626/94
Ufficio Copie
Biblioteca Magistrati
Centro Elettronico Documentazione
Ufficio Sistemi Informativi
Ufficio Statistico
Area Civile
Area Penale
Arte e Storia
Notizie storiche sul Palazzo
Le scoperte archeologiche
Documenti antichi
Le immagini del Palazzo
Contatti
Servizio Novità
Legislazione
Nazionale
Comunitaria
Giurisprudenza Civile
Sezioni Unite
Sezioni Semplici
Relazioni Sezioni Unite Civili
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Sezioni Unite
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Relazioni Sezioni Unite Penali
Giurisprudenza Costituzionale
Questioni Decise
Questioni Pendenti
Giurisprudenza Comunitaria e Internazionale
Corte Europea dei diritti dell'uomo
Corte di Giustizia delle Comunità Europee
Eventi Convegni Seminari
Archivio Novità
Attività Giudiziarie
Calendario Udienze
Calendario Udienze Civili
Calendario Udienze Penali
Utilità
Come fare per ...
Presentare Ricorso Civile
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F.A.Q.
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Statistiche
Elezioni e Referendum
Referendum
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Banche Dati
Informazioni
Procedimenti Civili
Procedimenti Penali
Banca Dati di Giurisprudenza Dottrina Legislazione
Consultazione
Registrazione
Archivio Normativo ad Accesso Gratuito D.P.R.17/06/2004 n° 195
Diritto in Internet
Banche Dati Cassa Forense
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Corte Suprema di Cassazione
PRIVACY. Adozione misure minime privacy: nuova proroga (P. Lopriore su www.diritto.it)
Adozione misure minime privacy: nuova proroga - Nella seduta del 1° marzo il Senato ha convertito in legge il decreto “milleproroghe”
Dott. Pasquale Lopriore
***
Ancora una volta il nostro Parlamento ha deciso, con la conversione in legge del d.l. n. 314 del 30/12/2004, di far slittare il termine per l’adozione delle misure minime di sicurezza introdotte dal D.Lgs. 196/2003 “T.U. Privacy” al 31 dicembre 2005 (artt. da 33 a 35 e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), e per quanto riguarda, invece, il caso in cui il titolare del trattamento dei dati personali dispone di strumenti elettronici che per obiettive ragioni tecniche non consentono l’immediata applicazione delle misure minime citate, il termine si è spostato al 31 marzo 2006.
Diritto & Diritti - rivista giuridica on line
Dott. Pasquale Lopriore
***
Ancora una volta il nostro Parlamento ha deciso, con la conversione in legge del d.l. n. 314 del 30/12/2004, di far slittare il termine per l’adozione delle misure minime di sicurezza introdotte dal D.Lgs. 196/2003 “T.U. Privacy” al 31 dicembre 2005 (artt. da 33 a 35 e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), e per quanto riguarda, invece, il caso in cui il titolare del trattamento dei dati personali dispone di strumenti elettronici che per obiettive ragioni tecniche non consentono l’immediata applicazione delle misure minime citate, il termine si è spostato al 31 marzo 2006.
Diritto & Diritti - rivista giuridica on line
29 marzo 2005
PRIVACY. Ministro Giustizia: inserimento di codici deontologici nel Codice privacy (www.studiocataldi.it)
Ministro Giustizia: inserimento di codici deontologici nel Codice privacy
Con Decreto del Ministro della Giustizia è stata disposta l'integrazione dell'allegato A del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali con il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (di cui alla Deliberazione 2 del 2004 del Garante privacy) ed il codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (di cui alla Deliberazione 8 del 2004 del Garante Privacy).
La disposizione risponde a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, dello stesso Codice privacy, che, anche in forza delle successive integrazioni costituite dai codici di deontologia e buona condotta che verranno in futuro emanati, è destinato a rappresentare il Codice di riferimento per la materia, creando un sistema organico unico negli ordinamenti comunitari.
(Ministero della Giustizia: Decreto 14 gennaio 2005, Inserimento di codici di deontologia e di buona condotta nell'allegato a) del codice in materia di protezione dei dati personali - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2005, n.23).
Ministro Giustizia: inserimento di codici deontologici nel Codice privacy
Con Decreto del Ministro della Giustizia è stata disposta l'integrazione dell'allegato A del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali con il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (di cui alla Deliberazione 2 del 2004 del Garante privacy) ed il codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (di cui alla Deliberazione 8 del 2004 del Garante Privacy).
La disposizione risponde a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, dello stesso Codice privacy, che, anche in forza delle successive integrazioni costituite dai codici di deontologia e buona condotta che verranno in futuro emanati, è destinato a rappresentare il Codice di riferimento per la materia, creando un sistema organico unico negli ordinamenti comunitari.
(Ministero della Giustizia: Decreto 14 gennaio 2005, Inserimento di codici di deontologia e di buona condotta nell'allegato a) del codice in materia di protezione dei dati personali - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2005, n.23).
Ministro Giustizia: inserimento di codici deontologici nel Codice privacy
DOMAIN NAME. Sintesi storica del registro italiano del country code .it e sua configurazione giuridica attuale (A. De Bonis su www.diritto.it)
SINTESI STORICA DEL REGISTRO ITALIANO DEL COUNTRY CODE
.IT E SUA CONFIGURAZIONE GIURIDICA ATTUALE
Di Andrea De Bonis
file .pdf su www.diritto.it
.IT E SUA CONFIGURAZIONE GIURIDICA ATTUALE
Di Andrea De Bonis
file .pdf su www.diritto.it
24 marzo 2005
LINK. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Il Ministero delle Politiche agricole e forestali, istituito nel 1946 e sottoposto poi a riforma organizzativa in base al D.P.R. 450/2000, elabora e coordina le linee politiche agricole forestali agroalimentari e per la pesca a livello nazionale, europeo e internazionale. Il Mipaf comprende: il Dipartimento Politiche di Mercato (con due Direzioni Generali), il Dipartimento Qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi (con tre Direzioni Generali), l’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (ICRF) ed il Corpo Forestale dello Stato (CFS). Nelle attività di sua competenza il Mipaf si avvale dell’operato di importanti Enti collegati: l’ Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA); l’Istituto nazionale di Economia Agraria (INEA); l’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE); l’Istituto di Servizi per Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA); l’Istituto nazionale per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN).
MiPAF
MiPAF
23 marzo 2005
LINK. ASF-Italia - Avocats Sans Frontières
L’ associazione, nata nell’aprile del 1992 a seguito di un’iniziativa di un gruppo di avvocati belgi, desiderosi di affermare il diritto e il dovere di assistenza per l’avvocatura, ha per scopo principale la promozione e la protezione dei diritti dell’Uomo, di ogni persona coinvolta in un processo in qualsivoglia paese del mondo.
L’associazione partecipa ad ogni attività di cooperazione internazionale e svolge il suo compito specialmente in vista di proteggere e di assicurare l’esercizio effettivo dei diritti delle persone e dei gruppi più vulnerabili, di prevenire i conflitti e di favorire il rispetto della dignità della persona e dei popoli oltre che lo sviluppo sociale, culturale, economico e politico.
ASF è organizzata a livello mondiale ed è presente in 10 paesi di cui 7 europei e 3 africani.
Durante questi dodici anni di associazione ha inviato avvocati per sostenere i diritti della difesa in procedimenti svoltisi in Turchia, Sierra Leone, Palestina, Brasile, Albania, Irlanda del Nord, Burundi, Timor Orientale, Kosovo e Ruanda.
ASF è stata attiva anche in tema di giustizia internazionale partecipando a New York ai lavori della “prepcom” che ha elaborato il regolamento di procedura e prova per la nuova Corte Penale Permanente. Questo regolamento costituisce un progresso considerevole rispetto al regolamento in vigore davanti ai tribunali internazionali ad hoc, sia per ciò che riguarda i diritti della difesa ed in particolare nella fase delle indagini, sia per i diritti delle vittime del reato in ogni momento del processo penale.
Allo stato ASF oltre a dare un contributo nella giustizia penale internazionale e nella cooperazione giudiziaria propone progetti di formazione per garantire una difesa leale e qualificata in ogni processo penale.
ASF-Italia
L’associazione partecipa ad ogni attività di cooperazione internazionale e svolge il suo compito specialmente in vista di proteggere e di assicurare l’esercizio effettivo dei diritti delle persone e dei gruppi più vulnerabili, di prevenire i conflitti e di favorire il rispetto della dignità della persona e dei popoli oltre che lo sviluppo sociale, culturale, economico e politico.
ASF è organizzata a livello mondiale ed è presente in 10 paesi di cui 7 europei e 3 africani.
Durante questi dodici anni di associazione ha inviato avvocati per sostenere i diritti della difesa in procedimenti svoltisi in Turchia, Sierra Leone, Palestina, Brasile, Albania, Irlanda del Nord, Burundi, Timor Orientale, Kosovo e Ruanda.
ASF è stata attiva anche in tema di giustizia internazionale partecipando a New York ai lavori della “prepcom” che ha elaborato il regolamento di procedura e prova per la nuova Corte Penale Permanente. Questo regolamento costituisce un progresso considerevole rispetto al regolamento in vigore davanti ai tribunali internazionali ad hoc, sia per ciò che riguarda i diritti della difesa ed in particolare nella fase delle indagini, sia per i diritti delle vittime del reato in ogni momento del processo penale.
Allo stato ASF oltre a dare un contributo nella giustizia penale internazionale e nella cooperazione giudiziaria propone progetti di formazione per garantire una difesa leale e qualificata in ogni processo penale.
ASF-Italia
22 marzo 2005
PRIVACY. Propaganda elettorale: le regole per l'uso dei dati (nl. 247, www.garanteprivacy.it)
Propaganda elettorale: le regole per l’uso dei dati
Il Garante: necessario acquisire il consenso dell’elettore prima di chiamarlo sul telefono cellulare o inviargli fax, Sms, Mms e e-mail
Garanzie per gli elettorali e regole precise per partiti e candidati impegnati nelle prossime consultazioni elettorali e referendarie di aprile e maggio 2005. In particolare, se vengono utilizzati sistemi di comunicazione elettronica come Sms, Mms, e-mail.
