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13 febbraio 2012

“Privacy e giornalismo”. Edizione 2012. Liberta’ di informazione e dignita’ della persona. A cura di Mauro Paissan

TERZA EDIZIONE
Dopo le edizioni del 2003 e del 2006, “Privacy e
giornalismo” si presenta con contenuti
completamente rinnovati. Nuovo il saggio
introduttivo, nuove le pronunce del Garante,
nuovi i “Temi” proposti, nuovi i riferimenti
all’archivio del sito web.

 

Indice del volume:

Presentazione 1
Diritto di cronaca e accanimento informativo

Informazione e dignità 7
Diritti dei cittadini e la responsabilità dei giornalisti

1. Che cos’è la privacy 8
- Concetto e storia
- La Carta europea dei diritti
- I princìpi generali della legge
- L’Autorità garante
- Che cos’è un “dato personale”

2. Privacy e informazione 14
- La responsabilità del giornalista
- Il ruolo del Garante in materia di
giornalismo
- Privacy giornalistica e dati sottoposti a
regime di pubblicità
- Uno sguardo oltreconfine

3. Il Codice deontologico: i 13 comandamenti 26
- Un po’ di storia
- Il principio cardine: l’essenzialità
dell’informazione
- Personaggi pubblici
- Giornalismo di inchiesta e uso delle
telecamere nascoste
- La tutela del domicilio e l’uso delle
tecniche invasive
- Cronaca giudiziaria
- Intercettazioni: persone comuni e
personaggi pubblici
- Dati sulla salute
- La tutela dei minori

4. Internet e libertà di manifestazione del
pensiero 45

5. Il “diritto all’oblio” 47
- La riproposizione di notizie a distanza
di tempo
- Archivi giornalistici online e
indicizzazione dei motori di ricerca
- Archivi online di documenti provenienti
da istituzioni pubbliche

Temi 53
La tutela dei minori 55
- Sesso, violenza, ma anche identità
- L’anonimato come campo da gioco
- Ma il rispetto dei bambini non è fatto
solo di no
- Il bimbo in rete
- Troppi padri
Avetrana, Brembate: cronaca nera? 62
Internet tra libertà e censura 69
Per un giornalismo migliore 74
- I quesiti posti dall’Ordine
- I chiarimenti del Garante
• Autonomia e responsabilità del giornalista
• Interesse pubblico ed essenzialità
dell’informazione
• Accesso alle informazioni: i rapporti con
le pubbliche amministrazioni
• Diffusione di fotografie
• Nomi delle persone nelle cronache
giudiziarie
• Dati sulla salute e sulla vita sessuale

Pronunce del Garante 87

1. Essenzialità dell’informazione
Diffusione di compensi di enti pubblici 89
• 29 maggio 2008
La parrucchiera si ritiene identificabile 92
• 5 marzo 2009
Quel giudice “infelice, inelegante e stravagante” 94
• 18 novembre 2009
Vietata la ricerca in Tv di persona adottata 96
• 6 maggio 2010
A gentile richiesta dell’intervistatrice 100
• 16 settembre 2010
Ripreso dalla Tv a uno “speed date” 103
• 14 gennaio 2010

2. Fonti giornalistiche
L’organigramma partitico della Rai 106
• 30 ottobre 2008
Tutela del segreto sulla fonte 110
• 1° giugno 2005

3. Lealtà e correttezza
Dati sanitari raccolti con sotterfugi 111
• 10 ottobre 2006
• 19 ottobre 2006
Due imam intervistati con telecamere nascoste 116
• 5 luglio 2007
Frate filmato mentre molesta un giovane 121
• 13 maggio 2010

4. Tutela dei minori
L’inchiesta sulla scuola di Rignano Flaminio 124
• 4 febbraio 2008
Se i dettagli consentono l’identificazione 126
• 16 febbraio 2009
Quando dai violentatori si risale alla vittima 129
• 28 gennaio 2010
Il diritto delle figlie di un personaggio noto 132
• 11 febbraio 2010
Non parlare di “bambino adottato” 134
• 5 maggio 2005

