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30 novembre 2004
PRIVACY. La privacy secondo il Consiglio d'Europa (nl. 231/2004, www.garanteprivacy.it)
Garante Privacy
La privacy secondo il Consiglio d'Europa
Integrazione tra norme e codici deontologici, informative più chiare, maggiori risorse per le autorità di controllo: le strade da percorrere
Il Consiglio d'Europa ha fatto il punto sui diritti e i doveri dei cittadini rispetto alla protezione dei dati personali, in una conferenza tenutasi il 14 e 15 ottobre scorsi a Praga, affrontando quattro aree tematiche: come sensibilizzare gli interessati rispetto a diritti e doveri in un'ottica di crescente globalizzazione ed informatizzazione; come fornire informazioni adeguate; come garantire l'effettività del consenso prestato dall'interessato; come far valere i diritti che spettano a ciascun cittadino in rapporto al trattamento dei propri dati personali (http://www.coe.int/...).
La Conferenza ha visto la partecipazione di molti esperti e studiosi europei, oltre che di rappresentanti delle autorità di protezione dati dei Paesi membri del Consiglio d'Europa.
Su ciascuno dei quattro temi all'ordine del giorno è stata tenuta una lezione, cui hanno fatto seguito una tavola rotonda ed altri interventi su materie connesse. Il punto di partenza è stata la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati personali, approvata nel 1981.
Ne è emerso un bilancio che presenta, come è logico attendersi, luci ed ombre. Tutti gli intervenuti si sono detti comunque sostanzialmente ottimisti sulle prospettive di un'effettiva tutela dei diritti degli interessati, attraverso l'uso intelligente delle tecnologie dell'informazione ed una maggiore sensibilizzazione di tutte le parti in causa. Sono state indicate anche alcune linee-guida per realizzare tali obiettivi.
É necessario, innanzitutto, ricercare sinergie fra soluzioni normative e soluzioni autoregolamentative. Nessuna delle due strade sembra condurre a risultati soddisfacenti se imboccata da sola; pertanto, è preferibile un approccio di co-regolamentazione in cui i contributi degli operatori (associazioni di categoria, ISP) siano recepiti dal legislatore attraverso idonei strumenti (codici di condotta, potenziamento della diffusione di Privacy Enhancing Technologies – Tecnologie di potenziamento della privacy).
Contemporaneamente si deve puntare sulla sensibilizzazione di tutti gli utenti e consumatori per realizzare l'obiettivo (spesso solo teorico) del cosiddetto "user empowerment"; qui è fondamentale il ruolo del settore pubblico e degli Stati in particolare.
L'informativa è uno dei cardini del trattamento di dati personali: è necessario perseguire l'obiettivo di un'informativa quanto più possibile standardizzata (vi sono varie esperienze in corso, a livello nazionale e regionale – vedi l'attività del Gruppo di lavoro dei garanti europei), chiara, ed anche accattivante per l'utente, soprattutto in rapporto alla raccolta di dati personali su Internet. Per contro, i titolari di trattamento devono poter contare su indicazioni chiare da parte del legislatore e delle autorità di controllo; tuttavia, la tutela della privacy non può diventare un alibi per ostacolare l'accesso ai documenti pubblici.
Si deve garantire, poi, l'effettività del consenso, puntando ad un consenso specifico ed informato. Qualsiasi limitazione o deroga rispetto alla necessità di ottenere il consenso dell'interessato deve essere controbilanciata da requisiti più severi concernenti, ad esempio, l'informativa ovvero la trasparenza delle operazioni di trattamento dei dati. Ciò vale in modo particolare nel contesto dei rapporti di lavoro.
Infine, gli interessati devono avere l'opportunità di scegliere fra strumenti di diritto civile, amministrativo e penale per far valere i propri diritti, secondo le specifiche circostanze. La protezione dei dati investe trasversalmente tutti i settori tradizionali del diritto, pertanto deve essere possibile utilizzare sia strumenti tradizionali (azioni in giudizio, risarcimento per danni morali, sanzioni penali in caso di trattamenti illeciti di dati personali) sia strumenti non tradizionali quali i poteri delle autorità di controllo indipendenti (certificazione di buone prassi e/o prodotti, controlli preliminari, sanzioni nei confronti di contravventori, sensibilizzazione dell'opinione pubblica).
La privacy secondo il Consiglio d'Europa
Integrazione tra norme e codici deontologici, informative più chiare, maggiori risorse per le autorità di controllo: le strade da percorrere
Il Consiglio d'Europa ha fatto il punto sui diritti e i doveri dei cittadini rispetto alla protezione dei dati personali, in una conferenza tenutasi il 14 e 15 ottobre scorsi a Praga, affrontando quattro aree tematiche: come sensibilizzare gli interessati rispetto a diritti e doveri in un'ottica di crescente globalizzazione ed informatizzazione; come fornire informazioni adeguate; come garantire l'effettività del consenso prestato dall'interessato; come far valere i diritti che spettano a ciascun cittadino in rapporto al trattamento dei propri dati personali (http://www.coe.int/...).
La Conferenza ha visto la partecipazione di molti esperti e studiosi europei, oltre che di rappresentanti delle autorità di protezione dati dei Paesi membri del Consiglio d'Europa.
Su ciascuno dei quattro temi all'ordine del giorno è stata tenuta una lezione, cui hanno fatto seguito una tavola rotonda ed altri interventi su materie connesse. Il punto di partenza è stata la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati personali, approvata nel 1981.
Ne è emerso un bilancio che presenta, come è logico attendersi, luci ed ombre. Tutti gli intervenuti si sono detti comunque sostanzialmente ottimisti sulle prospettive di un'effettiva tutela dei diritti degli interessati, attraverso l'uso intelligente delle tecnologie dell'informazione ed una maggiore sensibilizzazione di tutte le parti in causa. Sono state indicate anche alcune linee-guida per realizzare tali obiettivi.
É necessario, innanzitutto, ricercare sinergie fra soluzioni normative e soluzioni autoregolamentative. Nessuna delle due strade sembra condurre a risultati soddisfacenti se imboccata da sola; pertanto, è preferibile un approccio di co-regolamentazione in cui i contributi degli operatori (associazioni di categoria, ISP) siano recepiti dal legislatore attraverso idonei strumenti (codici di condotta, potenziamento della diffusione di Privacy Enhancing Technologies – Tecnologie di potenziamento della privacy).
Contemporaneamente si deve puntare sulla sensibilizzazione di tutti gli utenti e consumatori per realizzare l'obiettivo (spesso solo teorico) del cosiddetto "user empowerment"; qui è fondamentale il ruolo del settore pubblico e degli Stati in particolare.
L'informativa è uno dei cardini del trattamento di dati personali: è necessario perseguire l'obiettivo di un'informativa quanto più possibile standardizzata (vi sono varie esperienze in corso, a livello nazionale e regionale – vedi l'attività del Gruppo di lavoro dei garanti europei), chiara, ed anche accattivante per l'utente, soprattutto in rapporto alla raccolta di dati personali su Internet. Per contro, i titolari di trattamento devono poter contare su indicazioni chiare da parte del legislatore e delle autorità di controllo; tuttavia, la tutela della privacy non può diventare un alibi per ostacolare l'accesso ai documenti pubblici.
