| Guidamediazionecivile.it:
la tua guida on-line sulla mediazione civile! Tutte
le informazioni sul nuovo istituto e sugli organismi di
conciliazione e gli enti di formazione |
| Mediazione civile: vuoi diventare conciliatore?
Scopri i migliori corsi segnalati da guidamediazionecivile.it! |
_________________________
30 dicembre 2004
LINK. Pc-facile.com
News, software, download, forum, glossario, newsletter... pc-facile.com
"Cosa facciamo
Cos'è pc-facile.com?
pc-facile.com è una guida al mondo di Internet.
Sì, ma cosa fa?
pc-facile.com fa varie cose, diverse tra loro ma legate dal filo della passione per questo mezzo di comunicazione.
Vogliamo essere più specifici, per favore?
Certamente! Ecco qui cosa facciamo nel dettaglio.
· News
È un servizio di rassegna stampa che vi tiene aggiornati in tempo reale su tutte le notizie più importanti riguardanti Internet. Se volete essere i primi a sapere cosa succede, volete essere sicuri di non perdere nessun avvenimento e volete solo link diretti per gli approfondimenti allora il nostro servizio di news fa per voi.
http://www.pc-facile.com/news.php
· Download
Testiamo tutto il software che troviamo; sia quella buono che quello pessimo, non importa, noi lo proviamo tutto. E se ci piace allora pubblichiamo qui le nostre valutazioni annotando i nostri commenti, i vantaggi e gli svantaggi che un titolo ha rispetto ad un altro. Le nostre schede sono schiette, dirette al punto e non vi fanno perdere tempo se decidete di scaricare il software.
http://www.pc-facile.com/download.php
· Forum
Più di 10.000 persone si sono iscritte ai nostri forum per chiedere aiuto sui piccoli problemi che ci danno i computer. Un giorno si chiede aiuto e un altro si da una mano ad affrontare un problema che abbiamo già risolto in precedenza. La community di pc-facile.com promette di trovare una soluzione ai tuoi problemi informatici.
http://www.pc-facile.com/forum/
· Glossario
Sigle, parole e acronimi possono creare confusione. Il nostro glossario darà una spiegazione a ogni termine informatico del quale non conoscete il significato.
E se il glossario non fosse completo? Nessun problema: contattate l'Oracolo e lui vi fornirà una definizione entro 24 ore!
http://www.pc-facile.com/glossario/
· Newsletter
Ogni settimana vi consegnamo il meglio della rete direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
Le nostre news, i nostri software, il nostro glossario. Tutto gratuitamente.
Iscriviti alla newsletter.
Chi c'è dietro pc-facile.com?
pc-facile.com è il risultato del lavoro di tante persone che hanno deciso di costruire un sito dove sentirsi a casa e dove essere sempre aggiornati. Una squadra preparata, determinata e con tanta voglia di fare.
Clicca qui per conoscerla!"
"Cosa facciamo
Cos'è pc-facile.com?
pc-facile.com è una guida al mondo di Internet.
Sì, ma cosa fa?
pc-facile.com fa varie cose, diverse tra loro ma legate dal filo della passione per questo mezzo di comunicazione.
Vogliamo essere più specifici, per favore?
Certamente! Ecco qui cosa facciamo nel dettaglio.
· News
È un servizio di rassegna stampa che vi tiene aggiornati in tempo reale su tutte le notizie più importanti riguardanti Internet. Se volete essere i primi a sapere cosa succede, volete essere sicuri di non perdere nessun avvenimento e volete solo link diretti per gli approfondimenti allora il nostro servizio di news fa per voi.
http://www.pc-facile.com/news.php
· Download
Testiamo tutto il software che troviamo; sia quella buono che quello pessimo, non importa, noi lo proviamo tutto. E se ci piace allora pubblichiamo qui le nostre valutazioni annotando i nostri commenti, i vantaggi e gli svantaggi che un titolo ha rispetto ad un altro. Le nostre schede sono schiette, dirette al punto e non vi fanno perdere tempo se decidete di scaricare il software.
http://www.pc-facile.com/download.php
· Forum
Più di 10.000 persone si sono iscritte ai nostri forum per chiedere aiuto sui piccoli problemi che ci danno i computer. Un giorno si chiede aiuto e un altro si da una mano ad affrontare un problema che abbiamo già risolto in precedenza. La community di pc-facile.com promette di trovare una soluzione ai tuoi problemi informatici.
http://www.pc-facile.com/forum/
· Glossario
Sigle, parole e acronimi possono creare confusione. Il nostro glossario darà una spiegazione a ogni termine informatico del quale non conoscete il significato.
E se il glossario non fosse completo? Nessun problema: contattate l'Oracolo e lui vi fornirà una definizione entro 24 ore!
http://www.pc-facile.com/glossario/
· Newsletter
Ogni settimana vi consegnamo il meglio della rete direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
Le nostre news, i nostri software, il nostro glossario. Tutto gratuitamente.
Iscriviti alla newsletter.
Chi c'è dietro pc-facile.com?
pc-facile.com è il risultato del lavoro di tante persone che hanno deciso di costruire un sito dove sentirsi a casa e dove essere sempre aggiornati. Una squadra preparata, determinata e con tanta voglia di fare.
Clicca qui per conoscerla!"
28 dicembre 2004
Processo telematico: le regole tecnico-operative - Documenti @ IuSReporteR.it
Processo telematico: le regole tecnico-operative - Documenti @ IuSReporteR.it:
"MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 ottobre 2004
Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e
telematici nel processo civile.
(GU 272 del 19/11/2004, Suppl. ord. 167)"
"MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 ottobre 2004
Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e
telematici nel processo civile.
(GU 272 del 19/11/2004, Suppl. ord. 167)"
27 dicembre 2004
PRIVACY. Santaniello: la comunicazione istituzionale e la pubblicita' elettorale devono rispettare la privacy (www.garanteprivacy.it)
Garante per la protezione dei dati personali - Sito ufficiale
Santaniello: la comunicazione istituzionale e la pubblicità elettorale devono rispettare la privacy
“La comunicazione pubblica e la pubblicità elettorale si caratterizza oggi per una forte dinamica evolutiva collegata all’ingresso di moderne tecniche mediatiche e all’avvento di nuovi strumenti tecnologici”.
Lo ha affermato il Vice Presidente, Giuseppe Santaniello nel corso del convegno “Democrazia e partecipazione, accesso e comunicazione”, che si tenuto oggi a Bologna nell’ambito del ComPa, il Salone europeo della comunicazione pubblica dei servizi al cittadino e alle imprese.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha partecipato attivamente, fin dalla sua istituzione nel 1997, ad una regolamentazione del settore che tutelasse la riservatezza dei cittadini ma, nel contempo, permettesse ai diversi corpi della Pubblica amministrazione di usufruire delle opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche per offrire un miglior servizio alla cittadinanza.
“Il quadro di principi e di regole rivolte a disciplinare la comunicazione istituzionale e la pubblicità elettorale – ha dichiarato il prof. Santaniello - non è mai cristallizzato in formule rigide e immutevoli ma richiede spesso adeguamenti, modifiche aggiornamenti”.
Oggi l’obiettivo di dotare il Paese di un quadro di regole rivolte alla tutela dei dati personali è stato raggiunto con il Codice in materia di protezione dei dati. In esso vengono chiaramente indicate le norme affinché l’utilizzo dei moderni strumenti di comunicazione (sms, mms, e-mail) siano inquadrati nell’ottica di un rapporto più agile ed efficiente tra amministrazione e cittadini.
In tal senso, e in una prospettiva di rapporti trasparenti tra amministrazione e cittadini, la normativa sulla protezione dei dati personali consente l’uso di questi strumenti di comunicazione solo per ragioni di ordine pubblico, igiene, sanità pubblica o per l’arrivo di calamità naturali, e quando altri strumenti ordinari non appaiano efficaci. In tutti gli altri casi, quali la pubblicità elettorale o campagne informative e di sensibilizzazione, il Codice prevede invece che l’organo della pubblica amministrazione promotore di questi messaggi raccolga un consenso espresso preventivo da parte degli abbonati, che eviti che queste forme di comunicazione risultino invasive della sfera privata di ciascun utente.
Bologna, 4 novembre 2004
Santaniello: la comunicazione istituzionale e la pubblicità elettorale devono rispettare la privacy
“La comunicazione pubblica e la pubblicità elettorale si caratterizza oggi per una forte dinamica evolutiva collegata all’ingresso di moderne tecniche mediatiche e all’avvento di nuovi strumenti tecnologici”.
Lo ha affermato il Vice Presidente, Giuseppe Santaniello nel corso del convegno “Democrazia e partecipazione, accesso e comunicazione”, che si tenuto oggi a Bologna nell’ambito del ComPa, il Salone europeo della comunicazione pubblica dei servizi al cittadino e alle imprese.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha partecipato attivamente, fin dalla sua istituzione nel 1997, ad una regolamentazione del settore che tutelasse la riservatezza dei cittadini ma, nel contempo, permettesse ai diversi corpi della Pubblica amministrazione di usufruire delle opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche per offrire un miglior servizio alla cittadinanza.
“Il quadro di principi e di regole rivolte a disciplinare la comunicazione istituzionale e la pubblicità elettorale – ha dichiarato il prof. Santaniello - non è mai cristallizzato in formule rigide e immutevoli ma richiede spesso adeguamenti, modifiche aggiornamenti”.
Oggi l’obiettivo di dotare il Paese di un quadro di regole rivolte alla tutela dei dati personali è stato raggiunto con il Codice in materia di protezione dei dati. In esso vengono chiaramente indicate le norme affinché l’utilizzo dei moderni strumenti di comunicazione (sms, mms, e-mail) siano inquadrati nell’ottica di un rapporto più agile ed efficiente tra amministrazione e cittadini.
