09 luglio 2009

Avvocati stabiliti: stretta sulle iscrizioni nell’albo forense italiano dal CNF

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I Consigli dell’Ordine dovranno accertare la concreta esperienza acquisita all’estero
e non limitarsi alla verifica del solo titolo professionale

Il comunicato stampa del CNF

Roma 6/7/2009. <<I Consigli dell’Ordine dovranno esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo dedicata agli avvocati stabiliti, verificando quale sia la consistenza del percorso formativo professionale dell’interessato. Se cioè, al titolo abilitativo acquisito all’estero, abbia sommato un periodo di esercizio professionale. Questo per accertare che la procedura di trasferimento da un paese all’altro non sia solo “burocratica”, per approfittare delle disponibilità offerte dal diritto comunitario.
E’ questa l’indicazione fornita ai Consigli dell’ordine forense, unici titolari nella gestione degli albi a livello locale, dalla commissione consultiva del Cnf, coordinata dal consigliere Gino cardone, in un parere reso a fine giugno (parere 25 giugno 2009, n. 17).
La sentenza della Corte di Giustizia Ue. La commissione consultiva del Cnf (competente a rispondere ai quesiti dei Consigli dell’Ordine locali) ha risposto ad alcuni quesiti posti dai Consigli dell’Ordine di Vicenza e di Piacenza in merito agli effetti circa la iscrizione in Italia all’albo forense da parte di avvocati che abbiano acquisito il titolo di abilitazione in uno dei paesi dell’Unione europea, della sentenza della Corte di Giustizia C- 311/06 (cosiddetta Cavallera), resa in una causa riguardante la professione di ingegnere. In particolare, la sentenza dei giudici di Lussemburgo del 29 gennaio scorso ha dichiarato che non è invocabile il diritto al riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/Cee (oggi 2005/36), quando l’interessato non ha sostenuto nello stato di rilascio del titolo alcun esame né ha acquisito alcuna esperienza professionale. La Corte di Giustizia ha sottolineato che la domanda di riconoscimento di un titolo professionale, al quale però non corrisponda alcuna effettiva esperienza concreta da riconoscersi, dà luogo ad un “abuso del diritto”, riprendendo in questo passaggio le conclusioni dell’avvocato generale che aveva sottolineato come il duplice riconoscimento in uscita e poi in entrata dall’estero del titolo rappresenta una costruzione di puro artificio che contrasta con il principio comunitario in base al quale “gli interessati non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario”.
Il parere della commissione Cnf. La commissione pareri del Cnf ha ritenuto che la sentenza Cavallera potesse dare indicazioni utili anche per quanto riguarda la professione forense, date “l’affinità delle circostanze” e, riprendendo i principi ivi ribaditi, ha suggerito ai Consigli dell’Ordine di esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo dedicata agli avvocati stabiliti. Per accedere ad essa, ricorda il parere, secondo la giurisprudenza comunitaria, “è necessario possedere una qualificazione professionale che sia effettiva e non solo formale”. Per questo bisogna procedere “a un giudizio analitico caso per caso, verificando dalla documentazione prodotta quale sia la consistenza del percorso formativo e professionale dell’interessato”. In altre parole, ad avviso della commissione parai del Cnf “colui che, come nel caso di cui alla sentenza C- 311/06 intenda spendere il titolo straniero dopo una procedura di trasferimento all’estero solo “burocratica” e senza documentare alcun periodo di esercizio professionale, potrà a buon diritto indurre a un rigetto della domanda”. Viceversa non potranno essere penalizzati i professionisti in possesso di cittadinanza italiana o formati in Italia, i quali dimostrino l’effettivo svolgimento di esperienza professionale all’estero.
In risposta a una delle domande del Coa di Vicenza, la commissione pareri ha escluso che sia possibile, in via generale ed automatica, cancellare i soggetti che abbiano già ottenuto la iscrizione agli albi, attività che presupporrebbe un provvedimento di autotutela dell’Ordine condizionato alla dimostrazione dell’effettivo errore in cui sia incorso il Consiglio e all’accertamento di un interesse pubblico alla eliminazione della permanenza del soggetto negli albi. Ma se “è evidente la difficoltà di aggredire posizioni di diritto già acquisite” nel passato, per il futuro “l’efficacia vincolante della sentenza della Corte di Giustizia potrà condurre a rifiutare la iscrizione nell’albo qualora sia accertato il carattere artificioso del percorso che ha portato l’istante alla relativa richiesta”.
Le norme. In premessa, il parere ripercorre i dati normativi alla base del sistema del riconoscimento dei titoli professionali. Attualmente il riconoscimento di qualifiche professionali acquisite all’estero in ambito comunitario, è regolato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. Prima di tale data vigeva la normativa di cui alla direttiva 89/48/CEE, attuata in Italia con il dlgs 27 gennaio 1992, n. 115, oggi abrogato.
Le modalità del riconoscimento non hanno tuttavia subito sostanziali modifiche, sicché può ritenersi che i principî enunciati dal giudice comunitario a proposito della direttiva 89/48, applicabile ai fatti di causa, possano ritenersi vincolanti anche per l’esame di fattispecie concrete che ricadano sotto l’applicazione della successiva direttiva 2005/36.
In tale contesto è prevista espressamente la possibilità di prescrivere all’interessato il sostenimento di una prova attitudinale, onde verificare e dunque garantire che egli sia in grado di svolgere la professione nell’ambito dell’ordinamento del Paese di stabilimento. Tale facoltà è ribadita, con particolare riguardo alle professioni che richiedono approfondite conoscenze giuridiche, dall’art. 14, comma terzo, della direttiva 2005/36 (e recepita nell’art. 23 del d.lgs. 206/2007).
Dalla prova attitudinale possono essere dispensati coloro che dimostrino l’avvenuto esercizio, effettivo e regolare, della professione forense con il titolo di origine, a seguito di iscrizione nella già ricordata sezione speciale dell’albo.
Nel merito va ricordato che coloro che siano in possesso di un titolo di abilitazione professionale conseguito in altro Paese comunitario possono svolgere attività professionale in Italia a titolo permanente con il titolo professionale d’origine, tramite l’iscrizione nella sezione speciale annessa all’albo dedicata agli “avvocati stabiliti”, come previsto dall’art. 6 del d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
Vi è, poi, la possibilità di ottenere l’iscrizione con il titolo professionale nazionale (nel caso di specie quello di “avvocato”), fruendo della procedura di “integrazione” prevista dagli artt. 12 e segg. del citato d.lgs. 96/2001.
Entrambi i percorsi per giungere al conseguimento del titolo italiano di “avvocato” (stabilimento per tre anni e successiva integrazione, oppure procedura di riconoscimento del titolo) presuppongono il possesso di un titolo straniero che validamente rappresenti il possesso di una qualificazione professionale di livello equiparato a quella nazionale>>.

