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28 ottobre 2004

LINK. Portale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna

Portale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna

27 ottobre 2004

LINK. Atlante Giudiziario Europeo in materia Civile

ATLANTE GIUDIZIARIO EUROPEO IN MATERIA CIVILE
Benvenuto nell'Atlante Giudiziario Europeo in materia Civile

Tramite questo Atlante potrà accedere in modo semplice a determinate informazioni rilevanti per la cooperazione giudiziaria in materia civile.

L'Atlante le consentirà di identificare i tribunali e le altre autorità competenti alle quali potrà ricorrere con diverse finalità.

Oltre a ciò, potrà compilare direttamente i Moduli esistenti, modificarne la lingua di redazione prima di stamparli, e trasmetterli in modo sicuro.

26 ottobre 2004

RICERCA GIURIDICA. Gestione e acquisizione dell'informazione giuridica: Sistema Intelligente Integrato (E. Fameli su www.altalex.com)

Gestione e acquisizione dell'informazione giuridica: Sistema Intelligente Integrato

SIAM: UN “SISTEMA INTELLIGENTE INTEGRATO” PER L’ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DELL’INFORMAZIONE GIURIDICA IN LINEA*

ELIO FAMELI
(ISTITUTO DI TEORIA E TECNICHE DELL’INFORMAZIONE GIURIDICA (ITTIG) DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR))

* Relazione tenuta in occasione del Convegno di studi organizzato dal Centro Studi di Informatica Giuridica (CSIG) di Firenze sul tema “La Rete per il cittadino: l’Informatica giuridica a tutela della libertà dell’accesso” - Firenze, 3 giugno 2004

1. INQUADRAMENTO TEORICO DEL PROGETTO SIAM: NOZIONI GENERALI

1.1. L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE (I.A.)

Dell’Intelligenza Artificiale sono state date, nel tempo, numerose definizioni, riconducibili, essenzialmente, a due grandi categorie: quella in cui l’attenzione è rivolta al “comportamento umano intelligente” e quelle in cui, invece, l’oggetto dell’analisi è costituito dalle “modalità di funzionamento della mente umana” in ordine a scopi diversi, dal riconoscimento della realtà alla comprensione di messaggi (scritti od orali), dalla risoluzione di problemi alla pianificazione di attività. Il primo tipo di approccio è detto “umanistico” o “comportamentistico”, il secondo “cognitivo”.

Nell’una e nell’altra categoria di definizioni la possibilità del confronto tra l’uomo e la macchina si arresta là dove entrano in gioco elementi non (esclusivamente) riconducibili alla mera razionalità: comportamenti ispirati da reazioni istintive, intuizioni, emozioni, sentimenti, ideologie, ecc., da una parte; ragionamenti che non possono fondarsi solo sulla logica, per la compresenza di elementi incerti, vaghi, incompleti, mutevoli, ecc., dall’altra. Pertanto, dalla prima categoria di definizioni dell’I.A. devono rimanere esclusi i comportamenti umani non razionali, dalla seconda i ragionamenti che non si fondano (o non possono fondarsi) solo sulla logica, ma anche sull’esperienza, sulla comparazione analogica, sulla valutazione probabilistica, sulla ricerca di soluzioni per tentativi (euristica).

Per tale via, dunque, l’oggetto di studio dell’Intelligenza Artificiale verrebbe ricondotto e limitato all’analisi dei soli “comportamenti razionali” dell’uomo e alla riproduzione dei soli “meccanismi di ragionamento” (“procedimenti mentali”) fondati sulla logica.

Se, attualmente, questa impostazione risulta essere la più comunemente accettata, non vanno comunque sottaciuti i meriti ascrivibili all’approccio “cognitivista” degli studi sull’I.A., approccio su cui s’impiantò, nel rapporto dialettico coi cultori della Psicologia cognitiva, la storica disputa tra i sostenitori della c.d. “I.A. forte” e quelli della “I.A. debole”. Per i primi un “programma informatico intelligente”, in grado di produrre risultati assimilabili a quelli forniti dalla mente umana, costituirebbe di per sé un modello del suo funzionamento, una “teoria dei processi cognitivi umani”, in qualche modo anche più potente delle analoghe teorie (e ipotesi) sviluppate dalla Psicologia cognitiva e dalle Neuroscienze proprio in quanto testata mediante uno strumento rigoroso come il computer.

La tesi della “I.A. debole” considera, invece, imprescindibile – a garanzia del carattere di scientificità dell’analisi – fare precedere all’implementazione di “programmi informatici intelligenti” l’elaborazione di modelli cognitivi adeguati.

25 ottobre 2004

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE. Tlc: critiche alla proposta di conservare tutti i dati di traffico in Europa (nl. 230/04, www.garanteprivacy.it)

Tlc: critiche alla proposta di conservare tutti i dati di traffico in Europa
La misura antiterrorismo presentata al Consiglio dell’Ue da Francia, Irlanda, Svezia, Regno Unito riguarda anche Internet e la posta elettronica


Una proposta avanzata da alcuni Stati dell’UE prevede la conservazione “a priori”, fino ad un massimo di 36 mesi, di tutti i dati di traffico, compresi quelli relativi a Internet, SMS, MMS, posta elettronica. Forti critiche sono state espresse da più parti, compresi i gestori e fornitori di servizi di comunicazione che contestano l’inutilità ed i costi eccessivi di un’iniziativa del genere. Sul punto si sono già dette più volte contrarie le Autorità europee di protezione dei dati.

La proposta presentata da quattro Stati dell’UE (Francia, Irlanda, Svezia, Regno Unito) lo scorso aprile prevede che il Consiglio dell’UE decida di chiedere agli Stati membri l’introduzione di misure nazionali per la conservazione a priori di tutti i dati trattati e conservati per la fornitura di servizi pubblici di comunicazione ovvero di tutti i dati disponibili nelle reti di comunicazione pubblica, allo scopo di favorire le indagini, la prevenzione e la repressione dei reati con particolare riguardo al terrorismo (www.consilium.eu.int, Doc. n. 8958/04 del 28 aprile 2004). Su questa proposta, che non ha ancora ottenuto il beneplacito della Commissione europea, è stata aperta anche una consultazione pubblica che è terminata lo scorso 15 settembre 2004 (http://europa.eu.int/...).