5. Corpo, salute e sesso
Reso noto un certificato medico 135
• 15 febbraio 2006
I ministri rivelano un caso di aborto 137
• 5 marzo 2008
Le immagini del cadavere di Meredith 140
• 24 aprile 2008
Amico omosessuale o etero? 142
• 2 ottobre 2008
Quegli inutili interventi chirurgici al seno 146
• 2 aprile 2009
I dati sanitari di un uomo politico 148
• 13 gennaio 2011

6. Cronaca e giustizia
Il falso anonimato in un caso di violenza 152
• 2 aprile 2009
“Io stuprata e schiava in casa per 25 anni” 157
• 8 aprile 2009
Donna aggredita dal marito separato 160
• 13 ottobre 2008
Testimone dell’omicidio e diritto all’anonimato 163
• 25 giugno 2010
Signora citata per un appartamento del padre 165
• 17 gennaio 2011
“Quell’indirizzo non doveva essere reso noto” 167
• 11 marzo 2011

7. Intercettazioni
Intercettazioni e gossip 169
• 21 giugno 2006
Quei messaggi da non pubblicare 173
• 30 novembre 2005
Due genitori parlano riservatamente del figlio 177
• 21 luglio 2006
“Un bel tipo di porcella. Porcella DOC” 179
• 7 giugno 2007
Le notizie sul caso Ruby 186
I media valutino l’interesse pubblico delle notizie
• 17 gennaio 2011
Oscurare i numeri telefonici
• 21 gennaio 2011
I poteri del Garante sono stabiliti per legge
• 10 febbraio 2011

8. Personaggi pubblici
Dialogo al ristorante e scoop giornalistico 188
• 7 giugno 2007
Il libro scritto da mia sorella 193
• 11 giugno 2010
Personaggio noto non vuole essere citato 195
• 14 dicembre 2010
La “fuga d’amore” del viceparroco 196
• 23 dicembre 2010

9. Fonti pubbliche
Quei compensi potevano essere resi pubblici 199
• 8 marzo 2006
Redditi online, non è quello il modo 201
• 6 maggio 2008
Affittopoli a Milano, un quesito 205
• 16 febbraio 2011

10. Foto e filmati
Da Potenza fotografie e intercettazioni 207
• 15 marzo 2007
L’abitazione del Presidente del Consiglio 210
• 21 aprile 2007
• 8 settembre 2009
La villa sul lago di George Clooney 216
• 22 dicembre 2009
Foto di signora pubblicata in un sito per adulti 222
• 15 luglio 2010
Rischi di fotografie lesive della dignità 224
Non pubblicate le foto del corpo di Eluana
• 27 febbraio 2009
Inutile e dannosa esposizione delle vittime
• 4 dicembre 2009
Dare ascolto ai genitori di Yara
• 2 aprile 2011

11. Diritto all’oblio
Gli archivi storici online dei quotidiani 226
Le telefonate minatorie di 15 anni fa
• 15 gennaio 2009
La moglie venne accoltellata dal marito
• 8 aprile 2009
Le vecchie vicende di un personaggio politico
• 22 maggio 2009
Mandato di cattura e successiva assoluzione
• 8 gennaio 2010
Film a luci rosse di 25 anni fa  242
• 5 gennaio 2011
Vignetta ricorda un vecchio fatto di cronaca 244
• 15 marzo 2011
Richiesta di cancellazione dopo tre mesi 246
• 15 marzo 2011

12. Internet
Il forum in internet 249
• 28 giugno 2006
Sito pubblica la graduatoria dei disabili 253
• 18 gennaio 2007
Per un concorso diffusi dati sensibili 256
• 8 maggio 2008
Il nome compare nella relazione della DIA 258
• 1° ottobre 2008
Controversia a causa del cane Spank 259
• 11 febbraio 2010
Dati personali in un atto giudiziario 262
• 29 settembre 2010
Asilo nido, elenco dei morosi 265
• 27 ottobre 2010
Commenti in rete su un’impresa 266
• 4 febbraio 2011
La notizia sta su un sito degli USA 267
• 4 aprile 2011