In tal senso, e in una prospettiva di rapporti trasparenti tra amministrazione e cittadini, la normativa sulla protezione dei dati personali consente l’uso di questi strumenti di comunicazione solo per ragioni di ordine pubblico, igiene, sanità pubblica o per l’arrivo di calamità naturali, e quando altri strumenti ordinari non appaiano efficaci. In tutti gli altri casi, quali la pubblicità elettorale o campagne informative e di sensibilizzazione, il Codice prevede invece che l’organo della pubblica amministrazione promotore di questi messaggi raccolga un consenso espresso preventivo da parte degli abbonati, che eviti che queste forme di comunicazione risultino invasive della sfera privata di ciascun utente.
Bologna, 4 novembre 2004
PRIVACY. Familiari spiati nelle camere ardenti. Interviene il Garante (nl. 235/2004, www.garanteprivacy.it)
Garante Privacy
Familiari spiati nelle camere ardenti. Interviene il Garante
Il sistema di videosorveglianza è stato poi bloccato dallo stesso Comune che lo aveva installato
Familiari e amici che vegliano i defunti spiati, ignari, da telecamere nelle camere ardenti. É successo in Toscana dove gli ispettori del Garante hanno scoperto l'installazione di telecamere "camuffate" che violavano la riservatezza dei familiari e di quanti avevano accesso ai locali dove è ragionevole aspettarsi intimità e rispetto.
Gli accertamenti, effettuati nell'ambito di un ciclo di ispezioni per verificare il rispetto delle regole in materia di videosorveglianza, disposte dal Garante con il provvedimento generale del 29 aprile 2004, hanno consentito di rilevare che gli uffici comunali avevano dotato di telecamere a circuito chiuso, che registravano immagini, l'edificio all'interno del quale vengono allestite camere ardenti per la veglia dei defunti. Le immagini venivano conservate per 15 giorni. L'attività ispettiva ha permesso di "scoprire" la presenza di ben 32 telecamere alcune delle quali erano state installate anche all'interno delle stesse camere ardenti in modo che fossero celate alla vista del pubblico. Il sistema di videosorveglianza non era segnalato ai cittadini mediante le informative necessarie previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Agli ispettori del Garante il comune ha spiegato che l'attivazione del sistema era stata originariamente ordinata in relazione ad alcuni episodi di danneggiamento avvenuti anni fa a danno di alcune salme. Alla luce degli accertamenti, il Garante ha verificato che l'installazione non rispettava le norme sulla privacy ed ha invitato il comune ad attuare spontaneamente il "blocco" dei trattamenti svolti mediante il sistema di telecamere, in modo da prevenire un provvedimento analogo dell'Autorità.
In particolare, il Garante ha rilevato che la misura risultava sproporzionata rispetto agli scopi che si intendevano perseguire e che gli stessi tempi di conservazione delle immagini erano eccessivi rispetto a tali scopi.
Il blocco disposto ha comportato l'immmediata sospensione di tutte le attività di trattamento dei dati personali, ad eccezione della mera conservazione. In base all'art. 143 del Codice, il titolare, su invito dell'Autorità formulato prima della definizione del procedimento, può infatti sospendere spontaneamente le attività di trattamento.
Il comune ha aderito all'invito e ha preferito sospendere esso stesso le attività di video-sorveglianza presso l'edificio, in attesa che il Garante si esprima sulla complessiva liceità dei trattamenti svolti ed applichi le eventuali sanzioni.
Familiari spiati nelle camere ardenti. Interviene il Garante
Il sistema di videosorveglianza è stato poi bloccato dallo stesso Comune che lo aveva installato
Familiari e amici che vegliano i defunti spiati, ignari, da telecamere nelle camere ardenti. É successo in Toscana dove gli ispettori del Garante hanno scoperto l'installazione di telecamere "camuffate" che violavano la riservatezza dei familiari e di quanti avevano accesso ai locali dove è ragionevole aspettarsi intimità e rispetto.
Gli accertamenti, effettuati nell'ambito di un ciclo di ispezioni per verificare il rispetto delle regole in materia di videosorveglianza, disposte dal Garante con il provvedimento generale del 29 aprile 2004, hanno consentito di rilevare che gli uffici comunali avevano dotato di telecamere a circuito chiuso, che registravano immagini, l'edificio all'interno del quale vengono allestite camere ardenti per la veglia dei defunti. Le immagini venivano conservate per 15 giorni. L'attività ispettiva ha permesso di "scoprire" la presenza di ben 32 telecamere alcune delle quali erano state installate anche all'interno delle stesse camere ardenti in modo che fossero celate alla vista del pubblico. Il sistema di videosorveglianza non era segnalato ai cittadini mediante le informative necessarie previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Agli ispettori del Garante il comune ha spiegato che l'attivazione del sistema era stata originariamente ordinata in relazione ad alcuni episodi di danneggiamento avvenuti anni fa a danno di alcune salme. Alla luce degli accertamenti, il Garante ha verificato che l'installazione non rispettava le norme sulla privacy ed ha invitato il comune ad attuare spontaneamente il "blocco" dei trattamenti svolti mediante il sistema di telecamere, in modo da prevenire un provvedimento analogo dell'Autorità.
In particolare, il Garante ha rilevato che la misura risultava sproporzionata rispetto agli scopi che si intendevano perseguire e che gli stessi tempi di conservazione delle immagini erano eccessivi rispetto a tali scopi.
Il blocco disposto ha comportato l'immmediata sospensione di tutte le attività di trattamento dei dati personali, ad eccezione della mera conservazione. In base all'art. 143 del Codice, il titolare, su invito dell'Autorità formulato prima della definizione del procedimento, può infatti sospendere spontaneamente le attività di trattamento.
Il comune ha aderito all'invito e ha preferito sospendere esso stesso le attività di video-sorveglianza presso l'edificio, in attesa che il Garante si esprima sulla complessiva liceità dei trattamenti svolti ed applichi le eventuali sanzioni.
26 dicembre 2004
EVENTI. Master Universitario di I livello in Sicurezza delle Reti e delle Applicazioni in Rete
Master su sicurezza
UNIVERSITA' DI VENEZIA - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
Master Universitario di I livello in Sicurezza delle Reti e delle
Applicazioni in Rete
Tutte le informazioni su: http://www.dsi.unive.it/sicurezza/
UNIVERSITA' DI VENEZIA - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
Master Universitario di I livello in Sicurezza delle Reti e delle
Applicazioni in Rete
Tutte le informazioni su: http://www.dsi.unive.it/sicurezza/
23 dicembre 2004
LINK. practicallaw.com (UK)
practicallaw.com: home:
"RESOURCES
Practice notes
Standard documents
Clause toolkits
PLC Glossary
Checklists
Weblinks
Country pages
Know-how index
News service
PRODUCTS
PLC Magazine
Practice Manuals
Global Counsel
Global Counsel Handbooks and Reports
Global Counsel 3000
PLC Events
PLC Magazine Update programme
ACC Docket"
"RESOURCES
Practice notes
Standard documents
Clause toolkits
PLC Glossary
Checklists
Weblinks
Country pages
Know-how index
News service
PRODUCTS
PLC Magazine
Practice Manuals
Global Counsel
Global Counsel Handbooks and Reports
Global Counsel 3000
PLC Events
PLC Magazine Update programme
ACC Docket"
22 dicembre 2004
PRIVACY. Che cosa e' un 'dato personale'? (nl. 234/2004, www.garanteprivacy.it)
Garante Privacy
Che cosa è un “dato personale”?
Studio inglese sul concetto di dato personale. Proposti alcuni modelli teorici per un’applicazione armonica della direttiva Ue sulla privacy
Un ponderoso studio dell’Università di Sheffield, condotto per l’Autorità per la protezione dei dati del Regno Unito (http://www.informationcommissioner.gov.uk/...PDF), ha cercato di definire che cosa costituisca un “dato personale” secondo un modello concettuale rapportato, in primo luogo, alle definizioni contenute nella Direttiva 95/46/CE. Ne emerge la difficoltà di definire il dato personale in maniera univoca, essendo necessario tenere conto sia del contesto, che può rendere “personale” un dato in determinati casi, sia delle componenti intrinseche al dato (vi sono alcuni dati che sono per loro natura personali in quanto univocamente identificativi di una determinata persona: è il caso del DNA, a giudizio degli Autori). Lo studio propone, dunque, alcuni modelli teorici di “dato personale” che possono rivelarsi utili, soprattutto alle autorità di protezione dati, per applicare coerentemente la normativa nazionale e valutare la natura personale o meno di un determinato elemento informativo. Lo studio sottolinea, inoltre, che ogni dato personale è inscindibilmente connesso alla dignità umana: “è dato personale ogni informazione relativa alla dignità della persona, per cui qualsiasi vulnus di tale informazione è arrecato ai diritti ed alle libertà fondamentali della persona”.
Lo studio ha seguito tre filoni di indagine: un’analisi della letteratura sull’argomento; una rassegna delle definizioni formali di “dato personale” presenti nelle legislazioni nazionali e sovranazionali; un’analisi delle prassi seguite dalle autorità di protezione dati di numerosi Paesi UE e non-UE sulla base delle risposte fornite ad un questionario fatto circolare all’inizio del 2004. Ne è emersa un’assenza sostanziale di univocità sul concetto di “dato personale” alla luce della definizione di cui alla direttiva 95/46 (“qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile”), non solo fra diversi Paesi, ma anche all’interno dello stesso Paese (in base alle risposte fornite al questionario).
Tuttavia, l’analisi concettuale ha permesso di evidenziare che nel definire il “dato personale” si utilizzano tre criteri principali, spesso in modo intercambiabile: a) la capacità del dato di identificare una persona fisica; b) la capacità del dato di avere effetti su una persona fisica; c) la capacità del dato di identificare ed avere effetti su una persona fisica. Per tutti questi aspetti, risulta fondamentale il ruolo svolto dal contesto nel definire il concetto di “sfera privata” e, quindi, nel valutare se il dato sia “personale” o meno.
