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28 febbraio 2005
SPAMMING. Quale disciplina giuridica per i filtri anti-spamming? (G.A. Cavaliere su www.studiocelentano.it)
Quale disciplina giuridica per i filtri anti-spamming?
di Gerardo Antonio Cavaliere
La travolgente diffusione di materiale pubblicitario via e-mail ha allarmato gia’ da tempo tutti gli operatori del settore. La realizzazione di filtri anti-spamming rappresenta un importante vantaggio per gli utenti. Ma fino a che punto cio’ e’ lecito?
Nel mercato oggi si affacciano tecnologie di filtraggio di vario genere. Ogni organizzazione ha creato un proprio sistema per depurare i messaggi e-mail che riceviamo nelle nostre caselle virtuali. Passando dai gruppi piu’ piccoli di utenti, fino ad arrivare ai giganti della comunicazione telematica, ognuno ha cercato di contribuire a proprio modo nella dura lotta allo spamming. L'esigenza e’ talmente sentita che ormai tutti i piu’ grandi ISP mettono a disposizione servizi di filtraggio delle e-mail. Recentemente, per esempio, Yahoo! si e’ alleato con un altro Internet provider, EarthLink, per offrire ai navigatori un nuovo sistema anti-spamming. La tecnologia utilizzata e’ stata denominata DomainKeys e applica ai messaggi di posta elettronica un particolare sistema crittografico. In sostanza, si tratta di allegare a ciascun messaggio una firma elettronica, che aiuta il destinatario a verificare l'origine e l'autenticita’ della lettera. Tutto questo sistema resta invisibile agli occhi dell'utente, perche’ nasce e si sviluppa solo all'interno dei mail server. Yahoo! ha deciso di applicare questo sistema anti-spamming iniziando da tutti gli account statunitensi, per poi rivolgersi a quelli internazionali (verso fine anno). [...]
Quale disciplina giuridica per i filtri anti-spamming?
di Gerardo Antonio Cavaliere
La travolgente diffusione di materiale pubblicitario via e-mail ha allarmato gia’ da tempo tutti gli operatori del settore. La realizzazione di filtri anti-spamming rappresenta un importante vantaggio per gli utenti. Ma fino a che punto cio’ e’ lecito?
Nel mercato oggi si affacciano tecnologie di filtraggio di vario genere. Ogni organizzazione ha creato un proprio sistema per depurare i messaggi e-mail che riceviamo nelle nostre caselle virtuali. Passando dai gruppi piu’ piccoli di utenti, fino ad arrivare ai giganti della comunicazione telematica, ognuno ha cercato di contribuire a proprio modo nella dura lotta allo spamming. L'esigenza e’ talmente sentita che ormai tutti i piu’ grandi ISP mettono a disposizione servizi di filtraggio delle e-mail. Recentemente, per esempio, Yahoo! si e’ alleato con un altro Internet provider, EarthLink, per offrire ai navigatori un nuovo sistema anti-spamming. La tecnologia utilizzata e’ stata denominata DomainKeys e applica ai messaggi di posta elettronica un particolare sistema crittografico. In sostanza, si tratta di allegare a ciascun messaggio una firma elettronica, che aiuta il destinatario a verificare l'origine e l'autenticita’ della lettera. Tutto questo sistema resta invisibile agli occhi dell'utente, perche’ nasce e si sviluppa solo all'interno dei mail server. Yahoo! ha deciso di applicare questo sistema anti-spamming iniziando da tutti gli account statunitensi, per poi rivolgersi a quelli internazionali (verso fine anno). [...]
Quale disciplina giuridica per i filtri anti-spamming?
DIRITTO COMMERCIALE. Contratti pubblici (articolo di A. Allaria) - Documenti @ IuSReporteR.it
Contratti pubblici
Gli enti pubblici, in quanto soggetti dell'ordinamento sono titolari oltre che della capacità di diritto pubblico, che li legittima ad agire autoritativamente, anche di una capacità generale come i soggetti privati, mediante la quale pongono in essere atti giuridici di natuta paritetica quale lo strumento negoziale. [...]
Diritto commerciale: contratti pubblici - Documenti @ IuSReporteR.it
Gli enti pubblici, in quanto soggetti dell'ordinamento sono titolari oltre che della capacità di diritto pubblico, che li legittima ad agire autoritativamente, anche di una capacità generale come i soggetti privati, mediante la quale pongono in essere atti giuridici di natuta paritetica quale lo strumento negoziale. [...]
Diritto commerciale: contratti pubblici - Documenti @ IuSReporteR.it
24 febbraio 2005
LINK. Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti ACI
Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti - Periodico bimestrale dell'ACI
ACI - Rivista Giuridica
ACI - Rivista Giuridica
23 febbraio 2005
LINK. VITA non profit online
Vita.it - non profit online - La prima Content Company del Terzo settore italiano
VITA non profit online [HOMEPAGE]
VITA non profit online [HOMEPAGE]
22 febbraio 2005
COMMERCIO ELETTRONICO. La disciplina dei contratti a distanza (G. Visconti su www.diritto.it)
G. Visconti, la disciplina dei contratti a distanza (per posta, telefono, internet, televendite) del decreto legislativo n. 185 del 1999
§ 1) I “contratti a distanza”: definizione ed evoluzione della disciplina.
Il Decreto Legislativo n. 185 del 1999, che ha attuato in Italia la Direttiva CE n.
7 del 1997, è la norma fondamentale della disciplina dei “contratti a distanza”, cioè di
tutti i contratti stipulati “tra un fornitore ed un consumatore nell’ambito di un sistema di
vendita o di prestazione di servizi a distanza […] che impiega soltanto una o più
tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto stesso” (art. 1).
Le tecniche di comunicazione a distanza sono appunto quelle che permettono le
trattative e la conclusione del contratto senza “la simultanea presenza fisica” (cioè nello
stesso luogo) delle persone del fornitore - venditore e del consumatore – cliente (art. 1).
Per “consumatore” si intende un soggetto che effettua acquisti non legati alla sua attività
professionale.
L’allegato I al Decreto include, fra le “tecniche di comunicazione a distanza”,
tutte quelle realizzate per: posta, compresi i cataloghi ed i coupons sulla stampa (le c.d.
operazioni di mailing e di couponing), telefono, fisso o mobile (anche videotelefono), e
fax (le c.d. operazioni di telemarketing, cioè di marketing telefonico), radio o
televisione (e telefono per il contatto del venditore: sono le c.d. “radiovendite” e
“televendite”), posta elettronica (e-mail) e, per analogia, tutti gli acquisti effettuati su
Internet. Quest’ultimo caso rappresenta il commercio elettronico, o e-commerce c.d.
B2C – Business to Consumer, cioè quello effettuato con singoli privati che acquistano
per se stessi o per le loro famiglie e non con imprese, professionisti, organizzazioni
nonprofit ed Enti Pubblici, insieme di casi che rappresenta invece l’e-commerce c.d.
B2B – Business to Business, cioè con operatori professionali, che è escluso da questa
disciplina.
Il Decreto Legislativo 185/1999 sostituisce, per i contratti a distanza 1, la
precedente disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 50 del 1992 (attuativo della
Direttiva CEE n. 577 del 1985) che regolava i “contratti conclusi fuori dai locali
commerciali”, fra i quali rientravano, in forza del suo art. 9, anche i contratti a distanza,
denominati “altre forme speciali di vendita”. Oggi questa disciplina si applica solo alle
vendite c.d. “porta a porta”, cioè a quelle effettuate da un agente o rappresentante [...]
Diritto & Diritti - rivista giuridica on line
§ 1) I “contratti a distanza”: definizione ed evoluzione della disciplina.
Il Decreto Legislativo n. 185 del 1999, che ha attuato in Italia la Direttiva CE n.
7 del 1997, è la norma fondamentale della disciplina dei “contratti a distanza”, cioè di
tutti i contratti stipulati “tra un fornitore ed un consumatore nell’ambito di un sistema di
vendita o di prestazione di servizi a distanza […] che impiega soltanto una o più
tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto stesso” (art. 1).
Le tecniche di comunicazione a distanza sono appunto quelle che permettono le
trattative e la conclusione del contratto senza “la simultanea presenza fisica” (cioè nello
stesso luogo) delle persone del fornitore - venditore e del consumatore – cliente (art. 1).
Per “consumatore” si intende un soggetto che effettua acquisti non legati alla sua attività
professionale.
L’allegato I al Decreto include, fra le “tecniche di comunicazione a distanza”,
tutte quelle realizzate per: posta, compresi i cataloghi ed i coupons sulla stampa (le c.d.
operazioni di mailing e di couponing), telefono, fisso o mobile (anche videotelefono), e
fax (le c.d. operazioni di telemarketing, cioè di marketing telefonico), radio o
televisione (e telefono per il contatto del venditore: sono le c.d. “radiovendite” e
“televendite”), posta elettronica (e-mail) e, per analogia, tutti gli acquisti effettuati su
Internet. Quest’ultimo caso rappresenta il commercio elettronico, o e-commerce c.d.
B2C – Business to Consumer, cioè quello effettuato con singoli privati che acquistano
per se stessi o per le loro famiglie e non con imprese, professionisti, organizzazioni
nonprofit ed Enti Pubblici, insieme di casi che rappresenta invece l’e-commerce c.d.
B2B – Business to Business, cioè con operatori professionali, che è escluso da questa
disciplina.
Il Decreto Legislativo 185/1999 sostituisce, per i contratti a distanza 1, la
precedente disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 50 del 1992 (attuativo della
Direttiva CEE n. 577 del 1985) che regolava i “contratti conclusi fuori dai locali
commerciali”, fra i quali rientravano, in forza del suo art. 9, anche i contratti a distanza,
denominati “altre forme speciali di vendita”. Oggi questa disciplina si applica solo alle
vendite c.d. “porta a porta”, cioè a quelle effettuate da un agente o rappresentante [...]
Diritto & Diritti - rivista giuridica on line
21 febbraio 2005
PRIVACY. Prestiti e finanziamenti: non si possono schedare anche le bollette telefoniche (nl. 238, www.garanteprivacy.it)
Garante Privacy
Prestiti e finanziamenti: non si possono schedare anche le bollette telefoniche
Ordinata la cancellazione di informazioni relative ad una richiesta di abbonamento telefonico
Nei sistemi di informazioni creditizie (Sic), che dal primo gennaio 2005 prenderanno il posto delle "centrali rischi" private, potranno figurare, come per queste ultime, solo dati aggiornati e relativi al vero e proprio rischio creditizio e non informazioni relative a bollette telefoniche non pagate e contratti di telefonia in essere: il trattamento di questi ultimi tipi di informazioni non pertinenti, non è in questa sede lecito, deve essere immediatamente sospeso e i dati personali cancellati dalle grandi banche dati in cui sono confluiti.
Lo ha disposto il Garante accogliendo il ricorso di un cittadino che lamentava la presenza ingiustificata, negli archivi di una "centrale rischi" privata, di alcuni dati che lo riguardavano relativi ad una richiesta di abbonamento ad una utenza telefonica mobile. Le informazioni sulla richiesta di abbonamento, che peraltro non era stata ancora accolta, erano infatti accessibili da parte di tutte le banche e gli operatori finanziari che consultano costantemente gli archivi delle "centrali rischi" prima di decidere se erogare prestiti, mutui e finanziamenti, al fine di valutare il grado di rischio, l'affidabilità della clientela e la praticabilità della richiesta.
Nell'ordinare la cancellazione delle informazioni non pertinenti, il Garante, confermando la "giurisprudenza" che è stata poi recepita dal codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 dicembre scorso e che entrerà in vigore dal gennaio 2005, ha sottolineato il significativo impatto sui diritti dei cittadini derivante dal trattamento di dati personali effettuato dalle "centrali rischi" private. Trattamento che può considerarsi lecito solo se proporzionato e finalizzato alla tutela del credito, al contenimento dei rischi e dell'eccessivo indebitamento della clientela.
Nel caso esaminato, invece, ha rilevato l'Autorità, non sono risultate lecite le operazioni di raccolta e di diffusione ad un numero indeterminato di soggetti aderenti al sistema informativo, di dati che non riguardavano il rischio creditizio, e che attenevano piuttosto a contratti stipulati per l'erogazione di beni o servizi, o a situazioni di pagamenti differiti o con scadenze periodiche. Le informazioni sulle utenze telefoniche presenti in questi specifici archivi devono essere quindi cancellate perché non sono legittime, compatibili e pertinenti rispetto alle finalità per le quali le "centrali rischi" e i Sic sono stati formati.