13. Social network
Foto prelevate da Facebook 268
• 6 maggio 2009
• 6 maggio 2009
Neonato con insulto e foto di pazienti 274
Gruppo choc su Facebook
• 22 febbraio 2010
Pazienti dell’ospedale di Udine su Facebook
• 14 maggio 2009
Profilo di una minorenne diffuso dal Tg 276
• 3 novembre 2010
Un padre mette la foto del figlio sul suo profilo 278
• 2 febbraio 2011

Archivio 281
Le pronunce del Garante pubblicate
nelle precedenti edizioni del volume

Allegati 301
Codice in materia di protezione
dei dati personali. Parte II - Titolo XII 303
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
• Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174
Codice deontologico relativo
al trattamento dei dati personali
nell’esercizio dell’attività giornalistica 306
• Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179
La Carta di Treviso 312
La tutela dei minori nell’informazione
• Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2006, n. 264
Raccomandazione R(2003)13
del Consiglio d’Europa
su informazione e procedimenti penali 319

Indice cronologico 325



Consulta il volume (sito web Garante privacy)




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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Convegno su "Anatocismo, ius variandi e usura" - Roma, 24 febbraio '12

Iusreporter.it segnala

Anatocismo, ius variandi e usura nei rapporti bancari

I temi dell'anatocismo e dell'usura bancaria sono stati oggetto in questi ultimi anni di rilevanti interventi legislativi e giurisprudenziali che hanno significativamente modificato il quadro giuridico di riferimento nei procedimenti civili e penali.

Nel Convegno verranno esaminate le principali problematiche attinenti:

  • il contratto di conto corrente e il contratto di apertura di credito;
  • la delibera C.I.C.R. del 9/02/00;
  • la distribuzione dell'onere probatorio e il c.d. "saldo zero" (Cass. Civ. n. 23974/10 e n. 1842/11);
  • l'usura nei rapporti bancari (Cass. Pen. n. 12028/10 e n. 46669/11);
  • lo ius variandi nei contratti bancari;
  • la prescrizione e la capitalizzazione (Cass. S.U. n. 24418/10).

Intervengono:

  • il dott. Roberto Marcelli (Presidente ASSOCTU);
  • il cons. Paolo Giovanni De Marchi (Cons. della Corte di Cassazione);
  • il prof. Daniele Maffeis (Università di Brescia);
  • il prof. Francesco Astone (Università di Foggia);
  • il dott. Flavio Cusani (Tribunale di Benevento)
  • il prof. Federico Ferro Luzzi (Università di Sassari);
  • il prof. Marco Cian (Università di Padova)
  • il prof. Paolo Grassi (università di Teramo);
  • l'avv. Antonio Tanza (Vice-presidente ADUSBEF);
  • l’avv. Alfonso Quintarelli (Studio Legale Quintarelli & Partners);
  • l'avv. Franco Benassi (Direttore scientifico della rivista ilcaso.it);
  • la dott.ssa Alessia Natale (procura di Catania)
  • il dott. Vincenzo Senatore (procura di Salerno)
  • il dott. Marco Verzera (Procura di Palermo)

 

Programma (388 KB)






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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

09 febbraio 2012

Corso “Avvocati che assistono le parti in mediazione” di ADR Semplifica a Venezia, Firenze, Verona, Roma, Parma

Diritto (Copyright immagine woodsy) Guidamediazionecivile.it e Iusreporter.it segnalano
CORSO DI FORMAZIONE Avvocati che assistono le parti in mediazione
ORGANIZZATO DA ADR SEMPLIFICA

A chi è rivolto il corso
Il corso è rivolto agli Avvocati iscritti all’Ordine, ai praticanti Avvocati e ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Programma del corso
Il corso si articola in 2 moduli per un totale di 8 ore complessive