Con un provvedimento, del quale è relatore il vicepresidente Giuseppe Santaniello, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2005), l’Autorità Garante ha riaffermato le regole per candidati e forze politiche che stanno avviando iniziative di comunicazione e propaganda elettorale. Questo tipo di attività comporta infatti l’uso di dati personali dei cittadini; il loro diritto di concorrere alla politica nazionale deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed, in particolare, alla protezione dei dati personali che li riguardano. Le regole confermano e rafforzano, alla luce delle novità introdotte dal Codice della privacy, il quadro di garanzie fissato dal Garante lo scorso anno in occasione di appuntamenti elettorali.
Propaganda tramite cellulari, invio di fax, sms, mms, e-mail: solo con il consenso dell’elettore
Chi effettua propaganda elettorale tramite fax, telefono cellulare, e-mail ha l’obbligo di dare l’informativa ai cittadini e acquisirne il consenso prima di qualsiasi comunicazione.
L’uso dei numeri dei cellulari per l’invio di messaggi Sms e Mms è vietato senza il consenso preventivo e informato dell’abbonato o del reale utilizzatore della scheda prepagata.
Allo stesso regime sottostanno gli indirizzi e-mail i quali, come sottolineato più volte dal Garante, non rientrano tra le fonti pubbliche utilizzabili liberamente. E’ quindi illecito il loro uso senza consenso preventivo dell’abbonato,
Propaganda tramite invio di “santini”: opportunità per evitare l’informativa fino al 30 giugno 2005
Il Garante ha esonerato candidati e partiti dal fornire l’informativa agli interessati prevista della disciplina sulla privacy. Le stesse norme, infatti, consentono di non adempiere a tale obbligo nel caso in cui, come è quello in questione, esso comporti un impiego di mezzi sproporzionato
Dunque, non saranno tenuti all’informativa fino al 30 giugno 2005 i partiti politici e i candidati impegnati nelle prossime consultazioni elettorali nel caso inviino solo materiale propagandistico di dimensioni ridotte (i cosiddetti “santini”) e purché utilizzino dati estratti da pubblici registri, elenchi, atti conoscibili da chiunque e solo per finalità elettorali.
Partiti politici e candidati potranno conservare questi dati anche successivamente solo se informeranno, anche in modo semplice e sintetico, tutti gli interessati entro il 30 settembre 2005. Altrimenti entro tale termine dovranno distruggere i dati.
Dati che non si possono utilizzare per propaganda
Non possono essere usate a tal fine le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi e sulle quali sono stati annotati dati relativi alle persone che hanno votato.
Parimenti, è illecita la compilazione per lo stesso fine da parte di scrutatori e rappresentanti di lista di elenchi di persone che si sono astenute dal voto.
I titolari di cariche elettive, politiche e amministrative, che nell’esercizio del loro mandato hanno potuto accedere a dati personali, non possono usare tali informazioni a fini di propaganda elettorale. I Comuni non possono fornire ai privati elenchi degli iscritti nelle anagrafi della popolazione, anche se il richiedente è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva.
É illecito utilizzare indirizzari di iscritti ad associazioni no-profit, sportive, di categoria a fini di propaganda elettorale senza previo consenso informato degli interessati, anche per sostenere candidati interni.
Garanzie per i cittadini
Il cittadino può opporsi all’ulteriore invio di materiale elettorale anche se in precedenza si era dichiarato disponibile a riceverlo. Se nei casi previsti il cittadino non è chiamato a esprimere il consenso o non ricevere l’informativa può avvalersi delle tutele previste dal Codice sulla protezione dei dati personali e chiedere al partito o al candidato di avere accesso ai dati che lo riguardano. Se partiti o candidati non forniscono un riscontro idoneo il cittadino può rivolgersi all’autorità giudiziaria o presentare un reclamo o un ricorso al Garante.
Partiti, movimenti o comitati elettorali devono adottare idonee misure di sicurezza per la salvaguardia dei dati dei cittadini.
Garante Privacy
Il Garante: necessario acquisire il consenso dell’elettore prima di chiamarlo sul telefono cellulare o inviargli fax, Sms, Mms e e-mail
Garanzie per gli elettorali e regole precise per partiti e candidati impegnati nelle prossime consultazioni elettorali e referendarie di aprile e maggio 2005. In particolare, se vengono utilizzati sistemi di comunicazione elettronica come Sms, Mms, e-mail.
Con un provvedimento, del quale è relatore il vicepresidente Giuseppe Santaniello, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2005), l’Autorità Garante ha riaffermato le regole per candidati e forze politiche che stanno avviando iniziative di comunicazione e propaganda elettorale. Questo tipo di attività comporta infatti l’uso di dati personali dei cittadini; il loro diritto di concorrere alla politica nazionale deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed, in particolare, alla protezione dei dati personali che li riguardano. Le regole confermano e rafforzano, alla luce delle novità introdotte dal Codice della privacy, il quadro di garanzie fissato dal Garante lo scorso anno in occasione di appuntamenti elettorali.
Propaganda tramite cellulari, invio di fax, sms, mms, e-mail: solo con il consenso dell’elettore
Chi effettua propaganda elettorale tramite fax, telefono cellulare, e-mail ha l’obbligo di dare l’informativa ai cittadini e acquisirne il consenso prima di qualsiasi comunicazione.
L’uso dei numeri dei cellulari per l’invio di messaggi Sms e Mms è vietato senza il consenso preventivo e informato dell’abbonato o del reale utilizzatore della scheda prepagata.
Allo stesso regime sottostanno gli indirizzi e-mail i quali, come sottolineato più volte dal Garante, non rientrano tra le fonti pubbliche utilizzabili liberamente. E’ quindi illecito il loro uso senza consenso preventivo dell’abbonato,
Propaganda tramite invio di “santini”: opportunità per evitare l’informativa fino al 30 giugno 2005
Il Garante ha esonerato candidati e partiti dal fornire l’informativa agli interessati prevista della disciplina sulla privacy. Le stesse norme, infatti, consentono di non adempiere a tale obbligo nel caso in cui, come è quello in questione, esso comporti un impiego di mezzi sproporzionato
Dunque, non saranno tenuti all’informativa fino al 30 giugno 2005 i partiti politici e i candidati impegnati nelle prossime consultazioni elettorali nel caso inviino solo materiale propagandistico di dimensioni ridotte (i cosiddetti “santini”) e purché utilizzino dati estratti da pubblici registri, elenchi, atti conoscibili da chiunque e solo per finalità elettorali.
Partiti politici e candidati potranno conservare questi dati anche successivamente solo se informeranno, anche in modo semplice e sintetico, tutti gli interessati entro il 30 settembre 2005. Altrimenti entro tale termine dovranno distruggere i dati.
Dati che non si possono utilizzare per propaganda
Non possono essere usate a tal fine le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi e sulle quali sono stati annotati dati relativi alle persone che hanno votato.
Parimenti, è illecita la compilazione per lo stesso fine da parte di scrutatori e rappresentanti di lista di elenchi di persone che si sono astenute dal voto.
I titolari di cariche elettive, politiche e amministrative, che nell’esercizio del loro mandato hanno potuto accedere a dati personali, non possono usare tali informazioni a fini di propaganda elettorale. I Comuni non possono fornire ai privati elenchi degli iscritti nelle anagrafi della popolazione, anche se il richiedente è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva.
É illecito utilizzare indirizzari di iscritti ad associazioni no-profit, sportive, di categoria a fini di propaganda elettorale senza previo consenso informato degli interessati, anche per sostenere candidati interni.
Garanzie per i cittadini
Il cittadino può opporsi all’ulteriore invio di materiale elettorale anche se in precedenza si era dichiarato disponibile a riceverlo. Se nei casi previsti il cittadino non è chiamato a esprimere il consenso o non ricevere l’informativa può avvalersi delle tutele previste dal Codice sulla protezione dei dati personali e chiedere al partito o al candidato di avere accesso ai dati che lo riguardano. Se partiti o candidati non forniscono un riscontro idoneo il cittadino può rivolgersi all’autorità giudiziaria o presentare un reclamo o un ricorso al Garante.
Partiti, movimenti o comitati elettorali devono adottare idonee misure di sicurezza per la salvaguardia dei dati dei cittadini.