Per tenere fede all’obiettivo della direttiva 95/46, che è quello di creare un sistema europeo armonizzato di protezione dei dati sostenendo, al contempo, lo sviluppo del mercato unico, lo studio propone di elaborare modelli teorici che servano da ausilio nel definire che cosa costituisca un dato personale. In tal modo si potrà evitare che un’applicazione non conforme del concetto di “dato personale” mini alla radice il raggiungimento dell’obiettivo di armonizzazione inerente alla direttiva 95/46/CE.
Lo studio postula che ciascun modello teorico (basato, è bene sottolinearlo, sulle risultanze dello studio della letteratura specializzata, della legislazione, e degli approcci empirici sopra descritti) debba partire dalla definizione del “concetto ideale” di dato personale. In sostanza, i modelli teorici servirebbero da guida per costruire strategie di classificazione che evidenziano svantaggi e svantaggi, lasciando poi ai singoli Paesi (ed alle singole Autorità) il compito di selezionare quella giudicata più adeguata.
Quali sono questi modelli teorici? Partendo dalla premessa che ciascuno di essi è incentrato sul valore preponderante assegnato ad un singolo elemento significativo, lo studio ne individua tre.
Il modello dell’ “identificatore univoco” (dato personale = informazione univocamente identificativa di una persona fisica). Nel valutare la natura di un dato, cioè, si prescinde da ogni considerazione contestuale. Questo comporta una considerevole riduzione delle categorie di dati classificabili come “personali”, a meno di stabilire una sorta di gerarchia sulla base della rispondenza al criterio ideale dell’identificazione univoca. In tale gerarchia, ad esempio, il vertice sarebbe occupato dal DNA, ed a seguire da tutti gli altri dati. Dunque, sempre a titolo esemplificativo, in questo modello l’impronta digitale sarebbe più vicina al concetto di dato personale del semplice “nome”. Il problema è stabilire dove tracciare il confine fra quanto è dato personale e quanto non lo è, ed ovviamente il riferimento al contesto non aiuta, proprio perché in questo modello concettuale si prescinde dalla significatività del contesto.
Il modello degli “effetti indipendenti dal contesto” (dato personale = informazione in grado di avere effetti su una persona fisica a prescindere dal contesto di riferimento). Anche in questo caso appare problematico definire un elenco di dati in grado di “avere effetti” su una persona, proprio perché si tratta di formulare un giudizio affidabile sugli effetti che una data informazione può avere rispetto ad una persona fisica, a prescindere dal contesto. Un’ipotetica strategia di classificazione basata su tale approccio potrebbe, comunque, tenere conto dell’importanza del contesto sociale nella valutazione degli effetti sulla privacy. Questo comporta, naturalmente, il problema di capire quale sia il contesto sociale di riferimento per la singola persona, e quali categorie di informazione abbiano necessariamente effetti sulla privacy di tale persona all’interno del contesto sociale di riferimento. E’ chiaro, inoltre, che una strategia di classificazione basata su questo modello teorico non è focalizzata sul concetto di “identificazione” che pure è parte integrante della definizione di “dato personale” contenuta nella direttiva 95/46, e dunque non sembra particolarmente idonea a dare conto dei principi comunitari.
Il modello delle “strategie dipendenti dal contesto” (dato personale = informazione in grado di identificare o avere effetti su una persona fisica in base al contesto di riferimento). In questo caso, il rischio è di ritenere tutti i dati come potenzialmente personali, essendo qualunque informazione in grado di identificare e/o avere effetti su una persona fisica nelle idonee circostanze. Per ovviare a tale rischio, si potrebbe adottare una strategia reattiva, tesa a valutare se una certa informazione sia realmente in grado di identificare e/o avere effetti su una persona fisica nelle circostanze specifiche. Meglio ancora, a giudizio degli autori dello studio, sarebbe adottare una strategia in cui si diano indicazioni più precise sulla possibilità che un dato sia considerato personale in futuro – ossia, se è probabile che si ripresentino le condizioni contestuali per le quali un dato permette di identificare e/o avere effetti su una persona, allora il dato può essere considerato “personale”. Ciò porterebbe alla definizione di un elenco di dati che sarebbero classificati come “personali” a motivo della probabilità del verificarsi di condizioni contestuali “propizie”. Anche questo approccio non è esente da difficoltà, in primo luogo per la necessità di effettuare previsioni sulla maggiore o minore probabilità del verificarsi di determinate circostanze.
A giudizio degli autori nessuno dei tre modelli teorici sembrerebbe essere sufficiente, in forma isolata, a garantire un’idonea strategia di classificazione del “dato personale”. Appare invece preferibile un approccio composito che tragga spunto da più modelli per costruire una strategia decisionale maggiormente affidabile.
Che cosa è un “dato personale”?
Studio inglese sul concetto di dato personale. Proposti alcuni modelli teorici per un’applicazione armonica della direttiva Ue sulla privacy
Un ponderoso studio dell’Università di Sheffield, condotto per l’Autorità per la protezione dei dati del Regno Unito (http://www.informationcommissioner.gov.uk/...PDF), ha cercato di definire che cosa costituisca un “dato personale” secondo un modello concettuale rapportato, in primo luogo, alle definizioni contenute nella Direttiva 95/46/CE. Ne emerge la difficoltà di definire il dato personale in maniera univoca, essendo necessario tenere conto sia del contesto, che può rendere “personale” un dato in determinati casi, sia delle componenti intrinseche al dato (vi sono alcuni dati che sono per loro natura personali in quanto univocamente identificativi di una determinata persona: è il caso del DNA, a giudizio degli Autori). Lo studio propone, dunque, alcuni modelli teorici di “dato personale” che possono rivelarsi utili, soprattutto alle autorità di protezione dati, per applicare coerentemente la normativa nazionale e valutare la natura personale o meno di un determinato elemento informativo. Lo studio sottolinea, inoltre, che ogni dato personale è inscindibilmente connesso alla dignità umana: “è dato personale ogni informazione relativa alla dignità della persona, per cui qualsiasi vulnus di tale informazione è arrecato ai diritti ed alle libertà fondamentali della persona”.
Lo studio ha seguito tre filoni di indagine: un’analisi della letteratura sull’argomento; una rassegna delle definizioni formali di “dato personale” presenti nelle legislazioni nazionali e sovranazionali; un’analisi delle prassi seguite dalle autorità di protezione dati di numerosi Paesi UE e non-UE sulla base delle risposte fornite ad un questionario fatto circolare all’inizio del 2004. Ne è emersa un’assenza sostanziale di univocità sul concetto di “dato personale” alla luce della definizione di cui alla direttiva 95/46 (“qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile”), non solo fra diversi Paesi, ma anche all’interno dello stesso Paese (in base alle risposte fornite al questionario).
Tuttavia, l’analisi concettuale ha permesso di evidenziare che nel definire il “dato personale” si utilizzano tre criteri principali, spesso in modo intercambiabile: a) la capacità del dato di identificare una persona fisica; b) la capacità del dato di avere effetti su una persona fisica; c) la capacità del dato di identificare ed avere effetti su una persona fisica. Per tutti questi aspetti, risulta fondamentale il ruolo svolto dal contesto nel definire il concetto di “sfera privata” e, quindi, nel valutare se il dato sia “personale” o meno.
Per tenere fede all’obiettivo della direttiva 95/46, che è quello di creare un sistema europeo armonizzato di protezione dei dati sostenendo, al contempo, lo sviluppo del mercato unico, lo studio propone di elaborare modelli teorici che servano da ausilio nel definire che cosa costituisca un dato personale. In tal modo si potrà evitare che un’applicazione non conforme del concetto di “dato personale” mini alla radice il raggiungimento dell’obiettivo di armonizzazione inerente alla direttiva 95/46/CE.
Lo studio postula che ciascun modello teorico (basato, è bene sottolinearlo, sulle risultanze dello studio della letteratura specializzata, della legislazione, e degli approcci empirici sopra descritti) debba partire dalla definizione del “concetto ideale” di dato personale. In sostanza, i modelli teorici servirebbero da guida per costruire strategie di classificazione che evidenziano svantaggi e svantaggi, lasciando poi ai singoli Paesi (ed alle singole Autorità) il compito di selezionare quella giudicata più adeguata.
Quali sono questi modelli teorici? Partendo dalla premessa che ciascuno di essi è incentrato sul valore preponderante assegnato ad un singolo elemento significativo, lo studio ne individua tre.
Il modello dell’ “identificatore univoco” (dato personale = informazione univocamente identificativa di una persona fisica). Nel valutare la natura di un dato, cioè, si prescinde da ogni considerazione contestuale. Questo comporta una considerevole riduzione delle categorie di dati classificabili come “personali”, a meno di stabilire una sorta di gerarchia sulla base della rispondenza al criterio ideale dell’identificazione univoca. In tale gerarchia, ad esempio, il vertice sarebbe occupato dal DNA, ed a seguire da tutti gli altri dati. Dunque, sempre a titolo esemplificativo, in questo modello l’impronta digitale sarebbe più vicina al concetto di dato personale del semplice “nome”. Il problema è stabilire dove tracciare il confine fra quanto è dato personale e quanto non lo è, ed ovviamente il riferimento al contesto non aiuta, proprio perché in questo modello concettuale si prescinde dalla significatività del contesto.