Insufficienti sono risultate le giustificazioni della "centrale rischi" privata che riteneva di trattare lecitamente i dati del ricorrente, avendoli ricevuti dal gestore telefonico che si era accordato con la "centrale rischi" e di poterli in tal modo rendere disponibili ad una moltitudine di soggetti presso banche e finanziarie.
Alla "centrale rischi" privata, che dovrà rifondere le spese del procedimento, è stato ordinato di aggiornare i propri archivi, cancellando anche altre informazioni relative al ricorrente e riguardanti finanziamenti estinti da tempo, sui quali non risultavano segnalazioni negative.
Prestiti e finanziamenti: non si possono schedare anche le bollette telefoniche
Ordinata la cancellazione di informazioni relative ad una richiesta di abbonamento telefonico
Nei sistemi di informazioni creditizie (Sic), che dal primo gennaio 2005 prenderanno il posto delle "centrali rischi" private, potranno figurare, come per queste ultime, solo dati aggiornati e relativi al vero e proprio rischio creditizio e non informazioni relative a bollette telefoniche non pagate e contratti di telefonia in essere: il trattamento di questi ultimi tipi di informazioni non pertinenti, non è in questa sede lecito, deve essere immediatamente sospeso e i dati personali cancellati dalle grandi banche dati in cui sono confluiti.
Lo ha disposto il Garante accogliendo il ricorso di un cittadino che lamentava la presenza ingiustificata, negli archivi di una "centrale rischi" privata, di alcuni dati che lo riguardavano relativi ad una richiesta di abbonamento ad una utenza telefonica mobile. Le informazioni sulla richiesta di abbonamento, che peraltro non era stata ancora accolta, erano infatti accessibili da parte di tutte le banche e gli operatori finanziari che consultano costantemente gli archivi delle "centrali rischi" prima di decidere se erogare prestiti, mutui e finanziamenti, al fine di valutare il grado di rischio, l'affidabilità della clientela e la praticabilità della richiesta.
Nell'ordinare la cancellazione delle informazioni non pertinenti, il Garante, confermando la "giurisprudenza" che è stata poi recepita dal codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 dicembre scorso e che entrerà in vigore dal gennaio 2005, ha sottolineato il significativo impatto sui diritti dei cittadini derivante dal trattamento di dati personali effettuato dalle "centrali rischi" private. Trattamento che può considerarsi lecito solo se proporzionato e finalizzato alla tutela del credito, al contenimento dei rischi e dell'eccessivo indebitamento della clientela.
Nel caso esaminato, invece, ha rilevato l'Autorità, non sono risultate lecite le operazioni di raccolta e di diffusione ad un numero indeterminato di soggetti aderenti al sistema informativo, di dati che non riguardavano il rischio creditizio, e che attenevano piuttosto a contratti stipulati per l'erogazione di beni o servizi, o a situazioni di pagamenti differiti o con scadenze periodiche. Le informazioni sulle utenze telefoniche presenti in questi specifici archivi devono essere quindi cancellate perché non sono legittime, compatibili e pertinenti rispetto alle finalità per le quali le "centrali rischi" e i Sic sono stati formati.
Insufficienti sono risultate le giustificazioni della "centrale rischi" privata che riteneva di trattare lecitamente i dati del ricorrente, avendoli ricevuti dal gestore telefonico che si era accordato con la "centrale rischi" e di poterli in tal modo rendere disponibili ad una moltitudine di soggetti presso banche e finanziarie.
Alla "centrale rischi" privata, che dovrà rifondere le spese del procedimento, è stato ordinato di aggiornare i propri archivi, cancellando anche altre informazioni relative al ricorrente e riguardanti finanziamenti estinti da tempo, sui quali non risultavano segnalazioni negative.
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE. Milioni di euro per conservare i dati di traffico (nl. 241, www.garanteprivacy.it)
Milioni di euro per conservare i dati di traffico
Uno studio del Governo olandese conferma i timori degli ISP e le critiche delle autorità di protezione dei dati
La conservazione indiscriminata dei dati di traffico, compreso quello su Internet, imporrà agli ISP investimenti per decine di milioni di euro, e l’aumento costante del volume di traffico aggraverà ulteriormente la situazione.
Questi i risultati emersi dal primo studio condotto in Europa sui costi legati alla conservazione obbligatoria dei dati di traffico. Come si ricorderà (v. Newsletter 8 - 14 novembre 2004), è allo studio una proposta del Consiglio UE che prevede la conservazione a priori di tutti i dati di traffico, utilizzati per la fornitura di servizi pubblici di comunicazione ovvero disponibili su reti pubbliche di comunicazione, per un periodo oscillante fra 12 e 36 mesi, ai fini della prevenzione, delle indagini, dell’accertamento e del perseguimento di reati (compresi atti di natura terroristica). Sulla scorta di tale proposta, il governo olandese ha deciso di valutare i costi attesi e le problematiche connesse, pubblicando i risultati della ricerca alla fine di dicembre 2004 (http://www.bof.nl/docs/...pdf).
Lo studio (commissionato ad una società di ricerche, KPMG) compie alcune proiezioni sulla base di dati statistici rilevati a fine 2003, gli ultimi disponibili. Per quanto riguarda Internet, viene stimato un volume di traffico nei Paesi Bassi di 25 gigabyte/secondo; nell’ipotesi di un periodo di conservazione compreso fra 12 e 24 mesi, i costi di investimento iniziale sarebbero pari a 15-20 milioni di euro se la conservazione fosse affidata agli ISP stessi, scendendo a 7-10 milioni di euro se gli ISP trasferissero i dati di traffico alle autorità competenti che si occuperebbero della successiva elaborazione.
In realtà, come fanno notare gli autori dello studio, si tratta di stime inferiori al reale, visto che nel corso del 2004 i volumi di traffico Internet nei Paesi Bassi sono complessivamente raddoppiati secondo quanto indicato dall’Amsterdam Internet Exchange. Inoltre, nello studio non si tiene conto di tutti i tipi di traffico attualmente effettuati via Internet (ad esempio, non sono presi in considerazione lo scaricamento di file dagli archivi dei provider, o le attività di file-sharing fra clienti dello stesso provider).
Ricordiamo che la proposta del Consiglio ha ricevuto negli scorsi mesi numerose critiche; quelle mosse dagli ISP trovano ulteriore conferma nelle risultanze dello studio commissionato dal governo olandese, e si aggiungono a quelle avanzate dalle autorità di protezione dati nel Parere 9/2004 adottato il 9 novembre scorso. I Garanti hanno richiamato, in particolare, la necessità di rispettare i principi fondamentali della Direttiva europea sulla protezione dei dati (proporzionalità, pertinenza, finalità specifica) nel gestire la conservazione dei dati di traffico anche per finalità giudiziarie o di polizia; inoltre, hanno sottolineato che l’approccio proposto nel documento del Consiglio trasformerebbe un’eccezione (la sorveglianza delle (tele)comunicazioni) in una regola: tutti gli utenti, e non solo i potenziali sospetti o i criminali, ne sarebbero coinvolti in modo chiaramente sproporzionato e lesivo, inoltre, del principio di rispetto per la vita privata sancito dalla Convenzione europea dei diritti umani (art. 8).
Uno studio del Governo olandese conferma i timori degli ISP e le critiche delle autorità di protezione dei dati
La conservazione indiscriminata dei dati di traffico, compreso quello su Internet, imporrà agli ISP investimenti per decine di milioni di euro, e l’aumento costante del volume di traffico aggraverà ulteriormente la situazione.
Questi i risultati emersi dal primo studio condotto in Europa sui costi legati alla conservazione obbligatoria dei dati di traffico. Come si ricorderà (v. Newsletter 8 - 14 novembre 2004), è allo studio una proposta del Consiglio UE che prevede la conservazione a priori di tutti i dati di traffico, utilizzati per la fornitura di servizi pubblici di comunicazione ovvero disponibili su reti pubbliche di comunicazione, per un periodo oscillante fra 12 e 36 mesi, ai fini della prevenzione, delle indagini, dell’accertamento e del perseguimento di reati (compresi atti di natura terroristica). Sulla scorta di tale proposta, il governo olandese ha deciso di valutare i costi attesi e le problematiche connesse, pubblicando i risultati della ricerca alla fine di dicembre 2004 (http://www.bof.nl/docs/...pdf).
Lo studio (commissionato ad una società di ricerche, KPMG) compie alcune proiezioni sulla base di dati statistici rilevati a fine 2003, gli ultimi disponibili. Per quanto riguarda Internet, viene stimato un volume di traffico nei Paesi Bassi di 25 gigabyte/secondo; nell’ipotesi di un periodo di conservazione compreso fra 12 e 24 mesi, i costi di investimento iniziale sarebbero pari a 15-20 milioni di euro se la conservazione fosse affidata agli ISP stessi, scendendo a 7-10 milioni di euro se gli ISP trasferissero i dati di traffico alle autorità competenti che si occuperebbero della successiva elaborazione.
In realtà, come fanno notare gli autori dello studio, si tratta di stime inferiori al reale, visto che nel corso del 2004 i volumi di traffico Internet nei Paesi Bassi sono complessivamente raddoppiati secondo quanto indicato dall’Amsterdam Internet Exchange. Inoltre, nello studio non si tiene conto di tutti i tipi di traffico attualmente effettuati via Internet (ad esempio, non sono presi in considerazione lo scaricamento di file dagli archivi dei provider, o le attività di file-sharing fra clienti dello stesso provider).
Ricordiamo che la proposta del Consiglio ha ricevuto negli scorsi mesi numerose critiche; quelle mosse dagli ISP trovano ulteriore conferma nelle risultanze dello studio commissionato dal governo olandese, e si aggiungono a quelle avanzate dalle autorità di protezione dati nel Parere 9/2004 adottato il 9 novembre scorso. I Garanti hanno richiamato, in particolare, la necessità di rispettare i principi fondamentali della Direttiva europea sulla protezione dei dati (proporzionalità, pertinenza, finalità specifica) nel gestire la conservazione dei dati di traffico anche per finalità giudiziarie o di polizia; inoltre, hanno sottolineato che l’approccio proposto nel documento del Consiglio trasformerebbe un’eccezione (la sorveglianza delle (tele)comunicazioni) in una regola: tutti gli utenti, e non solo i potenziali sospetti o i criminali, ne sarebbero coinvolti in modo chiaramente sproporzionato e lesivo, inoltre, del principio di rispetto per la vita privata sancito dalla Convenzione europea dei diritti umani (art. 8).
19 febbraio 2005
EVENTI. "E-business, E-marketplace e e-procurement: strategie e norme per affrontare i mercati digitali"
AICAI - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bari
Seminario su
"E-business, E-marketplace e e-procurement: strategie e norme per affrontare i mercati digitali"
Giovedi 3 marzo 2005, ore 9.30
presso Palazzo dei Servizi della Camera di Commercio di Bari
Via E. Mola n. 19 - Bari
Sala Convegni (3° piano)
PROGRAMMA
· ore 9.30 : Saluti del Presidente AICAI - Prof. Cristofaro Perilli
· ore 10.00 : "La società dell’informazione: quali opportunità per le imprese locali"
Dr. Giuseppe Riccardi (Consigliere Aicai)
· ore 10.30: "L'E-business quale strumento per superare le barriere territoriali: la strategia da seguire"
Dr. Davide Diurisi (Studio Associato D.&L. www.studiodl.it - consulenza aziendale e legale in ICT e International Trade - Segretario Centro Studi SCINT - www.scint.it)
- Il business plan per il mercato digitale
- Le corrette strategie di web-marketing
- Le varie e possibili forme di e-business
· ore 11.00: "E-commerce e e-marketplace: come strutturare giuridicamente il proprio e-business"
Avv. Andrea Lisi (Studio Associato D.&L. www.studiodl.it - consulenza aziendale e legale in ICT e International Trade - Presidente Centro Studi SCiNT - www.scint.it)
- Le varie forme di e-commerce
- I contratti si digitalizzano
- Le architetture più complesse per fare e-business: gli e-marketplace
· Ore 11.30. "I contratti di e-business: quali contratti stipulare on line"
Avv. Fulvio Sarzana di Sant'Ippolito (Studio Sarzana & Partners www.lidis.it consulente per l'informatica del Ministero della Giustizia)
- I vari contratti dell’e-business
- Cosa prevede la direttiva 2000/31/CE
- Case studies
La partecipazione all'incontro è gratuita, ma occorre iscriversi compilando la scheda di adesione.
Maggiori info sul sito www.scint.it.
