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29 settembre 2004

Convegno Nazionale Firme elettroniche e digitali per il commercio elettronico e l'e-government

Comunicato Stampa / Invito

relativo al Convegno Nazionale del 8-9 ottobre 2004 – Sala Congressi Hotel Solara, Specchiulla (Otranto-Lecce) – in materia di Firme elettroniche e digitali per il commercio elettronico e l'e-government - L'impresa, la Pubblica Amministrazione e il professionista tra falsi informatici ed esigenze di certezza

info alla pagina http://convegno.giuristitelematici.it/



Ad Otranto (Specchiulla), Sala Congressi Hotel Solara, in data 8-9 ottobre 2004 si svolgerà l’importante convegno di rilievo internazionale, organizzato dal Circolo dei Giuristi Telematici (http://www.giuristitelematici.it), con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, in collaborazione con il Centro Studi & Ricerche SCiNT (www.scint.it) e nell'ambito del Corso di Alta Formazione in Diritto & Commercio Elettronico Internazionale, patrocinato dal Ministero delle Attività Produttive e dall'ICE. Il Convegno sarà interamente dedicato alle tematiche relative allo sviluppo del documento informatico, delle firme eletroniche e digitali per il Professionista, la Pubblica Amministrazione e l’Impresa.

Il Circolo dei Giuristi Telematici è una Mailing List fondata nel 1999 e composta da circa 300 avvocati esperti di diritto delle nuove tecnologie: il convegno di Otranto costituisce il terzo incontro nazionale del Gruppo.

Si tratta di un evento veramente importante per il territorio pugliese e nazionale. Interverranno relatori di grande prestigio, tra cui il Prof. Jos Dumortier dell'Università di Leuven, uno dei massimi esperti a livello internazionale in materia di firme elettroniche (ha partecipato anche ai lavori preparatori per la redazione di normative comunitarie in materia e a studi commissionati dalla stessa Unione Europea).

Si discuteranno problematiche essenziali per lo sviluppo del Commercio Internazionale attraverso le nuove tecnologie, proponendo soluzioni giuridiche operative per l’utilizzo dei documenti elettronici nei rapporti tra privati e nei rapporti tra P.A. e cittadino. Si discuterà anche della valenza formale e probatoria dell’e-mail nel processo civile e penale: problematica d’attualità in seguito alla emissione in Italia di diversi decreti ingiuntivi basati sulla semplice produzione di e-mail.

Alla fine del Convegno sarà redatto un documento/proposta concreta da inoltrare alle istituzioni competenti e finalizzata a far evolvere nella giusta direzione la normativa vigente in materia di documento informatico e firma elettronica.

Il termine ultimo per iscriversi e partecipare al convegno: è il 5 ottobre 2004 - info alla pagina http://convegno.giuristitelematici.it/



Spero che dedicherete a questo evento la giusta attenzione e che possiate intervenire durante il dibattito portando il Vs. contributo.

Rimango a disposizione per eventuali ulteriori dettagli. Cordialissimi saluti.

Il Vice Presidente di SCiNT

Avv. Andrea Lisi

Commercio elettronico: responsabilita' provider nota a Tribunale Catania 2286/2004 - Documenti @ IuSReporteR.it

Commercio elettronico: responsabilita' provider nota a Tribunale Catania 2286/2004 - Documenti @ IuSReporteR.it:

Con la sentenza 2286/2004[1] il Tribunale di Catania affronta il tema della responsabilità del provider[2] in ordine ad un illecito in materia di diritto d’autore commesso attraverso un sito web.



Più precisamente, la fattispecie verteva sull’utilizzo di un’opera storiografica senza previa autorizzazione dell’autore nell’ambito di un sito ospitato e gestito dal provider per conto di terzo soggetto. Il Tribunale, per le ragioni che si vanno brevemente ad esporre, ha dichiarato l’illegittimità del comportamento del provider, posto in essere in violazione del diritto d’autore, inibendo al prestatore intermediario ogni futura utilizzazione dell’opera oggetto del giudizio[3].



Il Giudicante osserva preliminarmente che, con riguardo all’utilizzazione in rete delle opere tutelate dalla normativa sul diritto d’autore, “i file contenenti testi scritti, rinvenibili nella rete telematica in veste elettronica, godono senza dubbio della medesima protezione e tutela delle opere letterarie tradizionali in cui sono sempre convertibili, attraverso la stampa su materiale cartaceo, trattandosi comunque di attività intellettuale dell’uomo, a prescindere dalla natura del supporto veicolare dell’espressione artistica e dal giudizio di valore sull’apporto artistico”.



Ciò posto con riferimento all’applicabilità della normativa sul diritto d’autore di cui alla legge 633/1941 anche nei confronti delle opere diffuse telematicamente, il Tribunale ripercorre i principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali del passato sulla responsabilità del provider, per giungere infine all’esame della disciplina oggi contenuta nel D.L.vo 70/2003[4] di attuazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, cui occorre accennare.

Privacy e giornalismo. Il documento del Garante per la protezione dei dati personali dell'11 giugno 2004 - Documenti @ IuSReporteR.it

Privacy e giornalismo. Il documento del Garante per la protezione dei dati personali dell'11 giugno 2004 - Documenti @ IuSReporteR.it


Premessa



Con il documento dell’11 giugno 2004 “Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell’Ordine dei giornalisti”[1] il Garante per la protezione dei dati personali fornisce delucidazioni e puntualizzazioni in ordine ad alcune problematiche emerse dagli incontri del gruppo di lavoro costituito tra l’Autorità e l’Ordine nazionale dei giornalisti, il quale ha svolto una riflessione sul Codice deontologico dei giornalisti a sei anni dalla sua entrata in vigore[2].



Il documento, alla luce del nuovo Codice della privacy[3], cerca dunque di offrire indirizzi e risposte relativamente ad alcune delicate questioni quali autonomia e responsabilità del giornalista; rapporti con le pubbliche amministrazioni; diffusione di fotografie; nomi delle persone nelle cronache giudiziarie; dati sulla salute e sulla vita sessuale.

28 settembre 2004

PRIVACY. Privacy e marketing politico (www.garanteprivacy.it)

Garante per la protezione dei dati personali - Sito ufficiale

Comunicato stampa - 15 settembre 2004

26a conferenza mondiale dei garanti per la privacy
L'intervento di Giovanni Buttarelli sul marketing politico


"La propaganda politica è uno strumento fondamentale di partecipazione dei cittadini alla vita democratica. Dobbiamo però evitare un suo uso distorto e tutelare i diritti e le libertà dei cittadini". Nell'ambito della 26a Conferenza Internazionale dei Garanti per la privacy in corso a Wroclaw, Polonia, Giovanni Buttarelli, segretario generale dell'Autorità italiana, è intervenuto sul tema del marketing politico.

Buttarelli ha osservato che il marketing politico diretto a singole persone presenta problemi analoghi al marketing commerciale: è invasivo, comporta l'utilizzo di dati di diversa provenienza (registri pubblici, elenchi telefonici, liste elettorali, indirizzi e-mail etc.), pubblicizza qualcosa in molti casi non richiesto. Ma può determinare maggiori rischi per l'interessato perché si serve di dati di natura "sensibile" che riguardano aspetti legati alla sua identità personale e alle sue convinzioni.

A maggior ragione, dunque, chi effettua marketing politico deve ottenere il preventivo consenso all'uso dei dati da parte dei cittadini. E non deve confondere "la pubblicità di diritto con la pubblicità di fatto", come succede spesso con gli indirizzi di posta elettronica: il fatto che essi siano su Internet e quindi conoscibili da chiunque non significa che essi possano essere usati liberamente per scopi commerciali, ha ricordato Buttarelli.

Oggi la competizione politica è diventava più intensa e capillare e il marketing di propaganda elettorale usa nuove tecniche, come i banner sul Web, o come gli sms, che sono diventati uno strumento appetibile per un candidato. Buttarelli ha discusso dei recenti casi di utilizzo degli sms in Italia alla luce degli orientamenti emersi in ambito internazionale.