 

Fonte: Consiglio Nazionale Forense - Visualizzazione dettagli

 

 

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08 luglio 2009

Deontologia forense: informazioni sull'attivita' professionale - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Legge (Copyright immagine dynamix) Iusreporter.it - Documenti

DEONTOLOGIA FORENSE: INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

di Barbara Mantile praticante avvocato del Foro di Napoli

e

Giorgio Vanacore avocato del Foro di Napoli


A)
I profili deontologici della professione forense rivestono una importanza fondamentale nella formazione di un praticante avvocato, in quanto la loro violazione incide sul corretto esercizio della funzione professionale.

La deontologia forense non è espressamente disciplinata da leggi, ma è il risultato di una costante osservanza di norme comportamentali che trovano solo un richiamo sommario nel codice di procedura civile che impone il dovere i comportarsi in giudizio con lealtà e probità (art. 88 c.p.c.).

Per deontologia si intende, pertanto, quel complesso di regole e di valori ai quali deve riferirsi la condotta dell'avvocato e che sono individuati nella formula del nostro giuramento secondo concetti di lealtà, onore e diligenza.

In relazione ai principi sanciti nel codice di deontologia, ho ritenuto opportuno approfondire le problematiche concernenti le "informazioni sull'attività professionale" e le "modalità dell'informazione", oggetto di recente modifica al fine di adeguare il codice deontologico alle disposizioni della legge n. 248/2006.