Si deve garantire, poi, l'effettività del consenso, puntando ad un consenso specifico ed informato. Qualsiasi limitazione o deroga rispetto alla necessità di ottenere il consenso dell'interessato deve essere controbilanciata da requisiti più severi concernenti, ad esempio, l'informativa ovvero la trasparenza delle operazioni di trattamento dei dati. Ciò vale in modo particolare nel contesto dei rapporti di lavoro.
Infine, gli interessati devono avere l'opportunità di scegliere fra strumenti di diritto civile, amministrativo e penale per far valere i propri diritti, secondo le specifiche circostanze. La protezione dei dati investe trasversalmente tutti i settori tradizionali del diritto, pertanto deve essere possibile utilizzare sia strumenti tradizionali (azioni in giudizio, risarcimento per danni morali, sanzioni penali in caso di trattamenti illeciti di dati personali) sia strumenti non tradizionali quali i poteri delle autorità di controllo indipendenti (certificazione di buone prassi e/o prodotti, controlli preliminari, sanzioni nei confronti di contravventori, sensibilizzazione dell'opinione pubblica).
29 novembre 2004
DIRITTO D'AUTORE. Principali caratteristiche giuridiche del filesharing di musica (M. Buccarella su www.diritto.it)
Diritto & Diritti - rivista giuridica on line
Principali caratteristiche giuridiche del filesharing di musica
Manuel M. Buccarella
manuel@newglobal.it
***
§ 1. Software di tipo P2P
Il P2P in sé, come sistema di scambio e condivisione di file non è vietato dalla legge,
né lo sono i software deltipo di Kazaa, WinMX, Imesh, Edonkey etc, che consentono
lo scaricamento (download) di file dal computer di un utente a quello di un altro.
Tali software non vengono creati e distribuiti allo scopo di far condividere agli utenti
materiali secondo modalità vietate per legge.
Quello che potrebbe rendere illegale un software di filesharing è l'illiceità dei contenuti
condivisi dagli utenti. [...]
Principali caratteristiche giuridiche del filesharing di musica
Manuel M. Buccarella
manuel@newglobal.it
***
§ 1. Software di tipo P2P
Il P2P in sé, come sistema di scambio e condivisione di file non è vietato dalla legge,
né lo sono i software deltipo di Kazaa, WinMX, Imesh, Edonkey etc, che consentono
lo scaricamento (download) di file dal computer di un utente a quello di un altro.
Tali software non vengono creati e distribuiti allo scopo di far condividere agli utenti
materiali secondo modalità vietate per legge.
Quello che potrebbe rendere illegale un software di filesharing è l'illiceità dei contenuti
condivisi dagli utenti. [...]
SITI WEB. "Deposito legale": legge assurda o male interpretata? (www.interlex.it)
"Deposito legale": legge assurda o male interpretata?
"Deposito legale": legge assurda o male interpretata?
11.11.04
E' scaduto il termine di sei mesi per l'emanazione del regolamento applicativo previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004 n. 106, nota come "Urbani 1".
Legge che prevede il deposito obbligatorio dei "documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico", compresi quelli diffusi via Internet, "presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 5...".
E in molti si chiedono - e ci chiedono - che cosa si deve fare, anche considerando il peso delle sanzioni.
La risposta è: aspettare il regolamento. Perché le disposizioni della legge non sono assolutamente sufficienti a determinare le modalità di adempimento dell'obbligo, in assenza delle disposizioni regolamentari. [...]
"Deposito legale": legge assurda o male interpretata?
11.11.04
E' scaduto il termine di sei mesi per l'emanazione del regolamento applicativo previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004 n. 106, nota come "Urbani 1".
Legge che prevede il deposito obbligatorio dei "documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico", compresi quelli diffusi via Internet, "presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 5...".
E in molti si chiedono - e ci chiedono - che cosa si deve fare, anche considerando il peso delle sanzioni.
La risposta è: aspettare il regolamento. Perché le disposizioni della legge non sono assolutamente sufficienti a determinare le modalità di adempimento dell'obbligo, in assenza delle disposizioni regolamentari. [...]
25 novembre 2004
LINK. Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA)
CNIPA
Il Centro nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) - istituito nel luglio 2003 - opera “presso” la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed unifica in sé due organismi preesistenti: l’AIPA ed il Centro Tecnico per la Rupa. Le competenze del CNIPA sono state ampliate e, in particolare, la sua missione ha assunto carattere nazionale. Il Centro nazionale, infatti, oltre che con le amministrazioni centrali, opera anche con quelle locali. Il ruolo del Centro, accresciuto e definitivamente delineato, prevede lo svolgimento delle seguenti principali funzioni:
1. contribuire alla definizione della politica del Governo, lavorare in stretto contatto e supportare il Ministro per l’innovazione e le tecnologie nella proposizione di politiche per l’innovazione ed elaborazione di standard tecnologici, funzionali e operativi. Curare l’attuazione delle politiche e assicurare il recepimento degli indirizzi governativi da parte delle amministrazioni pubbliche;
2. definire e utilizzare i processi e gli strumenti per governare il processo di innovazione tecnologica nelle amministrazioni centrali e locali, definire gli asset di base concordati nel documento della visione condivisa per l’e-government, realizzando in tal modo gli strumenti per poter operare sul territorio;
3. coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale annuale, il processo di pianificazione e i principali interventi di sviluppo; dettare norme tecniche e criteri in materia di ICT, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi delle amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi;
4. dettare criteri e regole tecniche di sicurezza, interoperabilità, apertura, performance; emettere dei pareri di congruità tecnico-economica sugli schemi dei contratti concernenti l’acquisizione di beni e servizi riguardanti i sistemi informativi, in applicazione della specifica ed immutata normativa che disciplina la materia, impegnandosi per far sì che i progetti vengano realizzati effettivamente e che gli obiettivi vengano raggiunti nei tempi e nei modi previsti;
5. operare nell’ambito dell’Unione Europea; nelle materie di propria competenza e per gli aspetti tecnico-operativi, curare i rapporti con le Istituzioni comunitarie e con gli organismi internazionali;
6. definire indirizzi e direttive per la predisposizione di piani di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, orientandoli verso l’utilizzo di tecnologie informatiche innovative.