Seminario su
"E-business, E-marketplace e e-procurement: strategie e norme per affrontare i mercati digitali"
Giovedi 3 marzo 2005, ore 9.30
presso Palazzo dei Servizi della Camera di Commercio di Bari
Via E. Mola n. 19 - Bari
Sala Convegni (3° piano)
PROGRAMMA
· ore 9.30 : Saluti del Presidente AICAI - Prof. Cristofaro Perilli
· ore 10.00 : "La società dell’informazione: quali opportunità per le imprese locali"
Dr. Giuseppe Riccardi (Consigliere Aicai)
· ore 10.30: "L'E-business quale strumento per superare le barriere territoriali: la strategia da seguire"
Dr. Davide Diurisi (Studio Associato D.&L. www.studiodl.it - consulenza aziendale e legale in ICT e International Trade - Segretario Centro Studi SCINT - www.scint.it)
- Il business plan per il mercato digitale
- Le corrette strategie di web-marketing
- Le varie e possibili forme di e-business
· ore 11.00: "E-commerce e e-marketplace: come strutturare giuridicamente il proprio e-business"
Avv. Andrea Lisi (Studio Associato D.&L. www.studiodl.it - consulenza aziendale e legale in ICT e International Trade - Presidente Centro Studi SCiNT - www.scint.it)
- Le varie forme di e-commerce
- I contratti si digitalizzano
- Le architetture più complesse per fare e-business: gli e-marketplace
· Ore 11.30. "I contratti di e-business: quali contratti stipulare on line"
Avv. Fulvio Sarzana di Sant'Ippolito (Studio Sarzana & Partners www.lidis.it consulente per l'informatica del Ministero della Giustizia)
- I vari contratti dell’e-business
- Cosa prevede la direttiva 2000/31/CE
- Case studies
La partecipazione all'incontro è gratuita, ma occorre iscriversi compilando la scheda di adesione.
Maggiori info sul sito www.scint.it.
LINK. Civilisti italiani
Finalità
L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura del Diritto civile e lo scambio di informazioni e conoscenze relative al funzionamento delle istituzioni e alla evoluzione degli studi.
Favorisce in particolare le occasioni di incontro con giovani studiosi italiani e stranieri e la discussione dei temi e dei risultati delle ricerche di questi, anche nel corso del loro svolgimento.
A tal fine organizza seminari, tavole rotonde e ogni altra forma di incontro e di discussione orientata a tale fine, favorisce gli scambi tra Università italiane e straniere ed ogni altra attività.
Tra le altre si segnala l'attività di pubblicazione di libri o periodici, volta a diffondere i risultati degli studi realizzati nell’ambito dell’associazione.
Civilisti italiani : Civilisti italiani
L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura del Diritto civile e lo scambio di informazioni e conoscenze relative al funzionamento delle istituzioni e alla evoluzione degli studi.
Favorisce in particolare le occasioni di incontro con giovani studiosi italiani e stranieri e la discussione dei temi e dei risultati delle ricerche di questi, anche nel corso del loro svolgimento.
A tal fine organizza seminari, tavole rotonde e ogni altra forma di incontro e di discussione orientata a tale fine, favorisce gli scambi tra Università italiane e straniere ed ogni altra attività.
Tra le altre si segnala l'attività di pubblicazione di libri o periodici, volta a diffondere i risultati degli studi realizzati nell’ambito dell’associazione.
Civilisti italiani : Civilisti italiani
16 febbraio 2005
LINK. PAdigitale.it - Il Codice dell'amministrazione digitale
Il Codice dell'amministrazione digitale
Il Codice è il risultato di oltre due anni di lavoro, di continue interazioni con tutti i livelli istituzionali, con le Regioni e le Autonomie Locali. E' stato redatto dal Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie in collaborazione con tutte le amministrazioni statali interessate e con il contributo di personalità del mondo dell'università, della ricerca, dell'imprenditoria, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria.
La diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è fortemente condizionata dalle regole che ne definiscono la cornice normativa. Innovazione e normativa sono legate da un rapporto di reciproca influenza molto articolato, reso ancor più complesso dall'accelerazione propria della dinamica tecnologica. Se i due aspetti non procedono di pari passo, la normativa rischia di diventare un ostacolo invece che una risorsa per promuovere e incoraggiare il cambiamento.
www.padigitale.it
Il Codice è il risultato di oltre due anni di lavoro, di continue interazioni con tutti i livelli istituzionali, con le Regioni e le Autonomie Locali. E' stato redatto dal Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie in collaborazione con tutte le amministrazioni statali interessate e con il contributo di personalità del mondo dell'università, della ricerca, dell'imprenditoria, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria.
La diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è fortemente condizionata dalle regole che ne definiscono la cornice normativa. Innovazione e normativa sono legate da un rapporto di reciproca influenza molto articolato, reso ancor più complesso dall'accelerazione propria della dinamica tecnologica. Se i due aspetti non procedono di pari passo, la normativa rischia di diventare un ostacolo invece che una risorsa per promuovere e incoraggiare il cambiamento.
www.padigitale.it
15 febbraio 2005
PRIVACY. Videofonini. Le regole per rispettare gli altri (nl. 241, www.garanteprivacy.it)
Videofonini. Le regole per rispettare gli altri
Lecite le videochiamate ad uso personale, no alla diffusione di immagini senza il consenso degli interessati
Lecite le videochiamate ad uso personale. No, invece, alla diffusione di immagini, anche attraverso Internet, senza il consenso degli interessati. Cautele anche per l’uso indebito di videofonini sul luogo di lavoro. É opportuno che le imprese produttrici sviluppino la ricerca di nuovi dispositivi tecnologici, dotando ad esempio i cellulari di segnali anche luminosi, che rendano evidente a terzi che la fotocamera o la videocamera dei telefonini è in funzione o rendendo più semplice bloccare l’immagine senza interrompere la conversazione.
Il Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) interviene per chiarire i limiti per un corretto uso dei videofonini. I nuovi cellulari dotati di videocamere, infatti, consentono con facilità di registrare fotografie e filmati, comunicando a singoli o diffondendo immagini e suoni in tempo reale. Si tratta per lo più di applicazioni lecite utilizzate prevalentemente nell’ambito di relazioni interpersonali. I nuovi dispositivi, in crescente evoluzione, denotano tuttavia alcune potenzialità che permettono di violare più facilmente, anche involontariamente, i diritti delle persone interessate dalla ripresa, come pure terzi inconsapevoli. I videotelefoni possono essere in particolare impiegati per usi invasivi –in luoghi sia pubblici, sia aperti al pubblico, sia privati– della sfera privata e lesivi di altri diritti e libertà fondamentali, tra i quali spicca la libertà di conversare e di comunicare in assenza di molestie e intercettazioni indebite. Le immagini e i suoni sono infatti dati personali che in alcuni casi possono anche essere sensibili, quando riguardano lo stato di salute, la sfera politica, religiosa o sindacale o le abitudini sessuali.
Rispetto ai cellulari che inviano Mms, in ordine ai quali il Garante si è già pronunciato nel marzo del 2003, i videofonini offrono nuove funzionalità: sono dotati di videocamere di dimensioni molto ridotte, orientabili in vario modo e con diverse funzioni (anche di ingrandimento di immagini) mediante le quali si possono effettuare agevolmente alcune riprese anche durante una conversazione. Tali riprese possono essere realizzate anche clandestinamente, grazie alla ricorrente assenza nell’apparecchio di segnali luminosi o acustici che segnalino a terzi la ripresa in atto. Con questi apparecchi è possibile raccogliere immagini e suoni anche nel corso di una chiamata e trasmettere immagini relative a chi chiama, a chi è chiamato e a ciò che si svolge attorno a loro.
Si tratta, dunque, di un uso ulteriore rispetto all’utilizzazione ordinaria del cellulare che consente di raccogliere, archiviare o condividere con terzi, immagini e suoni anche in rete e diffonderle in tempo reale attraverso strumenti informatici, telematici e televisivi. Anche rispetto alle fotocamere e videocamere digitali, il collegamento diretto con lo strumento telefonico rappresenta un elemento distintivo di rilievo.
Ecco allora le regole richiamate dal Garante. Se le videochiamate sono utilizzate ad uso personale e le immagini rimangono nella sfera personale o circolano solo tra un numero ristretto di persone, non si applica il Codice sulla protezione dei dati personali. Chi utilizza l’apparecchio è tenuto, anche in questi casi, a rispettare gli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati, a risarcire i danni anche morali nel caso cagioni danni a terzi, a non ledere il diritto all’immagine e al ritratto.
Sarebbe invece illecita una comunicazione sistematica attraverso il videofonino o una diffusione anche via Internet delle immagini, senza rispettare i diritti degli interessati e chiedere, quando è necessario, il preventivo consenso, libero e informato (che deve essere manifestato per iscritto in caso di dati sensibili). L’informativa ed il consenso riguardano anche eventuali terzi, identificati o identificabili, ripresi nelle immagini. Il Garante richiama l’attenzione anche sull’eventualità che in determinati uffici pubblici, luoghi pubblici e privati o aperti la pubblico, l’uso dei videotelefoni sia inibito. Si tratta di limiti e cautele (in alcuni Paesi introdotti anche con norme) che possono essere prescritti legittimamente da soggetti pubblici e privati e che, se non sono rispettati, rendono il trattamento illecito o non corretto. Garanzie vengono richiamate anche per l’uso di immagini in forum on line.
L’Autorità ha, infine, invitato imprese produttrici di apparecchi o impegnate nella realizzazione di software di valutare l’opportunità di dotare di cellulari di nuove funzioni, tra cui anche segnali luminosi, per rendere più evidente a terzi che il videotelefono è in funzione, come pure di funzioni per il blocco della trasmissione dell’immagine senza che venga interrotta la conversazione.
Il provvedimento è stato adottato al termine di una consultazione pubblica sull’argomento, all’esito della quale il Garante ha tenuto conto di alcuni suggerimenti pervenuti.
Lecite le videochiamate ad uso personale, no alla diffusione di immagini senza il consenso degli interessati
Lecite le videochiamate ad uso personale. No, invece, alla diffusione di immagini, anche attraverso Internet, senza il consenso degli interessati. Cautele anche per l’uso indebito di videofonini sul luogo di lavoro. É opportuno che le imprese produttrici sviluppino la ricerca di nuovi dispositivi tecnologici, dotando ad esempio i cellulari di segnali anche luminosi, che rendano evidente a terzi che la fotocamera o la videocamera dei telefonini è in funzione o rendendo più semplice bloccare l’immagine senza interrompere la conversazione.
Il Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) interviene per chiarire i limiti per un corretto uso dei videofonini. I nuovi cellulari dotati di videocamere, infatti, consentono con facilità di registrare fotografie e filmati, comunicando a singoli o diffondendo immagini e suoni in tempo reale. Si tratta per lo più di applicazioni lecite utilizzate prevalentemente nell’ambito di relazioni interpersonali. I nuovi dispositivi, in crescente evoluzione, denotano tuttavia alcune potenzialità che permettono di violare più facilmente, anche involontariamente, i diritti delle persone interessate dalla ripresa, come pure terzi inconsapevoli. I videotelefoni possono essere in particolare impiegati per usi invasivi –in luoghi sia pubblici, sia aperti al pubblico, sia privati– della sfera privata e lesivi di altri diritti e libertà fondamentali, tra i quali spicca la libertà di conversare e di comunicare in assenza di molestie e intercettazioni indebite. Le immagini e i suoni sono infatti dati personali che in alcuni casi possono anche essere sensibili, quando riguardano lo stato di salute, la sfera politica, religiosa o sindacale o le abitudini sessuali.
Rispetto ai cellulari che inviano Mms, in ordine ai quali il Garante si è già pronunciato nel marzo del 2003, i videofonini offrono nuove funzionalità: sono dotati di videocamere di dimensioni molto ridotte, orientabili in vario modo e con diverse funzioni (anche di ingrandimento di immagini) mediante le quali si possono effettuare agevolmente alcune riprese anche durante una conversazione. Tali riprese possono essere realizzate anche clandestinamente, grazie alla ricorrente assenza nell’apparecchio di segnali luminosi o acustici che segnalino a terzi la ripresa in atto. Con questi apparecchi è possibile raccogliere immagini e suoni anche nel corso di una chiamata e trasmettere immagini relative a chi chiama, a chi è chiamato e a ciò che si svolge attorno a loro.