1° MODULO
Dalle 14.30 alle 18.30
L’attività dell’avvocato nell’assistenza delle parti in mediazione
L’attività prodromica alla mediazione
La comunicazione con il cliente
Il colloquio con il cliente prima della mediazione e durante l’attività conciliativa
Ruolo dell’avvocato durante la mediazione, nella fase conclusiva e successiva alla stessa
L’attività delle ADR
La mediazione prima e dopo il D. Lgs. 28/2010
La mediazione D. Lgs. 28/2010 - D.M. 180/2010

2° MODULO
Dalle 9.00 alle 13.00
L’obbligo di informazione dell’avvocato
La scelta dell’Organismo di mediazione e l’avvio della procedura
Lo svolgimento della attività di mediazione
L’eventuale mancanza di partecipazione delle parti
La possibilità di proposta da parte del mediatore e sue implicazioni
Il valore dell’accordo raggiunto in conciliazione
Esame critico di una procedura di mediazione

Crediti Formativi
ADR Semplifica ha richiesto l’accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense e presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di n. 8 crediti formativi.

Costi
La quota di partecipazione al corso ammonta ad euro € 200,00 (oltre iva).

Sono previste offerte e promozioni: chiedi maggiori informazioni

 

Si segnalano i corsi:

APRILE 2012
Venezia
Date: 20 - 21 Aprile 2012
Firenze
Date: 27 - 28 Aprile 2012
MAGGIO 2012

Verona
Date: 25 - 26 Maggio 2012
GIUGNO 2012

Roma
Date: 8 - 9 Giugno 2012
Parma
Date: 29 - 30 Giugno 2012

 

Per ricevere maggiori informazioni sui corsi manda senza impegno un messaggio a guidamediazionecivile.it utilizzando questo modulo e specificando il tuo interesse per i corsi di ADR Semplifica tramite l'apposita casella

Segnalazione aggiornata al 07 febbraio 2012. Unico responsabile dei corsi è ADR Semplifica. Guidamediazionecivile.it fornisce solo informazioni sui corsi.





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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Mediazione: i nuovi corsi per mediatori di ADR Semplifica a Verona, Bologna, Macerata, Ancona e altre città

Diritto (Copyright immagine xlucas) Guidamediazionecivile.it e Iusreporter.it segnalano
CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
ORGANIZZATO DA ADR SEMPLIFICA

A chi è rivolto il corso

Il corso è rivolto ai laureati in qualsiasi disciplina (con laurea anche triennale) ed agli iscritti ad un Ordine o ad un Collegio Professionale anche se non in possesso di un diploma di laurea.

Attestato di partecipazione
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione da parte di un’Ente di Formazione regolarmente iscritto nell’Elenco degli Enti di Formazione presso il Ministero della Giustizia, valido ai fini dell’iscrizione presso l’Albo Nazionale dei Mediatori Professionisti e presso gli Organismi di Mediazione pubblici e privati.

Programma del corso
Il corso si sviluppa in 6 giornate per una durata complessiva di 54 ore, compresa la valutazione finale (4h). E’ prevista la partecipazione di un massimo di 30 corsisti, come per legge.
All’inizio del corso, i partecipanti riceveranno materiale didattico ed informativo contenente la presentazione utilizzata dai docenti, estratti della normativa italiana e comunitaria di riferimento e una raccolta di articoli e schede pratiche di preparazione alle simulazioni e ai video.
Il superamento della prova finale, prevista nell’ultima giornata di corso, consente di ricevere il titolo di Mediatore Professionista valido ai fini dell’iscrizione nelle liste dei mediatori di organismi pubblici e privati.

Costi
La quota di partecipazione al corso (comprensiva del materiale didattico) ammonta a € 800,00 oltre Iva.
E’ prevista inoltre una quota convenzionata di € 650,00 oltre Iva riservata ai professionisti iscritti presso un qualsiasi Ordine o Collegio professionale.