I risultati della consultazione sono stati presentati in occasione di un recente seminario pubblico organizzato a Bruxelles il 21 settembre (http://europa.eu.int/...).

In sostanza, la proposta di decisione prevede l’obbligo di conservare tutti i dati di traffico e localizzazione per un minimo di 12 ed un massimo di 36 mesi; i dati sono quelli necessari per identificare la fonte di una comunicazione, i servizi usufruiti, l’instradamento e la destinazione di una comunicazione, l’ora e la durata della comunicazione, il tipo di comunicazione, l’apparecchiatura utilizzata, e la localizzazione della comunicazione per l’intera sua durata. I dati in questione sono generati da servizi di telefonia (compresi SMS ed MMS), Internet, posta elettronica, Voice-over-IP, FTP, servizi su banda larga, ed ogni eventuale tecnologia sviluppata negli anni a venire.

Per quanto nel testo si affermi che l’obbligo di conservazione non si applica ai contenuti delle comunicazioni, la mole di dati è tale che risulta possibile rintracciare con precisione i percorsi seguiti da ogni singolo abbonato o utente nell’utilizzare servizi di comunicazione; del resto, questo è lo scopo dichiarato della proposta, che intenderebbe facilitare le indagini e la repressione di reati penali con particolare riguardo a quelli di matrice terroristica.

Molte critiche sono giunte, durante il seminario pubblico sopra ricordato, proprio dai gestori e dagli operatori di TLC, che hanno fatto notare come le disposizioni previste siano sproporzionate rispetto agli scopi (statistiche diffuse indicherebbero che in rarissimi casi è richiesto l’accesso a dati di traffico risalenti ai 12 mesi precedenti per lo svolgimento di indagini penali) e, soprattutto, comportino costi eccessivi per la conservazione dell’enorme mole di dati generati dai servizi di comunicazione in oggetto. Inoltre, numerosi gruppi per la difesa dei diritti civili hanno pubblicato dichiarazioni o documenti nei quali evidenziano critiche e punti deboli rispetto alla proposta, giudicata “inutile” e “sproporzionata” (vedi, per tutti, il documento pubblicato dai Computer Professionals for Peace and Social Responsibility e dalla German Organisation for Data Protection, http://www.datenschutzverein.de/... ).

Va sottolineato che anche il Gruppo che riunisce le autorità europee di protezione dei dati si sta occupando della questione, e si è peraltro espresso più volte con chiarezza rispetto all’inopportunità ed illegittimità di una conservazione indiscriminata dei dati di traffico. Fra i molti documenti in materia, si segnala, in particolare, la dichiarazione pubblicata dalle autorità di protezione dati dopo la conferenza di Cardiff del 2002 (http://www.europa.eu.int/...) ed il Parere 1/2003 sulla conservazione di dati di traffico per scopi di fatturazione http://www.europa.eu.int/...). Il gruppo ha fatto notare come questo tipo di approccio sia incompatibile, fra l’altro, con i principi fissati nell’Articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani, secondo la quale qualunque interferenza nella vita privata delle persone (che il testo stesso della proposta di decisione riconosce essere una conseguenza delle disposizioni di cui si chiede l’attuazione) è ammissibile solo sulla base di un adeguato fondamento giuridico, per finalità specifiche e determinate, e nella misura di quanto necessario e proporzionato in una società democratica.

PRIVACY. Lavoro. Il fascicolo del dipendente e' riservato, solo copie autorizzate (nl. 230/04, www.garanteprivacy.it)

Lavoro. Il fascicolo del dipendente è riservato, solo copie autorizzate
Il Garante interviene contro l’indebita diffusione di una lettera contenente dati personali di una lavoratrice e di sua figlia disabile


I datori di lavoro pubblici e privati devono trattare e conservare i dati dei loro dipendenti nel rispetto del diritto alla protezione dei dati, adottando anche, a pena di sanzioni civili e penali, ogni idonea misura di sicurezza per prevenire eventi lesivi della privacy. A maggior ragione se tra le informazioni raccolte compaiono dati sensibili riferiti ad un minore.

Lo ha sottolineato il Garante accogliendo il ricorso di una dipendente di una società che lamentava una grave violazione della propria riservatezza personale e familiare. I fatti risalgono a dicembre dello scorso anno quando la donna, che occupava temporaneamente la scrivania di un collega, alzando una cartellina aveva trovato la fotocopia di una lettera da lei stessa inviata al direttore dell’ufficio, nella quale erano riportate anche delicate informazioni sulla condizione di salute della figlia minore disabile. Per due volte si era rivolta all’amministrazione contestando l’indebita divulgazione della lettera e chiedendo che tale condotta illegittima non venisse a ripetersi. L’interessata chiedeva anche di conoscere in base a quale norma di legge la lettera fosse stata conosciuta da terzi, addirittura in fotocopia, nonché di avere conferma dell’esistenza di dati personali in possesso della società e la loro comunicazione in modo chiaro e dettagliato.

Non avendo ricevuto una adeguata risposta per iscritto ha sottoposto il caso al Garante. L’Autorità ha riconosciuto le ragioni della dipendente e ha ordinato alla società di astenersi dall’ulteriore trattamento illecito dei dati personali dell’interessata. Alla società è stato anche imposto di adottare tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire il ripetersi di eventi del genere.
Secondo il Garante la presenza ingiustificata di tale fotocopia contenente dati sensibili della dipendente e della figlia minore, al di fuori del fascicolo personale e comunque in un contesto non appropriato, contrasta con la disciplina sulla protezione dei dati personali ed in particolare con le prescrizioni e le cautele indicate nell’autorizzazione generale che disciplina il trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro e con le disposizioni in materia di misure di sicurezza. Va ricordato, peraltro, che i dati sensibili devono essere conservati in una sezione separata del fascicolo personale ed essere accessibili solo al personale autorizzato.