Il Centro nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) - istituito nel luglio 2003 - opera “presso” la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed unifica in sé due organismi preesistenti: l’AIPA ed il Centro Tecnico per la Rupa. Le competenze del CNIPA sono state ampliate e, in particolare, la sua missione ha assunto carattere nazionale. Il Centro nazionale, infatti, oltre che con le amministrazioni centrali, opera anche con quelle locali. Il ruolo del Centro, accresciuto e definitivamente delineato, prevede lo svolgimento delle seguenti principali funzioni:
1. contribuire alla definizione della politica del Governo, lavorare in stretto contatto e supportare il Ministro per l’innovazione e le tecnologie nella proposizione di politiche per l’innovazione ed elaborazione di standard tecnologici, funzionali e operativi. Curare l’attuazione delle politiche e assicurare il recepimento degli indirizzi governativi da parte delle amministrazioni pubbliche;
2. definire e utilizzare i processi e gli strumenti per governare il processo di innovazione tecnologica nelle amministrazioni centrali e locali, definire gli asset di base concordati nel documento della visione condivisa per l’e-government, realizzando in tal modo gli strumenti per poter operare sul territorio;
3. coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale annuale, il processo di pianificazione e i principali interventi di sviluppo; dettare norme tecniche e criteri in materia di ICT, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi delle amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi;
4. dettare criteri e regole tecniche di sicurezza, interoperabilità, apertura, performance; emettere dei pareri di congruità tecnico-economica sugli schemi dei contratti concernenti l’acquisizione di beni e servizi riguardanti i sistemi informativi, in applicazione della specifica ed immutata normativa che disciplina la materia, impegnandosi per far sì che i progetti vengano realizzati effettivamente e che gli obiettivi vengano raggiunti nei tempi e nei modi previsti;
5. operare nell’ambito dell’Unione Europea; nelle materie di propria competenza e per gli aspetti tecnico-operativi, curare i rapporti con le Istituzioni comunitarie e con gli organismi internazionali;
6. definire indirizzi e direttive per la predisposizione di piani di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, orientandoli verso l’utilizzo di tecnologie informatiche innovative.
23 novembre 2004
RICERCA GIURIDICA. La Cassazione on line gratis, ma non basta (M. Cammarata su www.interlex.it)
M. Cammarata - La Cassazione on line gratis, ma non basta
La Cassazione on line gratis, ma non basta
di Manlio Cammarata - 11.11.04
Con un po' di esagerazione si potrebbe definirla "svolta storica", comunque è certo che si tratta di un passo molto importante per il diritto di accesso dei cittadini ai testi normativi: dal 28 ottobre scorso è possibile consultare gratis sul Web le banche dati della Corte di cassazione che contengono la legislazione italiana dal 1948 e le sentenze della Corte costituzionale.
Tra poco tempo dovrebbero essere accessibili anche tutte le leggi emanate dal 1904. [...]
La Cassazione on line gratis, ma non basta
di Manlio Cammarata - 11.11.04
Con un po' di esagerazione si potrebbe definirla "svolta storica", comunque è certo che si tratta di un passo molto importante per il diritto di accesso dei cittadini ai testi normativi: dal 28 ottobre scorso è possibile consultare gratis sul Web le banche dati della Corte di cassazione che contengono la legislazione italiana dal 1948 e le sentenze della Corte costituzionale.
Tra poco tempo dovrebbero essere accessibili anche tutte le leggi emanate dal 1904. [...]
PRIVACY. Misure minime e DPS: la proroga della proroga (P. Ricchiuto su www.interlex.it)
P. Ricchiuto - Misure minime e DPS: la proroga della proroga
Misure minime e DPS: la proroga della proroga
di Paolo Ricchiuto* - 11.11.04
Il termine per l’adozione delle nuove misure minime di sicurezza imposte dal “codice della privacy” è stato differito al 30 giugno 2005.
Negli ultimi giorni la notizia si aggirava sugli organi di informazione con l’incedere sinistro di un fantasma, ed ha preso corpo formalmente soltanto ieri, 10 novembre, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto legge 09.11.04 n. 266 (detto “decreto milleproroghe”).
Proviamo a fare il punto della situazione.
Tutti sappiamo che il termine di cui sopra, inizialmente fissato al 30.06.04 dall’art. 180 del codice, ha subito una prima proroga al 31.12.04 (vedi DPS: non tutti gli obblighi sono stati prorogati).
Un paio di settimane fa, ha iniziato a circolare la voce che nell’ambito di un decreto legge in via di pubblicazione fosse stato inserito anche lo spostamento al prossimo 30 giugno dei nuovi obblighi di sicurezza.
Poche ore dopo, rumors più o meno istituzionali avevano messo in dubbio che il provvedimento fosse stato realmente adottato.
In questa sorta di limbo informativo, nessuno era in grado di prendere una posizione netta. [...]
Misure minime e DPS: la proroga della proroga
di Paolo Ricchiuto* - 11.11.04
Il termine per l’adozione delle nuove misure minime di sicurezza imposte dal “codice della privacy” è stato differito al 30 giugno 2005.
Negli ultimi giorni la notizia si aggirava sugli organi di informazione con l’incedere sinistro di un fantasma, ed ha preso corpo formalmente soltanto ieri, 10 novembre, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto legge 09.11.04 n. 266 (detto “decreto milleproroghe”).
Proviamo a fare il punto della situazione.
Tutti sappiamo che il termine di cui sopra, inizialmente fissato al 30.06.04 dall’art. 180 del codice, ha subito una prima proroga al 31.12.04 (vedi DPS: non tutti gli obblighi sono stati prorogati).
Un paio di settimane fa, ha iniziato a circolare la voce che nell’ambito di un decreto legge in via di pubblicazione fosse stato inserito anche lo spostamento al prossimo 30 giugno dei nuovi obblighi di sicurezza.
Poche ore dopo, rumors più o meno istituzionali avevano messo in dubbio che il provvedimento fosse stato realmente adottato.
In questa sorta di limbo informativo, nessuno era in grado di prendere una posizione netta. [...]
22 novembre 2004
LINK. Camera Civile di Monza
Camera Civile Monza
La Camera Civile di Monza ha lo scopo di promuovere e favorire in tutte le sedi e con tutti i mezzi lo sviluppo ed il funzionamento della giustizia civile, tutela gli interessi di chi opera nel settore giustizia, fornisce servizi per l'aggiornamento professionale, diffonde i principi di deontologia forense, promuove iniziative in favore dei giovani avvocati, tiene contatti con le Autorità Giudiziarie.
Possono associarsi tutti gli avvocati e praticanti avvocati che svolgono la loro opera prevalentemente nel settore
del diritto civile.
La Camera Civile di Monza ha lo scopo di promuovere e favorire in tutte le sedi e con tutti i mezzi lo sviluppo ed il funzionamento della giustizia civile, tutela gli interessi di chi opera nel settore giustizia, fornisce servizi per l'aggiornamento professionale, diffonde i principi di deontologia forense, promuove iniziative in favore dei giovani avvocati, tiene contatti con le Autorità Giudiziarie.
Possono associarsi tutti gli avvocati e praticanti avvocati che svolgono la loro opera prevalentemente nel settore
del diritto civile.