Per quanto riguardo gli elenchi telefonici, il segretario generale del Garante ha sottolineato le novità introdotte in Italia, primo Paese in Europa, che saranno efficaci a partire dal 2005. Esse prevedono l'inserimento, con il consenso dell'interessato, anche dei numeri cellulari e soprattutto la possibilità per gli abbonati di scegliere se ricevere o meno pubblicità. Chi la accetta vedrà il suo nome contrassegnato con uno speciale simbolo. Grande attenzione dovrà quindi essere posta ad un'adeguata informazione degli abbonati per consentire loro una scelta libera e consapevole.

"Occorre - ha concluso Buttarelli - evitare di restringere la circolazione delle idee e delle proposte politiche, ma promuovere un marketing responsabile che non riduca le scelte degli elettori o allontani dall'arena politica di chi teme un uso a fini di profilazione dei suoi dati personali".

Wroclaw, 15 settembre 2004

PRIVACY. Privacy e diritto di cronaca (www.garanteprivacy.it)

Garante per la protezione dei dati personali - Sito ufficiale

Comunicato stampa - 15 settembre 2004

26a Conferenza mondiale dei Garanti per la privacy
L'intervento di Mauro Paissan su privacy e diritto di cronaca


"Il diritto di sapere, la libertà di comunicare, la trasparenza - caratteristiche fondamentali di una società democratica - non possono cancellare il bisogno di intimità, il diritto di sviluppare liberamente la personalità, di costruire liberamente la propria sfera privata". É quanto ha affermato Mauro Paissan, componente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nell'intervento tenuto oggi nell'ambito della 26a Conferenza internazionale delle Autorità Garanti per la protezione dei dati personali in svolgimento a Wroclaw, Polonia.

Paissan ha ricordato innanzitutto come all'interno del complesso rapporto tra libertà di informazione e diritti della persona, il Garante svolga un ruolo forte rispetto agli altri Paesi europei. In Italia, infatti, i principi della direttiva madre del 1995 sulla protezione dei dati personali trovano applicazione anche nel settore giornalistico. Due sono gli strumenti ai quali il Garante fa riferimento per bilanciare gli interessi in conflitto: la normativa generale sulla protezione dei dati personali, raccolta nel Codice della privacy, e uno strumento più flessibile, il Codice di deontologia relativo all' attività giornalistica.

Entrambi pongono in rilievo il principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e l'esigenza che il diritto di cronaca venga equilibrato con i diritti fondamentali e con tutta una serie di garanzie poste a tutela della persona, che vanno dalla salvaguardia delle persone malate, della sfera sessuale, dell'origine etnica, dei minori, del domicilio, delle persone coinvolte in fatti di cronaca, ai personaggi noti

L'entrata in vigore della normativa sulla protezione dei dati personali e l'annuncio della stesura di un codice deontologico hanno suscitato a suo tempo polemiche nel settore giornalistico, ma i fatti hanno dimostrato - ha continuato Paissan - che non solo il Garante non funziona da censore o svolge una mera funzione "antigossip", ma aiuta a costruire un corretto rapporto tra diritto di cronaca e privacy dei cittadini.

Concludendo il suo intervento, Paissan ha sottolineato come lo sviluppo tecnologico apra problematiche inedite nel settore giornalistico che richiedono l'elaborazione di un'apposita normativa: il web, per esempio, dà la possibilità di divulgare dati che possono essere difficilmente eliminati. Nel caso di false notizie esse raramente vengono cancellate ed è sufficiente un motore di ricerca per riportarle alla luce, tanto che si è giunti a parlare di fine del "diritto all'oblio".

Wroclaw, 15 settembre 2004

PRIVACY. Analisi cliniche in strada: accertamenti del Garante (www.garanteprivacy.it)

Garante privacy
Comunicato stampa - 24 settembre 2004

Analisi cliniche in strada: accertamenti del Garante


Gli ispettori del Garante per la protezione dei dati personali, in collaborazione con il Nucleo Speciale Funzione Pubblica e Privacy della Guardia di Finanza, si sono recati oggi presso la Asl Roma C per effettuare accertamenti in merito all’episodio delle analisi cliniche abbandonate accanto ai cassonetti, segnalato nei giorni scorsi da alcune notizie di stampa.

Le verifiche degli ispettori vertono sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, in particolare sull’adozione di misure di sicurezza a salvaguardia di dati tanto delicati come quelli sanitari, e sulle responsabilità che dovessero emergere.

Già ieri il Garante aveva effettuato un sopralluogo nella via dove erano stati ritrovati i risultati clinici abbandonati, verificando che essi erano stati parzialmente rimossi.

Roma, 24 settembre 2004

COMMERCIO ELETTRONICO. Il commercio elettronico internazionale: problemi di politica fiscale (articolo di A. Zucaro su www.tidona.com)

Magistra | Il commercio elettronico internazionale: problemi di politica fiscale:

Il commercio elettronico internazionale: problemi di politica fiscale


Fonte riservata

27 settembre 2004

Di Augusto Zucàro



Indice

1. Introduzione
2. La globalizzazione e i suoi effetti sulla diffusione del commercio elettronico internazionale
3. Aspetti giuridici
4. Problemi fiscali: i tributi
5. Problemi fiscali: i sussidi all’esportazione dei prodotti agricoli
6. Appendice: Dizionario sintetico dei termini informatici
7. Bibliografia essenziale

25 settembre 2004

PROCESSO TELEMATICO. Processo telematico: nessun rischio per la privacy (comunicato stampa Ministero della Giustizia 7/09/2004)

Ministero della Giustizia

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Roma, 7 settembre 2004
Comunicato stampa

Processo telematico: nessun rischio per la privacy

Con riferimento a quanto apparso ieri sulle agenzie di stampa e oggi su alcuni quotidiani a proposito delle esigenze di tutela della privacy nel processo telematico, il ministero della Giustizia sottolinea che le preoccupazioni sulla sicurezza in materia sono state sempre tenute in conto nella progettazione delle infrastrutture tecnologiche del progetto.

In particolare, la scelta di una posta certificata che, pur utilizzando le soluzioni tecnologiche indicate dal CNIPA per la PEC (posta elettronica certificata), ha peculiarità sue proprie, si muove nel senso, indicato dal Garante per la privacy, di fare delle informazioni del SICI (Sistema informatico civile) un utilizzo limitato esclusivamente alle finalità del processo telematico. Il sistema è sicuro, in quanto la protezione del contenuto dei dati in transito dagli avvocati verso gli uffici giudiziari è garantita dalle tecniche di crittografia allo stato dell'arte impiegate. Il punto di accesso non dispone delle chiavi di decifratura dei messaggi e quindi nemmeno se il sistema informativo del punto d'accesso venisse attaccato e compromesso sarebbe possibile decifrare il contenuto dei documenti inviati. Per quanto riguarda, poi, la consultazione, al punto d'accesso è delegata la responsabilità di verificare l'identità dei soggetti che accedono.

Le regole tecniche impongono, per questo motivo, criteri stringenti per la tutela della sicurezza quali:
1) i punti di accesso devono essere organizzazioni “affidabili”;
2) la necessità per il PDA di adottare opportune politiche di gestione della sicurezza sottoposte a verifica dall'amministrazione prima di concedere autorizzazione;
3) le periodiche ispezioni tecniche possibili;
4) l'impiego di smartcard con certificati a 1024 bit per l'autenticazione degli utenti (invece di login e password).

La conservazione dei dati, salvo opportune e possibili miglioramenti formali del testo che attende ancora il parere richiesto al CNIPA, è su standard che garantiscono le necessità del processo e quelle della tutela dei dati personali. Di fatto i dati vengono conservati negli archivi in linea per la sola durata del processo (anche se questa viene espressa, in alcuni casi e per facilitare la pulizia degli archivi, con riferimento ad un termine medio certo); mentre l'archiviazione dei dati è disciplinata con riferimento alla normativa generale e, quindi, anche alla periodica attività di scarto degli atti e dei documenti previsto dal d.lgs. n. 42/2004.

Per gli avvocati dello Stato occorre infine precisare che la legge prevede che la costituzione dell'Avvocatura è ex lege per cui l'ufficio giudiziario non può fare discriminazione fra un avvocato ed un altro dello Stato. E' all'interno di questa struttura che, al più, vi deve essere un controllo per evitare l'accesso di ciascun avvocato dello Stato a qualunque pratica della P.A. rappresentata.