Il modello degli “effetti indipendenti dal contesto” (dato personale = informazione in grado di avere effetti su una persona fisica a prescindere dal contesto di riferimento). Anche in questo caso appare problematico definire un elenco di dati in grado di “avere effetti” su una persona, proprio perché si tratta di formulare un giudizio affidabile sugli effetti che una data informazione può avere rispetto ad una persona fisica, a prescindere dal contesto. Un’ipotetica strategia di classificazione basata su tale approccio potrebbe, comunque, tenere conto dell’importanza del contesto sociale nella valutazione degli effetti sulla privacy. Questo comporta, naturalmente, il problema di capire quale sia il contesto sociale di riferimento per la singola persona, e quali categorie di informazione abbiano necessariamente effetti sulla privacy di tale persona all’interno del contesto sociale di riferimento. E’ chiaro, inoltre, che una strategia di classificazione basata su questo modello teorico non è focalizzata sul concetto di “identificazione” che pure è parte integrante della definizione di “dato personale” contenuta nella direttiva 95/46, e dunque non sembra particolarmente idonea a dare conto dei principi comunitari.
Il modello delle “strategie dipendenti dal contesto” (dato personale = informazione in grado di identificare o avere effetti su una persona fisica in base al contesto di riferimento). In questo caso, il rischio è di ritenere tutti i dati come potenzialmente personali, essendo qualunque informazione in grado di identificare e/o avere effetti su una persona fisica nelle idonee circostanze. Per ovviare a tale rischio, si potrebbe adottare una strategia reattiva, tesa a valutare se una certa informazione sia realmente in grado di identificare e/o avere effetti su una persona fisica nelle circostanze specifiche. Meglio ancora, a giudizio degli autori dello studio, sarebbe adottare una strategia in cui si diano indicazioni più precise sulla possibilità che un dato sia considerato personale in futuro – ossia, se è probabile che si ripresentino le condizioni contestuali per le quali un dato permette di identificare e/o avere effetti su una persona, allora il dato può essere considerato “personale”. Ciò porterebbe alla definizione di un elenco di dati che sarebbero classificati come “personali” a motivo della probabilità del verificarsi di condizioni contestuali “propizie”. Anche questo approccio non è esente da difficoltà, in primo luogo per la necessità di effettuare previsioni sulla maggiore o minore probabilità del verificarsi di determinate circostanze.
A giudizio degli autori nessuno dei tre modelli teorici sembrerebbe essere sufficiente, in forma isolata, a garantire un’idonea strategia di classificazione del “dato personale”. Appare invece preferibile un approccio composito che tragga spunto da più modelli per costruire una strategia decisionale maggiormente affidabile.
20 dicembre 2004
PRIVACY. Rasi: il nuovo Codice tutela la dignita' della persona (www.garanteprivacy.it)
Garante Privacy
Rasi: il nuovo Codice tutela la dignità della persona
“Si può dire che la protezione dei dati personali costituisca una costellazione di diritti con una finalità: la tutela della dignità della persona umana”. Con queste parole il professor Gaetano Rasi, componente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ha presentato, al seminario Eurispes, il Codice sulla Privacy, in vigore dal primo gennaio 2004.
Il Codice è figlio di una complessa attività normativa: dalla legge n.675/96, prima legge italiana in materia di privacy, al recepimento delle direttive europee, fino alla Carta dei diritti fondamentali di Nizza del 2000 e al recentissimo Trattato costituzionale europeo.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice (decreto legislativo n.196/2003) - ha sostenuto Rasi - si assiste al cambiamento del concetto di protezione dei dati personali: dalla tutela alla riservatezza, sancita nella normativa precedente, ad una più incisiva tutela della persona umana nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato, nonché della sua dignità. La privacy, secondo il componente dell’Autorità Garante, confluisce e si consolida nel diritto della persona, in linea con la nuova Costituzione Europea che segna il passaggio dell’Europa del mercato all’Europa dei diritti.
I punti caratterizzanti del Codice sono: lo snellimento degli adempimenti, la semplificazione delle modalità di esercizio dei diritti e l’introduzione del “principio di necessità”, cioè l’esigenza di ridurre al minimo l’uso dei dati personali.
Novità interessante - ad avviso del componente del Garante - è la presenza, al suo interno, di una serie di codici deontologici nati per rappresentare alcune categorie e garantire il rispetto e la diffusione dei loro dati personali: il codice concernente l’attività dei giornalisti, il codice di deontologia e buona condotta relativo ai dati personali utilizzati per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica. Altri sette codici di “seconda generazione” – ha ricordato Rasi - sono in via di elaborazione. Tre di essi toccano in profondità il sistema dei valori fondamentali della persona e della collettività: il Internet, la gestione dei rapporti di lavoro e la videosorveglianza.
[Cominicato del 4 novembre 2004]
Rasi: il nuovo Codice tutela la dignità della persona
“Si può dire che la protezione dei dati personali costituisca una costellazione di diritti con una finalità: la tutela della dignità della persona umana”. Con queste parole il professor Gaetano Rasi, componente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ha presentato, al seminario Eurispes, il Codice sulla Privacy, in vigore dal primo gennaio 2004.
Il Codice è figlio di una complessa attività normativa: dalla legge n.675/96, prima legge italiana in materia di privacy, al recepimento delle direttive europee, fino alla Carta dei diritti fondamentali di Nizza del 2000 e al recentissimo Trattato costituzionale europeo.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice (decreto legislativo n.196/2003) - ha sostenuto Rasi - si assiste al cambiamento del concetto di protezione dei dati personali: dalla tutela alla riservatezza, sancita nella normativa precedente, ad una più incisiva tutela della persona umana nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato, nonché della sua dignità. La privacy, secondo il componente dell’Autorità Garante, confluisce e si consolida nel diritto della persona, in linea con la nuova Costituzione Europea che segna il passaggio dell’Europa del mercato all’Europa dei diritti.
I punti caratterizzanti del Codice sono: lo snellimento degli adempimenti, la semplificazione delle modalità di esercizio dei diritti e l’introduzione del “principio di necessità”, cioè l’esigenza di ridurre al minimo l’uso dei dati personali.
Novità interessante - ad avviso del componente del Garante - è la presenza, al suo interno, di una serie di codici deontologici nati per rappresentare alcune categorie e garantire il rispetto e la diffusione dei loro dati personali: il codice concernente l’attività dei giornalisti, il codice di deontologia e buona condotta relativo ai dati personali utilizzati per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica. Altri sette codici di “seconda generazione” – ha ricordato Rasi - sono in via di elaborazione. Tre di essi toccano in profondità il sistema dei valori fondamentali della persona e della collettività: il Internet, la gestione dei rapporti di lavoro e la videosorveglianza.
[Cominicato del 4 novembre 2004]
L'istituto dell'arbitrato e conciliazione nel pubblico impiego e nel comparto scuola - Documenti @ IuSReporteR.it
L’ISTITUTO DELL’ARBITRATO E CONCILIAZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO E NEL COMPARTO SCUOLA: SINTESI.
A cura dell’Avv. Maurizio Danza (studiolegaledanza@email.it) Arbitro per il Pubblico Impiego-Lazio.
L’Istituto dell’arbitrato e della conciliazione nel pubblico impiego è stato introdotto con il CCNQ del 23/1/2001 stipulato tra l’Aran ed i rappresentanti delle Confederazioni Sindacali. Esso prevede un iter alternativo e facoltativo rispetto a quello adottato dal codice di procedura civile, per la risoluzione delle controversie di lavoro in materia di rapporti di pubblico impiego.
Fonte normativa del suddetto CCNQ è infatti l’art.412 ter c.p.c che stabilisce che i CCNL possano prevedere la facoltà per le parti di deferire ad arbitri la decisione su una controversia di lavoro, in alternativa al ricorso al Giudice del lavoro.
Il legislatore con tale strumento ha voluto perseguire da un lato la finalità di garantire alle parti in lite la definizione delle loro questioni in tempi più solleciti rispetto ai tempi di un processo del lavoro, dall’altro quella di introdurre un istituto deflattivo rispetto al già consistente carico giudiziario dei tribunali italiani. [...]
A cura dell’Avv. Maurizio Danza (studiolegaledanza@email.it) Arbitro per il Pubblico Impiego-Lazio.
L’Istituto dell’arbitrato e della conciliazione nel pubblico impiego è stato introdotto con il CCNQ del 23/1/2001 stipulato tra l’Aran ed i rappresentanti delle Confederazioni Sindacali. Esso prevede un iter alternativo e facoltativo rispetto a quello adottato dal codice di procedura civile, per la risoluzione delle controversie di lavoro in materia di rapporti di pubblico impiego.
Fonte normativa del suddetto CCNQ è infatti l’art.412 ter c.p.c che stabilisce che i CCNL possano prevedere la facoltà per le parti di deferire ad arbitri la decisione su una controversia di lavoro, in alternativa al ricorso al Giudice del lavoro.
Il legislatore con tale strumento ha voluto perseguire da un lato la finalità di garantire alle parti in lite la definizione delle loro questioni in tempi più solleciti rispetto ai tempi di un processo del lavoro, dall’altro quella di introdurre un istituto deflattivo rispetto al già consistente carico giudiziario dei tribunali italiani. [...]
17 dicembre 2004
EVENTI. Moderna comunicazione e marketing per studi professionali
Formazione - BC Forum
"Moderna comunicazione e marketing per studi professionali"
Lugano, 28 gennaio 2005 - Hotel Lugano Dante
Milano, 3 febbraio 2005 - ATA Executive Hotel
(su richiesta il corso puo' essere organizzato in altre sedi e date)
Per visualizzare la scheda corso e tutte le informazioni clicca qui
http://www.forumlugano.com/Studiprofes.html
Iscrizioni entro il 12 gennaio 2005
"Moderna comunicazione e marketing per studi professionali"
Lugano, 28 gennaio 2005 - Hotel Lugano Dante
Milano, 3 febbraio 2005 - ATA Executive Hotel
(su richiesta il corso puo' essere organizzato in altre sedi e date)
Per visualizzare la scheda corso e tutte le informazioni clicca qui
http://www.forumlugano.com/Studiprofes.html
Iscrizioni entro il 12 gennaio 2005
16 dicembre 2004
LINK. Solignani.it - diritto, fatti, opinioni
Solignani.it - solignani.it
il portale
Il cuore del portale sono i forum, per tutti coloro che vogliono chiarire o discutere un problema giuridico, e le mailing list, riservate esclusivamente ai professionisti del diritto.