PROCESSO TELEMATICO. Le regole tecnico-operative (www.eius.it)
EIUS - Ministero della giustizia, decreto 14 ottobre 2004
Ministero della giustizia
Decreto 14 ottobre 2004
Regole tecnico-operative per l'uso di
strumenti informatici e telematici nel processo civile
(G.U. 19 novembre 2004, n. 272; s.o. n. 167)
Ministero della giustizia
Decreto 14 ottobre 2004
Regole tecnico-operative per l'uso di
strumenti informatici e telematici nel processo civile
(G.U. 19 novembre 2004, n. 272; s.o. n. 167)
18 novembre 2004
PRIVACY. Ragazza uccisa a Manfredonia: occorre informare, ma con sobrieta' (www.garanteprivacy.it)
Garante per la protezione dei dati personali - Sito ufficiale
Ragazza uccisa a Manfredonia: occorre informare, ma con sobrietà
Il Garante (composto da Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) interviene sul caso della ragazza uccisa a Manfredonia e invita quanti operano nel mondo dell’informazione al rispetto dei diritti e della dignità delle vittime di questo tipo di reati.
I giornalisti devono valutare, con la massima attenzione e responsabilità, la effettiva necessità di riferire dettagli e particolari non essenziali ai fini di una corretta informazione sulla vicenda.
Anche tenendo presenti le disposizioni penali che tutelano la riservatezza delle vittime di violenza sessuale.
E' doveroso evitare la spettacolarizzazione di fatti di cronaca gravissimi, specie nel caso risultino eventualmente coinvolti altri minori.
La sobrietà nelle cronache non ostacola il giusto dovere di informare su fatti che colpiscono l’opinione pubblica.
Roma, 17 novembre 2004
Ragazza uccisa a Manfredonia: occorre informare, ma con sobrietà
Il Garante (composto da Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) interviene sul caso della ragazza uccisa a Manfredonia e invita quanti operano nel mondo dell’informazione al rispetto dei diritti e della dignità delle vittime di questo tipo di reati.
I giornalisti devono valutare, con la massima attenzione e responsabilità, la effettiva necessità di riferire dettagli e particolari non essenziali ai fini di una corretta informazione sulla vicenda.
Anche tenendo presenti le disposizioni penali che tutelano la riservatezza delle vittime di violenza sessuale.
E' doveroso evitare la spettacolarizzazione di fatti di cronaca gravissimi, specie nel caso risultino eventualmente coinvolti altri minori.
La sobrietà nelle cronache non ostacola il giusto dovere di informare su fatti che colpiscono l’opinione pubblica.
Roma, 17 novembre 2004
CONVEGNO "LE ANIMAZIONI FORENSI: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI SINISTRI IN AMBIENTE 3D NEI PROCESSI"
CONVEGNO "LE ANIMAZIONI FORENSI: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI SINISTRI IN AMBIENTE 3D NEI PROCESSI"
Primo Convegno in Italia sull’Animazione Forense, la nuova tecnologia che rivoluzionerà i processi come da qualche anno avviene negli USA perché trasforma le dinamiche dei sinistri in video multimediali che verranno proiettati in aula.
L’evento si terrà il 3 Dicembre 2004 alle ore 10:00 presso il Tribunale di Mistretta (ME); promotore dell’iniziativa oltre all’ordine degli avvocati di Mistretta è il nuovo gruppo siciliano FORENSIC 3D, capitanato dal Dott. L’Abbate Antonio, che sta diffondendo presso gli avvocati e periti questa nuova realtà; primi casi sviluppati da Forensic 3D a Bergamo e Modena in cui i video e immagini 3D sono stati portati davanti al giudice.
Ulteriori informazioni sul convegno reperibili sul sito www.forensic3d.it o contattando il 3287886525
Primo Convegno in Italia sull’Animazione Forense, la nuova tecnologia che rivoluzionerà i processi come da qualche anno avviene negli USA perché trasforma le dinamiche dei sinistri in video multimediali che verranno proiettati in aula.
L’evento si terrà il 3 Dicembre 2004 alle ore 10:00 presso il Tribunale di Mistretta (ME); promotore dell’iniziativa oltre all’ordine degli avvocati di Mistretta è il nuovo gruppo siciliano FORENSIC 3D, capitanato dal Dott. L’Abbate Antonio, che sta diffondendo presso gli avvocati e periti questa nuova realtà; primi casi sviluppati da Forensic 3D a Bergamo e Modena in cui i video e immagini 3D sono stati portati davanti al giudice.
Ulteriori informazioni sul convegno reperibili sul sito www.forensic3d.it o contattando il 3287886525
17 novembre 2004
LINK. UNCITRAL
Home page of UNCITRAL
The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) is the core legal body within the United Nations system in the field of international trade law. UNCITRAL was tasked by the General Assembly to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade by:
Co-ordinating the work of organizations active in this field and encouraging co-operation among them;
Promoting wider participation in existing international conventions and wider acceptance of existing model and uniform laws;
Preparing or promoting the adoption of new international conventions, model laws and uniform laws and promoting the codification and wider acceptance of international trade terms, provisions, customs and practices, in collaboration, where appropriate, with the organizations operating in this field;
Promoting ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of international conventions and uniform laws in the field of the law of international trade;
Collecting and disseminating information on national legislation and modern legal developments, including case law, in the field of the law of international trade;
Establishing and maintaining a close collaboration with the United Nations Conference on Trade and Development;
Maintaining liaison with other United Nations organs and specialized agencies concerned with international trade;
Taking any other action it may deem useful to fulfil its functions.
The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) is the core legal body within the United Nations system in the field of international trade law. UNCITRAL was tasked by the General Assembly to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade by:
Co-ordinating the work of organizations active in this field and encouraging co-operation among them;
Promoting wider participation in existing international conventions and wider acceptance of existing model and uniform laws;
Preparing or promoting the adoption of new international conventions, model laws and uniform laws and promoting the codification and wider acceptance of international trade terms, provisions, customs and practices, in collaboration, where appropriate, with the organizations operating in this field;
Promoting ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of international conventions and uniform laws in the field of the law of international trade;
Collecting and disseminating information on national legislation and modern legal developments, including case law, in the field of the law of international trade;
Establishing and maintaining a close collaboration with the United Nations Conference on Trade and Development;
Maintaining liaison with other United Nations organs and specialized agencies concerned with international trade;
Taking any other action it may deem useful to fulfil its functions.
16 novembre 2004
DOCUMENTO INFORMATICO. Il documento elettronico nella societa' dell'informazione (L. Stilo su www.diritto.it)
Diritto & Diritti - rivista giuridica on line
Il documento elettronico nella societa' dell'informazione
di Leo Stilo
***
Sommario: 1. Premessa; 2. Il documento amministrativo elettronico nella Pubblica Amministrazione; 3. Sicurezza, riservatezza e comportamenti a rischio: dalla carta ai bits; 4. Analisi del rischio e standard BS7799 per la sicurezza delle informazioni; 5. Il documento elettronico, firma digitale, archiviazione ottica; 6. La posta elettronica certificata: soluzioni pratiche
1. Premessa
Il 24 settembre 2004 si è tenuto a Roma il Convegno “L’evoluzione del documento e della posta elettronica certificata nella Società dell’Informazione: aspetti normativi e pratici”.
Gli organizzatori e promotori del Convegno, il Centro Studi Informatica Giuridica [1] e la società EUR SpA, hanno saputo riunire in un unico evento numerosi esperti della materia offrendo ai presenti non solo l’opportunità di apprendere nuovi aspetti della materia ma, anche e soprattutto, l’occasione di compiere alcune riflessioni critiche in merito ai classici strumenti di approccio speculativo alle questioni giuridiche nella società dell’informazione.