PRIVACY. Liste elettorali a prova di privacy (Newsletter 226/2004, www.garanteprivacy.it)

Garante per la protezione dei dati personali - Sito ufficiale

Liste elettorali a prova di privacy
Da quest’anno non possono più essere utilizzate per inviare pubblicità


Con l’entrata in vigore del Codice della privacy i dati personali riportati nelle liste elettorali non sono più accessibili ed utilizzabili per finalità promozionali, commerciali e pubblicitarie. Per tali attività, le imprese interessate sono obbligate ad acquisire il consenso esplicito del cittadino. Dal 1 gennaio scorso le liste elettorali possono essere utilizzate solo per l’applicazione della disciplina in materia elettorale, per motivi di studio, di ricerca o per il perseguimento di un interesse collettivo. Chiunque detenga dati provenienti da questa fonte non può più utilizzarli lecitamente per scopi diversi da quelli indicati dalla nuova normativa e deve cancellarli, anche se acquisiti prima del Codice.

Lo ha precisato il Garante nel definire il ricorso di un cittadino infastidito dall’invio di materiale pubblicitario senza consenso.

La vicenda prende avvio nel dicembre 2003 quando il ricorrente riceve presso la propria abitazione della pubblicità relativa ad una carta di credito. Correttamente si rivolge alla società che l’ha inviata esercitando i diritti che legge sulla privacy gli riconosce: chiede conferma e comunicazione dei propri dati personali, delle finalità per cui sono detenuti e utilizzati, di conoscere il nome del responsabile del trattamento. Con la stessa istanza chiede che i dati siano cancellati. Di fronte al silenzio della società presenta ricorso al Garante ed ottiene la cancellazione dei dati.

Nel caso in esame l’Autorità, ordinando alla società l’immediata cancellazione del nominativo, ha applicato una innovativa disposizione del Codice che riconosce espressamente al cittadino il diritto di ottenere la cancellazione di quei dati che non si possono più conservare perché sono venuti meno o sono mutati gli scopi per cui erano stati raccolti (art. 7 decreto legislativo n. 196/2003). E i dati del ricorrente, come comunicato dalla società, erano stati appunto estratti dalle liste elettorali, fonti che dal primo gennaio non sono più utilizzabili per scopi pubblicitari e commerciali. Dalla documentazione prodotta, inoltre, non era risultato alcun consenso dell’interessato a ricevere questo genere di informazioni.

In considerazione, quindi, del mutato regime di conoscibilità delle liste elettorali e in assenza del consenso dell’interessato era venuto meno ogni presupposto normativo per l’ulteriore trattamento dei dati. Alla società sono state addebitate le spese del procedimento da rifondere direttamente al ricorrente.

24 settembre 2004

DIRITTO INTERNAZIONALE. Vendita internazionale di merci e Diritto materiale uniforme (articolo di G.S. Avon su www.altalex.com)

VENDITA INTERNAZIONALE DI MERCI E DIRITTO MATERIALE UNIFORME: TRE DECISIONI DEFINITE “STRAORDINARIE1”




Giovanni Stefano Avon
(Avvocato in San Donà di Piave - Venezia)




SOMMARIO: 1) Introduzione; 2) Prevalenza del diritto materiale uniforme della Convenzione delle Nazioni Unite di Vienna del 1980 sulle norme di diritto internazionale privato; 3) Presupposti di applicazione della Convenzione di Vienna del 1980; 4) Alcuni aspetti della disciplina uniforme della vendita internazionale di merci: vizi e difetti della merce, termini di denunzia, termini di adempimento, “Nachfrist” e buona fede; 5) Lacune della Convenzione di Vienna e modo di colmarle: lacune interne e lacune esterne; 6) Impossibilità del diritto uniforme ad eliminare il fenomeno del “forum shopping”.




1. Introduzione:




- Una compagnia di assicurazione tedesca (surrogatasi nei diritti di una società connazionale che aveva acquistato da una ditta italiana una fornitura di gomma vulcanizzata asseritamente viziata) contesta detti vizi al fornitore italiano e lo conviene in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni; quest’ultimo eccepisce la tardività della denuncia dei difetti nonché la mancata prova degli stessi;




- una società acquirente italiana propone opposizione al decreto ingiuntivo notificatole da una ditta francese per il pagamento della fornitura di una partita di porcellane destinate all’attività di ristorazione dell’attrice e da questa non pagata per l’asserita esistenza di vizi;




- una ditta italiana propone opposizione al decreto ingiuntivo notificatole dal fornitore austriaco che reclama il pagamento del corrispettivo per la fornitura di prodotti agricoli, tra cui patate “invernali”, non pagate dall’acquirente che eccepisce la mancata messa in mora nonché la compensazione con un suo credito:




si tratta di fattispecie delle quali si sono occupati rispettivamente il Tribunale di Vigevano, 12 luglio 20002, il Tribunale di Rimini, 26 novembre 20023 ed il Tribunale di Padova – sez. distaccata di Este, 25 febbraio 20044 ed aventi tutte in comune il fatto che le parti di un contratto di vendita di merci avevano la loro sede d’affari in Stati differenti.




In tali casi – invero sempre più frequenti in epoca di internazionalizzazione dei rapporti commerciali – è emerso che le parti contraenti raramente si pongono il problema dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile alla fattispecie, oppure tendono a risolverlo ricorrendo ai vari criteri di collegamento offerti dalle norme di diritto internazionale privato5.




Il più delle volte tale soluzione si rivela errata.

23 settembre 2004

PRIVACY. Se il "titolare" non e' "responsabile" (articolo di F. Bottacin - C. Strada su www.interlex.it)

Se il “titolare” non è “responsabile”

di Fabrizio Bottacin* e Carlo Strada** – 23.09.04


Per un'opinione diversa si veda Il titolare è titolare, il responsabile è responsabile di Paolo Ricchiuto

Occupandoci di “privacy” dagli albori di questa disciplina possiamo dire di averne colto l’essenza e di aver colto le motivazioni di fondo che hanno spinto il legislatore alla stesura di alcuni articoli del DLgs 196/03, anche se, in qualche caso, le intenzioni si sono tradotte in un articolato di disposizioni che risulta difficilmente concretizzabile e declinabile nella realtà quotidiana.

E’ il caso dell’informativa di cui all’art. 13. Nelle intenzioni del legislatore, infatti, emerge con chiarezza la volontà di tutelare l‘interessato nella misura più ampia, prevedendo che egli sia “informato” non solo sulle finalità del trattamento ma anche in relazione alle modalità di trattamento, alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento ed alle conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere, ai soggetti che in qualità di responsabili od incaricati vengono a conoscenza dei dati, dei diritti dell’articolo 7. Inoltre, recita il disposto normativo, gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.

22 settembre 2004

GUIDE. Dossier imprenditore (su www.miranet.it)

miranet.it Indice: i nostri dossier:

Indice: i nostri dossier

Il valore delle strategie nella pubblica amministrazione
Il complesso processo di riforma della Pubblica Amministrazione, avviato nel nostro Paese agli inizi degli anni ‘90 nel tentativo di superare la crisi finanziaria in cui si trovava, è giunto sino ad oggi con il duplice obiettivo di contenere la spesa pubblica e migliorare l’efficacia ...
La Balanced Scorecard
La metodologia della Balanced Scorecard nasce nel 1992 con un articolo pubblicato sulla Harvard Business Review da Robert Kaplan e David Norton dal titolo: “The Balanced Scorecard. The measure that drive performance”. Le Balanced Scorecard rappresentano, quindi, una metodologia di controllo ...
Project financing: la normativa - riservato agli abbonati
Il primo Dossier parla di Project Financing: il Project Financing (o Finanza di Progetto) è una metodologia finanziaria, un processo rivolto al finanziamento di uno specifico progetto imprenditoriale legato ad un determinato investimento che viene realizzato, economicamente e giuridicamente, in modo ...
La tutela dei segni distintivi in Internet
I segni distintivi sono quegli strumenti che l'imprenditore utilizza per distinguere la propria attività d'impresa, i propri prodotti, i propri locali, dall'attività, dai prodotti e dai locali dei concorrenti. Essi consentono inoltre ai terzi, ed in particolare ai consumatori, di operare una distinzione fra i vari operatori economici ...
Pianeta Manager
Quando parliamo di management intendiamo porre l’enfasi su una funzione aziendale che racchiude la dimensione strategica del processo di creazione del valore. Letteralmente, management significa l’atto del to manage, cioè l’atto dell’amministrare, del dirigere. E’ a livello di ...
La contrattualistica internazionale
Per una azienda che fa della competitività il suo cavallo di battaglia, altamente motivata e consapevole dei propri mezzi e degli obiettivi da perseguire, avere una ottimale gestione dei rapporti commerciali con l’estero significa possedere un’adeguata conoscenza degli elementi di impostazione tecnica e ...
Venture Capital
Come si legge in un articolo de " Il Sole-24 ore " (6 giugno 2000), nel vertice europeo di Lisbona del marzo dello scorso anno sono emersi, quali obiettivi fondamentali di sviluppo, la necessità di dare maggiori impulsi all'avviamento di nuove imprese, stimolare tecnologie e innovazioni, convogliare capitali di ...
Il Business Plan
Oggi le piccole e medie aziende, che costituiscono il 95% del panorama imprenditoriale italiano, rivestono ormai un ruolo strategico nella politica economica del nostro Paese; sono quelle che portano all’innovazione, al vantaggio competitivo, sono le prime a recepire i bisogni e a soddisfarli, ma ...
Imprenditorialità Femminile
Esistono numerose agevolazioni legislative fatte su misura per le donne che desiderano mettere su un'impresa. Il divario, purtroppo ancora forte, tra uomini e donne che fanno impresa non è da attribuire a differenze di sensibilità, d'intelligenza, di propensione al rischio, ma piuttosto all'esistenza ...
Guida E-commerce
Per e-commerce (electronic commerce) si intende lo svolgimento di affari tramite Internet attraverso l'elaborazione e la trasmissione elettronica delle informazioni sia come testi che come immagini e suoni. Gli scambi elettronici possono riguardare diverse attività come la compravendita di beni e servizi, il trasferimento ...
Web-Marketing
Le risorse intangibili sono diventate la chiave del successo nell'era dell'ipercompetizione, perché quando le imprese non sono più in grado di basare la propria strategia a partire dalla costruzione di barriere di prodotto o di mercato, solo ciò che è intangibile, non imitabile e/o acquisibile facilmente ...

(continua)

LINK. LIUC WWW Biblioteca - ESSPER: Catalogo delle pubblicazioni periodiche

LIUC WWW Biblioteca - ESSPER: Catalogo delle pubblicazioni periodiche

Archivi a cura della
Biblioteca 'Mario Rostoni'
dell'Università
Carlo Cattaneo - LIUC

Gli archivi

Spoglio di articoli di periodici italiani di scienze sociali, economia e diritto
Spoglio di articoli di periodici italiani di storia
Working papers italiani di economia
Catalogo collettivo dei periodici
Catalogo collettivo delle serie di Working papers

PROFESSIONE FORENSE. Servizio come magistrato onorario rileva ai fini della pratica forense (www.eius.it)

EIUS - TAR Sardegna, sentenza 13 settembre 2004, n. 1321

Ai fini del compimento del biennio di pratica forense, il servizio prestato in qualità di magistrato onorario può essere cumulato alla pratica legale.

TAR Sardegna, 13 settembre 2004, n. 1321

Convegno "Firme elettroniche e digitali per il commercio elettronico e l'e-government"

Il Circolo dei Giuristi Telematici (http://www.giuristitelematici.it), con
il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce,
in collaborazione con il Centro Studi & Ricerche SCiNT (www.scint.it) e nell
'ambito del Corso di Alta Formazione in Diritto & Commercio Elettronico
Internazionale patrocinato dal Ministero delle Attività Produttive e dall'
ICE organizza in data 8-9 ottobre, presso la Sala Congressi dell'Hotel
Solara (www.hotelsolara.it), il Convegno Nazionale dal tema "Firme
elettroniche e digitali per il commercio elettronico e l'e-government.
L'impresa, la Pubblica Amministrazione e il professionista tra falsi
informatici ed esigenze di certezza".
Relatori di prestigio nazionale e internazionale si confronteranno su
tematiche di interesse giuridico e economico quali:
- valore formale e probatorio del documento informatico
- uso e valore giuridico della firma digitale
- valore dell'e-mail e suo utilizzo nel processo
- problematiche penalistiche
- problematiche relative al trattamento dei dati personali
E' prevista la prestigiosa partecipazione del Prof. Jos DUMORTIER (Docente
presso l'Interdisciplinar Centre for Law & Information Technology
dell'Università di Leuven; autore dello studio sull'applicazione della
direttiva 1999/93/EC, recentemente pubblicato dalla Commissione Europea) e
di altri insigni Professori universitari e giuristi specializzati nel
diritto delle nuove tecnologie. Modereranno il dibattito l'Avv. Giorgio
ROGNETTA (Libero professionista iscritto all'albo avvocati del Foro di
Reggio Calabria - Curatore del sito Giuristi in rete - Fondatore del Circolo
dei Giuristi Telematici e curatore di Zaleuco), l'Avv. Andrea LISI (Libero
professionista iscritto all'albo avvocati del Foro di Lecce - Curatore del
sito www.scint.it - Docente al Master in Diritto delle Reti istituito presso
le Università degli studi di Messina e Padova - Circolo dei Giuristi
Telematici) e l'Avv. Daniele MINOTTI (Libero professionista iscritto
all'albo avvocati del Foro di Genova - Curatore del sito www.penale.it -
Circolo dei Giuristi Telematici )
info per partecipare al convegno alla pagina alla pagina
http://convegno.giuristitelematici.it/


Relatori del Convegno sono:
Prof. Jos DUMORTIER
Docente presso l'Interdisciplinar Centre for Law & Information Technology
dell'Università di Leuven; autore dello studio sull'applicazione della
direttiva 1999/93/EC, recentemente pubblicato dalla Commissione Europea,
Avv. Fulvio SARZANA di S.IPPOLITO
(Consulente per l'informatica del Sottosegretario di Stato alla Giustizia
con delega ai "sistemi informativi automatizzati" - Circolo dei Giuristi
Telematici)
Avv. Carmelo GIURDANELLA
(Libero professionista iscritto all'albo avvocati del Foro di Catania -
Coordinatore Master Univ. Cattolica in Diritto della Rete)
Dott. Raimondo ZAGAMI
(Notaio in Reggio Calabria - Componente Commissione informatica Consiglio
Nazionale del Notariato - Circolo dei Giuristi Telematici)
Dott. Stefano ARBIA
(Funzionario CNIPA)
Avv. Luca Maria de GRAZIA
(Libero professionista iscritto all'albo avvocati del Foro di Milano -
Editore di Infodir.Net Circolo dei Giuristi Telematici)
Prof.ssa Francesca PANUCCIO
(Docente presso l'Università degli studi di Messina)
Avv. Andrea SIROTTI GAUDENZI
(Membro del Comitato Ordinatore del Master in Diritto delle Reti istituito
presso l'Università degli studi di Padova - Circolo dei Giuristi Telematici)
Prof. Maria Chiara MALAGUTI
(Docente presso l'Università degli studi di Lecce - ISUFI)
Avv. Marco CUNIBERTI
(Libero professionista iscritto all'albo avvocati Mondovì - Circolo dei
Giuristi Telematici)
Avv. Luca GIACOPUZZI
(Libero professionista iscritto all'albo avvocati del Foro di Verona -
Circolo dei Giuristi Telematici)
Avv. Fabio TOMMASI
(Libero professionista iscritto all'albo avvocati del Foro di Lecce, Circolo
dei Giuristi Telematici)
Ing. Stefano ZANERO
(Politecnico di Milano, DEI - Dipartimento di Elettronica ed Informazione)
Dr. Giorgio PICA
(Consigliere della Corte d'Appello di Bari)
Avv. Paolo GALDIERI
(Libero professionista in Roma - Dottore di ricerca Università degli Studi
di Roma "La Sapienza". Docente di Diritto penale dell'informatica Facoltà di
Economia, Università degli Studi "G. D'Annunzio", Pescara)
Avv. Stefano ATERNO
(Università LUMSA di Roma - Cultore della materia - Diritto
dell'informazione e della comunicazione - Circolo dei Giuristi Telematici)
Avv.Marisa BONANNO
(Libero professionista iscritto all'albo avvocati del Foro di Verona -
Curatore del sito Studium Fori - Componte del Comitato Direttivo del Circolo
dei Giuristi Telematici)