Garante Privacy
21 marzo 2005
PRIVACY. Accesso alle banche dati e diritti dei cittadini (nl. 246, www.garanteprivacy.it)
Accesso alle banche dati e diritti dei cittadini
É gratuito l’accesso ai propri dati personali detenuti da società pubbliche o private. Un modesto contributo spese è invece dovuto nel caso in cui se ne chieda la trascrizione su particolari supporti o le ricerche diano esito negativo. Il contributo richiesto non può comunque superare i costi effettivamente sostenuti per la ricerca e gli importi massimi stabiliti dal Garante. Con un provvedimento a carattere generale (Gazzetta ufficiale n. 55 dell’8 marzo 2005), l’Autorità ha individuato - in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali - criteri e contributi spese, eventualmente dovuti, in caso di esercizio dei diritti di accesso. Gli importi sono stati determinati tenendo conto di una serie di fattori: la normativa comunitaria ed internazionale, la necessità di non rendere oneroso l’esercizio del diritto di accesso, i contributi già previsti dalla legge (d.P.R. n. 501/1998) prima dell’entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il Codice riconosce, infatti, ad ognuno, il diritto di chiedere gratuitamente, a società pubbliche o private, e di avere conferma dell’esistenza di propri dati personali, ottenere la loro comunicazione in modo comprensibile, conoscerne l’origine, sapere come e perché sono raccolti e utilizzati. Ma lo stesso Codice, nell’intento di circoscrivere il numero delle istanze immotivate che possono finire per gravare sull’attività di un’amministrazione o di una azienda privata, prevede la possibilità di chiedere un contributo spese, demandandone la determinazione al Garante. Chi si rivolge a enti pubblici e privati, impegnandoli in ricerche, spesso laboriose, che non portano a nulla, perché i suoi dati non risultano essere stati mai trattati, dovrà versare un contributo spese fino ad un massimo di dieci euro, importo sostanzialmente corrispondente a quello a quello già previsto dalla precedente normativa (£ 20.000). Il contributo non può essere chiesto quando i dati, cancellati o non più reperibili, risultano comunque trattati in precedenza. Si scende a due euro e mezzo se le ricerche sono effettuate in modo elettronico e la risposta, negativa, è fornita oralmente. Il contributo è invece di venti euro nel caso in cui la risposta sia positiva (si confermi, quindi, di detenere i dati), ma l’interessato chieda che siano riportati su supporti particolari come audiovisivi, lastre, nastri, di maggior costo rispetto agli ordinari floppy disk o Cd rom. Si tratta sempre, di un importo massimo perché il contributo non può comunque eccedere i costi effettivamente sostenuti e documentabili. Considerato, infine, che un contributo spese può essere chiesto, in base al Codice, anche quando le ricerche sono difficoltose e richiedono un notevole impiego di mezzi, il Garante, con separato provvedimento, ha accolto, solo per il 2005, la richiesta di un sistema di informazioni creditizie che intendeva avvalersi di questa possibilità in particolari ipotesi (contributi per supplementi di istruttoria, spese postali).
Garante Privacy
É gratuito l’accesso ai propri dati personali detenuti da società pubbliche o private. Un modesto contributo spese è invece dovuto nel caso in cui se ne chieda la trascrizione su particolari supporti o le ricerche diano esito negativo. Il contributo richiesto non può comunque superare i costi effettivamente sostenuti per la ricerca e gli importi massimi stabiliti dal Garante. Con un provvedimento a carattere generale (Gazzetta ufficiale n. 55 dell’8 marzo 2005), l’Autorità ha individuato - in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali - criteri e contributi spese, eventualmente dovuti, in caso di esercizio dei diritti di accesso. Gli importi sono stati determinati tenendo conto di una serie di fattori: la normativa comunitaria ed internazionale, la necessità di non rendere oneroso l’esercizio del diritto di accesso, i contributi già previsti dalla legge (d.P.R. n. 501/1998) prima dell’entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il Codice riconosce, infatti, ad ognuno, il diritto di chiedere gratuitamente, a società pubbliche o private, e di avere conferma dell’esistenza di propri dati personali, ottenere la loro comunicazione in modo comprensibile, conoscerne l’origine, sapere come e perché sono raccolti e utilizzati. Ma lo stesso Codice, nell’intento di circoscrivere il numero delle istanze immotivate che possono finire per gravare sull’attività di un’amministrazione o di una azienda privata, prevede la possibilità di chiedere un contributo spese, demandandone la determinazione al Garante. Chi si rivolge a enti pubblici e privati, impegnandoli in ricerche, spesso laboriose, che non portano a nulla, perché i suoi dati non risultano essere stati mai trattati, dovrà versare un contributo spese fino ad un massimo di dieci euro, importo sostanzialmente corrispondente a quello a quello già previsto dalla precedente normativa (£ 20.000). Il contributo non può essere chiesto quando i dati, cancellati o non più reperibili, risultano comunque trattati in precedenza. Si scende a due euro e mezzo se le ricerche sono effettuate in modo elettronico e la risposta, negativa, è fornita oralmente. Il contributo è invece di venti euro nel caso in cui la risposta sia positiva (si confermi, quindi, di detenere i dati), ma l’interessato chieda che siano riportati su supporti particolari come audiovisivi, lastre, nastri, di maggior costo rispetto agli ordinari floppy disk o Cd rom. Si tratta sempre, di un importo massimo perché il contributo non può comunque eccedere i costi effettivamente sostenuti e documentabili. Considerato, infine, che un contributo spese può essere chiesto, in base al Codice, anche quando le ricerche sono difficoltose e richiedono un notevole impiego di mezzi, il Garante, con separato provvedimento, ha accolto, solo per il 2005, la richiesta di un sistema di informazioni creditizie che intendeva avvalersi di questa possibilità in particolari ipotesi (contributi per supplementi di istruttoria, spese postali).
Garante Privacy
PRIVACY. I sistemi informativi delle Forze di Polizia (A. Monteleone su www.diritto.it)
I sistemi informativi delle Forze di Polizia: quadro generale sul loro funzionamento e aspetti di
riservatezza (“privacy”) dei cittadini.
Di Alessandro Monteleone
1. Premessa
L’evoluzione e l’automazione dei sistemi informativi costituisce la base per l’elaborazione
dottrinaria di un nuovo diritto di libertà, il diritto di libertà informatica. In conseguenza di ciò
l’esperienza giuridica registra un proliferare incontrollato di informazioni. Da un lato Stato e privati
hanno acquisito un nuovo potere - il potere informatico - consistente nella possibilità di raccogliere
informazioni e ” sorvegliare “ i cittadini , dall’ altro il diritto di libertà informatica viene a
delinearsi come diritto dell’ individuo di avere il “ controllo “ dei propri dati persona li acquisiti con
o senza consenso : emerge l’ istituto dell’ “ habeas data “ affine in termini concettuali a quello
storico dell’ “ habeas corpus “ del diritto inglese (1679) ( in tal senso vds V. Frosini ne “ Il giurista
e le tecnologie dell’ informazione “ ).
Si parla di guerra dell’ informazione, “ information warfare ”, che – secondo gli esperti dell’
Information Resources Management College “ ( U.S.A. 1993) – “ nonostante la connotazione
tipicamente militare … ha manifestazioni di spicco anche nella politica , nell’ economia , nella vita
sociale ed è applicabile all’ intera sicurezza nazionale dal tempo di pace al tempo di guerra “.
E’ in corso di formazione una imprenditoria dei dati (già in stadio avanzato negli U.S.A.), costituita
da società che trattano dati per le piu’ svariate finalità da quella di controllo della storia creditizia (
si vedano in Italia i cosiddetti “sistemi di informazioni creditizie “) a quella di controllo delle spese
sanitarie sostenute.
A fronte di questa tumultuosa crescita della raccolta e sfruttamento dei dati personali viene invocato
il cosiddetto diritto all’ “oblio”, importante diritto di libertà sviluppatosi di pari passo con l’
evoluzione delle scienze informatiche. Gli ostacoli all’esercizio del diritto all’oblio sono le esigenze
del commercio e di sicurezza come anche le potenzialità tecniche di conservazione dei dati ( ormai
quasi infinite ). [...]
file .pdf su www.diritto.it
riservatezza (“privacy”) dei cittadini.
Di Alessandro Monteleone
1. Premessa
L’evoluzione e l’automazione dei sistemi informativi costituisce la base per l’elaborazione
dottrinaria di un nuovo diritto di libertà, il diritto di libertà informatica. In conseguenza di ciò
l’esperienza giuridica registra un proliferare incontrollato di informazioni. Da un lato Stato e privati
hanno acquisito un nuovo potere - il potere informatico - consistente nella possibilità di raccogliere
informazioni e ” sorvegliare “ i cittadini , dall’ altro il diritto di libertà informatica viene a
delinearsi come diritto dell’ individuo di avere il “ controllo “ dei propri dati persona li acquisiti con
o senza consenso : emerge l’ istituto dell’ “ habeas data “ affine in termini concettuali a quello
storico dell’ “ habeas corpus “ del diritto inglese (1679) ( in tal senso vds V. Frosini ne “ Il giurista
e le tecnologie dell’ informazione “ ).
Si parla di guerra dell’ informazione, “ information warfare ”, che – secondo gli esperti dell’
Information Resources Management College “ ( U.S.A. 1993) – “ nonostante la connotazione
tipicamente militare … ha manifestazioni di spicco anche nella politica , nell’ economia , nella vita
sociale ed è applicabile all’ intera sicurezza nazionale dal tempo di pace al tempo di guerra “.
E’ in corso di formazione una imprenditoria dei dati (già in stadio avanzato negli U.S.A.), costituita
da società che trattano dati per le piu’ svariate finalità da quella di controllo della storia creditizia (
si vedano in Italia i cosiddetti “sistemi di informazioni creditizie “) a quella di controllo delle spese
sanitarie sostenute.
A fronte di questa tumultuosa crescita della raccolta e sfruttamento dei dati personali viene invocato
il cosiddetto diritto all’ “oblio”, importante diritto di libertà sviluppatosi di pari passo con l’
evoluzione delle scienze informatiche. Gli ostacoli all’esercizio del diritto all’oblio sono le esigenze
del commercio e di sicurezza come anche le potenzialità tecniche di conservazione dei dati ( ormai
quasi infinite ). [...]
file .pdf su www.diritto.it
19 marzo 2005
EVENTI. L'ICT nell'Internazionalizzazione d'impresa: nuove tecniche e nuovi strumenti per la formazione e l'assistenza per le imprese e il territorio
L'ICT nell'Internazionalizzazione d'impresa: nuove tecniche e nuovi strumenti per la formazione e l’assistenza per le imprese e il territorio - Workshop per esperti e addetti ai lavori - il 1° aprile sulla Costiera Amalfitana
- EVENTI: formazione e informazione segnalata da SCiNT -
Lo "Studio associato D & L" è ben lieto di informarVi che l'interessante giornata formativa che si terrà il prossimo 1° aprile nella splendida atmosfera di Villa Angelina (http://www.villaangelina.it/), sulla Costiera Amalfitana (nei pressi di Salerno), con la collaborazione delle Edizioni Simone, è ormai alle porte.
Venerdì 1 aprile 2005 si terrà il workshop sui temi della formazione e dell'assistenza alle imprese in materia di "ICT e Internazionalizzazione".