L’intento di questo scritto è quello di ripercorrere alcuni momenti del convegno, affiancando ad essi delle considerazioni di carattere generale, al fine di offrire una descrizione, seppure breve, delle questioni giuridiche attualmente aperte, in una società in cui l’informatica è un elemento compiutamente integrato nelle diverse realtà fenomeniche dell’agire umano. [...]
Il documento elettronico nella societa' dell'informazione
di Leo Stilo
***
Sommario: 1. Premessa; 2. Il documento amministrativo elettronico nella Pubblica Amministrazione; 3. Sicurezza, riservatezza e comportamenti a rischio: dalla carta ai bits; 4. Analisi del rischio e standard BS7799 per la sicurezza delle informazioni; 5. Il documento elettronico, firma digitale, archiviazione ottica; 6. La posta elettronica certificata: soluzioni pratiche
1. Premessa
Il 24 settembre 2004 si è tenuto a Roma il Convegno “L’evoluzione del documento e della posta elettronica certificata nella Società dell’Informazione: aspetti normativi e pratici”.
Gli organizzatori e promotori del Convegno, il Centro Studi Informatica Giuridica [1] e la società EUR SpA, hanno saputo riunire in un unico evento numerosi esperti della materia offrendo ai presenti non solo l’opportunità di apprendere nuovi aspetti della materia ma, anche e soprattutto, l’occasione di compiere alcune riflessioni critiche in merito ai classici strumenti di approccio speculativo alle questioni giuridiche nella società dell’informazione.
L’intento di questo scritto è quello di ripercorrere alcuni momenti del convegno, affiancando ad essi delle considerazioni di carattere generale, al fine di offrire una descrizione, seppure breve, delle questioni giuridiche attualmente aperte, in una società in cui l’informatica è un elemento compiutamente integrato nelle diverse realtà fenomeniche dell’agire umano. [...]
15 novembre 2004
PRIVACY. Buongiorno Vitaminic: il Garante e' in attesa della documentazione (www.garanteprivacy.it)
Garante Privacy
Buongiorno Vitaminic: il Garante è in attesa della documentazione
“Non è ancora giunta al Garante privacy la documentazione relativa all’inchiesta giudiziaria resa pubblica ieri e avviata dalla procura di Milano contro la società Buongiorno Vitaminic, per trattamento illecito di dati personali”. Ne dà notizia lo stesso Garante, al quale la magistratura milanese e la Guardia di Finanza starebbero per segnalare i comportamenti della società in materia di spamming, cioè di utilizzo illecito di indirizzi e-mail.
“Alcune fonti di stampa attribuivano al Garante l’iniziativa per l’avvio di tale inchiesta. L’inchiesta stessa risulta invece avviata a partire da una denuncia contro Buongiorno Vitaminic presentata da un’altra società direttamente alla magistratura.
Il Garante esaminerà con il dovuto scrupolo e la necessaria tempestività il dossier che gli verrà inviato. Nel frattempo, non anticipa giudizi sull’oggetto dell’inchiesta giudiziaria e, nella sua collegialità, assumerà i necessari provvedimenti”.
[Comunicato del 4 novembre 2004]
Buongiorno Vitaminic: il Garante è in attesa della documentazione
“Non è ancora giunta al Garante privacy la documentazione relativa all’inchiesta giudiziaria resa pubblica ieri e avviata dalla procura di Milano contro la società Buongiorno Vitaminic, per trattamento illecito di dati personali”. Ne dà notizia lo stesso Garante, al quale la magistratura milanese e la Guardia di Finanza starebbero per segnalare i comportamenti della società in materia di spamming, cioè di utilizzo illecito di indirizzi e-mail.
“Alcune fonti di stampa attribuivano al Garante l’iniziativa per l’avvio di tale inchiesta. L’inchiesta stessa risulta invece avviata a partire da una denuncia contro Buongiorno Vitaminic presentata da un’altra società direttamente alla magistratura.
Il Garante esaminerà con il dovuto scrupolo e la necessaria tempestività il dossier che gli verrà inviato. Nel frattempo, non anticipa giudizi sull’oggetto dell’inchiesta giudiziaria e, nella sua collegialità, assumerà i necessari provvedimenti”.
[Comunicato del 4 novembre 2004]
COMMERCIO ELETTRONICO. Tutto pronto per l'avvio delle agevolazioni per le imprese (L. Lasala su www.diritto.it)
Diritto & Diritti - rivista giuridica on line
Commercio elettronico: tutto pronto per l'avvio delle agevolazioni per le imprese
A cura di Leonardo Lasala
***
Tutto pronto per il terzo bando per l'accesso alle agevolazioni sotto forma di credito di imposta diretto allo sviluppo delle attività di commercio elettronico, secondo quanto disciplinato dall'art. 103 della Legge 388/00.
Il Ministero delle Attività Produttive ha emanato la Circolare n. 1253707 (8 ottobre 2004) che detta le disposizioni concernenti, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dalla cui data, e fino al 90esimo giorno, sarà possibile presentare domanda di partecipazione al Mediocredito Centrale - MCC Spa.
La domanda può essere inviata anche per via telematica, utilizzando l'apposito tool applicativo disponibile nel sito www.mcc.it. [...]
Commercio elettronico: tutto pronto per l'avvio delle agevolazioni per le imprese
A cura di Leonardo Lasala
***
Tutto pronto per il terzo bando per l'accesso alle agevolazioni sotto forma di credito di imposta diretto allo sviluppo delle attività di commercio elettronico, secondo quanto disciplinato dall'art. 103 della Legge 388/00.
Il Ministero delle Attività Produttive ha emanato la Circolare n. 1253707 (8 ottobre 2004) che detta le disposizioni concernenti, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dalla cui data, e fino al 90esimo giorno, sarà possibile presentare domanda di partecipazione al Mediocredito Centrale - MCC Spa.
La domanda può essere inviata anche per via telematica, utilizzando l'apposito tool applicativo disponibile nel sito www.mcc.it. [...]