Ma ci sono numerose ulteriori sezioni contenenti materiali interessanti. Dentro a solignani.it sono infatti confluite tutte le iniziative di Jura, il primo sito giuridico italiano.
Casi e materiali. Contiene una raccolta di testi normativi, sentenze, casi concreti, atti processuali, questioni giuridiche relativamente a vari rami dell'ordinamento giuridico.
Articoli. Pubblicazioni, su temi prevalentemente di informatica giuridica, redatte dai professionisti per le testate con cui collaborano, tra cui Pc OPen, LinuxPro, Computer Office & Business e le riviste del gruppo editoriale Duke italia srl.
Utilità. Indirizzari e altre utilities sia per i professionisti che per tutti gli altri.
Procedure di riassegnazione. Le M.A.P. in tema di nomi di dominio decise dall'Avv. Tiziano Solignani quale membro dell'ente conduttore C.R.D.D..
Manuali. Appunti relativi a varie discipline giuridiche utili soprattutto per gli studenti ma anche come veloce riferimento.
Terza pagina. Non si vive di solo diritto. Qualche riflessione "culturale"
il portale
Il cuore del portale sono i forum, per tutti coloro che vogliono chiarire o discutere un problema giuridico, e le mailing list, riservate esclusivamente ai professionisti del diritto.
Ma ci sono numerose ulteriori sezioni contenenti materiali interessanti. Dentro a solignani.it sono infatti confluite tutte le iniziative di Jura, il primo sito giuridico italiano.
Casi e materiali. Contiene una raccolta di testi normativi, sentenze, casi concreti, atti processuali, questioni giuridiche relativamente a vari rami dell'ordinamento giuridico.
Articoli. Pubblicazioni, su temi prevalentemente di informatica giuridica, redatte dai professionisti per le testate con cui collaborano, tra cui Pc OPen, LinuxPro, Computer Office & Business e le riviste del gruppo editoriale Duke italia srl.
Utilità. Indirizzari e altre utilities sia per i professionisti che per tutti gli altri.
Procedure di riassegnazione. Le M.A.P. in tema di nomi di dominio decise dall'Avv. Tiziano Solignani quale membro dell'ente conduttore C.R.D.D..
Manuali. Appunti relativi a varie discipline giuridiche utili soprattutto per gli studenti ma anche come veloce riferimento.
Terza pagina. Non si vive di solo diritto. Qualche riflessione "culturale"
15 dicembre 2004
LINK. CISF - Centro Internazionale Studi Famiglia
CISF - Centro Internazionale Studi Famiglia - Home page
Il Centro Internazionale Studi Famiglia intende promuovere una cultura della famiglia nel solco dei valori tramandati ed insieme nella prospettiva dei mutati scenari della società contemporanea.
Per raggiungere il suo scopo istituzionale si avvale soprattutto dei seguenti mezzi:
un Centro Documentazione informatizzato e specializzato sulle tematiche familiari;
un Comitato scientifico formato da esperti in diverse discipline, che assiste la direzione del CISF nella programmazione annuale dei lavori e nella preparazione di convegni, seminari, incontri, pubblicazioni;
la pubblicazione di un Rapporto sulla famiglia in Italia a cadenza biennale, affidato a centri di ricerca e a specialisti in varie discipline, ma orientati ai problemi della famiglia in rapporto alla realtà socio-culturale in cui essa vive;
la promozione della ricerca scientifica su temi concernenti la vita familiare;
la pubblicazione di saggi e studi che siano particolarmente rivolti alla condizione storica della famiglia e alla definizione dei suoi ruoli specifici nella società contemporanea;
il dibattito pubblico attraverso seminari, convegni a carattere scientifico o informativo;
la collaborazione alla rivista Famiglia Oggi, mensile rivolto prevalentemente ad operatori sociali e pastorali, con taglio monografico, interdisciplinare e documentaristico.
Il Centro Internazionale Studi Famiglia intende promuovere una cultura della famiglia nel solco dei valori tramandati ed insieme nella prospettiva dei mutati scenari della società contemporanea.
Per raggiungere il suo scopo istituzionale si avvale soprattutto dei seguenti mezzi:
un Centro Documentazione informatizzato e specializzato sulle tematiche familiari;
un Comitato scientifico formato da esperti in diverse discipline, che assiste la direzione del CISF nella programmazione annuale dei lavori e nella preparazione di convegni, seminari, incontri, pubblicazioni;
la pubblicazione di un Rapporto sulla famiglia in Italia a cadenza biennale, affidato a centri di ricerca e a specialisti in varie discipline, ma orientati ai problemi della famiglia in rapporto alla realtà socio-culturale in cui essa vive;
la promozione della ricerca scientifica su temi concernenti la vita familiare;
la pubblicazione di saggi e studi che siano particolarmente rivolti alla condizione storica della famiglia e alla definizione dei suoi ruoli specifici nella società contemporanea;
il dibattito pubblico attraverso seminari, convegni a carattere scientifico o informativo;
la collaborazione alla rivista Famiglia Oggi, mensile rivolto prevalentemente ad operatori sociali e pastorali, con taglio monografico, interdisciplinare e documentaristico.
14 dicembre 2004
Provider condannato per violazione del diritto d'autore commessa attraverso un sito web (articolo avv. G.Briganti) - Documenti @ IuSReporteR.it
Provider condannato per violazione del diritto d'autore commessa attraverso un sito web - Documenti @ IuSReporteR.it
Provider condannato per violazione
del diritto d’autore commessa attraverso un sito web
Con la sentenza 2286/2004 il Tribunale di Catania affronta il tema della responsabilità del provider in ordine ad un illecito in materia di diritto d’autore commesso attraverso un sito web.
Più precisamente, il caso verteva sull’utilizzo di un’opera storiografica senza previa autorizzazione dell’autore nell’ambito di un sito ospitato e gestito dal provider per conto di terzo soggetto.
Il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del comportamento del provider inibendo a costui ogni futura utilizzazione dell’opera, senza tuttavia condannarlo anche al risarcimento del danno, in quanto non provato nel suo ammontare.
Il Giudice osserva preliminarmente che, con riguardo all’utilizzazione in rete delle opere tutelate dalla normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941), “i file contenenti testi scritti, rinvenibili nella rete telematica in veste elettronica, godono senza dubbio della medesima protezione e tutela delle opere letterarie tradizionali in cui sono sempre convertibili, attraverso la stampa su materiale cartaceo, trattandosi comunque di attività intellettuale dell’uomo, a prescindere dalla natura del supporto veicolare dell’espressione artistica e dal giudizio di valore sull’apporto artistico”. [...]
Provider condannato per violazione
del diritto d’autore commessa attraverso un sito web
Con la sentenza 2286/2004 il Tribunale di Catania affronta il tema della responsabilità del provider in ordine ad un illecito in materia di diritto d’autore commesso attraverso un sito web.
Più precisamente, il caso verteva sull’utilizzo di un’opera storiografica senza previa autorizzazione dell’autore nell’ambito di un sito ospitato e gestito dal provider per conto di terzo soggetto.
Il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del comportamento del provider inibendo a costui ogni futura utilizzazione dell’opera, senza tuttavia condannarlo anche al risarcimento del danno, in quanto non provato nel suo ammontare.
Il Giudice osserva preliminarmente che, con riguardo all’utilizzazione in rete delle opere tutelate dalla normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941), “i file contenenti testi scritti, rinvenibili nella rete telematica in veste elettronica, godono senza dubbio della medesima protezione e tutela delle opere letterarie tradizionali in cui sono sempre convertibili, attraverso la stampa su materiale cartaceo, trattandosi comunque di attività intellettuale dell’uomo, a prescindere dalla natura del supporto veicolare dell’espressione artistica e dal giudizio di valore sull’apporto artistico”. [...]
13 dicembre 2004
PRIVACY. Assegni bancari e aggiornamento dei dati (nl. 232/2004, www.garanteprivacy.it)
Garante Privacy
Assegni bancari e aggiornamento dei dati
Il Garante interviene a favore di un imprenditore
Il Garante interviene e sblocca l’attività di un imprenditore iscritto nell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di credito (cosiddetta CAI) e privato dell’autorizzazione ad emettere assegni, per non essere riuscito a dimostrare alla banca, seguendo una certa forma, di aver pagato un assegno. Nell’impossibilità di far fronte ai propri impegni presso fornitori e dipendenti, si era rivolto con procedura d’urgenza al Garante, il quale ha riconosciuto la legittimità delle sue richieste e ha ordinato l’immediata cancellazione del nominativo dall’archivio informatizzato. L’archivio, chiamato Centrale d’allarme interbancario, è stato costituito a seguito della depenalizzazione del reato di emissione di assegni senza provvista.
È successo al titolare di due società con oltre 200 dipendenti, che dopo aver emesso un assegno di 12 mila euro veniva contattato dalla banca che gli comunicava il mancato pagamento per mancanza di fondi e nel contempo lo informava della facoltà di poter provvedere al pagamento tardivo per evitare l’iscrizione nell’archivio CAI e il conseguente divieto di emettere assegni. Nel giro di pochi giorni l’imprenditore, dopo aver ripianato la situazione, consegnava alla banca una dichiarazione del creditore che attestava l’avvenuto pagamento. L’istituto di credito però eccepiva la regolarità della dichiarazione e, dopo una serie di vicende burocratiche (legate soprattutto all’autenticità di una firma e alla consegna di atti in copia anziché in originale) decorsi ormai i termini di legge per regolarizzare la situazione (60 giorni), iscriveva l’imprenditore nell’archivio degli assegni bancari e contestualmente gli revocava l’autorizzazione ad emettere assegni.