Si tratta, dunque, di un uso ulteriore rispetto all’utilizzazione ordinaria del cellulare che consente di raccogliere, archiviare o condividere con terzi, immagini e suoni anche in rete e diffonderle in tempo reale attraverso strumenti informatici, telematici e televisivi. Anche rispetto alle fotocamere e videocamere digitali, il collegamento diretto con lo strumento telefonico rappresenta un elemento distintivo di rilievo.
Ecco allora le regole richiamate dal Garante. Se le videochiamate sono utilizzate ad uso personale e le immagini rimangono nella sfera personale o circolano solo tra un numero ristretto di persone, non si applica il Codice sulla protezione dei dati personali. Chi utilizza l’apparecchio è tenuto, anche in questi casi, a rispettare gli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati, a risarcire i danni anche morali nel caso cagioni danni a terzi, a non ledere il diritto all’immagine e al ritratto.
Sarebbe invece illecita una comunicazione sistematica attraverso il videofonino o una diffusione anche via Internet delle immagini, senza rispettare i diritti degli interessati e chiedere, quando è necessario, il preventivo consenso, libero e informato (che deve essere manifestato per iscritto in caso di dati sensibili). L’informativa ed il consenso riguardano anche eventuali terzi, identificati o identificabili, ripresi nelle immagini. Il Garante richiama l’attenzione anche sull’eventualità che in determinati uffici pubblici, luoghi pubblici e privati o aperti la pubblico, l’uso dei videotelefoni sia inibito. Si tratta di limiti e cautele (in alcuni Paesi introdotti anche con norme) che possono essere prescritti legittimamente da soggetti pubblici e privati e che, se non sono rispettati, rendono il trattamento illecito o non corretto. Garanzie vengono richiamate anche per l’uso di immagini in forum on line.
L’Autorità ha, infine, invitato imprese produttrici di apparecchi o impegnate nella realizzazione di software di valutare l’opportunità di dotare di cellulari di nuove funzioni, tra cui anche segnali luminosi, per rendere più evidente a terzi che il videotelefono è in funzione, come pure di funzioni per il blocco della trasmissione dell’immagine senza che venga interrotta la conversazione.
Il provvedimento è stato adottato al termine di una consultazione pubblica sull’argomento, all’esito della quale il Garante ha tenuto conto di alcuni suggerimenti pervenuti.
14 febbraio 2005
DIRITTO PROCESSUALE INTERNAZIONALE. Regolamento CE n. 1206/2001 sulla cooperazione fra le autorita' giudiziarie in materia di prove (www.altalex.com)
Il Regolamento CE n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile e commerciale
(Contributo di Avv. Edoardo Adducci e Avv. Carlo Filadoro)
Il Regolamento (CE) n. 1206/20011, applicabile in tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca2, a partire dallo scorso 1 gennaio 2004, viene a collocarsi nel quadro di quegli specifici interventi normativi voluti dal Legislatore comunitario e, in particolare dal Consiglio a seguito di quel processo iniziato a Tampere nell’ottobre del 1999 nel quale è stato approvato il principio di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, relativi alla attuazione della cooperazione giudiziaria ed alla individuazione della autorità giudiziaria competente a pronunciarsi su una determinata controversia, nonché alla semplificazione delle procedure di riconoscimento delle sentenze pronunciate negli Stati membri3.
L’introduzione nell’ordinamento comunitario di questo nuovo Regolamento si è resa necessaria per ovviare ad un problema di ordine pratico; risulta assai spesso che non è sufficiente vantare un diritto nei confronti di un altro soggetto per riuscire concretamente ed effettivamente a farlo riconoscere avanti un Tribunale. Infatti, il più delle volte accade che il soggetto convenuto contesti integralmente i fatti sui quali si basa il diritto dell’attore.
Diviene allora determinante per l’attore presentare delle prove a sostegno della propria domanda. La presentazione di tale prove potrebbe essere in concreto ostacolata dalla circostanza che le stesse non sono presenti nel proprio Stato di residenza, ma si renda necessario procurarsele in un altro Stato membro.
E’ su questo piano che viene ad incidere la nuova normativa comunitaria, migliorando il grado di cooperazione tra le autorità giudiziarie dei diversi Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove civili o commerciali attraverso una serie di norme comuni dirette a semplificare ed accelerare la suddetta cooperazione.
Si tratta, dunque, di un corpo normativo unico e comune a tutti gli Stati membri, che ovvia al fatto che non esiste al momento, se si esclude la Convenzione dell’Aja del 1970 alla quale hanno aderito solo undici Stati membri, alcuno strumento giuridico vincolante per tutti gli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove ed ha come scopo quello di migliorare il funzionamento del mercato comune4. [...]
Altalex.com - Il Regolamento CE n. 1206/2001 sulla cooperazione fra le autorita' giudiziarie
(Contributo di Avv. Edoardo Adducci e Avv. Carlo Filadoro)
Il Regolamento (CE) n. 1206/20011, applicabile in tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca2, a partire dallo scorso 1 gennaio 2004, viene a collocarsi nel quadro di quegli specifici interventi normativi voluti dal Legislatore comunitario e, in particolare dal Consiglio a seguito di quel processo iniziato a Tampere nell’ottobre del 1999 nel quale è stato approvato il principio di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, relativi alla attuazione della cooperazione giudiziaria ed alla individuazione della autorità giudiziaria competente a pronunciarsi su una determinata controversia, nonché alla semplificazione delle procedure di riconoscimento delle sentenze pronunciate negli Stati membri3.
L’introduzione nell’ordinamento comunitario di questo nuovo Regolamento si è resa necessaria per ovviare ad un problema di ordine pratico; risulta assai spesso che non è sufficiente vantare un diritto nei confronti di un altro soggetto per riuscire concretamente ed effettivamente a farlo riconoscere avanti un Tribunale. Infatti, il più delle volte accade che il soggetto convenuto contesti integralmente i fatti sui quali si basa il diritto dell’attore.
Diviene allora determinante per l’attore presentare delle prove a sostegno della propria domanda. La presentazione di tale prove potrebbe essere in concreto ostacolata dalla circostanza che le stesse non sono presenti nel proprio Stato di residenza, ma si renda necessario procurarsele in un altro Stato membro.
E’ su questo piano che viene ad incidere la nuova normativa comunitaria, migliorando il grado di cooperazione tra le autorità giudiziarie dei diversi Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove civili o commerciali attraverso una serie di norme comuni dirette a semplificare ed accelerare la suddetta cooperazione.
Si tratta, dunque, di un corpo normativo unico e comune a tutti gli Stati membri, che ovvia al fatto che non esiste al momento, se si esclude la Convenzione dell’Aja del 1970 alla quale hanno aderito solo undici Stati membri, alcuno strumento giuridico vincolante per tutti gli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove ed ha come scopo quello di migliorare il funzionamento del mercato comune4. [...]
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PRIVACY. Privacy e processo: informativa, consenso, prove e trattamento dei dati (Unione Triveneta Avvocati su www.altalex.com)
Privacy e processo: informativa, consenso, prove e trattamento dei dati
Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, documento 25.01.2005
www.avvocatitriveneto.it
PRIVACY E PROCESSO
L’informativa
a) al cliente
Il primo adempimento richiesto dalla normativa sulla privacy è l’informativa.
E’ sempre necessario dare l’informativa ai clienti: può essere data anche in forma orale e, ove vi siano difficoltà a renderla direttamente, può anche essere spedita.
Per il trattamento di dati che riguardano minori l’informativa va resa a chi esercita legalmente la potestà, cioè ai genitori.
Nelle ipotesi di potestà esclusiva (affidamento ad un solo genitore, riconoscimento del figlio naturale ad opera di un solo genitore, casi di impedimento dell’atro genitore ex art. 317 c.c.) l’informativa va resa al solo genitore che esercita la potestà. Sappiamo peraltro che, anche nei casi di potestà congiunta, la rappresentanza legale dei minori (negoziale e processuale) spetta anche disgiuntamente ai genitori per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. In tali casi riteniamo sia sufficiente dare l'informativa al genitore che esercita disgiuntamente la rappresentanza.
b) ai terzi
Nell’ambito che qui ci interessa (e cioè il processo) non è necessario dare l’informativa a terzi di cui veniamo a trattare dati.
Mi riferisco in particolare alla controparte ovvero a testimoni, terzo chiamato od altri soggetti di cui si abbia necessità di trattare i dati nell’ambito del processo.
Il riferimento normativo è l’art. 13, 5° comma D.Lgs. nr. 196/03 che, per l’ipotesi in cui i dati non siano raccolti presso l’interessato (art. 13, 4° comma D.Lgs. cit.), esonera dall’obbligo di rendere l’informativa all’interessato medesimo se il dato è trattato “per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il tempo strettamente necessario al loro perseguimento”. [...]
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Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, documento 25.01.2005
www.avvocatitriveneto.it
PRIVACY E PROCESSO
L’informativa
a) al cliente
Il primo adempimento richiesto dalla normativa sulla privacy è l’informativa.
E’ sempre necessario dare l’informativa ai clienti: può essere data anche in forma orale e, ove vi siano difficoltà a renderla direttamente, può anche essere spedita.
Per il trattamento di dati che riguardano minori l’informativa va resa a chi esercita legalmente la potestà, cioè ai genitori.
Nelle ipotesi di potestà esclusiva (affidamento ad un solo genitore, riconoscimento del figlio naturale ad opera di un solo genitore, casi di impedimento dell’atro genitore ex art. 317 c.c.) l’informativa va resa al solo genitore che esercita la potestà. Sappiamo peraltro che, anche nei casi di potestà congiunta, la rappresentanza legale dei minori (negoziale e processuale) spetta anche disgiuntamente ai genitori per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. In tali casi riteniamo sia sufficiente dare l'informativa al genitore che esercita disgiuntamente la rappresentanza.
b) ai terzi
Nell’ambito che qui ci interessa (e cioè il processo) non è necessario dare l’informativa a terzi di cui veniamo a trattare dati.
Mi riferisco in particolare alla controparte ovvero a testimoni, terzo chiamato od altri soggetti di cui si abbia necessità di trattare i dati nell’ambito del processo.
Il riferimento normativo è l’art. 13, 5° comma D.Lgs. nr. 196/03 che, per l’ipotesi in cui i dati non siano raccolti presso l’interessato (art. 13, 4° comma D.Lgs. cit.), esonera dall’obbligo di rendere l’informativa all’interessato medesimo se il dato è trattato “per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il tempo strettamente necessario al loro perseguimento”. [...]
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10 febbraio 2005
LINK. Juris International
About Juris International
(Produced with the support of the "Fonds Francophone des Inforoutes" )
I - What is Juris International ?
A database on international trade law aimed at lawyers and legal counsel in developing and transition economies
Juris International is a multilingual collection (English, Spanish, and French) of legal information on international trade. Juris International aims to facilitate and reduce the work involved in research for business lawyers, advisers and in-house counsel, and state organizations in developing and transition economies, by providing access to texts which have often been difficult to obtain. Its objective is to gather a large quantity of basic information at one site (favoring complete legal texts), without the need to send for the information, and consequently without excessive communication costs for users who do not benefit from an efficient and cheap telecommunications network.
A Partnership
Juris International is the result of a partnership between the International Trade Centre UNCTAD/WTO -" ITC " ( project leader : Jean-François Bourque, Senior Adviser) , LexUM of the Center for Research in Public Law at the University of Montreal, Canada (project leader: Professor Daniel Poulin) and Juripole from the University of Nancy, France (project leader : Professor François Jacquot)The partnership became official in November 1998 during the international conference " Partners for development " held in Lyon under the auspices of the United Nations. The arrangement of a partnership between international organizations and institutions from civil society seemed a pratical and viable means to attain the objectives of Juris International.
In order for the shared work to be effective, the partners developed an internal tool for the management of information from a distance, thus permitting each partner to work simultaneously at enriching the collection and to receive the contributions of multiple collaborators.
The partnership is open to other members.
II - Content of Juris International
Juris International has a general collection and a specialized collection.
General Collection
International Legal Instruments
These are international conventions and codified rules and common usages of international commerce. Instruments maintaining an international scope are given priority. With a few exceptions, regional instruments have not been taken into account. (however, see below : special collections)
The complete text of legal instruments in Juris International is provided in three languages when official versions are available or when a translation is given by a government or a state body. In order to give a general view of each instrument and to emphasize its importance to international trade, the text of the instrument is preceded by an introduction or summary by Juris International. None of these introductions are official, unless otherwise stated. Some texts do not yet have an introduction : this work is ongoing with the objective of covering all the international legal instruments.