21 settembre 2004

PRIVACY. Privacy ed ipoteche (Newsletter n. 225 del 6 - 12 settembre 2004, www.garanteprivacy.it)

Privacy ed ipoteche
Le società che raccolgono informazioni sulla solvibilità dei consumatori possono liberamente utilizzare i dati sulla proprietà immobiliare


I dati riguardanti la proprietà immobiliare, detenuti dai competenti uffici dell’Agenzia del territorio (in particolare quelli trattati dalle ex-conservatorie dei registri immobiliari), sono accessibili a chiunque ed utilizzabili anche senza il consenso dell’interessato. Le società che operano nel settore dell’ informazione societaria e commerciale possono, dunque, lecitamente utilizzare questi dati.

Questo il principio ribadito dal Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) al quale si era rivolto un cittadino che aveva lamentato il trattamento di alcuni dati che lo riguardano da parte di una società che fornisce informazioni commerciali ed aveva richiesto la cancellazione delle informazioni relative ad un’ipoteca precedentemente iscritta a suo carico e nel frattempo cancellata. L’interessato riteneva che tali informazioni potessero essere di impedimento all’ottenimento di nuovi finanziamenti.

La società aveva infatti rifiutato di eliminare tali dati dal proprio archivio affermando che le informazioni relative all’interessato erano state estratte da pubblici registri, fra cui quelli delle camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura e appunto delle conservatorie dei registri immobiliari e di poter quindi legittimamente trattarli. Aveva comunque sottolineato di essere in possesso di informazioni esatte, aggiornate, pertinenti, complete e non eccedenti riguardanti l’interessato.

Il Garante, nel ritenere infondata la richiesta di cancellazione dei dati, ha spiegato che i dati personali in questione sono pubblici, accessibili a chiunque e possono essere trattati anche senza il consenso degli interessati, secondo il disposto dell’art. 24, comma 1, lett. c) del Codice. La loro estrazione e la loro comunicazione a terzi da parte di società che raccolgono e trattano informazioni commerciali sono dunque legittime.

Rimane comunque fermo - ha ricordato l’Autorità - che specifiche garanzie saranno prossimamente indicate nel codice di deontologia per il trattamento dei dati provenienti da archivi e registri pubblici ed in quello relativo alle informazioni commerciali (codici di cui la normativa sulla protezione dei dati personali prevede l’adozione), anche per quanto riguarda la pertinenza e la completezza ed i tempi di conservazione delle informazioni contenute in tali registri.

20 settembre 2004

Diritto commerciale: Il contratto di trasporto, di spedizione e la intermediazione commerciale - Documenti @ IuSReporteR.it

Il contratto di trasporto, di spedizione e la intermediazione commerciale
Articolo di Alessandro Allaria

Privacy: clienti di alberghi; sms istituzionali - Newsl. 221/2004 - Documenti @ IuSReporteR.it

Garante per la protezione dei dati personali
Newsletter 12 luglio 2004

N. 221 del 12 - 18 luglio 2004

• In albergo più chiarezza nelle informazioni ai clienti
• Sms istituzionali solo in casi eccezionali

17 settembre 2004

PROCESSO TELEMATICO. Processo civile on line: il Garante chiede maggiori tutele (www.garanteprivacy.it)

Processo civile on line: il Garante chiede maggiori tutele
Rigorosa individuazione dei soggetti che hanno accesso ai dati e misure di sicurezza rafforzate

Chieste dall’Autorità garante maggiori tutele per la privacy delle persone coinvolte nel processo civile telematico. Rigorosa individuazione dei soggetti che possono intervenire nel sistema processuale on line, sia per gli aggiornamenti, sia per la consultazione ed indicazione delle loro competenze specifiche, rafforzamento delle misure di sicurezza, e conservazione dei dati solo per il tempo necessario a raggiungere gli scopi per i quali sono stati raccolti. Queste le principali indicazioni contenute nel parere reso dall’Ufficio del Garante al Ministero della giustizia che sta predisponendo un decreto ministeriale per rendere pienamente operativo il processo civile telematico. In questo modo magistrati, avvocati, parti e personale giudiziario, collegati in rete, potranno intervenire direttamente nel processo, trasmettendo comunicazioni, notifiche, atti sottoscritti con firma digitale e consultare lo stato del procedimento, senza recarsi necessariamente in tribunale.

In particolare l’Autorità, in considerazione della delicatezza della tematica trattata e della complessità del sistema informativo, ha chiesto al Ministero di precisare, con una disposizione espressa da inserire nel decreto, che dati e informazioni trattati dai vari soggetti pubblici coinvolti nel funzionamento del SICI (Sistema informatico civile) possono essere usati solo per le finalità legate allo svolgimento del processo civile on line e in base alle rispettive funzioni e competenze.

Particolare attenzione poi, dovrà essere posta nel rafforzamento delle misure di sicurezza per prevenire possibili accessi abusivi alle informazioni e ai documenti informatici e scongiurare eventuali gravi ricadute sugli stessi processi. Il SICI è un complesso sistema informatico in cui la circolazione dei documenti elettronici tra i soggetti abilitati (magistrati, personale giudiziario, avvocati) è assicurata da apposite strutture che fungono da vere e proprie stazioni di accesso al sistema: il "gestore centrale dell’accesso", presso il Ministero; il "gestore locale" attivato presso ogni ufficio giudiziario e i "punti di accesso" che possono essere gestiti da soggetti pubblici o da privati con particolari requisiti. L’Autorità ha sottolineato inoltre la necessità di previsioni di accesso più selettive e rispettose delle disposizioni processuali e della privacy per difensori privati, avvocati e procuratori dello Stato e i loro rispettivi collaboratori. Nel decreto infine dovranno essere individuati termini più specifici di conservazione dei dati, esigenza che si pone soprattutto per i dati relativi ai messaggi di posta certificata.

16 settembre 2004

DOCUMENTO INFORMATICO. Rilevanza giuridica del documento informatico (articolo di G. Lazari su www.diritto.it)

Diritto & Diritti - rivista giuridica on line:

Gianluigi Lazari, rilevanza giuridica del documento informatico. Nuovi sviluppi e nuova giurisprudenza: il "famigerato" d.i. del Tribunale di Cuneo

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Ordine degli Avvocati di Brindisi - 29 maggio 2004

RILEVANZA GIURIDICA DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Nuovi sviluppi e nuova giurisprudenza:

il “famigerato” d.i. del Tribunale di Cuneo

di Gianluigi Lazari, Avvocato in Brindisi, membro del Circolo dei Giuristi Telematici

************

Si può richiedere la concessione di un decreto ingiuntivo sulla base di una promessa di pagamento contenuta in una e-mail?

Il Tribunale di Cuneo con una recente, molto discussa decisione[1], ha optato per la soluzione positiva.

Per ottenere tale provvedimento, la difesa del ricorrente avrebbe potuto percorrere essenzialmente due strade: incentrare la propria strategia processuale sull’assunto che la mail fosse qualificabile o comunque equiparabile a scrittura privata (sempreché essa contenga una promessa unilaterale) o, in virtù della non tassatività delle ipotesi previste dall’art. 634 c.p.c., sostenere la tesi secondo la quale la e-mail fosse documento avente forma scritta, equivalente a telegramma[2].

DIRITTO D'AUTORE. File sharing tra diritto d'autore ed esigenze di privacy (articolo di A. Lisi su www.altalex.com)

File sharing tra diritto d'autore ed esigenze di privacy:

"FILE SHARING TRA DIRITTO D’AUTORE ED ESIGENZE DI PRIVACY" *

Andrea Lisi
(Avvocato in Lecce - www.studiodl.it)

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Gli aédi moderni: i software “file sharing”

L’avvento delle tecnologie informatiche ha modificato le vecchie metodologie di comunicazione e di condivisione delle conoscenze.