B) La formulazione originaria dell'art. 17, cod. deont. forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 17 aprile 1997, prevedeva il divieto di pubblicità per gli avvocati, in linea con il tradizionale atteggiamento di chiusura dimostrato dall'ordinamento professionale italiano.

La norma stabiliva il divieto di qualsiasi pubblicità dell'attività professionale.

Erano consentite solo:

- l'indicazione nei rapporti coi terzi (carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, banche dati forensi, anche a diffusione internazionale) di propri particolari rami di attività;

- l'informazione agli assistiti e ai colleghi sull'organizzazione dell'ufficio e sull'attività professionale svolta;

- l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che avesse fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo avesse espressamente previsto o avesse disposto per testamento in tal senso, ovvero vi fosse il consenso unanime dei suoi eredi.

L'attività di informazione consentita doveva, in ogni caso, essere attuata in modo veritiero e nel rispetto dei doveri di dignità e decoro.

Successivamente, però, le istanze in seno alla Comunità Europea, rivolte alla liberalizzazione dei mercati, spinsero per un radicale cambiamento della materia. Infatti, l'art. 49 del trattato CE vieta ogni restrizione alla libera circolazione di servizi, tra i quali è ricompresa l'attività libero-professionale.

La direttiva sui servizi, successivamente adottata, prevede una rilevante apertura sulla pubblicità informativa stabilendo la soppressione di ogni divieto in materia pubblicitaria.

L'art. 24 della direttiva, nel consentire la promozione dell'attività professionale, si riferisce esplicitamente alle professioni regolamentate, prevedendo, però, un temperamento che richiede la conformità delle informazioni rese ai terzi alle regole professionali, tenendo conto della specificità della professione, nonché dell'indipendenza, dell'integrità, della dignità e del segreto professionale. Sono dunque ammesse limitazioni, purché non siano confliggenti con i principi di non discriminazione e di proporzionalità e siano giustificate dall'interesse generale.

Infine, il codice deontologico europeo, approvato da ordini ed associazioni forensi aderenti al CCBE, in tema di pubblicità informativa si limita a raccomandare criteri di correttezza e veridicità, nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale, indipendentemente dallo strumento impiegato per la diffusione.

L'Italia, dunque, era rimasta uno dei pochi paesi europei a prevedere un divieto assoluto di pubblicità per gli avvocati.

La modifica dell'art. 17 del codice deontologico forense, attuata con delibera del CNF in data 16/10/1999, ha parzialmente eliminato, il divieto assoluto di pubblicità, consentendo all'avvocato di fornire "informazioni sull'esercizio professionale".

Mentre la vecchia formulazione della norma permetteva al professionista di dare informazioni sulla propria attività ai soli colleghi e clienti - soggetti già sostanzialmente informati - a seguito della modifica l'avvocato italiano aveva la possibilità di dare informazioni sulla propria attività professionale anche a potenziali clienti, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza, inoltre, venne previsto l'elenco dei "mezzi di informazione" utilizzabili, tra i quali furono inseriti anche "i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri dell'avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti della informazione e previa segnalazione al Consiglio dell'ordine".

Nonostante l'avvenuta riforma e l'abrogazione del divieto di pubblicità, la norma continuava a distinguere tra pubblicità - che ha scopo meramente promozionale e considerata non attinente al decoro della professione - e informazione - che mira, invece, ad esternalizzare l'attività professionale con fini promozionali indiretti.

E', questa, una soluzione che ha permesso, da un lato, di rimuovere il tabù della pubblicità e, contemporaneamente, di combattere quelle pratiche non rispettose del decoro e della dignità professionale.

Il Codice deontologico prescriveva, infatti, il necessario rispetto dei tre canoni essenziali, in tema di "Informazioni sull'esercizio professionale":...

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Privacy: la relazione 2008 del Garante

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) RELAZIONE SULL'ATTIVITA' 2008

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, composta da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato, ha presentato la Relazione sul 12mo anno di attività e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy.

La Relazione sull'attività 2008 traccia il bilancio del lavoro svolto dall'Autorità e indica le prospettive di azione verso le quali intende muoversi il Garante nell'obiettivo di costruire una autentica ed effettiva protezione dei dati personali.