L’Autorità, pur riconoscendo che l’inserimento del nominativo dell’imprenditore nell’archivio informatizzato è avvenuto lecitamente e nel rispetto della normale prassi bancaria, ha ritenuto pienamente legittimo intervenire successivamente sui dati inseriti nell’archivio, i quali documentano ora una situazione non corrispondente alla realtà: ai fruitori dell’archivio l’imprenditore appariva infatti come un soggetto che non aveva provveduto al pagamento, neppure tardivo, dell’assegno. Pagamento che era stato, invece, effettuato per intero nei termini indicati dalla banca, anche se la documentazione in grado di dimostrarlo, per una serie di vicende, non era stata accettata ed era giunta con lieve ritardo.
Vari riferimenti normativi del Codice sulla protezione dei dati e la stessa disciplina di settore prevedono, infatti, espressamente l’eventualità di una correzione o l’eliminazione di informazioni inesatte o inserite illecitamente. Non appare, quindi, giustificata la tesi sostenuta dai titolari del trattamento di conservare i dati nel CAI per il periodo di efficacia del provvedimento di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni (sei mesi) sulla base di un regolamento, norma peraltro di rango secondario rispetto al Codice, che disciplina conservazione dei dati in archivio in termini generali. L’Autorità avvierà una nuova forma di cooperazione con gli enti interessati per esaminare organicamente il futuro sviluppo di queste tematiche.
Assegni bancari e aggiornamento dei dati
Il Garante interviene a favore di un imprenditore
Il Garante interviene e sblocca l’attività di un imprenditore iscritto nell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di credito (cosiddetta CAI) e privato dell’autorizzazione ad emettere assegni, per non essere riuscito a dimostrare alla banca, seguendo una certa forma, di aver pagato un assegno. Nell’impossibilità di far fronte ai propri impegni presso fornitori e dipendenti, si era rivolto con procedura d’urgenza al Garante, il quale ha riconosciuto la legittimità delle sue richieste e ha ordinato l’immediata cancellazione del nominativo dall’archivio informatizzato. L’archivio, chiamato Centrale d’allarme interbancario, è stato costituito a seguito della depenalizzazione del reato di emissione di assegni senza provvista.
È successo al titolare di due società con oltre 200 dipendenti, che dopo aver emesso un assegno di 12 mila euro veniva contattato dalla banca che gli comunicava il mancato pagamento per mancanza di fondi e nel contempo lo informava della facoltà di poter provvedere al pagamento tardivo per evitare l’iscrizione nell’archivio CAI e il conseguente divieto di emettere assegni. Nel giro di pochi giorni l’imprenditore, dopo aver ripianato la situazione, consegnava alla banca una dichiarazione del creditore che attestava l’avvenuto pagamento. L’istituto di credito però eccepiva la regolarità della dichiarazione e, dopo una serie di vicende burocratiche (legate soprattutto all’autenticità di una firma e alla consegna di atti in copia anziché in originale) decorsi ormai i termini di legge per regolarizzare la situazione (60 giorni), iscriveva l’imprenditore nell’archivio degli assegni bancari e contestualmente gli revocava l’autorizzazione ad emettere assegni.
L’Autorità, pur riconoscendo che l’inserimento del nominativo dell’imprenditore nell’archivio informatizzato è avvenuto lecitamente e nel rispetto della normale prassi bancaria, ha ritenuto pienamente legittimo intervenire successivamente sui dati inseriti nell’archivio, i quali documentano ora una situazione non corrispondente alla realtà: ai fruitori dell’archivio l’imprenditore appariva infatti come un soggetto che non aveva provveduto al pagamento, neppure tardivo, dell’assegno. Pagamento che era stato, invece, effettuato per intero nei termini indicati dalla banca, anche se la documentazione in grado di dimostrarlo, per una serie di vicende, non era stata accettata ed era giunta con lieve ritardo.
Vari riferimenti normativi del Codice sulla protezione dei dati e la stessa disciplina di settore prevedono, infatti, espressamente l’eventualità di una correzione o l’eliminazione di informazioni inesatte o inserite illecitamente. Non appare, quindi, giustificata la tesi sostenuta dai titolari del trattamento di conservare i dati nel CAI per il periodo di efficacia del provvedimento di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni (sei mesi) sulla base di un regolamento, norma peraltro di rango secondario rispetto al Codice, che disciplina conservazione dei dati in archivio in termini generali. L’Autorità avvierà una nuova forma di cooperazione con gli enti interessati per esaminare organicamente il futuro sviluppo di queste tematiche.
PRIVACY. Garanti Ue: non si possono conservare tutti i dati di traffico Internet (nl. 233/2004, www.garanteprivacy.it)
Garante Privacy
Garanti Ue: non si possono conservare tutti i dati di traffico Internet
Ci vuole proporzione e un’esigenza concreta per specifiche indagini di polizia e giudiziarie
Imporre la conservazione preventiva a tutti i provider, in maniera indiscriminata e per un certo periodo di tutti i dati di traffico (telefonico, Internet, di posta elettronica), a prescindere dal fatto che siano stati richiesti per concrete esigenze di indagini giudiziarie e di polizia, è contrario ai principi fondamentali della protezione dei dati e alla Convenzione europea dei diritti umani.
Questo, in sintesi, il recente parere dei Garanti della privacy dei 25 Paesi europei (9/2004, presto disponibile all’indirizzo http://www.europa.eu.int/...) adottato dal Gruppo che riunisce a Bruxelles le Autorità europee per la protezione dei dati. Il parere, che ribadisce principi più volte affermati, riguarda la valutazione della proposta di decisione-quadro del Consiglio Ue presentata da quattro Paesi europei (Francia, Irlanda, Regno Unito, Svezia - doc. 8958/04 del 28 aprile 2004), volta ad obbligare i Paesi europei a conservare obbligatoriamente, per un periodo di 12-36 mesi, tutti i dati di traffico utilizzati dai provider per fornire servizi di comunicazione, a prescindere dal fatto che ne sia stata richiesta copia a fini di prevenzione, indagini, accertamento e perseguimento di reati, compresi atti di natura terroristica.
Contro la proposta dei quattro paesi si erano già levate numerose critiche da più parti (fornitori di servizi Internet, associazioni per la difesa dei diritti civili, singoli utenti, vedi Newsletter 18 - 31 ottobre 2004), che avevano evidenziato da un lato la sostanziale inutilità ai fini di un’efficace azione di contrasto del crimine (forze dell’ordine e magistratura chiedono solo di rado di accedere a dati di traffico risalenti a periodi superiori a sei mesi), dall’altro i problemi ed i costi considerevoli che essa comporterebbe per tutti i gestori e fornitori di servizi telefonici o telematici.
Oggi, tali critiche acquistano ulteriore significato alla luce del documento dalle autorità di protezione dei dati le quali sottolineano, in primo luogo, di essersi espresse numerose volte attraverso puntuali prese di posizione tese ad evidenziare la necessità di rispettare i principi di protezione dei dati (proporzionalità, pertinenza, finalità specifica) nel gestire la conservazione dei dati di traffico anche per finalità giudiziarie o di polizia. Valga, per tutti, il parere 10/2001 sulla necessità di un approccio equilibrato alla lotta contro il terrorismo, adottato all’indomani degli attentati alle Torri Gemelle di New York (vedi Newsletter 7 - 13 gennaio 2002). Una sintesi ragionata di tali documenti è allegata al testo del parere.
Tuttavia, nell’utilizzare i dati di traffico per le finalità indicate, è necessario rispettare la Convenzione europea dei diritti umani. Il relativo articolo 8(2) stabilisce, infatti, che un’interferenza nella vita privata delle persone - come quella che si verrebbe a configurare sulla base della proposta dei quattro Paesi Ue - è ammissibile soltanto se ha un adeguato fondamento giuridico, se risponde a criteri di necessità nel quadro di una società democratica, e se è conforme agli scopi legittimi previsti dalla Convenzione stessa.
I Garanti hanno preferito non soffermarsi sull’esistenza di un fondamento giuridico, visto che il dibattito in seno al Consiglio è ancora ad uno stadio iniziale, mentre hanno focalizzato la propria attenzione sul rispetto degli altri due criteri. La necessità di una misura del genere in una società democratica è apparsa assai dubbia, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. La Corte ha fatto riferimento in proposito all’esistenza di “pressanti esigenze sociali” per adottare queste misure, che non sembrano sussistere nel caso specifico. Né sembra di poter concludere che le finalità della conservazione a priori dei dati di traffico siano esclusivamente quelle citate (prevenzione, indagini, accertamento, perseguimento di reati), data l’enorme mole di informazioni che si renderebbe disponibile e la non pertinenza di gran parte di tali informazioni rispetto alle finalità in oggetto.
In sostanza, introducendo questa disposizione si trasformerebbe quella che deve restare un’eccezione (la sorveglianza delle comunicazioni in una regola: tutti gli utenti, e non solo i potenziali sospetti o i criminali, ne verrebbero investiti secondo un approccio chiaramente sproporzionato.
I Garanti fanno notare, inoltre, che la proposta di decisione-quadro viene avanzata quando molti Paesi dell’UE non hanno ancora ratificato la Convenzione sul cybercrime che pure avevano firmato nel 2001, la quale prevede un approccio radicalmente diverso rispetto alla conservazione dei dati di traffico: ossia, solo i dati riferiti a specifiche utenze oggetto di indagini e/o ragionevoli sospetti sarebbero da conservare, per poi essere cancellati immediatamente al termine dei relativi accertamenti. L’Unione europea non può permettersi di adottare uno strumento che contraddice i principi di una Convenzione alla quale ha aderito la quasi totalità degli Stati membri.
Garanti Ue: non si possono conservare tutti i dati di traffico Internet
Ci vuole proporzione e un’esigenza concreta per specifiche indagini di polizia e giudiziarie
Imporre la conservazione preventiva a tutti i provider, in maniera indiscriminata e per un certo periodo di tutti i dati di traffico (telefonico, Internet, di posta elettronica), a prescindere dal fatto che siano stati richiesti per concrete esigenze di indagini giudiziarie e di polizia, è contrario ai principi fondamentali della protezione dei dati e alla Convenzione europea dei diritti umani.