The legal instruments have been registered in the form of databases, which enables the analysis of the global legal situation of a country with regard to these instruments, or to identify instruments ratified by two countries, in the framework of bilateral commercial negotiations. Reservations formulated by states with regard to certain provisions of the international instruments are either indicated or briefly analyzed.
It is necessary to alert readers to the possibility of errors or omissions, due to the complexity of the analysis of ratifications and reservations, in spite of all due care being exercised. This is why it is strongly recommended to readers to contact directly the depositories of each instrument in order to obtain complete official information. The depository's name is always given after the title of each instrument.
Contracts: Model Clauses and Drafting Guides
This section provides examples of model clauses and drafting guides from public and private organizations, as well as examples of contractual clauses from various sources, in order to help drafters of international contracts. The choices shown do not imply any specific recommendation : they are in response to an identified strong demand for information (survey carried out with export associations of 131 developing and transition countries by the ITC in 1998 and 1999). This section needs constant additions. Those institutions and competent persons wishing to contribute to the identification and selection of the most pertinent clauses are invited to contact us.
Dispute Resolution Centers
Institutions which offer arbitration, conciliation, mediation, or expert services come under this section. Besides a presentation of the functions and services offered by each institution, model clauses as well as regulations are given. As Juris International is not in the position to translate model clauses or rules, only those translations provided by the institutions are presented. Institutions which do not appear on Juris International and wishing to do so are invited to contact us with the necessary information.
Business Lawyer Associations
This section provides the identification and addresses, sometimes accompanied by a brief presentation, of associations of in-house or commercial lawyers, and business lawyers.
Special Collections
WTO Agreements
This collection gives readers access, by way of a simplified index, to key provisions of the WTO Agreements and to explanatory texts especially intended for the business community. The Collection is published thanks to the World Tr@de Net programme.
An International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) initiative, the World Tr@de Net responds to the need for practical advice and training, of members of the business community, on WTO issues that are directly relevant to their business operations.
Taking on the role of catalyst, ITC helps to develop and strengthen interaction between "key players" for business support at the national level. The resulting working and communication links among representatives of the public and private sectors constitute efficient loosely structured national networks.
Together with its networking activities, World Tr@de Net: supports local initiatives seeking to provide advisory and training services on WTO-related issues to the business sector; channels, through network members, information on the rapidly evolving and constantly changing trading system to the business community; and reinforces the private and public-sector interface on the business implications of the world trading system.
OHADA Law
The OHADA collection was realized in collaboration with the Organization for the harmonization in Africa of Business Law (OHADA). It contains complete texts, regulations, and forms of OHADA in all available languages.
Juris International
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I - What is Juris International ?
A database on international trade law aimed at lawyers and legal counsel in developing and transition economies
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A Partnership
Juris International is the result of a partnership between the International Trade Centre UNCTAD/WTO -" ITC " ( project leader : Jean-François Bourque, Senior Adviser) , LexUM of the Center for Research in Public Law at the University of Montreal, Canada (project leader: Professor Daniel Poulin) and Juripole from the University of Nancy, France (project leader : Professor François Jacquot)The partnership became official in November 1998 during the international conference " Partners for development " held in Lyon under the auspices of the United Nations. The arrangement of a partnership between international organizations and institutions from civil society seemed a pratical and viable means to attain the objectives of Juris International.
In order for the shared work to be effective, the partners developed an internal tool for the management of information from a distance, thus permitting each partner to work simultaneously at enriching the collection and to receive the contributions of multiple collaborators.
The partnership is open to other members.
II - Content of Juris International
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General Collection
International Legal Instruments
These are international conventions and codified rules and common usages of international commerce. Instruments maintaining an international scope are given priority. With a few exceptions, regional instruments have not been taken into account. (however, see below : special collections)
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Contracts: Model Clauses and Drafting Guides
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Dispute Resolution Centers
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Business Lawyer Associations
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WTO Agreements
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OHADA Law
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Juris International
09 febbraio 2005
EVENTI. Corso di traduzione giuridica inglese-italiano
CORSO DI TRADUZIONE GIURIDICA INGLESE-ITALIANO
IVa edizione
Milano, aprile-maggio 2005
Il Corso di Traduzione Giuridica Inglese-Italiano affronta i problemi della comparazione, interpretazione e traduzione di testi legali nati negli ordinamenti di common law e in ambito comunitario e intende fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per affrontare con competenza le traduzioni legali dall’inglese verso l’italiano, attraverso l’approfondimento delle nozioni giuridiche fondamentali sia sotto il profilo concettuale che terminologico, e la soluzione dei problemi che la traduzione dell’ inglese giuridico comporta.
Destinatari ideali del corso sono traduttori/traduttrici che lavorano con committenti quali aziende, studi legali, organi giudiziari, istituzioni pubbliche, organizzazioni internazionali, e tutti coloro che lavorano con documenti di natura legale in lingua inglese.
Il Corso di Traduzione Giuridica Inglese-Italiano, patrocinato dalla Sezione Lombardia dell'AITI nelle sue prime due edizioni, è alla sua quarta edizione e si svolgerà a Milano, presso il Circolo Filologico Milanese.
Il corso è articolato in quattro moduli:
Modulo I: Introduttivo e Propedeutico
Modulo II: Contratti e Documenti Societari
Modulo III: Documenti dell’Unione Europea
Modulo IV: Atti Processuali
Il Modulo I ha carattere propedeutico e introduce i diversi ambiti del diritto – contrattuale, societario, comunitario e processuale -, analizzandone i principali istituti giuridici, sia sotto il profilo concettuale che terminologico. I Moduli II, III e IV sono dedicati alla interpretazione e alla traduzione dei documenti legali, e possono essere seguiti anche singolarmente ma sempre in abbinamento con il Modulo I.
La docente e ideatrice del corso, Serena de Palma, è giurista d’impresa e consulente legale per le aziende dal 1997. E’ docente di Traduzione Giuridica nel biennio di Specializzazione in Traduzione della Fondazione Scuole Civiche di Milano (ex Istituto Superiore Interpreti e Traduttori).
In qualità di esperta di inglese giuridico, svolge attività di consulente linguistica e traduttrice freelance per studi legali quali Clifford Chance (Milano), Howard Kennedy (Londra) e altri.
Attestato di frequenza
La frequenza dell’intero corso o di uno o più Moduli dà diritto al rilascio di un attestato. Le assenze tollerate, ai fini del rilascio dell’attestato, saranno al massimo del 25%.
Date e orari
I Moduli si terranno nelle giornate di venerdì e sabato con i seguenti orari: venerdì dalle 16,00 alle 19,00; sabato dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00.
Il corso si svolgerà a Milano presso il Circolo Filologico Milanese, Palazzo Liberty, Via Clerici 10 (MM Duomo - Cordusio).
Le date:
Modulo I: 1-2 aprile 2005
Modulo II: 15-16, 29-30 aprile 2005
Modulo III: 6-7 maggio 2005
Modulo IV: 20-21 maggio 2005
Le classi dei Moduli II, III e IV, avranno un numero massimo di circa trenta partecipanti. Le iscrizioni saranno aperte dal 20 febbraio al 29 marzo 2005, salvo venga raggiunto prima di questa data il numero massimo di adesioni.
Per iscriversi
Per le informazioni sui contenuti del corso e sulle modalità di iscrizione, è possibile visitare il sito www.traduzionegiuridica.it, e/o rivolgersi direttamente alla docente, a partire dal 25 settembre 2004, ai seguenti recapiti:
- indirizzo e-mail: info@traduzionegiuridica.it
- tel. 02 5230135 oppure 338 6394236.
IVa edizione
Milano, aprile-maggio 2005
Il Corso di Traduzione Giuridica Inglese-Italiano affronta i problemi della comparazione, interpretazione e traduzione di testi legali nati negli ordinamenti di common law e in ambito comunitario e intende fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per affrontare con competenza le traduzioni legali dall’inglese verso l’italiano, attraverso l’approfondimento delle nozioni giuridiche fondamentali sia sotto il profilo concettuale che terminologico, e la soluzione dei problemi che la traduzione dell’ inglese giuridico comporta.
Destinatari ideali del corso sono traduttori/traduttrici che lavorano con committenti quali aziende, studi legali, organi giudiziari, istituzioni pubbliche, organizzazioni internazionali, e tutti coloro che lavorano con documenti di natura legale in lingua inglese.
Il Corso di Traduzione Giuridica Inglese-Italiano, patrocinato dalla Sezione Lombardia dell'AITI nelle sue prime due edizioni, è alla sua quarta edizione e si svolgerà a Milano, presso il Circolo Filologico Milanese.
Il corso è articolato in quattro moduli:
Modulo I: Introduttivo e Propedeutico
Modulo II: Contratti e Documenti Societari
Modulo III: Documenti dell’Unione Europea
Modulo IV: Atti Processuali
Il Modulo I ha carattere propedeutico e introduce i diversi ambiti del diritto – contrattuale, societario, comunitario e processuale -, analizzandone i principali istituti giuridici, sia sotto il profilo concettuale che terminologico. I Moduli II, III e IV sono dedicati alla interpretazione e alla traduzione dei documenti legali, e possono essere seguiti anche singolarmente ma sempre in abbinamento con il Modulo I.
La docente e ideatrice del corso, Serena de Palma, è giurista d’impresa e consulente legale per le aziende dal 1997. E’ docente di Traduzione Giuridica nel biennio di Specializzazione in Traduzione della Fondazione Scuole Civiche di Milano (ex Istituto Superiore Interpreti e Traduttori).
In qualità di esperta di inglese giuridico, svolge attività di consulente linguistica e traduttrice freelance per studi legali quali Clifford Chance (Milano), Howard Kennedy (Londra) e altri.
Attestato di frequenza
La frequenza dell’intero corso o di uno o più Moduli dà diritto al rilascio di un attestato. Le assenze tollerate, ai fini del rilascio dell’attestato, saranno al massimo del 25%.
Date e orari
I Moduli si terranno nelle giornate di venerdì e sabato con i seguenti orari: venerdì dalle 16,00 alle 19,00; sabato dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00.
Il corso si svolgerà a Milano presso il Circolo Filologico Milanese, Palazzo Liberty, Via Clerici 10 (MM Duomo - Cordusio).
Le date:
Modulo I: 1-2 aprile 2005
Modulo II: 15-16, 29-30 aprile 2005
Modulo III: 6-7 maggio 2005
Modulo IV: 20-21 maggio 2005
Le classi dei Moduli II, III e IV, avranno un numero massimo di circa trenta partecipanti. Le iscrizioni saranno aperte dal 20 febbraio al 29 marzo 2005, salvo venga raggiunto prima di questa data il numero massimo di adesioni.
Per iscriversi
Per le informazioni sui contenuti del corso e sulle modalità di iscrizione, è possibile visitare il sito www.traduzionegiuridica.it, e/o rivolgersi direttamente alla docente, a partire dal 25 settembre 2004, ai seguenti recapiti:
- indirizzo e-mail: info@traduzionegiuridica.it
- tel. 02 5230135 oppure 338 6394236.
LINK. Overlex.com
Overlex.com
Il sito propone un archivio di leggi italiane, sentenze, documenti, articoli e news aggiornate, newsletter perdiodica giuridica, forum e discussioni giuridiche, utilità legali per avvocati, software gestionale e servizi per studi legali, tariffario forense on line, calcolo diritti e onorari, interessi legali, danno biologico, calcolo contributo unificato, bacheca per annunci di lavoro in studi legali, per praticanti , collaborazioni e segretarie in studi legali.
Ricordiamo inoltre che nel portale overlex.com e' possibile (previa rapida registrazione gratuita), inserire la scheda del vs studio legale (con relativo sito web) nell'apposita area dedicata alla ricerca di studi legali per regione/provincia/materia..etc : Potrete cosi dare visibilità alla vostra attività nei confronti delle centinaia di visitatori che popolano ogni giorno il portale overlex.com
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08 febbraio 2005
FAMIGLIA. La Sindrome di Alienazione Genitoriale in Parlamento
Nella seduta n. 569 di lunedì 17/1/2005, la Camera dei Deputati ha discusso la mozione n. 1-00400 sugli interventi per garantire ai minori l'apporto di entrambi i genitori in caso di separazione coniugale, presentata dagli Onorevoli
- Carla Mazzuca Poggiolini (Margherita-Gruppo Misto);
- Marco Boato (Verdi/l'Ulivo-Gruppo Misto);
- Publio Fiori (Gruppo Alleanza Nazionale).