11 novembre 2004
PRIVACY. Proroga dei termini per le nuove misure minime di sicurezza e il DPS (www.altalex.com)
DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n. 266
Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative
(GU n. 264 del 10/11/2004)
- al 30 giugno 2005 il termine per l'adozione delle nuove misure minime di sicurezza e del documento programmatico sulla sicurezza (art. 180, 1° co. Codice della Privacy)
- al 30 settembre 2005 il termine per l'adempimento all'obbligo dell'adozione delle misure di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare sulla base di idonee misure un incremento dei rischi (art. 180, 3° co. Codice della Privacy)
Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative
(GU n. 264 del 10/11/2004)
- al 30 giugno 2005 il termine per l'adozione delle nuove misure minime di sicurezza e del documento programmatico sulla sicurezza (art. 180, 1° co. Codice della Privacy)
- al 30 settembre 2005 il termine per l'adempimento all'obbligo dell'adozione delle misure di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare sulla base di idonee misure un incremento dei rischi (art. 180, 3° co. Codice della Privacy)
DOCUMENTO INFORMATICO. Le relazioni del convegno di Otranto del Circolo dei giuristi telematici
Le relazioni del convegno (download):
"OTRANTO 8 - 9 ottobre 2004
Le relazioni
Prof. Jos DUMORTIER -
Evoluzione normativa della firma elettronica: orientamenti europei - Presentazione / Relazione
Avv. Luca Giacopuzzi
Gradazione probatoria delle firme elettroniche nel TUDA - Presentazione / Relazione
Avv. Andrea Lisi - Presentazione / Relazione
Avv. Marisa Bonanno - Presentazione / Relazione
Dott. Stefano ARBIA - Presentazione
Avv. Stefano Aterno - Relazione"
"OTRANTO 8 - 9 ottobre 2004
Le relazioni
Prof. Jos DUMORTIER -
Evoluzione normativa della firma elettronica: orientamenti europei - Presentazione / Relazione
Avv. Luca Giacopuzzi
Gradazione probatoria delle firme elettroniche nel TUDA - Presentazione / Relazione
Avv. Andrea Lisi - Presentazione / Relazione
Avv. Marisa Bonanno - Presentazione / Relazione
Dott. Stefano ARBIA - Presentazione
Avv. Stefano Aterno - Relazione"
10 novembre 2004
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE. Spyware: un parassita digitale dai mille untori (L. Stilo su www.diritto.it)
Diritto & Diritti - rivista giuridica on line
Spyware:un parassita digitale dai mille untori
di Leo Stilo
***
Sommario: 1. Introduzione ad un problema giuridico; 2. Internet: crocevia di dati personali; 3. L'economia di mercato: "terreno di coltura" di un parassita digitale; 4. Dal "brodo primordiale" della distribuzione del software in Rete nasce una particolare moneta di scambio: i dati personali; 5. Un moderno enigma giuridico di nome "spyware"; 6. Spyware: argomenti contro una pratica commerciale illegale.
1. Introduzione ad un problema giuridico
Come una micidiale arma stealth il software spyware[1] si muove all'interno del "computer bersaglio" pronto a colpire, inviando dati ed informazioni a sconosciuti ricevitori in perenne ascolto nella rete, all'insaputa dell'ignaro internauta.
La sua azione è velata dalla normalità e dalla genericità delle quotidiane operazioni compiute utilizzando l'elaboratore elettronico.
Questa quotidianità rappresenta l'unico schermo conoscibile e visibile da un operatore “comune", dotato di una cultura informatica generalmente limitata ed indirizzata ai programmi applicativi più comuni; vale a dire all'utente medio le cui conoscenze informatiche sono strettamente legate alla propria attività lavorativa e ad uno o più determinati interessi personali (videogiochi, programmi di grafica, editor di varia natura, lettori MP3...) .
Il buio che circonda questi piccoli e silenziosi programmi informatici impone di svolgere alcune riflessioni in merito :
1. ai “beni” oggetto della ricerca da parte del software spyware;
2. alle modalità tecniche ed informatiche attraverso cui i predetti strumenti concretamente operano[2];
3. alle implicazioni sociali e giuridiche che ruotano attorno al rapporto software-house / utilizzatore finale del programma informatico ospite del "parassita" spyware. [...]
Spyware:un parassita digitale dai mille untori
di Leo Stilo
***
Sommario: 1. Introduzione ad un problema giuridico; 2. Internet: crocevia di dati personali; 3. L'economia di mercato: "terreno di coltura" di un parassita digitale; 4. Dal "brodo primordiale" della distribuzione del software in Rete nasce una particolare moneta di scambio: i dati personali; 5. Un moderno enigma giuridico di nome "spyware"; 6. Spyware: argomenti contro una pratica commerciale illegale.
1. Introduzione ad un problema giuridico
Come una micidiale arma stealth il software spyware[1] si muove all'interno del "computer bersaglio" pronto a colpire, inviando dati ed informazioni a sconosciuti ricevitori in perenne ascolto nella rete, all'insaputa dell'ignaro internauta.
La sua azione è velata dalla normalità e dalla genericità delle quotidiane operazioni compiute utilizzando l'elaboratore elettronico.
Questa quotidianità rappresenta l'unico schermo conoscibile e visibile da un operatore “comune", dotato di una cultura informatica generalmente limitata ed indirizzata ai programmi applicativi più comuni; vale a dire all'utente medio le cui conoscenze informatiche sono strettamente legate alla propria attività lavorativa e ad uno o più determinati interessi personali (videogiochi, programmi di grafica, editor di varia natura, lettori MP3...) .
Il buio che circonda questi piccoli e silenziosi programmi informatici impone di svolgere alcune riflessioni in merito :
1. ai “beni” oggetto della ricerca da parte del software spyware;
2. alle modalità tecniche ed informatiche attraverso cui i predetti strumenti concretamente operano[2];
3. alle implicazioni sociali e giuridiche che ruotano attorno al rapporto software-house / utilizzatore finale del programma informatico ospite del "parassita" spyware. [...]
09 novembre 2004
RICERCA GIURIDICA. Disponibilita' di tutta la normativa statale dal 1948 su normeinrete.it
NiR - Area Ricerche - Ricerca avanzata
28-10-2004
Disponibilità di tutta la normativa statale dal 1948
Da oggi su Normeinrete è possibile effettuare la ricerca su tutta la normativa dello Stato a partire dal 1948.
La ricerca si può eseguire per tipologia di atto, per estremi, per parole nel titolo o nel testo e i link ai testi sono sempre possibili grazie al nuovo regolamento di accesso al CED della Corte di Cassazione che offre gratuitamente on line il suo archivio normativo.
28-10-2004
Disponibilità di tutta la normativa statale dal 1948
Da oggi su Normeinrete è possibile effettuare la ricerca su tutta la normativa dello Stato a partire dal 1948.
La ricerca si può eseguire per tipologia di atto, per estremi, per parole nel titolo o nel testo e i link ai testi sono sempre possibili grazie al nuovo regolamento di accesso al CED della Corte di Cassazione che offre gratuitamente on line il suo archivio normativo.
08 novembre 2004
LINK. Duhaime.org - Online Canadian Legal Resource and Dictionary
Duhaime.org - Online Canadian Legal Resource and Dictionary:
"DUHAIME LAW
Duhaime.org: Providing Legal Resources Since 1994
Without access to legal information, there simply is no real access to justice, except for lawyers. Since most lawyers will only fully share their information for money, I thought to do the opposite. In 1994, when the WWW was but a newborn, I started what has become duhaime.org.
Duhaime.org is my tool for sharing my passion: the law and its fruit, justice, without which, history shows, force would ruthlessly rule the wise.
Lloyd Duhaime, Victoria, British Columbia, August 2004"
"DUHAIME LAW
Duhaime.org: Providing Legal Resources Since 1994
Without access to legal information, there simply is no real access to justice, except for lawyers. Since most lawyers will only fully share their information for money, I thought to do the opposite. In 1994, when the WWW was but a newborn, I started what has become duhaime.org.