La società, che non ha contestato la ricostruzione della vicenda fatta dalla dipendente, ha avviato una indagine interna, non ancora conclusa, i cui esiti dovranno essere comunicati al Garante per la valutazione di altre eventuali violazioni e determinazioni di competenza.

La società dovrà anche far conoscere al Garante le misure di sicurezza adottate e le disposizioni impartite al personale per una doverosa protezione dei dati. Alla società sono state infine addebitate le spese del procedimento da rifondere direttamente alla dipendente.

22 ottobre 2004

LINK. Agente 2000 - Informazione giuridica su agenti ed intermediari del commercio

Agente 2000 - Informazione giuridica su agenti ed intermediari del commercio

Pagine di documentazione ed informazione giuridica sugli agenti e gli altri intermediari del commercio e dei servizi

a cura dell'Avv. Roberto Conti

LINK. Unione Nazionale Giudici di Pace

Unione Nazionale Giudici di Pace

L’Unione ha il compito di:

· Tutelare gl’interessi morali, economici e giuridici dei Magistrati Giudici di Pace sia come categoria che come singoli;

· Procedere alla designazione o nomina di propri rappresentanti in seno a Organi e Organismi in cui tale rappresentanza sia prevista;

· Promuovere qualsiasi iniziativa ed effettuare ogni altra attività per il migliore e ottimale espletamento della funzione giurisdizionale nel rispetto della dignità del Giudice di Pace;

· Prevedere per il raggiungimento degli scopi il ricorso alla pubblicazione di periodici.

21 ottobre 2004

Convegno "NUOVE TECNOLOGIE: REGOLE E MERCATO"

1° Incontro di studi annuale della Collana "Diritto delle Nuove Tecnologie" - diretta da Vicenzo Franceschelli ed Emilio Tosi - dedicato a:

"NUOVE TECNOLOGIE: REGOLE E MERCATO"

15 novembre 2004 - ore 14.30
Aula 4/U6 - Facoltà di Economia Università degli Studi di Milano - Bicocca

programma - adesione (.pdf)

19 ottobre 2004

PRIVACY. Autorizzazione n. 2/2004 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale - Documenti @ IuSReporteR.it

Autorizzazione n. 2/2004 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Testo del provvedimento (ottobre 2004)

18 ottobre 2004

PRIVACY. Minori e diritto di cronaca: non basta celare il nome (nl. 229/2004, www.garanteprivacy.it)

Minori e diritto di cronaca: non basta celare il nome
Il Garante: “Tutela rafforzata sempre. In caso di molestie sessuali, hanno diritto a non rivivere i traumi subiti”.


È vietata la diffusione di informazioni che, anche indirettamente, permettano il riconoscimento di minori coinvolti in fatti di cronaca, a maggior ragione quando abbiano subito violenze o molestie sessuali. Renderli identificabili potrebbe far loro rivivere in pubblico i traumi subiti e pregiudicarne l’armonico sviluppo della personalità.

Lo ha ribadito il Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan), intervenuto a tutela di una donna e della sua bambina che lamentavano la pubblicazione, su un settimanale locale, di un articolo che dava notizia di un procedimento a carico dell’ex convivente della donna, accusato di violenza e molestie a danno proprio e della sua bambina. Nell’articolo non venivano citati i nomi di alcuna delle parti in causa, ma erano specificati l’età della minore e degli altri soggetti coinvolti, le iniziali del nome e del cognome e l’attività lavorativa prestata dall’imputato, la posizione famigliare della minore nonché l’esatta indicazione del paese di residenza. La donna aveva chiesto al periodico che non venissero pubblicate ulteriori informazioni sulla vicenda. Non avendo ricevuto risposta, si era rivolta al Garante.

In seguito all’invito dell’Autorità di rispettare le richieste dell’interessata, l’editore e il direttore avevano sostenuto la legittimità del comportamento del settimanale che, a loro avviso, aveva rispettato il principio dell’ “essenzialità delle notizie riferite dall’articolista giornalista nell’adempiere il proprio diritto di cronaca giudiziaria”.

Il Garante ha stabilito, invece, che non è sufficiente celare il nome della vittima per evitarne il riconoscimento. Esistono informazioni collaterali che, se riferite, possono causare un’equivalente identificazione. In particolare, l’indicazione del comune di residenza delle due ha causato la loro individuazione all’interno della cerchia di conoscenti e amici, ledendo il loro diritto a non rivivere in pubblico i traumi subiti.

L’Autorità ha ribadito, inoltre, che il minore ha diritto ad una tutela rafforzata. In primo luogo, ha ricordato il Garante, quando una notizia permette il riconoscimento del minore deve prevalere il diritto alla riservatezza, come stabilito dall’articolo 7 del codice di deontologia sul trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. A maggior ragione, quando ci si trovi di fronte a casi di minori vittime di molestie e violenze di natura sessuale. A ciò deve aggiungersi quanto previsto da varie fonti, nazionali ed internazionali, riguardo ai minori, al fine di non pregiudicarne l’armonico sviluppo. Basti pensare alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, alla Carta di Treviso, all’art. 13 del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448 (che vieta la divulgazione di notizie o immagini che permettano l’identificazione dei minori coinvolti in procedimenti penali) esteso ad altri casi da due articoli del Codice, all’art.734 bis del codice penale (che vieta la divulgazione delle generalità di persona offesa da violenza sessuale).

L’Autorità ha, pertanto, vietato all’editore l’ulteriore diffusione di informazioni idonee a identificare, anche indirettamente, della bambina e ha posto a carico di quest’ultimo l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento.