Nell’antichità era la voce degli aedi o dei rapsodi a narrare e a tramandare le gesta degli dei dell’Olimpo e degli eroi greci; successivamente, nella società moderna, la condivisione dei saperi e dei gusti con gli altri individui è stata affidata alla carta e al vinile; oggi la Società Digitale non ha bisogno più di supporti e intermediari e il bit è intrinsecamente condiviso!

La digitalizzazione dell’opera letteraria o musicale sembra portare nella Società dell’Informazione alla morte lenta ed inesorabile degli intermediari tradizionali (editori e discografici): grazie ad Internet e alla sua dimensione globale e aterritoriale si è creato un infinito spazio di fruizione internazionale delle opere dell’ingegno: l’opera non ha più rilevanza quale prodotto di proprietà di qualcuno, ma il nuovo valore è l’accesso al file o a una sua porzione.

Infatti, il suono digitale oggi affidato all’immaterialità del file è riproducibile all’infinito senza rischi di deterioramento qualitativo, è destrutturabile, campionabile e rielaborabile (e la rielaborazione assume un suo autonomo valore: “quando il sampling genera, infatti, un brano nuovo?” è la nuova domanda che si rivolge al giurista esperto di diritto d’autore). Ma soprattutto la immediata riproducibilità del file audio e la sua possibile compressione in file mp3 (senza una apprezzabile diminuzione qualitativa) ha generato il fenomeno globale del file sharing! Tale termine, come noto, indica la piattaforma che permette di scaricare gratuitamente file digitali dai pc di altri individui connessi ad Internet. L’acquisizione dei dati avviene ormai tra due utenti finali (client/client) senza l’intermediazione di un server centrale (quest’ultimo può svolgere soltanto una funzione di “autenticazione” iniziale dell’utente che si collega al sistema): il diritto di proprietà sembra perdere la sua essenza ed evaporare nella condivisione assoluta, in un nuovo comunismo digitale.

Molti software di file sharing, oggi presenti in Rete e dalla stessa liberamente scaricabili, vengono utilizzati dai cybernauti per la trasmissione in forma gratuita (tali sistemi sono anche definiti, infatti, peer to peer (1)) di svariati tipi di file, da quelli musicali MP3 ai filmati video, dagli spartiti agli appunti per gli esami, dai software a loghi e suonerie.

Pertanto, quanto acquisito dall’utente viene incamerato nella memoria del computer e la copia è identica all’originale, il tutto senza preoccuparsi troppo dell’antiquato copyright!

15 settembre 2004

LINK. Comune di Fermignano

Comune di Fermignano

LINK. IUS for NET

IUS for NET:

"Centro Studi di diritto telematico C.E.S.D.I.T.

Chi siamo

Il Centro Studi di diritto telematico (C.E.S.D.I.T.) è nato a Torino nel mese di Luglio del 2002 dall’impegno di un gruppo di giovani avvocati e ricercatori del Foro e dell’Università di Torino.

Il C.E.S.D.I.T. è una associazione a-politica e senza fine di lucro il cui scopo fondamentale è lo studio e la ricerca scientifica dei diversi settori del diritto telematico, quali, ad esempio: il processo telematico, il diritto di Internet, la tutela giuridica del software, i contratti informatici, i nomi a dominio, lo spamming e così via.

Il C.E.S.D.I.T. è aperto a nuovi soci e a tutti coloro che sono interessati ai rapporti tra il diritto e le nuove tecnologie informatiche."

13 settembre 2004

PRIVACY. Albi professionali e sanzioni disciplinari (Newsletter n. 225/2004, www.garanteprivacy.it)

Garante per la protezione dei dati personali - Sito ufficiale

Albi professionali e sanzioni disciplinari
Non viola la privacy dare notizia anche on line dell'esistenza di un provvedimento disciplinare


Non viola la privacy dare notizia dell'esistenza di un provvedimento disciplinare adottato nei confronti di professionisti, notai, avvocati, ingegneri. Ordini e collegi professionali possono affiggere nell'albo e pubblicare sulle loro riviste sia cartacee, sia on line le sanzioni disposte nei confronti dei loro iscritti e darne comunicazione ad amministrazioni pubbliche o a privati che lo richiedano.

I principi, già stabiliti dal Garante in precedenti provvedimenti, sono stati ribaditi nei pareri resi al Consiglio nazionale degli ingegneri e a un consiglio notarile provinciale. I due ordini si erano rivolti al Garante per ottenere chiarimenti sulla divulgazione delle sanzioni disciplinari, dopo che loro iscritti ne avevano contestavano la legittimità, in un caso la sanzione era stata diffusa in Internet, lamentando anche possibili danni professionali.

Già nei provvedimenti riferiti alla professione forense e a quella di geometra, ma contenenti principi validi anche per altre professioni, il Garante aveva ritenuto legittima la divulgazione del provvedimento del consiglio dell'ordine che disponga la sospensione dalla professione e ciò a fini di tutela dei terzi.

Questa impostazione è ora confermata dall'art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali il quale sancisce espressamente che nelle comunicazioni a soggetti pubblici o privati, o in sede di diffusione, anche on line, di dati inseriti nell'albo professionale, può anche essere "menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione". La disciplina sulla privacy, non ha quindi modificato la ratio della normativa relativa agli albi professionali che, per loro stessa natura, sono destinati ad un regime di pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti all'albo. Con l'entrata in vigore del nuovo Codice, inoltre, ordini e collegi professionali, su richiesta dell'iscritto, possono integrare i dati riportati sugli albi con ulteriori informazioni, purché pertinenti all'attività svolta.

12 settembre 2004

LINK. ItalyMedia.it - Il Portale dell'Informazione Nazionale

ItalyMedia.it - Il Portale dell'Informazione Nazionale:

"Il Portale dell'Informazione Nazionale"

LINK. Banche dati e guide: Archivio DoGi

Banche dati e guide: Archivio DoGi:

"Archivio DoGi - Dottrina Giuridica
Abstract di articoli pubblicati in riviste italiane"

CORSO DI FORMAZIONE IN DIRITTO DEI CONSUMATORI

Vetrina giuridica sul Web @ IuSReporteR.it: "CORSO DI FORMAZIONE IN DIRITTO DEI CONSUMATORI
Modulo di approfondimento

LA TUTELA DEL CONSUMATORE DI SERVIZI TURISTICI
Roma, 20 ottobre 2004
Auditorium della Cassa Nazionale Forense
Via Ennio Quirino Visconti, 8

PROGRAMMA E INFORMAZIONI"

Master Universitario in Diritto della Rete

Master Universitario in Diritto della Rete

Il Master in Diritto della Rete, giunto alla sua terza edizione, è un percorso di formazione che affronta in modo sistematico le questioni giuridiche legate alla rete Internet e all’Information Technology.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI

MASTER UNIVERSITARIO IN DIRITTO DELLA RETE

TERZA EDIZIONE
ANNO ACCADEMICO 2004/05



Obiettivo
L’obiettivo del Master è quello di formare soggetti capaci di rigorosa analisi sistematica dei problemi giuridici offerti dalla Rete Internet e dalle nuove tecnologie ed è rivolto a coloro che intendono intraprendere le professioni legali (avvocato, magistrato, notaio, giurista d'impresa, consulente) in Italia o all’estero, avendo acquisito specifica competenza nel diritto delle tecnologie informatiche.

Inoltre, il Master consentirà di formare personale qualificato per la Pubblica Amministrazione, oggi al centro di un radicale cambiamento, grazie all’avvio di progetti quali il piano e-government presso gli enti territoriali o centrali e/o le Istituzioni europee.

Con l'avvio del processo civile telamatico, il Master si propone anche per i funzionari dell’amministrazione giudiziaria.

Il Master intende altresì offrire un percorso di perfezionamento agli operatori della comunicazione. Inoltre, intende offrire un percorso di perfezionamento ai laureati in discipline non legali che tuttavia hanno a che fare con la comunicazione nella rete.