L'attività del Garante

La messa in sicurezza delle grandi banche dati pubbliche e private; la protezione dei dati giudiziari; le banche dati del Dna; il settore della sanità; il sistema delle telecomunicazioni; il corretto rapporto tra diritto di cronaca e dignità delle persone; le esigenze di semplificazione per imprese e P.a.; i trasferimenti dei dati all'estero. E ancora: le telefonate pubblicitarie indesiderate; la videosorveglianza sempre più estesa; la tutela dei minori; Internet e il fenomeno dei social network; il controllo dei lavoratori.

Sono solo alcuni dei principali e complessi settori nei quali il Garante ha assicurato il suo intervento nel corso del 2008 a difesa dei diritti fondamentali dei cittadini. Intervento oggi potenziato dai maggiori poteri sanzionatori di recente attribuiti all'Autorità.

Numerose sono state le Audizioni parlamentari: tra le più rilevanti, quelle sulle problematiche del settore assicurativo, quelle sulla Anagrafe tributaria e quella sulle frodi e furti di identità.

Le cifre

I provvedimenti collegiali adottati nel 2008 sono stati 524.
Rilevante incremento si è registrato nelle risposte a segnalazioni e reclami, passate dalle 3.078 del 2007 alle 5.252 del 2008 (in particolare, riguardo a telefonia, sanità, credito al consumo, Internet, giornalismo, videosorveglianza, pubblicità indesiderata).

I ricorsi presentati al Garante sono stati 321 (in maggioranza relativi a banche e finanziarie, datori di lavoro pubblici e privati, amministrazioni pubbliche), mantenendosi stabili rispetto al 2007.

Si è data risposta a 1.058 quesiti posti da soggetti pubblici e privati (in maggioranza riguardanti sanità, trasparenza amministrativa, videosorveglianza, fascicoli personali dei dipendenti).

Il Collegio ha reso 21 pareri al Governo e al Parlamento (in materia di banche dati e di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, attività di polizia, giustizia, banche e imprese).

Le ispezioni effettuate sono state 500 registrando una progressione costante. I controlli hanno riguardato numerosi settori, con particolare riguardo ai sistemi di videosorveglianza, agli istituti di credito, all'amministrazione finanziaria, agli operatori telefonici, alle cliniche private.

Le violazioni amministrative contestate sono aumentate del 30% raggiungendo le 338 del 2008. Una parte consistente ha riguardato le attività promozionali indesiderate o attivazione di servizi non richiesti tramite call center.

I proventi riscossi a titolo di pagamento delle sanzioni sono passati da 814.625 euro del 2007 a 1 milione e 62mila euro. Oltre 335mila euro sono stati pagati per estinguere il reato in materia di misure di sicurezza.

L'attività di relazione con il pubblico ha fatto registrare quest'anno circa 40.000 contatti all'Urp, quasi 20.000 e-mail trattate nell'anno.

Sono state approvate importanti Linee guida: in particolare, riguardo all'attività dei periti e dei consulenti dei magistrati, all'attività degli amministratori di sistema, alle sperimentazioni cliniche dei farmaci, al fascicolo sanitario elettronico.

Il Garante ha adottato anche alcuni provvedimenti generali per specifici settori: in particolare, la messa in sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico conservati a fini di giustizia; la "rottamazione" sicura di pc e cellulari; la semplificazione per imprese e P.a. delle procedure per l'adozione delle misure di sicurezza; la semplificazione degli adempimenti in caso di fusioni e scissioni societarie.

E' stato inoltre varato il Codice di deontologia per le investigazioni difensive, che fissa le tutele per il trattamento dei dati personali dei clienti da parte di avvocati e investigatori privati

Gli interventi più rilevanti

Gli interventi più rilevanti hanno riguardato molteplici e delicati ambiti:

  • telecomunicazioni (conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, misure di sicurezza per le intercettazioni, bollette telefoniche con ultime tre cifre in chiaro);

  • giornalismo e informazione (cronache giudiziarie, tutela dei minori e delle vittime di violenza, notizie sui minori adottati, dati sullo stato di salute e sulla vita sessuale, archivi giornalistici on line);