16 ottobre 2004

PRIVACY. Trattamento illecito di dati personali e "nocumento" (articolo dell'Avv. Giuseppe Briganti) - Documenti @ IuSReporteR.it

Trattamento illecito di dati personali solo in presenza di un apprezzabile nocumento per l’interessato.
Nota a Cass., sez. III pen., sent. 28/05-9/07 2004, 1134 (30134/2004)



La Suprema Corte ha avuto modo recentemente di intervenire con una interessante decisione in merito al reato di “trattamento illecito di dati” personali oggi previsto e punito dall’art. 167 del Codice della privacy[1].

La sentenza (Cass., sez. III pen., sent. 28/05-9/07 2004, 1134 (30134/2004))[2], afferma che – in relazione alla nozione di “nocumento” contemplata dal richiamato art. 167 quale condizione obiettiva di punibilità – dall’ambito della fattispecie penale “devono essere senza dubbio escluse le semplici violazioni formali ed irregolarità procedimentali, ma anche quelle inosservanze che producano un ‘vulnus’ minimo all'identità personale del soggetto ed alla sua privacy […] sia nell'aspetto negativo sia positivo e non determinino alcun danno patrimoniale apprezzabile”.

La vicenda trae origine dal trattamento di dati personali svolto dall’imputato senza consenso degli interessati per scopi di propaganda elettorale. Nella specie si trattava dei dati contenuti in un elenco di iscritti ad una associazione, alla quale egli stesso apparteneva. La Corte di Appello, con riferimento alla previgente disciplina di cui alla legge 675/1996[3], aveva condannato l’imputato per trattamento illecito di dati personali (art. 35 L. 675/1996). [...]

I Convegni di "Communitas 2002" - Roma 25 Ottobre 2004 : PUO' L'IMPRESA AVERE FINI SOCIALI? - L'esperienza Olivettiana

Il sistema imprenditoriale e produttivo italiano è in affanno sul piano della efficienza e della credibilità.

Il susseguirsi di crisi che minano la fiducia dell’intero mondo del lavoro e dei cittadini sulla tenuta del sistema Italia, porta a riflessioni preoccupanti.



Communitas 2002 torna a dare un contributo positivo. In questo momento di sconcerto propone una attenta analisi sulla responsabilità sociale dell’impresa e sui valori ed esperienze che hanno concorso a un primato dell’impresa italiana nel mondo: ricerca, innovazione, cultura, creatività, stile, e management attento ai valori della persona e del contesto sociale e ambientale.





PUO' L'IMPRESA AVERE FINI SOCIALI?


L'esperienza Olivettiana


Lunedì 25 Ottobre 2004

Ore16.30 – 20.00



ROMA
Sala Conferenze Palazzo Marini
(Camera dei Deputati)

Via del Pozzetto 158






Saluto e introduzione Laura Olivetti – Presidente della Fondazione

Adriano Olivetti



Una diversa concezione dell’impresa Nerio Nesi


Una grande impresa dell'Italia industriale Luciano Gallino



L’impresa sociale Franco Ferrarotti



Etica d’impresa: motore o freno all’innovazione? Riccardo Sarfatti


Adriano Olivetti Editore Nello Ajello


Responsabilità sociale: un denominatore
comune per impresa e sindacato Marigia Maulucci



Impresa e impegno politico:

dopo 50 anni due esperienze a confronto Renato Soru



Olivetti in teatro Laura Curino



L’ impresa e l’ ambiente Matteo Olivetti



La Olivetti e il sindacato negli anni '50 Bruno Trentin Contributo


Conclusioni Angelo Salvatori - Presidente di

Communitas 2002

Modera

Simona Giovannozzi

14 ottobre 2004

LINK. Associazione Italiana sul danno alla persona

Il sito è gestito dall’Associazione Italiana sul danno alla persona (A.I.D.A.P.), aperta ad avvocati, magistrati, professori, ricercatori, studiosi, medici legali e professionisti che, a vario titolo, si occupano prevalentemente del risarcimento del danno alla persona o sono esperti in materie connesse alla tutela dei danneggiati.

Il sito ha i seguenti obiettivi:

Ø promuovere la formazione continua e l’aggiornamento costante degli operatori del settore;
Ø favorire la divulgazione dei documenti essenziali per la piena tutela dei danneggiati;
Ø informare i cittadini, che hanno subito un danno alla persona, sui loro diritti.

Nel sito troverete:

Ø le più recenti novità legislative e giurisprudenziali;
Ø un ampio archivio di sentenze, leggi e documenti;
Ø articoli e studi sul danno alla persona;
Ø osservatori sulle novità in materia;
Ø informazioni utili per la tutela dei danneggiati;
Ø notizie su corsi, seminari e convegni;
Ø siti di interesse.

LINK. DeontologiaForense.it

DeontologiaForense.it - Il primo osservatorio dedicato all'ordinamento e alla deontologia forense

13 ottobre 2004

PROCESSO TELEMATICO. Giustizia.it - Il progetto relativo al Processo telematico

Il progetto relativo al Processo telematico, è orientato alla realizzazione di un sistema informativo unitario dell'ufficio giudiziario civile, in grado di supportare in modo completo un "processo civile telematico": ci si basa sul concetto di documento elettronico, semplificando in modo sostanziale l'interazione tra gli attori coinvolti nel processo civile e la gestione dei documenti prodotti o acquisiti nel corso del procedimento.