Attività didattiche e formative

Il Master è strutturato in complessive 1500 ore di attività di formazione, di cui: 300 ore di insegnamento frontale, 900 ore di studio individuale (con supporto on line attraverso mailing list e/o forum telematico di discussione), nonché 300 ore dedicate alla redazione e discussione finale di un elaborato (compilazione di un dossier o redazione di un parere su un caso).


Saranno oggetto di accurata analisi i seguenti argomenti:

Diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie

Aspetti tecnici di Internet

Società dell’Informazione

Telecomunicazioni

Tutela dei nomi a dominio

Diritto d’autore

Comunicazione

Commercio elettronico

Documento informatico e firme elettroniche

Diritto penale dell’informatica

Diritto amministrativo elettronico

Privacy e sicurezza

Diritto internazionale

Diritto comunitario

Disciplina Antitrust

International Litigation e arbitrato internazionale

Diritto dell’economia


Stage e Crediti formativi

Il Master prevede uno stage presso accreditati Enti ed Istituzioni pubbliche e private del settore e consente l’acquisizione di 70 crediti formativi universitari.



Il Comitato ordinatore del Master è composto da: Tito Ballarino (Professore Ordinario nell’Università degli Studi di Padova), Bruno Barel (Ricercatore nell’Università degli Studi di Padova), Patrizio Menchetti (Professore a contratto nell’Università degli Studi di Padova e Avvocato in Milano), Gherardo Bergonzini (Professore Ordinario nell’Università degli Studi di Padova), Alessandra Pietrobon (Professore Associato nell’Università degli Studi di Padova), Silvio Riondato (Professore Associato nell’Università degli Studi di Padova), Alberto Saravalle (Professore Associato nell’Università degli Studi di Padova), Andrea Sirotti Gaudenzi (Professore a contratto nell’Università degli Studi di Padova e Avvocato in Cesena), Stefano Sutti (Professore a contratto nell’Università degli Studi di Padova e Avvocato in Milano), Marzio Valerio Vaglio (Professore a contratto nell’Università degli Studi di Padova e Avvocato in Padova). Tra i docenti delle passate edizioni, oltre ai membri del Comitato Ordinatore, si ricordano: l’avv.Leonardo Bellodi (Head of ENI Delegation to the European Union), il prof. Alberto Berretti (Università di Roma), il prof. Andrea Bonomi (Université de Lausanne), il prof. Herbert Burkert (Professor of Public Law, Information and Communication Law and President, Research Center for Information Law at the University of St. Gallen, Switzerland), il prof. Paolo Cendon (Università di Trieste), l’avv. Francesco Cocco (Capo di Gabinetto del Presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione), il dott. Francesco Di Biasi (giurista di impresa), l’avv. Salvatore Frattallone (foro di Padova), il prof. Henrik Kaspersen (Università di Amsterdam), l’avv. Daniele Minotti (foro di Genova, direttore di Penale.it), l’avv. Paola Parigi (foro di Milano), il prof. Glauco Riem (Università di Trieste), il dott. Valentino Spataro (direttore di IusSeek), l’avv. Maurizio Tidona (foro di Milano, direttore di Magistra), l’avv. Laura Turini (redattore del quotidiano Il Sole 24 Ore), il prof. Luigi Carlo Ubertazzi (Università di Pavia).

I titolo di accesso sono rappresentati da tutte le lauree vecchio ordinamento, nonché il diploma universitario in scienze giuridiche.

Per informazioni:

- Studio legale Sirotti Gaudenzi - sirotti@dsi.unipd.it
- Studio legale associato Vaglio & Zanon - vaglio@dsi.unipd.it
- Dott.ssa Maria Orengo - Tel. 049/8278354-89 - Fax 049/8278355
- www.internet-law-digest.org - http://www.dsi.unipd.it/corsi/c1.html

Per consultare il bando:

http://www.notiziariogiuridico.it/master_dirittorete_2005.html

IL TERMINE ENTRO IL QUALE E’ NECESSARIO EFFETTUARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE E’ IL 15 OTTOBRE 2004.

Seminari di Alta Formazione

Seminari di Alta Formazione
Gli strumenti economici e giuridici per l'innovazione e l'internazionalizzazione


Il Centro Studi & Ricerche SCiNT presenta - nell'ambito del Corso di Alta Formazione post-universitaria in Diritto & Economia del Commercio Elettronico Internazionale patrocinato dal Ministero delle Attività Produttive e dall'Istituto Nazionale per il Commercio Estero www.scint.it/altaformazione - un Ciclo di seminari per professionisti che intendono specializzare e affinare le loro competenze nel prestare consulenza specialistica a imprese che operano nella Società dell' Informazione.

I Docenti del Centro Studi Scint sono tutti professionisti di comprovata esperienza che da tempo hanno caratterizzato i propri orizzonti professionali nelle materie loro affidate nei seminari.

I seminari, tutti caratterizzati da concretezza e specificità di argomenti, seguiranno un percorso di alta specializzazione che affronterà tutte le diverse problematiche economiche e giuridiche del Commercio Elettronico Internazionale.

In particolare, si tratteranno le seguenti materie: E-commerce e Commercio Internazionale: uno sguardo d'insieme; Marketing e Comunicazione nel Mercato Globale; I Contratti Internazionali e Elettronici; Commercio Internazionale ed Elettronico: alcuni approfondimenti specifici; Gli strumenti del Commercio Internazionale; Gli strumenti del Commercio Elettronico; Le ultime frontiere del Mercato Internazionale e Digitale; Case Studies del Commercio Elettronico Internazional; English Lab: Corso intensivo di business english.

Il professionista sarà accolto in una struttura campus e seguirà un programma full time ricco di esercitazioni pratiche e case study.

Maggiori informazioni alla pagina http://www.scint.it/news_new.php?id=481 o telefonando alla segreteria organizzativa al numero telefonico: 0832/256065.

DIRITTO INTERNAZIONALE. Difetto di conformita' delle merci nella vendita internazionale (articolo di G. Briganti su www.iusreporter.it)

Difetto di conformita' delle merci nella vendita internazionale - Documenti @ IuSReporteR.it:

Difetto di conformità delle merci nella vendita internazionale: legge applicabile e competenza giurisdizionale
di Giuseppe Briganti


Nell’ambito dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, allorché non siano coinvolti consumatori, la disciplina dettata dalla Convenzione di Vienna del 1980[1] prevale sulla disciplina dettata, per le obbligazioni contrattuali, dalla Convenzione di Roma del 1980[2]. Ciò in base sia all’art. 21 di quest’ultima convenzione sia all’art. 57, ultima parte, L. 218/1995[3].



L’art. 21 della citata Convenzione di Roma stabilisce infatti che “La presente convenzione non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno Stato contraente è o sarà parte”. L’art. 57, ultima parte, L. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato fa salve le altre convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, in quanto applicabili.



La Convenzione di Vienna, com’è noto, è un accordo non sulla legge applicabile bensì di diritto materiale uniforme, volto cioè a sostituire, almeno in parte, le diverse discipline nazionali con un regime unitario delle vendite aventi carattere transfrontaliero[4].



Detta Convenzione deve altresì ritenersi prevalente sulla Convenzione dell’Aja del 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali[5].



Ciò in base al fatto, secondo la dottrina e parte della giurisprudenza, che l’ambito di applicazione internazionale della Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 è speciale rispetto a quello della Convenzione dell’Aja, in quanto più limitato. La Convenzione di Vienna, infatti, si applica soltanto ai contratti di vendita la cui internazionalità dipende dalla diversa ubicazione statale della sede d’affari delle parti contraenti, mentre la Convenzione dell’Aja contempla ogni tipo di contratto di vendita “internazionale”.

PRIVACY. Codice privacy: nuovi elenchi telefonici (testo provvedimento, www.garanteprivacy.it)

Codice privacy: nuovi elenchi telefonici - Documenti @ IuSReporteR.it:

Comunicato stampa - 21 luglio 2004

Provvedimento: Nuovi elenchi telefonici

testo del provvedimento





Al via i nuovi elenchi telefonici. Pubblicità solo a chi dice sì

Verranno inseriti anche i cellulari, ma solo con il consenso dell'abbonato

Gli elenchi telefonici cambiano natura.