Sono previste altre offerte e promozioni: chiedi maggiori informazioni

 

Si segnalano i corsi:

MARZO 2012
Verona
Date: 5 - 6 - 7 - 12 - 13 - 14 Marzo 2012
Bologna
Date: 19 - 20 - 21 - 26 -27 - 28 Marzo 2012
Ferrara
Date: 27 - 28 - 29 Marzo 2 - 3 - 4 Aprile 2012
APRILE 2012
Milano
Date: 2 - 3 - 4 - 16 - 17 - 18 Aprile 2012
MAGGIO 2012
Macerata
Date: 7 - 8 - 9 - 14 - 15 - 16 Maggio 2012
GIUGNO 2012
Ancona
Date: 18 - 19 - 20 - 25 - 26 - 27 Giugno 2012
LUGLIO 2012
Padova
Date: 4 - 5 - 6 - 11 - 12 - 13 Luglio 2012

 

Per ricevere maggiori informazioni sui corsi manda senza impegno un messaggio a guidamediazionecivile.it utilizzando questo modulo e specificando il tuo interesse per i corsi di ADR Semplifica tramite l'apposita casella

Segnalazione aggiornata al 07 febbraio 2012. Unico responsabile dei corsi è ADR Semplifica. Guidamediazionecivile.it fornisce solo informazioni sui corsi.




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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Le informazioni sulla salute del minore costituiscono dato sensibile anche rispetto ai genitori: Cass. 22/09/2011 n. 19365

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Una notizia riguardante la salute di un minore è un dato personale e sensibile relativamente al minore. Essa è parimenti dato personale e sensibile anche relativamente ad altre persone, come i genitori, alle quali la legge, individuando una specifica diretta conseguenza negativa della malattia, analoga a quella che risente l'ammalato, ovvero individuando un disagio avente la stessa origine fattuale, riconosce per l'appunto il diritto ad ottenere uno specifico beneficio.

La protezione assegnata al dato sensibile non è solo più forte di quella assegnata al dato meramente personale. Essa è qualitativamente diversa, giacché sottolinea l'interesse pubblico ad un trattamento rispettoso di fondamentali principi di convivenza democratica e sociale.


Così Cassazione civile, sez. I, 22 settembre 2011, n. 19365:

« [...] 1.A. Ritiene il collegio che la doglianza, in qualche punto ripetitiva, individui, nel nucleo essenziale riassunto riguardante la distinzione tra dato sensibile e dato personale, la necessità di una migliore precisazione dei principi in gioco.

La trama normativa che consente di ricostruire sul piano giuridico la vicenda che ne occupa muove dall'art. 1 del D.Lgs. [196/2003] di cui si tratta.

Esso recita: "chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano". E' di tutta evidenza la ampiezza dell'oggetto della protezione,giacchè l'uso della dizione "dati personali che lo riguardano" fa diventare "personali" tutti i dati che, per l'appunto, quale che ne sia l'origine ontologica, riguardano la persona che rivendica la protezione in questione.

L'art. 4, quindi, nel chiarire i concetti essenziali che strutturano la normativa alla lettera d) qualifica dato personale, "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, enti o associazioni, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale".

Ritiene il collegio che con tale espressione la legge ha inteso individuare ogni circostanza trattabile come dato, ovvero capace di essere raccolta in un archivio per qualsivoglia successivo trattamento, in quanto riferibile ad una persona e capace di consentirne la identificazione.

Infine, e per quanto riguarda la questione oggetto del motivo di ricorso, alla lett. d), l'articolo stesso definisce come dati sensibili, quelli, "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Da tale previsione il Tribunale di [...] trae la conclusione che il dato relativo alla salute che rileva è quello riferibile alla sola persona del soggetto vittima di una condizione negativa di salute.

Il collegio ritiene siffatta distinzione eccessiva rispetto alla finalità della legge, e dunque arbitraria.

1.a. E' opportuno partire, per risolvere la questione, dalla differenza di regime giuridico attribuita al dato sensibile rispetto al più generico dato personale.