L'incontro dal titolo "L'innovazione Tecnologica nell'internazionalizzazione d'Impresa", costituisce un momento importante per conoscere le dinamiche e i ruoli in un mercato globale oggi in delicato equilibrio tra innovazione tecnologica, strategie, norme e servizi territoriali.
PROGRAMMA DEFINITIVO DELL'INCONTRO:
Studio Associato D&L & Gruppo Editoriale Esselibri Simone
presentano:
Giornata di studio: Nuove tecniche e nuovi strumenti per la formazione e l’assistenza per le imprese e il territorio, in materia di ICT e Internazionalizzazione.
L’iniziativa è un’occasione di studio e confronto per conoscere le opportunità connesse all’innovazione tecnologica come strategie, norme e strumenti per agevolare lo sviluppo del sistema produttivo sul mercato globale.
Tematiche
- L’innovazione tecnologica nell’internazionalizzazione d’impresa
- Supportare la crescita e fornire servizi avanzati
Sede
Il workshop, organizzato dallo “Studio Associato D&L” in collaborazione con il Gruppo Editoriale Esselibri-Simone, si tiene nella splendida cornice di Villa Angelina (Costiera Sorrentina - Napoli).
Programma dei Lavori
I sessione (mattina del 1° aprile):
-Forme di sostegno all’internazionalizzazione d’impresa: opportunità, riferimenti e strumenti dell’ICT per le strutture al servizio del sistema produttivo.
-Sfruttare le opportunità di cooperazione internazionale in entrata e in uscita, grazie alle tecnologie info-telematiche.
-Come sfruttare le nuove tecnologie per un’efficace comunicazione istituzionale sul mercato globale.
II sessione (pomeriggio del 1° aprile):
-Presentazione di un progetto di ricerca realizzato dai partecipanti alla II Edizione del Corso di Alta Formazione in Diritto&Economia del Commercio Elettronico-Internazionale, realizzato dal Centro Studi&Ricerche SCiNT (www.scint.it) con la collaborazione de Gruppo Editoriale Esselibri – Simone
--------------------------------------------------------------------------------
Programma dettagliato degli interventi
Venerdì 1 aprile 2005
I Sessione h. 10,00 - 13,00
Indirizzi di saluto
Sergio Bolletti Censi presidente COSVITEC (Consorzio per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e industriale) - Università & Impresa: best practices di cooperazione scientifica e tecnologica verso i paesi latino-americani e del l bacino del mediterraneo.
Giovanni Rusticale direttore INTERTRADE Camera di Commercio di Salerno - Esperienze di ICT per l’Internazionalizzazione – progetti e iniziative realizzate
Donatella Volino dirigente Progetti Speciali ICE Roma - L’attività dell’ICE a supporto del processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
Carlo Lamura coordinatore Sprint Campania Sportello per l’internazionalizzazione delle imprese della Regione Campania - Lo “SPRINT Campania.”: modello organizzativo, servizi e strumenti per lo sviluppo dell’economia locale
Ne discutono
Andrea Lisi e Davide Diurisi Titolari "Studio Associato D.&L."e fondatori del "Centro Studi SCiNT"
Fabio Tommasi docente del "Centro Studi & Ricerche SCiNT".
Coordina
Alfonso Ruffo direttore de "Il Denaro".
Pausa Buffet h. 13,30 - 15,00
II Sessione h. 15,00 – 18,00
Presentazione Vademecum “L’Ict nell’Internazionalizzazione d’impresa”, di A. Lisi e D. Diurisi, Ed. Simone 2005 e Progetto di ricerca dei partecipanti alla II Edizione del Corso di Alta Formazione in Diritto&Economia del Commercio Elettronico-Internazionale del Centro Studi SCINT.
In particolare, l'avv. Antonio Chirico, il dr. Romolo Cifelli, l'avv. Monica Delle Donne, il dr. Giancarlo Frosio, il dr. Graziano Garrisi, l'avv. Ornella Maglio, la d.ssa Lucrezia Morleo, la d.ssa Daniela Pascali, l'avv. Maria Grazia Santoro e il dr. Alessandro Selam discuteranno in materia di:
- Modelli di business in internet. Come limitare la propria responsabilità e la scelta della veste giuridica
- Attendendo .EU. Tutela dei nomi a dominio e strategie di protezione del marchio d’impresa nell’era digitale
- Certificazioni del sito e Codici di condotta
- I contratti nel commercio elettronico. Tutela del consumatore e clausole vessatorie
- Il contratto B2B e creazione di un e-marketplace
- I sistemi di pagamento nell’e-commerce
- Tassazione e Responsabilità penali commerciali
- Motori di ricerca: posizionamento ed indicizzazione. Pubblicità e web marketing
- La profilazione del cliente e i relativi adempimenti in materia di trattamento dei dati pesonali
- I sistemi ICT per l’ottimizzazione della catena logistica del trasporto e delle procedure doganali
--------------------------------------------------------------------------------
Sede del workshop
Villa Angelina
Via Partenope 31
80061 Massa Lubrense
Sorrento Coast –Italy
http://www.villaangelina.it/
PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
Segreteria organizzativa:
Marina Martusciello
Ufficio stampa
Gruppo Editoriale Esselibri-Simone
Via Montenuovo Licola Patria 131/c
80078 Pozzuoli (NA)
tel. 0818043920 - fax 0818043918
ufficiostampa@simone.it
Coordinamento scientifico:
"Studio Associato D&L" – Lecce
Tel. 0832 / 25.60.65
info@studiodl.it
www.studiodl.it
***
La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione obbligatoria da effettuarsi entro e non oltre la data del 23 marzo 2005. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti i partecipanti regolarmente iscritti.
***
Il buffet ai partecipanti dell'incontro sarà gentilmente offerto da Ed. Simone.
***
E' possibile pernottare presso l'incantevole struttura di Villa Angelina
(per informazioni contattare la segreteria organizzativa)
- EVENTI: formazione e informazione segnalata da SCiNT -
Lo "Studio associato D & L" è ben lieto di informarVi che l'interessante giornata formativa che si terrà il prossimo 1° aprile nella splendida atmosfera di Villa Angelina (http://www.villaangelina.it/), sulla Costiera Amalfitana (nei pressi di Salerno), con la collaborazione delle Edizioni Simone, è ormai alle porte.
Venerdì 1 aprile 2005 si terrà il workshop sui temi della formazione e dell'assistenza alle imprese in materia di "ICT e Internazionalizzazione".
L'incontro dal titolo "L'innovazione Tecnologica nell'internazionalizzazione d'Impresa", costituisce un momento importante per conoscere le dinamiche e i ruoli in un mercato globale oggi in delicato equilibrio tra innovazione tecnologica, strategie, norme e servizi territoriali.
PROGRAMMA DEFINITIVO DELL'INCONTRO:
Studio Associato D&L & Gruppo Editoriale Esselibri Simone
presentano:
Giornata di studio: Nuove tecniche e nuovi strumenti per la formazione e l’assistenza per le imprese e il territorio, in materia di ICT e Internazionalizzazione.
L’iniziativa è un’occasione di studio e confronto per conoscere le opportunità connesse all’innovazione tecnologica come strategie, norme e strumenti per agevolare lo sviluppo del sistema produttivo sul mercato globale.
Tematiche
- L’innovazione tecnologica nell’internazionalizzazione d’impresa
- Supportare la crescita e fornire servizi avanzati
Sede
Il workshop, organizzato dallo “Studio Associato D&L” in collaborazione con il Gruppo Editoriale Esselibri-Simone, si tiene nella splendida cornice di Villa Angelina (Costiera Sorrentina - Napoli).
Programma dei Lavori
I sessione (mattina del 1° aprile):
-Forme di sostegno all’internazionalizzazione d’impresa: opportunità, riferimenti e strumenti dell’ICT per le strutture al servizio del sistema produttivo.
-Sfruttare le opportunità di cooperazione internazionale in entrata e in uscita, grazie alle tecnologie info-telematiche.
-Come sfruttare le nuove tecnologie per un’efficace comunicazione istituzionale sul mercato globale.
II sessione (pomeriggio del 1° aprile):
-Presentazione di un progetto di ricerca realizzato dai partecipanti alla II Edizione del Corso di Alta Formazione in Diritto&Economia del Commercio Elettronico-Internazionale, realizzato dal Centro Studi&Ricerche SCiNT (www.scint.it) con la collaborazione de Gruppo Editoriale Esselibri – Simone
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Programma dettagliato degli interventi
Venerdì 1 aprile 2005
I Sessione h. 10,00 - 13,00
Indirizzi di saluto
Sergio Bolletti Censi presidente COSVITEC (Consorzio per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e industriale) - Università & Impresa: best practices di cooperazione scientifica e tecnologica verso i paesi latino-americani e del l bacino del mediterraneo.
Giovanni Rusticale direttore INTERTRADE Camera di Commercio di Salerno - Esperienze di ICT per l’Internazionalizzazione – progetti e iniziative realizzate
Donatella Volino dirigente Progetti Speciali ICE Roma - L’attività dell’ICE a supporto del processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
Carlo Lamura coordinatore Sprint Campania Sportello per l’internazionalizzazione delle imprese della Regione Campania - Lo “SPRINT Campania.”: modello organizzativo, servizi e strumenti per lo sviluppo dell’economia locale
Ne discutono
Andrea Lisi e Davide Diurisi Titolari "Studio Associato D.&L."e fondatori del "Centro Studi SCiNT"
Fabio Tommasi docente del "Centro Studi & Ricerche SCiNT".
Coordina
Alfonso Ruffo direttore de "Il Denaro".
Pausa Buffet h. 13,30 - 15,00
II Sessione h. 15,00 – 18,00
Presentazione Vademecum “L’Ict nell’Internazionalizzazione d’impresa”, di A. Lisi e D. Diurisi, Ed. Simone 2005 e Progetto di ricerca dei partecipanti alla II Edizione del Corso di Alta Formazione in Diritto&Economia del Commercio Elettronico-Internazionale del Centro Studi SCINT.
