19 novembre 2009

Mediazione civile e commerciale: il testo dello schema di decreto legislativo e della relazione illustrativa - IRblog

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) A fronte del grande interesse suscitato dal tema della mediazione civile e commerciale, si pubblica il testo dello schema di decreto legislativo.

 

A cura dell’Avv. Giuseppe Briganti
Avvocato e conciliatore professionista

Per maggiori informazioni sulla mediazione civile e commerciale è possibile contattare l'Avv. Giuseppe Briganti tramite i recapiti indicati nel sito dello studio legale.

 

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Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari …

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto legislativo , si intende per:

a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

b) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

c) organismo: l’ente pubblico o privato, abilitato a svolgere il procedimento di mediazione, privo dell’autorità di imporre alle parti una soluzione della controversia;

d) registro: il registro degli organismi di conciliazione istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, nonché, sino al’emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

Art. 2

(Controversie oggetto di mediazione)

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 3

(Disciplina applicabile e forma degli atti)

1.  Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti.

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

3.  Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo.

Art. 4

(Accesso alla mediazione)

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia,  la mediazione si volge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

2. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, l'avvocato è tenuto, nel primo colloquio con l’assistito, a informarlo della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto, a pena di nullità del contratto concluso con l’assistito. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

CREDITI “IRPEF” E “IRPEG” ANTE 1997: NULLA E’ PERDUTO, SONO IMPRESCRITTIBILI - IRblog

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CREDITI “IRPEF” E “IRPEG” ANTE 1997: NULLA E’ PERDUTO, SONO IMPRESCRITTIBILI

di Matteo Sances*

 

Ogni anno si pone per molti contribuenti il problema di capire come procedere per ottenere il rimborso delle imposte sui redditi versate in eccedenza.

Molti dubbi, poi, sorgono in riferimento alle annualità per le quali vi è ancora la possibilità di poter chiedere il rimborso e quali, invece, risultano ormai definitivamente prescritte (e quindi non più rimborsabili).

In merito, è bene chiarire che il rimborso di tale tipologia di crediti – ossia quelli tributari – è soggetta a due istituti fondamentali quali la decadenza (art. 2964 cc) e la prescrizione (art. 2946 e segg. cc).

Relativamente al primo istituto, occorre precisare che un termine a pena di decadenza non è soggetto né a interruzione né a sospensione, salvo che sia disposto diversamente.

Ai fini del rimborso fiscale, la normativa prevede dei termini tassativi di decadenza, come ad esempio l’articolo 38 del DPR 602/73, il quale – relativamente alle imposte dirette – al primo comma prevede che “il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione a sede il concessionario … istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento”.

Ancora, un ulteriore esempio lo si rinviene per l’imposta di registro dove è previsto il termine triennale per proporre istanza di rimborso; termine che decorre dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui sorge il diritto alla restituzione (art. 77, comma 1, DPR 131/1986)...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

17 novembre 2009

Internet Governance Forum Italia 2009: documentazione sui lavori - IRblog

IR segnala
<<Documentazione sui lavori

"Abbiamo registrato gli eventi delle tre gionate di lavoro e
tutti i video saranno resi disponibili a breve.
Chiediamo solo un po' di pazienza,
il lavoro di montaggio dei singoli eventi richiede particolare cura e tempo."
"Grazie!"

* Introduzione ai lavori dello IGF Italia 2009
* Sicurezza e libertà di espressione: quale equilibrio?
* Reti sociali: cosa è pubblico, cosa è privato
* Diritto d'autore: tra tutela e diffusione del sapere
* Identità in rete: anonimato o riconoscibilità?
* Diritti in rete e principi: tra globalizzazione e nuove minacce
* Gestione della rete: verso quale futuro?
* Internet e tecnologie del futuro
* Internet e nuove forme di impresa
* Internet e nuove forme di intervento amministrativo e politico
* Internet, arte e cultura
* Contributi ai lavori dello IGF globale, Egitto novembre 2009
* Conclusione dei lavori dell’Internet IGF Italia 2009
* Appendice: Ricordo del Professore Giuseppe Biorci>>
Indice documentazione sui lavori


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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE (ALLA LUCE DELLE ULTIME PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI) - IRblog

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L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE (ALLA LUCE DELLE ULTIME PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI)

 

Il testo dell’art 151 cod civ, nella formulazione pregressa, anteriore alla riforma del 1975, ammetteva la separazione personale dei coniugi soltanto per colpa e per altre cause tassativamente indicate ed identificate nell’adulterio, nel volontario abbandono, sevizie, eccessi, minacce o ingiurie gravi, condanna penale e nonchè nella non fissata residenza.