Per il secondo in via di principio va detto che l'interessato, ovvero il soggetto al quale il dato si riferisce e che il dato identifica, ha diritto di ottenere conferma della esistenza o meno "di dati che lo riguardano con l'indicazione dei medesimi, delle finalità e delle modalità del trattamento" art. 7 D.Lgs. del 2003). Ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione che ritiene o la cancellazione o la trasformazione in forma anonima, ed in ogni caso i dati stessi devono essere trattati in modo lecito e secondo specifiche regole che si possono definire di correttezza. Essi devono essere espliciti, legittimi, esatti, aggiornati, per temi pertinenti, completi , e non eccedenti rispetto alla finalità dichiarata. I dati sono custoditi e controllati anche in relazione alla conoscenza acquisita sulla base del progresso tecnico, alla natura dei medesimi e alle caratteristiche del trattamento, così che si evitino rischi di distruzione, perdita, o diffusione; ed ovviamente, chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati stessi è tenuto a risarcirlo anche se non patrimoniale.

I dati personali facenti parte della elencazione di cui alla lettera d) precedentemente citata, ovvero i dati sensibili, ricevono un ulteriore specifico trattamento, anzitutto con l'art. 20 del D.Lgs..

Il principio è quello espresso al numero 1 della norma suddetta, secondo il quale il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, nonchè "le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite".

La restante parte dell'art. 20 disciplina quindi le specifiche modalità di operazioni eseguibili rispetto a tali dati sensibili da parte di soggetti pubblici. Conclusione che se ne trae è che la storica esperienza dell'uso discriminante, arbitrario, oppressivo, di dati della persona che per la loro delicatezza, (si pensi a quelli che riguardano opinioni politiche, adesione a partiti, origine razziale, ovvero come dimostra anche la attualità, quelli relativi a specifiche malattie particolarmente invalidanti oppure ad una vita sessuale particolare, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei Governi, ha fatto prescrivere che qualunque catalogazione di tali dati e qualunque uso se ne intenda fare debbano essere autorizzati dalla legge.

Quindi la norma si preoccupa, per il caso in cui la legge specifichi la finalità di interesse pubblico che giustifica il trattamento ma non indichi le modalità nè i tipi di dati sensibili ai quali il trattamento si dovrebbe riferire, di stabilire l'intervento del Garante che, caso per caso, determina modi e tempi di particolare protezione. Infine la norma precisa che laddove la legge non prevede il trattamento di uno specifico dato, pur rientrante nella categoria della sensibilità, dovrà allora affidarsi al Garante l'individuazione, previo accertamento dell'interesse pubblico al trattamento stesso, dei modi nei quali esso può essere portato a termine.

1.b. Osserva il collegio che la protezione assegnata al dato sensibile non è solo più forte di quella assegnata al dato meramente personale. Essa è qualitativamente diversa, giacchè sottolinea l'interesse pubblico ad un trattamento rispettoso di fondamentali principi di convivenza democratica e sociale. Al punto che essa, in realtà, rende insufficiente la sola autorizzazione al trattamento da parte del titolare del dato, ovvero da parte del soggetto che pure riveste quella posizione culturale, religiosa, politica, oppure di salute, ritenuta abbisognevole di protezione anche con la tutela della sua riservatezza. Infatti l'art. 26, operante fuori del caso dell'utilizzo del dato sensibile da parte di una Pubblica Amministrazione, precisa ancora un fondamentale principio secondo il quale essi dati possono essere trattati solo previo consenso scritto dell'interessato ed autorizzazione del Garante. A dimostrazione che non si tratta solo di un interesse, per quanto fondamentale, del soggetto la cui situazione culturale, politica o sanitaria può essere racchiusa in un dato, ma si tratta invece di un princìpio generale di ordine pubblico delle relazioni tra i soggetti. Sinteticamente,dunque, ritiene il collegio possa dirsi che ogni dato che consenta l'identificazione in capo ad un soggetto di una situazione di debolezza, di disagio, ovvero di una situazione e l'esperienza storica ha dimostrato possa dar luogo a situazioni discriminatorie ovvero lesive dei diritti del titolare del dato stesso, viene prudenzialmente protetto in maniera più forte che non qualunque dato che attenga alla generica riservatezza della persona, con un regime che implica per definizione l'intervento del Garante, quanto meno accanto alla volontà del titolare, se non addirittura in via ed in misura prevalente. Esistono insomma particolari disagi o pericoli di particolari disagi nei confronti dei quali il legislatore ha voluto che il dato personale che ne consente il disvelamento sia particolarmente vigilato. In ragione, appunto, della strutturale ed ontologica pericolosità del disvelamento.