In particolare, l'avv. Antonio Chirico, il dr. Romolo Cifelli, l'avv. Monica Delle Donne, il dr. Giancarlo Frosio, il dr. Graziano Garrisi, l'avv. Ornella Maglio, la d.ssa Lucrezia Morleo, la d.ssa Daniela Pascali, l'avv. Maria Grazia Santoro e il dr. Alessandro Selam discuteranno in materia di:
- Modelli di business in internet. Come limitare la propria responsabilità e la scelta della veste giuridica
- Attendendo .EU. Tutela dei nomi a dominio e strategie di protezione del marchio d’impresa nell’era digitale
- Certificazioni del sito e Codici di condotta
- I contratti nel commercio elettronico. Tutela del consumatore e clausole vessatorie
- Il contratto B2B e creazione di un e-marketplace
- I sistemi di pagamento nell’e-commerce
- Tassazione e Responsabilità penali commerciali
- Motori di ricerca: posizionamento ed indicizzazione. Pubblicità e web marketing
- La profilazione del cliente e i relativi adempimenti in materia di trattamento dei dati pesonali
- I sistemi ICT per l’ottimizzazione della catena logistica del trasporto e delle procedure doganali
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Sede del workshop
Villa Angelina
Via Partenope 31
80061 Massa Lubrense
Sorrento Coast –Italy
http://www.villaangelina.it/
PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
Segreteria organizzativa:
Marina Martusciello
Ufficio stampa
Gruppo Editoriale Esselibri-Simone
Via Montenuovo Licola Patria 131/c
80078 Pozzuoli (NA)
tel. 0818043920 - fax 0818043918
ufficiostampa@simone.it
Coordinamento scientifico:
"Studio Associato D&L" – Lecce
Tel. 0832 / 25.60.65
info@studiodl.it
www.studiodl.it
***
La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione obbligatoria da effettuarsi entro e non oltre la data del 23 marzo 2005. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti i partecipanti regolarmente iscritti.
***
Il buffet ai partecipanti dell'incontro sarà gentilmente offerto da Ed. Simone.
***
E' possibile pernottare presso l'incantevole struttura di Villa Angelina
(per informazioni contattare la segreteria organizzativa)
17 marzo 2005
LINK. Council of Europe - Treaty Office
About Conventions and Agreements in the Council of Europe Treaty Series (CETS)
The Statute of the Council of Europe, signed in London on 5 May 1949, after declaring the aim of the Organisation, states in Article 1, paragraph b:
"This aim shall be pursued through the organs of the Council by discussion of questions of common concern and by agreements and common action in economic, social, cultural, scientific, legal and administrative matters and in the maintenance and further realisation of human rights and fundamental freedoms."
European Conventions and Agreements are prepared and negotiated within the institutional framework of the Council of Europe. Negotiation culminates in a decision of the Committee of Ministers establishing ne varietur the text of the proposed treaty. It is then agreed to open the treaty for signature by member States of the Council. European Conventions and Agreements, however, are not statutory acts of the Organisation; they owe their legal existence simply to the expression of the will of those States that may become Parties thereto, as manifested inter alia by the signature and ratification of the treaty.
Once a "Convention"or an "Agreement" is concluded, they have the same legal effect. The only distinguishing feature is the form in which a State may express its wish to be bound by one or the other. While a European Convention is usually the object of the deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval, a European Agreement may be signed with or without reservation as to ratification, acceptance or approval. Moreover, the model final clauses adopted by the Committee of Ministers in 1963 and revised in 1980 contain clauses regarding the procedure whereby non-member States of the Council of Europe may become Parties to European Conventions or Agreements; in principle, these clauses enable them only to accede.
The Secretary General of the Council of Europe is made the depositary of European Conventions and Agreements. The originals of these treaties are kept by him; as a rule, he presides over their signature, and with him are deposited the instruments of ratification, acceptance or accession. It is he who is responsible for the notifications prescribed in the final clauses, and who arranges for registration with the Secretariat of the United Nations.
Following the practice instituted by the Committee of Ministers of the Council of Europe in 1965, explanatory reports have been published on some of the treaties. These reports, prepared by the committee of experts instructed to elaborate the European Convention or Agreement in question and published with the authorisation of the Committee of Ministers, might facilitate the application of the provisions of the respective treaties, although they do not constitute instruments providing an authoritative interpretation of them.
The Statute of the Council of Europe, signed in London on 5 May 1949, after declaring the aim of the Organisation, states in Article 1, paragraph b:
"This aim shall be pursued through the organs of the Council by discussion of questions of common concern and by agreements and common action in economic, social, cultural, scientific, legal and administrative matters and in the maintenance and further realisation of human rights and fundamental freedoms."
European Conventions and Agreements are prepared and negotiated within the institutional framework of the Council of Europe. Negotiation culminates in a decision of the Committee of Ministers establishing ne varietur the text of the proposed treaty. It is then agreed to open the treaty for signature by member States of the Council. European Conventions and Agreements, however, are not statutory acts of the Organisation; they owe their legal existence simply to the expression of the will of those States that may become Parties thereto, as manifested inter alia by the signature and ratification of the treaty.
Once a "Convention"or an "Agreement" is concluded, they have the same legal effect. The only distinguishing feature is the form in which a State may express its wish to be bound by one or the other. While a European Convention is usually the object of the deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval, a European Agreement may be signed with or without reservation as to ratification, acceptance or approval. Moreover, the model final clauses adopted by the Committee of Ministers in 1963 and revised in 1980 contain clauses regarding the procedure whereby non-member States of the Council of Europe may become Parties to European Conventions or Agreements; in principle, these clauses enable them only to accede.
The Secretary General of the Council of Europe is made the depositary of European Conventions and Agreements. The originals of these treaties are kept by him; as a rule, he presides over their signature, and with him are deposited the instruments of ratification, acceptance or accession. It is he who is responsible for the notifications prescribed in the final clauses, and who arranges for registration with the Secretariat of the United Nations.
Following the practice instituted by the Committee of Ministers of the Council of Europe in 1965, explanatory reports have been published on some of the treaties. These reports, prepared by the committee of experts instructed to elaborate the European Convention or Agreement in question and published with the authorisation of the Committee of Ministers, might facilitate the application of the provisions of the respective treaties, although they do not constitute instruments providing an authoritative interpretation of them.
16 marzo 2005
EVENTI. Privacy: aspetti legali e tecnologici
Venerdì 18 marzo 2005 dalle ore 14,15 alle ore 18,15 presso il Polo Regionale di Como del Politecnico di Milano si terrà la lezione inaugurale del corso di Diritto dell'Informatica e dell'Informazione per l'anno accademico 2005-2006 dal titolo “Privacy: aspetti legali e tecnologici”.
L’incontro, gratuito e aperto al pubblico, sarà tenuto dal dott. Daniele Minussi, docente dell’Ateneo comasco, e vedrà l’intervento di esperti di livello nazionale su temi legati alla tutela dei dati personali e alla sicurezza negli studi legali.
Programma:
14,15 Introduce e presiede
Dott.Daniele Minussi
Docente del Corso di Diritto dell'Informatica e dell'Informazione presso il Polo Regionale di Como del Politecnico di Milano
14,30 "Internet, posta elettronica e privacy: esigenze di sicurezza e comportamenti a rischio”
Dott. Gerardo Costabile
Guardia di finanza di Milano e Membro di "The International Association of Computer Investigative Specialists"
15,45 "Tutela dei dati personali ed obblighi di riservatezza e segreto professionale nelle comunicazioni elettroniche"
Avv.Marisa Bonanno
Avvocato, foro di Verona
17,00 "La sicurezza dei dati in Rete: principi generali e profili applicativi"
Avv. Luca Giacopuzzi
Avvocato, foro di Verona
Venerdì 18 marzo 2005
h. 14.15
Aula AM2
Polo Regionale di Como del Politecnico di Milano
Via Castelnuovo 7
L’incontro, gratuito e aperto al pubblico, sarà tenuto dal dott. Daniele Minussi, docente dell’Ateneo comasco, e vedrà l’intervento di esperti di livello nazionale su temi legati alla tutela dei dati personali e alla sicurezza negli studi legali.
Programma:
14,15 Introduce e presiede
Dott.Daniele Minussi
Docente del Corso di Diritto dell'Informatica e dell'Informazione presso il Polo Regionale di Como del Politecnico di Milano
14,30 "Internet, posta elettronica e privacy: esigenze di sicurezza e comportamenti a rischio”
Dott. Gerardo Costabile
Guardia di finanza di Milano e Membro di "The International Association of Computer Investigative Specialists"
15,45 "Tutela dei dati personali ed obblighi di riservatezza e segreto professionale nelle comunicazioni elettroniche"
Avv.Marisa Bonanno
Avvocato, foro di Verona
17,00 "La sicurezza dei dati in Rete: principi generali e profili applicativi"
Avv. Luca Giacopuzzi
Avvocato, foro di Verona
Venerdì 18 marzo 2005
h. 14.15
Aula AM2
Polo Regionale di Como del Politecnico di Milano
Via Castelnuovo 7
LINK. Fondazione Luca Pacioli
Fondazione Luca Pacioli
Nata nel maggio 2000 per diretta volontà del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, la Fondazione Luca Pacioli si pone come strumento di studio, ricerca e formazione per i professionisti e per quanti abbiano il desiderio di approfondire temi di natura giuridica ed economica.
La Fondazione ha infatti lo scopo di promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni, attività di formazione, studi e convegni in campo giuridico, economico ed amministrativo.