Alla luce della precedente normativa, separazione e colpa costituivano, difatti, un connubio quasi indissolubile.

Una volta svincolata, con la riforma del diritto di famiglia del 1975, la separazione dal concetto di colpa, a cui, per ragioni di ordine sociale e culturale, veniva irrimediabilmente associata, vennero poste le basi per delineare il nuovo istituto “dell’addebito della separazione”.

Quale effetto di tale novella legislativa, l’attuale formulazione dell’art 151 cod civ distingue la domanda di separazione personale dei coniugi, che trova la sua disciplina al primo comma di tale norma, dalla domanda di addebito prevista al secondo comma.

Scelta del legislatore della riforma, condivisibile, sotto molteplici e rilevanti profili.

Se, difatti, la dichiarazione personale dei coniugi presuppone l’accertamento di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole, e ciò, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (Cass 00/8106), condicio sine qua non, ai fini della dichiarazione di addebito, è, invece, il comportamento posto in essere da uno dei due coniugi in contrasto con i doveri che derivano dal matrimonio.

Nonostante la responsabilità dei nubendi non costituisca più un presupposto indefettibile della pronuncia di separazione giudiziale, il suo accertamento,ad oggi, è necessario, invece, per la declaratoria di addebitabilità dal momento che“ il giudice , pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”(art 151 comma 2 cod.civ.).

In termini sostanziali ciò significa affermare l’esistenza di un rapporto di accessorietà dell’addebito alla pronuncia di separazione dei coniugi...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Mediazione civile e commerciale: ulteriori informazioni dal Ministero della Giustizia

Diritto (Copyright immagine woodsy)Sul sito del Ministero della Giustizia pubblicata una sezione dedicata al tema della mediazione civile e commerciale:

 

<< Lo schema di decreto legislativo sulla mediazione in materia civile e commerciale regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti. Viene in tal modo esercitata la delega conferita al Governo dall'art. 60 della legge n. 69 del 2009 e viene anche attuata la direttiva dell'Unione europea n. 52 del 2008.

- Tipologie di mediazione

Si prevedono, dal punto di vista del contenuto, due tipologie di mediazione finalizzata alla conciliazione, quella facilitativa e quella aggiudicativa.

Nel primo caso il mediatore, quale soggetto professionale e terzo, aiuta le parti al raggiungimento di un accordo sul loro rapporto.

Nel secondo caso il mediatore, qualora l'accordo amichevole non venga raggiunto, propone comunque una risoluzione della controversia, che le parti restano libere di accettare o meno.

Qualora le parti non accettino la proposta, e venga instaurato il processo, se la decisione che conclude quest'ultimo corrisponderà alla proposta del mediatore, la parte che ha rifiutato la proposta, anche se vittoriosa, sopporterà le spese processuali oltre a quelle sostenute dalla controparte per la mediazione, e sarà condannata a una sanzione pecuniaria amministrativa di importo pari a quello del contributo unificato previsto per la causa.

Ciò per l'evidente ragione che questa parte ha causato un'inutile erogazione del servizio giustizia.

E' questa, infatti, la palmare dimostrazione che l'atteggiamento da essa tenuto nel corso della mediazione è stato ispirato a scarsa serietà e che la giurisdizione è stata impegnata per un risultato che il procedimento di mediazione avrebbe permesso di raggiungere in tempi molto più rapidi e meno dispendiosi.

Inoltre, quand'anche il contenuto della decisione del processo non corrisponda interamente a quello della proposta conciliativa del mediatore, il giudice, enunciandone specificatamente le gravi ed eccezionali ragioni in motivazione, potrà porre a carico di una delle parti le spese della mediazione.

Può darsi infatti il caso in cui, pur non essendovi un'esatta corrispondenza tra proposta conciliativa e decisione finale del giudice, la differenza tra le due soluzioni sia assolutamente minimale, o addirittura sostanzialmente assente guardando al risultato economico complessivo dell'opzione conciliativa rifiutata...>>

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
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Aggiornamenti sulla mediazione
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