Cos'è il Processo telematico (dal piano triennale per l'informatica 2004/2006 della giustizia)


Come si è sviluppato


Il confronto in Europa su giustizia e telematica


Emozioni…telematiche (di Sergio Brescia responsabile area civile Dgsia)


Il Primo Lotto: Funziona! (di Sergio Brescia responsabile area civile Dgsia)


La seconda fase del Processo civile telematico: avvocati ai nastri di partenza (di Massimiliano Nicotra avvocato del Foro di Roma)


Linee guida per lo sviluppo strategico del Processo Civile Telematico (a cura del Comitato di Progetto)


Un esempio di attuazione


la normativa

11 ottobre 2004

DIRITTO COMMERCIALE. La riforma del Franchising (articolo di A. Allaria) - Documenti @ IuSReporteR.it

Diritto commerciale: La riforma del Franchising - Documenti @ IuSReporteR.it:

La riforma del Franchising
di Alessandro Allaria


Il Franchising definito anche concessione aggregativa è quel contratto mediante il quale una parte ( il franchisor) concede ad un'altra ( il franchisee) l’esercizio di una attività di vendita sulla base di sue precise indicazione e sotto il suo controllo, fornendogli il necessario know how e l’adeguata assistenza tecnica, e avvalendosi inoltre di mezzi comuni quali i segni distintivi e di gli altri elementi di identificazione. [...]

www.lavoroprevidenza.com - Osservatorio del Diritto del Lavoro e della Previdenza sociale

www.lavoroprevidenza.com - Osservatorio del Diritto del Lavoro e della Previdenza sociale

Gemellaggio internet tra Lavoroprevidenza.com e vari siti web giuridici:

La rivista giuridico-telematica www.lavoroprevidenza.com fondata e diretta dal dott. Marco Dibitonto (Studio legale Avv.ti Dibitonto -Foggia-) si è gemellata con numerosi siti giuridici.
In particolare con www.dirittominorile.it, www.marzulli.it, www.studioaquilani.it, www.iusreporter.it, www.iussit.it, www.cisl.it, www.dschieti.it.
Visitando questi siti potrete trovare il banner ufficiale di LavoroPrevidenza.com.

08 ottobre 2004

PRIVACY. G. Santaniello - I fattori evolutivi della codificazione concernente la protezione dei dati personali (su www.interlex.it)

I fattori evolutivi della codificazione concernente la protezione dei dati personali

di Giuseppe Santaniello – 07.10.04


1. Il Codice concernente la protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) si configura come il primo modello di codificazione organica e completa della materia considerata. Esso non solo vale a dare attraverso un nucleo di 185 articoli un rigoroso inquadramento di sistema a tutta la disciplina della riservatezza, ma soprattutto introduce una molteplicità di profili innovativi, direttamente connessi al quadro comunitario e internazionale. Tale corpus unitario non è solo un catalogo di diritti e di valori, ma vuole essere una guida agevole, un vademecum, affinché il cittadino, che deve addentrarsi nel vasto campo delle regole, possa individuare facilmente l’itinerario da percorrere, in una rapida ricognizione dei suoi diritti e dei suoi doveri.
Il corpus normativo si compone di tre parti: a) le norme generali riguardanti le finalità della legge e i principi che ne sorreggono l’impianto, unitamente alle definizioni degli istituti nuovi inseriti per la prima volta dalla legge nel nostro ordinamento giuridico, nonché la disciplina generale, distinta a seconda che si tratti di soggetti pubblici o privati, valevole per chiunque voglia porre in essere un trattamento di dati personali; b) le regole particolari per specifici trattamenti, ad integrazione o in deroga alle disposizioni contenute nella parte generale; c) le disposizioni che prevedono gli strumenti di tutela sia amministrativa, sia giudiziale a disposizione degli interessati e delineano il sistema sanzionatorio. [...]

07 ottobre 2004

GUIDE. Guida lavoro part-time (.pdf su www.welfare.gov.it)

Guida lavoro part-time (.pdf su www.welfare.gov.it)

LINK. Comune di Torino

Servizio Telematico Pubblico - Città di Torino

LINK. Lavoro.marche.it - Il portale regionale del lavoro

Lavoro.marche.it

Il portale regionale del lavoro

NOMI A DOMINIO. Marchi, nomi a dominio e concorrenza sleale (articolo di M. Buccarella su www.diritto.it)

Marchi, nomi a dominio e concorrenza sleale

Manuel M. Buccarella
(V.presidente NewGlobal.it)
email: manuel@newglobal.it


***

I tribunali italiani si occupano sempre più frequentemente di controversie in tema di nomi a dominio. La maggior parte delle dispute si svolge tra titolari di marchi registrati , spesso di grande notorietà, e persone o ditte meno note che più tempestivamente provvedono alla registrazione del nome a dominio corrispondente al celebre marchio. Da qui la disputa e le ovvie accuse che le major di turno indirizzano ai celebri sconosciuti, rei di cyber squatting, domain grabbing etc. etc. I legali delle major contestano, in attesa di espresse disposizioni di legge che disciplinino sistematicamente e definitivamente la natura giuridica dei nomi a dominio, la violazione delle norme poste a tutela dei marchi registrati o comunque dei segni distintivi dell'impresa, oltre che la violazione delle norme in tema di concorrenxa sleale.

Non è intenzione dello scrivente soffermarsi in questa sede sulla oramai storica querelle sulla natura giuridica del nome a dominio (semplice indirizzo o segno distintivo dell'impresa nel cyberspazio???), già affrontato nell'articolo "Nomi a dominio e patronimici" (pubblicato su Ciberspazio e Diritto 2004, vol. 5, n. 2,pp. 107 - 114), quanto piuttosto sulla sussistenza degli estremi della concorrenza sleale nell'opera di chi provvede alla registrazione di un nome a dominio corrispondente all'altrui marchio.

06 ottobre 2004

PRIVACY. Rasi: "Nessun conflitto tra diritto di accesso agli atti e diritto alla riservatezza"

Rasi: "Nessun conflitto tra diritto di accesso agli atti e diritto alla riservatezza" (www.garanteprivacy.it)


"Nel tempo i rapporti tra il diritto di accesso e il diritto alla riservatezza nell’ambito della giurisprudenza amministrativa non sono sempre stati facili, ma oggi con il Codice per la protezione dei dati personali hanno raggiunto una loro sistemazione normativa e giurisprudenziale soddisfacente".