La mozione, presentata il 25 ottobre 2004, cita testualmente la Sindrome di Alienazione Genitoriale (o PAS):
".... troppo spesso vengono disilluse sia le legittime aspettative di emolumenti, sia quelle di relazionarsi con un figlio, come pure non viene riconosciuto il diritto leso di entrambi i soggetti coinvolti e vengono accolte solo le istanze di chi sui figli ambisce ad avere una competenza esclusiva, calpestando le esigenze dei figli e quelle del genitore non affidatario, perfettamente conscio della profonda ingiustizia messa in atto dalla controparte; la disparità di trattamento evidenziata genera psicopatologie, legate perlopiù alla constatazione di come tale iniquità sia oggi perfettamente legale, mentre il sistema chiamato a gestire le separazioni non riconosce e non sanziona come lesione di un diritto bilaterale l'interruzione delle relazioni figli/genitore non affidatario; inoltre, il sistema legislativo non riconosce i ventennali studi di Gardner sulla parental alienation syndrome (sindrome da alienazione parentale), che si manifesta con una serie di manovre attuate con successo dal genitore affidatario per alienare il figlio dal genitore non residente, non si attiva per garantire il recupero degli incontri perduti, non si attiva per eliminare i boicottaggi e garantire futuri incontri regolari, non si attiva per il rimpatrio di un genitore affidatario fuggito all'estero con i figli, mentre non hanno rilevanza i trasferimenti di un genitore affidatario in altra città, che, di fatto, rendono impossibili le modalità di frequentazione così come previste da sentenze e decreti, anche ove si tratti di accordi consensuali".
In sovrappiù, viene riconosciuta l'esistenza di nuovi soggetti che, venendo deprivati di diritti e di poteri dal sistema separazioni così come lo conosciamo oggi, sono spinti e relegati nel ruolo di soggetto debole disconosciuto:
".... il soggetto vessato, qualora ricorra agli appositi canali per ripristinare la giustizia, riesce a ottenere solo il sommarsi di ulteriori ingiustizie, in base alle quali la spirale di disperazione che viene innescata è devastante: il risultato finale è quello di aver creato una nuova tipologia di soggetti deboli; statisticamente infatti avviene che si tolga la vita il padre che non riesce a vedere i figli, ma mai la madre che non riceve l'assegno; nelle separazioni il soggetto debole per antonomasia non figura nella lista dei suicidi, sovvertendo ogni studio pubblicato negli annuari di statistica; chi, invece, è convenzionalmente definito soggetto forte viene spinto in un vortice di disagio sociale, senza alcuna via d'uscita, che sempre più spesso porta a togliersi la vita; ancora troppi continuano ad agire pensando che il ruolo del padre è bene che rimanga circoscritto all'erogazione di fondi: da anni il professor Giovanni Bollea, noto neuropsichiatra infantile, e tanti altri suoi colleghi sostengono teorie diametralmente opposte".
La dignità parlamentare data alla Sindrome di Alienazione Genitoriale può far sperare che si giunga a dare alla PAS anche dignità giurisprudenziale e giuridica. Un riconoscimento che lo stato americano della Florida ha sancito già nel 2000, con pronunciamento no. 94-7573 Div. D della Contea di Hillsborough, e la motivazione "Parental Alienation Syndrome has gained general acceptance in the scientific community and thereby satisfies Frye Test criteria for admissibility". La traduzione è la seguente: "La Sindrome di Alienazione Genitoriale ha raggiunto un grado di generale accettazione all'interno della comunità scientifica, e soddisfa perciò i criteri del Frye Test per l'ammissibilità [in tribunale]. Frye Test è un'espressione giuridica statunitense: in sostanza, una prova scientifica puo essere ammessa in Tribunale solamente quando è generale il giudizio di validità da parte della comunità scientifica di riferimento: nello specifico, il pronunciamento recita "I dati su cui si basa la deduzione devono avere raggiunto un tale giudizio di consenso da essere generalmente accettati nello specifico campo scientifico».
Per maggiori informazioni sulla PAS, visitate il sito Web del Centro Documentazione Sindrome di Alienazione Genitoriale www.guidoparodi.it, oppure www.sindromealienazionegenitoriale.tk.
Un aggiornamento del sito, che comprenderà la Mozione parlamentare, nuove interessanti pubblicazioni e nuovi link, è previsto a breve.
- Carla Mazzuca Poggiolini (Margherita-Gruppo Misto);
- Marco Boato (Verdi/l'Ulivo-Gruppo Misto);
- Publio Fiori (Gruppo Alleanza Nazionale).
La mozione, presentata il 25 ottobre 2004, cita testualmente la Sindrome di Alienazione Genitoriale (o PAS):
".... troppo spesso vengono disilluse sia le legittime aspettative di emolumenti, sia quelle di relazionarsi con un figlio, come pure non viene riconosciuto il diritto leso di entrambi i soggetti coinvolti e vengono accolte solo le istanze di chi sui figli ambisce ad avere una competenza esclusiva, calpestando le esigenze dei figli e quelle del genitore non affidatario, perfettamente conscio della profonda ingiustizia messa in atto dalla controparte; la disparità di trattamento evidenziata genera psicopatologie, legate perlopiù alla constatazione di come tale iniquità sia oggi perfettamente legale, mentre il sistema chiamato a gestire le separazioni non riconosce e non sanziona come lesione di un diritto bilaterale l'interruzione delle relazioni figli/genitore non affidatario; inoltre, il sistema legislativo non riconosce i ventennali studi di Gardner sulla parental alienation syndrome (sindrome da alienazione parentale), che si manifesta con una serie di manovre attuate con successo dal genitore affidatario per alienare il figlio dal genitore non residente, non si attiva per garantire il recupero degli incontri perduti, non si attiva per eliminare i boicottaggi e garantire futuri incontri regolari, non si attiva per il rimpatrio di un genitore affidatario fuggito all'estero con i figli, mentre non hanno rilevanza i trasferimenti di un genitore affidatario in altra città, che, di fatto, rendono impossibili le modalità di frequentazione così come previste da sentenze e decreti, anche ove si tratti di accordi consensuali".
In sovrappiù, viene riconosciuta l'esistenza di nuovi soggetti che, venendo deprivati di diritti e di poteri dal sistema separazioni così come lo conosciamo oggi, sono spinti e relegati nel ruolo di soggetto debole disconosciuto:
".... il soggetto vessato, qualora ricorra agli appositi canali per ripristinare la giustizia, riesce a ottenere solo il sommarsi di ulteriori ingiustizie, in base alle quali la spirale di disperazione che viene innescata è devastante: il risultato finale è quello di aver creato una nuova tipologia di soggetti deboli; statisticamente infatti avviene che si tolga la vita il padre che non riesce a vedere i figli, ma mai la madre che non riceve l'assegno; nelle separazioni il soggetto debole per antonomasia non figura nella lista dei suicidi, sovvertendo ogni studio pubblicato negli annuari di statistica; chi, invece, è convenzionalmente definito soggetto forte viene spinto in un vortice di disagio sociale, senza alcuna via d'uscita, che sempre più spesso porta a togliersi la vita; ancora troppi continuano ad agire pensando che il ruolo del padre è bene che rimanga circoscritto all'erogazione di fondi: da anni il professor Giovanni Bollea, noto neuropsichiatra infantile, e tanti altri suoi colleghi sostengono teorie diametralmente opposte".
La dignità parlamentare data alla Sindrome di Alienazione Genitoriale può far sperare che si giunga a dare alla PAS anche dignità giurisprudenziale e giuridica. Un riconoscimento che lo stato americano della Florida ha sancito già nel 2000, con pronunciamento no. 94-7573 Div. D della Contea di Hillsborough, e la motivazione "Parental Alienation Syndrome has gained general acceptance in the scientific community and thereby satisfies Frye Test criteria for admissibility". La traduzione è la seguente: "La Sindrome di Alienazione Genitoriale ha raggiunto un grado di generale accettazione all'interno della comunità scientifica, e soddisfa perciò i criteri del Frye Test per l'ammissibilità [in tribunale]. Frye Test è un'espressione giuridica statunitense: in sostanza, una prova scientifica puo essere ammessa in Tribunale solamente quando è generale il giudizio di validità da parte della comunità scientifica di riferimento: nello specifico, il pronunciamento recita "I dati su cui si basa la deduzione devono avere raggiunto un tale giudizio di consenso da essere generalmente accettati nello specifico campo scientifico».
Per maggiori informazioni sulla PAS, visitate il sito Web del Centro Documentazione Sindrome di Alienazione Genitoriale www.guidoparodi.it, oppure www.sindromealienazionegenitoriale.tk.
Un aggiornamento del sito, che comprenderà la Mozione parlamentare, nuove interessanti pubblicazioni e nuovi link, è previsto a breve.
EVENTI. "Famiglie in crisi, bi-genitorialita' responsabile"
“FAMIGLIE IN CRISI, BI-GENITORIALITÀ RESPONSABILE”
Servizio gratuito per sostenere e facilitare i genitori separati e/o divorziati
SABATO 12 FEBBRAIO alle ore 11, presso la Sala convegni INA-ASSITALIA in Via Recchi 11 a Como, l’Associazione Mamme Separate onlus presenta il progetto “Famiglie in crisi, bi-genitorialità responsabile”.
Il progetto, che rientra in una Convenzione firmata con l’Ufficio di Coordinamento del Piano di zona, del Distretto socio-sanitario di Como, è già partito il 20 ottobre scorso e terminerà nel settembre 2006.
Con la firma di questa convenzione, l’Associazione Mamme Separate onlus mette a disposizione dei residenti provenienti dai 25 Comuni aderenti al distretto socio sanitario una serie di servizi innovativi in tutta gratuità, avendo ottenuto l’assegnazione di contributi ai sensi della Legge 328/00.
Perché il progetto
Il progetto nasce dall’esigenza e dall’esperienza raccolta in tutti questi anni dalla nostra associazione di creare e realizzare dei servizi a misura del disagio che le famiglie e i minori vivono in occasione della separazione dei genitori, valorizzando un’idea di servizio “interdisciplinare”, che tra l’altro da qualche tempo l’AMS eroga attraverso propri Centri. Con il mutamento della condizione familiare e con l’allontanamento di uno dei due genitori, quasi sempre il padre, la madre rimane sovraccaricata non solo nella gestione familiare ma anche nell’educazione dei figli che a loro volta perdono di vista i loro punti di riferimento. La separazione viene fatta rientrare nel concetto psicologico di “lutto” con ripercussioni immediate, ma anche a volte di lungo periodo, sulla capacità di fidarsi di sè e di pensare in termini positivi per il futuro. Le statistiche e l’esperienza ci portano ad affermare che il genitore che vive il disagio della separazione e/o divorzio può arrivare a rinunciare al proprio ruolo se non trova aiuto e supporto nell’organizzare ed elaborare un nuovo modello di vita per sé e per i propri figli dopo la separazione.
Il progetto quindi va verso la creazione di un servizio che sostiene e facilita concretamente i genitori separati e/o divorziati nel momento in cui devono attivarsi per una riorganizzazione pratica delle relazioni familiari.
Cosa offre il progetto
Il progetto va ad intrecciarsi con altre attività esistenti nell’associazione (es. gruppi di auto mutuo aiuto, momenti ricreativi e spazi culturali, gruppi auto aiuto per ragazzi). Le azioni messe in campo con la convenzione sono intese in un’ottica di genere: sono previste serate a tema, cicli di conferenze, servizi di counselling / sostegno psicologico individuale o terapia di coppia, gruppi di confronto tra i genitori, sostegno ai genitori attraverso il servizio di Mediazione Familiare.
Il progetto prevede l’integrazione di diverse strategie che operano in modo sinergico per il raggiungimento degli obiettivi:
1. Equipe multidisciplinare. L’operato dell’equipe garantirà un sostegno integrato con i servizi erogati e connessi al progetto, sì da garantire la massima tutela dell’utente e la massima efficacia nel raggiungimento dell’obiettivo;
2. Attività con genitori che si stanno separando o che sono già separati e/o divorziati;
3. Ciclo di conferenze e/o serate a tema per favorire una maggiore sensibilità e presa di coscienza del problema;
4. Accompagnamento individuale attraverso interventi di sostegno alla genitorialità quali inserimento in gruppi di confronto e sostegno psicologico;
5. Sostegno alla coppia per aiutare a gestire il conflitto e limitarne gli effetti negativi, per facilitare la comunicazione e ricercare intese e accordi concreti per la cura dei figli.