In particolare, la Fondazione si propone di:
1. sostenere e sviluppare iniziative volte alla promozione ed alla diffusione di una moderna cultura giuridica, economica e sociale;
2. indirizzare, promuovere e curare le attività di formazione e di aggiornamento dei Ragionieri Commercialisti ed Economisti d’impresa e in generale del comparto della professione economico-contabile;
3. promuovere e realizzare studi e ricerche nel campo giuridico, economico ed amministrativo finalizzate particolarmente alla professione economico-contabile;
4. sostenere e sviluppare iniziative volte all’accrescimento della cultura professionale e, in via mediata, dell’immagine della professione;
5. collaborare con il mondo universitario e con le altre istituzioni culturali e scientifiche al fine di creare e sviluppare continue sinergie utili alle attività della Fondazione.
Fondazione Luca Pacioli
Nata nel maggio 2000 per diretta volontà del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, la Fondazione Luca Pacioli si pone come strumento di studio, ricerca e formazione per i professionisti e per quanti abbiano il desiderio di approfondire temi di natura giuridica ed economica.
La Fondazione ha infatti lo scopo di promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni, attività di formazione, studi e convegni in campo giuridico, economico ed amministrativo.
In particolare, la Fondazione si propone di:
1. sostenere e sviluppare iniziative volte alla promozione ed alla diffusione di una moderna cultura giuridica, economica e sociale;
2. indirizzare, promuovere e curare le attività di formazione e di aggiornamento dei Ragionieri Commercialisti ed Economisti d’impresa e in generale del comparto della professione economico-contabile;
3. promuovere e realizzare studi e ricerche nel campo giuridico, economico ed amministrativo finalizzate particolarmente alla professione economico-contabile;
4. sostenere e sviluppare iniziative volte all’accrescimento della cultura professionale e, in via mediata, dell’immagine della professione;
5. collaborare con il mondo universitario e con le altre istituzioni culturali e scientifiche al fine di creare e sviluppare continue sinergie utili alle attività della Fondazione.
Fondazione Luca Pacioli
14 marzo 2005
COMMERCIO ELETTRONICO. Responsabilita' civile degli Internet providers: profili comparatistici (F. Sgarlata su www.diritto.it)
Responsabilità civile degli Internet providers: profili
comparatistici
di F. Sgarlata
PARTE PRIMA
LA RESPONSABILITÀ IN GENERALE
CAPITOLO I
I SERVIZI DI INTERNET
CAPITOLO II
I SOGGETTI DELLA RETE
CAPITOLO III
COMMERCIO ELETTRONICO
PARTE SECONDA
LA RESPONSABILITÁ CIVILE
CAPITOLO IV
ESPERIENZE A CONFRONTO
CAPITOLO V
DOTTRINA E GIURISPRUDENZA ITALIANA
(ANTE D. LGS. 70/2003)
CAPITOLO VI
COMMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003 N.
70
CAPITOLO VII
CONCLUSIONI
BIBLIOGRAFIA
APPENDICE
Diritto & Diritti - rivista giuridica on line
comparatistici
di F. Sgarlata
PARTE PRIMA
LA RESPONSABILITÀ IN GENERALE
CAPITOLO I
I SERVIZI DI INTERNET
CAPITOLO II
I SOGGETTI DELLA RETE
CAPITOLO III
COMMERCIO ELETTRONICO
PARTE SECONDA
LA RESPONSABILITÁ CIVILE
CAPITOLO IV
ESPERIENZE A CONFRONTO
CAPITOLO V
DOTTRINA E GIURISPRUDENZA ITALIANA
(ANTE D. LGS. 70/2003)
CAPITOLO VI
COMMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003 N.
70
CAPITOLO VII
CONCLUSIONI
BIBLIOGRAFIA
APPENDICE
Diritto & Diritti - rivista giuridica on line
DOCUMENTO INFORMATICO. Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico, deliberazione CNIPA 4/2005 (www.altalex.com)
Definite le regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico cui i certificatori accreditati devono attenersi
Lo ha stabilito il CNIPA con la deliberazione n° 4 adottata il 17 febbraio 2005 in attuazione alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici emanate con DPCM 13 gennaio 2004.
Il provvedimento disciplina:
il formato dei certificati qualificati e le informazioni che in essi devono essere contenute;
il formato dei certificati elettronici di certificazione e le informazioni che in essi devono essere contenute e il formato dei certificati elettronici di marcatura temporale e le informazioni che in essi devono essere contenute;
il formato e le informazioni che devono essere contenute nelle marche temporali utilizzate dai sistemi di validazione temporale dei documenti;
i formati e le modalità di accesso alle informazioni sulla revoca e la sospensione dei certificati;
i formati delle buste crittografiche destinate a contenere gli oggetti sottoscritti con firma digitale;
i requisiti delle applicazioni di verifica della firma digitale.
(Altalex, 10 marzo 2005)
CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE 17 febbraio 2005
REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO E LA VERIFICA DEL DOCUMENTO INFORMATICO. (Deliberazione n. 4/2005).
(Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2005)
Lo ha stabilito il CNIPA con la deliberazione n° 4 adottata il 17 febbraio 2005 in attuazione alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici emanate con DPCM 13 gennaio 2004.
Il provvedimento disciplina:
il formato dei certificati qualificati e le informazioni che in essi devono essere contenute;
il formato dei certificati elettronici di certificazione e le informazioni che in essi devono essere contenute e il formato dei certificati elettronici di marcatura temporale e le informazioni che in essi devono essere contenute;
il formato e le informazioni che devono essere contenute nelle marche temporali utilizzate dai sistemi di validazione temporale dei documenti;
i formati e le modalità di accesso alle informazioni sulla revoca e la sospensione dei certificati;
i formati delle buste crittografiche destinate a contenere gli oggetti sottoscritti con firma digitale;
i requisiti delle applicazioni di verifica della firma digitale.
(Altalex, 10 marzo 2005)
CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE 17 febbraio 2005
REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO E LA VERIFICA DEL DOCUMENTO INFORMATICO. (Deliberazione n. 4/2005).
(Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2005)
10 marzo 2005
LINK. INPS - Avvocatura Centrale
L'Avvocatura dell'INPS è il servizio istituzionale preposto alla difesa delle ragioni dell'Ente innanzi a tutte le magistrature e a fornire la propria attività di consulenza a favore dell'Ente medesimo.
INPS - Avvocatura Centrale
INPS - Avvocatura Centrale
09 marzo 2005
08 marzo 2005
PRIVACY. 'Fidelity card' e garanzie per i consumatori. Le regole del Garante per i programmi di fidelizzazione (www.garanteprivacy.it)
"Fidelity card" e garanzie per i consumatori. Le regole del Garante per i programmi di fidelizzazione
Informazione adeguata, libera scelta del consumatore, obbligo del consenso per profilazione e direct marketing.
Le "carte di fedeltà" vanno rilasciate anche se il consumatore non intende acconsentire ad eventuali iniziative di profilazione o di marketing. I clienti delle grandi catene di negozi e di supermercati beneficiari di carte di fedeltà, devono essere informati in maniera chiara ed evidente sugli scopi per i quali i loro dati personali vengono raccolti. Quando le informazioni personali vengono usate anche per costruire profili di consumatori, per ricerche di mercato o per direct marketing, i consumatori devono esprimere, liberamente e senza sollecitazioni, il consenso su tale uso.
Con un provvedimento a carattere generale, l'Autorità garante (composta da Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha deciso di fissare le linee guida per un corretto uso dei dati personali dei clienti da parte delle società che rilasciano le cosiddette "carte di fidelizzazione".
Che cosa sono le "carte di fidelizzazione"
Quello delle carte e dei programmi di fidelizzazione è un fenomeno sempre più diffuso che coinvolge un'ampia fascia della popolazione: interessa il settore della grande distribuzione (supermercati), ma anche la prestazione di servizi nei trasporti, nel credito, nella telefonia, nell'editoria, nel noleggio. Tramite le carte di fidelizzazione vengono attribuiti vantaggi di varia natura (sconti per l'acquisto di prodotti, premi o bonus correlati, priorità, servizi accessori, facilitazioni di pagamento), di regola in base al volume di spesa complessivo realizzato. Il rilascio delle carte (spesso mediante compilazione di questionari) e la loro utilizzazione (con la registrazione di beni e servizi effettuati) comportano un trattamento di dati personali dei clienti e, a volte, dei loro familiari. Accanto a dati anagrafici sono spesso raccolte ulteriore informazioni, quali ad esempio titolo di studio, professione, interessi, abitudini di consumo, modalità di acquisto etc.
Tali informazioni, tuttavia, vengono spesso utilizzate, senza che gli interessati ne abbiano piena conoscenza e possano acconsentire al loro uso, anche per monitorare in dettaglio i loro comportamenti o le loro propensioni al consumo, per creare cioè "profili" individuali o di gruppo o per confrontare le loro abitudini di consumatori con altri clienti. In alcuni casi vengono trattati anche dati sensibili (salute, adesioni a partiti o religioni, scelte di vita etc.) il cui trattamento, di regola, non è lecito per gli scopi legati al rilascio delle carte o per il direct marketing.
Il provvedimento del Garante interessa, in particolare, la grande distribuzione, ma i principi richiamati operano anche in altri settori (ad esempio, distributori di benzina, società di noleggio etc.).
Le regole riguardano le tre principali finalità per le quali i dati personali dei clienti vengono raccolti ed utilizzati: la fidelizzazione, che viene realizzata attribuendo vantaggi al cliente; la profilazione, mediante l'analisi delle abitudini e delle scelte di consumo; il marketing diretto.
Le regole del Garante
Il primo obbligo per chi rilascia carte di fedeltà è quello di informare in maniera chiara e completa i clienti sull'uso che verrà fatto dei dati che li riguardano, tenendo conto delle diverse finalità perseguite. L'informativa al cliente deve essere chiaramente evidenziata all'interno dei moduli di sottoscrizione ed essere agevolmente individuabile rispetto alle altre clausole del regolamento. In particolare, deve essere posta in evidenza l'eventuale attività di profilazione o di marketing evidenziando che, per questi ultimi due usi, il conferimento dei dati e il consenso sono liberi e facoltativi. Non è lecito condizionare l'adesione al programma di fidelizzazione all'espressione del consenso anche per l'uso di dati a scopi di profilazione e marketing.