Lo ha affermato Gaetano Rasi, componente il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, intervenendo al XXIV Convegno nazionale dell’Anusca, Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe, organizzato a Bellaria e dedicato al tema dell’innovazione e dell’ efficienza amministrativa.

I due diritti - ha detto Rasi - suscitano ancor oggi nella giurisprudenza ampio dibattito. Da una parte, infatti, il diritto all’accesso tutela il diritto del singolo di conoscere il contenuto di documenti amministrativi che lo riguardano garantisce i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione divenendo, peraltro, presupposto per l’esercizio del diritto di difesa in giudizio; dall’altra, il diritto alla riservatezza interviene nella tutela della sfera privata delle persone, risultando componente essenziale del doveroso rispetto della dimensione intima della personalità.

Rasi ha portato diversi esempi tratti dalla giurisprudenza del Garante che dimostrano come il giudice amministrativo abbia concesso o negato l’accesso ai dati sanitari dei lavoratori a seconda che dovesse prevalere il diritto alla trasparenza o quello alla protezione dei dati personali. "Il bilanciamento fra diritto di accesso e diritto alla riservatezza - ha continuato il componente del Garante - è frutto di una continua ricerca di un giusto punto di equilibrio fra interessi entrambi meritevoli di tutela".

Allo stesso modo, per citare un altro esempio all’ordine del giorno, occorre guardare ai rapporti fra il diritto alla riservatezza e le esigenze, sempre più avvertite, di sicurezza individuale e collettiva.

"Ci si chiede - ha concluso Rasi - se dobbiamo rinunciare a proteggere la società in cui viviamo sull’altare di una presunta inviolabilità delle informazioni che ci riguardano o, al contrario, se dobbiamo sacrificare la nostra vita privata, anche la più intima, in nome di una totalizzante - e pur sempre illusoria - sicurezza sociale. Né l’una cosa né l’altra. Nel giusto bilanciamento degli interessi in gioco, come nell’area comune al diritto all’accesso e a quello alla riservatezza, è la soluzione delle nostre esigenze. La ricerca è a volte ardua, ma è l’unica via che dobbiamo, con costanza, continuare a percorrere".

Bellaria, 5 ottobre 2004

04 ottobre 2004

PRIVACY. Autorizzazione n. 4/2004 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti - Documenti @ IuSReporteR.it

Autorizzazione n. 4/2004 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti
Testo del provvedimento (ottobre 2004)

PRIVACY. Privacy e dignita' (newsletter 228/2004, www.garanteprivacy.it)

Privacy e dignità (I)
I Garanti mondiali approvano tre risoluzioni su aggiornamento automatico dei software, cooperazione giudiziaria, standard globali


Società della privacy, società della dignità. A questo fondamentale binomio è stata dedicata la 26a Conferenza internazionale dei Garanti per la protezione dei dati personali di Wroclaw (14 - 16 settembre) che si è conclusa con l’approvazione di alcune risoluzioni, riguardanti l’aggiornamento automatico dei software, e l’istituzione di un forum comune per le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria e di polizia, la definizione di uno standard-quadro ISO in materia di privacy.

Nella Risoluzione sull’aggiornamento automatico dei software i Garanti prendono atto con preoccupazione che le società produttrici di software fanno sempre più ricorso a meccanismi non trasparenti che permettono una serie di operazioni: trasferire nel computer degli utenti, a loro insaputa, aggiornamenti di software per raccogliere i dati personali memorizzati nel computer; assumere il controllo, almeno parziale, del computer terminale limitando la capacità dell’utente, quale titolare del trattamento, di far fronte agli obblighi ed alle responsabilità previsti dalla legge per garantire la sicurezza dei dati trattati; di modificare o provocare malfunzionamenti nel software installato senza la possibilità di individuarne la causa.

I Garanti invitano, pertanto, le aziende produttrici di software a prevedere che le procedure per la rilascio dei dati da parte degli utenti Internet, finalizzate anche all’aggiornamento on line del software, siano trasparenti ed associate ad un’informativa adeguata. Tale aggiornamento deve avvenire, inoltre, solo dopo aver ottenuto il consenso dell’utente, impedendo nel contempo che possano verificarsi accessi non controllati al computer.

La Risoluzione sulla cooperazione giudiziaria e in materia di polizia chiede l’istituzione di un forum comune dell’Unione europea sulla protezione dei dati nelle questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria e di polizia, nell’ambito cioè del cosiddetto Terzo Pilastro del Trattato di Amsterdam.

Tale risoluzione poggia sulla necessità, avvertita nelle diverse sedi istituzionali europee che gli Stati membri dell’Ue intensifichino ulteriormente la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale per garantire un livello elevato di sicurezza in un’area di libertà, sicurezza e giustizia, ma garantiscano al contempo un equo bilanciamento fra l’esigenza di sicurezza e la difesa delle libertà civili, compresi i diritti di protezione dei dati, la cui tutela è sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tuttavia le Autorità per la protezione dei dati personali si trovano nella situazione di non poter la loro attività consultiva in materia a causa dell’assenza di una struttura di coordinamento.

I Garanti invitano, pertanto, il Consiglio e la Commissione, da un lato ad incorporare l’attività consultiva in materia di protezione dei dati nella struttura del Consiglio dell’Unione europea dotandola delle necessarie risorse umane ed organizzative prima della fine dell’anno in corso e, dall’altro, a creare i presupposti giuridici per l’armonizzazione delle attività di controllo nell’ambito del Terzo Pilastro.

Con una terza Risoluzione la Conferenza ha invece raccomandato all’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), la definizione di uno o più standard globali in materia di protezione dati e privacy. I Garanti chiedono, in particolare, l’individuazione di uno standard tecnologico fondato sulle prassi di leale informazione e sui principi di parsimonia, necessità ed anonimizzazione nell’uso dei dati, tale da supportare l’attuazione di norme di legge in materia di privacy e protezione dei dati, se già esistenti, e la formulazione di tali norme ove esse non siano ancora definite.