  • marketing (telefonate indesiderate e call center, attivazione di servizi non richiesti, "profilazione" a fini commerciali di utenti e clienti, "carte di fedeltà" della grande distribuzione);

  • pubblica amministrazione (misure di sicurezza per l'Anagrafe tributaria, accertamenti fiscali, trasparenza degli emolumenti pubblici, interconnessione e sicurezza delle banche dati, redditi on line);

  • sanità (sperimentazioni dei farmaci, fascicolo sanitario elettronico, "scontrino fiscale parlante", dati sulla salute on line, uso dei dati genetici, riservatezza nelle strutture sanitarie, uso delle reti telematiche);

  • lavoro (sistemi di rilevazione biometrica, navigazione in Internet e controllo dei lavoratori, sistemi di videosorveglianza, dati on line , cedolini dello stipendio);

  • giustizia e polizia (misure di sicurezza per gli uffici giudiziari, banche dati Dna, Ced del Dipartimento di P.s., periti e consulenti dei giudici, censimento nomadi);

  • nuove tecnologie (geolocalizzazione, Google street view e servizi satellitari, software spia applicabili ai cellulari);

  • Internet (Facebook e social network, motori di ricerca, illegittima conservazione dei dati sulla navigazione in Internet, condivisione files musicali,);

  • scuola e università (pubblicità scrutini e voti scolastici, preiscrizioni universitarie);

  • vita sociale (sistemi di videosorveglianza nei condomini, telecamere negli spogliatoi, propaganda elettorale);

  • sistema impresa (semplificazione adempimenti, trasferimento di dati all'estero, azionisti e accesso al libro soci);

  • sistema bancario, finanziario e assicurativo (semplificazione adempimenti per sistemi di informazione commerciale, accesso e utilizzo ai dati dei clienti delle banche, misure di protezione, sistema antifrodi).

L'attività internazionale

Importante l'attività del Garante nel Gruppo di lavoro comune delle Autorità di protezione europee (WP29) in particolare riguardo ai sistemi Rfid, agli standard anti doping, alla tutela dei minori, alle comunicazioni elettroniche, alle regole vincolanti di impresa, ai dati dei passeggeri aerei.

Intenso il lavoro nell' ambito delle Autorità di controllo Schengen, Europol, Eurodac e soprattutto nel WPPJ, il Gruppo di lavoro appositamente istituito dalle Autorità garanti europee per la tutela dei cittadini nel settore della polizia, della sicurezza e della giustizia, che ha visto riconfermato per altri due anni il ruolo di Presidenza al Garante italiano.

Nel 2008 il Garante italiano ha organizzato a Roma la annuale Conferenza dei Garanti europei dedicata alle nuove tecnologie, al fenomeno dei social network e a come garantire un effettiva tutela della privacy in un mondo globalizzato.

 

Fonte: www.garanteprivacy.it

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

02 luglio 2009

Formazione:potenziare le Scuole forensi, puntare sull’insegnamento delle abilita’ professionali, riconoscere centralita’ alla responsabilita’ sociale dell’avvocato

Legge (Copyright immagine dynamix) Formazione:potenziare le Scuole forensi, 
puntare sull’insegnamento delle abilità professionali, 
riconoscere centralità alla responsabilità sociale dell’avvocato

Gli obiettivi del sistema formativo degli avvocati fissati in un documento approvato a conclusione della I° Conferenza delle Scuole forensi che si è tenuta a Roma

 

