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22 febbraio 2005

COMMERCIO ELETTRONICO. La disciplina dei contratti a distanza (G. Visconti su www.diritto.it)

G. Visconti, la disciplina dei contratti a distanza (per posta, telefono, internet, televendite) del decreto legislativo n. 185 del 1999

§ 1) I “contratti a distanza”: definizione ed evoluzione della disciplina.

Il Decreto Legislativo n. 185 del 1999, che ha attuato in Italia la Direttiva CE n.
7 del 1997, è la norma fondamentale della disciplina dei “contratti a distanza”, cioè di
tutti i contratti stipulati “tra un fornitore ed un consumatore nell’ambito di un sistema di
vendita o di prestazione di servizi a distanza […] che impiega soltanto una o più
tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto stesso” (art. 1).

Le tecniche di comunicazione a distanza sono appunto quelle che permettono le
trattative e la conclusione del contratto senza “la simultanea presenza fisica” (cioè nello
stesso luogo) delle persone del fornitore - venditore e del consumatore – cliente (art. 1).
Per “consumatore” si intende un soggetto che effettua acquisti non legati alla sua attività
professionale.

L’allegato I al Decreto include, fra le “tecniche di comunicazione a distanza”,
tutte quelle realizzate per: posta, compresi i cataloghi ed i coupons sulla stampa (le c.d.
operazioni di mailing e di couponing), telefono, fisso o mobile (anche videotelefono), e
fax (le c.d. operazioni di telemarketing, cioè di marketing telefonico), radio o
televisione (e telefono per il contatto del venditore: sono le c.d. “radiovendite” e
“televendite”), posta elettronica (e-mail) e, per analogia, tutti gli acquisti effettuati su
Internet. Quest’ultimo caso rappresenta il commercio elettronico, o e-commerce c.d.
B2C – Business to Consumer, cioè quello effettuato con singoli privati che acquistano
per se stessi o per le loro famiglie e non con imprese, professionisti, organizzazioni
nonprofit ed Enti Pubblici, insieme di casi che rappresenta invece l’e-commerce c.d.
B2B – Business to Business, cioè con operatori professionali, che è escluso da questa
disciplina.

Il Decreto Legislativo 185/1999 sostituisce, per i contratti a distanza 1, la
precedente disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 50 del 1992 (attuativo della
Direttiva CEE n. 577 del 1985) che regolava i “contratti conclusi fuori dai locali
commerciali”, fra i quali rientravano, in forza del suo art. 9, anche i contratti a distanza,
denominati “altre forme speciali di vendita”. Oggi questa disciplina si applica solo alle
vendite c.d. “porta a porta”, cioè a quelle effettuate da un agente o rappresentante [...]

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