Lo standard, si legge nella risoluzione approvata, dovrebbe poggiare sul rispetto di tre parametri. In primo luogo, offrire criteri di valutazione e verifica che facilitino il rispetto delle normative nazionali ed internazionali da parte dei titolari. In secondo luogo, indicare se le misure volte alla tutela della privacy impiegate da sistemi utilizzati per la gestione di dati personali siano realmente efficaci. Infine, garantire che i dati personali relativi a una determinata persona siano trattati sempre nel rispetto dei parametri in base ai quali sono stati inizialmente raccolti, indipendentemente dai passaggi e dal numero di soggetti che possono intervenire nella gestione e nell’interscambio di tali dati personali.

La Conferenza ha, inoltre, sollecitato l’ISO a sospendere le iniziative in corso miranti alla definizione di “standard privacy “ per le tecnologie dell’informazione, poiché sono state avviate senza consultare debitamente le Autorità di protezione dati.



Privacy e dignità (II)
Gli interventi dell’Autorità italiana alla Conferenza di Wroclaw
Alla Conferenza l’Autorità italiana ha partecipato a diverse sessioni.


“Il diritto di sapere, la libertà di comunicare, la trasparenza - caratteristiche fondamentali di una società democratica - non possono cancellare il bisogno di intimità, il diritto di sviluppare liberamente la personalità, di costruire liberamente la propria sfera privata”. É quanto ha affermato Mauro Paissan, componente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nell’intervento tenuto nell’ambito della sessione dedicata ai rapporti tra diritto alla riservatezza e diritto all’informazione.

Paissan ha ricordato innanzitutto come all’interno del complesso rapporto tra libertà di informazione e diritti della persona, il Garante svolga un ruolo forte rispetto agli altri Paesi europei. In Italia, infatti, i principi della direttiva madre del 1995 sulla protezione dei dati personali trovano applicazione anche nel settore giornalistico. Due sono gli strumenti ai quali il Garante fa riferimento per bilanciare gli interessi in conflitto: la normativa generale sulla protezione dei dati personali, raccolta nel Codice della privacy, e uno strumento più flessibile, il Codice di deontologia relativo all’attività giornalistica.

Entrambi pongono in rilievo il principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e l’esigenza che il diritto di cronaca venga equilibrato con i diritti fondamentali e con tutta una serie di garanzie poste a tutela della persona, che vanno dalla salvaguardia delle persone malate, della sfera sessuale, dell’origine etnica, dei minori, del domicilio, delle persone coinvolte in fatti di cronaca, ai personaggi noti.

L’entrata in vigore della normativa sulla protezione dei dati personali e l’annuncio della stesura di un codice deontologico hanno suscitato a suo tempo polemiche nel settore giornalistico, ma i fatti hanno dimostrato - ha continuato Paissan - che non solo il Garante non funziona da censore o svolge una mera funzione “antigossip”, ma aiuta a costruire un corretto rapporto tra diritto di cronaca e privacy dei cittadini.

Concludendo il suo intervento, Paissan ha sottolineato come lo sviluppo tecnologico apra problematiche inedite nel settore giornalistico che richiedono l’elaborazione di un’apposita normativa: il web, per esempio, dà la possibilità di divulgare dati che possono essere difficilmente eliminati. Nel caso di false notizie esse raramente vengono cancellate ed è sufficiente un motore di ricerca per riportarle alla luce, tanto che si è giunti a parlare di fine del “diritto all’oblio”.

Gaetano Rasi, componente dell’Autorità garante italiana, è intervenuto alla sessione sugli aspetti economici della privacy affermando che “Il diritto alla tutela dei dati personali è destinato a svolgere una funzione fondamentale per disegnare i futuri assetti del rapporto tra imprese e consumatori. La tutela dei dati personali può diventare una leva di sviluppo economico e non un fattore frenante della crescita.”

Rasi ha ricordato i profondi cambiamenti causati dalla tecnologia sulle attività umane, in particolare per quanto riguarda la produzione e la distribuzione dei beni e ha fatto riferimento alla necessità che la privacy venga considerata come una esigenza connessa alla qualità dei beni e dei servizi in vendita, dunque come una risorsa per emergere sui concorrenti nel moderno mercato.

Se da una parte vi è il rischio di un consumatore assediato dalle nuove tecnologie, che invadono la sua vita privata con proposte di acquisto, dall’altra vi è il rischio di un mercato che non riesce più ad entrare in contatto con il cliente e a stabilire un rapporto diretto. Ed è qui che la protezione dei dati personali può dimostrarsi un utile strumento per la definizione di un corretto rapporto tra imprese e consumatori: “L’esistenza di norme di tutela dei dati personali - secondo il componente dell’Autorità italiana - può permettere di migliorare la qualità del rapporto con il cliente e con il cittadino perché le aziende possono disporre di informazioni corrette e genuine, raccolte con il consenso dell’interessato che desideri essere effettivamente contattato.”

Rasi ha concluso sottolineando come una generale normativa sulla protezione dei dati personali sia il “crocevia” verso il quale convergono i possibili percorsi di sviluppi della società contemporanea.

“La propaganda politica è uno strumento fondamentale di partecipazione dei cittadini alla vita democratica. Dobbiamo però evitare un suo uso distorto e tutelare i diritti e le libertà dei cittadini”. Partecipando alla sessione sul marketing politico,Giovanni Buttarelli, segretario generale dell’Autorità italiana, ha osservato che il marketing politico diretto a singole persone presenta problemi analoghi al marketing commerciale: è invasivo, comporta l’utilizzo di dati di diversa provenienza (registri pubblici, elenchi telefonici, liste elettorali, indirizzi e-mail etc.), pubblicizza qualcosa in molti casi non richiesto. Ma può determinare maggiori rischi per l’interessato perché si serve di dati di natura “sensibile” che riguardano aspetti legati alla sua identità personale e alle sue convinzioni. A maggior ragione, dunque, chi effettua marketing politico deve ottenere il preventivo consenso all’uso dei dati da parte dei cittadini. E non deve confondere “la pubblicità di diritto con la pubblicità di fatto”, come succede spesso con gli indirizzi di posta elettronica: il fatto che essi siano su Internet e quindi conoscibili da chiunque non significa che essi possano essere usati liberamente per scopi commerciali, ha ricordato Buttarelli.