<<Roma 12/6/2009. Quattro obiettivi precisi per impostare una politica della formazione forense che non si limiti a garantire un accesso qualificato alla professione ma che proietti il professionista legale nel futuro, badando al saper fare, all’Europa, all’integrazione culturale.
Li ha fissati la I° Conferenza nazionale delle Scuole forensi, che si è tenuta oggi a Roma su iniziativa della Scuola superiore dell’avvocatura, fondazione del Consiglio nazionale forense.
In un documento approvato alla conclusione dei lavori, dove proficuo è stato lo scambio di informazioni sulle esperienze locali, l’avvocatura ha impostato per il futuro gli obiettivi che dovrà soddisfare il sistema formativo forense, anche nella prospettiva che la frequenza delle Scuole forensi diventi obbligatoria, come prescrive la riforma dell’ordinamento forense in discussione in commissione giustizia al senato. In particolare, il documento indica come risultati da raggiungere “ il potenziamento strutturale degli organismi formativi, una qualificazione dell’azione didattica diretta a soddisfare l’esigenza di rinnovamento culturale, il riconoscimento della centralità dell’etica professionale e della responsabilità sociale dell’avvocato nella sua formazione, la individuazione di contenuti didattici comuni diretti a valorizzare discipline e tecniche per la ricerca, la interpretazione e l’applicazione del diritto con particolare riguardo al metodo casistico, alle strategie didattiche di soluzione dei problemi e alle tecniche dell’argomentazione e della comunicazione”.
“La Scuola superiore dell’avvocatura ha espresso un nuovo modo di concepire la formazione dell’avvocato”, ha dato atto il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa, che ha ricordato come il Cnf punti al rafforzamento della qualificazione degli avvocati non solo attraverso le Scuole ma anche con l’organizzazione dei corsi internazionali e con l’avvio del progetto di e-learning. Quanto specificatamente alla didattica, Alpa ha richiamato l’attenzione sullo studio della casistica giurisprudenziale promuovendo il metodo presso le scuole forensi.
Il vicepresidente della Scuola superiore dell’avvocatura, Alarico Mariani Marini, ripercorrendo il percorso avviato dieci anni fa che ha portato il sistema formativo forense a strutturarsi in 77 Scuole localizzate sul territorio con circa 4000 docenti, ha indicato gli sviluppi futuri: “Tutt’ora è insufficiente la consapevolezza degli Ordini forensi sulle priorità da assegnare alla formazione per l’accesso non finalizzata al superamento dell’esame di abilitazione ma che guardi alla identità del’avvocato del domani. Bisogna superare anche la parcellizzazione delle scuole: l’accorpamento sarà una esigenza ineludibile del futuro. Infine, abbiamo davanti una sfida: quella di costruire l’identità dell’avvocato del futuro che guardi all’Europa, che si faccia carico della integrazione multietnica, che qualifichi il ruolo del’avvocato nella giurisdizione, che si faccia carico della responsabilità sociale dell’avvocato”.
David Cerri, della Scuola superiore dell’avvocatura, nella sua relazione ha presentato la radiografia della situazione attuale delle Scuole forensi, basandosi su un questionario al quale hanno risposto 27 Scuole su 77: sono in maggioranza fondazioni, sono finanziate con i contributi degli Ordini o con le quote di iscrizione, sono tendenzialmente obbligatorie, con una offerta didattica per lo più inferire alle 200 ore, con una leggera prevalenza delle lezioni teoriche, con una provenienza forense della maggior parte dei docenti. “Il campione esaminato registra ancora troppe diversità tra scuola e scuola per non mettere all’ordine del giorno la priorità della creazione di un programma comune, anche indipendentemente dagli sviluppi normativi”, ha concluso Cerri.
Giovanni Pascuzzi, ordinario di diritto privato comparato presso la facoltà di giurisprudenza dell’università di Trento, ha tenuto una relazione sulla metodologia didattica da applicare nelle scuole, basata anche e soprattutto sulle abilità, sul saper fare: innovativi gli strumenti didattici individuati, al di là della lezione frontale (docente/ allievi) e del manuale. Pascuzzi annovera il sistema casistico, il Problem based learning, con la discussione in gruppi limitati di studenti di un certo numero di quesiti, il cooperative learning, centrato su gruppi di lavoro eterogenei.
Giuseppe Conte, ordinario di diritto privato nell’Università di Firenze e docente alla Luiss, ha relazionato sugli sviluppi della identità dell’avvocato, sottolineando come “le nuove leve di giovani avvocati sono chiamati a rinnovare la loro cultura giuridica, a tenere conto del concetto di società multistakeholders, a tenere presente che qualsiasi attività economica non può mirare esclusivamente al profitto ma deve tener conto sempre responsabilmente dell’impatto che le varie iniziative possono avere in una platea molto più ampia di soggetti potenzialmente interessati”.
Vincenzo Zeno-Zencovich, ordinario di diritto comparato a Roma tre, ha affrontato il tema della formazione linguistica dell’avvocato, sottolineando che ormai esso tocca il futuro della professione in un mercato sempre più competitivo e transnazionale. “A volere prefigurare un ruolo più attivo degli ordini in materia si possono ipotizzare diverse strade: stipulare convenzioni con organismi riconosciuti e certificati, organizzare corsi direttamente nel paese straniero, costituire gemellaggi con ordini professionali di altri paesi e organizzare congiuntamente corsi di formazione”.>>