Le aziende, ha poi stabilito il Garante, devono ridurre al minimo l'uso delle informazioni personali e devono comunque utilizzare solo informazioni pertinenti e non eccedenti.
In particolare per quanto riguarda poi la fidelizzazione, viene stabilito che possono essere trattati, senza che sia necessario acquisire il consenso dell'interessato, solo dati necessari per attribuire i vantaggi connessi all'utilizzo della carta, cioè dati per consentire l'identificazione dell'intestatario e, di regola, i dati relativi al volume di spesa globale realizzato, senza riferimento al dettaglio dei singoli prodotti acquistati.
Per l'attività di profilazione, invece, occorre il consenso dell'interessato per il trattamento delle informazioni relative agli acquisti effettuati. Non è lecito utilizzare a fini di profilazione dati sensibili, con particolare riguardo a quelli riguardanti lo stato di salute.
Riguardo all'attività di marketing possono essere raccolti, sempre con il consenso dell'interessato, i dati necessari all'invio di materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali.
Per quanto riguarda il tempo di conservazione dei dati personali dei clienti, relativi al dettaglio degli acquisti, l'Autorità ha stabilito che per quelli raccolti a fini di profilazione non può superare un anno, mentre per quelli raccolti a fini di marketing non può superare i due anni.
E' obbligatorio, infine, adottare le necessarie misure di sicurezza per evitare rischi di manomissione, furto o perdita dei dati. Nel caso di uso dei dati a fini di profilazione è obbligatorio comunicare l'avvio del trattamento al Garante.
Roma, 3 marzo 2005
Garante Privacy
Informazione adeguata, libera scelta del consumatore, obbligo del consenso per profilazione e direct marketing.
Le "carte di fedeltà" vanno rilasciate anche se il consumatore non intende acconsentire ad eventuali iniziative di profilazione o di marketing. I clienti delle grandi catene di negozi e di supermercati beneficiari di carte di fedeltà, devono essere informati in maniera chiara ed evidente sugli scopi per i quali i loro dati personali vengono raccolti. Quando le informazioni personali vengono usate anche per costruire profili di consumatori, per ricerche di mercato o per direct marketing, i consumatori devono esprimere, liberamente e senza sollecitazioni, il consenso su tale uso.
Con un provvedimento a carattere generale, l'Autorità garante (composta da Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha deciso di fissare le linee guida per un corretto uso dei dati personali dei clienti da parte delle società che rilasciano le cosiddette "carte di fidelizzazione".
Che cosa sono le "carte di fidelizzazione"
Quello delle carte e dei programmi di fidelizzazione è un fenomeno sempre più diffuso che coinvolge un'ampia fascia della popolazione: interessa il settore della grande distribuzione (supermercati), ma anche la prestazione di servizi nei trasporti, nel credito, nella telefonia, nell'editoria, nel noleggio. Tramite le carte di fidelizzazione vengono attribuiti vantaggi di varia natura (sconti per l'acquisto di prodotti, premi o bonus correlati, priorità, servizi accessori, facilitazioni di pagamento), di regola in base al volume di spesa complessivo realizzato. Il rilascio delle carte (spesso mediante compilazione di questionari) e la loro utilizzazione (con la registrazione di beni e servizi effettuati) comportano un trattamento di dati personali dei clienti e, a volte, dei loro familiari. Accanto a dati anagrafici sono spesso raccolte ulteriore informazioni, quali ad esempio titolo di studio, professione, interessi, abitudini di consumo, modalità di acquisto etc.
Tali informazioni, tuttavia, vengono spesso utilizzate, senza che gli interessati ne abbiano piena conoscenza e possano acconsentire al loro uso, anche per monitorare in dettaglio i loro comportamenti o le loro propensioni al consumo, per creare cioè "profili" individuali o di gruppo o per confrontare le loro abitudini di consumatori con altri clienti. In alcuni casi vengono trattati anche dati sensibili (salute, adesioni a partiti o religioni, scelte di vita etc.) il cui trattamento, di regola, non è lecito per gli scopi legati al rilascio delle carte o per il direct marketing.
Il provvedimento del Garante interessa, in particolare, la grande distribuzione, ma i principi richiamati operano anche in altri settori (ad esempio, distributori di benzina, società di noleggio etc.).
Le regole riguardano le tre principali finalità per le quali i dati personali dei clienti vengono raccolti ed utilizzati: la fidelizzazione, che viene realizzata attribuendo vantaggi al cliente; la profilazione, mediante l'analisi delle abitudini e delle scelte di consumo; il marketing diretto.
Le regole del Garante
Il primo obbligo per chi rilascia carte di fedeltà è quello di informare in maniera chiara e completa i clienti sull'uso che verrà fatto dei dati che li riguardano, tenendo conto delle diverse finalità perseguite. L'informativa al cliente deve essere chiaramente evidenziata all'interno dei moduli di sottoscrizione ed essere agevolmente individuabile rispetto alle altre clausole del regolamento. In particolare, deve essere posta in evidenza l'eventuale attività di profilazione o di marketing evidenziando che, per questi ultimi due usi, il conferimento dei dati e il consenso sono liberi e facoltativi. Non è lecito condizionare l'adesione al programma di fidelizzazione all'espressione del consenso anche per l'uso di dati a scopi di profilazione e marketing.
Le aziende, ha poi stabilito il Garante, devono ridurre al minimo l'uso delle informazioni personali e devono comunque utilizzare solo informazioni pertinenti e non eccedenti.
In particolare per quanto riguarda poi la fidelizzazione, viene stabilito che possono essere trattati, senza che sia necessario acquisire il consenso dell'interessato, solo dati necessari per attribuire i vantaggi connessi all'utilizzo della carta, cioè dati per consentire l'identificazione dell'intestatario e, di regola, i dati relativi al volume di spesa globale realizzato, senza riferimento al dettaglio dei singoli prodotti acquistati.
Per l'attività di profilazione, invece, occorre il consenso dell'interessato per il trattamento delle informazioni relative agli acquisti effettuati. Non è lecito utilizzare a fini di profilazione dati sensibili, con particolare riguardo a quelli riguardanti lo stato di salute.
Riguardo all'attività di marketing possono essere raccolti, sempre con il consenso dell'interessato, i dati necessari all'invio di materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali.
Per quanto riguarda il tempo di conservazione dei dati personali dei clienti, relativi al dettaglio degli acquisti, l'Autorità ha stabilito che per quelli raccolti a fini di profilazione non può superare un anno, mentre per quelli raccolti a fini di marketing non può superare i due anni.
E' obbligatorio, infine, adottare le necessarie misure di sicurezza per evitare rischi di manomissione, furto o perdita dei dati. Nel caso di uso dei dati a fini di profilazione è obbligatorio comunicare l'avvio del trattamento al Garante.
Roma, 3 marzo 2005
Garante Privacy
07 marzo 2005
DOMAIN NAME. Cenni introduttivi al 'Domain name system' e problematiche giuridiche connesse (A. De Bonis su www.diritto.it)
CENNI INTRODUTTIVI AL “DOMAIN NAME SYSTEM” E
PROBLEMATICHE GIURIDICHE CONNESSE
Di Andrea De Bonis
file .pdf su www.diritto.it
PROBLEMATICHE GIURIDICHE CONNESSE
Di Andrea De Bonis
file .pdf su www.diritto.it
PRIVACY. Foto segnaletiche. Sentenza della Corte dei diritti Ue (nl. 240, www.garanteprivacy.it)
Garante Privacy
Foto segnaletiche. Sentenza della Corte dei diritti Ue
La diffusione di foto segnaletiche alla stampa viola l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
Trasmettere agli organi di stampa fotografie di una persona accusata in un procedimento penale costituisce una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il principio è stato affermato in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (50774/99, 11 gennaio 2005) originata dal ricorso di un’insegnante italiana - fermata e posta agli arresti domiciliari con l’accusa di associazione a delinquere, evasione fiscale e falso - la cui fotografia, scattata durante le indagini, era stata diffusa nel corso di una conferenza stampa delle forze dell’ordine e quindi pubblicata su diverse edizioni di due quotidiani locali.
La sentenza conferma i principi già sostenuti in numerosi provvedimenti dal Garante italiano, il quale è più volte intervenuto stabilendo il divieto di diffondere le foto segnaletiche, anche nell’ambito di conferenze stampa, se non ricorrono fini di giustizia e di polizia o motivi di interesse pubblico. (v. Provv. 19 marzo 2003; Comunicato stampa: 26 novembre 2003 - 8 aprile 2003)
I giudici di Strasburgo hanno messo in evidenza che rispetto ad altri casi oggetto di precedenti pronunce della Corte (cfr. Von Hannover/Germania, 59320/00, 24 giugno 2004) la fattispecie in esame presentava alcune peculiarità: essa, in primo luogo, non riguardava un personaggio pubblico; inoltre, la foto pubblicata proveniente dal fascicolo d’inchiesta era stata fornita ai giornali da agenti della Guardia di finanza.
Il fatto che, nel caso di specie, la ricorrente non fosse un personaggio pubblico – secondo la Corte - giustifica una contrazione della legittima "zona di interazione tra l'individuo e i terzi" (più ampia, evidentemente, nel caso di persone celebri) che non può espandersi in ragione del coinvolgimento della donna in un procedimento penale.
Per accertare la lamentata ingerenza nella sfera privata, la Corte ha valutato – conformemente alla sua giurisprudenza – il rispetto dei requisiti previsti dall’Art. 8(2) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tale comma stabilisce, infatti, che si possa interferire con la vita privata di una persona soltanto se ciò è “previsto dalla legge”, e “necessario, in una società democratica” per raggiungere gli scopi indicati nello stesso comma (pubblica sicurezza, protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o protezione dei diritti e della libertà altrui.).