Questo, in sintesi, il recente parere dei Garanti della privacy dei 25 Paesi europei (9/2004, presto disponibile all’indirizzo http://www.europa.eu.int/...) adottato dal Gruppo che riunisce a Bruxelles le Autorità europee per la protezione dei dati. Il parere, che ribadisce principi più volte affermati, riguarda la valutazione della proposta di decisione-quadro del Consiglio Ue presentata da quattro Paesi europei (Francia, Irlanda, Regno Unito, Svezia - doc. 8958/04 del 28 aprile 2004), volta ad obbligare i Paesi europei a conservare obbligatoriamente, per un periodo di 12-36 mesi, tutti i dati di traffico utilizzati dai provider per fornire servizi di comunicazione, a prescindere dal fatto che ne sia stata richiesta copia a fini di prevenzione, indagini, accertamento e perseguimento di reati, compresi atti di natura terroristica.
Contro la proposta dei quattro paesi si erano già levate numerose critiche da più parti (fornitori di servizi Internet, associazioni per la difesa dei diritti civili, singoli utenti, vedi Newsletter 18 - 31 ottobre 2004), che avevano evidenziato da un lato la sostanziale inutilità ai fini di un’efficace azione di contrasto del crimine (forze dell’ordine e magistratura chiedono solo di rado di accedere a dati di traffico risalenti a periodi superiori a sei mesi), dall’altro i problemi ed i costi considerevoli che essa comporterebbe per tutti i gestori e fornitori di servizi telefonici o telematici.
Oggi, tali critiche acquistano ulteriore significato alla luce del documento dalle autorità di protezione dei dati le quali sottolineano, in primo luogo, di essersi espresse numerose volte attraverso puntuali prese di posizione tese ad evidenziare la necessità di rispettare i principi di protezione dei dati (proporzionalità, pertinenza, finalità specifica) nel gestire la conservazione dei dati di traffico anche per finalità giudiziarie o di polizia. Valga, per tutti, il parere 10/2001 sulla necessità di un approccio equilibrato alla lotta contro il terrorismo, adottato all’indomani degli attentati alle Torri Gemelle di New York (vedi Newsletter 7 - 13 gennaio 2002). Una sintesi ragionata di tali documenti è allegata al testo del parere.
Tuttavia, nell’utilizzare i dati di traffico per le finalità indicate, è necessario rispettare la Convenzione europea dei diritti umani. Il relativo articolo 8(2) stabilisce, infatti, che un’interferenza nella vita privata delle persone - come quella che si verrebbe a configurare sulla base della proposta dei quattro Paesi Ue - è ammissibile soltanto se ha un adeguato fondamento giuridico, se risponde a criteri di necessità nel quadro di una società democratica, e se è conforme agli scopi legittimi previsti dalla Convenzione stessa.
I Garanti hanno preferito non soffermarsi sull’esistenza di un fondamento giuridico, visto che il dibattito in seno al Consiglio è ancora ad uno stadio iniziale, mentre hanno focalizzato la propria attenzione sul rispetto degli altri due criteri. La necessità di una misura del genere in una società democratica è apparsa assai dubbia, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. La Corte ha fatto riferimento in proposito all’esistenza di “pressanti esigenze sociali” per adottare queste misure, che non sembrano sussistere nel caso specifico. Né sembra di poter concludere che le finalità della conservazione a priori dei dati di traffico siano esclusivamente quelle citate (prevenzione, indagini, accertamento, perseguimento di reati), data l’enorme mole di informazioni che si renderebbe disponibile e la non pertinenza di gran parte di tali informazioni rispetto alle finalità in oggetto.
In sostanza, introducendo questa disposizione si trasformerebbe quella che deve restare un’eccezione (la sorveglianza delle comunicazioni in una regola: tutti gli utenti, e non solo i potenziali sospetti o i criminali, ne verrebbero investiti secondo un approccio chiaramente sproporzionato.
I Garanti fanno notare, inoltre, che la proposta di decisione-quadro viene avanzata quando molti Paesi dell’UE non hanno ancora ratificato la Convenzione sul cybercrime che pure avevano firmato nel 2001, la quale prevede un approccio radicalmente diverso rispetto alla conservazione dei dati di traffico: ossia, solo i dati riferiti a specifiche utenze oggetto di indagini e/o ragionevoli sospetti sarebbero da conservare, per poi essere cancellati immediatamente al termine dei relativi accertamenti. L’Unione europea non può permettersi di adottare uno strumento che contraddice i principi di una Convenzione alla quale ha aderito la quasi totalità degli Stati membri.
08 dicembre 2004
LINK. Confederazione Nazionale Diritti e Doveri dei Lavoratori
Confederazione Nazionale DDL - Home Page
La Confederazione è stata fondata il 19 marzo 2002, ha sede nazionale, legale ed amministrativa, in Pianella (PE) alla contrada Fonte Nardangelo n° 11, e la sede organizzativa in Chieti vai Gorizia n° 89. La Confederazione può istituire prorpie sedi regionali, provinciali, sezioni, filiali, centri periferici e rappesentanze in tutto il territorio nazionale e all'estero, secondo le necessità operative della medesima. La Confederazione non ha finalità lucrative e si propone lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi economici e sociali di tutti i lavoratori e di tutti i pensionati appartenenti ad ogni genere di settore.
Ci proponiamo di trasmettere l'espressione più ampia di uguaglianza, di democrazia, di autonomia, di giustizia sociale e di solidarietà attraverso l'assistenza e la consulenza;
Rappresentare e sostenere i nostri iscritti che si identificano in questi valori.
La Confederazione è stata fondata il 19 marzo 2002, ha sede nazionale, legale ed amministrativa, in Pianella (PE) alla contrada Fonte Nardangelo n° 11, e la sede organizzativa in Chieti vai Gorizia n° 89. La Confederazione può istituire prorpie sedi regionali, provinciali, sezioni, filiali, centri periferici e rappesentanze in tutto il territorio nazionale e all'estero, secondo le necessità operative della medesima. La Confederazione non ha finalità lucrative e si propone lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi economici e sociali di tutti i lavoratori e di tutti i pensionati appartenenti ad ogni genere di settore.
Ci proponiamo di trasmettere l'espressione più ampia di uguaglianza, di democrazia, di autonomia, di giustizia sociale e di solidarietà attraverso l'assistenza e la consulenza;
Rappresentare e sostenere i nostri iscritti che si identificano in questi valori.
06 dicembre 2004
PRIVACY. Conclusi i lavori del codice sulle "centrali rischi" (www.garanteprivacy.it)
Garante Privacy
Conclusi i lavori del codice sulle "centrali rischi"
Si sono conclusi oggi i lavori del codice deontologico per le cosiddette "centrali rischi" private. L'importante risultato è stato conseguito dopo due anni di impegno che hanno visto riuniti associazioni dei consumatori e associazioni rappresentative di banche, finanziarie e centrali rischi private.
Il Garante adotterà nelle prossime settimane alcuni provvedimenti di accompagnamento o di attuazione del codice che entrerà in vigore il 1 gennaio 2005.
Le cosiddette "centrali rischi" private, che d'ora innanzi si chiameranno "sistemi di informazioni creditizie", sono banche dati costituite per verificare l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti e le eventuali situazioni di morosità. Ad esse accedono gli operatori finanziari prima di concedere un prestito, un mutuo o un finanziamento.
Il codice introdurrà maggiori garanzie per i numerosi cittadini che chiedono un prestito personale, un mutuo, un finanziamento per l'acquisto di beni di consumo (es.: un'autovettura, un elettrodomestico, ecc.), una dilazione di pagamento, il rilascio di una carta di credito.
[Comunicato del 26 ottobre 2004]
Conclusi i lavori del codice sulle "centrali rischi"
Si sono conclusi oggi i lavori del codice deontologico per le cosiddette "centrali rischi" private. L'importante risultato è stato conseguito dopo due anni di impegno che hanno visto riuniti associazioni dei consumatori e associazioni rappresentative di banche, finanziarie e centrali rischi private.
Il Garante adotterà nelle prossime settimane alcuni provvedimenti di accompagnamento o di attuazione del codice che entrerà in vigore il 1 gennaio 2005.
Le cosiddette "centrali rischi" private, che d'ora innanzi si chiameranno "sistemi di informazioni creditizie", sono banche dati costituite per verificare l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti e le eventuali situazioni di morosità. Ad esse accedono gli operatori finanziari prima di concedere un prestito, un mutuo o un finanziamento.
Il codice introdurrà maggiori garanzie per i numerosi cittadini che chiedono un prestito personale, un mutuo, un finanziamento per l'acquisto di beni di consumo (es.: un'autovettura, un elettrodomestico, ecc.), una dilazione di pagamento, il rilascio di una carta di credito.
[Comunicato del 26 ottobre 2004]
PRIVACY. Indagini e diritto di cronaca (nl. 233/2004, www.garanteprivacy.it)
Garante Privacy
Indagini e diritto di cronaca
Cautela nell’informare sulle prime fasi di indagine, anche per non identificare eventuali minori coinvolti
I nomi degli indagati e degli arrestati possono essere resi noti, ma il giornalista deve valutare con cautela i giudizi sulle persone indagate nei primi passi delle indagini e la stessa necessità di divulgare subito le generalità complete di chi si trova interessato da una indagine ancora in fase iniziale. La diffusione dei nomi delle persone indagate o arrestate potrebbe mettere a rischio la stessa riservatezza di minori coinvolti nell’indagine giudiziaria.