Oggi la competizione politica è diventava più intensa e capillare e il marketing di propaganda elettorale usa nuove tecniche, come i banner sul Web, o come gli sms, che sono diventati uno strumento appetibile per un candidato. Buttarelli ha discusso dei recenti casi di utilizzo degli sms in Italia alla luce degli orientamenti emersi in ambito internazionale.

Per quanto riguardo gli elenchi telefonici, il segretario generale del Garante ha sottolineato le novità che verranno introdotte in Italia, primo Paese in Europa, a partire dal 2005. Esse prevedono l’inserimento, con il consenso dell’interessato, anche dei numeri cellulari e soprattutto la possibilità per gli abbonati di scegliere se ricevere o meno pubblicità. Chi la accetta vedrà il suo nome contrassegnato con uno speciale simbolo. Grande attenzione dovrà quindi essere posta ad un’adeguata informazione degli abbonati per consentire loro una scelta libera e consapevole.

“Occorre - ha concluso Buttarelli - evitare di restringere la circolazione delle idee e delle proposte politiche, ma promuovere un marketing responsabile che non riduca le scelte degli elettori o allontani dall’arena politica di chi teme un uso a fini di profilazione dei suoi dati personali”.

Al Presidente dell’Autorità Garante, Stefano Rodotà, è stato affidato il compito di concludere la Conferenza e di fare il punto sui temi esaminati nel corso dei tre giorni di lavori Rodotà ha messo in evidenza il legame sempre più stretto tra privacy, libertà e dignità. Senza una forte tutela dei loro dati, le persone rischiano sempre di più di essere discriminate per le loro convinzioni, credenze religiose, condizioni di salute: la privacy, dunque, non è più riducibile al diritto d’essere lasciato solo, ma è ormai diventata un elemento essenziale della società dell’eguaglianza. Senza una forte tutela delle opinioni politiche, dell’appartenenza partitica, sindacale, associativa, i cittadini rischiano di essere esclusi dal processo democratico: la privacy si presenta così come componente della società della partecipazione. Senza una forte tutela del “corpo elettronico”, dell’insieme delle informazioni raccolte su ciascuno di noi, la stessa libertà personale viene messa in pericolo: la privacy si precisa così come una condizione ineliminabile della società della libertà, come uno strumento indispensabile per contrastare le spinte verso una società della classificazione, della sorveglianza, della selezione sociale.

Anche quando è necessario combattere il terrorismo, questa legittima finalità non può essere perseguita con pesanti limitazioni della democrazia e dei diritti, adottando logiche autoritarie. Proprio la memoria dei paesi come la Polonia, che ha conosciuto le prassi dittatoriali delle schedature e del controllo capillare dei cittadini, dovrebbe renderci consapevoli della necessità della privacy per rimanere all’interno di una società della dignità.

Questi valori - eguaglianza, partecipazione, libertà, dignità - rappresentano gli ineludibili criteri di riferimento per stabilire l’accettabilità democratica e la compatibilità con il rispetto della persona del ricorso a strumenti tecnologici sempre più sofisticati e invasivi.

Rodotà ha segnalato in particolare quattro problemi:

il passaggio da forme di sorveglianza mirata verso soggetti pericolosi ad una sorveglianza generalizzata, trasformando tutti i cittadini in “sospetti”;
le trasformazioni del corpo, utilizzato come una “pasword” attraverso i dati biometrici, accompagnato da strumenti elettronici (braccialetti, microchip) che rendono possibile seguirlo e localizzarlo in maniera permanente;
la videosorveglianza generalizzata che fa scomparire la libertà di circolazione e le lunghe conservazioni dei dati che rendono ciascuno di noi “prigioniero” del proprio passato e dei controllori delle grandi banche dati;
la necessità di un “habeas data”, di una protezione integrale della persona nella dimensione elettronica, che adempia alla stessa funzione di garanzia delle libertà che ha storicamente svolto l’ “habeas corpus”, l’impegno a rispettare il corpo e la libertà della persona.
In questa prospettiva, proprio una forte tutela della privacy può liberare le nuove tecnologie dal rischio di utilizzazioni lesive dei diritti fondamentali. Esse possono così divenire pienamente disponibili per una più diffusa ed effettiva partecipazione politica e sociale, per un più largo accesso alla conoscenza ed alla comunicazione, per accrescere il benessere personale e rendere possibili interventi proporzionati ed adeguati per la sicurezza individuale e collettiva.

La tutela della privacy si proietta così - ha concluso Rodotà - al di là della semplice protezione della sfera privata e diviene elemento essenziale della cittadinanza del nuovo millennio.

02 ottobre 2004

LINK. Guida al Diritto

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LINK. Privacy.org - The Source for News, Information, and Action

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Privacy.Org is the site for daily news, information, and initiatives on privacy. This web page is a joint project of the Electronic Privacy Information Center (EPIC) and Privacy International.

01 ottobre 2004

PRIVACY. Diritto di accesso e privacy: nuova sentenza del Consiglio di Stato (www.litis.it)

- L’accesso ai dati personali e’ consentito se il diritto da far valere o da difendere e’ di rango almeno pari a quello dell'interessato – CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, Sentenza n. 5873 del 07/09/2004

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Nuova pronuncia del Consiglio di stato in tema di diritto di accesso e tutela della privacy.
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