Pertanto, che una notizia riguardante la salute di un minore sia in quanto tale dato personale e sensibile, relativamente al minore stesso, è fuori questione.

Non può dirsi invece che non sia parimenti dato personale e sensibile anche relativamente ad altre persone, come i genitori, alle quali la legge, individuando una specifica diretta conseguenza negativa della malattia, analoga a quella che risente l'ammalato, ovvero individuando un disagio avente la stessa origine fattuale, riconosce per l'appunto il diritto ad ottenere uno specifico beneficio. In definitiva lo stato di salute del figlio, considerato espressamente dalla legge a fondamento di un diritto del padre, e pertanto dato personale del padre stesso,appare pervaso dalla stessa intrinseca delicatezza che fa individuare una necessità di riservatezza ed un disagio analoghi a quelli che si riferiscono all'ammalato nel momento in cui egli espone ad un terzo, ovvero ad una Pubblica Amministrazione, la propria malattia.

Esistono, insomma,a parere del collegio, informazioni che appartengono alla persona non tanto perchè attinenti la fisicità della stessa ma perchè la cultura, nel tempo, ha spinto, all'atto in cui essa individua il patrimonio giuridico della persona, a porre dentro di esso una particolare protezione a fronte della maturata consapevolezza sociale dell' esistenza di un peso meritevole di aiuto. Nel caso che ne occupa si tratta della protezione (prevista dalla L. n 104 del 1992, ma in generale tutte le provvidenze che il sistema giuridico riconosce alla famiglia dell'ammalato portatore di handicap) che deriva dall'essere legato ad obblighi genitoriali di assistenza verso un ammalato. E', dunque, l'obbligo di assistenza che rende personale un dato che nasce sensibile nella situazione soggettiva di altra persona. E tale dato non perde la sua caratteristica di "sensibilità", non diventa dunque meno sensibile, per il fatto che va a strutturare anche il patrimonio di altra persona, diversa da quella dell'ammalato, ma tenuta al carico, anche sociale, della stessa malattia. Dunque, e ciò va precisato anche in considerazione della funzione nomofilattica della Corte oltre che per la rilevanza che detta precisazione può rivestire nella soluzione della vicenda, la distinzione fatta dal Tribunale di [...], tra dati meramente personali e dati anche sensibili, certamente corretta sul piano esegetico e sistematico, non trova applicazione nella specie. Giacchè il dato sensibile, letteralmente tale in capo al minore, in quanto caratterizza il complessivo statuto dei diritti che fanno capo al padre lavoratore e pervaso dalla stessa delicatezza culturale, è anche dato sensibile riferibile a questi. La estensione del dato in questione, necessitata dalla richiesta di una provvidenza quale quella di cui alla Legge n 104 citata, conduce ad una dolorosità ed a rischi di discriminazione sociale che riguardano appunto il genitore, cosicchè il trattamento di tali dati da parte di una PA deve rispondere alle cautele che la legge ha connesso a quei dati.

Conclusivamente deve dirsi che il dato sulla salute, ovvero riguardante una condizione negativa di salute di una persona, che dà luogo a conseguenze giuridiche nel patrimonio di familiari tenuti agli obblighi di assistenza, e che per tale caratteristica necessita di ostensione, deve essere assistito dalla protezione del dato sensibile anche quando identifica la persona del familiare predetto, ovvero il suo statuto di diritti [...] ».




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A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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