Quali obiettivi ha il progetto
La finalità è quella di sostenere i genitori in difficoltà che vivono disagi familiari, separazione e/o divorzio, attraverso la consapevolezza delle proprie risorse, la crescita di fiducia in se stessi, aumentando la propria autostima, le proprie abilità e risorse, lavorando sul rafforzamento delle competenze genitoriali. Inoltre potranno essere aiutati a riorganizzare nuovi interventi d’educazione familiare e di comunicazione con l’ex partner per mirare ad una gestione del conflitto che permetta di elaborare accordi condivisi in merito alla relazione con i figli. Per raggiungere queste finalità è necessario perseguire alcuni obiettivi, quali:
§ Sviluppare le conoscenze e le competenze genitoriali, per non rinunciare al ruolo proprio, e la responsabilità;
§ Fornire un supporto concreto per ritrovare la comunicazione interrotta con l’ex partner per salvaguardare l’interesse e i diritti dei bambini a mantenere contatti e relazioni durature con entrambi i genitori;
§ Sostegno nella gestione del ruolo genitoriale individuale;
§ Interventi di Mediazione Familiare per la coppia genitoriale per sostenerli nel ruolo di padri e di madri, aiutarli ad elaborare progetti educativi garantendo ai figli il mantenimento inalterato del legame con entrambi i genitori;
§ Attuare momenti formativi per riscoprire un ruolo attivo nella relazione con i figli sul tema dell’educazione e per sostenere la loro crescita;
§ Promuovere gruppi di confronto per l’elaborazione del proprio vissuto e del rafforzamento genitoriale;
Chi può accedere al servizio
Persone sposate e non, coppie in fase di separazione, già separate o in difficoltà relazionale in presenza di figli, il cui disagio sia connesso alle difficoltà della gestione pratica ed emotiva della separazione.
Il progetto prevede inoltre dei fruitori secondari che sono persone direttamente o indirettamente coinvolte nella vicenda separativa (nonni, nuovi partner, nuovi figli o figli acquisiti, amici, insegnanti), operatori del Diritto e/o Servizi pubblici o privati, volontari, coinvolti nella gestione del conflitto nelle varie fasi della separazione.
Il servizio è gratuito per i residenti dei comuni del distretto socio-sanitario di Como.
Dove viene svolto il progetto
I servizi di assistenza vengono erogati a Como c/o il Centro Sostegno Separati/Divorziati (gestito dall’AMS) dove è possibile usufruire dei servizi di: Ascolto e Accoglienza; Orientamento Legale; Accompagnamento nella compilazione di pratiche come il “gratuito patrocinio”; supporto psicologico ai genitori, al singolo o alla coppia; Mediazione Familiare, quale strumento importante per la riorganizzazione della vita dei figli; inserimento nei gruppi di confronto.
E’ possibile rivolgersi al Centro senza appuntamento negli orari d’apertura, che sono: Lunedì dalle ore 9,30 alle 12,30 – venerdì dalle ore 15 alle 17,30 - sabato dalle 9,30 alle 12.00.
Il Centro è situato presso la Circoscrizione 2 di Como – Lora, Via di Lora 22.
Per informazioni è possibile rivolgersi al nr. 031 58.98.33 oppure al 335-80.24.082
Sito web www.mammeseparate.it
e-mail mammeseparate@libero.it
Como, 12 febbraio 2004
Ufficio stampa: Ellecistudio Como. Tel. 031.301037 e-mail ellecistudio@ellecistudio.it
Servizio gratuito per sostenere e facilitare i genitori separati e/o divorziati
SABATO 12 FEBBRAIO alle ore 11, presso la Sala convegni INA-ASSITALIA in Via Recchi 11 a Como, l’Associazione Mamme Separate onlus presenta il progetto “Famiglie in crisi, bi-genitorialità responsabile”.
Il progetto, che rientra in una Convenzione firmata con l’Ufficio di Coordinamento del Piano di zona, del Distretto socio-sanitario di Como, è già partito il 20 ottobre scorso e terminerà nel settembre 2006.
Con la firma di questa convenzione, l’Associazione Mamme Separate onlus mette a disposizione dei residenti provenienti dai 25 Comuni aderenti al distretto socio sanitario una serie di servizi innovativi in tutta gratuità, avendo ottenuto l’assegnazione di contributi ai sensi della Legge 328/00.
Perché il progetto
Il progetto nasce dall’esigenza e dall’esperienza raccolta in tutti questi anni dalla nostra associazione di creare e realizzare dei servizi a misura del disagio che le famiglie e i minori vivono in occasione della separazione dei genitori, valorizzando un’idea di servizio “interdisciplinare”, che tra l’altro da qualche tempo l’AMS eroga attraverso propri Centri. Con il mutamento della condizione familiare e con l’allontanamento di uno dei due genitori, quasi sempre il padre, la madre rimane sovraccaricata non solo nella gestione familiare ma anche nell’educazione dei figli che a loro volta perdono di vista i loro punti di riferimento. La separazione viene fatta rientrare nel concetto psicologico di “lutto” con ripercussioni immediate, ma anche a volte di lungo periodo, sulla capacità di fidarsi di sè e di pensare in termini positivi per il futuro. Le statistiche e l’esperienza ci portano ad affermare che il genitore che vive il disagio della separazione e/o divorzio può arrivare a rinunciare al proprio ruolo se non trova aiuto e supporto nell’organizzare ed elaborare un nuovo modello di vita per sé e per i propri figli dopo la separazione.
Il progetto quindi va verso la creazione di un servizio che sostiene e facilita concretamente i genitori separati e/o divorziati nel momento in cui devono attivarsi per una riorganizzazione pratica delle relazioni familiari.
Cosa offre il progetto
Il progetto va ad intrecciarsi con altre attività esistenti nell’associazione (es. gruppi di auto mutuo aiuto, momenti ricreativi e spazi culturali, gruppi auto aiuto per ragazzi). Le azioni messe in campo con la convenzione sono intese in un’ottica di genere: sono previste serate a tema, cicli di conferenze, servizi di counselling / sostegno psicologico individuale o terapia di coppia, gruppi di confronto tra i genitori, sostegno ai genitori attraverso il servizio di Mediazione Familiare.
Il progetto prevede l’integrazione di diverse strategie che operano in modo sinergico per il raggiungimento degli obiettivi:
1. Equipe multidisciplinare. L’operato dell’equipe garantirà un sostegno integrato con i servizi erogati e connessi al progetto, sì da garantire la massima tutela dell’utente e la massima efficacia nel raggiungimento dell’obiettivo;
2. Attività con genitori che si stanno separando o che sono già separati e/o divorziati;
3. Ciclo di conferenze e/o serate a tema per favorire una maggiore sensibilità e presa di coscienza del problema;
4. Accompagnamento individuale attraverso interventi di sostegno alla genitorialità quali inserimento in gruppi di confronto e sostegno psicologico;
5. Sostegno alla coppia per aiutare a gestire il conflitto e limitarne gli effetti negativi, per facilitare la comunicazione e ricercare intese e accordi concreti per la cura dei figli.
Quali obiettivi ha il progetto
La finalità è quella di sostenere i genitori in difficoltà che vivono disagi familiari, separazione e/o divorzio, attraverso la consapevolezza delle proprie risorse, la crescita di fiducia in se stessi, aumentando la propria autostima, le proprie abilità e risorse, lavorando sul rafforzamento delle competenze genitoriali. Inoltre potranno essere aiutati a riorganizzare nuovi interventi d’educazione familiare e di comunicazione con l’ex partner per mirare ad una gestione del conflitto che permetta di elaborare accordi condivisi in merito alla relazione con i figli. Per raggiungere queste finalità è necessario perseguire alcuni obiettivi, quali:
§ Sviluppare le conoscenze e le competenze genitoriali, per non rinunciare al ruolo proprio, e la responsabilità;
§ Fornire un supporto concreto per ritrovare la comunicazione interrotta con l’ex partner per salvaguardare l’interesse e i diritti dei bambini a mantenere contatti e relazioni durature con entrambi i genitori;
§ Sostegno nella gestione del ruolo genitoriale individuale;
§ Interventi di Mediazione Familiare per la coppia genitoriale per sostenerli nel ruolo di padri e di madri, aiutarli ad elaborare progetti educativi garantendo ai figli il mantenimento inalterato del legame con entrambi i genitori;
§ Attuare momenti formativi per riscoprire un ruolo attivo nella relazione con i figli sul tema dell’educazione e per sostenere la loro crescita;
§ Promuovere gruppi di confronto per l’elaborazione del proprio vissuto e del rafforzamento genitoriale;
Chi può accedere al servizio
Persone sposate e non, coppie in fase di separazione, già separate o in difficoltà relazionale in presenza di figli, il cui disagio sia connesso alle difficoltà della gestione pratica ed emotiva della separazione.
Il progetto prevede inoltre dei fruitori secondari che sono persone direttamente o indirettamente coinvolte nella vicenda separativa (nonni, nuovi partner, nuovi figli o figli acquisiti, amici, insegnanti), operatori del Diritto e/o Servizi pubblici o privati, volontari, coinvolti nella gestione del conflitto nelle varie fasi della separazione.
Il servizio è gratuito per i residenti dei comuni del distretto socio-sanitario di Como.
Dove viene svolto il progetto
I servizi di assistenza vengono erogati a Como c/o il Centro Sostegno Separati/Divorziati (gestito dall’AMS) dove è possibile usufruire dei servizi di: Ascolto e Accoglienza; Orientamento Legale; Accompagnamento nella compilazione di pratiche come il “gratuito patrocinio”; supporto psicologico ai genitori, al singolo o alla coppia; Mediazione Familiare, quale strumento importante per la riorganizzazione della vita dei figli; inserimento nei gruppi di confronto.
E’ possibile rivolgersi al Centro senza appuntamento negli orari d’apertura, che sono: Lunedì dalle ore 9,30 alle 12,30 – venerdì dalle ore 15 alle 17,30 - sabato dalle 9,30 alle 12.00.
Il Centro è situato presso la Circoscrizione 2 di Como – Lora, Via di Lora 22.
Per informazioni è possibile rivolgersi al nr. 031 58.98.33 oppure al 335-80.24.082
Sito web www.mammeseparate.it
e-mail mammeseparate@libero.it
Como, 12 febbraio 2004
Ufficio stampa: Ellecistudio Como. Tel. 031.301037 e-mail ellecistudio@ellecistudio.it
07 febbraio 2005
PRIVACY. Come rivolgere le proprie richieste al titolare del trattamento di dati personali - Documenti @ IuSReporteR.it
Privacy: come rivolgere le proprie richieste al titolare del trattamento di dati personali
di Giuseppe Briganti
Il Garante per la privacy ha predisposto un modello per l'esercizio da parte dell'interessato dei diritti in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del Codice. [...]
Privacy: come rivolgere le proprie richieste al titolare del trattamento di dati personali - Documenti @ IuSReporteR.it
di Giuseppe Briganti
Il Garante per la privacy ha predisposto un modello per l'esercizio da parte dell'interessato dei diritti in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del Codice. [...]
Privacy: come rivolgere le proprie richieste al titolare del trattamento di dati personali - Documenti @ IuSReporteR.it
PRIVACY. Depliant informativo del Garante sui nuovi elenchi telefonici (www.garanteprivacy.it)
Garante Privacy
Depliant informativo del Garante sui nuovi elenchi telefonici
Pubblicità solo a chi dice sì. Verranno inseriti anche i cellulari, ma solo con il consenso dell'abbonato
Parte la campagna informativa sui nuovi elenchi telefonici. Da quest'anno, infatti, gli abbonati hanno il diritto di scegliere liberamente se e come comparire negli elenchi e decidere se ricevere o no pubblicità. Nei nuovi elenchi verranno inseriti anche i numeri di cellulari, ma solo con l'espresso consenso dell'abbonato o degli acquirenti di carte pre-pagate.
Nei prossimi giorni gli abbonati riceveranno, da parte delle società telefoniche, il modello, messo a punto dal Garante, per consentire loro di effettuare le proprie scelte e per informarli adeguatamente: in modo particolare riguardo agli scopi degli elenchi (che potranno essere stampati su carta o riprodotti su supporti magnetici, ottici oppure consultabili on line) e alla facoltà di esprimere un consenso "libero, differenziato e revocabile".
Gli abbonati telefonici, per la prima volta, potranno infatti decidere liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, se apparire negli elenchi, se apparire con il solo cognome o di non essere contraddistinti da un riferimento che riveli il sesso (con la sola iniziale del nome), se omettere in parte il domicilio. Potrà essere inserito il numero di cellulare. Solo chi sceglierà di ricevere informazioni commerciali o promozionali vedrà segnalato l'indirizzo o il numero telefonico con uno speciale simbolo (vedi facsimile allegato). Non si potranno più utilizzare gli elenchi per sommergere di messaggi pubblicitari chi non lo ha richiesto. Negli elenchi potranno comunque essere inseriti, sempre su libera scelta dell'abbonato, altri dati riguardanti la professione, il titolo di studio, l'indirizzo e-mail etc.