Questi principi sono stati riaffermati dal Garante in occasione di un caso recente, di cui hanno dato notizia alcuni giornali locali del Veneto, relativo all’arresto di un uomo sospettato di aver compiuto atti osceni in pubblico nei confronti di una minore e accusato poi, dopo una perquisizione, di detenere materiale pedo-pornografico. Il Garante richiama, ancora una volta, l’attenzione di giornalisti e forze di polizia sulla necessità di adottare ogni opportuna cautela nella diffusione di nomi e di foto di protagonisti in casi per i quali i reati sono ancora in via di accertamento preliminare e che, per giunta, vedono coinvolti minori in fatti delicati che attengono al pudore e alla vita sessuale.
L’Autorità ha sottolineato come la diffusione dei nomi delle persone indagate o sottoposte a giudizio, pur legittima in alcuni casi se sussistono i presupposti del diritto di cronaca e non ci sono motivi di segretezza, deve essere valutata anche in ragione delle garanzie riconosciute all’indagato e all’imputato (come la stessa presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva), anche allo scopo di evitare che la stessa divulgazione di nomi e precisi dettagli possa determinare danni ai minori vittime del reato, rendendoli indirettamente identificabili.
Particolare attenzione deve essere prestata nella divulgazione di informazioni da parte delle forze di polizia, chiamate a selezionare preventivamente i dati da rendere pubblici, in particolare riguardo a dati personali non indispensabili, come ad esempio il luogo di residenza dei minori, l’indirizzo dove sarebbe avvenuta la presunta violenza, la foto dell’interessato.
Indagini e diritto di cronaca
Cautela nell’informare sulle prime fasi di indagine, anche per non identificare eventuali minori coinvolti
I nomi degli indagati e degli arrestati possono essere resi noti, ma il giornalista deve valutare con cautela i giudizi sulle persone indagate nei primi passi delle indagini e la stessa necessità di divulgare subito le generalità complete di chi si trova interessato da una indagine ancora in fase iniziale. La diffusione dei nomi delle persone indagate o arrestate potrebbe mettere a rischio la stessa riservatezza di minori coinvolti nell’indagine giudiziaria.
Questi principi sono stati riaffermati dal Garante in occasione di un caso recente, di cui hanno dato notizia alcuni giornali locali del Veneto, relativo all’arresto di un uomo sospettato di aver compiuto atti osceni in pubblico nei confronti di una minore e accusato poi, dopo una perquisizione, di detenere materiale pedo-pornografico. Il Garante richiama, ancora una volta, l’attenzione di giornalisti e forze di polizia sulla necessità di adottare ogni opportuna cautela nella diffusione di nomi e di foto di protagonisti in casi per i quali i reati sono ancora in via di accertamento preliminare e che, per giunta, vedono coinvolti minori in fatti delicati che attengono al pudore e alla vita sessuale.
L’Autorità ha sottolineato come la diffusione dei nomi delle persone indagate o sottoposte a giudizio, pur legittima in alcuni casi se sussistono i presupposti del diritto di cronaca e non ci sono motivi di segretezza, deve essere valutata anche in ragione delle garanzie riconosciute all’indagato e all’imputato (come la stessa presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva), anche allo scopo di evitare che la stessa divulgazione di nomi e precisi dettagli possa determinare danni ai minori vittime del reato, rendendoli indirettamente identificabili.
Particolare attenzione deve essere prestata nella divulgazione di informazioni da parte delle forze di polizia, chiamate a selezionare preventivamente i dati da rendere pubblici, in particolare riguardo a dati personali non indispensabili, come ad esempio il luogo di residenza dei minori, l’indirizzo dove sarebbe avvenuta la presunta violenza, la foto dell’interessato.
02 dicembre 2004
LINK. EEJNet: la rete extragiudiziale europea per la risoluzione delle controversie transfrontaliere
EEJNet: European Extra-Judicial Network - Benvenuti su EEJ-Net
La rete extragiudiziale europea per la risoluzione delle controversie transfrontaliere
EEJ-Net è una rete di meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie attiva negli Stati membri dell'UE e del SEE. Si tratta di una struttura di informazione e sostegno a disposizione di tutti i consumatori dei paesi dell'UE e del SEE, a cui si può ricorrere per comporre le vertenze commerciali con le imprese residenti in un altro Stato membro. La finalità di EEJ-Net è di facilitare l'accesso alla giustizia ai consumatori dell'UE/SEE, in particolare per quanto concerne le controversie transfrontaliere connesse alle transazioni elettroniche. Per far ciò, EEJ-Net mette in collegamento i diversi organismi di risoluzione extragiudiziale delle vertenze in materia di consumo operanti negli Stati membri dell'UE e del SEE
EEJ-Net
Risoluzione alternativa delle controversie (RAC)
Esempi di RAC accreditate
Quesiti comuni
Visualizzare il mio centro di compensazione
Ricercare un organismo RAC
Come presentare un reclamo?
La rete extragiudiziale europea per la risoluzione delle controversie transfrontaliere
EEJ-Net è una rete di meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie attiva negli Stati membri dell'UE e del SEE. Si tratta di una struttura di informazione e sostegno a disposizione di tutti i consumatori dei paesi dell'UE e del SEE, a cui si può ricorrere per comporre le vertenze commerciali con le imprese residenti in un altro Stato membro. La finalità di EEJ-Net è di facilitare l'accesso alla giustizia ai consumatori dell'UE/SEE, in particolare per quanto concerne le controversie transfrontaliere connesse alle transazioni elettroniche. Per far ciò, EEJ-Net mette in collegamento i diversi organismi di risoluzione extragiudiziale delle vertenze in materia di consumo operanti negli Stati membri dell'UE e del SEE
EEJ-Net
Risoluzione alternativa delle controversie (RAC)
Esempi di RAC accreditate
Quesiti comuni
Visualizzare il mio centro di compensazione
Ricercare un organismo RAC
Come presentare un reclamo?
01 dicembre 2004
Iscriviti a:
Post (Atom)
Nuvola
2blog-n
(1)
abruzzo
(1)
adr
(190)
ambientale
(1)
amministrativo
(4)
appunti
(3)
arbitrato
(22)
articoli
(547)
assicurativo
(5)
associazioni
(9)
avvocati
(262)
bancario
(31)
beniculturali
(2)
blog
(19)
civile
(192)
commerciale
(82)
comprehensivelaw
(138)
conciliazione
(118)
condominiale
(9)
consumatori
(79)
convegni
(54)
copyright
(83)
corsi
(83)
costituzionale
(8)
dematerializzazione
(20)
dirittiumani
(7)
documenti
(178)
documentoinformatico
(58)
ecommerce
(38)
enti
(8)
europa
(68)
eventi
(246)
fallimentare
(5)
famiglia
(43)
filosofia
(3)
fisco
(22)
formazione
(104)
formulari
(1)
giustizia
(86)
guestpost
(1)
guide
(34)
immigrazione
(2)
industriale
(18)
infortunistica
(6)
inglesegiuridico
(14)
internazionale
(23)
ius-e-blog
(17)
iusreporter
(21)
lavoro
(39)
leggi
(199)
lgbt
(4)
libri
(44)
link
(59)
marche
(4)
marketing
(33)
master
(13)
media
(7)
mediazione
(146)
minori
(8)
nuovetecnologie
(278)
opensource
(2)
pa
(34)
penale
(88)
phishing
(6)
portali
(6)
previdenziale
(3)
privacy
(255)
processotelematico
(24)
professioni
(38)
provider
(34)
ricerche
(9)
risorse
(1)
riviste
(7)
seminari
(20)
sentenze
(195)
sicurezza
(6)
siti
(23)
software
(3)
sondaggi
(1)
spamming
(39)
sportivo
(9)
stalking
(4)
stampa
(31)
strada
(4)
stranieri
(6)
studenti
(5)
tecnologie
(14)
telecomunicazioni
(47)
tributario
(16)
ufficigiudiziari
(6)
utilita
(29)
video
(27)
web2.0
(27)
Argomenti
- 2blog-n (1)
- abruzzo (1)
- adr (190)
- ambientale (1)
- amministrativo (4)
- appunti (3)
- arbitrato (22)
- articoli (547)
- assicurativo (5)
- associazioni (9)
- avvocati (262)
- bancario (31)
- beniculturali (2)
- blog (19)
- civile (192)
- commerciale (82)
- comprehensivelaw (138)
- conciliazione (118)
- condominiale (9)
- consumatori (79)
- convegni (54)
- copyright (83)
- corsi (83)
- costituzionale (8)
- dematerializzazione (20)
- dirittiumani (7)
- documenti (178)
- documentoinformatico (58)
- ecommerce (38)
- enti (8)
- europa (68)
- eventi (246)
- fallimentare (5)
- famiglia (43)
- filosofia (3)
- fisco (22)
- formazione (104)
- formulari (1)
- giustizia (86)
- guestpost (1)
- guide (34)
- immigrazione (2)
- industriale (18)
- infortunistica (6)
- inglesegiuridico (14)
- internazionale (23)
- ius-e-blog (17)
- iusreporter (21)
- lavoro (39)
- leggi (199)
- lgbt (4)
- libri (44)
- link (59)
- marche (4)
- marketing (33)
- master (13)
- media (7)
- mediazione (146)
- minori (8)
- nuovetecnologie (278)
- opensource (2)
- pa (34)
- penale (88)
- phishing (6)
- portali (6)
- previdenziale (3)
- privacy (255)
- processotelematico (24)
- professioni (38)
- provider (34)
- ricerche (9)
- risorse (1)
- riviste (7)
- seminari (20)
- sentenze (195)
- sicurezza (6)
- siti (23)
- software (3)
- sondaggi (1)
- spamming (39)
- sportivo (9)
- stalking (4)
- stampa (31)
- strada (4)
- stranieri (6)
- studenti (5)
- tecnologie (14)
- telecomunicazioni (47)
- tributario (16)
- ufficigiudiziari (6)
- utilita (29)
- video (27)
- web2.0 (27)