Duhaime.org is my tool for sharing my passion: the law and its fruit, justice, without which, history shows, force would ruthlessly rule the wise.
Lloyd Duhaime, Victoria, British Columbia, August 2004"
LINK. Tribunale di Viterbo
"Attraverso le nostre pagine avrete la possibilità di effettuare ricerche delle esecuzioni immobiliari e mobiliari in corso presso questo tribunale, oltre a reperire la relativa modulistica ed una serie di informazioni utili per partecipare alle vendite giudiziarie"
04 novembre 2004
Studi legali e privacy. Il vademecum del CNF (avv. Giuseppe Briganti) - Documenti @ IuSReporteR.it
Studi legali e privacy
Il vademecum del CNF
Con un documento del 18 giugno scorso, il Consiglio Nazionale Forense (www.consiglionazionaleforense.it) ha fornito alcuni suggerimenti agli studi legali che devono far fronte agli adempimenti richiesti dal Codice della privacy.
Tenuto agli adempimenti è il titolare del trattamento di dati, vale a dire il libero professionista o, nel caso di società e associazioni professionali, l’entità nel suo complesso. [...]
Il vademecum del CNF
Con un documento del 18 giugno scorso, il Consiglio Nazionale Forense (www.consiglionazionaleforense.it) ha fornito alcuni suggerimenti agli studi legali che devono far fronte agli adempimenti richiesti dal Codice della privacy.
Tenuto agli adempimenti è il titolare del trattamento di dati, vale a dire il libero professionista o, nel caso di società e associazioni professionali, l’entità nel suo complesso. [...]
03 novembre 2004
PRIVACY. Dati sanitari in busta chiusa (nl. 231/2004, www.garanteprivacy.it)
Dati sanitari in busta chiusa
Risultati della visita medica sotto gli sguardi di tutti. Il Garante dà ragione ad un dipendente comunale
Si sottopone ad accertamenti sanitari per il riconoscimento di infermità da causa di servizio e i referti gli vengono comunicati, tramite il messo comunale, dall'amministrazione di appartenenza spillati ad una nota di accompagnamento, anziché custoditi in busta chiusa.
É successo ad un dipendente comunale che, indignato dall'accaduto ritenuto lesivo della sua riservatezza, dopo una prima istanza rivolta al datore di lavoro in cui chiedeva conto di questa procedura, insoddisfatto della risposta ricevuta, ha presentato ricorso al Garante. L'Autorità gli ha dato ragione ed ha ordinato all'ente locale di conformarsi al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Entro la fine di novembre il comune dovrà comunicare al Garante misure di sicurezza, istruzioni al personale, procedure adottate per la tutela dei dati.
Quando le amministrazioni pubbliche trattano informazioni personali, a maggior ragione se vi sono riferimenti alla salute, alla vita sessuale, alle convinzioni religiose ecc., hanno l'obbligo di adottare ogni cautela e precauzione per prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati. Dati sanitari, quindi, in busta chiusa e allegati alle note di trasmissione solo se indispensabili.
Nel caso in esame il Garante ha ritenuto illecite sia le modalità di circolazione dei dati all'interno dell'ente (redazione di documenti, invio di note, loro protocollazione), sia quelle di comunicazione all'interessato ed ha richiamato l'amministrazione all'adozione di soluzioni che permettano di svolgere le funzioni istituzionali eliminando ogni occasione di superflua conoscibilità dei dati sulla salute, anche da parte degli incaricati del trattamento, compresi i messi notificatori (dati sanitari in busta chiusa, inviti a ritirare personalmente un documento presso l'ufficio competente, comunicazione telematica direttamente all'interessato). Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, infatti, nelle note recapitate all'interessato erano presenti riferimenti a procedure per il riconoscimento di patologie contratte in servizio, e a esami clinici ai quali il dipendente doveva sottoporsi: tutti dati idonei a rivelare lo stato di salute secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Risultati della visita medica sotto gli sguardi di tutti. Il Garante dà ragione ad un dipendente comunale
Si sottopone ad accertamenti sanitari per il riconoscimento di infermità da causa di servizio e i referti gli vengono comunicati, tramite il messo comunale, dall'amministrazione di appartenenza spillati ad una nota di accompagnamento, anziché custoditi in busta chiusa.
É successo ad un dipendente comunale che, indignato dall'accaduto ritenuto lesivo della sua riservatezza, dopo una prima istanza rivolta al datore di lavoro in cui chiedeva conto di questa procedura, insoddisfatto della risposta ricevuta, ha presentato ricorso al Garante. L'Autorità gli ha dato ragione ed ha ordinato all'ente locale di conformarsi al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Entro la fine di novembre il comune dovrà comunicare al Garante misure di sicurezza, istruzioni al personale, procedure adottate per la tutela dei dati.
Quando le amministrazioni pubbliche trattano informazioni personali, a maggior ragione se vi sono riferimenti alla salute, alla vita sessuale, alle convinzioni religiose ecc., hanno l'obbligo di adottare ogni cautela e precauzione per prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati. Dati sanitari, quindi, in busta chiusa e allegati alle note di trasmissione solo se indispensabili.
Nel caso in esame il Garante ha ritenuto illecite sia le modalità di circolazione dei dati all'interno dell'ente (redazione di documenti, invio di note, loro protocollazione), sia quelle di comunicazione all'interessato ed ha richiamato l'amministrazione all'adozione di soluzioni che permettano di svolgere le funzioni istituzionali eliminando ogni occasione di superflua conoscibilità dei dati sulla salute, anche da parte degli incaricati del trattamento, compresi i messi notificatori (dati sanitari in busta chiusa, inviti a ritirare personalmente un documento presso l'ufficio competente, comunicazione telematica direttamente all'interessato). Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, infatti, nelle note recapitate all'interessato erano presenti riferimenti a procedure per il riconoscimento di patologie contratte in servizio, e a esami clinici ai quali il dipendente doveva sottoporsi: tutti dati idonei a rivelare lo stato di salute secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
02 novembre 2004
COSTITUZIONE EUROPEA - CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE (www.governo.it)
Il testo della Costituzione europea
PARTE II
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE
PREAMBOLO
I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e
universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.
Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.
TITOLO I: DIGNITA'
Articolo II-61: Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo II-62: Diritto alla vita
1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Articolo II-63: Diritto all'integrità della persona
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite
dalla legge
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la
selezione delle persone
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo II-64: Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo II-65: Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. è proibita la tratta degli esseri umani.
TITOLO II: LIBERTA'
Articolo II-66: Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo II-67: Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.
Articolo II-68: Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.
Articolo II-69: Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo II-70: Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto
include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo II-71: Libertà di espressione e d'informazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo II-72: Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei
cittadini dell'Unione.
Articolo II-73: Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
Articolo II-74: Diritto all'istruzione
1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo II-75: Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di
prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
Articolo II-76: Libertà d'impresa
E' riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo II-77: Diritto di proprietà
1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo II-78: Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione.