Gli abbonati, oltre al diritto di scegliere liberamente se e come comparire nell'elenco, potranno decidere se ricevere o no pubblicità.

Solo chi sceglierà di ricevere informazioni commerciali o promozionali vedrà, infatti, segnalato l'indirizzo o il numero telefonico con uno speciale simbolo.

Non si potranno più utilizzare gli elenchi per invadere di messaggi pubblicitari chi non lo ha richiesto.

Nei nuovi elenchi verranno inseriti anche i numeri di cellulari, ma solo con l'espresso consenso dell'abbonato o degli acquirenti di carte pre-pagate.

Queste le novità più significative che, in attuazione di direttive europee, il nostro Paese introdurrà, per primo in Europa, negli elenchi telefonici che verranno distribuiti a partire dalla seconda metà del 2005.

Il Garante per la protezione dei dati personali (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha definitivamente varato il modello per informare gli abbonati dei nuovi diritti che la disciplina sulla privacy riconosce loro.

Il modello, consultabile sul sito del Garante www.garanteprivacy.it, e predisposto in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, verrà trasmesso a tutti gli operatori di telefonia, fissa e mobile.

Il modello ha visto anche la collaborazione delle associazioni dei consumatori, le quali hanno espresso un parere che è stato recepito.

Gli abbonati telefonici, per la prima volta, potranno dunque decidere liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, se apparire nell'elenco, se apparire con il solo cognome o di non essere contraddistinti da un riferimento che riveli il sesso (con la sola iniziale del nome), se omettere in parte l'indirizzo postale, se inserire il numero di cellulare.

Nel caso dei soli elenchi della telefonia mobile, verrà omesso, salvo consenso dell'interessato, l'indirizzo.

Negli elenchi potranno comunque essere inseriti, sempre su libera scelta dell'abbonato, altri dati riguardanti la professione, il titolo di studio, l'indirizzo e-mail etc.

A partire dai prossimi mesi ogni operatore telefonico avrà l'obbligo di inviare a tutti i vecchi abbonati il modello messo a punto dal Garante per consentire loro di effettuare le proprie scelte e per informarli adeguatamente, in modo particolare riguardo agli scopi degli elenchi (che potranno essere stampati su carta o riprodotti su supporti magnetici, ottici oppure consultabili on line) e alla facoltà di esprimere un consenso "libero, differenziato e revocabile".

Il modello dovrà essere utilizzato anche per i nuovi abbonati.

Le società telefoniche dovranno mettere a disposizione del pubblico almeno un recapito telefonico, un indirizzo, un numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica, al quale gli interessati possano rivolgersi per ottenere informazioni.




Roma, 21 luglio 2004

DIRITTO INTERNAZIONALE. Il matrimonio all'estero del cittadino italiano. Il matrimonio islamico (articolo di G. Briganti su www.iusreporter.it)

Il matrimonio all'estero del cittadino italiano. Il matrimonio islamico - Documenti @ IuSReporteR.it:

Il matrimonio all'estero del cittadino italiano. Il matrimonio islamico
di Giuseppe Briganti


Sempre più rilevanza assumono oggi le questioni legate alla celebrazione all’estero del matrimonio da parte del cittadino italiano, sia nel caso di matrimonio con uno straniero sia nel caso di nubendi entrambi italiani. Per i più vari motivi infatti anche cittadini residenti in Italia scelgono con una certa frequenza di sposarsi in un altro Stato.



L’art. 16 del DPR 396/2000 (nuovo ordinamento dello stato civile)[1] prevede che il matrimonio all’estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l’altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all’autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all’autorità locale secondo le leggi del luogo; in quest’ultimo caso una copia dell’atto è rimessa a cura degli interessati all’autorità diplomatica o consolare.



La celebrazione del matrimonio all’estero da parte del cittadino italiano residente in Italia può avvenire pertanto dinanzi all’autorità consolare italiana[2] o dinanzi all’autorità locale. In questa sede ci si soffermerà su tale ultima modalità[3].

RICERCA GIURIDICA. Servizio di informatica giuridica CED Corte di Cassazione DPR 195/2004 (testo provvedimento su www.iusreporter.it)

Ricerca giuridica: servizio di informatica giuridica CED Corte di Cassazione DPR 195/2004 - Documenti @ IuSReporteR.it:

"DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2004, n. 195
Regolamento integrativo della disciplina e dell'accesso relativi al
servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di
documentazione (CED) della Corte suprema di cassazione."

PRIVACY. Codice della privacy: diritti e tutela dell'interessato (articolo di G. Briganti su www.iusreporter.it)

Codice della privacy: diritti e tutela dell'interessato - Documenti @ IuSReporteR.it:

Codice della privacy: diritti e tutela dell’interessato

di Giuseppe Briganti


Diritti dell’interessato



Il titolo II della parte I (“Disposizioni generali”) del Codice della privacy (artt. 7-10) regola i diritti dell’interessato, come definito dal già esaminato art. 4.



In base all’art. 7 (“Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”), comma 1, del provvedimento, l'interessato ha dunque, innanzitutto, diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.



In base al secondo comma della medesima disposizione, l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’indicazione:



a) dell’origine dei dati personali che lo riguardano;



b) delle finalità e modalità del trattamento;



c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;



d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;



e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.



Per quanto riguarda l’individuazione dei diritti dell'interessato, afferma la relazione di accompagnamento al Codice, rispetto alla normativa previgente l'art. 7, comma 1, lett. e) attribuisce, in più, all'interessato il diritto di conoscere i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che ne possono comunque venire a conoscenza.



L’interessato ha altresì diritto di ottenere (art. 7, comma 3):



a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;



b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;



c) l'attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.



L’interessato ha, infine, diritto di opporsi, in tutto o in parte (art. 7, comma 4):



a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;



b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



I successivi articoli del titolo I regolano poi l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’art. 7.

SPAMMING. Richiesta di consenso per il successivo invio di comunicazioni commerciali (articolo di G. Briganti su www.iusreporter.it)

Spamming: richiesta di consenso per il successivo invio di comunicazioni commerciali - Documenti @ IuSReporteR.it:

Spamming: è sanzionabile la spedizione di una prima e-mail di richiesta di consenso per il successivo invio di comunicazioni commerciali?

di Giuseppe Briganti


La comunicazione commerciale, di natura promozionale o imprenditoriale, è garantita costituzionalmente dalla libertà d’impresa. Essa è infatti direttamente connessa al principio di cui all’art. 41 della Costituzione italiana[48].



Il vigente Codice della privacy – così come la direttiva 2002/58/CE sulle comunicazioni elettroniche da esso recepita – non contiene una definizione di comunicazione commerciale, contrariamente al D.L.vo 70/2003 di attuazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.



L’art. 130 del testo unico sulla privacy, come in precedenza illustrato, dispone che le comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica[49] a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale sono consentite solo con il consenso dell’interessato, salva l’eccezione di cui al comma 4 della medesima disposizione[50].



Secondo l’art. 4 del Codice della privacy, per comunicazione elettronica deve intendersi “ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico”, come ivi definito[51].



Il Codice di autodisciplina pubblicitaria[52] afferma che per pubblicità deve intendersi ogni comunicazione diretta a promuovere la vendita di beni o servizi quali che siano i mezzi utilizzati. La raccolta di usi pubblicitari della Camera di Commercio di Milano definisce la pubblicità come qualsiasi forma di comunicazione che sia diffusa nell’esercizio di una attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi.

PRIVACY. Libretti al portatore; pubblicità per posta; Schengen (Newsletter n. 218, www.garanteprivacy.it)

Privacy: libretti al portatore; pubblicità per posta; Schengen - Newsl. 218/2004 - Documenti @ IuSReporteR.it:

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N. 218 del 21 - 27 giugno 2004

• Banche: libretti al portatore, più tutela per gli eredi
• Pubblicità per posta e diritti dei cittadini
• Schengen: quale futuro per il sistema d’informazione?

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Settembre 2004. E' attivo il Blog di www.iusreporter.it, il sito per la ricerca giuridica sul Web!

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