In particolare, quanto al primo punto, i giudici hanno ravvisato l’inapplicabilità al caso in oggetto dell’eccezione al segreto degli atti di indagini prevista dall’articolo 329(2) del codice di procedura penale italiano. Tale eccezione riguarda unicamente la circostanza in cui la pubblicità di uno degli atti sia necessaria ai fini della prosecuzione dell’indagine, il che non è sostenibile nel caso di specie. Pertanto, la Corte non ha riscontrato la presenza di previsioni normative che giustificassero l’ingerenza nella vita privata della ricorrente, e non ha ritenuto di doversi pronunciare sull’altro requisito imponendo allo Stato italiano di risarcire l’insegnante delle spese processuali.
Foto segnaletiche. Sentenza della Corte dei diritti Ue
La diffusione di foto segnaletiche alla stampa viola l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
Trasmettere agli organi di stampa fotografie di una persona accusata in un procedimento penale costituisce una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il principio è stato affermato in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (50774/99, 11 gennaio 2005) originata dal ricorso di un’insegnante italiana - fermata e posta agli arresti domiciliari con l’accusa di associazione a delinquere, evasione fiscale e falso - la cui fotografia, scattata durante le indagini, era stata diffusa nel corso di una conferenza stampa delle forze dell’ordine e quindi pubblicata su diverse edizioni di due quotidiani locali.
La sentenza conferma i principi già sostenuti in numerosi provvedimenti dal Garante italiano, il quale è più volte intervenuto stabilendo il divieto di diffondere le foto segnaletiche, anche nell’ambito di conferenze stampa, se non ricorrono fini di giustizia e di polizia o motivi di interesse pubblico. (v. Provv. 19 marzo 2003; Comunicato stampa: 26 novembre 2003 - 8 aprile 2003)
I giudici di Strasburgo hanno messo in evidenza che rispetto ad altri casi oggetto di precedenti pronunce della Corte (cfr. Von Hannover/Germania, 59320/00, 24 giugno 2004) la fattispecie in esame presentava alcune peculiarità: essa, in primo luogo, non riguardava un personaggio pubblico; inoltre, la foto pubblicata proveniente dal fascicolo d’inchiesta era stata fornita ai giornali da agenti della Guardia di finanza.
Il fatto che, nel caso di specie, la ricorrente non fosse un personaggio pubblico – secondo la Corte - giustifica una contrazione della legittima "zona di interazione tra l'individuo e i terzi" (più ampia, evidentemente, nel caso di persone celebri) che non può espandersi in ragione del coinvolgimento della donna in un procedimento penale.
Per accertare la lamentata ingerenza nella sfera privata, la Corte ha valutato – conformemente alla sua giurisprudenza – il rispetto dei requisiti previsti dall’Art. 8(2) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tale comma stabilisce, infatti, che si possa interferire con la vita privata di una persona soltanto se ciò è “previsto dalla legge”, e “necessario, in una società democratica” per raggiungere gli scopi indicati nello stesso comma (pubblica sicurezza, protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o protezione dei diritti e della libertà altrui.).
In particolare, quanto al primo punto, i giudici hanno ravvisato l’inapplicabilità al caso in oggetto dell’eccezione al segreto degli atti di indagini prevista dall’articolo 329(2) del codice di procedura penale italiano. Tale eccezione riguarda unicamente la circostanza in cui la pubblicità di uno degli atti sia necessaria ai fini della prosecuzione dell’indagine, il che non è sostenibile nel caso di specie. Pertanto, la Corte non ha riscontrato la presenza di previsioni normative che giustificassero l’ingerenza nella vita privata della ricorrente, e non ha ritenuto di doversi pronunciare sull’altro requisito imponendo allo Stato italiano di risarcire l’insegnante delle spese processuali.
04 marzo 2005
LINK. WTO - World Trade Organisation
The World Trade Organization (WTO) is the only global international organization dealing with the rules of trade between nations.
At its heart are the WTO agreements, negotiated and signed by the bulk of the world’s trading nations and ratified in their parliaments.
The goal is to help producers of goods and services, exporters, and importers conduct their business.
WTO
At its heart are the WTO agreements, negotiated and signed by the bulk of the world’s trading nations and ratified in their parliaments.
The goal is to help producers of goods and services, exporters, and importers conduct their business.
WTO
02 marzo 2005
LINK. Banche dati dei Contratti ARAN e delle Ordinanze
Banche dati dei Contratti ARAN e delle Ordinanze
La banca dati dei Contratti ARAN contiene i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi stipulati dall'ARAN. La banca dati delle Ordinanze raccoglie le questioni pregiudiziali sottoposte all'ARAN dai giudici del lavoro ai sensi dell'art. 64 d.lgs. 165/2001.
E' possibile consultare le banche dati tramite un indice ordinato oppure effettuare ricerche libere per parole contenute nel testo dei documenti, e' inoltre possibile consultare un elenco di contratti, accordi, ipotesi di accordo e protocolli d'intesa nella sezione Contrattazione del sito www.aranagenzia.it.
Banche dati dei Contratti ARAN e delle Ordinanze
La banca dati dei Contratti ARAN contiene i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi stipulati dall'ARAN. La banca dati delle Ordinanze raccoglie le questioni pregiudiziali sottoposte all'ARAN dai giudici del lavoro ai sensi dell'art. 64 d.lgs. 165/2001.
E' possibile consultare le banche dati tramite un indice ordinato oppure effettuare ricerche libere per parole contenute nel testo dei documenti, e' inoltre possibile consultare un elenco di contratti, accordi, ipotesi di accordo e protocolli d'intesa nella sezione Contrattazione del sito www.aranagenzia.it.
Banche dati dei Contratti ARAN e delle Ordinanze
01 marzo 2005
PRIVACY. Anche le foto scattate a fini di interventi chirurgici sono dati personali (nl. 240, www.garanteprivacy.it)
Garante per la protezione dei dati personali - Sito ufficiale
Anche le foto scattate a fini di interventi chirurgici sono dati personali
Una donna ottiene le fotografie dell’operazione di chirurgia plastica grazie all’intervento del Garante
Si rivolge al Garante e riesce ad ottenere le fotografie scattate prima e dopo alcuni interventi di chirurgia plastica ai quali si era sottoposta e che intendeva produrre in una causa di risarcimento danni nei confronti del medico che l’aveva operata.
Protagonista una giovane donna che dal 1996 al 2003 aveva subito tre interventi chirurgici al seno per impianti di protesi, successive sostituzioni e riduzione delle cicatrici. Palesemente insoddisfatta dei risultati raggiunti, nel tentativo di recuperare tutta la documentazione clinica che la riguardava, aveva chiesto direttamente al chirurgo plastico al quale si era affidata le foto che lo stesso le aveva scattate prima e dopo le operazioni e copia dei moduli di consenso agli interventi, sottoscritti presso lo studio medico. Di questa documentazione non vi era traccia nella copie delle cartelle cliniche rilasciate alla paziente dalla casa di cura presso la quale aveva subito gli interventi. Di fronte all’assoluto silenzio del medico, la donna si è vista "costretta" a presentare ricorso al Garante. Iniziativa che si è rivelata di per sé sufficiente a farle raggiungere l’obiettivo.
Già nella fase di primo esame del procedimento, infatti, il medico, seppure su invito dell’Autorità, ha dato completo riscontro alle richieste della paziente. Il ricorso è stato quindi definito con provvedimento di non luogo a provvedere.
Il Garante ha comunque posto a carico del chirurgo plastico le spese del procedimento, per aver concesso alla donna l’accesso ai propri dati solo dopo la presentazione del ricorso. La richiesta presentata al medico era, infatti, pienamente legittima, essendo stata presentata ai sensi del Codice, che riconosce ad ognuno il diritto di accedere a tutti i propri dati personali, comprese le fotografie che ritraggono in tutto o in parte il proprio corpo.
Anche le foto scattate a fini di interventi chirurgici sono dati personali
Una donna ottiene le fotografie dell’operazione di chirurgia plastica grazie all’intervento del Garante
Si rivolge al Garante e riesce ad ottenere le fotografie scattate prima e dopo alcuni interventi di chirurgia plastica ai quali si era sottoposta e che intendeva produrre in una causa di risarcimento danni nei confronti del medico che l’aveva operata.
Protagonista una giovane donna che dal 1996 al 2003 aveva subito tre interventi chirurgici al seno per impianti di protesi, successive sostituzioni e riduzione delle cicatrici. Palesemente insoddisfatta dei risultati raggiunti, nel tentativo di recuperare tutta la documentazione clinica che la riguardava, aveva chiesto direttamente al chirurgo plastico al quale si era affidata le foto che lo stesso le aveva scattate prima e dopo le operazioni e copia dei moduli di consenso agli interventi, sottoscritti presso lo studio medico. Di questa documentazione non vi era traccia nella copie delle cartelle cliniche rilasciate alla paziente dalla casa di cura presso la quale aveva subito gli interventi. Di fronte all’assoluto silenzio del medico, la donna si è vista "costretta" a presentare ricorso al Garante. Iniziativa che si è rivelata di per sé sufficiente a farle raggiungere l’obiettivo.
Già nella fase di primo esame del procedimento, infatti, il medico, seppure su invito dell’Autorità, ha dato completo riscontro alle richieste della paziente. Il ricorso è stato quindi definito con provvedimento di non luogo a provvedere.
Il Garante ha comunque posto a carico del chirurgo plastico le spese del procedimento, per aver concesso alla donna l’accesso ai propri dati solo dopo la presentazione del ricorso. La richiesta presentata al medico era, infatti, pienamente legittima, essendo stata presentata ai sensi del Codice, che riconosce ad ognuno il diritto di accedere a tutti i propri dati personali, comprese le fotografie che ritraggono in tutto o in parte il proprio corpo.
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