Articolo II-79: Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
TITOLO III: UGUAGLIANZA
Articolo II-80: Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo II-81: Non discriminazione
1. E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
Articolo II-82: Diversità culturale, religiosa e linguistica
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo II-83: Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Articolo II-84: Diritti del minore
1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi
possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
Articolo II-85: Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.
Articolo II-86: Inserimento delle persone con disabilità
L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
TITOLO IV: SOLIDARIETA'
Articolo II-87: Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo II-88: Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
Articolo II-89: Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
Articolo II-90: Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo II-91: Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Articolo II-92: Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
Articolo II-93: Vita familiare e vita professionale
1. E' garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
Articolo II-94: Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e
alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
Articolo II-95: Protezione della salute
Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
Articolo II-96: Accesso ai servizi d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione.
Articolo II-97: Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Articolo II-98: Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
TITOLO V: CITTADINANZA
Articolo II-99: Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.
Articolo II-100: Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo II-101: Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, dagli organi e organismi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;
b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;
c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi
generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo II-102: Diritto d'accesso ai documenti
Ogni cittadino dell'Unione nonchè ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, degli organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.
Articolo II-103: Mediatore europeo
Ogni cittadino dell'Unione nonchè ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia europea e il Tribunale nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Articolo II-104: Diritto di petizione
Ogni cittadino dell'Unione nonchè ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Articolo II-105: Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente alla
Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Articolo II-106: Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
TITOLO VI: GIUSTIZIA
Articolo II-107: Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo II-108: Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Articolo II-109: Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Articolo II-110: Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
TITOLO VII: DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA
Articolo II-111: Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, agli organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nelle altre parti della Costituzione.
2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.
Articolo II-112: Portata e interpretazione dei diritti e dei principi
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti ivi definiti.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.
4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni e organi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo della legalità di detti atti.
6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.
7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali.
Articolo II-113: Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
Articolo II-114: Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.
PARTE II
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE
PREAMBOLO
I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e
universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.
Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.
TITOLO I: DIGNITA'
Articolo II-61: Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo II-62: Diritto alla vita
1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Articolo II-63: Diritto all'integrità della persona
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite
dalla legge
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la
selezione delle persone
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo II-64: Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo II-65: Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. è proibita la tratta degli esseri umani.
TITOLO II: LIBERTA'
Articolo II-66: Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo II-67: Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.
Articolo II-68: Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.
Articolo II-69: Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo II-70: Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto
include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo II-71: Libertà di espressione e d'informazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo II-72: Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei
cittadini dell'Unione.
Articolo II-73: Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
Articolo II-74: Diritto all'istruzione
1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo II-75: Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di
prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
Articolo II-76: Libertà d'impresa
E' riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo II-77: Diritto di proprietà
1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo II-78: Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione.
Articolo II-79: Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
TITOLO III: UGUAGLIANZA
Articolo II-80: Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo II-81: Non discriminazione
1. E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
Articolo II-82: Diversità culturale, religiosa e linguistica
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo II-83: Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Articolo II-84: Diritti del minore
1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi
possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
Articolo II-85: Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.
Articolo II-86: Inserimento delle persone con disabilità
L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
TITOLO IV: SOLIDARIETA'
Articolo II-87: Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo II-88: Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
Articolo II-89: Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
Articolo II-90: Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo II-91: Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Articolo II-92: Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
Articolo II-93: Vita familiare e vita professionale
1. E' garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
Articolo II-94: Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e
alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
Articolo II-95: Protezione della salute
Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
Articolo II-96: Accesso ai servizi d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione.
Articolo II-97: Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Articolo II-98: Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
TITOLO V: CITTADINANZA
Articolo II-99: Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.
Articolo II-100: Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo II-101: Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, dagli organi e organismi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;
b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;
c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi
generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo II-102: Diritto d'accesso ai documenti
Ogni cittadino dell'Unione nonchè ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, degli organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.
Articolo II-103: Mediatore europeo
Ogni cittadino dell'Unione nonchè ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia europea e il Tribunale nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Articolo II-104: Diritto di petizione
Ogni cittadino dell'Unione nonchè ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Articolo II-105: Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente alla
Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Articolo II-106: Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
TITOLO VI: GIUSTIZIA
Articolo II-107: Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo II-108: Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Articolo II-109: Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Articolo II-110: Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
TITOLO VII: DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA
Articolo II-111: Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, agli organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nelle altre parti della Costituzione.
2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.
Articolo II-112: Portata e interpretazione dei diritti e dei principi
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti ivi definiti.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.
4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni e organi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo della legalità di detti atti.
6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.
7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali.
Articolo II-113: Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
Articolo II-114: Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.
LINK. Costituzione Europea (su www.governo.it)
Governo Italiano - Costituzione Europea
Presentazione
Venerdì 29 ottobre 2004 i Capi di Stato e di Governo ed i Ministri degli Affari esteri di 29 Paesi europei hanno partecipato a Roma alla cerimonia della firma del Trattato e dell'Atto finale che stabiliscono una Costituzione per l'Europa.
Il Trattato e l'Atto finale sono stati firmati dai 25 Stati membri dell'Unione Europea.
I Paesi candidati Turchia, Bulgaria e Romania hanno firmato solo l'Atto finale. La Croazia ha partecipato in veste di osservatore, in quanto paese candidato che non ha partecipato ai lavori della Convenzione.
Gli Stati membri dovranno adesso ratificare la Costituzione in accordo con le loro rispettive legislazioni interne.
Questo processo di ratifica potrebbe durare circa due anni.
La Costituzione europea sostituisce la maggior parte dei Trattati esistenti ed è preceduta da un preambolo.
La firma del Trattato è avvenuta in Campidoglio, Sala degli Orazi e Curiazi, la stessa sala in cui i Sei Paesi fondatori - Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda - firmarono il 25 marzo 1957 i Trattati istitutivi della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea per l'energia atomica (Euratom) a Roma, da cui il nome ancora in uso di "Trattati di Roma".
Il lavoro è stato realizzato ed è aggiornato con la collaborazione dell'Ufficio Coordinamento dell' Attività Economica del Dipartimento Affari Economici della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Presentazione
Venerdì 29 ottobre 2004 i Capi di Stato e di Governo ed i Ministri degli Affari esteri di 29 Paesi europei hanno partecipato a Roma alla cerimonia della firma del Trattato e dell'Atto finale che stabiliscono una Costituzione per l'Europa.
Il Trattato e l'Atto finale sono stati firmati dai 25 Stati membri dell'Unione Europea.
I Paesi candidati Turchia, Bulgaria e Romania hanno firmato solo l'Atto finale. La Croazia ha partecipato in veste di osservatore, in quanto paese candidato che non ha partecipato ai lavori della Convenzione.
Gli Stati membri dovranno adesso ratificare la Costituzione in accordo con le loro rispettive legislazioni interne.
Questo processo di ratifica potrebbe durare circa due anni.
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La firma del Trattato è avvenuta in Campidoglio, Sala degli Orazi e Curiazi, la stessa sala in cui i Sei Paesi fondatori - Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda - firmarono il 25 marzo 1957 i Trattati istitutivi della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea per l'energia atomica (Euratom) a Roma, da cui il nome ancora in uso di "Trattati di Roma".
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