 

Fonte: Consiglio Nazionale Forense - Visualizzazione dettagli

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Privacy: slitta il termine per adeguarsi al provvedimento sugli Amministratori di Sistema

Diritto delle nuove tecnologie (Copyright immagine ba1969) Slitta il termine per adeguarsi al provvedimento sugli Amministratori di Sistema

A cura del Digital&Law Department – Studio Legale Lisi

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L’Autorità Garante, con un colpo di coda dell’ultimo minuto, ha appena reso pubblica sul proprio sito la notizia di una modifica all’oramai noto provvedimento del 27 novembre 2008 recante “Misure e accorgimenti, prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”.

Le modifiche apportate dal Garante sono frutto della consultazione pubblica avviata un pò di tempo fa in materia. La novità forse più importante e, soprattutto, più attesa dalla maggior parte delle aziende è che il termine per adempiere è stato finalmente prorogato al 15 dicembre 2009.

Tra le novità inserite, si segnala poi la non obbligatorietà dell’indicazione degli estremi delle persone fisiche che ricoprono il ruolo di “amministratore di sistema” all’interno del DPS, essendo sufficiente – per il Titolare o il Responsabile del trattamento - mantenere solo un elenco da tenersi aggiornato e disponibile (magari allegato al DPS) in caso di accertamenti da parte del Garante.

Il compito di conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, tra l’altro, potrà essere delegato anche al Responsabile del trattamento; così come a quest’ultimo potrà essere delegato anche l’obbligo di vigilare sull’operato degli amministratori di sistema o di nominare per iscritto tali soggetti, venendo così incontro a tutti i titolari del trattamento che generalmente non hanno le necessarie competenze tecnico-informatiche per effettuare tali controlli.

Il provvedimento, inoltre, prevede che l’obbligo di rendere conoscibili a tutti i dipendenti, l’identità degli amministratori di sistema (quando l’attività degli stessi riguarda anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori), possa essere assolto anche mediante “procedure formalizzate a istanza del lavoratore”.

Nel caso di servizi di Amministratori di Sistema in outsourcing il Provvedimento introduce la possibilità che sia il Responsabile esterno e non il Titolare a conservare l'elenco recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte a tale ruolo.

Ultima novità riguarda la possibilità per il titolare di delegare al responsabile del trattamento i compiti di tenuta dell'elenco degli Ads (punto 2 lett. d) e di verifica del loro operato (punto 2 lett. e) sia attraverso una desinazione ai sensi dell'art. 29 del Codice Privacy sia attraverso opportune clausole contrattuali.

L'attuazione di quanto previsto dal punto 2 lett. d (obbligo di conservare l'elenco degli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema) e lett. e (verifica delle attività dell'operato degli Amministratori di Sistema) del Provvedimento a nomina degli amministratori di sistema che adesso può avvenire, non solo nell’ambito della designazione del responsabile da parte del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice, ma anche attraverso “opportune clausole contrattuali” (assumendo così ancora più importanza la fase di predisposizione del contratto di outsourcing informatico).

Rimangono invariati, invece, gli obblighi e le modalità di conservazione dei log di accesso degli amministratori di sistema.

Come consuetudine, il Garante ha deliberato questa decisione a soli pochi giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, non curandosi di quanti, attraverso grossi sacrifici organizzativi e soprattutto economici (è noto, infatti, come molte aziende abbiamo di fatto provveduto ad una vera e propria rincorsa all’acquisto di software per adeguarsi al provvedimento), si erano prodigati, in maniera anche affannosa, per arrivare puntuali alla scadenza prevista del 30 giugno.

Forse una decisione presa con un po’ di anticipo avrebbe aiutato molte aziende a vagliare meglio ulteriori soluzioni informatiche!

 

 

 







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