Per aiutare gli abbonati nella corretta compilazione del modello inviato dalle società telefoniche e per assicurare la necessaria chiarezza sui nuovi diritti che la disciplina sulla privacy riconosce loro, il Garante per la protezione dei dati personali (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha promosso una campagna informativa, realizzando in particolare un depliant divulgativo.
Il depliant verrà messo a disposizione dei gestori telefonici in modo tale da essere distribuito nei punti vendita, messo on-line o inviato agli abbonati insieme al modello da compilare. Le società telefoniche dovranno, comunque, prevedere l'attivazione di un recapito telefonico, un indirizzo, un numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica, al quale gli interessati possano rivolgersi per ottenere informazioni.
Roma, 26 gennaio 2005
Depliant informativo del Garante sui nuovi elenchi telefonici
Pubblicità solo a chi dice sì. Verranno inseriti anche i cellulari, ma solo con il consenso dell'abbonato
Parte la campagna informativa sui nuovi elenchi telefonici. Da quest'anno, infatti, gli abbonati hanno il diritto di scegliere liberamente se e come comparire negli elenchi e decidere se ricevere o no pubblicità. Nei nuovi elenchi verranno inseriti anche i numeri di cellulari, ma solo con l'espresso consenso dell'abbonato o degli acquirenti di carte pre-pagate.
Nei prossimi giorni gli abbonati riceveranno, da parte delle società telefoniche, il modello, messo a punto dal Garante, per consentire loro di effettuare le proprie scelte e per informarli adeguatamente: in modo particolare riguardo agli scopi degli elenchi (che potranno essere stampati su carta o riprodotti su supporti magnetici, ottici oppure consultabili on line) e alla facoltà di esprimere un consenso "libero, differenziato e revocabile".
Gli abbonati telefonici, per la prima volta, potranno infatti decidere liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, se apparire negli elenchi, se apparire con il solo cognome o di non essere contraddistinti da un riferimento che riveli il sesso (con la sola iniziale del nome), se omettere in parte il domicilio. Potrà essere inserito il numero di cellulare. Solo chi sceglierà di ricevere informazioni commerciali o promozionali vedrà segnalato l'indirizzo o il numero telefonico con uno speciale simbolo (vedi facsimile allegato). Non si potranno più utilizzare gli elenchi per sommergere di messaggi pubblicitari chi non lo ha richiesto. Negli elenchi potranno comunque essere inseriti, sempre su libera scelta dell'abbonato, altri dati riguardanti la professione, il titolo di studio, l'indirizzo e-mail etc.
Per aiutare gli abbonati nella corretta compilazione del modello inviato dalle società telefoniche e per assicurare la necessaria chiarezza sui nuovi diritti che la disciplina sulla privacy riconosce loro, il Garante per la protezione dei dati personali (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha promosso una campagna informativa, realizzando in particolare un depliant divulgativo.
Il depliant verrà messo a disposizione dei gestori telefonici in modo tale da essere distribuito nei punti vendita, messo on-line o inviato agli abbonati insieme al modello da compilare. Le società telefoniche dovranno, comunque, prevedere l'attivazione di un recapito telefonico, un indirizzo, un numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica, al quale gli interessati possano rivolgersi per ottenere informazioni.
Roma, 26 gennaio 2005
03 febbraio 2005
LINK. UrbanisticaToscana.it - Rivista di Diritto Urbanistico
La rivista
UrbanisticaToscana.it
La rivista UrbanisticaToscana.it pubblica mensilmente le decisioni della giurisprudenza amministrativa e civile in materia di governo del territorio.
Sono oggetto di particolare attenzione le sentenze del Consiglio di Stato e del T.A.R. Toscana. Queste ultime costituiscono un ausilio indispensabile ai fini di un'interpretazione sistematica della legislazione regionale toscana.
La normativa regionale e le decisioni che ne consentono l'esatta intepretazione, infatti, sono troppo spesso trascurate ed adombrate dal forte interessamento della dottrina e degli operatori del settore per la legislazione ed i regolamenti nazionali.
Non c'è infatti legge dello stato o regolamento nazionale che non venga commentato e discusso, ragionato o criticato. Di contro la normativa regionale, in special modo quella afferente il governo del territorio, troppo spesso viene trascurata, in un continuo tentativo di riportarne i disposti entro il quadro sistematico degli istituiti tracciati dal legislatore statale.
Il professionista (avvocati, ingegneri, architetti, etc.) si trova quindi a dover affrontare ed applicare la legge regionale in un'ottica tutta orientata sugli istituti tracciati dai testi unici e dalla restante copiosa normativa nazionale.
Ciò tuttavia, non sempre riesce a cogliere l'esatta volontà del legislatore regionale, il quale, pur dovendosi attenenere ai principi fondamentatali dettati dallo Stato, disciplina autonomamente la materia - di legislazone concorrente - negli aspetti non costituenti, giustappunto, principio fondamentale dello Stato.
Si deve poi considerare che a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione allo Stato è ad oggi sottratta la potesta regolamentare in materia di governo del territorio. Di talché viene da sé che l'Amministrazione regionale si ritrova l'unico soggetto deputato a dare attuazione sia alla legislazione federale, sia ai principi fondamentali racchiusi nel corpo dei testi unici nazionali.
Preso atto di ciò, la rivista UrbanisticaToscana.it vorrebbe tentare di fornire un'interpretazione puntuale della normativa regionale di settore, analizzandola e commentandola sulla scorta dei pronunciamenti della giurisprudenza fiorentina.
Sono inoltre oggetto di specifica disamina le sentenze di riforma delle suddette decisioni, cosicché anche l'interpretazione resa dal giudice di secondo grado - in particolar modo dal Consiglio di Stato - possa costituire un valido ausilio per gli operatori del settore.
Non manca, infine, un tentativo di rassegnare parte delle sentenze degli altri T.A.R., così da completare il quadro di riferimento anche alla luce delle interpretazioni rese da tutti gli organi di giustizia amministrativa.
La massima che accompagna le sentenze non ha né vuol avere carattere "ufficiale", giacché essendo estrapolata dalla redazione della rivista dal testo della sentenza, altro non rappresenta se non un mero estratto della decisione privo di qualsivoglia esaustività. Ciò stante, si raccomanda di prendere visione del corpo integrale della sentenza per una cognizione completa del decisum giurisprudenziale.
Dott. Francesco Barchielli
UrbanisticaToscana.it - Rivista di Diritto Urbanistico
UrbanisticaToscana.it
La rivista UrbanisticaToscana.it pubblica mensilmente le decisioni della giurisprudenza amministrativa e civile in materia di governo del territorio.
Sono oggetto di particolare attenzione le sentenze del Consiglio di Stato e del T.A.R. Toscana. Queste ultime costituiscono un ausilio indispensabile ai fini di un'interpretazione sistematica della legislazione regionale toscana.
La normativa regionale e le decisioni che ne consentono l'esatta intepretazione, infatti, sono troppo spesso trascurate ed adombrate dal forte interessamento della dottrina e degli operatori del settore per la legislazione ed i regolamenti nazionali.
Non c'è infatti legge dello stato o regolamento nazionale che non venga commentato e discusso, ragionato o criticato. Di contro la normativa regionale, in special modo quella afferente il governo del territorio, troppo spesso viene trascurata, in un continuo tentativo di riportarne i disposti entro il quadro sistematico degli istituiti tracciati dal legislatore statale.
Il professionista (avvocati, ingegneri, architetti, etc.) si trova quindi a dover affrontare ed applicare la legge regionale in un'ottica tutta orientata sugli istituti tracciati dai testi unici e dalla restante copiosa normativa nazionale.
Ciò tuttavia, non sempre riesce a cogliere l'esatta volontà del legislatore regionale, il quale, pur dovendosi attenenere ai principi fondamentatali dettati dallo Stato, disciplina autonomamente la materia - di legislazone concorrente - negli aspetti non costituenti, giustappunto, principio fondamentale dello Stato.
Si deve poi considerare che a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione allo Stato è ad oggi sottratta la potesta regolamentare in materia di governo del territorio. Di talché viene da sé che l'Amministrazione regionale si ritrova l'unico soggetto deputato a dare attuazione sia alla legislazione federale, sia ai principi fondamentali racchiusi nel corpo dei testi unici nazionali.
Preso atto di ciò, la rivista UrbanisticaToscana.it vorrebbe tentare di fornire un'interpretazione puntuale della normativa regionale di settore, analizzandola e commentandola sulla scorta dei pronunciamenti della giurisprudenza fiorentina.
Sono inoltre oggetto di specifica disamina le sentenze di riforma delle suddette decisioni, cosicché anche l'interpretazione resa dal giudice di secondo grado - in particolar modo dal Consiglio di Stato - possa costituire un valido ausilio per gli operatori del settore.
Non manca, infine, un tentativo di rassegnare parte delle sentenze degli altri T.A.R., così da completare il quadro di riferimento anche alla luce delle interpretazioni rese da tutti gli organi di giustizia amministrativa.
La massima che accompagna le sentenze non ha né vuol avere carattere "ufficiale", giacché essendo estrapolata dalla redazione della rivista dal testo della sentenza, altro non rappresenta se non un mero estratto della decisione privo di qualsivoglia esaustività. Ciò stante, si raccomanda di prendere visione del corpo integrale della sentenza per una cognizione completa del decisum giurisprudenziale.
Dott. Francesco Barchielli
UrbanisticaToscana.it - Rivista di Diritto Urbanistico
02 febbraio 2005
01 febbraio 2005
DEONTOLOGIA FORENSE. Avvocati, Notai, Carrozzieri: la ritenzione (A. Ciavola su www.deontologiaforense.it)
Avvocati, Notai, Carrozzieri: la ritenzione
Avv. Antonino Ciavola (avv. in Catania)
1. Il Far – West forense
150.000 avvocati: un numero enorme, destinato ad aumentare a ritmi vertiginosi, e divenuto incontrollabile anche per la statistica, visto che la stessa avvocatura non è in grado di contare i propri componenti su tutto il territorio nazionale se non a distanza di mesi, ed ancora con qualche approssimazione.
Tutto ciò, come era stato ampiamente previsto e denunciato da molti anni e da tutta l’avvocatura, ha comportato uno scadimento della qualità deontologica che si riflette nei comportamenti segnalati ai Consigli dell’Ordine per l’esercizio della funzione disciplinare.
Spesso i colleghi si lamentano del comportamento dei loro pari con le classiche frasi di rito, una delle quali dà il titolo a questo paragrafo.
Il diffuso malumore per i comportamenti che diventano sempre più ricorrenti ci dà l’occasione per sviluppare alcuni aspetti relativi ad un tema tipico del Far – West forense: l’accaparramento del cliente sottratto, in corso di causa, al precedente difensore.
La questione, come vedremo, è descritta con toni più misurati nel nostro codice deontologico; ma l’esame dei casi pratici e l’approfondimento delle norme applicabili riservano alcune sorprese. [...]
Deontologia Forense.it
Avv. Antonino Ciavola (avv. in Catania)
1. Il Far – West forense
150.000 avvocati: un numero enorme, destinato ad aumentare a ritmi vertiginosi, e divenuto incontrollabile anche per la statistica, visto che la stessa avvocatura non è in grado di contare i propri componenti su tutto il territorio nazionale se non a distanza di mesi, ed ancora con qualche approssimazione.
Tutto ciò, come era stato ampiamente previsto e denunciato da molti anni e da tutta l’avvocatura, ha comportato uno scadimento della qualità deontologica che si riflette nei comportamenti segnalati ai Consigli dell’Ordine per l’esercizio della funzione disciplinare.
Spesso i colleghi si lamentano del comportamento dei loro pari con le classiche frasi di rito, una delle quali dà il titolo a questo paragrafo.
Il diffuso malumore per i comportamenti che diventano sempre più ricorrenti ci dà l’occasione per sviluppare alcuni aspetti relativi ad un tema tipico del Far – West forense: l’accaparramento del cliente sottratto, in corso di causa, al precedente difensore.
La questione, come vedremo, è descritta con toni più misurati nel nostro codice deontologico; ma l’esame dei casi pratici e l’approfondimento delle norme applicabili riservano alcune sorprese. [...]
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